Un Cattivo Pagatore Può Avere Un Prestito Con Garante O No?

Chi ha saltato o ritardato il pagamento di alcune rate si trova, spesso senza averlo compreso subito, dentro un archivio consultabile da tutte le banche e le finanziarie del Paese. Da quel momento ogni nuova richiesta di credito parte in salita. La domanda che arriva più di frequente è sempre la stessa: se trovo qualcuno disposto a garantire per me, il problema si risolve? La risposta breve è che nessuna norma vieta di concedere un finanziamento a un soggetto segnalato, ma nessuna norma obbliga l’intermediario a concederlo, nemmeno in presenza di un garante solido. Il rischio concreto è duplice: da un lato ci si espone a rifiuti a catena, ognuno dei quali lascia a sua volta una traccia nelle banche dati; dall’altro si finisce per firmare garanzie sbilanciate, che trasferiscono sul garante conseguenze molto più ampie di quelle immaginate al momento della firma.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. La materia — segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia, valutazione del merito creditizio, fideiussioni bancarie — è materia bancaria e finanziaria: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che leggono insieme il contratto, la visura e i flussi di pagamento. Ed è materia che, quando degenera, finisce in contenzioso: la qualifica di avvocato cassazionista consente allo Studio di seguire la stessa linea difensiva dal reclamo all’intermediario fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di mano.

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Che cosa significa davvero “cattivo pagatore”: inquadramento normativo

Sul piano normativo l’espressione “cattivo pagatore” non esiste. Non è una categoria giuridica, non è uno status, non produce di per sé alcuna incapacità. È l’effetto pratico della registrazione di informazioni creditizie di tipo negativo in una banca dati consultabile dagli intermediari.

Le banche dati rilevanti sono tre famiglie distinte, spesso confuse tra loro.

I sistemi di informazione creditizia (SIC) sono archivi privati gestiti da società specializzate: EURISC di CRIF, i sistemi di Experian e il CTC. Registrano richieste di finanziamento, rapporti in essere, pagamenti regolari e ritardi. La loro disciplina è contenuta nel Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 12 settembre 2019, n. 163, che ha sostituito il precedente codice deontologico adottato con delibera n. 8 del 2004.

La Centrale dei rischi della Banca d’Italia è invece un archivio pubblico, alimentato dagli intermediari vigilati sopra determinate soglie di esposizione, dove compaiono le classificazioni per stato del rapporto, fra cui la sofferenza.

Il Registro informatico dei protesti e la Centrale di allarme interbancaria riguardano assegni e cambiali e seguono regole proprie.

Va precisato che nessuna di queste registrazioni costituisce un divieto di contrarre. La segnalazione è un’informazione destinata a chi valuta il rischio, non una sanzione. Il punto è che quell’informazione entra in un processo decisionale sempre più automatizzato, e su quel processo la legge impone obblighi precisi al finanziatore.

Il primo obbligo è quello dell’articolo 124-bis del Testo Unico Bancario: prima di concludere il contratto, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. La disciplina è stata riscritta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, che ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori: le nuove regole si applicano dal 20 novembre 2026, ovvero entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia. Il decreto rafforza gli obblighi informativi in caso di diniego della domanda e disciplina espressamente il trattamento automatizzato dei dati nella valutazione.

Va precisato in che modo quelle informazioni vengono effettivamente usate. Gli intermediari non leggono la visura come un documento narrativo: la trasformano in un punteggio sintetico di affidabilità, costruito su variabili quali il numero e la gravità dei ritardi, la loro distanza nel tempo, il rapporto tra rate già in corso e reddito dichiarato, la frequenza delle richieste di finanziamento presentate negli ultimi mesi. Ne discende una conseguenza operativa spesso ignorata: anche le semplici richieste rimaste senza esito lasciano traccia e vengono lette come indice di ricerca affannosa di liquidità. Presentare cinque domande in tre settimane peggiora il punteggio a prescindere dall’esito, e nessun garante compensa quel deterioramento.

