Quanto Tempo Dura Una Composizione Negoziata Della Crisi?

Quando un imprenditore accede alla composizione negoziata, la prima domanda che si pone non riguarda quasi mai la tecnica giuridica: riguarda il tempo. Quanti mesi ho davanti prima che i creditori possano tornare ad aggredire il patrimonio? Entro quando devo chiudere un accordo con le banche? Fino a che giorno resta operativo lo scudo che il tribunale mi ha concesso? La risposta non è un numero unico, perché nella composizione negoziata convivono almeno tre orologi diversi che partono in momenti diversi e si fermano in momenti diversi: la durata dell’incarico dell’esperto, la durata delle misure protettive e il termine per l’eventuale accesso al concordato semplificato. Il rischio principale è proprio questo disallineamento: molte imprese scoprono di essere rimaste senza protezione mentre le trattative sono ancora aperte, oppure lasciano scadere l’incarico dell’esperto senza aver depositato in tempo la richiesta di prosecuzione, perdendo di colpo l’intero percorso costruito in sei mesi.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, cioè di chi convoca le parti, redige la relazione finale e decide se acconsentire alla prosecuzione dell’incarico. A questa abilitazione si affiancano la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, che completano la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi nei quali la composizione negoziata può sfociare. È una specializzazione che incide direttamente sul calcolo dei tempi, perché la durata della procedura non è un dato astratto: dipende da come vengono gestiti il primo incontro, le misure protettive e la finestra della proroga.

📩 Se hai già depositato l’istanza o stai valutando di farlo, non lasciare che siano i termini a decidere per te: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo per una valutazione dei tempi del tuo caso — tutti i riferimenti per contattarci si trovano in fondo a questa pagina.


Il quadro normativo: la durata coincide con l’incarico dell’esperto

Sul piano normativo, la composizione negoziata è disciplinata dagli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). L’istituto nasce con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, confluisce nel Codice con il secondo correttivo (D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83) ed è stato ampiamente rivisto dal terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che è intervenuto proprio sulle regole di durata e di proroga.

Va precisato subito un punto che condiziona tutto il ragionamento sui tempi. La composizione negoziata non ha una durata propria come procedura: la sua durata coincide con la durata dell’incarico dell’esperto indipendente nominato dalla commissione camerale. Non esiste un “fascicolo” che si apre e si chiude in tribunale con termini processuali autonomi. Esiste un incarico professionale che ha un dies a quo preciso — l’accettazione della nomina — e una scadenza legale, decorsa la quale l’incarico si considera concluso e l’esperto redige la relazione finale.

La ratio di questa costruzione è coerente con la natura dell’istituto. La composizione negoziata è un percorso volontario, riservato e tendenzialmente stragiudiziale, nel quale l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII) e non subisce alcuno spossessamento. Non è una procedura concorsuale: è una negoziazione assistita da un terzo qualificato, che il legislatore ha voluto rapida perché il valore dell’impresa in crisi si deteriora velocemente. Il termine di 180 giorni non è quindi un termine di decadenza processuale, ma la misura di quanto il legislatore ritiene ragionevole tenere aperto un tavolo negoziale con effetti protettivi verso i creditori.

La distinzione dagli altri strumenti si coglie con un raffronto concreto sui tempi. La fase giudiziale di un concordato preventivo che si conclude con esito positivo dura mediamente intorno ai cinquecentoventi giorni, secondo i dati elaborati nel rapporto semestrale di Unioncamere sulla composizione negoziata. La composizione negoziata, invece, si esaurisce di regola entro sei mesi, prorogabili fino a un anno. Questa differenza spiega perché lo strumento sia stato pensato per la crisi ancora reversibile e non per l’insolvenza conclamata: l’orizzonte temporale è troppo breve per gestire un dissesto che richiede liquidazioni complesse.

Va tenuta distinta anche la composizione negoziata dalla vecchia composizione assistita davanti agli OCRI, che l’ha preceduta nell’impianto originario del Codice e che non è mai entrata in vigore: la Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 10 gennaio 2025 osserva che quel meccanismo fu abbandonato per la sua macchinosità, tra organo collegiale, scansione temporale eccessivamente procedimentalizzata e assenza di incentivi a una reale partecipazione dei creditori. La composizione negoziata nasce come reazione a quel fallimento e la sua struttura temporale — snella, a scadenze brevi, con proroghe condizionate — è il segno più evidente di questa scelta.

