Questa non è una guida teorica. È la raccolta delle domande che ci vengono rivolte più spesso da imprenditori che hanno l’azienda ancora viva, i magazzini pieni, gli operai al lavoro — e una montagna di debiti che non riescono più a onorare. Domande poste esattamente come le pongono loro, al telefono o seduti dall’altra parte della scrivania. Con risposte complete, senza scorciatoie rassicuranti.
Il concordato preventivo in continuità aziendale è disciplinato dagli articoli 84 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), profondamente riscritto prima dal D.Lgs. 83/2022 di recepimento della Direttiva UE 2019/1023 e poi dal cosiddetto “Correttivo-ter”, il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136. È lo strumento con cui un’impresa in crisi, o già insolvente, continua a operare mentre ristruttura il proprio debito: e nella maggior parte dei casi lo ristruttura pagando ai creditori una frazione di quanto deve. Non per un favore del legislatore, ma perché la legge ha stabilito che quella frazione, se l’azienda resta viva, è comunque più di quanto quegli stessi creditori otterrebbero da un’azienda smontata e venduta a pezzi.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è iscritto tra i professionisti abilitati a condurre le trattative con i creditori nelle procedure di regolazione della crisi delle imprese, ed è al tempo stesso avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Un concordato in continuità è esattamente il punto in cui queste tre cose devono stare insieme: la negoziazione con banche e creditori pubblici, la tenuta giuridica del piano davanti al tribunale, e la capacità di difendere l’omologazione fino all’ultimo grado di giudizio se qualcuno la impugna.
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“Ma cos’è esattamente il concordato in continuità? E perché mi dicono che pago molto meno?”
È una procedura concorsuale in cui l’azienda non chiude: continua a produrre, e proprio perché continua a produrre la legge le consente di pagare i creditori in misura ridotta. Il meccanismo è tutto qui, ed è più logico di quanto sembri.
Immagini due scenari. Nel primo la sua impresa viene liquidata: capannone all’asta, macchinari venduti al miglior offerente, magazzino svenduto, marchio e portafoglio clienti che evaporano, contratti che si sciolgono. Quello che resta si chiama valore di liquidazione, e nella pratica è quasi sempre una cifra desolante. Nel secondo scenario l’azienda continua a lavorare, incassa commesse, genera margini per cinque o sei anni e destina una parte di quei margini ai creditori.
Il legislatore ha preso atto che il secondo scenario produce, per i creditori, un risultato migliore del primo. E ha costruito il concordato in continuità intorno a questa constatazione: l’articolo 84 del Codice della crisi stabilisce che la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. Da lì discende tutto il resto, comprese le regole distributive di favore di cui parleremo tra poco.
Quindi il “pagare meno” non è un trucco. È il prezzo che i creditori accettano — o che il tribunale impone loro — in cambio di un incasso più alto rispetto alla macelleria liquidatoria. Il metro di paragone non è mai il debito nominale: è la liquidazione giudiziale. Se il piano offre più della liquidazione giudiziale, la strada è aperta anche quando la percentuale offerta è a una cifra.
La continuità, precisa l’articolo 84, può essere diretta — l’attività prosegue in capo allo stesso imprenditore — oppure indiretta, quando l’azienda viene ceduta, conferita o affittata a un terzo che la porta avanti. In entrambi i casi il piano deve prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa, non la sua liquidazione mascherata.
“Chi può accedere? Ho una SRL piccola, con sei dipendenti: è roba per me o solo per le grandi?”
È roba anche per lei, purché superi le soglie dell’impresa minore. Il concordato preventivo, in tutte le sue forme, è riservato agli imprenditori commerciali che non rientrano nella definizione di “impresa minore” dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del Codice della crisi.
Quella definizione richiede, cumulativamente, tre parametri: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro annui, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Se li rispetta tutti e tre, lei è impresa minore e la sua strada non è il concordato preventivo ma il concordato minore degli articoli 74 e seguenti, che è la procedura di sovraindebitamento pensata per le realtà sotto soglia. Se ne supera anche uno solo, è dentro il perimetro del concordato preventivo.
Sei dipendenti e un fatturato che quasi certamente supera i 200.000 euro la collocano nel concordato preventivo ordinario. Il che, va detto, non è una cattiva notizia: gli strumenti di ristrutturazione del debito nel concordato preventivo in continuità sono più potenti di quelli del concordato minore, a cominciare dalla possibilità di imporre il piano a intere categorie di creditori dissenzienti.
Il presupposto oggettivo è duplice: lo stato di crisi — cioè la probabilità di futura insolvenza, quando i flussi prospettici non bastano a coprire le obbligazioni dei successivi dodici mesi — oppure l’insolvenza già conclamata. Il concordato in continuità è accessibile anche a chi è già insolvente, e questo è un punto che molti imprenditori ignorano, restando immobili nella convinzione di essere ormai troppo tardi.
Una precisazione societaria importante: dal 2022 l’articolo 120-bis attribuisce agli amministratori la competenza esclusiva a decidere l’accesso allo strumento. Non serve la delibera assembleare dei soci. Se i soci sono spaccati o irreperibili, l’organo amministrativo può muoversi comunque, con decisione risultante da verbale redatto da notaio e depositata al registro delle imprese.
“Devo garantire una percentuale minima ai creditori chirografari? Ho sentito parlare del 20%”
No. Il 20% riguarda il concordato liquidatorio, non quello in continuità. Nel concordato in continuità aziendale non esiste alcuna percentuale minima di legge.
È probabilmente la differenza più pesante fra le due strade, e vale la pena essere chiarissimi. L’articolo 84, comma 4, del Codice della crisi impone al concordato liquidatorio due condizioni: un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda, e una soddisfazione dei creditori chirografari non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei loro crediti. Chi liquida, insomma, deve mettere qualcosa di suo e deve arrivare almeno a un quinto.
Nel concordato in continuità niente di tutto questo. Il legislatore chiede una cosa diversa e più elastica: che a ciascun creditore sia assicurata un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Un’utilità che, dice espressamente la norma, può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa — cioè può essere, in tutto o in parte, non monetaria.
Il fornitore che nel concordato incassa il 6% del suo credito ma si vede garantire tre anni di ordini dall’azienda risanata sta ricevendo un’utilità economicamente valutabile. È un modo diverso di ragionare rispetto alla logica puramente percentuale, e apre spazi di manovra enormi nella costruzione del piano.
Il limite vero, l’unico che conta davvero, è un altro: nessun creditore può ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale. Questo è il “best interest of creditors test”, presidiato dall’attestazione del professionista indipendente e dal controllo del tribunale in sede di omologa. Da lì non si scappa. Ma sotto quella soglia c’è, nella stragrande maggioranza dei casi reali, moltissimo spazio.
