Quanto Costa L’Occ Per Sovraindebitamento?

Prima di iniziare: questo non è un articolo da leggere, è un piano da eseguire

Hai una domanda semplice — quanto ti costerà l’Organismo di Composizione della Crisi — e ti sei accorto che nessuno ti dà un numero. Ti dicono “dipende”, ti mostrano un preventivo che non sai leggere, ti chiedono un acconto prima ancora di sapere se la tua procedura è fattibile. Questa guida ti mette in mano il metodo per arrivare a un numero tuo, verificato voce per voce, prima di firmare qualsiasi cosa. Non troverai qui una tariffa unica, perché non esiste: troverai le regole con cui quella tariffa si costruisce, i punti in cui il calcolo può essere ridotto per legge, i costi di giustizia che devi mettere in conto e le mosse da fare, in ordine, per non pagare due volte la stessa attività.

Eseguirai nove mosse. Ognuna ha un obiettivo, una finestra temporale, una base normativa e un check di completamento: non passare alla mossa successiva finché non hai spuntato il check di quella precedente. Alla fine avrai un prospetto di costo completo, la consapevolezza di cosa è negoziabile e cosa no, e la capacità di riconoscere subito una richiesta economica che non trova fondamento nel D.M. 24 settembre 2014, n. 202 — il decreto che governa i compensi degli OCC.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC. Significa che conosce il meccanismo dei compensi dal lato di chi lo applica: come si costruisce un preventivo ex art. 14 D.M. 202/2014, come si calcola la riduzione obbligatoria, quando un acconto è legittimo e quando invece la richiesta economica non ha copertura normativa. È una competenza certificata che riguarda proprio l’oggetto di questo titolo: non “l’area del debito” in generale, ma il funzionamento interno dell’organismo che ti chiederà un compenso.

📩 Non aspettare di avere il preventivo in mano per capire se è corretto: scrivici prima di firmare, tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo li trovi in fondo a questa pagina.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire

Non tutti partono dallo stesso punto. Prima di eseguire il piano, rispondi a queste quattro domande: la risposta ti dice dove entrare nella sequenza e cosa puoi saltare.

Domanda 1 — Hai già conferito l’incarico a un OCC? Se non l’hai ancora fatto, sei nella posizione migliore: hai pieno potere negoziale sul preventivo, perché l’art. 14, comma 1, del D.M. 202/2014 stabilisce che il compenso e il rimborso spese sono determinati d’accordo tra l’organismo e il debitore, e solo in mancanza di accordo interviene il giudice. Se l’hai già conferito e hai già versato somme, il tuo problema non è più negoziare: è verificare che quelle somme vengano scomputate correttamente e non duplicate nella fase successiva.

Domanda 2 — Quale strumento stai chiedendo? Ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente hanno costi strutturalmente diversi, sia sul versante del compenso dell’organismo sia su quello dei costi di giustizia. Se non hai ancora deciso, la mossa 1 è obbligatoria per te: la scelta dello strumento è la prima leva di costo, e viene prima di ogni trattativa sul preventivo.

Domanda 3 — Hai un patrimonio da liquidare o sei sostanzialmente senza attivo? Il compenso dell’OCC si calcola in percentuale sull’attivo e sul passivo. Se il tuo attivo è vicino allo zero, il calcolo tabellare produce importi contenuti e si attivano i minimi; se invece hai un immobile, il conto cambia radicalmente e devi presidiare la mossa 3 e la mossa 8. Se sei un incapiente in senso tecnico, salta subito alla mossa 7: l’art. 283, comma 6, del Codice della crisi prevede che in quel caso il compenso dell’organismo sia ridotto della metà.

Domanda 4 — Ti hanno chiesto una somma “a fondo spese” come condizione per il deposito? Se sì, fermati e leggi la mossa 5 prima di versare. La Corte di cassazione ha affermato un principio preciso su questo punto e non è un dettaglio: cambia la sequenza dei tuoi pagamenti.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Non hai ancora scelto la proceduraMossa 1Lo strumento determina la base di calcolo e i costi di giustizia
Hai scelto la procedura ma non hai il preventivoMossa 2Il preventivo scritto è il tuo unico documento contrattuale
Hai il preventivo e non sai se è correttoMossa 3Devi ricostruire il calcolo tabellare e le riduzioni
Il preventivo ti sembra corretto ma il totale è altoMossa 4Le voci accessorie possono pesare più del compenso base
Ti chiedono soldi subito per depositareMossa 5Acconti sì, fondo spese imposto a pena di inammissibilità no
Vuoi il conto completo, tribunale inclusoMossa 6Contributo unificato, bolli, imposta di registro, spese vive
Hai redditi bassissimi o sei incapienteMossa 7Riduzione della metà e strumenti di sostegno alle spese
La procedura è già aperta e c’è un liquidatoreMossa 8Unicità del compenso e regole di prededuzione

Non passare oltre finché non hai individuato il tuo punto di ingresso. Se hai dubbi su due righe della tabella, parti da quella più in alto: le mosse sono costruite per essere eseguite in cascata.


Mossa 1 — Scegli lo strumento sapendo che stai già scegliendo il costo

OBIETTIVO DELLA MOSSA: fissare la procedura che intendi chiedere, perché è la scelta che determina la base di calcolo del compenso dell’OCC, l’importo del contributo unificato e la possibilità di riduzioni di legge. Chi salta questo passaggio finisce per negoziare un preventivo costruito su una procedura che non era quella giusta per lui.

QUANDO VA FATTA. Prima di conferire l’incarico. Se hai già depositato la domanda, puoi ancora intervenire — la conversione tra strumenti è possibile — ma il costo di una correzione in corsa è sempre superiore al costo di una scelta ponderata all’inizio.

COME SI ESEGUE. Metti su un foglio quattro dati: la natura dei tuoi debiti (personali o d’impresa), l’esistenza di un attivo liquidabile, la capacità di destinare una quota di reddito ai creditori per un periodo, la presenza o meno di terzi disposti ad apportare risorse. Con questi quattro dati la scelta si restringe quasi da sola.

Se i tuoi debiti sono estranei ad attività d’impresa e tu sei un consumatore, la strada naturale è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII): non prevede il voto dei creditori, il che significa meno adempimenti dell’organismo e, di regola, un preventivo più contenuto. Se invece sei un imprenditore minore, un professionista, un artigiano, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa, lo strumento è il concordato minore (artt. 74 e ss. CCII), che richiede il consenso dei creditori e quindi un’attività di gestione più lunga e più costosa. Se non hai nulla da proporre ma hai beni da liquidare, la strada è la liquidazione controllata (artt. 268 e ss. CCII). Se non hai né beni né redditi disponibili, esiste l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), lo strumento più economico dell’intero sistema.

Un punto che quasi nessuno ti dice: il concordato minore di tipo liquidatorio può essere omologato anche quando l’apporto ai creditori viene interamente da risorse esterne, cioè da un terzo. La Cassazione lo ha ammesso, e questo cambia il ragionamento economico: se un familiare è disposto a mettere una somma, la procedura può reggersi su quella e il compenso dell’organismo trova capienza lì, senza intaccare ciò che ti serve per vivere.

LA BASE GIURIDICA. Gli artt. 65 e ss. del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), nella versione risultante dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024). Sul versante economico, il rinvio è al D.M. 24 settembre 2014, n. 202, che disciplina compensi e rimborsi degli organismi e dei gestori.

SE QUALCOSA VA STORTO. L’errore tipico è scegliere il concordato minore quando la posizione è pienamente da consumatore, pagando così una procedura più complessa senza motivo. Se te ne accorgi dopo il deposito, chiedi la conversione: è meno costoso di un rigetto seguito da una nuova domanda, perché una parte dell’attività istruttoria dell’organismo è già stata svolta e va valorizzata nel conteggio finale, non ripetuta.

CHECK DI COMPLETAMENTO.

  1. Hai messo per iscritto quale strumento chiedi e perché.
  2. Hai verificato di rientrare nei presupposti soggettivi di quello strumento.
  3. Hai stabilito se esiste un terzo disposto ad apportare risorse, e in quale misura.

Mossa 2 — Pretendi il preventivo scritto prima di conferire l’incarico

OBIETTIVO DELLA MOSSA: ottenere dall’OCC un documento scritto che indichi il compenso stimato, il criterio di calcolo, le voci accessorie e le scadenze di pagamento, e ottenerlo prima che tu abbia firmato l’incarico. Finché non hai quel documento, non hai un costo: hai un’aspettativa.

QUANDO VA FATTA. Nella fase iniziale, subito dopo il primo colloquio informativo e comunque prima del conferimento formale. Non c’è un termine di legge che ti obblighi ad attendere, ma c’è una regola che gioca a tuo favore: la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese va comunicata al debitore, e il preventivo è lo strumento con cui l’organismo assolve a quell’obbligo.

COME SI ESEGUE. Chiedi che il preventivo contenga, separatamente: l’importo del compenso dell’organismo comprensivo della quota destinata al gestore della crisi; il criterio con cui è stato calcolato (attivo e passivo presi a base, percentuali applicate, riduzione applicata); il rimborso forfettario delle spese generali con l’indicazione della percentuale; l’elenco delle spese vive prevedibili; l’eventuale costo di ausiliari; il piano delle scadenze di pagamento; il trattamento delle somme già versate.