Il secondo obbligo riguarda la trasparenza del rifiuto. L’articolo 125 TUB impone al finanziatore che rifiuti la domanda sulla base della consultazione di una banca dati di informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

Il garante entra in questo quadro come soggetto terzo. La figura tipica è la fideiussione, definita dall’articolo 1936 del Codice civile: è fideiussore chi, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. Va distinta da istituti affini con cui viene abitualmente confusa. Il coobbligato non garantisce un debito altrui: è debitore in proprio, in solido, e risponde fin dal primo giorno senza alcun beneficio. Il terzo datore di ipoteca non assume alcuna obbligazione personale, ma mette a disposizione un bene: il creditore potrà aggredire quel bene, non l’intero patrimonio. Il contratto autonomo di garanzia, riconoscibile dalla clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, obbliga il garante a pagare prima e discutere poi, privandolo delle eccezioni che spettano al debitore principale. Un esempio chiarisce la differenza: se il finanziamento è nullo, il fideiussore può eccepirlo ai sensi dell’articolo 1945 c.c.; il garante autonomo, di regola, deve pagare e agire poi per la ripetizione.

La ratio del sistema è la distribuzione del rischio, non la sua cancellazione. La garanzia migliora la posizione del creditore, ma non modifica la situazione economica del richiedente. È questa la ragione per cui la presenza di un garante non sostituisce la valutazione del merito creditizio del richiedente, così come, nel credito immobiliare ai consumatori, l’articolo 120-undecies TUB vieta di fondare la valutazione in via prevalente sul valore dell’immobile offerto in garanzia.

Requisiti e termini: quando la segnalazione pesa e per quanto tempo

La disciplina prevede condizioni di applicabilità precise, che vanno verificate una per una prima ancora di cercare un garante.

Primo requisito: l’esistenza di un’informazione negativa effettivamente registrata. Non ogni sollecito produce una segnalazione. Il dato deve essere stato comunicato al gestore del SIC dall’intermediario partecipante e deve riferirsi a un ritardo o a un inadempimento reale.

Secondo requisito: il preavviso. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti il partecipante deve avvertire l’interessato dell’imminente registrazione dei dati. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Il preavviso può essere inviato con raccomandata o con strumenti di messaggistica che garantiscano la tracciabilità della consegna. È un termine breve ma decisivo: la sua violazione incide sulla liceità del trattamento.

Terzo requisito: la soglia di visibilità del primo ritardo. Per il primo ritardo la segnalazione diventa consultabile solo dopo il mancato pagamento di due rate o due mensilità consecutive. Per i ritardi successivi al primo la registrazione può scattare anche per una sola rata.

Quarto requisito: il rispetto dei tempi di conservazione, che sono termini massimi e operano automaticamente. Alla scadenza il dato viene eliminato dal sistema senza necessità di alcuna istanza.

Quinto requisito: l’aggiornamento. Regolarizzata la posizione, il partecipante deve comunicare senza ritardo il dato aggiornato. L’inerzia non è un fatto neutro: è essa stessa fonte di responsabilità.

Sesto requisito: l’esattezza e la pertinenza del dato. Il Codice di condotta e il GDPR impongono che le informazioni registrate siano esatte, aggiornate e pertinenti rispetto alla finalità del trattamento. Non è quindi legittima la segnalazione che indichi un importo diverso da quello effettivamente dovuto, che attribuisca al soggetto un ruolo che non ricopre — è frequente lo scambio tra debitore principale, coobbligato, fideiussore e terzo datore d’ipoteca — o che continui a rappresentare come inadempiente una posizione ceduta, transatta o contestata in giudizio. L’inesattezza è un vizio autonomo: opera anche quando il preavviso è stato regolarmente inviato e i termini di conservazione sono ancora in corso.

Sul fronte del garante, il termine più insidioso è quello dell’articolo 1957 c.c.: il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore abbia proposto le sue istanze entro sei mesi e le abbia con diligenza continuate. Se la garanzia è limitata allo stesso termine dell’obbligazione principale, il termine scende a due mesi. Nella prassi bancaria questa norma viene quasi sempre derogata per contratto: ed è proprio la deroga a essere finita al centro del contenzioso antitrust degli ultimi anni.

Va infine ricordato che i termini processuali civili sono soggetti alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto di ciascun anno. La sospensione non si applica ai procedimenti cautelari, e quindi non incide sul ricorso d’urgenza volto a ottenere la cancellazione immediata di una segnalazione.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
15 giorni prima della visibilità del primo dato negativodalla spedizione del preavviso all’interessatocondizione di liceità del trattamentola segnalazione resa accessibile in anticipo è illegittima e va cancellata
2 rate/mensilità non pagatedalla scadenza della prima rata insolutasoglia di visibilità del primo ritardodato non ancora consultabile dagli altri partecipanti
12 mesidalla registrazione della regolarizzazione di ritardi non superiori a 2 rate o mensilitàconservazione massimacancellazione automatica alla scadenza
24 mesidalla registrazione della regolarizzazione di ritardi superiori a 2 rate o mensilitàconservazione massimacancellazione automatica alla scadenza
36 mesidalla scadenza contrattuale del rapporto o, se successivo, dall’ultimo aggiornamentoconservazione massima degli inadempimenti non regolarizzatipermanenza oltre il termine = trattamento illecito
60 mesidalla cessazione del rapportoconservazione dei dati relativi a rapporti estinti regolarmentedati di segno positivo, utilizzabili a favore del richiedente
1 mese (prorogabile di 2)dalla ricezione dell’istanzariscontro alle richieste di accesso e rettifica ex GDPRsilenzio o diniego: reclamo al Garante o azione giudiziaria
60 giornidalla ricezione del reclamorisposta dell’intermediarioapre la strada al ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
6 mesi (2 se garanzia a termine)dalla scadenza dell’obbligazione principaletermine di decadenza ex art. 1957 c.c.liberazione del fideiussore, se la deroga contrattuale è inefficace

Procedura passo-passo: come si costruisce una richiesta di prestito con garante

In termini operativi, la sequenza corretta è una sola. Saltare un passaggio significa quasi sempre bruciare la richiesta.

1. Estrarre la propria posizione, per intero. Prima di parlare con qualsiasi intermediario occorre sapere che cosa risulta. Si richiedono in parallelo la visura del SIC di CRIF, quella di Experian e quella del CTC, esercitando il diritto di accesso previsto dagli articoli 15 e seguenti del GDPR. Per la Centrale dei rischi si presenta istanza alla Banca d’Italia. Per i protesti si consulta il registro tenuto dalla Camera di Commercio. Chiedere solo una delle tre cose è l’errore più comune: le banche dati non comunicano tra loro e una posizione può essere pulita in un archivio e compromessa in un altro.

2. Qualificare il dato. Un ritardo regolarizzato, un inadempimento non sanato e una classificazione a sofferenza non hanno lo stesso peso e non hanno la stessa durata. Occorre individuare la categoria esatta, la data dell’evento generatore e la data di cancellazione automatica. Da qui si ricava un’informazione decisiva: se il dato scade fra pochi mesi, in molti casi conviene attendere anziché accumulare istruttorie destinate al rifiuto.

3. Verificare la legittimità della registrazione. Si controlla se il preavviso è stato spedito, se ne esiste prova, se è stato rispettato il termine di quindici giorni, se la soglia delle due rate è stata rispettata per il primo ritardo, se l’importo segnalato corrisponde all’esposizione reale, se la regolarizzazione è stata registrata tempestivamente. Se anche uno solo di questi passaggi manca, la strada non è chiedere un prestito con garante: è chiedere prima la rettifica o la cancellazione del dato.

4. Attivare i rimedi, nell’ordine giusto. L’istanza di rettifica o cancellazione si propone al partecipante che ha effettuato la segnalazione e al gestore del SIC. In caso di esito negativo si può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure agire in sede giudiziaria: le due strade sono alternative. Sul versante bancario, il reclamo all’intermediario apre il canale dell’Arbitro Bancario Finanziario. Quando il pregiudizio è attuale e la segnalazione sta bloccando operazioni in corso, si ricorre al giudice in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. per ottenere l’ordine di cancellazione immediata.

5. Individuare il giudice competente. Le controversie in materia di protezione dei dati seguono il rito previsto dall’articolo 152 del Codice della privacy davanti al tribunale in composizione monocratica; l’articolo 79, paragrafo 2, del GDPR consente all’interessato di agire anche davanti al giudice del luogo in cui risiede abitualmente. Quando la domanda ha natura contrattuale e il cliente è consumatore, opera inoltre il foro inderogabile di residenza o domicilio del consumatore previsto dall’articolo 66-bis del Codice del consumo, e la clausola che designa un foro diverso, inserita in un modulo senza trattativa individuale, è nulla.

6. Scegliere la forma della garanzia. Non tutte le garanzie sono equivalenti per chi le presta. La fideiussione specifica, riferita a un singolo contratto e con importo massimo espresso, è la forma meno rischiosa per il garante. La fideiussione omnibus, che copre tutte le obbligazioni presenti e future del debitore, è la più pericolosa: l’articolo 1938 c.c. impone in ogni caso la previsione dell’importo massimo garantito, e la sua mancanza è un vizio da far valere subito.

7. Verificare la posizione del garante. L’intermediario valuta anche lui. Un garante già segnalato, o con un reddito in larga parte assorbito da altri impegni, non migliora la pratica. Va inoltre considerato che la firma della garanzia viene registrata nei SIC nella categoria delle garanzie prestate: è un dato di per sé neutro, ma incide sulla capacità di credito futura del garante, perché riduce il margine disponibile per le sue richieste personali.

8. Presentare la domanda e pretendere trasparenza. Alla consegna della documentazione precontrattuale va chiesto per iscritto quale banca dati sarà consultata. In caso di rifiuto fondato sulla consultazione, l’intermediario è tenuto a comunicare immediatamente e senza spese il risultato e gli estremi dell’archivio. Se la decisione è stata assunta in modo interamente automatizzato sulla base di un punteggio, si può invocare l’articolo 22 del GDPR e chiedere l’intervento umano, l’esposizione delle ragioni e la possibilità di contestare la decisione.

9. Leggere il contratto di garanzia prima della firma. Vanno individuate tre clausole ricorrenti: la clausola di reviviscenza, che obbliga il garante a restituire quanto la banca dovesse perdere per effetto di pagamenti revocati; la clausola di sopravvivenza, che mantiene ferma la garanzia anche se l’obbligazione principale è invalida; la clausola di deroga all’articolo 1957 c.c., che elimina il termine semestrale di decadenza. La presenza congiunta di queste tre clausole è il segnale che il modulo riproduce lo schema sanzionato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ed è il primo elemento da far valutare a un legale.

10. Presidiare il rapporto dopo l’erogazione. Il garante non deve attendere passivamente. L’articolo 1953 c.c. gli consente di agire contro il debitore per essere rilevato dalla garanzia in presenza di determinati presupposti, fra cui l’insolvenza del debitore. L’articolo 1955 c.c. lo libera quando, per fatto del creditore, non può più subentrare nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi. Gli articoli 1949 e 1950 c.c. gli riconoscono la surrogazione e il regresso una volta che abbia pagato.

Sul piano documentale, la pratica va accompagnata da elementi che il punteggio automatico non riesce a leggere. Sono utili la prova documentale della regolarizzazione dei ritardi pregressi con le relative quietanze, la dimostrazione della continuità reddituale nei mesi successivi all’evento negativo, la spiegazione scritta della causa del ritardo quando è riconducibile a un fatto circoscritto e concluso — una sospensione dell’attività, un evento sanitario, un mancato incasso poi recuperato. Questi elementi non vincolano l’intermediario, ma spostano la valutazione dal piano automatico a quello istruttorio, che è il piano in cui la presenza di un garante può effettivamente incidere.

I punti in cui si sbaglia più spesso sono tre: presentare domande a raffica presso più intermediari, moltiplicando le tracce di istruttoria; firmare una garanzia senza tetto massimo; e lasciare scadere i termini per contestare una segnalazione illegittima nella convinzione che “tanto si cancella da sola”.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Primo esempio — ritardo regolarizzato e data di rientro in bonis. Finanziamento di 14.700 euro, rata mensile di 327 euro. Restano impagate le rate con scadenza 10 aprile e 10 maggio 2025. L’intermediario spedisce il preavviso il 22 maggio 2025: il dato può quindi essere reso accessibile agli altri partecipanti non prima del 6 giugno 2025, e solo perché il mancato pagamento riguarda già due rate. Il debitore paga l’arretrato il 18 luglio 2025 e la regolarizzazione viene registrata nel SIC il 31 luglio 2025. Trattandosi di un ritardo non superiore a due rate poi sanato, il termine di conservazione è di dodici mesi: la cancellazione automatica interviene il 31 luglio 2026. Conseguenza operativa: una richiesta presentata a marzo 2026 con l’appoggio di un garante troverà ancora il dato visibile; una richiesta presentata ad agosto 2026 lo troverà già rimosso. Se invece il preavviso fosse stato spedito il 30 maggio e il dato reso accessibile il 3 giugno, la registrazione sarebbe avvenuta prima dei quindici giorni e sarebbe contestabile a prescindere dall’esito del pagamento.

Secondo esempio — inadempimento non sanato ed escussione del garante. Prestito personale di 23.400 euro con scadenza contrattuale al 31 marzo 2026, assistito da fideiussione specifica con importo massimo di 28.000 euro. Il debitore smette di pagare e alla scadenza residuano 11.860 euro di capitale. Per l’inadempimento non regolarizzato il termine di conservazione è di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o, se successivo, dall’ultimo aggiornamento: la posizione del debitore resterà quindi visibile fino al 31 marzo 2029, e ogni aggiornamento successivo sposta in avanti quella data.

La banca mette in mora il garante il 12 maggio 2026 assegnando quindici giorni. Il garante non paga. Solo a questo punto, e previo autonomo preavviso spedito il 5 giugno 2026, la sua posizione può essere aggiornata in senso negativo, con visibilità non anteriore al 20 giugno 2026. Sul piano della decadenza, l’obbligazione principale è scaduta il 31 marzo 2026: in assenza di una valida deroga all’articolo 1957 c.c., la banca deve proporre le proprie istanze entro il 30 settembre 2026. Se agisce il 14 ottobre 2026, il garante può eccepire la decadenza. Se il garante paga il 20 luglio 2026 l’intero residuo, matura il regresso verso il debitore per 11.860 euro oltre accessori e la surrogazione nelle eventuali garanzie accessorie.

Casi particolari

Esistono situazioni che non seguono la regola generale e che vanno trattate a parte.

Il garante a sua volta segnalato o protestato. La garanzia prestata da un soggetto già presente nelle banche dati con dati negativi ha, sul piano istruttorio, un valore prossimo allo zero. In questi casi la scelta ragionevole non è insistere, ma lavorare prima sulla posizione del garante, verificando se le sue segnalazioni sono legittime e se sono prossime alla scadenza.

I finanziamenti fondati sulla trattenuta e non sullo scoring. La cessione del quinto dello stipendio o della pensione e la delegazione di pagamento seguono una logica diversa: la restituzione è assicurata dalla trattenuta operata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e dalle coperture assicurative obbligatorie contro il rischio vita e il rischio impiego, previste dalla disciplina del d.P.R. n. 180 del 1950. Per questo sono accessibili anche a chi presenta segnalazioni pregresse, e per questo non richiedono, di regola, un garante. Va precisato che l’accessibilità non equivale a convenienza: il costo complessivo dell’operazione va confrontato con le alternative.

La posizione di chi è in procedura di sovraindebitamento. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza affida all’OCC il compito di indicare, nella relazione, se il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al reddito disponibile dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’articolo 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. È un dato che rovescia la prospettiva: la concessione disinvolta di credito a chi non poteva sostenerlo non è priva di conseguenze per chi l’ha concessa.

La garanzia firmata su modulo standard. Quando il testo riproduce le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’articolo 1957 c.c., si apre la questione della nullità parziale per contrarietà alla disciplina antitrust, con effetti che possono arrivare alla liberazione del garante per decadenza.

Il mutuo per l’acquisto della casa. Nel credito immobiliare ai consumatori la valutazione segue regole proprie: l’articolo 120-undecies TUB impone di verificare la capacità di rimborso e vieta di fondare la decisione in via prevalente sul valore dell’immobile offerto in garanzia. L’intervento di un garante, o l’accesso a strumenti pubblici di garanzia sui mutui prima casa, non esonera quindi l’intermediario dalla verifica: la presenza di segnalazioni pregresse continua a pesare sull’istruttoria e va affrontata prima della domanda, non dopo il rifiuto.

La posizione cointestata. Quando il rapporto è intestato a più soggetti, l’inadempimento si riflette su tutti i cointestatari, ciascuno dei quali risulta segnalato in proprio. Accade con conti correnti condivisi, con finanziamenti richiesti insieme al coniuge o a un familiare, con carte revolving cointestate. Chi si scopre segnalato per un rapporto che riteneva altrui deve verificare per prima cosa il titolo con cui è stato censito: la contestazione cambia radicalmente a seconda che risulti coobbligato, garante o mero delegato a operare.

Il garante che è anche socio o amministratore della società garantita. In questo caso la qualifica di consumatore, e con essa l’intero apparato di tutele del Codice del consumo, va accertata in concreto e non può essere presunta in un senso o nell’altro.

In queste verifiche pesa la specializzazione di chi assiste: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che analizzano insieme contratto di garanzia, visure e piano di ammortamento.

Domande frequenti

Se porto un garante, la banca è obbligata a concedermi il prestito? No. Non esiste alcun diritto soggettivo all’ottenimento del credito. L’intermediario valuta il merito creditizio del richiedente sulla base di informazioni adeguate e decide in autonomia. La garanzia riduce il rischio di perdita in caso di inadempimento, ma non modifica la capacità di rimborso di chi chiede il finanziamento, che è il parametro che la legge impone di valutare. Il rifiuto, però, non può essere opaco: se si fonda sulla consultazione di una banca dati, il finanziatore deve comunicare gratuitamente e senza indugio il risultato e gli estremi dell’archivio consultato.

Il garante rischia di essere segnalato anche se l’inadempiente è solo il debitore principale? Sì, ma non automaticamente. La segnalazione negativa del garante presuppone un percorso autonomo: la richiesta di pagamento rivolta a lui, la messa in mora, il mancato pagamento nel termine assegnato e, per le persone fisiche, l’invio di un preavviso a lui diretto. La banca non può limitarsi a replicare sulla posizione del garante la classificazione del debitore. Se la segnalazione è stata “copiata” senza autonoma verifica, o senza preavviso, è contestabile.

Se pago tutto subito, la segnalazione sparisce immediatamente? No. Il pagamento fa scattare l’obbligo di aggiornare il dato senza ritardo, ma non cancella la registrazione: la posizione resta visibile per dodici o ventiquattro mesi dalla registrazione della regolarizzazione, a seconda che il ritardo iniziale abbia riguardato al massimo due rate oppure più di due. La cancellazione anticipata è possibile solo se la segnalazione era illegittima o inesatta, non come premio per il pagamento.

Posso oppormi a un rifiuto deciso da un algoritmo? Il credit scoring calcolato in modo automatizzato, quando incide in modo decisivo sulla decisione, ricade nell’ambito dell’articolo 22 del GDPR. Ne discendono il diritto di ottenere l’intervento umano, di conoscere la logica utilizzata, di esprimere la propria posizione e di contestare la decisione. Non è un diritto a ottenere il credito: è un diritto a non essere deciso da un punteggio senza contraddittorio.

Sono stato protestato: basta un garante per ottenere un prestito? Il protesto incide su un piano diverso rispetto ai SIC, perché resta iscritto nel registro informatico dei protesti con proprie regole di cancellazione. Nella prassi è considerato un indicatore particolarmente severo. La presenza di un garante può contribuire, ma la strada più efficace parte dalla verifica della regolarità del protesto e delle condizioni per la sua cancellazione, prima ancora della ricerca del garante.

Che differenza c’è, per me che sono segnalato, tra portare un garante e portare un coobbligato? La differenza è sostanziale e va compresa prima della firma. Il garante interviene per un debito altrui e conserva le eccezioni relative all’obbligazione principale, il beneficio del termine dell’articolo 1957 c.c. quando la deroga non è valida, il regresso e la surrogazione dopo il pagamento. Il coobbligato è invece debitore in proprio fin dal primo giorno: risponde in solido, viene valutato come richiedente e compare nelle banche dati come titolare del rapporto, con pieno impatto sulla sua futura capacità di credito. Sul piano istruttorio la coobbligazione è più efficace; sul piano del rischio personale è nettamente più onerosa per chi accetta.

Caso limite: ho firmato una fideiussione anni fa senza indicazione di un tetto massimo. Sono esposto senza limiti? L’articolo 1938 c.c. richiede che la fideiussione per obbligazioni future preveda l’importo massimo garantito. La previsione è stata introdotta dalla legge n. 154 del 1992 e la mancanza dell’importo massimo nelle garanzie successive è un vizio da far valere. Nelle garanzie anteriori la questione si pone in termini diversi e va esaminata sul singolo contratto. In entrambi i casi la valutazione richiede la lettura integrale del testo firmato, non del modulo generico.

Il quadro giurisprudenziale

Il tema si regge su tre filoni: la legittimità della segnalazione, la validità della garanzia, la responsabilità di chi eroga credito senza valutare.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 25 maggio 2021, n. 14382. Il preavviso di segnalazione ha natura recettizia: non basta dimostrare di averlo spedito in astratto, occorre che l’intermediario provi che l’avviso era idoneo a raggiungere il destinatario. Rilevante perché sposta sull’intermediario l’onere probatorio che nella prassi viene spesso trascurato.

Corte di Cassazione, 13 dicembre 2021, n. 39769. La Corte ha circoscritto la portata dell’obbligo di preavviso previsto dall’articolo 125 TUB, collocandolo nell’ambito del credito ai consumatori, capo in cui la norma è inserita. Rilevante perché impone di qualificare correttamente il rapporto prima di impostare la contestazione.

Corte di Cassazione, Sez. III, 9 febbraio 2024, n. 3671. Una volta venuta meno la ragione della classificazione negativa, l’intermediario deve aggiornare tempestivamente la posizione; l’inerzia ingiustificata lo espone a responsabilità per i danni derivanti dalla preclusione dell’accesso al credito. Rilevante perché è la pronuncia che sorregge la richiesta risarcitoria quando la banca “dimentica” di aggiornare dopo un accordo transattivo.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, decisione n. 4632 del 2023. L’obbligo di preavviso opera nei confronti di tutte le persone fisiche censite, senza che rilevi la qualifica di consumatore. Rilevante per i garanti persone fisiche di società, ai quali viene talvolta negato il preavviso sull’assunto che siano professionisti “di rimbalzo”.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Torino, decisione n. 8797 del 6 settembre 2023. Il Codice di condotta si applica a tutti gli interessati, cioè a tutte le persone fisiche i cui dati siano trattati nel SIC, coerentemente con la nozione di dato personale dell’articolo 4 del GDPR. Rilevante perché estende il perimetro delle tutele oltre l’area consumeristica.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 6706 dell’8 luglio 2025. Il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione, quando provato, è risarcibile e la prova può essere raggiunta anche per presunzioni semplici, restando esclusi i meri disagi. Rilevante per calibrare le aspettative sul risarcimento.

Tribunale di Roma, Sez. XVII, ordinanza 30 gennaio 2025. La segnalazione illegittima integra insieme un inadempimento contrattuale e un illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Rilevante perché consente di articolare la domanda su due titoli distinti.

Tribunale di Avellino, ordinanza 23 maggio 2025. È illegittima la classificazione a sofferenza adottata nonostante la banca avesse concesso al cliente uno strumento per rientrare dall’esposizione. Rilevante perché conferma che la sofferenza richiede una valutazione complessiva e non una lettura meccanica dell’insoluto.

Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, causa C-634/21, SCHUFA Holding (Scoring). Il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità sulla capacità futura di onorare i pagamenti costituisce un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’articolo 22 del GDPR quando da quel valore dipende in modo decisivo la conclusione del rapporto contrattuale da parte del terzo cui è comunicato. Rilevante perché porta le tutele dell’articolo 22 anche a monte della decisione della banca.

Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22, SCHUFA Holding (Esdebitazione). La Corte si è pronunciata sulla conservazione, da parte delle società di informazione creditizia, dei dati relativi all’esdebitazione. Rilevante per chi è uscito da una procedura e si vede opporre ancora la propria storia creditizia.

Corte di giustizia UE, 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcău, e 14 settembre 2016, causa C-534/15, Dumitraș. Il garante persona fisica può essere consumatore anche quando il debitore garantito è una società: occorre verificare se abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali con la società, come l’amministrazione o una partecipazione non trascurabile al capitale.

Corte di Cassazione, Sez. Un., 27 febbraio 2023, n. 5868. Il fideiussore persona fisica non è professionista “di riflesso”: la qualifica non discende automaticamente da quella del debitore garantito. Rilevante perché apre l’accesso alle tutele consumeristiche, compreso il foro inderogabile.

Corte di Cassazione, 16 gennaio 2020, n. 742, e Sez. VI-3, ordinanza 8 maggio 2020, n. 8662. La qualifica del garante va accertata guardando alla sua posizione personale e non a quella del garantito.

Corte di Cassazione, n. 29746 del 2025. Confermato il principio delle Sezioni Unite, la Corte ha però escluso in concreto la qualifica di consumatore valorizzando indici convergenti quali la posizione di socia di maggioranza, l’esercizio prolungato di cariche gestorie e la funzione di sostegno all’impresa svolta dalle garanzie. Rilevante perché mostra che il principio non è un salvacondotto automatico.

Corte di Cassazione, Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994. Le fideiussioni stipulate a valle dell’intesa restrittiva sono affette da nullità parziale, limitata alle clausole riproduttive dello schema censurato, salvo che se ne dimostri l’essenzialità; al provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 è stato riconosciuto valore di prova privilegiata.

Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825. Decidendo il rinvio pregiudiziale sollevato ai sensi dell’articolo 363-bis c.p.c., le Sezioni Unite hanno precisato che il provvedimento del 2005 opera come prova privilegiata solo entro il proprio perimetro temporale e oggettivo, degradando altrimenti a mero elemento di prova; hanno però ammesso che anche una fideiussione specifica, se riproduce le tre clausole, possa essere valutata come contratto a valle di un’intesa vietata. Rilevante perché ridefinisce, per il garante, l’onere probatorio e la strategia difensiva.

Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 27243 del 2024, e Sez. I, n. 1170 del 2025. Le due pronunce esprimono gli orientamenti contrapposti sull’estensione dei principi alle fideiussioni specifiche, che hanno reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 14537 del 2025. Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità delle clausole anticoncorrenziali, anche in mancanza di espressa eccezione di parte.

Tribunale di Lecce, sentenza 6 maggio 2025, n. 1432, e Tribunale di Roma, sentenza 25 febbraio 2026, n. 3387. Applicazioni di merito della nullità parziale: nel primo caso, tornato operativo l’articolo 1957 c.c. per effetto della nullità della deroga, è stata dichiarata la decadenza della banca dal diritto di escutere il garante perché aveva agito oltre il termine semestrale.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 30 giugno 2021, n. 18610, e ordinanza 14 settembre 2021, n. 24725. In tema di concessione abusiva di credito, la Corte ha definito i presupposti della responsabilità del finanziatore e la legittimazione del curatore ad agire quale azione di massa, precisando che non integra abuso la condotta di chi assume un rischio non irragionevole sulla base di dati acquisiti in buona fede. Rilevante perché individua il confine tra credito imprudente e credito legittimo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene su tutti i fronti che questa materia mette in gioco. In concreto:

  1. Estraiamo e leggiamo integralmente le visure dei sistemi di informazione creditizia e della Centrale dei rischi, ricostruendo per ciascun dato negativo la categoria, la data generatrice e la data esatta di cancellazione automatica.
  2. Verifichiamo il preavviso di segnalazione confrontando la data di spedizione, la prova di consegna e la data in cui il dato è stato reso accessibile agli altri partecipanti, per accertare il rispetto del termine di quindici giorni.
  3. Predisponiamo e notifichiamo le istanze di rettifica e cancellazione al partecipante segnalante e al gestore del SIC, con l’indicazione puntuale del dato contestato e della norma violata.
  4. Depositiamo reclami al Garante per la protezione dei dati personali e, quando la contestazione è bancaria, reclami all’intermediario e ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario.
  5. Proponiamo ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. per ottenere l’ordine di cancellazione immediata quando la segnalazione sta bloccando operazioni in corso.
  6. Analizziamo il contratto di garanzia clausola per clausola, isolando reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’articolo 1957 c.c., e verifichiamo la presenza dell’importo massimo garantito richiesto dall’articolo 1938 c.c.
  7. Eccepiamo la decadenza del creditore dal diritto di escussione quando, caduta la deroga contrattuale, il termine semestrale dell’articolo 1957 c.c. risulta decorso.
  8. Impugniamo i decreti ingiuntivi notificati al garante e costruiamo l’opposizione sulla qualifica di consumatore, sul foro inderogabile e sulla nullità delle clausole non oggetto di trattativa individuale.
  9. Contestiamo il rifiuto di credito assunto su base automatizzata, chiedendo l’intervento umano, la logica applicata e la revisione della decisione ai sensi dell’articolo 22 del GDPR.
  10. Ricostruiamo la sostenibilità dell’esposizione complessiva e, quando la posizione non è più gestibile con il credito ordinario, valutiamo l’accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesa in particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: il contenzioso su segnalazioni e fideiussioni si decide in larga parte sui principi di legittimità, e le stesse Sezioni Unite vi sono intervenute due volte in cinque anni. Impostare il reclamo, l’opposizione o il ricorso cautelare avendo già in mente l’ultimo grado significa costruire fin dal primo atto le eccezioni che dovranno reggere anche lì. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e senza passaggi di consegne.

Lo Studio lavora inoltre in composizione mista: avvocati e commercialisti sullo stesso caso, perché la lettura del contratto di garanzia e la verifica dei conteggi, del piano di ammortamento e della reale esposizione residua sono operazioni che devono procedere insieme.

Chiusura

Un soggetto segnalato può ottenere un prestito con garante: non esiste alcun divieto legale e la garanzia migliora oggettivamente la posizione del creditore. Ma la garanzia non cancella il dato negativo, non sostituisce la valutazione del merito creditizio del richiedente e non elimina il rischio che il garante finisca a sua volta segnalato. Prima di cercare un garante conviene quindi verificare se la segnalazione è legittima, quanto durerà ancora e quale forma di garanzia espone meno chi la presta.

Questa è la ragione per cui lo Studio Monardo è attrezzato proprio su questo tema. La verifica delle segnalazioni e l’analisi delle fideiussioni bancarie appartengono al diritto bancario e finanziario, l’area in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti; quando la controversia entra in giudizio, la qualifica di cassazionista consente di seguirla senza interruzioni fino all’ultimo grado; e se l’esposizione complessiva si rivela insostenibile, l’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di cambiare strumento senza cambiare interlocutore.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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