Un atto di pignoramento arriva via PEC all’ufficio protocollo della stazione appaltante di giovedì mattina. Nello stesso momento, il cantiere è aperto, il secondo stato di avanzamento lavori è stato appena approvato, la fattura è stata emessa e il responsabile unico del progetto stava per firmare il certificato di pagamento. Da quel momento tutto si ferma: non il cantiere, ma il denaro. E comincia un calendario che nessuno ha spiegato all’impresa, scandito da termini che decorrono in silenzio e da finestre difensive che si aprono e si chiudono in pochi giorni.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È l’unica differenza reale fra l’impresa che recupera la liquidità in poche settimane e quella che si ritrova l’intero corrispettivo dell’appalto assegnato a un terzo mentre deve ancora pagare i subappaltatori. La sequenza, in sintesi, è questa: titolo esecutivo e precetto, notifica dell’atto di pignoramento alla stazione appaltante e all’impresa, dichiarazione del terzo entro dieci giorni, iscrizione a ruolo entro trenta, avviso di avvenuta iscrizione entro l’udienza, udienza di comparizione, ordinanza di assegnazione, pagamento. In mezzo, e in parallelo, corrono le opposizioni, la conversione, la sospensione. Ogni passaggio ha una data, e ogni data ha una conseguenza.
Questa materia sta esattamente all’incrocio fra due terreni: il processo esecutivo e il rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Lo Studio Monardo opera su entrambi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e in una procedura dove l’errore sul termine dei venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi si paga fino all’ultimo grado, la continuità della difesa dalla prima udienza davanti al giudice dell’esecuzione fino al giudizio di legittimità non è un dettaglio organizzativo: è la condizione perché una tesi difensiva sopravviva. Lo Studio coordina inoltre uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, perché il credito d’appalto pignorato va letto insieme ai SAL, alle riserve, alle ritenute di garanzia e alla situazione finanziaria dell’impresa: è un lavoro contabile prima ancora che processuale.
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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio
Prima di scendere nel dettaglio, serve la fotografia dell’intera sequenza. Il pignoramento del credito d’appalto è un’espropriazione presso terzi disciplinata dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile: il creditore dell’impresa appaltatrice aggredisce non i beni dell’impresa, ma ciò che l’impresa deve ancora ricevere dalla stazione appaltante. L’amministrazione non è parte del conflitto: è il terzo pignorato, cioè il debitore del debitore, e si trova caricata di obblighi di custodia che non ha chiesto.
La tabella che segue elenca le tappe nell’ordine in cui si presentano, con il termine che le governa. Ogni riga corrisponde a una sezione di dettaglio più avanti.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Norma |
|---|---|---|---|
| Il precetto | Giorno −10 (almeno) | Intimazione a pagare entro 10 giorni; senza questo passaggio il pignoramento non può partire | artt. 479-480 c.p.c. |
| La notifica del pignoramento | Giorno 0 | L’atto raggiunge la stazione appaltante e l’impresa; scatta il vincolo | art. 543 c.p.c. |
| Gli obblighi di custodia | Dal giorno 0 | La PA non può pagare: accantona fino al credito precettato aumentato della metà | art. 546 c.p.c. |
| La dichiarazione del terzo | Entro 10 giorni | La stazione appaltante dichiara se e quanto deve, e a che condizioni | art. 547 c.p.c. |
| L’iscrizione a ruolo | Entro 30 giorni dalla consegna | Il creditore deposita la nota e le copie degli atti, a pena di inefficacia | art. 543, co. 4, c.p.c. |
| L’avviso di iscrizione a ruolo | Entro la data dell’udienza | Il creditore notifica l’avviso al terzo e lo deposita, a pena di inefficacia | art. 543, co. 5, c.p.c. |
| L’istanza di assegnazione | Entro 45 giorni dal compimento del pignoramento | Senza istanza tempestiva il vincolo cade | art. 497 c.p.c. |
| L’udienza di comparizione | Data indicata nell’atto (min. 10 giorni dopo) | Dichiarazione positiva, negativa o assente: tre strade diverse | artt. 548-549 c.p.c. |
| L’intervento di altri creditori | Fino all’udienza di assegnazione | Il corrispettivo si ripartisce secondo le cause di prelazione | artt. 499, 510, 512 c.p.c. |
| L’ordinanza di assegnazione | All’udienza o poco dopo | Il credito passa al creditore procedente, pro solvendo | art. 553 c.p.c. |
| Notifica dell’ordinanza | 90 giorni / 6 mesi | Termini di efficacia e di decorrenza degli interessi | art. 553, co. 4-5, c.p.c. |
| Il pagamento della PA | Variabile | L’amministrazione paga l’assegnatario secondo i propri tempi di liquidazione | — |
| Il limite esterno | 10 anni | Il pignoramento perde efficacia salvo dichiarazione di interesse | art. 551-bis c.p.c. |
Va letta come un conto alla rovescia a più orologi che girano insieme: alcuni termini gravano sul creditore e la loro violazione libera il credito d’appalto, altri gravano sull’impresa e la loro scadenza chiude una difesa. Accanto a questo binario principale ne corrono altri due: quello delle opposizioni (esecuzione, atti esecutivi, terzo) e quello dei rimedi estintivi o riduttivi (conversione, riduzione, estinzione). Li affrontiamo dopo aver percorso la linea principale.
Giorno −10: il precetto, quando il calendario comincia davvero
Cosa succede
Nessun pignoramento nasce dal nulla. Prima che un ufficiale giudiziario o un avvocato notifichi qualcosa alla stazione appaltante, il creditore deve avere in mano un titolo esecutivo: una sentenza provvisoriamente esecutiva, un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, una cambiale, un atto pubblico ricevuto da notaio per le obbligazioni di somme di denaro. Su quel titolo deve apporsi la formula esecutiva quando richiesta e, soprattutto, deve essere notificato all’impresa debitrice.
Subito dopo, o contestualmente, arriva il precetto: l’intimazione formale ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni. È qui che il conto alla rovescia comincia davvero, ed è qui che molte imprese perdono il tempo più prezioso, perché archiviano l’atto come «l’ennesima lettera dell’avvocato».
La norma
Gli articoli 479 e 480 del codice di procedura civile governano questa fase. Il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, la data di notificazione del titolo, l’intimazione ad adempiere, l’avvertimento sulla possibilità di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l’indicazione del difensore e l’elezione di domicilio. Difetti su questi elementi non sono formalismi: sono materia di opposizione.
I termini che si attivano
Il termine dilatorio è di dieci giorni dalla notifica del precetto: prima della loro scadenza il creditore non può procedere. Il termine finale è di novanta giorni: se entro questo arco il pignoramento non viene eseguito, il precetto perde efficacia e va rinnovato. Nel calcolo va considerata la sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto: nessun’altra data, nessun altro periodo.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la fase più ampia e meno sfruttata. L’opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c. si propone prima che l’esecuzione sia iniziata, davanti al giudice competente per materia e valore, e consente di contestare il diritto stesso del creditore di procedere: prescrizione del credito, pagamenti già eseguiti, nullità del titolo, difetto di notifica. Contestualmente si può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Qui l’impresa ha ancora tutto: il credito d’appalto non è vincolato, la stazione appaltante non sa nulla, i rapporti commerciali sono intatti.
È anche la fase in cui una trattativa ha il massimo valore di scambio, perché il creditore non ha ancora sostenuto i costi del pignoramento e non ha ancora bloccato la liquidità dell’impresa. Un piano di rientro concordato in questa finestra costa molto meno, in termini reputazionali e finanziari, di qualunque soluzione successiva.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare. L’impresa che ha un appalto pubblico in corso ragiona così: «Sto per incassare il SAL, pago e chiudo». Poi il certificato di pagamento tarda, il DURC va in verifica, e i dieci giorni scadono. Il secondo errore è opporsi senza chiedere la sospensione: l’opposizione da sola non ferma nulla, e il creditore procede mentre la causa pende.
Quanto dura realmente
Dalla notifica del precetto al pignoramento passano in media da due settimane a due mesi, a seconda dell’organizzazione del creditore. Un’opposizione a precetto con istanza di sospensione ottiene la fissazione dell’udienza cautelare, nei tribunali più efficienti, in due-quattro settimane; altrove servono più mesi, e questo è il motivo per cui muoversi il giorno dopo la notifica, e non il nono, cambia l’esito.
Giorno 0: la notifica alla stazione appaltante e il momento in cui il denaro si blocca
Cosa succede
L’atto di pignoramento viene notificato personalmente al terzo e al debitore. Il terzo, qui, è la stazione appaltante: un Comune, una Provincia, una Regione, un’ASL, un’università, una società in house, un’amministrazione statale. L’atto contiene l’indicazione del credito per cui si procede, la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione, l’indicazione del credito che si intende sottoporre a esecuzione e l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione.
Da questo istante il denaro che l’amministrazione deve all’impresa non è più liberamente pagabile. Il cantiere prosegue, le prestazioni vengono eseguite e contabilizzate, i SAL maturano, ma il flusso in uscita si interrompe.
La norma
L’art. 543 c.p.c. disciplina la forma del pignoramento. Il secondo comma elenca il contenuto necessario dell’atto, fra cui l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la citazione a comparire a un’udienza fissata nel rispetto del termine minimo previsto dall’art. 501 c.p.c. Quando il terzo è un’amministrazione statale, la notificazione segue le regole proprie del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; quando è un ente locale o un ente pubblico non statale, la notifica avviene presso la sede dell’ente, oggi in via largamente prevalente a mezzo posta elettronica certificata ai recapiti risultanti dai pubblici elenchi.
I termini che si attivano
Il termine di comparizione non può essere inferiore a dieci giorni dalla notifica. Da questo momento decorrono in parallelo tre orologi: i dieci giorni per la dichiarazione del terzo, i trenta giorni per l’iscrizione a ruolo a carico del creditore, e la data dell’udienza come limite per l’avviso di avvenuta iscrizione. Il vincolo di indisponibilità sul credito si produce immediatamente, senza attendere alcun provvedimento del giudice.
Cosa può fare il debitore ora
Tre cose, nell’ordine. La prima è procurarsi immediatamente copia integrale dell’atto notificato al terzo, che spesso l’impresa vede solo nella copia a sé destinata: il confronto fra le due relate è il primo terreno di verifica. La seconda è quantificare con precisione quanto la stazione appaltante deve davvero: importo fatturato, importo maturato e non fatturato, ritenute dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo, riserve iscritte, penali applicate, anticipazione già corrisposta. La terza è verificare se sul medesimo credito insistano già una cessione notificata o interventi sostitutivi in favore degli enti previdenziali.
L’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. si propone ora con ricorso al giudice dell’esecuzione, e l’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. è ciò che può restituire liquidità all’impresa prima che l’appalto ne risenta.
L’errore tipico di questa fase
Chiamare il RUP e chiedergli di pagare «perché tanto la questione si risolve». Il funzionario che paga in violazione del vincolo risponde personalmente e, soprattutto, non libera l’impresa: il creditore potrà comunque pretendere il pagamento. Il secondo errore, più sottile, è non leggere l’importo per cui si procede: il pignoramento vincola una somma determinata, non l’intero rapporto d’appalto, e la differenza è spesso di centinaia di migliaia di euro.
Quanto dura realmente
La fase fra notifica e udienza dura in media da venti a sessanta giorni, perché i creditori tendono a fissare udienze con margine rispetto al minimo di legge. È in questa finestra che si concentra quasi tutto il lavoro difensivo utile.
Dal giorno 0: gli obblighi di custodia della stazione appaltante e il limite del credito precettato aumentato della metà
Cosa succede
Ricevuto l’atto, l’amministrazione diventa custode. Deve accantonare le somme, annotare il vincolo nei propri sistemi contabili, sospendere i mandati di pagamento in favore dell’impresa e rendere la dichiarazione. Nella pratica, l’ufficio ragioneria apposta le somme in una partita vincolata e il RUP viene informato che i certificati di pagamento successivi non potranno tradursi in mandati liberi.
La norma
L’art. 546 c.p.c. stabilisce che dal giorno della notifica il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode delle cose pignorate, ma — ed è il punto decisivo — limitatamente all’importo del credito precettato aumentato della metà. Tutto ciò che eccede quella soglia resta liberamente disponibile e va pagato all’impresa secondo le ordinarie scadenze contrattuali.
I termini che si attivano
L’obbligo di custodia non ha una scadenza propria: dura quanto dura il vincolo. Due eventi lo fanno cessare. Il primo: se il creditore non notifica l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. Il secondo: l’art. 551-bis c.p.c., introdotto nel 2024, fissa a dieci anni dalla notifica al terzo il termine massimo di efficacia del pignoramento di crediti, salvo che sia già intervenuta l’ordinanza di assegnazione o l’estinzione del processo; per conservare il vincolo il creditore deve notificare, nei due anni antecedenti la scadenza, una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.
Cosa può fare il debitore ora
Fare il calcolo della metà. Se il precetto è per 74.500 euro, il vincolo copre 111.750 euro: se la stazione appaltante sta bloccando l’intero corrispettivo di un appalto da 480.000 euro, sta eccedendo i propri obblighi e l’impresa può sollecitarne formalmente la correzione, se necessario portando la questione davanti al giudice dell’esecuzione. La sovra-vincolazione da parte del terzo è una delle cause più frequenti e meno contestate di asfissia finanziaria dell’appaltatore.
L’altra mossa è documentare, per iscritto e con date certe, l’impatto del blocco sulla prosecuzione dell’appalto: pagamenti ai subappaltatori, retribuzioni, forniture. Serve sia in sede di conversione o riduzione, sia nel rapporto con l’amministrazione.
L’errore tipico di questa fase
Trattare la dichiarazione del terzo come un fatto che riguarda solo la PA e il creditore. È l’atto che definisce l’oggetto dell’intera procedura: se è imprecisa in eccesso, il danno è dell’impresa.
Quanto dura realmente
Il tempo tecnico con cui gli uffici contabili recepiscono il vincolo varia da poche ore a dieci giorni. Nelle amministrazioni più grandi, la comunicazione interna fra protocollo, ragioneria e RUP è il punto in cui si perdono i giorni utili — e in cui capita che un mandato già emesso parta comunque, generando il contenzioso peggiore di tutti.
Entro 10 giorni: la dichiarazione del terzo, l’atto che decide tutto
Cosa succede
La stazione appaltante deve comunicare al creditore procedente di quali somme è debitrice verso l’impresa, se e quando sono esigibili, se sono già state pagate, se esistono sequestri o altri pignoramenti, se sono intervenute cessioni. È l’atto attorno a cui ruota l’intera procedura: dalla sua formulazione dipende se il creditore otterrà l’assegnazione, quanto otterrà, e se dovrà aprire un sub-procedimento di accertamento.
Nel caso dell’appalto pubblico questa dichiarazione è tecnicamente complessa, e per questo spesso è formulata male. Il credito dell’appaltatore non è un saldo unico: si compone di SAL approvati e non liquidati, SAL maturati ma non contabilizzati, anticipazione da recuperare, ritenute di garanzia, somme trattenute per inadempienze contributive, importi contestati per penali, riserve non ancora definite.
La norma
L’art. 547 c.p.c. impone al terzo di rendere la dichiarazione entro dieci giorni, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, specificando di quali cose o somme è debitore e i termini di pagamento, nonché i sequestri precedentemente eseguiti e le cessioni pretese da terzi. Sul versante sostanziale, il terzo può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’impresa: compensazione con controcrediti sorti anteriormente, eccezione di inadempimento, penali contrattuali, condizioni di esigibilità non ancora verificate.
I termini che si attivano
I dieci giorni decorrono dalla notifica dell’atto e sono il primo momento in cui la procedura può cambiare direzione. Se la dichiarazione è positiva, la strada verso l’assegnazione è aperta. Se è negativa, il creditore dovrà contestarla. Se manca del tutto, si apre lo scenario dell’art. 548 c.p.c.
Cosa può fare il debitore ora
Molto più di quanto crede. L’impresa non è destinataria della dichiarazione, ma ha ogni interesse a che sia esatta, e può fornire all’amministrazione, per iscritto, la ricostruzione contabile del rapporto. Non si tratta di suggerire alla PA cosa dichiarare: si tratta di mettere l’ufficio in condizione di dichiarare il vero, cioè che una parte di quelle somme non è ancora esigibile, che una parte è vincolata per legge ad altri creditori privilegiati, che una parte è contestata.
Qui la difesa non è un atto processuale ma un lavoro di ricostruzione contabile del rapporto d’appalto, e per questo lo Studio Monardo affronta questi casi con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: il conteggio dei SAL, delle ritenute e delle riserve è il vero terreno su cui si decide quanto verrà assegnato.
Un punto merita attenzione particolare. In presenza di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, l’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante l’intervento sostitutivo: trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente e versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, comprese le casse edili per i lavori. L’art. 119 rinvia allo stesso meccanismo per le inadempienze relative al personale del subappaltatore e disciplina, al comma 11, i casi di pagamento diretto del subappaltatore. Sono somme che escono dal perimetro di ciò che l’amministrazione deve all’impresa, e che dunque non possono essere assegnate al creditore pignorante.
L’errore tipico di questa fase
Che nessuno verifichi la dichiarazione. Il creditore la riceve e chiede l’assegnazione, l’amministrazione la considera un adempimento burocratico, l’impresa non la vede mai. Quando arriva l’ordinanza è tardi per discutere sull’an e sul quantum, e restano solo i venti giorni dell’opposizione agli atti esecutivi.
Quanto dura realmente
Il termine è di dieci giorni, ma nelle amministrazioni complesse la dichiarazione arriva spesso in ritardo, talvolta direttamente in udienza. Il ritardo non è privo di conseguenze: espone il terzo al meccanismo dell’art. 548 c.p.c. e, in caso di danno, a responsabilità.
Entro 30 giorni: l’iscrizione a ruolo, il primo termine che può far cadere tutto
Cosa succede
Il creditore, ricevuta dall’ufficiale giudiziario la copia dell’atto notificato, deve iscrivere la procedura a ruolo depositando la nota di iscrizione e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento. È un adempimento del creditore, non del debitore, ed è la prima delle due sanzioni di inefficacia che il legislatore ha disseminato lungo questa procedura.
La norma
L’art. 543, quarto comma, c.p.c. dispone che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. Il termine non decorre dalla notifica, ma dalla consegna dell’atto notificato al creditore: una distinzione che nella pratica produce più contenzioso di quanto si immagini.
I termini che si attivano
Trenta giorni dalla consegna, perentori. Vanno calcolati considerando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. È frequente che la data d’udienza indicata nell’atto cada molto dopo la scadenza dei trenta giorni: in quell’intervallo la procedura può essere già inefficace senza che né il terzo né il debitore lo sappiano.
Cosa può fare il debitore ora
Verificare. L’accesso al fascicolo telematico dell’esecuzione consente di controllare se e quando l’iscrizione a ruolo è avvenuta. Se è tardiva, l’inefficacia del pignoramento è rilevabile anche d’ufficio e va fatta valere subito, perché nel frattempo il vincolo sul credito d’appalto continua a produrre i suoi effetti paralizzanti. La verifica è tecnica e richiede di incrociare la data di consegna al creditore, che risulta dagli atti dell’ufficiale giudiziario, con la data di deposito telematico.
L’errore tipico di questa fase
Non guardare il fascicolo. L’impresa attende l’udienza come se fosse il primo momento utile, quando invece nel fascicolo telematico è già scritto se la procedura è nata storta. La verifica costa un accesso e può chiudere la vicenda.
Quanto dura realmente
L’iscrizione a ruolo avviene mediamente entro la seconda o terza settimana. I ritardi patologici si concentrano nei recuperi massivi, dove il volume degli atti gestiti da un unico soggetto produce scivolamenti sistematici.
Entro la data dell’udienza: l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, la trappola più frequente
Cosa succede
Iscritta la procedura, il creditore deve informarne il terzo con un avviso formale che indica il numero di ruolo, e deve depositare nel fascicolo la prova di quella notifica. Serve a dare certezza al terzo: se non riceve nulla, deve poter sbloccare le somme senza restare vincolato a tempo indeterminato per un’esecuzione magari abbandonata.
La norma
L’art. 543, quinto comma, c.p.c. prevede che il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifichi al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositi l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito determinano l’inefficacia del pignoramento; se i terzi pignorati sono più d’uno, l’inefficacia colpisce solo quelli per cui l’adempimento è mancato. La norma chiude precisando che, ove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto. Nella formulazione originaria introdotta dalla riforma del 2021-2022 l’avviso andava notificato anche al debitore esecutato; il correttivo del 2024 ha concentrato l’onere sulla notifica al terzo, ed è su questo assetto che occorre ragionare per le procedure più recenti.
I termini che si attivano
Il termine coincide con la data dell’udienza ed è perentorio: copre sia la notifica sia il deposito. Non esistono sanatorie postume. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 7 febbraio 2025 reso nella procedura esecutiva n. 8289/2024 R.G.E., ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento in un caso in cui gli avvisi erano stati regolarmente notificati il 10 e il 12 luglio 2024 ma depositati il 18 luglio, mentre l’udienza era fissata per il 15: tre giorni di ritardo sul deposito, non sulla notifica, sono bastati a travolgere la procedura. Nello stesso senso si è mossa la Corte d’Appello di Milano, sezione terza, con la sentenza n. 1052 del 14 aprile 2025, che ha ricondotto al termine dell’udienza tanto la notifica quanto il deposito.
Cosa può fare il debitore ora
Controllare il fascicolo prima dell’udienza, non dopo. Se l’avviso non risulta notificato e depositato entro quella data, l’inefficacia va eccepita immediatamente in udienza e, in caso di esito negativo, con opposizione agli atti esecutivi nei venti giorni. E va comunicato alla stazione appaltante che, in assenza di avviso, i suoi obblighi di custodia cessano per espressa previsione di legge: è il modo più rapido per far tornare disponibile la liquidità dell’appalto.
Questa è anche la fase in cui la scelta del difensore pesa sul lungo periodo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e le questioni sull’inefficacia del pignoramento per vizi degli adempimenti di iscrizione a ruolo sono precisamente quelle che, respinte davanti al giudice dell’esecuzione, vengono poi coltivate in sede di opposizione e fino al giudizio di legittimità: impostarle male al giorno trenta significa non poterle più recuperare al terzo anno.
L’errore tipico di questa fase
Confondere notifica e deposito. Molti creditori notificano puntualmente e depositano con calma, convinti che il deposito sia un adempimento interno. La norma sanziona entrambi allo stesso modo. Dal lato dell’impresa, l’errore speculare è dare per scontato che il creditore abbia fatto tutto bene.
Quanto dura realmente
È un adempimento di pochi giorni, ma è statisticamente quello che salta più spesso, perché cade in un momento in cui la procedura sembra ormai avviata e l’attenzione cala.
Fra il giorno 10 e il giorno 45: l’istanza di assegnazione e il rischio che la procedura muoia da sola
Cosa succede
Mentre il terzo dichiara e il creditore completa gli adempimenti di iscrizione, corre un altro orologio di cui quasi nessuno parla all’impresa: quello dell’impulso processuale. Il processo esecutivo non avanza da solo. Se il creditore non chiede l’assegnazione entro un termine preciso, il pignoramento perde efficacia e tutto il vincolo sul credito d’appalto cade.
La norma
L’art. 497 c.p.c. dispone che il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. All’estremo opposto, l’art. 501 c.p.c. impedisce che l’istanza sia proposta prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Fra questi due estremi si colloca la finestra utile del creditore. Sul versante dell’inattività complessiva, l’art. 630 c.p.c. prevede l’estinzione del processo esecutivo quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio, con dichiarazione che può intervenire anche d’ufficio e provvedimento reclamabile nel termine di venti giorni.
I termini che si attivano
Quarantacinque giorni dal compimento del pignoramento, perentori, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto da computare. Nel pignoramento presso terzi l’istanza di assegnazione è normalmente formulata all’udienza di comparizione: se l’udienza è fissata entro i quarantacinque giorni il problema non si pone, ma quando la data d’udienza cade molto più avanti — e capita spesso, perché i creditori tendono a prendere margine — l’istanza va comunque depositata in tempo utile.
Cosa può fare il debitore ora
Contare i giorni a ritroso. La combinazione fra il termine di trenta giorni per l’iscrizione a ruolo, quello dei quarantacinque giorni per l’istanza di assegnazione e quello coincidente con l’udienza per l’avviso genera, nella pratica, tre distinte possibilità di caducazione del vincolo, e ciascuna va verificata separatamente sul fascicolo. Non sono cavilli: sono i presidi che il legislatore ha posto per evitare che un credito resti bloccato a tempo indeterminato da un’esecuzione che nessuno coltiva.
C’è poi un profilo che riguarda specificamente le imprese appaltatrici. Capita che la procedura resti quiescente per mesi: il creditore ha ottenuto il blocco e non ha fretta, l’amministrazione accantona e attende, l’impresa subisce. In questi casi l’inerzia non va assecondata: va portata davanti al giudice dell’esecuzione perché ne dichiari le conseguenze, sollecitando la declaratoria di inefficacia o di estinzione.
L’errore tipico di questa fase
Interpretare il silenzio come tregua. Un pignoramento fermo non è un pignoramento inoffensivo: il vincolo sul corrispettivo dell’appalto produce i suoi effetti ogni giorno, sui SAL, sui pagamenti ai fornitori, sulla capacità dell’impresa di reggere il cantiere. E più il tempo passa, più diventa difficile ricostruire a posteriori le date esatte degli adempimenti.
Quanto dura realmente
Nella maggior parte delle procedure l’istanza di assegnazione è contenuta nell’atto stesso o formulata in udienza, e la questione non si pone. Ma nei recuperi seriali, dove un singolo creditore gestisce centinaia di pignoramenti, il termine dei quarantacinque giorni è uno degli adempimenti che saltano con maggiore frequenza.
Il giorno dell’udienza: tre scenari, tre calendari diversi
Cosa succede
All’udienza di comparizione il giudice dell’esecuzione verifica la regolarità degli atti e prende atto della posizione del terzo. Da qui la procedura si biforca in tre direzioni completamente diverse.
Primo scenario: dichiarazione positiva. La stazione appaltante ha dichiarato di essere debitrice di una somma determinata. Se le somme sono esigibili immediatamente o entro un termine non superiore a novanta giorni, il giudice le assegna in pagamento; se il termine è più lungo o il credito è condizionato, l’assegnazione è disposta con le cautele del caso.
Secondo scenario: dichiarazione negativa o contestata. L’amministrazione dichiara di non dover nulla, o di dover meno, o di aver già destinato le somme ad altri. Il creditore contesta. Si apre il sub-procedimento di accertamento.
Terzo scenario: nessuna dichiarazione. Il terzo non ha risposto e non compare.
La norma
L’art. 548 c.p.c. regola la mancata dichiarazione: il credito pignorato si considera non contestato nei termini indicati dal creditore, e il giudice provvede all’assegnazione. L’art. 549 c.p.c. regola invece la dichiarazione contestata: se sorgono contestazioni, o se a seguito della mancata dichiarazione non è possibile l’esatta identificazione del credito, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo; l’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ed è impugnabile nelle forme e nei termini dell’art. 617 c.p.c.
Il meccanismo della non contestazione ha però un limite preciso. La Corte di cassazione, sezione terza, con la sentenza n. 11864 del 2 maggio 2024, ha stabilito che se l’atto di pignoramento non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato non può operare alcuna finzione di ammissione a carico del terzo rimasto silente: occorre l’accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c. su istanza del creditore, perché la non contestazione presuppone un’allegazione che consenta di identificare compiutamente il credito preteso. Nel caso dell’appalto pubblico, dove l’atto di pignoramento è quasi sempre formulato in termini generici — «tutte le somme dovute a qualsiasi titolo» —, il principio ha un impatto enorme.
Quanto all’istanza necessaria per aprire l’accertamento, la Corte ha chiarito che deve avere un contenuto minimo di ammissibilità, circostanziato sia nel petitum sia nella causa petendi (Cass. n. 13487/2023).
I termini che si attivano
L’udienza è la data cardine. È il momento oltre il quale l’inefficacia per omesso avviso non può più essere sanata, ed è il momento in cui il giudice può emettere l’ordinanza di assegnazione. Dopo l’ordinanza decorrono i venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, che è il rimedio tipico contro il provvedimento.
Cosa può fare il debitore ora
Comparire. Sembra ovvio, non lo è: moltissime imprese non si costituiscono, convinte che l’udienza riguardi creditore e amministrazione. È invece l’ultima sede in cui far valere, senza impugnare nulla, l’inefficacia del pignoramento, l’eccedenza dell’importo vincolato, la non esigibilità del credito d’appalto, l’esistenza di cessioni anteriori opponibili, la destinazione vincolata di parte delle somme agli enti previdenziali. L’opposizione all’esecuzione proposta prima dell’ordinanza consente di chiedere la sospensione; proposta dopo, si scontra con un provvedimento già emesso e con termini molto più stretti.
È anche il momento per valutare la conversione ex art. 495 c.p.c., che dev’essere proposta prima che sia disposta l’assegnazione: dopo, non è più ammissibile.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi all’udienza senza il conteggio. Discutere di quanto la stazione appaltante debba davvero senza avere in mano la ricostruzione dei SAL, delle ritenute, dell’anticipazione recuperata e delle trattenute per DURC significa lasciare che l’assegnazione si formi sui numeri del creditore.
Quanto dura realmente
Nei tribunali con sezioni esecuzioni strutturate l’udienza si tiene alla data fissata e l’ordinanza arriva contestualmente o entro pochi giorni. Dove i ruoli sono congestionati, i rinvii per il perfezionamento degli adempimenti allungano la fase di due o tre mesi, durante i quali il credito d’appalto resta vincolato.
L’ordinanza di assegnazione: il credito d’appalto cambia titolare
Cosa succede
Il giudice dell’esecuzione assegna al creditore procedente, e agli eventuali creditori intervenuti, il credito che l’impresa vanta verso la stazione appaltante. Da quel momento l’amministrazione non deve più pagare l’appaltatore: deve pagare l’assegnatario, nei limiti dell’importo assegnato. Il rapporto contrattuale resta identico — lavorazioni, collaudi, penali, riserve —, cambia solo il destinatario del denaro.
La norma
L’art. 553 c.p.c. disciplina assegnazione e vendita di crediti. Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o entro novanta giorni, il giudice le assegna in pagamento salvo esazione: è un’assegnazione pro solvendo, non pro soluto. La Corte di cassazione, sezione terza, con l’ordinanza n. 29059 del 3 novembre 2025, ha ribadito che l’ordinanza non impugnata nei termini dell’art. 617 c.p.c. opera il trasferimento coattivo e attuale del credito, con modificazione soggettiva del rapporto, ma che, trattandosi di assegnazione in pagamento salvo esazione, l’impresa esecutata non è liberata verso il creditore: la liberazione si produce soltanto con il pagamento effettivo eseguito dall’amministrazione all’assegnatario.
È un punto che le imprese sottovalutano sistematicamente: se la stazione appaltante non paga, o paga in ritardo, il debito dell’impresa verso il creditore resta in piedi.
I termini che si attivano
Tre, tutti recenti e tutti a carico del creditore. Primo: i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione, unitamente alla dichiarazione contenente numero di ruolo, titolo esecutivo, dati del creditore, importo dovuto con dettaglio di interessi, accessori e spese, e identificativo del conto di pagamento; gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica. Secondo: l’ordinanza pronunciata entro il termine dell’art. 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza di quel termine. Terzo: per il terzo, l’obbligo di pagamento decorre dalla notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
Dal lato dell’impresa, il termine che conta è quello dell’opposizione agli atti esecutivi: venti giorni, con la precisazione fissata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 11328 del 30 aprile 2025, secondo cui quando l’ordinanza sia stata emessa in un’udienza anticipata senza preventiva comunicazione all’esecutato il termine non decorre dalla data indicata nell’atto, bensì dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’emissione del provvedimento.
Cosa può fare il debitore ora
Il ventaglio si restringe ma non si chiude. L’opposizione agli atti esecutivi nei venti giorni è il rimedio contro i vizi formali dell’ordinanza e contro l’assegnazione di somme eccedenti quelle realmente dovute dal terzo. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1170 del 17 gennaio 2022, ha affermato che l’accertamento relativo all’obbligo del terzo ha per oggetto l’importo indicato nell’atto di pignoramento e che al creditore non possono essere assegnate somme superiori: un principio che vale anche quando, nel frattempo, siano intervenuti altri creditori con titoli ulteriori.
Resta poi il terreno dei rapporti fra il credito assegnato e i vincoli propri dell’appalto: le somme che l’amministrazione deve trattenere per l’intervento sostitutivo previdenziale, quelle destinate al pagamento diretto del subappaltatore, le ritenute di garanzia non ancora svincolate non sono somme dovute all’impresa e dunque non possono essere trasferite all’assegnatario.
L’errore tipico di questa fase
Considerare l’ordinanza come la fine della vicenda e smettere di seguirla. È invece il momento in cui nascono gli errori più costosi: assegnazioni per importi superiori al dovuto, doppie assegnazioni sullo stesso SAL in presenza di più procedure, sovrapposizioni con cessioni di credito già opponibili.
Quanto dura realmente
Fra ordinanza e notifica al terzo passano in media da due settimane a due mesi. Fra notifica e pagamento effettivo dell’amministrazione, i tempi sono quelli della liquidazione pubblica: raramente meno di trenta giorni, spesso molti di più quando il mandato deve essere rifatto a favore di un soggetto diverso dall’appaltatore.
Dopo l’assegnazione: i SAL successivi, il cantiere che continua e il vincolo che resta
Cosa succede
L’appalto prosegue. L’impresa continua a eseguire, la direzione lavori continua a contabilizzare, i SAL successivi maturano. E qui arriva la domanda che nessun manuale affronta con chiarezza: il pignoramento colpisce anche i corrispettivi che matureranno dopo?
La norma
La risposta sta nella disciplina dei crediti futuri. La Corte di cassazione, sezione terza, con la sentenza n. 31844 del 27 ottobre 2022, ha affermato che l’espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e persino eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità a un rapporto giuridico identificato e già esistente, purché dotati di una capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile al momento dell’assegnazione. Il principio affonda le radici in un orientamento risalente: già con la sentenza n. 15141 del 26 ottobre 2002 la Corte aveva richiesto che il credito futuro fosse legato a un rapporto giuridico di base già esistente, tale da consentire l’identificazione degli estremi soggettivi e oggettivi.
Tradotto sul contratto d’appalto: il contratto stipulato e in corso di esecuzione è il rapporto giuridico di base. I corrispettivi dei SAL futuri non sono crediti meramente sperati: sono crediti futuri riconducibili a un rapporto esistente e identificato, e come tali aggredibili. Diverso è il caso dei corrispettivi di appalti non ancora aggiudicati o di contratti non ancora stipulati, che restano fuori dal perimetro.
I termini che si attivano
Il vincolo sui crediti futuri opera entro il limite quantitativo dell’art. 546 c.p.c. e sotto il tetto temporale decennale dell’art. 551-bis c.p.c. Ogni SAL successivo che matura si imbatte nel vincolo finché la soglia dell’importo precettato aumentato della metà non è stata raggiunta.
Cosa può fare il debitore ora
Ragionare sulla capienza. Se il vincolo copre 111.750 euro e il primo SAL bloccato ne vale 96.400, il secondo SAL sarà attinto solo per 15.350 euro e il resto tornerà liberamente esigibile. Far riconoscere formalmente alla stazione appaltante il punto in cui la capienza si esaurisce è una delle operazioni che restituisce liquidità più in fretta, e va fatta per iscritto, con un conteggio verificabile, non con una telefonata.
L’altra leva riguarda il rapporto con l’amministrazione: il blocco della liquidità può compromettere la prosecuzione dei lavori, e l’impresa ha interesse a documentare tempestivamente la propria posizione per non vedersi contestare ritardi imputabili.
L’errore tipico di questa fase
Presumere che il vincolo sia perpetuo e totale, e smettere di chiedere. Oppure l’opposto: presumere che valga solo sul SAL già fatturato al giorno del pignoramento e programmare la tesoreria sui SAL successivi come se fossero liberi.
Quanto dura realmente
La fase si esaurisce quando la capienza è raggiunta o quando la procedura si chiude. Nei cantieri con SAL bimestrali, il ciclo copre in genere da tre a nove mesi.
Quando i creditori sono più di uno: il concorso sul corrispettivo dell’appalto
Cosa succede
Un’impresa in tensione finanziaria raramente ha un solo creditore. Accade quindi che sullo stesso credito d’appalto si affaccino più soggetti: chi interviene nella procedura già pendente, chi notifica un secondo pignoramento autonomo, chi vanta una cessione anteriore, chi ha diritto a un pagamento diretto per legge. Il corrispettivo del cantiere diventa un tavolo a cui si siedono in molti, e l’ordine con cui si soddisfano non è cronologico ma giuridico.
La norma
L’art. 499 c.p.c. disciplina l’intervento dei creditori: possono intervenire i creditori muniti di titolo esecutivo e, alle condizioni previste, quelli che vantano un credito risultante da scritture contabili o da altri titoli qualificati. Il momento entro cui l’intervento è tempestivo, e dunque consente di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, è fissato dall’art. 525 c.p.c. con riferimento all’udienza in cui è disposta l’assegnazione. La distribuzione segue l’art. 510 c.p.c., che impone di rispettare le cause legittime di prelazione, e le controversie che sorgono in questa sede sono risolte dal giudice dell’esecuzione con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., secondo la previsione dell’art. 512 c.p.c.
Quando invece i pignoramenti sono autonomi e successivi, ciascuno produce un proprio vincolo e un proprio obbligo di accantonamento in capo al terzo, nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà per ciascuna procedura. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30500/2019, ha affermato che in caso di pluralità di pignoramenti sugli stessi beni la dichiarazione di estinzione di una singola procedura non fa venire meno gli effetti di quelle successive e autonome.
I termini che si attivano
Il termine dell’intervento tempestivo è quello dell’udienza di assegnazione: dopo, l’intervento è tardivo e incide sulla posizione nella distribuzione. Per le contestazioni in sede distributiva vale il termine di venti giorni dell’opposizione agli atti esecutivi.
Cosa può fare il debitore ora
Mappare l’intero fronte. Prima di qualunque strategia — conversione, trattativa, opposizione — l’impresa deve sapere quanti pignoramenti insistono sul credito d’appalto, per quali importi, in quali tribunali, e quanti creditori sono intervenuti. La conversione ex art. 495 c.p.c. si calcola sulla somma dei crediti del procedente e di tutti gli intervenuti, non su quello del solo creditore che ha iniziato: chi deposita il sesto sul conteggio sbagliato si vede dichiarare inammissibile l’istanza e perde l’unica occasione utile, perché la conversione si propone una sola volta.
Poi va verificato l’ordine di priorità delle destinazioni. Le somme che l’amministrazione deve trattenere per l’intervento sostitutivo in favore degli enti previdenziali e assicurativi, e quelle destinate al pagamento diretto del subappaltatore nei casi previsti dall’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, non sono somme dovute all’impresa: escono dal perimetro dell’espropriazione prima ancora che si discuta di prelazioni. Diverso è il caso dei crediti assistiti da privilegio, come quelli retributivi dei lavoratori, che concorrono nella distribuzione secondo l’ordine delle cause di prelazione.
Infine, il conflitto con la cessione. Se una cessione del credito d’appalto è stata stipulata nelle forme richieste — atto pubblico o scrittura privata autenticata — ed è stata notificata all’amministrazione prima del pignoramento, senza rifiuto tempestivo dell’ente, il credito è già uscito dal patrimonio dell’impresa e il pignoramento colpisce a vuoto. Se manca la forma, o manca la notifica, o il rifiuto è intervenuto nei termini, il cessionario resta esposto: è precisamente ciò che ha stabilito il Tribunale di Lodi con la sentenza n. 267/2024.
L’errore tipico di questa fase
Negoziare con un creditore alla volta, come se gli altri non esistessero. Un accordo con il procedente che non tenga conto degli intervenuti non chiude la procedura, e le somme versate rischiano di essere distribuite in modo diverso da quello immaginato.
Quanto dura realmente
La fase distributiva, quando c’è concorso, aggiunge da due a sei mesi. Se si apre una controversia in sede di distribuzione, il tempo si allunga ulteriormente, e nel frattempo il vincolo sul corrispettivo resta pieno.
La stessa procedura, due calendari
Le due ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, costruite su dati plausibili per illustrare l’effetto delle scelte temporali. Non descrivono casi reali.
Ipotesi A — l’impresa che rispetta le finestre.
Appalto di lavori per 612.400 euro. Precetto per 74.500 euro notificato il 4 marzo. Il 6 marzo l’impresa conferisce l’incarico; il 13 marzo deposita opposizione a precetto con istanza di sospensione, eccependo la prescrizione parziale degli interessi. Il 24 marzo il creditore notifica comunque il pignoramento al Comune: vincolo teorico 111.750 euro, pari a una volta e mezza il precettato. Il 29 marzo l’impresa trasmette all’ente la ricostruzione contabile: SAL n. 2 approvato per 96.400 euro, di cui 14.200 trattenuti per intervento sostitutivo a favore degli enti previdenziali e 3.060 di ritenuta dello 0,50 per cento non svincolabile, oltre a 21.700 di riserve contestate. Il 2 aprile l’ente dichiara di essere debitore di 79.140 euro esigibili, esplicitando le trattenute. Il 3 aprile l’impresa verifica il fascicolo telematico: iscrizione a ruolo eseguita il 1° aprile, nel termine. Il 14 aprile, data dell’udienza, l’avviso di avvenuta iscrizione risulta notificato al terzo il 9 aprile ma depositato solo l’11: nel termine, quindi nessuna inefficacia. All’udienza l’impresa è costituita e deposita istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. con versamento di un sesto. Il giudice determina la somma e concede la rateizzazione. Il vincolo sul SAL n. 3, maturato a maggio, non si forma: la procedura è avviata alla chiusura, e il cantiere non ha mai subito interruzioni per mancanza di liquidità.
Ipotesi B — la stessa vicenda, lasciata correre.
Stesso precetto, stesso importo, stessa data del 4 marzo. L’impresa lo archivia. Il 24 marzo arriva il pignoramento al Comune. Nessuno trasmette all’ente la ricostruzione contabile: il 2 aprile la ragioneria, per prudenza, dichiara di essere debitrice di «somme in corso di determinazione» e blocca l’intero SAL n. 2 per 96.400 euro, senza distinguere le trattenute. Il 14 aprile nessuno compare all’udienza. Il giudice, in assenza di contestazioni, dispone gli accertamenti necessari e, acquisiti gli elementi, assegna. Il 12 maggio l’ordinanza è notificata al Comune. Nel frattempo il SAL n. 3, maturato il 20 maggio per 88.900 euro, viene attinto per la parte residua fino alla capienza. A giugno l’impresa non ha pagato due subappaltatori, che si attivano per il pagamento diretto; a luglio il DURC va in irregolarità e scatta un ulteriore intervento sostitutivo. A settembre l’impresa si rivolge a un legale: i venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi sono scaduti da mesi, la conversione non è più proponibile perché l’assegnazione è già stata disposta, e l’unica strada residua è il terreno, molto più stretto, delle contestazioni sul pagamento.
Il divario fra i due calendari non nasce da una norma diversa né da un giudice diverso. Nasce da nove giorni di reazione contro sei mesi di attesa.
I binari paralleli: come cambia il calendario se l’impresa attiva un rimedio
Finora abbiamo seguito il binario principale. Ma dal giorno della notifica del precetto in poi, l’impresa può innestare percorsi che modificano la cronologia. Sono quattro, e hanno tempi e presupposti diversi.
Il binario dell’opposizione all’esecuzione. L’art. 615 c.p.c. distingue due momenti. Prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione si propone con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio, e si può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Dopo l’inizio — cioè dopo la notifica del pignoramento — si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa l’udienza e può sospendere il processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c. La sospensione non cancella il vincolo, ma congela la procedura e apre lo spazio per una definizione. I tempi: dall’istanza al provvedimento cautelare passano in media da due a otto settimane; il giudizio di merito che segue dura da uno a tre anni.
Il binario dell’opposizione agli atti esecutivi. Venti giorni, sempre venti giorni, dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. È il rimedio contro i vizi formali: irregolarità della notifica, difetti dell’atto di pignoramento, vizi dell’ordinanza di assegnazione, violazione degli adempimenti di iscrizione a ruolo. È anche il rimedio con cui si impugna l’ordinanza resa all’esito dell’accertamento sulla dichiarazione contestata: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26702 del 23 ottobre 2018, ha chiarito che quel provvedimento va impugnato con l’opposizione agli atti e non con l’appello, perché il giudice dell’esecuzione risolve le questioni all’esito di un accertamento sommario.
Il binario della conversione. L’art. 495 c.p.c. consente all’impresa di sostituire al credito pignorato una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori più le spese, prima che sia disposta l’assegnazione. Serve il deposito contestuale di almeno un sesto dell’importo complessivo, dedotti i versamenti documentati. Il giudice determina la somma con ordinanza, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza, e può concedere una rateizzazione fino a quarantotto mesi in presenza di giustificati motivi, con interessi. Il mancato versamento, o il ritardo oltre il termine fissato, anche di una sola rata, comporta la decadenza dal beneficio; e l’istanza si propone una sola volta. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1477 del 2025, ha confermato la ragionevolezza di questo assetto, che bilancia la tutela del debitore e l’effettività della tutela del credito. Per un’impresa con un appalto in corso, la conversione è spesso la strada più razionale: sostituisce un blocco indeterminato sul flusso di cassa con un piano di rate prevedibile.
Il binario della riduzione. L’art. 496 c.p.c. consente di chiedere la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni o dei crediti vincolati eccede l’importo dei crediti e delle spese. Nel pignoramento del credito d’appalto è uno strumento sottoutilizzato, perché il calcolo dell’eccedenza richiede la ricostruzione contabile del rapporto: ma proprio per questo, dove il conteggio è fatto bene, è efficace.
Accanto a questi, va ricordato il binario che riguarda i soggetti diversi dall’impresa. Chi assume che il credito pignorato non appartenga all’esecutato — tipicamente il cessionario di una cessione anteriore — non può usare l’opposizione all’esecuzione ma deve proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. E chi ha lavorato nell’appalto ha una via propria: l’art. 1676 c.c. consente a chi ha prestato la propria attività per eseguire l’opera di agire direttamente verso il committente fino alla concorrenza del debito che questi ha verso l’appaltatore, anche in via stragiudiziale secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 9048 del 19 aprile 2006.
Un chiarimento, infine, su un equivoco ricorrente. Il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni riguarda i casi in cui la PA è il debitore esecutato, non quelli in cui è il terzo pignorato: qui l’amministrazione subisce il pignoramento del credito altrui, e le regole applicabili sono quelle comuni dell’espropriazione presso terzi. Allo stesso modo, le norme sull’impignorabilità di somme destinate a finalità vincolate proteggono le risorse dell’ente quando è l’ente a essere aggredito, non il corrispettivo che l’ente deve all’appaltatore.
Il pignoramento e la vita del contratto: cosa cambia davvero nel rapporto con la stazione appaltante
Una preoccupazione domina tutte le altre, nelle imprese che ricevono un pignoramento durante un appalto: «Adesso mi risolvono il contratto? Mi escludono dalle prossime gare?». Vale la pena rispondere con precisione, perché la risposta corretta è meno drammatica di quella temuta, ma non è un’assoluzione.
Il codice dei contratti pubblici è costruito sul principio di tassatività delle cause di esclusione, enunciato dall’art. 10 del D.Lgs. 36/2023: i contratti non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. Fra queste, tipizzate dagli artt. 94 e 95, non figura la circostanza di aver subito un pignoramento presso la stazione appaltante. Ciò che può rilevare, semmai, è il debito sottostante quando integri autonomamente una causa di esclusione — si pensi alle violazioni fiscali o contributive definitivamente accertate, o alle situazioni che incidono sull’affidabilità dell’operatore. La distinzione non è accademica: il pignoramento è un fatto processuale che riguarda i rapporti fra privati, il debito è un fatto sostanziale che il codice valuta secondo criteri propri.
Sul versante dell’esecuzione del contratto in corso, il pignoramento non è di per sé un inadempimento dell’appaltatore e non attiva le cause di risoluzione previste dal codice. Il contratto prosegue, le prestazioni restano dovute, i termini contrattuali restano quelli. Il rischio reale è indiretto e per questo più insidioso: se il blocco della liquidità impedisce all’impresa di pagare fornitori, subappaltatori e retribuzioni, il cantiere rallenta, e il ritardo nell’esecuzione, quello sì, produce conseguenze contrattuali autonome. È la ragione per cui la difesa in questa materia non può limitarsi agli atti del processo esecutivo: deve proteggere la continuità finanziaria dell’appalto.
Un terzo elemento completa il quadro, e spiega perché a volte l’amministrazione non paga nemmeno le somme libere dal vincolo. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore alla soglia fissata dalla legge, le pubbliche amministrazioni sono tenute a una verifica preventiva sulla posizione del beneficiario ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973: se l’esito è di inadempimento, il pagamento viene sospeso per l’importo corrispondente. È un meccanismo distinto dal pignoramento civile, con presupposti e tempi propri, ma che si somma ad esso nell’effetto pratico: il denaro non arriva. Allo stesso modo operano l’intervento sostitutivo previdenziale e la verifica del documento unico di regolarità contributiva, che l’amministrazione deve acquisire d’ufficio come condizione per procedere ai pagamenti.
La conseguenza operativa è una sola: quando la liquidità di un appalto si blocca, la prima cosa da fare è capire quale dei meccanismi l’ha bloccata, perché il rimedio è diverso per ciascuno e mettere in campo quello sbagliato costa settimane. Il vincolo da pignoramento si contesta davanti al giudice dell’esecuzione; la sospensione per verifica fiscale si affronta sul piano del rapporto con l’agente della riscossione; la trattenuta per inadempienza contributiva si risolve regolarizzando la posizione presso gli enti. Tre strade distinte, un solo sintomo.
Ultimo punto, spesso trascurato: la gestione del rapporto con il responsabile unico del progetto. Una comunicazione tempestiva, documentata e tecnicamente corretta — che spieghi il perimetro del vincolo, quanto resta liberamente pagabile e come l’impresa intende procedere — non è una cortesia. È ciò che evita che l’ufficio, per prudenza, blocchi tutto e che l’appalto entri in sofferenza per un eccesso di cautela contabile.
Le cinque finestre critiche
Ridotta all’osso, l’intera procedura si gioca in cinque momenti. Fuori da questi, il margine di manovra si riduce drasticamente.
- I dieci giorni del precetto. È l’unica finestra in cui il credito d’appalto non è ancora vincolato e l’amministrazione non sa nulla. Opposizione con istanza di sospensione, o trattativa: qualunque soluzione raggiunta qui costa meno di tutte quelle successive.
- I dieci giorni fra notifica del pignoramento e dichiarazione del terzo. È la finestra in cui la ricostruzione contabile del rapporto d’appalto può ancora entrare nella dichiarazione della stazione appaltante. Dopo, si discute su numeri già cristallizzati.
- Il varco fra il trentesimo giorno e la data dell’udienza. È la finestra della verifica: iscrizione a ruolo tempestiva, avviso notificato, avviso depositato. Due sanzioni di inefficacia si annidano qui, e si rilevano solo guardando il fascicolo.
- L’udienza di comparizione. È l’ultimo momento in cui si può eccepire senza impugnare, e l’ultimo in cui la conversione è ammissibile. Non comparire significa rinunciare a due strumenti in un colpo solo.
- I venti giorni dall’ordinanza di assegnazione. È la finestra terminale. Scaduta, l’assegnazione si consolida e il contenzioso si sposta su un terreno molto più angusto, quello dei rapporti di pagamento fra amministrazione e assegnatario.
Le domande sul tempo
Sono passati quaranta giorni dal pignoramento e non ho fatto nulla: posso ancora oppormi? Dipende da cosa si vuole contestare. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, non ha un termine di decadenza fisso e può essere proposta finché il processo esecutivo non si è definitivamente concluso con l’assegnazione del credito. L’opposizione agli atti esecutivi, invece, ha venti giorni dal singolo atto: se l’atto contestato è l’atto di pignoramento notificato quaranta giorni fa, quel termine è scaduto.
Quanto dura in tutto un pignoramento del credito d’appalto? Dalla notifica all’ordinanza di assegnazione, nei casi lineari, da uno a quattro mesi. Dall’ordinanza al pagamento effettivo dell’amministrazione, da uno a sei mesi. Se si apre l’accertamento sulla dichiarazione contestata, si aggiungono da tre a dodici mesi. Se si innesta un’opposizione di merito, il quadro complessivo supera facilmente i due anni. Il vincolo, però, resta operativo per tutto questo tempo: è la durata che conta per la tesoreria dell’impresa, non quella del giudizio.
Se la stazione appaltante non ha ricevuto l’avviso di iscrizione a ruolo entro l’udienza, può pagarmi il giorno dopo? La norma è esplicita: ove la notifica dell’avviso non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. In concreto, però, gli uffici raramente sbloccano di propria iniziativa: serve una comunicazione formale che ricostruisca la sequenza delle date e, se necessario, un provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Il pignoramento vale anche sui SAL che maturano nei prossimi mesi? Sì, nei limiti della capienza. Il contratto d’appalto già stipulato è il rapporto giuridico di base che rende i corrispettivi futuri aggredibili. Il vincolo si esaurisce quando è raggiunto l’importo del credito precettato aumentato della metà.
Quanto tempo ho per chiedere la conversione? Fino a quando non è disposta l’assegnazione. È un termine mobile, non un numero di giorni: può voler dire due mesi o due settimane, a seconda di quando il giudice provvede. Per questo l’istanza va preparata prima dell’udienza, non dopo.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi.
Sulla fase iniziale e sulla notifica degli atti
- Cass. civ., sent. n. 19986/2017 — In tema di ordinanza di assegnazione, non è consentito notificare contestualmente al provvedimento anche l’atto di precetto, perché il terzo deve essere messo in condizione di adempiere spontaneamente; il terzo può opporsi al pagamento delle spese così intimate. Rileva perché nella pratica dei recuperi massivi la notifica congiunta è frequente anche verso le stazioni appaltanti.
Sull’oggetto del pignoramento e sui crediti futuri dell’appalto 2. Cass. civ., sez. III, sent. n. 31844 del 27 ottobre 2022 — L’espropriazione presso terzi può riguardare crediti futuri, non esigibili, condizionati e persino eventuali, con l’unico limite della riconducibilità a un rapporto giuridico identificato e già esistente, dotato di capacità satisfattiva concretamente prospettabile al momento dell’assegnazione. È la pronuncia che spiega perché i corrispettivi dei SAL non ancora maturati di un appalto già stipulato rientrano nel vincolo. 3. Cass. civ., sent. n. 15141 del 26 ottobre 2002 — Il credito futuro è aggredibile se collegato a un rapporto di base già esistente che ne consenta l’identificazione soggettiva e oggettiva; restano esclusi i crediti meramente sperati e aleatori. Delimita il confine fra appalto in corso e appalto non ancora aggiudicato.
Sulla dichiarazione del terzo e sull’accertamento del suo obbligo 4. Cass. civ., sez. III, sent. n. 11864 del 2 maggio 2024 — Se l’atto di pignoramento non quantifica specificamente il credito pignorato, non opera la finzione di ammissione a carico del terzo silente: occorre l’accertamento endoesecutivo ex art. 549 c.p.c. su istanza del creditore. Decisiva negli appalti, dove il pignoramento è quasi sempre formulato in termini onnicomprensivi. 5. Cass. civ., n. 13487/2023 — L’istanza che apre l’accertamento sulla dichiarazione contestata deve avere un contenuto minimo di ammissibilità, circostanziato nel petitum e nella causa petendi. Un’istanza generica non è idonea a instaurare il sub-procedimento. 6. Cass. civ., sez. III, sent. n. 26702 del 23 ottobre 2018 — L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione risolve in via sommaria le questioni sull’esistenza della posizione debitoria del terzo e assegna le somme si impugna con l’opposizione agli atti esecutivi, non con l’appello. Individua il rimedio e, con esso, il termine di venti giorni. 7. Cass. civ., sez. III, sent. n. 16125 dell’11 giugno 2024 — Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio volto all’accertamento del credito vantato dall’esecutato verso il terzo pignorato, quando il rapporto sottostante ha natura privatistica. Conferma che la presenza di un soggetto pubblico nella catena non sposta automaticamente la giurisdizione. 8. Cass. civ., sez. III, ord. n. 36086 del 27 dicembre 2023 — Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Negli appalti pubblici significa che la stazione appaltante va sempre chiamata nel giudizio.
Sui limiti quantitativi e sugli obblighi di custodia 9. Cass. civ., sent. n. 1170 del 17 gennaio 2022 — L’accertamento dell’obbligo del terzo ha per oggetto l’importo indicato nell’atto di pignoramento, e al creditore non possono essere assegnate somme superiori a quelle così individuate. È il fondamento delle contestazioni sulle assegnazioni eccedenti. 10. Cass. civ., sez. III, ord. n. 30500/2019 — La violazione in buona fede degli obblighi di custodia da parte del terzo non fa cessare gli effetti conservativi del pignoramento né pregiudica i diritti del creditore, salvo il diritto del terzo al risarcimento verso il responsabile dell’errore. Spiega perché un mandato di pagamento partito per errore non chiude la questione.
Sull’assegnazione e sui suoi effetti 11. Cass. civ., sez. III, ord. n. 29059 del 3 novembre 2025 — L’ordinanza di assegnazione non opposta nei termini opera il trasferimento coattivo e attuale del credito, ma l’assegnazione, essendo disposta salvo esazione, non libera l’esecutato verso il creditore: la liberazione si verifica solo con il pagamento eseguito dal terzo all’assegnatario. 12. Cass. civ., ord. n. 108 del 4 gennaio 2023 — In una vicenda originata proprio da un credito derivante da appalto di opera pubblica, la Corte si è pronunciata sull’ammissibilità dell’opposizione del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione e sulla sede propria in cui far valere l’inesigibilità del credito, precisando che il credito nascente dall’ordinanza costituisce fonte di obbligazione per il terzo. 13. Cass. civ., sez. III, ord. n. 11328 del 30 aprile 2025 — Quando l’ordinanza di assegnazione è resa in un’udienza anticipata senza preventiva comunicazione all’esecutato, il termine di decadenza per l’opposizione agli atti esecutivi non decorre dalla data d’udienza indicata nell’atto, ma dalla conoscenza effettiva dell’emissione del provvedimento. 14. Cass. civ., sez. I, ord. n. 30032 del 13 novembre 2025 — In caso di fallimento del debitore già assoggettato a espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo all’assegnatario dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace, e l’azione va esercitata verso il creditore che ha ricevuto il pagamento, non verso il terzo. Rilevante quando l’impresa appaltatrice entra in procedura concorsuale a pignoramento in corso. 15. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 5685 del 2 marzo 2020 — Pronuncia resa su una vicenda di appalto pubblico con pagamento eseguito dalla stazione appaltante in favore del subappaltatore in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione, nel contesto della revocatoria promossa dal curatore del fallimento dell’appaltatore: valorizza il fatto che il terzo abbia ottemperato a un provvedimento giudiziale.
Sulla conversione 16. Cass. civ., ord. n. 1477/2025 — Conferma la ragionevolezza della disciplina dei termini in tema di conversione del pignoramento, che realizza un equilibrio fra la tutela del debitore e l’effettività della tutela del credito.
Sulla giurisprudenza di merito più recente in tema di adempimenti e cessioni 17. Trib. Roma, provv. 7 febbraio 2025, proc. es. n. 8289/2024 R.G.E. — Inefficacia del pignoramento e conseguente estinzione della procedura per deposito dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo oltre la data dell’udienza, con cessazione degli obblighi del terzo; vizio rilevabile d’ufficio. 18. Corte d’Appello di Milano, sez. III, sent. n. 1052 del 14 aprile 2025 — Il termine dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento si riferisce tanto alla notifica dell’avviso quanto al suo deposito nel fascicolo; entrambi gli adempimenti sono sanzionati con l’inefficacia. 19. Trib. Napoli, sez. civ., sent. 28 luglio 2026, n. 11877 — La disciplina della cessione dei crediti contenuta nel codice dei contratti pubblici è normativa speciale e prevalente rispetto a quella generale. Rileva nel conflitto fra cessione anteriore e pignoramento sul medesimo credito d’appalto. 20. Trib. Lodi, sent. n. 267/2024 — La cessione del credito d’appalto stipulata con semplice scrittura privata, e non con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non è opponibile alla stazione appaltante. Determina chi prevale, fra cessionario e creditore pignorante, sul corrispettivo.
Per completezza sulla disciplina della cessione: l’art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 6 dell’Allegato II.14 richiedono, ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, che le cessioni siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate all’amministrazione debitrice, e le rendono efficaci e opponibili se l’amministrazione non le rifiuta con comunicazione da notificarsi a cedente e cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il punto di partenza è sempre lo stesso: stabilire a quale tappa della timeline si trova l’impresa, perché da quella collocazione dipende quali strumenti sono ancora disponibili. Ecco cosa facciamo, in concreto.
- Ricostruiamo la cronologia esatta degli atti, confrontando le relate di notifica del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento, e individuando il giorno preciso da cui decorre ciascun termine.
- Verifichiamo nel fascicolo telematico l’iscrizione a ruolo e l’avviso di avvenuta iscrizione: se sei prima dell’udienza, controlliamo date di consegna, di deposito e di notifica; se l’adempimento è mancato o tardivo, eccepiamo l’inefficacia del pignoramento in udienza e ne chiediamo la declaratoria.
- Costruiamo il conteggio analitico del credito d’appalto: SAL approvati, SAL maturati, anticipazione da recuperare, ritenute dello 0,50 per cento, trattenute per intervento sostitutivo previdenziale, pagamenti diretti ai subappaltatori, penali e riserve. È il documento che determina quanto può essere realmente assegnato.
- Interloquiamo formalmente con la stazione appaltante sul perimetro del vincolo, contestando per iscritto la sovra-vincolazione oltre il limite del credito precettato aumentato della metà e chiedendo lo svincolo delle somme eccedenti.
- Proponiamo l’opposizione all’esecuzione con istanza di sospensione quando il diritto del creditore di procedere è contestabile nel merito: prescrizione, pagamenti già eseguiti, vizi del titolo, difetto di notifica.
- Proponiamo l’opposizione agli atti esecutivi nei venti giorni contro l’ordinanza di assegnazione o contro i singoli atti viziati, calcolando la decorrenza anche nei casi di udienza anticipata o di provvedimento non comunicato.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. prima che l’assegnazione sia disposta, con il calcolo del sesto da versare e la richiesta di rateizzazione fino a quarantotto mesi, e seguiamo il piano per evitare la decadenza.
- Gestiamo il sub-procedimento di accertamento sulla dichiarazione contestata, chiamando in contraddittorio la stazione appaltante e delimitando l’oggetto dell’accertamento all’importo indicato nell’atto di pignoramento.
- Verifichiamo i conflitti fra pignoramento, cessioni di credito e interventi sostitutivi, controllando forma e data di notifica della cessione all’amministrazione e la priorità delle destinazioni vincolate per legge.
- Valutiamo, quando la crisi dell’impresa è strutturale e non episodica, gli strumenti di regolazione della crisi, perché un pignoramento sul corrispettivo di un appalto in corso è spesso il sintomo di una tensione finanziaria che va affrontata a monte e non atto per atto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una procedura scandita da termini di venti giorni e da sanzioni di inefficacia che si consumano in silenzio, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: le questioni sull’inefficacia del pignoramento per omesso avviso di iscrizione a ruolo, sui limiti quantitativi dell’assegnazione e sulla decorrenza del termine per l’opposizione agli atti esecutivi nascono davanti al giudice dell’esecuzione ma trovano il loro assestamento in sede di legittimità, e vanno impostate fin dal primo atto con quella prospettiva. La linea difensiva è unica dal primo accesso al fascicolo fino all’eventuale ricorso in Cassazione, seguita dallo stesso difensore: non c’è passaggio di mano, non c’è tesi che si perde per strada, non c’è eccezione che scopre di essere stata formulata male tre gradi prima.
Accanto alla difesa processuale lavora lo staff multidisciplinare dello Studio, avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: perché nel pignoramento del credito d’appalto la partita si vince sui numeri quanto sugli atti, e la ricostruzione contabile dei SAL, delle ritenute e delle trattenute richiede competenze che non stanno tutte dentro il codice di procedura civile. Dove la situazione è più compromessa, la presenza nello Studio delle abilitazioni in materia di crisi — Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario OCC, Esperto Negoziatore — consente di valutare se la strada corretta sia continuare a difendersi atto per atto o cambiare piano e affrontare l’indebitamento nel suo complesso.
Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa appaltatrice, e la più sprecata
In questa procedura non si perde quasi mai per una norma sfavorevole: si perde per una data. Il precetto archiviato, il fascicolo mai consultato, l’udienza a cui non si è comparsi, i venti giorni lasciati scorrere. Ogni tappa che abbiamo percorso ha una finestra, e ogni finestra si chiude. Chi arriva al giorno giusto con il conteggio in mano e l’eccezione pronta ha strumenti concreti; chi arriva sei mesi dopo discute di ciò che resta.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché vi confluiscono le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di cassazionista, che consente di impostare fin dal primo atto le questioni sull’inefficacia del pignoramento e sui limiti dell’assegnazione con la prospettiva dell’ultimo grado di giudizio e di seguirle senza soluzione di continuità; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, indispensabile per ricostruire il credito d’appalto nelle sue componenti contabili; e, quando il pignoramento è la punta emersa di una crisi più profonda, le abilitazioni in materia di sovraindebitamento e di composizione della crisi d’impresa, che permettono di cambiare strumento anziché rincorrere il singolo atto esecutivo. Nessuna promessa di risultato: un metodo, verificabile, ancorato al calendario della procedura.
📩 Non lasciare che sia il calendario a decidere al posto tuo: scrivici oggi stesso e facciamo insieme il punto sulla tappa in cui ti trovi — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
