Chi Viene Pagato Per Primo Nei Fallimenti? L’ordine Dei Pagamenti

Quando un’impresa viene dichiarata insolvente e il tribunale apre la liquidazione giudiziale — il procedimento che dal 15 luglio 2022 ha preso il posto del fallimento — la domanda che ogni creditore si pone è sempre la stessa: io, in questa fila, dove sto? La risposta non si trova per intero nel testo di legge. L’articolo 221 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza elenca quattro gradini in poche righe, ma quelle righe hanno generato trent’anni di contenzioso: chi paga le spese della procedura, se il ricavato viene da un immobile ipotecato? Il compenso del professionista che ha costruito il concordato poi naufragato precede o segue la banca? Il Fondo di garanzia INPS, quando si surroga al lavoratore, entra con lo stesso rango o scende di un gradino? Su questo terreno conta più ciò che hanno deciso i giudici che la lettera della norma, perché è la giurisprudenza ad aver riempito di contenuto concetti come «uscita specifica», «funzionalità ex ante», «collocazione sussidiaria». Questa guida raccoglie le decisioni che devi conoscere e le traduce in conseguenze pratiche: quanto prendi, quando, e cosa devi scrivere nella domanda per non perdere il rango.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. La materia del riparto concorsuale è, per definizione, materia da difendere fino all’ultimo grado: i decreti che decidono le contestazioni sulla distribuzione hanno carattere decisorio e definitivo e sono aggredibili con ricorso straordinario in Cassazione, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, cioè può seguire la stessa linea difensiva dall’insinuazione al passivo fino al giudizio di legittimità senza cambiare difensore. A questo si aggiunge il fatto che i conflitti di rango, nella pratica, sono quasi sempre conflitti fra una banca ipotecaria, l’erario e i creditori di lavoro: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è precisamente la struttura che serve per leggere insieme il titolo ipotecario, il calcolo degli interessi e la collocazione dei crediti fiscali.

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Il quadro normativo in breve: quattro gradini e una regola di massa

Il punto di partenza è l’articolo 2741 del codice civile: i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. La par condicio, però, non è affatto una regola di parità sostanziale: è una regola residuale, che opera solo dopo che le prelazioni hanno fatto il loro lavoro. E le prelazioni, nel nostro ordinamento, sono tre: i privilegi, il pegno e le ipoteche.

L’articolo 221 CCII traduce questo assetto in una sequenza distributiva. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate anzitutto per il pagamento dei crediti prededucibili; poi per i crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute, secondo l’ordine assegnato dalla legge; poi per i chirografari, in proporzione all’ammontare del credito ammesso, categoria nella quale rientrano anche i creditori con prelazione per la parte rimasta insoddisfatta dal realizzo della garanzia; e infine per i crediti postergati. La dottrina ha subito osservato che questa norma ricalca nella sostanza il vecchio articolo 111 della legge fallimentare, con la novità significativa della previsione espressa, in coda alla graduazione, dei crediti postergati: il legislatore della riforma non ha voluto stravolgere le regole di graduazione stratificatesi nel tempo.

Sopra tutto sta la prededuzione, che non è un privilegio ma una categoria a sé: sono crediti della massa, cioè debiti della procedura, non del debitore. L’articolo 6 CCII ne fissa il perimetro in modo tassativo, includendo i crediti per spese e compensi degli organi della procedura, i crediti dell’OCC nelle procedure di sovraindebitamento, e — con condizioni e limiti quantitativi molto precisi — i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e della presentazione della domanda di concordato preventivo.

Il secondo gradino è quello delle prelazioni «sulle cose vendute». Qui la parola chiave è “cose”: la prelazione non è un diritto a essere pagati prima in assoluto, è un diritto a essere pagati prima su un determinato ricavato. Il creditore ipotecario si soddisfa sul prezzo dell’immobile ipotecato, il pignoratizio sul bene dato in pegno, il titolare di privilegio speciale sul bene che ne è oggetto. I privilegi generali, invece, sono per definizione solo mobiliari: l’articolo 2746 c.c. stabilisce che il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore, e non esistono privilegi generali immobiliari salvo diversa disposizione di legge. Da qui la valvola di sicurezza dell’articolo 2776 c.c., che consente ad alcune categorie — non a tutte — di essere collocate in via sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza sui chirografari.

L’ordine interno fra i privilegi è dettato dagli articoli 2777 e seguenti del codice civile: in testa le spese di giustizia, poi i crediti di lavoro subordinato e dei professionisti nei limiti dell’articolo 2751-bis, poi le altre categorie, con i crediti erariali collocati nelle posizioni indicate dall’articolo 2752. Su questo assetto è intervenuta anche la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 170 del 4 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità della disciplina transitoria che estendeva retroattivamente il privilegio a procedure nelle quali lo stato passivo era già divenuto definitivo: segno che il rango, una volta cristallizzato, è un valore protetto.

Infine, il procedimento. L’articolo 220 CCII ha sostituito il deposito in cancelleria con la trasmissione telematica ai creditori: il progetto di ripartizione viene comunicato e contro di esso i creditori possono proporre reclamo entro quindici giorni dalla comunicazione. Se non ci sono reclami il giudice delegato dichiara esecutivo il progetto; se invece sono proposti reclami, il progetto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. L’articolo 227 CCII limita le ripartizioni parziali imponendo di trattenere una quota delle somme, e l’articolo 232 CCII disciplina il riparto finale, che il giudice delegato ordina su proposta del curatore dopo l’approvazione del conto della gestione.


L’orientamento consolidato: cosa i giudici hanno ormai stabilito

Su tre punti la giurisprudenza è oggi stabile, e conoscerli evita gran parte degli errori difensivi.

Primo: la prededuzione non travolge la garanzia reale, ma erode il ricavato del bene garantito per le spese che a quel bene si riferiscono. Il conflitto è antico. Già la Suprema Corte, con la sentenza n. 9490 del 28 giugno 2002, aveva affermato che nella ripartizione delle somme ricavate dalla vendita di beni ipotecati i crediti ipotecari prevalgono su quelli prededucibili, salvo che questi ultimi si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte a incrementare, amministrare o liquidare i beni ipotecati, ovvero rechino ai loro titolari specifiche utilità. Due anni dopo, la decisione n. 335 del 14 gennaio 2004 ha precisato il quadro anche per l’ipotesi in cui non esistano beni diversi da quelli ipotecati su cui collocare le prededuzioni, aggiungendo il limite di un’aliquota delle spese generali destinata comunque a gravare sui beni ipotecati. Il principio, calato nella pratica, significa che il creditore ipotecario non paga tutta la procedura, ma paga la parte di procedura che è servita a monetizzare il suo immobile, più una quota delle spese sostenute nell’interesse di tutti.

Questa impostazione è oggi codificata. La Cassazione, con la sentenza n. 18882 del 10 giugno 2022, ha stabilito che il credito erariale per l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra fra le spese di conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile e integra un’uscita di carattere specifico, che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene anche se ipotecato, soluzione confermata dalla formulazione dell’articolo 222, comma 2, del Codice della crisi. La traduzione operativa è chiara: se il curatore ha pagato l’IMU su quell’immobile per due anni prima di venderlo, quella somma esce dal prezzo prima che la banca veda un euro.

Secondo: il rango si accerta nella verifica del passivo, ma si misura nel riparto. Sono due fasi distinte e i giudici non tollerano che si sovrappongano. La linea risale alle Sezioni Unite n. 16060 del 2001 ed è stata ribadita da Cass. n. 5341 del 2019, secondo cui al creditore che chiede l’ammissione in rango ipotecario la collocazione può essere riconosciuta anche se il bene gravato non fa attualmente parte dell’attivo, purché la domanda descriva il bene e indichi le oggettive ragioni della sua potenziale acquisibilità alla procedura, restando l’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto subordinato all’avvenuto recupero del bene.

Terzo: il rango va chiesto bene, o si perde. L’onere di allegazione è severo. Cass., Sez. I, ordinanza n. 33066 del 18 dicembre 2025 ha ribadito che, nel regime successivo alla riforma del 2006, il creditore che invochi un privilegio speciale ha l’onere di specificare su quale bene intenda esercitare la prelazione, altrimenti il credito viene trattato come chirografario; nello stesso solco, Cass., Sez. I, ordinanza n. 1177 del 20 gennaio 2026 ha confermato che l’omissione o l’assoluta incertezza sul titolo di prelazione determinano la degradazione del credito. Nella pratica quotidiana, la maggior parte delle degradazioni a chirografo non nasce da una sentenza sfavorevole: nasce da una domanda scritta male.

A questi tre pilastri se ne aggiunge un quarto, di ordine processuale. In tema di riparto la Cassazione, con la decisione n. 977 del 2021, ha chiarito che sia il reclamo avverso il progetto di riparto predisposto dal curatore sia quello contro il decreto del giudice delegato possono essere proposti da qualunque controinteressato, che il contraddittorio va integrato nei confronti degli altri creditori ammessi al riparto e che il decreto del tribunale, avendo carattere decisorio e definitivo, è ricorribile in cassazione ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. È la norma che rende la difesa sul riparto una difesa potenzialmente a tre gradi.


Prima questione aperta: chi sopporta le spese quando il ricavato viene da un immobile ipotecato?

La questione. Un capannone viene venduto dalla procedura per 400.000 euro. Sul capannone grava l’ipoteca di una banca per un credito ben superiore. La procedura, però, ha sostenuto costi: il compenso del curatore, il custode, la perizia, la pubblicità della vendita, l’IMU, e poi costi che con il capannone non c’entrano nulla, come il legale che ha promosso una causa di responsabilità contro gli amministratori. Quali di queste voci vengono detratte dai 400.000 euro?

Cosa hanno deciso i giudici. La linea di demarcazione passa fra costi specifici e costi generali. I costi specifici — quelli sostenuti per conservare, amministrare e liquidare quel preciso bene — gravano interamente sul suo ricavato: è la regola desumibile dall’articolo 222, comma 2, CCII e confermata da Cass. n. 18882/2022 per l’IMU maturata in corso di procedura. I costi generali gravano invece sul ricavato dei beni garantiti solo pro quota, secondo un criterio proporzionale, perché sono sostenuti nell’interesse di tutti i creditori.

Il punto delicato riguarda i costi che non sono né l’uno né l’altro. Il Tribunale di Lecco ha affrontato di petto il problema, affermando che i compensi dei professionisti che avevano assistito la società poi fallita nella presentazione di una domanda di concordato preventivo, o il compenso del legale che ha assistito la procedura in un’azione di recupero di un credito, costituiscono spese di cui devono farsi carico i creditori chirografari e quelli assistiti da privilegio generale, e non anche il creditore ipotecario. Lo stesso Tribunale, in altra decisione, ha respinto il reclamo del professionista che aveva assistito il debitore nell’accesso alla procedura e pretendeva di essere pagato sul ricavato immobiliare, osservando che quel compenso non era né un costo specifico di liquidazione della garanzia ipotecaria né un costo generale, non essendo riconducibile ai costi che tutti i creditori avrebbero dovuto sostenere se avessero intrapreso separatamente una pluralità di esecuzioni individuali.

Sulla stessa lunghezza d’onda, in materia di sovraindebitamento, la Cassazione con la pronuncia n. 14401 del 29 maggio 2025 ha stabilito che il credito dell’OCC che ha coadiuvato il debitore nel chiedere l’apertura della liquidazione del patrimonio non costituisce un’uscita da dedursi dal ricavato della vendita di un bene ipotecato.

Se c’è contrasto. Un contrasto residuo esiste, ed è stato tanto avvertito da indurre un giudice delegato del Tribunale di Modena a tentare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di cassazione proprio sul concorso, sul ricavato di un bene ipotecato, fra credito prededucibile e credito garantito: iniziativa poi dichiarata inammissibile dalla Prima Presidente. L’orientamento prevalente resta quello della doppia imputazione — costi specifici per intero, quota delle spese generali in proporzione — ma il perimetro delle “spese generali” continua a essere il vero campo di battaglia. L’assunzione prudenziale, per chi difende un creditore ipotecario, è che vada contestata voce per voce ogni imputazione che non abbia recato al bene garantito un’utilità dimostrabile.

Cosa significa per te. Se sei la banca o il creditore ipotecario, il tuo margine di recupero si gioca sull’analisi del conto speciale di quel bene: ogni euro di spesa generale che riesci a espungere è un euro che rientra nel tuo riparto. Se sei un creditore chirografario, vale l’opposto: più spese vengono correttamente imputate al ricavato ipotecario, più resta per la massa. Su questo terreno pesa una competenza precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due chiavi con cui si smontano — o si difendono — le imputazioni di costo sul ricavato dei beni garantiti.


Seconda questione aperta: il compenso dei professionisti passa davanti agli altri?

La questione. Un’impresa in crisi si affida a un commercialista per il piano, a un attestatore per la relazione, a un avvocato per la domanda di concordato preventivo. Il concordato non arriva in porto e si apre la liquidazione giudiziale. Quei compensi sono debiti della massa da pagare per primi, o crediti concorsuali come gli altri?

Cosa hanno deciso i giudici. Il punto di riferimento sono le Sezioni Unite. Con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021 la Corte ha affermato che il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso al concordato preventivo è prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la prestazione — anteriore o posteriore alla domanda — sia stata funzionale alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato. La stessa decisione ha registrato come il Codice della crisi, all’articolo 6, comma 1, lettera c), abbia introdotto non solo la restrizione del riconoscimento della prededuzione al settantacinque per cento di quanto accertato, ma anche la condizione che la procedura sia stata aperta ai sensi dell’articolo 47.

Il criterio, quindi, non è l’utilità finale della prestazione ma la sua funzionalità valutata ex ante. La Suprema Corte è tornata a ribadirlo di recente, confermando che il parametro non è quello dell’utilità concreta e finale per la massa, bensì quello della funzionalità apprezzata mettendosi nella prospettiva di chi agiva in quel momento, e chiedendo ai giudici di merito di prendere posizione, caso per caso, sull’eventuale «continuità mancata» fra concordato e successiva procedura liquidatoria, scongiurando ogni automatismo applicativo.

La giurisprudenza di merito 2025 ha poi delimitato con nettezza i confini della categoria. Il Tribunale di Lodi, il 18 agosto 2025, ha applicato il limite del settantacinque per cento previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), CCII anche al credito del professionista maturato nella fase concordataria aperta sotto la legge fallimentare, escludendo l’applicabilità della disciplina previgente. Il Tribunale di Treviso, il 14 agosto 2025, ha affermato che il credito professionale funzionale alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio non ha carattere prededucibile, perché le lettere b) e c) dell’articolo 6, comma 1, CCII riguardano altre fattispecie. Il Tribunale di Pisa, il 3 settembre 2025, ha escluso la prededuzione del compenso del legale che assiste il consumatore nella domanda di ristrutturazione dei debiti. E il Tribunale di Pescara, il 20 novembre 2025, ha risolto il caso in senso conservativo per il professionista, ammettendo il compenso del legale che aveva proposto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale con il privilegio generale dell’articolo 2751-bis n. 2 c.c.

Se c’è contrasto. Il contrasto esiste, ed è duplice: sull’estensione della prededuzione ai crediti sorti in funzione di procedure diverse dal concordato preventivo, e sull’applicazione del tetto del settantacinque per cento alle fattispecie a cavallo fra le due discipline. L’orientamento prevalente è restrittivo: le norme sulla prededuzione hanno carattere eccezionale e non tollerano applicazioni analogiche. L’assunzione prudenziale è dunque che, fuori dai casi tipizzati dall’articolo 6 CCII, il compenso professionale vada rivendicato come credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e non come credito di massa.

Cosa significa per te. Se sei il professionista, la partita si vince in fase di redazione della domanda: devi documentare la funzionalità della prestazione, ancorarla al perimetro temporale del biennio rilevante per il privilegio e, se invochi la prededuzione, dimostrare che la procedura è stata effettivamente aperta. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5663 del 12 marzo 2026, ha confermato il rigetto della doppia richiesta di un avvocato che aveva chiesto il privilegio per attività stragiudiziale conclusa oltre il biennio rilevante e la prededuzione per un’attività giudiziale non autorizzata. Se invece sei un altro creditore, ogni euro riconosciuto in prededuzione è un euro sottratto al tuo riparto: contestare la funzionalità è una difesa legittima e spesso decisiva.


Terza questione aperta: i lavoratori vengono davvero prima di tutti?

La questione. È l’idea più diffusa: nei fallimenti i dipendenti vengono pagati per primi. È vero solo in parte, e la parte in cui non è vero è quella che genera le delusioni maggiori.

Cosa hanno deciso i giudici. I crediti di lavoro subordinato godono del privilegio generale mobiliare dell’articolo 2751-bis n. 1 c.c., collocato in posizione di testa nella graduazione dell’articolo 2777 c.c., subito dopo le spese di giustizia. Ma è un privilegio mobiliare e generale: si esercita sul ricavato dei beni mobili, non su quello degli immobili. Se l’attivo dell’impresa è fatto quasi solo di capannoni ipotecati — situazione ordinaria — i lavoratori non toccano quel ricavato se non nei limiti della collocazione sussidiaria.

Ed è qui che opera l’articolo 2776 c.c., la cui applicazione è però condizionata. La Cassazione, con la sentenza n. 5724 del 27 febbraio 2019, ha affermato che grava sul creditore l’onere di provare di essere rimasto incapiente nell’esecuzione mobiliare, ovvero che il suo intervento sarebbe stato superfluo per l’insufficienza del patrimonio mobiliare del debitore; nello stesso senso la decisione n. 26101 del 2016, mentre già Cass. n. 5141 del 3 marzo 2011 aveva chiarito che non basta la ragionevole certezza a priori dell’incapienza, occorrendo il previo infruttuoso esperimento del pignoramento o dell’intervento. Nel concorso, tuttavia, questo onere si atteggia diversamente, perché la procedura concorsuale apprende l’intero patrimonio del debitore, mobiliare e immobiliare, e l’incapienza risulta dagli stessi conti della liquidazione.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che l’elenco dell’articolo 2776 c.c. è tassativo: al titolare di un credito privilegiato non incluso nel novero dei crediti richiamati dalla norma non spetta la collocazione sussidiaria, disposizione per sua natura insuscettibile di interpretazione analogica o estensiva (Cass., Sez. I, ordinanza n. 22925 del 27 luglio 2023). La medesima ordinanza ha però affermato un principio prezioso in materia di riparti: il creditore ammesso tardivamente, ma di rango poziore, conserva il diritto al soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire nel primo riparto successivo all’ammissione, dovendogli essere attribuita in via prioritaria la quota assegnata nei riparti precedenti ai creditori di pari grado.

Terzo tassello: il Fondo di garanzia INPS. Quando il Fondo paga il TFR al lavoratore, si surroga nei suoi diritti. La Cassazione, già con la decisione n. 9325 del 17 aprile 2013, ha stabilito che la surroga consente al Fondo di essere ammesso nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore, dunque non in misura integrale, ma con il privilegio limitato agli interessi maturati fino alla vendita e alla rivalutazione monetaria maturata fino a quando lo stato passivo è divenuto definitivo. La giurisprudenza recente ha poi rafforzato il collegamento fra insinuazione al passivo e intervento del Fondo: con l’ordinanza n. 23620 del 20 agosto 2025 la Sezione lavoro ha affermato che l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR in esito all’ammissione allo stato passivo, o la sua consacrazione in un titolo esecutivo, rappresentano la modalità necessaria per individuare la misura dell’intervento solidaristico del Fondo, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro, e che tale accertamento è funzionale alla salvaguardia del diritto di surroga che compete al Fondo nel privilegio spettante al lavoratore. Il precedente richiamato è Cass. n. 1934 del 28 gennaio 2025, che ha accolto il ricorso dell’INPS contro il riconoscimento del TFR a lavoratrici prive di titolo verso una società cancellata dal registro delle imprese.

Se c’è contrasto. Nessun contrasto sul rango; molto contenzioso, invece, sui presupposti dell’intervento del Fondo e sulla legittimazione a insinuare le quote destinate al Fondo di tesoreria. Su quest’ultimo punto l’indirizzo consolidato — richiamato da Cass., Sez. lav., n. 25175 del 14 settembre 2025 sulla scia della pronuncia n. 10082 del 2025 — è che le quote maturate e non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria mantengono natura di crediti retributivi del lavoratore, con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore, il lavoratore è legittimato a domandarne l’ammissione al passivo, salva la prova, a carico del curatore, dell’avvenuto versamento.

Cosa significa per te. Se sei un dipendente di un’impresa in liquidazione giudiziale, il tuo privilegio è forte ma è mobiliare: la differenza fra prendere il 100% e prendere il 30% dipende dalla composizione dell’attivo e dalla corretta invocazione della collocazione sussidiaria sugli immobili. E, in ogni caso, l’insinuazione al passivo non è un adempimento burocratico: è il presupposto tecnico per accedere al Fondo di garanzia.


La pronuncia più recente e rilevante: Cass., Sez. I, ordinanza n. 24690 del 18 agosto 2026

La decisione più fresca su questa materia è anche una delle più utili, perché interviene sul momento in cui il rango si guadagna o si perde: la verifica del passivo.

Il contesto. Un istituto di credito — poi succeduto da società cessionarie e da una mandataria — aveva chiesto l’ammissione al passivo per più rapporti di finanziamento, fra cui un mutuo fondiario garantito da ipoteca. Il Tribunale aveva ammesso il credito soltanto in via chirografaria, ritenendo corretta l’esclusione della collocazione ipotecaria sul rilievo che, già prima del fallimento, l’immobile gravato era stato trasferito a terzi e non faceva più parte del patrimonio della fallita, essendo confluito in un fondo comune di investimento immobiliare. La banca ricorreva per cassazione, deducendo che il Tribunale aveva fatto dipendere il riconoscimento del rango dalla già avvenuta inclusione del bene nella massa, anziché limitarsi ad accertare il credito e la causa di prelazione, rinviando al riparto la verifica della concreta utilità della garanzia.

La motivazione, in linguaggio piano. La Corte ha accolto il motivo e cassato con rinvio. Ha ritenuto che l’esclusione del privilegio in sede di verifica, motivata con la sola assenza del bene dall’attivo, contrasti con la giurisprudenza consolidata e sia incompatibile con la distinzione fra fase di accertamento del passivo e fase di riparto: nella verifica il giudice deve accertare l’esistenza del credito e della causa di prelazione, non la già avvenuta acquisizione del bene all’attivo. Richiamando espressamente la linea inaugurata dalle Sezioni Unite n. 16060/2001, i giudici hanno affermato che l’ammissione privilegiata non presuppone che i beni gravati siano già presenti nella massa attiva, perché non può escludersi la loro successiva acquisizione.

Cosa cambia rispetto a prima. In termini di principio, poco: la Corte si muove in dichiarata continuità. In termini pratici, moltissimo, perché la pronuncia colpisce una prassi diffusa nelle verifiche, quella di degradare a chirografo il credito garantito quando il bene, per qualunque ragione, non è (ancora) nell’attivo. La conseguenza è netta: il titolo di prelazione non si perde per la sola assenza attuale del bene dall’attivo, mentre la verifica della concreta utilità della garanzia è rinviata alla fase del riparto.

L’ordinanza, però, non apre a un’insinuazione automatica in rango ipotecario. Al contrario, mantiene fermo il requisito di una domanda tecnicamente completa: il creditore deve descrivere il bene sul quale intende far valere la prelazione, indicare il titolo della garanzia ed esporre le ragioni oggettive della potenziale acquisibilità del bene alla procedura quando questo non sia attualmente nell’attivo. È il punto in cui questa decisione si salda con Cass. n. 33066/2025 e Cass. n. 1177/2026: la prelazione si accerta anche in assenza del bene, ma solo se la domanda è costruita con precisione chirurgica.

Sul fronte dei termini, va segnalata un’altra decisione recentissima: Cass., Sez. I, n. 12096 del 30 aprile 2026, secondo cui il termine di cui all’articolo 208, comma 3, CCII si applica anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, quali che ne siano natura e titolo, e decorre dal giorno in cui il credito è sorto, salvo impedimenti non imputabili al creditore, mentre per i crediti prededucibili non può iniziare a decorrere prima che insorga una chiara contestazione tale da rendere necessaria la tutela mediante insinuazione al passivo, ai sensi dell’articolo 222, comma 1, CCII.


I principi applicati ai casi reali

Le regole viste sopra diventano comprensibili solo quando si trasformano in numeri. Seguono tre esercizi dimostrativi: non sono casi seguiti dallo Studio, ma simulazioni costruite per mostrare come i principi giurisprudenziali incidono sull’esito del riparto.

Ipotesi 1 — Il creditore ipotecario e le spese. Immobile industriale venduto dalla procedura per 412.800 euro. Banca ammessa al passivo con ipoteca per 610.000 euro (capitale 540.000, interessi riconosciuti nei limiti dell’art. 2855 c.c. per 70.000). Uscite specifiche imputate al bene: custodia, perizia, pubblicità, IMU maturata dopo l’apertura e quota del compenso del curatore riferibile a quella liquidazione, per complessivi 27.350 euro. Quota proporzionale delle spese generali imputata al ricavato: 14.900 euro. Alla luce di Cass. n. 18882/2022 e dell’art. 222, comma 2, CCII, la banca incassa 412.800 − 27.350 − 14.900 = 370.550 euro. I restanti 239.450 euro del suo credito degradano al chirografo ai sensi dell’art. 221, lett. c), CCII e concorreranno con i fornitori. Se invece il curatore avesse imputato al ricavato anche i 31.000 euro di compenso del legale che ha promosso l’azione di responsabilità, l’imputazione sarebbe contestabile: quella spesa, secondo l’orientamento del Tribunale di Lecco, va a carico di chirografari e privilegiati generali, non del creditore ipotecario. Il reclamo va proposto entro quindici giorni dalla comunicazione del progetto ex art. 220, comma 3, CCII — termine che, essendo brevissimo, va calcolato subito verificando anche se operi la sospensione feriale, che decorre dal 1° al 31 agosto e non un giorno di più.

Ipotesi 2 — I dipendenti e la collocazione sussidiaria. Sette dipendenti vantano crediti per retribuzioni e TFR pari a 128.400 euro, dei quali 78.900 già anticipati dal Fondo di garanzia INPS, che si è insinuato in surroga nella medesima posizione ex Cass. n. 9325/2013. L’attivo mobiliare netto è di 61.300 euro, ma le prededuzioni ancora da coprire sul mobiliare ammontano a 44.700 euro: restano quindi 16.600 euro per i privilegiati generali. Sul versante immobiliare, dopo il pagamento dei creditori ipotecari, residuano 52.000 euro. Applicando l’art. 2776, comma 1, c.c., i crediti ex art. 2751-bis n. 1 c.c. trovano collocazione sussidiaria su quel residuo. Totale distribuibile: 16.600 + 52.000 = 68.600 euro su 128.400, pari al 53,4% del credito, ripartito proporzionalmente fra lavoratori e Fondo surrogato. Senza la collocazione sussidiaria, la stessa massa avrebbe pagato il 12,9%: la differenza fra le due percentuali è tutta nella corretta impostazione della domanda.

Ipotesi 3 — Il professionista e il tetto del 75%. Un commercialista assiste l’impresa nella domanda di concordato preventivo depositata il 14 marzo 2024; il tribunale apre la procedura il 6 giugno 2024; il concordato non regge e il 21 gennaio 2025 viene aperta la liquidazione giudiziale. Compenso accertato per l’attività funzionale alla domanda: 41.600 euro. Poiché la procedura è stata effettivamente aperta ai sensi dell’art. 47 CCII, opera l’art. 6, comma 1, lett. c), CCII: 31.200 euro in prededuzione (il 75%) e 10.400 euro come credito concorsuale, da rivendicare con il privilegio dell’art. 2751-bis n. 2 c.c. se compreso nel biennio. Se invece il tribunale non avesse mai aperto il concordato, secondo Cass. Sez. Un. n. 42093/2021 e la lettera dell’art. 6 CCII l’intera somma resterebbe fuori dalla prededuzione. E se l’incarico fosse stato conferito per la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio, secondo Trib. Treviso 14 agosto 2025 la prededuzione non spetterebbe affatto, pur restando praticabile la strada del privilegio seguita da Trib. Pescara 20 novembre 2025.


La giurisprudenza in tabella

La tavola che segue riepiloga tutti i riferimenti utilizzati nel corso di questa analisi. Va letta come una mappa: la prima colonna indica dove trovare l’argomento, l’ultima dice a chi serve. I principi sono riformulati in sintesi e non sostituiscono la lettura integrale dei provvedimenti, che restano lo strumento da produrre in giudizio.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass., Sez. Un., n. 16060/2001Prelazione e beni non in massaLa collocazione privilegiata non presuppone la presenza attuale del bene nell’attivoBase storica della difesa del creditore garantito in verifica
Cass. n. 9490 del 28/6/2002Prededuzione vs ipotecaI crediti ipotecari prevalgono sui prededucibili, salvo attività rivolte ai beni ipotecatiLimita l’erosione del ricavato immobiliare
Cass. n. 335 del 14/1/2004Spese generali e beni ipotecatiResta salva un’aliquota di spese generali gravante sui beni ipotecatiDefinisce il confine della contestazione
Cass. n. 5141 del 3/3/2011Art. 2776 c.c.Non basta la certezza a priori dell’incapienza mobiliareImpone rigore probatorio sulla sussidiarietà
Corte cost. n. 170 del 4/7/2013Privilegi erarialiIllegittima l’estensione retroattiva a stati passivi già definitiviProtegge il rango cristallizzato
Cass. n. 9325 del 17/4/2013Surroga Fondo INPSIl Fondo subentra nella stessa posizione del lavoratore, non oltreDelimita interessi e rivalutazione
Cass. n. 1523 del 23/1/2013Comunicazione del ripartoL’avviso va comunicato anche ai creditori opponenti, a pena di nullitàVizio procedurale spendibile in reclamo
Cass. n. 26101/2016Art. 2776 c.c.Onere del creditore di provare l’infruttuosità sui mobiliCostruzione della domanda sussidiaria
Cass. n. 23482 del 28/9/2018Credito fondiarioL’attribuzione delle somme è provvisoria e presuppone l’ammissione al passivoCoordina esecuzione individuale e concorso
Cass. n. 5341/2019Ipoteca e attivoAmmissione in rango ipotecario possibile se la domanda descrive il bene e le ragioni di acquisibilitàModello di redazione dell’insinuazione
Cass. n. 5724 del 27/2/2019Collocazione sussidiariaOnere di provare incapienza o superfluità dell’interventoDifesa dei privilegiati generali sugli immobili
Cass. n. 977/2021Reclamo sul ripartoLegittimazione ampia, contraddittorio integrato, decreto ricorribile ex art. 111 Cost.Apre la via del giudizio di legittimità
Cass., Sez. Un., n. 42093 del 31/12/2021Prededuzione professionistiFunzionalità valutata ex ante e apertura della procedura come condizionePerno di ogni difesa sul compenso professionale
Cass. n. 12673/2022Privilegio fondiarioConferma l’assegnazione provvisoria pur restando il bene nell’attivo concorsualeGestione parallela esecuzione/concorso
Cass. n. 18882 del 10/6/2022IMU post aperturaÈ uscita specifica che grava sul ricavato del bene anche ipotecatoVoce di costo difficilmente contestabile
Cass., Sez. I, n. 22925 del 27/7/2023Tardività e rango pozioreIl creditore poziore ammesso tardi recupera nel primo riparto utile; l’art. 2776 non è estensibileRecupero delle quote perse nei riparti anteriori
Cass. n. 22914 del 19/8/2024Art. 41, co. 2, TUBIl privilegio processuale fondiario opera nella liquidazione giudiziale e in quella controllataContinuità del sistema dopo il CCII
Cass., Sez. lav., n. 1934 del 28/1/2025Fondo di garanziaNecessario un accertamento o un titolo per attivare l’intervento del FondoImpone di curare l’insinuazione
Cass. n. 14401 del 29/5/2025Compenso OCCNon è uscita da dedurre dal ricavato del bene ipotecatoTutela del creditore garantito nel sovraindebitamento
Cass. n. 19167 del 12/7/2025Prededuzione del fornitoreLa consegna in corso di procedura va provata con i documenti di trasportoOnere documentale del fornitore
Cass., Sez. lav., n. 23620 del 20/8/2025TFR e FondoL’ammissione al passivo individua la misura dell’intervento e protegge la surrogaCollega concorso e previdenza
Cass., Sez. I, n. 33066 del 18/12/2025Privilegio specialeVa specificato il bene, altrimenti il credito è chirografarioErrore più frequente nelle domande
Cass., Sez. I, n. 1177 del 20/1/2026Titolo di prelazioneL’incertezza sul titolo degrada il creditoConferma il rigore di allegazione
Cass., Sez. I, n. 5663 del 12/3/2026Privilegio e prededuzione del legaleNessun privilegio fuori dal biennio, nessuna prededuzione per attività non autorizzataPerimetro del credito professionale
Cass., Sez. I, n. 12096 del 30/4/2026Termini di insinuazioneIl termine dell’art. 208, co. 3, CCII vale anche per i crediti sorti in corso di proceduraEvita decadenze sui crediti di massa
Cass., Sez. I, n. 24690 del 18/8/2026Bene non compreso nella massaLa prelazione si accerta in verifica; l’utilità si misura nel ripartoPronuncia più recente e più spendibile
Trib. Lecco (2022)Spese generaliAlcune spese gravano solo su chirografari e privilegiati generaliArgomento tecnico per il reclamo
Trib. Treviso, 14/8/2025Art. 6 CCIINessuna prededuzione per il legale della domanda di liquidazione in proprioOrientamento restrittivo
Trib. Lodi, 18/8/2025ConsecuzioneApplicabile il limite del 75% anche alle fattispecie a cavalloRiduce l’aspettativa del professionista
Trib. Pescara, 20/11/2025Compenso del legaleAmmissione con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.Strada alternativa alla prededuzione

La sintesi operativa

Dalla lettura complessiva delle pronunce si ricavano alcuni principi pratici, utili tanto al creditore quanto all’imprenditore che subisce la procedura.

  • La prededuzione viene prima di tutti, ma non su tutto: sul ricavato dei beni ipotecati o pignorati incide solo per le spese specifiche di quel bene e per una quota proporzionale delle spese generali.
  • Il creditore ipotecario non è pagato “per primo” in assoluto: è pagato per primo sul prezzo del suo immobile, al netto dei costi che quell’immobile ha generato.
  • Il privilegio dei lavoratori è generale e mobiliare: sugli immobili arriva solo per collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., e dopo i creditori ipotecari.
  • Il credito del professionista che ha assistito il debitore è prededucibile solo nei casi tipizzati dall’art. 6 CCII, con il tetto del 75% e a condizione che la procedura sia stata aperta.
  • La causa di prelazione va accertata nella verifica del passivo, non nel riparto: negare il rango perché il bene non è ancora nell’attivo è un errore censurato dalla Cassazione.
  • Chi invoca un privilegio speciale o un’ipoteca deve descrivere il bene e indicare il titolo: l’omissione o l’incertezza degradano il credito a chirografo.
  • Il creditore di rango poziore ammesso tardivamente recupera nel primo riparto utile anche le quote attribuite ai pari grado nei riparti precedenti.
  • Contro il progetto di riparto il termine per reclamare è di quindici giorni dalla comunicazione: è un termine breve, e va calcolato verificando anche l’incidenza della sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto.
  • I decreti che decidono le contestazioni sul riparto sono decisori e definitivi, quindi ricorribili in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
  • Per il lavoratore, l’ammissione al passivo non è un passaggio formale: è il presupposto tecnico dell’intervento del Fondo di garanzia INPS.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se sono un fornitore senza garanzie, che possibilità realistiche ho? Il fornitore è tipicamente chirografario e concorre in proporzione su ciò che residua dopo prededuzioni e prelazioni. Le possibilità aumentano in due casi: se il credito è assistito da un privilegio speciale sul bene venduto correttamente invocato in domanda (con le indicazioni richieste da Cass. n. 33066/2025), oppure se la fornitura è avvenuta in corso di procedura, ipotesi in cui il credito è di massa. In quest’ultimo caso Cass. n. 19167 del 12 luglio 2025 ha chiarito che la prova della consegna va fornita mediante i documenti di trasporto: senza quelli, la prededuzione non viene riconosciuta.

La banca con ipoteca prende sempre tutto il prezzo dell’immobile? No. Prende il prezzo depurato delle uscite specifiche legate a quel bene — fra cui l’IMU maturata dopo l’apertura, secondo Cass. n. 18882/2022 — e di una quota delle spese generali. Per la parte di credito non coperta dal realizzo, l’art. 221, lett. c), CCII la degrada a chirografo, dove concorrerà con tutti gli altri.

Sono un dipendente: mi conviene aspettare il Fondo di garanzia o insinuarmi? Le due cose non sono alternative. Cass. n. 23620 del 20 agosto 2025 e Cass. n. 1934 del 28 gennaio 2025 hanno affermato che l’accertamento del credito in sede concorsuale, o un titolo esecutivo, sono la strada per determinare la misura dell’intervento del Fondo. Chi non si insinua rischia di trovarsi senza il presupposto tecnico della prestazione previdenziale.

Il mio credito è stato ammesso in chirografo ma io ho un’ipoteca: posso fare qualcosa in sede di riparto? Il momento per contestare la collocazione è l’impugnazione dello stato passivo, non il riparto: la fase distributiva presuppone il rango già accertato. Se però il rango è stato negato solo perché il bene non era ancora nell’attivo, Cass. n. 24690 del 18 agosto 2026 offre l’argomento esatto per censurare quella decisione.

Chi paga il curatore e i professionisti della procedura? Sono crediti prededucibili, dunque pagati prima dei concorsuali; ma la loro esazione segue le regole degli artt. 222 e 223 CCII, che impediscono di scaricarli integralmente sul ricavato dei beni gravati da pegno o ipoteca. È proprio su questa ripartizione che si concentra la maggior parte dei reclami sui progetti di riparto.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il taglio dell’intervento è quello suggerito dalla materia: applichiamo questi orientamenti al singolo fascicolo, verificando la posizione del credito prima che il riparto la cristallizzi. In concreto:

  1. Analizziamo la domanda di insinuazione già depositata e verifichiamo se contiene la descrizione del bene, l’indicazione del titolo di prelazione e le ragioni della potenziale acquisibilità richieste da Cass. n. 5341/2019 e Cass. n. 24690/2026.
  2. Redigiamo l’insinuazione al passivo costruendo il rango richiesto voce per voce, distinguendo capitale, interessi nei limiti dell’art. 2855 c.c. e accessori, per evitare la degradazione sanzionata da Cass. n. 33066/2025 e n. 1177/2026.
  3. Proponiamo opposizione allo stato passivo quando il giudice delegato nega il privilegio, l’ipoteca o la prededuzione, impostando i motivi sulla distinzione fra fase di accertamento e fase distributiva.
  4. Esaminiamo il progetto di riparto e i conti speciali, ricalcolando l’imputazione delle uscite specifiche e della quota di spese generali sul ricavato dei beni garantiti.
  5. Depositiamo reclamo ex art. 220, comma 3, CCII entro i quindici giorni dalla comunicazione, chiedendo l’accantonamento delle somme contestate previsto dalla stessa norma.
  6. Contestiamo le prededuzioni indebite, verificando la funzionalità ex ante richiesta dalle Sezioni Unite n. 42093/2021, l’effettiva apertura della procedura e l’operatività del limite del 75% dell’art. 6 CCII.
  7. Costruiamo la collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c. per i crediti di lavoro e per gli altri crediti inclusi nel perimetro tassativo della norma, documentando l’incapienza del ricavato mobiliare.
  8. Gestiamo il coordinamento fra esecuzione individuale del creditore fondiario e concorso, alla luce dell’art. 41, comma 2, TUB e di Cass. n. 22914/2024, per evitare che l’attribuzione provvisoria si traduca in una perdita definitiva.
  9. Assistiamo i lavoratori nell’ammissione al passivo dei crediti retributivi e di TFR e nel successivo accesso al Fondo di garanzia INPS, curando la coerenza fra quanto ammesso e quanto richiesto all’ente.
  10. Portiamo la contestazione in Cassazione con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. quando il decreto del tribunale sul riparto lo consente, secondo quanto affermato da Cass. n. 977/2021.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia interamente costruita sulla giurisprudenza come quella del riparto concorsuale, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti richiamati in questa guida — dalle Sezioni Unite n. 42093/2021 all’ordinanza n. 24690/2026 — nascono e si consolidano davanti alla Suprema Corte, e i decreti che decidono le contestazioni sul riparto sono ricorribili proprio in quella sede. Poter proseguire fino all’ultimo grado con lo stesso difensore significa che la tesi sostenuta nell’insinuazione al passivo, nell’opposizione e nel reclamo resta la stessa anche in Cassazione, senza riscritture e senza cambi di strategia a metà percorso.

Sul fronte dei crediti bancari e fiscali — che nei riparti sono quasi sempre i protagonisti — opera lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: il conteggio degli interessi ipotecari, la ricostruzione del titolo, la collocazione dei crediti erariali e la verifica dei conti speciali sono attività che richiedono, nello stesso momento, competenza giuridica e competenza contabile. A questo si aggiungono le abilitazioni nel campo del sovraindebitamento e della crisi d’impresa, che diventano decisive quando la stessa questione di rango si pone nella liquidazione controllata o quando, a monte, esiste ancora spazio per una soluzione negoziata prima che il patrimonio finisca in liquidazione.


In chiusura

L’ordine dei pagamenti nella liquidazione giudiziale sembra una materia da manuale, e invece è il terreno in cui si decide, in concreto, quanto ciascun creditore porta a casa. Come si è visto, la risposta alla domanda «chi viene pagato per primo?» non sta in una classifica astratta, ma in una serie di micro-decisioni: quale spesa è imputabile a quale bene, quale prestazione era funzionale, quale domanda era scritta in modo sufficientemente preciso. Sono tutte questioni che la giurisprudenza ha risolto — e continua a risolvere — con pronunce recentissime.

È per questo che lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia. Le contestazioni sul rango e sul riparto sono contenzioso di legittimità allo stato puro, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista: la stessa linea difensiva può essere sostenuta dalla verifica del passivo fino alla Suprema Corte. I conflitti concreti, poi, mettono quasi sempre di fronte banche ipotecarie, erario e creditori di lavoro, ed è esattamente lì che serve il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Non promettiamo esiti: analizziamo il fascicolo, verifichiamo la collocazione, ricalcoliamo le imputazioni e costruiamo la strategia più solida che i fatti consentono, nei termini che la legge concede — e sono termini brevi.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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