Un esempio chiarisce la differenza pratica. Un’impresa che deposita una domanda di concordato preventivo con riserva ottiene un termine giudiziale per il deposito del piano e resta sotto la vigilanza del commissario per l’intero arco della procedura. Un’impresa che accede alla composizione negoziata, invece, resta padrona della propria gestione, ma ha davanti a sé una finestra temporale rigida: se entro quella finestra non individua una soluzione tra quelle previste dall’art. 23 CCII, l’esperto chiude, la relazione finale viene inserita in piattaforma e il percorso si esaurisce.


Requisiti e termini: i tre orologi della procedura

La disciplina prevede tre serie di termini che vanno calcolati separatamente e poi coordinati tra loro.

Primo orologio: l’incarico dell’esperto

L’art. 17, comma 7, CCII stabilisce che l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata al superamento della situazione di squilibrio. Il termine decorre dall’accettazione dell’esperto, non dal deposito dell’istanza da parte dell’imprenditore: è l’errore di calcolo più frequente, perché tra i due momenti possono passare da pochi giorni a un paio di settimane.

L’incarico può proseguire per non oltre ulteriori centottanta giorni. Il terzo correttivo ha reso più agevole l’accesso alla prosecuzione: mentre nella formulazione originaria occorreva la richiesta di tutte le parti, oggi è sufficiente che lo richiedano l’imprenditore oppure le parti con le quali sono in corso le trattative, con il consenso dell’esperto. La prosecuzione è inoltre possibile quando è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale, cioè quando pendono misure protettive o cautelari o istanze autorizzative. La prosecuzione va inserita nella piattaforma a cura dell’esperto, che ne dà comunicazione alle parti in trattativa e, in caso di misure protettive concesse, al giudice che le ha emesse.

Il tetto complessivo è dunque di trecentosessanta giorni, circa dodici mesi.

Secondo orologio: le misure protettive

Le misure protettive tipiche si producono automaticamente con la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese (art. 18, comma 1, CCII), ma vanno confermate dal tribunale. L’art. 19, comma 4, CCII prevede che il tribunale, nel confermarle, ne fissi la durata in un termine non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni. Il comma 5 consente la proroga per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, con parere favorevole dell’esperto, fino a un totale che la norma indica in duecentoquaranta giorni.

Otto mesi di protezione contro dodici mesi di possibile durata dell’incarico: è qui che nasce il disallineamento più insidioso della composizione negoziata. Se l’incarico viene prorogato fino al dodicesimo mese, dal duecentoquarantunesimo giorno l’impresa resta priva di scudo mentre le trattative sono ancora formalmente aperte.

Terzo orologio: il termine per il concordato semplificato

Quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili, l’imprenditore può presentare nei sessanta giorni successivi alla comunicazione prevista dall’art. 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni con il piano di liquidazione (art. 25-sexies CCII). È un termine di decadenza, e la giurisprudenza più recente ne ha confermato il rigore anche quando la domanda è proposta con riserva.

La questione della sospensione feriale

Va precisato che la sospensione dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini del processo civile. I centottanta giorni dell’incarico dell’esperto non sono un termine processuale: sono la misura di durata di un rapporto professionale e decorrono senza interruzioni anche nel mese di agosto. Lo stesso vale per la durata delle misure protettive fissata dal decreto del tribunale, che è determinata in giorni di calendario. Confidare in un allungamento estivo è uno degli errori più costosi che si possano commettere in questa materia.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
5 giorni lavorativi per la nomina dell’espertoRicevimento dell’istanza completa da parte della commissioneOrdinatorio (organizzativo)Ritardo nell’avvio, nessuna decadenza per l’imprenditore
30 giorni per integrare l’istanza incompletaInvito del segretario generalePerentorio nei suoi effettiL’istanza non è esaminata; va riproposta
3 giorni per osservazioni sull’indipendenza dell’espertoComunicazione della convocazionePerentorioDecadenza dalla facoltà di sollecitare la sostituzione
180 giorni di durata dell’incaricoAccettazione della nomina da parte dell’espertoLegale, di durataL’incarico si considera concluso; l’esperto redige la relazione finale
Fino a 180 giorni di prosecuzioneScadenza dei primi 180 giorniCondizionato a istanza e consenso dell’espertoSenza richiesta tempestiva, il percorso si chiude
1 giorno per il ricorso di conferma delle misure protettivePubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’espertoPerentorioInefficacia delle misure protettive già prodottesi
20 giorni per la pubblicazione del numero di ruolo generalePubblicazione ex art. 18, comma 1PerentorioCancellazione dell’iscrizione dell’istanza dal registro imprese
10 giorni per la fissazione dell’udienzaDeposito del ricorso ex art. 19Perentorio a carico dell’ufficioCessazione degli effetti protettivi; domanda riproponibile
30-120 giorni di durata delle misure protettiveDecreto del tribunaleDiscrezionale entro i limiti di leggeAlla scadenza i creditori riacquistano libertà di azione
240 giorni di durata massima complessiva delle misureProduzione degli effetti protettiviLimite di legge, oggetto di contrasto interpretativoCessazione della protezione anche a trattative aperte
60 giorni per il concordato semplificatoComunicazione della relazione finale ex art. 17, comma 8DecadenzialePreclusione definitiva dell’accesso allo strumento
1 anno per una nuova istanzaArchiviazione dell’istanzaPreclusivoInammissibilità della nuova istanza
4 mesi per una nuova istanza (ipotesi ridotta)Archiviazione chiesta dall’imprenditore entro 2 mesi dall’accettazionePreclusivo ridotto, una sola voltaSi torna al termine ordinario di un anno

La procedura passo-passo: dove si consuma il tempo

In termini operativi, la durata effettiva di una composizione negoziata dipende da come vengono gestite otto fasi. Ciascuna consuma giorni, e in alcune il tempo perso non si recupera.

1. Deposito dell’istanza sulla piattaforma telematica nazionale. L’imprenditore, iscritto nel registro delle imprese, presenta l’istanza tramite la piattaforma accessibile dal sito della camera di commercio, allegando la documentazione contabile e fiscale prevista e il piano di risanamento in bozza, oltre al risultato del test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento. Se la documentazione è incompleta, il segretario generale invita a integrare entro trenta giorni: è tempo interamente a carico dell’imprenditore, perché l’orologio dei centottanta giorni non è ancora partito, ma la crisi nel frattempo avanza.

2. Nomina dell’esperto. Ricevuta l’istanza, il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la trasmette entro due giorni lavorativi alla commissione, con una nota sintetica su volume d’affari, numero di dipendenti e settore. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento, la commissione nomina l’esperto tra gli iscritti nell’elenco, con criteri di rotazione e trasparenza e con il limite di due incarichi contemporanei per ciascun professionista (art. 13 CCII). La nomina può avvenire anche fuori dall’ambito regionale.

3. Accettazione: qui parte l’orologio principale. L’esperto non ha alcun obbligo di accettare ed è libero di rifiutare l’incarico. Con l’accettazione inizia a decorrere il termine di centottanta giorni. Da questo momento ogni giorno consumato in attesa di documenti, perizie o delibere societarie è un giorno sottratto alla negoziazione con i creditori.

4. Prima convocazione e test di risanabilità. Accettato l’incarico, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica (art. 17, comma 5, CCII). L’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se l’esperto ritiene concrete le prospettive, incontra le altre parti interessate e fissa incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se invece non ravvisa concrete prospettive di risanamento — all’esito della convocazione o anche in un momento successivo — ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale, che dispone l’archiviazione dell’istanza entro i successivi cinque giorni lavorativi. In questa ipotesi la composizione negoziata può durare meno di un mese.

5. Richiesta e conferma delle misure protettive. L’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o con istanza successiva. Gli effetti si producono con la pubblicazione nel registro delle imprese, ma entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto va depositato al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII il ricorso per la conferma o la modifica delle misure: l’omesso o ritardato deposito determina l’inefficacia delle misure, e il tribunale la dichiara con decreto motivato senza nemmeno fissare l’udienza. Entro venti giorni dalla pubblicazione — termine ridotto dal correttivo-ter, che in precedenza era di trenta — l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento, a pena di cancellazione dell’iscrizione dell’istanza. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso; se non provvede in quel termine, gli effetti protettivi cessano e la domanda può essere riproposta.

6. Trattative, autorizzazioni e transazione fiscale. Nel corso delle trattative l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita divenuti eccessivamente onerosi. L’imprenditore può chiedere al tribunale le autorizzazioni previste dall’art. 22 CCII, ad esempio per contrarre finanziamenti prededucibili o per trasferire l’azienda. Il correttivo-ter ha introdotto la transazione fiscale nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII), con possibilità di dilazione che, in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà attestata in apposita istanza sottoscritta anche dall’esperto, può arrivare fino a centoventi rate nell’ipotesi di pubblicazione del contratto di cui all’art. 23, comma 1, lettera a). Ognuno di questi sub-procedimenti ha tempi propri che vanno collocati dentro la finestra dei centottanta giorni.

7. La finestra della proroga. È il passaggio in cui si perde più spesso il controllo dei tempi. La richiesta di prosecuzione dell’incarico va formulata prima della scadenza dei centottanta giorni, non dopo. La giurisprudenza di merito ha chiarito che il deposito di una richiesta ex artt. 19 o 22 CCII compiuto prima della scadenza è idoneo a prolungare l’incarico dell’esperto e con esso la composizione negoziata: il Tribunale di Bologna, in un provvedimento di omologazione di accordo del 2024, ha respinto l’opposizione fondata proprio sull’asserito superamento del termine, valorizzando la tempestività del ricorso al tribunale. Una richiesta di proroga depositata anche solo il giorno dopo la scadenza non è una richiesta tardiva: è una richiesta priva di oggetto, perché l’incarico si è già concluso ex lege.

8. Relazione finale, cessazione degli effetti e archiviazione. Al termine dell’incarico l’esperto redige la relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale richiamato dall’art. 13, comma 2, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di misure protettive o cautelari concesse, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti questi adempimenti, l’esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l’archiviazione dell’istanza. Da quel momento decorrono i sessanta giorni per l’eventuale concordato semplificato e la preclusione temporale alla presentazione di una nuova istanza.

Quanto al giudice competente, il riferimento è l’art. 27 CCII: il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, con la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le imprese di maggiori dimensioni. La regola conta anche sui tempi, perché un ricorso depositato davanti al tribunale incompetente rischia di non essere deciso entro i dieci giorni, con conseguente cessazione degli effetti protettivi.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come si incastrano concretamente i tre orologi.

Primo esempio di calcolo: il disallineamento tra scudo e trattative

Ipotesi: società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico, esposizione complessiva di 1.847.000 euro, di cui 1.126.000 verso il ceto bancario e 721.000 verso fornitori strategici.

  • Istanza depositata in piattaforma con contestuale richiesta di misure protettive il 14 gennaio; pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese lo stesso giorno, con produzione automatica degli effetti protettivi.
  • Nomina dell’esperto da parte della commissione il 21 gennaio; accettazione dell’incarico il 23 gennaio.
  • Ricorso per la conferma delle misure protettive depositato il 15 gennaio, cioè entro il giorno successivo alla pubblicazione. Decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni; all’esito, il tribunale conferma le misure per novanta giorni, fino al 14 aprile.
  • Proroga delle misure concessa, su parere favorevole dell’esperto, per ulteriori centocinquanta giorni: la protezione si esaurisce al raggiungimento del tetto di duecentoquaranta giorni dagli effetti iniziali, quindi l’11 settembre.
  • Termine dei centottanta giorni dell’incarico: decorre dal 23 gennaio e scade il 22 luglio.
  • Prosecuzione dell’incarico richiesta il 10 luglio dall’imprenditore con il consenso dell’esperto e delle banche in trattativa: l’incarico prosegue per ulteriori centottanta giorni, fino al 18 gennaio dell’anno successivo.

Esito del calcolo: dal 12 settembre al 18 gennaio, per circa quattro mesi, le trattative restano formalmente aperte ma l’impresa non ha più alcuno scudo contro le azioni esecutive e cautelari dei creditori. Chi non pianifica questa finestra scoperta si trova a negoziare con un pignoramento in corso.

Secondo esempio di calcolo: la proroga chiesta un giorno troppo tardi

Ipotesi: impresa individuale del commercio all’ingrosso, debito complessivo 638.400 euro, di cui 214.700 verso l’Agenzia delle Entrate.

  • Accettazione dell’incarico da parte dell’esperto il 3 marzo. I centottanta giorni scadono il 30 agosto.
  • Il mese di agosto non produce alcuna sospensione: la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto per i termini processuali, mentre la durata dell’incarico è un termine di durata sostanziale che corre regolarmente.
  • Ipotesi A — richiesta di prosecuzione depositata il 27 agosto, con consenso dell’esperto e delle parti in trattativa: l’incarico prosegue e il nuovo termine finale cade il 26 febbraio. L’esperto inserisce la prosecuzione in piattaforma e ne dà comunicazione alle parti.
  • Ipotesi B — richiesta depositata il 2 settembre: l’incarico si è già concluso il 30 agosto. L’esperto deve redigere la relazione finale; il segretario generale dispone l’archiviazione; l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione.
  • Nell’ipotesi A, se al 26 febbraio le trattative falliscono e la relazione finale attesta correttezza e buona fede oltre alla non praticabilità delle soluzioni dell’art. 23, la domanda di concordato semplificato va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione, quindi entro il 27 aprile.

Esito del calcolo: sei giorni di ritardo nella richiesta di prosecuzione producono una preclusione di dodici mesi. È la dimostrazione più netta del fatto che, in questa materia, la gestione del calendario è essa stessa una strategia difensiva.


Casi particolari: quando i tempi non seguono la regola generale

Va precisato che alcune situazioni alterano il calcolo ordinario.

