Come Gestire I Contratti Di Leasing In Corso Durante Il Risanamento Ex Art. 56 Ccii

Un’impresa in difficoltà che imbocca la strada del piano attestato di risanamento raramente è libera da contratti di leasing. Capannoni, macchinari, automezzi, impianti: spesso sono proprio i beni senza i quali l’attività si ferma. Il problema è semplice da enunciare. Il piano attestato è uno strumento stragiudiziale: non sospende nulla, non blocca le società di leasing, non impedisce la risoluzione del contratto. Se i canoni insoluti superano la soglia fissata dalla legge prima che l’accordo con il concedente sia firmato, il bene può essere richiesto in restituzione e il piano di risanamento perde il suo presupposto operativo. Per questo la gestione dei leasing non è un dettaglio contabile, ma una delle prime decisioni da prendere quando si predispone il piano.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché incrocia tre ambiti su cui l’Avvocato ha competenze certificate. La crisi d’impresa e i suoi strumenti di regolazione rientrano nell’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che richiede proprio la capacità di condurre trattative con i creditori finanziari. Il leasing è un contratto bancario-finanziario, e l’analisi dei rapporti con banche e intermediari è l’oggetto dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato. Infine, quando il concedente agisce in giudizio per la restituzione del bene o per il credito, la difesa può arrivare fino alla Corte di Cassazione, davanti alla quale l’Avvocato è abilitato al patrocinio.

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Il quadro normativo: piano attestato e locazione finanziaria

Il piano attestato di risanamento

Sul piano normativo, il piano attestato di risanamento è disciplinato dall’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo ter), in vigore dal 28 settembre 2024.

Il piano attestato è un programma predisposto dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, rivolto ai creditori, che deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’impresa, verificato da un professionista indipendente.

La norma ne fissa il contenuto minimo. Il piano deve indicare, tra l’altro, la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le cause della crisi, le strategie di intervento e i relativi tempi, i creditori e i crediti di cui si propone la rinegoziazione con lo stato delle trattative, l’elenco dei creditori estranei con le risorse destinate a pagarli integralmente alle scadenze, gli apporti di finanza nuova, gli strumenti per verificare gli scostamenti, il piano industriale con i suoi effetti finanziari. Il correttivo ter ha reso più analitica questa informativa, richiedendo l’indicazione di costi e ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle modalità di copertura.

Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e avere data certa. Su richiesta del debitore, piano, attestazione e accordi possono essere pubblicati nel registro delle imprese.

La ratio è chiara. Il legislatore offre all’impresa uno strumento flessibile e riservato, privo di controllo giudiziale preventivo, in cambio di due protezioni per chi collabora al risanamento: l’esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano e in esso indicati (art. 166, comma 3, lett. d, CCII) e l’esenzione dai reati di bancarotta semplice e preferenziale per le operazioni compiute in esecuzione del piano (art. 324 CCII).

Il leasing come contratto tipico

La locazione finanziaria è oggi un contratto tipizzato dall’art. 1, commi 136-140, della L. 4 agosto 2017, n. 124. La banca o l’intermediario finanziario acquista o fa costruire un bene scelto dall’utilizzatore, glielo mette a disposizione per un tempo determinato verso un corrispettivo che tiene conto del prezzo e della durata, e alla scadenza l’utilizzatore può riscattarlo a un prezzo prestabilito oppure deve restituirlo.

Va precisato che la L. 124/2017 disciplina in modo specifico il grave inadempimento dell’utilizzatore (comma 137) e gli effetti della risoluzione (comma 138): il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in sola linea capitale, il prezzo del riscatto e le spese sostenute per recupero, stima e conservazione del bene.

Il punto di incontro: nessuna norma speciale

La disciplina prevede regole speciali per il leasing solo all’interno delle procedure giudiziali: l’art. 97 CCII per i contratti pendenti nel concordato preventivo e l’art. 177 CCII per la liquidazione giudiziale dell’utilizzatore. Per il piano attestato non esiste alcuna norma che incida sui contratti in corso: il leasing prosegue alle condizioni pattuite, e ogni modifica richiede il consenso del concedente.

Un esempio chiarisce la distinzione dagli istituti affini. Un’impresa con un leasing su un impianto da 340.000 € che deposita domanda di concordato preventivo può chiedere al tribunale l’autorizzazione a sciogliersi dal contratto, con effetti regolati dall’art. 97 CCII. La stessa impresa, se sceglie il piano attestato, non ha questo potere: può soltanto negoziare con il concedente. Allo stesso modo, nella composizione negoziata della crisi l’imprenditore può chiedere misure protettive; nel piano attestato tali misure non sono previste.

