Posso Usare La Naspi Per Pagare Un Saldo E Stralcio E Chiudere Un Debito?

Hai perso il lavoro, ogni mese l’INPS ti accredita la NASpI e intanto una finanziaria, una banca o una società di recupero crediti ti propone di “chiudere tutto” pagando meno di quanto dovresti. La domanda che ti fai è semplice: posso usare quei soldi per fare un saldo e stralcio? La risposta breve è sì: una volta accreditata, la NASpI mensile è denaro tuo e nessuna norma ti vieta di destinarla al pagamento di un debito. Ma la risposta vera è un’altra: non esiste una risposta valida per tutti — se la NASpI sia lo strumento giusto per chiudere il tuo debito dipende da chi sei e da che punto della vicenda ti trovi.

Pensa a due persone con lo stesso assegno da circa 1.200 euro. La prima non ha ancora ricevuto nessun atto giudiziario: per lei la NASpI è una leva negoziale e può offrirla al creditore alle proprie condizioni. La seconda ha già un pignoramento presso l’INPS: un quinto dell’assegno va al creditore ogni mese, e un saldo e stralcio mal scritto può lasciarle il pignoramento attivo anche dopo aver pagato. E ancora: chi chiede l’anticipo della NASpI per mettersi in proprio riceve una somma che i creditori possono pignorare per intero; chi ha firmato come garante può chiudere la propria posizione senza chiudere quella dell’altro; chi ha dieci creditori rischia di spendere con uno solo le risorse che servirebbero a una soluzione per tutti.

Per questo la guida è costruita per profili: il disoccupato che riceve la NASpI mensile senza pignoramenti; chi ha già un pignoramento sulla NASpI o sul conto; chi vuole l’anticipo per avviare un’attività; il garante o coobbligato; il sovraindebitato con più creditori.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo incrocio. Il saldo e stralcio con banche, finanziarie e società cessionarie richiede la lettura dei contratti e dei conteggi bancari, terreno dello staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Quando i debiti sono troppi per una sola trattativa entrano in gioco le procedure da sovraindebitamento, in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC. E se il creditore ha già avviato un pignoramento, l’eventuale contenzioso può essere seguito dallo stesso difensore fino alla Corte di Cassazione, perché l’Avvocato è cassazionista.

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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo caso

Prima di entrare nei singoli profili conviene fissare una volta sola la base comune. Le sezioni successive rinviano qui, così da non ripetere le stesse nozioni.

Che cos’è la NASpI e come arriva

La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22. Spetta a chi perde involontariamente il lavoro subordinato e ha i requisiti contributivi previsti. Dura in misura pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un tetto di 24 mesi, ed è calcolata sulla retribuzione media, entro un massimale aggiornato ogni anno dall’INPS. Dopo i primi mesi l’importo si riduce del 3% al mese: la riduzione parte dal sesto mese di fruizione, oppure dall’ottavo se hai compiuto 55 anni. È un dettaglio che conta: chi programma un saldo e stralcio “a rate” con la NASpI deve fare i conti con un assegno che scende.

Esiste poi una seconda forma: la liquidazione anticipata prevista dall’art. 8 del d.lgs. 22/2015, che consente di ricevere la NASpI residua come incentivo per avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o per sottoscrivere quote di una cooperativa di lavoro. Dal 1° gennaio 2026 non viene più pagata in un’unica soluzione ma in due rate, del 70% e del 30%. La tratteremo nel profilo dedicato.

Che cos’è, giuridicamente, un saldo e stralcio

“Saldo e stralcio” non è un’espressione del codice civile. Indica un accordo con cui il creditore accetta una somma inferiore al dovuto e rinuncia al residuo. A seconda di come è costruito, può essere una transazione (art. 1965 c.c.), quando entrambe le parti fanno reciproche concessioni per chiudere o prevenire una lite, oppure una remissione parziale del debito (art. 1236 c.c.), quando il creditore semplicemente rinuncia a una parte del proprio credito dietro pagamento del resto.

La distinzione non è accademica. Se la transazione è “non novativa” e tu non paghi quanto promesso, il creditore può chiederne la risoluzione e tornare a pretendere l’intero debito originario. Se invece l’accordo ha estinto il vecchio rapporto sostituendolo con uno nuovo (transazione novativa), l’art. 1976 c.c. esclude la risoluzione per inadempimento, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente previsto. In pratica: la clausola che dice cosa succede se salti un pagamento è importante quanto la cifra dello sconto.

Nessuna norma ti vieta di pagare con la NASpI

Il denaro che l’INPS ti accredita a titolo di NASpI mensile entra nel tuo patrimonio. Non esiste un obbligo di rendicontazione, né un divieto di usarlo per pagare debiti pregressi. Il problema, quindi, non è “se si può”, ma quali vincoli incontrano quei soldi prima e dopo l’accredito. I vincoli sono tre.

Primo vincolo: la pignorabilità della NASpI presso l’INPS. La NASpI mensile è una prestazione sostitutiva della retribuzione. Per questo segue i limiti dell’art. 545 c.p.c. previsti per stipendi e indennità da lavoro: per i crediti ordinari (banche, finanziarie, fornitori, privati) può essere pignorata nella misura di un quinto; se concorrono crediti di natura diversa, la quota complessiva non può superare la metà. Lo ha ribadito l’INPS con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, che ha riordinato le regole sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche.

Secondo vincolo: l’anticipazione non ha la stessa protezione. Secondo la stessa circolare e secondo la giurisprudenza di merito, la NASpI anticipata perde la funzione di sostegno al reddito e diventa un incentivo all’autoimprenditorialità: può essere pignorata senza il limite del quinto, fino a copertura del credito.

Terzo vincolo: le somme già accreditate sul conto. L’art. 545, ottavo comma, c.p.c. protegge le somme accreditate sul conto a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o pensione: se l’accredito è anteriore al pignoramento, possono essere pignorate solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale; se l’accredito avviene alla data del pignoramento o dopo, valgono i limiti ordinari. Nel 2026 l’assegno sociale è pari a 546,24 euro mensili, quindi la soglia protetta è di 1.638,72 euro. L’applicazione di questa franchigia alla NASpI accreditata sul conto non è oggetto di letture uniformi: l’argomento a favore è che si tratta di un’indennità collegata alla cessazione del rapporto di lavoro; l’argomento contrario valorizza il fatto che l’INPS considera le tutele del minimo vitale non estensibili per analogia. In ogni caso, quello che eccede la soglia è aggredibile.

Pagare la persona giusta

Molti debiti bancari e finanziari vengono ceduti “in blocco” a società veicolo o a società specializzate, spesso gestite da un servicer. La cessione è resa opponibile al debitore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 58 del Testo unico bancario. Prima di pagare devi sapere chi è oggi il titolare del credito: il pagamento fatto a chi non lo è libera il debitore solo nei limiti dell’art. 1189 c.c., cioè se chi ha pagato era in buona fede e il soggetto che ha incassato appariva legittimato in base a circostanze univoche.

Il pagamento in denaro di un debito scaduto non è revocabile

Chi ha altri creditori si chiede spesso se il pagamento a uno solo possa essere contestato dagli altri. L’art. 2901, terzo comma, c.c. esclude la revocatoria per l’adempimento di un debito scaduto. La giurisprudenza intende questa esenzione in senso tecnico: vale per il pagamento in denaro di quanto dovuto, non per le modalità anomale di estinzione come la cessione di un bene al posto del pagamento (datio in solutum). Un saldo e stralcio pagato con bonifico, con denaro proveniente dalla NASpI, rientra di regola nel primo caso.

Cosa deve contenere, sempre, un accordo di saldo e stralcio

Qualunque sia il tuo profilo, l’accordo che firmi è l’unico documento che ti protegge dopo il pagamento. Una telefonata, una promessa del call center o una mail generica non bastano. Gli elementi che non dovrebbero mai mancare sono pochi, ma ciascuno ha una funzione precisa.

Il primo è l’identificazione del rapporto: numero del contratto, della carta o della pratica, e — se il credito è stato ceduto — l’indicazione del cedente originario e del titolare attuale. Senza questo dato, un domani un secondo soggetto potrebbe chiederti lo stesso debito sostenendo che l’accordo riguardava un’altra posizione.

Il secondo è la cifra e il modo di pagamento: importo esatto, termine, coordinate su cui pagare, eventuale numero di rate con le relative scadenze. Se paghi a rate, l’accordo dovrebbe dire che cosa accade in caso di ritardo: una tolleranza di qualche giorno, un sollecito formale prima della risoluzione, oppure l’immediata reviviscenza del debito originario. È su questo punto che si gioca buona parte della sicurezza di chi vive con un assegno che diminuisce mese dopo mese.

Il terzo è la rinuncia espressa al residuo, formulata in modo che non lasci dubbi: il creditore dichiara che, con il pagamento della somma concordata, non ha più nulla da pretendere per quel rapporto, per capitale, interessi, spese e ogni altro titolo.

Il quarto riguarda gli effetti collaterali: l’impegno del creditore a comunicare la chiusura della posizione alle banche dati creditizie, a rinunciare agli atti di eventuali procedure esecutive o a revocare incarichi di recupero, a restituire o annullare eventuali titoli (cambiali, assegni) consegnati in passato.

Il quinto, per chi non è l’unico obbligato, è la delimitazione soggettiva: chi viene liberato, chi no, e se la transazione riguarda l’intero debito o una sola quota.

Infine, la quietanza. Dopo il pagamento chiedi sempre una dichiarazione liberatoria che richiami l’accordo e attesti che la posizione è chiusa. È il documento che mostrerai, se servirà, a un giudice, a un OCC o a un nuovo creditore che dovesse chiederti conto di quel rapporto.


Se ricevi la NASpI ogni mese e nessuno ti ha ancora pignorato nulla

La tua situazione

Hai perso il lavoro da poche settimane o da qualche mese. L’INPS ti paga la NASpI regolarmente. Hai uno o due debiti rimasti indietro — una carta revolving, un prestito personale, un finanziamento per l’auto o per l’arredamento — e hai ricevuto lettere di sollecito, telefonate, forse una proposta scritta di chiusura a saldo e stralcio. Non hai però ricevuto un decreto ingiuntivo, un atto di precetto o un atto di pignoramento. Se ti riconosci in questa descrizione, sei nella posizione negoziale migliore tra tutti i profili di questa guida. E, paradossalmente, sei anche quello che più facilmente spreca il proprio vantaggio.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il creditore, per ora, non può toccare la tua NASpI. Per pignorare serve un titolo esecutivo — una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, una cambiale, un atto notarile con i requisiti di legge — e la notifica del precetto. Finché questi passaggi non ci sono, ogni euro di NASpI accreditato è pienamente tuo e puoi destinarlo a un saldo e stralcio alle condizioni che riesci a negoziare.

Questo non significa che il tempo giochi a tuo favore all’infinito. Un creditore che ha un contratto di finanziamento e la prova delle rate non pagate può ottenere un decreto ingiuntivo in tempi relativamente brevi. Una volta ottenuto e reso esecutivo, potrà pignorare la NASpI presso l’INPS nel limite del quinto, oppure il conto su cui la NASpI viene accreditata.

C’è poi un aspetto che i creditori conoscono bene: la NASpI ha una data di fine. Chi ti propone uno stralcio sa che oggi hai un’entrata certa, domani forse no. Lo stesso ragionamento, però, puoi usarlo tu: un creditore senza titolo, davanti a un debitore disoccupato con un’indennità destinata a scadere, ha interesse a incassare qualcosa subito piuttosto che avviare una causa dall’esito economico incerto.

I numeri

Prendiamo un’ipotesi dimostrativa. NASpI netta di 1.187,40 euro al mese, quinto mese di fruizione; dal sesto l’assegno inizia a ridursi del 3% al mese (1.151,78 euro, poi 1.117,23 euro e così via). Debito residuo verso una finanziaria: 9.842,16 euro. La finanziaria propone per iscritto di chiudere con il 38%, cioè 3.740,02 euro, in unica soluzione entro 90 giorni.

Se le spese essenziali assorbono circa 540 euro al mese, il margine teorico è di circa 610-640 euro. In sei mesi potresti mettere da parte intorno a 3.700-3.800 euro. Il problema è dove li tieni. Se nel frattempo il creditore ottiene un titolo e pignora il conto quando hai 2.560 euro di risparmi provenienti dalla NASpI, anche nella lettura più favorevole — quella che applica la franchigia del triplo dell’assegno sociale — resterebbero esposti 921,28 euro (2.560 − 1.638,72). Nella lettura meno favorevole, potrebbe essere vincolato tutto.

La conclusione pratica è che per te il fattore decisivo non è quanto riesci a risparmiare, ma quanto velocemente riesci a trasformare il risparmio in un accordo firmato.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la trattativa segnali al creditore che hai liquidità, spingendolo a procurarsi un titolo e pignorare il conto prima che l’accordo sia firmato. Una trattativa lunga, con offerte al rialzo e mesi di silenzio, è il modo peggiore di usare il tuo vantaggio.

Il secondo rischio è pagare senza accordo scritto. Un bonifico “a saldo” inviato dopo una telefonata non ti mette al riparo: il creditore potrà imputarlo come acconto e continuare a chiedere il residuo.

Il terzo è pagare il soggetto sbagliato. Se il credito è stato ceduto, la lettera che ricevi può provenire da un servicer, da una società di recupero incaricata o dal cessionario stesso: devi sapere chi incassa e a che titolo.

Il quarto è sottovalutare il décalage: l’assegno scende ogni mese e un piano di accantonamento costruito sul primo importo si rivela sbagliato già dopo poche mensilità.

Le mosse giuste

  1. Verifica se esiste già un titolo esecutivo. Chiedi al creditore se ha ottenuto un decreto ingiuntivo e controlla gli atti notificati negli ultimi mesi, anche quelli ritirati in ritardo in posta: la differenza tra “sollecito” e “titolo” cambia tutta la strategia.
  2. Calcola il margine reale con l’assegno decrescente, non con il primo importo. Considera anche il mese in cui la NASpI finirà.
  3. Chiedi prima la proposta scritta, poi paga. L’accordo deve indicare l’importo, il termine, il rapporto o i rapporti chiusi, la rinuncia espressa al residuo e l’impegno a comunicare la chiusura della posizione alle banche dati creditizie secondo le regole applicabili.
  4. Verifica chi è il titolare del credito e, se c’è una cessione, fatti indicare gli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il rapporto specifico ceduto.
  5. Paga con bonifico tracciabile indicando nella causale il riferimento all’accordo e conserva la quietanza liberatoria.

Giurisprudenza dedicata

Sulla verifica della titolarità del credito, la Cassazione (sez. III, ord. 29 dicembre 2025, n. 34641) ha ribadito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione in blocco è un adempimento pubblicitario e non basta da sola, quando la cessione è contestata in modo specifico, a dimostrare che quel singolo credito è passato al cessionario. Per la sicurezza del pagamento rispetto agli altri creditori, la Cassazione (sez. II, ord. 14 maggio 2024, n. 13227) ha confermato che solo l’adempimento in senso tecnico di un debito scaduto è sottratto alla revocatoria, mentre la cessione di beni al posto del denaro resta revocabile: pagare in denaro è la scelta più sicura.


Se hai già un pignoramento: sulla NASpI presso l’INPS o sul conto corrente

La tua situazione

Ti è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi. Il creditore ha citato l’INPS come terzo pignorato, e dal mese successivo l’assegno è arrivato più leggero; oppure ha pignorato il conto corrente su cui ricevi la NASpI e la banca ha bloccato la giacenza. Magari c’è già stata l’udienza e il giudice ha emesso l’ordinanza di assegnazione. Ora il creditore, o un suo incaricato, ti propone di chiudere tutto con uno stralcio. Oppure sei tu a voler proporre un accordo per liberarti del pignoramento prima che la NASpI finisca.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il saldo e stralcio non è più solo un contratto: è un contratto che deve incidere su un processo esecutivo. E il processo non si chiude con un bonifico.

Se il pignoramento riguarda la NASpI presso l’INPS, l’Istituto trattiene nei limiti dell’art. 545 c.p.c.: un quinto per i crediti ordinari, fino alla metà se concorrono crediti di natura diversa, come confermato dalla circolare INPS n. 130/2025. Il resto dell’assegno resta tuo ed è quello che puoi usare per finanziare un accordo.

Le strade per chiudere la procedura dipendono dalla fase in cui si trova.

Se il giudice non ha ancora emesso l’ordinanza di assegnazione, il processo si estingue ai sensi dell’art. 629 c.p.c. quando rinunciano agli atti il creditore procedente e tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Con un pignoramento in corso, il saldo e stralcio funziona solo se l’accordo prevede espressamente la rinuncia agli atti del creditore procedente e se nessun altro creditore munito di titolo è intervenuto: altrimenti la procedura può proseguire.

Se l’ordinanza di assegnazione è già stata emessa, il processo esecutivo è concluso: il creditore è ormai titolare del credito assegnato verso l’INPS e incassa mese per mese. In questo caso l’accordo deve prevedere che il creditore comunichi all’INPS la rinuncia al credito assegnato, così da far cessare le trattenute.

Esiste poi un’alternativa legale al saldo e stralcio: la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). Prima che sia disposta l’assegnazione, puoi chiedere al giudice di sostituire ai beni pignorati una somma pari al credito, alle spese e ai crediti degli intervenuti, versando subito almeno un sesto e il resto a rate mensili fino a 48 mesi. Non è uno sconto — paghi tutto — ma ti restituisce la disponibilità della NASpI o del conto.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi su un punto: se il creditore ha pignorato somme che la legge rende impignorabili, o ha superato i limiti, puoi contestarlo. L’impignorabilità si fa valere con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.); le irregolarità formali degli atti con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), da proporre entro 20 giorni.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: NASpI netta di 1.312,55 euro; pignoramento presso l’INPS per un credito precettato di 14.276,90 euro; trattenuta mensile del quinto pari a 262,51 euro; residuano 9 mesi di NASpI. Anche ignorando il décalage, il creditore può contare su circa 2.362,59 euro (262,51 × 9) prima che l’indennità finisca. Tenendo conto della riduzione mensile, la cifra reale è inferiore.

Questo è il dato su cui si costruisce la trattativa: il creditore sa che, esaurita la NASpI, l’ordinanza di assegnazione non gli darà più nulla. Se in futuro troverai un nuovo lavoro, dovrà avviare un nuovo pignoramento presso il nuovo datore, con nuovi tempi e nuove spese. Un’offerta di chiusura che supera in modo ragionevole ciò che il pignoramento può rendere nel periodo residuo è, dal suo punto di vista, un’offerta da prendere sul serio. Nessun creditore però è obbligato ad accettarla.

La conversione, nello stesso esempio, richiederebbe un versamento iniziale di almeno 2.379,48 euro (un sesto di 14.276,90, a cui vanno aggiunte le spese e gli eventuali crediti degli intervenuti) e poi il pagamento dell’intero residuo a rate.

I rischi specifici

Il rischio principale è pagare il saldo e stralcio e ritrovarti con il pignoramento ancora attivo. Accade quando l’accordo non prevede la rinuncia agli atti, quando la rinuncia non viene depositata, quando un altro creditore con titolo è intervenuto nella procedura oppure quando nessuno comunica all’INPS la cessazione delle trattenute dopo l’assegnazione.

Un secondo rischio riguarda i pignoramenti promossi da società cessionarie: se chi procede non è in grado di dimostrare che quel credito rientra nella cessione, pagare senza verificare significa rinunciare a una contestazione potenzialmente decisiva.

Un terzo rischio è pensare che, finita la NASpI, il problema finisca con essa. Il debito non chiuso resta, e il creditore potrà aggredire il prossimo stipendio.

Le mosse giuste

  1. Controlla l’atto di pignoramento e la dichiarazione dell’INPS o della banca: verifica che il limite applicato sia corretto e che sulla giacenza del conto sia stata considerata la natura delle somme.
  2. Verifica se ci sono creditori intervenuti consultando il fascicolo dell’esecuzione: un accordo con il solo procedente può non bastare.
  3. Negozia partendo dai numeri del pignoramento: quanto può ancora rendere al creditore nei mesi residui di NASpI, e quanto costerebbe a lui una nuova esecuzione in futuro.
  4. Fai scrivere nell’accordo la rinuncia agli atti o la rinuncia al credito assegnato, con l’impegno del creditore a depositarla o a comunicarla all’INPS entro un termine preciso.
  5. Valuta conversione o opposizione se lo stralcio non è ottenibile o se il pignoramento presenta vizi.

In questa fase lo Studio Monardo — con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista — imposta l’accordo in funzione del fascicolo dell’esecuzione, verificando la posizione degli intervenuti e i vizi del pignoramento prima che venga versato un solo euro.

Giurisprudenza dedicata

Se il pignoramento è promosso da una società cessionaria, conta la prova della titolarità. Con l’ordinanza 20 luglio 2023, n. 21821, la Cassazione ha ritenuto sufficiente l’avviso in Gazzetta Ufficiale quando indica per categorie i rapporti ceduti in modo da consentire di individuarli senza incertezze; con l’ordinanza 29 dicembre 2025, n. 34641, ha precisato che l’avviso da solo non basta davanti a una contestazione specifica. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Firenze (sent. 12 dicembre 2024, n. 3994) ha accolto l’opposizione di un debitore proprio perché il cessionario si era limitato a produrre l’avviso in Gazzetta a fronte di una contestazione puntuale.


Se vuoi chiedere l’anticipo della NASpI per metterti in proprio

La tua situazione

Hai deciso di non cercare un nuovo impiego da dipendente: vuoi aprire una partita IVA, avviare una piccola impresa individuale o entrare come socio lavoratore in una cooperativa. Sai che l’INPS può anticiparti la NASpI residua e hai pensato di usarne una parte per chiudere quel debito che ti trascini da anni, così da partire “puliti”. È un’idea comprensibile. Ma per chi è nella tua posizione le regole sono diverse da quelle di tutti gli altri profili, e quasi tutte vanno nella stessa direzione: meno protezione, più condizioni.

Cosa cambia per te

La disciplina è nell’art. 8 del d.lgs. 22/2015. La domanda va presentata all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 176) ha eliminato la liquidazione in un’unica soluzione: per le domande presentate dal 1° gennaio 2026 l’anticipo si paga in due rate. La prima, pari al 70% dell’importo complessivo, arriva all’accoglimento della domanda. La seconda, pari al 30%, arriva al termine della durata teorica della NASpI e comunque entro sei mesi dalla domanda, dopo la verifica che tu non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato e non sia diventato titolare di pensione diretta. Le istruzioni operative sono nel messaggio INPS n. 1215 del 7 aprile 2026.

La regola che ti riguarda più di tutte le altre è questa: l’anticipazione non è sostegno al reddito ma incentivo all’autoimprenditorialità, e per questo è pignorabile per intero, senza il limite del quinto. È la posizione espressa dall’INPS nella circolare n. 130/2025 ed è la conclusione a cui è giunto, ad esempio, il Tribunale di Torino con la sentenza n. 2859 del 14 maggio 2024, che ha escluso l’applicazione dei limiti dell’art. 545 c.p.c. alla somma anticipata.

Puoi usare una parte dell’anticipo per pagare un debito personale? Nessuna norma impone di rendicontare euro per euro l’impiego della somma. Ma il beneficio è legato all’avvio effettivo dell’attività e al mantenimento dei requisiti: un’attività aperta solo sulla carta per incassare l’anticipo espone al recupero delle somme e a possibili responsabilità ben più serie. Inoltre, ogni euro destinato al vecchio debito è un euro sottratto al capitale di avviamento.

Poi c’è la restituzione. Se durante il periodo coperto dall’anticipo instauri un rapporto di lavoro subordinato, la regola base è la restituzione integrale di quanto percepito, salvo il caso del rapporto di lavoro con la stessa cooperativa di cui sei socio. Con le nuove regole perdi anche la seconda rata. La Corte costituzionale (sent. 20 maggio 2024, n. 90) ha però dichiarato illegittima la restituzione integrale automatica quando non puoi proseguire l’attività per una causa sopravvenuta a te non imputabile: in quel caso la restituzione va limitata alla parte corrispondente alla durata del lavoro subordinato. L’INPS ha recepito la pronuncia con la circolare n. 36/2025.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: NASpI residua pari a 15 mensilità da circa 1.043,20 euro, per un totale di 15.648,00 euro. Con le regole 2026, la prima rata del 70% vale 10.953,60 euro, la seconda del 30% vale 4.694,40 euro ed è subordinata alle verifiche finali.

Se usi 4.380,00 euro della prima rata per chiudere a saldo e stralcio un debito da 11.215,63 euro, all’attività restano 6.573,60 euro di capitale certo, più una seconda rata che potrebbe non arrivare. Se, nel frattempo, un altro creditore munito di titolo avesse pignorato presso l’INPS i tuoi crediti prima dell’erogazione, la prima rata potrebbe essere vincolata fino all’intero importo del suo credito, non per un quinto.

I rischi specifici

Il rischio principale è che un creditore munito di titolo pignori presso l’INPS prima dell’erogazione e si prenda l’intera rata, non un quinto. Per chi ha debiti già arrivati alla fase esecutiva, chiedere l’anticipo senza aver prima sistemato quei creditori può significare regalare a uno di loro il capitale destinato all’attività.

Il secondo rischio è l’obbligo di restituzione: se l’attività non decolla perché l’hai sottofinanziata e torni a lavorare come dipendente, l’INPS può chiederti indietro quanto hai ricevuto. La riduzione proporzionale vale solo se l’interruzione dipende da cause non imputabili a te, e va dimostrata.

Il terzo rischio è contare sulla seconda rata come se fosse certa. Non lo è.

Le mosse giuste

  1. Prima di presentare la domanda, fai la mappa dei creditori con titolo esecutivo: sono quelli che possono pignorare l’anticipo per intero.
  2. Se decidi di chiudere un debito con l’anticipo, firma l’accordo prima dell’erogazione e definisci con il creditore termini di pagamento compatibili con i tempi dell’INPS.
  3. Costruisci il piano dell’attività sulla sola prima rata: la seconda è un’eventualità, non una certezza.
  4. Evita qualsiasi rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto, anche breve o intermittente, senza aver valutato le conseguenze sulla restituzione.
  5. Conserva la documentazione dell’effettivo avvio dell’attività e di ogni evento esterno che possa comprometterla.

Giurisprudenza dedicata

La Corte costituzionale (sent. 14 ottobre 2021, n. 194) ha valorizzato la funzione dell’anticipazione come incentivo all’autoimpiego, distinta dal sostegno al reddito della NASpI mensile. La Cassazione (sez. lav., sent. 21 gennaio 2025, n. 1445) ha affermato che l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza obbliga alla restituzione dell’anticipazione e che il lavoratore non può sottrarsi all’obbligo sostenendo che quel rapporto era simulato. Con l’ordinanza 31 marzo 2025, n. 8422, la stessa Sezione lavoro, alla luce della sentenza costituzionale n. 90/2024, ha ammesso la riduzione dell’obbligo restitutorio in proporzione alla durata del lavoro subordinato quando l’attività autonoma è stata effettivamente proseguita.


Se hai firmato come garante o sei coobbligato con un’altra persona

La tua situazione

Il debito non è nato solo per te. Hai firmato una fideiussione per il finanziamento di un figlio, di un fratello, del tuo ex coniuge; oppure sei cointestatario di un prestito o di un mutuo insieme a un’altra persona. L’altro non paga, il creditore si è rivolto a te, e tu, che nel frattempo hai perso il lavoro e vivi con la NASpI, vuoi chiudere la questione con uno stralcio. È una delle situazioni più frequenti e, per chi è nella tua posizione, anche una delle più insidiose, perché l’accordo che firmi non riguarda solo te.

Cosa cambia per te

Quando più persone rispondono dello stesso debito in solido (art. 1292 c.c.), il creditore può chiedere l’intero a ciascuna. La fideiussione bancaria è quasi sempre solidale (art. 1944 c.c.): il garante può essere chiamato a pagare senza che il creditore debba prima escutere il debitore principale. Tu sei quindi un bersaglio legittimo, e la tua NASpI è aggredibile esattamente come quella di qualsiasi altro debitore, nei limiti visti nella parte comune.

Il punto decisivo è che cosa chiude il tuo accordo. L’art. 1304 c.c. stabilisce che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto verso gli altri, salvo che questi dichiarino di volerne profittare. La giurisprudenza distingue due ipotesi.

Se la transazione riguarda l’intero debito comune, gli altri condebitori possono dichiarare di volerne approfittare e l’obbligazione si estingue anche per loro, nei limiti della solidarietà.

Se invece la transazione riguarda soltanto la tua quota, l’effetto è diverso: il vincolo di solidarietà si scioglie, tu esci dal rapporto e il creditore conserva il diritto di chiedere il resto all’altro. Gli altri, in questo caso, non hanno titolo per profittare dell’accordo.

Prima di pagare, fai scrivere nell’accordo se stai chiudendo il debito intero o solo la tua posizione: da quella frase dipende se il creditore potrà ancora bussare alla porta dell’altro e, di riflesso, se l’altro potrà un giorno bussare alla tua.

Per il garante valgono anche regole specifiche. L’art. 1239 c.c. prevede che la remissione accordata al debitore principale liberi i fideiussori, mentre la remissione accordata a un fideiussore non libera il debitore principale. E dopo aver pagato, il fideiussore ha azione di regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.) per quanto effettivamente versato. Tra condebitori in senso stretto, invece, chi ha pagato può chiedere agli altri la loro parte (art. 1299 c.c.).

I numeri

Ipotesi dimostrativa con due cointestatari di un prestito, residuo 18.930,44 euro, quote interne uguali (9.465,22 euro ciascuno). Tu, in NASpI, offri 5.200,00 euro.

Primo scenario: l’accordo riguarda solo la tua quota. Hai pagato meno della tua quota ideale. Secondo il criterio affermato dalla Cassazione, se chi transige versa una somma inferiore alla propria quota, il debito residuo degli altri si riduce della quota di chi ha transatto, non della somma versata: il creditore potrà chiedere all’altro cointestatario 9.465,22 euro (18.930,44 − 9.465,22). Tu sei fuori; lui no.

Secondo scenario: l’accordo riguarda l’intero debito e l’altro cointestatario dichiara di volerne profittare. Il debito si estingue per entrambi con il pagamento di 5.200,00 euro. Nei rapporti interni, avendo pagato tutto tu, potrai chiedergli la sua parte di quanto effettivamente versato, cioè 2.600,00 euro.

Terzo scenario, con una fideiussione: il debitore principale è tuo figlio; tu, garante, chiudi a saldo e stralcio l’intero debito con 4.310,75 euro. Il creditore è soddisfatto e il debito si estingue anche per tuo figlio; tu potrai agire in regresso verso di lui per 4.310,75 euro. Nei rapporti familiari spesso non accadrà, ma è bene sapere che il diritto esiste e che conta, ad esempio, se tuo figlio dovesse a sua volta finire in una procedura da sovraindebitamento.

I rischi specifici

Il rischio principale del garante e del coobbligato è pagare credendo di aver chiuso tutto e scoprire di aver chiuso solo la propria posizione. Le lettere dei creditori usano spesso formule generiche (“a saldo della posizione”), che non chiariscono se la posizione è la tua o quella dell’intero rapporto.

Un secondo rischio è l’opposto: firmare un accordo che chiude il debito comune ma non contiene nulla sulla liberazione dalla garanzia o sulla cancellazione delle segnalazioni che ti riguardano come garante.

Un terzo rischio riguarda i rapporti interni: se paghi tu per tutti senza documentare con precisione quanto e per quale debito, il tuo diritto di regresso diventa difficile da far valere.

Le mosse giuste

  1. Recupera il contratto di garanzia o di finanziamento e verifica i limiti: importo massimo garantito, eventuali clausole di rinuncia alle eccezioni, data e durata.
  2. Decidi prima cosa vuoi chiudere: la tua quota o l’intero debito. Le due scelte hanno costi e conseguenze diverse.
  3. Coinvolgi, se possibile, l’altro obbligato: una dichiarazione con cui aderisce alla transazione sull’intero evita discussioni successive.
  4. Pretendi nell’accordo la liberazione espressa dalla garanzia e l’impegno del creditore a non agire più nei tuoi confronti per quel rapporto.
  5. Conserva la prova del pagamento con la causale completa, utile per l’eventuale regresso.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione (sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2426) ha chiarito che la transazione conclusa con uno dei condebitori solidali soltanto per la sua quota scioglie la solidarietà passiva ed esplica effetti solo verso chi l’ha stipulata. Con l’ordinanza 14 febbraio 2025, n. 3818 (sez. II), la Corte ha precisato che la transazione sull’intero debito solidale estingue l’obbligazione nei limiti della solidarietà, anche a favore del condebitore che vi aderisce. Il criterio di calcolo del residuo in caso di transazione sulla sola quota è stato fissato dalla Cassazione con la sentenza 6 luglio 2020, n. 13877.


Se hai più creditori di quanti la tua NASpI possa soddisfare

La tua situazione

Non hai un debito: ne hai diversi. Prestiti personali, carte di credito, finanziamenti per acquisti, magari un debito con un fornitore o con un ex locatore. Finché lavoravi riuscivi, a fatica, a pagare le rate; con la NASpI non ci riesci più, e sai che fra qualche mese anche la NASpI finirà. Un creditore ti offre uno stralcio conveniente e sei tentato di accettare subito, usando i risparmi messi da parte negli ultimi mesi. Se ti riconosci qui, fermati un attimo prima di firmare: il tuo è il profilo in cui la domanda “posso usare la NASpI per un saldo e stralcio?” ha la risposta più articolata.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri se agisci da solo, ma più di quanto pensi se entri in una procedura. Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) offre alla persona sovraindebitata strumenti che consentono di trattare tutti i debiti insieme, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

Il consumatore può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII), che può prevedere il pagamento anche parziale dei creditori, con le risorse che il debitore è realisticamente in grado di destinare. Chi ha anche debiti d’impresa può ricorrere al concordato minore. Chi non ha prospettive di pagamento può chiedere la liquidazione controllata del proprio patrimonio (art. 268 CCII). E il debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere per una sola volta all’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), con l’obbligo di pagare se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.

L’accesso alla ristrutturazione non è libero. L’art. 69 CCII esclude il consumatore che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Contrarre nuovi debiti mentre si è già in difficoltà è uno dei comportamenti che i giudici guardano con maggiore severità.

In questo quadro, la NASpI ha un ruolo preciso: è un reddito certo ma temporaneo. Può sostenere le prime fasi di un piano o contribuire a un’offerta iniziale, ma difficilmente può reggere da sola un piano pluriennale. Se hai più creditori di quanti la tua NASpI possa soddisfare, un singolo saldo e stralcio rischia di spendere proprio le risorse che potrebbero finanziare una soluzione per tutti i debiti.

Il pagamento di un singolo creditore con denaro, se riguarda un debito scaduto, non è di regola revocabile (art. 2901, terzo comma, c.c.), anche nell’ipotesi di una successiva liquidazione controllata, in cui il liquidatore può esercitare le azioni revocatorie secondo le norme del codice civile (art. 274 CCII). Il problema, quindi, non è tanto giuridico quanto strategico: pagare uno significa lasciare scoperti gli altri, che continueranno ad agire.

I numeri

Ipotesi dimostrativa: sei debiti per complessivi 61.380,75 euro; NASpI netta di 1.064,80 euro, con 7 mesi residui; risparmi per 2.900,00 euro; nucleo di una sola persona.

Se usi i risparmi per chiudere a saldo e stralcio il debito più grande (12.540,18 euro, al 23%: 2.884,24 euro), resti con 48.840,57 euro di debiti verso cinque creditori, senza liquidità, e con la NASpI esposta a eventuali pignoramenti.

Guardiamo ora il parametro che il codice della crisi utilizza, per l’esdebitazione del debitore incapiente, per stimare quanto serve al mantenimento: l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo familiare. Per una persona sola nel 2026: 546,24 × 1,5 × 1 = 819,36 euro al mese. Con una NASpI di 1.064,80 euro, il margine teorico è di 245,44 euro al mese, circa 1.718,08 euro nei sette mesi residui. Sono numeri che un OCC valuta insieme a tutto il resto — prospettive di rioccupazione, patrimonio, eventuale TFR — per capire se è percorribile un piano, una liquidazione o l’esdebitazione del debitore incapiente. Nell’ultima ipotesi, la soglia del 10% sui debiti dell’esempio vale 6.138,08 euro: è la misura minima di soddisfacimento che, se sopravvenissero utilità rilevanti nei quattro anni successivi, farebbe scattare l’obbligo di pagamento.

I rischi specifici

Il rischio principale è impiegare tutta la liquidità della NASpI per un creditore mentre gli altri procedono con i pignoramenti. Il saldo e stralcio “conveniente” può trasformarsi nella scelta più costosa se ti lascia senza risorse per accedere a una procedura che avrebbe coinvolto tutti.

Il secondo rischio riguarda la meritevolezza: ricorrere a nuovi prestiti per pagare stralci, o accumulare nuovi debiti dopo aver perso il lavoro, può essere considerato colpa grave e chiuderti la porta della ristrutturazione.

Il terzo rischio è la tempistica: la NASpI è una risorsa che si esaurisce. Aspettare la fine dell’indennità per chiedere aiuto significa presentarsi davanti all’OCC con meno strumenti.

Le mosse giuste

  1. Fai l’inventario completo: ogni creditore, importo, stato (sollecito, decreto ingiuntivo, pignoramento), garanzie, eventuali coobbligati.
  2. Rivolgiti a un OCC o a un professionista che lavora con gli OCC prima di impegnare i risparmi con un singolo creditore.
  3. Non contrarre nuovi debiti, nemmeno per pagare stralci o rate arretrate.
  4. Valuta lo stralcio singolo solo se chiude il debito più pericoloso — per esempio quello già in fase di pignoramento — e solo dentro una strategia che tenga conto degli altri.
  5. Conserva tutta la documentazione su reddito, spese e cause del sovraindebitamento: sarà la base della relazione dell’OCC.

Una domanda che molti si fanno: e se lo stralcio l’ho già pagato?

Se hai già chiuso uno o più debiti a saldo e stralcio prima di rivolgerti a un OCC, non hai compromesso nulla: quei creditori sono usciti dal quadro e la procedura riguarderà gli altri. L’OCC terrà conto dei pagamenti fatti ricostruendo la storia del tuo indebitamento, e per questo è importante conservarne la documentazione completa. Diverso è il caso di chi, per pagare uno stralcio, ha contratto un nuovo prestito: è proprio il tipo di condotta che può essere letta come aggravamento colposo della crisi.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione (sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048) ha affermato che la negligenza della banca nel valutare il merito creditizio non esclude la colpa grave del consumatore: i due profili vanno accertati separatamente, e il giudice deve verificare se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode indipendentemente dal comportamento del finanziatore. Con la pronuncia del 29 aprile 2026, n. 11676, la Prima Sezione ha ammesso che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti prelatizi, per capitale e interessi, con inizio anche oltre i due anni dall’omologazione: un margine di flessibilità utile a chi, dopo la NASpI, ha bisogno di tempo per ritrovare un reddito stabile.


Tre assegni NASpI, tre esiti: le simulazioni a confronto

Le tre simulazioni che seguono applicano lo stesso problema — chiudere un debito a saldo e stralcio con la NASpI — a tre profili diversi. Sono esercizi dimostrativi, con importi ipotetici.

Simulazione 1 — NASpI mensile, nessun pignoramento

Ipotesi: NASpI netta di 1.096,85 euro, terzo mese di fruizione. Debito da carta revolving: 6.418,27 euro, nessun decreto ingiuntivo. La società creditrice propone per iscritto il 35%: 2.246,39 euro in unica soluzione entro 75 giorni.

Sviluppo: il debitore accetta per iscritto nel secondo mese, con un accordo che prevede rinuncia al residuo, termine di pagamento e comunicazione della chiusura della posizione. Accantona 575 euro al mese per quattro mesi (2.300,00 euro); al quarto mese paga con bonifico 2.246,39 euro e riceve la quietanza liberatoria.

Esito: debito chiuso con un risparmio di 4.171,88 euro rispetto al dovuto; risparmi esposti per un periodo breve e sotto la soglia di 1.638,72 euro per buona parte del tempo. Se lo stesso debitore avesse aspettato otto mesi prima di trattare, avrebbe accantonato con un assegno già ridotto dal décalage, dando al creditore tutto il tempo per ottenere un titolo.

Simulazione 2 — NASpI già pignorata presso l’INPS

Ipotesi: NASpI netta di 1.254,90 euro; pignoramento presso l’INPS per un credito precettato di 8.903,44 euro; trattenuta del quinto pari a 250,98 euro al mese; restano 7 mesi di NASpI. L’udienza per l’assegnazione non si è ancora tenuta.

Sviluppo: il massimo che il creditore può ricavare dalla NASpI nel periodo residuo è 1.756,86 euro (250,98 × 7), in realtà meno per effetto del décalage. Il debitore offre 2.140,00 euro in unica soluzione: 1.500,00 euro accantonati dalla NASpI dei mesi precedenti su un conto non pignorato e 640,00 euro dalla mensilità corrente. L’accordo prevede la rinuncia agli atti da depositare prima dell’udienza. Dal fascicolo risulta che non ci sono creditori intervenuti.

Esito: la rinuncia del procedente estingue il processo (art. 629 c.p.c.) e le trattenute cessano. Variante: se un secondo creditore munito di titolo fosse intervenuto per 3.120,50 euro, la rinuncia del solo procedente non basterebbe e la procedura potrebbe proseguire su iniziativa dell’intervenuto. L’accordo andrebbe allora esteso anche a lui, oppure si dovrebbe valutare la conversione del pignoramento.

Simulazione 3 — Anticipo NASpI per avviare un’attività

Ipotesi: 19 mensilità residue da circa 1.105,30 euro, per un anticipo complessivo di 21.000,70 euro; prima rata (70%) di 14.700,49 euro, seconda rata (30%) di 6.300,21 euro. Esiste un decreto ingiuntivo esecutivo per 7.936,12 euro.

Sviluppo, scenario A: prima di presentare la domanda, il debitore firma con il creditore un accordo di saldo e stralcio per 3.970,00 euro, pagabile entro 60 giorni dall’erogazione della prima rata, con l’impegno del creditore a non avviare esecuzioni nel frattempo. Dopo il pagamento restano all’attività 10.730,49 euro.

Scenario B: nessun accordo. Il creditore pignora presso l’INPS prima dell’erogazione. Poiché l’anticipo è pignorabile per intero, viene vincolata la somma necessaria a coprire credito, interessi e spese, ipoteticamente 8.412,70 euro: all’attività restano 6.287,79 euro e il debito è stato pagato per intero, senza alcuno sconto.

Scenario C: in entrambi i casi, se dopo cinque mesi il debitore accetta un lavoro da dipendente, perde la seconda rata e deve restituire la prima, salvo dimostrare che l’attività si è interrotta per cause a lui non imputabili, nel qual caso la restituzione va ridotta in proporzione alla durata del lavoro subordinato.

Esito: a parità di anticipo, la differenza tra lo scenario A e lo scenario B vale 4.442,70 euro di capitale per l’attività.


I casi misti: quando appartieni a più profili contemporaneamente

La vita non rispetta le categorie. Molti lettori si riconosceranno in due profili insieme: le regole si sommano, e talvolta si scontrano.

Disoccupato in NASpI e, allo stesso tempo, garante

Sei in NASpI e hai firmato una fideiussione per il figlio. Il creditore può agire contro di te come contro qualsiasi debitore: la tua NASpI è pignorabile nel limite del quinto e i risparmi sul conto sono esposti oltre la soglia. Allo stesso tempo, se tuo figlio ha altri creditori o sta valutando una procedura di sovraindebitamento, l’accordo che firmi per chiudere la garanzia influisce sulla sua posizione. La scelta tra transazione sulla quota e transazione sull’intero va fatta guardando entrambe le posizioni: una transazione sull’intero, a cui tuo figlio aderisce, chiude il problema per la famiglia; una transazione sulla sola tua posizione lo lascia esposto e ti attribuisce un diritto di regresso che forse non eserciterai mai.

Pignoramento in corso sulla NASpI e domanda di anticipo

È forse il caso misto più delicato. Se un creditore ha già pignorato i tuoi crediti verso l’INPS e tu chiedi la liquidazione anticipata, la somma che l’INPS dovrebbe erogarti non gode del limite del quinto: c’è il concreto rischio che la rata venga vincolata a favore del creditore fino all’importo del suo credito. Per chi si trova qui, la sequenza corretta è quasi sempre la stessa: prima si definisce il rapporto con il creditore pignorante, con un accordo che preveda la rinuncia agli atti o la rinuncia al credito assegnato, e solo dopo si presenta la domanda di anticipo.

NASpI e TFR in arrivo

Chi ha perso il lavoro spesso attende anche il TFR. Il TFR è un’indennità legata al rapporto di lavoro e segue, presso il datore, i limiti dell’art. 545 c.p.c. Sommato alla NASpI, può trasformare una trattativa impossibile in una trattativa concreta: un’offerta in unica soluzione ha molto più peso di una proposta a rate. Il TFR accreditato sul conto, però, si mescola alla NASpI e ai risparmi: la tempistica tra accredito, firma dell’accordo e pagamento va programmata con attenzione.

Ex lavoratore dipendente con debiti d’impresa

Chi ha avuto in passato un’attività, poi chiusa, e oggi è in NASpI dopo un periodo da dipendente, può avere insieme debiti personali e debiti derivanti dall’impresa cessata. La qualifica di consumatore, necessaria per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, dipende dalla natura dei debiti; se prevalgono quelli d’impresa, gli strumenti sono il concordato minore o la liquidazione controllata. Chi invece, con l’anticipo NASpI, avvia una nuova impresa e dopo qualche tempo entra in difficoltà, deve sapere che per l’imprenditore in attività esistono strumenti ulteriori, come la composizione negoziata della crisi prevista dal codice della crisi, in cui opera la figura dell’Esperto negoziatore.

Chi è vicino alla pensione e percepisce la NASpI

C’è poi chi ha perso il lavoro a pochi anni dalla pensione e vive con la NASpI in attesa di maturare i requisiti. Per questo lettore la NASpI mensile segue le regole generali, ma il passaggio alla pensione cambia il quadro: la pensione diretta, se pignorata presso l’ente, gode della soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (nel 2026, 1.092,48 euro), oltre la quale si applica il limite del quinto. È un argomento che pesa nella trattativa: il creditore sa che, dopo il pensionamento, il pignoramento renderà meno di quanto rende oggi sulla NASpI, e questo può rendere più interessante per lui un accordo immediato. Chi è in questa situazione, invece, dovrebbe evitare l’anticipo NASpI: la legge di bilancio 2026 prevede che la seconda rata non venga pagata se nel frattempo si diventa titolari di pensione diretta, e l’attività avviata avrebbe comunque un orizzonte molto breve.

Coobbligato che vuole chiudere la propria quota e poi entrare in una procedura

Se chiudi la tua quota con uno stralcio e poi, per gli altri debiti, accedi a una procedura da sovraindebitamento, quel debito non entrerà nella procedura perché è già estinto per te. È una scelta legittima, ma va fatta sapendo che le risorse spese per lo stralcio non saranno disponibili per il piano.


Il confronto tra profili

Mettere i profili uno accanto all’altro aiuta a capire perché la stessa domanda riceve risposte così diverse. La NASpI mensile senza pignoramenti è la situazione più libera: l’unico vero nemico è il tempo. Con un pignoramento in corso la libertà si riduce a quattro quinti dell’assegno e la trattativa deve fare i conti con un processo esecutivo. L’anticipo offre la cifra più alta ma anche la protezione più bassa: nessun limite al pignoramento e un obbligo di restituzione che incombe. Il garante e il coobbligato hanno la stessa protezione del debitore principale, ma un problema in più: definire che cosa, esattamente, stanno chiudendo. Il sovraindebitato, infine, è l’unico per cui la domanda giusta non è “posso pagare questo creditore?”, ma “quale strumento mi permette di trattare tutti i creditori insieme?”.

AspettoNASpI mensile senza pignoramentiNASpI già pignorataAnticipo NASpIGarante o coobbligatoSovraindebitato con più creditori
Pignorabilità della sommaPresso INPS: 1/5 (fino a 1/2 in concorso); sul conto: oltre la soglia, con franchigia discussaGià 1/5 (o più in concorso) al creditorePignorabile per interoCome per il debitore principaleCome la NASpI mensile, ma con più creditori che possono agire
Libertà di usarla per lo stralcioPiena, finché non c’è pignoramentoSui 4/5 residui e sui risparmi non pignoratiFormalmente sì, ma a scapito dell’attivitàPiena, ma l’accordo incide su altriGiuridicamente sì, strategicamente rischiosa
Rischio principalePignoramento del conto mentre si trattaPignoramento ancora attivo dopo il pagamentoPignoramento integrale e restituzioneChiudere solo la propria posizioneSpendere tutto per un solo creditore
Documento decisivoAccordo scritto con rinuncia al residuoRinuncia agli atti o al credito assegnatoAccordo firmato prima dell’erogazioneClausola “intero” o “quota”Relazione e proposta tramite OCC
Strumento alternativoTrattativa rapida, eventuale rateizzazioneConversione (art. 495 c.p.c.) o opposizioneRinvio della domanda dopo l’accordoAdesione dell’altro obbligato, regressoRistrutturazione, liquidazione controllata, esdebitazione

Le domande che valgono per tutti i profili

Se pago un saldo e stralcio perdo la NASpI?

No. La NASpI dipende dallo stato di disoccupazione e dai requisiti previsti dal d.lgs. 22/2015, non da come usi il denaro. Pagare un debito, anche con una somma consistente, non incide sul diritto all’indennità. Discorso diverso per l’anticipo, che richiede l’avvio effettivo dell’attività e il mantenimento dei requisiti fino al pagamento della seconda rata.

Cosa succede se trovo lavoro mentre sto pagando lo stralcio a rate?

Per chi percepisce la NASpI mensile, il nuovo lavoro fa cessare o ridurre l’indennità secondo le regole INPS, ma non incide sull’accordo con il creditore: continuerai a pagare con lo stipendio. Anzi, un reddito da lavoro rende più sostenibile la rateizzazione. Attenzione però alla clausola di risoluzione: se il nuovo reddito tarda e salti una rata, il creditore potrebbe pretendere il debito originario. Per chi ha l’anticipo, invece, il lavoro subordinato comporta la perdita della seconda rata e l’obbligo di restituzione.

Il creditore è obbligato ad accettare la mia offerta?

No. Il saldo e stralcio è un accordo, e il creditore può rifiutarlo o chiedere di più. Il fatto che tu sia disoccupato non crea alcun obbligo di accettazione. Crea però un argomento economico: il creditore valuta quanto potrebbe ottenere agendo in via esecutiva, in quanto tempo e con quali costi, e confronta il risultato con la tua offerta.

Il saldo e stralcio cancella le segnalazioni nelle banche dati?

Non automaticamente. La chiusura della posizione viene registrata, ma la storia del rapporto resta visibile per i tempi previsti dalle regole che disciplinano la Centrale dei Rischi e i sistemi di informazione creditizia privati. Per questo l’accordo dovrebbe impegnare il creditore a comunicare tempestivamente la chiusura, così che la segnalazione non resti “aperta” come un inadempimento in corso.

Posso chiedere al creditore di aspettare la fine della NASpI?

Puoi chiederlo, ma non è detto che convenga. Alla fine della NASpI la tua capacità di pagamento diminuisce e, con essa, il tuo potere negoziale. Un creditore disposto ad aspettare, inoltre, potrebbe usare quel tempo per ottenere un titolo esecutivo. Di regola, la finestra migliore per uno stralcio è quella in cui la NASpI è ancora in corso e tu puoi offrire un pagamento concreto.

Posso pagare lo stralcio a rate usando le mensilità della NASpI?

Sì, se il creditore lo accetta, ma è la forma di stralcio più fragile. Molti creditori concedono lo sconto solo per il pagamento in unica soluzione, oppure riducono lo sconto quando il pagamento è dilazionato. Se accetti uno stralcio a rate, verifica tre cose: che l’ultima rata cada prima della fine della NASpI, oppure che tu abbia un’altra entrata certa per quel periodo; che le rate siano calcolate sull’assegno ridotto dal décalage e non sul primo importo; che la clausola sull’inadempimento non faccia rivivere l’intero debito per un solo giorno di ritardo. Un piano di sei rate costruito su una NASpI che termina dopo quattro mesi è una promessa che, con ogni probabilità, non potrai mantenere.

E se il creditore è proprio l’INPS?

Capita che l’INPS chieda la restituzione di somme erogate e non spettanti, ad esempio mensilità di NASpI percepite dopo una rioccupazione non comunicata, oppure un anticipo da restituire. In questi casi non si parla di saldo e stralcio in senso proprio: il recupero dell’indebito da parte dell’ente è regolato da una disciplina speciale e l’INPS, di regola, procede con trattenute sulle prestazioni in pagamento, secondo i limiti previsti per il recupero degli indebiti. Quello che puoi fare è verificare la fondatezza della richiesta, il calcolo e l’eventuale applicabilità di riduzioni come quella riconosciuta dalla Corte costituzionale per l’anticipo, e chiedere una rateizzazione. Mescolare questo debito con quelli verso banche e finanziarie, pensando di “chiuderli tutti” con la NASpI, è un errore frequente.


La giurisprudenza profilo per profilo

Ecco i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per il profilo a cui si applicano. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio in parole semplici e il motivo per cui ti riguarda.

Per chi riceve la NASpI mensile senza pignoramenti

Cass. civ., sez. III, ord. 29 dicembre 2025, n. 34641. L’avviso in Gazzetta Ufficiale di una cessione in blocco serve a rendere nota la cessione, ma non la perfeziona; se il debitore contesta in modo specifico, il cessionario deve dimostrare che quel credito rientra nel perimetro ceduto. Rilevanza: prima di pagare uno stralcio a una società cessionaria, è legittimo e prudente chiedere la prova della titolarità.

Cass. civ., sez. II, ord. 14 maggio 2024, n. 13227. L’esenzione dalla revocatoria prevista per l’adempimento di un debito scaduto riguarda il pagamento in senso tecnico, non la cessione di beni in luogo del denaro, che resta revocabile. Rilevanza: pagare lo stralcio in denaro è la modalità più sicura rispetto alle contestazioni di altri creditori.

Per chi ha già un pignoramento

Cass. civ., ord. 20 luglio 2023, n. 21821. L’avviso in Gazzetta che individua per categorie i crediti ceduti può bastare a dimostrare la titolarità del cessionario, se le categorie consentono di identificare senza incertezze i rapporti. Rilevanza: aiuta a capire quando la contestazione della legittimazione del creditore procedente ha concrete possibilità e quando no.

Trib. Firenze, sent. 12 dicembre 2024, n. 3994. Di fronte a una contestazione puntuale, il cessionario che produce solo l’avviso in Gazzetta non prova la propria titolarità; il giudice ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo. Rilevanza: la verifica della legittimazione può cambiare i rapporti di forza nella trattativa.

Per chi chiede l’anticipo della NASpI

Corte cost., sent. 14 ottobre 2021, n. 194. L’anticipazione della NASpI ha una funzione di incentivo all’avvio di un’attività autonoma, distinta dalla funzione di sostegno al reddito dell’indennità mensile. Rilevanza: da questa diversa natura discende il diverso regime di pignorabilità.

Corte cost., sent. 20 maggio 2024, n. 90. È illegittimo l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipo quando il lavoratore non può proseguire l’attività per una causa sopravvenuta a lui non imputabile: la restituzione va limitata al periodo di lavoro subordinato. Rilevanza: attenua il rischio di chi, dopo aver usato parte dell’anticipo, è costretto a tornare al lavoro dipendente.

Cass. civ., sez. lav., sent. 21 gennaio 2025, n. 1445. L’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza obbliga alla restituzione dell’anticipazione, e il lavoratore non può evitarla sostenendo la simulazione del rapporto. Rilevanza: conferma la serietà dell’obbligo restitutorio.

Cass. civ., sez. lav., ord. 31 marzo 2025, n. 8422. Se l’attività autonoma è stata effettivamente proseguita, l’obbligo di restituzione può essere ridotto in proporzione alla durata del lavoro subordinato svolto. Rilevanza: chi alterna brevi periodi da dipendente all’attività avviata non perde automaticamente tutto.

Trib. Torino, sent. 14 maggio 2024, n. 2859. L’anticipazione della NASpI non è equiparabile a una prestazione pensionistica o sostitutiva del reddito ed è pignorabile per intero. Rilevanza: chi ha creditori con titolo esecutivo deve sistemare quei rapporti prima di chiedere l’anticipo.

Per il garante e il coobbligato

Cass. civ., sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2426. La transazione con uno dei condebitori solidali sulla sola sua quota scioglie la solidarietà e produce effetti solo per chi l’ha conclusa; gli altri non possono profittarne. Rilevanza: chi chiude “la propria posizione” lascia l’altro esposto.

Cass. civ., sez. II, ord. 14 febbraio 2025, n. 3818. La transazione sull’intero debito solidale estingue l’obbligazione nei limiti della solidarietà, anche a favore del condebitore che aderisce. Rilevanza: se l’obiettivo è chiudere per tutti, l’accordo deve riguardare l’intero debito e l’altro obbligato deve aderire.

Cass. civ., sent. 6 luglio 2020, n. 13877. Quando la transazione riguarda solo la quota di un condebitore, il residuo a carico degli altri si riduce dell’importo pagato se questo è pari o superiore alla quota, oppure della quota se il pagamento è inferiore. Rilevanza: consente di calcolare in anticipo quanto resterà a carico dell’altro obbligato.

Per il sovraindebitato con più creditori

Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048. La colpa della banca che non ha valutato correttamente il merito creditizio non esclude la colpa grave del consumatore: le due responsabilità vanno accertate separatamente. Rilevanza: chi pensa di accedere alla ristrutturazione deve evitare comportamenti, come nuovi finanziamenti per pagare vecchi debiti, che possono essere considerati colpa grave.

Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2026, n. 11676. La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere che il pagamento dei crediti prelatizi, per capitale e interessi, inizi anche dopo due anni dall’omologazione. Rilevanza: offre flessibilità temporale a chi, finita la NASpI, deve ancora ricostruire un reddito stabile.


Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo

Ogni profilo di questa guida richiede un intervento diverso. Ecco, in concreto, cosa facciamo.

  1. Verifichiamo la fase in cui si trova il tuo debito: esaminiamo gli atti notificati, accertiamo se esiste un titolo esecutivo e, per chi riceve la NASpI mensile senza pignoramenti, stimiamo quanto tempo resta prima che il creditore possa agire.
  2. Ricostruiamo il debito prima di trattare: con lo staff multidisciplinare esaminiamo contratti, piani di ammortamento, interessi e spese addebitate, per individuare le voci contestabili che pesano sulla trattativa.
  3. Controlliamo la legittimazione di chi chiede il pagamento: per i crediti ceduti verifichiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la riconducibilità del tuo rapporto alla cessione.
  4. Redigiamo o rivediamo l’accordo di saldo e stralcio: importo, termini, rinuncia espressa al residuo, disciplina dell’inadempimento, comunicazioni alle banche dati.
  5. Per chi ha un pignoramento, lavoriamo sul fascicolo dell’esecuzione: verifichiamo i limiti applicati dall’INPS o dalla banca, la presenza di creditori intervenuti e i vizi dell’atto; valutiamo opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti o conversione del pignoramento; curiamo la rinuncia agli atti o la comunicazione all’INPS della rinuncia al credito assegnato.
  6. Per chi chiede l’anticipo, coordiniamo i tempi: mappiamo i creditori con titolo prima della domanda e, con i commercialisti dello staff, valutiamo la sostenibilità dell’attività con la sola prima rata.
  7. Per garanti e coobbligati, scriviamo la clausola decisiva: definiamo se la transazione riguarda l’intero debito o la sola posizione del cliente, raccogliamo l’eventuale adesione dell’altro obbligato e impostiamo il regresso.
  8. Per i sovraindebitati, valutiamo la procedura adatta: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione del debitore incapiente; prepariamo la documentazione per l’OCC.
  9. Se la controversia prosegue, la seguiamo in ogni grado: la stessa strategia, costruita all’inizio, accompagna il caso fino all’eventuale giudizio in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi appartiene al profilo del sovraindebitato, pesano in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: significano conoscere dall’interno i criteri con cui un piano viene valutato, la documentazione che serve e le ragioni per cui una proposta viene accolta o respinta. Per chi ha già un pignoramento, pesa l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: l’eventuale opposizione può essere impostata fin dal primo atto pensando a tutti i gradi di giudizio.

La continuità è parte del metodo: lo stesso difensore segue la vicenda dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano e senza cambi di linea. E il lavoro è di squadra: avvocati e commercialisti operano insieme sullo stesso caso, perché un saldo e stralcio con la NASpI è insieme una questione giuridica e un problema di numeri.


Il primo passo è capire chi sei nella tua storia di debito

Usare la NASpI per chiudere un debito a saldo e stralcio è possibile. Ma, come hai visto, la stessa scelta ha conseguenze opposte a seconda del profilo: per qualcuno è il modo più rapido per chiudere una partita aperta, per altri è una spesa che non chiude nulla. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di qualcun altro.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo tipo di scelta. Le trattative con banche, finanziarie e cessionari si fondano sull’analisi dei rapporti bancari svolta dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo. Quando i debiti sono più di quanti un accordo possa risolvere, la competenza dell’Avvocato come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC consente di valutare le procedure da sovraindebitamento. E quando la vicenda arriva davanti a un giudice, la sua abilitazione di cassazionista garantisce una difesa che può proseguire fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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