Serve una delega per farsi assistere nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate? La domanda arriva quasi sempre con lo schema d’atto già sul tavolo e il conto alla rovescia dei sessanta giorni già partito, e la risposta che circola negli uffici e nei forum è di due tipi opposti: “certo, senza procura non ti fanno nemmeno entrare” oppure “no, basta che ti presenti col commercialista”. Sono entrambe risposte parziali, perché confondono due cose diverse: farsi assistere e farsi rappresentare. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la delega non è un adempimento burocratico uguale in ogni caso, è una scelta difensiva che cambia a seconda di chi firma le osservazioni, di chi si siede davanti al funzionario e di cosa quel professionista dovrà poter fare senza doverti richiamare ogni volta. Chi sbaglia questa valutazione non perde una formalità: rischia che le osservazioni risultino provenienti da un soggetto non legittimato, che l’accesso al fascicolo venga rifiutato nel momento peggiore, o che un accordo faticosamente costruito non possa essere sottoscritto perché manca il potere di firmarlo.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. La materia del contraddittorio preventivo è il punto in cui il procedimento amministrativo diventa, in poche settimane, contenzioso: per questo l’assistenza è affidata all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, che imposta la difesa fin dallo schema d’atto sapendo come quella stessa difesa dovrà reggere davanti alla Corte di giustizia tributaria e, se necessario, in Cassazione. E poiché il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate mescola sempre profili giuridici e profili contabili, lo Studio opera attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare attivo a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, sulle stesse cifre e sugli stessi documenti.
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IL QUADRO DI PARTENZA: COSA È DAVVERO IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
Prima di scegliere come presentarsi, va compreso a cosa ci si presenta. L’art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212 — introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 — stabilisce che, salvo le eccezioni del comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Il meccanismo è semplice nella struttura e insidioso nei tempi. L’Amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto, cioè l’anteprima motivata della pretesa che intende avanzare, e assegna un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per presentare controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Prima della scadenza di quel termine l’atto non può essere adottato. Il comma 3 è stato modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che ha chiarito un punto tutt’altro che secondario: quel termine è unitario, comprende sia le osservazioni sia l’eventuale richiesta di accesso al fascicolo, e non si sdoppia in due finestre separate. Chi vuole vedere le carte prima di scrivere deve quindi muoversi subito, perché ogni giorno speso ad aspettare i documenti è un giorno sottratto alla redazione delle difese.
Il perimetro applicativo è stato precisato per via di interpretazione autentica dall’art. 7-bis del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla L. 23 maggio 2024, n. 67: il comma 1 dell’art. 6-bis si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili, e non a quelli per i quali la normativa prevede già specifiche forme di interlocuzione, né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti. Restano poi fuori gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Da questo quadro discendono tre conseguenze che orientano l’intera scelta sulla delega.
La prima: il contraddittorio non è un colloquio informale. È un segmento del procedimento amministrativo che produce effetti giuridici, perché l’ufficio, se non accoglie le osservazioni, deve motivare specificamente le ragioni del mancato accoglimento. Ciò che si scrive in quella sede resta agli atti e sarà letto dal giudice tributario.
La seconda: il contraddittorio è anche una finestra temporale che condiziona i termini successivi. Se la scadenza del termine assegnato cade dopo il termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, oppure se tra le due date corrono meno di centoventi giorni, il termine di decadenza è posticipato. Chi entra in questa fase senza avere chiaro il calendario si muove al buio.
La terza, e la più rilevante per il nostro tema: nel contraddittorio si compiono atti che incidono direttamente sulla sfera giuridica e patrimoniale del contribuente, come la presentazione di osservazioni, l’istanza di accesso agli atti, l’eventuale istanza di accertamento con adesione e, in prospettiva, la sottoscrizione dell’atto di adesione. Ed è proprio qui che il tema della delega smette di essere una formalità di segreteria e diventa una scelta tecnica.
La norma di riferimento sul punto è l’art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale; la procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, e l’autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge, a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da parte di persone giuridiche. Quando la procura è conferita a soggetti iscritti in albi professionali — avvocati, commercialisti e le altre categorie indicate dalla norma — è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione del contribuente. In sede di accertamento con adesione, l’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 rinvia proprio alle forme dell’art. 63 per la rappresentanza del contribuente.
A fronte di questo impianto, le strade realmente percorribili sono tre. Nessuna è vietata, nessuna è per definizione sbagliata, e ciascuna ha un profilo di rischio suo.
OPZIONE 1 — PRESENTARSI PERSONALMENTE, SENZA ALCUNA DELEGA
In cosa consiste
Il contribuente riceve lo schema d’atto, redige e sottoscrive personalmente le proprie osservazioni, presenta di persona l’eventuale istanza di accesso al fascicolo e si siede da solo davanti al funzionario dell’ufficio. Nessuna procura, nessuna autenticazione, nessun adempimento preliminare.
La base normativa di questa opzione è, per così dire, negativa: nessuna disposizione impone l’assistenza tecnica nella fase amministrativa del contraddittorio. L’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 attribuisce al contribuente una facoltà di farsi rappresentare, non un obbligo. L’obbligo di assistenza tecnica compare più tardi e altrove: l’art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 lo prevede per il giudizio davanti agli organi della giurisdizione tributaria, con esclusione delle controversie di valore non superiore a 3.000 euro, calcolato sull’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni. Nella fase precontenziosa, invece, il contribuente è pienamente legittimato ad agire da sé.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello dell’errore materiale evidente. Lo schema d’atto contesta un ricavo non dichiarato che in realtà è già in dichiarazione, oppure ignora un versamento regolarmente eseguito di cui esiste la quietanza. Qui la difesa consiste nel produrre due documenti e nel dire dove guardare: non richiede costruzione giuridica.
Il secondo scenario è quello del valore modesto abbinato a una contestazione lineare. Se la pretesa è contenuta, se non ci sono profili sanzionatori ulteriori e se non si intravede uno sviluppo contenzioso, l’intervento personale è proporzionato.
Il terzo scenario è quello del contribuente che dispone internamente delle competenze necessarie. Una società con una direzione amministrativa strutturata può gestire in proprio un contraddittorio su una questione di competenza temporale dei costi, avvalendosi peraltro della facoltà — prevista dallo stesso art. 63 — di conferire procura a propri dipendenti senza necessità di autenticazione.
Come si esegue in sintesi
Si protocolla l’istanza di accesso agli atti tempestivamente, ricordando che il termine dei sessanta giorni è unitario. Si redigono le osservazioni in forma scritta, numerando le contestazioni nello stesso ordine in cui compaiono nello schema d’atto e allegando i documenti. Si trasmette il tutto con modalità che diano prova certa della data. Ci si presenta all’eventuale incontro con una copia cartacea completa.
Vantaggi motivati
Il vantaggio più immediato è l’assenza di qualunque vizio di legittimazione: chi scrive è il destinatario dell’atto, la sua firma non è contestabile sotto il profilo del potere rappresentativo. Il secondo vantaggio è la velocità di attivazione, che in una finestra di sessanta giorni non è irrilevante. Il terzo è la conoscenza diretta dei fatti: nessuno conosce l’operazione contestata meglio di chi l’ha compiuta, e nella fase orale questo può contare.
Rischi e svantaggi onesti
A fronte di questi vantaggi va soppesato il rovescio della medaglia, che è pesante. Le osservazioni presentate nel contraddittorio non sono un semplice sfogo difensivo: sono la prima versione dei fatti che l’Amministrazione mette agli atti, e diventeranno il termine di paragone di tutto ciò che si sosterrà dopo. Un’ammissione incauta, una ricostruzione imprecisa, la scelta di contestare il merito senza rilevare un vizio procedimentale possono condizionare l’intero giudizio successivo.
C’è poi un profilo che sfugge quasi sempre al contribuente non assistito. La violazione delle regole del contraddittorio comporta annullabilità, non nullità: il vizio deve essere eccepito dal contribuente in sede di impugnazione, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e non può essere sollevato per la prima volta in appello. Riconoscere in tempo reale che l’ufficio sta emettendo l’atto prima della scadenza dei sessanta giorni, o che sta ampliando la pretesa rispetto allo schema comunicato, richiede occhio tecnico. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, con la sentenza n. 48 del 6 luglio 2026, ha dichiarato illegittimo un avviso di accertamento emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla notifica dello schema d’atto, benché il contribuente avesse già trasmesso le proprie osservazioni: un vizio decisivo, che però qualcuno deve saper vedere e coltivare.
Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente con una contestazione documentale semplice, di valore contenuto, che ha in mano la prova risolutiva e nessuna intenzione di negoziare: chi ha solo da mostrare una carta, può mostrarla da solo.
OPZIONE 2 — FARSI ASSISTERE DAL PROFESSIONISTA SENZA CONFERIRGLI LA RAPPRESENTANZA
In cosa consiste
È la via intermedia, e nella pratica la più diffusa. Il professionista studia lo schema d’atto, imposta la strategia, redige le osservazioni e i documenti tecnici, prepara l’istanza di accesso; ma l’atto resta formalmente riferibile al contribuente, che lo sottoscrive personalmente, e nell’incontro con l’ufficio il contribuente è presente e assistito dal professionista, che interviene sul piano tecnico senza spendere un potere rappresentativo.
Qui la base normativa non è l’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 — che riguarda la rappresentanza — bensì il principio generale per cui il contribuente può avvalersi dell’ausilio di un soggetto munito di competenze tecniche, principio che lo Statuto dei diritti del contribuente già esprime all’art. 12 con riferimento alle verifiche, dove è previsto il diritto di essere assistito da un professionista abilitato.
Va però segnalato subito un punto operativo che nella pratica si intreccia con questa opzione: se il professionista deve consultare il cassetto fiscale, le comunicazioni o i dati telematici del contribuente, occorre comunque la delega ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che è cosa diversa dalla procura speciale. Il contribuente può comunicarne i dati direttamente dalla propria area riservata, oppure la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario delegato secondo le modalità individuate dai provvedimenti dell’Agenzia. È una delega di accesso, non di rappresentanza: consente di vedere, non di firmare in nome altrui.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello del contraddittorio che verte su questioni valutative e non su una trattativa. Deduzione di costi ritenuti non inerenti, transfer pricing, qualificazione di un’operazione: la partita si gioca sulla qualità dell’argomentazione scritta, e per quella non serve firmare in nome del contribuente, serve saper scrivere.
Il secondo scenario è quello del contribuente che vuole mantenere il controllo diretto della vicenda. Molti imprenditori vogliono leggere e firmare ogni riga di ciò che viene consegnato all’Agenzia: è una posizione legittima, e questa opzione la rispetta.
Il terzo scenario è quello in cui l’incarico nasce a ridosso della scadenza. Redigere le osservazioni e farle sottoscrivere dal contribuente è più rapido che predisporre, far firmare e autenticare una procura speciale, quando mancano pochi giorni.
Come si esegue in sintesi
Il professionista acquisisce lo schema d’atto e la documentazione, verifica per prima cosa se il caso rientri effettivamente nel perimetro dell’art. 6-bis o in una delle esclusioni, calcola il calendario dei termini e delle proroghe di decadenza, predispone l’istanza di accesso e successivamente le osservazioni. Il contribuente sottoscrive. All’incontro si va insieme.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è la qualità tecnica dell’atto difensivo senza alcun rischio di eccezione sul potere rappresentativo: chi firma è il titolare della posizione. Il secondo è la flessibilità: nulla impedisce di conferire in un secondo momento la procura speciale, se la vicenda evolve verso una trattativa. Il terzo è la trasparenza interna del rapporto: il contribuente legge, capisce e approva ciò che viene depositato.
Rischi e svantaggi onesti
Il limite è strutturale e va detto con chiarezza: senza procura il professionista non può compiere in nome del contribuente gli atti che richiedono rappresentanza. Non può presentarsi da solo all’incontro se il contribuente è impossibilitato; non può sottoscrivere l’atto di adesione; in molte situazioni concrete non può nemmeno ritirare copia di atti del fascicolo. Se il contraddittorio si trasforma in una trattativa che richiede più incontri, la presenza obbligata del contribuente diventa un vincolo logistico serio, specialmente quando l’ufficio competente è distante dalla sua residenza.
C’è poi un rischio più sottile. Nel passaggio dalla fase amministrativa a quella giudiziale, l’assenza di un incarico difensivo formalizzato può generare discontinuità: chi ha scritto le osservazioni potrebbe non essere chi scriverà il ricorso, e la linea difensiva rischia di cambiare mani proprio nel momento in cui dovrebbe restare identica a sé stessa.
Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente presente, disponibile e coinvolto, con una contestazione tecnica da argomentare per iscritto e nessuna trattativa complessa all’orizzonte: chi c’è e vuole esserci, può farsi affiancare senza delegare.
OPZIONE 3 — CONFERIRE PROCURA SPECIALE EX ART. 63 D.P.R. 600/1973
In cosa consiste
È la rappresentanza piena. Con procura speciale conferita per iscritto e con firma autenticata, il professionista agisce in nome e per conto del contribuente presso l’ufficio finanziario: sottoscrive le osservazioni, presenta le istanze, partecipa agli incontri anche in assenza del rappresentato e — se la procura lo prevede espressamente — sottoscrive l’atto di adesione ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997.
Sul piano formale, l’art. 63 semplifica notevolmente le cose quando il procuratore è un professionista iscritto in un albo: in quel caso è lo stesso rappresentante ad avere facoltà di autenticare la sottoscrizione del contribuente. Non serve quindi il notaio, non serve un atto pubblico. Serve però un testo scritto con attenzione, perché l’estensione dei poteri conferiti è esattamente ciò che il procuratore potrà fare, e nulla di più.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello della trattativa. Se lo schema d’atto apre concretamente alla definizione — e va ricordato che, in caso di contraddittorio preventivo su avviso di accertamento, di rettifica o su atto di recupero, l’istanza di accertamento con adesione può essere formulata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema — la capacità di condurre e chiudere la negoziazione senza rincorrere firme è decisiva.
Il secondo scenario è quello dell’indisponibilità del contribuente: residenza all’estero, impedimenti di salute, incompatibilità con gli orari dell’ufficio, gruppi societari con amministratori difficilmente reperibili. Senza rappresentanza, il contraddittorio semplicemente non si svolge.
Il terzo scenario è quello delle posizioni complesse o plurisoggettive: società di persone e soci, coobbligati, contestazioni che si sviluppano su più annualità e più uffici. La procura consente di gestire il fronte in modo unitario, evitando che ogni passaggio richieda un giro di firme.
Come si esegue in sintesi
Si redige la procura speciale indicando con precisione il procedimento cui si riferisce — gli estremi dello schema d’atto, le annualità, i tributi — e i poteri conferiti, distinguendo espressamente il potere di presentare osservazioni, quello di accedere ed estrarre copia degli atti, quello di presentare istanza di adesione e quello di sottoscrivere l’eventuale atto di adesione. Il contribuente firma; il professionista iscritto all’albo autentica la sottoscrizione. La procura viene depositata all’ufficio, in originale, unitamente al primo atto difensivo.
Vantaggi motivati
Il primo vantaggio è l’autonomia operativa completa: il procedimento non si ferma mai per l’assenza del contribuente. Il secondo è la capacità negoziale effettiva, perché un procuratore che può firmare è interlocutore diverso da chi deve riferire e tornare. Il terzo, meno visibile ma sostanziale, è la continuità: la procura formalizza un incarico che accompagna la vicenda dallo schema d’atto fino all’eventuale impugnazione, con la stessa mano e la stessa linea.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia riguarda la forma e i limiti del potere. Una procura difettosa nella forma o incompleta nei poteri espone a contestazioni. La giurisprudenza di legittimità ha mostrato, in materia di procura, un rigore crescente: la Corte di cassazione, Sez. V tributaria, con l’ordinanza n. 35 del 2026, ha ritenuto inammissibile il ricorso la cui procura speciale non recasse la sottoscrizione della parte, precisando che la sola firma del difensore “per autentica” non basta a conferire lo ius postulandi; e con l’ordinanza n. 31923 dell’8 dicembre 2025 la Sez. I ha ribadito che, per il ricorso per cassazione, la procura speciale deve essere anteriore alla notificazione, sottoscritta e debitamente autenticata, senza possibilità di sanatoria per rinnovazione. Sono pronunce rese in ambito processuale, ma il messaggio di metodo vale anche a monte: la procura è un atto che va fatto bene, non un modulo da riempire.
Il secondo limite riguarda il perimetro dei poteri: il procuratore non può eccedere quanto conferitogli dal rappresentato. Una procura che autorizza a “partecipare al contraddittorio” ma tace sulla sottoscrizione dell’atto di adesione lascia il professionista senza la firma decisiva nel momento decisivo.
Il terzo elemento da considerare è la delega di responsabilità che ne deriva: il contribuente affida a un terzo il potere di compiere atti che lo vincolano. È una scelta che presuppone fiducia e, soprattutto, un incarico definito con precisione.
Il profilo ideale di questa opzione è il contribuente che deve o vuole negoziare, che non può essere fisicamente presente a ogni passaggio, o che affronta una contestazione destinata con alta probabilità a proseguire in giudizio: chi ha bisogno che qualcuno possa agire, deve dargli il potere di agire.
LE OPZIONI ALLA PROVA DEI CONTI
Le differenze tra le tre strade diventano nitide solo quando si applicano agli stessi dati. Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su ipotesi di lavoro, non casi reali, e servono unicamente a mostrare come cambia il percorso a parità di punto di partenza.
Simulazione 1 — Contestazione documentale semplice
Dati di partenza. Schema d’atto notificato il 14 aprile, maggiore imposta contestata 8.700 euro oltre sanzioni, motivo unico: omessa contabilizzazione di due fatture attive. Il contribuente dispone delle registrazioni che dimostrano l’avvenuta contabilizzazione in un diverso registro sezionale. Termine per le osservazioni: 13 giugno.
Con l’Opzione 1. Il contribuente protocolla il 22 aprile un’istanza di accesso, riceve copia dei prospetti il 6 maggio, deposita il 20 maggio osservazioni con allegati i libri e le registrazioni. L’ufficio archivia la contestazione. Percorso lineare, nessun potere rappresentativo necessario, esito raggiunto.
Con l’Opzione 2. Il percorso è identico nella sostanza, ma le osservazioni includono anche il rilievo — non evidente al non tecnico — che due delle fatture ricadono in un’annualità già oggetto di precedente controllo. Il professionista redige, il contribuente firma. Il valore aggiunto è nel contenuto, non nella forma.
Con l’Opzione 3. Il percorso è ancora identico, ma il tempo necessario a predisporre e autenticare la procura non produce alcun beneficio ulteriore, perché non c’è nulla da negoziare né alcun atto da sottoscrivere in nome altrui. La rappresentanza, qui, è un costo di procedura senza contropartita.
Simulazione 2 — Contestazione con margine di definizione
Dati di partenza. Schema d’atto notificato l’8 settembre a una società, maggiore imposta contestata 63.400 euro su indeducibilità di costi ritenuti non inerenti, tre annualità. La documentazione è parziale: alcuni costi sono difendibili integralmente, altri no. L’amministratore risiede all’estero. Termine per le osservazioni: 7 novembre; termine per l’istanza di adesione dallo schema: 8 ottobre.
Con l’Opzione 1. L’amministratore dovrebbe rientrare almeno due volte, per firmare e per presenziare. Il rischio concreto è che il termine dei trenta giorni per l’istanza di adesione dallo schema d’atto scada mentre si organizzano i viaggi.
Con l’Opzione 2. Le osservazioni vengono predisposte dal professionista e trasmesse per la firma; l’istanza di adesione è presentata nei termini. Ma al primo incontro utile, fissato per il 4 novembre, l’amministratore deve esserci; e se dall’incontro emerge una proposta di definizione da formalizzare, la sottoscrizione richiede di nuovo la sua presenza.
Con l’Opzione 3. La procura speciale, conferita il 15 settembre con espressa indicazione del potere di sottoscrivere l’atto di adesione, consente al procuratore di presentare l’istanza, condurre i due incontri e chiudere. L’amministratore non rientra mai. È il caso in cui la rappresentanza non è un’opzione elegante: è la condizione di praticabilità della trattativa.
Simulazione 3 — Quando conta il vizio procedimentale
Dati di partenza. Schema d’atto notificato il 3 febbraio, termine per le osservazioni 4 aprile. Il contribuente deposita osservazioni il 20 marzo. L’ufficio notifica l’avviso di accertamento il 28 marzo, prima della scadenza del termine.
Con l’Opzione 1. Il contribuente, vedendo l’avviso, si concentra sul merito della pretesa e prepara un ricorso che contesta i rilievi. Il vizio procedimentale — l’atto adottato prima della scadenza del termine, in violazione dell’art. 6-bis — non viene eccepito. Poiché si tratta di annullabilità, non rilevabile d’ufficio e non deducibile per la prima volta in appello, quel vizio è perduto.
Con l’Opzione 2 o 3. Il professionista rileva immediatamente la data di notifica e la confronta con il calendario del contraddittorio, e il motivo di ricorso viene articolato in via preliminare e assorbente. La differenza tra le opzioni 2 e 3, qui, è nulla: ciò che conta non è chi firma, ma chi legge le date.
Simulazione 4 — Posizione plurisoggettiva e uffici diversi
Dati di partenza. Schema d’atto notificato il 21 ottobre a una società di persone per maggiore reddito di 47.900 euro, con contestuale attivazione delle posizioni dei tre soci per imputazione per trasparenza. I soci risiedono in tre province diverse; due di loro sono anche amministratori di altre società. Termine per le osservazioni: 20 dicembre.
Con l’Opzione 1. Ciascun soggetto redige e deposita le proprie osservazioni. Il rischio, tutt’altro che teorico, è la divergenza: tre difese scritte da tre persone diverse su un unico presupposto di fatto producono quasi sempre incoerenze, e ogni incoerenza è un appiglio per l’ufficio.
Con l’Opzione 2. Le osservazioni sono redatte in modo coordinato dallo stesso professionista e firmate separatamente dai quattro soggetti. La coerenza è recuperata; resta il problema della raccolta delle firme entro il termine e della presenza agli incontri, che si moltiplicano per il numero di uffici coinvolti.
Con l’Opzione 3. Quattro procure speciali, tutte riferite allo stesso presupposto e conferite allo stesso procuratore, consentono di depositare un impianto difensivo unitario e di presenziare senza dover coordinare quattro agende. A parità di argomenti, cambia la tenuta dell’insieme: è la differenza tra quattro difese parallele e una difesa sola.
Nota metodologica. Le cifre e le date qui utilizzate sono ipotesi dimostrative costruite per il confronto: non descrivono vicende reali e non anticipano alcun esito.
IL CONFRONTO IN TABELLA
Messe una accanto all’altra, le tre strade si distinguono su cinque dimensioni: il tempo necessario per attivarle, la complessità formale, il rischio in caso di esito negativo, gli effetti sulla gestione del procedimento e la reversibilità della scelta. Su quest’ultimo punto va detto subito che nessuna delle tre porte si chiude alle spalle: si può iniziare da soli e conferire procura dopo, si può revocare una procura già conferita, si può passare dall’assistenza alla rappresentanza in corsa. Ciò che non torna indietro è il tempo consumato, e in una finestra di sessanta giorni il tempo è la risorsa scarsa.
Quanto ai costi, l’unico dato economico che la legge fissa in modo oggettivo riguarda l’eventuale fase giudiziale: il contributo unificato tributario, dovuto per l’iscrizione a ruolo del ricorso e commisurato al valore della lite. Nella fase del contraddittorio davanti all’ufficio non è previsto alcun contributo.
| Criterio | Opzione 1 — Da soli | Opzione 2 — Assistenza senza rappresentanza | Opzione 3 — Procura speciale ex art. 63 |
|---|---|---|---|
| Tempo di attivazione | Immediato | Breve: incarico e raccolta documenti | Più lungo: redazione procura, firma, autentica, deposito |
| Complessità formale | Nessuna | Bassa; eventuale delega ai servizi telematici per l’accesso ai dati | Media: forma scritta, firma autenticata, poteri da specificare |
| Chi firma le osservazioni | Il contribuente | Il contribuente | Il procuratore in nome e per conto |
| Presenza del contribuente agli incontri | Necessaria | Necessaria | Non necessaria |
| Possibilità di sottoscrivere l’atto di adesione | Solo il contribuente | Solo il contribuente | Il procuratore, se il potere è espressamente conferito |
| Rischio principale in caso di esito negativo | Vizi non rilevati, ammissioni incaute, motivi perduti in giudizio | Discontinuità nel passaggio al contenzioso | Contestazioni su forma o ampiezza della procura |
| Effetti sulla gestione dei termini | Interamente a carico del contribuente | Presidiati dal professionista | Presidiati dal professionista, con autonomia operativa piena |
| Reversibilità | Piena: si può conferire procura in ogni momento | Piena: si può passare alla procura | Piena: la procura è revocabile |
| Costi di giustizia previsti dalla legge | Nessuno in fase amministrativa; contributo unificato solo in caso di ricorso | Idem | Idem |
I CRITERI PER SCEGLIERE
Non esiste un criterio unico e non esiste una gerarchia astratta tra le tre strade. Esistono però quattro-cinque elementi che, nella pratica, orientano la decisione in modo abbastanza affidabile.
Il primo criterio è la natura della contestazione: documentale o valutativa. Se la difesa consiste nel produrre un documento che smentisce il presupposto di fatto, il fabbisogno tecnico è basso e l’opzione 1 può reggere. Se la difesa consiste nel qualificare giuridicamente un’operazione, nell’argomentare l’inerenza di un costo o nel contestare una presunzione, il fabbisogno tecnico è alto e l’opzione 1 diventa rischiosa. Vale la pena ricordare che le osservazioni non accolte devono essere specificamente confutate dall’ufficio: un’osservazione ben costruita costringe l’Amministrazione a motivare, e una motivazione generica o stereotipata è un vizio spendibile in giudizio. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, con la sentenza n. 196/2026, ha ritenuto invalido per difetto di motivazione un accertamento IMU nel quale le osservazioni presentate a seguito dello schema d’atto non erano state valutate e motivatamente confutate.
Il secondo criterio è la disponibilità concreta del contribuente. Non si tratta di volontà, ma di fatti: distanza, impegni, salute, residenza estera, struttura societaria. Se il contribuente non può garantire la presenza a ogni passaggio, la procura speciale non è una comodità, è una necessità operativa.
Il terzo criterio è la presenza o meno di un margine negoziale. Quando la contestazione è in parte fondata e in parte no — e statisticamente è la situazione più comune — il contraddittorio tende a evolvere verso l’accertamento con adesione. In quel caso la capacità di sottoscrivere in nome del contribuente cambia il ritmo e la credibilità della trattativa. Va ricordato, peraltro, che le due strade non si escludono: chi presenta osservazioni può comunque accedere all’adesione, secondo il coordinamento previsto dalla disciplina dell’accertamento con adesione, mentre non è consentito presentare ulteriore istanza di adesione dopo la notifica dell’atto quando ci si è già avvalsi del contraddittorio.
Il quarto criterio è la probabilità di un seguito contenzioso. Se la contestazione è di quelle destinate a finire davanti al giudice tributario, la fase del contraddittorio va impostata fin dal primo giorno come primo atto della difesa giudiziale, non come parentesi amministrativa. E qui l’elemento dirimente diventa la continuità: chi scrive le osservazioni dovrebbe essere lo stesso che scriverà il ricorso, l’appello e — se necessario — il ricorso per cassazione.
Il quinto criterio è la solidità formale di ciò che si sottoscrive. Se si sceglie la procura, va scritta bene: procedimento individuato, poteri elencati uno per uno, autentica correttamente apposta. Il rigore che la giurisprudenza applica alle procure processuali è un buon promemoria anche per quelle amministrative.
Il sesto criterio riguarda l’ampiezza dei poteri da conferire, quando si sceglie la procura. Non è un dettaglio redazionale. Una procura può coprire soltanto la partecipazione al contraddittorio, oppure estendersi all’accesso e all’estrazione di copia degli atti del fascicolo, alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, alla partecipazione agli incontri e infine alla sottoscrizione dell’atto di adesione. Ciascuno di questi poteri va menzionato: il procuratore non può eccedere quanto il rappresentato gli ha conferito, e la lacuna emerge sempre nel momento peggiore, cioè quando c’è qualcosa da firmare. La stessa logica vale per l’oggetto: una procura che indica genericamente “rapporti con l’Agenzia delle Entrate” è più fragile di una che individua lo schema d’atto per numero e data, le annualità e i tributi interessati. La regola pratica è semplice: si scrive la procura pensando a chi un domani potrebbe contestarla, non a chi la riceve oggi allo sportello.
Va infine considerato un elemento che precede tutti gli altri e che spesso viene trascurato: la verifica della regolarità dello schema d’atto stesso. Prima di decidere chi firma, conviene stabilire se ci sia qualcosa da firmare. Se l’atto ricade tra quelli esclusi dal contraddittorio obbligatorio, se è privo dei contenuti minimi che consentono una difesa informata, o se il termine assegnato è inferiore a quello di legge, la strategia cambia in radice — e cambia anche il peso relativo delle tre opzioni, perché in quel caso il valore aggiunto della lettura tecnica supera di gran lunga quello della rappresentanza.
Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, imposta il contraddittorio sapendo già come quelle osservazioni dovranno essere lette da un giudice tributario e, se occorre, dalla Corte di cassazione.
LE DOMANDE DI CHI È INDECISO
Posso iniziare da solo e conferire la procura più avanti? Sì. Nulla vieta di depositare personalmente l’istanza di accesso agli atti e di conferire procura speciale prima dell’incontro o prima del deposito delle osservazioni. L’unico vero costo del cambio di rotta è il tempo: se la procura arriva a ridosso della scadenza, il professionista lavora su una finestra ridotta. La regola pratica è che il passaggio va deciso presto, non tardi.
E se scelgo la strada sbagliata? Nessuna delle tre scelte produce decadenze in sé. Ciò che produce danni irreversibili non è la scelta sulla delega, ma ciò che si scrive e ciò che non si rileva. Un’osservazione mal calibrata resta agli atti; un vizio procedimentale non eccepito nel ricorso è perduto, perché la violazione del contraddittorio comporta annullabilità e non è rilevabile d’ufficio.
La delega che ho dato al commercialista per il cassetto fiscale vale anche per il contraddittorio? No, e questa è una delle confusioni più frequenti. La delega ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate abilita l’intermediario a consultare dati e a operare su determinati servizi online: è un titolo di accesso. La procura speciale ex art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 è un titolo di rappresentanza, che consente di compiere atti in nome e per conto. Chi ha solo la prima non può firmare in luogo del contribuente.
Il professionista deve essere per forza un avvocato? Nella fase del contraddittorio, la rappresentanza può essere conferita ai soggetti indicati dall’art. 63, tra cui gli iscritti in albi professionali. Nel giudizio tributario, invece, l’assistenza tecnica è riservata alle categorie elencate dall’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 — tra cui avvocati, commercialisti iscritti alla sezione A e consulenti del lavoro — ed è obbligatoria oltre la soglia di valore di 3.000 euro. Se la vicenda è destinata a proseguire in giudizio, questa asimmetria va considerata prima, non dopo.
Serve la delega anche se voglio solo accedere al fascicolo? Se accede il contribuente, no. Se accede un terzo in sua vece, sì: l’accesso e l’estrazione di copia sono atti compiuti nell’interesse e in nome del rappresentato, e vanno coperti da un titolo. Poiché il termine dei sessanta giorni è unitario e comprende sia le osservazioni sia l’accesso, un rifiuto o un ritardo dovuto a un titolo mancante consuma tempo che non si recupera.
Se conferisco la procura, perdo il controllo della vicenda? Dipende da come è scritta. La procura può essere modulata: si può conferire il potere di presentare osservazioni e di accedere agli atti, riservando al contribuente la sottoscrizione di ogni definizione. È una scelta legittima e frequente, che concilia autonomia operativa e controllo finale.
Posso revocare la procura durante il contraddittorio? Sì. La procura speciale è revocabile in ogni momento, e la revoca va comunicata all’ufficio perché produca effetto nei suoi confronti. Va però considerato l’effetto pratico: una revoca a metà procedimento, senza un nuovo procuratore già operativo, lascia scoperta la fase più delicata. Se il cambio è necessario, va gestito con sovrapposizione e non con interruzione.
Le osservazioni firmate da chi non aveva il potere sono automaticamente inutili? Non necessariamente, ma il terreno è scivoloso. Sul piano sostanziale la ratifica dell’operato di chi ha agito senza potere può sanare retroattivamente; sul piano processuale, invece, la Corte di cassazione ha escluso che il meccanismo della ratifica operi con la stessa ampiezza, perché la procura alle liti è presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale. Tradotto in pratica: contare sulla sanatoria è una strategia di emergenza, non una pianificazione.
Se il valore della contestazione è sotto i 3.000 euro, posso fare tutto da solo anche dopo? Sì, la soglia di 3.000 euro prevista dall’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 — calcolata sull’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni — consente di stare in giudizio senza difensore abilitato. Ma la soglia riguarda l’ammissibilità della difesa personale, non la sua convenienza: anche una lite di modesto valore può presentare un vizio procedimentale che va eccepito nel modo giusto e nel grado giusto, pena la sua perdita definitiva.
LE PRONUNCE CHE ORIENTANO LA SCELTA
Il quadro giurisprudenziale che segue è raggruppato per il profilo che ciascuna decisione illumina. I principi sono riformulati in sintesi.
Sul contraddittorio preventivo e sulle conseguenze della sua violazione
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025. Con riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis della L. n. 212/2000, nelle verifiche cosiddette “a tavolino” l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale grava sull’Amministrazione soltanto per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussiste solo dove specificamente sancito; l’invalidità dell’atto presuppone che il contribuente abbia assolto l’onere di indicare in concreto gli elementi difensivi che avrebbe potuto far valere. Rilevanza: delimita il regime previgente e, per contrasto, chiarisce la portata innovativa dell’art. 6-bis, che sanziona la violazione con l’annullabilità senza richiedere quella dimostrazione. È la pronuncia che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime.
Corte di cassazione, Sez. tributaria, ordinanza n. 12896 del 14 maggio 2025. Pronuncia intervenuta sul regime transitorio del nuovo contraddittorio e sulla rilevanza della data del 30 aprile 2024 per l’applicazione della nuova disciplina. Rilevanza: stabilire se il proprio atto ricada nel vecchio o nel nuovo regime è la prima verifica da compiere, perché da essa dipende l’intera strategia difensiva.
Corte di cassazione, Sez. V, ordinanza n. 287 del 7 gennaio 2025. Decisione resa in tema di perimetro applicativo del contraddittorio preventivo e delle esclusioni. Rilevanza: conferma che l’individuazione degli atti esclusi non è meccanica e richiede una verifica caso per caso.
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, sentenza n. 48 del 6 luglio 2026. Illegittimo l’avviso di accertamento emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla notifica dello schema d’atto, anche quando il contribuente abbia già trasmesso le proprie osservazioni: il termine dilatorio opera oggettivamente. Rilevanza: è il vizio più facile da commettere per l’ufficio e più facile da non vedere per il contribuente non assistito.
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, sentenza n. 135 del 3 febbraio 2026. In materia di IMU su area edificabile, la pretesa si cristallizza nello schema d’atto: l’ampliamento in peius non preceduto da un effettivo contraddittorio non è consentito. Rilevanza: fissa un limite al potere dell’ufficio di discostarsi da ciò che ha comunicato, e rende decisivo il confronto testuale tra schema e atto finale.
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, sentenza n. 196/2026. L’omessa valutazione e motivata confutazione delle osservazioni presentate a seguito dello schema d’atto determina l’invalidità dell’accertamento per difetto di motivazione. Rilevanza: il valore delle osservazioni non sta solo nel convincere, ma nel costringere l’ufficio a rispondere.
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sez. 1, sentenza n. 8483 depositata il 1° giugno 2026. Pronuncia relativa a un accertamento per abuso del diritto, nella quale è stato ritenuto valido l’invito rivolto al contribuente pur in assenza di uno schema d’atto formalmente denominato tale. Rilevanza: apre il tema dell’equivalenza funzionale tra strumenti partecipativi, e conferma che ciò che conta è l’effettività del confronto, non il nome dell’atto.
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, Sez. IV, sentenze n. 142 del 9 gennaio 2026 e n. 252 del 17 gennaio 2026. Decisioni in tema di atti di recupero di crediti d’imposta e coordinamento tra osservazioni allo schema d’atto, autotutela e perimetro dell’art. 6-bis. Rilevanza: mostrano quanto sia delicata la qualificazione dell’atto ai fini dell’applicabilità del contraddittorio obbligatorio.
Sulla rappresentanza del contribuente e sulla forma della procura
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3676 del 2010. In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente a seguito dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 non comporta di per sé la nullità del procedimento, non essendo tale sanzione prevista dalla legge. Rilevanza: ridimensiona l’aspettativa di chi confida nell’automatismo dell’invito, e sposta il baricentro della difesa sull’iniziativa del contribuente e del suo rappresentante.
Corte di cassazione, sentenza n. 6591 del 12 marzo 2008. La sottoscrizione dell’atto da parte di un professionista munito di procura priva di autenticazione non ne determina di per sé la nullità, salvo che l’autenticità della sottoscrizione sia espressamente contestata. Rilevanza: attenua il rigore formale, ma non lo elimina; costruisce un margine di salvezza, non una regola su cui pianificare.
Corte di cassazione, Sez. V tributaria, ordinanza n. 35 del 2026. È inammissibile il ricorso la cui procura speciale non rechi la sottoscrizione della parte o del suo legale rappresentante: la sola firma del difensore per autentica non vale a conferire il potere di stare in giudizio, e nel giudizio di legittimità il difetto originario di procura non è sanabile. Rilevanza: il rigore massimo si concentra sull’ultimo grado, ma segnala il metodo con cui va trattata ogni procura.
Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza n. 31923 dell’8 dicembre 2025. Per la validità del ricorso per cassazione la procura speciale deve essere anteriore alla notificazione, sottoscritta dalla parte e debitamente autenticata; l’assenza di tali requisiti comporta inammissibilità, senza possibilità di rinnovazione. Rilevanza: conferma che il momento del conferimento, e non solo il contenuto, è elemento costitutivo.
Corte di cassazione, sentenza n. 20562 del 22 luglio 2025. Il principio per cui gli atti compiuti da chi è privo del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva non opera in campo processuale, dove la procura alle liti è presupposto della valida instaurazione del rapporto e la sanatoria è ammessa solo nei limiti dell’art. 125 c.p.c. Rilevanza: distingue nettamente il piano sostanziale, dove la ratifica opera, da quello processuale, dove non opera; una distinzione che pesa proprio nel passaggio dal contraddittorio al ricorso.
Corte di cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22779 del 7 agosto 2025. Il giudice ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare termine per la sanatoria, con effetti retroattivi. Rilevanza: il difetto di rappresentanza non è sempre fatale, ma affidarsi alla sanatoria è una strategia di ripiego, non una scelta.
Corte di cassazione, Sez. III, ordinanza n. 18525 del 7 luglio 2025. Se la controparte solleva tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, è onere della parte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione idonea a sanare il vizio; il termine per la sanatoria non può essere assegnato d’ufficio in mancanza di espressa richiesta, operando l’art. 182 c.p.c. per il solo rilievo officioso. Rilevanza: chiarisce che la reazione all’eccezione deve essere immediata.
Corte di cassazione, Sez. III, ordinanza n. 30740 del 21 novembre 2025. Nei giudizi introdotti anteriormente alla riforma dell’art. 182 c.p.c. del 2009 la mancanza in atti della procura alle liti non è sanabile e comporta inammissibilità. Rilevanza: utile per le vicende risalenti ancora pendenti, e dimostrativa di quanto il regime della procura sia sensibile al tempo.
Corte di cassazione, sentenza n. 22325 del 2 agosto 2025. È ammissibile il ricorso proposto dal liquidatore di una società che abbia erroneamente speso la precedente qualità di amministratore unico, perché l’identità della persona fisica impedisce una cesura nel potere di rappresentanza. Rilevanza: nelle posizioni societarie l’errore nella qualifica non è sempre decisivo, purché il potere sostanziale sussista.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 22601 del 2004 e Corte di cassazione, sentenza n. 29567 del 2011. In tema di assistenza tecnica nel processo tributario, l’inammissibilità del ricorso privo di difensore abilitato consegue non alla mera mancanza, ma alla mancata ottemperanza all’ordine del giudice di munirsi di difensore nel termine assegnato. Rilevanza: il sistema tende alla conservazione dell’atto, ma solo per chi reagisce quando viene invitato a farlo.
COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO
Lo Studio interviene sull’intero arco della vicenda, dalla ricezione dello schema d’atto fino all’ultimo grado di giudizio. In concreto:
- Verifichiamo se l’atto rientri davvero nel perimetro dell’art. 6-bis, confrontando la tipologia dell’atto con le esclusioni del comma 2 e con il decreto ministeriale del 24 aprile 2024, perché da questa qualificazione dipende l’esistenza stessa del diritto al contraddittorio.
- Ricostruiamo il calendario completo dei termini, calcolando la scadenza per le osservazioni, quella per l’eventuale istanza di adesione dallo schema d’atto e l’incidenza della proroga dei centoventi giorni sul termine di decadenza dell’ufficio.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davvero nel caso specifico — presenza personale, assistenza senza rappresentanza, procura speciale — motivando la scelta sulla base della natura della contestazione, della disponibilità del contribuente e del margine negoziale effettivo.
- Redigiamo la procura speciale ex art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 individuando il procedimento, le annualità e i tributi, ed elencando uno per uno i poteri conferiti, compreso quello di sottoscrivere l’eventuale atto di adesione, con autentica della sottoscrizione da parte del professionista abilitato.
- Presentiamo l’istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo nei primi giorni della finestra, per non consumare in attesa il termine unitario dei sessanta giorni.
- Scriviamo le osservazioni allo schema d’atto contestazione per contestazione, nello stesso ordine dell’atto, in modo da imporre all’ufficio una confutazione puntuale e da rendere evidente, in caso di motivazione generica, il vizio spendibile in giudizio.
- Confrontiamo parola per parola lo schema d’atto con l’avviso poi notificato, per rilevare ampliamenti della pretesa, elementi nuovi non sottoposti a contraddittorio e date di notifica anteriori alla scadenza del termine dilatorio.
- Conduciamo il contraddittorio e l’eventuale accertamento con adesione partecipando agli incontri, gestendo la documentazione e formalizzando le posizioni, con la copertura del titolo rappresentativo dove necessario.
- Costruiamo il ricorso sulla base già posta nel contraddittorio, articolando i vizi procedimentali in via preliminare e assorbente e coltivandoli in ogni grado, poiché l’annullabilità va eccepita e non è rilevabile d’ufficio.
- Assicuriamo la continuità della difesa fino in Cassazione, senza passaggi di mano tra la fase amministrativa e quella giudiziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate la leva decisiva è la continuità di strategia fino all’ultimo grado: essere avvocato cassazionista significa impostare le osservazioni allo schema d’atto già sapendo come dovranno essere lette dal giudice tributario e, se il caso arriverà lì, dalla Corte di cassazione. La scelta compiuta oggi davanti al funzionario dovrà essere difesa domani davanti al giudice, e cambiare mani nel passaggio è il modo più semplice per perdere per strada un motivo di ricorso. Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici e quelli contabili del contraddittorio tributario non si separano, e non ha senso trattarli in stanze diverse.
LA SCELTA, ALLA FINE
Serve una delega per farsi assistere nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate? Per farsi assistere, no: nessuna norma impone l’assistenza tecnica nella fase amministrativa, e il contribuente può presentarsi e firmare da sé. Per farsi rappresentare — cioè per far compiere a un professionista, in nome e per conto proprio, atti che vincolano — sì: serve la procura speciale nelle forme dell’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973. La domanda giusta, allora, non è se la delega sia obbligatoria, ma se il tipo di difesa che quel caso richiede possa essere condotta senza: e sbagliare questa valutazione non costa una formalità, costa tempo, margine negoziale e, talvolta, un motivo di ricorso.
È la ragione per cui lo Studio Monardo tratta il contraddittorio preventivo come materia propria e non come antefatto. Il confronto con l’Agenzia delle Entrate su uno schema d’atto è già difesa tecnica: richiede la lettura giuridica di un avvocato cassazionista, abituato a impostare l’argomento nella prospettiva dell’ultimo grado, e insieme la lettura contabile che il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario rende disponibile sullo stesso fascicolo, senza rimpalli tra professionisti diversi.
📩 Non lasciare che il termine dei sessanta giorni scorra mentre decidi: scrivici oggi stesso e valutiamo insieme la strada da seguire — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