“Quanto tempo ho? Ho già decreti ingiuntivi e un pignoramento in arrivo”
Ha meno tempo di quanto crede, ma probabilmente più di quanto teme. La domanda va scomposta, perché ci sono due orologi che corrono in parallelo.
Il primo è quello dei creditori. Un decreto ingiuntivo diventa esecutivo, si notifica il precetto, dopo dieci giorni parte il pignoramento. Un pignoramento presso terzi sui conti correnti o sui crediti verso clienti può paralizzare un’azienda in una settimana. Se ha già ricevuto atti esecutivi, il tempo si misura in giorni.
Il secondo orologio è quello del suo bilancio. Ogni mese che passa senza intervento erode il valore dell’azienda, aumenta il debito con interessi e sanzioni, e — punto cruciale — peggiora il termine di paragone su cui il tribunale valuterà il piano. Un’azienda che nel gennaio del 2026 aveva ancora commesse e fornitori disponibili è un’azienda che può proporre un concordato serio; la stessa azienda nel gennaio del 2027, con le forniture bloccate e i clienti migrati altrove, potrebbe non avere più nulla da mettere sul piatto.
La buona notizia è che il Codice consente di fermare l’emorragia molto rapidamente. Con l’accesso al concordato — anche nella forma “con riserva” dell’articolo 44, di cui parliamo tra poco — e con l’istanza di misure protettive dell’articolo 54, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, e non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati. Le misure protettive vanno confermate dal tribunale nei giorni immediatamente successivi all’iscrizione al registro delle imprese e non possono superare, proroghe comprese, la durata massima complessiva di dodici mesi prevista dall’articolo 8.
Il momento giusto per muoversi non è quando arriva il pignoramento: è quando si capisce che i flussi dei prossimi dodici mesi non copriranno le obbligazioni in scadenza. Quello è il momento in cui il concordato è ancora una scelta strategica e non un atto di sopravvivenza.
“Come si parte, concretamente? Cosa devo depositare in tribunale?”
Si parte con un ricorso al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Ma il contenuto di quel ricorso dipende dalla strada che sceglie.
La via completa prevede il deposito contestuale di tutto: ricorso, proposta ai creditori, piano dettagliato che spiega come l’attività proseguirà e come i creditori verranno soddisfatti, e la relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. A questi si aggiungono le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, lo stato analitico ed estimativo delle attività, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata.
Il contenuto del piano è tipizzato dall’articolo 87, che dopo il Correttivo-ter è diventato molto più analitico. Deve indicare, fra le altre cose, le cause della crisi, le strategie di intervento, i tempi necessari per il risanamento, gli apporti di finanza nuova, e — passaggio decisivo — il valore di liquidazione del patrimonio, cioè quanto ricaverebbero i creditori nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale. Quella cifra non è un dettaglio contabile: è il perno su cui ruota l’intera operazione, come vedremo più avanti.
Nel concordato in continuità l’attestazione del professionista indipendente ha un contenuto rinforzato: deve certificare che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe nella liquidazione giudiziale. Sull’attestazione la giurisprudenza è stata chiara su due fronti opposti: un vizio meramente formale non travolge la domanda (Tribunale di Cosenza, 9 luglio 2025), ma il contenuto dell’attestazione non vincola affatto il giudice, che conserva il potere-dovere di sindacarne l’attendibilità e la correttezza metodologica.
“Cos’è il concordato ‘in bianco’? Mi conviene o è una furbizia che il tribunale punisce?”
Non è una furbizia, è uno strumento previsto dall’articolo 44 del Codice, e in molte situazioni è la mossa corretta. Si chiama tecnicamente “accesso con riserva di deposito della documentazione”, nel gergo “concordato in bianco” o “prenotativo”.
Funziona così: si deposita un ricorso in cui si manifesta l’intenzione di accedere al concordato, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco dei creditori. Il tribunale, se la domanda è ammissibile, assegna un termine compreso fra trenta e sessanta giorni per depositare proposta, piano e attestazione, prorogabile di non oltre sessanta giorni ulteriori in presenza di giustificati motivi.
Il vantaggio è evidente: le protezioni scattano subito, mentre il piano si costruisce. Se domani arriva il pignoramento del conto e le servono novanta giorni per mettere in piedi un piano industriale credibile e trovare l’investitore, l’accesso con riserva è ciò che le compra quei novanta giorni.
Ci sono però contropesi seri, e chi non li conosce si fa male. Nel periodo di riserva l’impresa può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione — vendere un immobile, affittare l’azienda, contrarre finanziamenti — serve l’autorizzazione del tribunale. Il debitore ha obblighi informativi periodici verso il tribunale e il commissario giudiziale eventualmente nominato. E soprattutto, se il termine scade senza deposito, o se il piano depositato si rivela manifestamente inidoneo, la procedura si chiude e la strada verso la liquidazione giudiziale si apre in discesa, con un creditore o il pubblico ministero pronti a chiederla.
Una nota pratica emersa dalla giurisprudenza di merito: il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, si è espresso a favore dell’applicazione già nella fase prenotativa delle protezioni dell’articolo 94-bis sui contratti essenziali. È un orientamento che conta molto, perché il rischio maggiore della fase con riserva è proprio che i fornitori strategici approfittino del momento di debolezza.
“Chi decide quanto pagare a ciascun creditore? E cosa sono le classi?”
Lo decide lei, nel piano — ma dentro binari precisi, e la costruzione delle classi è la vera partita tecnica del concordato.
La classe è un raggruppamento di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria per legge in alcuni casi ed è comunque, nella prassi, quasi sempre necessaria: perché è attraverso le classi che si costruisce il consenso, e perché senza classi non si accede al meccanismo dell’omologazione trasversale.
Un’ipotesi tipica di classamento: creditori ipotecari; creditori privilegiati generali; erario e enti previdenziali; fornitori strategici destinati a proseguire il rapporto; fornitori ordinari chirografari; creditori postergati. Ciascuna classe può ricevere un trattamento diverso, purché il criterio sia dichiarato e giustificato.
Poi entrano in gioco le regole distributive, ed è qui che si concentra il vantaggio del concordato in continuità. L’articolo 84, comma 6, distingue due masse:
Il valore di liquidazione — quello che si ricaverebbe smontando l’azienda — va distribuito nel rigoroso rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione. È la regola della priorità assoluta: prima gli ipotecari fino a capienza, poi i privilegiati per grado, poi i chirografari. Su questa massa non si negozia.
Il valore eccedente quello di liquidazione — il plusvalore che nasce dalla continuità — segue invece la regola della priorità relativa: è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Tradotto: si possono soddisfare classi inferiori anche senza aver pagato integralmente quelle superiori, purché sia rispettata la gerarchia relativa.