Chiedi anche una cosa che pochi chiedono: che il preventivo indichi cosa succede al compenso se la procedura non viene aperta, se la domanda viene dichiarata inammissibile o se tu rinunci prima del deposito. È il punto in cui i preventivi generici diventano dolorosi.

Ricorda che l’accordo tra te e l’organismo non resta un fatto privato. Il D.M. 202/2014 impone all’organismo, contestualmente al deposito della proposta o della domanda, di portare a conoscenza dei creditori l’accordo raggiunto con il debitore sulla determinazione del compenso: significa che quel documento entra nel fascicolo ed è destinato a essere letto anche dal giudice. Un preventivo scritto bene ti protegge; un preventivo vago si ritorce contro chi lo ha redatto.

LA BASE GIURIDICA. Art. 14, comma 1, D.M. 202/2014: compenso e rimborso spese sono determinati d’accordo tra l’organismo e il debitore; in mancanza di accordo, provvede il giudice. Art. 10, comma 4, dello stesso decreto per l’obbligo di rendere noto ai creditori l’accordo sul compenso. È la combinazione di queste due norme a rendere il preventivo il documento centrale di tutta la partita economica.

SE QUALCOSA VA STORTO. Se l’organismo ti dice che “il preventivo si fa dopo”, non stai violando nessuna regola nel pretenderlo prima: la determinazione concordata è la modalità ordinaria prevista dal decreto, quella giudiziale è residuale. Se ti viene proposto un importo “a corpo” senza indicazione del criterio, chiedi per iscritto la ricostruzione del calcolo. Una richiesta scritta, anche via PEC, produce quasi sempre l’effetto di far comparire i numeri.

CHECK DI COMPLETAMENTO.

  1. Hai un preventivo scritto, datato, con le voci separate.
  2. Il preventivo indica il criterio di calcolo, non solo il totale.
  3. È chiarito cosa accade alle somme versate se la procedura non si apre.

Mossa 3 — Ricostruisci il calcolo tabellare, la riduzione obbligatoria e il tetto massimo

OBIETTIVO DELLA MOSSA: verificare da solo, con carta e penna, che il numero scritto nel preventivo derivi effettivamente dall’applicazione del D.M. 202/2014 e non da una stima a occhio. È la mossa che separa chi subisce il costo da chi lo controlla.

QUANDO VA FATTA. Nei giorni immediatamente successivi alla ricezione del preventivo, prima di accettarlo. Non c’è un termine perentorio, ma esiste un momento oltre il quale la contestazione diventa più difficile: quello in cui hai firmato e versato il primo acconto.

COME SI ESEGUE. Il meccanismo si compone di quattro passaggi, sempre gli stessi.

Primo passaggio: la base di calcolo. L’art. 16 del D.M. 202/2014 àncora il compenso a due grandezze — l’attivo e il passivo — applicando percentuali per scaglioni, con rinvio al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30. Nelle procedure con liquidazione si guarda all’attivo realizzato e al passivo accertato; nelle procedure senza liquidazione si guarda all’attivo e al passivo risultanti. Il primo controllo che devi fare è quindi banale e decisivo: verifica che l’attivo e il passivo indicati nel preventivo corrispondano a quelli reali, perché ogni euro gonfiato nella base si traduce in compenso più alto.

Secondo passaggio: la riduzione obbligatoria. L’art. 16, comma 4, impone di ridurre il compenso così calcolato in una misura compresa tra il 15% e il 40%, tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso ad ausiliari, della sollecitudine, della complessità delle questioni, del numero dei creditori e delle percentuali di soddisfazione. Non è una cortesia: è un obbligo. Se il tuo preventivo non contiene una riduzione, manca un pezzo. Se contiene la riduzione minima del 15% per una procedura semplice, con pochi creditori e senza ausiliari, hai un argomento concreto per chiedere che la percentuale salga verso il massimo.

Terzo passaggio: il tetto. L’art. 16, comma 5, pone un limite complessivo: qualunque sia il risultato dell’applicazione delle percentuali, l’ammontare dei compensi e delle spese generali non può superare una quota dell’importo attribuito ai creditori — nella prassi applicativa il riferimento è al 5%, con soglia più elevata per le procedure di importo contenuto. È un tetto che si rivela prezioso quando l’attivo è modesto: impedisce che il costo della procedura eroda la parte destinata ai creditori.

Quarto passaggio: la non vincolatività delle soglie. L’art. 14, comma 4, precisa che le soglie numeriche indicate, anche in percentuale, sia nei minimi sia nei massimi, non sono vincolanti per la liquidazione. Tradotto: nessuno può dirti che “la tabella impone” quel numero. La tabella orienta, il giudice liquida, l’accordo tra le parti resta il criterio primario.

LA BASE GIURIDICA. Artt. 14, 15 e 16 del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, con il rinvio al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 per gli scaglioni percentuali. L’art. 15 elenca i criteri di determinazione: quantità e complessità del lavoro, efficienza, risultati, numero dei creditori, numero dei beni da liquidare.

SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è la contestazione sul passivo: l’organismo calcola su un passivo che include interessi e sanzioni che tu ritieni non dovuti. Non è una discussione oziosa, perché quel passivo è base di calcolo. Fai emergere subito le poste contestate e chiedi che il preventivo distingua tra passivo dichiarato e passivo accertato, con l’impegno a ricalcolare in sede di determinazione finale.

CHECK DI COMPLETAMENTO.

  1. Hai verificato attivo e passivo assunti a base del calcolo.
  2. Nel preventivo compare esplicitamente la percentuale di riduzione ex art. 16, comma 4.
  3. Hai verificato che compenso e spese generali restino entro il tetto rapportato a quanto sarà attribuito ai creditori.

Mossa 4 — Isola le voci accessorie: spese generali, spese vive, ausiliari, imposte

OBIETTIVO DELLA MOSSA: impedire che il totale cresca del 30-40% per effetto di voci che nessuno ti ha spiegato. Il compenso base è solo una parte del conto: le voci accessorie sono legittime, ma devono essere tutte previste, tutte quantificate e tutte giustificate.

QUANDO VA FATTA. Contestualmente alla mossa 3, sullo stesso preventivo. Non separare i due controlli: un compenso base contenuto con spese accessorie indeterminate è peggio di un compenso base leggermente più alto ma chiuso.

COME SI ESEGUE. Le voci da isolare sono quattro.

Il rimborso forfettario delle spese generali. L’art. 14, comma 3, del D.M. 202/2014 riconosce all’organismo un rimborso forfettario in misura compresa tra il 10% e il 15% dell’importo del compenso. È una percentuale sul compenso, non sull’attivo: verifica che sia calcolata sulla base giusta e che sia indicata la percentuale scelta. Su un compenso di 4.000 euro la differenza tra 10% e 15% vale 200 euro; su un compenso di 12.000 euro vale 600.

Le spese effettivamente sostenute e documentate. Sono rimborsabili, ma devono essere documentate. Rientrano qui i costi vivi della procedura: diritti di segreteria, visure, certificazioni, spese di notifica e di comunicazione, costi delle piattaforme telematiche per le comunicazioni ai creditori, spese di pubblicità del provvedimento. Chiedi una stima scritta e chiedi che i giustificativi ti vengano resi disponibili.

Gli ausiliari. Se per stimare un immobile serve un perito, o per ricostruire una posizione bancaria serve un consulente tecnico, quel costo si aggiunge. Il D.M. 202/2014 li considera espressamente. Pretendi che il preventivo dica se sono previsti ausiliari, per quali attività e con quale ordine di grandezza: un ausiliario non preventivato è la voce che più spesso fa saltare il conto.

Imposte e contributi. Al compenso si aggiungono, ove dovuti, il contributo integrativo della cassa di previdenza e l’IVA. Sono importi che non dipendono da nessuna trattativa, ma devono comparire nel preventivo: un totale “netto” presentato come se fosse finale è un totale che ti troverai a rivedere al rialzo.

Su questo terreno la differenza la fa chi conosce il meccanismo dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario — la combinazione che serve per leggere un preventivo e per contestare, quando serve, la base di calcolo del passivo.

LA BASE GIURIDICA. Art. 14, commi 2 e 3, D.M. 202/2014 per il rimborso forfettario delle spese generali e per il rimborso delle spese documentate, inclusi i compensi degli ausiliari di cui il gestore si avvale.

SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è la comparsa in corso di procedura di una spesa non preventivata di importo significativo. La gestione corretta è preventiva: fai inserire nel preventivo una clausola che subordini ogni spesa eccedente una certa soglia alla tua autorizzazione scritta. Non elimina la spesa, ma elimina la sorpresa e ti dà il tempo di valutare alternative.

CHECK DI COMPLETAMENTO.

  1. La percentuale del rimborso forfettario è indicata per iscritto.
  2. Le spese vive sono stimate voce per voce.
  3. È chiarito se sono previsti ausiliari e con quale costo indicativo.
  4. Il totale è espresso al lordo di contributi e imposte.

