C’è un punto della crisi d’impresa in cui l’amministratore di una S.r.l. smette di decidere e comincia a subire. Non coincide con il primo bilancio in perdita, né con la prima rata saltata: coincide con il momento in cui qualcun altro — una banca, l’INPS, un fornitore stanco di attendere, più avanti un curatore — inizia a muovere per primo. Da quel momento in poi, ogni scelta dell’amministratore è una risposta a una mossa già fatta, e le risposte costano sempre più delle iniziative.
Il presupposto di tutto questo articolo è semplice: chi conosce in anticipo le mosse della controparte smette di subirle e comincia ad anticiparle. I creditori di una società in difficoltà non agiscono a caso e non agiscono per accanimento. Agiscono secondo una logica economica leggibile, con strumenti tipizzati dalla legge, entro termini che la legge impone anche a loro. La banca decide sulla base di parametri prudenziali; il creditore pubblico segnala perché una norma glielo impone al superamento di soglie precise; il fornitore valuta se il recupero forzoso gli conviene o se gli conviene di più un accordo; il curatore, nominato in liquidazione giudiziale, agisce entro finestre temporali oggi più strette di ieri. Tutto questo è conoscibile prima. E se è conoscibile prima, è governabile prima.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia con una combinazione di abilitazioni che non è frequente trovare riunite: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato proprio allo strumento con cui l’amministratore può giocare d’anticipo — la composizione negoziata — ed è avvocato cassazionista, il che significa che la stessa linea difensiva costruita davanti al tribunale può essere portata avanti fino all’ultimo grado se il curatore promuove un’azione di responsabilità. A questo si aggiungono il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quello di professionista fiduciario di un OCC, decisivi quando la crisi della società si riversa sul patrimonio personale dell’amministratore che ha firmato fideiussioni. Questo articolo è scritto da quella prospettiva: non da quella di chi subisce, ma da quella di chi ha già visto come si muove l’altra parte del tavolo.
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Chi hai di fronte: quattro avversari diversi, quattro logiche diverse
L’errore di impostazione più comune è pensare ai “creditori” come a un blocco unico. Non lo sono. Attorno a una S.r.l. in difficoltà si muovono almeno quattro attori con obiettivi, vincoli e convenienze differenti, e confonderli significa sbagliare tutte le contromosse.
Il creditore bancario e finanziario non ragiona in termini di recupero, ma in termini di classificazione del rischio. La sua prima preoccupazione non è incassare subito: è evitare che un’esposizione deteriorata resti iscritta a bilancio come se fosse sana, con le conseguenze patrimoniali che questo comporta per l’istituto. Dal suo punto di vista, la decisione rilevante è quando riclassificare la posizione, non quando aggredire. Questo significa due cose: che la banca si accorge della crisi prima di quanto l’amministratore immagini, perché legge centrale rischi, andamentali, sconfini e ritardi in tempo reale; e che, una volta riclassificata la posizione, il suo interesse si sposta rapidamente verso la monetizzazione, anche a saldo e stralcio. Ed è per questo che la banca è, paradossalmente, l’interlocutore più disponibile a trattare — purché si arrivi al tavolo con numeri e non con promesse.
Il creditore pubblico qualificato — INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione — non ha alcuna discrezionalità nella prima mossa. L’art. 25-novies del Codice della crisi gli impone di segnalare, al superamento di soglie determinate, e la segnalazione parte in modo automatizzato. Non è una scelta strategica: è un adempimento. Ma proprio perché è automatico, è prevedibile al centesimo e al giorno. Chi conosce le soglie sa esattamente quando la segnalazione arriverà, e può decidere se farsi trovare già dentro un percorso di risanamento o farsi trovare fermo.
Il fornitore e il creditore commerciale ragionano in modo molto più vicino a quello di un imprenditore, perché lo sono. Per loro il credito verso una società in crisi è un costo: costo dell’azione legale, costo del tempo, costo dell’immobilizzo. Il loro strumento naturale è il decreto ingiuntivo, seguito da precetto e pignoramento; ma la loro leva più temuta — il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale — è spesso, dal loro punto di vista, la meno conveniente in assoluto, perché li trasforma da creditori individuali a creditori concorsuali, cioè li mette in fila. Quando la usano, quasi sempre la usano come leva negoziale, non come obiettivo.
Il curatore è l’avversario di ultima istanza, e l’unico che non ha alcun interesse a trattare prima. Nominato con l’apertura della liquidazione giudiziale, ha il dovere di ricostruire a ritroso la gestione e di riferire al giudice delegato anche sulle eventuali responsabilità degli amministratori. Dal suo punto di vista, l’amministratore non è una controparte con cui negoziare: è una potenziale fonte di attivo per la massa. È l’unico degli avversari con cui non esiste contromossa tardiva, perché quando entra in scena tutte le scelte rilevanti sono già state fatte.
Da questa mappa discende la logica dell’intero articolo. Le prime tre controparti hanno tutte, in qualche momento della partita, un interesse concreto all’accordo; la quarta no. Ogni mese di attesa avvicina la partita al tavolo dove l’accordo non è più previsto. È questa, e non un generico richiamo alla prudenza, la ragione tecnica per cui aspettare la liquidazione giudiziale è la scelta peggiore che un amministratore di S.r.l. possa fare.
Mossa 1 — La banca riclassifica e stringe: revoca degli affidamenti ed escussione delle garanzie personali
La mossa
La prima mossa dell’avversario, nella stragrande maggioranza delle crisi di S.r.l., non è un atto giudiziario: è una lettera. La banca comunica la revoca o la riduzione degli affidamenti in conto corrente, chiede il rientro immediato dell’esposizione, e contestualmente attiva le garanzie personali rilasciate dai soci o dagli amministratori. Sul piano formale si tratta dell’esercizio di facoltà contrattuali — recesso dalle aperture di credito a tempo indeterminato, decadenza dal beneficio del termine, escussione della fideiussione — ma sul piano sostanziale è il momento in cui la crisi smette di essere un problema interno e diventa un problema di liquidità immediata.
Il passaggio più sottovalutato è il secondo: l’escussione della garanzia personale. La fideiussione omnibus firmata anni prima, quando l’azienda andava bene e la firma sembrava un adempimento burocratico, è lo strumento con cui l’esposizione della società diventa debito personale dell’amministratore, aggredibile sul suo conto corrente, sul suo stipendio, sulla sua casa. È questa, non la sorte della società, la ragione per cui molti amministratori scoprono troppo tardi di avere due crisi da gestire e non una.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, la banca ha convenienza a muoversi presto per una ragione regolamentare prima ancora che commerciale: un credito che si deteriora senza essere classificato correttamente pesa sui requisiti prudenziali dell’istituto. La revoca, la richiesta di rientro e l’escussione delle garanzie sono i passaggi attraverso cui l’istituto formalizza la propria posizione e la rende gestibile.
Ma c’è un momento preciso in cui alla banca conviene non muoversi: quando esiste un percorso di risanamento credibile e documentato in corso. Una cessione a terzi di un credito deteriorato realizza una frazione del nominale; un accordo di rientro sostenibile, garantito da un piano attestato o costruito dentro una composizione negoziata, può realizzare molto di più. Se sul tavolo c’è un documento tecnico che dimostra la sostenibilità dei flussi, l’interesse dell’istituto si sposta. Se sul tavolo non c’è nulla, l’unica scelta razionale per la banca è stringere.
I suoi limiti
Qui il margine della controparte si restringe più di quanto la lettera di revoca lasci intendere.
Il recesso dall’apertura di credito e la richiesta di rientro devono essere esercitati secondo buona fede: non possono tradursi in una condotta che priva improvvisamente l’impresa della liquidità operativa senza un preavviso ragionevole e senza una giustificazione coerente con l’andamento del rapporto. È il principio che la giurisprudenza ha elaborato sotto la formula del recesso abusivo, e che resta il primo terreno di verifica quando la revoca arriva a ridosso di un peggioramento che la banca stessa aveva contribuito a determinare.