È una deroga vistosa ai principi degli articoli 2740 e 2741 del codice civile, e non è un’interpretazione creativa: è testo di legge. Sulla nozione di “valore eccedente” si è formata una giurisprudenza di merito significativa, che lo identifica nel surplus generato dalla continuità, cioè nel delta fra il valore di liquidazione e il maggior risultato concretamente conseguito nella procedura (in questo senso, fra le altre, Tribunale di Aosta 5 giugno 2024 n. 7 e Tribunale di Reggio Emilia 18 marzo 2025).
Attenzione però ai rapporti orizzontali, cioè fra classi dello stesso rango: il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025, ha respinto un’omologazione proprio perché classi collocate sul medesimo grado ricevevano trattamenti disallineati senza giustificazione. La priorità relativa consente di scavalcare la gerarchia verticale, non di discriminare arbitrariamente creditori pari-rango.
“I creditori votano? E se dicono di no, salta tutto?”
Sì, votano. No, non salta tutto — ed è questa la seconda grande arma del concordato in continuità.
Nel concordato in continuità aziendale il concordato è approvato quando tutte le classi votano a favore. All’interno di ogni singola classe la proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto in quella classe, oppure, in mancanza, se ha votato favorevolmente la maggioranza dei crediti dei votanti purché abbia votato almeno un terzo dei crediti ammessi in quella classe.
Se anche una sola classe dice no, si apre la strada della ristrutturazione trasversale dell’articolo 112, comma 2 — il cross-class cram down. Su richiesta del debitore, il tribunale omologa comunque quando ricorrono, cumulativamente, queste condizioni: il valore di liquidazione è stato distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione; il valore eccedente è distribuito secondo la regola di priorità relativa; nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito; e la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Su quest’ultimo requisito, il più controverso, è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, chiarendo che l’espressione “in mancanza” si riferisce all’assenza della maggioranza delle classi consenzienti, e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria. Conseguenza pratica: l’omologazione forzosa è possibile anche con l’adesione di una sola classe qualificata, senza che occorra la maggioranza delle classi. È una lettura che riduce drasticamente il potere di veto delle minoranze dissenzienti e allinea l’ordinamento interno alla Direttiva UE 2019/1023.
Nella stessa direzione, il Tribunale di Nocera Inferiore, con provvedimento del 20 aprile 2026, ha ammesso l’omologazione forzosa anche nel caso in cui la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi ma nessuna di esse sia composta da creditori privilegiati.
C’è poi la tutela del singolo creditore dissenziente: chi si oppone contestando la convenienza può ottenere che il tribunale verifichi che il suo trattamento non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Se il test è superato, l’opposizione cade.
Tabella: fasi, atti, termini e organo competente
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Accesso con riserva | Ricorso ex art. 44 CCII + bilanci ultimi 3 esercizi + elenco creditori | Il tribunale assegna da 30 a 60 giorni per il deposito completo, prorogabili di non oltre 60 | Tribunale — sezione procedure concorsuali del luogo del COMI |
| Misure protettive | Istanza ex art. 54, con pubblicazione al registro delle imprese | Conferma o revoca da parte del tribunale nei giorni immediatamente successivi all’iscrizione; durata massima complessiva 12 mesi (art. 8) | Tribunale |
| Domanda completa | Ricorso + proposta + piano (art. 87) + attestazione del professionista indipendente | Entro il termine assegnato in caso di riserva; immediato in caso di accesso diretto | Tribunale |
| Apertura della procedura | Decreto di apertura ex art. 47, nomina del commissario giudiziale e del giudice delegato | Fissato dal tribunale | Tribunale in composizione collegiale |
| Voto dei creditori | Comunicazione del commissario, espressione del voto per classi (artt. 107-109) | Termine fissato nel decreto di apertura | Creditori / commissario giudiziale |
| Opposizioni all’omologa | Atto di costituzione dei creditori dissenzienti e degli interessati | Almeno 10 giorni prima dell’udienza di omologazione (art. 48) | Tribunale |
| Omologazione | Sentenza di omologazione, eventualmente in forma di ristrutturazione trasversale (art. 112) | All’esito dell’udienza | Tribunale collegiale |
| Reclamo | Reclamo ex art. 51 e 53 CCII | 30 giorni dalla notificazione del provvedimento | Corte d’appello |
| Esecuzione | Adempimento del piano sotto vigilanza del commissario; eventuali modifiche ex art. 118-bis | Secondo la durata prevista dal piano | Debitore / commissario giudiziale |
“Durante la procedura i pignoramenti si fermano davvero? E i fornitori possono staccarmi le forniture?”
Sì e sì — cioè: i pignoramenti si fermano, e i fornitori non possono staccarle le forniture solo perché lei ha chiesto il concordato.
Sul primo fronte, dalla pubblicazione della domanda al registro delle imprese e con le misure protettive dell’articolo 54, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore né acquisire diritti di prelazione non concordati. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. I pignoramenti in corso restano sospesi.
Sul secondo fronte c’è una norma che molti imprenditori non conoscono e che vale oro: l’articolo 94-bis, introdotto nel 2022 e ritoccato dal Correttivo-ter. Vieta ai creditori le cosiddette clausole ipso facto: i contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività non possono essere unilateralmente rifiutati nell’esecuzione, risolti, anticipati nella scadenza o modificati in danno del debitore per il solo fatto del deposito della domanda di concordato o della concessione delle misure protettive. Sono espressamente considerati essenziali, fra gli altri, i contratti di fornitura la cui interruzione impedirebbe la prosecuzione dell’attività.
Il Correttivo-ter ha chiarito un punto pratico decisivo: la tutela opera già a far data dalla richiesta delle misure protettive, non dalla loro concessione. Il che elimina la finestra di vulnerabilità di qualche settimana in cui, prima, i fornitori potevano staccare la spina.
Restano poi le autorizzazioni “di ossigeno” dell’articolo 100: il tribunale può autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. È lo strumento che consente di continuare a pagare il fornitore senza il quale la produzione si ferma.
Una precisazione severa, però, sui rapporti con il fisco durante la procedura: la Cassazione, con la pronuncia n. 1859 del 2025, ha ribadito che l’impresa in concordato in continuità, anche con riserva, deve versare le ritenute fiscali e i relativi accessori sulle retribuzioni che corrisponde ai dipendenti nel corso della prosecuzione dell’attività. Le retribuzioni correnti si pagano al lordo degli obblighi fiscali: non è una posta comprimibile nel piano.
“E se l’azienda la fa andare avanti un altro? L’affitto d’azienda vale come continuità?”
Sì, l’affitto d’azienda rientra nella continuità indiretta — ma a condizioni che la Cassazione ha appena reso più rigorose.
L’articolo 84, comma 2, include espressamente nella continuità indiretta l’ipotesi in cui l’azienda sia gestita da un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento in società o affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso.
Quel “purché in funzione della presentazione del ricorso” è la chiave. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22931 dell’8 luglio 2026, ha stabilito che l’affitto d’azienda deve essere funzionalmente e cronologicamente collegato al piano: non basta esibire un contratto d’affitto risalente, stipulato per ragioni sue proprie e senza alcun nesso con la ristrutturazione, per qualificare come “in continuità” un concordato che nella sostanza è liquidatorio. È una pronuncia che chiude una prassi elusiva diffusa, quella dell’affitto stipulato mesi o anni prima e poi riesumato per aggirare la soglia del 20% del concordato liquidatorio.
Nella stessa direzione va la sentenza della Cassazione n. 348 dell’8 gennaio 2025, che ha delineato i requisiti sostanziali della continuità aziendale: ciò che conta è la conservazione dell’identità dell’attività d’impresa, da accertare in base al complesso delle circostanze concrete — il tipo di impresa, l’identità dell’attività produttiva, l’impiego almeno parziale della medesima forza lavoro, il tendenziale mantenimento della stessa clientela, la sottrazione alla liquidazione e la destinazione almeno parziale dei beni materiali già utilizzati per l’attività. Se la continuità è solo parziale, deve comunque riguardare una porzione significativa dell’attività economica precedente.
Sul versante opposto, la giurisprudenza di merito conferma l’ampiezza dello strumento quando l’operazione è genuina: il Tribunale di Roma, con provvedimento del 15 aprile 2026, ha ritenuto ammissibile una proposta di affitto e successiva vendita dell’azienda a favore di un assuntore, valorizzando l’apporto di nuova finanza. E il Tribunale di Parma, il 25 marzo 2026, ha omologato in via trasversale un concordato in continuità indiretta non approvato da tutte le classi.
Va infine ricordato il requisito occupazionale che l’articolo 84, comma 2, pone per la continuità indiretta: il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione. La continuità indiretta non è un modo per liberarsi del personale.
“Ho debiti enormi con Agenzia delle Entrate e INPS. Posso tagliarli anche se loro non sono d’accordo?”
Sì. È una delle novità più incisive della disciplina attuale, e il Correttivo-ter l’ha resa esplicita proprio per il concordato in continuità.
Lo strumento si chiama transazione fiscale e contributiva ed è disciplinato dall’articolo 88 del Codice della crisi. Consente di proporre all’amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, compresi IVA e ritenute — con l’eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea.
Prima del Correttivo-ter la giurisprudenza di merito era divisa sull’applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità: alcuni tribunali lo ammettevano (Tribunale di Caltanissetta), altri lo escludevano per l’assenza di una norma specifica (Tribunale di Vicenza). Il D.Lgs. 136/2024 ha risolto la questione sostituendo il vecchio comma 2-bis con i commi 3 e 4 dell’articolo 88, che disciplinano espressamente e separatamente i presupposti del cram down fiscale nel concordato liquidatorio e in quello in continuità, con esplicito richiamo, per il secondo, alle condizioni dell’articolo 112, comma 2.
Il meccanismo attuale: se l’erario o l’ente previdenziale non aderisce, il tribunale può omologare ugualmente, ferme restando le altre condizioni dell’articolo 112, comma 2, quando il trattamento offerto non è deteriore rispetto a quello che il creditore pubblico ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale.
Su cosa il giudice debba valutare — e su cosa non debba valutare — la Cassazione è stata netta con la pronuncia n. 10723 del 22 aprile 2026: nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Nella stessa linea si era già mossa la Corte d’appello di Bari il 21 ottobre 2025, escludendo che la meritevolezza costituisca condizione soggettiva per l’ammissione e l’omologazione. Chi teme che i propri trascorsi gestionali gli precludano l’accesso deve sapere che il giudizio non verte su quello.
Attenzione al diritto intertemporale, però: la Cassazione, con la sentenza n. 15593 del 21 maggio 2026, ha delimitato l’operatività del cram down fiscale nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 rispetto alla ristrutturazione trasversale dell’articolo 112, comma 2. Per le procedure aperte prima del Correttivo-ter le regole non sono le stesse, e questo è esattamente il tipo di questione su cui si vincono o si perdono i giudizi di omologa.
In materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi in sede concorsuale interviene direttamente lo staff multidisciplinare a livello nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista: la transazione fiscale non è un adempimento burocratico, è la parte del piano dove si decide se il concordato regge o si arena.
“Ho firmato fideiussioni personali per l’azienda. La banca può venire a prendersi casa mia lo stesso?”
Sì. È la risposta più dura di tutta questa guida, e va data senza attenuazioni.
L’omologazione del concordato libera il debitore — cioè la società — dai debiti eccedenti la percentuale concordataria. Ma non libera i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. È un principio radicato: il creditore conserva impregiudicati i diritti contro chi ha garantito personalmente il debito.
Quindi, se lei ha firmato fideiussioni omnibus a favore delle banche — e nella pratica italiana quasi ogni amministratore di PMI le ha firmate — il concordato della società non le mette al riparo il patrimonio personale. La banca può escutere la garanzia, ottenere un decreto ingiuntivo contro di lei personalmente, iscrivere ipoteca giudiziale sulla sua abitazione e procedere al pignoramento.
Questo però non significa che non ci sia nulla da fare. Significa che il concordato societario va costruito insieme alla strategia sul patrimonio personale, non separatamente. Le direzioni possibili sono diverse a seconda della situazione: la contestazione della validità della fideiussione, quando riproduce lo schema ABI del 2003 censurato per profili antitrust dalla giurisprudenza; la verifica di anatocismo, usura e vizi di determinazione del tasso nei rapporti bancari garantiti, che riducono l’esposizione garantita; la negoziazione con la banca di una liberazione della garanzia contestuale al piano, che nella pratica si ottiene quando la banca ha un interesse concreto alla continuità; l’accesso personale del fideiussore, se ne ricorrono i presupposti, agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice per il consumatore o per il debitore civile.
Quello che non funziona mai è ignorare il problema, chiudere il concordato della società con soddisfazione e scoprire sei mesi dopo che il pignoramento immobiliare sulla casa di famiglia è già iscritto.
“Cosa succede ai dipendenti e ai contratti in corso?”
I dipendenti restano, i contratti proseguono — con eccezioni che vanno gestite nel piano.
Sui contratti pendenti, cioè quelli non ancora integralmente eseguiti da entrambe le parti, la regola generale del concordato è la prosecuzione. Il debitore può però chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospenderli o a scioglierli quando la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione, con riconoscimento al contraente di un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da inadempimento, credito che va soddisfatto come credito anteriore.
Attenzione a un limite che la Cassazione ha appena marcato con forza. Con la sentenza n. 10271 del 20 aprile 2026 la Corte ha affrontato il caso di un concordato in continuità che imponeva a un contraente una modifica unilaterale delle condizioni di un contratto pendente, e ha stabilito che il rimedio conservativo dell’articolo 53, comma 5-bis — quello che consente alla corte d’appello di confermare l’omologazione nonostante l’accoglimento del reclamo — è esperibile solo quando il reclamo riguardi la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, non quando sia accertato un diverso vizio di illegittimità della proposta. Il concordato consente di ristrutturare il debito, non di riscrivere d’imperio i contratti altrui.
Sui rapporti di lavoro, il concordato in continuità non comporta di per sé la risoluzione. Nella continuità indiretta opera il requisito occupazionale di cui abbiamo detto. Restano fermi, in caso di trasferimento d’azienda, i meccanismi dell’articolo 2112 del codice civile e le procedure sindacali di informazione e consultazione, con le modulazioni previste dalla normativa concorsuale. E restano fermi, come già visto, gli obblighi di versamento delle ritenute sulle retribuzioni correnti.
I crediti dei lavoratori maturati prima della domanda restano crediti anteriori, assistiti dai privilegi degli articoli 2751-bis e seguenti del codice civile, e come tali collocati nel piano secondo le regole distributive.
“Perdo il controllo dell’azienda? Arriva qualcuno che comanda al posto mio?”
No, resta lei al comando — ma sotto vigilanza, e con dei limiti reali.
Nel concordato preventivo il debitore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa. Non c’è spossessamento come nella liquidazione giudiziale. Il tribunale nomina un giudice delegato e un commissario giudiziale, che vigila e riferisce, ma non gestisce.
I limiti sono due, e vanno presi sul serio. Il primo: gli atti di straordinaria amministrazione — alienazioni, transazioni, concessione di ipoteche o pegni, assunzione di finanziamenti — richiedono l’autorizzazione del tribunale, e gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Il secondo: la gestione deve essere coerente con il piano, e il commissario che rilevi condotte in frode o gravi difformità riferisce al tribunale, aprendo la strada alla revoca.
Su questo punto la Cassazione è intervenuta con la pronuncia n. 31958 del 9 dicembre 2025, in tema di revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori da parte del debitore e dell’attestatore, come riscontrata dal commissario giudiziale. La sanzione più severa nel concordato non colpisce chi ha poco da offrire: colpisce chi nasconde.
C’è poi il capitolo delle proposte concorrenti. L’articolo 90 consente ai creditori che rappresentano una quota dei crediti — soglia che il Correttivo-ter ha dimezzato dal 10% al 5% — di presentare una proposta alternativa alla sua. È il vero rischio di “perdere l’azienda”: non un commissario che comanda, ma un terzo che offre ai creditori un piano migliore del suo e se la prende. La difesa è una sola, e non è giuridica: presentare fin dall’inizio un piano che i creditori non abbiano interesse a scavalcare.
“C’è un rischio penale? Ho paura della bancarotta”
Il rischio penale non nasce dal concordato: nasce da quello che si è fatto prima, o da quello che si nasconde durante. Ed è una distinzione che cambia completamente la valutazione.
Chiedere il concordato non è un reato né un indizio di reato. Al contrario, il Codice della crisi ha costruito un sistema di premialità per chi si attiva tempestivamente, e l’articolo 2086 del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva il dovere di istituire assetti adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Ritardare l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi è, oggi, più rischioso che accedervi.
Le condotte che espongono a responsabilità penale sono altre e ben tipizzate: la distrazione o l’occultamento di beni, la creazione di passività fittizie, la tenuta irregolare o l’occultamento delle scritture contabili, i pagamenti preferenziali fuori dalle autorizzazioni. Nel perimetro concordatario esiste inoltre una specifica fattispecie che punisce chi, per accedere alla procedura, espone dati falsi od omette informazioni rilevanti sulla propria situazione patrimoniale.
La lettura pratica è questa: se nell’ultimo periodo sono state fatte operazioni discutibili — trasferimenti di beni a società collegate, pagamenti selettivi a fornitori “amici”, prelievi soci — il concordato non le cancella, e anzi le porta sotto la lente del commissario giudiziale, che ha poteri di indagine e obblighi di segnalazione. Questo va analizzato prima di depositare il ricorso, non dopo. Ma va analizzato per gestirlo, non per rinunciare alla procedura: perché l’alternativa, cioè attendere la liquidazione giudiziale, sottopone le stesse operazioni al curatore, con poteri revocatori e di azione di responsabilità ben più incisivi.
“Quanto dura tutto questo? E se poi il piano non regge?”
Dalla domanda all’omologazione, in condizioni ordinarie, si va da alcuni mesi a poco più di un anno. L’esecuzione del piano dura invece quanto il piano prevede, e nei concordati in continuità sono normali orizzonti di quattro, cinque, sei anni.
Il Codice non fissa un tetto rigido alla durata del piano in continuità, a differenza di quanto accadeva in passato per il concordato liquidatorio. Il vincolo è di sostenibilità: il piano deve essere attestato come idoneo a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa. Un piano a otto anni fondato su ipotesi di crescita ottimistiche non passa; un piano a cinque anni fondato su commesse già acquisite e margini storici passa.
Un dettaglio che pesa: nel concordato in continuità il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Ma i creditori privilegiati che non vengono soddisfatti integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione acquistano il diritto di voto per l’intero credito. Allungare i tempi di pagamento dei privilegiati, quindi, ha un costo politico immediato: si crea una classe votante in più. Il Tribunale di Modena, il 20 novembre 2025, ha confermato l’ammissibilità del pagamento dei prelatizi oltre i centottanta giorni dall’omologazione, alle condizioni di legge.
Se il piano non regge, gli scenari sono due. Il primo, positivo: l’articolo 118-bis, introdotto dal Correttivo-ter, consente di apportare modifiche al piano dopo l’omologazione, con rinnovo dell’attestazione, parere del commissario, pubblicazione al registro delle imprese, comunicazione ai creditori e possibilità per questi di opporsi. È una valvola di sfogo importante per i piani lunghi, esposti a variabili di mercato.
Il secondo scenario è la risoluzione per inadempimento, su ricorso dei creditori, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale. Qui va segnalato un limite invalicabile fissato dalla Cassazione con la pronuncia n. 22229 del 2026: dopo l’omologazione la proposta di concordato non può essere modificata unilateralmente. L’articolo 118-bis consente di intervenire sul piano, cioè sulle modalità operative di adempimento, non sulle condizioni pattuite con i creditori. Ridurre le percentuali promesse dopo l’omologa non è ammesso.
Va ricordato anche che, secondo la Cassazione (sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025), i crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non godono automaticamente della prededuzione nell’eventuale successiva liquidazione giudiziale. Chi finanzia l’esecuzione del piano deve saperlo, e il piano deve tenerne conto nella costruzione delle garanzie.
“E i soci? Restano dentro o perdono tutto?”
Possono restare dentro, ma la loro posizione va dichiarata ai creditori con trasparenza totale, altrimenti il piano cade.
È uno dei terreni più delicati del concordato in continuità. La regola di priorità relativa consente, in teoria, che ai soci resti un valore residuo anche quando i creditori non sono integralmente soddisfatti — cosa impensabile sotto la rigida priorità assoluta. Ma quel valore non può essere occultato.
Il Tribunale di Milano, con decreto del 23 settembre 2025, ha sancito l’inammissibilità del piano di risanamento in continuità quando il trattamento economico o la permanenza di valore in favore dei soci storici non venga rappresentata ai creditori con assoluta trasparenza informativa. Non è un formalismo: il creditore chiamato a votare una falcidia dell’85% ha il diritto di sapere se e quanto resta in mano a chi ha portato l’azienda in crisi.
Sul piano societario, gli articoli 120-bis e seguenti hanno riscritto i rapporti fra organo amministrativo e compagine sociale. Gli amministratori decidono l’accesso allo strumento e il piano può prevedere operazioni sul capitale — aumenti, riduzioni, conversioni di crediti in partecipazioni, fusioni, scissioni — anche in deroga alle regole ordinarie. I soci che si oppongono possono far valere le proprie ragioni nelle sedi previste, ma non hanno un potere di veto sull’accesso alla procedura.
Nella pratica, la sorte dei soci dipende quasi sempre dal fabbisogno di finanza nuova. Se il risanamento richiede l’ingresso di un investitore, quell’investitore chiederà il controllo, e la posizione dei soci storici si diluisce o si azzera. Se invece il piano regge sui flussi della gestione corrente, i soci possono conservare la partecipazione — a condizione di dichiararlo apertamente.
“Mi fa vedere un esempio concreto? Con i numeri?”
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi di calcolo, serviti per far vedere come funziona la macchina.
Ipotesi 1 — Impresa metalmeccanica in continuità diretta
Una SRL con 14 dipendenti, fatturato 3.180.000 euro, debito complessivo di 2.740.000 euro così composto: 890.000 euro verso banche assistiti da ipoteca sul capannone; 415.000 euro verso Agenzia delle Entrate e INPS per IVA, ritenute e contributi non versati; 168.000 euro verso dipendenti per TFR e mensilità arretrate; 1.267.000 euro verso fornitori chirografari.
Il capannone, in caso di vendita all’asta nella liquidazione giudiziale, viene stimato prudenzialmente in 640.000 euro. Macchinari e magazzino, svenduti separatamente, 195.000 euro. Crediti verso clienti realisticamente recuperabili in sede concorsuale, 128.000 euro. Valore di liquidazione: 963.000 euro, dal quale vanno detratti i costi della procedura, stimati in 118.000 euro. Netto distribuibile in liquidazione: 845.000 euro.
Applicando la priorità assoluta a quel netto: la banca ipotecaria assorbe i 640.000 euro del ricavato immobiliare (restando incapiente per 250.000 euro, che degradano a chirografo); i crediti dei dipendenti, privilegiati, assorbono i 168.000 euro; residuano 37.000 euro per i privilegiati generali erariali e contributivi, che restano incapienti per la quasi totalità. Ai fornitori chirografari, nella liquidazione giudiziale, arriva zero.
Il piano in continuità prevede invece: prosecuzione dell’attività per sei anni con margine operativo destinato ai creditori pari a 214.000 euro annui, per complessivi 1.284.000 euro; conservazione del capannone, strumentale alla produzione; apporto di finanza esterna da parte di un nuovo socio industriale per 300.000 euro.
Il valore complessivamente distribuibile sale così a 1.584.000 euro contro gli 845.000 della liquidazione. Il valore eccedente quello di liquidazione è pari a 739.000 euro, e su di esso opera la regola di priorità relativa. Il piano può quindi destinare risorse ai fornitori chirografari — poniamo il 14% dei loro crediti, cioè circa 177.000 euro — anche senza aver integralmente soddisfatto i privilegiati di grado superiore, purché ogni classe riceva complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelle inferiori, e purché nessun creditore riceva meno dei suoi 0 euro liquidatori. Esito: il debito verso i fornitori si riduce dell’86%, e quei fornitori incassano comunque più di quanto avrebbero mai visto dalla liquidazione.
Ipotesi 2 — Impresa di servizi in continuità indiretta con affitto
Una SRL di logistica con 9 dipendenti e un debito di 1.460.000 euro, priva di immobili. Il valore aziendale è tutto in contratti pluriennali con tre committenti e in una flotta di mezzi in leasing. In liquidazione giudiziale i contratti si sciolgono, i mezzi tornano ai concedenti: valore di liquidazione stimato in 87.000 euro, sostanzialmente il magazzino ricambi e qualche credito.
Il piano prevede l’affitto dell’azienda a una società terza — stipulato il 4 febbraio in funzione del ricorso depositato il 27 dello stesso mese, con espressa previsione nel piano del collegamento funzionale — con canone di 9.400 euro mensili per trenta mesi e opzione di acquisto a 420.000 euro, con mantenimento di 6 dei 9 dipendenti.
Somma disponibile: 282.000 euro di canoni più 420.000 euro di prezzo, per un totale di 702.000 euro, meno i costi di procedura. Contro un valore di liquidazione di 87.000 euro. Il plusvalore da continuità è di oltre 600.000 euro, e la sua distribuzione secondo la priorità relativa consente di offrire ai chirografari una percentuale che, nella liquidazione, sarebbe stata pari a zero.
Il punto critico di questa seconda ipotesi non è il calcolo: è la qualificazione. Se l’affitto fosse stato stipulato due anni prima, per ragioni estranee al risanamento, alla luce dell’ordinanza della Cassazione n. 22931 dell’8 luglio 2026 il concordato rischierebbe la riqualificazione come liquidatorio — con conseguente obbligo di garantire il 20% ai chirografari e l’apporto esterno del 10%. Sarebbe la differenza fra un piano omologabile e un piano inammissibile.
La domanda che nessuno fa ma che tutti dovrebbero fare
Su cento imprenditori che ci chiedono del concordato in continuità, novantacinque chiedono “quanto pago” e “quanto dura”. Quasi nessuno chiede la cosa che conta davvero:
“Qual è, oggi, il valore di liquidazione della mia azienda — e chi lo determina?”
Torni un momento ai calcoli dell’ipotesi 1. Tutto ciò che il concordato in continuità consente di fare — la falcidia dell’86% ai chirografari, la deroga alla priorità assoluta, l’imposizione del piano ai dissenzienti — dipende da un solo numero: il valore di liquidazione. È la linea che divide la massa distribuibile secondo priorità assoluta da quella distribuibile secondo priorità relativa. È il parametro del test di non deteriorità che ogni singolo creditore opponente può invocare. È il termine di confronto del cram down fiscale. È la base della verifica di convenienza in sede di omologa.
