Se sei arrivato qui è probabile che tu stia cercando una risposta secca a una domanda che secca non è. E la prima cosa che devi sapere è questa: non esiste una sola risposta alla domanda “cosa succede al mio stipendio se l’azienda fallisce”, perché la risposta cambia radicalmente a seconda di chi sei tu dentro quell’azienda.
Due persone che lavorano nello stesso capannone, nello stesso giorno, con lo stesso identico arretrato da incassare, possono uscire dalla procedura con esiti completamente diversi. Chi è ancora in forza il giorno in cui il tribunale apre la liquidazione giudiziale entra in una fase di sospensione del rapporto che può durare mesi e che ha regole tutte sue. Chi invece se n’era già andato quattordici mesi prima scopre che le sue mensilità arretrate, pur essendo un credito perfettamente valido, restano fuori dalla copertura del Fondo di Garanzia INPS per una questione di date. Un dirigente con settemila euro lordi di stipendio si vede pagare l’intero TFR ma solo una frazione degli arretrati, perché sulle mensilità c’è un tetto che sul TFR non c’è. Un collaboratore con partita IVA, che magari lavorava lì dentro tutti i giorni come gli altri, scopre che per lui il Fondo di Garanzia non esiste proprio.
In questa guida trovi sei profili, e per ciascuno le regole che valgono per te: il dipendente ancora in forza, l’ex dipendente uscito prima del crac, il lavoratore a termine o part-time o somministrato, il dirigente, il collaboratore autonomo, e chi passa insieme al ramo d’azienda ceduto a un altro imprenditore. Più i casi misti, che sono più frequenti di quanto si creda.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto in cui si incrociano le tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa conoscere dall’interno come si muove un’impresa che sta andando in crisi e cosa succede ai rapporti pendenti; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che significa avere familiarità quotidiana con la formazione degli stati passivi e con la graduazione dei crediti; e quella di avvocato cassazionista, che serve quando il credito viene contestato e la partita si sposta dall’udienza di verifica all’opposizione, e poi eventualmente fino all’ultimo grado.
📩 Se il tuo datore di lavoro è già stato dichiarato insolvente o vedi arrivare i primi segnali, non aspettare che scadano i termini per insinuarti: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa guida.
Le regole comuni a tutti: cosa succede il giorno in cui il tribunale apre la procedura
Prima di entrare nel tuo profilo specifico serve una base condivisa, perché alcune cose valgono per chiunque abbia un credito verso un’impresa insolvente. Le spieghiamo qui una volta sola, e nelle sezioni dedicate ai profili ci limiteremo a richiamarle.
Dal 15 luglio 2022 il fallimento non si chiama più fallimento. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, ritoccato dal D.Lgs. 83/2022 e poi dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024) lo ha sostituito con la liquidazione giudiziale. Il nome cambia, la sostanza per chi deve incassare cambia meno di quanto si dica: il tribunale dichiara aperta la procedura, nomina un giudice delegato e un curatore, e da quel momento l’imprenditore perde la disponibilità del proprio patrimonio.
La conseguenza più dura per te arriva subito. Dal giorno dell’apertura nessun creditore può più agire individualmente: niente decreto ingiuntivo da eseguire, niente pignoramento del conto aziendale, niente pignoramento dei macchinari. Tutto confluisce nel concorso, cioè in una procedura unica in cui i creditori vengono soddisfatti secondo un ordine stabilito dalla legge, e con quello che si ricava dalla vendita dei beni. Se avevi già avviato un’esecuzione, si ferma.
Per far valere il tuo credito devi presentare la domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII): un ricorso trasmesso via PEC al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica. Nella domanda vanno indicati la somma, la causale, i documenti che provano il credito e — questo è il punto che fa perdere soldi a moltissimi lavoratori — il titolo di prelazione che invochi. Se ometti di indicare il privilegio, o lo indichi in modo incerto, il credito viene ammesso in chirografo, cioè in fondo alla fila. Non è un formalismo teorico: è un principio che la Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 10990 del 26 aprile 2021.
Il privilegio del lavoratore subordinato è quello dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, e copre le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma, tutte le indennità di fine rapporto, il danno da omessa contribuzione e il danno da licenziamento inefficace, nullo o annullabile. È un privilegio molto forte: i crediti di lavoro si collocano subito dopo le spese di giustizia e prevalgono su ogni altro credito privilegiato previsto da leggi speciali. Se il ricavato dei beni mobili non basta, questi crediti si spostano in via sussidiaria sul prezzo degli immobili, davanti ai chirografari; e all’interno del gruppo, TFR e indennità di preavviso hanno una collocazione ancora più favorevole rispetto alle retribuzioni correnti, cedendo il passo soltanto ai creditori ipotecari.
Poi c’è la seconda gamba della tutela, quella che di solito porta a casa i soldi veri: il Fondo di Garanzia INPS. È un fondo previdenziale che si sostituisce al datore insolvente e paga il TFR (art. 2 della L. 297/1982) e le ultime tre mensilità di retribuzione (D.Lgs. 80/1992). Non è un favore né un’elemosina: la Cassazione lo qualifica come un vero e proprio diritto di credito a una prestazione previdenziale, autonomo e distinto dal credito che tu hai verso il datore di lavoro, che si perfeziona quando si verificano l’insolvenza e l’accertamento del credito in sede di ammissione al passivo (Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 1860 del 27 gennaio 2025).
Tre numeri da tenere a mente sul Fondo, perché tornano in tutti i profili:
- il TFR viene pagato per intero, senza tetto massimo;
- le ultime tre mensilità hanno un tetto, pari a tre volte il massimale mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale al netto delle ritenute previdenziali (circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023, paragrafo 9.3): nel 2026 il tetto complessivo si colloca intorno ai 4.300 euro, valore che va sempre riscontrato sulla circolare INPS di rivalutazione dell’anno in corso;
- quelle tre mensilità devono rientrare nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura, e devono corrispondere a periodi di lavoro effettivamente prestato.
La domanda al Fondo si presenta online con il modello SR52, entro il termine di prescrizione di cinque anni che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere — nelle procedure concorsuali, dal decreto di esecutività dello stato passivo. L’INPS liquida entro sessanta giorni dalla domanda completa; contro il rigetto o l’accoglimento parziale si può presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro novanta giorni.
Attenzione a cosa il Fondo non copre: non paga l’indennità sostitutiva del preavviso, non include nel computo delle tre mensilità l’indennità per ferie non godute, e non copre i contributi previdenziali che il datore non ha versato.
Infine gli ammortizzatori. L’art. 190 CCII stabilisce che la cessazione del rapporto avvenuta dentro la procedura vale come perdita involontaria dell’occupazione, quindi apre la porta alla NASpI. Nel 2026 la soglia di riferimento per il calcolo è di 1.456,72 euro e il massimale mensile di 1.584,70 euro lordi (circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026); servono tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti; la durata è pari alla metà delle settimane contributive del quadriennio, fino a un massimo di 104 settimane; la domanda va presentata entro sessantotto giorni.
C’è però una fase che precede la NASpI e che troppi lavoratori scoprono quando è ormai passata: quella degli ammortizzatori in costanza di rapporto. Se l’impresa ha cessato o sta cessando l’attività produttiva, la legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha prorogato per l’intero anno, all’art. 1, comma 167, la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale previsto dall’art. 44, comma 1, del D.L. 109/2018, per un periodo massimo di dodici mesi, in deroga ai limiti generali di durata e anche quando il datore abbia occupato in media meno di quindici dipendenti nel semestre precedente la domanda. Il successivo comma 172 ha inoltre prorogato le misure dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dello stesso art. 44: un ulteriore intervento di CIGS fino a sei mesi non ulteriormente prorogabili, subordinato a un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, quando sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.
Come si dimostrano quelle “prospettive concrete” lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la circolare n. 5 del 31 marzo 2026, che individua due ipotesi alternative: un piano di cessione aziendale documentato da trattative o operazioni effettivamente in corso, oppure un piano di recupero occupazionale conforme ai criteri del D.M. n. 94033/2016, che deve prevedere il riassorbimento di almeno il 70% dei lavoratori in esubero. Sono strumenti che non scattano d’ufficio: presuppongono un’azienda o una curatela che li attivi e organizzazioni sindacali che li negozino, e per questo si perdono con grande facilità.
