Questa è una delle domande che ci arrivano più spesso da imprenditori che hanno già un pignoramento sul capannone, sui macchinari o sui conti correnti e che, nel frattempo, stanno costruendo un accordo di ristrutturazione dei debiti con banche e fornitori. La domanda è quasi sempre formulata così: “quando il tribunale omologa, i pignoramenti cadono da soli?”. Abbiamo raccolto qui sotto le domande reali, nella forma in cui ce le pongono, e abbiamo risposto una per una senza scorciatoie.
Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), aggiornato dal terzo correttivo (d.lgs. 136/2024): gli accordi di ristrutturazione stanno agli articoli 57 e seguenti, la protezione del patrimonio agli articoli 54 e 55, il limite di durata della protezione all’articolo 8. Il punto che genera più equivoci è che il Codice, a differenza di quanto accade nella liquidazione giudiziale con l’articolo 150, non prevede alcun blocco automatico delle azioni esecutive collegato al semplice deposito della domanda: la protezione esiste solo se viene chiesta, e finisce quando la legge dice che finisce.
Perché ci occupiamo di questa materia in modo specifico. Il tema di questo articolo sta esattamente nel punto in cui si incrociano due mondi che di solito vengono trattati da professionisti diversi: l’espropriazione forzata davanti al giudice dell’esecuzione e la regolazione della crisi davanti al tribunale delle imprese. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi opera dall’interno degli strumenti di regolazione della crisi, ed è avvocato cassazionista, quindi segue la linea difensiva sul versante esecutivo fino all’ultimo grado di giudizio: è la combinazione che serve quando bisogna decidere, nello stesso mese, cosa scrivere nell’accordo e cosa depositare nel fascicolo dell’esecuzione.
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Ma cos’è esattamente un accordo di ristrutturazione dei debiti?
È un contratto con i creditori che, dopo l’omologazione del tribunale, produce effetti anche sul piano concorsuale. Il debitore in stato di crisi o di insolvenza raggiunge un’intesa con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti (art. 57 CCII), allega una relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati e l’attuabilità del piano, e chiede al tribunale di omologarlo.
Accanto alla forma ordinaria ci sono due varianti che pesano molto sul tema dei pignoramenti. La prima è l’accordo agevolato dell’articolo 60: la soglia scende al trenta per cento, ma a due condizioni secche, cioè che il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei e non chieda misure protettive. La seconda è l’accordo ad efficacia estesa dell’articolo 61, che consente di estendere gli effetti anche ai creditori non aderenti appartenenti a una categoria omogenea, al ricorrere di presupposti rigorosi di continuità aziendale e di adesione qualificata all’interno della categoria.
La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che non siamo davanti a un semplice contratto privato: gli accordi di ristrutturazione hanno natura concorsuale, e questa qualificazione non è una disquisizione accademica. Serve a spiegare perché il tribunale, in sede di omologa, non si limita a un controllo formale ma verifica la legalità sostanziale dell’operazione, compresa l’idoneità concreta a pagare per intero i creditori che restano fuori dall’accordo.
Un ultimo dato utile per orientarsi: l’accordo si innesta nel procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi (art. 40 CCII) e viene pubblicato nel registro delle imprese contestualmente al deposito. È da quella pubblicazione che decorrono gli effetti più rilevanti verso i terzi, compresa l’eventuale protezione del patrimonio.
Se il tribunale omologa l’accordo, i pignoramenti già in corso spariscono da soli?
No. L’omologazione non contiene, di per sé, alcun ordine di chiusura delle procedure esecutive pendenti, e nessuna norma del Codice della crisi collega all’omologa dell’accordo l’estinzione automatica dei pignoramenti. È la risposta che spiazza più spesso chi ci scrive, perché l’aspettativa è l’opposto.
La ragione è strutturale. Nella liquidazione giudiziale l’articolo 150 CCII vieta espressamente di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, e da lì discende l’improcedibilità delle esecuzioni pendenti. Per gli accordi di ristrutturazione una norma equivalente non esiste. Quello che esiste è un sistema di protezione a richiesta, temporaneo, che accompagna la fase delle trattative e dell’omologa e che si esaurisce con essa.
Questo non significa che dopo l’omologa nulla cambi. Cambia moltissimo, ma cambia sul piano del diritto sostanziale: il credito del creditore che ha aderito non è più quello di prima, perché è stato rinegoziato, falcidiato, dilazionato o convertito secondo il testo dell’accordo. E un’espropriazione forzata vive del diritto di procedere: se il credito per cui si procede non esiste più in quella misura, l’esecuzione perde la propria base. Ma questo esito va fatto valere, non si produce da solo nel fascicolo dell’esecuzione.
La distinzione operativa, da tenere a mente per tutto il resto dell’articolo, è quindi questa: l’omologazione incide sul diritto del creditore, non incide direttamente sul processo esecutivo. Il passaggio dall’uno all’altro richiede un atto: una rinuncia agli atti, un’istanza al giudice dell’esecuzione, un’opposizione. Chi non compie quell’atto si ritrova con un accordo omologato e un’asta che continua a camminare.
Allora cosa ferma davvero i pignoramenti durante la procedura?
Le misure protettive. Sono definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), CCII come misure temporanee richieste dal debitore per evitare che le iniziative dei creditori pregiudichino, già dalla fase delle trattative, il buon esito del risanamento. Il loro contenuto tipico è previsto dall’articolo 54, comma 2: i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività, né acquisire diritti di prelazione non concordati.
Il tratto decisivo sta in due parole della definizione: “richieste dal debitore”. Non c’è nessun automatismo. Se l’imprenditore deposita la domanda di accesso senza chiedere le misure protettive, i creditori restano liberi di pignorare e di proseguire i pignoramenti già avviati, esattamente come il giorno prima. È un errore che vediamo commettere soprattutto quando la domanda viene preparata guardando solo al piano industriale e non al calendario delle aste già fissate.