Alzare quel numero significa restringere lo spazio di manovra del piano. Abbassarlo artificiosamente significa esporsi al rigetto. E il valore di liquidazione non lo decide il debitore: lo stima l’attestatore, lo verifica il commissario giudiziale, e in ultima analisi lo sindaca il tribunale.
Su questo la giurisprudenza recente ha stretto le maglie in modo netto. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22931 del 2026, ha confermato la non vincolatività della relazione del professionista attestatore e il pieno potere-dovere del giudice di sindacarne l’attendibilità e la correttezza metodologica delle stime valoriali. Nella stessa linea si è mosso il Tribunale di Firenze il 4 marzo 2026, affermando che la verifica del tribunale non può ridursi a un accertamento sommario del contenuto di piano e proposta fin dalla fase iniziale, ma deve estendersi al riscontro della ricorrenza dei presupposti richiesti poi per l’omologazione.
La conseguenza pratica è che la partita del concordato in continuità si vince o si perde nella perizia di stima, mesi prima dell’udienza di omologazione. Un valore di liquidazione stimato con metodologia debole — magari appiattito su valori di realizzo teorici, senza considerare tempi di vendita, ribassi d’asta, costi di procedura e fiscalità — è una bomba a orologeria: basta un creditore che si opponga con una perizia contraria per far saltare l’intero impianto.
La domanda giusta da porre al proprio consulente, quindi, non è “quanto pago”, ma: come è stato costruito il valore di liquidazione, con quale metodo, con quali assunzioni sui tempi, e quanto regge sotto contestazione.
“Ma i giudici, alla fine, cosa dicono?”
Ecco il quadro delle pronunce che oggi orientano la materia. Per ciascuna: estremi, principio in sintesi, e perché conta per chi sta valutando un concordato in continuità.
1. Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348 — La continuità aziendale richiede la conservazione dell’identità dell’attività d’impresa, accertata guardando al tipo di impresa, alla forza lavoro impiegata, alla clientela mantenuta e ai beni sottratti alla liquidazione; se la continuità è parziale deve riguardare una porzione significativa dell’attività. Rilevanza: è il metro con cui il tribunale distingue una vera continuità da una liquidazione travestita.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22931 — L’affitto d’azienda vale come continuità indiretta solo se funzionalmente e cronologicamente collegato al piano; un contratto risalente e slegato dalla ristrutturazione non basta. La relazione dell’attestatore non vincola il giudice, che può sindacarne metodo e attendibilità. Rilevanza: chiude la prassi dell’affitto “di comodo” e apre il sindacato giudiziale sulle stime.
3. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 — Nell’omologazione forzosa del concordato in continuità, l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), va riferita all’assenza della maggioranza delle classi consenzienti; è quindi sufficiente l’adesione di una sola classe qualificata, almeno parzialmente soddisfatta nel rispetto delle prelazioni anche sul valore eccedente. Rilevanza: riduce drasticamente il potere di blocco dei creditori dissenzienti.
4. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723 — Nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: i trascorsi gestionali non precludono l’accesso alla ristrutturazione del debito fiscale.
5. Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593 — Delimita, per le procedure soggette alla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’operatività dell’omologazione forzosa in caso di mancata adesione di fisco ed enti previdenziali rispetto alla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2. Rilevanza: il regime applicabile dipende dalla data di accesso, e sbagliare disciplina significa perdere l’omologa.
6. Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10271 — Il rimedio conservativo dell’art. 53, comma 5-bis, opera solo quando il reclamo contesti la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, non quando sia accertato un diverso vizio di illegittimità, come l’imposizione di una modifica unilaterale delle condizioni di un contratto pendente; l’eventuale risarcimento va liquidato contestualmente perché incide sul fabbisogno concordatario. Rilevanza: il concordato non può riscrivere i contratti altrui.
7. Cass. civ., Sez. I, 2026, n. 22229 — Dopo l’omologazione la proposta di concordato non è modificabile unilateralmente; l’art. 118-bis consente modifiche al piano di adempimento, non alle condizioni pattuite con i creditori, e comunque con rinnovo dell’attestazione, parere del commissario, pubblicità e opposizione dei creditori. Rilevanza: le percentuali promesse in omologa non si rinegoziano dopo.
8. Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958 — Revoca del concordato per incompletezza dell’informazione offerta ai creditori dal debitore e dall’attestatore, riscontrata dal commissario giudiziale. Rilevanza: l’omissione informativa è il vizio che uccide più concordati della scarsità delle risorse.
9. Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 — I crediti sorti nell’esecuzione del concordato in continuità dopo la chiusura della procedura non beneficiano automaticamente della prededuzione nella successiva liquidazione giudiziale, in continuità con l’impostazione delle Sezioni Unite n. 42093/2021. Rilevanza: incide sulla struttura delle garanzie a chi finanzia l’esecuzione del piano.
10. Cass. civ., Sez. I, 2025, n. 1859 — L’impresa in concordato in continuità, anche con riserva, deve versare le ritenute fiscali e i relativi accessori sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nella prosecuzione dell’attività. Rilevanza: la fiscalità corrente non è comprimibile nel piano.
11. Trib. Brescia, sent. n. 511 del 30 dicembre 2025 — Rigetto dell’omologazione per violazione della regola di non discriminazione fra classi collocate sul medesimo rango, pur nel quadro della distribuzione del valore eccedente. Rilevanza: la priorità relativa deroga alla gerarchia verticale, non autorizza disparità orizzontali.
12. Trib. Parma, 25 marzo 2026 — Omologazione trasversale di un concordato in continuità indiretta non approvato da tutte le classi, con lettura sistematica dei requisiti di cui alle lettere b) e d) dell’art. 112, comma 2. Rilevanza: conferma l’operatività concreta del cram down anche in continuità indiretta.
13. Trib. Nocera Inferiore, 20 aprile 2026 — Ammette l’omologazione forzosa anche quando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi ma nessuna è composta da creditori privilegiati. Rilevanza: amplia le ipotesi di accesso alla ristrutturazione trasversale.
14. Trib. Roma, 15 aprile 2026 — Ammissibile la proposta di concordato in continuità indiretta articolata su affitto e successiva vendita dell’azienda a un assuntore, in ragione dell’apporto di nuova finanza. Rilevanza: legittima le strutture “affitto-ponte” quando sorrette da finanza nuova.
15. Trib. Milano, decreto 23 settembre 2025 — Inammissibile il piano in continuità che non rappresenti ai creditori, con piena trasparenza, il trattamento economico o la permanenza di valore in favore dei soci storici. Rilevanza: il valore lasciato ai soci va dichiarato, non nascosto.