L’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa legittima di revoca o sospensione degli affidamenti: il Codice della crisi lo esclude espressamente, e impone che l’eventuale contrazione delle linee di credito sia motivata secondo le discipline prudenziali applicabili. È un limite che cambia radicalmente la sequenza delle mosse, perché toglie alla banca l’argomento più immediato per stringere proprio nel momento in cui l’impresa si sta strutturando per pagare.
Il credito erogato in violazione dei principi di sana e prudente gestione espone la banca a conseguenze proprie. Il Tribunale di Piacenza, con provvedimento dell’8 gennaio 2025, ha respinto la domanda di ammissione al passivo di un istituto che aveva finanziato un’impresa senza verificarne il merito creditizio, ravvisando gli estremi di un concorso nell’aggravamento del passivo e la nullità del contratto di finanziamento. Nella stessa direzione si colloca il provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata del 27 ottobre 2025, che ha riconosciuto la legittimazione del curatore ad agire nei confronti di una banca per avere agevolato l’ex amministratore nel compimento di operazioni pregiudizievoli per la massa.
La fideiussione, infine, non è un contratto inattaccabile. La verifica della conformità dello schema negoziale utilizzato, della corretta individuazione dell’obbligazione garantita, dell’esistenza e della tempestività delle comunicazioni dovute al garante è un passaggio tecnico che precede sempre il pagamento: escutere non equivale a incassare, e una contestazione fondata sposta la trattativa molto più di una richiesta di dilazione.
La tua contromossa
La contromossa non è rispondere alla lettera di revoca. È arrivare alla lettera di revoca con qualcosa in mano.
Il momento giusto per aprire il tavolo con la banca è quello in cui l’impresa ha ancora liquidità operativa e può offrire un piano, non quello in cui ha già sconfinato: il potere negoziale del debitore è massimo quando l’esposizione è ancora classificata come in bonis e decresce a ogni riclassificazione successiva. Concretamente questo significa: ricostruire l’esposizione complessiva verso il sistema bancario prima che lo faccia la banca; verificare i contratti e le garanzie; quantificare i flussi realmente disponibili al servizio del debito; e presentarsi con una proposta sostenibile invece che con una richiesta di tempo.
Se il quadro è già compromesso, lo strumento che ribalta i rapporti di forza è l’istanza di composizione negoziata, con le misure protettive dell’art. 18 CCII: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società, né acquisire diritti di prelazione non concordati. È una finestra temporale — soggetta a conferma del tribunale e a un limite massimo complessivo di durata — che serve a una cosa sola: trattare senza avere un pignoramento in corso.
Un avvertimento tecnico, però, è d’obbligo, perché è l’errore che costa di più: le misure protettive proteggono il patrimonio della società, non quello dei garanti personali. L’amministratore che ha firmato fideiussioni resta esposto anche mentre la società è protetta. La sua posizione personale va costruita separatamente, e va costruita nello stesso momento in cui si imposta la difesa della società — non dopo.
Le pronunce che ti proteggono su questa mossa
Sul versante della responsabilità dell’istituto finanziatore, il provvedimento del Tribunale di Piacenza dell’8 gennaio 2025 e quello del Tribunale di Torre Annunziata del 27 ottobre 2025 delimitano il perimetro entro cui la banca può muoversi senza esporsi a sua volta. Sul versante della crisi, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha chiarito l’autonomia tra il procedimento per la conferma delle misure protettive e il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, riconoscendo la piena reclamabilità del provvedimento sulle misure secondo il modello cautelare: un punto decisivo, perché significa che la protezione ottenuta o negata ha una sede di verifica propria e immediata.
Mossa 2 — Il creditore pubblico segnala: l’orologio che parte senza che tu lo abbia acceso
La mossa
La seconda mossa non arriva da un ufficio legale, ma da un sistema automatizzato. L’art. 25-novies CCII impone a INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione di segnalare all’imprenditore e, se esiste, all’organo di controllo l’esistenza di debiti che superano soglie determinate, con invito a valutare la presentazione dell’istanza di composizione negoziata.
Le soglie non sono generiche. Per l’INPS la segnalazione scatta per il ritardo superiore a novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque a 15.000 euro; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, a 5.000 euro. Per l’INAIL rileva un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro. Per l’Agenzia delle Entrate rileva il debito IVA scaduto e non versato risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10 per cento del volume d’affari dell’anno precedente, con segnalazione in ogni caso dovuta se il debito supera 20.000 euro. Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevano i crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, a 200.000 euro per le società di persone e a 500.000 euro per le altre società — categoria in cui rientra la S.r.l.
Anche i tempi di invio sono scanditi: l’Agenzia delle Entrate procede contestualmente alla comunicazione di irregolarità e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche; INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi.
Perché la fa (e perché non è un’aggressione)
Dal punto di vista del creditore pubblico, questa non è una mossa aggressiva: è un obbligo di legge a contenuto vincolato, e la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ne ha ricostruito la funzione in chiave di allerta preventiva e non coercitiva. La segnalazione non impone all’imprenditore di accedere alla composizione negoziata, e non innesca automaticamente alcuna procedura.
Proprio per questo viene sistematicamente sottovalutata. Arriva via PEC, non contiene intimazioni, non ha un termine di scadenza minaccioso, e finisce archiviata. È l’errore più costoso dell’intera sequenza.
I suoi limiti
La segnalazione non produce effetti diretti sul patrimonio: non è un titolo, non è un precetto, non sospende nulla e non obbliga a nulla. Il legislatore ha rinunciato a sanzionare il creditore pubblico che ometta di effettuarla nei termini, e questo conferma la natura non coercitiva del meccanismo: è un’informazione, non un’azione esecutiva.
Ma è esattamente qui che si nasconde il rovescio della medaglia, e riguarda l’amministratore, non il creditore. Dal momento in cui la segnalazione è ricevuta, la conoscenza dello squilibrio è documentata, datata e opponibile. Non c’è più spazio, a distanza di due o tre anni, per sostenere davanti a un curatore o a un giudice che la gravità della situazione non fosse percepibile. La circolare dell’Agenzia delle Entrate evidenzia peraltro un collegamento sistematico esplicito tra le soglie dell’art. 25-novies e i segnali di crisi che l’art. 3 CCII impone di intercettare attraverso assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell’art. 2086 c.c.
La tua contromossa
La contromossa a una segnalazione è documentale prima ancora che giuridica, e si articola su tre livelli.
Primo: verificare se il debito segnalato è realmente dovuto nell’ammontare indicato. Errori di imputazione, versamenti non abbinati, carichi già definiti o sospesi sono frequenti, e una segnalazione basata su importi errati va contestata subito, non a ridosso di un’azione esecutiva.
Secondo: attivare gli strumenti di sostenibilità del debito prima che la posizione si consolidi. Le rateizzazioni, le definizioni agevolate eventualmente vigenti e, all’interno della composizione negoziata, la transazione fiscale endo-negoziale introdotta al comma 2-bis dell’art. 23 CCII dal correttivo-ter, sono percorsi che esistono proprio perché il debito verso il creditore pubblico è, nella crisi delle S.r.l., la voce che più spesso rende irreversibile uno squilibrio altrimenti gestibile.
Terzo, ed è il punto che quasi nessuno considera: rispondere alla segnalazione con una delibera dell’organo amministrativo che dia atto della situazione e delle iniziative assunte. Non è un adempimento formale. È la costruzione, in tempo reale, della prova che l’amministratore ha percepito il segnale e ha reagito — quella stessa prova che, se il percorso dovesse concludersi male, farà la differenza tra un ritardo colposo e una gestione documentata.
C’è poi un incentivo tecnico che rende l’attivazione tempestiva conveniente anche sul piano puramente economico: l’art. 25-bis CCII prevede, in caso di accesso alla composizione negoziata, la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), oltre alla riduzione delle sanzioni nelle ipotesi indicate dalla norma. Sono misure premiali costruite per premiare chi si muove prima: dopo, semplicemente, non ci sono più.
Le pronunce e i provvedimenti che contano su questa mossa
Oltre alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, che ricostruisce organicamente la disciplina delle segnalazioni, va tenuto presente l’orientamento che collega l’inerzia di fronte ai segnali di crisi alla responsabilità gestoria. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 6 febbraio 2024, ha qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria, sottolineando che l’irregolarità è tanto più seria quanto meno l’impresa è già in crisi, perché è proprio nella fase di equilibrio che gli assetti servono a intercettare i segnali. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha riconosciuto che di fronte a carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali può attivarsi anche il socio.
Mossa 3 — Il fornitore passa alle vie legali: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento — e poi la minaccia della liquidazione giudiziale
La mossa
Il creditore commerciale ha una sequenza tipica e la percorre quasi sempre nello stesso ordine. Prima il sollecito, poi la diffida legale, poi il ricorso per decreto ingiuntivo — quasi sempre chiesto in forma provvisoriamente esecutiva quando il credito è documentato da fatture e documenti di trasporto. Ottenuto il decreto e notificato, decorso il termine, arriva l’atto di precetto; dopo dieci giorni dal precetto, il pignoramento. Nella crisi delle S.r.l. il pignoramento più efficace non è quello mobiliare presso la sede, ma quello presso terzi: sul conto corrente e sui crediti verso i clienti della società. È la mossa che fa più danno, perché colpisce contemporaneamente la liquidità e la reputazione commerciale.
Il secondo livello è il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 37 CCII. Formalmente è una mossa diversa; sostanzialmente, nella grande maggioranza dei casi, è una leva.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, il fornitore fa un calcolo. L’azione monitoria ha costi contenuti e tempi relativamente rapidi, e il pignoramento presso terzi ha un tasso di realizzo apprezzabile se intercetta un flusso attivo. Fin qui la convenienza è chiara.
Il ricorso per la liquidazione giudiziale, invece, quasi mai gli conviene davvero, e vale la pena capire perché. Aprendo il concorso, il creditore rinuncia alla propria posizione individuale: da soggetto che può pignorare un credito e incassarlo per intero diventa uno dei tanti chirografari in attesa di riparto, con prospettive di realizzo che nella pratica sono spesso marginali. In più, il pignoramento eventualmente già eseguito perde efficacia rispetto alla massa, e i pagamenti ricevuti nel periodo sospetto diventano potenzialmente revocabili.
Ecco perché, nella lettura strategica, la minaccia del ricorso per la liquidazione giudiziale va letta quasi sempre come uno strumento di pressione negoziale e non come un obiettivo finale: al creditore commerciale conviene molto di più un accordo parziale immediato che un riparto concorsuale differito. Chi capisce questo smette di farsi paralizzare dalla minaccia e comincia a usarla come apertura di trattativa.
I suoi limiti
I limiti dell’avversario, su questa mossa, sono numerosi e molto concreti.
Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro (art. 49, comma 1, CCII). È una soglia che riguarda l’intero passivo emerso, non il solo credito del ricorrente.
La società deve superare i parametri dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: non è assoggettabile a liquidazione giudiziale l’impresa minore, cioè quella che nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro annui, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro annui e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Per le S.r.l. di piccole dimensioni questa verifica è il primo controllo da fare, e non è affatto scontata.
Il decreto ingiuntivo, anche se provvisoriamente esecutivo, resta opponibile nel termine di legge, e l’opposizione può essere accompagnata dall’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva. Il precetto ha i suoi requisiti formali e di notifica; il pignoramento presso terzi ha i suoi limiti oggettivi. Ogni anello della catena è verificabile, e un anello viziato blocca l’intera sequenza.
Soprattutto: se sono state pubblicate misure protettive nell’ambito di una composizione negoziata, il creditore non può iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, e non può essere aperta la liquidazione giudiziale finché le misure non sono state revocate. La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha affermato l’ammissibilità della composizione negoziata anche in pendenza di ricorsi dei creditori e il carattere inderogabile del divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive.
Il limite, però, non è assoluto, e conoscerne il confine è parte della stessa strategia: la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha chiarito che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso del termine per il concordato semplificato. Tradotto: la protezione regge finché il percorso è credibile. Un accesso alla composizione negoziata usato come mero espediente dilatorio non regge, e anzi peggiora la posizione dell’amministratore, perché documenta un tentativo privo di sostanza.
La tua contromossa
La contromossa si gioca su due piani contemporaneamente.
Sul piano difensivo immediato: verificare il titolo, i termini e le notifiche, valutare l’opposizione e, dove ne ricorrono i presupposti, l’istanza di sospensione; verificare, nel pignoramento presso terzi, che l’oggetto sia realmente aggredibile e nei limiti di legge.
Sul piano strategico, però, la contromossa vera è un’altra, e consiste nel cambiare tavolo. Finché la partita si gioca creditore per creditore, la società perde per esaurimento: ogni pignoramento sottrae liquidità operativa, e la liquidità sottratta genera nuovi inadempimenti verso gli altri creditori. L’unica mossa che interrompe questa spirale è portare tutti i creditori dentro un unico percorso con effetti protettivi, prima che il numero delle azioni individuali renda la continuità aziendale materialmente impossibile. In questo, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo significa una cosa molto pratica: conoscere dall’interno i criteri con cui una composizione negoziata viene valutata dal tribunale e dall’esperto, e quindi costruirla fin dall’inizio in modo che regga il vaglio, invece di scoprire in udienza che non lo regge.
Le pronunce che ti proteggono su questa mossa
Oltre alle sentenze delle Corti d’Appello di Trieste e di Torino già richiamate, va segnalata la Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 500 del 19 gennaio 2026, che ha qualificato le misure protettive della composizione negoziata come provvedimenti di natura cautelare, con le conseguenze processuali che ne derivano in punto di mezzi di impugnazione esperibili. Sul versante della credibilità del percorso, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30109 del 2025 si è pronunciata sul ruolo della relazione dell’esperto e della documentazione a supporto nella valutazione delle misure richieste, confermando che la protezione segue la concretezza delle prospettive di risanamento e non la semplice presentazione dell’istanza.
Mossa 4 — Il fronte interno: soci e organo di controllo si muovono prima dei creditori
La mossa
C’è un avversario che la maggior parte degli amministratori non mette in conto, ed è quello che siede dalla stessa parte del tavolo: il socio di minoranza, o l’organo di controllo, o il sindaco unico nominato perché la società ha superato i parametri dell’art. 2477 c.c.
Gli strumenti sono tre, e sono tutti rapidi. Il primo è l’azione sociale di responsabilità, che nella S.r.l. ciascun socio può promuovere ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., chiedendo in via cautelare la revoca dell’amministratore in caso di gravi irregolarità nella gestione. Il secondo è il ricorso al tribunale per la denuncia di gravi irregolarità, con la nomina di un ispettore e, nei casi più gravi, di un amministratore giudiziario. Il terzo è la segnalazione dell’organo di controllo prevista dall’art. 25-octies CCII: una comunicazione motivata all’organo amministrativo che segnala la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata e fissa un termine per la risposta.
Perché la fa
Dal punto di vista del socio di minoranza, la convenienza è evidente: il suo investimento sta evaporando e non controlla le leve gestionali. Dal punto di vista dell’organo di controllo, la logica è ancora più stringente, ed è difensiva. La segnalazione tempestiva è, per il sindaco, lo strumento con cui limita la propria esposizione: chi segnala e vigila sull’andamento delle iniziative successive si colloca in una posizione radicalmente diversa da chi resta silente mentre la società si avvita.
Qui c’è un dato che l’amministratore deve interiorizzare: l’organo di controllo non è un alleato naturale nella crisi. È un soggetto a sua volta esposto, che ha un interesse proprio e documentabile a dimostrare di avere segnalato per tempo. Ignorarne la comunicazione significa consegnare a un futuro curatore un documento datato che attesta che il campanello d’allarme era suonato.
I suoi limiti
I limiti di questa mossa sono soprattutto probatori. La denuncia di gravi irregolarità richiede l’allegazione di irregolarità attuali e potenzialmente dannose, non il semplice dissenso sulle scelte gestionali: il merito delle decisioni imprenditoriali resta coperto dalla regola di insindacabilità, che protegge la discrezionalità dell’amministratore purché esercitata in modo informato e all’interno di un perimetro organizzativo adeguato. E la revoca cautelare dell’amministratore esige la prova di una gravità che non si presume.
Va detto, però, che su questo fronte la giurisprudenza si sta muovendo con decisione. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 12 novembre 2025, ha ritenuto che lo stato di crisi societario accompagnato dalla mancata rilevazione e dalla mancata assunzione di idonee iniziative possa giustificare, in presenza di apposito ricorso, la nomina di un ispettore ai sensi dell’art. 2409 c.c. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza del 6 febbraio 2024 già richiamata, ha qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria di per sé. E il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha riconosciuto al socio la legittimazione ad attivarsi di fronte a carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali.
Il messaggio che arriva dai tribunali è coerente: l’inerzia organizzativa non è più una zona grigia.
La tua contromossa
La contromossa a questa mossa è integralmente preventiva e si chiama tracciabilità.
L’amministratore che documenta il monitoraggio, verbalizza le decisioni, risponde per iscritto alle segnalazioni dell’organo di controllo e dà conto delle iniziative assunte costruisce, giorno per giorno, la prova che il curatore cercherà invano tre anni dopo. Non serve un apparato sofisticato: serve che i flussi informativi esistano, che i dati siano aggiornati, che le riunioni lascino traccia e che le decisioni siano motivate con riferimento ai numeri disponibili in quel momento — non a quelli che si conoscono a posteriori.
Su questo punto conviene essere espliciti, perché è dove si concentra oggi il contenzioso: la violazione dell’obbligo di istituire assetti adeguati non genera una responsabilità automatica, ma sposta in modo decisivo il terreno della prova. Un amministratore che ha organizzato il monitoraggio può discutere del merito delle proprie scelte; un amministratore che non lo ha fatto discute, nella sostanza, solo della quantificazione del danno.
Mossa 5 — Il passaggio al concorso: il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e l’iniziativa del pubblico ministero
La mossa
Quando la trattativa non esiste o è fallita, la partita cambia natura. Il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale può essere proposto dai creditori, dal debitore stesso e dal pubblico ministero, ai sensi degli artt. 37 e 38 CCII. L’iniziativa del pubblico ministero merita attenzione particolare: interviene quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione ricevuta dal giudice nel corso di un procedimento civile, oppure emerge nell’ambito di un procedimento penale, e non richiede alcuna istanza dei creditori.
Il procedimento unitario che ne segue è rapido e in larga parte documentale. Il tribunale convoca le parti, acquisisce la documentazione contabile, verifica i presupposti soggettivi e oggettivi e decide. All’apertura della liquidazione giudiziale l’amministratore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni sociali, che passano al curatore, e con essi perde la contabilità, i rapporti con i clienti, la possibilità di incidere sul recupero dei crediti — e ogni residua leva negoziale.
Perché la fa (e chi la fa davvero)
Ed è qui che si scopre un dato controintuitivo: in una quota molto significativa dei casi, la liquidazione giudiziale non arriva perché un creditore l’ha voluta fortemente, ma perché nessuno ha impedito che arrivasse. Il creditore che ricorre spesso lo fa dopo mesi di silenzio dell’impresa, in assenza di qualunque interlocuzione; il pubblico ministero interviene su segnalazione, non su scelta strategica. L’apertura del concorso, cioè, è frequentemente l’esito di un vuoto, non di un attacco.
Questo spiega perché l’attesa sia una strategia perdente anche in senso puramente statistico. Chi non apre un canale prima, non sceglie tra trattativa e concorso: subisce il concorso come default.
I suoi limiti
Il tribunale non può aprire la liquidazione giudiziale se non sono superate le soglie dimensionali e la soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti, e deve accertare in concreto lo stato di insolvenza, che non coincide con un semplice squilibrio finanziario né con l’esistenza di debiti scaduti: richiede l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, valutata sulla base di elementi oggettivi.
Il divieto di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza di misure protettive confermate è inderogabile (App. Trieste, sent. n. 4 del 29 maggio 2024), e la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha ribadito l’autonomia tra i due procedimenti, con le conseguenze processuali che ne derivano.
Esiste poi, come ricordato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, un limite di sostanza: la pendenza della composizione negoziata non produce una sospensione automatica del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, ma consente al debitore che alleghi una concreta prospettiva di risanamento di chiedere un rinvio. La differenza tra allegare una prospettiva concreta e limitarsi a dichiarare che si sta trattando è, in quella sede, la differenza tra un rinvio e un’apertura.
La tua contromossa
La contromossa esiste ed è la stessa, per definizione, che l’attesa rende impossibile: arrivare al tribunale con uno strumento di regolazione della crisi già avviato, o quantomeno con un percorso documentato e sostenibile da opporre al ricorso.
Il ventaglio è più ampio di quanto si creda e va calibrato sulla situazione concreta: piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo in continuità, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito di una composizione negoziata che non ha condotto a un accordo. Ciascuno ha presupposti propri e tempi propri. Ciò che li accomuna è che richiedono tutti tempo tecnico per essere costruiti: nessuno di essi si improvvisa nei quindici giorni tra la notifica del ricorso e l’udienza.
C’è infine un’ipotesi che va nominata per onestà tecnica, perché a volte è la scelta corretta: il ricorso proposto dallo stesso debitore. Quando il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, l’iniziativa dell’imprenditore ha effetti sostanziali sulla valutazione della sua condotta e sulla tenuta della sua posizione, perché documenta esattamente ciò che l’art. 323 CCII sanziona in negativo: la volontà di non aggravare il dissesto astenendosi dal chiedere l’apertura della procedura. È l’unica versione dell'”aspettare” che la legge tratta in modo favorevole: quella in cui non si aspetta affatto.
Mossa 6 — Il curatore ricostruisce a ritroso: azione di responsabilità, revocatorie, sequestro
La mossa
L’ultima mossa dell’avversario è anche la più tecnica, ed è quella con cui l’amministratore rischia il proprio patrimonio personale a distanza di anni dai fatti.
Nominato con l’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore acquisisce la contabilità e ha il dovere di riferire al giudice delegato, entro trenta giorni dall’apertura, con una relazione che riguarda anche le eventuali responsabilità degli amministratori. Da lì partono tre linee d’azione parallele.
La prima è l’azione di responsabilità ex art. 255 CCII, che concentra in capo al curatore l’azione sociale, quella dei creditori sociali — nella S.r.l. fondata sull’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale — l’azione contro i soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., e l’azione per abusiva attività di direzione e coordinamento. Il correttivo ha esteso la legittimazione del curatore anche nei confronti dei coobbligati al risarcimento, consentendo di costruire un unico processo che coinvolge amministratori, sindaci, revisori e professionisti che abbiano concorso.
La seconda è la quantificazione del danno secondo l’art. 2486, comma 3, c.c.: quando è accertata la responsabilità per la prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi che sarebbero stati comunque sostenuti per la liquidazione; e se mancano le scritture contabili o queste sono irregolari al punto da rendere impossibile la determinazione dei netti, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
La terza è il complesso delle azioni recuperatorie: revocatoria dei pagamenti e degli atti compiuti nel periodo sospetto, azioni restitutorie, e in via cautelare il sequestro conservativo sui beni personali dell’amministratore per garantire il futuro credito risarcitorio.
Perché la fa (e con quale convenienza)
Il curatore non ha convenienza a trattare, ma ha convenienze sue, che l’amministratore informato deve conoscere.
La prima è la sostenibilità economica dell’azione: promuovere un giudizio di responsabilità richiede l’autorizzazione degli organi della procedura e una valutazione di convenienza per la massa. Un’azione contro un amministratore privo di patrimonio aggredibile e privo di copertura assicurativa produce un attivo teorico, non un attivo reale.
La seconda, oggi decisiva, è il tempo. L’art. 9 del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026, ha novellato l’art. 2394-bis c.c. introducendo un termine di decadenza biennale per l’esercizio delle azioni di responsabilità da parte degli organi delle procedure concorsuali. È una novità di impatto strutturale, tanto che gli uffici giudiziari sono intervenuti con indicazioni operative ai curatori: la circolare del Tribunale di Verona del 22 aprile 2026 suggerisce un approccio prudenziale, invitando ad agire comunque entro il biennio, e analoghe indicazioni sono giunte dalla Sezione procedure concorsuali del Tribunale di Torino. In assenza di disciplina transitoria si è aperta la discussione sull’applicabilità alle procedure già pendenti: il Tribunale di Bari, con ordinanza del 4 giugno 2026, ha ritenuto che il nuovo termine si applichi anche alle procedure aperte prima del 29 aprile 2026, con decorrenza da tale data.
Per l’amministratore, questo significa che la finestra dell’avversario ha oggi un bordo definito. Non è un’assoluzione: è un dato con cui si costruisce una strategia difensiva, soprattutto quando la procedura è risalente.
I suoi limiti
Qui il margine del curatore si restringe più di quanto la citazione in giudizio lasci trasparire, e conviene elencare i limiti uno per uno.
La legittimazione del curatore non è generalizzata. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024, ha affermato che l’art. 255 CCII circoscrive le azioni risarcitorie della curatela alle sole ipotesi espressamente previste dalla legge: non tutto ciò che il curatore vorrebbe far valere rientra nel suo perimetro, e l’eccezione di difetto di legittimazione su domande esorbitanti è il primo filtro difensivo.
L’onere della prova resta a carico di chi agisce. Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, spetta all’attore allegare gli specifici inadempimenti, provare il danno e dimostrarne il nesso causale con la condotta contestata. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6406 del 6 febbraio 2025, ha applicato questo principio con rigore, ed è il precedente da opporre alle citazioni costruite per accumulo di contestazioni generiche.
I criteri presuntivi di liquidazione non sono automatismi. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n. 8069 del 25 marzo 2024, ha chiarito che i criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c. — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — costituiscono una modalità di valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicabile a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto che legittimino l’uso di un diverso criterio più aderente alla realtà del caso concreto. Dedurre e provare quegli elementi è esattamente il lavoro della difesa, e non è un lavoro che si possa fare senza una ricostruzione contabile analitica.
La responsabilità non è collettiva per definizione. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n. 10739 del 22 aprile 2024, ha delimitato i presupposti della responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi per i fatti illeciti degli amministratori operativi: la posizione di chi non aveva deleghe va valutata in concreto, sulla base dei segnali percepibili e dei doveri effettivamente violati.
Il perimetro soggettivo, per converso, si è ampliato. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n. 32545 del 13 dicembre 2025, ha ammesso che anche il socio di S.r.l. possa rispondere in solido con gli amministratori degli atti di gestione illeciti che hanno contribuito a condurre la società al dissesto. È un dato che va conosciuto prima, quando le decisioni si prendono, e non dopo.
La tua contromossa
La contromossa all’ultima mossa dell’avversario si prepara anni prima che l’avversario entri in campo, e si compone di tre elementi.
Il primo è la contabilità. Scritture complete e regolari non sono un adempimento fiscale: sono ciò che impedisce l’applicazione del criterio più penalizzante di quantificazione del danno, quello della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. L’irregolarità contabile non aggrava soltanto la posizione penale: sposta il calcolo civilistico verso il numero più alto.
Il secondo è la datazione della causa di scioglimento. Poiché il danno presunto si misura tra due momenti, individuare correttamente il momento in cui la causa di scioglimento si è verificata — e dimostrare che da quel momento la gestione è stata effettivamente conservativa — è la partita decisiva. Va ricordato che, secondo l’orientamento della Cassazione, spetta all’amministratore dimostrare che gli atti compiuti dopo il verificarsi della causa di scioglimento avessero finalità meramente conservativa e non abbiano comportato l’assunzione di un nuovo rischio d’impresa.
Il terzo è la documentazione del tentativo di risanamento. Un percorso di composizione negoziata avviato, gestito con l’esperto e concluso — anche senza accordo — è la prova materiale che l’amministratore ha percepito la crisi e ha reagito con gli strumenti che l’ordinamento gli metteva a disposizione. Nell’azione civile incide sulla ricostruzione della condotta; sul versante penale, incide sulla qualificazione del ritardo.
Le pronunce che ti proteggono su questa mossa
Oltre alle decisioni già citate, va tenuta presente la Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 5252 del 28 febbraio 2024, sui limiti dell’applicazione ai giudizi pendenti del criterio dei netti patrimoniali introdotto dall’art. 378 CCII, e la Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 20150 del 18 luglio 2025, che ha ammesso la determinazione del danno sulla base dei debiti assunti indebitamente tra il momento in cui l’apertura della procedura avrebbe dovuto essere richiesta e quello in cui è stata dichiarata, indipendentemente dall’applicabilità del criterio dei netti patrimoniali. Sono due pronunce che, lette insieme, dicono una cosa sola all’amministratore: il perimetro temporale del danno coincide con il perimetro del ritardo.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti con dati verosimili. Servono a mostrare come cambia l’esito a seconda del momento in cui l’amministratore entra nella partita, e non descrivono casi reali.
Ipotesi 1 — La segnalazione ignorata contro la segnalazione lavorata. S.r.l. con 14 dipendenti. Debito contributivo INPS scaduto da oltre novanta giorni pari a 41.700 euro, superiore sia alla soglia dei 15.000 euro sia al 30 per cento dei contributi dovuti nell’anno precedente. La segnalazione ex art. 25-novies viene inviata entro sessanta giorni dal superamento. Percorso A: la PEC viene archiviata. Nei quattordici mesi successivi il debito contributivo sale a 96.400 euro, si aggiungono 58.200 euro di IVA non versata, un fornitore ottiene decreto ingiuntivo per 27.900 euro e pignora il conto. La società cessa i pagamenti; la liquidazione giudiziale viene aperta su ricorso di un secondo creditore. Percorso B: entro trenta giorni dalla segnalazione l’organo amministrativo delibera l’avvio di una verifica sulla sostenibilità del debito, viene presentata istanza di composizione negoziata, l’esperto accetta l’incarico e si apre il tavolo. Dall’accettazione dell’incarico gli interessi sui debiti tributari maturano nella misura legale ai sensi dell’art. 25-bis CCII, e la posizione fiscale entra nel perimetro della trattativa. La differenza tra i due percorsi non è la simpatia dell’interlocutore: è il fatto che nel percorso B esiste ancora una massa attiva da negoziare.
Ipotesi 2 — La causa di scioglimento datata e la causa di scioglimento contestata. S.r.l. con capitale sociale di 50.000 euro. Il bilancio al 31 dicembre evidenzia un patrimonio netto negativo per 212.400 euro: la causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale si è già verificata. L’attività prosegue per ventidue mesi senza alcuna iniziativa; alla data di apertura della liquidazione giudiziale il patrimonio netto è negativo per 487.300 euro. Applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c., il danno presunto si colloca attorno a 274.900 euro, al netto dei costi che sarebbero comunque stati sostenuti per la liquidazione. Variante: nello stesso arco temporale l’amministratore convoca l’assemblea, dà atto della perdita, verbalizza le iniziative, avvia un percorso di ricapitalizzazione e, quando questo non si perfeziona, accede alla composizione negoziata. Gli atti compiuti in quel periodo sono documentati come finalizzati alla conservazione del valore aziendale in vista di un trasferimento. Il criterio presuntivo resta lo stesso, ma diventa discutibile alla luce degli elementi di fatto dedotti in causa, secondo il principio affermato da Cass. n. 8069/2024. La differenza non è retorica: è la differenza tra un numero che si applica e un numero che si deve dimostrare.
Ipotesi 3 — Le misure protettive e la fideiussione dimenticata. S.r.l. con esposizione bancaria di 318.500 euro, di cui 190.000 euro garantiti da fideiussione personale dell’amministratore. Viene presentata istanza di composizione negoziata e pubblicata l’istanza di misure protettive; il tribunale le conferma. La società è protetta: nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive sul suo patrimonio. Due mesi dopo, però, la banca notifica all’amministratore un atto di precetto per 190.000 euro sulla base della garanzia personale, e iscrive ipoteca giudiziale sull’abitazione. Nessuna violazione: la protezione copriva il patrimonio della società, non quello del garante. La contromossa, se giocata nello stesso momento in cui si presenta l’istanza, è duplice: verifica tecnica del titolo e della garanzia, e costruzione parallela della posizione personale dell’amministratore — che, quando ricorrono i presupposti, può trovare risposta negli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Giocata due mesi dopo, la stessa contromossa si gioca con un’ipoteca già iscritta.
Quando all’avversario conviene davvero trattare
Questa è la sezione che quasi nessuno scrive, perché richiede di ammettere una cosa scomoda: la disponibilità del creditore a trattare non dipende dalla bontà delle ragioni del debitore, ma dalla convenienza comparata delle alternative disponibili in quel momento. Conoscere i momenti in cui quella convenienza si sposta significa sapere quando bussare.
Primo momento: la riclassificazione della posizione bancaria. Quando un’esposizione viene classificata come deteriorata, l’istituto deve decidere se gestirla internamente, cederla o transarla. È in questa fase che la disponibilità a valutare un saldo e stralcio o un piano di rientro raggiunge il massimo, perché il termine di paragone interno non è più l’incasso integrale ma il valore di realizzo di una cessione. Presentarsi in questo momento con un piano documentato significa competere con un’alternativa debole. Presentarsi due anni dopo significa competere con un titolo esecutivo già ottenuto.
Secondo momento: l’apertura formale di un tavolo con effetti protettivi. Nella composizione negoziata la posizione dei creditori cambia di segno. Non possono agire individualmente sul patrimonio della società nel perimetro delle misure protettive, hanno un esperto terzo che valuta e riferisce, e sanno che l’alternativa realistica al tavolo non è il pignoramento, ma il concorso. In più il Codice della crisi impone alle parti un dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nelle trattative: i creditori, e in particolare le banche, non possono limitarsi a non rispondere, e la loro condotta durante le trattative è oggetto della relazione dell’esperto. È il momento in cui il debitore ha il massimo di leva istituzionale a disposizione.
Terzo momento: la prospettiva concreta della revocatoria. Un creditore che abbia ricevuto pagamenti preferenziali nel periodo sospetto ha un interesse molto concreto a che la società non finisca in liquidazione giudiziale, perché quei pagamenti tornerebbero in discussione. È una leva delicata, da usare con misura e mai come minaccia, ma è un fattore reale nella valutazione di convenienza della controparte, e spiega perché certi creditori diventino improvvisamente collaborativi quando il concorso si avvicina.
Quarto momento: il confronto con il valore di liquidazione. Quando la trattativa entra nel terreno fiscale e contributivo, il criterio decisivo diventa la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. La transazione fiscale endo-negoziale introdotta nell’art. 23 CCII dal correttivo-ter è costruita proprio su questo confronto, e richiede che la proposta sia sostenuta da un’attestazione di convenienza. Tradotto in termini operativi: quanto peggiore è lo scenario liquidatorio documentato, tanto più sostenibile diventa la proposta — a condizione che i numeri siano costruiti da chi sa come vengono letti.
Quinto momento: la cessione dell’azienda in continuità. Quando esiste un soggetto interessato a rilevare l’azienda o un ramo, la convenienza dei creditori cambia radicalmente, perché il valore in funzionamento è quasi sempre superiore al valore di smembramento. L’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare il trasferimento senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c. sui debiti pregressi, e la giurisprudenza — tra gli altri, il Tribunale di Modena con provvedimento del 2 maggio 2025 — ha chiarito che la vendita deve avvenire attraverso procedure competitive e trasparenti. È la mossa che trasforma una crisi in una transazione, ma richiede che l’azienda sia ancora un’azienda: dopo diciotto mesi di pignoramenti, di fornitori persi e di personale in uscita, non c’è più nulla da cedere.
Il filo che unisce i cinque momenti è uno solo. Tutte le finestre negoziali si aprono mentre l’impresa ha ancora qualcosa da offrire — flussi, continuità, un compratore, un attivo. La liquidazione giudiziale è il momento in cui tutte si chiudono contemporaneamente.
La partita in tabella
Il quadro che segue riassume la sequenza tipica. Va letto in verticale, come una linea del tempo: ogni riga descrive una mossa dell’avversario, il vincolo che la legge impone a chi la compie, la contromossa disponibile e — colonna decisiva — la finestra entro cui quella contromossa è ancora giocabile. Quasi tutte le finestre si chiudono prima di quanto si immagini, e nessuna si riapre.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Revoca degli affidamenti e richiesta di rientro | Esercizio secondo buona fede; l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca | Ricostruzione dell’esposizione, piano di rientro sostenibile, eventuale istanza di composizione negoziata | Prima della riclassificazione della posizione; massima quando l’esposizione è ancora in bonis |
| Escussione della fideiussione personale | Verifica dello schema negoziale e della corretta individuazione dell’obbligazione garantita | Contestazione tecnica della garanzia e costruzione parallela della posizione personale del garante | Dalla prima richiesta di rientro; le misure protettive sulla società non coprono il garante |
| Segnalazione ex art. 25-novies CCII | Soglie di legge; invio entro 60 giorni (150 per l’Agenzia delle Entrate dal termine delle comunicazioni periodiche) | Verifica dell’importo, delibera documentata, attivazione degli strumenti di sostenibilità del debito | Nei giorni immediatamente successivi alla ricezione; le misure premiali ex art. 25-bis premiano solo chi si muove |
| Decreto ingiuntivo | Termine di legge per l’opposizione, decorrente dalla notifica | Opposizione ed eventuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva | Entro il termine per opporre; dopo, il titolo si consolida |
| Precetto e pignoramento presso terzi | Dieci giorni dal precetto prima del pignoramento; limiti oggettivi di pignorabilità | Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi; misure protettive nell’ambito della composizione negoziata | Prima che il pignoramento intercetti i flussi operativi |
| Ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale | Soglia di 30.000 euro di debiti scaduti; parametri dimensionali dell’art. 2 CCII; divieto in pendenza di misure protettive confermate | Strumento di regolazione della crisi già avviato e documentato; allegazione di concrete prospettive di risanamento | Prima della notifica del ricorso: nessuno strumento si costruisce in quindici giorni |
| Azione di responsabilità del curatore ex art. 255 CCII | Legittimazione circoscritta; onere di allegare inadempimenti specifici, danno e nesso causale; decadenza biennale ex art. 2394-bis c.c. | Eccezione di difetto di legittimazione, contestazione del criterio di quantificazione, prova della finalità conservativa degli atti | La difesa si costruisce prima: contabilità regolare e tracciabilità delle decisioni |
| Revocatoria dei pagamenti e sequestro conservativo | Periodo sospetto; presupposti cautelari del fumus e del periculum | Verifica dei presupposti, dimostrazione della normalità dei pagamenti nell’esercizio dell’attività | Al momento in cui i pagamenti vengono eseguiti, non quando vengono contestati |
Le domande di chi è sotto attacco
«La banca può revocarmi il fido solo perché ho chiesto la composizione negoziata?» No. Il Codice della crisi esclude che l’accesso alla composizione negoziata costituisca di per sé causa di revoca o sospensione degli affidamenti, e impone che ogni decisione dell’istituto in tal senso sia motivata secondo le discipline prudenziali applicabili. Va detto con chiarezza, però, che questo non impedisce alla banca di rivedere la posizione per ragioni autonome e documentate: la tutela copre il nesso automatico, non ogni possibile decisione dell’istituto.