Mossa 5 — Governa gli acconti: sì al pagamento frazionato, no al fondo spese imposto

OBIETTIVO DELLA MOSSA: pagare secondo un calendario che segue l’avanzamento della procedura, e non versare somme imposte come condizione di accesso. È la mossa in cui il diritto ti dà uno strumento preciso, e conoscerlo cambia il tuo flusso di cassa nei mesi decisivi.

QUANDO VA FATTA. Al momento della sottoscrizione dell’accordo sul compenso, quindi prima del deposito della domanda. Se ti è già stato chiesto un versamento come condizione per il deposito, fai questa mossa subito, prima di eseguire il pagamento.

COME SI ESEGUE. Il D.M. 202/2014 prevede all’art. 15 la possibilità di acconti sul compenso finale. Gli acconti sono legittimi e ragionevoli: remunerano attività già svolta e consentono all’organismo di lavorare. La prassi diffusa scandisce il pagamento in tre momenti — una quota all’accettazione del preventivo, una quota al deposito della domanda o del piano, il saldo al provvedimento del giudice. Chiedi esattamente questo: un calendario legato a eventi verificabili, non a date del calendario.

Diverso, e giuridicamente più fragile, è il “fondo spese” imposto come condizione di ammissibilità. La Corte di cassazione ha affermato che il giudice non può, in assenza di una norma che glielo consenta, imporre al debitore il deposito preventivo di una somma per le spese presunte della procedura a pena di inammissibilità: può semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all’organismo, valutando la consistenza dei beni e dei redditi del debitore. È un principio che nasce dalla differenza strutturale tra il sovraindebitamento e le procedure concorsuali maggiori, dove il mancato versamento delle spese è sanzionato espressamente.

Attenzione a non trarne una conclusione sbagliata: il principio riguarda il potere del giudice di subordinare l’ammissibilità al versamento, non il diritto dell’organismo di concordare acconti con te. Il preventivo che prevede un acconto è pienamente legittimo. Ciò che non è legittimo è che il mancato versamento integrale delle spese presunte diventi, di per sé, causa di chiusura della porta.

LA BASE GIURIDICA. Art. 15 D.M. 202/2014 per gli acconti. Sul divieto di deposito preventivo imposto a pena di inammissibilità, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.

SE QUALCOSA VA STORTO. Se ti viene comunicato che senza il versamento integrale non si deposita, chiedi per iscritto quale norma fondi quella condizione e proponi contestualmente un piano di acconti scritto e sostenibile. Nella maggior parte dei casi la questione si risolve sul piano dell’accordo. Se non si risolve, la strada è la determinazione giudiziale del compenso: in mancanza di accordo tra le parti, provvede il giudice.

CHECK DI COMPLETAMENTO.

  1. Hai un calendario di acconti scritto e legato a eventi della procedura.
  2. Nessuna somma ti è stata richiesta come condizione di ammissibilità della domanda.
  3. È previsto per iscritto che gli acconti versati si scomputino dal compenso finale.

Mossa 6 — Metti in conto i costi di giustizia, che non sono il compenso dell’OCC

OBIETTIVO DELLA MOSSA: quantificare separatamente ciò che pagherai allo Stato e al tribunale, perché sono importi che nessuna trattativa può ridurre e che pesano sul tuo budget iniziale. Confondere i costi di giustizia con il compenso dell’organismo è l’errore che manda in tilt tutti i preventivi mentali.

QUANDO VA FATTA. Prima del deposito, in parallelo alla mossa 5. Questi importi vanno versati al momento dell’iscrizione a ruolo, quindi devono essere disponibili in quel momento preciso.

COME SI ESEGUE. Le voci sono queste.

Il contributo unificato. Qui c’è una novità che devi conoscere, perché è recente e cambia il conto in modo sensibile. L’indirizzo applicativo ministeriale recepito dagli uffici giudiziari stabilisce che i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza vanno trattati, ai fini del contributo unificato, come procedimenti ordinari e non come procedimenti camerali. La conseguenza è che per il concordato minore e per la liquidazione controllata il contributo unificato non è più in misura fissa, ma è commisurato al valore della causa, che va obbligatoriamente dichiarato nel ricorso introduttivo. Se la dichiarazione di valore manca, si applica il valore massimo previsto dal Testo unico delle spese di giustizia. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, invece, continua ad applicarsi il contributo unificato in misura fissa di 98 euro.

Questo dato, da solo, può spostare la convenienza tra due strumenti. Se stai valutando un concordato minore su un passivo elevato, il contributo unificato commisurato al valore diventa una voce di costo da calcolare prima, non dopo.

La marca per i diritti di cancelleria. Va aggiunta all’iscrizione a ruolo secondo gli importi in vigore.

La fase esecutiva. Buona notizia, e vale la pena saperla: per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, così come per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata, non è dovuto un ulteriore contributo unificato, perché l’onere fiscale è già stato assolto al momento del deposito della domanda introduttiva. Nessuno può chiederti di pagare due volte per il passaggio dalla fase di omologa alla fase esecutiva.

Le spese di comunicazione ai creditori. È una voce piccola per unità e significativa nel totale, perché ogni creditore va raggiunto con comunicazioni tracciabili e perché il numero dei creditori nelle posizioni di sovraindebitamento è spesso elevato. Chiedi che il preventivo indichi il numero dei creditori censiti e il costo unitario stimato: se in corso di procedura emergono creditori non dichiarati, saprai esattamente di quanto cresce questa voce e perché. È anche un’informazione utile per te, perché il numero dei creditori è uno dei parametri che il decreto indica per graduare la riduzione del compenso.

Le spese di pubblicità del provvedimento. A seconda dello strumento e delle disposizioni del tribunale, il provvedimento va reso conoscibile con le forme previste. Sono importi contenuti, ma vanno previsti nel prospetto iniziale insieme ai diritti di segreteria: la somma di tre o quattro voci “minori” non preventivate è quello che, nella percezione, fa saltare il conto anche quando il compenso dell’organismo è stato calcolato correttamente.

Imposta di registro e spese di pubblicità. A seconda del provvedimento e degli atti, possono essere dovute l’imposta di registro sul decreto o sulla sentenza e le spese per la pubblicità del provvedimento. Sono importi contenuti ma vanno previsti.

LA BASE GIURIDICA. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), in particolare l’art. 13 sui criteri di determinazione del contributo unificato; le note della Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia sull’applicazione del contributo unificato nei procedimenti della crisi e dell’insolvenza, recepite dai singoli uffici giudiziari; il provvedimento ministeriale sull’esenzione della fase esecutiva.

SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è l’invito al pagamento integrativo del contributo unificato dopo il deposito, perché la dichiarazione di valore era assente o incongrua. Si evita in un modo solo: inserendo la dichiarazione di valore nel ricorso e calcolandola correttamente sommando le domande proposte. Se ricevi l’invito al pagamento, i termini per reagire sono brevi: verifica subito con il tuo difensore se contestare o pagare, tenendo presente che i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

CHECK DI COMPLETAMENTO.

  1. Hai calcolato il contributo unificato secondo il criterio corretto per il tuo strumento.
  2. Il ricorso contiene la dichiarazione di valore, se dovuta.
  3. Hai messo a bilancio marca, imposta di registro e spese di pubblicità.

Mossa 7 — Attiva riduzioni, esenzioni e risparmi legittimi

OBIETTIVO DELLA MOSSA: portare a casa tutte le riduzioni che la legge ti riconosce e non pagare per attività che non sono obbligatorie. Chi salta questa mossa paga il prezzo pieno di una procedura che, nel suo caso, poteva costare la metà.

QUANDO VA FATTA. Prima del deposito, quando la scelta dello strumento è ancora modificabile. Alcune di queste leve, dopo l’apertura della procedura, non sono più azionabili.

COME SI ESEGUE. Le leve disponibili sono quattro.

La riduzione della metà per l’incapiente. Se accedi all’esdebitazione del debitore incapiente, l’art. 283, comma 6, del Codice della crisi prevede che il compenso dell’organismo sia ridotto della metà. È la riduzione più significativa dell’intero sistema, e si aggiunge — non si sostituisce — alla riduzione ordinaria tra il 15% e il 40% prevista dal decreto sui compensi. Attenzione però ai presupposti: la giurisprudenza è severa sul requisito dell’incapienza, e chi ha un patrimonio anche modesto o un reddito eccedente il minimo va indirizzato alla liquidazione controllata, non all’esdebitazione diretta.

L’assenza di difesa tecnica obbligatoria. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, per la liquidazione controllata e per l’esdebitazione dell’incapiente il Codice della crisi non impone l’assistenza di un avvocato. Un tribunale ha affermato con chiarezza che, non essendo richiesta l’assistenza legale nella liquidazione controllata, grava sull’OCC, sul gestore e sullo stesso legale l’onere di informare il debitore di questa circostanza. Questo non significa che affrontarla da soli sia sempre la scelta migliore — in una procedura contenziosa, con creditori attivi o con contestazioni sul passivo, l’assistenza è quello che fa la differenza — ma significa che devi poter scegliere consapevolmente, sapendo che è una facoltà e non un obbligo.

La destinazione delle risorse esterne. Se un terzo apporta risorse, il modo in cui l’apporto è strutturato incide su quanto resta ai creditori e, per la via del tetto massimo, sul compenso dell’organismo. Vale la pena costruire l’apporto insieme a chi conosce il meccanismo.

Gli strumenti di sostegno per chi non ha mezzi. Il tema dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di sovraindebitamento è tuttora dibattuto: parte della giurisprudenza lo esclude, perché la difesa tecnica non è necessaria e il gestore non è necessariamente un avvocato; altre pronunce lo hanno ammesso, valorizzando l’orientamento di legittimità che riconosce il beneficio anche in procedimenti in cui la difesa tecnica non è obbligatoria. Se i tuoi redditi sono sotto la soglia di legge, la strada va tentata: il rigetto del Consiglio dell’Ordine non è la parola finale, perché la decisione è impugnabile davanti al giudice.

LA BASE GIURIDICA. Art. 283, comma 6, D.Lgs. 14/2019 per la riduzione della metà; artt. 67 e ss., 268 e ss. e 283 CCII per l’assenza di difesa tecnica obbligatoria; artt. 74 e ss. D.P.R. 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato.

SE QUALCOSA VA STORTO. L’errore tipico è chiedere l’esdebitazione dell’incapiente senza averne i requisiti, ottenere un rigetto e dover ripartire con una liquidazione controllata: due procedure invece di una, con l’attività dell’organismo che rischia di essere in parte duplicata. Prima di scegliere questa strada, fai verificare la sussistenza dell’incapienza con i criteri applicati dal tuo tribunale.

CHECK DI COMPLETAMENTO.

  1. Hai verificato se rientri nell’ipotesi di riduzione della metà.
  2. Sai se nel tuo strumento la difesa tecnica è obbligatoria o facoltativa, e hai deciso consapevolmente.
  3. Hai verificato la soglia reddituale per il patrocinio a spese dello Stato.

Mossa 8 — Presidia la fase esecutiva: unicità del compenso, prededuzione, capienza

OBIETTIVO DELLA MOSSA: evitare che, dopo l’apertura della procedura, il costo si moltiplichi per effetto di duplicazioni tra ruoli e di errori nell’imputazione delle somme. È la mossa più tecnica del piano ed è quella dove si perdono, o si risparmiano, gli importi maggiori.

QUANDO VA FATTA. Dall’apertura della procedura in poi, e in modo particolarmente attento nei due momenti chiave: la nomina del liquidatore e l’approvazione del rendiconto finale, quando il giudice liquida i compensi.

COME SI ESEGUE. Devi presidiare tre regole.

Prima regola: il compenso è unitario. Quando il gestore della crisi che ha seguito la fase di accesso viene poi nominato liquidatore, non nascono due compensi: ne nasce uno solo, che va ripartito tra le due funzioni secondo un criterio di proporzionalità tra le prestazioni effettivamente svolte. Il Tribunale di Milano lo ha affermato con nettezza, escludendo che si possano quantificare autonomamente due compensi distinti per lo stesso soggetto. La stessa logica di trattamento unitario è stata affermata dal Tribunale di Taranto anche nel caso opposto, quello in cui il tribunale nomini liquidatore un professionista diverso dal gestore incaricato dall’OCC: anche allora il compenso complessivo resta uno e va distribuito tra i due, non sommato.

Seconda regola: gli acconti si scomputano. Le linee guida adottate dal Tribunale di Bologna nel marzo 2025 sono esplicite: se l’OCC ha già percepito il compenso, in tutto o per acconti non irrilevanti, prima dell’apertura della procedura, quelle somme vanno scomputate dal compenso del liquidatore, per impedire che si aumenti o addirittura si duplichi surrettiziamente il compenso unitario complessivo dovuto in base al decreto del 2014. Conserva quindi ogni ricevuta di acconto: sono la prova che quelle somme sono già state pagate.

Terza regola: la prededuzione non è capienza illimitata. Il compenso dell’OCC è credito prededucibile, ma la prededuzione non significa che possa essere soddisfatto su qualsiasi somma. La Cassazione ha escluso che le spese relative al compenso dell’organismo rientrino tra le uscite di carattere generale della procedura sostenute nell’interesse di tutti i creditori, con la conseguenza che non possono essere ripartite proporzionalmente sul ricavato dei beni gravati da ipoteca o pegno. Il compenso dell’organismo trova capienza nei beni liberi, non nel ricavato dei beni ipotecati, salvo che su questi ultimi residui un’eccedenza. Il ragionamento della Corte è lineare: la liquidazione è avviata su iniziativa del debitore e il gestore viene nominato per accompagnare lui nella procedura, non per operare nell’interesse della massa dei creditori.

Perché questo ti riguarda, se il debitore sei tu? Perché se la procedura ha come unico attivo un immobile ipotecato, il compenso dell’organismo non potrà essere pagato su quel ricavato: dovrà trovare un’altra fonte, e quella fonte sei tu o un terzo. Saperlo prima significa costruire il piano in modo che quella fonte esista.

Una quarta indicazione, spesso decisiva sul piano pratico: nella liquidazione controllata è prededucibile il credito dell’OCC, non quello dell’avvocato o dell’advisor che ti hanno assistito. Il Tribunale di Pescara lo ha affermato in modo netto, e altri uffici si sono espressi nello stesso senso, precisando che i compensi dei professionisti che assistono il debitore vanno insinuati al passivo con ammissione secondo i criteri di legge. Il correttivo-ter ha ampliato il perimetro della prededuzione dell’art. 6 CCII estendendola anche a prestazioni professionali funzionali al buon esito dello strumento, ma la questione resta oggetto di applicazioni differenziate tra i tribunali: verifica l’orientamento del tuo prima di dare per scontato un trattamento.

LA BASE GIURIDICA. Artt. 16, 17 e 18 D.M. 202/2014 sull’unitarietà e sui criteri di determinazione del compenso di gestore e liquidatore; art. 6 CCII sulla prededucibilità dei crediti, come modificato dal D.Lgs. 136/2024; art. 275 CCII sull’esecuzione del programma di liquidazione.

SE QUALCOSA VA STORTO. L’imprevisto tipico è la richiesta di un compenso pieno da parte del liquidatore che aveva già operato come gestore, senza scomputo degli acconti. Si affronta in sede di liquidazione del compenso da parte del giudice, producendo le quietanze e richiamando l’unitarietà del compenso. Il secondo imprevisto tipico è la chiusura anticipata: sappi che la Cassazione ha ritenuto inammissibile la rinuncia del debitore alla procedura già aperta, ammettendo la chiusura anticipata solo in assenza di domande di partecipazione dei creditori e comunque previo pagamento delle prededuzioni. Uscire dalla procedura non cancella i costi maturati.

CHECK DI COMPLETAMENTO.

  1. Hai conservato tutte le quietanze degli acconti versati.
  2. Sai se il liquidatore è lo stesso soggetto che ha operato come gestore.
  3. Hai verificato su quali beni il compenso potrà trovare capienza.

Come cambia il conto nei quattro strumenti: confronto operativo

Le mosse sono le stesse per tutti, ma il loro peso cambia a seconda della procedura che stai chiedendo. Questa sezione ti dice dove concentrare l’energia in base allo strumento.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII). È lo strumento con la struttura di costo più prevedibile. Non c’è voto dei creditori, quindi l’attività di gestione dell’organismo è più lineare e il preventivo tende a collocarsi nella fascia più bassa. Il contributo unificato resta fisso a 98 euro secondo l’indirizzo applicativo ministeriale, il che rende il costo di giustizia una variabile trascurabile. Qui la partita si gioca quasi interamente sulla mossa 3: la percentuale di riduzione, in una procedura semplice e con pochi creditori, dovrebbe collocarsi verso il massimo. Il secondo punto di attenzione è la mossa 4, perché in assenza di liquidazione le spese vive sono contenute e ogni voce accessoria significativa merita una spiegazione.

Concordato minore (artt. 74 e ss. CCII). È lo strumento più costoso sul piano dell’attività, perché richiede il consenso dei creditori: comunicazioni, raccolta delle adesioni, gestione del voto, eventuale attestazione sulla convenienza. Il preventivo riflette questa complessità e la riduzione tenderà a collocarsi più vicina al minimo, con argomenti che non sono pretestuosi. Qui la mossa decisiva è la 6: con il criterio del contributo unificato commisurato al valore, un passivo elevato produce un costo di giustizia che va calcolato prima del deposito e inserito nel piano. La seconda leva è l’apporto esterno, perché la Cassazione ha ammesso l’omologa di un concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna: se il terzo apporta, il piano regge e i costi trovano copertura.

Liquidazione controllata (artt. 268 e ss. CCII). È lo strumento in cui il costo si sposta più avanti nel tempo e in cui la mossa 8 diventa determinante. Il compenso dell’organismo è prededucibile, ma la prededuzione deve trovare capienza in beni liberi: se l’unico attivo è ipotecato, il conto torna a carico tuo o del terzo. Qui devi presidiare tre punti: l’unitarietà del compenso quando il gestore diventa liquidatore o quando ne viene nominato uno diverso; lo scomputo degli acconti già versati; la collocazione del credito dell’avvocato che ti assiste, che secondo diversi tribunali non è prededucibile ma va insinuato al passivo. E ricorda: la difesa tecnica non è obbligatoria, e chi ti assiste ha il dovere di dirtelo.

Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). È lo strumento più economico del sistema, perché il compenso dell’organismo è ridotto della metà per espressa previsione di legge e perché non c’è liquidazione da gestire. Ma è anche quello con i presupposti più severi: la giurisprudenza richiede una condizione di incapienza effettiva, e la presenza di un patrimonio anche modesto o di un reddito eccedente il minimo indirizza alla liquidazione controllata. La mossa 7 è qui l’intera partita: verificare i presupposti prima del deposito evita di pagare due procedure invece di una. Va tenuto presente anche il seguito: l’organismo esercita una funzione di sorveglianza nel quadriennio successivo, durante il quale eventuali sopravvenienze rilevanti possono imporre il pagamento ai creditori.

La regola trasversale. Qualunque sia lo strumento, il rapporto tra costo della procedura e beneficio atteso va calcolato prima. Una procedura che libera 84.000 euro di debito a fronte di un costo complessivo di poche migliaia di euro è una scelta economicamente evidente; una procedura avviata senza sapere quanto costerà è una scommessa. Il piano che stai eseguendo serve esattamente a spostarti dalla seconda situazione alla prima.


Mossa 9 — Se il conto non torna, reagisci con gli strumenti giusti

OBIETTIVO DELLA MOSSA: trasformare una contestazione confusa in una contestazione tecnica, che il giudice possa accogliere. Discutere il compenso “perché è troppo alto” non porta da nessuna parte; discuterlo perché la base di calcolo è errata, perché la riduzione non è stata applicata, perché gli acconti non sono stati scomputati o perché il tetto è stato superato porta a un risultato.

QUANDO VA FATTA. Ci sono tre finestre. La prima è prima dell’accordo, quando il preventivo non ti convince: lì la reazione è la trattativa, e se non si trova un’intesa la determinazione passa al giudice. La seconda è in corso di procedura, quando compaiono voci non previste: lì la reazione è l’osservazione scritta immediata, prima che l’attività venga svolta. La terza è al momento della liquidazione finale del compenso, dopo l’approvazione del rendiconto: lì la reazione è l’osservazione al giudice che deve liquidare, e poi, se necessario, il reclamo. Ricorda che i termini per impugnare i provvedimenti sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

COME SI ESEGUE. Costruisci la contestazione su quattro pilastri, in quest’ordine.

Primo pilastro: l’errore nella base. Se l’attivo o il passivo assunti a base del calcolo non corrispondono a quelli reali o accertati, tutto il conteggio a valle è viziato. Produci i documenti che dimostrano il valore corretto: perizie, estratti, provvedimenti di ammissione al passivo. È il motivo di contestazione più forte perché è puramente aritmetico.

Secondo pilastro: la mancata o insufficiente riduzione. La riduzione tra il 15% e il 40% prevista dall’art. 16, comma 4, del D.M. 202/2014 non è discrezionale nell’an, ma solo nel quantum. Se manca, la contestazione è netta. Se è applicata al minimo, devi argomentare sui parametri che il decreto stesso indica: il numero contenuto dei creditori, l’assenza di ausiliari, la linearità dell’istruttoria, la documentazione fornita già ordinata, la rapidità della definizione. Ogni circostanza che hai reso più semplice è un elemento a tuo favore.

Terzo pilastro: il superamento del tetto. L’art. 16, comma 5, pone un limite complessivo a compensi e spese generali rapportato all’ammontare attribuito ai creditori. È un controllo che si fa alla fine, quando l’importo distribuito è noto, ed è il controllo che più spesso viene omesso. Fai il conto: se il totale eccede il tetto, la riduzione è dovuta a prescindere dal calcolo tabellare.

Quarto pilastro: la duplicazione tra ruoli e il mancato scomputo. È il tema della mossa 8, e in sede di contestazione si traduce in una richiesta precisa: che il compenso sia trattato come unitario e che le somme già percepite siano detratte. Produci le quietanze, indica le date, chiedi che il provvedimento di liquidazione ne dia atto espressamente.

Un quinto argomento, meno frequente ma da tenere presente: le soglie numeriche indicate dal decreto, sia nei minimi sia nei massimi, non sono vincolanti per la liquidazione ai sensi dell’art. 14, comma 4. Questo significa che nemmeno il minimo tabellare è un rifugio automatico: il giudice liquida valutando l’opera effettivamente prestata.

LA BASE GIURIDICA. Art. 14, commi 1 e 4, D.M. 202/2014 per la determinazione giudiziale in mancanza di accordo e per la non vincolatività delle soglie; art. 15 per i criteri; art. 16, commi 4 e 5, per riduzione e tetto; artt. 17 e 18 per il rapporto con il compenso del liquidatore. Sul versante processuale, il reclamo contro i provvedimenti del giudice nelle procedure di sovraindebitamento, nei termini e con le forme previste dal Codice della crisi.

SE QUALCOSA VA STORTO. Il rischio tipico è contestare tardi, quando il compenso è già stato liquidato e il provvedimento non è più impugnabile, oppure quando l’importo è già stato ammesso al passivo in modo non più modificabile. Le linee guida di alcuni tribunali affrontano proprio questa situazione, prevedendo meccanismi di detrazione a valle per evitare che l’errore si consolidi in una duplicazione. Ma la regola resta una: la contestazione tempestiva costa infinitamente meno della contestazione tardiva.

CHECK DI COMPLETAMENTO.

  1. La contestazione è scritta e indica la norma violata, non solo l’importo.
  2. Hai allegato i documenti che dimostrano l’errore nella base o gli acconti versati.
  3. Hai verificato il termine per il reclamo, tenendo conto della sospensione dal 1° al 31 agosto.

Anatomia del costo: le sette voci che compongono il conto finale

Prima di guardare i numeri delle simulazioni, fissa la struttura. Un conto di sovraindebitamento è composto sempre dalle stesse sette voci, e la confusione nasce quasi sempre dal fatto che vengono presentate mescolate.

VoceChi la determinaSu cosa si calcolaMargine di intervento
Compenso dell’OCC (comprensivo della quota del gestore)Accordo con il debitore; in mancanza, il giudicePercentuali su attivo e passivo, artt. 14-16 D.M. 202/2014Alto: base, riduzione 15-40%, tetto
Rimborso forfettario spese generaliOrganismo, entro la forbice di legge10-15% del compensoMedio: la percentuale è negoziabile
Spese vive documentateCosti effettiviEsborsi reali della proceduraBasso, ma va preteso il giustificativo
Compenso di eventuali ausiliariIncarico specificoAttività peritale o tecnicaMedio: preventivo preventivo e perimetro
Contributo integrativo e IVALegge e regolamenti di categoriaCompenso imponibileNullo
Contributo unificato e dirittiD.P.R. 115/2002 e indirizzi ministerialiStrumento scelto e valore dichiaratoMedio: dipende dalla mossa 1 e dalla mossa 6
Imposta di registro e pubblicitàLeggeProvvedimento e adempimentiNullo

Le prime quattro voci compongono il costo dell’organismo; le ultime tre sono costi di giustizia e imposte. Un preventivo che non tiene separate queste due famiglie è un preventivo che ti impedisce di capire dove puoi intervenire.

Vale la pena soffermarsi sul rapporto tra la prima voce e le altre. Il compenso dell’organismo è l’unica voce realmente elastica, perché nasce da un accordo e perché il decreto impone una riduzione la cui misura si argomenta. Le spese generali seguono il compenso: se scende il compenso, scende anche il rimborso forfettario calcolato su di esso, con un effetto moltiplicativo del risparmio. Le spese vive e gli ausiliari sono invece rigidi nell’esistenza ma comprimibili nel perimetro: non puoi evitare una perizia necessaria, puoi però definirne in anticipo l’oggetto e il costo. Le imposte e il contributo unificato non si negoziano: si scelgono a monte, decidendo lo strumento.

C’è poi una distinzione che sfugge quasi sempre e che cambia il modo di leggere il conto: una cosa è quanto costa la procedura, un’altra è chi la paga materialmente e quando. Nelle procedure liquidatorie una parte del costo viene soddisfatta in prededuzione sull’attivo realizzato, quindi non esce direttamente dalla tua tasca; ma se l’attivo è composto solo da beni ipotecati, la prededuzione non trova capienza e il costo torna a carico tuo o del terzo che apporta risorse. Nelle procedure senza liquidazione, invece, il compenso è tipicamente coperto dagli acconti e dalle somme che il piano destina espressamente a quella voce. Costruire il piano senza prevedere una linea dedicata ai costi di procedura è l’errore che più spesso porta a un piano dichiarato non fattibile.

Un’ultima annotazione sul tempo. Il costo non si concentra in un solo momento: si distribuisce tra la fase di accesso, quella di omologa o apertura, e quella esecutiva, che può durare anni. Un preventivo corretto ti dice non solo quanto, ma anche quando: la sostenibilità di una procedura di sovraindebitamento dipende dalla cassa quanto dal totale.


Il piano alla prova dei numeri

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per far vedere come le singole mosse si traducono in euro. Non sono casi reali e non sono previsioni: i valori tabellari dipendono dagli scaglioni applicabili e dalle valutazioni del singolo organismo e del giudice. Servono a una cosa sola: mostrarti dove il numero si muove.

Ipotesi 1 — Consumatore senza attivo liquidabile, chi esegue la mossa 7 e chi la salta. Passivo dichiarato 84.300 euro, nessun immobile, un’auto di modesto valore, reddito da lavoro dipendente. Ipotizziamo che il calcolo tabellare produca un compenso lordo di 4.200 euro. Applicata la riduzione ordinaria nella misura massima del 40%, prevista quando la procedura è semplice, i creditori sono pochi e non servono ausiliari, il compenso scende a 2.520 euro; aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali al 10%, si arriva a 2.772 euro, oltre contributo integrativo e IVA e oltre spese vive. Chi esegue la mossa 3 e argomenta la riduzione massima ottiene questo esito. Chi accetta il preventivo con la riduzione minima del 15% resta a 3.570 euro di compenso, più 357 euro di spese generali: la differenza tra le due esecuzioni dello stesso piano vale circa 1.150 euro, senza che sia cambiata una sola circostanza di fatto.

Ipotesi 2 — Lo stesso debitore, ma incapiente in senso tecnico. Stesso passivo di 84.300 euro, nessun bene liquidabile, reddito interamente assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare. Il debitore accede all’esdebitazione del debitore incapiente. Sul compenso già ridotto della mossa precedente opera la riduzione della metà prevista dall’art. 283, comma 6, CCII: partendo dai 2.520 euro dell’ipotesi 1, il compenso dell’organismo si colloca intorno a 1.260 euro, oltre spese generali e accessori. Chi esegue la mossa 7 e verifica i presupposti dell’incapienza prima del deposito dimezza il costo. Chi la salta e deposita una liquidazione controllata paga il doppio per un risultato che, nel suo caso specifico, poteva essere raggiunto con lo strumento più economico. Attenzione: il ragionamento vale solo se i presupposti dell’incapienza sussistono davvero, perché la giurisprudenza li applica con rigore.

Ipotesi 3 — Liquidazione controllata con unico attivo immobiliare ipotecato. Immobile stimato 137.500 euro, ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo residuo di 121.900 euro, nessun altro bene, passivo chirografario 46.200 euro. La vendita realizza 128.000 euro. Chi ha eseguito la mossa 8 in fase di costruzione del piano sa che il compenso dell’organismo non può essere soddisfatto sul ricavato del bene ipotecato: quel ricavato è destinato al creditore garantito, salva l’eccedenza. Nel nostro esempio l’eccedenza esiste ed è di 6.100 euro, e su quella parte, unita agli eventuali beni liberi, il compenso trova capienza. Se invece la vendita avesse realizzato 118.000 euro, l’eccedenza sarebbe stata pari a zero e il compenso avrebbe dovuto trovare altra fonte. Chi arriva alla mossa 8 quando la procedura è già aperta e l’immobile già venduto scopre il problema quando non ha più leve; chi lo affronta alla mossa 1, costruendo un apporto esterno o valorizzando beni liberi, lo neutralizza.

Ipotesi 4 — Concordato minore e nuovo criterio del contributo unificato. Imprenditore minore, passivo 312.400 euro, proposta di concordato minore. Chi imposta il ricorso senza dichiarazione di valore rischia l’applicazione del valore massimo previsto dal Testo unico delle spese di giustizia, con un contributo unificato molto più alto di quello effettivamente dovuto e con il successivo invito al pagamento. Chi esegue la mossa 6 inserisce la dichiarazione di valore, calcola il contributo commisurato al valore dichiarato e mette a bilancio l’importo corretto al momento dell’iscrizione a ruolo. Se lo stesso debitore fosse stato un consumatore con debiti estranei all’attività d’impresa, la ristrutturazione dei debiti del consumatore avrebbe comportato un contributo unificato fisso di 98 euro: la differenza tra i due scenari non dipende dall’abilità di nessuno, ma dalla mossa 1 eseguita o saltata.


Il piano in una pagina

Questa è la parte da stampare e tenere accanto quando parli con l’organismo. Nove righe, nove obiettivi, nove termini.

Il principio che tiene insieme tutto è semplice: il costo dell’OCC non è un prezzo che ti viene comunicato, è un calcolo che puoi ricostruire. Ogni mossa serve a spostare una variabile di quel calcolo — la base, la percentuale di riduzione, il tetto, le voci accessorie, il momento del pagamento, lo strumento scelto. Chi le esegue tutte non ottiene uno sconto: ottiene il numero corretto, che nella maggior parte dei casi è più basso di quello iniziale semplicemente perché è stato costruito bene.

MossaObiettivoQuandoRischio se la salti
1. Scegli lo strumentoFissare la base di calcolo e i costi di giustiziaPrima dell’incaricoPaghi una procedura più complessa del necessario
2. Ottieni il preventivo scrittoAvere un documento con criterio e voci separatePrima del conferimentoNon hai nulla da contestare dopo
3. Ricostruisci il calcoloVerificare base, riduzione 15-40%, tettoPrima di accettareAccetti una riduzione minima immotivata
4. Isola le voci accessorieChiudere spese generali, spese vive, ausiliariInsieme alla mossa 3Il totale cresce in corso di procedura
5. Governa gli accontiPagare per fasi, non anticipare tuttoAlla firma dell’accordoImmobilizzi liquidità che ti serve
6. Calcola i costi di giustiziaContributo unificato, marca, registroPrima del depositoInvito al pagamento e integrazione
7. Attiva riduzioni ed esenzioniMetà per l’incapiente, difesa non obbligatoriaPrima del depositoPaghi il prezzo pieno senza motivo
8. Presidia la fase esecutivaUnicità del compenso, scomputo acconti, capienzaDall’apertura al rendicontoDuplicazioni e compenso senza capienza
9. Reagisci se il conto non tornaContestazione tecnica e liquidazione giudizialeAlla determinazione finaleL’errore si consolida e non è più correggibile

Se devi ricordare una sola riga, ricorda la terza: la riduzione tra il 15% e il 40% non è facoltativa e la sua misura si argomenta con fatti — pochi creditori, nessun ausiliario, istruttoria lineare, documentazione già ordinata. Ogni elemento di semplificazione che porti tu è un argomento per la riduzione massima.


Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Questi sono i tre imprevisti che si verificano più spesso e il piano B per ciascuno.

Scenario A — Un creditore accelera e ti pignora mentre stai preparando la domanda. Succede più di quanto si creda: mentre l’organismo lavora alla relazione, un creditore notifica un atto di pignoramento o un precetto. L’effetto sul piano dei costi è doppio, perché si aggiungono attività non preventivate e perché cambia la fotografia dell’attivo.

Il piano B ha due binari. Sul binario processuale, valuti immediatamente le misure protettive collegate alla domanda di accesso allo strumento, che sono lo strumento tipico per congelare le iniziative esecutive; i termini qui sono strettissimi e la valutazione va fatta in giorni, non in settimane. Sul binario economico, chiedi all’organismo di quantificare per iscritto l’attività aggiuntiva prima di svolgerla, così che non compaia come sorpresa nel conteggio finale. Tieni presente che i termini processuali per impugnare o reagire sono sospesi dal 1° al 31 agosto: se l’atto ti arriva a fine luglio, quella sospensione può darti l’ossigeno per organizzare la risposta, ma non allunga i termini sostanziali di pagamento.

Scenario B — Il termine è già scaduto o la procedura è già stata dichiarata inammissibile. Se la domanda è stata dichiarata inammissibile, il primo istinto è ripresentarla modificata. Attenzione: la Cassazione ha affermato che la proposta e il piano non possono essere modificati in sede di reclamo, principio poi recepito dal correttivo-ter, che ha anche allineato il regime del reclamo. Questo significa che la sede del reclamo serve a contestare il provvedimento, non a rifare la proposta.

Sul piano dei costi, la conseguenza è pesante: una nuova domanda comporta nuova istruttoria e nuovo contributo unificato. Il piano B consiste nel far valere, nel nuovo preventivo, tutta l’attività già svolta e utilizzabile: relazione, documentazione raccolta, ricostruzione del passivo. Non è una cortesia che chiedi, è l’applicazione dei criteri dell’art. 15 del D.M. 202/2014, che àncora la determinazione alla quantità e alla complessità del lavoro effettivamente svolto. Se il lavoro è in parte già fatto, il compenso della seconda domanda non può ignorarlo.

Scenario C — Un documento è irreperibile e serve un ausiliario. Manca l’estratto conto di un rapporto bancario chiuso da anni, oppure serve una stima immobiliare che nessuno aveva previsto. È l’imprevisto che fa saltare i preventivi.

Il piano B è sequenziale. Primo: verifica se il documento è ottenibile con strumenti a costo zero o quasi, come la richiesta di documentazione all’intermediario, che è un diritto del cliente. Secondo: se serve davvero un ausiliario, pretendi il preventivo dell’ausiliario prima dell’incarico, non dopo. Terzo: valuta se l’attività può essere circoscritta — una stima sintetica invece di una perizia completa, quando il bene ha un valore facilmente accertabile. Quarto: fai mettere per iscritto che il costo dell’ausiliario è rimborsabile solo se documentato, come prevede il decreto sui compensi.

Scenario E — L’organismo ti comunica in corso d’opera che il compenso sarà superiore al preventivo. Accade quando emergono creditori non dichiarati, quando il passivo si rivela più ampio di quello ipotizzato o quando la procedura si prolunga oltre il previsto. La comunicazione può essere legittima: il preventivo è una stima, e il decreto àncora la determinazione finale all’opera effettivamente prestata.

Il piano B ha tre passaggi. Primo, chiedi il ricalcolo scritto, con evidenza di quale variabile è cambiata rispetto al preventivo iniziale: se è aumentato il passivo, di quanto e per quali poste; se è aumentata l’attività, quali adempimenti si sono aggiunti. Secondo, verifica se l’aumento della base comporta anche uno spostamento della percentuale di riduzione: una procedura diventata più complessa giustifica una riduzione più vicina al minimo, ma una procedura semplicemente più lunga per cause non imputabili a te non produce automaticamente lo stesso effetto. Terzo, controlla il tetto: se il maggiore compenso, sommato alle spese generali, supera il limite rapportato a quanto sarà attribuito ai creditori, l’aumento non è sostenibile a prescindere dal calcolo tabellare.

Se la revisione non ti convince, non serve rompere il rapporto: basta far constare per iscritto il dissenso e rimettere la determinazione al giudice, che in mancanza di accordo provvede secondo i criteri del decreto. Il dissenso documentato in corso di procedura vale molto più di una contestazione sollevata per la prima volta al momento della liquidazione finale.

C’è anche uno scenario D, meno frequente ma da conoscere: il tuo rapporto con l’organismo si deteriora e vuoi cambiare. Puoi farlo, ma il compenso maturato per l’attività già svolta resta dovuto secondo i criteri del decreto. Prima di cambiare, quantifica: a volte il costo del cambio supera il beneficio, altre volte è l’unica scelta ragionevole. È una valutazione che va fatta con i numeri davanti, non a caldo.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 5 prima della mossa 3, cioè accettare un acconto senza aver ricostruito il calcolo? Puoi, ma è la sequenza sbagliata. L’acconto è una quota del compenso finale: se non hai verificato come si costruisce quel compenso, stai versando una percentuale di un numero che non conosci. Ricostruisci prima, versa dopo. Se ci sono ragioni di urgenza, chiedi che l’accordo sull’acconto contenga la clausola espressa di scomputo e la riserva di ricalcolo all’esito della determinazione definitiva.

L’OCC può rifiutarsi di applicare la riduzione tra il 15% e il 40%? No, la riduzione è prevista come obbligatoria dall’art. 16, comma 4, del D.M. 202/2014. Ciò che l’organismo può fare è collocarsi verso il minimo anziché verso il massimo, motivando sulla base della complessità dell’incarico, del numero dei creditori, del ricorso ad ausiliari, dei risultati ottenuti. La tua leva non è contestare la riduzione in sé: è portare argomenti concreti che spingano la percentuale verso l’alto.

Se la mia procedura non viene aperta, devo pagare comunque? L’attività effettivamente svolta va remunerata secondo i criteri del decreto: l’organismo che ha esaminato la documentazione, ricostruito il passivo e redatto la relazione ha lavorato. Ciò che devi evitare è di pagare l’intero compenso preventivato per una procedura che non è mai partita. È esattamente per questo che la mossa 2 ti chiede di far scrivere nel preventivo cosa accade in caso di mancata apertura: senza quella clausola, la discussione si fa a posteriori e in condizioni peggiori.

Devo per forza nominare un avvocato? Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, per la liquidazione controllata e per l’esdebitazione dell’incapiente il Codice non impone la difesa tecnica, e un tribunale ha affermato che è onere dell’OCC, del gestore e del legale informare il debitore di questa circostanza. Diverso il caso in cui la procedura diventi contenziosa, ci siano contestazioni sul passivo, opposizioni o reclami: lì l’assistenza tecnica non è un lusso, è la differenza tra un’omologa e un rigetto. La scelta è tua, ma dev’essere informata.

Il compenso dell’avvocato che mi assiste è in prededuzione come quello dell’OCC? Non necessariamente, e questa è una delle questioni più discusse. Diversi tribunali hanno affermato che nella liquidazione controllata l’unico credito prededucibile è quello dell’OCC o del liquidatore, mentre i compensi dei professionisti che assistono il debitore vanno insinuati al passivo, eventualmente con il privilegio professionale. Il correttivo-ter ha esteso il perimetro della prededuzione dell’art. 6 CCII anche a prestazioni professionali funzionali al buon esito dello strumento, ma le applicazioni concrete restano differenziate. Verifica l’orientamento del tuo tribunale prima di costruire aspettative.

Ho già pagato acconti all’OCC e ora è stato nominato un liquidatore diverso: rischio di pagare due volte? È esattamente il rischio che la mossa 8 serve a neutralizzare. Il trattamento è unitario: il compenso complessivo è uno solo e va ripartito tra le funzioni, e gli acconti già percepiti si scomputano. Conserva le quietanze e falle valere in sede di liquidazione del compenso da parte del giudice.

Il compenso dell’OCC può essere pagato con l’apporto di un terzo? Sì, ed è una delle soluzioni più efficaci quando l’attivo è scarso o interamente vincolato. Il terzo che apporta risorse può destinarne una parte espressamente alla copertura dei costi di procedura. Va però costruito con attenzione: l’apporto deve essere effettivo, documentato e coerente con l’impianto del piano. La Cassazione ha ammesso l’omologa di un concordato minore liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna, il che conferma quanto questa leva sia rilevante.

Se cambio OCC in corso d’opera, quanto perdo? Perdi ciò che corrisponde all’attività già svolta, che resta dovuta secondo i criteri del decreto. Non perdi il lavoro materiale: la documentazione raccolta e la ricostruzione del passivo sono tue e vanno consegnate. Prima di decidere, quantifica per iscritto quanto è maturato e quanto costerà la ripartenza: solo con quei due numeri la scelta è razionale.

Il preventivo dell’OCC lo vedono anche i creditori? Sì. Il decreto impone all’organismo di portare a conoscenza dei creditori, contestualmente al deposito della proposta o della domanda, l’accordo raggiunto con il debitore sulla determinazione del compenso. È un elemento che gioca a tuo favore: un accordo chiaro, motivato e proporzionato regge il confronto con i creditori e con il giudice; un accordo generico invita a contestazioni.

Quanto incide la sospensione feriale sui miei tempi? I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Non incide sui tempi di lavoro dell’organismo né sulle scadenze contrattuali degli acconti, ma incide su tutti i termini per reclamare o impugnare. Se ricevi un provvedimento sfavorevole a fine luglio, hai più tempo di quanto pensi per organizzare la reazione: usalo per costruire la contestazione tecnica, non per rimandarla.

I termini per il reclamo sono sospesi ad agosto? Sì. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Se il provvedimento ti viene comunicato a luglio inoltrato, il termine per il reclamo riprende a decorrere dal 1° settembre. Non è una regola che riguarda i costi, ma riguarda la tua capacità di reagire senza pagare la fretta.


La giurisprudenza che sostiene il piano

I riferimenti sono organizzati per mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riformulati in forma sintetica: per il testo integrale occorre sempre risalire al provvedimento.

A sostegno della mossa 1 (scelta dello strumento)

Corte di cassazione, Sez. I civ., sentenza 27 febbraio 2025, n. 5157. La Corte ha ritenuto omologabile un concordato minore di tipo liquidatorio fondato anche sulla sola finanza esterna, in assenza di attivo distribuibile. Rileva per il piano perché apre una via a chi non ha patrimonio ma dispone dell’apporto di un terzo: cambia lo strumento praticabile e, di conseguenza, la struttura dei costi.

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 11 aprile 2025, n. 9549. La pronuncia interviene sulla moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati nel piano del consumatore, tema poi rimodulato dal correttivo-ter con l’estensione fino a due anni. Rileva perché la durata della moratoria incide sulla sostenibilità del piano e quindi sulla capacità di destinare risorse anche alla copertura dei costi di procedura.

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108. La Corte ha ritenuto tuttora utilizzabile, in sede interpretativa, il corredo di principi maturato sotto la disciplina previgente in materia di sovraindebitamento e di codice del consumo. Rileva perché conferma la continuità tra L. 3/2012 e Codice della crisi anche sul terreno dei criteri applicativi: le pronunce anteriori restano una guida.

A sostegno della mossa 2 e della mossa 3 (preventivo e calcolo)

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 19 dicembre 2019, n. 34105. Il giudice non può, in mancanza di una norma che glielo consenta, imporre al debitore il deposito preventivo di una somma per le spese presunte della procedura a pena di inammissibilità; può semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all’organismo, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 202/2014, valutando la consistenza dei beni e dei redditi del debitore. È il riferimento cardine della mossa 5 e, indirettamente, di tutta la costruzione del preventivo: il costo si paga per fasi, non come pedaggio d’ingresso.

Tribunale di Forlì, Sottosez. II civ. — Procedure concorsuali, 25 ottobre 2024. Il provvedimento affronta i criteri di liquidazione dei compensi dell’OCC e del liquidatore, dando rilievo alla circostanza che le due funzioni siano o meno svolte dallo stesso soggetto, e si occupa anche del compenso del difensore del debitore. Rileva perché mostra quali elementi il giudice considera quando liquida: sono gli stessi che devi argomentare nel preventivo.

