Due imprese con lo stesso debito, lo stesso fatturato in calo, le stesse banche alle spalle. Un lunedì mattina entrambe decidono di reagire. La prima fa firmare un piano, gli dà data certa e comincia a trattare con i creditori uno per uno: nessun fornitore, nessun cliente, nessun concorrente se ne accorge. La seconda deposita un ricorso in tribunale: il giorno dopo il suo nome compare nel registro delle imprese accanto alla parola “concordato”, e chiunque estragga una visura camerale lo legge. Da quel lunedì in poi, le due imprese vivono su due calendari diversi.
La domanda del titolo ha una risposta breve, ed è sì: il piano attestato di risanamento (art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) nasce come strumento riservato, mentre il concordato preventivo in continuità (artt. 84 e seguenti CCII) è pubblico fin dal primo giorno. Ma la risposta breve inganna. La riservatezza del piano attestato ha un prezzo – niente scudo contro i creditori che non aderiscono, niente tribunale che vincoli i dissenzienti – e può evaporare in molti momenti precisi: quando si sceglie di pubblicarlo, quando un creditore escluso avvia un pignoramento, quando il piano fallisce e arriva un curatore. Il concordato, al contrario, rinuncia al segreto ma compra protezione e forza vincolante.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, sceglie lo strumento al momento giusto invece di subire quello che resta disponibile. Per questo ricostruiamo le due procedure in sequenza, tappa per tappa: i mesi che precedono la scelta, il giorno zero, le prime quarantotto ore in cui il concordato diventa pubblico e il piano no, il decreto del tribunale e le misure protettive, il deposito del piano definitivo, il voto, l’omologazione, gli anni dell’esecuzione e, infine, il giorno in cui qualcosa va storto.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è esattamente il terreno di una delle competenze certificate del suo titolare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè il professionista che la legge colloca proprio nella fase riservata delle trattative tra impresa e creditori, prima e in alternativa ai percorsi pubblici. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario – decisivo quando i creditori principali sono banche – e la qualifica di cassazionista, che conta nel momento in cui un piano o un concordato vengono contestati in giudizio.
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La mappa temporale: due procedure, un solo punto di partenza
Prima di entrare nelle singole tappe serve una visione d’insieme. Le due strade condividono solo l’origine – un’impresa in crisi o già insolvente – e poi divergono su tre assi: chi viene a sapere cosa, quando lo viene a sapere, e quale protezione si ottiene in cambio della visibilità.
Il piano attestato è un percorso stragiudiziale: nessun giudice lo esamina mentre viene costruito o eseguito, e un giudice lo guarda solo se, dopo, si apre una liquidazione giudiziale o nasce una causa di revocatoria. Il concordato in continuità è un percorso giudiziale dal primo atto: ricorso, iscrizione nel registro delle imprese, commissario giudiziale, voto dei creditori, sentenza di omologazione, sorveglianza sull’esecuzione.
C’è poi un terzo binario, che non è oggetto diretto del titolo ma che attraversa entrambe le cronologie: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), anch’essa riservata finché l’imprenditore non chiede misure protettive. La incontreremo nei “binari paralleli”.
La tabella che segue fissa la sequenza. Ogni riga corrisponde a una sezione di dettaglio.
| Tappa | Piano attestato (art. 56 CCII) | Concordato in continuità (artt. 40, 44, 84 ss. CCII) | Livello di riservatezza |
|---|---|---|---|
| Mesi −6 / −1 – la crisi prima della scelta | Analisi, scelta dell’attestatore, primi contatti informali con le banche | Stessa analisi; preparazione del ricorso | Pieno per entrambi |
| Giorno 0 – l’atto che fa partire l’orologio | Il piano riceve data certa | Deposito del ricorso (spesso “con riserva”, art. 44) | Piano: pieno. Concordato: perso |
| Giorni 1-2 – la pubblicità | Nessuna iscrizione obbligatoria | Iscrizione nel registro delle imprese entro il giorno successivo; trasmissione al pubblico ministero (art. 40) | Concordato visibile a chiunque |
| Giorni 3-30 – decreto e misure protettive | Trattative private, nessuno stop ai creditori estranei | Decreto con termine, nomina del commissario, obblighi informativi; conferma o revoca delle misure protettive entro 30 giorni dall’iscrizione (art. 55) | Concordato sotto controllo giudiziale |
| Giorni 30-120 – il piano definitivo | Firma degli accordi con data certa (art. 56, comma 5) | Deposito di proposta, piano e attestazione entro 30-60 giorni, prorogabili di altri 60 (art. 44) | Piano: riservato tra le parti |
| Mesi 4-8 – apertura e voto | Esecuzione e monitoraggio | Decreto di apertura, relazione del commissario, voto per classi | Concordato: tutti i creditori informati |
| Mesi 6-14 – omologazione e reclamo | Nessun passaggio equivalente | Sentenza di omologazione, eventuale reclamo in corte d’appello (artt. 48, 51, 112) | Pubblico |
| Anni 1-5 – esecuzione | Nessun controllo pubblico; esenzioni da revocatoria e da alcuni reati di bancarotta (artt. 166 e 324) | Sorveglianza del commissario; possibile risoluzione (artt. 118-119) | Piano riservato, concordato pubblico |
| Il giorno in cui salta | Liquidazione giudiziale: il curatore esamina il piano ex post | Risoluzione o annullamento; possibile liquidazione giudiziale | Per entrambi: pubblicità totale |
Una precisazione di calendario vale per tutta la cronologia. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica (art. 9 CCII): chi deposita un concordato a fine luglio non guadagna un mese di respiro, e i termini corrono anche in agosto.
Mesi −6 / −1: la crisi prima della scelta
Cosa succede
Sono passati mesi dal primo trimestre chiuso in perdita. Il conto corrente vive di anticipi fatture, qualche fornitore ha cominciato a chiedere pagamenti anticipati, il debito verso l’erario e gli enti previdenziali cresce. Nessun atto giudiziario esiste ancora. È la fase in cui l’impresa è più libera di scegliere e, paradossalmente, quella in cui più spesso non sceglie nulla.
In questo periodo nessuno, fuori dall’azienda e dalle banche più attente, ha un quadro completo. La riservatezza è piena per definizione: non c’è ancora uno strumento da tenere segreto. Ma il calendario ha già cominciato a correre, perché ogni settimana di attesa riduce il numero di strade percorribili.
La norma
Il Codice della crisi definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, e l’insolvenza come l’incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 CCII). L’art. 3 CCII e l’art. 2086 del codice civile impongono all’imprenditore collettivo assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche a rilevare tempestivamente la crisi e ad attivarsi senza indugio per uno degli strumenti previsti dall’ordinamento.
Un dettaglio che conta per la scelta successiva: l’art. 56 CCII ammette il piano attestato sia per l’impresa in crisi sia per quella già insolvente. Ma consentire l’accesso non significa garantire l’effetto, perché la protezione del piano dipende dalla sua idoneità concreta a risanare. Più l’insolvenza è profonda, più è difficile costruire un piano che regga il vaglio successivo di un giudice.
Nelle società, la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi spetta all’organo amministrativo (art. 120-bis CCII): i soci non possono bloccarla, ma devono essere informati.
I termini che si attivano
In questa fase non esistono termini perentori processuali. Esistono però finestre di fatto, che chiudono senza preavviso:
- il primo decreto ingiuntivo non opposto che diventa esecutivo;
- il primo atto di pignoramento presso terzi sui conti o sui crediti verso clienti;
- le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati previste dall’art. 25-novies CCII, che mettono formalmente l’organo di controllo e l’imprenditore davanti al problema;
- il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presentato da un creditore.
L’ultimo di questi eventi cambia tutto: dal momento in cui pende un ricorso per liquidazione giudiziale, la strada puramente riservata del piano attestato diventa di fatto impraticabile, perché nessun piano privato sospende quel procedimento.
Cosa può fare l’impresa ora
Questa è la fase con il ventaglio più ampio. L’impresa può ancora scegliere tutti gli strumenti: piano attestato, composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato. È l’unica finestra in cui la riservatezza è una scelta e non una concessione residua.
Le mosse concrete sono tre. Primo, una fotografia seria di attivo, passivo e flussi di cassa prospettici: senza numeri affidabili nessun attestatore firmerà nulla. Secondo, una mappa dei creditori per “peso” e per “comportamento atteso”: chi è disposto a trattare, chi aggredirà comunque, chi ha garanzie. Terzo, una prima valutazione della profondità della crisi, perché da questa dipende se un piano privato ha davvero chance di tenere.
Se la mappa dice che i creditori capaci di bloccare il risanamento sono pochi e dialoganti – tipicamente due o tre banche e un paio di fornitori strategici – il piano attestato è un candidato naturale. Se dice che i creditori sono molti, frammentati e alcuni già in fase esecutiva, la riservatezza rischia di essere un lusso che l’impresa non può permettersi.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare “il trimestre buono”. È l’errore più diffuso e più costoso. L’amministratore rinvia la decisione confidando in una commessa, in un rinnovo di fido, in un cliente che pagherà. Nel frattempo i debiti scaduti invecchiano, qualche creditore passa alle vie legali e, quando finalmente si decide, il piano attestato non è più credibile e il concordato diventa l’unica strada – pubblica – rimasta aperta.
Un secondo errore, più sottile, è fare pagamenti selettivi “per tenere buoni” i creditori più rumorosi prima di avere uno strumento in piedi. Quei pagamenti non sono coperti da alcuna esenzione e, se poi arriva una liquidazione giudiziale, possono diventare oggetto di revocatoria e sollevare questioni di responsabilità.
Quanto dura realmente
Per un piano attestato, la fase preparatoria richiede tipicamente alcune settimane o qualche mese: il tempo di raccogliere dati contabili affidabili, costruire il piano industriale e finanziario, ottenere l’attestazione. Per un concordato con riserva, il ricorso iniziale può essere depositato in tempi brevi, proprio perché la legge consente di rinviare piano e proposta; ma la preparazione vera si sposta nei mesi successivi, sotto gli occhi del commissario.
Giorno 0: la data certa del piano oppure il deposito del ricorso
Cosa succede
Siamo al giorno zero. Le due imprese del nostro esempio compiono l’atto che fa partire l’orologio, ed è qui che le loro storie si separano davvero.
La prima impresa sottoscrive il piano e gli attribuisce data certa. Non deposita nulla da nessuna parte. Può ottenere la data certa con gli strumenti ordinari del diritto civile – un’autentica notarile, la registrazione, una trasmissione via PEC – e conserva il documento nel proprio archivio insieme alla relazione dell’attestatore. Fuori dalla cerchia ristretta di chi ha lavorato al piano, nessuno sa che esiste.
La seconda impresa deposita in tribunale un ricorso per l’accesso al concordato preventivo. Nella grande maggioranza dei casi lo fa “con riserva” (art. 44 CCII): presenta la domanda con i bilanci e l’elenco dei creditori, chiede un termine per depositare proposta e piano, e quasi sempre chiede misure protettive.
La norma
Per il piano attestato, l’art. 56 CCII richiede che il piano abbia data certa e un contenuto minimo analitico: l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, attività e passività, situazione economico-finanziaria e posizione dei lavoratori; le cause e l’entità della crisi; le strategie di intervento e i tempi; i creditori con cui si propone di rinegoziare; gli eventuali apporti di finanza nuova; i tempi delle azioni e gli strumenti per fronteggiare gli scostamenti; il piano industriale con i suoi effetti sul piano finanziario. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. Il decreto correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha ritoccato i commi 1, 2 e 4 dell’articolo.
Per il concordato, la domanda si propone con ricorso secondo l’art. 40 CCII e, se con riserva, secondo l’art. 44 CCII. Per il concordato in continuità, l’art. 84 CCII delinea la finalità: soddisfare i creditori nella misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, mantenendo in esercizio l’impresa.
I termini che si attivano
Per il piano attestato, al giorno zero non si attiva alcun termine processuale. Si attiva invece una regola probatoria: da questo momento ogni atto unilaterale e ogni contratto posto in esecuzione del piano deve essere provato per iscritto e avere data certa (art. 56, comma 5, CCII). Chi paga un fornitore “in esecuzione del piano” senza documentarlo in questo modo rischia di perdere, per quel pagamento, l’esenzione da revocatoria.
Per il concordato, al giorno zero si attiva la catena dei termini più serrata dell’intera procedura: la comunicazione al registro delle imprese e l’iscrizione, che scattano nelle ventiquattro-quarantotto ore successive, e da cui dipende l’avvio delle misure protettive.
Cosa può fare l’impresa ora
Chi ha scelto il piano attestato mantiene la piena gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, senza autorizzazioni di alcun giudice. Può pagare, vendere, rinegoziare, concedere garanzie – purché lo faccia coerentemente con il piano e con data certa. È la massima libertà operativa, ed è anche la massima esposizione: nessun creditore non aderente è obbligato ad aspettare.
Chi ha depositato il concordato entra invece in un regime vincolato. Dopo il deposito della domanda e fino al decreto di apertura, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII), e i pagamenti di crediti anteriori sono in linea di principio preclusi. In compenso, l’impresa ha davanti la prospettiva di uno scudo contro le azioni esecutive.
L’errore tipico di questa fase
Per il piano attestato: trattare la data certa come una formalità da sistemare dopo. Un piano senza data certa anteriore agli atti esecutivi non protegge quegli atti, e la Cassazione ha già avuto occasione di esaminare casi in cui piano e attestazione erano privi di data certa (è la vicenda decisa da Cass. civ., Sez. I, n. 1697/2023, originata da un decreto del Tribunale di Perugia).
Per il concordato: depositare una domanda con riserva senza avere un’idea già strutturata del piano. Il termine concesso è breve e, come vedremo, la proroga non è automatica: presuppone un progetto di regolazione della crisi già in via di predisposizione.
Quanto dura realmente
Il giorno zero è, letteralmente, un giorno. Ma è preceduto da un lavoro che, per il piano attestato, include già l’attestazione firmata: il piano nasce completo. Per il concordato con riserva, al giorno zero il piano spesso non esiste ancora in forma definitiva, e la vera costruzione richiede i due-quattro mesi successivi.
Giorni 1-2: l’iscrizione nel registro delle imprese
Cosa succede
Sono passate ventiquattro ore. Per la prima impresa non è successo nulla che un terzo possa vedere. Per la seconda è successo l’evento che risponde, da solo, alla domanda del titolo: la domanda di concordato è entrata nel registro delle imprese.
Da questo momento chiunque – un fornitore che valuta se concedere credito, un cliente che sta per firmare un contratto pluriennale, un concorrente, una banca non ancora coinvolta, un candidato che deve decidere se accettare un’offerta di lavoro – può estrarre una visura camerale e leggere che l’impresa ha chiesto l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Se ha chiesto misure protettive, la visura lo dice espressamente.
La norma
L’art. 40 CCII prevede che la domanda sia comunicata al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, che l’iscrizione sia eseguita entro il giorno seguente e che, quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive, il conservatore ne faccia espressa menzione. La stessa norma dispone che la domanda, con i documenti allegati, sia trasmessa al pubblico ministero.
Per il piano attestato, invece, l’art. 56, comma 4, CCII stabilisce che piano, attestazione e accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore. È una facoltà, non un obbligo. Il piano nasce come atto riservato dell’imprenditore, benché rivolto ai creditori, e diventa pubblico solo se l’imprenditore lo decide.
Perché un imprenditore dovrebbe rinunciare volontariamente al segreto? La dottrina individua la ragione principale nel beneficio fiscale collegato alla pubblicazione, che riguarda il trattamento delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti: in sostanza, lo stralcio ottenuto dai creditori può generare un effetto fiscale che la pubblicazione consente di attenuare. È un bivio da valutare con il commercialista prima del giorno zero, non dopo, perché rinunciare alla riservatezza per ottenere quel beneficio – o rinunciare al beneficio per preservare la riservatezza – è una scelta strategica.
I termini che si attivano
Per il concordato, l’iscrizione è il momento da cui decorrono due orologi decisivi.
Il primo: se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa (art. 54, comma 2, CCII). Lo scudo è immediato, e opera prima ancora che un giudice lo abbia esaminato.
Il secondo: il giudice conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con decreto reclamabile (art. 55, comma 3, CCII).
A questi si aggiunge un limite di fondo: le misure protettive, sommando i vari strumenti eventualmente utilizzati in sequenza, non possono superare complessivamente i dodici mesi (art. 8 CCII).
Per il piano attestato, non si attiva nulla. Ed è proprio questo il punto: nessuna pubblicità, ma anche nessuno scudo.