Va tenuto presente un incrocio delicato: se sei ammesso a uno di questi trattamenti, l’art. 189, comma 5, CCII esclude che le tue eventuali dimissioni durante la sospensione si intendano rassegnate per giusta causa. In altre parole, l’accesso all’integrazione salariale ti dà reddito ma cambia il quadro delle scelte disponibili, e va valutato insieme al resto e non isolatamente.
L’ultimo concetto comune è quello di prededuzione. L’art. 6 CCII qualifica come prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura: sono debiti della massa e vengono soddisfatti prima di tutti gli altri, privilegiati compresi. Per un lavoratore questo significa che le retribuzioni maturate dopo il subentro del curatore, o durante l’esercizio dell’impresa autorizzato ai sensi dell’art. 211 CCII, non finiscono nella fila comune: si collocano davanti. È la ragione per cui la scelta del curatore fra subentro e recesso non è una formalità burocratica, ma la variabile che determina se lavorerai pagato o non lavorerai affatto. Attenzione, però, ai tempi: per i crediti non prededucibili sorti nel corso della procedura il termine per l’insinuazione è di sessanta giorni dal momento in cui sono sorti, secondo quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 12096/2026.
Se sei un dipendente ancora in forza il giorno dell’apertura
La tua situazione
Sei quello che si trova nella posizione più scomoda e insieme più tutelata. La mattina in cui esce la sentenza tu hai ancora un contratto, un badge, forse un turno assegnato. Da mesi ti pagano a singhiozzo, magari ti hanno chiesto di “aspettare ancora un paio di settimane”. Poi arriva la notizia, e la domanda che ti fai è duplice: sono licenziato o no? E soprattutto: chi mi paga adesso?
Cosa cambia per te
Non sei licenziato. Ma non sei nemmeno pienamente occupato. Il tuo rapporto entra in uno stato di sospensione: né tu devi la prestazione, né la procedura ti deve la retribuzione, finché il curatore non scioglie la riserva. È l’art. 189 CCII, riscritto integralmente dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 136/2024, a dirlo: i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi o il recesso.
Da lì in avanti le strade sono tre.
La prima: il curatore subentra. In questo caso gli effetti decorrono dalla comunicazione che ti viene fatta, quindi da quel momento torni a lavorare e le retribuzioni maturate sono debiti della procedura, cioè crediti in prededuzione, pagati prima di tutti gli altri. È lo scenario che si verifica quando è disposta o autorizzata la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa: in quel caso, dice il comma 10, i rapporti proseguono, fermo restando che il curatore può poi licenziare o sospendere.
La seconda: il curatore recede. Il recesso va comunicato per iscritto e — questo è il dettaglio che confonde tutti — ha effetto retroattivo, cioè decorre dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, non dal giorno in cui ricevi la lettera.
La terza: il curatore non fa nulla. Decorsi quattro mesi dall’apertura senza comunicazione di subentro, i rapporti in essere cessano, sempre con decorrenza dalla data di apertura. Il termine può essere prorogato: il curatore può chiedere al giudice delegato più tempo se ci sono elementi concreti per l’esercizio dell’impresa o per il trasferimento dell’azienda, e il giudice può assegnare fino a otto mesi per decidere. Istanza analoga, ed è una possibilità che quasi nessuno usa, può essere presentata anche da te, personalmente o tramite un difensore munito di procura autenticata, indicando un domicilio o una PEC dove ricevere le comunicazioni.
In ogni caso di cessazione ti spetta l’indennità di mancato preavviso, se hai un rapporto a tempo indeterminato: ai fini dell’ammissione al passivo viene considerata, insieme al TFR, come credito anteriore all’apertura (comma 9). E se durante la sospensione decidi di andartene, le dimissioni si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., con effetto dalla data di apertura (comma 5) — salvo che tu sia stato ammesso a trattamenti di integrazione salariale o ad altre prestazioni di sostegno al reddito.
I numeri
Prendiamo una retribuzione lorda mensile di 2.180 euro, nove anni di anzianità, quattro mensilità arretrate al momento dell’apertura.
Gli arretrati lordi sono 8.720 euro. Il Fondo di Garanzia ne coprirà tre, e solo entro il tetto: con un tetto intorno ai 4.300 euro, il Fondo versa quella cifra e i restanti circa 4.400 euro restano credito da soddisfare nel concorso, con privilegio. Il TFR accantonato, calcolato su una retribuzione annua utile di 28.340 euro divisa per 13,5, vale circa 2.099 euro l’anno: dopo nove anni sono circa 18.900 euro, che il Fondo paga per intero perché sul TFR non c’è tetto.
Sul fronte NASpI: una retribuzione media di 2.180 euro supera la soglia 2026 di 1.456,72 euro, quindi l’indennità è pari al 75% della soglia (1.092,54 euro) più il 25% della parte eccedente (180,82 euro), cioè circa 1.273 euro lordi mensili, sotto il massimale di 1.584,70. Con quattro anni pieni di contribuzione la durata arriva alle 104 settimane massime, con la riduzione del 3% mensile che scatta dal sesto mese di fruizione.
I rischi specifici
Il rischio numero uno del tuo profilo è restare fermo per mesi in attesa che qualcuno ti dica qualcosa, e nel frattempo bruciare il termine di sessantotto giorni per la NASpI. Perché la decorrenza di quel termine, secondo le indicazioni INPS, non parte dalla data della sentenza: parte dal giorno in cui rassegni le dimissioni, oppure dal giorno in cui ti è pervenuta la comunicazione di recesso del curatore, oppure dal giorno in cui il rapporto si intende risolto di diritto. Se nessuno ti scrive, quel giorno arriva comunque, e passa comunque.
Il secondo rischio è più sottile: durante la sospensione non maturi retribuzione. Se non ti attivi, resti mesi senza stipendio, senza ammortizzatore e senza poterti cercare un altro lavoro a tempo pieno, in un limbo che nessuno ha interesse a risolvere al posto tuo.
Le mosse giuste
- Verifica subito la data esatta di apertura della liquidazione giudiziale. È il perno di tutto: dei quattro mesi, dei dodici mesi a ritroso per il Fondo, della retroattività del recesso.
- Insinua il credito al passivo con l’indicazione puntuale del privilegio, distinguendo voce per voce retribuzioni, tredicesima e quattordicesima maturate, ferie e permessi non goduti, TFR, indennità di preavviso, interessi e rivalutazione.
- Valuta l’istanza di proroga al giudice delegato se ci sono trattative in corso per la cessione dell’azienda: è un tuo diritto e può proteggere il posto.
- Decidi consapevolmente se dimetterti per giusta causa durante la sospensione, sapendo che questo apre la NASpI ma chiude ogni prospettiva di subentro.
- Presenta la domanda al Fondo di Garanzia appena lo stato passivo è dichiarato esecutivo, senza aspettare la chiusura della procedura.
In questa fase l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo mette a disposizione la propria qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e di avvocato cassazionista: significa leggere la procedura dal lato di chi la governa, capire se il curatore sta davvero valutando una cessione o sta solo lasciando scorrere i quattro mesi, e impostare la difesa del credito fin dall’inizio come se dovesse reggere anche in un giudizio di legittimità.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione ha chiarito che il credito verso il Fondo di Garanzia è cosa diversa dal credito verso il datore: si tratta di una prestazione previdenziale autonoma, che matura al ricorrere dell’insolvenza e dell’accertamento del credito in sede concorsuale (Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 1860 del 27 gennaio 2025). Da questo discende una conseguenza pratica pesante: l’insinuazione al passivo non basta da sola, serve poi una domanda specifica all’INPS, e i due percorsi hanno termini propri.
Sul contenuto del credito, l’ordinanza n. 22066 del 31 luglio 2025 della Sezione Lavoro ha stabilito che le somme che il datore avrebbe dovuto destinare al fondo di previdenza complementare e non ha versato, se reclamate dal lavoratore, conservano natura retributiva e vanno ammesse con il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1: finché il vincolo di destinazione non si è realizzato, quelle somme restano retribuzione.
Se sei un ex dipendente uscito prima del crac
La tua situazione
Te ne sei andato mesi fa, forse più di un anno. Magari ti hanno licenziato, magari ti sei dimesso perché non ne potevi più di rincorrere lo stipendio, magari il contratto è semplicemente scaduto. Sei uscito con una manciata di mensilità mai pagate e con un TFR che nessuno ti ha mai liquidato. Poi hai letto sul giornale, o ti ha scritto un ex collega, che l’azienda è stata dichiarata insolvente. E la domanda che ti fai è se sei ancora in tempo.
Cosa cambia per te
Cambia tutto rispetto a chi era ancora dentro, in due direzioni opposte.
La buona notizia: il tuo rapporto è già cessato, e la cessazione del rapporto è uno dei presupposti dell’intervento del Fondo di Garanzia. Non devi aspettare nessun recesso del curatore, non devi stare quattro mesi in sospensione. Il tuo credito è già cristallizzato.
La cattiva notizia riguarda le date. Le tre mensilità garantite dal Fondo devono rientrare nei dodici mesi precedenti il provvedimento di apertura della procedura. Se sei uscito quattordici mesi prima della sentenza, le tue ultime tre buste paga non pagate cadono fuori da quella finestra: restano un credito valido, da insinuare al passivo con privilegio, ma il Fondo non le paga. Il TFR invece non conosce questa limitazione temporale e resta interamente garantito.
C’è poi un secondo passaggio che riguarda specificamente chi è uscito da tempo. Se l’impresa non è assoggettabile a liquidazione giudiziale perché sotto le soglie del Codice della crisi, il Fondo interviene per una strada diversa: serve un titolo esecutivo — decreto ingiuntivo o sentenza — seguito da un tentativo di esecuzione forzata rimasto infruttuoso, che dimostri l’incapienza del patrimonio del datore. Non basta una diffida, per quanto ben scritta: l’INPS pretende un’azione esecutiva vera, conclusa con esito negativo.
I numeri
Ipotizziamo un rapporto cessato per dimissioni il 30 settembre 2024, con tre mensilità arretrate da 1.740 euro lordi ciascuna e un TFR accantonato di 9.320 euro. La liquidazione giudiziale della società viene aperta il 12 gennaio 2026.
Il calcolo a ritroso dei dodici mesi porta al 12 gennaio 2025: le mensilità di luglio, agosto e settembre 2024 sono tutte anteriori a quella data. Risultato: il Fondo paga i 9.320 euro di TFR e nulla delle mensilità, che restano 5.220 euro di credito privilegiato da soddisfare con il ricavato della liquidazione. Se invece lo stesso lavoratore fosse uscito il 30 aprile 2025, con le stesse tre mensilità, sarebbe rientrato pienamente nella finestra e avrebbe incassato dal Fondo anche gli arretrati entro il tetto.
Stessa vicenda, differenza di sette mesi nella data di uscita, differenza di oltre cinquemila euro nell’esito.
I rischi specifici
Il rischio più grave, per chi è uscito da tempo, è la prescrizione quinquennale del diritto verso il Fondo, che decorre dal decreto di esecutività dello stato passivo. È un termine che scorre in silenzio, mentre tu magari pensi che sia il curatore a doverti avvisare. La Cassazione considera l’intervento del Fondo un diritto di credito previdenziale autonomo, e da ciò discende che l’insinuazione al passivo non vale come atto interruttivo di quella prescrizione: sono due binari separati.
Il secondo rischio è restare fuori dallo stato passivo. Se non ti insinui in tempo, e la procedura è già in corso, sei costretto alla domanda tardiva; e senza ammissione al passivo l’INPS non liquida nulla.
Le mosse giuste
- Ricostruisci con precisione le date: ultimo giorno di lavoro effettivo, data di cessazione formale, data di apertura della procedura. Poi conta i dodici mesi a ritroso.
- Insinuati comunque al passivo per tutto, anche per le voci che il Fondo non coprirà: il privilegio ha un valore, e in alcune procedure il riparto arriva davvero.
- Se sei fuori termine per la domanda tempestiva, valuta la domanda tardiva, ammessa entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, termine che il tribunale può portare a dodici mesi nelle procedure di particolare complessità.
- Se l’impresa è sotto soglia, attiva subito il percorso alternativo: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, verbale di esito negativo.
- Segnati la data del decreto di esecutività e trattala come una scadenza di cinque anni, non come una formalità.
Giurisprudenza dedicata
Con la sentenza n. 1934 del 28 gennaio 2025 la Sezione Lavoro ha accolto il ricorso dell’INPS in un caso in cui alcune lavoratrici chiedevano il TFR al Fondo dopo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e non era più assoggettabile a procedura concorsuale: la Corte ha ribadito che l’intervento del Fondo presuppone comunque l’accertamento del credito nella sede propria, e che non è sufficiente dedurre l’inutilità di un’azione esecutiva contro una società ormai estinta.
Sul versante opposto, il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8199/2025 ha accolto il ricorso di un lavoratore le cui ultime tre mensilità erano state contestate dall’INPS: verificato che il credito era stato ammesso al passivo e che le mensilità corrispondevano a periodi effettivamente lavorati, il giudice ha riconosciuto l’intervento del Fondo. E con l’ordinanza n. 30746 del 21 novembre 2025 la Cassazione ha invece escluso l’intervento per crediti non ancora esigibili e per pretese fondate su accordi sindacali non opponibili all’Istituto: il perimetro della garanzia è definito dalla legge, non dalla contrattazione.
Se hai un contratto a termine, part-time, stagionale, di apprendistato o di somministrazione
La tua situazione
Il tuo contratto ha una data di scadenza, o un orario ridotto, o una struttura formativa, oppure il tuo datore formale non è nemmeno l’azienda in cui hai timbrato ogni giorno. Sei convinto — e lo sono in molti — di essere un lavoratore di serie B, con meno tutele degli altri. Non è così: la disciplina dell’art. 189 CCII si applica anche ai rapporti diversi da quello a tempo indeterminato, e il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, non fa alcuna distinzione fra tempo pieno e tempo parziale, fra determinato e indeterminato.
Cosa cambia per te
Cambiano tre cose, e conviene tenerle separate.
La prima riguarda la scadenza del contratto. Se il tuo termine cade durante il periodo di sospensione, il rapporto si estingue per scadenza naturale: non c’è recesso da comunicare, non c’è risoluzione di diritto da attendere. La perdita dell’occupazione resta involontaria ai fini della NASpI, ma il tuo orizzonte temporale è più corto di quello di un collega a tempo indeterminato, e questo ti impone di muoverti prima.
La seconda riguarda l’indennità di mancato preavviso: l’art. 189, comma 9, la riconosce in ogni caso di cessazione ai sensi di quell’articolo al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato. Se sei a termine, quella voce specifica non ti spetta; restano invece tutte le altre — retribuzioni, ratei di tredicesima, ferie e permessi non goduti, TFR proporzionale.
La terza riguarda il part-time ed è quella che pesa di più sui numeri. Le tre mensilità garantite dal Fondo sono le tue mensilità, non quelle di un lavoratore a tempo pieno: il tetto di legge è lo stesso per tutti, ma tu quasi certamente resterai molto sotto quel tetto, quindi paradossalmente il Fondo coprirà una quota maggiore del tuo arretrato rispetto a quanto coprirà per un collega full time.
Discorso a parte per la somministrazione. Se lavoravi tramite agenzia, il tuo datore di lavoro formale è l’agenzia, non l’utilizzatore. Quando l’insolvente è l’agenzia, i fondi di garanzia intervengono secondo le regole ordinarie. Ma resta ferma la responsabilità solidale dell’utilizzatore per i trattamenti retributivi e i contributi, ai sensi dell’art. 35, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2015: puoi agire contro l’impresa utilizzatrice senza attendere l’esito della procedura concorsuale del somministratore. È spesso la strada più rapida in assoluto.
I numeri
Prendiamo un part-time al 60% con retribuzione lorda mensile di 1.128 euro, contratto a termine di ventiquattro mesi, due mensilità arretrate e TFR maturato di 1.980 euro.
Le due mensilità valgono 2.256 euro lordi: rientrano interamente nel tetto del Fondo, che le paga per intero se cadono nei dodici mesi precedenti l’apertura. Il TFR di 1.980 euro viene liquidato integralmente. In pratica, in questo scenario, il Fondo copre quasi tutto il credito.
Sulla NASpI: con una retribuzione media di 1.128 euro, inferiore alla soglia 2026 di 1.456,72 euro, l’indennità è pari al 75%, cioè 846 euro lordi mensili. La durata dipende dalle settimane contributive del quadriennio: con 78 settimane utili, l’indennità dura 39 settimane, poco meno di nove mesi.
I rischi specifici
Il rischio tipico del tuo profilo è pensare che, con un rapporto breve e importi piccoli, “non valga la pena” insinuarsi. È un errore doppio: perde il credito concorsuale e, soprattutto, perde l’accesso al Fondo di Garanzia, che nelle procedure concorsuali passa proprio attraverso l’ammissione al passivo. Su cifre come quelle dell’esempio, l’intervento del Fondo copre spesso la quasi totalità di quanto ti è dovuto.
Il secondo rischio riguarda i somministrati: aspettare l’esito della procedura dell’agenzia lasciando dormire l’azione solidale contro l’utilizzatore, che nel frattempo è un’impresa in bonis e solvibile.
Le mosse giuste
- Insinuati anche per importi modesti: è il passaggio che apre la porta al Fondo.
- Se sei somministrato, agisci in parallelo contro l’utilizzatore invocando la solidarietà dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2015, senza attendere lo stato passivo dell’agenzia.
- Se lavoravi in appalto, verifica la solidarietà del committente per i trattamenti retributivi e contributivi maturati nel periodo di esecuzione dell’appalto: è un’altra tasca capiente e spesso solvibile.
- Controlla la data di scadenza del contratto e calcola da lì i sessantotto giorni per la NASpI, senza confonderla con la data della sentenza.
- Fatti rilasciare o ricostruisci le buste paga e la Certificazione Unica: sono i documenti su cui il curatore e poi l’INPS verificheranno l’importo.
Giurisprudenza dedicata
Con la sentenza n. 1864 del 27 gennaio 2025 la Sezione Lavoro si è occupata proprio dei lavoratori somministrati e dell’insolvenza dell’agenzia, confermando che i fondi di garanzia intervengono secondo le regole ordinarie sui crediti retributivi e sul TFR del somministrato, e che la responsabilità solidale dell’utilizzatore opera su un binario parallelo, azionabile senza attendere la conclusione della procedura concorsuale del datore formale.
Sul perimetro del privilegio è utile anche l’ordinanza n. 23192 del 13 agosto 2025 della Sezione Lavoro: il credito vantato dall’impresa che distacca i propri dipendenti presso un’altra società non può essere assimilato al credito retributivo dei lavoratori distaccati e non gode del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, riservato a chi la retribuzione la deve ricevere. È la conferma che il privilegio segue la persona che ha lavorato, non l’intermediario.
Se sei un dirigente
La tua situazione
Hai la retribuzione più alta dell’azienda, spesso una parte variabile legata ai risultati, un patto di non concorrenza, forse un’auto e una polizza. E hai la sensazione, giustissima, che nella procedura la tua posizione venga trattata come un caso a parte. Lo è, ma non nel senso che immagini: sei pienamente un lavoratore subordinato ai fini del privilegio e del Fondo di Garanzia, e proprio per questo il tetto sulle tre mensilità ti penalizza più che a chiunque altro.
Cosa cambia per te
Tre elementi ti distinguono.
Il primo: sei espressamente contemplato dalla procedura di licenziamento collettivo semplificata che l’art. 189, comma 6, lettera e), CCII riserva alla liquidazione giudiziale. Quando ricorrono le condizioni dell’art. 24, comma 1, della L. 223/1991, il curatore può procedere al licenziamento anche di uno o più dirigenti, e in quel caso l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali si svolge in un incontro apposito. È una procedura molto più rapida di quella ordinaria: la consultazione si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio senza accordo, salvo una proroga di ulteriori dieci giorni autorizzata dal giudice delegato.
Il secondo: il Fondo di Garanzia si applica anche a te. L’intervento spetta a tutti i lavoratori dipendenti, dirigenti compresi, e questo significa che il tuo TFR — che dopo dieci o quindici anni di dirigenza è una cifra importante — viene liquidato per intero, senza tetto. È spesso la voce più consistente che riuscirai effettivamente a incassare.
Il terzo: la tua indennità supplementare contrattuale. Qui la partita si complica, perché non si tratta di una somma automatica: presuppone l’accertamento dell’ingiustificatezza del recesso secondo le regole del contratto collettivo dei dirigenti. In sede concorsuale il curatore la contesta quasi sempre, e la sua collocazione — se cioè rientri tra “le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro” assistite dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1 — è oggetto di discussione. È un credito che si conquista, non un credito che si dichiara.
I numeri
Retribuzione lorda mensile di 7.400 euro, dodici anni di anzianità, tre mensilità arretrate.
Gli arretrati valgono 22.200 euro lordi. Il Fondo, con il tetto intorno ai 4.300 euro, ne copre meno di un quinto: circa 17.900 euro restano credito concorsuale privilegiato, il cui incasso dipende interamente da quanto si ricava dalla liquidazione dell’attivo.
Il TFR è tutta un’altra storia: retribuzione annua utile di 96.200 euro divisa per 13,5 fa circa 7.126 euro l’anno, che in dodici anni diventano circa 85.500 euro. Il Fondo li paga integralmente. Sommando, l’intervento previdenziale ti porta a casa quasi 90.000 euro mentre il concorso resta un’incognita da 17.900.
Sulla NASpI il discorso è più amaro: qualunque sia la tua retribuzione, l’indennità si ferma al massimale 2026 di 1.584,70 euro lordi mensili.
I rischi specifici
Il rischio più costoso per un dirigente è concentrare le energie sulla contestazione del licenziamento e trascurare la meccanica del passivo e del Fondo. L’indennità supplementare è la voce psicologicamente più pesante, ma è anche la più incerta e la più lenta; il TFR è la voce sicura, e per incassarlo servono un’insinuazione corretta e una domanda tempestiva all’INPS.
Il secondo rischio riguarda i compensi promessi e mai formalizzati: bonus, MBO, premi legati a obiettivi. Senza un titolo documentale solido, il curatore li esclude e il credito si trasforma in un contenzioso di opposizione allo stato passivo.
Le mosse giuste
- Separa nettamente le voci certe da quelle contenziose nella domanda di ammissione: retribuzioni, ratei, TFR e preavviso da un lato; indennità supplementare, bonus e variabili dall’altro.
- Documenta ogni componente variabile con lettere di incarico, piani di incentivazione, comunicazioni scritte, verbali di consiglio.
- Presenta subito la domanda al Fondo per il TFR, senza attendere l’esito delle voci contestate.
- Verifica il rispetto della procedura semplificata di licenziamento collettivo: la comunicazione preventiva, il contenuto obbligatorio, i termini, l’incontro dedicato ai dirigenti.
- Metti in conto l’opposizione allo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito: è un termine processuale, e come tale beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Giurisprudenza dedicata
L’ordinanza n. 9502 del 9 aprile 2024 della Sezione Lavoro è particolarmente istruttiva per il tuo profilo: la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione del credito retributivo del lavoratore non per un difetto di prova, ma perché la curatela aveva opposto un’eccezione di inadempimento generatrice di responsabilità risarcitoria. Tradotto: il curatore non si limita a fare i conti, può contestare nel merito la spettanza, e il credito di chi occupa posizioni apicali è quello più esposto a contestazioni di questo tipo.