«Ho ricevuto la segnalazione dell’INPS. Sono obbligato ad andare in composizione negoziata?» No, non c’è alcun obbligo. La segnalazione contiene un invito a valutare la presentazione dell’istanza se ne ricorrono i presupposti, e la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ne ha confermato la natura di allerta preventiva e non coercitiva. Ma da quel momento la conoscenza dello squilibrio è documentata e datata: la scelta di non attivarsi va motivata e verbalizzata, non semplicemente subita.
«Le misure protettive bloccano anche l’azione contro di me come fideiussore?» No, e questo è l’equivoco più costoso di tutti. Le misure protettive dell’art. 18 CCII operano sul patrimonio dell’impresa. Il patrimonio personale del garante resta esposto e va difeso con strumenti propri, avviati contestualmente — non dopo che il precetto è già stato notificato.
«Quanto tempo ha il curatore per agire contro di me?» Oggi il termine ha un bordo definito: il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026, ha introdotto nell’art. 2394-bis c.c. una decadenza biennale per l’esercizio delle azioni di responsabilità da parte degli organi delle procedure concorsuali. La disciplina transitoria è oggetto di discussione — il Tribunale di Bari, con ordinanza del 4 giugno 2026, l’ha ritenuta applicabile anche alle procedure pendenti con decorrenza dal 29 aprile 2026 — e diversi uffici giudiziari hanno invitato i curatori a muoversi con tempestività. È un dato che va verificato caso per caso sulla data di apertura della procedura.
«Se la società fallisce, rispondo automaticamente con i miei beni?» No. La S.r.l. risponde con il proprio patrimonio e l’apertura della liquidazione giudiziale non trasferisce i debiti sociali sull’amministratore. L’esposizione personale nasce da tre fonti distinte e ben individuate: le garanzie personali prestate, l’accoglimento di un’azione di responsabilità per condotte specifiche, l’eventuale accertamento di responsabilità penali. Nessuna delle tre è automatica, e tutte e tre si affrontano con una difesa tecnica che si costruisce sui documenti.
«Se chiedo io l’apertura della liquidazione giudiziale, peggioro la mia posizione?» Al contrario: è l’ipotesi in cui la legge tratta il tempo a favore dell’amministratore. L’art. 323 CCII sanziona come bancarotta semplice, tra le altre condotte, l’aver aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere l’apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa, e l’art. 330 CCII estende le stesse pene agli amministratori. Quando il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, l’iniziativa tempestiva è la condotta che quella norma presuppone, non quella che sanziona.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti richiamati nell’articolo, organizzati per mossa dell’avversario che ciascuno limita o delimita. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al caso concreto resta indispensabile la lettura integrale dei provvedimenti.
Sui limiti del creditore bancario
Tribunale di Piacenza, Sez. civile — Fallimentare, 8 gennaio 2025. Ha respinto la domanda di restituzione di un finanziamento proposta da una banca che non aveva verificato il merito creditizio del richiedente, ravvisando gli estremi di un concorso quale extraneus nell’aggravamento del passivo e la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c. Rilevanza: la banca che eroga senza rispettare i principi di sana e prudente gestione non è un creditore intoccabile in sede concorsuale.
Tribunale di Torre Annunziata, 27 ottobre 2025. Ha riconosciuto la legittimazione del curatore ad agire nell’interesse dei creditori nei confronti di una banca per avere agevolato l’ex amministratore nel compimento di operazioni pregiudizievoli. Rilevanza: la responsabilità nella crisi non è a senso unico, e questo incide sulla dinamica negoziale.
Sui limiti alla mossa esecutiva e sul perimetro delle misure protettive
Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 4 del 29 maggio 2024. Ha affermato l’ammissibilità della composizione negoziata anche in pendenza di ricorsi dei creditori e il carattere inderogabile del divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive. Rilevanza: è il fondamento della finestra temporale in cui la trattativa può svolgersi senza aggressioni individuali.
Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. Ha stabilito che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto né il decorso del termine per il concordato semplificato. Rilevanza: delimita il confine oltre il quale la protezione non regge, e spiega perché un accesso puramente dilatorio sia controproducente.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. Ha affermato l’autonomia tra il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII e il procedimento diretto all’apertura della liquidazione giudiziale, con reclamabilità del provvedimento secondo il modello cautelare dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevanza: chiarisce la sede e i tempi in cui la protezione si difende.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 500 del 19 gennaio 2026. Ha ricondotto le misure protettive della composizione negoziata alla natura cautelare, con le conseguenze che ne derivano sui mezzi di impugnazione esperibili. Rilevanza: orienta la scelta dello strumento processuale nel momento in cui la protezione viene negata.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30109 del 2025. Si è pronunciata sul rilievo della relazione dell’esperto e della documentazione a supporto nella valutazione delle misure richieste nell’ambito della composizione negoziata. Rilevanza: conferma che la protezione segue la concretezza del risanamento e non la mera presentazione dell’istanza.
Sui limiti del fronte interno e sugli assetti organizzativi
Tribunale di Catanzaro, sentenza del 6 febbraio 2024. Ha qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria, osservando che l’irregolarità è tanto più grave quanto meno la società è già in crisi, perché è in quella fase che gli assetti servono a intercettare i segnali. Rilevanza: colloca l’obbligo organizzativo prima della crisi, non dentro la crisi.
Tribunale di Venezia, decreto del 26 agosto 2025. Ha riconosciuto che, in presenza di carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi. Rilevanza: amplia il fronte da cui può arrivare l’iniziativa.
Tribunale di Napoli, 12 novembre 2025. Ha ritenuto che lo stato di crisi societario accompagnato dalla mancata rilevazione e dalla mancata assunzione di idonee iniziative possa giustificare, su ricorso, la nomina di un ispettore ai sensi dell’art. 2409 c.c. Rilevanza: l’inerzia di fronte alla crisi ha oggi una sanzione endosocietaria immediata.
Sui limiti del curatore e sulla quantificazione del danno
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024. Ha affermato che l’art. 255 CCII circoscrive le azioni risarcitorie della curatela alle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, superando l’idea di una legittimazione generalizzata. Rilevanza: consente di eccepire il difetto di legittimazione sulle domande esorbitanti.
Tribunale di Milano, sentenza n. 6406 del 6 febbraio 2025. Ha applicato con rigore la ripartizione dell’onere probatorio nell’azione di natura contrattuale: spetta all’attore allegare gli specifici inadempimenti, provare il danno e dimostrarne il nesso causale. Rilevanza: è il precedente da opporre alle citazioni costruite per accumulo di contestazioni generiche.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 8069 del 25 marzo 2024. Ha chiarito che i criteri di liquidazione del danno dell’art. 2486, comma 3, c.c. attengono a una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. e si applicano salvo che in causa siano dedotti e individuati elementi di fatto che legittimino un diverso criterio più aderente al caso concreto; ha inoltre ribadito che grava sull’amministratore la dimostrazione della finalità conservativa degli atti compiuti dopo la causa di scioglimento. Rilevanza: è il perno della difesa sulla quantificazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 5252 del 28 febbraio 2024. Si è pronunciata sui limiti dell’applicazione ai giudizi pendenti del criterio dei netti patrimoniali introdotto dall’art. 378 CCII. Rilevanza: rileva nei contenziosi relativi a procedure risalenti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025. Ha ammesso che il danno possa essere determinato sulla base dei debiti assunti indebitamente nel periodo compreso tra il momento in cui l’apertura della procedura avrebbe dovuto essere richiesta e quello in cui è stata dichiarata, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali. Rilevanza: lega direttamente l’entità del danno alla durata del ritardo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 10413 del 17 aprile 2024. Ha distinto la duplice responsabilità dell’amministratore in presenza di una causa di scioglimento: quella per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa e nel relativo deposito, e quella per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestire se non a fini conservativi. Rilevanza: chiarisce che il ritardo nell’accertamento è, di per sé, una fonte autonoma di responsabilità.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 10739 del 22 aprile 2024. Ha delimitato i presupposti della responsabilità solidale degli amministratori non esecutivi per i fatti illeciti degli amministratori operativi. Rilevanza: è il riferimento per chi ha ricoperto cariche senza deleghe.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 32545 del 13 dicembre 2025. Ha ammesso che anche il socio di S.r.l. possa rispondere in solido con gli amministratori per atti di gestione illeciti che hanno contribuito a condurre la società al dissesto. Rilevanza: estende il perimetro soggettivo e va considerato nelle decisioni assembleari.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 24006 del 27 agosto 2025. Si è occupata dell’azione di responsabilità proposta nei confronti dell’amministratore nel frattempo deceduto e della posizione dei chiamati all’eredità costituitisi in giudizio. Rilevanza: la responsabilità gestoria non si estingue con la persona, e questo riguarda anche i familiari.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 1390 del 22 gennaio 2026. Ha escluso l’applicazione retroattiva, ai fini della quantificazione del danno, del testo modificato dell’art. 2407, comma 2, c.c. in tema di responsabilità dei sindaci, pronunciandosi anche sul termine di prescrizione. Rilevanza: incide sulla posizione dell’organo di controllo, spesso convenuto insieme agli amministratori.
Sul versante penale del ritardo
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 37020 del 28 giugno 2023. Si è pronunciata sulla bancarotta semplice prefallimentare per aggravamento del dissesto e sul momento da cui decorre la prescrizione. Rilevanza: colloca il baricentro temporale della fattispecie.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 27426 del 22 giugno 2023. Ha individuato nella pronuncia della sentenza dichiarativa il momento consumativo dei reati di bancarotta. Rilevanza: chiarisce il rapporto tra condotta e apertura della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 16407 del 2025. Ha definito le operazioni di grave imprudenza rilevanti ai sensi dell’art. 323 CCII come quelle finalisticamente orientate a ritardare l’emersione della crisi. Rilevanza: distingue la scelta gestionale sbagliata dalla condotta penalmente rilevante.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 40239 del 2025. Ha annullato una condanna sottolineando che, nei confronti dell’amministratore formale, non basta il rapporto di vicinanza con il gestore di fatto: occorre la prova della concreta consapevolezza del dissesto o delle irregolarità. Rilevanza: è il riferimento per chi ha assunto la carica senza esercitare la gestione.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 10751 del 18 marzo 2025. Si è pronunciata sull’utilizzabilità nel processo penale delle dichiarazioni rese al curatore. Rilevanza: il colloquio con il curatore non è un passaggio informale e va affrontato con assistenza tecnica.
Sul nuovo termine di decadenza
D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, art. 9, in vigore dal 29 aprile 2026, che ha novellato l’art. 2394-bis c.c. introducendo un termine decadenziale biennale per l’esercizio delle azioni di responsabilità da parte degli organi delle procedure concorsuali. Tribunale di Bari, ordinanza del 4 giugno 2026, che ha ritenuto la nuova disciplina applicabile anche alle procedure pendenti al 29 aprile 2026, con decorrenza da tale data. Rilevanza: è oggi il primo dato da verificare quando arriva una citazione relativa a una procedura risalente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il taglio del lavoro dello Studio su questa materia è quello che l’articolo ha seguito fin dalla prima riga: giochiamo la partita sul tavolo dove si sta effettivamente giocando, analizzando le mosse già compiute dalla controparte, i vincoli che la legge le impone e le finestre temporali ancora aperte. In concreto:
- Ricostruiamo l’esposizione complessiva della società — bancaria, fiscale, contributiva, commerciale — verificando importi, titoli, garanzie e stato di ciascuna posizione, per stabilire quali crediti sono realmente esigibili e in quale misura.
- Verifichiamo la tenuta tecnica degli atti già notificati: decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, relate di notifica, atti di escussione delle garanzie. Ogni vizio accertato è un anello che si toglie dalla catena esecutiva.
- Analizziamo le fideiussioni e le garanzie personali rilasciate da amministratori e soci, verificando lo schema negoziale utilizzato, l’individuazione dell’obbligazione garantita e le comunicazioni dovute al garante.
- Datiamo la causa di scioglimento e ricostruiamo i netti patrimoniali, con il supporto dei commercialisti dello staff, per stabilire su quale perimetro temporale ed economico si misurerebbe un’eventuale contestazione ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c.
- Verifichiamo l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell’art. 2086 c.c. e predisponiamo la documentazione che prova il monitoraggio: è ciò che, in un giudizio di responsabilità, distingue la scelta discutibile dall’inerzia.
- Valutiamo e attiviamo lo strumento di regolazione della crisi più adatto — composizione negoziata con richiesta di misure protettive, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato in continuità o semplificato — costruendolo in modo che regga il vaglio del tribunale e dell’esperto.
- Conduciamo la trattativa con banche, creditori pubblici e fornitori, predisponendo le proposte di rientro, i saldi e stralci e, quando ne ricorrono i presupposti, la transazione fiscale prevista dall’art. 23, comma 2-bis, CCII.
- Difendiamo l’amministratore nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, eccependo i limiti di legittimazione, contestando i criteri di quantificazione del danno e deducendo gli elementi di fatto che impongono un criterio diverso da quello presuntivo.
- Assistiamo l’amministratore sul versante personale, quando la crisi della società si riversa sul suo patrimonio, anche attraverso gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento ove ne ricorrano i presupposti.
- Presidiamo le scadenze processuali e i termini che vincolano la controparte, a partire dalla decadenza biennale introdotta nell’art. 2394-bis c.c. dal D.Lgs. 47/2026: conoscere il termine dell’avversario è parte della difesa quanto conoscere il proprio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi la valuta: quali prospettive di risanamento un esperto considera concrete, quali documenti il tribunale si attende per confermare le misure protettive, quali proposte i creditori istituzionali sono in condizione di accettare. E la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la linea difensiva impostata nel primo confronto con il curatore possa essere portata avanti dallo stesso difensore fino all’ultimo grado di giudizio, senza la frattura di strategia che si produce quando il fascicolo passa di mano proprio nel momento in cui la partita si decide.
Su questa materia, infine, la lettura giuridica da sola non basta. La convenienza economica del creditore — quanto realizzerebbe in liquidazione, quanto vale un accordo oggi, quale piano è sostenibile con i flussi effettivi — è materia da commercialista quanto da avvocato. Per questo lo staff multidisciplinare dello Studio, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso caso e sullo stesso tavolo: il piano si costruisce con i numeri, e i numeri vanno difesi con il diritto.
Chiusura
Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto: vince chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Ogni strumento che l’ordinamento mette a disposizione dell’amministratore di una S.r.l. — misure protettive, misure premiali, transazione fiscale, cessione dell’azienda in continuità, accordi con i creditori — ha un prerequisito comune, ed è che l’impresa sia ancora viva nel momento in cui lo si attiva. Aspettare la liquidazione giudiziale non è una scelta prudente rimandata: è la decisione, presa per omissione, di rinunciare a tutti questi strumenti insieme e di presentarsi all’unico tavolo dove non è previsto alcun accordo — quello del curatore, con l’onere di spiegare a posteriori scelte che nessuno ha documentato mentre venivano compiute.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le abilitazioni che la materia richiede: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per costruire e condurre il percorso di risanamento quando c’è ancora spazio per farlo; avvocato cassazionista per difendere l’amministratore nell’azione di responsabilità con continuità di strategia fino all’ultimo grado; Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per la posizione personale di chi ha firmato garanzie; coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per il fronte delle banche e dei creditori pubblici, che nelle S.r.l. è quasi sempre il fronte decisivo. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo gli atti della controparte e costruiamo la strategia sulle finestre temporali ancora aperte.
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