Quante Volte Si Può Essere Convocati In Contraddittorio Per Lo Stesso Accertamento?

Questa guida raccoglie le domande che ci vengono poste più spesso da chi, ricevuta una prima comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, si vede arrivare una seconda convocazione, poi una terza, e comincia a chiedersi se ci sia un limite o se la cosa possa andare avanti all’infinito. Le risposte sono complete e aggiornate, senza rimandi generici.

Il quadro normativo, in tre frasi. Dal 30 aprile 2024 il contraddittorio preventivo è obbligatorio in via generale: l’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, impone all’Amministrazione di comunicare al contribuente uno schema d’atto prima di adottare la maggior parte degli atti impugnabili, a pena di annullabilità. Su questo impianto si innesta l’accertamento con adesione riscritto dal D.Lgs. 13/2024, che apre una seconda sede di confronto — e con essa la possibilità di più incontri. Il risultato è che, oggi, la legge impone una sola occasione di contraddittorio formale, ma il procedimento ne può generare molte di più, ed è proprio qui che nascono gli equivoci.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il tema del contraddittorio è, prima di tutto, un tema di vizi dell’atto e di impugnazione: la violazione del confronto preventivo non si “recupera” da sola, va eccepita nel ricorso e portata avanti nei gradi di giudizio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la linea difensiva costruita davanti al funzionario nella fase amministrativa può essere sostenuta dallo stesso professionista fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: sugli accertamenti fondati su indagini finanziarie, movimentazioni bancarie e ricostruzioni contabili, avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, che è esattamente ciò che serve quando il confronto con l’ufficio si gioca sui numeri.

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“Ma questo ‘contraddittorio’ cos’è esattamente? Mi è arrivata una lettera che non è un accertamento”

È la fase in cui l’ufficio ti dice cosa ha intenzione di contestarti, prima di contestartelo davvero. Non è un atto che chiede soldi, non è impugnabile, non va pagato. È un documento che anticipa la pretesa e ti mette nelle condizioni di rispondere.

Fino al 2024 questa fase esisteva a macchia di leopardo: c’era per le verifiche in azienda, c’era per gli studi di settore, c’era per le indagini finanziarie, ma non c’era in via generale. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, avevano tracciato una linea di confine diventata famosa: obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati (IVA in primo luogo), nessun obbligo generalizzato per quelli interni. Chi riceveva un accertamento IRPEF “a tavolino”, senza essere mai stato sentito, si trovava spesso senza argomenti procedurali.

L’art. 6-bis dello Statuto ha rovesciato l’impostazione. Oggi la regola è che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità. Le eccezioni sono tipizzate: atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024. Fuori da quell’elenco, il confronto va aperto.

La lettera che hai ricevuto, quindi, ha con ogni probabilità un nome preciso: schema d’atto. Contiene i motivi della pretesa, gli elementi di prova su cui l’ufficio si fonda, l’invito a presentare controdeduzioni e — se si tratta di un atto che può essere definito in adesione — anche l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni. Non ignorarla è la prima regola. Considerarla un accertamento e correre a impugnarla è il primo errore.

“Quante volte, in concreto, mi possono convocare per lo stesso accertamento?”

Non esiste un numero massimo fissato dalla legge. Il contraddittorio obbligatorio è uno solo, ma le occasioni di confronto sullo stesso accertamento possono essere quattro, cinque, anche di più — e nessuna norma le conta.

È una risposta che sorprende, quindi la scompongo. Ci sono due piani da tenere distinti.

Il primo piano è quello degli obblighi. Su questo, la legge è netta: prima di emettere l’atto, l’ufficio deve aprire il contraddittorio una volta, comunicando lo schema d’atto e assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni. Se lo salta, l’atto è annullabile. Se lo apre una volta e lo fa correttamente, ha adempiuto: non gli si può rimproverare di non averti convocato una seconda volta.

Il secondo piano è quello delle facoltà, e qui il numero si moltiplica. Prima dello schema d’atto l’ufficio può averti già inviato questionari o richieste di documenti ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, e può inviarne più di uno. Può esserci stata una verifica in sede, con processo verbale di constatazione e relative osservazioni. Dopo lo schema d’atto, se chiedi l’adesione, si apre un procedimento che prevede un invito a comparire e che può svilupparsi in più sedute, ciascuna chiusa da un verbale di rinvio: due, tre, quattro incontri sono normali in una trattativa complessa. Se non aderisci in quella fase e l’avviso viene notificato, hai ancora una finestra per chiedere l’adesione, che genera nuovi incontri. E se l’atto viene annullato in autotutela e rifatto, il ciclo può ripartire.

Sommando, per un singolo periodo d’imposta e un singolo tributo si possono contare senza difficoltà cinque o sei momenti di interlocuzione. Nessuno di questi passaggi è di per sé illegittimo: quello che conta non è quante volte ti chiamano, ma se ogni convocazione rispetta i termini e se il contenuto del confronto finisce davvero nell’atto finale.

“Chi decide quante volte convocarmi: l’ufficio o la legge?”

Decide l’ufficio, entro cornici che la legge disegna in modo indiretto.

La legge fissa quattro paletti, e sono paletti seri.

Il primo è il termine di decadenza dell’azione accertatrice. L’ufficio non può convocarti a tempo indeterminato: superato il termine per notificare l’avviso, il potere si estingue. Ogni convocazione in più consuma tempo che gioca a favore del contribuente, non dell’Amministrazione — motivo per cui gli uffici, quando la decadenza si avvicina, tendono a chiudere anziché a moltiplicare gli incontri.

Il secondo è l’art. 9-bis della L. 212/2000, il divieto di bis in idem nel procedimento tributario, introdotto dal D.Lgs. 219/2023: salvo diverse disposizioni specifiche e ferma l’emendabilità dei vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l’azione accertativa sia esercitata, per ciascun tributo, una sola volta per ogni periodo d’imposta. Non limita il numero degli incontri, ma limita il numero delle pretese.