Requisiti e termini da presidiare

In termini operativi, la gestione dei leasing dentro un piano attestato dipende da cinque condizioni.

1. Presupposto soggettivo e oggettivo del piano. Il piano è riservato all’imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, in stato di crisi o di insolvenza. L’impresa minore e l’impresa agricola ne sono escluse e devono valutare gli strumenti del sovraindebitamento.

2. Qualificazione del concedente nel piano. Ogni società di leasing va collocata in una delle due categorie previste dall’art. 56: creditore di cui si propone la rinegoziazione (con indicazione dello stato delle trattative) oppure creditore estraneo (con indicazione delle risorse destinate a pagarlo integralmente alle scadenze). Una collocazione ambigua espone il piano a una valutazione di inidoneità.

3. Posizione dei canoni rispetto alla soglia legale. Il comma 137 della L. 124/2017 qualifica come grave inadempimento il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due trimestrali, anche non consecutivi, o di un importo equivalente, per i leasing immobiliari; di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente, per gli altri leasing. Il contratto può inoltre contenere una clausola risolutiva espressa: va letta, perché il suo rapporto con la soglia legale è oggetto di discussione e il concedente potrebbe invocarla.

4. Forma e data certa degli accordi. L’accordo con il concedente (moratoria, riscadenzamento, restituzione concordata) è un atto in esecuzione del piano. Deve essere scritto e munito di data certa. In mancanza, l’esenzione da revocatoria diventa contestabile.

5. Idoneità del piano valutata ex ante. L’esenzione opera solo se il piano, al momento dell’atto, appariva idoneo al risanamento. Il giudice la verifica ora per allora, in rapporto alla posizione del terzo contraente.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Soglia di grave inadempimento: 6 canoni mensili / 2 trimestrali (immobiliare); 4 canoni mensili (altri leasing)Dal primo canone insoluto, anche non consecutivoSostanziale, fissata dalla leggeIl concedente può risolvere il contratto e chiedere la restituzione del bene
Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.)Dal ricevimento della diffidaNon inferiore a 15 giorni, salvo diverso uso o pattuizioneDecorso inutilmente, il contratto si intende risolto di diritto
Data certa dell’accordo con il concedentePrima dell’esecuzione dell’attoRequisito di forma dell’art. 56 CCIIEsenzione da revocatoria contestabile
Opposizione a decreto ingiuntivo del concedente (art. 641 c.p.c.)Dalla notifica del decreto40 giorni, perentorio; sospensione feriale 1-31 agostoIl decreto diventa definitivo
Termine assegnato al curatore per scegliere tra subentro e scioglimento (art. 172 CCII)Dall’assegnazione del giudice delegato su istanza del concedenteNon superiore a 60 giorniDecorso il termine, il contratto si intende sciolto
Periodo sospetto per la revocatoria dei pagamenti (art. 166 CCII)A ritroso dal deposito della domanda cui segue la liquidazione giudiziale (art. 170 CCII)6 mesi per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili; 1 anno per gli atti anormaliPagamenti non coperti da esenzione esposti a revocatoria
Opposizione allo stato passivoDalla comunicazione dell’esito della verifica30 giorni, perentorioIl credito del concedente resta come accertato

Il termine più critico è la soglia del comma 137: si consuma in silenzio, canone dopo canone, mentre il piano è ancora in preparazione. Il calendario del piano va quindi costruito a ritroso partendo dal canone che farebbe scattare la soglia, non dalla data in cui l’attestatore sarà pronto.

Procedura passo-passo

La sequenza che segue descrive chi agisce, con quale atto e entro quando. È valida per ogni tipo di leasing, con gli adattamenti indicati.

Passo 1 — Censimento dei contratti (imprenditore e consulenti, prima di ogni altra attività). Si raccolgono tutti i contratti di leasing con piano di ammortamento, condizioni generali, clausola risolutiva espressa, penali, prezzo di riscatto, garanzie personali prestate da soci o amministratori. Per ciascun contratto si annotano i canoni insoluti, il loro importo e la data dell’eventuale diffida ricevuta.

Passo 2 — Classificazione strategica dei beni. Ogni bene va classificato secondo il suo ruolo nel piano industriale: essenziale (senza di esso l’attività si ferma), utile ma sostituibile, non strategico. La classificazione decide la linea di trattativa: conservazione del contratto, rinegoziazione pesante, restituzione concordata.

Passo 3 — Verifica del contratto sotto il profilo bancario. Prima di trattare occorre sapere se il contratto presenta vizi: tassi e costi indicati correttamente, verifica della soglia antiusura anche per gli interessi di mora, clausole penali manifestamente eccessive, applicabilità ratione temporis della L. 124/2017. La Cassazione ha ricordato che il calcolo del tasso soglia e gli obblighi di trasparenza incidono sulla posizione del concedente. Un contratto contestabile modifica i rapporti di forza nella trattativa.

Passo 4 — Apertura formale della trattativa con il concedente. Si invia una comunicazione scritta che informa della predisposizione del piano, propone una soluzione e chiede di sospendere iniziative risolutive in pendenza delle trattative. Va precisato che questa richiesta non vincola il concedente: la sua adesione è volontaria. Le soluzioni praticabili sono tipicamente quattro: moratoria sulla quota capitale con pagamento dei soli interessi; allungamento della durata con ricalcolo dei canoni; rateizzazione degli arretrati; restituzione concordata dei beni non strategici con regolazione del saldo secondo i criteri del comma 138.

Passo 5 — Inserimento nel piano. Il concedente aderente va indicato tra i creditori con cui si rinegozia, riportando lo stato della trattativa. Il concedente che non aderisce va indicato tra gli estranei, con le risorse destinate al pagamento integrale dei canoni alle scadenze. Un piano che tratta come “rinegoziato” un leasing sul quale il concedente non ha ancora dato alcun assenso rischia di non superare la verifica di fattibilità.

Passo 6 — Attestazione. L’attestatore verifica i dati e la sostenibilità dei canoni nel piano finanziario. Per i leasing su beni essenziali deve valutare anche lo scenario di mancato accordo: se la perdita del bene compromette il risanamento, il piano deve indicare come si fronteggia quel rischio.

Passo 7 — Sottoscrizione dell’accordo con data certa. L’accordo con il concedente si formalizza per iscritto e acquisisce data certa (ad esempio con PEC, registrazione o autentica delle firme). Deve richiamare espressamente il piano, perché l’esenzione da revocatoria copre gli atti posti in esecuzione del piano e in esso indicati.

Passo 8 — Pubblicazione facoltativa e monitoraggio. Il debitore può chiedere la pubblicazione di piano, attestazione e accordi nel registro delle imprese. Durante l’esecuzione si monitorano i pagamenti dei canoni rinegoziati: un nuovo inadempimento riapre il rischio di risoluzione, questa volta sulla base dell’accordo modificativo.

Passo 9 — Gestione del contenzioso eventuale. Se il concedente agisce, gli strumenti tipici sono il decreto ingiuntivo per i canoni, la domanda di risoluzione e restituzione davanti al tribunale competente (di regola quello del foro indicato nel contratto, nei limiti delle regole di competenza, altrimenti quello del convenuto o del luogo dell’obbligazione), l’ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata, la tutela cautelare. L’atto introduttivo della difesa deve contenere le eccezioni sul contratto (vizi, usura, penale eccessiva), la documentazione della trattativa in corso e il calcolo del saldo secondo il comma 138.

Passo 10 — Passaggio a un altro strumento, se necessario. Se il concedente rifiuta e il bene è essenziale, il piano attestato può non bastare. Occorre valutare per tempo strumenti con effetti sui contratti o con misure protettive: la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo con le regole dell’art. 97 CCII.

Avvertenza decisiva: il piano attestato non ferma la società di leasing. La trattativa con il concedente va aperta prima che i canoni insoluti raggiungano la soglia legale, non dopo l’attestazione.

Tra gli errori più frequenti si segnalano: sospendere il pagamento dei canoni “in attesa del piano”; considerare la lettera di avvio trattative come una forma di protezione; firmare accordi senza data certa o senza richiamo al piano; ignorare le garanzie personali dei soci, che restano escutibili; trascurare la clausola risolutiva espressa.

Contenuto necessario dell’accordo con il concedente

L’accordo che regola il leasing in esecuzione del piano non è una semplice lettera di tolleranza. Per svolgere la sua funzione, dentro e fuori da un’eventuale procedura successiva, deve contenere alcuni elementi.

Il primo è l’identificazione precisa del contratto originario e dello stato del rapporto alla data dell’accordo: canoni scaduti e non pagati, capitale residuo, prezzo di riscatto, eventuale diffida o dichiarazione di risoluzione già inviata. Il secondo è la descrizione della misura concordata, con il nuovo piano dei pagamenti espresso in date e importi, non in formule generiche. Il terzo è la rinuncia del concedente, per la durata dell’accordo, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa e della soglia del comma 137 per i canoni oggetto di moratoria. Il quarto è la regolazione della posizione dei garanti, con l’estensione della moratoria alla fideiussione o, in alternativa, con un impegno esplicito a non escuterla finché l’impresa adempie. Il quinto è la clausola di collegamento al piano: l’accordo dichiara di essere stipulato in esecuzione del piano attestato, ne indica la data e l’attestazione, e prevede cosa accade in caso di scostamenti rilevati dagli strumenti di monitoraggio.

Va precisato che l’accordo non deve contenere rinunce generali dell’impresa alle eccezioni sul contratto originario, se non dopo una verifica consapevole. Una rinuncia a contestare tassi, penali o costi, firmata per ottenere la moratoria, può pesare molto più della moratoria stessa se il piano non va a buon fine.

In termini operativi, conviene anche prevedere la sorte del contratto in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale: l’accordo non può derogare alle norme inderogabili degli artt. 97 e 177 CCII, ma può fissare criteri condivisi di stima del bene, utili a ridurre il contenzioso.

Verifiche sul campo

Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo e di applicazione, costruiti con dati ipotetici a fini dimostrativi.

Esempio di calcolo n. 1 — Leasing strumentale e soglia dei quattro canoni

Ipotesi: leasing su un centro di lavoro a controllo numerico. Canone mensile 4.870 €, di cui 3.740 € quota capitale e 1.130 € quota interessi. Capitale residuo 187.450 €. Prezzo di riscatto 12.300 €. Al 14 febbraio 2026 risultano insoluti i canoni di novembre, dicembre e gennaio: 3 × 4.870 = 14.610 €.

Verifica della soglia: per un leasing non immobiliare la soglia è di quattro canoni mensili. Mancano un solo canone o un importo equivalente (4.870 €). Il canone di febbraio scade il 28: se non viene pagato, il concedente potrà invocare il grave inadempimento dal giorno successivo.

Sviluppo: il piano attestato non sarà pronto prima di aprile. L’impresa paga il canone di febbraio il 26 febbraio (4.870 €) e riporta l’insoluto a tre canoni, guadagnando tempo. Il 3 marzo 2026 invia la proposta scritta al concedente: moratoria di sei mesi sulla quota capitale, con pagamento dei soli interessi, e rateizzazione degli arretrati in dieci rate mensili a partire dal settimo mese.

Effetto sulla liquidità nei sei mesi di moratoria: 6 × (4.870 − 1.130) = 6 × 3.740 = 22.440 € di cassa liberata.

Rateizzazione degli arretrati dal settimo mese: 14.610 € / 10 = 1.461 € al mese, che si aggiungono al canone pieno. Esborso mensile dal settimo al sedicesimo mese: 4.870 + 1.461 = 6.331 €.

Esito: l’accordo viene sottoscritto con data certa il 17 aprile 2026, richiama espressamente il piano e ne è indicato come atto esecutivo. I pagamenti eseguiti in base all’accordo sono coperti dall’esenzione da revocatoria dell’art. 166, comma 3, lett. d, CCII, sempre che il piano apparisse idoneo al risanamento al momento dell’atto. Se invece l’impresa non avesse pagato il canone di febbraio, dal 1° marzo il concedente avrebbe potuto risolvere il contratto prima ancora di ricevere la proposta.

Esempio di calcolo n. 2 — Leasing immobiliare risolto e saldo del comma 138

Ipotesi: leasing su un capannone. Canone mensile 7.940 €. L’utilizzatore non paga sei canoni mensili, da settembre 2025 a febbraio 2026. Il concedente dichiara la risoluzione. Il piano attestato in preparazione non è ancora concluso e il concedente non ha aderito ad alcuna trattativa.

Voci da dedurre secondo il comma 138 della L. 124/2017:

  • canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione: 6 × 7.940 = 47.640 €
  • canoni a scadere in sola linea capitale: 498.300 €
  • prezzo pattuito per il riscatto: 61.000 €
  • spese di recupero, stima e conservazione anticipate dal concedente: 9.260 €

Totale deduzioni: 47.640 + 498.300 + 61.000 + 9.260 = 616.200 €.

Scenario A: l’immobile viene ricollocato a valori di mercato a 612.800 €. Differenza: 612.800 − 616.200 = −3.400 €. Nulla è dovuto all’utilizzatore; il concedente conserva un credito di 3.400 €.

Scenario B: la stima del perito indipendente, eseguita in contraddittorio, porta la ricollocazione a 680.000 €. Differenza: 680.000 − 616.200 = 63.800 €, che il concedente deve corrispondere all’utilizzatore.

Esito: la stessa risoluzione produce un debito residuo o un credito di oltre sessantamila euro a seconda del valore di ricollocazione. In un piano attestato questa cifra cambia il fabbisogno finanziario e, quindi, la fattibilità attestata. Per questo, prima di accettare la restituzione, va verificata la correttezza della stima e delle spese imputate. Ove l’impresa entrasse poi in liquidazione giudiziale con il contratto ancora pendente, la regola applicabile sarebbe l’art. 177 CCII, con insinuazione del concedente per la differenza tra il credito alla data di apertura e quanto ricavabile dalla nuova allocazione secondo la stima del giudice delegato.

Casi particolari

Leasing risolto prima del 29 agosto 2017

La L. 124/2017 non ha effetti retroattivi. Per i contratti i cui presupposti di risoluzione si sono verificati prima della sua entrata in vigore resta rilevante la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo. Il principio è stato fissato dalle Sezioni Unite (Cass. SU 28 gennaio 2021, n. 2061). Nel merito si registrano letture evolutive, come Corte d’Appello di Roma 1° aprile 2025, n. 1999, secondo cui la legge del 2017 può regolare anche gli effetti non ancora definiti con giudicato. In un piano attestato che include contenziosi pregressi, la qualificazione del contratto sposta in modo significativo il valore delle poste.

Clausola penale a favore del concedente

Molti contratti prevedono che, in caso di risoluzione, l’utilizzatore paghi comunque tutti i canoni a scadere. Una clausola simile può attribuire al concedente vantaggi superiori a quelli della regolare esecuzione. La Cassazione ammette la riduzione della penale manifestamente eccessiva, ma chiede che la parte che vi ha interesse alleghi e provi i presupposti dello squilibrio (Cass. 30 luglio 2024, n. 21293; Cass. 4 ottobre 2023, n. 28037). Nel piano, una penale riducibile va quantificata con prudenza e segnalata all’attestatore.

Leasing con garanzia personale dei soci

Il piano attestato riguarda l’impresa. Il fideiussore del leasing non beneficia di alcuna sospensione e può essere escusso. L’accordo con il concedente deve regolare espressamente la posizione dei garanti: se la moratoria concessa all’impresa non viene estesa alla fideiussione, il risanamento dell’impresa può convivere con l’aggressione del patrimonio del socio.

Concedente che rifiuta e bene essenziale

Se la società di leasing non aderisce e il bene è indispensabile, il piano deve prevedere il pagamento integrale dei canoni alle scadenze. Se questo non è sostenibile, il piano attestato è lo strumento sbagliato. Nel concordato preventivo l’art. 97 CCII consente la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti con autorizzazione, e la giurisprudenza ha distinto tale scioglimento dalla risoluzione per inadempimento chiesta dal concedente (Cass. 18 giugno 2018, n. 15975).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta con lo staff multidisciplinare quando la trattativa con i concedenti può reggere un piano attestato e quando serve uno strumento diverso.

Leasing già risolto al momento della liquidazione giudiziale

Se il piano fallisce e interviene la liquidazione giudiziale, occorre distinguere. Se il contratto è ancora pendente, il curatore sceglie tra subentro e scioglimento e si applica l’art. 177 CCII. Se il contratto era già stato risolto prima, il curatore non ha scelta da esercitare e il concedente deve formulare una domanda di insinuazione completa, che consideri anche le restituzioni dovute (Cass. 10 luglio 2019, n. 18543; Cass. n. 18088/2024).

Sale and lease back inserito nel piano

Il piano può prevedere come fonte di finanza nuova la vendita di un immobile di proprietà a una società di leasing, con contestuale stipula di un leasing sullo stesso bene. L’operazione è lecita, ma in un’impresa in crisi va costruita con attenzione. Il prezzo di vendita deve essere coerente con i valori di mercato, la destinazione del ricavato deve essere indicata nel piano, e il nuovo canone deve risultare sostenibile nei flussi attestati. La giurisprudenza ha tradizionalmente verificato che l’operazione non dissimuli un patto commissorio vietato: una perizia indipendente sul valore e l’assenza di sproporzione tra prezzo e valore sono gli elementi da documentare.

Cessione del contratto di leasing a un terzo

Se il bene non è più strategico ma ha un valore residuo, il piano può prevedere la cessione del contratto a un terzo interessato, che subentra nei canoni e nel diritto di riscatto. La cessione richiede il consenso del concedente, ai sensi dell’art. 1406 c.c. L’eventuale corrispettivo pagato dal cessionario all’impresa è una risorsa del piano e va indicata come tale. L’accordo deve chiarire se l’impresa cedente resta obbligata in caso di inadempimento del cessionario.

Concedente in liquidazione giudiziale

Il caso inverso è raro ma possibile. Se è la società di leasing ad essere assoggettata a liquidazione giudiziale, l’art. 177 CCII prevede che il contratto prosegua e che l’utilizzatore conservi la facoltà di riscattare il bene alla scadenza, pagando canoni e prezzo pattuito. Per l’impresa in risanamento significa che il bene non viene sottratto, ma che la trattativa di rinegoziazione dovrà svolgersi con il curatore del concedente.

Domande frequenti

Il piano attestato blocca la società di leasing?

No. Il piano attestato ex art. 56 CCII è uno strumento stragiudiziale e non prevede misure protettive né effetti automatici sui contratti in corso. La società di leasing resta libera di chiedere i canoni, inviare una diffida, dichiarare la risoluzione se ricorre il grave inadempimento e agire per la restituzione del bene. Il concedente è vincolato solo se sottoscrive un accordo con l’impresa. Per ottenere una protezione occorre valutare strumenti diversi, come la composizione negoziata con misure protettive o il concordato preventivo.

Posso smettere di pagare i canoni mentre preparo il piano?

È una scelta ad alto rischio. Ogni canone non pagato avvicina la soglia di grave inadempimento: quattro canoni mensili per i leasing mobiliari e strumentali, sei mensili o due trimestrali per quelli immobiliari. Superata la soglia, il concedente può risolvere il contratto. Se il bene è essenziale, conviene di regola mantenere i pagamenti sotto la soglia e usare il tempo guadagnato per chiudere un accordo scritto di moratoria, da inserire nel piano come atto esecutivo con data certa.

I canoni pagati durante il piano possono essere revocati dal curatore?

Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati sono esenti da revocatoria ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. d, CCII. L’esenzione non opera in caso di dolo o colpa grave del debitore o dell’attestatore conosciuti dal creditore. Il giudice verifica inoltre con valutazione ex ante che il piano non fosse palesemente inidoneo. Anche i pagamenti di beni e servizi effettuati nei termini d’uso godono di una propria esenzione.

Posso restituire un bene in leasing che non mi serve più?

Sì, ma solo con il consenso del concedente, perché nel piano attestato non esiste un potere unilaterale di scioglimento. La restituzione concordata va regolata per iscritto: stima del bene, modalità di vendita, imputazione del ricavato, spese, sorte del prezzo di riscatto e liberazione dei garanti. È utile adottare come riferimento i criteri del comma 138 della L. 124/2017, così da evitare che il concedente trattenga un valore superiore al proprio credito.

La società di leasing può rifiutarsi di aderire al piano?

Sì. Nessuna norma obbliga il concedente a rinegoziare in un piano attestato. Se rifiuta, va indicato tra i creditori estranei e il piano deve individuare le risorse per pagarlo integralmente alle scadenze contrattuali. Se queste risorse non esistono, il piano rischia di non superare l’attestazione di fattibilità. In quel caso si valutano strumenti che consentono di coinvolgere i creditori non aderenti o di incidere sui contratti pendenti.

Caso limite: il contratto era già risolto quando ho firmato il piano. Cosa cambia?

Il contratto risolto non è più “in corso”: resta il rapporto di liquidazione tra le parti. Il concedente ha diritto alla restituzione del bene e l’utilizzatore ha diritto al saldo positivo eventualmente risultante dalla ricollocazione. Nel piano va quindi indicato il credito o il debito derivante da questo conteggio, non i canoni originari. Un nuovo contratto sullo stesso bene è possibile, ma è un rapporto diverso, da negoziare e documentare come atto esecutivo del piano.

Il concedente può chiedere l’insinuazione della penale se poi apro una procedura?

Può proporre la domanda, ma non ottiene la penale in modo automatico. La Cassazione richiede un’apposita domanda con allegazione e prova dei presupposti, e il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva quando attribuisce al concedente più di quanto avrebbe ottenuto con la regolare esecuzione del contratto. Nel piano attestato conviene quindi quantificare la penale in modo prudente e documentare fin da subito le ragioni che la rendono contestabile.

Il quadro giurisprudenziale

I riferimenti che seguono sono raggruppati per tema. Per ciascuno si indicano estremi, principio riformulato e rilevanza per la gestione del leasing nel piano attestato.

Sul piano attestato e l’esenzione da revocatoria

Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. Per esentare da revocatoria gli atti esecutivi di un piano attestato il giudice deve valutare, con giudizio ex ante e con riferimento alla posizione professionale del terzo contraente, se il piano fosse idoneo al risanamento; l’attestazione della veridicità dei dati aziendali è requisito insito nello strumento. Rilevanza: il concedente che firma un accordo di moratoria deve poter contare su un piano con dati attestati.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6508/2023 (marzo 2023). L’esenzione richiede che il giudice verifichi l’effettiva idoneità del piano al risanamento dell’esposizione debitoria e al riequilibrio finanziario, guardando alla situazione esistente al momento dell’atto e alla condizione del terzo che invoca l’esenzione. Rilevanza: l’accordo con la società di leasing è protetto solo se il piano reggeva al momento della firma.

Cass. civ., Sez. I, ord. 26 luglio 2024, n. 20885. La valutazione di idoneità si svolge in negativo e si limita all’assoluta ed evidente inettitudine del piano; è errato giudicarlo a posteriori sulla base dei risultati ottenuti. La verifica dell’esenzione è autonoma rispetto ai presupposti della revocatoria ordinaria, e le esenzioni valgono anche per la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore. Rilevanza: il fallimento successivo del piano non rende automaticamente revocabili i canoni pagati in esecuzione dell’accordo.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33618/2024. In tema di garanzia concessa in esecuzione di un piano attestato, spetta al creditore che invoca l’esenzione allegare e provare i relativi presupposti, producendo il piano. Rilevanza: la società di leasing che ha ottenuto garanzie aggiuntive in cambio della moratoria deve conservare la documentazione del piano; per l’impresa, è un argomento per chiedere che l’accordo richiami espressamente il piano.

Sulla disciplina della risoluzione del leasing

Cass. civ., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. La disciplina della L. 124/2017 non è retroattiva e si applica ai contratti nei quali i presupposti della risoluzione non si erano ancora verificati alla sua entrata in vigore; per i contratti risolti prima resta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo. Rilevanza: stabilisce quale regola governa il saldo tra concedente e utilizzatore, e dunque quale cifra va inserita nel piano.

Cass. civ., n. 9210/2022. Nel leasing traslativo risolto prima della L. 124/2017 per inadempimento dell’utilizzatore, questi può ottenere la restituzione delle rate pagate solo dopo aver restituito il bene, perché solo allora si può determinare l’equo compenso dovuto al concedente. Rilevanza: in un piano che conta su restituzioni dal concedente, la riconsegna del bene è condizione del credito.

Cass. civ., ord. n. 3930/2024. Ai contratti di leasing traslativo risolti prima della L. 124/2017 si applica per analogia l’art. 1526 c.c., con riequilibrio delle posizioni; la Corte si è pronunciata anche sul calcolo del tasso soglia per gli interessi moratori e sulla trasparenza. Rilevanza: la verifica bancaria del contratto può modificare l’esposizione verso il concedente.

Cass. civ., ord. n. 33336/2024. Per i contratti risolti prima della L. 124/2017 le parti possono regolare pattiziamente le conseguenze dello scioglimento; l’art. 1526 c.c. resta un parametro utilizzabile dal giudice, ad esempio per valutare l’eccessività della penale. Il ricorso che non trascrive la clausola contestata è inammissibile. Rilevanza: il testo delle clausole contrattuali va sempre esaminato integralmente prima di impostare la trattativa.

Corte d’Appello di Roma, 1° aprile 2025, n. 1999. Con interpretazione evolutiva, la Corte ha ritenuto la L. 124/2017 applicabile anche ai leasing traslativi risolti in precedenza, se gli effetti non si sono esauriti con giudicato, per evitare disparità di trattamento. Rilevanza: segnala un orientamento di merito diverso da quello delle Sezioni Unite, da tenere presente nella valutazione dei contenziosi pendenti.

Sulla clausola penale e sul credito del concedente

Cass. civ., Sez. I, 4 ottobre 2023, n. 28037. In caso di leasing traslativo risolto prima della procedura concorsuale dell’utilizzatore, la clausola penale è applicabile, ma il giudice può ridurla quando genera uno squilibrio tra le posizioni delle parti, secondo criteri precisati dalla Corte. Rilevanza: consente di contestare nel piano pretese del concedente gonfiate dalla penale.

Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21293. Il credito risarcitorio del concedente fondato sulla clausola penale richiede un’apposita domanda, con oneri di allegazione e prova che sono anche il presupposto per l’eventuale riduzione da parte del giudice. Rilevanza: in sede concorsuale il concedente non può ottenere la penale in automatico.

Cass. civ., ord. n. 18088/2024. Per il leasing traslativo risolto prima del fallimento e prima della L. 124/2017, il concedente deve proporre una domanda completa, che tenga conto delle restituzioni e dell’equo compenso, e non può limitarsi a chiedere le rate insolute. Rilevanza: se il piano non va a buon fine, la domanda del concedente è verificabile nel suo intero conteggio.

Sui leasing nelle procedure concorsuali

Cass. civ., Sez. VI-1, 18 giugno 2018, n. 15975. Se il concedente chiede la risoluzione per inadempimento di un leasing traslativo verso un utilizzatore in concordato preventivo, si applica la disciplina dell’art. 1526 c.c. e non quella dello scioglimento dei contratti pendenti. Rilevanza: distingue lo scioglimento chiesto dal debitore dalla risoluzione promossa dal concedente, utile quando si valuta il passaggio dal piano attestato al concordato.

Cass. civ., Sez. I, 10 luglio 2019, n. 18543. Per il leasing finanziario risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, la Corte ha indicato come si stima il bene in sede di verifica del passivo, come si determina l’eventuale credito della curatela dopo la vendita da parte del concedente e come questi si insinua per la differenza. Rilevanza: descrive lo scenario che si apre se il piano fallisce dopo la risoluzione.

Cass. civ., n. 3200/2019. Se il curatore si scioglie dal leasing pendente, il concedente si insinua al passivo per i canoni scaduti alla data della procedura; per il capitale a scadere ha diritto alla restituzione del bene e a soddisfarsi sul ricavato fuori dal riparto, con possibile insinuazione tardiva per la differenza; l’eventuale eccedenza va versata alla procedura senza compensazioni. Rilevanza: principio oggi recepito nell’art. 177 CCII, che guida il conteggio delle poste in caso di insuccesso del piano.

Cosa può fare lo Studio Monardo

In un piano attestato con leasing in corso lo Studio interviene con attività precise, svolte congiuntamente da avvocati e commercialisti dello staff sullo stesso fascicolo.

  1. Censiamo tutti i contratti di leasing e ricostruiamo, canone per canone, la distanza di ciascuno dalla soglia di grave inadempimento, indicando la data oltre la quale il concedente potrebbe risolvere.
  2. Analizziamo le clausole contrattuali: clausola risolutiva espressa, penale, prezzo di riscatto, garanzie dei soci, foro competente.
  3. Verifichiamo il contratto sotto il profilo bancario, con il supporto dello staff multidisciplinare: costi, tassi, soglia antiusura anche sugli interessi di mora, trasparenza.
  4. Classifichiamo i beni in essenziali, sostituibili e non strategici, in coordinamento con il piano industriale predisposto dai commercialisti.
  5. Redigiamo e inviamo la proposta di rinegoziazione a ciascun concedente: moratoria, riscadenzamento, rateizzazione degli arretrati o restituzione concordata.
  6. Conduciamo la trattativa con le società di leasing e documentiamo lo stato delle trattative nella forma richiesta dall’art. 56 CCII.
  7. Predisponiamo gli accordi esecutivi con data certa e richiamo espresso al piano, così da presidiare i requisiti dell’esenzione da revocatoria.
  8. Calcoliamo il saldo del comma 138 in caso di restituzione, controllando stima, spese imputate e ricavato della ricollocazione.
  9. Valutiamo il passaggio a strumenti diversi quando i concedenti non aderiscono: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo.
  10. Difendiamo l’impresa e i garanti nei giudizi promossi dal concedente, dall’opposizione a decreto ingiuntivo fino all’eventuale ricorso per Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa riguarda proprio la conduzione di trattative tra impresa e creditori, compresi banche e intermediari finanziari, con l’obiettivo di individuare una soluzione sostenibile: è la stessa competenza che serve per portare le società di leasing dentro un piano attestato. La qualifica di cassazionista consente di seguire il contenzioso con il concedente in ogni grado.

Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale dei contratti fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza passaggi di mano e senza ricostruire ogni volta il fascicolo. Le eccezioni sollevate nella trattativa e nel primo grado restano coerenti con quelle che, se necessario, verranno portate davanti alla Suprema Corte.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti costruiscono i flussi del piano e verificano la sostenibilità dei canoni rinegoziati; gli avvocati curano contratti, accordi, garanzie e contenzioso. Le due analisi confluiscono in un’unica linea, presentata all’attestatore già coerente.

Chiusura

Nel piano attestato ex art. 56 CCII il leasing in corso non subisce alcun effetto automatico. Il concedente resta libero di agire, e l’unico strumento a disposizione dell’impresa è l’accordo scritto, con data certa, inserito nel piano come atto esecutivo. La soglia dei canoni insoluti fissata dalla L. 124/2017 è il riferimento temporale da cui far partire tutto il lavoro. Se i concedenti dei beni essenziali non aderiscono, occorre valutare subito uno strumento con effetti sui contratti o con misure protettive.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede insieme le competenze certificate dell’Avvocato: la negoziazione con i creditori finanziari propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’analisi dei contratti bancari e finanziari svolta dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, la difesa nel contenzioso con il concedente fino alla Cassazione. Analizzeremo i contratti, verificheremo i tempi e costruiremo la strategia più adatta al piano della tua impresa.

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