Istanza Di Sospensione Legale Della Riscossione Dopo L’intimazione Di Pagamento: Quando È Possibile?

Le domande che ci fate più spesso, con risposte complete

Quando nella cassetta della posta (o nella PEC) arriva un’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le domande si accavallano: “posso bloccare tutto con un modulo?”, “se nessuno mi risponde il debito si cancella?”, “devo comunque fare ricorso?”. Abbiamo raccolto in questa guida le domande che riceviamo più spesso sull’istanza di sospensione legale della riscossione presentata dopo un’intimazione, e abbiamo risposto a ciascuna come faremmo a voce, senza giri di parole.

Il quadro normativo, in poche righe. La sospensione legale della riscossione è stata introdotta dall’art. 1, commi 537-543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), poi riscritta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Oggi la stessa disciplina è stata raccolta nell’art. 120 del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), le cui norme si applicano dal 1° gennaio 2026. L’intimazione di pagamento, invece, resta l’atto con cui l’agente della riscossione, trascorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’esecuzione, invita a pagare entro cinque giorni prima di procedere (art. 50 del D.P.R. n. 602/1973).

Perché questo tema è esattamente il nostro terreno? Perché l’istanza di sospensione vive all’incrocio tra diritto tributario e contenzioso: da un lato bisogna leggere ruoli, cartelle, sgravi e termini di prescrizione dei singoli tributi, attività che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo svolge coordinando uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; dall’altro, quando l’istanza non basta, la partita si sposta davanti ai giudici, e la qualifica di avvocato cassazionista consente allo Studio di seguire la stessa linea difensiva dal primo grado fino alla Corte di Cassazione.

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BLOCCO A — Le basi

“Ma cos’è esattamente questa sospensione legale della riscossione?”

È una dichiarazione che lei presenta all’agente della riscossione per ottenere il blocco immediato delle azioni di recupero, quando può documentare che il debito non è esigibile per una delle ragioni indicate dalla legge.

Pensi all’istituto come a un “canale di comunicazione d’emergenza”. Il problema che il legislatore voleva risolvere era molto concreto: l’ente creditore (l’Agenzia delle Entrate, un Comune, l’INPS) forma il ruolo e lo affida all’agente della riscossione; poi magari concede uno sgravio, oppure riceve un pagamento, oppure viene condannato da un giudice ad annullare la pretesa, ma l’informazione non arriva a chi materialmente riscuote. Risultato: l’agente continua a notificare intimazioni, preavvisi di fermo, pignoramenti su un debito che, di fatto, non c’è più.

Con la dichiarazione del comma 537 è lei stesso a “portare la notizia” all’agente della riscossione. Quest’ultimo, ricevuta la dichiarazione, deve sospendere subito ogni ulteriore iniziativa sulle partite indicate e girare la pratica all’ente creditore, che dovrà confermare o smentire le sue ragioni.

Due cose vanno chiarite subito, perché sono quelle su cui si sbaglia di più:

  • non è un ricorso: non si rivolge a un giudice e non produce una sentenza;
  • non è una contestazione libera: funziona solo per motivi tassativi, che vedremo tra poco.

In altre parole, è uno strumento rapido e gratuito, ma stretto. Se il suo problema rientra in quelle ipotesi, può essere molto efficace; se non rientra, l’istanza rischia di farle perdere tempo prezioso, soprattutto dopo un’intimazione, che ha termini propri e severi.

“Posso chiederla anche se mi è arrivata un’intimazione di pagamento, o vale solo per la cartella?”

Sì, può chiederla anche dopo un’intimazione, purché la presenti entro 60 giorni dalla notifica di quell’atto.

La norma collega il termine alla notifica, da parte dell’agente della riscossione, del primo atto di riscossione utile oppure di un atto della procedura cautelare o esecutiva. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel modello di dichiarazione si indica proprio il tipo di atto da cui si parte: cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di fermo o di ipoteca, atto di pignoramento. L’intimazione, quindi, è a pieno titolo uno degli atti “di aggancio”.

Attenzione però a tre limiti che la stessa prassi mette in evidenza:

  1. gli atti notificati da oltre 60 giorni non consentono più di presentare la dichiarazione;
  2. gli atti non notificati, come i semplici solleciti o le comunicazioni informative, non fanno partire nulla (e lo stesso vale per l’estratto di ruolo, come ha ribadito la Cassazione);
  3. gli atti notificati direttamente dagli enti impositori – ad esempio gli avvisi di addebito INPS o gli accertamenti esecutivi – restano fuori dal perimetro dell’istituto, perché non sono atti dell’agente della riscossione.

C’è poi un aspetto sottile che riguarda proprio l’intimazione. L’intimazione arriva, per definizione, dopo la cartella. I motivi che consentono la sospensione, però, riguardano in gran parte fatti anteriori alla formazione del ruolo (pagamento, prescrizione o decadenza maturate prima che il ruolo fosse reso esecutivo). Quindi l’intimazione le “riapre” la finestra dei 60 giorni, ma non allarga i motivi: se il suo problema è nato dopo la cartella, l’istanza non è lo strumento giusto. Ne parliamo nel Blocco C.

“Entro quando devo presentarla? E se sbaglio di un giorno?”

Entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione, a pena di decadenza: se li supera, la dichiarazione non produce la sospensione.

Il termine è stato ridotto da 90 a 60 giorni con la riforma del 2015 e oggi non ammette margini. Il conteggio parte dal giorno in cui la notifica si è perfezionata nei suoi confronti: la data di consegna della PEC, la data della firma sulla cartolina della raccomandata, oppure – in caso di assenza – la data in cui la notifica si considera eseguita secondo le regole della compiuta giacenza.

Un consiglio pratico che diamo sempre: non aspetti il cinquantanovesimo giorno. La dichiarazione deve essere accompagnata da documenti, e recuperare una ricevuta di pagamento di sette anni fa o una copia di un provvedimento di sgravio può richiedere più tempo del previsto.

E c’è un secondo orologio che corre in parallelo, spesso ignorato: anche il ricorso contro l’intimazione va proposto, di regola, entro 60 giorni dalla notifica. I due termini coincidono nella durata ma sono giuridicamente indipendenti. Per il ricorso giurisdizionale vale la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto; per la dichiarazione amministrativa, invece, è prudente non fare affidamento su alcuna sospensione estiva e calcolare i 60 giorni di calendario pieni.

In sintesi: stessi 60 giorni, due strade diverse, e scegliere la sbagliata può costare caro.

“Per quali motivi si può chiedere? Basta dire che il debito non è giusto?”

No. Non basta affermare che il debito è ingiusto: bisogna documentare una delle cause specifiche previste dalla legge.

Le ipotesi previste dal comma 538 sono queste: gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, oppure la successiva cartella o l’avviso per cui si procede, devono essere stati interessati da:

  • prescrizione o decadenza del diritto di credito, maturata prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • una sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
  • una sospensione giudiziale, oppure una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa, pronunciate in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha partecipato;
  • un pagamento riconducibile a quel ruolo, effettuato a favore dell’ente creditore prima della formazione del ruolo stesso.

Prima del 2015 esisteva anche una clausola aperta (“qualsiasi altra causa di non esigibilità”), che era diventata il varco per istanze generiche e seriali. Quella clausola è stata eliminata.

Cosa non rientra? Tutto ciò che riguarda l’attività dell’agente della riscossione anziché il credito: il vizio di notifica della cartella, il difetto di motivazione dell’intimazione, l’errato calcolo degli interessi di mora, la prescrizione maturata dopo la cartella. Su questo la Cassazione è stata netta: con l’ordinanza n. 10939 del 23 aprile 2024 ha chiarito che il meccanismo della legge n. 228/2012 riguarda i vizi del credito originario e non quelli della procedura di riscossione.


BLOCCO B — La procedura

“Come si presenta concretamente la domanda? Serve un modulo particolare?”

Sì: si usa il modello di dichiarazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (modello SL1), che può essere inviato online, via e-mail/PEC oppure consegnato allo sportello.

Nel modulo va indicato, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale:

  • il tipo di atto da cui parte la richiesta (nel nostro caso: avviso di intimazione);
  • il codice identificativo dell’atto, che trova stampato sull’intimazione;
  • la data di notifica;
  • le singole partite (cartelle, anni, importi) per cui chiede la sospensione;
  • la causa tra quelle previste dalla legge, barrando l’ipotesi corretta.

Un dettaglio che fa la differenza: la sospensione opera limitatamente alle partite espressamente indicate. Un’intimazione riepiloga spesso più cartelle, anche di anni ed enti diversi. Se lei scrive genericamente “sospendete l’intimazione”, rischia che la dichiarazione venga considerata inidonea o che non copra ciò che le interessa davvero. Vanno invece elencate, una per una, le cartelle interessate dalla causa invocata.

Se la dichiarazione viene trasmessa online o via e-mail, occorre allegare copia di un documento d’identità. È possibile anche delegare un’altra persona: in quel caso servono i documenti di entrambi, delegante e delegato.

Se l’ente che riscuote non è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ma un concessionario locale o un ente che riscuote in proprio, la dichiarazione va inviata a quel soggetto: l’obbligo di sospendere riguarda tutti gli enti e le società incaricate della riscossione.

Il nostro consiglio operativo: conservi la ricevuta di presentazione con data certa. È da quella data che decorrono i 220 giorni di cui parleremo, e in un eventuale giudizio sarà la prima cosa che le verrà chiesta.

“Che documenti devo allegare? Basta un’autocertificazione?”

No, la dichiarazione va “documentata”: ogni causa invocata deve essere supportata da prove concrete, altrimenti l’effetto utile si svuota.

Vediamo, causa per causa, cosa serve normalmente:

  • pagamento anteriore al ruolo: la ricevuta del modello F24 o del bollettino, con codice tributo, anno di riferimento e importo che consentano di collegarla con certezza alla partita iscritta a ruolo;
  • sgravio: copia del provvedimento di sgravio (totale o parziale) emesso dall’ente creditore;
  • sospensione amministrativa: copia del provvedimento di sospensione, ad esempio disposto in autotutela dall’ufficio;
  • sospensione giudiziale o sentenza di annullamento: copia dell’ordinanza o della sentenza, con indicazione del giudizio e, se possibile, attestazione dello stato (definitiva o non definitiva);
  • prescrizione o decadenza anteriori al ruolo: una ricostruzione cronologica documentata, con le date degli atti dell’ente creditore e la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, che dimostri il superamento del termine.

Il punto è delicato per una ragione che vedremo parlando dei 220 giorni: la Cassazione, con l’ordinanza n. 28449 del 2025 (Sez. V, decisa in camera di consiglio il 17 ottobre 2025), ha confermato il rigetto di una domanda fondata su richiami generici a “nullità delle notifiche” e “prescrizione”, senza alcuna specificazione. Una dichiarazione vaga non è solo inutile: può essere controproducente, perché lei si convince di aver “messo al sicuro” il debito e intanto lascia scadere i termini per il ricorso.

C’è anche un profilo di responsabilità da conoscere: se la documentazione allegata è falsa, oltre alle eventuali conseguenze penali si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

“Una volta mandata la domanda, l’Agenzia si ferma davvero? E poi cosa succede?”

Sì: l’agente della riscossione deve sospendere immediatamente ogni ulteriore azione sulle partite indicate e trasmettere entro 10 giorni la dichiarazione all’ente creditore.

Il percorso, dopo il deposito, è scandito così:

  1. Sospensione immediata: l’agente non può compiere nuovi atti di recupero (nuove intimazioni, fermi, ipoteche, pignoramenti) sulle partite oggetto della dichiarazione.
  2. Trasmissione all’ente creditore entro 10 giorni, con la documentazione allegata, per avere conferma delle sue ragioni.
  3. Verifica dell’ente creditore, che esamina la dichiarazione e comunica l’esito a lei (con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno) e all’agente della riscossione: provvedimento di sgravio o di sospensione, oppure conferma della legittimità del debito.
  4. Esito: se l’ente le dà ragione, la partita viene sgravata o sospesa sui sistemi dell’agente; se le dà torto, la riscossione riprende.

Una precisazione importante: la sospensione riguarda le ulteriori iniziative. Atti già compiuti prima della dichiarazione non vengono cancellati automaticamente. Se, ad esempio, un pignoramento presso terzi era già stato notificato, la dichiarazione impedisce che la procedura prosegua su quelle partite, ma la gestione concreta del vincolo può richiedere passaggi ulteriori, anche davanti al giudice.

Ricordi infine che la dichiarazione non può essere reiterata: se la ripresenta sulle stesse partite, la seconda non comporta alcuna nuova sospensione. Una sola occasione, quindi, da preparare bene.

“Se nessuno mi risponde entro 220 giorni, il debito sparisce da solo?”

Può succedere, ma solo a condizioni precise: il silenzio dell’ente produce l’annullamento di diritto soltanto se la sua dichiarazione si fondava davvero su una delle cause previste dalla legge.

La regola del comma 540 è questa: se l’ente creditore non invia la comunicazione e non trasmette i dati all’agente della riscossione, decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione le partite sono annullate di diritto, l’agente è discaricato dei relativi ruoli e gli importi vengono eliminati dalle scritture dell’ente.

Detto così sembra un “silenzio-assenso” automatico. Non lo è. La stessa norma, dopo la riforma del 2015, precisa che l’annullamento non opera:

  • quando la dichiarazione si basa su motivi diversi da quelli del comma 538;
  • quando c’è una sospensione giudiziale o amministrativa in corso;
  • quando c’è una sentenza di annullamento non ancora definitiva.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 30841 del 2 dicembre 2024, ha fissato il principio in modo molto chiaro: l’annullamento di diritto per silenzio non scatta se il credito è sospeso o è ancora sub iudice, né se i motivi indicati non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa; e ai fini della valutazione può rilevare anche una risposta dell’amministrazione arrivata in ritardo. La Corte ha spiegato la ragione: evitare che le istanze diventino strumenti seriali pensati solo per “saturare” gli uffici e far scattare l’annullamento automatico.

Per le dichiarazioni presentate prima della riforma del 2015, la Cassazione (sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019) aveva adottato una lettura più favorevole al contribuente, ritenendo sufficiente il mancato riscontro entro i 220 giorni. Oggi quel precedente vale per le vicende regolate dal testo originario, non per le istanze attuali.

Tradotto: i 220 giorni sono un premio per chi ha ragione e non riceve risposta, non una scorciatoia per chi spera nell’inerzia degli uffici.

“E se l’ente mi risponde di no? Posso fare qualcosa?”

Sì: la comunicazione di rigetto non chiude la partita, ma da quel momento le sue ragioni vanno portate davanti al giudice competente, con tempi e forme del processo.

Quando l’ente conferma la legittimità del debito, l’agente della riscossione riprende le azioni di recupero. A quel punto le strade dipendono dalla natura del credito e dalla fase in cui ci si trova:

  • per i tributi la sede è, di regola, la Corte di giustizia tributaria di primo grado, dove si impugna l’atto di riscossione (o il diniego, se lo si ritiene autonomamente lesivo) e si può chiedere la sospensione cautelare dell’atto impugnato;
  • per i contributi previdenziali la competenza è del giudice del lavoro;
  • per le sanzioni amministrative non tributarie (ad esempio multe stradali) la competenza segue le regole proprie di quelle sanzioni;
  • per i fatti estintivi successivi alla valida notifica della cartella o dell’intimazione, emersi quando l’esecuzione è già avviata, la giurisprudenza delle Sezioni Unite (ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020) ha individuato uno spazio per l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario, reso possibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 31 maggio 2018; il riparto tra giudice tributario e ordinario resta però un terreno in evoluzione e va verificato caso per caso.

Il punto critico è, ancora una volta, il tempo. Se il rigetto arriva quando i 60 giorni per impugnare l’intimazione sono già scaduti, e lei non aveva fatto ricorso, il margine di difesa si restringe molto. Per questo, nella tabella che segue, i due percorsi sono affiancati.

Tabella dei passaggi e dei termini

FaseAttoTermineDavanti a chi
1. NotificaIntimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973)Pagamento richiesto entro 5 giorniAgente della riscossione
2. Dichiarazione di sospensioneModello SL1 con documenti60 giorni dalla notifica, a pena di decadenzaAgente della riscossione
3. Sospensione e inoltroBlocco delle ulteriori azioni + trasmissioneImmediata / entro 10 giorniAgente → ente creditore
4. VerificaComunicazione di esito (PEC o raccomandata A/R)Nessun termine perentorio, ma rileva la soglia dei 220 giorniEnte creditore
5. Silenzio qualificatoAnnullamento di diritto delle partiteDecorsi 220 giorni, solo per cause tassative e in assenza di sospensioni o sentenze non definitivePer legge
6. Ricorso contro l’intimazione (strada parallela)Ricorso giurisdizionale, eventuale istanza cautelare60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale 1-31 agostoCorte di giustizia tributaria (tributi); giudice del lavoro (contributi); giudice competente per le altre entrate
7. Fase esecutivaOpposizione all’esecuzione per fatti successiviSecondo le regole del processo esecutivoGiudice ordinario, nei limiti fissati dalle Sezioni Unite

BLOCCO C — I casi particolari

“La cartella non mi è mai arrivata e ho scoperto tutto con l’intimazione. Posso usare l’istanza?”

Per contestare la mancata notifica della cartella, no: quello è un vizio della riscossione, e va fatto valere con il ricorso contro l’intimazione, entro 60 giorni.

È la situazione più frequente, e anche quella in cui l’equivoco è più pericoloso. Chi non ha mai ricevuto la cartella tende a pensare che il debito “non esista” e che basti dichiararlo all’Agenzia. Ma la mancata o invalida notifica della cartella non compare tra le cause del comma 538: riguarda l’attività dell’agente, non il credito originario. L’ordinanza n. 10939/2024 della Cassazione lo ha detto espressamente, esaminando proprio un caso di intimazioni contestate dal contribuente.

C’è di più. La Cassazione, con l’ordinanza n. 6436 dell’11 marzo 2025, ha ricondotto l’intimazione di pagamento all’antico “avviso di mora”, qualificandola come atto autonomamente impugnabile e affermando che, se non viene impugnata, la pretesa si consolida e non possono più essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla notifica. Sulla stessa linea si è posta la pronuncia n. 35019 del 31 dicembre 2025, secondo cui la mancata impugnazione nei termini cristallizza la pretesa e preclude di dedurre in seguito sia i vizi degli atti presupposti non notificati (come la cartella) sia la prescrizione maturata prima dell’intimazione.

Va detto, per completezza, che la giurisprudenza non è stata sempre univoca: l’ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024 aveva ritenuto l’impugnazione dell’intimazione una facoltà e non un onere, ammettendo che la prescrizione fosse fatta valere impugnando un atto successivo. Ma quando due orientamenti convivono, la difesa prudente è una sola: impugnare l’intimazione nei termini.

Resta un’ultima possibilità, che non va confusa con l’istanza: lo “strumento” dell’estratto di ruolo non aiuta. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno confermato che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati possono essere impugnati direttamente solo in presenza di specifici pregiudizi indicati dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973.

“Il debito si è prescritto dopo la cartella: l’istanza di sospensione funziona?”

Dipende da quando è maturata la prescrizione: se è maturata dopo che il ruolo è stato reso esecutivo, l’istanza non è lo strumento previsto dalla legge.

Qui c’è l’errore di lettura più diffuso. Molti leggono “prescrizione” tra le cause del comma 538 e pensano: “la mia cartella è di dieci anni fa, quindi è prescritta, quindi presento l’istanza”. Ma la norma parla di prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Serve, cioè, a far emergere che l’ente ha iscritto a ruolo un credito che era già estinto al momento dell’iscrizione.

La prescrizione che matura tra la notifica della cartella e l’intimazione, perché l’agente è rimasto inerte per anni, è un’altra cosa: è un fatto estintivo sopravvenuto, che va fatto valere con il ricorso contro l’intimazione (o, nei limiti visti, con gli strumenti della fase esecutiva). Se lei la inserisce nell’istanza, rischia che l’ente la respinga o che, anche in caso di silenzio, l’annullamento non operi, secondo il principio dell’ordinanza n. 30841/2024.

Un chiarimento utile sui termini. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno escluso che la sola scadenza del termine per impugnare la cartella trasformi una prescrizione breve in quella decennale ordinaria: la cartella non impugnata rende il credito incontestabile nel merito, ma non allunga di per sé il termine di prescrizione applicabile a quel credito. Un principio richiamato anche dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza n. 1553 del 24 giugno 2025), che ha ritenuto tardiva un’intimazione notificata dopo la maturazione della prescrizione.

La domanda da farsi, quindi, non è “è passato tanto tempo?”, ma “quando, esattamente, il credito si è estinto rispetto all’esecutività del ruolo?”. Da questa data dipende lo strumento giusto.

“Ho già chiesto in passato una rateizzazione. Posso ancora chiedere la sospensione?”

Può presentarla, ma parte in salita: la precedente richiesta di rateizzazione può essere letta come riconoscimento del debito e indebolire la dichiarazione.

L’ordinanza n. 28449/2025 della Cassazione è istruttiva proprio su questo. Tra le ragioni che hanno portato a respingere la pretesa della contribuente, la Corte ha valorizzato il fatto che la stessa aveva chiesto e ottenuto la dilazione dei debiti di cui poi domandava l’annullamento: un comportamento ritenuto incompatibile con la successiva contestazione dell’esistenza del debito, anche per l’effetto interruttivo della prescrizione.

Questo non significa che chi ha rateizzato abbia perso ogni difesa. Occorre distinguere:

  • se la causa invocata è un pagamento anteriore al ruolo o uno sgravio emesso dall’ente, la rateizzazione non cancella il fatto oggettivo: il pagamento o lo sgravio restano documentabili, e l’eventuale doppia riscossione va recuperata;
  • se invece si invoca la prescrizione, la richiesta di dilazione pesa molto, perché può averla interrotta o essere considerata un riconoscimento del diritto del creditore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, esamina con i commercialisti dello staff la sequenza completa di atti, pagamenti e dilazioni prima di decidere se l’istanza sia davvero percorribile. È un’analisi che va fatta sui documenti, non a memoria: una data di presentazione della domanda di rateizzazione può spostare l’intero calcolo della prescrizione.

“Vale anche per i contributi INPS, le multe e i tributi del Comune?”

Vale per tutte le somme iscritte a ruolo o affidate all’agente della riscossione o agli altri soggetti incaricati, a prescindere dalla natura del credito; restano esclusi gli atti notificati direttamente dagli enti.

La procedura non è riservata alle imposte erariali. Se una cartella o un’intimazione riguarda contributi previdenziali, sanzioni per violazioni del Codice della strada, tributi locali o altre entrate affidate in riscossione, la dichiarazione è ammessa alle stesse condizioni: 60 giorni dalla notifica, causa tassativa, documentazione.

Tre distinzioni, però, sono indispensabili:

  • Avvisi di addebito INPS: sono atti notificati direttamente dall’Istituto e, secondo la prassi dell’agente della riscossione, non rientrano nell’ambito della dichiarazione. Se però l’agente, sulla base di quell’avviso, le notifica un atto proprio (ad esempio un’intimazione o un preavviso), il discorso va rivalutato su quell’atto.
  • Enti che riscuotono in proprio o tramite concessionari locali: la dichiarazione va presentata a loro, non all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Giudice competente in caso di rigetto: cambia secondo la natura del credito (tributario, previdenziale, sanzionatorio), come abbiamo visto nella tabella.

Un caso tipico in cui l’istanza funziona bene è quello della multa pagata nei termini ma comunque iscritta a ruolo dal Comune: chi conserva la ricevuta ha in mano esattamente la prova del pagamento anteriore al ruolo richiesta dalla norma, come la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione esemplifica nelle sue indicazioni ai cittadini.


BLOCCO D — Le paure finali

“Se presento l’istanza, posso smettere di preoccuparmi del ricorso?”

No, ed è la risposta più importante di tutta la guida: la legge non prevede che la dichiarazione di sospensione sospenda o interrompa il termine per impugnare l’intimazione.

Capiamo bene la tentazione. L’istanza è gratuita, si compila in poco tempo e blocca subito le azioni dell’agente. Il ricorso, invece, richiede un difensore nei casi previsti, il pagamento del contributo unificato e un vero giudizio. Sembra naturale scegliere la via più semplice.

Ma i due strumenti fanno cose diverse. L’istanza chiede all’ente creditore di prendere atto di un fatto documentato; il ricorso chiede a un giudice di accertare l’illegittimità dell’atto. Se lei presenta solo l’istanza e l’ente la respinge – magari dopo quattro o cinque mesi – i 60 giorni per impugnare l’intimazione saranno ormai trascorsi. E, alla luce dell’orientamento espresso dalle ordinanze n. 6436/2025 e n. 35019/2025, un’intimazione non impugnata rischia di consolidare la pretesa, anche rispetto a prescrizioni e vizi di notifica precedenti.

La rassicurazione fondata è questa: nulla vieta di percorrere entrambe le strade insieme. Presentare la dichiarazione e, nello stesso arco dei 60 giorni, proporre ricorso contro l’intimazione è una scelta pienamente compatibile, e spesso la più prudente. Il limite reale è altrettanto chiaro: se si sceglie solo l’istanza e l’istanza non regge, di solito non si torna indietro.

“Rischio qualcosa se la mia domanda è sbagliata o non viene accolta?”

Se la domanda è semplicemente infondata, il rischio principale è perdere tempo; se la documentazione è falsa, il rischio è serio, sia sul piano amministrativo sia su quello penale.

Distinguiamo con onestà.

Una dichiarazione presentata in buona fede, ma basata su un motivo che non rientra nel comma 538 o su una ricostruzione sbagliata delle date, non comporta sanzioni. La conseguenza è che l’ente la respinge oppure che, anche in caso di silenzio, l’annullamento non opera. Il vero danno è indiretto: la riscossione riprende, e se nel frattempo lei non aveva agito in giudizio, le difese si sono ridotte.

Diverso è il caso della documentazione falsa – una ricevuta alterata, un provvedimento inesistente. Qui la legge prevede, oltre alla responsabilità penale, una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’importo dovuto, con un minimo di 258 euro.

C’è infine un rischio processuale da non sottovalutare: chi porta in giudizio la tesi dell’annullamento per silenzio, fondandola su un’istanza generica, può vedersi respingere la domanda con condanna alle spese, come è accaduto nella vicenda decisa dall’ordinanza n. 28449/2025.

Quindi: nessuna paura di usare lo strumento quando i presupposti ci sono; molta cautela nell’usarlo “per vedere cosa succede”.

“Nel frattempo possono pignorarmi il conto o lo stipendio?”

Dopo la presentazione di una dichiarazione valida, sulle partite indicate l’agente deve fermare le ulteriori iniziative; prima della dichiarazione, o sulle partite non indicate, il rischio resta concreto.

L’intimazione le chiede di pagare entro cinque giorni. Trascorso quel termine, e senza alcuna sospensione, l’agente della riscossione può avviare le procedure: pignoramento presso terzi (conto corrente, stipendio, pensione, nei limiti di pignorabilità previsti), fermo amministrativo dei veicoli, ipoteca sugli immobili nei casi e con le soglie di legge.

Per questo i tempi contano in modo quasi fisico. Se lei riceve l’intimazione e aspetta un mese prima di presentare la dichiarazione, in quel mese l’agente può legittimamente muoversi. Se invece la presenta subito, il blocco scatta su tutte le partite che ha indicato.

Tenga presenti due limiti reali:

  • la sospensione legale non opera sulle partite non elencate: se l’intimazione riguarda cinque cartelle e la causa esiste solo per due, le altre tre restano esposte;
  • la sospensione cade se l’ente conferma il debito: a quel punto l’agente riprende da dove si era fermato.

Se la situazione è già precipitata – un pignoramento notificato, un conto bloccato – possono entrare in gioco anche strumenti cautelari davanti al giudice competente, che richiedono però la dimostrazione dei presupposti (la verosimile fondatezza delle ragioni e il pericolo di un danno grave).

“Ho lasciato passare i 60 giorni: è tutto perduto?”

Non necessariamente tutto, ma molto si complica: la dichiarazione di sospensione su quell’intimazione non è più ammessa, e le difese vanno ricostruite sugli atti successivi.

Sul piano della sospensione legale, il termine è a pena di decadenza: una dichiarazione tardiva sull’intimazione non produce il blocco. Se però l’agente della riscossione le notifica un atto successivo della procedura cautelare o esecutiva (un preavviso di fermo, un pignoramento), da quella nuova notifica decorre un nuovo termine di 60 giorni – fermo restando il divieto di reiterare una dichiarazione già presentata sulle stesse partite.

Sul piano giudiziale, bisogna guardare con realismo all’orientamento più recente della Cassazione sulla cristallizzazione della pretesa in caso di intimazione non impugnata. Restano di norma deducibili i vizi propri degli atti successivi (ad esempio un difetto di notifica del pignoramento) e i fatti estintivi sopravvenuti dopo l’intimazione, come una prescrizione maturata successivamente o un pagamento intervenuto dopo. Ci sono poi strade che non riguardano la legittimità del singolo atto ma la gestione complessiva del debito: la definizione agevolata quando prevista dalla legge, la rateizzazione, e – per chi è davvero schiacciato da più debiti – le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La rassicurazione fondata: un termine scaduto chiude una porta, non tutte. Il limite reale: le porte che restano sono più strette, e vanno individuate presto.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati di fantasia, utili per capire come si ragiona sulle date. Non riproducono casi reali.

Simulazione 1 — Pagamento anteriore al ruolo: l’istanza è lo strumento giusto (insieme al ricorso)

Ipotesi di partenza.

  • Intimazione di pagamento notificata via PEC il 14 aprile 2026, per complessivi 18.637,42 €, riferita a tre cartelle.
  • Una delle tre cartelle, per 4.912,80 € (capitale), riguarda un’imposta che il contribuente aveva già versato con F24 il 16 giugno 2020, quindi prima della formazione del ruolo. Le altre due cartelle (13.724,62 € complessivi, comprensivi di accessori) non presentano cause del comma 538.

Sviluppo.

  1. Termine per la dichiarazione: 60 giorni dal 14 aprile 2026 → 13 giugno 2026. Il contribuente la presenta il 5 maggio 2026, indicando solo la cartella da 4.912,80 € e allegando l’F24 con codice tributo e anno.
  2. Effetto immediato: dal 5 maggio l’agente deve fermare le ulteriori azioni su quella sola cartella. Sulle altre due non c’è alcun blocco.
  3. Trasmissione all’ente: entro il 15 maggio 2026 (10 giorni).
  4. Soglia dei 220 giorni: dal 5 maggio 2026 → 11 dicembre 2026. Se entro quella data l’ente non comunica nulla, la partita da 4.912,80 € è annullata di diritto, perché la causa è tassativa e documentata.
  5. Strada parallela: per le due cartelle residue, se ci sono vizi da far valere (ad esempio la mancata notifica delle cartelle o una prescrizione maturata dopo il ruolo), il ricorso contro l’intimazione va proposto entro il 13 giugno 2026; la sospensione feriale 1-31 agosto qui non incide, perché il termine scade prima.

Esito. Con l’istanza il contribuente mette al sicuro la partita pagata (4.912,80 €) in tempi rapidi e senza giudizio; con il ricorso, se fondato, difende le altre. Se avesse presentato soltanto l’istanza indicando genericamente “tutta l’intimazione”, avrebbe rischiato di vederla qualificata come inidonea per le partite prive di causa e, al tempo stesso, di perdere il termine per ricorrere.

Simulazione 2 — Prescrizione maturata dopo la cartella: l’istanza non basta

Ipotesi di partenza.

  • Cartella notificata validamente il 3 marzo 2019, per un credito soggetto (in questa ipotesi) a prescrizione quinquennale, importo 9.384,15 €.
  • Nessun atto interruttivo successivo, nessuna rateizzazione.
  • Intimazione di pagamento notificata con raccomandata il 22 luglio 2026.

Sviluppo.

  1. Data di prescrizione: cinque anni dalla notifica della cartella → 3 marzo 2024. La prescrizione è quindi maturata dopo che il ruolo era stato reso esecutivo.
  2. Verifica della causa: il comma 538 considera solo la prescrizione anteriore all’esecutività del ruolo. Questa non lo è. L’istanza non è lo strumento corretto.
  3. Cosa succede se il contribuente la presenta comunque il 10 agosto 2026: l’agente sospende e trasmette, ma anche se l’ente tacesse fino al 18 marzo 2027 (220 giorni dopo), l’annullamento di diritto non opererebbe, perché il motivo non rientra tra quelli tipizzati (principio dell’ordinanza n. 30841/2024).
  4. Termine per il ricorso contro l’intimazione: 60 giorni dal 22 luglio 2026, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Dal 23 al 31 luglio decorrono 9 giorni; agosto è sospeso; dal 1° settembre ne servono altri 51 → 21 ottobre 2026.

Esito. Il contribuente che si affida solo all’istanza, contando sul silenzio dell’ente, arriva a marzo 2027 con il termine per il ricorso scaduto dal 21 ottobre 2026 e, secondo l’orientamento più recente della Cassazione, con una pretesa ormai consolidata. Chi invece impugna l’intimazione entro il 21 ottobre 2026 eccependo la prescrizione maturata il 3 marzo 2024 porta la questione davanti al giudice nei tempi giusti.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Il mio problema riguarda il credito o riguarda il modo in cui me lo stanno riscuotendo?”

Nessuno ce la pone, eppure è la domanda che decide tutto.

L’istanza di sospensione legale è costruita per i difetti del credito: il debito era già pagato, già sgravato, già sospeso, già annullato da un giudice, oppure era già prescritto quando è stato iscritto a ruolo. In questi casi il contribuente ha in mano un fatto oggettivo, documentabile, che l’ente creditore conosce o dovrebbe conoscere, e la procedura serve a far arrivare quel fatto a chi riscuote.

Il ricorso contro l’intimazione, invece, è la sede naturale per i difetti della riscossione: la cartella mai notificata o notificata male, la prescrizione maturata dopo la cartella per inerzia dell’agente, i vizi dell’intimazione stessa, gli errori nel calcolo di interessi e accessori. Questi problemi, se affidati all’istanza, non producono l’effetto sperato; e, come abbiamo visto, la Cassazione tende a considerarli preclusi se l’intimazione non viene impugnata nei termini.

Quasi sempre, poi, un’intimazione contiene entrambi i tipi di problema, distribuiti su cartelle diverse. È qui che nascono gli errori più costosi: si sceglie uno strumento per tutto, anziché lo strumento giusto per ciascuna partita.

Il metodo che suggeriamo è semplice da enunciare e laborioso da applicare: prendere l’intimazione, elencare ogni cartella che riepiloga, e per ciascuna chiedersi se il vizio sta “a monte” del ruolo o “a valle”. Le partite con vizi a monte documentabili vanno nell’istanza; tutte le partite con vizi a valle vanno nel ricorso; e, nel dubbio, il ricorso nei 60 giorni resta la tutela più ampia. Fare questa distinzione nei primi giorni dopo la notifica vale più di qualsiasi strategia costruita quando i termini sono già scaduti.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali che orientano oggi le scelte su questo tema. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta per chi ha ricevuto un’intimazione.

1. Cass., Sez. V, ordinanza n. 30841 del 2 dicembre 2024 Principio: il silenzio dell’amministrazione oltre i 220 giorni non determina l’annullamento del ruolo se il credito è sospeso o ancora in contestazione giudiziale, oppure se l’istanza si fonda su motivi estranei alle cause tipizzate; nella valutazione può pesare anche una risposta tardiva. Rilevanza: è il riferimento centrale per chi spera nell’annullamento “per silenzio”; il caso nasceva proprio dall’impugnazione di un’intimazione.

2. Cass., Sez. V, ordinanza n. 10939 del 23 aprile 2024 Principio: la procedura di sospensione e l’annullamento di diritto riguardano le cause che incidono sul credito originario, non i vizi dell’attività dell’agente della riscossione; per provare la notifica della cartella non occorre l’originale, bastando la matrice o copia con relata o l’estratto di ruolo con avviso di ricevimento. Rilevanza: esclude che la mancata notifica della cartella possa essere veicolata con l’istanza; anche questo caso riguardava intimazioni di pagamento.

3. Cass., Sez. V, ordinanza n. 28449/2025 (camera di consiglio del 17 ottobre 2025) Principio: una dichiarazione generica, agganciata a un estratto di ruolo anziché a un atto notificato, non attiva validamente il meccanismo; la precedente rateizzazione dei medesimi debiti è incompatibile con la successiva contestazione della loro esistenza. Rilevanza: indica cosa non fare (istanze vaghe, prive dell’atto di aggancio) e segnala il peso delle dilazioni già chieste.

4. Cass., Sez. V, sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019 Principio: per le dichiarazioni regolate dal testo originario della legge n. 228/2012, il mancato riscontro entro 220 giorni era sufficiente a determinare l’annullamento delle partite. Rilevanza: spiega da dove nasce l’idea del “silenzio-assenso automatico” e perché oggi, dopo il D.Lgs. 159/2015, non è più applicabile alle istanze attuali.

5. Cass., sentenza n. 6436 dell’11 marzo 2025 Principio: l’intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 corrisponde al vecchio avviso di mora ed è autonomamente impugnabile; se non impugnata, la pretesa si consolida e non si possono far valere fatti estintivi anteriori alla sua notifica. Rilevanza: rende il ricorso nei 60 giorni una tutela da non trascurare anche quando si presenta l’istanza.

6. Cass., pronuncia n. 35019 del 31 dicembre 2025 Principio: l’intimazione non impugnata nei termini cristallizza la pretesa; restano precluse sia le contestazioni sugli atti presupposti non notificati sia la prescrizione maturata prima della notifica dell’intimazione. Rilevanza: conferma e rafforza l’orientamento precedente, in un caso di intimazioni reiterate negli anni sulla stessa cartella.

7. Cass., ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024 Principio: l’impugnazione del primo avviso di intimazione è stata considerata una facoltà, con possibilità di eccepire la prescrizione impugnando un avviso successivo. Rilevanza: documenta il contrasto interpretativo esistente; proprio questo contrasto rende prudente impugnare subito l’intimazione.

8. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 Principio: la scadenza del termine per impugnare la cartella rende il credito non più contestabile nel merito, ma non converte la prescrizione breve in quella decennale. Rilevanza: fondamentale per calcolare correttamente se e quando il credito si è prescritto dopo la cartella.

9. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 Principio: l’estratto di ruolo non è impugnabile; ruolo e cartella asseritamente non notificati sono impugnabili direttamente solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specifici previsti dall’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973. Rilevanza: spiega perché, per chi scopre il debito tardi, l’intimazione notificata diventa spesso il primo vero atto contro cui difendersi.

10. Cass., ordinanza n. 743 del 12 gennaio 2023 Principio: in applicazione del nuovo regime sull’estratto di ruolo, il ricorso è inammissibile se il contribuente non deduce le condizioni di pregiudizio richieste dalla norma sopravvenuta. Rilevanza: conferma in concreto la chiusura verso le azioni basate sul solo estratto di ruolo, coerente con quanto affermato dall’ordinanza n. 28449/2025 sul piano dell’istanza.

11. Cass., Sezioni Unite, ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020 Principio: l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario è ammessa per i fatti estintivi successivi alla valida notifica della cartella o dell’intimazione; i vizi di notifica e i fatti anteriori restano alla cognizione del giudice tributario. Rilevanza: orienta la scelta del giudice quando l’istanza è respinta e l’esecuzione è già in corso.

12. Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 31 maggio 2018 Principio: è illegittimo escludere l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per le controversie sugli atti dell’esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’intimazione. Rilevanza: è la base che garantisce una tutela anche nella fase esecutiva, quando i termini per l’istanza e per il ricorso sull’intimazione sono ormai spesi.

13. Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. V, sentenza n. 1553 del 24 giugno 2025 Principio: applicando il principio delle Sezioni Unite del 2016, ha ritenuto tardiva e illegittima un’intimazione notificata dopo che il credito si era prescritto, in assenza di atti interruttivi. Rilevanza: mostra come la prescrizione maturata dopo la cartella trovi tutela nel ricorso contro l’intimazione, non nell’istanza di sospensione.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Cosa può fare lo Studio Monardo per chi ha ricevuto un’intimazione di pagamento

Quando ci viene sottoposta un’intimazione, il lavoro dello Studio segue strumenti precisi, applicati sui documenti del singolo cliente.

1. Calcoliamo i due termini dal giorno esatto di notifica. Leggiamo la ricevuta PEC o la cartolina della raccomandata, individuiamo la data di perfezionamento e fissiamo per iscritto la scadenza della dichiarazione e quella del ricorso, applicando la sospensione feriale 1-31 agosto solo dove opera.

2. Scomponiamo l’intimazione cartella per cartella. Ricostruiamo per ogni partita ente creditore, tributo o entrata, anno, importo e data di notifica della cartella, richiedendo quando serve la documentazione all’agente della riscossione.

3. Classifichiamo ogni vizio “a monte” o “a valle” del ruolo. Verifichiamo se esiste una causa tipizzata dal comma 538 (pagamento anteriore, sgravio, sospensione, sentenza, prescrizione anteriore all’esecutività del ruolo) oppure un vizio della riscossione da portare in giudizio.

4. Redigiamo la dichiarazione di sospensione solo quando i presupposti ci sono. Compiliamo il modello indicando le singole partite, alleghiamo prove collegate in modo univoco al ruolo e conserviamo la ricevuta con data certa.

5. Monitoriamo la soglia dei 220 giorni. Registriamo la data di presentazione, verifichiamo eventuali comunicazioni dell’ente e, alla scadenza, controlliamo sui sistemi dell’agente lo stato delle partite.

6. Prepariamo e depositiamo il ricorso contro l’intimazione nei 60 giorni. Eccepiamo, dove fondati, la mancata o invalida notifica delle cartelle, la prescrizione maturata dopo il ruolo e i vizi propri dell’atto, anche in parallelo all’istanza.

7. Chiediamo la sospensione cautelare quando c’è un pericolo concreto. Documentiamo al giudice la verosimile fondatezza delle ragioni e il danno grave che deriverebbe dall’esecuzione.

8. Individuiamo il giudice competente per ciascuna partita. Separiamo i crediti tributari, previdenziali e sanzionatori ed evitiamo che un errore di giurisdizione faccia perdere tempo e termini.

9. Valutiamo le vie di gestione complessiva del debito. Esaminiamo, con i commercialisti dello staff, definizioni agevolate previste dalla legge, piani di rateizzazione e, nei casi di crisi da più debiti, i percorsi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

10. Accompagniamo la difesa in tutti i gradi. Seguiamo il giudizio dal primo grado all’appello e, se necessario, fino al ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea costruita all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario: distinguere una prescrizione maturata prima dell’esecutività del ruolo da una maturata dopo, o collegare con certezza un F24 di anni fa a una partita iscritta a ruolo, richiede la lettura congiunta di avvocati e commercialisti. E poiché le questioni sull’intimazione sono oggi al centro di orientamenti in movimento della Corte di Cassazione, la qualifica di cassazionista consente di impostare fin dal primo atto una difesa pensata per reggere anche nell’ultimo grado.

Continuità di strategia significa questo: lo stesso difensore che analizza l’intimazione nei primi giorni è quello che, se occorre, sostiene le stesse ragioni davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di mano e senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano termini, istanze e giudizi, i commercialisti ricostruiscono ruoli, pagamenti, dilazioni e calcoli.


In chiusura: tre cose da ricordare

Dalle risposte di questa guida emergono tre messaggi.

Il primo: l’istanza di sospensione legale è ammessa anche dopo un’intimazione di pagamento, ma solo entro 60 giorni dalla notifica e solo per le cause tassative della legge, riferite al credito e non alla riscossione.

Il secondo: il silenzio dell’ente per 220 giorni annulla il debito solo se l’istanza era fondata su una di quelle cause e documentata; per le istanze generiche o basate su motivi estranei, la Cassazione ha escluso qualsiasi automatismo.

Il terzo: l’istanza non ferma l’orologio del ricorso. Dopo le pronunce del 2025 sulla cristallizzazione della pretesa, impugnare l’intimazione nei termini resta spesso la tutela decisiva, da affiancare all’istanza quando i presupposti esistono.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede, insieme, due competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in forma certificata: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, per leggere ruoli, cartelle e prescrizioni con precisione, e la qualifica di cassazionista, per sostenere la stessa strategia dal primo grado fino alla Corte di Cassazione. Analizzeremo la sua intimazione partita per partita e costruiremo con lei la strada più adatta, senza promesse ma con metodo.

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