16. Trib. Milano, decreto 2 novembre 2025 — Applicabilità in via anticipata delle tutele dell’art. 94-bis sui contratti essenziali già nella fase prenotativa del concordato con riserva. Rilevanza: chiude la finestra di vulnerabilità nei confronti dei fornitori strategici.
17. Trib. Pavia, 2 aprile 2025 — La presenza di un valore eccedente quello di liquidazione generato dalla continuità non è, in sé, condizione imprescindibile per il cross-class cram down quando risultino comunque soddisfatte le condizioni dell’art. 112, comma 2. Rilevanza: flessibilizza l’accesso all’omologazione trasversale.
18. Trib. Cosenza, 9 luglio 2025 — La sottoscrizione tardiva della relazione del professionista indipendente costituisce mera irregolarità formale, che non incide sulla ritualità della proposta. Rilevanza: i vizi formali dell’attestazione non travolgono la domanda.
19. Trib. Modena, 20 novembre 2025 — Applicabilità al concordato minore in continuità delle regole distributive dell’art. 84, comma 6, e ammissibilità del pagamento dei creditori prelatizi anche oltre 180 giorni dall’omologazione. Rilevanza: estende la logica della priorità relativa alle realtà sotto soglia.
20. Corte d’appello di Bari, 21 ottobre 2025 — La meritevolezza del proponente non costituisce condizione soggettiva necessaria per l’ammissione e l’omologazione del concordato. Rilevanza: separa il giudizio concorsuale dal giudizio sulla condotta.
Sul versante dell’evoluzione normativa, va segnalata anche la divergenza pre-Correttivo fra Trib. Caltanissetta, favorevole al cram down fiscale nel concordato in continuità già sotto il vecchio art. 88, comma 2-bis, e Trib. Vicenza, di segno opposto: contrasto che il D.Lgs. 136/2024 ha chiuso in via legislativa introducendo i commi 3 e 4 dell’art. 88.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Nessun elenco di intenzioni. Ecco le attività materiali che lo Studio Monardo svolge su un dossier di concordato in continuità.
1. Ricostruiamo la posizione debitoria reale, riclassificando il debito per natura, grado di prelazione e scadenza, e confrontando le pretese dei creditori con la contabilità e i titoli, perché la prima cosa che emerge quasi sempre è che il debito iscritto non coincide con il debito dovuto.
2. Calcoliamo il valore di liquidazione con metodo difendibile, distinguendo valori di realizzo, tempi di dismissione, ribassi d’asta e costi di procedura, e verifichiamo la tenuta di quel numero sotto l’ipotesi di contestazione da parte di un creditore opponente.
3. Costruiamo il piano industriale e finanziario insieme ai commercialisti dello staff, ancorandolo a commesse, margini storici e contratti esistenti, non a proiezioni di crescita, e ne verifichiamo la sostenibilità nell’orizzonte che verrà attestato.
4. Progettiamo il classamento dei creditori e simuliamo l’esito del voto classe per classe, individuando in anticipo dove nascerà il dissenso e se le condizioni dell’art. 112, comma 2, per la ristrutturazione trasversale saranno integrate.
5. Redigiamo il ricorso e gestiamo l’accesso, scegliendo fra domanda completa e accesso con riserva ex art. 44, e depositiamo contestualmente l’istanza di misure protettive ex art. 54 per bloccare pignoramenti e azioni cautelari.
6. Trattiamo con banche e intermediari finanziari, verificando sui rapporti bancari anatocismo, usura, indeterminatezza dei tassi e vizi delle fideiussioni, e utilizzando quelle contestazioni come leva negoziale sul quantum garantito e sul trattamento della classe bancaria.
7. Predisponiamo e negoziamo la transazione fiscale e contributiva ex art. 88, curando l’attestazione specifica sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e impostando, se l’ente non aderisce, la richiesta di omologazione secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
8. Difendiamo l’omologazione contro le opposizioni, contestando le perizie avversarie sul valore di liquidazione e presidiando in giudizio le condizioni distributive degli artt. 84, comma 6, e 112, comma 2.
9. Gestiamo la fase esecutiva, seguendo i rapporti con il commissario giudiziale, le autorizzazioni ex artt. 94 e 100 e, quando il piano necessita di adattamenti, la procedura di modifica ex art. 118-bis.
10. Impostiamo in parallelo la protezione del patrimonio personale di amministratori e soci esposti da fideiussioni, coordinando la strategia societaria con quella individuale, ivi compreso l’eventuale accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
È l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa quella che pesa di più su una materia come questa: il concordato in continuità è, prima ancora che un procedimento, una negoziazione strutturata con banche, fornitori strategici, erario ed enti previdenziali, e la qualifica di cui al D.L. 118/2021 attesta la specifica abilitazione a condurre quelle trattative dentro il perimetro degli strumenti di regolazione della crisi. A questa si affianca l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di seguire la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità: su una materia in cui, come si è visto, la Suprema Corte sta ridisegnando anno per anno i confini dell’omologazione forzosa e della continuità indiretta, la continuità del difensore fra primo grado, reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione non è un dettaglio organizzativo, è ciò che tiene insieme la strategia.
Lo Studio lavora con uno staff che unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: perché in un concordato in continuità la stima del valore di liquidazione, la costruzione del piano finanziario e la difesa giuridica dell’omologa non sono tre lavori separati da consegnarsi a vicenda, ma un unico lavoro che deve reggere davanti allo stesso collegio.
Tre cose da portarsi via
La prima: nel concordato in continuità aziendale non esiste percentuale minima di legge per i creditori chirografari. L’unico limite reale è che nessuno riceva meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale — e per un’azienda in crisi quella soglia è, quasi sempre, molto bassa.
La seconda: il dissenso dei creditori, compresi fisco ed enti previdenziali, non è più un veto. La ristrutturazione trasversale dell’art. 112 e il cram down fiscale dell’art. 88 consentono l’omologazione anche contro la volontà di intere classi, e la Cassazione con la sentenza n. 7663 del 2026 ha ampliato ulteriormente questo spazio.
La terza: tutto ruota intorno al valore di liquidazione, e quel numero va costruito prima, con metodo, sapendo che il tribunale lo sindacherà.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con le abilitazioni che la materia richiede e che sono verificabili una per una: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 per la fase di trattativa con creditori bancari, commerciali e pubblici; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per le due componenti — esposizione bancaria e debito fiscale — che nella quasi totalità dei concordati determinano il fabbisogno; il patrocinio in Cassazione per difendere l’omologazione ottenuta fino all’ultimo grado; e le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC per le posizioni personali di soci e garanti che quasi sempre si aprono accanto a quella societaria. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i numeri e costruiamo la strategia che quei numeri consentono.
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