Il terzo è la struttura dell’adesione: chi ha già presentato istanza di adesione sullo schema d’atto non può ripresentarla dopo la notifica dell’avviso. Una sola volta, quindi, per quel canale.

Il quarto è il dovere di motivazione rafforzata. L’art. 6-bis, comma 4, stabilisce che l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere. Convocarti dieci volte e poi emettere un atto che ignora tutto quanto hai detto è, di per sé, un vizio.

Fuori da questi limiti, l’ufficio è libero di organizzare l’istruttoria come crede. La domanda giusta non è “possono richiamarmi?”, ma “questa nuova convocazione mi sposta un termine, me ne apre uno nuovo, o me ne sta bruciando uno?”.

“Entro quando devono chiamarmi, e io entro quando devo rispondere?”

I termini che contano sono pochi e vanno imparati a memoria.

Sessanta giorni è il termine minimo che l’ufficio deve concederti per rispondere allo schema d’atto. Il correttivo di dicembre 2025 (D.Lgs. 192/2025, art. 13) ha ritoccato il comma 3 dell’art. 6-bis precisando che quel termine dev’essere complessivamente non inferiore a sessanta giorni, coprendo sia le controdeduzioni sia l’accesso al fascicolo istruttorio. Prima della scadenza l’atto non può essere adottato.

Trenta giorni dalla notifica dello schema è il termine per presentare istanza di accertamento con adesione, in alternativa alle osservazioni. Attenzione: questo termine non gode della sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto solo per i termini processuali, mentre l’adesione è procedimento amministrativo.

Quindici giorni dal ricevimento dell’istanza è il termine entro cui l’ufficio formula l’invito a comparire per avviare il confronto sull’adesione.

Quindici giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento preceduto da contraddittorio è la finestra residua per chiedere l’adesione a chi non l’aveva chiesta prima; la sospensione del termine di ricorso, in quel caso, è di trenta giorni e non di novanta.

Centoventi giorni è il meccanismo di salvaguardia dell’ufficio: se tra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il termine di decadenza intercorrono meno di centoventi giorni, la decadenza è posticipata al centoventesimo giorno successivo. È la norma che spiega perché gli schemi d’atto piovono a novembre e dicembre.

Sul rispetto dei termini la Cassazione è rigorosa anche quando la violazione sembra formale. Con la sentenza n. 23073 del 2026 la Sezione tributaria ha ribadito che, nel sistema del termine dilatorio successivo al processo verbale di constatazione, ciò che rileva è il momento in cui il funzionario sottoscrive l’atto impositivo — è lì che il potere viene esercitato — e non la successiva notifica al contribuente. Un atto firmato prima della scadenza e notificato dopo resta un atto anticipato.

“Ho ricevuto lo schema d’atto: cosa succede se rispondo per iscritto e basta?”

Succede che il contraddittorio si svolge in forma cartolare, ed è perfettamente legittimo.

Molti si aspettano una convocazione fisica, una stanza, un funzionario dall’altra parte del tavolo. L’art. 6-bis non la impone: assegna un termine per le controdeduzioni scritte e riconosce il diritto di accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. Se scegli questa strada, l’ufficio valuta ciò che hai scritto e poi decide se archiviare, ridimensionare la pretesa o emettere l’avviso.

Questo non significa che l’incontro sia escluso. La prassi degli uffici, specie nelle contestazioni complesse, prevede spesso un confronto informale per discutere le deduzioni. E l’art. 6, comma 2-ter, del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che se dalle osservazioni emergono i presupposti per una definizione, le parti possono comunque dare corso di comune accordo al procedimento di adesione. È una porta che resta aperta: chi presenta le osservazioni non perde la possibilità di trattare, la sposta più avanti.

Il punto delicato è un altro, ed è il contenuto delle controdeduzioni. Il D.Lgs. 13/2024 ha previsto che, se l’istanza di adesione arriva dopo la notifica dell’avviso preceduto da contraddittorio, l’ufficio non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli già dedotti con le osservazioni. Tradotto: quello che non scrivi nelle controdeduzioni rischia di non poter più essere introdotto nella trattativa successiva. Le osservazioni allo schema d’atto non sono un atto interlocutorio da sbrigare: sono il perimetro entro cui si giocherà tutto il resto.

Va aggiunto che la forma dell’invito conta meno della sua sostanza. La CGT di primo grado di Roma, sez. I, con sentenza n. 8483 del 1° giugno 2026, ha ritenuto validamente instaurato il contraddittorio anche in presenza di un invito che non aveva la veste formale dello schema d’atto, ma che nei fatti consentiva al contribuente di conoscere la contestazione e di replicare. Il che, letto al rovescio, significa che anche una comunicazione dal titolo insolito può aver fatto partire i tuoi sessanta giorni.

“Se invece chiedo l’adesione, quanti incontri mi aspettano?”

Almeno uno. Quanti servano, in realtà: la legge non pone un tetto, e la trattativa si chiude quando si chiude.

Il meccanismo è questo. Presenti istanza di adesione entro trenta giorni dallo schema d’atto; l’ufficio, entro quindici giorni, ti formula l’invito a comparire ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 218/1997; si tiene il primo incontro. Da lì in avanti, la sequenza dipende dalla materia: se la contestazione riguarda una singola posta, spesso si esaurisce in una seduta; se riguarda ricostruzioni bancarie, percentuali di ricarico, transfer pricing o crediti d’imposta, due o tre incontri sono la normalità.

Ogni seduta si chiude con un verbale. Se il confronto prosegue, il verbale dà atto del rinvio e delle produzioni documentali richieste; se si raggiunge l’accordo, si redige l’atto di adesione con gli importi concordati e l’avviso di accertamento non viene emesso; se l’accordo non si raggiunge, il verbale registra l’esito negativo e l’ufficio procede.

Il vero orologio non è il numero degli incontri ma la sospensione dei termini. Nella procedura ordinaria, l’istanza di adesione presentata dopo l’avviso sospende per novanta giorni il termine di impugnazione; nell’ipotesi di adesione richiesta dopo un avviso già preceduto da contraddittorio, la sospensione è di trenta giorni. Se gli incontri si dilatano oltre la sospensione, il termine per ricorrere riprende a correre mentre tu sei ancora seduto al tavolo: è così che si perdono i ricorsi.

“Il funzionario mi ha rinviato a un secondo incontro: è normale o sta prendendo tempo?”

Nella maggior parte dei casi è normale, e spesso è un buon segno.

Il rinvio serve tipicamente a tre cose: farti produrre documenti che al primo incontro non avevi, permettere al funzionario di sottoporre una proposta al responsabile dell’ufficio, oppure verificare un dato che hai contestato. Sono attività fisiologiche di una trattativa. Un ufficio che ti rinvia sta ancora valutando; un ufficio che ha già deciso chiude e notifica.

Esistono però due situazioni in cui il rinvio va guardato con attenzione.

La prima è il rinvio che si colloca a ridosso della fine della sospensione dei termini. Se l’istanza di adesione ha sospeso il decorso per novanta giorni e il secondo incontro viene fissato all’ottantacinquesimo, la trattativa può proseguire, ma il ricorso va comunque preparato in parallelo. Non si rinuncia a un termine perché il clima al tavolo è cordiale.

La seconda è il rinvio che accompagna un cambio di impostazione della contestazione. Se al secondo incontro emergono rilievi nuovi, che non erano nello schema d’atto, non stai più discutendo lo stesso accertamento: stai discutendo una pretesa diversa, che come tale avrebbe dovuto essere anticipata e sulla quale hai diritto a un termine pieno per difenderti. Ogni volta che il perimetro della contestazione si sposta, va verificato se sia sorto un nuovo obbligo di contraddittorio o se l’ufficio stia semplicemente ampliando la pretesa a difese ormai consumate.

Chiedi sempre che il verbale dia atto del motivo del rinvio e dei documenti richiesti. Un verbale generico è un verbale che non ti serve a niente in giudizio.

“Se non mi presento a una convocazione, perdo tutto?”

No, ma paghi un prezzo su due fronti diversi: uno processuale, che è recuperabile, e uno sostanziale, che spesso non lo è.

Cominciamo dalle buone notizie, perché su questo la giurisprudenza è consolidata e favorevole al contribuente. La mancata comparizione non fa venir meno la sospensione dei termini generata dall’istanza di adesione: lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 27274 del 4 dicembre 2019, escludendo che dal comportamento omissivo si possa ricavare una rinuncia implicita all’istanza. Nello stesso senso l’ordinanza n. 26166 del 17 novembre 2020, che ha ribadito l’automatismo dell’istituto, e la sentenza n. 22185 del 13 luglio 2022, secondo cui i novanta giorni operano sempre a seguito dell’istanza, salva rinuncia formale. Da ultimo, l’ordinanza n. 23828 del 25 agosto 2025 ha confermato che la sospensione opera in modo automatico anche in caso di mancata comparizione del contribuente. La Cassazione ha inoltre precisato, con l’ordinanza n. 17328/2024, che nemmeno l’apertura di una procedura concorsuale a carico del contribuente durante i novanta giorni rende tardivo il successivo ricorso.

Ora il prezzo. Non presentarsi significa non portare al tavolo la documentazione che avrebbe potuto ridimensionare la contestazione, e significa consegnare all’ufficio un fascicolo in cui l’unica voce è la sua. Quando poi, in giudizio, si eccepirà che il confronto non è stato effettivo, l’Amministrazione risponderà che il confronto era stato offerto e che sei stato tu a rinunciarvi. È un’obiezione che pesa.

Aggiungo una cautela di merito: la Cassazione ha mostrato rigore nel verificare i presupposti della partecipazione procedimentale (in questa direzione, Cass., sez. V, n. 21376 del 6 ottobre 2020). Chi non partecipa senza una ragione documentabile si espone a valutazioni sfavorevoli. Se non puoi presentarti, chiedi il rinvio per iscritto e fallo mettere a verbale: l’assenza giustificata e tracciata è un’altra cosa rispetto al silenzio.

“Dopo l’avviso di accertamento posso ancora chiedere un incontro?”

Dipende da cosa hai fatto prima, e la distinzione è netta.

Se l’avviso non era preceduto da contraddittorio obbligatorio — perché rientra tra gli atti esclusi dal decreto ministeriale del 24 aprile 2024 — vale la regola ordinaria: puoi presentare istanza di adesione entro il termine per il ricorso, con sospensione di novanta giorni.

Se l’avviso era preceduto dallo schema d’atto e tu, in quella fase, avevi già presentato istanza di adesione, non puoi ripresentarla: quel canale l’hai già usato.

Se l’avviso era preceduto dallo schema d’atto ma tu ti eri limitato alle osservazioni (o non avevi fatto nulla), hai quindici giorni dalla notifica per chiedere l’adesione, con sospensione di trenta giorni e con il limite già visto sugli elementi di fatto nuovi.

C’è poi un’ipotesi che genera parecchi errori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2778 dell’8 febbraio 2026, ha stabilito che l’istanza di adesione non produce la sospensione del termine per impugnare quando l’avviso è stato preceduto da un invito a comparire e il contraddittorio ha avuto concreto svolgimento: il contribuente è già stato messo in condizione di dedurre in sede procedimentale e non ha diritto a un ulteriore spatium deliberandi. È il caso più insidioso in assoluto: si presenta l’istanza convinti di aver guadagnato tempo, e invece il termine per il ricorso non si è mai fermato.

Ecco lo schema completo dei passaggi, dei termini e degli interlocutori.

FaseAtto o adempimentoTermineDavanti a chi / a chi si presenta
Istruttoria preliminareQuestionari e richieste documenti (art. 32 D.P.R. 600/1973)Termine indicato nell’atto, non inferiore a 15 giorniUfficio accertatore
Verifica in sedeRilascio del processo verbale di constatazioneVerificatori / Guardia di Finanza
Adesione al PVCDefinizione agevolata del verbale (art. 5-quater D.Lgs. 218/1997)30 giorni dalla consegna del PVCUfficio competente
Contraddittorio obbligatorioComunicazione dello schema d’atto (art. 6-bis L. 212/2000)Termine complessivamente non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni e accesso agli attiUfficio che adotta l’atto
Opzione alternativaIstanza di accertamento con adesione sullo schema30 giorni dalla notifica dello schemaUfficio che ha emesso lo schema
Avvio adesioneInvito a comparire (art. 5 D.Lgs. 218/1997)Formulato entro 15 giorni dall’istanzaFunzionario incaricato
TrattativaUno o più incontri, ciascuno con verbaleNessun limite numerico di leggeUfficio
Atto finaleNotifica dell’avviso di accertamentoNon prima della scadenza del termine per il contraddittorio; proroga a 120 giorni se la decadenza è vicinaContribuente
Finestra residuaIstanza di adesione dopo l’avviso preceduto da contraddittorio15 giorni dalla notifica; sospensione 30 giorniUfficio
Adesione ordinariaIstanza dopo avviso non preceduto da contraddittorioEntro il termine di ricorso; sospensione 90 giorniUfficio
ImpugnazioneRicorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado60 giorni dalla notifica, oltre alle sospensioni applicabili e alla sospensione feriale dal 1° al 31 agostoCorte di giustizia tributaria

“Mi hanno già sentito durante la verifica della Guardia di Finanza: devono farlo di nuovo prima dell’avviso?”

Sì, e il fatto che tu sia già stato ascoltato durante la verifica non consuma il diritto al contraddittorio sull’atto.

Sono due momenti con funzioni diverse. La verifica in sede si chiude con il processo verbale di constatazione, che è un atto istruttorio: contiene i rilievi dei verificatori, non la pretesa dell’ufficio. Il contraddittorio dell’art. 6-bis riguarda invece lo schema del provvedimento che l’ufficio intende adottare, cioè una pretesa già quantificata, con motivazione e prove. Il fatto che i due contenuti spesso coincidano non li rende lo stesso atto.

Storicamente, il presidio per la fase post-verifica era il comma 7 dell’art. 12 dello Statuto, con il suo termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del verbale: quella disposizione è stata superata dalla riforma dello Statuto e assorbita nel meccanismo generale dell’art. 6-bis, ma continua a governare gli atti anteriori — e infatti la Cassazione continua a pronunciarsi su di essa, come nella già citata sentenza n. 23073/2026 sul momento rilevante per il computo.

Va detto che, nel regime previgente, la Suprema Corte aveva adottato un approccio marcatamente sostanzialista: con le ordinanze n. 16873 e n. 16942 del 2024 aveva ritenuto che anche un semplice invito a esibire documentazione potesse soddisfare l’obbligo di contraddittorio. Quell’orientamento va maneggiato con prudenza, perché è nato in un contesto in cui la procedura non era formalizzata. Con l’art. 6-bis la forma esiste, è scritta, e ha contenuti minimi. Un questionario ricevuto due anni prima non è uno schema d’atto, e chi lo presenta come tale sta chiedendo di applicare regole che non esistono più.

Sul piano operativo, la conseguenza è concreta: se dopo il PVC ti arriva direttamente l’avviso, senza schema d’atto e senza che ricorra una delle esclusioni ministeriali, hai un vizio da eccepire.

“L’ufficio ha annullato l’atto e mi ha rimandato un nuovo schema: può farlo o è accanimento?”

Può farlo, entro limiti precisi. E questa è la risposta che più spesso delude chi la riceve.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024, hanno chiarito che il potere di autotutela sostitutiva consente all’Amministrazione di annullare un atto viziato — per vizi tanto formali quanto sostanziali — e di sostituirlo con uno nuovo, anche più oneroso per il contribuente, con i soli limiti del termine di decadenza e del giudicato. Le Sezioni Unite hanno anche precisato che l’autotutela sostitutiva si distingue dall’accertamento integrativo: la prima si fonda su una diversa valutazione degli stessi elementi, il secondo presuppone la sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi. E hanno affrontato direttamente il rapporto con il divieto di bis in idem dell’art. 9-bis dello Statuto, osservando che quella norma, facendo salva l’emendabilità dei vizi formali e procedurali, non impedisce la correzione dell’atto.

Applicato al nostro tema, il principio significa questo: se il primo atto è stato annullato perché privo di contraddittorio, l’ufficio può rifare il percorso in modo corretto, notificando lo schema d’atto e riaprendo i sessanta giorni. Non è accanimento, è la conseguenza fisiologica di un vizio procedurale sanabile. E, per il contribuente, è un’occasione: nel nuovo contraddittorio si possono far valere le difese che la prima volta non erano state possibili proprio perché il confronto era mancato.

I limiti restano due, e vanno controllati sempre. Il primo è la decadenza: se il termine per l’accertamento è ormai spirato, il potere non c’è più, per quanto corretta sia la procedura. Il secondo è il giudicato: un atto coperto da sentenza definitiva non si rifà.

In questa fase il vantaggio di avere accanto un avvocato cassazionista è pratico, non teorico: le difese da impostare davanti al funzionario nel secondo contraddittorio vanno già scritte pensando a come reggeranno in appello e in Cassazione, perché quello che non si eccepisce oggi difficilmente si recupera domani.

“Mi hanno convocato per il 2021 e poi di nuovo per il 2022: è lo stesso accertamento?”

No. Sono due accertamenti distinti, e ciascuno ha diritto al proprio contraddittorio.

L’unità di misura, nel diritto tributario, è il binomio tributo–periodo d’imposta. L’art. 9-bis dello Statuto lo dice espressamente quando riconosce il diritto a che l’azione accertativa sia esercitata una sola volta per ciascun tributo e per ogni periodo d’imposta. Due annualità significano due procedimenti, due schemi d’atto, due termini di sessanta giorni, due possibili istanze di adesione, due eventuali ricorsi con due contributi unificati.

Questo produce due conseguenze pratiche che vale la pena mettere in fila.

La prima riguarda la strategia. Quando la contestazione nasce da un rilievo strutturale — un contratto qualificato diversamente, un costo ritenuto non inerente, un’operazione considerata inesistente — le annualità si somigliano ma non sono fungibili. Una definizione in adesione sul 2021 non vincola l’ufficio sul 2022, e viceversa una linea difensiva vincente sul 2022 non produce effetti automatici sul 2021 se quell’annualità è stata chiusa con adesione. Le scelte vanno prese guardando l’intero blocco, non l’anno che scade per primo.

La seconda riguarda i calendari. Le annualità hanno scadenze di decadenza diverse, e capita spesso che gli schemi d’atto arrivino a distanza di mesi. Gestirli come pratiche separate porta a difese incoerenti; gestirli insieme, con un’unica ricostruzione dei fatti, evita che l’ufficio possa contrapporre le tue stesse dichiarazioni da un anno all’altro.

Diverso è il caso in cui la seconda convocazione riguardi lo stesso tributo e lo stesso periodo ma un rilievo differente. Lì il tema del bis in idem si pone davvero, e va verificato se si tratti di accertamento integrativo fondato su elementi nuovi, di autotutela sostitutiva o di una duplicazione non consentita.

“Il debito è della mia SRL: convocano me o la società?”

Convocano la società, ma quasi mai finisce lì.

Il destinatario dello schema d’atto è il soggetto passivo del tributo, quindi la società. Il legale rappresentante partecipa in quella veste, e le osservazioni si presentano a nome dell’ente. Fin qui, un solo procedimento.

I procedimenti diventano però più d’uno con grande frequenza, per tre ragioni. Nelle società di persone e nelle società a ristretta base sociale, l’accertamento sul reddito dell’ente si riflette sui soci, e ciascun socio può ricevere un proprio atto — con un proprio contraddittorio. Sul versante sanzionatorio possono aprirsi posizioni riferite a chi ha materialmente commesso la violazione. E se i rilievi hanno rilevanza penale, si affianca un procedimento del tutto autonomo, con regole e tempi propri.

Il risultato è che la stessa vicenda economica può generare convocazioni parallele su tavoli diversi, davanti a interlocutori diversi, con termini che non coincidono. Non è una moltiplicazione arbitraria: è la conseguenza del fatto che i soggetti passivi sono più d’uno. La difesa, però, deve restare una sola: dichiarazioni divergenti rese in sedi diverse dalla società e dai soci sono uno dei regali più graditi che si possano fare all’ufficio.

“Se continuano a convocarmi, vuol dire che mi stanno costruendo un caso contro?”

Nella maggior parte dei casi, no. Ma la domanda merita una risposta onesta invece di una rassicurazione automatica.

Le convocazioni ripetute hanno quasi sempre spiegazioni banali: documentazione incompleta, necessità di quantificare un rilievo, passaggio di un fascicolo a un altro funzionario, tentativo di chiudere in adesione una posizione che l’ufficio non ha voglia di portare in contenzioso. Un’istruttoria che si allunga è, statisticamente, un’istruttoria che non ha ancora trovato la sua forma definitiva — e una pretesa non ancora consolidata è più facile da smontare di una già cristallizzata in un avviso.

C’è però uno scenario diverso, ed è quello in cui ogni convocazione serve a raccogliere dichiarazioni. Le risposte che dai ai questionari, le affermazioni messe a verbale, i documenti che produci spontaneamente diventano materiale dell’istruttoria e possono essere usati nella motivazione dell’atto. Non c’è nulla di scorretto: è il funzionamento normale del procedimento. Ma significa che la fase del contraddittorio non è una chiacchierata informale, è già istruttoria a tutti gli effetti, e ogni parola messa a verbale ha lo stesso peso di una difesa scritta.

Il segnale a cui prestare attenzione non è il numero degli incontri, ma il loro contenuto: se a ogni convocazione le domande si spostano su fatti nuovi rispetto allo schema d’atto, la contestazione si sta ampliando, e va valutato se pretendere un nuovo confronto formale sul perimetro allargato.

“Andare a tutti gli incontri peggiora la mia posizione? Rischio di dire troppo?”

Il rischio esiste ed è reale. Ma la soluzione non è disertare gli incontri: è arrivarci con una posizione già scritta.

Il pericolo tipico non è la bugia — quella è un problema di altra natura — bensì l’imprecisione. Una data ricordata male, una percentuale detta a memoria, la ricostruzione approssimativa di un’operazione di cinque anni prima: sono affermazioni che finiscono a verbale e che, se poi in giudizio produci documenti che dicono altro, l’ufficio userà per sostenere la tua inattendibilità complessiva.

Ci sono tre regole che riducono il rischio quasi a zero.

Prima: le posizioni si consegnano per iscritto. Le controdeduzioni allo schema d’atto e le memorie depositate agli incontri fissano la difesa in modo controllabile, mentre l’oralità lascia margini di interpretazione.

Seconda: prima del confronto si esercita il diritto di accesso al fascicolo. L’art. 6-bis riconosce esplicitamente la facoltà di prendere visione degli atti ed estrarne copia, e non è un dettaglio: si va al tavolo sapendo su cosa si fonda la contestazione, non immaginandolo. Sul rifiuto di consentire l’accesso la giurisprudenza di merito si è già pronunciata — la CGT di Catania, con la sentenza n. 8052/2025, ha annullato un avviso per la mancata risposta all’istanza di accesso agli atti.

Terza: si controlla il verbale prima di firmarlo. È il documento che resterà, ed è normale chiedere che una dichiarazione venga riformulata o che si dia atto di una precisazione.

Il limite reale, che va detto con chiarezza: nessuna cautela procedurale salva una posizione sostanzialmente indifendibile. Se i rilievi sono fondati, la fase del contraddittorio serve a ridurre il danno — riqualificando la violazione, agganciando le riduzioni sanzionatorie dell’adesione, costruendo una rateazione sostenibile — non a farlo sparire. Chi promette il contrario sta vendendo qualcos’altro.

“Quanto tempo ho davvero prima che la situazione diventi irreversibile?”

Meno di quanto la sequenza delle convocazioni lasci intuire, e per una ragione precisa: i termini che contano non si fermano quando inizia la trattativa.

Il momento in cui la partita si chiude davvero è la scadenza del termine per impugnare l’avviso. Prima, tutto è ancora aperto: si possono presentare osservazioni, chiedere l’adesione, produrre documenti, ottenere l’archiviazione. Dopo, l’atto diventa definitivo, si iscrive a ruolo e si passa alla riscossione, dove le difese disponibili sono molte meno e molto più tecniche.

Tra un estremo e l’altro ci sono tre trappole ricorrenti.

La prima è confondere la sospensione da adesione con una proroga generale. Novanta giorni o trenta a seconda dei casi, e come ha chiarito Cass. n. 2778/2026 in certe ipotesi nessuna sospensione: il calendario va calcolato all’inizio, non quando la trattativa si arena.

La seconda è la sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto sui termini processuali ma non sui termini procedimentali dell’adesione. Chi conta un mese in più dove non c’è, deposita tardi.

La terza è lasciar scadere il termine per le osservazioni contando su un chiarimento telefonico. Le interlocuzioni informali non spostano nulla: il termine si interrompe solo con un atto scritto e tracciabile.

La risposta onesta, quindi: hai tutto il tempo che ti serve se il calendario è sotto controllo fin dal primo giorno, e non ne hai abbastanza se cominci a contare quando arriva l’ultima convocazione.

“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su numeri e date verosimili. Non sono casi reali: servono a mostrare come si incastrano termini e convocazioni.

Prima ipotesi — quattro convocazioni, un solo accertamento.

Una società riceve il 14 ottobre un questionario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973 sui movimenti bancari del periodo d’imposta 2021, con richiesta di riscontro in trenta giorni. Risponde il 12 novembre. Il 3 marzo dell’anno successivo l’ufficio notifica lo schema d’atto: maggiori ricavi non dichiarati per 47.300 euro, con termine di sessanta giorni per le controdeduzioni, in scadenza il 2 maggio, e invito a presentare istanza di adesione entro il 2 aprile.

La società opta per l’adesione e deposita l’istanza il 28 marzo. L’ufficio, entro quindici giorni, formula l’invito a comparire e fissa il primo incontro al 22 aprile. In quella sede vengono contestate quattordici movimentazioni; la società ne giustifica nove producendo contratti e fatture, e chiede un rinvio per reperire la documentazione bancaria sulle restanti cinque. Secondo incontro il 20 maggio: si documenta che tre delle cinque operazioni sono girofondi tra conti della stessa società. La pretesa scende a 11.800 euro di maggiori ricavi. Terzo incontro il 10 giugno: si definisce l’adesione, con le riduzioni sanzionatorie previste dall’istituto e la rateazione.

Conteggio: un questionario, uno schema d’atto, tre sedute di adesione. Quattro convocazioni in senso lato, e non una sola di esse è irrituale. L’avviso di accertamento non viene mai emesso, perché l’adesione perfezionata lo assorbe.

Seconda ipotesi — la convocazione che non sospende nulla.

Un professionista riceve un invito a comparire con cui l’ufficio contesta compensi non fatturati per 18.600 euro relativi al 2022. Si presenta, discute i rilievi, produce documenti; il contraddittorio si svolge realmente e viene verbalizzato. Il 7 febbraio gli viene notificato l’avviso di accertamento, che conferma la pretesa in parte.

Convinto di avere ancora spazio, il 20 febbraio presenta istanza di adesione, contando sui novanta giorni di sospensione. Calcola così di poter ricorrere entro la seconda metà di luglio. Applicando il principio affermato da Cass. n. 2778/2026, però, quella sospensione non opera: l’avviso era stato preceduto da un invito a comparire e il contraddittorio aveva avuto concreto svolgimento, sicché non spetta un ulteriore spazio di riflessione. Il termine di sessanta giorni è decorso senza interruzioni dal 7 febbraio ed è scaduto l’8 aprile. Il ricorso depositato a luglio è inammissibile per tardività, e l’atto è definitivo.

Il dato da trattenere: il numero delle convocazioni non dice nulla sul tempo che resta. Solo il calcolo dei termini lo dice, e va fatto il giorno stesso della notifica.

La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Eccola: “quello che ho detto in quell’incontro, dove è finito scritto?”

Nessuno la pone. Si esce dall’ufficio con la sensazione che il funzionario abbia capito, che il punto sia passato, che la contestazione si sia sgonfiata. Poi arriva l’avviso e di quel confronto non c’è traccia, se non in una riga di stile: “viste le osservazioni del contribuente, non accolte”.

Il problema è che l’art. 6-bis, comma 4, dice esattamente il contrario. L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente ed essere motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere. Non basta dichiarare di averle lette: occorre spiegare perché non convincono. Un avviso che liquida con una formula di rito difese puntuali e documentate ha un vizio di motivazione autonomo, indipendente dal merito della pretesa.

Ma per far valere quel vizio serve la prova di cosa fosse stato dedotto. Ed è qui che la domanda diventa decisiva, perché la risposta dipende da come è stata gestita la fase amministrativa. Se le osservazioni sono state depositate per iscritto con protocollo, se le memorie prodotte agli incontri risultano dai verbali, se le richieste di rinvio e di accesso agli atti sono tracciate, il confronto tra ciò che hai dedotto e ciò che l’atto ha ignorato è immediato e verificabile. Se invece tutto si è svolto a voce, in giudizio non hai nulla da opporre alla formula di rito.

La giurisprudenza di merito è già intervenuta su questo crinale. La Corte di giustizia tributaria di Gorizia, con la sentenza n. 26 dell’11 febbraio 2025, ha annullato un avviso ritenendo che l’Amministrazione avesse ignorato le osservazioni del contribuente: il contraddittorio, cioè, era stato formalmente aperto ma sostanzialmente svuotato.

La regola operativa che ne deriva è semplice: ogni cosa che vuoi poter far valere davanti al giudice deve esistere, prima, in un documento datato e depositato. È l’unica differenza che conta tra un contraddittorio subito e un contraddittorio usato.

“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti principali, con l’indicazione di cosa affermano e di perché contano su questo tema specifico.

Cass., Sezioni Unite, sent. n. 24823 del 9 dicembre 2015. Prima della riforma, l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale valeva per i tributi armonizzati, non per quelli interni, se non nei casi espressamente previsti. È la pronuncia che spiega perché, per gli atti più risalenti, l’assenza di convocazione non è automaticamente un vizio.

Corte costituzionale, sent. n. 47 del 2023. La Consulta ha ricondotto la rilevanza dell’inosservanza del contraddittorio alla dimostrazione del pregiudizio concreto subito dal contribuente, confermando la logica della prova di resistenza nel regime anteriore. Utile per collocare correttamente le difese sugli anni ancora accertabili con le vecchie regole.

Cass., Sezioni Unite, sent. n. 21271 del 25 luglio 2025. Chiamate a comporre il contrasto sollevato dall’ordinanza interlocutoria n. 7429 del 22 marzo 2024, le Sezioni Unite hanno confermato che, per la disciplina anteriore all’art. 6-bis e per le verifiche “a tavolino”, l’obbligo generale sussiste solo per i tributi armonizzati, e che l’invalidità presuppone l’allegazione concreta degli elementi che il contribuente avrebbe potuto far valere, non pretestuosi. È la pronuncia che segna il confine temporale tra due regimi diversi.

Cass., sez. trib., ord. n. 16873 del 2024 e ord. n. 16942 del 2024. Nel quadro previgente, un invito con richiesta di esibizione documentale poteva essere ritenuto sufficiente a integrare il contraddittorio. Va conosciuta perché è l’argomento che l’ufficio usa per sostenere di aver “già sentito” il contribuente.

Cass., sez. trib., sent. n. 23073 del 2026. Per il rispetto del termine dilatorio successivo al processo verbale di constatazione rileva la data di sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del funzionario, non quella della successiva notifica: è in quel momento che il potere impositivo viene esercitato. Serve a smascherare gli atti firmati anticipatamente e notificati dopo la scadenza.

Cass., sez. trib., ord. n. 2778 dell’8 febbraio 2026. L’istanza di adesione non sospende il termine per impugnare quando l’avviso è stato preceduto da un invito a comparire e il contraddittorio si è concretamente svolto, perché il contribuente ha già avuto modo di dedurre in sede procedimentale. È la pronuncia più pericolosa per chi conta sulle sospensioni senza verificarle.

Cass., sez. trib., ord. n. 23828 del 25 agosto 2025. La sospensione dei termini conseguente all’istanza di adesione opera in modo automatico anche se il contribuente non compare all’incontro fissato. Protegge chi non si presenta, senza però immunizzarlo sul piano del merito.

Cass., sez. trib., sent. n. 22185 del 13 luglio 2022. I novanta giorni di sospensione decorrono dall’istanza e operano sempre, salva rinuncia formale del contribuente: la natura dell’istituto è oggettiva. Conferma che non esistono rinunce implicite ricavate dai comportamenti.

Cass., sez. trib., ord. n. 27274 del 4 dicembre 2019. La mancata comparizione al contraddittorio non interrompe la sospensione dei termini. È il precedente capostipite sulla non configurabilità di una rinuncia per fatti concludenti.

Cass., sez. trib., ord. n. 26166 del 17 novembre 2020. Ribadisce l’automatismo della sospensione e la possibilità di beneficiarne anche senza proseguire il contraddittorio amministrativo. Utile quando l’ufficio eccepisce la tardività del ricorso.

Cass., sez. trib., ord. n. 17328 del 2024. Neppure il sopravvenire di una procedura concorsuale a carico del contribuente durante i novanta giorni rende inammissibile il ricorso successivo. Rilevante nelle situazioni di crisi d’impresa che si intrecciano con gli accertamenti.

Cass., Sezioni Unite, sent. n. 30051 del 21 novembre 2024. L’autotutela sostitutiva è legittima per vizi formali e sostanziali, con i limiti della decadenza e del giudicato, e si distingue dall’accertamento integrativo perché si fonda su una diversa valutazione degli stessi elementi; il divieto di bis in idem dell’art. 9-bis dello Statuto non osta all’emendabilità dei vizi procedurali. È la base normativa e giurisprudenziale della “seconda convocazione” dopo un atto annullato.

Cass., sez. V, ord. n. 287 del 7 gennaio 2025. Interviene sui presupposti del contraddittorio nel nuovo assetto, in un contesto in cui il coordinamento tra termine per le controdeduzioni e diritto di accesso al fascicolo è ancora oggetto di applicazione giurisprudenziale.

Cass., sez. V, sent. n. 21376 del 6 ottobre 2020. Applica un criterio rigoroso nella verifica dei presupposti della partecipazione procedimentale. Ricorda che la partecipazione va documentata, non affermata.

CGT di primo grado di Roma, sez. I, sent. n. 8483 del 1° giugno 2026. Un invito privo della veste formale dello schema d’atto può comunque assolvere la funzione dell’art. 6-bis, se mette il contribuente in condizione di conoscere la contestazione e di replicare. Attenzione doppia: significa che anche un atto dal nome diverso può aver fatto decorrere i termini.

CGT di primo grado di Catania, sent. n. 8052/2025. Annullato un avviso per la mancata risposta all’istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio. Il diritto di accesso non è un accessorio del contraddittorio: ne è una componente.

CGT di primo grado di Gorizia, sent. n. 26 dell’11 febbraio 2025. Annullato un avviso perché l’Amministrazione aveva ignorato le osservazioni presentate dal contribuente. Dà sostanza all’obbligo di motivazione rafforzata dell’art. 6-bis, comma 4.

Sullo sfondo restano le pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di diritto di essere ascoltati — dalle cause Sopropé (C-349/07) e Kamino (C-129/13) — che restano il riferimento sistematico ogni volta che entrano in gioco tributi armonizzati.

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco l’elenco delle attività che lo Studio Monardo svolge su una posizione di questo tipo.

  1. Ricostruiamo il calendario completo del procedimento, atto per atto: data di ogni comunicazione ricevuta, termine che ha fatto decorrere, scadenza di decadenza dell’ufficio, effetto sospensivo effettivo di ogni istanza presentata. È il primo documento che produciamo, prima di qualsiasi valutazione di merito.
  2. Qualifichiamo esattamente l’atto ricevuto — schema d’atto ex art. 6-bis, invito a comparire, questionario, verbale — perché da questa qualificazione dipende quale termine sta correndo e quale opzione è ancora disponibile.
  3. Verifichiamo se l’atto rientrava tra quelli esclusi dal contraddittorio in base al decreto ministeriale del 24 aprile 2024, confrontando la tipologia concreta dell’atto con l’elenco delle esclusioni, e non con la definizione che ne dà l’ufficio.
  4. Esercitiamo il diritto di accesso al fascicolo istruttorio, chiediamo visione ed estrazione di copia degli atti e mettiamo a verbale ogni ritardo o rifiuto, perché quel rifiuto è già un motivo di ricorso.
  5. Redigiamo le controdeduzioni allo schema d’atto costruendo il perimetro difensivo completo, consapevoli che gli elementi di fatto non dedotti in quella sede rischiano di non poter più essere introdotti nella successiva fase di adesione.
  6. Partecipiamo agli incontri di adesione insieme al commercialista che ha lavorato sui numeri, e controlliamo la redazione di ciascun verbale prima della sottoscrizione, chiedendo le rettifiche necessarie.
  7. Confrontiamo l’avviso emesso con lo schema d’atto notificato, rilievo per rilievo, per individuare le contestazioni nuove non anticipate e le osservazioni liquidate con formule di rito in violazione dell’art. 6-bis, comma 4.
  8. Verifichiamo la data di sottoscrizione dell’atto impositivo e non solo quella di notifica, per intercettare gli atti adottati prima della scadenza del termine assegnato per il contraddittorio.
  9. Impostiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria con l’eccezione di violazione del contraddittorio articolata insieme ai motivi di merito, ricordando che il vizio va sollevato nell’atto introduttivo e non è rilevabile d’ufficio.
  10. Gestiamo le posizioni parallele della società, dei soci e dei coobbligati come un unico fascicolo, per evitare che difese rese in sedi diverse risultino tra loro incoerenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo l’abilitazione che pesa di più è la prima. Le questioni sul contraddittorio si decidono quasi sempre in sede di legittimità: la portata dell’art. 6-bis, il perimetro della prova di resistenza, i limiti dell’autotutela sostitutiva sono tutti temi che hanno trovato assetto in Cassazione, e continueranno a trovarlo lì. Poter contare su un avvocato cassazionista significa che le eccezioni vengono formulate fin dalla fase amministrativa nella forma che dovranno avere davanti alla Suprema Corte, e non riscritte da qualcun altro tre anni dopo. A questo si aggiunge il ruolo di coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che su accertamenti fondati su indagini finanziarie fa la differenza tra contestare un metodo e ricostruire davvero i flussi. E quando la pretesa fiscale si intreccia con una situazione debitoria più ampia, le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consentono di valutare la posizione tributaria dentro il quadro complessivo, invece che come una pratica isolata.

La continuità è il punto: la stessa strategia, lo stesso difensore e la stessa linea difensiva dall’analisi del primo questionario fino all’eventuale giudizio di Cassazione. Sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: gli uni sui vizi del procedimento e sull’impugnazione, gli altri sulla ricostruzione contabile e sui conteggi da portare al tavolo. Non promettiamo esiti — nessuno può farlo — ma ci impegniamo ad analizzare ogni passaggio, a verificare ogni termine e a costruire la difesa più solida che i fatti consentono.

In sintesi

Tre messaggi, che riassumono tutto quanto precede.

Primo: non esiste un numero massimo di convocazioni, ma esiste un solo contraddittorio obbligatorio. L’ufficio deve aprirlo una volta, con lo schema d’atto e un termine complessivamente non inferiore a sessanta giorni; tutto il resto — questionari, inviti, sedute di adesione, rinvii — è legittimo e non richiede giustificazione. I limiti veri sono il termine di decadenza, il divieto di bis in idem dell’art. 9-bis e l’obbligo di motivare le osservazioni non accolte.

Secondo: il numero delle convocazioni non dice nulla sul tempo che resta. Le sospensioni dei termini hanno durate diverse e, in alcune ipotesi, non operano affatto. Il calendario va calcolato il giorno della notifica, non quando la trattativa si arena.

Terzo: ciò che non è scritto non esiste. Le difese che contano sono quelle depositate, protocollate e verbalizzate, perché solo quelle si possono opporre a un avviso che le ignora.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione che il tema stesso rende evidente: il contraddittorio è la porta d’ingresso di un contenzioso tributario, e le eccezioni che vi si costruiscono devono reggere fino all’ultimo grado. La presenza di un avvocato cassazionista garantisce che le difese impostate davanti al funzionario siano le stesse che verranno sostenute in appello e in Cassazione, senza cambi di mano e senza perdita di coerenza; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario assicura che, accanto alla difesa procedurale, ci sia chi ricostruisce i numeri con la stessa precisione con cui l’ufficio li contesta.

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