Cosa può fare l’impresa ora
Chi ha scelto il concordato può, e deve, gestire la comunicazione. La notizia è pubblica comunque; lasciare che clienti e fornitori la scoprano da una visura è peggio che spiegarla. Contratti pendenti e rapporti con i fornitori strategici vanno presidiati subito: il Codice contiene regole specifiche che, nel concordato in continuità, limitano la possibilità dei contraenti di rifiutare l’adempimento o risolvere i contratti per il solo fatto del deposito della domanda (art. 94-bis CCII), ma la fiducia commerciale non si difende solo con le norme.
Chi ha scelto il piano attestato, al giorno 2, può continuare a trattare in silenzio. La sua finestra è però esposta a un rischio preciso: un creditore non coinvolto nel piano può in qualsiasi momento notificare un precetto o avviare un pignoramento, e quegli atti esecutivi sono a loro volta visibili – un pignoramento presso terzi arriva alla banca e ai clienti, un pignoramento immobiliare viene trascritto. La riservatezza del piano non protegge da questa pubblicità “di rimbalzo”.
L’errore tipico di questa fase
Credere che il piano attestato renda l’impresa invisibile e intoccabile insieme. È invisibile, non intoccabile. Il piano attestato non produce alcuna misura protettiva: vincola solo chi lo sottoscrive. Un fornitore escluso dal perimetro, o uno che ha rifiutato la proposta, conserva intatti tutti i suoi strumenti di recupero.
Specularmente, chi sceglie il concordato commette spesso l’errore di sottovalutare l’impatto reputazionale del registro delle imprese, pensando che la notizia “resti tra addetti ai lavori”. Non resta: le banche dati commerciali che valutano l’affidabilità delle imprese attingono proprio a quelle informazioni.
Quanto dura realmente
La pubblicità del concordato è immediata e permanente: l’iscrizione resta nella storia camerale dell’impresa anche dopo l’omologazione e l’esecuzione. La riservatezza del piano attestato, invece, dura esattamente quanto l’imprenditore decide di non pubblicarlo e quanto nessun evento esterno – un’esecuzione, una liquidazione giudiziale – lo porti allo scoperto.
Giorni 3-30: il decreto, il commissario e la conferma delle misure
Cosa succede
Il calendario ora corre su due velocità. Per l’impresa in concordato arrivano, nell’arco di pochi giorni o settimane a seconda del tribunale, i provvedimenti che trasformano un ricorso in una procedura vera e propria. Per l’impresa con il piano attestato inizia la fase delle trattative bilaterali: incontri con le banche, lettere ai fornitori strategici, negoziazione di moratorie e stralci.
Nel concordato, un soggetto nuovo entra in azienda: il commissario giudiziale. Non gestisce l’impresa, ma la osserva. Chiede documenti, verifica la contabilità, riceve i report periodici, e se nota atti di frode o condotte pregiudizievoli ne riferisce al tribunale.
La norma
Con il decreto emesso sulla domanda con riserva, il tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione del decreto, prorogabile su istanza del debitore fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi (art. 44, comma 1, lett. a, CCII). Entro quel termine il debitore deve depositare proposta, piano, attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione prevista dall’art. 39 CCII, oppure scegliere un altro strumento (accordi di ristrutturazione o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione).
Lo stesso decreto nomina il commissario giudiziale (lett. b) e fissa gli obblighi informativi periodici, almeno mensili, sulla gestione finanziaria, sull’attività compiuta per predisporre il piano e sulla situazione economico-patrimoniale (lett. c). Il decreto è comunicato e pubblicato secondo l’art. 45 CCII.
Parallelamente, il giudice designato esamina le misure protettive e, come visto, le conferma o le revoca entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda (art. 55 CCII), anche senza necessità di instaurare un contraddittorio pieno in questa fase, secondo l’orientamento di diversi tribunali di merito.
Per il piano attestato, la norma di riferimento resta l’art. 56 CCII, con un’aggiunta essenziale: gli accordi con i creditori sono contratti di diritto comune. Ciascun creditore aderisce o non aderisce liberamente, e nessuna maggioranza vincola la minoranza.
I termini che si attivano
Per il concordato:
- termine per il deposito del piano definitivo: tra 30 e 60 giorni, più eventuale proroga fino a 60 giorni, per un massimo complessivo di 120 giorni;
- scadenze mensili (o più ravvicinate, se il tribunale lo dispone) per le relazioni informative;
- 30 giorni dall’iscrizione della domanda per la conferma o revoca delle misure protettive.
Il mancato rispetto degli obblighi informativi, o la scoperta di atti di frode, può portare il tribunale ad abbreviare il termine o a dichiarare improcedibile la domanda, con tutte le conseguenze del caso – compresa, se ne ricorrono i presupposti e c’è un’iniziativa in tal senso, l’apertura della liquidazione giudiziale.
Per il piano attestato, i termini sono solo quelli che l’impresa si dà nel piano stesso: tempi di realizzazione delle azioni, scadenze delle moratorie negoziate, date di verifica degli scostamenti. Sono termini contrattuali, non processuali, ma pesano altrettanto: un piano che manca le proprie tappe perde credibilità verso i creditori aderenti e, in prospettiva, verso un eventuale giudice.
Cosa può fare l’impresa ora
Nel concordato, questa è la finestra per costruire il consenso prima del voto. Il commissario vede tutto, ma i creditori non hanno ancora una proposta su cui votare: è il momento di raccogliere informazioni sulla loro posizione, soprattutto delle banche e dei creditori privilegiati, e di disegnare le classi. È anche il momento in cui il debitore può ancora cambiare strada: la domanda con riserva lascia aperta l’opzione degli accordi di ristrutturazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e cassazionista, segue proprio questa fase di costruzione del consenso, in cui la qualità della negoziazione con banche e fornitori determina l’esito dei passaggi successivi.
Nel piano attestato, questa è la finestra delle adesioni. Ogni creditore che firma entra nel perimetro protetto dal piano; ogni creditore che resta fuori è un rischio residuo. La domanda strategica è sempre la stessa: il piano sta in piedi anche se i creditori non aderenti vengono pagati integralmente alle scadenze originarie? Se la risposta è no, il piano ha un punto debole strutturale che nessuna riservatezza compensa.
L’errore tipico di questa fase
Nel concordato: trattare le relazioni mensili come adempimenti burocratici. Sono il principale canale attraverso cui il commissario si forma un’opinione sull’affidabilità del debitore, e quell’opinione si rifletterà nella relazione che i creditori leggeranno prima di votare.
Nel piano attestato: scegliere l’attestatore per affinità invece che per indipendenza. Il Codice definisce con precisione i requisiti del professionista indipendente, e la giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato che il giudice chiamato, anni dopo, a valutare l’esenzione da revocatoria verifica anche la completezza e l’affidabilità metodologica della relazione. Un’attestazione debole è una bomba a orologeria che esplode proprio nel momento in cui servirebbe.
Quanto dura realmente
I tempi di emissione del decreto sulla domanda con riserva variano sensibilmente da tribunale a tribunale, e dipendono anche dalla completezza della documentazione depositata. Il termine di legge per la conferma delle misure protettive offre invece un punto fermo: entro un mese dall’iscrizione l’impresa sa se lo scudo regge. Per il piano attestato, la fase delle adesioni dura quanto dura la trattativa: settimane quando i creditori rilevanti sono pochi e già informati, mesi quando il pool bancario è ampio e le delibere interne degli istituti richiedono più passaggi.
Giorni 30-120: il deposito del piano definitivo e la firma degli accordi
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Per l’impresa in concordato arriva la scadenza del termine: il piano che al giorno zero era solo un’intenzione deve diventare un documento completo, con proposta ai creditori, suddivisione in classi, piano industriale e finanziario, attestazione di veridicità e fattibilità. Tutto questo viene depositato in tribunale e, per il suo tramite, diventa accessibile agli organi della procedura e poi ai creditori.
Per l’impresa con il piano attestato, questa è la fase in cui gli accordi negoziati vengono firmati e le prime azioni del piano vengono eseguite: la banca concede la moratoria, il fornitore strategico accetta lo stralcio con pagamento dilazionato, un socio o un terzo versa la finanza nuova prevista, un immobile non strumentale viene venduto per ridurre l’esposizione.
La norma
Per il concordato in continuità, l’art. 87 CCII fissa il contenuto del piano, che deve tra l’altro indicare i valori di liquidazione, le modalità di ristrutturazione dei debiti, le classi, i tempi e le modalità di soddisfacimento, le azioni per ripristinare l’equilibrio, i costi e i ricavi attesi. L’attestazione del professionista indipendente deve riguardare veridicità dei dati e fattibilità del piano e, nel concordato in continuità, anche l’idoneità del piano a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria.
Un tema che ha impegnato la Cassazione riguarda l’identità stessa della continuità. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348, la Corte ha chiarito che la continuità aziendale presuppone la prosecuzione effettiva della stessa attività d’impresa, non un’etichetta formale applicata a un’operazione sostanzialmente diversa. Il Tribunale di Torino, con decisione del 25 luglio 2024, aveva già evidenziato che l’art. 84 CCII – colmando una lacuna della vecchia legge fallimentare – riconosce la continuità anche nel caso di ripresa dell’attività cessata da parte di un soggetto diverso dal debitore.
Per il piano attestato, questa è la fase in cui diventa decisivo l’art. 56, comma 5, CCII: atti e contratti in esecuzione del piano provati per iscritto, con data certa.
I termini che si attivano
Per il concordato, il deposito oltre il termine fissato dal tribunale – eventualmente prorogato – rende la domanda improcedibile. Non esiste una “tolleranza”: chi arriva al giorno 121 senza piano ha perso la procedura e, spesso, anche lo scudo protettivo.
Con il deposito si attiva la fase dell’ammissione: il tribunale verifica ritualità della proposta e, nei limiti previsti dal Codice, la sua ammissibilità, per poi emettere il decreto di apertura.
Per il piano attestato, i termini sono quelli degli accordi. Una moratoria bancaria di diciotto mesi ha una scadenza; uno stralcio condizionato al pagamento entro il 31 marzo ha una scadenza; un aumento di capitale promesso entro l’approvazione del bilancio ha una scadenza. Ogni scadenza mancata apre al creditore aderente la possibilità di invocare l’inadempimento e, a seconda di come è scritto l’accordo, di recuperare l’intero credito originario.
Cosa può fare l’impresa ora
Nel concordato, l’impresa può ancora calibrare la proposta prima del deposito, tenendo conto delle indicazioni raccolte informalmente e dei rilievi del commissario. Dopo il deposito, modifiche sono ancora possibili nei limiti e nei tempi previsti dal Codice, ma ogni modifica ha un costo in termini di tempo e di credibilità.
Nel piano attestato, l’impresa deve documentare ogni passo. Ogni pagamento a un creditore aderente deve essere tracciabile e riconducibile al piano. Ogni garanzia concessa a una banca in cambio di nuova finanza deve risultare da un atto con data certa che richiami il piano. È la differenza tra un pagamento che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, resta fermo e uno che il curatore può aggredire.
C’è anche un tema di riservatezza “attiva”: gli accordi con i creditori possono contenere clausole di confidenzialità. Non trasformano un obbligo di legge in un segreto – se si apre una procedura, il curatore accede a tutto – ma riducono il rischio che le condizioni ottenute da un creditore diventino la base di pretese degli altri.
L’errore tipico di questa fase
Nel concordato: gonfiare la continuità. Presentare come continuità diretta un’operazione che, in realtà, è una cessione frammentata o una liquidazione mascherata. Dopo Cass. n. 348/2025, un’impostazione del genere espone la proposta a una contestazione di fondo sulla qualificazione stessa del concordato.
Nel piano attestato: eseguire il piano prima di averlo completato. Succede quando l’urgenza spinge a pagare o a concedere garanzie mentre il piano è ancora in bozza e l’attestazione non è firmata. Gli atti compiuti prima della data certa del piano attestato non sono atti “in esecuzione del piano”, e quindi restano fuori dall’esenzione.
Quanto dura realmente
Per il concordato, il limite di legge è netto: al massimo 120 giorni dall’iscrizione del decreto per il deposito completo, ma la maggior parte delle imprese ottiene un termine iniziale vicino ai sessanta giorni e deve motivare con cura l’eventuale proroga. Per il piano attestato, la firma degli accordi e l’avvio dell’esecuzione possono richiedere da poche settimane a diversi mesi; la dottrina aziendalistica considera ragionevole, per l’orizzonte complessivo del piano, un arco temporale di tre-cinque anni, perché oltre quella soglia la previsione diventa difficile da verificare per l’attestatore.
Mesi 4-8: l’apertura del concordato, la relazione del commissario e il voto
Cosa succede
Sono passati quattro mesi dal giorno zero. Da questo momento in poi le due cronologie smettono quasi di somigliarsi.
Per l’impresa in concordato arriva il decreto di apertura. Il commissario giudiziale, ormai con il piano definitivo davanti, verifica l’elenco dei creditori, comunica a ciascuno di loro l’apertura della procedura, la proposta e le modalità di voto, e redige la propria relazione: un documento in cui illustra le cause del dissesto, la condotta del debitore, la fattibilità del piano e la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. È il momento in cui la crisi dell’impresa non è più solo iscritta in un registro: è spiegata, per iscritto e nel dettaglio, a ogni singolo creditore.
Per l’impresa con il piano attestato, questi mesi sono semplicemente i primi mesi dell’esecuzione. Nessuna relazione esterna, nessuna comunicazione a creditori non coinvolti, nessun voto. I creditori aderenti ricevono ciò che è stato pattuito; gli altri vengono pagati alle scadenze originarie o, se il piano lo prevede, contattati per nuove trattative.
La norma
Il decreto di apertura del concordato è disciplinato dall’art. 47 CCII, che attribuisce al tribunale il compito di verificare l’ammissibilità della proposta e, nel concordato in continuità, di valutare che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Lo stesso decreto delega un giudice, conferma o nomina il commissario e fissa il calendario del voto.
Il voto si svolge per classi e le maggioranze sono regolate dall’art. 109 CCII. Nel concordato in continuità, la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore secondo le maggioranze previste; se non tutte le classi approvano, resta la strada dell’omologazione “trasversale” o forzosa disegnata dall’art. 112, comma 2, CCII, di cui parleremo nella tappa successiva.
Un nodo che la Cassazione ha affrontato riguarda cosa l’impresa possa offrire, e a chi, con il valore generato dalla continuità. Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169, ha stabilito – in un caso regolato dalla legge fallimentare – che l’eccedenza finanziaria prodotta dalla prosecuzione dell’attività non è equiparabile alla finanza esterna: fa parte del patrimonio che garantisce i creditori e non può essere distribuita liberamente dal debitore, ma resta soggetta al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Nello stesso filone, Cass. civ., Sez. I, 2 ottobre 2024, n. 25919, ha escluso che nel concordato con continuità regolato dall’art. 186-bis della legge fallimentare si potessero prevedere classi di creditori soddisfatte “a zero”, precisando che il Codice della crisi non ha efficacia retroattiva nemmeno sul piano interpretativo.
I termini che si attivano
Il calendario del voto è fissato dal decreto di apertura, e le dichiarazioni di voto espresse fuori dalla finestra stabilita non vengono conteggiate. I termini per la relazione del commissario e per le eventuali osservazioni sono anch’essi scanditi dal decreto e dal Codice. Per il debitore, la scadenza cruciale è quella entro cui può ancora modificare la proposta prima che si apra la fase di voto: dopo, le modifiche diventano estremamente difficili.
Per il piano attestato non esiste un termine equivalente. Esistono solo le date di verifica interne previste dal piano stesso.
Cosa può fare l’impresa ora
Nel concordato, questa è la finestra per rispondere alle obiezioni prima che diventino voti contrari. La relazione del commissario può contenere rilievi critici; il debitore può replicare, integrare la documentazione, chiarire le assunzioni del piano. È anche il momento in cui il dialogo con le classi decisive – banche, privilegiati, fornitori strategici – deve produrre adesioni concrete.
Nel piano attestato, questa è la finestra del primo monitoraggio. Se i dati consuntivi dei primi mesi si discostano dal piano, il piano stesso dovrebbe prevedere gli strumenti per reagire. Aggiustare in tempo, anche rinegoziando con i creditori aderenti, è molto meglio che scoprire lo scostamento dopo un anno.
L’errore tipico di questa fase
Nel concordato: sottovalutare il peso delle classi dei creditori privilegiati e delle banche con garanzie, confidando nell’omologazione forzosa come rete di sicurezza. La rete esiste, ma ha condizioni precise, e la loro interpretazione è stata oggetto di un contenzioso significativo.
Nel piano attestato: considerare “chiusa” la partita dopo la firma degli accordi. Il piano attestato non è un evento, è un processo: la sua capacità di proteggere gli atti esecutivi dipende da quanto era credibile nel momento in cui è stato redatto, ma la sua utilità pratica dipende da quanto viene effettivamente rispettato.
Quanto dura realmente
Tra deposito del piano definitivo, decreto di apertura e chiusura delle operazioni di voto trascorrono normalmente diversi mesi, con variazioni legate al carico del tribunale, al numero dei creditori e alla complessità delle classi. Nel frattempo, il piano attestato dell’impresa gemella è già nel pieno dell’esecuzione.
Mesi 6-14: l’omologazione e il possibile reclamo
Cosa succede
Da questo momento in poi, per l’impresa in concordato, la scena si sposta di nuovo in un’aula. Chiuso il voto, si apre il giudizio di omologazione: il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, la fattibilità, e decide con sentenza. Se una o più classi hanno votato contro, il debitore può chiedere l’omologazione nonostante il dissenso. I creditori contrari possono opporsi e, dopo la sentenza, proporre reclamo alla corte d’appello e poi ricorso per cassazione.
Per l’impresa con il piano attestato non c’è nessun passaggio equivalente. Nessun giudice omologa il piano attestato, e nessun creditore può “impugnarlo” in quanto tale. Può solo, se non ha aderito, agire per il proprio credito; oppure, se un giorno si aprirà una liquidazione giudiziale, vedere il curatore contestare gli atti compiuti.
La norma
Il procedimento di omologazione è disciplinato dall’art. 48 CCII e il giudizio dall’art. 112 CCII. L’omologazione trasversale del concordato in continuità è regolata dal comma 2 dell’art. 112, profondamente toccato dal correttivo D.Lgs. n. 136/2024.
Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663, interpretando il testo dell’art. 112, comma 2, anteriore al correttivo, ha affermato che per l’omologazione forzosa del concordato in continuità è sufficiente l’adesione di una sola classe di creditori votanti, leggendo l’espressione “in mancanza” della lettera d) come riferita all’assenza di una maggioranza di classi favorevoli.
Le impugnazioni sono regolate dall’art. 51 CCII: il reclamo contro la sentenza si propone alla corte d’appello entro trenta giorni. L’art. 53, comma 5-bis, CCII ha introdotto un meccanismo peculiare per il concordato in continuità: la corte d’appello, pur accogliendo il reclamo, può in certi casi confermare l’omologazione, riconoscendo al creditore reclamante una tutela risarcitoria. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271, la Cassazione si è confrontata per la prima volta con questa norma e ne ha circoscritto l’uso: la conferma presuppone la richiesta del proponente e opera solo quando il reclamo accolto riguarda la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non quando emerge un vizio di legalità, come l’imposizione unilaterale di modifiche a un contratto pendente.
Infine, un chiarimento sulla portata della sentenza: il provvedimento di omologazione vincola i creditori alla falcidia prevista, ma secondo la giurisprudenza di legittimità non forma un giudicato sull’esistenza, sull’importo e sul rango dei singoli crediti, che possono ancora essere accertati in via ordinaria.
I termini che si attivano
- Termine per il reclamo contro la sentenza di omologazione: trenta giorni (art. 51 CCII), con la precisazione che nei procedimenti del Codice la sospensione feriale 1-31 agosto non opera.
- Durata complessiva delle misure protettive: non oltre dodici mesi (art. 8 CCII). Se l’omologazione tarda, lo scudo può esaurirsi prima della sentenza, e questo è uno dei punti in cui la cronologia reale del concordato rischia di tradire l’impresa.
Per il piano attestato, nessun termine di impugnazione esiste, perché non c’è un provvedimento da impugnare.
Cosa può fare l’impresa ora
Nel concordato, questa è la fase in cui la continuità difensiva conta più che in qualsiasi altra. Il giudizio di omologazione, il reclamo e il ricorso per cassazione sono tre gradi di un unico contenzioso, e la linea difensiva impostata davanti al tribunale è quella che la Corte di cassazione esaminerà. Un’impresa che cambia difensore tra un grado e l’altro rischia incoerenze argomentative che la controparte sa sfruttare.
Nel piano attestato, l’impresa ha davanti una sola vera attività: eseguire. E conservare, in modo ordinato, tutta la documentazione che un domani potrebbe servire a dimostrare che ogni atto era in esecuzione di un piano ragionevole.
L’errore tipico di questa fase
Nel concordato: dare per scontato che, una volta omologato, il concordato sia al riparo. Il reclamo sospende di fatto la serenità dell’impresa, e l’orientamento espresso da Cass. n. 10271/2026 dimostra che una proposta che incide illegittimamente su contratti pendenti può cadere anche dopo un’omologazione a maggioranza delle classi.
Nel piano attestato: dimenticare che l’assenza di un’omologazione significa anche assenza di un “timbro” giudiziale. Nessun giudice ha detto che il piano è fattibile. Il giudizio arriverà eventualmente dopo, a posteriori, e sarà condotto con gli occhi di chi deve decidere se degli atti già compiuti vadano tenuti fermi o travolti.
Quanto dura realmente
Un’omologazione non contestata può arrivare in tempi relativamente contenuti dopo la chiusura del voto. Un’omologazione contestata, seguita da reclamo e ricorso per cassazione, può protrarre l’incertezza per anni. La vicenda decisa da Cass. n. 10271/2026 – un concordato in continuità ammesso dal Tribunale di Trento, omologato, reclamato in corte d’appello e approdato in Cassazione con rinvio – mostra quanto lunga possa diventare la cronologia quando un creditore decide di combattere.
Anni 1-5: l’esecuzione del piano e i controlli
Cosa succede
Siamo al secondo anno. Entrambe le imprese sono ancora in piedi, pagano i creditori secondo quanto previsto, producono. Guardandole da fuori, oggi, cosa si vede?
Dell’impresa in concordato si vede tutto: la procedura omologata nel registro delle imprese, il commissario che sorveglia l’adempimento, i creditori che conoscono la percentuale di soddisfazione promessa e sanno esattamente quando dovrebbero ricevere i pagamenti.
Dell’impresa con il piano attestato non si vede nulla, se il piano non è stato pubblicato. I creditori aderenti sanno cosa hanno firmato; gli altri sanno solo di essere pagati regolarmente.
La norma
Per il concordato, l’art. 118 CCII affida al commissario giudiziale la sorveglianza sull’esecuzione, e l’art. 119 CCII consente a ciascun creditore di chiedere la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza, con ricorso da proporre entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento. Una questione ricorrente riguarda i crediti sorti durante l’esecuzione: Cass. civ., 18 aprile 2025, n. 10307, in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha escluso la prededucibilità dei crediti sorti nella fase esecutiva di un concordato in continuità dopo la chiusura della procedura, perché con l’omologazione il debitore torna in bonis ad attuare il piano.
Per il piano attestato, gli effetti tipici sono due, entrambi “dormienti” finché non accade nulla:
- Esenzione da revocatoria: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti ad azione revocatoria (art. 166, comma 3, lett. d, CCII). La Cassazione, già sotto la legge fallimentare, aveva esteso l’esenzione anche alla revocatoria ordinaria esercitata o proseguita dal curatore (Cass. civ., Sez. I, n. 1697/2023).
- Esenzione da alcuni reati di bancarotta: l’art. 324 CCII esclude l’applicazione delle fattispecie di bancarotta preferenziale e semplice ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione del piano, senza però estendersi alla bancarotta fraudolenta.
Nessuno dei due effetti è automatico. Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719, ha stabilito che il giudice chiamato a valutare l’esenzione deve verificare con giudizio ex ante l’idoneità del piano a risanare l’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione finanziaria. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508, ha aggiunto che quella valutazione va condotta tenendo conto anche della posizione del terzo che ha ricevuto il pagamento o la garanzia: un operatore qualificato, come una banca, ha maggiori strumenti per accorgersi che il piano non sta in piedi.
I termini che si attivano
Per il concordato: il termine annuale per la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Finché l’esecuzione non è completata, la procedura resta esposta.
Per il piano attestato: i termini sono quelli del piano. Ma si attiva anche un “termine rovesciato”, che l’imprenditore spesso ignora: se il piano fallisce e si apre una liquidazione giudiziale, gli atti compiuti in esecuzione del piano torneranno sotto la lente di un curatore, e la loro tenuta dipenderà da documenti redatti anni prima.
Cosa può fare l’impresa ora
Nel concordato, l’impresa può soltanto adempiere e, se lo scostamento dal piano è significativo, valutare con il commissario le soluzioni praticabili prima che un creditore chieda la risoluzione.
Nel piano attestato, l’impresa ha una finestra di flessibilità che il concordato non offre: può rinegoziare con i creditori aderenti, aggiornare il piano, ottenere una nuova attestazione se le modifiche sono sostanziali. Tutto sempre in forma riservata.
L’errore tipico di questa fase
Nel piano attestato: non aggiornare il piano quando la realtà si allontana. Un piano che al terzo anno ha mancato ogni obiettivo, ma continua a essere “eseguito” come se nulla fosse, genera nuovi atti esecutivi che – in un successivo giudizio – difficilmente saranno considerati coerenti con un piano idoneo.
Nel concordato: dimenticare che i creditori continuano a osservare. La pubblicità del concordato non finisce con l’omologazione: dura quanto l’esecuzione.
Quanto dura realmente
Tanto il concordato in continuità quanto il piano attestato si muovono in genere su orizzonti pluriennali. La differenza è che il concordato porta con sé per tutta la durata un apparato di sorveglianza pubblica, mentre il piano attestato vive in un regime di autocontrollo che diventa oggetto di verifica giudiziale solo in caso di insuccesso.
Il giorno in cui il piano salta: quando la riservatezza finisce
Cosa succede
Ipotizziamo lo scenario peggiore. Al quarto anno un cliente decisivo fallisce, il fatturato crolla, l’impresa non riesce più a pagare. Un creditore deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e il tribunale la dichiara.
In quel giorno, le due imprese tornano a somigliarsi: entrambe sono in una procedura pubblica, entrambe hanno un curatore, entrambe vedono tutta la loro storia recente passata al setaccio.
Ma cambia cosa il curatore trova. Nell’impresa che veniva da un concordato, trova un percorso già vagliato da un tribunale, votato dai creditori, sorvegliato da un commissario. Nell’impresa che veniva da un piano attestato, trova un documento privato, un’attestazione, una serie di pagamenti e garanzie che nessun giudice ha mai esaminato.
La norma
La liquidazione giudiziale è la procedura regolata dagli artt. 121 e seguenti CCII. Il curatore può esercitare le azioni revocatorie previste dagli artt. 163 e seguenti CCII. Per gli atti compiuti in esecuzione del piano attestato opera l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d, CCII, ma nei limiti tracciati dalla giurisprudenza: il giudice verifica ex ante l’idoneità del piano (Cass. n. 13719/2016) tenendo conto della posizione del beneficiario dell’atto (Cass. n. 6508/2023).
Per l’impresa che veniva da un concordato risolto o annullato, gli atti legalmente compiuti durante la procedura e nell’esecuzione del concordato godono di una tutela autonoma, anch’essa prevista dall’art. 166 CCII, ma la vicenda si innesta su un percorso già documentato pubblicamente.
I termini che si attivano
Con la liquidazione giudiziale si aprono i termini propri di quella procedura: le domande di ammissione al passivo, i termini di decadenza per le azioni revocatorie del curatore, i periodi sospetti che si calcolano a ritroso dalla data della domanda di apertura. Il piano attestato, per il curatore, è un fatto da esaminare; per l’impresa e per chi ha ricevuto pagamenti, è lo scudo da difendere in giudizio.
Cosa può fare l’impresa ora
A questo punto le opzioni dell’imprenditore si restringono drasticamente: la gestione passa al curatore. Ma per i terzi – soprattutto per le banche e i fornitori che hanno ricevuto pagamenti o garanzie in esecuzione del piano – si apre una finestra difensiva autonoma: dimostrare che il piano, al momento in cui l’atto fu compiuto, appariva ragionevolmente idoneo e che l’attestazione era metodologicamente solida.
Per gli amministratori, lo stesso tema si traduce nella difesa rispetto a eventuali contestazioni di responsabilità o di rilievo penale: l’art. 324 CCII offre un perimetro di protezione solo per gli atti effettivamente coerenti con un piano idoneo.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi al contenzioso con una documentazione incompleta. Il giudizio sull’esenzione si gioca sulla ricostruzione di cosa si sapeva e si poteva ragionevolmente prevedere al momento della redazione del piano. Se mancano le versioni dei dati su cui l’attestatore ha lavorato, le analisi di sensitività, le comunicazioni con i creditori, la difesa perde gran parte della sua forza.
Quanto dura realmente
Le cause di revocatoria nell’ambito di una liquidazione giudiziale possono durare molti anni, soprattutto se approdano in Cassazione. La vera durata del piano attestato, nello scenario negativo, non è quella del piano: è quella del contenzioso che il suo fallimento può generare.
La stessa impresa, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili per mostrare come la stessa crisi produca cronologie opposte a seconda del momento in cui si agisce. Non descrivono casi reali.
Dati di partenza comuni
Società manifatturiera, debito complessivo 1.847.300 € così composto: esposizione verso due banche per 1.126.500 € (mutuo chirografario e linee autoliquidanti); credito del fornitore strategico di materia prima per 312.400 €; credito di un fornitore di servizi logistici per 47.850 €; debiti verso altri fornitori minori e dipendenti per 360.550 €, correnti e pagati alle scadenze. Margine operativo positivo ma insufficiente a sostenere il rimborso del mutuo nei tempi originari.
Calendario A – l’impresa che agisce alla finestra giusta
- Settembre 2026 (mese −1): l’amministratore fa redigere una situazione economico-patrimoniale aggiornata e incarica un attestatore indipendente. Nessun creditore ha ancora avviato azioni.
- Lunedì 5 ottobre 2026 (giorno 0): il piano, completo di attestazione, riceve data certa. Prevede: moratoria di 18 mesi sulla quota capitale del mutuo; stralcio del 30% del credito del fornitore strategico, con pagamento del residuo 70% (218.680 €) in 24 rate mensili da 9.111,67 €; pagamento integrale del fornitore logistico (47.850 €) alle scadenze originarie, per non lasciare fuori dal perimetro un creditore potenzialmente aggressivo.
- Lunedì 2 novembre 2026 (giorno 28): firma degli accordi con le due banche e con il fornitore strategico, tutti con data certa e con espresso richiamo al piano. Il piano non viene pubblicato nel registro delle imprese dopo una valutazione congiunta con il commercialista sul trade-off tra riservatezza e beneficio fiscale.
- Dicembre 2026 – ottobre 2028: esecuzione. Verifiche trimestrali degli scostamenti. Nessuna iscrizione nel registro delle imprese, nessuna comunicazione ai clienti, nessuna procedura giudiziale.
- Esito: se il piano viene rispettato, la crisi si chiude senza che il mercato ne abbia mai avuto notizia ufficiale. Se il piano dovesse fallire, gli atti compiuti in sua esecuzione avrebbero comunque data certa anteriore e un’attestazione a sostegno, con la possibilità di difendere l’esenzione da revocatoria.
Calendario B – l’impresa che lascia correre
- Settembre-ottobre 2026: l’amministratore attende una grande commessa che dovrebbe arrivare a fine anno. Continua a pagare i fornitori “che protestano di più”.
- Mercoledì 18 novembre 2026: il fornitore logistico, creditore di 47.850 €, notifica un pignoramento presso terzi presso i principali clienti dell’impresa. Da questo momento la crisi è nota proprio ai soggetti che l’impresa voleva tenere all’oscuro.
- Mercoledì 2 dicembre 2026: il fornitore strategico, allarmato, deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Mercoledì 9 dicembre 2026 (giorno 0): l’impresa, ormai senza alternative riservate, deposita una domanda di concordato con riserva con richiesta di misure protettive.
- Venerdì 11 dicembre 2026 (giorno 2): iscrizione nel registro delle imprese. Scatta il divieto di azioni esecutive e cautelari.
- Venerdì 18 dicembre 2026: iscrizione del decreto che concede il termine di 60 giorni e nomina il commissario.
- Domenica 10 gennaio 2027: scade il termine di 30 giorni dall’iscrizione della domanda entro cui il giudice deve confermare o revocare le misure protettive.
- Martedì 16 febbraio 2027: scade il termine di 60 giorni per il deposito di proposta, piano e attestazione, salvo proroga motivata.
- Primavera-autunno 2027: apertura, relazione del commissario comunicata a tutti i creditori, voto per classi, giudizio di omologazione.
- Esito: anche se il concordato viene omologato, la cronologia dell’impresa B contiene un pignoramento notificato ai clienti, un ricorso per liquidazione giudiziale, un’iscrizione pubblica di concordato e mesi di gestione sotto sorveglianza. Con gli stessi numeri di partenza dell’impresa A, l’impresa B ha perso tutta la riservatezza per effetto di circa due mesi di attesa.
I binari paralleli: come cambia la cronologia se si attiva un altro strumento
La scelta non è sempre binaria. Esistono strumenti che si innestano su una delle due cronologie o che le collegano.
La composizione negoziata: riservata finché non si chiede lo scudo
La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, erede del D.L. 118/2021) si attiva con un’istanza presentata tramite la piattaforma telematica nazionale e con la nomina di un esperto indipendente che facilita le trattative tra impresa e creditori. Di per sé non comporta pubblicità nel registro delle imprese.
La riservatezza si interrompe se l’imprenditore chiede misure protettive: l’istanza di applicazione delle misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. L’imprenditore deve poi chiedere al tribunale la conferma delle misure con ricorso da presentare entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 19 CCII).
In termini di cronologia, la composizione negoziata offre quindi una via intermedia: la riservatezza del piano attestato nella fase iniziale, con la possibilità di “comprare” uno scudo pagandolo in visibilità solo se e quando serve. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria.
Tra gli esiti possibili della composizione negoziata c’è la conclusione di un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che la legge collega agli stessi effetti di esenzione da revocatoria e da alcune fattispecie di bancarotta propri del piano attestato, senza bisogno dell’attestazione. C’è poi, se le trattative non riescono, la possibilità di accedere a un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto: ma questo è già un binario liquidatorio, non di continuità.
Gli accordi di ristrutturazione: pubblici dal deposito
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti si collocano a metà strada. Sono negoziati privatamente, ma per produrre i loro effetti tipici richiedono l’omologazione: quando si chiede l’omologazione, gli accordi vengono pubblicati nel registro delle imprese contestualmente al deposito e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione (art. 40, comma 4, CCII). La riservatezza, quindi, dura quanto la trattativa; la protezione arriva con la pubblicità.
Dal piano attestato al concordato
Un piano attestato che non raccoglie adesioni sufficienti non è tempo perso, a condizione che venga convertito rapidamente. I dati raccolti, l’analisi delle cause della crisi, il piano industriale e perfino il lavoro dell’attestatore possono costituire la base di una domanda di concordato. La conversione, però, deve avvenire prima che un creditore aggressivo apra una fase esecutiva o un ricorso per liquidazione giudiziale, altrimenti si ricade nel calendario B.
Dal concordato con riserva a un esito diverso
La domanda con riserva dell’art. 44 CCII lascia aperta, entro il termine concesso, la scelta tra concordato, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Chi ha depositato “per prendere tempo” può quindi riorientarsi. Ma non può tornare alla riservatezza: una volta iscritta nel registro delle imprese, la domanda resta nella storia pubblica dell’impresa qualunque sia l’esito successivo.
Chi vede cosa, e quando: la riservatezza soggetto per soggetto
Parlare di “riservatezza” in astratto rischia di confondere. Nella realtà di un’impresa la domanda concreta è sempre un’altra: chi, esattamente, verrà a sapere della crisi, e in quale giorno della cronologia. La tabella che segue ricostruisce la risposta per i soggetti che contano di più.
| Soggetto | Piano attestato non pubblicato | Composizione negoziata | Concordato in continuità |
|---|---|---|---|
| Creditori aderenti | Sanno tutto ciò che hanno firmato, dal momento della trattativa | Partecipano alle trattative con l’esperto | Ricevono proposta e relazione del commissario |
| Creditori non coinvolti | Nulla, finché sono pagati regolarmente | Nulla, salvo richiesta di misure protettive | Tutto, dalla comunicazione del commissario |
| Clienti e fornitori futuri | Nulla da fonti ufficiali | Visura camerale muta, salvo misure protettive | Visura camerale dal giorno 2 |
| Pubblico ministero | Nessuna trasmissione | Nessuna trasmissione ordinaria | Riceve la domanda (art. 40 CCII) |
| Tribunale | Solo in caso di successivo contenzioso | Solo se si chiede la conferma delle misure | Dal giorno 0 fino all’esecuzione |
| Curatore di una futura liquidazione | Accede a piano, attestazione e atti esecutivi | Accede a tutta la documentazione | Accede a tutta la documentazione |
Tre osservazioni emergono dalla lettura in colonna.
La prima: la riservatezza del piano attestato è piena verso il mercato ma non verso i creditori coinvolti. Più ampio è il perimetro degli aderenti, più persone conoscono la situazione. Un piano che richiede l’adesione di dieci banche e trenta fornitori è riservato solo nominalmente, perché la notizia circola comunque tra decine di interlocutori.
La seconda: la composizione negoziata è la più “modulabile”, perché consente di decidere in corsa se e quando rinunciare alla riservatezza in cambio delle misure protettive. Il costo è la presenza di un esperto terzo e il rispetto delle regole della procedura.
La terza: nessuno strumento resta riservato nello scenario negativo. Se si apre una liquidazione giudiziale, piano attestato, trattative e concordato finiscono tutti nel fascicolo del curatore. La riservatezza, in altre parole, è una proprietà del percorso di risanamento riuscito, non una garanzia per il caso di insuccesso.
C’è infine un aspetto che la tabella non rappresenta ma che pesa nella pratica: i creditori finanziari. Le banche coinvolte in un piano attestato valutano la posizione secondo le proprie regole interne e di vigilanza, che possono incidere sulla classificazione del credito e sulla disponibilità futura di affidamenti. È un effetto che non dipende dalla pubblicità legale e che va considerato con attenzione quando si sceglie di coinvolgere l’intero sistema bancario nel piano, anziché limitarsi agli istituti realmente decisivi.
Le 5 finestre critiche
- La finestra prima del primo atto esecutivo. Finché nessun creditore ha notificato un precetto o un pignoramento, tutte le strade sono aperte, comprese quelle riservate. Chi la lascia passare perde la scelta.
- La finestra della data certa. Nel piano attestato, gli atti compiuti prima della data certa del piano non sono coperti. Pagare o concedere garanzie “in attesa del piano” significa rinunciare in anticipo all’esenzione.
- La finestra dei 30 giorni per la conferma delle misure protettive. Nel concordato, entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda il giudice conferma o revoca lo scudo. Arrivare a quel momento con una documentazione debole espone l’impresa a restare pubblica e senza protezione.
- La finestra del termine per il piano definitivo (massimo 120 giorni). Nel concordato con riserva, il deposito tardivo rende la domanda improcedibile. La proroga non è automatica: servono giustificati motivi comprovati da un progetto già in costruzione.
- La finestra dei 30 giorni per il reclamo contro l’omologazione. Per il creditore dissenziente è il momento per contestare; per il debitore è il momento in cui la continuità della linea difensiva, fino alla Cassazione, fa la differenza. E ricordando che la sospensione feriale 1-31 agosto, in questi procedimenti, non opera.
Le domande sul tempo
Ho già ricevuto un pignoramento presso terzi: posso ancora usare un piano attestato? Giuridicamente sì, perché l’art. 56 CCII non lo impedisce. Ma il piano non sospende il pignoramento già avviato: potrà solo includere un accordo con quel creditore. E la riservatezza, sul punto, è già compromessa, perché il pignoramento è stato notificato ai terzi pignorati.
Un creditore ha già depositato un ricorso per liquidazione giudiziale: quanto tempo ho per scegliere? Il tempo è quello che separa il deposito del ricorso dall’udienza fissata dal tribunale. In questa situazione il piano attestato non offre protezione, mentre la domanda di concordato con riserva, con richiesta di misure protettive, può impedire che la liquidazione venga dichiarata mentre la procedura è pendente, nei limiti previsti dal Codice.
Se deposito un concordato con riserva ad agosto, i termini si sospendono? No. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale 1-31 agosto non si applica (art. 9 CCII): il termine concesso dal tribunale corre anche in agosto.
Quanto dura in tutto un piano attestato rispetto a un concordato in continuità? Entrambi si muovono su orizzonti pluriennali di esecuzione. La differenza è nella fase iniziale: il piano attestato può essere operativo in poche settimane, mentre il concordato richiede in genere molti mesi prima dell’omologazione. Nel frattempo l’impresa in concordato vive sotto sorveglianza pubblica, quella con il piano attestato no.
Dopo quanti anni un piano attestato non può più essere “messo in discussione”? Non esiste una data di “sicurezza” legata al piano in sé. Gli atti compiuti in sua esecuzione tornano rilevanti se e quando si apre una liquidazione giudiziale, e i periodi sospetti per le revocatorie si calcolano a ritroso dalla domanda di apertura di quella procedura. Per questo la documentazione del piano va conservata per tutta la sua durata e oltre.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in parole nostre.
Giorno 0 – la costruzione del piano e la data certa
Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: per ritenere esenti da revocatoria gli atti esecutivi di un piano attestato, il giudice deve verificare con un giudizio riferito al momento della redazione del piano che quest’ultimo fosse idoneo a risanare l’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione finanziaria. Rilevanza: è la prima pronuncia che ha escluso l’esenzione automatica; spiega perché il piano attestato va costruito come se un giudice dovesse leggerlo, anche se nessun giudice lo leggerà subito.
Cass. civ., Sez. I, n. 1697/2023 (pubblicata il 1° febbraio 2023). Principio: le esenzioni previste per la revocatoria concorsuale si estendono anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, anche quando l’azione era stata avviata da un singolo creditore prima della procedura e poi proseguita dal curatore. Rilevanza: amplia la protezione degli atti esecutivi del piano; la vicenda da cui origina mostra anche quanto pesi l’assenza di data certa del piano e dell’attestazione.
Giorni 30-120 – il piano definitivo del concordato in continuità
Trib. Torino, 25 luglio 2024. Principio: l’art. 84 CCII riconosce la continuità aziendale non solo nella prosecuzione dell’attività in esercizio, ma anche nella ripresa dell’attività cessata da parte di un soggetto diverso dal debitore. Rilevanza: segna una differenza tra Codice della crisi e legge fallimentare nella qualificazione del concordato in continuità.
Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Principio: la continuità aziendale nel concordato richiede l’identità e l’effettività dell’attività d’impresa che prosegue, non una continuità apparente. Rilevanza: impone rigore nella costruzione del piano definitivo e nella qualificazione della proposta.
Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35423. Principio: nel concordato in continuità il giudice di merito deve verificare la corretta individuazione di attivo e passivo e la realizzabilità della proposta tenendo conto di elementi originari e sopravvenuti, anche alla luce della relazione dell’attestatore. Rilevanza: conferma che il controllo giudiziale sul piano – assente nel piano attestato – è concreto e aggiornato.
Mesi 4-8 – apertura e voto
Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169. Principio: nel concordato con continuità regolato dalla legge fallimentare, il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività non equivale a finanza esterna e resta soggetto al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: incide su come la proposta può distribuire il valore della continuità tra le classi.
Cass. civ., Sez. I, 2 ottobre 2024, n. 25919. Principio: nel concordato con continuità ex art. 186-bis l. fall. non sono ammissibili classi di creditori soddisfatte a zero, e il Codice della crisi non ha efficacia retroattiva nemmeno come criterio interpretativo. Rilevanza: delimita il perimetro della proposta e il rapporto tra vecchia e nuova disciplina.
Mesi 6-14 – omologazione e reclamo
Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel testo dell’art. 112, comma 2, CCII anteriore al D.Lgs. n. 136/2024, l’omologazione forzosa del concordato in continuità richiede l’adesione di almeno una classe di creditori votanti. Rilevanza: chiarisce le condizioni della “rete di sicurezza” quando il voto non è unanime tra le classi.
Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271. Principio: la corte d’appello può confermare l’omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo solo su richiesta del proponente e solo se il reclamo riguardava la convenienza rispetto alla liquidazione, non vizi di legalità della proposta. Rilevanza: prima applicazione dell’art. 53, comma 5-bis, CCII; mostra come la cronologia del concordato possa allungarsi fino alla Cassazione.
Anni 1-5 – esecuzione
Cass. civ., 18 aprile 2025, n. 10307. Principio: i crediti sorti durante l’esecuzione di un concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura per effetto dell’omologazione, non sono prededucibili, perché il debitore è tornato in bonis. Rilevanza: indica a fornitori e finanziatori della fase esecutiva quale tutela possono attendersi.
Il giorno in cui il piano salta
Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Principio: l’esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi del piano attestato presuppone che il piano apparisse ragionevolmente attuabile, con una valutazione che tiene conto anche della qualità professionale di chi ha ricevuto l’atto. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente riguarda banche e fornitori qualificati quando, anni dopo, un curatore contesta pagamenti e garanzie ricevuti in esecuzione del piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo nella tappa in cui l’impresa si trova oggi, con un obiettivo preciso: scegliere lo strumento che protegge ciò che per quell’impresa conta di più – la riservatezza, lo scudo contro i creditori o la forza vincolante verso i dissenzienti – e costruirlo in modo che regga anche nelle fasi successive.
- Mappiamo i creditori e il loro comportamento atteso (se sei nella fase precedente alla scelta): individuiamo chi può bloccare il risanamento, chi è disposto a trattare e chi agirà comunque, per stabilire se un percorso riservato è realistico.
- Confrontiamo in concreto piano attestato, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione e concordato in continuità, verificando per ciascuno quando e come l’impresa perderebbe la riservatezza e cosa otterrebbe in cambio.
- Coordiniamo con i commercialisti dello staff la ricostruzione di dati, flussi e piano industriale, perché l’attestatore lavori su basi verificabili e il piano resista a una futura valutazione ex ante.
- Verifichiamo la data certa del piano e di ogni atto esecutivo (se sei al giorno 0 o nei mesi successivi), redigendo gli accordi con i creditori in modo che il collegamento con il piano risulti documentato.
- Conduciamo le trattative con le banche, sfruttando le competenze del nostro staff in diritto bancario per negoziare moratorie, riscadenzamenti e nuova finanza coerenti con il piano.
- Valutiamo con te il bivio della pubblicazione del piano nel registro delle imprese, esaminando con i commercialisti il rapporto tra riservatezza e conseguenze fiscali dello stralcio.
- Predisponiamo la domanda di concordato con riserva e la richiesta di misure protettive (se un creditore ha già avviato azioni esecutive o un ricorso per liquidazione giudiziale), presidiando i termini dei 30 giorni per la conferma e del deposito del piano definitivo.
- Assistiamo l’impresa nel rapporto con il commissario giudiziale, nella formazione delle classi e nella fase di voto, preparando repliche e integrazioni rispetto alla relazione del commissario.
- Difendiamo l’impresa nel giudizio di omologazione, nel reclamo e in Cassazione, oppure difendiamo gli atti compiuti in esecuzione del piano attestato se un curatore ne contesta l’esenzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la funzione che la legge colloca proprio nel territorio delle trattative riservate tra impresa e creditori, e che consente di leggere con esperienza diretta il momento in cui la riservatezza smette di essere sostenibile e conviene attivare uno scudo pubblico. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista garantisce che la strategia impostata nella fase stragiudiziale o davanti al tribunale possa essere sostenuta con la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio.
La continuità è parte del metodo: lo stesso difensore segue l’impresa dall’analisi iniziale alla scelta dello strumento, dalle trattative al tribunale, dall’omologazione fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza cambi di linea tra una fase e l’altra.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati e commercialisti affrontano insieme i profili giuridici, contabili, bancari e tributari della crisi, perché nel piano attestato come nel concordato in continuità i numeri e le norme non si possono separare.
Chiusura
Il tempo è la risorsa più preziosa di un’impresa in crisi, e la più sprecata. La domanda del titolo ha una risposta chiara – il piano attestato è strutturalmente più riservato del concordato in continuità – ma quella riservatezza è disponibile solo a chi si muove prima che un creditore renda pubblica la crisi al posto suo. Dopo il primo pignoramento o il primo ricorso per liquidazione giudiziale, la scelta non è più tra segreto e pubblicità: è tra pubblicità protetta e pubblicità senza protezione.
Lo Studio Monardo affronta questa materia a partire dalle competenze certificate del suo titolare: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente la gestione delle trattative riservate con i creditori; il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette di trattare con le banche e valutare gli effetti fiscali della pubblicazione; la qualifica di cassazionista assicura continuità quando piano o concordato vengono contestati in giudizio.
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