Accanto alle misure protettive ci sono le misure cautelari dell’articolo 54, comma 1, che hanno una funzione diversa: servono ad assicurare l’attuazione del provvedimento finale, cioè dell’omologazione, e possono avere contenuto atipico. La giurisprudenza di merito ha utilizzato lo strumento cautelare anche per inibire azioni esecutive quando il termine massimo della protezione tipica era ormai consumato. È una via stretta, ma esiste.
Va detto con chiarezza: la protezione riguarda i crediti anteriori. Chi vanta un credito sorto dopo la pubblicazione della domanda non è toccato dalle misure protettive tipiche, e l’eventuale inibizione nei suoi confronti va cercata sul terreno, ben più impervio, delle misure cautelari.
Quanto durano queste misure protettive?
Poco. È il dato che più frequentemente viene sottovalutato. L’articolo 8 CCII fissa in dodici mesi la durata complessiva massima delle misure protettive, computando anche proroghe e rinnovi, e collega comunque il termine finale all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi o all’apertura della procedura di insolvenza.
Tradotto: la protezione è un ombrello che si chiude proprio nel momento in cui l’imprenditore, psicologicamente, pensa di aver vinto. Il giorno dell’omologazione non è il giorno in cui i pignoramenti muoiono, è il giorno in cui la protezione temporanea smette di reggerli. Da quel momento, la tenuta del risanamento non dipende più dall’inibitoria del giudice ma dal contenuto dell’accordo e dalla sua esecuzione puntuale.
Il legislatore ha costruito così perché ha immaginato un raccordo preciso: l’articolo 57, comma 3, impone che i creditori estranei all’accordo siano pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se il loro credito era già scaduto a quella data, oppure entro centoventi giorni dalla scadenza, se successiva. Quella moratoria legale dovrebbe coprire il vuoto lasciato dalla fine delle misure protettive. Dovrebbe, appunto: funziona se il piano finanziario regge e se i centoventi giorni vengono rispettati.
Nell’accordo agevolato dell’articolo 60 questo schema salta del tutto, perché lì il debitore rinuncia sia alla moratoria sia alle misure protettive. Chi sceglie quella strada deve sapere che sta operando senza rete per l’intera durata della procedura.
Come si chiedono concretamente le misure protettive?
Con un’istanza contenuta nella domanda di accesso, e con una sequenza di adempimenti che non ammette distrazioni. La domanda va depositata ai sensi dell’articolo 40 CCII e pubblicata nel registro delle imprese; con la pubblicazione l’effetto protettivo si produce immediatamente, ma in via provvisoria. Il debitore deve poi chiedere al tribunale la conferma delle misure ai sensi dell’articolo 55: il giudice fissa l’udienza e provvede entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, altrimenti le misure perdono efficacia.
È una protezione che potremmo definire semi-automatica: nasce subito, ma vive solo se confermata. Nell’intervallo, il creditore non è privo di difese, perché può comparire e chiedere la revoca o la limitazione della misura, sostenendo che lo stay non è necessario o non serve ad agevolare le trattative.
Un punto pratico che vale più di molte considerazioni teoriche: la misura può essere calibrata. Il tribunale può limitarla a determinati creditori o a determinati beni, e può escluderne altri. Non è raro che venga protetto il compendio produttivo e lasciata libera l’esecuzione su un immobile non strumentale. Chi redige l’istanza deve quindi decidere, prima di depositarla, quale perimetro chiedere e come giustificarlo rispetto al piano.
Ecco la sequenza, con i termini e l’ufficio competente per ciascun passaggio.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accesso | Domanda ex art. 40 CCII con istanza di misure protettive | Deposito e pubblicazione contestuale nel registro delle imprese | Tribunale delle imprese competente |
| Effetto immediato | Divieto provvisorio di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 54, c. 2) | Dal giorno della pubblicazione | Opera di diritto verso i creditori anteriori |
| Conferma | Procedimento di conferma o revoca delle misure (art. 55) | Provvedimento entro 30 giorni dall’iscrizione, a pena di inefficacia | Giudice designato del tribunale |
| Riflesso esecutivo | Istanza al G.E. con il provvedimento di conferma | Appena disponibile il provvedimento | Giudice dell’esecuzione del pignoramento pendente |
| Durata | Proroghe e rinnovi entro il tetto complessivo | Massimo 12 mesi (art. 8 CCII), comunque fino all’omologazione | Tribunale |
| Omologa | Sentenza di omologazione dell’accordo | Cessazione delle misure protettive | Tribunale |
| Dopo l’omologa | Pagamento integrale dei creditori estranei | 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza, se successiva (art. 57, c. 3) | Adempimento del debitore |
| Chiusura esecuzioni | Rinuncia agli atti dei creditori aderenti e istanza di estinzione | Da concordare nel testo dell’accordo | Giudice dell’esecuzione |
Il giudice dell’esecuzione cosa fa quando gli comunico le misure protettive?
Prende atto e sospende, ma bisogna chiederglielo. Qui si annida uno degli equivoci più costosi: molti imprenditori credono che sia il tribunale della crisi a “spegnere” il pignoramento. Non è così, e la Cassazione lo ha detto in modo netto.
Con l’ordinanza n. 22715 del 2023 la Suprema Corte ha affermato che il giudice della procedura concorsuale è privo di competenza funzionale in ordine alla sospensione e alla dichiarazione di improseguibilità o di nullità delle procedure esecutive individuali pendenti a carico del debitore: quei provvedimenti spettano al giudice dell’esecuzione, titolare dei poteri di direzione del processo esecutivo ai sensi dell’articolo 484 c.p.c. Il caso riguardava una procedura di sovraindebitamento, ma il principio di riparto dei poteri è generale e vale identico negli accordi di ristrutturazione.
Operativamente significa che il difensore deve lavorare su due fascicoli in parallelo. Nel fascicolo della crisi ottiene la conferma delle misure protettive; nel fascicolo dell’esecuzione deposita un’istanza al G.E., allegando il provvedimento e la visura del registro delle imprese, e chiede la sospensione o la declaratoria di improseguibilità temporanea della procedura. Se l’istanza non viene depositata, il G.E. può legittimamente proseguire: la vendita si tiene, l’aggiudicazione arriva, e a quel punto il danno è difficilmente reversibile.
Gli atti esecutivi compiuti in violazione delle misure protettive sono inefficaci, ma far dichiarare l’inefficacia a posteriori è un contenzioso, con tempi e incertezze che una vendita già celebrata rende particolarmente amari. Prevenire costa un’istanza; rimediare costa un giudizio.
Cosa succede al mio pignoramento nel giorno esatto dell’omologazione?
Succede che la protezione cessa e che il credito cambia natura. Sono due eventi simultanei con effetti opposti, e capire come si compongono è il cuore di tutta la questione.
Da un lato, con l’omologazione le misure protettive esauriscono la loro funzione: il divieto di proseguire le azioni esecutive non è più sorretto dall’articolo 54, comma 2. Dall’altro lato, l’accordo diventa pienamente efficace e vincolante per i creditori che vi hanno aderito: il loro credito è ormai quello risultante dall’accordo, non quello del titolo esecutivo azionato anni prima.
Il risultato è che il pignoramento del creditore aderente resta formalmente in piedi ma perde progressivamente ragione d’essere. Se l’accordo prevede che quel creditore riceva una somma ridotta secondo un piano di pagamenti, il diritto di procedere in executivis per l’intero importo originario non è più attuale. La procedura esecutiva, in sostanza, è un contenitore rimasto senza contenuto.
Il punto è che nel processo esecutivo i contenitori vuoti non si svuotano da soli: qualcuno deve chiuderli. La via fisiologica è la rinuncia agli atti del creditore, prevista come obbligo nel testo dell’accordo. La via patologica, quando la rinuncia non arriva, è l’opposizione all’esecuzione. Vediamole separatamente nelle due risposte successive.
Va aggiunto un profilo temporale spesso trascurato: contro la sentenza di omologazione è ammesso reclamo alla corte d’appello, e il reclamo non sospende di per sé l’efficacia della sentenza. Nella fase di pendenza del reclamo l’accordo è quindi operativo, ma l’assetto non è ancora stabile. Chi gestisce i rapporti con i creditori pignoranti in quella finestra deve tenerne conto nel calibrare le richieste di rinuncia.
Se un creditore ha aderito all’accordo, come si chiude materialmente il suo pignoramento?
Con la rinuncia agli atti esecutivi e la successiva ordinanza del giudice dell’esecuzione. L’articolo 629 c.p.c. stabilisce che, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il processo si estingue se il creditore pignorante e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti; dopo la vendita o l’assegnazione occorre il consenso di tutti i creditori concorrenti. L’estinzione viene poi dichiarata con ordinanza del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 632 c.p.c., e con la stessa ordinanza il giudice ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Questo passaggio va progettato nel testo dell’accordo, non lasciato alla buona volontà successiva. Una clausola efficace individua nominativamente le procedure esecutive pendenti con numero di ruolo e tribunale, impegna il creditore aderente a depositare l’atto di rinuncia entro un termine preciso decorrente da un evento verificabile (l’omologazione, oppure il pagamento della prima rata), e disciplina cosa accade se la rinuncia non viene depositata.
Attenzione a un dettaglio tecnico che fa la differenza nelle esecuzioni immobiliari affollate: la rinuncia del solo creditore pignorante non basta se ci sono intervenuti titolati. Se un fornitore è intervenuto con un decreto ingiuntivo esecutivo e non ha aderito all’accordo, la sua posizione va gestita autonomamente, perché il processo esecutivo può proseguire su impulso suo. Nel censimento preliminare dei creditori, quindi, non vanno guardati solo gli importi: va guardato chi è dentro quali procedure e con quale titolo.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare non è un automatismo dell’estinzione: serve l’ordine del giudice, e serve poi la materiale esecuzione della formalità presso la conservatoria. Finché quella formalità non è eseguita, l’immobile continua a risultare gravato in visura, con le conseguenze immaginabili sulla possibilità di venderlo o di ipotecarlo per reperire nuova finanza.
E se il creditore aderente non rinuncia e va avanti lo stesso?
Si reagisce con l’opposizione all’esecuzione. L’articolo 615, comma 2, c.p.c. consente di contestare il diritto della parte istante a procedere con atto depositato nel fascicolo dell’esecuzione, e la contestazione può fondarsi proprio su fatti sopravvenuti al titolo: l’accordo omologato, che ha rideterminato il credito, è esattamente un fatto sopravvenuto di questo tipo.
Nell’ambito dell’opposizione si chiede al giudice dell’esecuzione la sospensione della procedura ai sensi dell’articolo 624 c.p.c. quando ricorrono gravi motivi. È la richiesta più urgente, perché serve a congelare il calendario della vendita mentre si discute del merito. Se la sospensione viene concessa e l’opposizione poi accolta, la procedura si chiude per venir meno del diritto di procedere.
C’è un principio di legittimità che rafforza questa impostazione: la Cassazione, sezione III, con la sentenza n. 3172 del 7 febbraio 2025, ha affermato che l’accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis per originario difetto di titolo esecutivo impone al giudice dell’esecuzione di rilevare d’ufficio l’improcedibilità del processo, anche a fronte dell’inerzia del debitore, in assenza di un pignoramento successivo di altro creditore titolato. Il caso è diverso, perché lì il vizio è genetico, ma la logica di fondo è la stessa: un’esecuzione priva della propria base non può essere portata avanti come se nulla fosse.
Resta il consiglio pratico: la strada dell’opposizione è più lunga, più costosa e più incerta di una clausola di rinuncia ben scritta. Ogni euro di energia investito nella redazione dell’accordo è risparmiato nel contenzioso esecutivo successivo.