Sostituzione dell’esperto. Se l’esperto viene sostituito — ad esempio a seguito di osservazioni sull’indipendenza presentate dalle parti entro tre giorni dalla convocazione — il termine dei centottanta giorni non riparte da zero. L’art. 17, comma 7, CCII prevede espressamente che in caso di sostituzione dell’esperto, così come nell’ipotesi disciplinata dall’art. 25, comma 7, il termine decorre dall’accettazione del primo esperto nominato. La sostituzione, quindi, consuma il tempo dell’impresa senza restituirlo.

Gruppi di imprese. Quando la composizione negoziata si svolge in modo unitario per più imprese del gruppo, o per più imprese appositamente individuate, la procedura prosegue con l’esperto designato di comune accordo tra quelli nominati; in difetto di designazione, prosegue con l’esperto nominato per primo. Anche in questo caso il termine resta ancorato all’accettazione originaria, con l’effetto che il coordinamento tra le società del gruppo va organizzato prima del deposito e non dopo.

Archiviazione anticipata su iniziativa dell’imprenditore. Se l’imprenditore chiede l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, il termine di preclusione per una nuova istanza si riduce, per una sola volta, da dodici a quattro mesi. È una valvola pensata per chi si accorge rapidamente che il percorso non è praticabile e vuole conservare la possibilità di riprovarci dopo una ristrutturazione dei dati aziendali.

Misure protettive oltre i duecentoquaranta giorni. Il tema è oggi il più controverso in punto di durata. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 23 dicembre 2025, ha prorogato misure protettive e cautelari fino al termine naturale della composizione negoziata, ammettendone espressamente l’estensione oltre il limite dei duecentoquaranta giorni, valorizzando il parere favorevole dell’esperto sull’idoneità delle strategie di risanamento, lo stato avanzato delle negoziazioni e la mancata opposizione dell’Amministrazione finanziaria alla richiesta. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza dell’11 dicembre 2025, ha invece adottato una lettura restrittiva del rapporto tra misure protettive e cautelari in relazione a quel limite massimo. In termini operativi, ciò significa che l’estensione oltre gli otto mesi non è un risultato acquisito: va costruita con un parere dell’esperto documentato e con la prova di trattative concretamente prossime alla chiusura.

Pendenza di istanze di liquidazione giudiziale. La durata della composizione può essere compressa dall’iniziativa dei creditori. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha chiarito che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di aprire la liquidazione giudiziale, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o lo spirare dei sessanta giorni per il concordato semplificato. In senso simmetrico, la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha affermato il divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è avvocato cassazionista: conosce la composizione negoziata sia dal lato di chi la conduce come esperto, sia dal lato della difesa dell’impresa nei procedimenti sulle misure protettive e nei gradi successivi di giudizio.


Domande frequenti

Quanto dura in totale una composizione negoziata? La durata ordinaria è di centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. L’incarico può proseguire per non oltre ulteriori centottanta giorni, con il consenso dell’esperto e su richiesta dell’imprenditore o delle parti in trattativa, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso al tribunale per misure protettive o autorizzazioni. Il tetto massimo è quindi di trecentosessanta giorni, circa dodici mesi. Molte procedure, però, si chiudono prima: se l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento, l’archiviazione può intervenire già dopo il primo incontro.

I centottanta giorni decorrono dal deposito dell’istanza o dall’accettazione dell’esperto? Dall’accettazione dell’esperto. Tra il deposito dell’istanza e l’accettazione passano di regola una o due settimane: la commissione nomina entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza completa, e l’esperto valuta se accettare. Se l’istanza è incompleta e viene concesso il termine di trenta giorni per l’integrazione, il divario si allunga ulteriormente. Ai fini del calcolo della scadenza va utilizzata esclusivamente la data di accettazione risultante dalla piattaforma.

Il mese di agosto sospende i termini della composizione negoziata? No. La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali. La durata dell’incarico dell’esperto e la durata delle misure protettive fissata dal tribunale sono termini di durata calcolati in giorni di calendario e corrono anche in agosto. Un incarico accettato il 3 marzo scade il 30 agosto, non a settembre. Va programmata di conseguenza l’attività estiva, perché la finestra utile per chiedere la prosecuzione può cadere interamente nel periodo di chiusura degli studi professionali.

Posso chiedere la proroga dopo che i centottanta giorni sono scaduti? No. Decorso il termine senza che sia stata formulata la richiesta di prosecuzione né sia pendente un ricorso al tribunale, l’incarico si considera concluso per legge e l’esperto deve redigere la relazione finale. Non esiste una rimessione in termini. La giurisprudenza di merito ha valorizzato la tempestività del deposito delle istanze ex artt. 19 o 22 CCII come fatto idoneo a prolungare l’incarico, ma sempre a condizione che il deposito sia anteriore alla scadenza.

Le misure protettive durano quanto la composizione negoziata? Non necessariamente, ed è il punto di maggiore criticità pratica. Le misure hanno una durata iniziale compresa tra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un totale che la norma fissa in duecentoquaranta giorni. L’incarico dell’esperto può invece arrivare a trecentosessanta giorni. Se la composizione si protrae oltre l’ottavo mese, esiste una finestra in cui le trattative proseguono senza protezione. Una parte della giurisprudenza di merito ammette l’estensione delle misure fino al termine naturale della composizione, ma si tratta di un orientamento non consolidato che va sostenuto con un parere dell’esperto e con la dimostrazione dello stato avanzato delle trattative.

Se l’istanza viene archiviata, quando posso ripresentarla? La regola generale è che non si possa presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione. Esiste un’unica attenuazione: se l’archiviazione è richiesta dall’imprenditore stesso, con istanza depositata secondo le modalità previste, entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, il termine si riduce per una sola volta a quattro mesi. È una scelta che va ponderata subito, perché la finestra dei due mesi è breve e non si riapre.

Cosa succede al termine della composizione se le trattative sono fallite? L’esperto redige la relazione finale e la comunica all’imprenditore, alle parti che hanno partecipato alle trattative e, se erano state concesse misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Se la relazione attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili, si apre la finestra di sessanta giorni per la domanda di concordato semplificato. Diversamente, restano gli strumenti ordinari di regolazione della crisi, con tempi e presupposti autonomi.


Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono delimitano oggi il perimetro temporale dell’istituto. I principi sono riformulati in sintesi.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 4 dicembre 2025, n. 31641. In tema di concordato semplificato, il controllo del tribunale sui presupposti di accesso non è meramente formale: il giudice verifica in termini di legalità sostanziale l’effettiva integrazione delle condizioni, estendendo l’esame all’attendibilità e alla ragionevolezza delle attestazioni contenute nella relazione finale dell’esperto, che deve dar conto in modo documentato dell’attività svolta, dei risultati raggiunti e del comportamento tenuto dalle parti. Rilevanza per il tema: la qualità della relazione finale — atto che chiude la composizione e apre il termine dei sessanta giorni — condiziona l’utilizzabilità dell’intero percorso.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 5 gennaio 2026, n. 241. Il procedimento per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 19 CCII conserva autonomia rispetto al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, con conseguente reclamabilità del provvedimento secondo il modello cautelare dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevanza: la sorte dello scudo temporale può essere rimessa in discussione in sede di reclamo, con tempi propri che vanno coordinati con la durata dell’incarico.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 12 gennaio 2026, n. 620. La pronuncia definisce il regime di impugnabilità del provvedimento reso dal tribunale nella fase di scrutinio della ritualità della proposta di concordato semplificato prevista dall’art. 25-sexies, terzo comma, CCII. Rilevanza: chiarisce quali rimedi restano disponibili nella fase immediatamente successiva alla chiusura della composizione negoziata.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 12 gennaio 2026, n. 624. In materia di concordato semplificato, il solo recupero dell’IVA sul credito insoluto non integra un’utilità per i creditori, dal momento che il medesimo effetto fiscale si produrrebbe anche in sede di liquidazione giudiziale; parimenti insufficiente è la sola maggiore rapidità della procedura per i chirografari privi di qualsiasi soddisfazione. Rilevanza: dimostra che l’esito temporale più rapido non è di per sé un vantaggio giuridicamente apprezzabile, e che la composizione negoziata non può essere usata solo per accelerare una liquidazione.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 19 gennaio 2026, n. 500. In relazione alle misure protettive introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 118/2021, la Corte ha ricostruito la natura cautelare del provvedimento, dichiarando inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso il diniego e il successivo rigetto del reclamo. Rilevanza: individua i limiti di sindacabilità dei provvedimenti che determinano la durata effettiva della protezione.

Corte d’Appello di Venezia, decreto n. 1395 del 23 luglio 2026. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25-sexies, comma 1, CCII dalla comunicazione della relazione finale ex art. 17, comma 8, assolve alla funzione di preservare l’attualità del collegamento tra la composizione conclusasi senza esito e lo strumento liquidatorio che ne costituisce l’epilogo; la domanda prenotativa non può quindi essere impiegata per differire il deposito di proposta e piano fino a svuotare quel collegamento temporale. Rilevanza: è la pronuncia più recente sulla rigidità della finestra dei sessanta giorni.

Corte d’Appello di Genova, Sez. I civile – Volontaria, 30 ottobre 2025. La Corte ha affrontato il rapporto tra il termine decadenziale dell’art. 25-sexies, primo comma, CCII e il termine per il deposito della documentazione ex art. 44, primo comma, lettera a), CCII, escludendone l’interdipendenza. Rilevanza: mostra che sul coordinamento tra i due termini esiste un contrasto tuttora aperto, che incide sul tempo effettivamente disponibile dopo la chiusura della composizione.

Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. La revoca delle misure protettive per accertata assenza di prospettive di risanamento fa venire meno l’impedimento all’apertura della liquidazione giudiziale, senza che occorra attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso dei sessanta giorni per il concordato semplificato. Rilevanza: la durata della composizione può essere interrotta anticipatamente dall’iniziativa dei creditori.

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 4 del 29 maggio 2024. L’accesso alla composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e opera il divieto, ricavabile dall’art. 18, comma 4, CCII, di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive. Rilevanza: definisce il presidio temporale minimo di cui l’impresa gode finché le misure restano in vigore.

Tribunale di Vicenza, ordinanza del 23 dicembre 2025. Le misure protettive e cautelari possono essere prorogate fino al termine naturale della composizione negoziata, anche oltre il limite dei duecentoquaranta giorni, quando l’esperto attesta l’idoneità delle strategie di risanamento e la funzionalità della proroga alla conclusione delle trattative, e non vi è opposizione dei creditori pubblici. Rilevanza: è l’apertura più netta al superamento del disallineamento tra i due orologi.

Tribunale di Trieste, ordinanza dell’11 dicembre 2025. Il provvedimento affronta il rapporto tra misure protettive ex art. 18 CCII e misure cautelari ex art. 19 CCII con specifico riguardo al limite massimo di durata di duecentoquaranta giorni, in un caso in cui la società aveva già fruito della protezione per l’intero periodo consentito, adottando una lettura restrittiva. Rilevanza: rappresenta l’orientamento opposto a quello vicentino e impone prudenza nella pianificazione.

Tribunale di Perugia, Sez. III volontaria giurisdizione civile, 2 maggio 2025. In sede di istanza di proroga delle misure protettive già confermate per centoventi giorni, il Tribunale si è pronunciato sulla durata concedibile e sui limiti di riconoscibilità della misura cautelare volta a inibire alle banche la segnalazione in Centrale Rischi del mancato pagamento dei crediti scaduti. Rilevanza: chiarisce che la proroga non è automatica e che le misure atipiche hanno confini più stretti di quelle tipiche.

Tribunale di Bologna, Sez. Procedure Concorsuali, 19 febbraio 2026. Il termine per la presentazione della domanda di accesso al concordato semplificato ha natura decadenziale: anche quando la domanda è proposta con riserva, il deposito del piano e della proposta deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Rilevanza: esclude che la domanda prenotativa possa essere utilizzata per allungare i tempi.

Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’Impresa, 15 aprile 2025. In tema di presupposti di accessibilità al concordato semplificato, la procedura ha natura necessariamente liquidatoria, con esclusione della continuità aziendale e con finalità di cessione dell’azienda o dei beni, preferibilmente nella forma più aggregata possibile. Rilevanza: definisce cosa può realisticamente accadere alla scadenza della composizione negoziata.

Tribunale di Milano, Sez. II civile, 6 febbraio 2026. Non è ammissibile una composizione negoziata orientata a un percorso esclusivamente liquidatorio: l’istanza di conferma delle misure protettive può essere accolta solo se la procedura ha come scopo il riassestamento dell’impresa, restando la soluzione liquidatoria adottabile in sede di concordato semplificato. Nello stesso senso si era espresso il Tribunale di Verona con provvedimento del 16 giugno 2025. Rilevanza: una composizione priva di prospettiva di risanamento non arriva alla scadenza naturale, perché perde prima lo scudo.

Tribunale di Milano, Sez. II civile e Crisi d’Impresa, 18 febbraio 2026. Ai fini della concessione delle misure protettive occorre verificare il fumus: l’indisponibilità di un creditore strategico a proseguire le trattative ne determina il diniego. Rilevanza: la protezione temporale presuppone una negoziazione effettivamente in corso, non la sua mera apertura formale.

Tribunale di Monza, Sez. III civile, 31 dicembre 2025. In presenza di un accordo transattivo fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII, il giudice è chiamato a un controllo di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria ai fini dell’autorizzazione all’esecuzione. Rilevanza: il sub-procedimento fiscale ha tempi propri che vanno collocati dentro la durata dell’incarico.

Tribunale di Brescia, ordinanza del 10 luglio 2026. In materia di misure cautelari, il Tribunale ha escluso l’estensione della protezione a beni nella titolarità di soggetti diversi dall’imprenditore e non strumentali all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 18, comma 3, CCII, richiamando anche il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il socio di società di persone non riveste per ciò solo la qualità di imprenditore. Rilevanza: delimita l’ambito oggettivo della protezione durante l’intero arco della composizione.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sulla gestione dei tempi della composizione negoziata con attività operative definite. In particolare:

  1. Ricostruiamo il calendario completo della procedura a partire dalla data di accettazione dell’esperto risultante dalla piattaforma, individuando la scadenza dei centottanta giorni, la scadenza delle misure protettive e la data limite per la richiesta di prosecuzione.
  2. Predisponiamo e depositiamo l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, con la documentazione contabile e fiscale richiesta e il test di ragionevole perseguibilità del risanamento, per evitare l’invito all’integrazione che sospende di fatto l’avvio del percorso.
  3. Depositiamo il ricorso ex art. 19 CCII entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto e curiamo la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale entro venti giorni, adempimenti la cui omissione travolge le misure protettive.
  4. Costruiamo l’istanza di proroga delle misure protettive raccordandola con il parere dell’esperto e documentando lo stato di avanzamento delle trattative, che è l’elemento su cui la giurisprudenza di merito misura la concedibilità dell’estensione.
  5. Formuliamo la richiesta di prosecuzione dell’incarico prima della scadenza dei centottanta giorni, verificando il consenso dell’esperto e delle parti in trattativa e curando l’inserimento in piattaforma.
  6. Predisponiamo le istanze autorizzative ex art. 22 CCII per finanziamenti prededucibili, trasferimento d’azienda o altri atti che richiedono il vaglio del tribunale, collocandole nel calendario in modo da non comprimere la fase negoziale.
  7. Impostiamo la transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII con lo staff di commercialisti, curando la relazione del professionista indipendente e l’istanza sottoscritta anche dall’esperto.
  8. Verifichiamo il contenuto della relazione finale e, quando la composizione si chiude senza esito, depositiamo la domanda di concordato semplificato entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla comunicazione ex art. 17, comma 8.
  9. Assumiamo la difesa nei procedimenti di revoca delle misure protettive e nelle istanze di liquidazione giudiziale proposte dai creditori durante la pendenza della composizione, nonché nei reclami avverso i provvedimenti sulle misure.
  10. Portiamo avanti la stessa linea difensiva fino alla Corte di Cassazione, senza passaggi di consegne tra professionisti diversi: la strategia impostata all’avvio del percorso resta la stessa nei gradi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come la durata della composizione negoziata, l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 è quella che pesa di più: significa conoscere dall’interno il momento in cui l’esperto valuta se acconsentire alla prosecuzione dell’incarico, quali elementi rendono credibile un parere favorevole alla proroga delle misure protettive e come viene costruita la relazione finale che apre — o chiude — l’accesso al concordato semplificato. A questa si affianca la qualifica di cassazionista, che consente di seguire senza soluzione di continuità i reclami e i giudizi di legittimità originati dai provvedimenti sulle misure protettive, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando la negoziazione coinvolge il ceto bancario e l’Amministrazione finanziaria. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché il calendario della composizione negoziata è al tempo stesso un calendario giuridico e un calendario di cassa: i numeri del piano e le scadenze processuali devono essere costruiti dalle stesse mani.


In sintesi

La composizione negoziata dura centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, prorogabili di ulteriori centottanta giorni fino a un massimo di dodici mesi. Le misure protettive seguono un calendario autonomo: da trenta a centoventi giorni iniziali, con proroga fino a duecentoquaranta giorni complessivi, e su un possibile superamento di quel tetto la giurisprudenza di merito è divisa. Se il percorso si chiude senza esito, restano sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per accedere al concordato semplificato. Chi governa questi tre orologi mantiene il controllo della negoziazione; chi li subisce si trova senza protezione a trattative aperte, o fuori termine per la proroga.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze che le corrispondono esattamente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a svolgere il ruolo che nella composizione negoziata decide sulla prosecuzione dell’incarico e redige la relazione finale; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, per gli sbocchi alternativi del percorso; ed è avvocato cassazionista, per la difesa nei procedimenti sulle misure protettive fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo le scadenze effettive e costruiamo la strategia più difendibile nel tempo che resta.

📩 I termini della composizione negoziata corrono anche mentre stai leggendo: mettiti in contatto con lo Studio Monardo adesso per far verificare le date del tuo caso — trovi tutti i riferimenti per raggiungerci al termine di questa guida.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO