Quanto Tempo Rimangono Visibili Le Segnalazioni In Crif Per Finanziamenti Non Pagati?

Se sei arrivato qui cercando un numero secco — dodici mesi, ventiquattro, trentasei — devi sapere subito una cosa: quel numero, da solo, non esiste. Non c’è una sola risposta alla domanda “quanto dura una segnalazione in CRIF”: ce ne sono almeno sei, e quella giusta dipende da chi sei, da come hai chiuso la posizione e da quali banche dati ti riguardano davvero.

Due persone con lo stesso debito residuo di 8.400 euro possono uscire dagli archivi a distanza di anni l’una dall’altra. Un lavoratore dipendente che salta due rate e poi rimette tutto in pari vede sparire il dato dodici mesi dopo la registrazione della regolarizzazione. Un artigiano con lo stesso identico ritardo, ma con un’esposizione bancaria sopra i trentamila euro, resta visibile anche nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che segue regole completamente diverse e non conosce alcuna cancellazione automatica. Un pensionato che ha ceduto il quinto quasi mai finisce segnalato per colpa sua, ma può ritrovarsi in archivio come garante del figlio senza averlo mai saputo. E chi ha chiuso una procedura di sovraindebitamento ha in mano un argomento che nessun altro profilo possiede.

In questa guida trovi le regole comuni spiegate una volta sola, poi una sezione dedicata a ciascun profilo: dipendente, pensionato, lavoratore autonomo, imprenditore individuale, garante, sovraindebitato. Vai pure diritto alla tua, ma leggi prima il blocco delle regole generali: senza quelle, i numeri della tua sezione non si capiscono.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia. Le segnalazioni nei sistemi di informazioni creditizie stanno al confine tra il diritto bancario e la protezione dei dati personali: si contestano leggendo un contratto di finanziamento, un flusso di aggiornamento mensile e un provvedimento del Garante privacy nello stesso momento. È il terreno del coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo esercita mettendo avvocati e commercialisti sullo stesso caso; ed è terreno di avvocato cassazionista, perché i principi che decidono queste cause — quando la sofferenza è legittima, quando il danno va provato — sono stati scritti dalla Corte di cassazione e continuano a essere riscritti lì.

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Le regole che valgono per tutti: l’orologio del Codice di condotta

CRIF non è “una lista dei cattivi pagatori”. È il gestore di EURISC, il principale sistema di informazioni creditizie (SIC) italiano, cioè un archivio privato che raccoglie sia informazioni negative sia informazioni positive sui rapporti di credito delle persone fisiche. Accanto a CRIF operano Experian e CTC. Tutti e tre seguono le stesse regole, contenute nel Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, che ha sostituito il precedente Codice deontologico del 2004.

I tempi di conservazione stanno tutti nell’Allegato 2 di quel Codice, e sono questi:

Cosa è registratoPer quanto resta visibile
Richiesta di finanziamento in istruttoriaIl tempo necessario all’istruttoria, e comunque non oltre 180 giorni dalla presentazione
Richiesta rifiutata o alla quale hai rinunciatoNon oltre 90 giorni dall’aggiornamento con l’esito
Ritardo fino a due rate o due mesi, poi regolarizzato12 mesi dalla registrazione dei dati sulla regolarizzazione
Ritardo superiore a due rate o due mesi, poi regolarizzato24 mesi dalla registrazione dei dati sulla regolarizzazione
Inadempimento mai regolarizzato36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto (o dall’ultimo aggiornamento necessario), e comunque non oltre 60 mesi dalla scadenza del rapporto
Rapporto chiuso regolarmente (dato positivo)Non oltre 60 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla scadenza del contratto

Ci sono tre dettagli che quasi nessuno considera e che spostano le date in modo concreto.

Il primo: i dodici e i ventiquattro mesi non decorrono dal giorno in cui paghi. Decorrono dalla data in cui viene registrata la regolarizzazione. I dati nei SIC sono aggiornati con cadenza mensile dal partecipante che li ha comunicati: tra il bonifico e la registrazione può passare fino a un mese abbondante. Chi conta i dodici mesi dalla ricevuta di pagamento sbaglia sistematicamente la data di uscita.

Il secondo: l’orologio si azzera se nel frattempo arriva un altro guaio. L’Allegato 2 è esplicito: decorsi i dodici o i ventiquattro mesi i dati sono eliminati se in quell’intervallo non sono stati registrati ulteriori ritardi o inadempimenti. Un nuovo ritardo su un altro finanziamento, dentro la finestra, fa ripartire il conteggio.

Il terzo: “regolarizzazione” non significa solo “pagamento integrale”. Il Codice di condotta definisce la regolarizzazione come l’estinzione delle obbligazioni inadempiute, anche a seguito di vicende estintive diverse dall’adempimento — in particolare transazioni, concordati o accordi raggiunti anche in via stragiudiziale o con l’ausilio di organismi di composizione della crisi. Tradotto: un saldo e stralcio o un accordo omologato non sono un inadempimento non regolarizzato da 36 mesi, ma una regolarizzazione da 24 mesi. È una differenza di un anno intero, ed è uno degli errori applicativi che il Garante ha già dovuto correggere su reclamo, imponendo agli intermediari di riportare a 24 mesi le procedure interne che ne applicavano 36 dopo un saldo e stralcio.

Vale la pena chiarire anche il contrario, cioè quali eventi non spostano di un giorno le date di uscita, perché su questo circolano molte convinzioni sbagliate.

Non le sposta il pagamento parziale: versare una parte dell’arretrato senza estinguere l’obbligazione inadempiuta non integra la regolarizzazione, che il Codice di condotta definisce come estinzione senza perdite o residui per il creditore, anche a titolo di interessi e spese. Non le sposta la prescrizione del credito: la prescrizione riguarda l’esigibilità dell’obbligazione, mentre i tempi di conservazione decorrono dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento necessario. Non le sposta il decreto ingiuntivo, che è un atto del creditore e non un evento estintivo. Non le sposta l’apertura di una trattativa, finché non si chiude con un accordo. E non le sposta il semplice fatto che tu non chieda più credito: gli archivi non funzionano a consumo.

C’è infine un capitolo che incide sulla tua vita creditizia quanto la segnalazione in sé, ed è lo scoring. L’art. 10 del Codice di condotta disciplina i trattamenti automatizzati che traducono i dati in un punteggio di rischio, e fissa alcune garanzie precise: quei trattamenti possono essere effettuati solo per istruire una richiesta o per gestire un rapporto in corso; il punteggio è comunicato dal gestore soltanto al partecipante che ha ricevuto la tua richiesta o che ha già comunicato dati sul rapporto; i modelli e gli algoritmi di calcolo devono essere verificati con cadenza almeno biennale e aggiornati in funzione degli esiti di quelle verifiche. Soprattutto, quando la richiesta non viene accolta hai diritto di sapere se sono stati consultati punteggi o indicatori negativi ottenuti con trattamenti automatizzati, di ottenere quei dati e di ricevere una spiegazione delle logiche di funzionamento del sistema e delle principali tipologie di fattori considerati.

A questo si aggiunge, dal nuovo quadro del TUB, il diritto del consumatore di chiedere l’intervento umano quando la valutazione del merito creditizio si fonda, anche solo in parte, su sistemi automatizzati, e di chiedere la rivalutazione della decisione sulla base di elementi nuovi o di correzioni di informazioni inesatte. È una leva che vale la pena usare prima di rassegnarsi a un rifiuto.

Poi c’è il momento in cui il dato diventa visibile agli altri, che non coincide con il momento in cui il ritardo si verifica. Prima della prima segnalazione negativa l’intermediario deve inviarti un preavviso: lo impone l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta, e i dati sul primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti solo trascorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Lo stesso obbligo, sul versante bancario, sta nell’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario: i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati informazioni negative. Il preavviso può viaggiare per raccomandata, PEC, area riservata dell’home banking, telefonata registrata o messaggistica istantanea tracciata, secondo l’Allegato 1 del Codice.

Per il primo ritardo il Codice fissa anche soglie tecniche: nei SIC di tipo solo negativo il dato diventa accessibile dopo almeno centoventi giorni dalla scadenza del pagamento o al mancato pagamento di almeno quattro rate mensili; nei SIC di tipo positivo e negativo — come EURISC — dopo sessanta giorni dall’aggiornamento mensile, oppure quando non hai pagato almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo riguarda una delle due ultime scadenze.

Infine, il quadro normativo è cambiato da poco e conviene saperlo. Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2026, ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori. Ha riscritto l’art. 125 TUB, introdotto il nuovo art. 120-undecies.1 TUB dedicato alle banche dati e aggiunto un obbligo che pesa moltissimo su chi è segnalato: i gestori delle banche dati devono dotarsi di procedure per verificare nel continuo che i segnalanti le alimentino con informazioni aggiornate ed esatte. Il nuovo art. 124-bis TUB riconosce inoltre al consumatore il diritto di chiedere la rivalutazione di un rifiuto fondato su dati inesatti. Finanziatori e intermediari devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026, e il CICR è già intervenuto con il decreto 9 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2026.

Una precisazione che serve per tutto il resto della guida: il Codice di condotta non si applica alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Quello è un sistema pubblico, regolato dalla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, e funziona con logiche diverse. Chi rientra in entrambi i circuiti — e vedremo chi — ha due orologi al polso, che segnano ore diverse.


Se sei un lavoratore dipendente con un prestito personale o una carta

La tua situazione

Hai uno stipendio che arriva puntuale il 27 del mese, un prestito personale acceso per la macchina o per i lavori in casa, magari una carta revolving o un acquisto a rate su una piattaforma di pagamento dilazionato. Poi è successo qualcosa: una spesa imprevista, un mese di cassa integrazione, un addebito andato a vuoto perché il conto era sotto di poco. Una rata saltata, forse due. Adesso hai regolarizzato — o stai per farlo — e vuoi sapere quando potrai tornare a chiedere un mutuo senza sentirti rispondere di no.

Cosa cambia per te

Per te vale la disciplina piena del credito al consumo, ed è la posizione più protetta di tutte quelle che esamineremo. Sei un consumatore: l’art. 125, comma 3, TUB ti garantisce il preavviso prima della prima segnalazione negativa, e quel preavviso è un presupposto di legittimità della segnalazione, non una cortesia. Se l’intermediario non riesce a provare di avertelo spedito, la segnalazione è contestabile alla radice, a prescindere dal fatto che il ritardo ci sia stato davvero.

Vale poi per intero l’Allegato 2 del Codice di condotta, con i suoi dodici e ventiquattro mesi. E vale una cosa che spesso viene dimenticata: il tuo prestito personale, se resta sotto i trentamila euro di esposizione complessiva verso quell’intermediario e non viene classificato a sofferenza, non finisce affatto in Centrale dei Rischi. Il tuo problema, nella stragrande maggioranza dei casi, è solo il SIC privato.

Attenzione al pagamento dilazionato di tipo buy now pay later: anche quello, quando è concesso da un soggetto che partecipa a un SIC, viene comunicato al sistema. Molti scoprono di essere segnalati per una rata da poche decine di euro su un acquisto online.

I numeri

Ipotesi concreta. Prestito personale di 14.800 euro, sessanta rate da 296 euro. Salti la rata del 10 marzo e quella del 10 aprile.

  • L’intermediario ti spedisce il preavviso il 27 marzo. Il dato sul primo ritardo può essere reso accessibile agli altri partecipanti non prima del 12 aprile (quindici giorni dalla spedizione).
  • Sei a due rate: siamo nella soglia “non superiore a due rate o due mesi”.
  • Paghi entrambe le rate più gli interessi di mora il 5 maggio. L’aggiornamento mensile del partecipante registra la regolarizzazione nel flusso di giugno.
  • I dodici mesi decorrono da lì: la posizione esce dagli archivi intorno a giugno dell’anno successivo, non a maggio.

Cambia lo scenario: salti tre rate e regolarizzi. Ora sei nella fascia “superiore a due rate”, e i mesi diventano ventiquattro. Un solo mese di differenza nel comportamento raddoppia il tempo di permanenza. È il salto più costoso di tutto il sistema.

Terzo scenario: non paghi mai, il contratto arriva alla scadenza naturale il 30 settembre 2026. L’inadempimento non regolarizzato resta fino a trentasei mesi da quella scadenza, quindi fino a settembre 2029, con il tetto invalicabile dei sessanta mesi — settembre 2031 — se nel frattempo intervengono aggiornamenti che spostano in avanti l’ultima registrazione utile.

I rischi specifici

Il rischio che ti riguarda più di ogni altro profilo è la moltiplicazione delle richieste di credito. Ogni volta che chiedi un finanziamento e ti viene rifiutato, quella richiesta resta registrata: fino a 180 giorni se l’istruttoria è in corso, fino a 90 giorni dall’aggiornamento con l’esito negativo. Chi, scoperto di essere segnalato, comincia a bussare a cinque finanziarie diverse nel giro di due settimane, costruisce da solo un profilo di “ricerca affannosa di credito” che peggiora lo scoring molto più della segnalazione originaria.

Il secondo rischio è la carta revolving dimenticata: un saldo minimo non coperto genera ritardi ricorrenti che, sommandosi dentro la finestra dei dodici o ventiquattro mesi, azzerano il conteggio ogni volta.

Le mosse giuste

  1. Chiedi la visura prima di fare qualunque altra cosa. Esercita l’accesso ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR presso il gestore del SIC e presso l’intermediario. Devi sapere esattamente cosa c’è scritto, con quale codifica e con quale data di ultimo aggiornamento.
  2. Verifica il preavviso. Chiedi all’intermediario copia del preavviso e prova della spedizione. Se non c’è, hai il vizio più forte a disposizione.
  3. Regolarizza prima di superare le due rate, se è materialmente possibile: è la differenza tra dodici e ventiquattro mesi.
  4. Controlla la data di registrazione della regolarizzazione, non quella del pagamento, e conta da lì.
  5. Non sparare richieste di credito a raffica finché il dato negativo è visibile.

Giurisprudenza dedicata

La Corte di cassazione ha chiarito che l’obbligo di preavviso dell’art. 125 TUB opera nel perimetro del credito al consumo: lo hanno affermato Cass. civ. n. 14382/2021 e, richiamandola, Cass. civ. n. 39769/2021. Tu in quel perimetro ci sei in pieno. Sul versante del rimedio, il Tribunale di Roma, Sez. XVII, con ordinanza del 30 gennaio 2025, ha stabilito che l’intermediario che segnala illegittimamente risponde sia sul piano contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. sia a titolo di illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con esposizione tanto alla cancellazione quanto al risarcimento.


Se sei un pensionato con una cessione del quinto o un prestito

La tua situazione

Ricevi una pensione, hai firmato una cessione del quinto o una delegazione di pagamento, e la rata ti viene trattenuta direttamente alla fonte dall’ente pensionistico. Sulla carta non dovresti mai essere in ritardo: eppure ti sei ritrovato una segnalazione. Oppure hai un prestito personale ordinario e un’entrata fissa ma modesta, e un mese è saltato tutto.

Cosa cambia per te

Anche tu sei un consumatore a tutti gli effetti, quindi hai le stesse tutele del profilo precedente: preavviso obbligatorio, tempi di conservazione dell’Allegato 2, nessuna presenza in Centrale dei Rischi se resti sotto soglia. Ma la tua posizione ha due particolarità che cambiano tutto.

La prima: nella cessione del quinto il ritardo, quando c’è, quasi mai dipende da te. La rata è trattenuta dall’ente che eroga la pensione e girata al finanziatore. Se salta, di solito è per un cambio di ente erogatore, un conguaglio fiscale che riduce l’importo trattabile, un errore di allineamento tra INPS e finanziaria, o la sovrapposizione di una seconda cessione. Una segnalazione che nasce da un mancato riversamento imputabile alla catena amministrativa, e non a te, è una segnalazione fondata su un dato inesatto: va contestata sul merito, non solo sui termini.

La seconda: la cessione del quinto è assistita per legge da una copertura assicurativa obbligatoria — la disciplina risale al DPR 180/1950 e successive modifiche — che copre il rischio di premorienza. Se l’evento si verifica e l’assicuratore indennizza il finanziatore, l’obbligazione si estingue: quello è a tutti gli effetti un caso di regolarizzazione, e il dato deve essere aggiornato senza ritardo.

C’è poi la parte cedibile della pensione. Il quinto si calcola sull’importo al netto delle ritenute, e l’ente verifica che la quota residua non scenda sotto una soglia minima di tutela, aggiornata ogni anno. Se una seconda operazione sfonda quel limite, la trattenuta viene ridotta o sospesa d’ufficio — ed è proprio da lì che nascono i ritardi “fantasma”.

I numeri

Ipotesi: pensione netta mensile di 1.180 euro, cessione del quinto con rata di 236 euro. Per undici mesi la trattenuta funziona. Al dodicesimo, per un ricalcolo, l’ente trattiene solo 118 euro e il finanziatore registra un insoluto parziale.

  • Se l’anomalia dura un mese e viene sanata con il conguaglio successivo, sei nella fascia dei dodici mesi. Il dato esce dodici mesi dopo la registrazione della regolarizzazione — quindi, contando un mese di ciclo di aggiornamento, circa tredici mesi dopo il conguaglio.
  • Se l’anomalia si trascina per tre mensilità perché nessuno la corregge, sei nella fascia dei ventiquattro mesi. Stesso identico errore altrui, tempo di permanenza raddoppiato.
  • Se invece nessuno interviene e il piano arriva alla scadenza contrattuale con un residuo scoperto, si applicano i trentasei mesi dalla scadenza, con il tetto dei sessanta.

Il punto per te è che due mesi di inerzia burocratica valgono un anno di archivio in più.

I rischi specifici

Il rischio maggiore non è la tua cessione: è la firma che hai messo per qualcun altro. I pensionati sono, statisticamente, i garanti più frequenti d’Italia — per un figlio, per un nipote, per l’attività di un familiare. La posizione del coobbligato viene registrata nel SIC in modo autonomo e distinto da quella del debitore principale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di condotta. Puoi risultare segnalato per un finanziamento che non hai mai utilizzato e sul quale nessuno ti ha mai avvisato. Se sei in questa situazione, la sezione dedicata ai garanti, più avanti, riguarda te.

Secondo rischio: la difficoltà di accorgersene. Chi non chiede credito da anni non ha occasione di scoprire la segnalazione finché non serve — e a quel punto il tempo per reagire si è ridotto.

Le mosse giuste

  1. Chiedi all’ente pensionistico l’estratto delle trattenute e confrontalo mese per mese con il piano di ammortamento della finanziaria: è il documento che dimostra che la rata era disponibile e non è stata riversata.
  2. Diffida contestualmente il finanziatore e il gestore del SIC, allegando l’estratto: il dato non è solo tardivo, è inesatto.
  3. Verifica la copertura assicurativa e lo stato dei premi: se l’evento coperto si è verificato, l’estinzione va registrata.
  4. Controlla se risulti come coobbligato su rapporti di terzi: la visura te lo dice.
  5. Non firmare una nuova cessione per “coprire” quella problematica prima di aver ripulito il dato: rischi solo di aggiungere un rapporto in più a un profilo già compromesso.

Giurisprudenza dedicata

Sul preavviso dovuto anche a chi non è il debitore materialmente inadempiente, il Tribunale di Bari, Sez. IV civile, con sentenza 13 ottobre 2023, n. 4076, ha dichiarato illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore al quale l’intermediario non aveva inviato alcun preavviso — pur negando, nello stesso provvedimento, il risarcimento per mancata prova del pregiudizio concreto. Due insegnamenti in una sola decisione: la cancellazione si ottiene con il vizio formale, il risarcimento no.


Se sei un lavoratore autonomo o un professionista con partita IVA

La tua situazione

Hai una partita IVA, fatturi a più committenti, gli incassi arrivano quando arrivano. Hai preso un finanziamento per l’attrezzatura, un fido di conto, forse un anticipo fatture. Un cliente ha pagato con tre mesi di ritardo e la catena si è rotta a valle. Adesso vuoi capire se le tutele del consumatore valgono anche per te — e la risposta è: in parte sì, in parte no, e la parte “no” è quella che sorprende di più.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri sul fronte bancario, ma più di quanto pensi sul fronte privacy.

Sul fronte bancario: il finanziamento che hai preso nell’esercizio della tua attività professionale non è credito al consumo. La Cassazione, con Cass. civ. n. 14382/2021 e Cass. civ. n. 39769/2021, ha precisato che l’art. 125 TUB vincola solo dentro il perimetro del credito al consumo. Il tuo mutuo per lo studio o il prestito per il macchinario, quindi, non attiva quella specifica norma.

Sul fronte privacy, però, il Codice di condotta SIC si applica al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, e tu sei una persona fisica. L’art. 5, comma 6, impone il preavviso “al verificarsi di ritardi nei pagamenti” senza distinguere tra credito al consumo e credito professionale. Su questa linea si è mosso l’Arbitro Bancario Finanziario: il Collegio di coordinamento, con decisione n. 4632/2023, ha affermato che il preavviso è dovuto a tutte le persone fisiche, comprese quelle che agiscono come professioniste. La conseguenza pratica è che, per te, il preavviso va rivendicato sul Codice di condotta più che sul TUB — ed è una difesa che funziona.

Seconda differenza rilevante: la soglia della Centrale dei Rischi. Se la tua esposizione complessiva verso un singolo intermediario raggiunge i trentamila euro tra accordato e utilizzato, entri nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia anche se sei una persona fisica. E se una posizione viene classificata a sofferenza, la soglia crolla a duecentocinquanta euro.

I numeri

Ipotesi: finanziamento di 23.400 euro per l’acquisto di attrezzatura, rata mensile di 428 euro, più un fido di conto di 12.000 euro utilizzato per 9.600.

  • Esposizione complessiva verso quell’intermediario: 23.400 + 9.600 = 33.000 euro. Sei sopra la soglia dei trentamila: sei censito in Centrale dei Rischi, oltre che nel SIC.
  • Salti tre rate. Nel SIC scatta la fascia dei ventiquattro mesi dalla regolarizzazione.
  • Se invece l’intermediario classifica la posizione a sofferenza, in Centrale dei Rischi la segnalazione compare a prescindere dall’importo residuo, purché superiore a duecentocinquanta euro — e lì non esiste cancellazione per decorso del tempo: la segnalazione cessa dalla rilevazione successiva alla regolarizzazione, ma lo storico resta consultabile dagli intermediari nella finestra delle ultime trentasei rilevazioni mensili.
  • Riduci il fido a 4.000 euro: esposizione complessiva 27.400, sotto soglia. Esci dal censimento ordinario della Centrale dei Rischi, ma le informazioni storiche restano disponibili negli archivi per trentasei mesi.

I rischi specifici

Il rischio più insidioso per te è la classificazione a sofferenza usata come leva di pressione su un credito che stai contestando. Se hai eccepito interessi non pattuiti, anatocismo o competenze non dovute, e l’intermediario risponde annunciando la segnalazione, quella è precisamente la situazione che la giurisprudenza considera illegittima.

Secondo rischio, tipicamente tuo: la sovrapposizione tra posizione personale e posizione professionale. Un ritardo sull’attrezzatura dello studio si riflette sul tuo codice fiscale e quindi sulla tua capacità di ottenere un mutuo per la casa.

Le mosse giuste

  1. Chiedi entrambe le visure, quella del SIC e quella della Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia: sono due archivi diversi e il dato può essere corretto in uno e sbagliato nell’altro.
  2. Rivendica il preavviso sul Codice di condotta, non sull’art. 125 TUB: è l’argomento tecnicamente corretto per il tuo profilo.
  3. Metti per iscritto la contestazione del credito, con data certa, prima che arrivi la classificazione a sofferenza: il momento in cui contesti fa la differenza.
  4. Verifica la soglia: calcola accordato e utilizzato verso ciascun intermediario e valuta se una riduzione del fido ti fa uscire dal censimento ordinario.
  5. Chiedi l’annotazione della contestazione nel SIC. L’art. 9, comma 6, del Codice di condotta prevede che, in presenza di contestazioni effettive sull’inadempimento del fornitore del bene o servizio, il gestore annoti senza ritardo l’esistenza della contestazione con una specifica codifica.

Giurisprudenza dedicata

Il principio cardine è che la classificazione a sofferenza non può essere una conseguenza automatica del mancato pagamento. Lo ha stabilito Cass. civ., Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428, e lo ha ribadito da ultimo Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593, che ha cassato una decisione di merito la quale aveva ritenuto legittima la segnalazione per il solo mancato pagamento dei canoni di un contratto di leasing. Sul rilievo della contestazione, Cass. civ. n. 26361/2014 ha chiarito che ciò che conta è l’incapacità finanziaria oggettiva, mentre nessun rilievo assume la volontà di non adempiere quando è giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito.


Se sei un imprenditore individuale o hai una piccola impresa

La tua situazione

Hai una ditta individuale, un’impresa artigiana, una piccola società di persone. Le banche ti guardano con due strumenti insieme e tu, spesso, ne conosci uno solo. Un leasing insoluto, un fido revocato, una fornitura finanziata non rimborsata: la tua reputazione creditizia si gioca su due tavoli contemporaneamente, con orologi che non sono sincronizzati.

Cosa cambia per te

Per te la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia pesa più del SIC privato, ed è l’archivio che non si cancella da solo. Questa è la regola che devi mandare a memoria.

Il SIC privato segue l’Allegato 2 con le sue scadenze automatiche: dodici, ventiquattro, trentasei, sessanta mesi. La Centrale dei Rischi no. Lì non esiste una norma che imponga la cancellazione per decorso del tempo. Quando regolarizzi, la segnalazione cessa dalla rilevazione mensile successiva, ma il dato storico resta visibile agli intermediari nella finestra delle ultime trentasei rilevazioni mensili — circa tre anni di storia — mentre tu, come interessato, puoi richiedere l’intero storico senza limiti temporali.

Seconda specificità: la Centrale dei Rischi non è una lista di cattivi pagatori. Ci sei dentro anche se paghi tutto con puntualità, perché censisce le esposizioni in quanto tali. Il problema non è esserci: è come ci sei.

Terza specificità, spesso ignorata: come esponente aziendale o partecipante al capitale puoi essere registrato nel SIC anche in relazione a rapporti che fanno capo alla società. L’art. 4, comma 2, del Codice di condotta lo prevede espressamente, precisando che la posizione del soggetto collegato resta chiaramente distinta da quella del debitore principale, e l’art. 8, comma 1, lett. c), stabilisce che la posizione del collegato non subisce modificazioni per effetto delle vicende del rapporto principale. È una garanzia che, nella pratica, viene violata di frequente.

I numeri

Ipotesi: esposizione verso la banca di 68.500 euro tra mutuo chirografario e fido di cassa. Rate scadute per 11.700 euro. La banca classifica la posizione a sofferenza a gennaio.

  • In Centrale dei Rischi la sofferenza compare da subito, essendo ben oltre i duecentocinquanta euro.
  • Definisci a saldo e stralcio a settembre dello stesso anno, versando 41.000 euro. Dalla rilevazione di ottobre la sofferenza cessa.
  • Ma lo storico di quei nove mesi resta leggibile dagli intermediari fino a circa tre anni dopo: fino a ottobre di tre anni più tardi, in pratica, chi consulta la tua posizione vede la sofferenza dentro la finestra delle trentasei rilevazioni.
  • Nel SIC privato, invece, quello stesso saldo e stralcio è una regolarizzazione: si applica il termine dei ventiquattro mesi dalla registrazione, non i trentasei dell’inadempimento non regolarizzato. Due archivi, due date di uscita, a distanza di quasi un anno l’una dall’altra.

I rischi specifici

Il rischio più grave, per te, è che la segnalazione a sofferenza venga usata come strumento di recupero anziché come rappresentazione di uno stato di insolvenza. È esattamente ciò che la Cassazione vieta: la sofferenza presuppone una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente da singoli eventi, come ripete il punto 1.5 della Sezione 2 della Circolare Banca d’Italia n. 139/1991, nell’aggiornamento dell’11 febbraio 2025.

Secondo rischio: la cessione del credito. Quando il tuo debito viene ceduto in blocco a un veicolo o a una società di recupero, cambia il segnalante ma non cambiano gli obblighi. Il cessionario deve compiere la stessa valutazione e rispettare le stesse regole di aggiornamento — e spesso non lo fa.

Le mosse giuste

  1. Chiedi l’estratto della Centrale dei Rischi alla Banca d’Italia e ricostruisci la serie storica mese per mese: è lì che si vedono le incongruenze tra quanto la banca dichiara e quanto ha effettivamente segnalato.
  2. Contesta il presupposto sostanziale, non solo la forma: chiedi all’intermediario di esibire l’istruttoria che ha preceduto la classificazione a sofferenza. Se non c’è, la segnalazione è nuda.
  3. Verifica la separazione della tua posizione di esponente rispetto a quella della società: se il tuo codice fiscale porta le vicende del rapporto sociale, il Codice di condotta è violato.
  4. Valuta il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando la segnalazione sta producendo la revoca di affidamenti: è lo strumento che consente la cancellazione immediata in pendenza di causa.
  5. Documenta subito le conseguenze: rifiuti scritti di altri istituti, revoche di fido, ordini persi. Senza questi documenti il risarcimento non arriva, come vedremo.

In questa materia lo Studio Monardo opera con un vantaggio strutturale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare a livello nazionale in diritto bancario e tributario, così l’analisi della Centrale dei Rischi, la ricostruzione contabile dei rapporti e la strategia processuale vengono costruite insieme, da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593, sono decisive Cass. civ. 24 maggio 2010, n. 12626, secondo cui la sofferenza non può essere desunta dal solo andamento del rapporto tra banca e cliente né da un apprezzamento generico dei bilanci, e Cass. civ. n. 15609/2014, che ha escluso l’automatismo tra inadempimento e segnalazione. Sul fronte della cessione, il Tribunale di Milano, Sez. VI civile, con ordinanza 1° aprile 2026, ha ordinato in via d’urgenza al cessionario la cancellazione immediata di una sofferenza segnalata in assenza di una valutazione complessiva, in una vicenda in cui il debitore aveva contestato interessi e addebiti anatocistici prima della cessione. Va però conosciuto anche il rovescio: Cass. civ., Sez. I, ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3311, ha ritenuto che il prolungato inadempimento all’obbligo di rientro dall’esposizione debitoria legittimi la segnalazione. Non ogni sofferenza è illegittima: va verificata caso per caso.


Se hai firmato come garante, coobbligato o fideiussore

La tua situazione

Hai messo una firma per aiutare qualcuno: tuo figlio che comprava casa, tuo fratello che apriva l’attività, un amico che aveva bisogno di un prestito. Non hai mai visto un euro di quel denaro. Non hai mai ricevuto un estratto conto. Poi hai chiesto un piccolo finanziamento per te e ti hanno detto di no, e solo allora hai scoperto di essere in archivio. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei segnalato per un rapporto che non gestisci e sul quale, molto spesso, nessuno ti ha informato di nulla.

Cosa cambia per te

La prima cosa da sapere è che la tua registrazione è autonoma. L’art. 4, comma 2, del Codice di condotta consente di registrare nel SIC i dati dell’interessato che è coobbligato, anche in solido, precisando che la sua posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale. Non sei un’appendice del debitore: sei un soggetto segnalato a pieno titolo, con diritti tuoi.

La seconda: i tempi di conservazione che si applicano a te sono gli stessi dell’Allegato 2. Dodici mesi, ventiquattro mesi, trentasei mesi con il tetto dei sessanta. Nessuno sconto per il fatto che il debito non fosse tuo.

La terza è la più controversa. Ti spetta il preavviso? Sul punto la giurisprudenza non è allineata, e devi conoscere entrambi gli orientamenti prima di impostare una difesa.

Da un lato, il Codice di condotta impone il preavviso al partecipante “al verificarsi di ritardi nei pagamenti” nei confronti dell’interessato, e il coobbligato è un interessato registrato in modo autonomo: da qui l’orientamento che riconosce anche a te il diritto di essere avvisato prima che il dato diventi visibile. In questo senso si è mossa la giurisprudenza di merito e si muove l’Arbitro Bancario Finanziario. Dall’altro lato, la Corte d’Appello di Roma, con decisione dell’11 novembre 2025, ha ritenuto che il garante di un mutuo ipotecario possa essere segnalato a sofferenza senza preavviso, sul presupposto che l’obbligo dell’art. 125 TUB riguardi i consumatori nel credito al consumo e non i finanziamenti ipotecari.

La lettura corretta è questa: se il finanziamento garantito è credito al consumo, hai due fondamenti — TUB e Codice di condotta. Se è un mutuo ipotecario o un credito professionale, ti resta il Codice di condotta, che è comunque una base solida.

Per la Centrale dei Rischi, poi, vale una regola specifica: la prima segnalazione a sofferenza va comunicata per iscritto al cliente e ai coobbligati. È previsto dalla disciplina della Circolare n. 139/1991, e la mancata comunicazione al garante è uno dei vizi più frequenti nella prassi.

I numeri

Ipotesi: hai garantito un prestito di 31.600 euro con rate da 527 euro. Il debitore principale salta quattro rate e poi si ferma del tutto.

  • Il debitore principale viene segnalato. Tu vieni segnalato in parallelo, come coobbligato, con posizione distinta.
  • Il debitore principale definisce a saldo e stralcio versando 19.000 euro: quella è una regolarizzazione, e per entrambi si applica il termine dei ventiquattro mesi dalla registrazione, non i trentasei.
  • Se invece nessuno paga e il contratto scade il 30 giugno 2027, la posizione negativa non regolarizzata resta fino a giugno 2030, con il tetto dei sessanta mesi al giugno 2032.
  • Se paghi tu, in quanto garante escusso, hai regolarizzato: hai diritto a che il dato sia aggiornato senza ritardo, e da lì partono i tuoi ventiquattro mesi.

Nota il paradosso: se paghi per salvare il debitore principale, esci comunque dall’archivio non prima di due anni. Il pagamento non cancella il passato, lo trasforma in un dato negativo a scadenza breve.

I rischi specifici

Il rischio numero uno, e non ha rivali, è scoprire tutto troppo tardi. Il garante non riceve solleciti, non riceve estratti conto, non riceve nulla. Quando la notizia arriva, spesso il debito è già a sofferenza e la posizione è già cristallizzata.

Il secondo rischio è la perdita delle eccezioni per decorso del tempo. L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza. Se quel termine è spirato senza attivazione, la garanzia può essere venuta meno — e con essa il presupposto stesso della tua segnalazione.

Terzo rischio, meno evidente ma pesante: la segnalazione come garante ti blocca il credito personale esattamente come se il debito fosse tuo. Nella valutazione del merito creditizio il tuo codice fiscale porta l’informazione negativa, e nessun istituto distingue, nella pratica dell’istruttoria, tra chi ha speso il denaro e chi ha solo firmato. Chi scopre la propria posizione mentre sta comprando casa si trova a dover risolvere in poche settimane una questione nata anni prima e mai comunicata.

Le mosse giuste

  1. Chiedi subito la visura a tuo nome. È l’unico modo per sapere per quanti e quali rapporti risulti coobbligato.
  2. Chiedi all’intermediario copia del preavviso a te indirizzato e prova della spedizione. Nella maggioranza dei casi non esiste.
  3. Verifica lo stato della garanzia, a partire dai termini dell’art. 1957 c.c. e dalla validità delle clausole del contratto di fideiussione.
  4. Controlla che la tua posizione non riporti automaticamente le vicende del rapporto principale in violazione dell’art. 8 del Codice di condotta.
  5. Se il debitore principale sta trattando un accordo, pretendi di essere parte della definizione: la formula con cui si chiude la transazione determina se per te scattano ventiquattro mesi o trentasei.

Giurisprudenza dedicata

Il precedente più utile resta il Tribunale di Bari, Sez. IV civile, 13 ottobre 2023, n. 4076, che ha dichiarato illegittima la segnalazione del fideiussore consumatore non preavvisato. In senso opposto, sul mutuo ipotecario, la Corte d’Appello di Roma, 11 novembre 2025. Sul valore del preavviso come presupposto di legittimità nei SIC, l’ABF, Collegio di Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025, ha confermato che la sua omissione determina l’illegittimità della segnalazione.


Se sei dentro (o sei uscito da) una procedura di sovraindebitamento

La tua situazione

Hai debiti che non riesci più a sostenere e hai imboccato — o stai valutando — una delle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata. Oppure hai già chiuso il percorso e ottenuto l’esdebitazione, e ti trovi nella situazione più frustrante di tutte: la legge ti ha liberato dai debiti, ma gli archivi continuano a raccontare che non paghi.

Cosa cambia per te

Per te esiste un argomento che nessun altro profilo possiede, ed è scritto nel Codice di condotta stesso. La definizione di “regolarizzazione” contenuta nell’art. 2, comma 2, lett. b), comprende espressamente l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute avvenuta “a seguito di transazioni, o concordati o accordi raggiunti anche in via stragiudiziale o con l’ausilio di organismi di composizione delle crisi”.

Leggilo di nuovo, perché è la frase che ti riguarda: l’accordo raggiunto con l’ausilio di un OCC è, per il Codice di condotta, una regolarizzazione. Non un inadempimento non regolarizzato. Questo significa che il termine applicabile non è quello dei trentasei mesi dalla scadenza contrattuale, ma quello dei ventiquattro mesi dalla registrazione della regolarizzazione. Un anno intero di differenza, per ogni rapporto compreso nella procedura.

C’è poi il tema dell’esdebitazione. Nella liquidazione controllata il tribunale dichiara l’esdebitazione al termine della procedura e comunque decorsi tre anni dalla sua apertura, ai sensi dell’art. 282 CCII; per il debitore incapiente opera l’art. 283. Una volta esdebitato, i crediti non soddisfatti sono inesigibili: continuare a rappresentare quel debito come un’esposizione insoluta significa trattare un dato non più esatto, e l’inesattezza è il vizio che il GDPR aggredisce con maggiore forza, all’art. 5, paragrafo 1, lett. d), e all’art. 16.

Attenzione a una distinzione che genera molti equivoci: le misure protettive concesse durante la procedura non cancellano le segnalazioni. Bloccano le azioni esecutive, non l’archivio. Ciò che sposta il dato è la regolarizzazione o l’esdebitazione, non l’apertura della procedura.

I numeri

Ipotesi: cinque rapporti di credito per complessivi 87.300 euro, tutti già segnalati come inadempimenti non regolarizzati, con scadenze contrattuali comprese tra marzo 2024 e novembre 2025.

  • Senza procedura, quei dati escono a scaglioni tra marzo 2027 e novembre 2028, con il tetto dei sessanta mesi che può spingere l’ultimo fino a novembre 2030.
  • Con un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore omologato ed eseguito, quegli stessi rapporti si trasformano in regolarizzazioni: il termine diventa di ventiquattro mesi dalla registrazione dell’aggiornamento, che è unica e contestuale alla chiusura della procedura.
  • Ipotizzando la chiusura a giugno 2026 e la registrazione nel flusso di luglio 2026, la data di uscita si concentra intorno a luglio 2028 per tutti e cinque i rapporti, invece che scaglionarsi fino al 2030.

Il risultato è duplice: date più vicine e, soprattutto, una sola data invece di cinque.

I rischi specifici

Il rischio più concreto è che nessuno comunichi nulla ai gestori degli archivi. La procedura si chiude in tribunale, il decreto viene depositato, e i SIC continuano a mostrare la vecchia fotografia perché nessun partecipante ha trasmesso l’aggiornamento. Il Codice di condotta impone al partecipante e al gestore di aggiornare senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di cui abbiano conoscenza, anche a seguito di richiesta dell’interessato corredata di idonea documentazione — ma qualcuno deve attivarsi.

Secondo rischio: i crediti ceduti fuori dal circuito. Se il credito è stato ceduto a un soggetto che non partecipa al SIC, l’aggiornamento richiede una dichiarazione del cessionario o altra documentazione idonea, espressamente prevista dall’Allegato 2, comma 4.

Le mosse giuste

  1. Fai in modo che il decreto di omologa o di chiusura preveda espressamente la comunicazione agli archivi. È il passaggio che trasforma un titolo giudiziale in un aggiornamento effettivo.
  2. Trasmetti tu il provvedimento a ciascun partecipante e al gestore del SIC, con richiesta formale di aggiornamento ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR.
  3. Pretendi la qualificazione corretta: il rapporto va aggiornato come regolarizzato, non lasciato come inadempimento aperto.
  4. Verifica la Centrale dei Rischi in parallelo, se l’esposizione superava le soglie: sono due percorsi separati.
  5. Se il gestore non risponde nei termini, esercita i rimedi: il gestore deve dare riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, prorogabile di due mesi in caso di particolare complessità, e durante le verifiche deve prima annotare la pendenza e poi limitare il trattamento sospendendo la visualizzazione del dato contestato.

Giurisprudenza dedicata

Il precedente più significativo è il decreto di chiusura del Tribunale di Verona del 12 marzo 2025, con cui il giudice, al termine di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore regolarmente adempiuta, ha disposto che il nominativo del debitore fosse cancellato sia dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia sia dai SIC privati, incaricando l’Organismo di Composizione della Crisi di comunicare il provvedimento. È il riconoscimento giudiziale più netto di un vero e proprio diritto all’oblio finanziario per chi porta a termine un percorso di risanamento.


Tre buste paga, tre esiti: lo stesso ritardo su tre profili diversi

Qui non ci sono personaggi né storie: ci sono tre calcoli paralleli. Stesso evento — due rate consecutive non pagate, poi regolarizzate — applicato a tre profili diversi. Guarda cosa succede alle date.

Ipotesi A — Lavoratore dipendente. Netto mensile 1.650 euro. Prestito personale di 14.800 euro, rata 296 euro. Rate scadute il 10 marzo e il 10 aprile 2026. Preavviso spedito il 27 marzo, dato accessibile dal 12 aprile. Esposizione complessiva verso l’intermediario: 12.300 euro residui. Sviluppo: due rate, quindi fascia dei dodici mesi. Regolarizzazione il 5 maggio, registrata nel flusso di giugno 2026. Esposizione sotto i trentamila euro e nessuna classificazione a sofferenza: nessuna presenza in Centrale dei Rischi. Esito: uscita dagli archivi intorno a giugno 2027. Un solo archivio coinvolto, una sola data.

Ipotesi B — Pensionato con cessione del quinto. Pensione netta 1.180 euro, rata ceduta 236 euro. Per un ricalcolo dell’ente, a marzo e aprile 2026 viene trattenuto solo il 50% della rata. Il finanziatore registra due insoluti parziali. Nessun preavviso documentabile. Sviluppo: due mensilità, fascia dei dodici mesi. Il conguaglio arriva a giugno e sana tutto; la registrazione della regolarizzazione entra nel flusso di luglio 2026. Ma qui c’è un secondo binario: il pensionato ha in mano l’estratto delle trattenute dell’ente, che dimostra che la rata era disponibile. Esito: per decorso naturale, uscita intorno a luglio 2027. Contestando l’inesattezza del dato e l’assenza del preavviso, la cancellazione può essere ottenuta molto prima, perché il presupposto stesso della segnalazione è viziato.

Ipotesi C — Lavoratore autonomo. Incassi variabili, media mensile 2.400 euro. Finanziamento per attrezzatura di 23.400 euro, rata 428 euro, più fido di conto utilizzato per 9.600 euro. Rate scadute a marzo e aprile 2026. Esposizione complessiva verso l’intermediario: 33.000 euro. Sviluppo: nel SIC privato, due rate, fascia dei dodici mesi; regolarizzazione a maggio, registrata a giugno 2026, uscita intorno a giugno 2027. Ma l’esposizione supera i trentamila euro: la posizione è censita anche in Centrale dei Rischi, dove le rilevazioni mensili restano leggibili agli intermediari nella finestra dei trentasei mesi. Se poi l’intermediario, invece di limitarsi a registrare il ritardo, classificasse la posizione a sofferenza, quella comparirebbe a partire da duecentocinquanta euro. Esito: stesso comportamento del dipendente, ma due archivi e due orologi: il SIC si chiude a giugno 2027, la finestra storica della Centrale dei Rischi arriva fino al 2029.

Tre persone, lo stesso identico ritardo di due rate, tre percorsi di reputazione creditizia che non si somigliano. È per questo che la domanda “quanto dura una segnalazione” non ha una risposta unica.


I casi misti: quando appartieni a due profili insieme

Quasi nessuno appartiene a un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nelle sovrapposizioni più frequenti.

Dipendente con partita IVA accessoria. Hai un lavoro dipendente e una piccola attività autonoma in parallelo. Se il finanziamento problematico è personale, resti pienamente nel credito al consumo: hai il preavviso ex art. 125 TUB e i termini ordinari. Se invece è stato acceso per l’attività, esci dal perimetro del credito al consumo e il preavviso va rivendicato sul Codice di condotta. Il criterio non è chi sei tu, ma la destinazione del finanziamento risultante dal contratto. Verifica la causale: molte contestazioni si vincono o si perdono su quella riga.

Pensionato garante di un figlio. Sei nel profilo pensionato per la tua cessione del quinto e nel profilo garante per il mutuo del figlio. Le due posizioni sono registrate separatamente e hanno scadenze diverse. Se la tua cessione è pulita e la garanzia è insoluta, l’archivio mostra comunque un profilo negativo: la buona condotta su un rapporto non compensa l’inadempimento sull’altro. E se il figlio definisce a saldo e stralcio, la qualificazione della chiusura si riflette anche su di te, con il passaggio dalla fascia dei trentasei mesi a quella dei ventiquattro.

Ex imprenditore oggi lavoratore dipendente. Hai chiuso l’attività e sei tornato dipendente, ma la vecchia esposizione professionale continua a pesare. Nel SIC il dato segue il tuo codice fiscale e le scadenze ordinarie; in Centrale dei Rischi, se c’era una sofferenza, la finestra storica dei trentasei mesi ti accompagna a prescindere dal lavoro che fai oggi. Il cambio di condizione professionale non azzera nulla: azzerano solo la regolarizzazione e il tempo.

Coniugi cointestatari. In un finanziamento cointestato entrambi siete interessati e ciascuno è registrato in modo autonomo. Se uno dei due paga la quota e l’altro no, l’inadempimento del rapporto si riflette su entrambi, perché l’obbligazione è unitaria. La separazione o il divorzio non modificano la posizione verso il finanziatore: solo un accollo liberatorio accettato dall’intermediario può farlo.

Chi ha cambiato profilo durante la procedura. Capita spesso: apri una procedura di sovraindebitamento da lavoratore autonomo e la chiudi da dipendente, oppure entri in pensione mentre il piano è in corso. La regola è che la disciplina applicabile ai rapporti già segnalati resta quella determinata al momento della loro instaurazione e della loro chiusura, mentre il cambio di condizione incide solo sui rapporti futuri. Ciò che invece cambia davvero è la sostenibilità del piano, e quindi la probabilità di arrivare alla chiusura regolare che trasforma tutti quei rapporti in regolarizzazioni. Se il tuo reddito cambia durante la procedura, il tema non è l’archivio: è mettere in sicurezza l’esecuzione del piano, perché è quella che poi sposta le date.

Socio o amministratore di società segnalata. Qui la regola protettiva è precisa: la tua posizione di soggetto collegato non deve subire modificazioni in virtù delle vicende del rapporto riferito principalmente alla società, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del Codice di condotta. Se la tua visura personale mostra le vicende della società, quella non è una registrazione legittima: è una contaminazione da contestare.


Il confronto tra profili in una tabella

Le differenze che abbiamo visto profilo per profilo, messe una accanto all’altra. Usala come mappa: la riga che ti interessa è quella che cambia i tuoi tempi.

DipendentePensionatoAutonomo / professionistaImprenditore individualeGarante / coobbligatoSovraindebitato
Archivi che ti riguardanoSolo SIC nella quasi totalità dei casiSolo SICSIC + Centrale Rischi se sopra sogliaSIC + Centrale RischiSIC + Centrale Rischi se il rapporto garantito è censitoSIC + Centrale Rischi secondo l’esposizione
Soglia Centrale RischiRaramente raggiuntaRaramente raggiunta30.000 € (250 € se a sofferenza)30.000 € (250 € se a sofferenza)Come il rapporto garantitoCome i rapporti compresi
PreavvisoDovuto: art. 125 TUB + Codice di condottaDovuto: art. 125 TUB + Codice di condottaFondato sul Codice di condottaCodice di condotta; in CR comunicazione al cliente e ai coobbligatiOrientamenti non uniformi: solido sul Codice di condottaCome il profilo di provenienza
Ritardo fino a 2 rate poi sanato12 mesi dalla registrazione12 mesi dalla registrazione12 mesi dalla registrazione12 mesi nel SIC; storico CR a parte12 mesi dalla registrazione12 mesi dalla registrazione
Ritardo oltre 2 rate poi sanato24 mesi24 mesi24 mesi24 mesi nel SIC24 mesi24 mesi
Inadempimento mai sanato36 mesi dalla scadenza, max 6036 mesi, max 6036 mesi, max 6036 mesi nel SIC; in CR nessuna scadenza automatica36 mesi, max 6036 mesi se la procedura non si chiude
Effetto di saldo e stralcio o accordoRegolarizzazione: 24 mesiRegolarizzazione: 24 mesiRegolarizzazione: 24 mesiRegolarizzazione nel SIC; in CR cessa dalla rilevazione successivaRegolarizzazione anche per teRegolarizzazione espressamente prevista dal Codice
Rischio principaleMoltiplicare le richieste rifiutateSegnalazione da mancato riversamento altruiSofferenza usata su credito contestatoFinestra storica CR di 36 rilevazioniScoprire tutto troppo tardiNessuno aggiorna gli archivi dopo la chiusura

Le domande che valgono per tutti i profili

Cosa succede se cambio profilo durante la permanenza del dato? Nulla. Il dato segue il codice fiscale, non la condizione lavorativa. Se perdi il lavoro, apri una partita IVA o vai in pensione mentre una segnalazione è in corso, le date di scadenza restano quelle determinate dal rapporto e dalla sua chiusura. L’unica cosa che può cambiare è la disciplina applicabile a un nuovo finanziamento.

Posso chiedere la cancellazione anticipata rispetto ai termini dell’Allegato 2? Non per il semplice decorso di una parte del periodo: i termini sono fissati e valgono. Puoi però ottenere la cancellazione se la segnalazione è illegittima all’origine — manca il preavviso, il dato è inesatto, manca il presupposto sostanziale della sofferenza — o se il termine applicato è quello sbagliato, come nel caso di un saldo e stralcio trattato erroneamente come inadempimento non regolarizzato.

Cosa succede se il credito viene ceduto? Cambia il segnalante, non le regole. Il cessionario che partecipa al SIC subentra negli obblighi di correttezza e aggiornamento, e prima di classificare a sofferenza deve compiere la stessa valutazione complessiva richiesta al cedente. Se il credito esce dal circuito e passa a un soggetto che non partecipa al sistema, l’aggiornamento della regolarizzazione richiede la dichiarazione del cessionario o altra documentazione idonea.

Quanto tempo ha il gestore per rispondermi? Deve dare riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta, termine prorogabile di due mesi in caso di complessità o numero elevato di richieste, con obbligo di informarti della proroga. Se servono verifiche presso il partecipante, nel primo mese il dato resta con l’annotazione della verifica in corso; successivamente il gestore deve limitare il trattamento sospendendo la visualizzazione.

Reclamo al Garante o causa davanti al giudice? Sono strade alternative, non cumulabili sullo stesso oggetto e tra le stesse parti: se hai già adito il Garante, il ricorso all’autorità giudiziaria per la medesima questione è precluso. Esiste anche la via dell’Arbitro Bancario Finanziario, che può ordinare la cancellazione e riconoscere un indennizzo, con un contributo per l’avvio del ricorso previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia e rimborsabile in caso di accoglimento. La scelta tra i tre percorsi non è mai neutra e va fatta dopo aver letto i documenti, non prima.

Se l’intermediario non aggiorna il dato dopo che ho pagato, cosa posso fare? È il vizio più frequente in assoluto e va aggredito subito, perché il ritardo nell’aggiornamento è una condotta autonomamente illecita, distinta dalla segnalazione iniziale. Il Codice di condotta impone al partecipante e al gestore di aggiornare senza ritardo i dati sulla regolarizzazione di cui abbiano conoscenza. Diffidali entrambi per iscritto, allega la quietanza e chiedi contestualmente la limitazione del trattamento; se il dato resta invariato, il ritardo diventa la base di una domanda risarcitoria, sulla scia di quanto affermato dalla Cassazione in materia di ingiustificato ritardo nell’aggiornamento.

Una segnalazione può essere ripetuta dopo che ne è stata ordinata la cancellazione? No, se il presupposto è lo stesso. Ottenuta la cancellazione per un determinato inadempimento, la reiterazione della registrazione sullo stesso fatto costituisce un nuovo trattamento illecito, esposto sia al reclamo al Garante sia all’azione risarcitoria. Diverso è il caso in cui intervenga un fatto nuovo — un ulteriore ritardo su un’altra rata, un nuovo rapporto — che legittima una registrazione autonoma con i suoi termini.

La segnalazione scaduta sparisce davvero, o resta da qualche parte? Prima dell’eliminazione, il gestore può trasporre i dati su un supporto diverso, non direttamente accessibile ai partecipanti, per esigenze di legge, di difesa in giudizio, di verifica della predittività dei modelli e per elaborazioni statistiche o regolamentari, e comunque per non più di dieci anni dalla scadenza dei tempi di conservazione. Non sono dati che tornano visibili a chi valuta il tuo merito creditizio, ma è corretto sapere che esistono.


La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono quelle che decidono davvero le controversie in questa materia. Le trovi ordinate secondo il profilo cui servono di più.

Per chi contesta l’assenza del preavviso (dipendenti, pensionati, garanti)

  • Cass. civ. n. 14382/2021 e Cass. civ. n. 39769/2021 — L’obbligo di preventiva informazione dell’art. 125 TUB opera nel perimetro dei finanziamenti riconducibili al credito al consumo. Rilevanza: delimita il fondamento normativo della tua difesa e ti dice quando devi appoggiarti al Codice di condotta anziché al TUB.
  • ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 4632/2023 — Il preavviso di segnalazione è dovuto a tutte le persone fisiche, comprese quelle che agiscono nell’esercizio di un’attività professionale. Rilevanza: estende la tutela oltre il consumatore in senso stretto, ed è il precedente chiave per autonomi e professionisti.
  • ABF, Collegio di Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025 — L’omissione del preavviso nei sistemi di informazione creditizia privata rende illegittima la segnalazione. Rilevanza: conferma che il vizio formale, da solo, basta a ottenere la cancellazione.
  • Trib. Bari, Sez. IV civile, 13 ottobre 2023, n. 4076 — Illegittima la segnalazione del fideiussore consumatore non preavvisato; negato però il risarcimento per mancata prova del pregiudizio. Rilevanza: separa nettamente il piano della cancellazione da quello del danno.
  • Trib. Lanciano, ordinanza n. 2720 del 14 luglio 2025 — Ha ricostruito il rapporto tra l’art. 125, comma 3, TUB e la Circolare Banca d’Italia n. 139 in tema di informativa preventiva. Rilevanza: pronuncia di merito recente che tiene insieme i due binari, SIC e Centrale Rischi.
  • Corte d’Appello di Roma, 11 novembre 2025 — Ha ritenuto segnalabile senza preavviso il garante di un mutuo ipotecario, escludendo l’applicazione dell’art. 125 TUB fuori dal credito al consumo. Rilevanza: è l’orientamento contrario, e va conosciuto prima di impostare una difesa fondata solo sul TUB.

Per chi contesta il presupposto sostanziale della sofferenza (autonomi, imprenditori)

  • Cass. civ., Sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428 — La nozione di insolvenza rilevante per la Centrale dei Rischi non coincide con quella fallimentare: occorre una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica. Rilevanza: è la pietra angolare di tutta la materia.
  • Cass. civ. 24 maggio 2010, n. 12626 — La sofferenza non può essere desunta dal solo andamento del rapporto tra banca e cliente né da un apprezzamento generico dei bilanci. Rilevanza: impone all’intermediario di guardare oltre il proprio rapporto.
  • Cass. civ. n. 15609/2014 — Esclusa ogni automatica derivazione della segnalazione a sofferenza dal mero inadempimento. Rilevanza: è la formula richiamata anche dal punto 1.5 della Sezione 2 della Circolare Banca d’Italia n. 139/1991.
  • Cass. civ. n. 26361/2014 — Rileva la situazione oggettiva di incapacità finanziaria; nessun rilievo assume la volontà di non adempiere giustificata da una seria contestazione sull’esistenza del titolo del credito. Rilevanza: protegge chi non paga perché sta contestando, non perché non può.
  • Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2017, n. 4612 e Cass. civ., Sez. I, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31921 — Ribadiscono l’autonomia della nozione di insolvenza rilevante per la segnalazione rispetto a quella concorsuale. Rilevanza: continuità dell’orientamento nel tempo.
  • Cass. civ. n. 4320/2021 e Cass. civ. n. 10159/2022 — Confermano che la valutazione deve investire la complessiva situazione patrimoniale del debitore. Rilevanza: consolidano il principio nel decennio più recente.
  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3311 — Il prolungato inadempimento all’obbligo di rientro dall’esposizione debitoria legittima la segnalazione della posizione a sofferenza. Rilevanza: è il contrappeso, e serve a valutare onestamente le proprie chance.
  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593 — Ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la segnalazione fondandola sul solo mancato pagamento dei canoni di leasing, per omessa considerazione della giurisprudenza consolidata sulla valutazione complessiva. Rilevanza: è la pronuncia più recente e la più utile da citare oggi.
  • Trib. Milano, Sez. VI civile, ordinanza 1° aprile 2026 — Ha ordinato in via d’urgenza al cessionario del credito la cancellazione immediata della sofferenza segnalata in assenza di valutazione complessiva, in un caso di credito contestato. Rilevanza: applica i principi di legittimità al cessionario e al rimedio cautelare.

Per chi chiede il risarcimento del danno (tutti i profili)

  • Cass. civ. n. 9385/2018 — Il danno da illegittima segnalazione può essere provato anche per presunzioni semplici. Rilevanza: apre la strada alla prova indiretta.
  • Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 1° luglio 2020, n. 13264 e Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza 20 maggio 2022, n. 16326 — Il danno non è in re ipsa: il segnalato deve provare il pregiudizio effettivamente subito. Rilevanza: fissano l’onere che grava su chi agisce.
  • Cass. civ., Sez. III, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252 — Il danno da illegittima segnalazione è danno-conseguenza, che va allegato e provato. Rilevanza: conferma l’orientamento nella giurisprudenza più recente.
  • Cass. civ., Sez. III, n. 3671/2024 — In caso di ingiustificato ritardo della banca nell’aggiornamento o nella cancellazione della segnalazione, il danno può essere desunto in via presuntiva quando alla segnalazione siano seguite revoche di linee di credito, purché sussista un nesso temporale e logico. Rilevanza: è la pronuncia che colpisce il vizio più diffuso, cioè il mancato aggiornamento dopo il pagamento.
  • Cass. civ., Sez. III, ordinanza 30 giugno 2026, n. 22368 — Il danno può essere provato per presunzioni e può consistere, per l’imprenditore, nel peggioramento dell’affidabilità commerciale con lesione del diritto di operare sul mercato e, per qualunque altro soggetto, nella maggiore difficoltà di accesso al credito. Rilevanza: è oggi il riferimento più favorevole a chi agisce, perché tipizza il contenuto del pregiudizio.
  • Trib. Roma, Sez. XVII, ordinanza 30 gennaio 2025 — La segnalazione illegittima integra insieme responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Rilevanza: consente di articolare la domanda su due titoli.
  • Trib. Reggio Calabria, 13 agosto 2025, n. 1344 — Ha respinto la domanda risarcitoria per carenza di allegazione e prova del pregiudizio, pur muovendo dal principio che il danno alla reputazione può essere provato per presunzioni. Rilevanza: mostra con chiarezza come si perde una causa che sulla carta era fondata.

Per chi esce da una procedura di sovraindebitamento

  • Trib. Verona, decreto di chiusura 12 marzo 2025 — Al termine di una ristrutturazione dei debiti del consumatore regolarmente adempiuta, ha disposto la cancellazione del nominativo dalla Centrale dei Rischi e dai SIC privati, incaricando l’OCC di comunicare il provvedimento. Rilevanza: è il precedente da allegare quando si chiede che l’esdebitazione produca effetti anche sugli archivi.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su una segnalazione, declinati secondo il profilo di chi si rivolge a noi.

  1. Acquisiamo e leggiamo tutte le visure: SIC privati e, dove la posizione lo richiede, estratto della Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, ricostruendo la serie storica rilevazione per rilevazione.
  2. Ricalcoliamo la data esatta di uscita del dato, distinguendo la data di pagamento dalla data di registrazione della regolarizzazione, perché è su quella seconda data che decorrono i dodici o i ventiquattro mesi.
  3. Verifichiamo il preavviso: chiediamo al partecipante copia del documento e prova della spedizione, e controlliamo che sia stato rispettato il termine di quindici giorni prima che il dato divenisse accessibile agli altri operatori.
  4. Riqualifichiamo le chiusure trattate male: quando un saldo e stralcio o un accordo raggiunto con l’ausilio di un OCC è stato registrato come inadempimento non regolarizzato, contestiamo l’applicazione dei trentasei mesi al posto dei ventiquattro.
  5. Per gli imprenditori e gli autonomi contestiamo il presupposto sostanziale della sofferenza, chiedendo all’intermediario di esibire l’istruttoria che avrebbe dovuto precedere la classificazione.
  6. Per i garanti verifichiamo l’autonomia della posizione e la tenuta della garanzia, comprese le eccezioni collegate ai termini dell’art. 1957 c.c.
  7. Per chi è uscito da una procedura di sovraindebitamento trasmettiamo il provvedimento a ciascun partecipante e al gestore, con istanza di aggiornamento ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR, e chiediamo che l’archivio recepisca la qualificazione corretta.
  8. Presentiamo reclamo al Garante privacy o ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, scegliendo il percorso dopo aver letto i documenti e valutato l’alternatività tra i rimedi.
  9. Depositiamo ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando la segnalazione sta producendo revoche di affidamenti o il blocco di un’operazione già istruita.
  10. Costruiamo il fascicolo del danno con i documenti che le pronunce richiedono: rifiuti scritti, revoche, cronologia degli eventi, in modo che la domanda risarcitoria non si areni sulla prova.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La prima è quella di cassazionista: i principi che decidono le cause sulle segnalazioni — la nozione di insolvenza rilevante, la natura di danno-conseguenza del pregiudizio, il perimetro dell’obbligo di preavviso — nascono e si aggiornano davanti alla Corte di cassazione, e poterli seguire fino all’ultimo grado con lo stesso difensore significa impostare la causa fin dal primo atto nel modo in cui dovrà reggere in sede di legittimità. La seconda è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC: è ciò che consente di collegare la chiusura di una procedura all’aggiornamento effettivo degli archivi, cioè di trasformare l’esdebitazione in una reale ripartenza creditizia.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea difensiva, nessun passaggio di mano tra un grado e l’altro. E lavora su ogni fascicolo uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, perché una segnalazione si smonta leggendo insieme il contratto, i flussi contabili di aggiornamento e la disciplina sulla protezione dei dati.


In sintesi: prima capisci chi sei, poi agisci

Il primo passo non è chiedere la cancellazione: è capire in quale profilo ti trovi. Dipendente, pensionato, autonomo, imprenditore, garante, sovraindebitato: da lì dipendono gli archivi che ti riguardano, le soglie che ti si applicano, il fondamento su cui rivendicare il preavviso e, alla fine, la data in cui tornerai a essere un soggetto affidabile per il sistema. Il secondo passo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle che valgono per qualcun altro — perché applicare i termini del dipendente alla posizione di un imprenditore, o quelli del consumatore alla firma di un garante, porta a conclusioni sbagliate e a mesi persi.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo confine. Le segnalazioni creditizie stanno tra il diritto bancario e la protezione dei dati personali, e si smontano solo tenendo insieme i due piani: è il terreno del coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario e, quando la contestazione deve reggere fino all’ultimo grado, quello dell’avvocato cassazionista. Quando poi la strada da percorrere è una procedura di composizione della crisi, entrano in gioco le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC, che permettono di seguire il percorso dall’apertura fino all’aggiornamento degli archivi.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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