Accordo Di Ristrutturazione Dei Debiti E Contratti In Corso: Leasing E Locazioni Proseguono?

Tre strade per regolare la crisi, tre destini diversi per il macchinario in leasing e per il capannone in affitto

Se avvio un accordo di ristrutturazione dei debiti, il contratto di leasing del macchinario e la locazione dell’immobile in cui lavoro vanno avanti, oppure rischio di perderli? È la domanda che si pone quasi ogni imprenditore, professionista o piccolo operatore economico nel momento in cui decide di mettere mano ai propri debiti attraverso uno degli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII). E la risposta, per quanto possa sembrare deludente, parte da una premessa di onestà: non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto. Il destino di leasing e locazioni dipende dallo strumento scelto, dal ruolo che il debitore ricopre nel contratto e da ciò che il piano intende fare di quei beni.

Negli accordi di ristrutturazione i contratti proseguono secondo le regole ordinarie e la loro modifica passa dal consenso della controparte; nel concordato preventivo e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il debitore può chiedere al giudice di sospenderli o di scioglierli; nel concordato minore, riservato a chi non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, il quadro ricalca, in quanto compatibile, quello del concordato preventivo. Tre logiche diverse, che producono conseguenze molto concrete sui canoni, sugli arretrati, sulla restituzione dei beni e sugli indennizzi.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il tema si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la gestione dei rapporti con i creditori strategici (tra cui società di leasing e locatori) nella fase in cui l’impresa cerca una soluzione; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC coprono gli strumenti del sovraindebitamento, compreso il concordato minore; il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario consente di leggere i contratti di leasing nella loro struttura finanziaria, e la qualifica di cassazionista garantisce che la scelta compiuta oggi possa essere difesa fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il quadro di partenza: cosa significa “contratto pendente” e perché leasing e locazioni sono casi delicati

Prima di mettere a confronto le strade percorribili, occorre fissare pochi concetti che accomunano tutte le opzioni. Senza di essi il confronto rischierebbe di essere fuorviante.

La nozione di contratto pendente

Il Codice definisce pendenti i contratti che, alla data del deposito della domanda, risultano ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti. La definizione è contenuta nell’art. 97, comma 1, CCII per il concordato preventivo, ma è diventata il riferimento generale anche per gli altri strumenti. Il requisito della bilateralità è l’elemento dirimente: se una sola delle parti deve ancora eseguire la propria prestazione, non si è di fronte a un contratto pendente ma, più semplicemente, a un credito o a un debito.

Leasing e locazione sono contratti di durata per eccellenza. Nel leasing il concedente mette a disposizione il bene per tutta la durata del rapporto e l’utilizzatore paga i canoni periodici fino all’eventuale riscatto; nella locazione il locatore garantisce il godimento dell’immobile e il conduttore corrisponde il canone. In entrambi i casi, a metà del rapporto, entrambe le parti hanno prestazioni ancora da eseguire: sono, dunque, tipicamente contratti pendenti.

Il principio generale: nelle procedure di ristrutturazione i contratti proseguono

Esiste una differenza di fondo tra procedure liquidatorie e strumenti di ristrutturazione. Nella liquidazione giudiziale i contratti pendenti restano sospesi finché il curatore non decide se subentrare o sciogliersi (art. 172 CCII). Negli strumenti di ristrutturazione vale il principio opposto: i contratti proseguono, salvo che il debitore ottenga, dove la legge lo consente, l’autorizzazione a sospenderli o a scioglierli. La ragione è intuitiva: un’impresa che intende continuare a operare ha bisogno dei propri beni strumentali e dei propri locali.

I due rischi che il debitore deve considerare

Il rovescio della medaglia è che la prosecuzione del contratto non è automaticamente una tutela. Il debitore in crisi, di norma, ha già accumulato arretrati; la controparte può quindi tentare di sciogliersi dal rapporto invocando l’inadempimento o una clausola risolutiva espressa. Da qui i due rischi speculari che attraversano tutte le opzioni:

  • il rischio che sia la controparte (società di leasing o locatore) a far cessare il contratto, sfruttando la crisi o gli arretrati;
  • il rischio opposto che sia il debitore a restare vincolato a un contratto non più sostenibile, i cui canoni futuri gravano sul piano.

Il Codice interviene su entrambi i fronti con strumenti diversi: da un lato il divieto delle cosiddette clausole ipso facto, che impediscono al creditore di risolvere il contratto per il solo fatto dell’accesso allo strumento o della concessione delle misure protettive; dall’altro il potere del debitore, in alcune procedure, di chiedere sospensione o scioglimento con il pagamento di un indennizzo.

La posizione del debitore nel contratto

Un ultimo elemento del quadro di partenza riguarda il ruolo del debitore. Nel leasing il debitore è quasi sempre l’utilizzatore. Nella locazione può essere il conduttore (l’impresa che affitta il capannone o il negozio) oppure il locatore (l’impresa o il professionista che concede in locazione un immobile di sua proprietà). La distinzione non è accademica: l’art. 97, comma 13, CCII esclude dall’ambito della disciplina sui contratti pendenti, tra gli altri, i contratti richiamati dall’art. 185, comma 1, CCII, cioè le locazioni di immobili in cui il debitore è locatore. In quel caso lo strumento concorsuale non consente di sciogliere il rapporto per sottrarsi agli obblighi verso il conduttore.

Le regole speciali del leasing

Il leasing, infine, ha una disciplina civilistica propria. La L. 124/2017 (art. 1, commi 136-140) ha tipizzato il contratto e regolato la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore: il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo del riscatto e le spese. Il Codice della crisi riprende questo meccanismo sia per lo scioglimento nel concordato (art. 97, comma 12) sia per la liquidazione giudiziale (art. 177). Le Sezioni Unite (Cass. SU 28 gennaio 2021, n. 2061) hanno chiarito che la L. 124/2017 non è retroattiva: si applica ai contratti in cui i presupposti della risoluzione non si erano ancora verificati alla sua entrata in vigore.

Con questi elementi in mano, il confronto tra le strade percorribili diventa leggibile.


Opzione 1 — L’accordo di ristrutturazione dei debiti: i contratti proseguono secondo le regole ordinarie

In cosa consiste

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII) è un contratto che l’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, conclude con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, e che viene poi omologato dal tribunale. Il Codice conosce anche la versione agevolata (art. 60), con soglia ridotta al 30% in presenza di determinate condizioni, e quella a efficacia estesa (art. 61), che consente di vincolare i creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria.

Il tratto caratterizzante, ai fini del nostro tema, è che negli accordi di ristrutturazione non esiste una norma analoga all’art. 97 CCII. Il debitore non può chiedere al tribunale di sciogliere o sospendere un contratto di leasing o una locazione: la modifica dei rapporti in corso può avvenire soltanto su base consensuale. Il leasing prosegue alle condizioni pattuite, a meno che la società di leasing aderisca all’accordo accettando una rinegoziazione dei canoni, degli arretrati o della durata.

Esiste però una tutela contro l’iniziativa della controparte. L’art. 64, commi 3 e 4, CCII, introdotti dal D.Lgs. 83/2022, stabilisce che, in caso di domanda di omologazione con richiesta di misure protettive o cautelari (o di richiesta di misure nella fase delle trattative ai sensi dell’art. 54, comma 3), i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito delle domande o della concessione delle misure. I patti contrari sono inefficaci. Inoltre, i creditori interessati dalle misure protettive non possono sciogliersi dai contratti essenziali per il solo fatto di non essere stati pagati.

Negli accordi a efficacia estesa, l’art. 61 CCII aggiunge una precisazione che riguarda proprio il leasing: ai creditori non aderenti non si possono imporre nuove prestazioni, nuovi affidamenti o nuovi finanziamenti, ma la prosecuzione della concessione del godimento dei beni già oggetto di contratti di locazione finanziaria non è considerata nuova prestazione. In altre parole, la società di leasing “trascinata” nell’accordo esteso può essere tenuta a lasciare il bene nella disponibilità dell’impresa alle condizioni ristrutturate.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Scenario A. Un’impresa manifatturiera ha tre contratti di leasing su macchinari indispensabili alla produzione e un contratto di locazione dello stabilimento. La crisi deriva soprattutto dall’esposizione verso le banche per finanziamenti a medio termine. Le società di leasing, interpellate, si mostrano disponibili a riscadenzare gli arretrati. In questo caso lo strumento consensuale permette di stabilizzare i rapporti con i creditori finanziari mantenendo intatti i contratti indispensabili.

Scenario B. Un’impresa commerciale ha una locazione di un punto vendita strategico con canoni regolarmente pagati e un contratto di leasing su automezzi con qualche canone arretrato. La ristrutturazione riguarda i fornitori. La società di leasing non aderisce ma, rappresentando una quota minima dei crediti, può essere pagata integralmente nei tempi di legge. L’accordo consente di non toccare i contratti che funzionano.

Scenario C. Una società di servizi ha un gruppo omogeneo di creditori finanziari, tra cui due società di leasing, una delle quali contraria. L’accordo a efficacia estesa, se ne ricorrono i presupposti, permette di estendere gli effetti della rinegoziazione anche alla società dissenziente della stessa categoria, senza che la prosecuzione del godimento del bene sia qualificabile come nuova prestazione.

Come si esegue in sintesi

La sequenza tipica prevede le trattative con i creditori, eventualmente precedute o accompagnate dalla composizione negoziata della crisi; la redazione del piano e della relazione del professionista indipendente che ne attesta la veridicità dei dati e la fattibilità; il deposito della domanda di omologazione, con eventuale richiesta di misure protettive; la pubblicazione nel registro delle imprese; le eventuali opposizioni dei creditori e dei terzi; l’omologazione. I creditori estranei all’accordo devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti a quella data, oppure entro centoventi giorni dalla scadenza, se non ancora scaduti (art. 57, comma 3, CCII).

Vantaggi motivati

A fronte di una procedura meno invasiva, l’imprenditore conserva la piena gestione dell’impresa e non subisce lo “spossessamento attenuato” tipico del concordato. Il rapporto con la società di leasing e con il locatore resta di natura negoziale, il che spesso preserva la relazione commerciale. Il divieto delle clausole ipso facto dell’art. 64 impedisce che il solo deposito della domanda o la concessione delle misure protettive diventino il pretesto per risolvere i contratti. L’accordo esteso offre inoltre uno strumento per superare il dissenso di una minoranza.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è evidente: l’accordo non offre alcuna via d’uscita da un contratto divenuto insostenibile senza il consenso della controparte. Se il capannone è sovradimensionato o il macchinario non serve più al nuovo piano industriale, il debitore resta vincolato ai canoni futuri, che dovranno essere pagati regolarmente. Il divieto delle clausole ipso facto non copre gli inadempimenti successivi: se l’impresa non paga i canoni che maturano durante la procedura, la controparte conserva gli ordinari rimedi. La protezione dei contratti essenziali dall’eccezione di inadempimento per crediti pregressi opera solo verso i creditori interessati dalle misure protettive e solo mentre queste sono efficaci. Infine, i creditori estranei vanno pagati integralmente nei tempi di legge: se la società di leasing non aderisce e vanta arretrati consistenti, il fabbisogno finanziario del piano cresce.

Le pronunce a supporto

La giurisprudenza di merito più recente conferma che le misure cautelari possono essere modellate sulle esigenze di continuità: il Tribunale di Verona, con provvedimento del 13 aprile 2026, ha accolto, in fase prenotativa, una misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII che inibiva alla società di leasing di risolvere o modificare i contratti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, valorizzando la quasi integrale esecuzione dei contratti, la limitata morosità e i modesti prezzi di riscatto. Il limite, però, è la funzionalità: il Tribunale di Milano, 3 febbraio 2026, ha negato una misura inibitoria dell’escussione di una fideiussione a garanzia di una locazione quando il piano prevedeva la cessione del bene locato, ritenendola priva di collegamento con le trattative.

Profilo ideale dell’Opzione 1: impresa che vuole conservare leasing e locazioni esistenti, ha controparti potenzialmente collaborative, genera flussi sufficienti a pagare i canoni correnti e non ha bisogno di liberarsi di contratti inutili.


Opzione 2 — Il concordato preventivo (e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione): prosecuzione con possibilità di sospensione o scioglimento

In cosa consiste

Il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII) è lo strumento di regolazione della crisi con cui l’imprenditore propone ai creditori, suddivisi eventualmente in classi, un piano che può essere in continuità aziendale o liquidatorio. Per il nostro tema la norma chiave è l’art. 97 CCII, che disciplina i contratti pendenti, affiancata dall’art. 94-bis per il concordato in continuità.

Il meccanismo è articolato. La regola è la prosecuzione: i contratti pendenti proseguono anche durante il concordato e sono inefficaci i patti contrari. Il debitore, però, può chiedere con autonoma istanza l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. L’istanza va notificata alla controparte, che può opporsi con memoria entro sette giorni. Decide il tribunale fino al decreto di apertura, poi il giudice delegato.

Dopo le modifiche del D.Lgs. 136/2024 (in vigore dal 28 settembre 2024), la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche piano e proposta; nella fase con riserva è possibile soltanto la sospensione, per una durata non eccedente il termine concesso dal tribunale. Con piano e proposta, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata maggiore, ma comunque non oltre trenta giorni dal decreto di apertura.

La controparte ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno per il mancato adempimento, soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma la prededuzione per i crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione della domanda e prima della notificazione del provvedimento autorizzativo. In caso di disaccordo sulla misura, l’indennizzo è determinato dal giudice competente secondo le regole ordinarie; il giudice delegato lo quantifica ai soli fini del voto.

Per il leasing, l’art. 97, comma 12, prevede una disciplina specifica: in caso di scioglimento il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati fino allo scioglimento, i canoni a scadere solo in linea capitale, il prezzo del riscatto e le spese di recupero, stima e conservazione. La somma eccedente è acquisita alla procedura; se il ricavato è inferiore, la differenza è un credito anteriore al concordato.

L’art. 94-bis CCII rafforza la protezione nel concordato in continuità: i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti in corso, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, del decreto di apertura o della concessione di misure protettive o cautelari; e i creditori interessati dalle misure protettive non possono sciogliersi dai contratti essenziali per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO, art. 64-bis CCII) richiama, in quanto compatibili, gli artt. 94-bis, 95 e 97: sotto il profilo dei contratti pendenti, la disciplina è sostanzialmente sovrapponibile a quella del concordato.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Scenario A. Un’impresa di trasporti ha dodici automezzi in leasing, ma il piano di risanamento prevede la riduzione della flotta a sette. I cinque contratti eccedenti comportano canoni che il nuovo modello non è in grado di sostenere. Lo scioglimento autorizzato dei contratti non coerenti con il piano, con applicazione del meccanismo del comma 12, consente di restituire i mezzi, beneficiare dell’eventuale valore di ricollocazione e trattare l’eventuale residuo come credito chirografario.

Scenario B. Un’impresa della ristorazione ha tre locali in locazione, uno dei quali strutturalmente in perdita. Il piano in continuità prevede la chiusura di quel punto vendita. Da conduttore, l’impresa può chiedere lo scioglimento della locazione non funzionale al piano, riconoscendo al locatore un indennizzo chirografario, mentre le altre due locazioni proseguono protette dal divieto delle clausole ipso facto.

Scenario C. Un’impresa edile ha accumulato arretrati significativi su un leasing immobiliare relativo alla sede. Il piano prevede di conservare la sede, ma la società di leasing minaccia la risoluzione. La domanda di concordato in continuità, con richiesta di misure protettive, attiva il regime dell’art. 94-bis e impedisce che il solo mancato pagamento dei canoni anteriori diventi causa di risoluzione, pur restando dovuti i canoni successivi.

Come si esegue in sintesi

La sequenza prevede il deposito della domanda (anche con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII); l’eventuale istanza di sospensione nella fase prenotativa; il deposito di piano, proposta e attestazione; l’istanza di scioglimento notificata alla controparte con la quantificazione dell’indennizzo; la decisione del tribunale o del giudice delegato; la notificazione del provvedimento alla controparte, da cui decorrono gli effetti; il voto dei creditori e l’omologazione. Tra la notificazione dell’istanza e quella del provvedimento, la controparte non può esigere la prestazione né invocare la risoluzione di diritto per obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda (art. 97, comma 6).

Vantaggi motivati

Il vantaggio principale è la flessibilità selettiva: il debitore conserva i contratti utili e si libera, con autorizzazione, di quelli incoerenti con il piano. L’indennizzo alla controparte non è pagato integralmente ma concorre come credito chirografario, subendo la falcidia prevista dalla proposta. Nel leasing, il meccanismo del comma 12 impedisce che il concedente trattenga l’intero valore del bene, obbligandolo a restituire l’eventuale eccedenza. Il divieto delle clausole ipso facto dell’art. 94-bis ha una portata più ampia rispetto a quella degli accordi di ristrutturazione, estendendosi a tutti i contratti in corso nel caso di concordato in continuità.

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questi vantaggi va soppesato il costo in termini di invasività e complessità. Il concordato comporta la nomina del commissario giudiziale, i limiti all’amministrazione straordinaria, il voto dei creditori e una procedura più lunga. L’istanza di scioglimento non è un diritto potestativo del debitore: il giudice verifica la non coerenza del contratto con il piano e la giurisprudenza ha sottolineato che l’autorizzazione serve a prevenire usi opportunistici dello strumento. Nella fase con riserva lo scioglimento non è ammesso. I crediti per le prestazioni eseguite dopo la domanda sono prededucibili: proseguire un contratto costa, e il costo va inserito nel fabbisogno concordatario. Per il debitore locatore di immobili il potere di scioglimento non opera. Infine, se l’indennizzo è contestato, la sua determinazione passa al giudice ordinario, con un contenzioso che può durare oltre la procedura.

Le pronunce a supporto

La Cassazione ha precisato che lo scioglimento non incide sui diritti derivanti dalle prestazioni già eseguite da almeno una delle parti, che restano disciplinati dal contratto (Cass. ord. 12 giugno 2025, n. 15713), e che i decreti di sospensione o scioglimento sono atti di amministrazione non idonei al giudicato, contestabili dal contraente in un ordinario giudizio anche dopo l’omologazione (Cass. 1° luglio 2024, n. 18019). Sul piano processuale, la Corte d’Appello di Venezia, 21 luglio 2022, ha evidenziato la portata innovativa della scelta del Codice di subordinare lo scioglimento al deposito di piano e proposta. Quanto al PRO, il Tribunale di Roma, 25 marzo 2025, ha affermato che il controllo del tribunale opera sin dalla presentazione del ricorso e non si esaurisce nel rispetto delle norme procedimentali.

Profilo ideale dell’Opzione 2: impresa che deve ridimensionare la struttura liberandosi di alcuni contratti di leasing o di locazione non più sostenibili, che è disposta ad accettare un controllo giudiziale più penetrante e che ha bisogno di una protezione ampia contro la risoluzione dei contratti che intende conservare.


Opzione 3 — Il concordato minore per chi è sotto soglia: la stessa logica, in una procedura calibrata sulle piccole realtà

In cosa consiste

Il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) è lo strumento di regolazione del sovraindebitamento riservato ai debitori non consumatori che non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale: imprenditori minori, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative. La proposta deve, di regola, consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale; può avere carattere liquidatorio solo se è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La procedura si svolge con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC).

Per quanto non espressamente regolato, il concordato minore rinvia alle disposizioni del concordato preventivo in quanto compatibili. Su questa base, dottrina e prassi applicativa ritengono estensibile la disciplina dell’art. 97 CCII: i contratti pendenti proseguono, salvo la possibilità per il debitore di chiedere al giudice la sospensione o lo scioglimento di quelli non coerenti con il piano, con riconoscimento dell’indennizzo alla controparte. Va detto con franchezza che la compatibilità di ciascun aspetto dell’art. 97 con la struttura semplificata del concordato minore è oggetto di valutazione caso per caso da parte dei tribunali.

Diversa la posizione del consumatore. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) non contiene una disciplina dei contratti pendenti: il consumatore che ha un’auto in leasing o vive in affitto non dispone di un potere di scioglimento autorizzato. Il piano può prevedere la prosecuzione dei pagamenti regolari o una rinegoziazione, ma i contratti restano soggetti alle regole civilistiche ordinarie. Per questo il consumatore non figura tra le opzioni del bivio, pur restando un profilo da considerare nelle domande finali.

Quando ha senso: tre scenari concreti

Scenario A. Un artigiano con ricavi sotto le soglie di legge ha un furgone e un’attrezzatura in leasing e uno studio-laboratorio in locazione. I debiti verso fornitori e finanziarie non sono più sostenibili, ma l’attività ha prospettive. Il concordato minore in continuità consente di conservare i beni essenziali e di ristrutturare il resto.

Scenario B. Un professionista ha due studi in locazione, uno dei quali non più necessario dopo la riorganizzazione. Il concordato minore offre una sede in cui chiedere lo scioglimento della seconda locazione, nella misura in cui il giudice ritenga applicabile l’art. 97.

Scenario C. Un piccolo imprenditore agricolo ha un trattore in leasing con arretrati e rischia la risoluzione. Le misure protettive della procedura di sovraindebitamento, unite alla prosecuzione del contratto, permettono di impostare un piano che includa il pagamento dei canoni correnti e la regolazione degli arretrati nel concorso.

Come si esegue in sintesi

Il debitore conferisce l’incarico all’OCC, che redige la relazione particolareggiata; la domanda è presentata con l’assistenza tecnica di un difensore; il giudice apre la procedura con decreto, può disporre misure protettive e fissa le comunicazioni ai creditori; i creditori esprimono il voto; segue l’omologazione. L’eventuale istanza relativa ai contratti pendenti si inserisce in questa sequenza.

Vantaggi motivati

A fronte di un passivo di dimensioni contenute, il concordato minore offre una procedura proporzionata, con la presenza dell’OCC che funge da garante dell’attendibilità del piano. La prosecuzione dei contratti tutela i beni strumentali essenziali; l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 97 permette di non restare vincolati a contratti divenuti inutili.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è l’incertezza applicativa: il rinvio “in quanto compatibili” lascia margini interpretativi, e l’esito di un’istanza di scioglimento può variare. Il concordato minore liquidatorio è ammesso solo con apporto di finanza esterna. L’approvazione richiede il voto favorevole dei creditori secondo le maggioranze previste. Infine, le tutele specifiche del concordato in continuità (art. 94-bis) non sono richiamate testualmente, e la loro estensione va argomentata.

Le pronunce a supporto

In materia di leasing, resta fermo che la risoluzione promossa dal concedente per inadempimento dell’utilizzatore sottoposto a procedura concordataria segue le regole civilistiche e non quelle concorsuali sullo scioglimento (Cass. 18 giugno 2018, n. 15975, riferita al concordato preventivo, principio utile per ogni procedura di tipo concordatario); e che, per i leasing immobiliari traslativi risolti in regime anteriore alla L. 124/2017, l’utilizzatore conserva le tutele dell’art. 1526 c.c. sulla restituzione delle rate (Cass. 22 marzo 2022, n. 9210).

Profilo ideale dell’Opzione 3: imprenditore minore, agricolo o professionista non assoggettabile a liquidazione giudiziale, con pochi contratti essenziali da conservare e un piano in continuità sostenibile.


Le opzioni alla prova dei conti

Le differenze tra le tre strade emergono con chiarezza solo quando le si applica agli stessi numeri. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici ma non riferite a casi reali: servono a visualizzare il funzionamento delle regole, non a prevedere l’esito di una specifica procedura.

Dati di partenza comuni a tutte le simulazioni.

  • Contratto di leasing su un macchinario: canone mensile 2.137 €; 9 canoni scaduti e non pagati, pari a 19.233 €; canoni a scadere in linea capitale 64.870 €; prezzo di riscatto 4.310 €.
  • Contratto di locazione del capannone, con il debitore conduttore: canone mensile 3.460 €; 4 mensilità arretrate, pari a 13.840 €; scadenza contrattuale 30 giugno 2029.
  • Data di deposito e pubblicazione della domanda: 3 marzo.

Simulazione 1 — Stessi contratti, Opzione 1 (accordo di ristrutturazione)

Ipotesi: la società di leasing aderisce all’accordo; il locatore resta estraneo. L’accordo viene omologato il 18 luglio.

  • Leasing. L’accordo prevede il riscadenzamento dei 19.233 € di arretrati in 24 rate mensili da 801,38 €, oltre ai canoni correnti di 2.137 €. L’esborso mensile verso la società di leasing, per due anni, sale a 2.938,38 €. Il contratto prosegue integralmente, compreso il diritto di riscatto finale a 4.310 €.
  • Locazione. Il locatore è estraneo: i 13.840 € già scaduti all’omologazione vanno pagati integralmente entro centoventi giorni, cioè entro il 15 novembre. I canoni correnti di 3.460 € proseguono alle condizioni originarie fino al 2029.
  • Variante. Se anche la società di leasing non aderisse, gli arretrati da pagare integralmente entro il 15 novembre sarebbero 33.073 € (19.233 + 13.840). L’elemento dirimente diventa la liquidità disponibile a breve.
  • Esito. Entrambi i contratti sono conservati; nessun contratto può essere sciolto; il fabbisogno si concentra nei centoventi giorni successivi all’omologazione.

Simulazione 2 — Stessi contratti, Opzione 2 (concordato preventivo in continuità)

Ipotesi: il piano prevede di sostituire il macchinario con uno più efficiente e di trasferire l’attività in un immobile più piccolo. Il debitore chiede lo scioglimento di entrambi i contratti; lo scioglimento è autorizzato e notificato il 21 maggio. La proposta prevede il pagamento dei creditori chirografari al 22%.

  • Leasing, scenario con ricollocazione a 71.500 €. Ai sensi dell’art. 97, comma 12, dal ricavato si deducono: canoni scaduti 19.233 €, capitale a scadere 64.870 €, riscatto 4.310 €, spese di recupero, stima e conservazione ipotizzate in 2.180 €, per un totale di 90.593 €. Il ricavato è inferiore di 19.093 €: questa differenza è un credito anteriore al concordato, soddisfatto al 22%, cioè 4.200,46 €.
  • Leasing, scenario con ricollocazione a 97.400 €. Il ricavato supera le deduzioni di 6.807 € (97.400 − 90.593): la somma va versata dal concedente e acquisita alla procedura, a beneficio dei creditori.
  • Locazione. Gli arretrati anteriori (13.840 €) e un indennizzo per lo scioglimento anticipato, che il debitore quantifica nell’istanza in tre mensilità (10.380 €), formano un credito chirografario complessivo di 24.220 €, soddisfatto al 22%, cioè 5.328,40 €. I canoni maturati tra il 3 marzo e il 21 maggio per l’effettivo godimento del capannone (circa tre mensilità, 10.380 €) sono prededucibili e vanno pagati per intero. Se il locatore contesta la misura dell’indennizzo, la quantificazione definitiva spetta al giudice competente secondo le regole ordinarie.
  • Esito. I contratti incoerenti con il piano cessano; il costo per il debitore si riduce sensibilmente rispetto all’Opzione 1, ma a prezzo di una procedura più complessa e di un possibile contenzioso sull’indennizzo.

Simulazione 3 — Stessi contratti, Opzione 3 (concordato minore)

Ipotesi: il debitore è un imprenditore non assoggettabile a liquidazione giudiziale; il piano in continuità prevede la conservazione di entrambi i contratti e il pagamento dei creditori chirografari al 35% in cinque anni.

  • Leasing. Il contratto prosegue. Gli arretrati anteriori (19.233 €) sono trattati nel piano: al 35% corrispondono 6.731,55 €, distribuiti in sessanta mensilità. I canoni correnti di 2.137 € devono essere pagati regolarmente, perché la loro omissione esporrebbe il contratto agli ordinari rimedi risolutivi.
  • Locazione. Anche la locazione prosegue; gli arretrati di 13.840 € ricevono il medesimo trattamento (4.844 € al 35%), mentre i canoni correnti continuano alla scadenza.
  • Variante. Se il piano richiedesse lo scioglimento della locazione, l’istanza andrebbe fondata sul rinvio alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili, con esito rimesso alla valutazione del giudice.
  • Esito. I contratti sono conservati a un costo sostenibile; la variabile critica è la continuità dei pagamenti correnti.

Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza le differenze osservate nelle sezioni precedenti. Va letta con un’avvertenza: ogni cella descrive la tendenza normativa, non l’esito garantito di un caso concreto. La colonna dei costi riporta esclusivamente i costi di giustizia previsti dalla legge, perché la variabile che distingue le strade non è la spesa di accesso ma l’impatto dei contratti sul fabbisogno del piano.

Due osservazioni prima di scorrere le righe. Primo: la reversibilità indica quanto sia agevole cambiare strada in corsa; il passaggio da un accordo a un concordato è frequente, quello inverso meno. Secondo: la voce “effetti sull’esecuzione” riguarda anche le iniziative della società di leasing volte a recuperare il bene, che in presenza di misure protettive incontrano limiti diversi a seconda dello strumento.

CriterioOpzione 1 — Accordo di ristrutturazioneOpzione 2 — Concordato preventivo / PROOpzione 3 — Concordato minore
Sorte di leasing e locazioniProseguono secondo le regole ordinarie; modifiche solo consensualiProseguono, ma il debitore può chiedere sospensione o scioglimentoProseguono; sospensione o scioglimento argomentabili per rinvio all’art. 97
Tutela contro la risoluzioneArt. 64, commi 3-4, con misure protettiveArt. 94-bis in continuità; art. 97, comma 6, durante l’istanzaMisure protettive della procedura; estensione dell’art. 94-bis da argomentare
TempiTrattative + omologazione; estranei pagati entro 120 giorniPiù lunghi: apertura, voto, omologazioneIntermedi, con relazione OCC e voto
ComplessitàMedia: consenso del 60% (30% agevolato) e attestazioneAlta: commissario, classi, voto, controllo giudizialeMedia, proporzionata a passivi contenuti
Rischi in caso di esito negativoContratti invariati ma arretrati da pagare; possibile passaggio ad altro strumentoRischio di apertura della liquidazione giudiziale; indennizzi già maturatiRischio di liquidazione controllata; arretrati riemergono
Effetti sull’esecuzioneBlocco delle azioni esecutive solo con misure protettiveMisure protettive dalla pubblicazione della domanda, se richiesteMisure protettive disposte dal giudice
ReversibilitàAlta: si può passare a concordatoBassa: la rinuncia espone ad altri esitiMedia: possibile conversione in liquidazione controllata
Costi di giustiziaContributo unificato e diritti previsti dalla legge per il procedimentoContributo unificato e diritti previsti dalla legge per il procedimentoContributo unificato e diritti previsti dalla legge per il procedimento

I criteri per scegliere

Non esiste una graduatoria assoluta tra le tre strade. Esistono, invece, alcuni criteri che, applicati alla situazione concreta, orientano la scelta in una direzione piuttosto che in un’altra. Il ragionamento è necessariamente condizionale.

Criterio 1 — La funzione del contratto nel piano. Se il leasing e la locazione sono indispensabili alla continuità e il piano li conserva tutti, generalmente l’accordo di ristrutturazione offre una soluzione meno invasiva, perché il potere di scioglimento del concordato resterebbe inutilizzato. Se, invece, il piano presuppone l’eliminazione di uno o più contratti, l’elemento dirimente è che solo il concordato preventivo (e, con i limiti visti, il concordato minore) consente di ottenere lo scioglimento senza il consenso della controparte.

Criterio 2 — L’atteggiamento delle controparti. Una società di leasing o un locatore disponibili a rinegoziare rendono percorribile la strada consensuale. Una controparte ostile, che ha già inviato diffide o comunicazioni di risoluzione, sposta il peso verso gli strumenti che offrono protezioni più ampie. Va soppesato, tuttavia, che se la risoluzione si è già perfezionata prima del deposito della domanda il contratto non è più pendente e nessuno strumento potrà “resuscitarlo”.

Criterio 3 — La liquidità disponibile a breve. L’accordo obbliga a pagare integralmente i creditori estranei entro centoventi giorni. Se la società di leasing e il locatore non aderiscono e gli arretrati sono consistenti, il fabbisogno può risultare incompatibile con la cassa. Il concordato, a fronte di una procedura più pesante, consente di trattare gli arretrati anteriori nel concorso; il rovescio della medaglia è la prededuzione dei canoni correnti.

Criterio 4 — La natura e le dimensioni del debitore. La soglia di accesso alla liquidazione giudiziale separa nettamente i percorsi: l’imprenditore minore, l’agricoltore e il professionista accedono al concordato minore, non al concordato preventivo; l’accordo di ristrutturazione, invece, è precluso all’imprenditore minore. Il consumatore segue un percorso ancora diverso, privo di una disciplina specifica sui contratti pendenti.

Criterio 5 — La posizione nel contratto di locazione. Se il debitore è conduttore, lo scioglimento autorizzato è una possibilità concreta nel concordato. Se il debitore è locatore di immobili, lo strumento concorsuale non permette di sciogliersi dalla locazione per sottrarsi agli obblighi verso il conduttore, e la valutazione va condotta su altri piani, ad esempio sul valore dell’immobile locato nel piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, affronta questi bivi partendo dal contratto e non dallo strumento: prima si capisce che cosa serve al piano, poi si sceglie la strada che lo rende possibile.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà percorso?

In molti casi sì. È frequente che trattative avviate in vista di un accordo di ristrutturazione sfocino in una domanda di concordato quando l’adesione dei creditori non raggiunge le soglie, o quando emerge la necessità di sciogliere un contratto che la controparte non intende modificare. Il Codice prevede peraltro un procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, che agevola questi passaggi. Il passaggio inverso, da un concordato già aperto a un accordo, è possibile ma più delicato, perché la procedura ha già prodotto effetti verso i creditori.

E se scelgo la strada sbagliata?

Il rischio più serio non è tanto la scelta di uno strumento meno adatto, quanto la perdita del contratto nel frattempo. Se la società di leasing risolve il contratto prima del deposito della domanda, la risoluzione ordinaria segue le regole civilistiche e non quelle concorsuali, come la Cassazione ha chiarito. Una scelta tardiva, più che una scelta sbagliata, è ciò che produce i danni maggiori.

La società di leasing può riprendersi il bene appena depositata la domanda?

Il solo deposito della domanda o la sola concessione delle misure protettive non legittimano la risoluzione: lo stabiliscono l’art. 64, comma 3, per gli accordi e l’art. 94-bis per il concordato in continuità, con inefficacia dei patti contrari. Restano però fermi i rimedi per gli inadempimenti successivi, cioè per i canoni non pagati dopo l’accesso allo strumento, oltre alle eventuali limitazioni derivanti dalla durata e dall’estensione delle misure protettive.

Da consumatore, con l’auto in leasing e la casa in affitto, cosa succede se chiedo la ristrutturazione dei debiti?

La ristrutturazione dei debiti del consumatore non prevede un potere di scioglimento dei contratti pendenti. Il leasing dell’auto e la locazione dell’abitazione proseguono secondo le regole ordinarie; il piano può prevederne il pagamento regolare o una rinegoziazione, ma la controparte conserva i propri rimedi per gli inadempimenti. Il tema va affrontato nella relazione dell’OCC, valutando se il bene sia indispensabile e se il canone sia compatibile con il reddito disponibile.

L’indennizzo al locatore o alla società di leasing va pagato per intero?

Nel concordato preventivo no: l’indennizzo per sospensione o scioglimento è un credito chirografario anteriore e segue il trattamento previsto dalla proposta. Vanno invece pagati per intero, in prededuzione, i crediti sorti legalmente per effetto del contratto dopo la pubblicazione della domanda e prima della notificazione del provvedimento. Nell’accordo di ristrutturazione, dove lo scioglimento non è previsto, il tema non si pone negli stessi termini: qualunque cessazione anticipata è frutto di un’intesa e il suo costo è negoziato.


Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a illuminare. Per ciascuna si indica il principio, riformulato, e la ragione per cui rileva nella scelta tra le strade.

Pronunce utili per l’Opzione 1 (accordo di ristrutturazione e fase delle trattative)

1. Tribunale di Verona, 13 aprile 2026. In una domanda con riserva orientata alla continuità diretta, il tribunale ha concesso una misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII che impediva alla società di leasing di rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare i contratti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori o per il solo deposito del ricorso, anticipando gli effetti dell’art. 94-bis. Rilevanza: dimostra che, già prima di scegliere definitivamente lo strumento, i contratti di leasing essenziali possono essere messi al riparo, se la tutela è proporzionata e strumentale alla continuità.

2. Tribunale di Milano, 3 febbraio 2026. Nella composizione negoziata, la misura cautelare deve essere funzionale alle trattative: non è stata riconosciuta l’inibitoria all’escussione di una fideiussione bancaria rilasciata a garanzia di una locazione, poiché il piano prevedeva la cessione del bene locato. Rilevanza: chi intende proteggere una locazione deve dimostrare che il contratto è davvero parte del progetto di risanamento.

3. Cass. n. 5918/2026. La Corte si è occupata del presupposto richiesto per l’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: ricorda che anche lo strumento consensuale è soggetto a un controllo giudiziale rigoroso, specie quando si pretende di superare il dissenso di alcuni creditori, e che la disciplina applicabile dipende dalla data della domanda.

Pronunce utili per l’Opzione 2 (concordato preventivo e PRO)

4. Cass. ord. 12 giugno 2025, n. 15713. Lo scioglimento autorizzato riguarda i soli contratti non eseguiti compiutamente da entrambe le parti e non tocca i diritti nascenti da prestazioni già eseguite da almeno una di esse, che continuano a essere regolati dal contratto, comprese le clausole sulla competenza. Rilevanza: chiarisce che sciogliere un leasing o una locazione non cancella i canoni già maturati, che restano governati dall’accordo originario.

5. Cass. 1° luglio 2024, n. 18019. I decreti che autorizzano la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti sono atti di amministrazione, non decisioni su diritti, e non passano in giudicato: il contraente può contestarli in un giudizio a cognizione piena anche dopo l’omologazione del concordato. Rilevanza: chi sceglie il concordato per liberarsi di un contratto deve mettere in conto un possibile contenzioso successivo con la controparte.

6. Corte d’Appello di Venezia, 21 luglio 2022. Con il Codice della crisi, la richiesta di scioglimento presentata prima del deposito di piano e proposta è inammissibile, scelta che la Corte qualifica come innovativa rispetto alla legge fallimentare. Rilevanza: nella fase con riserva è possibile ottenere solo la sospensione; la strategia sui contratti va quindi costruita insieme al piano.

7. Tribunale di Roma, 25 marzo 2025. Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il controllo del tribunale opera sin dalla presentazione del ricorso e non si limita al rispetto delle regole procedimentali. Rilevanza: il PRO, che richiama la disciplina dell’art. 97, non è una scorciatoia rispetto al concordato quanto all’intensità del vaglio giudiziale.

8. Cass. 25 maggio 2021, n. 14361. Per le istanze di scioglimento proposte nel testo della legge fallimentare anteriore al D.L. 83/2015, il decreto di autorizzazione era reclamabile davanti alla Corte d’appello. Rilevanza: conferma che i provvedimenti sui contratti pendenti sono sottoposti a un controllo impugnatorio, profilo che incide sulla stabilità della scelta.

Pronunce utili per il leasing in tutte le opzioni

9. Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2021, n. 2061. La disciplina del leasing introdotta dalla L. 124/2017 non è retroattiva: si applica ai contratti nei quali i presupposti della risoluzione per inadempimento non si erano verificati alla sua entrata in vigore; per i contratti risolti prima resta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al secondo. Rilevanza: la data della risoluzione determina quale regime di restituzione e di calcolo si applichi, in qualunque strumento.

10. Cass. 18 giugno 2018, n. 15975. La risoluzione per inadempimento promossa dal concedente contro l’utilizzatore in concordato preventivo segue le regole civilistiche (art. 1526 c.c. per il leasing traslativo) e non le norme concorsuali sullo scioglimento, che riguardano l’iniziativa degli organi della procedura o del debitore. Rilevanza: distingue nettamente la risoluzione voluta dalla società di leasing dallo scioglimento chiesto dal debitore, con conseguenze diverse sul calcolo.

11. Cass. 22 marzo 2022, n. 9210. Nel leasing immobiliare traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore, secondo il regime dell’art. 1526 c.c., l’utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate versate, salvo l’equo compenso per l’uso del bene. Rilevanza: per i contratti soggetti al regime previgente, gli importi già pagati non sono necessariamente perduti, dato che incide sulla convenienza di conservare o abbandonare il contratto.

12. Cass. 14 maggio 2024, n. 13345. Nel caso di leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, il concedente che vuole far valere un credito fondato sulla clausola penale deve proporre una domanda di insinuazione completa, assolvendo gli oneri di allegazione e prova che consentono al giudice di ridurre la penale. Rilevanza: in caso di esito negativo dello strumento scelto, le pretese della società di leasing non sono automatiche e restano soggette a verifica.

13. Cass. n. 3200/2019. Quando il curatore si scioglie da un leasing pendente, il concedente si insinua al passivo per i canoni scaduti e si soddisfa sul ricavato della ricollocazione per il capitale a scadere, restituendo l’eventuale eccedenza senza poterla compensare con i crediti scaduti. Rilevanza: il principio, recepito negli artt. 97, comma 12, e 177 CCII, spiega perché nello scioglimento il valore del bene torni a vantaggio della procedura.

14. Tribunale di Milano, 2 dicembre 2025. Nella liquidazione giudiziale, l’immobile in leasing occupato senza titolo può essere oggetto di ordine di liberazione. Rilevanza: mostra lo scenario che si apre quando nessuno strumento di ristrutturazione riesce e il contratto non è più sorretto da un titolo valido.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Scegliere tra accordo di ristrutturazione, concordato preventivo o concordato minore significa decidere il destino dei contratti su cui l’attività si regge. Lo Studio Monardo lavora su questo passaggio con strumenti concreti:

1. Analizziamo ogni contratto di leasing e di locazione verificando se è pendente ai sensi dell’art. 97 CCII, se sono già maturati presupposti di risoluzione, quale regime del leasing si applica in base alla data e quali clausole risolutive o penali contiene.

2. Ricostruiamo la posizione debitoria contratto per contratto, separando canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di riscatto e spese, per stimare l’esito di prosecuzione, rinegoziazione o scioglimento.

3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando l’accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo o il PRO e il concordato minore alla luce della funzione dei contratti nel piano.

4. Conduciamo le trattative con le società di leasing e i locatori, proponendo riscadenzamenti, moratorie o cessazioni consensuali da inserire nell’accordo.

5. Predisponiamo le istanze di misure protettive e cautelari, comprese le inibitorie verso il concedente modellate sull’art. 94-bis, documentando l’essenzialità dei beni per la continuità.

6. Redigiamo e notifichiamo le istanze di sospensione o scioglimento ex art. 97 CCII, con la quantificazione motivata dell’indennizzo da inserire nel fabbisogno concordatario.

7. Difendiamo il debitore nelle opposizioni delle controparti e nei giudizi ordinari sulla misura dell’indennizzo o sulla legittimità dei decreti di scioglimento.

8. Contestiamo le risoluzioni e le iniziative di recupero del bene adottate in violazione del divieto delle clausole ipso facto.

9. Impostiamo, per i debitori sotto soglia, il concordato minore in raccordo con l’OCC, argomentando l’applicabilità della disciplina dei contratti pendenti.

10. Seguiamo la strategia fino all’ultimo grado di giudizio, perché la scelta sui contratti compiuta all’inizio sia sostenuta con la stessa linea anche in appello e in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel tema dei contratti pendenti la continuità di strategia fino in Cassazione ha un peso specifico: la scelta di conservare o sciogliere un leasing produce effetti che possono essere contestati anche anni dopo l’omologazione, come dimostra la possibilità per il contraente di agire in giudizio ordinario. Essere assistiti dallo stesso difensore, abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, significa che la scelta fatta oggi viene difesa domani senza cambiare mani né linea argomentativa.

Accanto all’Avvocato opera uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i piani di ammortamento del leasing, il fabbisogno concordatario e l’impatto dei canoni prededucibili; gli avvocati traducono quei numeri in istanze, trattative e difese. Il coordinamento in diritto bancario consente di leggere i contratti di locazione finanziaria nella loro struttura, mentre le qualifiche di Esperto Negoziatore, Gestore della crisi e fiduciario OCC coprono l’intero ventaglio degli strumenti, dalla composizione negoziata al concordato minore.


Conclusione: il contratto viene prima dello strumento

Leasing e locazioni proseguono in tutti gli strumenti di ristrutturazione, ma il significato di questa prosecuzione cambia radicalmente. Nell’accordo di ristrutturazione il contratto resta com’è, salvo intese; nel concordato preventivo e nel PRO il debitore può liberarsi dei contratti incoerenti con il piano, pagando un indennizzo chirografario; nel concordato minore la stessa logica si applica, con i margini propri del rinvio alle norme del concordato. Le protezioni contro la risoluzione esistono ovunque, ma hanno estensione diversa e presuppongono tempestività. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla, o compierla troppo tardi, costa tempo, beni essenziali e diritti che non si recuperano.

Lo Studio Monardo è strutturato per affrontare esattamente questa materia: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda la gestione dei rapporti con i creditori strategici come società di leasing e locatori; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC coprono il concordato minore e gli strumenti per i debitori sotto soglia; il coordinamento dello staff in diritto bancario e la qualifica di cassazionista assicurano che la lettura dei contratti e la difesa della scelta restino coerenti dall’analisi iniziale all’ultimo grado di giudizio.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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