Quali Sono I Presupposti Oggettivi Del Piano Ex Art. 56 Ccii?

Quali sono i presupposti oggettivi del piano ex art. 56 CCII, e — soprattutto — bastano a dire che il piano attestato di risanamento è lo strumento adatto alla propria impresa? È la domanda che si pone l’amministratore di una società che vede i flussi di cassa assottigliarsi, il titolare che ha già ricevuto i primi solleciti delle banche, il consulente che deve scegliere come impostare una ristrutturazione. La risposta tecnica esiste ed è precisa: la norma richiede uno stato di crisi o di insolvenza, un piano che appaia idoneo al risanamento dell’esposizione debitoria e al riequilibrio finanziario, un contenuto minimo con data certa e l’attestazione di un professionista indipendente. Ma sapere che i requisiti ci sono non chiude la questione, perché gli stessi presupposti aprono almeno altre due porte: l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la composizione negoziata della crisi.

Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la verifica dei presupposti oggettivi è il primo passaggio, non l’ultimo, di una scelta che va soppesata sul caso concreto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono esattamente i nodi che il piano attestato solleva. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento, che è il cuore dell’idoneità richiesta dall’art. 56; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario consente di leggere la parte del piano che quasi sempre pesa di più, cioè la rinegoziazione con gli istituti di credito; la qualifica di cassazionista permette di difendere gli atti esecutivi del piano quando, anni dopo, un curatore ne chiede la revoca e la lite arriva all’ultimo grado.

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Il terreno comune: cosa chiede davvero l’art. 56 CCII

Prima di mettere a confronto le strade percorribili, occorre fissare la base da cui tutte partono. L’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rubricato «Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento», ha dato per la prima volta una disciplina organica a uno strumento che nella legge fallimentare compariva solo indirettamente, all’interno delle esenzioni da revocatoria dell’art. 67, comma 3, lett. d). I presupposti oggettivi che ne emergono sono cinque, e conviene esaminarli uno per uno perché ciascuno condiziona la tenuta degli effetti.

Primo presupposto: lo stato di crisi o di insolvenza. Il comma 1 riserva il piano all’imprenditore «in stato di crisi o di insolvenza». Le due nozioni sono definite dall’art. 2 CCII. La crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; l’insolvenza è lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La differenza non è accademica: la crisi è una prognosi, l’insolvenza è un dato già emerso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10964 del 24 aprile 2026, ha ribadito che la nozione di crisi ha carattere meramente prognostico e non basta, da sola, ad aprire la liquidazione giudiziale, per la quale serve l’insolvenza. Per il piano attestato entrambe le condizioni sono ammesse, ma il rovescio della medaglia è evidente: quanto più l’insolvenza è conclamata, tanto più è difficile sostenere che un piano privo di protezioni giudiziali possa reggere.

Secondo presupposto: l’idoneità del piano. Il piano deve essere «rivolto ai creditori» e deve «apparire idoneo» a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Il verbo scelto dal legislatore — apparire — non è casuale: l’idoneità si misura con uno sguardo proiettato al momento in cui il piano viene redatto, non con il senno di poi. È su questo presupposto che si è concentrata quasi tutta la giurisprudenza, come si vedrà. Va soppesato un aspetto: la relazione illustrativa del Codice e la dottrina prevalente collegano il risanamento alla prosecuzione dell’attività, sicché un piano meramente liquidatorio, che si limita a vendere i beni per pagare i debiti, fatica a soddisfare il requisito.

Terzo presupposto: il contenuto minimo e la data certa. Il comma 2 impone che il piano abbia data certa e indichi: la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; le principali cause della crisi; le strategie d’intervento e i tempi necessari per il riequilibrio; i creditori e l’ammontare dei crediti di cui si propone la rinegoziazione, con lo stato delle trattative; gli apporti di finanza nuova; i tempi delle azioni da compiere, che consentano di verificarne la realizzazione, e gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra obiettivi e situazione in atto; il piano industriale e l’evidenza dei suoi effetti sul piano finanziario. Non si tratta di un elenco formale: ogni voce mancante è un argomento che un futuro curatore potrà usare per sostenere l’inidoneità.

Quarto presupposto: l’attestazione del professionista indipendente. Il comma 3 richiede che un professionista indipendente, designato dal debitore, attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. I requisiti di indipendenza sono fissati dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII: iscrizione nell’elenco dei gestori della crisi e nel registro dei revisori legali, assenza di rapporti personali o professionali tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. L’attestazione è elemento necessario, ma — come la Cassazione ha chiarito più volte — non sufficiente a rendere automatiche le esenzioni.

Quinto presupposto: la forma scritta e la data certa degli atti esecutivi. Il comma 5 prevede che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano siano provati per iscritto e abbiano data certa. A questo si collega l’art. 166, comma 3, lett. d), CCII: sono esenti da revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati. Un pagamento non previsto nel piano resta scoperto.

A questi cinque elementi si aggiunge una facoltà, non un obbligo: la pubblicazione del piano, dell’attestazione e degli accordi nel registro delle imprese su richiesta del debitore (comma 4). La scelta tra riservatezza e pubblicità è già, in piccolo, una valutazione di convenienza.

Sul piano soggettivo, basti qui ricordare che la norma parla genericamente di «imprenditore», e che l’orientamento prevalente lo identifica con l’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, dato che il beneficio tipico del piano è l’esenzione da una revocatoria che solo in quella procedura si esercita. L’imprenditore minore e quello agricolo trovano tutela prevalentemente negli strumenti del sovraindebitamento, sebbene la questione non sia del tutto pacifica.

Gli effetti, infine, sono il vero metro di confronto con le alternative. Il piano attestato non sospende le azioni esecutive, non vincola i creditori che non aderiscono, non passa al vaglio del tribunale. Offre due protezioni differite, che operano solo se il risanamento fallisce e si apre la liquidazione giudiziale: l’esenzione da revocatoria dell’art. 166, comma 3, lett. d), e l’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice prevista dall’art. 324 CCII. L’esenzione da revocatoria, peraltro, non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, o di dolo o colpa grave del debitore quando il creditore ne era a conoscenza al momento dell’atto.

Tabella di sintesi dei presupposti oggettivi dell’art. 56 CCII

PresuppostoFonte normativaCosa accade se manca
Stato di crisi o insolvenzaArt. 56, c. 1; art. 2, lett. a) e b)Lo strumento non è propriamente utilizzabile
Piano che appaia idoneo al risanamento e al riequilibrioArt. 56, c. 1Gli atti esecutivi perdono l’esenzione da revocatoria
Contenuto minimo e data certaArt. 56, c. 2Il piano è attaccabile come incompleto o inidoneo
Attestazione di veridicità e fattibilitàArt. 56, c. 3; art. 2, lett. o)Nessuna esenzione possibile
Atti esecutivi scritti, con data certa e indicati nel pianoArt. 56, c. 5; art. 166, c. 3, lett. d)L’atto specifico resta revocabile

Strada n. 1 — Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)

In cosa consiste

Il piano attestato è uno strumento di natura privatistica: il debitore redige il piano, lo fa attestare, negozia con i creditori che intende coinvolgere e stipula con loro accordi attuativi — tipicamente riscadenziamenti bancari, consolidamenti, stralci parziali con fornitori strategici, apporti di nuova finanza. Nessun tribunale omologa, nessun creditore estraneo è vincolato, nessuna procedura viene aperta. La base normativa è l’art. 56 CCII, con gli effetti degli artt. 166, comma 3, lett. d), e 324 CCII.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello dell’impresa in crisi ancora non manifesta all’esterno: flussi prospettici insufficienti a coprire i debiti dei prossimi dodici mesi, ma nessun inadempimento conclamato, fornitori ancora pagati, nessuna azione esecutiva in corso. Qui il valore della riservatezza è massimo, perché l’impresa può ristrutturare senza che il mercato percepisca il problema.

Il secondo scenario è quello in cui l’esposizione critica è concentrata su pochi creditori, di norma banche o società di leasing, disposti a trattare. Se il debito da rinegoziare fa capo a tre o quattro interlocutori e gli altri creditori possono continuare a essere pagati regolarmente, lo strumento privatistico evita costi e rigidità di una procedura.

Il terzo scenario riguarda l’ingresso di nuova finanza, da soci o da terzi, che richiede garanzie o operazioni straordinarie: chi finanzia vuole la ragionevole certezza che la garanzia ricevuta non verrà revocata se l’operazione non andasse a buon fine. L’esenzione da revocatoria è esattamente ciò che rende l’apporto «bancabile».

Come si esegue, in sintesi

La sequenza tipica prevede l’analisi della situazione e delle cause della crisi, la redazione del piano industriale e finanziario con i contenuti del comma 2, l’incarico all’attestatore, lo svolgimento delle trattative, la stipula degli accordi attuativi per iscritto e con data certa, l’eventuale pubblicazione nel registro delle imprese, il monitoraggio periodico degli scostamenti. L’ordine cronologico conta: gli atti devono essere esecutivi di un piano già esistente e attestato, non precederlo.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è la riservatezza: salvo scelta di pubblicare, nessuno fuori dai creditori coinvolti viene a conoscenza della ristrutturazione, con un evidente beneficio sul rating commerciale. Il secondo è la flessibilità: non esistono soglie di adesione, non esistono classi, non esiste un contenuto delle proposte imposto dalla legge oltre il minimo del comma 2. Il terzo è la stabilità differita degli atti: a fronte di un piano ben costruito, i pagamenti e le garanzie indicati sono sottratti alla revocatoria e le operazioni esecutive non integrano bancarotta preferenziale o semplice. Il quarto è l’assenza di costi di giustizia, perché non vi è alcun procedimento giudiziale.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

A fronte di questi vantaggi, i limiti sono netti. Il piano non ferma nulla: un creditore non aderente può notificare un precetto, avviare un pignoramento presso terzi sui conti o sui crediti verso clienti, chiedere la liquidazione giudiziale. Non vincola i dissenzienti: se un creditore rilevante rifiuta, il piano deve trovare risorse per pagarlo alle scadenze originarie. Non offre prededuzione alla nuova finanza. E soprattutto la protezione è sindacabile ex post: la Cassazione, a partire da Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719, ha escluso che l’esistenza di un piano attestato produca un’esenzione automatica, affidando al giudice della revocatoria il compito di verificare con giudizio ex ante la ragionevole possibilità di attuazione del piano.

L’orientamento si è poi assestato su un sindacato più calibrato. Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018, e Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743, hanno precisato che la valutazione va parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente e condotta in negativo, cioè nei limiti dell’evidente inettitudine del piano. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508, ha consolidato questo schema. L’elemento dirimente, dunque, non è la riuscita del risanamento ma la qualità del piano al momento in cui fu predisposto: un piano costruito male espone la banca che ha ricevuto la garanzia e l’imprenditore che ha eseguito i pagamenti.

Sul versante opposto, Cass. civ., Sez. I, n. 1697/2023 ha valorizzato la funzione dell’esenzione, affermando che essa opera anche quando il curatore agisce in revocatoria ordinaria e non solo in quella fallimentare, perché diversamente il timore dell’inefficacia futura scoraggerebbe proprio i finanziatori del risanamento.

Dove si incrina, in concreto, il presupposto dell’idoneità

Poiché l’idoneità del piano è il presupposto oggettivo su cui si gioca la tenuta degli effetti, merita un esame più ravvicinato. L’esperienza applicativa e la lettura delle pronunce di legittimità consentono di individuare alcuni punti in cui il requisito tende a cedere, e che vanno soppesati prima di scegliere questa strada.

Il primo punto debole riguarda le cause della crisi. Un piano che le descrive in termini generici — «contrazione del mercato», «difficoltà congiunturali» — senza collegarle a dati specifici dell’impresa non permette di capire perché le strategie proposte dovrebbero funzionare. Se la crisi deriva da un contratto in perdita con un singolo cliente, il piano deve dire come quel contratto verrà rinegoziato o chiuso; se deriva da un eccesso di indebitamento a breve, deve spiegare come verrà consolidato.

Il secondo punto debole è la base dati. L’attestatore deve dichiarare veri i dati aziendali, e la Cassazione ha sottolineato come questa verifica sia insita nella logica stessa dell’istituto. Un piano costruito su una situazione contabile non aggiornata, su magazzini non inventariati o su crediti verso clienti già di dubbia esigibilità parte da premesse fragili, e un curatore che ricostruisce la contabilità potrà agevolmente dimostrarlo.

Il terzo punto debole sono le ipotesi di ricavo. Proiezioni di crescita non ancorate a ordini, contratti o trend documentati rendono il piano vulnerabile proprio sul terreno dell’evidente inettitudine: se per coprire il debito servono ricavi mai raggiunti nella storia dell’impresa, senza una ragione concreta che giustifichi l’inversione di tendenza, il giudice potrà ritenere che anche un operatore professionale avrebbe dovuto accorgersene.

Il quarto punto debole è l’assenza degli strumenti correttivi. L’art. 56, comma 2, chiede espressamente di indicare cosa accade in caso di scostamento tra obiettivi e risultati. Un piano che non prevede soglie di allarme, tempi di verifica e azioni alternative appare, per definizione, meno idoneo di uno che le contempla, perché non sa reagire all’imprevisto.

Il quinto punto debole, spesso sottovalutato, è la sequenza temporale. Garanzie concesse e pagamenti effettuati prima che il piano abbia data certa e sia attestato non sono esecutivi di quel piano. Anticipare gli atti per ragioni di urgenza commerciale può essere comprensibile, ma sposta quelle operazioni fuori dal perimetro delle esenzioni.

A fronte di questi rischi va registrato l’aspetto rassicurante dell’orientamento giurisprudenziale: il controllo del giudice è limitato ai casi di inadeguatezza manifesta e si misura su ciò che il terzo contraente poteva conoscere. Un piano accurato, anche se poi smentito dai fatti, conserva la sua protezione. Il presupposto dell’idoneità, in altre parole, non richiede la certezza del risultato ma la serietà del metodo.

Il profilo ideale del piano attestato è l’impresa in crisi non ancora conclamata, con un’esposizione concentrata su pochi creditori collaborativi, nessuna azione esecutiva pendente e un’attività operativa in grado di generare i flussi che il piano promette.


Strada n. 2 — L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. CCII)

In cosa consiste

L’accordo di ristrutturazione è concluso dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, ed è soggetto a omologazione del tribunale (art. 57 CCII, con il procedimento dell’art. 48). Anche qui serve un piano e un’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità economica e giuridica; in più, l’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, o entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti.

Il Codice prevede due varianti. Gli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII) abbassano la soglia al 30% quando il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei e non ha chiesto né rinuncia a chiedere misure protettive temporanee. Gli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII) consentono di estendere gli effetti ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria, quando gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoria e ricorrono le altre condizioni di legge, incluso il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

La natura dell’istituto è stata oggetto di un chiarimento decisivo. Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087, ha ricondotto gli accordi di ristrutturazione al novero delle procedure concorsuali, individuando come tratti minimi l’interlocuzione con l’autorità giudiziaria, il coinvolgimento formale di tutti i creditori e una forma di pubblicità; Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16347, ha confermato l’appartenenza dell’istituto al diritto concorsuale traendone conseguenze sul trattamento dei finanziamenti erogati in esecuzione di accordi omologati.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello in cui un gruppo di creditori raggiunge o supera la soglia del 60%, ma un creditore rilevante minaccia o ha già avviato azioni esecutive: le misure protettive dell’art. 54 CCII, richiedibili con la domanda, consentono di congelare le iniziative individuali durante le trattative.

Il secondo scenario è quello in cui la nuova finanza necessita di prededuzione: con la domanda di omologazione o successivamente, il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, cosa che il piano attestato non consente.

Il terzo scenario è quello di un’esposizione bancaria frammentata tra molti istituti, dove uno o due dissenzienti di minoranza rischiano di far saltare l’intesa: l’accordo a efficacia estesa permette di superare il veto individuale all’interno della categoria.

Come si esegue, in sintesi

Il percorso prevede la costruzione del piano e la raccolta delle adesioni, l’attestazione rafforzata, il deposito del ricorso per l’omologazione con la documentazione dell’art. 39 CCII, la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, il termine per le opposizioni dei creditori e dei terzi interessati, la decisione del tribunale con sentenza, soggetta a reclamo secondo l’art. 51 CCII. È anche possibile accedere con domanda «con riserva» ai sensi dell’art. 44 CCII, per ottenere un termine entro cui completare le trattative sotto la protezione del tribunale.

I vantaggi, motivati

A fronte della maggiore complessità, l’accordo offre ciò che il piano attestato non ha: la protezione dalle azioni esecutive e cautelari, se richiesta e concessa; la stabilità derivante dal controllo giudiziale, perché con l’omologazione il sindacato sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità viene esercitato a monte e non rinviato a un futuro contenzioso revocatorio; la prededuzione dei finanziamenti autorizzati; la possibilità, con le varianti degli artt. 60 e 61, di modulare soglie e vincolatività. Anche l’accordo omologato gode delle esenzioni da revocatoria e dai reati di bancarotta preferenziale e semplice.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

Il rovescio della medaglia è significativo. La pubblicità è inevitabile: l’accordo viene iscritto nel registro delle imprese e la crisi diventa nota al mercato. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro i centoventi giorni, il che richiede liquidità effettiva e non solo prospettica. Il procedimento comporta costi di giustizia (il contributo unificato previsto dal D.P.R. 115/2002 per il ricorso) e tempi non comprimibili. Un diniego di omologazione, infine, rende pubblico un tentativo fallito e può facilitare l’iniziativa per la liquidazione giudiziale. Sul piano soggettivo, l’imprenditore minore resta escluso.

Per quanto riguarda i presupposti oggettivi, si rinvia a quanto già esaminato per l’art. 56: crisi o insolvenza, piano, attestazione. La differenza sta nella soglia di adesioni e nel vaglio del tribunale, non nella condizione dell’impresa.

Il profilo ideale dell’accordo di ristrutturazione è l’impresa che dispone già — o può ragionevolmente raccogliere — il consenso di almeno il 60% dei crediti, che ha bisogno di bloccare iniziative esecutive o di finanziamenti prededucibili, e che può permettersi di rendere pubblica la ristrutturazione.


Strada n. 3 — La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII)

In cosa consiste

La composizione negoziata, nata con il D.L. 118/2021 e trasfusa negli artt. 12 e seguenti del Codice, non è una procedura concorsuale né un accordo: è un percorso di trattativa assistito da un esperto indipendente nominato dalla commissione presso la camera di commercio, su istanza presentata tramite la piattaforma telematica nazionale. Può accedervi l’imprenditore commerciale e agricolo — anche l’imprenditore sotto soglia, con le regole dell’art. 25-quater — che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha chiarito che anche l’impresa già in crisi o insolvente può utilizzare lo strumento, purché l’insolvenza sia reversibile.

Il presupposto oggettivo è quindi più ampio a monte rispetto all’art. 56 (basta lo squilibrio che rende probabile la crisi), ma selettivo nella sostanza: senza una concreta prospettiva di risanamento il percorso non si apre o si chiude presto.

Quando ha senso: tre scenari

Il primo scenario è quello dell’impresa che non ha ancora un piano definito né una maggioranza di creditori, ma ha bisogno di tempo protetto per costruirli, magari con un pignoramento presso terzi già notificato che blocca i conti: le misure protettive dell’art. 18 CCII, pubblicate con l’istanza e confermate dal tribunale ai sensi dell’art. 19, impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari.

Il secondo scenario è quello in cui la trattativa richiede un terzo imparziale: banche e fornitori sono più disposti a negoziare in presenza di un esperto che valuta la coerenza del piano e riferisce sulla correttezza delle parti.

Il terzo scenario è quello in cui l’esito finale non è ancora prevedibile: la composizione negoziata può sfociare in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, oppure — fallite le trattative condotte in buona fede — nell’accesso a un piano attestato, a un accordo di ristrutturazione o al concordato semplificato (art. 23 CCII).

Come si esegue, in sintesi

L’imprenditore presenta istanza sulla piattaforma con la documentazione richiesta (bilanci, situazione aggiornata, elenco creditori, progetto di piano di risanamento, dichiarazioni su pendenze), la commissione nomina l’esperto, questi convoca l’imprenditore e valuta la sussistenza di concrete prospettive di risanamento. Se richieste, le misure protettive vanno confermate dal tribunale con ricorso da depositare nei termini di legge; la loro durata iniziale è fissata dal giudice e le proroghe incontrano un limite complessivo. Il percorso ha una durata ordinaria di centottanta giorni.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio più evidente è la combinazione tra riservatezza sostanziale delle trattative e protezione dalle azioni dei creditori, che nessun’altra via offre nello stesso modo. A questo si aggiunge la possibilità di chiedere al tribunale autorizzazioni per finanziamenti prededucibili o per il trasferimento dell’azienda. Soprattutto, l’accordo sottoscritto anche dall’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), CCII produce gli stessi effetti del piano attestato quanto a esenzione da revocatoria e dai reati di bancarotta, con il vantaggio che la coerenza del piano è stata valutata da un soggetto terzo nominato istituzionalmente. I costi di accesso sono contenuti ai diritti camerali e al compenso dell’esperto determinato secondo i parametri di legge.

I rischi e gli svantaggi, onestamente

La composizione negoziata non vincola nessuno: se le trattative falliscono, l’impresa si ritrova senza accordo e con misure protettive cessate. La conferma delle misure non è scontata. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 10 giugno 2025, ha negato rilievo al semplice confronto con lo scenario liquidatorio in assenza di un progetto effettivamente orientato al risanamento, confermando le misure solo dopo che l’impresa aveva prodotto un’offerta irrevocabile di un terzo con apporto di finanza esterna. Nella stessa linea, il Tribunale di Lecco (2 gennaio 2023) e il Tribunale di Viterbo (14 febbraio 2022) hanno richiesto un’analisi prognostica sulle possibilità di risanamento. L’impresa deve inoltre accettare la presenza dell’esperto, gli obblighi di informazione e di buona fede, e il rischio che la relazione finale dell’esperto evidenzi l’assenza di prospettive.

Il profilo ideale della composizione negoziata è l’impresa che ha prospettive concrete di risanamento ma non ha ancora né un piano definitivo né il consenso dei creditori, e che ha bisogno di tempo protetto dalle azioni individuali per costruirli con l’aiuto di un terzo.


Le tre strade alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come gli stessi presupposti oggettivi producano esiti diversi a seconda della strada scelta. Non descrivono casi reali.

Dati di partenza comuni. Società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico, fatturato in calo del 23% nell’ultimo esercizio. Debiti complessivi: 1.847.300 €, così ripartiti: banche 1.126.400 € (tre istituti: 612.800 €, 341.900 €, 171.700 €), fornitori 498.700 €, società di leasing 222.200 €. Flussi di cassa prospettici dei successivi dodici mesi: 186.400 € disponibili per il servizio del debito, a fronte di 417.900 € di rate e scadenze. Margine operativo lordo atteso a regime, dopo il piano industriale: 214.600 € annui. Un fornitore con credito di 38.450 € ha notificato un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti. I presupposti oggettivi dell’art. 56 ci sono: i flussi prospettici non coprono le obbligazioni dei dodici mesi (crisi), e il pignoramento è un primo fatto esteriore che si avvicina all’insolvenza.

Simulazione A — Scegliendo il piano attestato

Il piano prevede il consolidamento del debito bancario in dieci anni con due anni di preammortamento, un apporto dei soci di 95.000 € e il pagamento regolare di fornitori e leasing. Le tre banche aderiscono. Tuttavia il piano non ha alcun effetto sul pignoramento già notificato: il fornitore procedente prosegue, e i crediti verso clienti vincolati (poniamo 52.300 € in scadenza nei due mesi successivi) non rientrano nella disponibilità dell’impresa. Per mantenere la tenuta del piano, il fornitore va pagato integralmente — 38.450 € più interessi e spese — distraendo più di un terzo dell’apporto dei soci. Se il piano lo prevede e lo indica espressamente, quel pagamento è coperto dall’esenzione; se non lo indica, resta esposto a revocatoria. Esito: strada percorribile, ma solo se la liquidità assorbe il pignoramento senza compromettere la sostenibilità degli anni successivi. Nessun costo di giustizia.

Simulazione B — Scegliendo l’accordo di ristrutturazione

La soglia del 60% corrisponde a 1.108.380 €. Le tre banche insieme rappresentano 1.126.400 €, pari al 60,98% dei crediti: la soglia è superata con le sole adesioni bancarie. Fornitori e leasing restano estranei, per complessivi 720.900 €, e vanno pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione per la parte scaduta. Ipotizzando che la parte già scaduta sia pari a 264.300 €, l’impresa deve disporre di quella somma nei centoventi giorni successivi all’omologazione: con 186.400 € di flussi annui e 95.000 € di apporto soci, il vincolo è stretto e richiede probabilmente un finanziamento prededucibile autorizzato. In cambio, con la domanda possono essere chieste misure protettive che bloccano la prosecuzione del pignoramento. Esito: più protezione, maggiore fabbisogno di liquidità immediata, pubblicità dell’operazione, contributo unificato per il ricorso.

Simulazione C — Scegliendo la composizione negoziata

L’impresa deposita l’istanza con un progetto di piano e chiede misure protettive, che — se confermate dal tribunale — impediscono al fornitore di proseguire il pignoramento. Nei centottanta giorni del percorso l’esperto facilita la trattativa con le banche e con i principali fornitori. Poniamo che si arrivi a un accordo sottoscritto dall’impresa, dalle tre banche, da due fornitori strategici (crediti per 211.600 €) e dall’esperto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c): gli atti esecutivi godono delle stesse esenzioni del piano attestato. Il fornitore procedente, che non aderisce, torna libero di agire una volta cessate le misure, ma nel frattempo il piano ha liberato risorse per pagarlo. Se invece il tribunale non conferma le misure — ad esempio perché il progetto di piano appare generico — l’impresa perde la protezione e deve ripiegare su una delle altre due strade. Esito: tempo protetto e un terzo imparziale, a fronte dell’incertezza sulla conferma delle misure e dell’assenza di vincoli per i non aderenti.


Le tre strade in un colpo d’occhio

La tabella che segue riassume il confronto. Va letta tenendo presente che le righe non hanno lo stesso peso per ogni impresa: per chi ha un pignoramento in corso la riga «effetti sull’esecuzione» può essere dirimente, mentre per chi teme soprattutto il danno reputazionale conta di più la pubblicità. Quanto ai costi, sono indicati soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge; il compenso dell’attestatore e degli advisor, presente in tutte e tre le strade, non è oggetto di confronto.

CriterioPiano attestato (art. 56)Accordo di ristrutturazione (art. 57)Composizione negoziata (art. 12)
Presupposto oggettivoCrisi o insolvenzaCrisi o insolvenzaSquilibrio che rende probabile crisi o insolvenza; anche crisi o insolvenza reversibile
TempiLegati solo alle trattativeTrattative + omologazione + termini di opposizione e reclamoDurata ordinaria di 180 giorni
ComplessitàMedia: piano e attestazioneAlta: soglia 60%, attestazione rafforzata, procedimento giudizialeMedia: istanza, esperto, eventuale ricorso per le misure
Controllo del giudiceSolo eventuale ed ex post (revocatoria)Preventivo (omologazione)Solo su misure protettive e autorizzazioni
Effetti sull’esecuzioneNessunoMisure protettive e cautelari se richiesteMisure protettive se confermate
Creditori non aderentiNon vincolatiPagati integralmente in 120 giorni (salvo art. 61)Non vincolati
PubblicitàFacoltativaObbligatoriaPubblicazione dell’istanza di misure protettive
Rischi in caso di esito negativoAtti esposti a revocatoria se il piano era evidentemente inidoneoDiniego pubblico di omologazioneChiusura del percorso, misure cessate
ReversibilitàAlta: si può passare ad altro strumentoMedia: la domanda può essere convertita o rinunciataAlta: esiti multipli previsti dall’art. 23
Costi di giustiziaNessunoContributo unificato (D.P.R. 115/2002)Diritti camerali; contributo per il ricorso sulle misure

Come orientarsi tra le tre strade

Stabilito che i presupposti oggettivi dell’art. 56 sono presenti, il ragionamento non può che essere condizionale. Nessuno dei criteri che seguono è decisivo da solo; sono le loro combinazioni a indicare una direzione.

Criterio 1 — La presenza di azioni esecutive in corso o imminenti. Se l’impresa ha già subito un pignoramento, o un creditore ha notificato un precetto, il piano attestato di per sé non offre alcuno scudo. In questi casi generalmente si valuta con maggiore attenzione una strada che consenta misure protettive, a meno che la liquidità disponibile consenta di soddisfare il creditore procedente senza compromettere il piano. A fronte di un’esposizione esecutiva modesta, la riservatezza del piano attestato può comunque prevalere.

Criterio 2 — La concentrazione dei crediti e la disponibilità dei creditori. Se oltre il 60% dei crediti fa capo a pochi soggetti già orientati ad aderire, l’accordo di ristrutturazione diventa accessibile; se i creditori da coinvolgere sono pochi ma la soglia non è raggiunta, il piano attestato conserva un vantaggio; se i creditori sono molti e non ancora sensibilizzati, la presenza di un esperto può essere l’elemento che rende possibile la trattativa.

Criterio 3 — Il grado di maturazione della crisi. Va soppesato con franchezza se l’impresa sia in una crisi prospettica o in un’insolvenza già manifesta. Tutte e tre le strade ammettono l’insolvenza, ma quanto più essa è conclamata tanto più il giudice della futura revocatoria — o il tribunale chiamato a confermare le misure — guarderà con severità alle prospettive di risanamento. Un piano attestato redatto quando i fornitori non sono pagati da mesi è intrinsecamente più fragile.

Criterio 4 — Il fabbisogno di nuova finanza e la sua forma. Se il risanamento dipende da un finanziamento che il finanziatore concede solo con prededuzione, il piano attestato non basta e occorre un procedimento che preveda l’autorizzazione del tribunale. Se invece l’apporto viene dai soci o da un terzo che si accontenta di una garanzia esente da revocatoria, il piano attestato può essere sufficiente.

Criterio 5 — Il peso della riservatezza. In settori dove la notizia di una ristrutturazione provoca la revoca degli affidamenti commerciali o la perdita di commesse, la pubblicità obbligatoria dell’accordo di ristrutturazione ha un costo reale. A fronte di questo, la riservatezza del piano attestato ha il prezzo della mancanza di protezioni e di un sindacato giudiziale solo differito.

C’è poi un criterio trasversale che attraversa tutti gli altri: la qualità documentale. Qualunque strada si scelga, la tenuta futura degli effetti dipende da quanto il piano resiste a una lettura critica fatta anni dopo, da un curatore o da un giudice che conosce già l’esito negativo e deve sforzarsi di ragionare «ora per allora».

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, la scelta dello strumento va fatta pensando già al giudizio che potrebbe metterlo alla prova: un piano va scritto per il giorno in cui qualcuno proverà a smontarlo.


Cinque dubbi di chi deve decidere

Posso iniziare con un piano attestato e poi cambiare strada? Sì. Il piano attestato non apre alcuna procedura e non preclude l’accesso successivo a un accordo di ristrutturazione, alla composizione negoziata o al concordato. Il rovescio della medaglia è che gli atti compiuti nel frattempo restano coperti solo se erano esecutivi di un piano idoneo; se il cambio di strada è dovuto al fatto che il piano si è rivelato inadeguato fin dall’inizio, quegli atti possono essere contestati.

Se il piano fallisce, l’esenzione da revocatoria si perde automaticamente? No. La giurisprudenza richiede una valutazione ex ante: il giudice deve chiedersi se, al momento della redazione e alla luce di ciò che il terzo contraente poteva conoscere, il piano fosse evidentemente inidoneo. Il solo insuccesso non dimostra l’inidoneità. Restano però le eccezioni di legge per dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore noti al creditore.

L’attestazione del professionista mi mette al riparo da ogni contestazione? Non del tutto. Dalla sentenza n. 13719/2016 in poi la Cassazione ha escluso qualsiasi automatismo: l’attestazione è necessaria, ma il giudice conserva il potere di verificare, nei limiti visti, la veridicità dei dati e l’idoneità del piano.

La composizione negoziata è sempre preferibile perché offre le misure protettive? Non necessariamente. Le misure devono essere confermate, e i tribunali le negano quando manca un progetto di risanamento concreto. Per un’impresa senza azioni esecutive in corso, con creditori già disponibili, il percorso con l’esperto può aggiungere passaggi senza aggiungere benefici.

E se scelgo la strada sbagliata? Il danno più frequente non è l’impossibilità di tornare indietro, ma il tempo perso: mesi in cui l’insolvenza si aggrava, le prospettive di risanamento si riducono e le alternative diventano più difficili da sostenere. È per questo che la valutazione iniziale merita la stessa cura del piano.

Il piano attestato è utilizzabile anche da un imprenditore minore o da un’impresa agricola? La norma parla genericamente di imprenditore, ma l’orientamento prevalente la riferisce all’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, perché il vantaggio tipico dello strumento è l’esenzione da una revocatoria esercitata in quella procedura. Per l’imprenditore minore e per l’imprenditore agricolo la valutazione va condotta caso per caso, tenendo presente che la composizione negoziata è loro accessibile e che gli strumenti del sovraindebitamento — gestiti con l’intervento degli Organismi di composizione della crisi — offrono percorsi specifici, spesso più coerenti con le loro dimensioni.

Conviene pubblicare il piano attestato nel registro delle imprese? Va soppesato. La pubblicazione rende il piano opponibile e conoscibile, e può rafforzare la posizione dei creditori aderenti che volessero dimostrare la propria buona fede; il rovescio della medaglia è la perdita della riservatezza, che per molte imprese è la ragione stessa per preferire questa strada. Nelle ipotesi in cui la crisi è già nota al mercato, il costo reputazionale della pubblicazione tende a ridursi e il suo beneficio probatorio ad aumentare.

Una volta scelta la composizione negoziata, posso comunque arrivare a un piano attestato? Sì. Tra gli esiti previsti dall’art. 23 CCII rientra espressamente la predisposizione di un piano attestato ai sensi dell’art. 56, così come l’accordo sottoscritto anche dall’esperto che ne replica gli effetti. Il percorso con l’esperto, quindi, non esclude lo strumento privatistico: può servire a costruirlo con maggiore solidità e con adesioni già raccolte in un contesto protetto.


Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo la strada che contribuiscono a chiarire. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

Sulla distinzione tra crisi e insolvenza (presupposto comune)

Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 10964. Principio: la crisi definita dall’art. 2, lett. a), CCII descrive una situazione prognostica di possibile insolvenza futura e non è pertinente, di per sé, ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, che richiede l’insolvenza. Rilevanza: aiuta a collocare correttamente l’impresa lungo la linea che separa i due presupposti ammessi dall’art. 56, e a comprendere perché un piano redatto in fase di sola crisi gode di margini più ampi.

Sul piano attestato di risanamento (art. 56 CCII e precedente art. 67, c. 3, lett. d, l.fall.)

Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: l’esistenza di un piano attestato non determina automaticamente l’esenzione da revocatoria; il giudice deve verificare ex ante la ragionevole possibilità di attuazione del piano, con un metro analogo a quello della fattibilità economica del concordato. Rilevanza: è la pronuncia che ha trasformato l’idoneità del piano in un presupposto effettivamente sindacabile.

Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. Principio: la valutazione dell’idoneità del piano va rapportata alla condizione professionale del terzo che invoca l’esenzione e condotta in negativo, entro i limiti dell’evidente inettitudine; l’attestazione di veridicità dei dati aziendali è requisito implicito nella logica stessa dell’istituto. Rilevanza: individua con precisione quanto profondo possa essere il controllo del giudice e sottolinea il peso dell’attestazione sui dati.

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Principio: gli atti esecutivi del piano non godono dell’esenzione per il solo fatto dell’attestazione; il giudice deve accertare, ragionando ora per allora e secondo la prospettiva del terzo contraente, che il piano non fosse palesemente inadatto al risanamento. Rilevanza: conferma che la qualità del piano al momento della redazione è l’elemento dirimente per chi riceve pagamenti o garanzie.

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Principio: il giudice investito di una domanda o di un’eccezione di revocatoria deve valutare in chiave prospettica l’idoneità del piano a risanare l’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione finanziaria, limitandosi però a escluderla quando l’inadeguatezza sia assoluta ed evidente. Rilevanza: consolida lo standard di giudizio ancora oggi applicabile all’idoneità richiesta dall’art. 56, comma 1.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1697/2023. Principio: l’esenzione prevista per gli atti esecutivi di un piano di risanamento idoneo opera anche quando il curatore agisce con la revocatoria ordinaria, perché la finalità della norma — non scoraggiare chi sostiene l’impresa in crisi — sarebbe altrimenti vanificata; la violazione di norme penali fallimentari non comporta di per sé la nullità del contratto di finanziamento. Rilevanza: rafforza la stabilità delle garanzie concesse a chi finanzia il piano, uno dei principali argomenti a favore dello strumento.

Sull’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. CCII)

Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087. Principio: l’accordo di ristrutturazione appartiene alle procedure concorsuali, poiché presenta interlocuzione con il giudice, coinvolgimento formale dei creditori e pubblicità; ne deriva l’applicabilità, anche in via analogica, di regole dettate per il concordato preventivo. Rilevanza: segna la differenza strutturale rispetto al piano attestato, che resta strumento privatistico, e spiega perché l’accordo offre stabilità e controlli preventivi.

Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16347. Principio: la sottoposizione dell’accordo a controllo giudiziale e a pubblicità lo colloca nel diritto concorsuale, con conseguenze sul trattamento dei crediti derivanti da finanziamenti erogati in esecuzione di accordi omologati. Rilevanza: illumina il vantaggio dell’accordo quando il risanamento dipende da nuova finanza che richiede una collocazione privilegiata.

Sulla composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII)

Trib. Verona, 10 giugno 2025. Principio: le misure protettive non possono essere confermate sulla sola base di un migliore soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione, in assenza di un progetto effettivamente orientato al risanamento; la conferma è stata concessa in sede di reclamo dopo la produzione di un’offerta irrevocabile con apporto di finanza esterna. Rilevanza: chiarisce che il presupposto della ragionevole perseguibilità del risanamento è verificato concretamente e non presunto.

Trib. Lecco, 2 gennaio 2023. Principio: la conferma delle misure protettive richiede una valutazione prognostica sulle possibilità che la prosecuzione delle trattative conduca al risanamento. Rilevanza: mostra che anche nella composizione negoziata il vaglio sull’idoneità del progetto è anticipato, a differenza del piano attestato dove resta differito.

Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022. Principio: per decidere sulla conferma delle misure occorre delibare, con analisi prognostica, se la composizione negoziata possa effettivamente condurre al risanamento dell’impresa. Rilevanza: è tra le prime applicazioni della disciplina e conferma la continuità dell’orientamento dei tribunali di merito.

Sul quadro normativo vigente

Per completezza va ricordato che il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo ter) si applica, salvo diversa disposizione, anche ai piani attestati di risanamento e alle composizioni negoziate, oltre ad aver precisato l’accesso alla composizione negoziata dell’impresa insolvente e i requisiti di indipendenza del professionista: le pronunce rese sulla legge fallimentare vanno quindi lette alla luce del testo oggi in vigore.


Cosa può fare lo Studio Monardo quando i presupposti dell’art. 56 sono in discussione

Quando un’impresa si chiede se ricorrano i presupposti oggettivi del piano attestato e quale strada imboccare, lo Studio interviene con strumenti precisi:

  1. Verifichiamo lo stato dell’impresa rispetto alle definizioni dell’art. 2 CCII, distinguendo crisi prospettica e insolvenza sulla base dei flussi di cassa dei dodici mesi e degli inadempimenti già emersi.
  2. Valutiamo quale delle tre strade — piano attestato, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata — regge davanti al giudice nel caso specifico, incrociando i criteri di scelta con la situazione esecutiva e la composizione del debito.
  3. Controlliamo il piano voce per voce rispetto all’art. 56, comma 2, segnalando le lacune che un futuro curatore potrebbe usare per sostenerne l’inidoneità.
  4. Esaminiamo la posizione verso le banche con lo staff di diritto bancario, ricostruendo affidamenti, garanzie e condizioni applicate prima di impostare la rinegoziazione.
  5. Verifichiamo che ogni pagamento e ogni garanzia siano indicati nel piano e documentati per iscritto con data certa, così da non lasciare atti esecutivi privi di copertura.
  6. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore indipendente, fornendo la documentazione legale necessaria senza interferire con l’autonomia del suo giudizio.
  7. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive quando un’azione esecutiva impone di ottenere tempo protetto.
  8. Raccogliamo e verifichiamo le adesioni e predisponiamo il ricorso per l’omologazione quando l’accordo di ristrutturazione è la via più coerente.
  9. Analizziamo le iniziative esecutive già avviate dai creditori, valutando le opposizioni esperibili e il loro coordinamento con lo strumento di regolazione scelto.
  10. Difendiamo gli atti esecutivi del piano nei giudizi di revocatoria, sostenendone l’idoneità ex ante in ogni grado, fino alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una scelta come questa pesa in modo particolare la continuità della strategia. La decisione presa oggi sul piano attestato potrebbe essere discussa tra cinque anni in un giudizio di revocatoria promosso dal curatore: avere lo stesso difensore, iscritto all’albo dei cassazionisti, dall’analisi dei presupposti fino all’ultimo grado significa difendere quella scelta con la stessa linea, senza cambiare mani e senza ricostruire da capo le ragioni che la motivarono. Alla stessa logica risponde la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di leggere il piano con gli occhi di chi, nella composizione negoziata, è chiamato a valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare in cui avvocati e commercialisti operano insieme sullo stesso caso: i numeri del piano e la sua tenuta giuridica vengono esaminati contemporaneamente, perché un presupposto oggettivo come l’idoneità al risanamento è, per definizione, insieme economico e legale.


In conclusione

I presupposti oggettivi del piano ex art. 56 CCII sono chiari sulla carta: crisi o insolvenza, un piano che appaia idoneo al risanamento e al riequilibrio finanziario, un contenuto minimo con data certa, l’attestazione di un professionista indipendente, atti esecutivi scritti e indicati nel piano. Ma la loro presenza segna l’inizio del ragionamento, non la fine: le stesse condizioni aprono le porte dell’accordo di ristrutturazione e della composizione negoziata, ciascuna con vantaggi e costi propri.

La scelta dello strumento dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo prezioso e, talvolta, la stabilità degli atti che dovevano salvare l’impresa.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché le competenze dell’Avv. Monardo corrispondono ai passaggi che la decidono: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per valutare la perseguibilità del risanamento, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario per la parte del piano che riguarda gli istituti di credito, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per difendere nel tempo gli atti compiuti in esecuzione del piano.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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