Vale poi anche per te, e vale molto, il principio dell’ordinanza n. 10990 del 26 aprile 2021: la domanda di ammissione al passivo deve indicare il titolo di prelazione, e l’omissione o l’assoluta incertezza sul punto comporta la degradazione del credito a chirografario. Su importi come i tuoi, quella degradazione può valere decine di migliaia di euro.
Se sei un collaboratore, una partita IVA monocommittente o un professionista
La tua situazione
Entravi alla stessa ora degli altri, usavi la stessa scrivania, rispondevi allo stesso responsabile. Ma il tuo rapporto era formalmente una collaborazione, o una prestazione professionale con partita IVA, o un contratto d’opera. Ora l’azienda è insolvente e ti accorgi che le regole che leggi sui giornali — Fondo di Garanzia, NASpI, privilegio — sembrano scritte per qualcun altro.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ed è meglio saperlo subito per giocare le carte che hai davvero.
Cosa cambia per te
Il Fondo di Garanzia INPS non ti riguarda: interviene per i lavoratori subordinati, non per il lavoro autonomo. Anche la NASpI è fuori portata, perché presuppone un rapporto di lavoro dipendente. Se eri un collaboratore coordinato e continuativo iscritto in via esclusiva alla Gestione separata puoi valutare la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione dedicata ai collaboratori, la cui durata è pari alla metà dei mesi di contribuzione del periodo di riferimento; se sei una partita IVA della Gestione separata puoi verificare i presupposti dell’ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale, che ha però requisiti reddituali propri e nulla a che vedere con l’insolvenza del committente.
Sul credito, invece, la partita si gioca tutta sul tipo di privilegio.
Il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, è riservato ai prestatori di lavoro subordinato e non si estende per analogia al lavoro parasubordinato. Il tuo terreno è il n. 2, che assiste le retribuzioni dei professionisti — inclusi il contributo integrativo alla cassa di previdenza e il credito di rivalsa IVA — e di ogni altro prestatore d’opera, ma limitatamente agli ultimi due anni di prestazione. Quel limite biennale non si conta a ritroso dalla sentenza: si riferisce al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi prima del biennio anteriore alla cessazione del rapporto.
Se invece la tua attività è di agenzia, il riferimento è il n. 3: provvigioni dell’ultimo anno di prestazione e indennità dovute per la cessazione del rapporto.
E se eri amministratore della società, il compenso non gode del privilegio del n. 2, perché l’attività di amministrazione non è assimilabile alla prestazione d’opera.
I numeri
Ipotizziamo undici fatture non pagate per complessivi 18.400 euro, riferite a incarichi svolti fra il 2023 e il 2026, di cui 7.900 euro relativi a prestazioni concluse oltre il biennio.
Il risultato è una spaccatura netta: 10.500 euro possono essere ammessi in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, e 7.900 euro finiscono in chirografo. Se il riparto finale soddisfa integralmente i privilegiati e riconosce ai chirografari il 4%, incassi 10.500 euro dalla prima posta e 316 euro dalla seconda. La stessa somma nominale, con una collocazione diversa, produce esiti che differiscono di ordini di grandezza.
I rischi specifici
Il rischio principale, per chi lavora con partita IVA in regime di monocommittenza, è farsi ammettere per intero in chirografo senza combattere sulla qualificazione. Perché prima ancora del privilegio c’è una domanda a monte: quel rapporto era davvero autonomo? Se le modalità concrete erano quelle di un rapporto subordinato — orario imposto, inserimento stabile nell’organizzazione, potere direttivo e disciplinare — la riqualificazione apre l’accesso al privilegio del n. 1 e al Fondo di Garanzia. È una battaglia impegnativa, ma cambia integralmente l’esito.
Il secondo rischio è formale e si annida nella struttura dello studio: se la fattura è emessa da un’associazione professionale o da una società tra professionisti, il privilegio non è affatto scontato.
Le mosse giuste
- Verifica se il rapporto era sostanzialmente subordinato e, se lo era, imposta la domanda di ammissione in via principale come credito di lavoro dipendente.
- Ricostruisci con precisione le date di conclusione di ciascun incarico, perché è da lì che si misura il biennio del privilegio.
- Chiedi il privilegio anche su contributo integrativo e rivalsa IVA, che dal 2018 rientrano espressamente nel n. 2.
- Se fatturi tramite studio associato o STP, prepara la prova della personalità della prestazione e della destinazione del compenso al singolo professionista.
- Non rinunciare al chirografo: in alcune procedure, soprattutto quando c’è un immobile capiente, anche i chirografari incassano.
Giurisprudenza dedicata
Con l’ordinanza n. 4650 del 21 febbraio 2025 la Prima Sezione ha precisato che il privilegio del n. 2 presuppone che il compenso derivi da attività che il professionista è abilitato a svolgere in base al proprio statuto normativo: nel caso deciso è stato negato il privilegio a un avvocato per un’attività di mediazione svolta di fatto.
Sul rapporto di collaborazione, la Sezione Lavoro con la sentenza n. 2420 del 21 marzo 1996 ha escluso che il privilegio del n. 1 si applichi al lavoro parasubordinato, trattandosi di norma non suscettibile di interpretazione estensiva; e la Prima Sezione, con la sentenza n. 92 dell’8 gennaio 1999, ha per contro riconosciuto ai compensi dovuti in base a un rapporto di collaborazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale il privilegio del n. 2. Le due pronunce, lette insieme, disegnano esattamente il confine su cui si gioca il tuo credito.
Sul biennio, la sentenza n. 6884 del 2 marzo 2022 e l’ordinanza n. 15014 del 29 maggio 2024 hanno stabilito che il termine dei due anni va riferito al complessivo rapporto professionale e non alla data della dichiarazione di insolvenza. Sugli studi associati, infine, la sentenza n. 29430 del 6 novembre 2025 e l’ordinanza n. 1165 del 20 gennaio 2026 hanno confermato che il privilegio spetta solo se il credito remunera la prestazione personalmente svolta dal singolo associato e se le somme sono a lui effettivamente destinate: se gli accordi interni prevedono una distribuzione in misura fissa, il compenso remunera l’investimento nella struttura e il privilegio cade.
Se passi insieme all’azienda ceduta a un altro imprenditore
La tua situazione
Nella procedura si affaccia un compratore, o un affittuario. Ti dicono che “il posto è salvo”, che passerai alle dipendenze della nuova società. È una buona notizia sul piano occupazionale, ma apre una domanda che quasi nessuno ti pone con chiarezza: e tutto quello che ti devono per il periodo precedente, chi te lo paga?
Cosa cambia per te
Nel diritto del lavoro ordinario la risposta è l’art. 2112 c.c.: il rapporto continua con il cessionario, che è obbligato in solido con il cedente per tutti i crediti che avevi al momento del trasferimento. Nelle procedure concorsuali, però, quella regola può essere derogata.
L’art. 191 CCII, come modificato dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 136/2024, stabilisce che al trasferimento di azienda disposto nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti, l’art. 47 della L. 428/1990 e l’art. 11 del D.L. 145/2013. Il richiamo all’art. 47 attiva la consultazione sindacale; e il suo comma 5 consente che, quando la continuazione dell’attività non è stata disposta o è cessata e nel corso della consultazione si raggiunge un accordo sul mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori che proseguono con l’acquirente non si applichi l’art. 2112 c.c., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Lo stesso accordo può prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario, che resta alle dipendenze dell’alienante.
Il richiamo all’art. 11 del D.L. 145/2013 è invece la norma che riconosce un diritto di prelazione alle società cooperative costituite dai dipendenti dell’impresa in procedura: se siete un gruppo compatto, comprare voi l’azienda non è un’ipotesi di fantasia.
C’è poi un effetto collaterale che va conosciuto prima di firmare qualunque cosa: se il tuo rapporto prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario, il tuo rapporto non è cessato, e la cessazione è presupposto dell’intervento del Fondo di Garanzia. Il Fondo, in quel caso, non paga i debiti maturati alle dipendenze della cedente.
I numeri
Ipotizziamo un TFR maturato con la cedente pari a 14.700 euro e tre mensilità arretrate per 5.640 euro, con passaggio al cessionario il 1° giugno 2026 senza interruzione del rapporto.
Se l’accordo sindacale ha derogato all’art. 2112 c.c., quei 20.340 euro restano crediti verso la procedura, da insinuare al passivo con privilegio, e il Fondo non interviene perché manca la cessazione del rapporto. Se invece la deroga non c’è stata, oppure l’accordo ha previsto condizioni di miglior favore, puoi chiedere l’intero importo direttamente al cessionario, che è solidalmente obbligato: una società attiva, con un patrimonio aggredibile, e tempi incomparabilmente più rapidi di un riparto concorsuale.
La differenza fra i due scenari sta in poche righe di un verbale sindacale che vale, in questo esempio, oltre ventimila euro.
I rischi specifici
Il rischio è firmare il passaggio senza aver letto l’accordo ex art. 47 e senza aver capito se la solidarietà del cessionario è stata mantenuta o derogata. Il secondo rischio è credere che, non essendoci più un rapporto cessato, non ci sia nulla da fare: il credito verso la procedura resta, e va insinuato comunque.
Le mosse giuste
- Chiedi copia integrale dell’accordo sindacale stipulato in sede di consultazione e leggi la clausola sull’art. 2112 c.c.
- Se la solidarietà è intatta, agisci direttamente contro il cessionario senza aspettare i tempi del concorso.
- Se la deroga c’è, insinua tutto al passivo e verifica se l’accordo prevede condizioni di miglior favore su singole voci.
- Valuta con i colleghi la strada della cooperativa di lavoratori e il diritto di prelazione dell’art. 11 del D.L. 145/2013.
- Non dare per scontata la continuità: verifica che il passaggio sia effettivo e formalizzato, e non una promessa verbale destinata a evaporare.
Giurisprudenza dedicata
Con la sentenza n. 2639 del 4 febbraio 2025 la Sezione Lavoro ha affrontato esattamente questo scenario: in caso di cessione d’azienda con prosecuzione del rapporto presso il cessionario e successiva insolvenza della cedente, il Fondo di Garanzia non interviene per i debiti maturati alle dipendenze di quest’ultima, anche quando il credito sia stato riconosciuto in sede concorsuale; e l’eventuale accordo sindacale che deroga alla solidarietà del cessionario ai sensi dell’art. 47, comma 5, della L. 428/1990 non è opponibile all’INPS. È una pronuncia che va letta come un avvertimento operativo: la tutela previdenziale non copre il buco lasciato da un accordo sindacale sfavorevole, e quindi quell’accordo va negoziato, non subito.
Tre buste paga, tre esiti: gli stessi arretrati, tre destini diversi
Le sezioni precedenti spiegano le regole. Questa mostra i numeri. Tre situazioni dimostrative, costruite sulla stessa procedura: liquidazione giudiziale aperta il 18 marzo 2026, stato passivo dichiarato esecutivo il 9 novembre 2026. Non sono casi reali dello Studio, ma esercizi di calcolo per far vedere dove finiscono i soldi.
Prima ipotesi — dipendente a tempo indeterminato ancora in forza. Retribuzione lorda mensile 2.180 euro (netto in busta circa 1.647 euro), nove anni di anzianità, quattro mensilità arretrate da dicembre 2025 a marzo 2026, TFR accantonato 18.900 euro, preavviso contrattuale di due mesi pari a 4.360 euro. Il curatore lascia decorrere i quattro mesi senza comunicare il subentro: il 18 luglio 2026 il rapporto si intende risolto di diritto, con decorrenza retroattiva al 18 marzo. Il Fondo di Garanzia paga il TFR per intero, 18.900 euro, e tre mensilità entro il tetto, quindi circa 4.300 euro. Restano a carico del concorso 4.420 euro di arretrati eccedenti il tetto più 4.360 euro di indennità di preavviso, che il Fondo non copre: 8.780 euro di credito privilegiato il cui incasso dipende dal riparto. Sul fronte del reddito: NASpI di circa 1.273 euro lordi mensili, con domanda da presentare entro sessantotto giorni dal 18 luglio, non dal 18 marzo.
Seconda ipotesi — part-time a termine cessato prima dell’apertura. Retribuzione lorda mensile 1.128 euro, contratto scaduto il 31 gennaio 2026, due mensilità arretrate per 2.256 euro, TFR maturato 1.980 euro, ferie non godute per 640 euro. Le mensilità cadono ampiamente dentro i dodici mesi precedenti il 18 marzo 2026, e sono ben sotto il tetto: il Fondo paga 2.256 euro di arretrati e 1.980 euro di TFR, cioè 4.236 euro su 4.876 di credito complessivo. Restano al passivo solo i 640 euro di ferie non godute, che il Fondo non computa fra le tre mensilità. NASpI di 846 euro lordi mensili per trentanove settimane. In proporzione, è il profilo che recupera la percentuale più alta del proprio credito.
Terza ipotesi — collaboratore con partita IVA monocommittente. Undici fatture non pagate per 18.400 euro complessivi, di cui 7.900 relativi a incarichi conclusi oltre il biennio anteriore alla cessazione del rapporto. Fondo di Garanzia: zero, perché non c’è lavoro subordinato. NASpI: zero. Al passivo, 10.500 euro con privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, e 7.900 euro in chirografo. Ipotizzando un riparto che soddisfi integralmente i privilegiati e riconosca il 4% ai chirografari, l’incasso è di 10.816 euro su 18.400, e arriva alla fine della procedura, non in sessanta giorni.
Tre persone, lo stesso datore di lavoro, lo stesso giorno di apertura. La prima incassa quasi 23.200 euro in tempi previdenziali e ne insegue 8.780 nel concorso. La seconda recupera l’87% del suo credito in pochi mesi. Il terzo recupera meno del 59%, e solo a distanza di anni. La differenza non sta nella bravura di nessuno: sta nella qualificazione del rapporto e nelle date.
I casi misti: quando appartieni a due profili contemporaneamente
Nella realtà i confini sono meno netti di come li abbiamo disegnati. Ecco le combinazioni più frequenti e come si sommano le regole.
Dipendente con partita IVA accessoria per lo stesso datore. Hai due crediti distinti che seguono due binari distinti: la parte da lavoro subordinato accede al privilegio del n. 1 e al Fondo di Garanzia, la parte da prestazione autonoma segue il n. 2 con il limite del biennio e non tocca il Fondo. Vanno insinuati separatamente, con documentazione separata, altrimenti si trascinano a vicenda verso la collocazione peggiore.
Socio lavoratore di cooperativa. La L. 142/2001 prevede, accanto al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro. La Cassazione, con la sentenza n. 994 del 19 gennaio 2005, ha riconosciuto ai soci lavoratori che siano anche dipendenti della cooperativa il privilegio generale sui mobili, nei limiti del trattamento economico previsto dalla legge. Attenzione però: la posizione di socio non ti dà alcun privilegio, e i versamenti fatti a titolo di capitale sociale restano l’ultima posta del riparto.
Erede di un lavoratore deceduto. L’intervento del Fondo di Garanzia spetta anche agli eredi, che possono presentare la domanda per il TFR e le mensilità maturate dal defunto. Ma non tutto passa: i crediti che gli eredi vantano iure proprio, come il risarcimento del danno morale patito per la morte del congiunto, non godono del privilegio dell’art. 2751-bis, perché quella norma protegge i crediti derivanti dall’attività lavorativa e destinati al sostentamento di chi l’ha svolta (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23491 del 10 novembre 2011).
Dipendente che ha anche prestato denaro alla società. Succede più spesso di quanto si pensi nelle piccole imprese: si anticipa una fornitura, si presta una somma per far fronte a una scadenza. Quel credito è chirografario e non ha nulla a che vedere con il rapporto di lavoro. Va insinuato, ma con la consapevolezza che si colloca in fondo alla graduatoria.
Dipendente che è anche fideiussore della società verso la banca. È la combinazione più pericolosa in assoluto, perché mentre da un lato sei creditore della procedura, dall’altro sei debitore di un istituto di credito che, escussa la garanzia, si rivarrà sul tuo patrimonio personale. Le due posizioni non si compensano e vanno gestite insieme, perché il rischio è recuperare qualche migliaio di euro di arretrati e perderne molti di più sul fronte della garanzia.
Collaboratore familiare dell’imprenditore. Nell’impresa familiare la partecipazione agli utili e ai beni non è retribuzione, e la posizione va ricostruita con attenzione: la giurisprudenza sui privilegi è severa proprio perché si tratta di deroghe alla par condicio, di natura eccezionale e non suscettibili di applicazione analogica.
Il confronto tra profili in una tabella
Riassumiamo. La tabella mette in fila gli aspetti che determinano davvero l’esito — accesso al Fondo, tipo di privilegio, sostegno al reddito, termine da presidiare, rischio principale — e li declina sui sei profili. Serve per capire in trenta secondi dove ti trovi e quale casella devi presidiare per prima.
| Aspetto | Dipendente in forza | Ex dipendente | A termine / part-time / somministrato | Dirigente | Autonomo / collaboratore | Trasferito con l’azienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto all’apertura | Sospeso ex art. 189 CCII | Già cessato | Sospeso o scaduto | Sospeso | Estraneo alla sospensione | Prosegue con il cessionario |
| Fondo di Garanzia | Sì, dopo la cessazione | Sì, ma mensilità solo se nei 12 mesi | Sì | Sì, TFR spesso ingente | No | No se non c’è cessazione |
| Privilegio | 2751-bis n. 1 | 2751-bis n. 1 | 2751-bis n. 1 | 2751-bis n. 1 | 2751-bis n. 2 o n. 3, biennio | 2751-bis n. 1 verso la cedente |
| Sostegno al reddito | NASpI | NASpI se nei termini | NASpI, durata ridotta | NASpI al massimale | DIS-COLL o ISCRO, se spettanti | Nessuno: resti occupato |
| Termine da presidiare | 4 mesi di sospensione e 68 giorni NASpI | 5 anni per il Fondo | 68 giorni dalla scadenza | 30 giorni per l’opposizione | Biennio del privilegio | Contenuto dell’accordo ex art. 47 |
| Rischio principale | Restare fermo nel limbo | Mensilità fuori finestra | Rinunciare per importi bassi | Tetto sulle tre mensilità | Ammissione integrale in chirografo | Perdere la solidarietà del cessionario |
| Prima mossa | Verificare la data di apertura | Contare i 12 mesi a ritroso | Insinuarsi comunque | Separare voci certe e contenziose | Verificare la qualificazione | Leggere il verbale sindacale |
Le domande che valgono per tutti
Devo aspettare che il curatore mi cerchi? No. Il curatore comunica ai creditori risultanti dalle scritture contabili l’avvio della procedura e la data dell’udienza di verifica, ma quella comunicazione può non arrivare, può arrivare a un indirizzo vecchio, può contenere importi diversi da quelli che ritieni corretti. La responsabilità di presentare la domanda, entro trenta giorni prima dell’udienza, è tua.
Se trovo un altro lavoro perdo il credito? No. Il credito maturato resta intatto e va incassato per intero, indipendentemente dal fatto che tu abbia trovato una nuova occupazione. Cambiano semmai le regole della NASpI, che si sospende o si riduce a seconda del tipo e del reddito della nuova attività, con l’obbligo di comunicazione all’INPS.
Posso pignorare il conto della società o agire contro l’amministratore? Contro la società no: dall’apertura della liquidazione giudiziale le azioni esecutive individuali sono precluse. Contro l’amministratore la strada è diversa e passa dalle azioni di responsabilità, che però spettano al curatore nell’interesse della massa; il singolo lavoratore può agire solo in ipotesi specifiche e va valutato caso per caso.
Cosa succede se il curatore contesta il mio credito o lo ammette per meno? Hai trenta giorni dalla comunicazione del deposito dello stato passivo per proporre opposizione davanti al tribunale. È un giudizio vero, con oneri di allegazione e di prova precisi, e il termine è processuale: beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, ma non ammette proroghe di cortesia.
E se durante la procedura cambio profilo? Succede continuamente: il dipendente sospeso che si dimette per giusta causa, il lavoratore a termine il cui contratto scade mentre il rapporto è sospeso, il collaboratore che ottiene la riqualificazione del rapporto. Ogni passaggio sposta le regole applicabili e, soprattutto, fa ripartire termini nuovi. È il momento in cui si commettono più errori, perché si continua a ragionare con le regole del profilo precedente.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti citati nella guida, ordinati per profilo, con il principio riformulato e la ragione per cui conta.
Per il dipendente in forza e per il contenuto del credito
- Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 1860 del 27 gennaio 2025 — Il diritto alle prestazioni del Fondo per TFR e ultime tre mensilità è un credito a una prestazione previdenziale, autonomo rispetto al credito retributivo verso il datore, che si perfeziona con l’insolvenza e con l’accertamento del credito in sede di ammissione al passivo o all’esito di una procedura esecutiva. Rilevanza: spiega perché insinuarsi non basta e perché i termini verso l’INPS corrono per conto loro.
- Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 22066 del 31 luglio 2025 — Le somme destinate al fondo di previdenza complementare e non versate, se reclamate dal lavoratore, mantengono natura retributiva e sono assistite dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1. Rilevanza: allarga il perimetro delle voci da chiedere in privilegio.
- Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 10084 del 16 aprile 2025 — Il lavoratore non è legittimato a insinuarsi per le quote contributive a carico del datore, mentre le quote a suo carico trattenute e non versate devono essergli corrisposte con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1. Rilevanza: evita di appesantire la domanda con poste destinate all’esclusione.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23426 del 17 novembre 2016 — Il credito retributivo va ammesso al passivo al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore. Rilevanza: è la regola pratica con cui si costruisce l’importo esatto da chiedere.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20390 del 25 agosto 2017 — Hanno natura retributiva, e quindi privilegio, gli accantonamenti che il datore deve versare alla Cassa Edile per ferie, gratifiche natalizie e festività, a differenza dei contributi destinati alle finalità istituzionali dell’ente. Rilevanza: decisiva nell’edilizia, dove gran parte delle spettanze transita dalla Cassa.
Per l’ex dipendente e per l’accesso al Fondo
- Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 1934 del 28 gennaio 2025 — L’intervento del Fondo presuppone comunque l’accertamento del credito nella sede propria; non basta dedurre l’inutilità dell’azione esecutiva verso una società cancellata dal registro delle imprese. Rilevanza: chi ha perso il treno dell’accertamento deve ricostruirlo, non aggirarlo.
- Cass. civ., ord. n. 30746 del 21 novembre 2025 — Escluso l’intervento del Fondo per crediti non ancora esigibili o fondati su accordi sindacali non opponibili all’Istituto. Rilevanza: delimita cosa si può realisticamente chiedere all’INPS.
- Trib. Napoli, sent. n. 8199/2025 — Riconosciuto il diritto alle ultime tre mensilità una volta accertati l’insolvenza, l’ammissione al passivo e la corrispondenza delle mensilità a periodi effettivamente lavorati. Rilevanza: conferma che i dinieghi INPS sui periodi possono essere ribaltati con la prova giusta.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7933 del 29 agosto 1996 — Pagato il TFR dal Fondo, l’INPS si surroga nel privilegio del lavoratore e si colloca nello stesso grado dei crediti retributivi residui. Rilevanza: spiega perché in molti riparti l’INPS compare accanto ai lavoratori.
Per i contratti atipici e la somministrazione
- Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 1864 del 27 gennaio 2025 — Nell’insolvenza dell’agenzia di somministrazione i fondi di garanzia intervengono secondo le regole ordinarie, restando ferma la responsabilità solidale dell’utilizzatore azionabile senza attendere la procedura concorsuale. Rilevanza: apre una seconda strada, più rapida.
- Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 23192 del 13 agosto 2025 — Il credito dell’impresa che distacca lavoratori presso un’altra società non è assimilabile al credito retributivo dei distaccati e non gode del privilegio del n. 1. Rilevanza: il privilegio segue chi ha lavorato, non chi ha fornito manodopera.
Per il dirigente e per i crediti contestati
- Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 9502 del 9 aprile 2024 — È legittima l’esclusione del credito retributivo quando la curatela oppone un’eccezione di inadempimento generatrice di responsabilità risarcitoria. Rilevanza: il curatore può contestare nel merito, e le posizioni apicali sono le più esposte.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10990 del 26 aprile 2021 — La domanda di ammissione deve indicare il titolo di prelazione: l’omissione o l’incertezza comporta la degradazione del credito a chirografario. Rilevanza: è l’errore formale che costa di più, su ogni profilo.
- Cass. civ., ord. n. 12096/2026 — Per i crediti non prededucibili sorti in corso di procedura il termine per l’insinuazione è di sessanta giorni dal momento in cui si sono originati. Rilevanza: riguarda le poste che maturano dopo l’apertura e che vengono spesso presentate fuori tempo.
Per gli autonomi e i professionisti
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4650 del 21 febbraio 2025 — Il privilegio del n. 2 assiste solo i compensi per attività che il professionista è abilitato a svolgere in base al proprio statuto normativo. Rilevanza: attenzione a fatturare attività estranee all’albo.
- Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 2420 del 21 marzo 1996 — Il privilegio del n. 1 riguarda i soli crediti da lavoro subordinato e non si estende al lavoro parasubordinato. Rilevanza: fissa il confine di accesso al privilegio più forte.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 92 dell’8 gennaio 1999 — I compensi dovuti in base a rapporto di collaborazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale accedono al privilegio del n. 2. Rilevanza: è la collocazione realistica per molti collaboratori.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6884 del 2 marzo 2022 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15014 del 29 maggio 2024 — Il termine degli “ultimi due anni di prestazione” va riferito al complessivo rapporto professionale e non alla data della dichiarazione di insolvenza. Rilevanza: determina quale parte del credito è privilegiata.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29430 del 6 novembre 2025 e Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1165 del 20 gennaio 2026 — Il privilegio spetta allo studio associato solo se il credito remunera la prestazione personalmente svolta dal singolo professionista e se le somme sono a lui effettivamente destinate. Rilevanza: obbliga a produrre gli accordi interni.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4769 del 27 febbraio 2014 — Il compenso dell’amministratore di società non gode del privilegio del n. 2, non trattandosi di prestazione d’opera. Rilevanza: chiude una richiesta molto frequente.
Per il trasferimento d’azienda e i casi misti
- Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 2639 del 4 febbraio 2025 — In caso di cessione con prosecuzione del rapporto presso il cessionario e successiva insolvenza della cedente, il Fondo non interviene per i debiti maturati con quest’ultima, e l’accordo sindacale che deroga alla solidarietà ex art. 47, comma 5, non è opponibile all’INPS. Rilevanza: rende decisivo il contenuto dell’accordo sindacale.
- Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 994 del 19 gennaio 2005 — Il privilegio spetta ai soci lavoratori di cooperativa che siano anche dipendenti, nei limiti del trattamento economico previsto dalla L. 142/2001. Rilevanza: distingue la posizione di socio da quella di lavoratore.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23491 del 10 novembre 2011 — I crediti vantati dagli eredi iure proprio non godono del privilegio dell’art. 2751-bis, che protegge i crediti derivanti dall’attività lavorativa. Rilevanza: delimita cosa possono chiedere gli eredi.
- Corte costituzionale, sent. n. 326/1983 e sent. n. 220 del 29 maggio 2002 — Il privilegio del n. 1 è stato esteso ai crediti risarcitori del lavoratore per infortunio sul lavoro e per malattia professionale imputabili al datore. Rilevanza: apre il privilegio a voci risarcitorie che il curatore tende a collocare in chirografo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Ricostruiamo la cronologia esatta della procedura: data di apertura, scadenza dei quattro mesi, eventuale proroga fino a otto mesi, data dell’udienza di verifica, data del decreto di esecutività. Su queste date si misura tutto il resto.
- Redigiamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo, voce per voce, con l’indicazione espressa del titolo di prelazione: per i dipendenti l’art. 2751-bis, n. 1, per i professionisti il n. 2 con il calcolo puntuale del biennio, per gli agenti il n. 3.
- Calcoliamo analiticamente gli importi — retribuzioni al netto della quota contributiva a carico del datore e al lordo di quella a carico del lavoratore, ratei, ferie e permessi, TFR con rivalutazione, indennità di preavviso, interessi — allegando buste paga, Certificazione Unica e lettere di assunzione e cessazione.
- Presentiamo l’istanza di proroga al giudice delegato per conto dei singoli lavoratori quando ci sono prospettive concrete di esercizio dell’impresa o di trasferimento dell’azienda, con elezione di domicilio e PEC come richiede la norma.
- Curiamo la domanda al Fondo di Garanzia INPS con il modello SR52, verifichiamo la finestra dei dodici mesi e il tetto delle tre mensilità, e presidiamo la prescrizione quinquennale dal decreto di esecutività.
- Impugniamo i dinieghi dell’INPS con ricorso al Comitato provinciale entro novanta giorni e, se necessario, con ricorso al giudice del lavoro.
- Proponiamo opposizione allo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione, quando il credito è escluso, ridotto o degradato a chirografo.
- Per gli autonomi e i collaboratori ricostruiamo le modalità concrete del rapporto e, dove ne ricorrono i presupposti, impostiamo la domanda in via principale come credito da lavoro subordinato, con l’accesso al privilegio del n. 1 e al Fondo che ne consegue.
- Per i somministrati e per chi lavorava in appalto attiviamo le azioni solidali contro l’utilizzatore e contro il committente, in parallelo al concorso e senza attenderne l’esito.
- Analizziamo gli accordi sindacali ex art. 47 della L. 428/1990 nelle operazioni di cessione e affitto d’azienda, verifichiamo se la solidarietà del cessionario è stata derogata e, quando c’è spazio, affianchiamo i lavoratori nella valutazione del diritto di prelazione riconosciuto alle cooperative di dipendenti dall’art. 11 del D.L. 145/2013.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere la procedura anche dal lato di chi la gestisce: capire se dietro il silenzio del curatore c’è una trattativa di cessione in corso — e allora l’istanza di proroga ha senso — o solo l’attesa che scadano i quattro mesi, è una valutazione che cambia la strategia di un intero gruppo di lavoratori. La qualifica di avvocato cassazionista assicura invece la continuità della linea difensiva dall’insinuazione iniziale all’opposizione allo stato passivo e, se serve, fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano e senza che la strategia venga riscritta da capo a ogni grado.
Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ricostruzione contabile delle spettanze, del TFR accantonato e della rivalutazione viene svolta con gli stessi criteri con cui poi il credito viene difeso in giudizio, così che il numero scritto nella domanda regga anche quando il curatore lo contesta.
In conclusione
Il primo passo non è chiedersi quanto ti devono. Il primo passo è capire quale sei tu, fra i sei profili di questa guida, perché è da lì che discendono la tutela che ti spetta, il tetto che ti si applica e il termine che rischi di bruciare. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle del collega della scrivania accanto, che quasi certamente sono diverse dalle tue.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché sta nel punto esatto in cui la crisi dell’impresa incontra il credito della persona: la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 serve a leggere che cosa sta accadendo dentro la procedura e con quali tempi; quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC danno dimestichezza quotidiana con la formazione degli stati passivi e con la graduazione dei crediti; quella di avvocato cassazionista consente di tenere la stessa linea dall’insinuazione fino all’ultimo grado di giudizio, se il credito viene contestato. Non promettiamo esiti: analizziamo la tua posizione, verifichiamo date, importi e titoli di prelazione, e costruiamo la strategia più solida che i documenti consentono.
📩 Se la tua azienda è in liquidazione giudiziale o stai per riceverne notizia, mettiti in contatto con lo Studio adesso: le finestre per insinuarsi al passivo, per accedere al Fondo di Garanzia e per la NASpI si chiudono in fretta e non si riaprono — trovi tutti i riferimenti per scriverci in fondo a questa pagina.