Il mio pignoramento è presso terzi sul conto corrente: cambia qualcosa?
Cambia il ritmo, non il principio. Nell’espropriazione presso terzi la dinamica è più rapida e più insidiosa, perché tra il pignoramento, la dichiarazione del terzo e l’ordinanza di assegnazione delle somme possono passare poche settimane.
Finché le misure protettive sono efficaci, il creditore non può proseguire e l’assegnazione non può essere pronunciata. Il vincolo sulle somme, però, resta impresso: il conto è bloccato nei limiti dell’importo precettato con la maggiorazione di legge, e la liquidità dell’impresa ne risente immediatamente. È per questo che, quando il pignoramento colpisce i conti operativi, l’istanza al giudice dell’esecuzione va depositata lo stesso giorno in cui si ottiene la conferma delle misure, non la settimana dopo.
Se invece l’ordinanza di assegnazione è già stata pronunciata prima dell’ombrello protettivo, il discorso cambia radicalmente: l’assegnazione ha già trasferito il credito verso il terzo al creditore procedente, e ciò che si può ancora discutere riguarda semmai la sorte di somme non ancora materialmente corrisposte. Non è un terreno su cui contare.
Un profilo ulteriore riguarda i crediti dell’impresa verso i propri clienti, spesso pignorati dai creditori più aggressivi. Il blocco di quei crediti è devastante per la continuità aziendale, perché colpisce l’incasso del fatturato corrente. In queste situazioni la richiesta di misure protettive va formulata specificando i rapporti da proteggere e motivando in concreto perché il loro blocco pregiudicherebbe l’attuazione del piano: le istanze generiche vengono ridimensionate, quelle documentate reggono.
E il creditore che non ha aderito? Può pignorarmi il giorno dopo l’omologa?
Deve aspettare, ma ha un orologio in mano, non un divieto. Il creditore estraneo all’accordo non subisce alcuna falcidia e alcuna modifica dei propri diritti: va pagato per intero. L’articolo 57, comma 3, CCII colloca quel pagamento entro centoventi giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti, o entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli che scadono dopo.
In quella finestra il creditore estraneo non ha titolo per pretendere subito il pagamento, perché la moratoria legale è un effetto dell’omologazione, che il tribunale ha potuto pronunciare solo dopo aver verificato l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare quel pagamento integrale nei termini. Il controllo del giudice in sede di omologa, del resto, non è formale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 34842 del 29 dicembre 2024, ha ribadito che il tribunale è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale, compresa l’effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei nei tempi previsti dalla legge, e ha applicato agli accordi la regola della relative priority rule nel trattamento dei crediti prelatizi.
Scaduti i centoventi giorni senza pagamento, però, la situazione si capovolge: il creditore estraneo torna pienamente libero. Può notificare il precetto, può pignorare, può intervenire nelle procedure altrui e può anche chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, perché l’omologazione dell’accordo non gli preclude quella iniziativa.
Nell’accordo agevolato dell’articolo 60 la finestra dei centoventi giorni non esiste proprio: il debitore vi rinuncia per accedere alla soglia ridotta del trenta per cento. I creditori estranei vanno pagati alla scadenza naturale, e nel frattempo nessuna misura protettiva li trattiene.
Se l’accordo è “ad efficacia estesa”, il creditore non aderente della categoria deve fermarsi?
Sì, se ricorrono i presupposti dell’articolo 61 CCII, e questa è la differenza più importante tra le varie forme di accordo. Quando l’accordo è non liquidatorio, prevede la continuità aziendale diretta o indiretta, i creditori sono suddivisi in categorie giuridicamente ed economicamente omogenee e all’interno della categoria aderiscono creditori che rappresentano la percentuale qualificata richiesta dalla legge, gli effetti si estendono anche ai non aderenti di quella categoria.
Per il tema che stiamo trattando la conseguenza è diretta: il creditore raggiunto dall’estensione subisce la modifica del proprio credito pur non avendo firmato nulla. Il suo pignoramento perde la base sostanziale allo stesso modo di quello del creditore aderente, con la differenza pratica che difficilmente depositerà una rinuncia spontanea. In questi casi la chiusura della procedura passa quasi sempre dall’opposizione all’esecuzione o da un’istanza al G.E. fondata sulla sentenza di omologazione.
L’estensione non è però una scorciatoia: la giurisprudenza vigila sull’uso corretto dello strumento. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha ritenuto che la richiesta di applicazione del cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti costituisca un uso distorto dell’istituto; e con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha dichiarato inammissibile l’istanza di omologazione forzosa quando manchino creditori anteriori aderenti e siano presenti soltanto creditori la cui pretesa nasce dalla procedura stessa.
Prima di costruire un accordo ad efficacia estesa contando sull’effetto sui pignoramenti dei dissenzienti, quindi, va verificata con precisione chirurgica la composizione delle categorie: se l’estensione non regge in sede di omologa o di reclamo, si torna al punto di partenza con mesi persi e creditori insospettiti.
L’omologa libera anche i miei fideiussori e il socio illimitatamente responsabile dai loro pignoramenti?
No, e questa è la risposta che crea più sconforto nei colloqui. L’articolo 59 CCII stabilisce che i creditori conservano impregiudicati i diritti verso i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.
Significa che la banca che ha falcidiato il proprio credito verso la società può, in linea di principio, continuare a escutere l’amministratore che ha garantito con fideiussione personale, e il pignoramento sulla casa del garante non è toccato dall’omologazione dell’accordo della società. È una simmetria che sorprende, ma risponde alla funzione stessa della garanzia personale, che serve proprio a coprire il rischio di insolvenza del debitore principale.
L’orientamento di legittimità formatosi sul concordato preventivo è consolidato nello stesso senso e ha escluso che l’effetto esdebitatorio possa essere esteso ai coobbligati mediante clausole inserite nella proposta, trattandosi di disciplina degli effetti stabilita dalla legge e sottratta all’autonomia delle parti (Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382, in continuità con Cass. civ., sez. I, 4 agosto 2017, n. 19609). Negli accordi di ristrutturazione, invece, l’articolo 59 fa espressamente salva una diversa previsione: la liberazione dei garanti si può ottenere, ma solo se è scritta nell’accordo e accettata dal creditore interessato. È una delle clausole su cui vale la pena negoziare fino all’ultimo, perché nella pratica il patrimonio personale dell’imprenditore e quello dell’impresa sono due vasi comunicanti.
Qui il coordinamento tra competenze diventa concreto. Nello Studio Monardo la posizione della società e quella dei garanti vengono trattate come un unico dossier: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, perché la clausola che libera il fideiussore va costruita insieme alla sostenibilità finanziaria del piano, non dopo.
Ho anche un pignoramento esattoriale: segue le stesse regole?
In parte sì, in parte no, e conviene saperlo prima. Le misure protettive dell’articolo 54, comma 2, riguardano i creditori per titolo o causa anteriore senza distinzioni soggettive, quindi coprono anche la riscossione. Le peculiarità stanno però nel trattamento sostanziale del credito e nella struttura dell’accordo, perché la falcidia dei crediti tributari e contributivi passa dalla transazione disciplinata dall’articolo 63 CCII e da regole di trattamento specifiche, che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente precisato.
Sul versante puramente esecutivo, il pignoramento promosso dall’agente della riscossione segue in larga parte le regole ordinarie dell’espropriazione forzata, con alcune particolarità procedurali. Quando la procedura è già pendente, il percorso è lo stesso descritto sopra: conferma delle misure protettive, istanza al giudice dell’esecuzione, chiusura all’esito dell’omologazione se il credito è stato ristrutturato.
Il consiglio operativo è di mappare fin dal primo giorno quali procedure sono ordinarie e quali esattoriali, perché i tempi di reazione e gli interlocutori sono diversi, e perché la componente pubblica dell’indebitamento condiziona pesantemente la fattibilità stessa dell’accordo.
Rischio di perdere il capannone mentre tratto con le banche?
Sì, se il pignoramento è già avanti e non viene protetto in tempo. È la risposta onesta, e la diamo sempre per prima, prima delle rassicurazioni.
Il rischio si misura sul calendario della procedura esecutiva, non su quello delle trattative. Se sul capannone è già stata disposta la vendita e la prima asta è fissata tra sei settimane, il tempo utile per depositare la domanda di accesso con istanza di misure protettive e per portare il provvedimento di conferma davanti al giudice dell’esecuzione è quello, non di più. La preparazione della domanda va calibrata sul calendario delle esecuzioni pendenti, non solo sulle esigenze istruttorie interne dell’impresa.
Detto questo, la rassicurazione fondata c’è: quando le misure protettive vengono chieste e confermate, l’inibitoria opera e il compendio produttivo resta sotto protezione per l’intera durata concessa, che può arrivare a dodici mesi. In quel periodo l’attività prosegue, i beni strumentali restano nella disponibilità dell’impresa e gli atti esecutivi compiuti in violazione del divieto sono inefficaci.
Il limite reale, altrettanto fondato, è che quella protezione è a tempo e non sopravvive all’omologazione. Chi la utilizza per guadagnare respiro senza chiudere contestualmente le partite esecutive si ritrova, dodici mesi dopo, con lo stesso capannone pignorato e con un anno in meno di margine.
Se salto una scadenza dell’accordo, ricominciano tutti i pignoramenti?
Potenzialmente sì, e con un effetto peggiore di quello di partenza. L’accordo omologato è un assetto condizionato all’adempimento: se il debitore non paga, i creditori possono chiederne la risoluzione secondo le regole del codice civile, e il rapporto torna a essere quello originario.
Sul punto la Cassazione è intervenuta con nettezza. Con la sentenza n. 32996 del 17 dicembre 2024 ha affermato che la dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione degli accordi rende impossibile l’attuazione del piano e fa venir meno la causa di risanamento posta alla base dei singoli accordi, che si risolvono per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione. E con la sentenza n. 33446 del 2024 ha chiarito che, risolto l’accordo, rivive l’obbligazione originaria: il creditore che aveva accettato una somma ridotta a saldo e stralcio può far valere l’intero credito iniziale, detratti gli acconti già percepiti e non revocabili.
Tradotto sul piano esecutivo: la falcidia non è un risultato acquisito una volta per tutte, è il premio dell’esecuzione puntuale del piano. Se l’accordo salta, il creditore che aveva rinunciato agli atti può munirsi nuovamente di titolo e ripartire, e il pignoramento che era stato chiuso non torna in vita ma può essere sostituito da uno nuovo, su un patrimonio nel frattempo impoverito.
Esiste una via intermedia che vale la pena presidiare prima del default conclamato: l’articolo 58 CCII disciplina la rinegoziazione degli accordi e le modifiche del piano. Intervenire quando il primo scostamento si manifesta, e non quando il creditore ha già notificato il precetto, è la differenza tra una manutenzione dell’accordo e un contenzioso.
Quanto tempo ho davvero prima che l’asta arrivi al punto di non ritorno?
Fino all’aggiudicazione, e poi il margine si chiude quasi del tutto. È il termine più importante da avere in mente, perché segna il confine tra ciò che si può ancora recuperare e ciò che si può solo compensare in denaro.
L’articolo 632 c.p.c. stabilisce che l’estinzione del processo esecutivo verificatasi dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione non pregiudica gli effetti di questi atti, e l’articolo 187-bis delle disposizioni di attuazione fa salvi gli effetti dell’aggiudicazione in tutti i casi di estinzione, tipica o atipica, dell’espropriazione forzata. La conseguenza è che il bene resta acquisito all’aggiudicatario, e ciò che entra nel perimetro della regolazione della crisi è soltanto il ricavato della vendita.
Prima dell’aggiudicazione, invece, lo spazio di manovra è ampio: le misure protettive bloccano il calendario, la rinuncia agli atti estingue la procedura, l’opposizione può sospenderla. Dopo, no.
La risposta onesta alla domanda “quanto tempo ho” è quindi: molto meno di quanto suggerisca la lunghezza media di un’esecuzione immobiliare. Non conta quando è iniziato il pignoramento, conta a che punto del suo iter si trova oggi. Un pignoramento notificato tre anni fa, con vendita già disposta, è più urgente di uno notificato sei mesi fa e ancora privo di perizia.
L’accordo omologato mi ripulisce le trascrizioni e le segnalazioni?
Non automaticamente, e la distinzione conta. La cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare richiede l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiara l’estinzione e ordina la formalità, e poi la materiale esecuzione presso la conservatoria dei registri immobiliari: sono due passaggi distinti, e il secondo non avviene da solo.
Discorso analogo, con presupposti diversi, per le ipoteche giudiziali iscritte prima della procedura: la loro cancellazione dipende da quanto è stato pattuito con il creditore titolare e da eventuali provvedimenti del tribunale. Anche qui, se la clausola non è nell’accordo, la formalità resterà in visura a tempo indeterminato, con effetti concreti sulla possibilità di ottenere nuova finanza o di cedere l’immobile.
Quanto alle segnalazioni nelle banche dati creditizie e in Centrale rischi, il loro aggiornamento segue le regole proprie dei sistemi di informazione creditizia e la posizione dell’intermediario segnalante, e non discende dall’omologazione come effetto automatico. Sono profili che vanno gestiti in parallelo, ma che non vanno confusi con l’esito della procedura concorsuale.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative, costruite con importi e date coerenti con i termini di legge, non casi reali: servono a far vedere il meccanismo in funzione.
Prima ipotesi — accordo ordinario con misure protettive. Alfa S.r.l., impresa manifatturiera, ha un’esposizione complessiva di 4.187.000 €. Sul capannone strumentale, stimato 1.930.000 €, una banca ha trascritto pignoramento immobiliare il 14 gennaio 2026 per un credito di 1.263.500 €; un fornitore ha invece notificato pignoramento presso terzi sul conto corrente per 187.400 €. Il 6 marzo 2026 la società deposita domanda di accesso ex art. 40 CCII, chiedendo misure protettive; la domanda è pubblicata nel registro delle imprese lo stesso giorno e il divieto di proseguire le azioni esecutive opera da subito. Il 31 marzo 2026 il tribunale conferma le misure. Il 2 aprile 2026 il difensore deposita l’istanza nei due fascicoli esecutivi: il giudice dell’esecuzione dispone la sospensione e l’asta del capannone, già fissata per il 19 maggio, non si tiene. L’11 settembre 2026 il tribunale omologa l’accordo, al quale hanno aderito creditori per il 68% dei crediti, banca pignorante compresa, con falcidia del credito bancario a 758.100 € pagabili in ventiquattro rate. Da quel giorno le misure protettive cessano. In esecuzione della clausola contenuta nell’accordo, la banca deposita rinuncia agli atti esecutivi entro trenta giorni dalla prima rata; il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione e ordina la cancellazione della trascrizione. Il fornitore, rimasto estraneo, va invece pagato per intero: 187.400 € entro centoventi giorni dall’omologazione, quindi entro il 9 gennaio 2027. Se quel pagamento arriva, il suo pignoramento si chiude per sopravvenuto integrale soddisfacimento; se non arriva, dal 10 gennaio 2027 il fornitore è libero di riprendere l’esecuzione e di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.
Seconda ipotesi — accordo agevolato, nessuna protezione. Beta S.r.l. ha debiti per 1.346.800 €. Raggiunge intese con creditori che rappresentano il 34% dei crediti e opta per l’accordo agevolato dell’articolo 60, che consente la soglia ridotta a condizione di non chiedere misure protettive e di non proporre moratoria per gli estranei. Sul magazzino pende un pignoramento mobiliare per 96.300 €, con vendita fissata al 22 ottobre 2026; la domanda di accesso viene depositata il 4 settembre 2026 e l’udienza di omologa è calendarizzata per novembre. Poiché non esiste alcuna protezione, il pignoramento prosegue: il 22 ottobre le merci vengono vendute e il ricavato distribuito. L’accordo verrà anche omologato, ma nel frattempo l’impresa ha perso il magazzino su cui poggiava la continuità. La scelta dell’accordo agevolato, corretta sulla carta per la soglia più bassa, era incompatibile con la presenza di un’esecuzione in fase avanzata: la variante da scegliere non dipende solo dai consensi raccolti, dipende anche dallo stato dei pignoramenti in corso.
La domanda che nessuno fa ma che tutti dovrebbero fare
Dopo centinaia di colloqui su questo tema, la domanda che praticamente nessuno pone è questa: “nel testo dell’accordo, chi si è impegnato a depositare materialmente l’atto che chiude il mio pignoramento, entro quale giorno, e cosa succede se non lo fa?”
Tutte le domande precedenti riguardano il diritto sostanziale: quanto pago, a chi, in che tempi. Questa riguarda l’ultimo metro, quello che separa un accordo ben costruito da un risanamento che funziona davvero. Perché un accordo può essere omologato, la falcidia può essere efficace, il piano può essere sostenibile, e ciò nonostante il capannone può restare pignorato per due anni perché nessuno ha depositato la rinuncia agli atti e nessuno ha chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’estinzione.
Le conseguenze di questa dimenticanza sono pesanti e molto concrete. L’immobile gravato non è finanziabile, e la nuova finanza è spesso l’ossigeno del piano. Non è vendibile a condizioni normali, e molti piani prevedono proprio la dismissione di asset non strategici. Il custode giudiziario, se nominato, mantiene i propri poteri. E ogni creditore intervenuto nella procedura conserva la possibilità di riattivarla su proprio impulso.
Una clausola ben scritta risponde a tre domande in poche righe: quali procedure esecutive sono interessate, identificate per numero di ruolo generale, tribunale e creditore procedente; quale atto ciascun creditore si obbliga a depositare e in quale termine, ancorato a un evento verificabile; quale conseguenza contrattuale scatta in caso di inadempimento all’obbligo di rinuncia, tipicamente la sospensione del pagamento della rata successiva o una penale.
C’è poi una seconda domanda-ombra, altrettanto trascurata: “chi controlla, mese per mese, che l’accordo stia effettivamente producendo l’effetto che ci aspettiamo sul fascicolo dell’esecuzione?” L’esperienza dice che senza un presidio esplicito, con scadenze in calendario e verifiche periodiche nei fascicoli, gli adempimenti processuali slittano fino al momento in cui diventano urgenti, cioè quando è tardi.
Ma i giudici cosa dicono?
Ecco i riferimenti più utili per orientarsi, con l’indicazione del principio e della sua rilevanza rispetto al tema dei pignoramenti aziendali.
Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 — L’apertura della procedura liquidatoria successiva all’omologazione degli accordi rende impossibile l’attuazione del piano e fa venir meno la causa di risanamento dei singoli accordi, che si risolvono per impossibilità giuridica sopravvenuta. Rilevanza: dimostra che l’assetto raggiunto con l’omologa non è definitivo e può essere travolto, con conseguente riemersione delle iniziative dei creditori.
Cass. civ., sez. I, n. 33446/2024 — Risolto l’accordo, rivive l’obbligazione originaria: il creditore che aveva accettato una somma ridotta a saldo e stralcio può insinuare l’intero credito iniziale, detratti gli acconti non revocabili. Rilevanza: la falcidia è condizionata all’adempimento, e il creditore che ha rinunciato agli atti esecutivi può tornare a pretendere l’importo pieno.
Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842 — In sede di omologa il giudice non si limita alla verifica della regolarità formale ma controlla la legalità sostanziale, compresa l’effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei nei tempi di legge; alla ristrutturazione si applica la regola della relative priority rule per i crediti prelatizi tributari e contributivi. Rilevanza: la tutela dei creditori estranei, che restano titolari del diritto di procedere esecutivamente, è oggetto di scrutinio giudiziale.
Cass. civ., sez. VI-I, n. 22715/2023 — Il giudice della procedura concorsuale è privo di competenza funzionale a disporre la sospensione o a dichiarare l’improseguibilità o la nullità delle procedure esecutive individuali pendenti: i relativi provvedimenti spettano al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 484 c.p.c. Rilevanza: è la pronuncia che impone di lavorare su due fascicoli e di non attendere che il tribunale della crisi chiuda il pignoramento.
Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2025, n. 3172 — L’accertamento della mancanza del diritto di procedere in executivis per originario difetto di titolo esecutivo impone al giudice dell’esecuzione di rilevare d’ufficio l’improcedibilità del processo, anche in caso di inerzia del debitore e in assenza di pignoramento successivo di altro creditore titolato. Rilevanza: conferma che un’esecuzione priva di base non può proseguire, logica applicabile anche al venir meno sopravvenuto del diritto.
Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 — È inammissibile l’istanza di omologazione forzosa quando manchino creditori anteriori aderenti e siano presenti soltanto creditori la cui pretesa trova fonte nella procedura di ristrutturazione. Rilevanza: delimita i presupposti dell’omologa forzosa, da cui dipende l’effetto sui creditori non aderenti e quindi sui loro pignoramenti.
Cass. civ., n. 4365/2026 (26 febbraio 2026) — La richiesta di cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dell’istituto. Rilevanza: chi progetta l’accordo contando sull’estensione degli effetti ai dissenzienti deve verificare seriamente la base di consensi.
Cass. civ., n. 5918/2026 (16 marzo 2026) — Precisa i presupposti richiesti per l’omologazione forzosa degli accordi nel regime anteriore alle modifiche del d.lgs. 136/2024. Rilevanza: incide sulle procedure pendenti e sul diritto intertemporale applicabile.
Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310 — La natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione al reclamo contro il decreto di omologazione spetti solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nelle fasi precedenti. Rilevanza: definisce chi può mettere in discussione l’omologa e quindi la stabilità dell’assetto su cui si fonda la chiusura delle esecuzioni.
Cass. civ., n. 5828/2026 (15 marzo 2026) — Ulteriori precisazioni sulla legittimazione a proporre reclamo avverso l’omologazione, anche in caso di accordi ad efficacia estesa. Rilevanza: riguarda proprio la variante che produce effetti sui creditori non aderenti.
Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria 19 dicembre 2023, n. 35519 — Ha rimesso alla pubblica udienza, per la particolare importanza, la questione della sorte dell’accordo omologato e non adempiuto in caso di successiva apertura della procedura liquidatoria senza previa risoluzione. Rilevanza: segnala che l’area dell’inadempimento dell’accordo è ancora in movimento.
Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 (in continuità con Cass. civ., sez. I, 4 agosto 2017, n. 19609) — L’effetto esdebitatorio non può essere esteso ai coobbligati mediante clausola della proposta di concordato, trattandosi di disciplina legale sottratta all’autonomia delle parti. Rilevanza: sul versante dei garanti, e letta insieme all’art. 59 CCII, spiega perché la liberazione dei fideiussori negli accordi richieda un’esplicita e concordata previsione.
Cass. civ., sez. I, n. 12064/2019 e n. 13850/2019 — La prima conferma che il controllo in sede di omologa investe l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di legge; la seconda che l’omologazione non impedisce al creditore estraneo di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria. Rilevanza: definiscono il perimetro di ciò che i creditori fuori accordo possono ancora fare dopo l’omologa.
Provvedimento della Prima Presidente della Corte di cassazione, 3 aprile 2025, n. 8794 — Reso su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha dichiarato inammissibili i quesiti posti sulla qualificazione di alcune misure come protettive atipiche o cautelari. Rilevanza: conferma che i confini tra misure protettive e cautelari restano un terreno tecnico delicato, da presidiare caso per caso.
Trib. Milano, sez. II, 4 aprile 2024 — L’inadempimento degli obblighi assunti nell’accordo omologato legittima il creditore insoddisfatto a chiedere l’apertura della procedura liquidatoria maggiore, con insinuazione secondo il regime civilistico della risoluzione. Rilevanza: mostra il percorso concreto che un creditore deluso può intraprendere.
Trib. Ferrara, 30 ottobre 2025 e Trib. Trapani, 26 novembre 2025 — Il primo sulle condizioni per omologare un accordo ad efficacia estesa in presenza di scostamenti sulla percentuale di adesione nella categoria; il secondo sulla conferma con efficacia erga omnes delle misure protettive richieste con domanda prenotativa. Rilevanza: sono i due fronti pratici — estensione degli effetti e tenuta della protezione — su cui si gioca la sorte dei pignoramenti pendenti.
E voi, concretamente, cosa fate?
Quando un’impresa arriva da noi con pignoramenti attivi e l’ipotesi di un accordo di ristrutturazione, il lavoro si articola su strumenti precisi. Non “aiutiamo a capire”: facciamo queste cose.
- Estraiamo e leggiamo integralmente i fascicoli delle esecuzioni pendenti, ricostruendo per ciascuna lo stato esatto della procedura: pignoramento, intervento dei creditori, nomina del custode, perizia, ordinanza di vendita, date d’asta già fissate. È da qui che si capisce quanto tempo c’è.
- Verifichiamo la validità dei titoli esecutivi e la regolarità delle notifiche, confrontando relate, precetti e atti di pignoramento, perché un’opposizione fondata su un vizio del titolo può valere quanto un accordo.
- Ricostruiamo la posizione bancaria con i nostri commercialisti, calcolando anatocismo, usura e costi occulti sui rapporti di conto e sui finanziamenti, per stabilire quale sia realmente il credito da ristrutturare.
- Costruiamo la domanda di accesso ex art. 40 CCII con l’istanza di misure protettive, perimetrando i beni e i rapporti da proteggere e motivando il collegamento tra ciascuno di essi e la fattibilità del piano.
- Depositiamo le istanze nei fascicoli esecutivi con il provvedimento di conferma delle misure, chiedendo al giudice dell’esecuzione la sospensione o la declaratoria di improseguibilità, nei tempi utili rispetto al calendario della vendita.
- Negoziamo con banche, intermediari e fornitori il testo degli accordi, comprese le clausole sulla rinuncia agli atti esecutivi, sui termini di deposito, sulle conseguenze dell’inadempimento e, quando è possibile ottenerla, sulla posizione dei garanti.
- Progettiamo la scelta tra accordo ordinario, agevolato ed efficacia estesa in funzione, tra l’altro, dello stato dei pignoramenti in corso, perché la variante sbagliata può costare un bene strumentale.
- Presidiamo l’udienza di omologazione e gestiamo le opposizioni dei creditori dissenzienti, così come l’eventuale fase di reclamo davanti alla corte d’appello.
- Seguiamo la chiusura materiale delle procedure esecutive dopo l’omologa: sollecito delle rinunce, istanza di estinzione, ordinanza del giudice dell’esecuzione, cancellazione della trascrizione presso la conservatoria.
- Monitoriamo l’esecuzione dell’accordo e interveniamo alla prima deviazione con gli strumenti dell’art. 58 CCII sulla rinegoziazione, prima che l’inadempimento apra la strada alla risoluzione e al ritorno del credito originario.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, perché la trattativa con banche e creditori qualificati che porta all’accordo è esattamente il terreno per cui quella qualifica è stata istituita: significa conoscere dall’interno la logica con cui i creditori finanziari valutano un piano, e sapere quali impegni sono realisticamente ottenibili in cambio di cosa. A questa si affianca la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale del fascicolo esecutivo fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva: chi imposta l’opposizione all’esecuzione è lo stesso che, se serve, la porta davanti al giudice di legittimità.
Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ricostruzione contabile dei rapporti bancari e la sostenibilità finanziaria del piano vengono elaborate in parallelo alla strategia processuale, non a valle. È ciò che consente di non scrivere un accordo che i numeri non reggono, e di non impostare una difesa esecutiva scollegata dal risanamento.
In sintesi
Tre messaggi restano da tutte le risposte che avete letto.
Il primo: l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione non estingue i pignoramenti aziendali attivi. Ciò che ferma le esecuzioni durante la procedura sono le misure protettive, che vanno richieste, confermate e portate davanti al giudice dell’esecuzione, e che cessano proprio con l’omologa.
Il secondo: dopo l’omologazione il pignoramento del creditore aderente perde la propria base sostanziale, ma la chiusura della procedura richiede un atto — rinuncia agli atti ed estinzione, oppure opposizione all’esecuzione — che va previsto nel testo dell’accordo e materialmente eseguito.
Il terzo: i creditori estranei conservano i loro diritti e devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni; i fideiussori e i coobbligati non sono liberati salvo diversa previsione concordata; e se l’accordo non viene adempiuto, il credito originario torna a vivere.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa intersezione. La materia del titolo richiede insieme la capacità di stare dentro uno strumento di regolazione della crisi — competenza certificata dall’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e dall’iscrizione come Gestore della crisi da sovraindebitamento negli elenchi del Ministero della Giustizia — e la capacità di reggere il fronte esecutivo fino all’ultimo grado, che è ciò che garantisce la qualifica di avvocato cassazionista. Non sono due specializzazioni giustapposte: sono le due metà del problema che questo articolo ha descritto.
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