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28576. La relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata va verificata, ai fini dell’apertura, sotto il profilo sostanziale e non meramente formale. Rileva perché chiarisce che il compenso remunera un contenuto: una relazione completa e verificabile è ciò per cui si paga, e ciò che va preteso.

A sostegno della mossa 6 e della mossa 7 (costi di giustizia e riduzioni)

Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzo applicativo sul contributo unificato nei procedimenti della crisi e dell’insolvenza (note DAG 8 ottobre 2025, n. 187516 e 17 marzo 2026, n. 56813), recepito dagli uffici giudiziari — tra gli altri, disposizione del Tribunale di Avellino del 13 maggio 2026. I procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi vanno trattati come ordinari e non come camerali: il contributo unificato è commisurato al valore della causa per concordato minore, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, con obbligo di dichiarazione di valore nel ricorso, mentre per la ristrutturazione dei debiti del consumatore resta fisso a 98 euro. È il dato più recente e più capace di spostare il budget iniziale.

Ministero della Giustizia, Direzione generale degli affari interni, risposta a quesito in materia di regime fiscale della fase esecutiva. Per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, del concordato minore e del programma di liquidazione controllata non è dovuto un ulteriore contributo unificato, essendo l’onere già assolto con il deposito della domanda introduttiva. Rileva perché elimina una richiesta di pagamento che, se avanzata, non è dovuta.

Corte di cassazione, Sez. VI civ., 2017 — orientamento in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di volontaria giurisdizione. La giurisprudenza di legittimità ha ammesso il beneficio anche in procedimenti nei quali la difesa tecnica non è obbligatoria. Rileva perché è l’argomento su cui si fondano le decisioni che hanno esteso il patrocinio alle procedure di sovraindebitamento, in un quadro che resta però non uniforme.

A sostegno della mossa 8 (fase esecutiva)

Corte di cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2025, n. 6865. Le spese per il compenso dell’organismo non rientrano tra le uscite di carattere generale della procedura sostenute nell’interesse di tutti i creditori e non possono quindi essere ripartite proporzionalmente sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno: la liquidazione è attivata su iniziativa del debitore e il gestore lo accompagna nella procedura. È il fondamento della terza regola della mossa 8.

Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 29 maggio 2025, n. 14401. La Corte ha ribadito che il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non può essere soddisfatto attingendo al ricavato dei beni ipotecati, in tutela del creditore garantito. Rileva perché consolida l’orientamento del marzo precedente e rende prevedibile l’esito: se l’unico attivo è ipotecato, il compenso deve trovare altrove la propria capienza.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 3 luglio 2025, n. 18118. È inammissibile la rinuncia del debitore alla procedura di liquidazione già aperta; la chiusura anticipata è possibile solo in assenza di domande di partecipazione dei creditori e comunque previo pagamento delle prededuzioni. Rileva perché chiarisce che l’uscita dalla procedura non azzera i costi maturati.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 29 febbraio 2024. Quando il gestore della crisi designato dall’OCC in fase di accesso viene poi nominato liquidatore, il compenso è unico e va suddiviso secondo un criterio di proporzionalità tra le prestazioni svolte nei due ruoli, restando esclusa un’autonoma quantificazione per ciascuna funzione. È il riferimento principale contro le duplicazioni.

Tribunale di Taranto, Sez. II civ. — Ufficio procedure concorsuali, 2 luglio 2025. Anche quando il tribunale nomini liquidatore un professionista diverso dal gestore incaricato dall’OCC, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. 202/2014 spetta un trattamento unitario, con precisazioni sui criteri di anticipazione e di determinazione finale da parte del giudice. Estende la logica dell’unitarietà anche all’ipotesi di soggetti diversi.

Tribunale di Pescara, Sez. civile — Settore procedure concorsuali, 11 marzo 2025. Nella liquidazione controllata, ai sensi dell’art. 6 CCII, l’unico credito prededucibile è quello dell’OCC o del liquidatore, e non quello del legale o delle altre figure professionali che assistono il debitore. Rileva perché ti dice dove si colloca, nel concorso, il costo dell’assistenza.

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e procedure concorsuali, linee guida OCC del 12 marzo 2025. Se il compenso dell’OCC è stato pagato prima dell’apertura della procedura, per intero o per acconti non irrilevanti, esso va scomputato dal compenso del liquidatore, per evitare che il compenso unitario complessivo dovuto in base al D.M. 202/2014 venga aumentato o duplicato. È la base operativa della seconda regola della mossa 8.

Tribunale di Verona, 25 luglio 2025. La liquidazione controllata non richiede che il ricorrente si avvalga dell’assistenza di un legale, e costituisce onere dell’OCC, del gestore e dello stesso legale informare il debitore di tale circostanza. Rileva perché trasforma un’informazione in un dovere di chi ti assiste.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 23 ottobre 2025, n. 28161. Nella liquidazione controllata il liquidatore non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato per proporre ricorso avverso l’ammissione di un credito allo stato passivo. Rileva perché riguarda la fase in cui anche il credito dell’organismo viene collocato: la verifica del passivo è un momento di costo e di contenzioso potenziale.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 12 luglio 2024, n. 24870. La proposta e il piano non possono essere modificati in sede di reclamo; il principio è stato recepito dal correttivo-ter. Rileva per lo scenario di deviazione B: il reclamo non è la sede per rifare la proposta, e rifarla costa.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su una posizione di sovraindebitamento quando il tema è il controllo dei costi della procedura.

  1. Ricostruiamo il calcolo del preventivo dell’OCC voce per voce, verificando la base di attivo e passivo assunta, le percentuali applicate, la riduzione ex art. 16, comma 4, del D.M. 202/2014 e il rispetto del tetto rapportato a quanto sarà attribuito ai creditori.
  2. Redigiamo le osservazioni scritte al preventivo e le trasmettiamo all’organismo, indicando gli elementi di fatto che giustificano la collocazione della riduzione verso il massimo.
  3. Verifichiamo la base passiva contestando le poste non dovute, perché ogni posta contestata che esce dal passivo esce anche dalla base di calcolo del compenso.
  4. Costruiamo il calendario degli acconti e lo formalizziamo per iscritto, con clausola espressa di scomputo dal compenso finale e riserva di ricalcolo.
  5. Calcoliamo i costi di giustizia dello strumento prescelto, inclusa la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato secondo l’indirizzo applicativo ministeriale vigente, per evitare inviti al pagamento successivi.
  6. Confrontiamo gli strumenti sul piano economico — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente — e mettiamo per iscritto il prospetto comparativo dei costi prima del deposito.
  7. Verifichiamo i presupposti della riduzione della metà prevista per l’esdebitazione del debitore incapiente e la sostenibilità della scelta alla luce degli orientamenti del tribunale competente.
  8. Presidiamo la fase di liquidazione dei compensi da parte del giudice, producendo le quietanze degli acconti e facendo valere l’unitarietà del compenso quando gestore e liquidatore coincidono o si succedono.
  9. Interveniamo sulla capienza, individuando in anticipo su quali beni il compenso prededucibile potrà essere soddisfatto e strutturando, dove possibile, l’apporto di risorse esterne.
  10. Portiamo la posizione fino all’ultimo grado di giudizio quando serve, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo colloquio al reclamo e, se del caso, al ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere il meccanismo dei compensi non dall’esterno, come chi lo legge sul decreto, ma dall’interno, come chi lo applica — sapendo quali elementi un organismo valuta per collocare la riduzione, come si costruisce un preventivo che regge davanti al giudice, quali voci accessorie sono davvero rimborsabili e quali no.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: il commercialista ricostruisce attivo, passivo e sostenibilità del piano, l’avvocato presidia il fronte processuale e i rapporti con l’organismo e con il tribunale. La strategia è unica e continua, dall’analisi iniziale della posizione fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza cambi di difensore e senza passaggi di consegne che facciano perdere l’impostazione costruita all’inizio.


In chiusura

Ogni verifica fatta prima di firmare è un costo che governi; ogni verifica rimandata è un costo che subisci. Il compenso dell’OCC non è una tariffa opaca: è il risultato di un calcolo previsto da un decreto ministeriale, con una base determinabile, una riduzione obbligatoria, un tetto massimo e voci accessorie che devono essere tutte esplicitate. Chi esegue le nove mosse in ordine arriva al deposito sapendo quanto pagherà, quando lo pagherà e su quali beni quel costo troverà capienza.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato coincidono esattamente con il suo oggetto: Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, con il supporto di uno staff multidisciplinare in materia bancaria e tributaria per la ricostruzione del passivo e con la qualifica di cassazionista per il caso in cui la partita si sposti sul terreno del reclamo o del giudizio di legittimità. Non è una specializzazione dichiarata: è la sovrapposizione tra ciò che l’Avvocato è abilitato a fare e ciò di cui parla questa guida.

📩 Scrivici oggi stesso, prima di accettare un preventivo o di versare un acconto: analizzeremo la tua posizione, verificheremo il calcolo e costruiremo insieme la strategia — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO