Separazione, Debiti E Sovraindebitamento: Quali Errori Legali Non Fare Mai

Quando una separazione si intreccia con una situazione debitoria, la lettera della legge dice molto meno di quanto le persone si aspettino. Il codice civile non contiene una norma che spieghi se l’immobile trasferito alla moglie in sede di separazione consensuale resti aggredibile dalla banca, né una che chiarisca se la casa assegnata al genitore collocatario blocchi l’asta, né una che indichi cosa succeda all’assegno di mantenimento quando l’obbligato accede a una procedura di sovraindebitamento. Tutte queste risposte le hanno scritte i giudici, sentenza dopo sentenza, e continuano a scriverle.

È per questo che, su questa materia, la difesa che funziona non è quella costruita sulla norma astratta ma quella costruita sugli orientamenti effettivi della Corte di cassazione e dei tribunali che decidono i ricorsi in materia di sovraindebitamento. Le decisioni che raccogliamo qui non sono una rassegna dottrinale: sono l’elenco degli errori che, secondo i giudici, costano l’immobile, l’esdebitazione o entrambe. Ogni pronuncia viene tradotta due volte: prima il principio giuridico, poi la conseguenza pratica per chi si trova esattamente in quella situazione.

Lo Studio Monardo lavora su questo crocevia per una ragione precisa e verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e in una materia dove il diritto vivente si forma in sede di legittimità significa poter impostare la difesa già dal primo grado con la consapevolezza di come quegli orientamenti vengono applicati fino all’ultimo grado di giudizio. Allo stesso tempo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce cioè dall’interno anche il versante concorsuale del problema, quello in cui si decide se i debiti residui verranno cancellati e quali no. Separazione e sovraindebitamento sono due mondi che di norma vengono trattati da professionisti diversi, e quasi tutti gli errori che vedremo nascono proprio da lì.

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Su quali norme i giudici si sono trovati a decidere

Il punto di partenza è l’art. 2740 c.c.: il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Ogni istituto che sottrae qualcosa a questa garanzia — un trasferimento in sede di separazione, un fondo patrimoniale, un provvedimento di assegnazione della casa familiare — è una deroga, e come tale i giudici lo trattano.

Sul versante familiare rilevano poche disposizioni, ma pesanti. L’art. 156 c.c. e l’art. 337-ter c.c. disciplinano il mantenimento del coniuge e dei figli; l’art. 337-sexies c.c. prevede che il provvedimento di assegnazione della casa familiare sia trascrivibile e opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.; gli artt. 186, 189 e 190 c.c. regolano quali debiti gravano sulla comunione legale e in che ordine i creditori possono aggredire i beni comuni e quelli personali; gli artt. 167 e 170 c.c. definiscono il fondo patrimoniale e il limite all’esecuzione sui beni che ne fanno parte.

Sul versante dei creditori la norma decisiva è l’art. 2901 c.c., che consente di far dichiarare inefficace l’atto con cui il debitore dispone del proprio patrimonio pregiudicando le ragioni creditorie. È la disposizione attorno alla quale ruota il maggior numero di contenziosi che nascono da una separazione, perché quasi tutte le separazioni con patrimonio immobiliare comportano uno spostamento di beni.

Sul versante concorsuale opera il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Per la persona fisica e la famiglia contano soprattutto: l’art. 66 CCII, che consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o il cui sovraindebitamento abbia origine comune, di presentare un’unica domanda; gli artt. 67 e seguenti, che disciplinano la ristrutturazione dei debiti del consumatore; l’art. 69 CCII, che indica le condizioni soggettive ostative — in particolare l’aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; l’art. 268 e seguenti sulla liquidazione controllata; l’art. 283 CCII sull’esdebitazione del debitore incapiente; e soprattutto l’art. 278 CCII, che definisce oggetto e limiti dell’esdebitazione.

Su quest’ultimo articolo si concentra la disposizione che più spesso viene ignorata da chi si separa con debiti: il comma che esclude espressamente dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, oltre ai debiti da fatto illecito extracontrattuale e alle sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Il comma successivo precisa poi che l’esdebitazione non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: un dato che, nelle coppie dove un coniuge ha garantito i debiti dell’altro, cambia completamente il quadro.

Su questo impianto normativo — poche righe, molte zone d’ombra — si è formata la giurisprudenza che segue.


Il principio che i giudici ripetono da vent’anni: l’accordo di separazione non è uno scudo

L’orientamento più solido, e quello che genera il maggior numero di errori irreversibili, riguarda i trasferimenti immobiliari inseriti negli accordi di separazione.

Il punto di partenza è positivo per i coniugi. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21761/2021, hanno chiarito che gli accordi con cui, in sede di separazione o divorzio, i coniugi trasferiscono immobili o costituiscono diritti reali — anche a favore dei figli — sono validi ed efficaci. La questione, discussa per anni, è chiusa: si può fare. Il problema non è la validità dell’atto tra le parti, ma la sua tenuta di fronte ai creditori, che è un piano completamente diverso.

Su quel secondo piano la Suprema Corte ha chiarito, con l’ordinanza n. 6395 del 3 marzo 2023, che è soggetto ad azione revocatoria ordinaria l’atto con cui un coniuge, in esecuzione degli accordi presi in sede di separazione consensuale, trasferisce all’altro la proprietà di un immobile o vi costituisce un diritto reale minore. Due argomenti reggono la decisione. Il primo: l’omologazione non fa da schermo, perché al provvedimento di omologa è estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e comunque l’accordo resta di natura negoziale. Il secondo: neppure il fatto che l’atto serva ad adempiere l’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli lo mette al riparo, perché ciò che il creditore contesta non è l’esistenza dell’obbligo, ma la scelta di soddisfarlo sottraendo al proprio patrimonio un bene su cui lui poteva rivalersi.

L’orientamento si è consolidato nel senso che nemmeno la sede giudiziale cambia le cose. Con la sentenza n. 2571/2024 la Cassazione ha ribadito la revocabilità dei trasferimenti operati in ambito separatizio anche quando la separazione è giudiziale, in un caso in cui la consapevolezza del pregiudizio ai creditori era stata desunta da due elementi concreti: le dichiarazioni rese dal marito in udienza sulle proprie difficoltà economiche e la circostanza che l’immobile ceduto fosse l’unico cespite di cui era titolare.

La pronuncia che ha inciso di più sulla pratica recente è però la sentenza n. 26127/2024 della Terza Sezione civile. Qui la Corte ha affrontato il profilo che decide la maggior parte delle cause: se l’atto sia gratuito oppure oneroso. La distinzione non è teorica. Per l’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., se l’atto è a titolo oneroso il creditore deve provare anche la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo beneficiario; se è a titolo gratuito quella prova non serve. La Corte ha affermato che, in mancanza di elementi da cui emerga che la cessione dell’immobile abbia una funzione solutoria rispetto a un obbligo, la natura onerosa dell’atto dispositivo va esclusa, con la conseguenza che la consapevolezza del terzo diventa irrilevante. Tradotto: se nell’accordo di separazione il trasferimento è scritto in modo generico, senza ancorarlo esplicitamente a un obbligo di mantenimento quantificato, il creditore ha una strada in discesa.

Lo stesso schema argomentativo si ritrova nella giurisprudenza di merito. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 2355/2024 del 23 dicembre 2024, ha applicato il principio richiamando espressamente l’ordinanza n. 6395/2023 e confermando che l’omologazione non ostacola la revocatoria.

Un ultimo tassello riguarda un’obiezione difensiva che viene sollevata quasi sempre e che quasi sempre non funziona: la tesi dell’atto dovuto. La difesa sostiene che, poiché il rogito notarile si limita a dare esecuzione a un obbligo già assunto nell’accordo omologato, il creditore avrebbe dovuto impugnare l’accordo e non il rogito. La Cassazione ha respinto questa impostazione distinguendo il titolo dal modo del trasferimento: l’azione revocatoria colpisce legittimamente l’atto esecutivo, perché è quello che produce l’effetto traslativo e quindi il depauperamento.

Cosa significa per te. Se ti stai separando e hai debiti — anche solo una fideiussione prestata anni fa per la società, anche solo un mutuo su cui sei coobbligato — spostare un immobile all’altro coniuge non ti mette al sicuro, e nei casi peggiori peggiora la posizione di entrambi: l’immobile può essere dichiarato inefficace verso il creditore, il quale lo espropria pur essendo intestato a chi non ha debiti. La difesa, quando serve, si costruisce prima: documentando la funzione solutoria del trasferimento, quantificandola rispetto all’obbligo di mantenimento e mettendo per iscritto il collegamento tra le due cose.


Prima questione aperta: il fondo patrimoniale costituito “per proteggere la famiglia” regge davvero?

La questione. Molte coppie in difficoltà arrivano alla separazione dopo aver costituito un fondo patrimoniale, spesso su consiglio ricevuto quando i primi debiti si affacciavano. La domanda pratica è secca: quel fondo tiene lontani i creditori?

Cosa hanno deciso i giudici. La risposta della giurisprudenza è articolata, e sfavorevole su due fronti distinti.

Il primo fronte è quello dell’art. 170 c.c., che vieta l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La protezione non è quindi assoluta: richiede due accertamenti congiunti, l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. E la ripartizione dell’onere probatorio è il punto che rovina la maggior parte delle opposizioni. La Prima Sezione, con l’ordinanza n. 344 dell’8 gennaio 2025, ha affermato che l’onere di provare sia l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di quella estraneità da parte del creditore grava sul debitore che invoca l’impignorabilità dei beni del fondo. Nella stessa decisione la Corte ha aggiunto un principio che smonta l’automatismo più diffuso: l’estraneità delle obbligazioni fideiussorie assunte da un coniuge a garanzia di finanziamenti a società non si desume dalla mera tipologia negoziale né dalla natura imprenditoriale dell’attività, ma richiede un accertamento in concreto del legame, diretto o indiretto, tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia.

La stessa Prima Sezione, con l’ordinanza n. 14463 del 30 maggio 2025, ha ribadito che il criterio identificativo dei debiti per cui l’esecuzione sui beni del fondo è ammessa non si ricava dalla natura dell’obbligazione, e la pronuncia n. 15568/2025 ha confermato che spetta al debitore dimostrare tanto la regolare costituzione del fondo quanto l’estraneità del debito alle necessità familiari. Va poi tenuto presente che la nozione di bisogni della famiglia è interpretata in senso ampio: la Terza Sezione, con l’ordinanza n. 36274 del 28 dicembre 2023, ha chiarito che non si tratta soltanto delle necessità essenziali o indispensabili, restando esclusi essenzialmente gli impieghi voluttuari o meramente speculativi. Più ampia è la nozione, più difficile diventa per il debitore dimostrare l’estraneità.

Il secondo fronte è ancora più insidioso, perché prescinde del tutto dall’art. 170 c.c. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27178 del 10 ottobre 2025, ha ricordato che destinare beni ai bisogni della famiglia significa sottrarli all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando per tutti i creditori la possibilità di agire in revocatoria ordinaria: l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito e come tale è aggredibile ai sensi dell’art. 2901 c.c. quando sussista la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. Nella stessa decisione la Corte ha osservato che invocare l’interesse della famiglia non esclude la scientia damni, non esistendo alcun obbligo di costituire un fondo patrimoniale.

Se c’è contrasto. Un profilo su cui la giurisprudenza si è mossa in modo meno lineare riguarda chi debba provare i presupposti dell’art. 170 c.c. quando l’eccezione di impignorabilità è sollevata non dal debitore ma da un altro creditore. La Terza Sezione, con l’ordinanza n. 36312 del 28 dicembre 2023, ha ammesso che il vincolo possa essere eccepito in sede di opposizione distributiva anche da un creditore intervenuto, precisando però che in quel caso l’onere della prova dei presupposti dell’art. 170 c.c. grava sul creditore eccipiente, trattandosi di eccezione al regime dell’ordinaria pignorabilità dei beni. L’assunzione prudenziale, in ogni scenario, è la stessa: chi vuole far valere l’impignorabilità deve arrivare in giudizio con la prova già formata, mai contando su una presunzione favorevole.

Cosa significa per te. Un fondo patrimoniale costituito quando i debiti erano già in formazione è, nella pratica, un bersaglio: prima come atto gratuito revocabile, poi come vincolo la cui operatività deve essere dimostrata da te. Se il fondo esiste già, la difesa si gioca su documenti concreti — la destinazione effettiva delle somme, la corrispondenza bancaria, la data di insorgenza del credito rispetto alla trascrizione del fondo — e sulla prescrizione dell’azione revocatoria, che nella vicenda decisa nel 2025 dalla Cassazione era stata eccepita troppo tardi e per questo dichiarata inammissibile.


Seconda questione aperta: la casa assegnata e i beni in comunione resistono al pignoramento?

La questione. In separazione la casa familiare viene assegnata al genitore con cui i figli restano a vivere. Da quel momento molti danno per scontato che l’immobile sia intoccabile. È l’errore che produce il maggior numero di risvegli bruschi al momento della vendita forzata.

Cosa hanno deciso i giudici. Il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e la trascrizione lo rende opponibile ai terzi, ma secondo le regole ordinarie della pubblicità immobiliare: prevale chi ha trascritto o iscritto per primo. La Cassazione, con la sentenza n. 7776 del 20 aprile 2016, ha stabilito che il regime di opponibilità ai terzi va individuato anche con riferimento agli effetti dell’art. 2644 c.c., con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto l’ipoteca prima della trascrizione dell’assegnazione: quel creditore può far espropriare l’immobile come libero, e l’aggiudicatario può pretenderne la liberazione. L’ordinanza n. 12387/2022 si è mossa nello stesso solco, sottolineando che l’opponibilità ai terzi dipende dalla trascrizione e richiamando i coniugi a una maggiore consapevolezza dell’importanza di questo adempimento.

Il punto è che nella stragrande maggioranza dei casi la casa familiare è gravata da un mutuo, e l’ipoteca del mutuo è stata iscritta anni prima della separazione. La sequenza tipica — ipoteca, poi assegnazione trascritta, poi pignoramento — porta quindi quasi sempre allo stesso esito: l’assegnazione è inopponibile alla banca. L’esistenza del provvedimento di assegnazione, del resto, non incide in alcun modo sulla pignorabilità del bene: è un problema di godimento e di opponibilità, non di espropriabilità.

Va aggiunto un profilo diverso, che riguarda la sorte dell’assegnazione stessa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 308 del 30 luglio 2008, ha escluso ogni automatismo tra le cause di decadenza previste dalla legge e il venir meno dell’assegnazione, subordinando la decadenza a un giudizio di conformità all’interesse del minore. È un principio che opera nel giudizio di famiglia e non ferma l’esecuzione, ma è spesso decisivo nella gestione dei rapporti tra ex coniugi durante la procedura.

Sul fronte dei beni comuni l’orientamento è altrettanto netto. Per i debiti personali di un solo coniuge, il bene che ricade in comunione legale viene pignorato per intero e non per la metà, perché la comunione legale è una comunione senza quote: lo ha affermato la Terza Sezione con la sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013, pronunciata anche nell’interesse della legge, riconoscendo al coniuge non debitore il diritto alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita. La Cassazione n. 150 del 4 gennaio 2023 ha confermato che il coniuge non debitore non può né caducare gli atti della procedura né ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito. Sul piano formale, la sentenza n. 9536 del 7 aprile 2023 ha precisato che la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch’egli soggetto passivo dell’espropriazione. La regola pratica è che il coniuge non indebitato non è un estraneo alla procedura: è una parte, con oneri e facoltà propri, e il vizio della notifica o della trascrizione nei suoi confronti è un motivo di opposizione da verificare sempre.

Resta il tema del regime patrimoniale dopo la separazione. La separazione personale scioglie la comunione legale, ma lo scioglimento non equivale alla divisione. Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 33546/2018, la natura di comunione senza quote permane solo fino al momento dello scioglimento: successivamente si applicano le regole della comunione ordinaria, con conseguenze rilevanti sulle modalità di espropriazione della quota.

Cosa significa per te. Verificare l’ordine delle formalità — data di iscrizione dell’ipoteca, data di trascrizione dell’assegnazione, data di trascrizione del pignoramento — è la prima cosa da fare, prima ancora di discutere di merito. È una verifica documentale, si fa sulle visure ipocatastali e dà una risposta secca sul se e sul quanto si può ancora difendere quell’immobile. In questa fase pesa avere accanto un avvocato cassazionista, perché gli orientamenti che decidono l’esito — opponibilità, comunione senza quote, legittimazione del coniuge non debitore — sono tutti di formazione giurisprudenziale e vanno letti nella loro versione più aggiornata, non in quella tramandata dalla prassi locale.


Terza questione aperta: cosa cancella davvero il sovraindebitamento in una famiglia separata?

La questione. L’ex marito è oberato di debiti e accede a una procedura di sovraindebitamento. La domanda che si pongono entrambi gli ex coniugi — con interessi opposti — è la stessa: l’assegno di mantenimento sparisce insieme agli altri debiti?

Cosa hanno deciso i giudici e cosa dice la norma. Sul punto centrale non c’è margine interpretativo: l’art. 278 CCII esclude espressamente dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. L’esdebitazione libera dai debiti bancari, finanziari e commerciali rimasti insoddisfatti, ma non cancella né gli arretrati di mantenimento né l’obbligo per il futuro. Chi si aspetta il contrario costruisce la propria strategia su un presupposto sbagliato; chi è creditore dell’assegno e non lo sa rischia di non attivarsi affatto, quando invece conserva integralmente la propria pretesa.

Il perimetro dell’esdebitazione è d’altronde applicato con rigore dalla giurisprudenza di legittimità anche sotto altri profili. La Prima Sezione, con la sentenza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha escluso che il soggetto già dichiarato fallito, che non abbia fruito dell’esdebitazione secondo la legge fallimentare, possa accedere all’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII. Sempre in tema di cause ostative, la sentenza n. 18520 del 7 luglio 2025 ha equiparato la sentenza di patteggiamento alla condanna ai fini della non riconoscibilità del beneficio. E l’esdebitazione dell’incapiente, a differenza di quella che segue la liquidazione controllata, richiede sempre una domanda specifica: lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 20711/2025.

Sul versante dell’accesso alla procedura, la decisione che più incide sulle famiglie separate è l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025. La Corte ha chiarito che la negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio ai sensi dell’art. 124-bis TUB non esclude né attenua la colpa grave del sovraindebitato: le due responsabilità restano su piani logicamente distinti, e la violazione degli obblighi del finanziatore incide sulla possibilità per quel creditore di contestare la convenienza della proposta, non sulla valutazione delle condizioni soggettive ostative del debitore ex art. 69 CCII. La stessa pronuncia ha precisato che il termine “meritevolezza” non appartiene più al lessico normativo vigente, sostituito dal criterio dell’assenza di colpa grave, malafede o frode.

Come questa valutazione venga condotta lo mostra la giurisprudenza di merito più recente. Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 5 maggio 2025, ha ricondotto il requisito all’assenza di atti in frode e alla mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, ammettendo la domanda pur in presenza di debiti promiscui con prevalenza di quelli di origine privata. Il Tribunale di Ferrara, il 25 marzo 2026, ha ritenuto che anche un solo comportamento, se rilevante e ripetuto, possa integrare colpa grave ostativa pur in presenza di altre concause. Il Tribunale di Avellino, il 19 marzo 2026, ha invece escluso che il non aver menzionato i pregressi indebitamenti al momento di un nuovo finanziamento costituisca di per sé colpa grave.

Un’ultima annotazione riguarda la procedura familiare. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia — conviventi, oppure con sovraindebitamento di origine comune — di presentare un’unica domanda, e l’istituto è applicabile anche alla liquidazione controllata (in questo senso il Tribunale di Verona, 5 ottobre 2022). Ma i limiti sono reali: il Tribunale di Bari, l’8 ottobre 2023, ha affermato che la procedura familiare opera solo quando i familiari propongano la medesima procedura, disponendo la separazione delle domande quando alcuni chiedevano l’esdebitazione ex art. 283 CCII e altri la ristrutturazione ex art. 67 CCII. Il Tribunale di Nola, il 12 giugno 2024, ha respinto l’omologa di un concordato minore familiare in cui il voto favorevole era stato raggiunto rispetto a uno solo dei coniugi. In senso positivo, il Tribunale di Torino ha omologato il 15 maggio 2026 un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare proposto da due coniugi conviventi.

Se c’è contrasto. Sull’ammissibilità di procedure familiari eterogenee la giurisprudenza non è allineata e mancano pronunce di legittimità consolidanti. L’assunzione prudenziale è che la domanda unitaria vada costruita solo quando tutti i familiari accedono allo stesso strumento, predisponendo fin dall’inizio l’alternativa delle domande separate coordinate.

Cosa significa per te. Se sei separato e stai valutando una procedura di sovraindebitamento, l’assegno di mantenimento va trattato come una posta che sopravvive: va calcolata nel piano, non falcidiata come gli altri crediti. Se sei tu il creditore dell’assegno, l’apertura della procedura a carico dell’ex coniuge non ti espropria del diritto, ma cambia radicalmente le modalità con cui va fatto valere.


La decisione da leggere per prima: Cassazione n. 27178 del 10 ottobre 2025

Tra le pronunce recenti, l’ordinanza n. 27178 depositata il 10 ottobre 2025 è quella che meglio fotografa il rapporto tra protezione familiare del patrimonio e tutela dei creditori, ed è per questo la decisione con cui conviene iniziare a ragionare quando una separazione si affianca a un’esposizione debitoria.

Il contesto. La vicenda nasce da un’azione con cui un creditore chiedeva di far dichiarare inefficace l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale. I coniugi ricorrenti lamentavano, tra l’altro, la violazione degli artt. 170, 2901 e 2697 c.c., contestando che la Corte d’appello avesse ritenuto revocabile l’atto costitutivo sulla base di una motivazione che, a loro avviso, non teneva conto della finalità familiare dell’operazione.

La motivazione, in linguaggio piano. La Corte ha tenuto separati due piani che nella percezione comune si confondono. Il primo è quello dell’art. 170 c.c.: costituire un fondo significa sottrarre determinati beni all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, quelli i cui crediti sono estranei ai bisogni della famiglia e che di tale estraneità erano consapevoli. Il secondo piano è quello dell’art. 2901 c.c., che resta impregiudicato: tutti i creditori, anche quelli che rientrerebbero nel divieto dell’art. 170 c.c., possono chiedere che l’atto costitutivo del fondo sia dichiarato inefficace nei loro confronti. E poiché quell’atto è a titolo gratuito — anche quando è compiuto da entrambi i coniugi — al creditore basta provare il pregiudizio e la consapevolezza del pregiudizio, senza dover dimostrare alcuna consapevolezza in capo a terzi beneficiari. La Corte ha inoltre respinto l’argomento secondo cui l’aver agito nell’interesse della famiglia escluderebbe la scientia damni, osservando che nessuna norma impone di costituire un fondo patrimoniale: la scelta resta libera e, come tale, valutabile.

Cosa cambia rispetto a prima. Sul piano dei principi, poco: la decisione si inserisce in una linea che risale a pronunce di quindici e vent’anni fa. Il valore della decisione è di attualizzazione. In una materia dove circola ancora l’idea che il fondo patrimoniale sia una barriera, una pronuncia del 2025 che ne ribadisce la revocabilità come atto gratuito toglie ogni margine a strategie fondate sul semplice trascorrere del tempo. L’unico terreno realmente difensivo che ne emerge è tecnico: la tempestività delle eccezioni, a partire da quella di prescrizione dell’azione revocatoria, che nel giudizio in questione era stata sollevata tardivamente. È un dettaglio processuale, ed è esattamente il tipo di dettaglio che decide le cause.

Merita infine di essere segnalata, per completezza sul versante concorsuale, la sentenza n. 30108 del 14 novembre 2025, che nello stesso autunno ha ristretto l’accesso all’esdebitazione dell’incapiente per chi proviene da un fallimento pregresso: due decisioni ravvicinate che, lette insieme, indicano una direzione di rigore su entrambi i fronti.


Gli orientamenti applicati a tre situazioni concrete

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui principi appena esaminati: servono a mostrare come si sposta l’esito quando cambia una data o una clausola. Non sono casi trattati dallo Studio.

Ipotesi 1 — Il trasferimento in separazione con fideiussione pregressa. Marito fideiussore per 148.500 € a garanzia dei debiti della società di cui è socio. Separazione consensuale omologata il 14 febbraio 2024; nell’accordo il marito trasferisce alla moglie la propria quota del 50% dell’immobile coniugale, con la clausola generica “a definizione dei rapporti patrimoniali”. Atto notarile e trascrizione il 6 maggio 2024. La banca escute la fideiussione nel gennaio 2025 e agisce in revocatoria. Sviluppo: applicando Cass. n. 26127/2024, in assenza di elementi che ancorino il trasferimento a una funzione solutoria rispetto a un obbligo determinato, l’atto è qualificato gratuito; la consapevolezza del pregiudizio in capo alla moglie diventa irrilevante e la banca deve provare solo il pregiudizio e la scientia damni del debitore. Applicando Cass. n. 6395/2023, l’omologa non fa da schermo. Esito: elevata probabilità di declaratoria di inefficacia, con espropriazione della quota pur intestata alla moglie. Variante: se l’accordo avesse quantificato l’obbligo di mantenimento in 850 € mensili per dodici anni e avesse dichiarato che il trasferimento estingue in tutto o in parte quell’obbligo, l’atto avrebbe potuto essere qualificato oneroso, spostando sul creditore l’onere di provare la consapevolezza della moglie.

Ipotesi 2 — La casa assegnata e l’ordine delle formalità. Mutuo ipotecario iscritto il 19 settembre 2016 su immobile di proprietà esclusiva del marito. Separazione del 2023 con assegnazione della casa alla moglie collocataria dei figli, trascritta il 7 novembre 2023. Rate impagate dal 2025; pignoramento trascritto il 23 aprile 2026. Sviluppo: alla luce di Cass. n. 7776/2016, poiché l’ipoteca è anteriore alla trascrizione dell’assegnazione, il provvedimento non è opponibile al creditore ipotecario; l’immobile viene posto in vendita come libero e l’aggiudicatario può chiederne la liberazione. Esito: la difesa non passa dall’opponibilità dell’assegnazione. Passa, semmai, dalla verifica della validità del titolo e della notifica, dalla contestazione dei conteggi del credito ipotecario, o — se ne ricorrono i presupposti — dall’accesso tempestivo a una procedura di sovraindebitamento che consenta di impostare una soluzione sull’abitazione prima che l’esecuzione arrivi alla vendita. Variante: se l’ipoteca fosse stata iscritta dopo la trascrizione dell’assegnazione, il quadro si ribalterebbe e il diritto di godimento sarebbe opponibile.

Ipotesi 3 — Il sovraindebitamento dell’obbligato al mantenimento. Ex marito con debiti chirografari per 96.300 €, assegno per i figli di 620 € mensili e arretrati per 11.160 €. Accede a una ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII. Sviluppo: gli arretrati di mantenimento e l’obbligo corrente non rientrano tra i debiti esdebitabili, per effetto dell’esclusione prevista dall’art. 278 CCII; il piano deve quindi prevedere la conservazione di risorse sufficienti a coprire l’assegno corrente e affrontare separatamente l’arretrato, mentre la falcidia opera sui crediti chirografari. Sul fronte dell’ammissione, applicando Cass. n. 21048/2025, l’eventuale negligenza delle finanziarie nella valutazione del merito creditizio non basta a escludere la colpa grave: la condotta del debitore va documentata autonomamente. Esito: piano sostenibile solo se costruito su un assegno corrente intatto. Se l’ex coniuge creditore è convivente e il sovraindebitamento ha origine comune, si può valutare la domanda familiare ex art. 66 CCII, ricordando il limite indicato dal Tribunale di Bari l’8 ottobre 2023 sulla necessaria omogeneità delle procedure.


Il quadro delle pronunce in un colpo d’occhio

La tabella raccoglie tutti i riferimenti utilizzati in questa analisi, con la questione decisa e la ricaduta pratica. È lo strumento con cui verificare rapidamente se la propria situazione ricade in uno degli schemi già affrontati dalla giurisprudenza, tenendo presente che l’applicazione dipende sempre dai fatti concreti e dalle date del singolo fascicolo.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. SU n. 21761/2021Trasferimenti immobiliari in separazione e divorzioGli accordi traslativi in sede di separazione o divorzio sono validi ed efficaciIl problema non è la validità, ma l’opponibilità ai creditori
Cass. ord. n. 6395 del 3 marzo 2023Revocatoria dell’atto esecutivo dell’accordoL’omologazione non impedisce la revocatoria ordinaria, neppure se l’atto ha finalità di mantenimentoNessuna immunità per i trasferimenti da separazione consensuale
Cass. sez. III n. 26127/2024Natura gratuita od onerosa del trasferimentoSenza funzione solutoria dimostrata, l’atto è gratuito e la consapevolezza del terzo è irrilevanteLa clausola con cui si redige l’accordo cambia l’onere della prova
Cass. n. 2571/2024Separazione giudizialeLa revocabilità opera anche in ambito separatizio giudizialeLe dichiarazioni rese in udienza sulle difficoltà economiche provano la scientia damni
App. Bologna n. 2355/2024 del 23 dicembre 2024Applicazione del principio nel meritoConferma la revocabilità dell’atto esecutivo degli accordi omologatiL’orientamento è recepito anche in appello
Cass. ord. n. 27178 del 10 ottobre 2025Fondo patrimoniale e revocatoriaL’atto costitutivo del fondo è gratuito e revocabile ex art. 2901 c.c.Il fondo non è una barriera; contano le eccezioni tempestive
Cass. sez. I ord. n. 344 dell’8 gennaio 2025Onere della prova ex art. 170 c.c.Spetta al debitore provare estraneità del debito e conoscenza del creditoreLe opposizioni senza prova documentale sono destinate al rigetto
Cass. sez. I ord. n. 14463 del 30 maggio 2025Criterio identificativo dei debitiNon è la natura dell’obbligazione a determinare l’aggredibilità del fondoServe l’esame del fatto generatore, caso per caso
Cass. n. 15568/2025Presupposti dell’impignorabilitàIl debitore prova sia la corretta costituzione sia l’estraneità del debitoDoppio onere probatorio a carico di chi invoca il fondo
Cass. sez. III ord. n. 36274 del 28 dicembre 2023Nozione di bisogni della famigliaI bisogni vanno intesi in senso ampio, non solo essenzialePiù ampia la nozione, più difficile provare l’estraneità
Cass. sez. III ord. n. 36312 del 28 dicembre 2023Eccezione sollevata da altro creditoreL’impignorabilità è eccepibile in opposizione distributiva, con onere sull’eccipienteRilevante nelle esecuzioni con più creditori intervenuti
Cass. n. 7776 del 20 aprile 2016Assegnazione casa e ipoteca anterioreL’assegnazione non è opponibile al creditore ipotecario che ha iscritto primaL’immobile si vende come libero; l’aggiudicatario può liberarlo
Cass. ord. n. 12387/2022Trascrizione dell’assegnazioneL’opponibilità ai terzi dipende dalla trascrizioneAdempimento da verificare sempre, subito
Corte cost. n. 308 del 30 luglio 2008Decadenza dall’assegnazioneNessun automatismo: serve il giudizio di conformità all’interesse del minoreIncide sul giudizio di famiglia, non sull’esecuzione
Cass. sez. III n. 6575 del 14 marzo 2013Espropriazione del bene in comunioneComunione senza quote: si espropria il bene per intero, metà del ricavato lordo al coniugeNon esiste il pignoramento della sola quota
Cass. n. 150 del 4 gennaio 2023Posizione del coniuge non debitoreNon può caducare gli atti né separare quote del bene staggitoLe difese vanno spostate su altri profili
Cass. n. 9536 del 7 aprile 2023Trascrizione del pignoramentoVa eseguita anche verso il coniuge non debitore, soggetto passivo dell’espropriazioneVizio di trascrizione = motivo di opposizione
Cass. n. 33546/2018Regime dopo lo scioglimentoSciolta la comunione, si applicano le regole della comunione ordinariaCambia il modo di aggredire il bene dopo la separazione
Cass. ord. n. 21048 del 24 luglio 2025Colpa grave e merito creditizioLa negligenza del finanziatore non esclude la colpa grave del consumatoreLa condotta del debitore va documentata a parte
Cass. n. 29746/2025Qualifica di consumatoreNon è consumatore chi ha prestato fideiussione espressiva di attività d’impresaIncide sulla scelta dello strumento concorsuale
Cass. n. 30412/2025Legittimazione dell’eredeL’erede con beneficio d’inventario non può proporre domanda in luogo del defuntoRilevante nelle crisi familiari con successioni aperte
Cass. sez. I n. 30108 del 14 novembre 2025Esdebitazione dell’incapientePreclusa a chi, già fallito, non abbia fruito dell’esdebitazione secondo la legge fallimentareVa verificato il regime applicabile ratione temporis
Cass. n. 18520 del 7 luglio 2025Cause ostativeIl patteggiamento è equiparato alla condanna ai fini della non riconoscibilitàPrecedenti penali da verificare prima del deposito
Cass. n. 20711/2025Domanda di esdebitazione dell’incapienteL’esdebitazione ex art. 283 CCII richiede sempre una domanda specificaNon opera automaticamente
Cass. n. 4622 del 21 febbraio 2024Crediti prelatizi nei pianiÈ ammissibile la dilazione oltre l’anno dall’omologazioneAllarga i margini di costruzione del piano
Cass. n. 9549/2025Moratoria e falcidia dei prelatiziPrecisazioni su moratoria e soddisfacimento parziale dei crediti privilegiatiUtile nella pianificazione dei pagamenti
Cass. ord. n. 19288/2025Revisione del mantenimentoL’assegno va commisurato alle risorse attuali secondo proporzionalitàBase per la richiesta di revisione in caso di crollo del reddito
Cass. ord. n. 20415 del 21 luglio 2025Accordi patrimoniali tra coniugiInterviene sulla validità degli accordi in vista di una eventuale separazioneAttenzione alle pattuizioni anticipate
Cass. ord. n. 1482 del 21 gennaio 2025Revisione dell’assegno divorzileLa revisione richiede comparazione tra situazione al divorzio e situazione attualeServe documentare il mutamento, non allegarlo
Cass. ord. n. 354 del 10 gennaio 2023Giustificati motivi sopravvenutiOccorre una modifica effettiva e significativa delle condizioni economicheIl peggioramento va provato come stabile
Cass. n. 18054/2024Somme accreditate in contoPer gli accrediti anteriori al pignoramento opera il limite del triplo dell’assegno socialeDifesa tipica nei pignoramenti di conto corrente
Cass. n. 15374/2007Pignoramento per crediti di mantenimentoIl limite del quinto non opera per il creditore che agisce per il mantenimentoIl creditore dell’assegno ha una posizione rafforzata
Trib. Verona, 5 ottobre 2022Ambito dell’art. 66 CCIILa procedura familiare si applica anche alla liquidazione controllataAmplia le opzioni per il nucleo
Trib. Bari, 8 ottobre 2023Limiti della procedura familiareAmmissibile solo se i familiari propongono la medesima proceduraDomande eterogenee vanno separate
Trib. Nola, 12 giugno 2024Concordato minore familiareRespinta l’omologa con voto favorevole riferito a un solo coniugeIl consenso va raggiunto per ciascuna posizione
Trib. Napoli, 5 maggio 2025Colpa grave e debiti promiscuiAmmissibile la domanda con debiti promiscui a prevalenza privataNon ogni debito d’impresa preclude l’accesso
Trib. Ferrara, 25 marzo 2026Colpa graveAnche un solo comportamento, se rilevante e ripetuto, può essere ostativoLa ricostruzione della condotta va curata a fondo
Trib. Avellino, 19 marzo 2026Omessa menzione di debiti pregressiNon integra di per sé colpa graveMargine difensivo su un’obiezione ricorrente
Trib. Torino, 15 maggio 2026Piano familiare omologatoOmologato un piano del consumatore familiare tra coniugi conviventiConferma la praticabilità dello strumento

I principi da portare con sé

Dall’insieme delle decisioni esaminate si estraggono alcune regole operative. Sono i punti che, nella pratica, separano una difesa impostata bene da una impostata quando ormai non serve più.

  • Il trasferimento immobiliare inserito in un accordo di separazione non è protetto dall’omologazione: se ci sono debiti, va scritto in modo da risultare solutorio rispetto a un obbligo quantificato, altrimenti sarà trattato come atto gratuito.
  • Il fondo patrimoniale è aggredibile su due fronti indipendenti: come atto gratuito revocabile e come vincolo la cui operatività deve essere provata dal debitore, non presunta.
  • L’assegnazione della casa familiare non incide sulla pignorabilità del bene: decide solo l’ordine delle trascrizioni e delle iscrizioni, e va verificato sulle visure prima di ogni altra valutazione.
  • Nella comunione legale il bene si espropria per intero: il coniuge non debitore è parte dell’esecuzione, ha diritto alla metà del ricavato lordo e va coinvolto nelle formalità, il cui vizio è motivo di opposizione.
  • L’esdebitazione non cancella gli obblighi di mantenimento e alimentari, né gli arretrati: qualunque piano che li tratti come debiti falcidiabili è costruito su un errore di partenza.
  • L’esdebitazione non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori: nelle coppie dove un coniuge ha garantito i debiti dell’altro, la liberazione di uno non libera l’altro.
  • La colpa grave del debitore si valuta autonomamente rispetto alla negligenza del finanziatore: la ricostruzione documentale della propria condotta è parte integrante della domanda, non un allegato.
  • La procedura familiare ex art. 66 CCII conviene solo se tutti accedono allo stesso strumento: altrimenti si rischia la separazione delle domande a procedura avviata.
  • La revisione dell’assegno per peggioramento delle condizioni economiche richiede la prova di un mutamento effettivo, significativo e stabile: il debito, da solo, non basta.
  • Ogni difesa in questa materia si gioca su date: iscrizione dell’ipoteca, trascrizione dell’assegnazione, trascrizione del fondo, data di insorgenza del credito, decorrenza della prescrizione dell’azione revocatoria.

Quindi, in pratica?

Se mi separo e trasferisco la casa a mio marito o a mia moglie, i creditori possono ancora prendersela? Sì. Secondo l’orientamento espresso, tra le altre, dall’ordinanza n. 6395/2023 e dalla sentenza n. 26127/2024, il trasferimento è soggetto a revocatoria ordinaria e l’omologazione non lo protegge. Se l’atto viene qualificato gratuito, il creditore non deve nemmeno provare la consapevolezza del coniuge beneficiario.

Ho un fondo patrimoniale da anni: sono al sicuro? Non automaticamente. L’ordinanza n. 27178/2025 ha ribadito che l’atto costitutivo è gratuito e quindi revocabile, e l’ordinanza n. 344/2025 mette a carico del debitore la prova sia dell’estraneità del debito ai bisogni familiari sia della conoscenza di quella estraneità da parte del creditore. Il tempo trascorso rileva solo sul piano della prescrizione dell’azione, che va eccepita tempestivamente.

Mi hanno assegnato la casa in separazione: possono venderla all’asta con i miei figli dentro? Se l’ipoteca è stata iscritta prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione, sì: secondo la sentenza n. 7776/2016 il creditore ipotecario può far espropriare l’immobile come libero. L’ordine delle formalità è il primo dato da verificare.

Se ottengo l’esdebitazione, smetto di dover pagare il mantenimento? No. L’art. 278 CCII esclude espressamente gli obblighi di mantenimento e alimentari dall’esdebitazione. Restano dovuti sia gli arretrati sia l’assegno corrente, e il piano va costruito tenendone conto.

Il mio ex coniuge non paga l’assegno: posso pignorargli lo stipendio oltre il quinto? Il creditore che agisce per il mantenimento ha una posizione più forte del creditore ordinario. Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 15374/2007, il limite del quinto non opera con riferimento all’esecuzione promossa per il contributo al mantenimento; l’art. 545 c.p.c. affida la determinazione della misura al presidente del tribunale o al giudice delegato, con decreto.

Posso presentare una domanda di sovraindebitamento insieme al mio ex coniuge? L’art. 66 CCII lo consente ai membri della stessa famiglia conviventi o quando il sovraindebitamento abbia origine comune. Il Tribunale di Bari, l’8 ottobre 2023, ha però precisato che serve l’omogeneità dello strumento: se uno chiede la ristrutturazione e l’altro l’esdebitazione dell’incapiente, le domande vanno trattate separatamente.


Come applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo

Lo Studio Monardo non si limita a illustrare la giurisprudenza: la applica al singolo fascicolo, con interventi determinati. In concreto:

  1. Ricostruiamo la cronologia delle formalità acquisendo visure ipocatastali e ispezioni, e confrontiamo le date di iscrizione dell’ipoteca, di trascrizione dell’assegnazione, del fondo patrimoniale e del pignoramento.
  2. Verifichiamo la qualificazione dell’atto traslativo inserito nell’accordo di separazione, esaminando le clausole per stabilire se sia sostenibile la natura solutoria e quindi onerosa dell’operazione.
  3. Eccepiamo la prescrizione dell’azione revocatoria quando i termini lo consentono, curando che l’eccezione sia sollevata nei tempi processuali corretti, poiché la tardività la rende inutilizzabile.
  4. Contestiamo la scientia damni documentando la situazione patrimoniale del debitore al momento dell’atto e l’assenza di pregiudizio effettivo alla garanzia residua.
  5. Redigiamo gli accordi di separazione con contenuto patrimoniale quantificando gli obblighi di mantenimento e ancorando esplicitamente i trasferimenti alla loro estinzione, per costruire fin dall’origine una posizione difendibile.
  6. Proponiamo opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi contestando la validità del titolo, la regolarità della notifica e, nelle espropriazioni su beni in comunione, il coinvolgimento formale del coniuge non debitore.
  7. Impostiamo e depositiamo le procedure di sovraindebitamento — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata — costruendo il piano con le poste non esdebitabili tenute distinte da quelle falcidiabili.
  8. Documentiamo la condotta del debitore ai fini dell’art. 69 CCII, ricostruendo la formazione dell’indebitamento con estratti conto, contratti e cronologia, per affrontare in anticipo la contestazione di colpa grave.
  9. Valutiamo la domanda familiare ex art. 66 CCII verificando l’omogeneità dello strumento tra i familiari e predisponendo l’alternativa delle domande separate coordinate.
  10. Assistiamo il creditore dell’assegno attivando gli strumenti esecutivi propri dei crediti da mantenimento e presidiando la posizione all’interno della procedura concorsuale aperta a carico dell’obbligato.
  11. Impugniamo in appello e in Cassazione le decisioni sfavorevoli, con lo stesso difensore che ha impostato la difesa nei gradi precedenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia interamente costruita sulla giurisprudenza, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti su revocatoria, fondo patrimoniale, opponibilità dell’assegnazione e limiti dell’esdebitazione si formano in sede di legittimità, e impostare il primo grado sapendo come quei principi vengono applicati fino all’ultimo grado significa costruire già dall’inizio i motivi che potranno essere fatti valere in seguito. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva, senza le cesure che si producono quando il fascicolo cambia mani a ogni grado.

Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: nelle crisi familiari con debiti la ricostruzione dei flussi, la verifica dei conteggi bancari e la sostenibilità del piano richiedono competenze contabili accanto a quelle legali, e tenerle nello stesso tavolo evita che la difesa processuale e la soluzione concorsuale procedano su binari separati.


Prima che siano le date a decidere

Separazione e sovraindebitamento si affrontano quasi sempre come due problemi distinti, con due professionisti diversi che non si parlano. È il presupposto di gran parte degli errori che questa analisi ha attraversato: il trasferimento immobiliare scritto senza pensare ai creditori, il fondo patrimoniale costituito troppo tardi, il piano di ristrutturazione che tratta il mantenimento come un debito qualsiasi.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su quel punto di contatto, e non per una dichiarazione di intenti. La materia si decide sugli orientamenti di legittimità, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, con la possibilità di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio. La materia si decide anche in sede concorsuale, e l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce cioè, dal lato di chi le redige, le relazioni su cui il tribunale sarà chiamato a decidere. È questa doppia prospettiva a permettere di analizzare la posizione, verificare i termini ancora aperti e costruire una strategia che tenga insieme entrambi i fronti.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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