Quando un imprenditore deposita l’istanza di composizione negoziata, ha in testa una domanda sola: riuscirò a salvare l’azienda? È la domanda sbagliata da cui partire. La domanda che decide davvero l’esito è un’altra: chi si siederà a quel tavolo, con quali poteri, e che cosa la legge gli impone di fare nei giorni successivi? Perché la composizione negoziata non è una trattativa libera fra privati: è una trattativa governata da un terzo indipendente — l’esperto — al quale il Codice della crisi affida un elenco preciso di atti, valutazioni, segnalazioni e relazioni. Ognuno di quegli atti apre o chiude una porta. L’archiviazione anticipata, il parere sulle misure protettive, il dissenso iscritto nel registro delle imprese, la relazione finale: sono mosse, e ogni mossa ha tempi obbligati e limiti invalicabili.
Chi conosce in anticipo le mosse che l’esperto dovrà compiere smette di subire la procedura e comincia a prepararla. L’imprenditore che arriva al primo incontro senza un progetto di piano, senza un piano finanziario dei sei mesi successivi, senza una lista ragionata dei creditori da coinvolgere, non sta “aspettando di vedere come va”: sta consegnando all’esperto gli elementi per concludere che le prospettive di risanamento non sono concrete. L’imprenditore che invece sa esattamente cosa l’esperto deve verificare, e in che ordine, arriva al tavolo con il materiale già pronto e sposta la partita a proprio favore prima ancora che i creditori aprano bocca.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia dal lato tecnico e non solo teorico: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a svolgere personalmente il ruolo che questo articolo descrive, e conosce dall’interno le valutazioni che l’esperto è tenuto a compiere, il perimetro del test pratico e della lista di controllo, i contenuti obbligati della relazione finale. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: nella composizione negoziata i due interlocutori più duri sono quasi sempre il ceto bancario e il Fisco, e per reggere quel confronto servono insieme la lettura giuridica e quella economico-finanziaria.
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Chi hai davvero di fronte al tavolo
L’errore più diffuso è considerare l’esperto come un giudice, o al contrario come un consulente amico. Non è né l’uno né l’altro, e capire la sua posizione esatta è il presupposto di ogni strategia.
L’esperto è un professionista iscritto in un elenco tenuto presso le Camere di commercio, secondo i requisiti di formazione e di esperienza fissati dall’art. 13 CCII. Non lo sceglie l’imprenditore: lo nomina una commissione, attingendo all’elenco degli esperti indipendenti, e la nomina viene comunicata attraverso la piattaforma telematica nazionale disciplinata dall’art. 5-bis CCII. Il Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 — pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026 e disponibile dal 1° giugno 2026 — ha aggiornato proprio le disposizioni operative su qualificazione professionale, modalità di iscrizione all’elenco, test pratico, lista di controllo, protocollo di conduzione delle trattative e piattaforma, allineandole alle modifiche introdotte dal Correttivo-ter (D.Lgs. 3 settembre 2024, n. 136) agli articoli 5-bis, 13 e 17 CCII. È un dettaglio tutt’altro che formale: significa che l’esperto che ti troverai davanti lavora oggi con strumenti tecnici standardizzati e più stringenti di quelli in uso fino a ieri, e che l’improvvisazione documentale, dall’altra parte del tavolo, si vede subito.
Dal suo punto di vista, cosa conviene? Conviene, prima di tutto, non restare invischiato in una procedura senza sbocchi. L’esperto risponde del proprio operato: le parti possono presentare osservazioni sulla sua indipendenza e — quando provengano dall’imprenditore e da due o più parti interessate — anche sul suo operato, con possibile sostituzione da parte della commissione (art. 17, comma 6, CCII). La sua permanenza nell’elenco dipende dal mantenimento dei requisiti professionali. Il suo compenso, disciplinato dall’art. 25-ter CCII e dai relativi parametri, matura in prededuzione ma resta ancorato a un incarico che deve essere condotto con diligenza e documentato. Un esperto razionale non ha alcun interesse ad accompagnare per centottanta giorni un’impresa priva di prospettive: ha interesse a capirlo subito, archiviare e uscire. È esattamente per questo che la partita si vince o si perde nelle prime due settimane.
Attorno all’esperto siedono gli altri attori, ciascuno con la propria convenienza. Le banche devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato e non possono sospendere o revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata, ma restano vincolate alla disciplina di vigilanza prudenziale, che impone classificazioni e accantonamenti (art. 16, comma 5, CCII): la loro convenienza è mostrarsi collaborative senza peggiorare la propria posizione regolamentare. I fornitori strategici vogliono continuare a incassare e a fatturare, e sono spesso i più disponibili a un riscadenzamento. Il Fisco, dopo l’introduzione del comma 2-bis dell’art. 23 CCII da parte del Correttivo-ter, non è più un convitato di pietra: può ricevere una proposta di accordo transattivo e valutarla secondo criteri che l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito in modo organico con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026.
In mezzo a tutti questi interessi, l’esperto non decide: facilita, verifica, segnala e attesta. Ma le sue verifiche, le sue segnalazioni e le sue attestazioni pesano quanto una decisione, perché sono ciò che il tribunale leggerà quando dovrà confermare le misure protettive, autorizzare un finanziamento prededucibile o vagliare l’accesso al concordato semplificato. Ecco perché conviene conoscere le sue mosse una per una.
Mossa 1 — Accetta l’incarico, verifica la propria indipendenza e mette le mani sui numeri
La mossa. Ricevuta la nomina, l’esperto ha un termine strettissimo: entro due giorni lavorativi dalla ricezione deve comunicare l’accettazione o la rinuncia (art. 17, comma 4, CCII). In quel brevissimo intervallo compie due valutazioni: se possiede la competenza tecnica per quel tipo di impresa e di crisi, e se è indipendente. L’art. 16, comma 1, CCII pretende che l’esperto sia terzo rispetto a tutte le parti e agisca in modo imparziale; deve dichiarare ogni interesse che possa condizionarne il giudizio e non deve avere avuto rapporti professionali con l’impresa o con i suoi creditori tali da comprometterne la posizione. Accettato l’incarico, accede alla documentazione che l’imprenditore ha caricato in piattaforma: bilanci approvati — e in mancanza progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza, secondo la precisazione introdotta dal Correttivo-ter — situazione debitoria complessiva, certificati fiscali e contributivi, progetto di piano di risanamento e piano finanziario per i sei mesi successivi.
Perché lo fa (e quando preferirebbe non farlo). L’accettazione non è un atto di cortesia. Accettando, l’esperto assume una responsabilità professionale che lo accompagnerà fino alla relazione finale, documento che — come vedremo — i tribunali oggi leggono riga per riga. Dal suo punto di vista conviene accettare quando il fascicolo è ordinato e il perimetro dell’impresa è comprensibile; conviene rinunciare quando la documentazione è lacunosa al punto da rendere impossibile qualunque valutazione seria, o quando emerge un conflitto anche solo potenziale. Un fascicolo caotico depositato in piattaforma non è un problema burocratico: è il primo segnale negativo che l’esperto registra, e lo registra prima ancora di conoscere l’imprenditore.
I suoi limiti. Qui il margine dell’esperto è più stretto di quanto si creda. Non può scegliersi il caso, non può negoziare i tempi dell’accettazione, non può ampliare a piacere la documentazione richiesta oltre quanto il Codice e i documenti tecnici ministeriali prevedono. Non può inoltre proseguire se la sua indipendenza viene fondatamente contestata: entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza al segretario generale della Camera di commercio, che riferisce senza indugio alla commissione, la quale — sentito l’esperto — può provvedere alla sostituzione entro i cinque giorni lavorativi successivi (art. 17, comma 6, CCII). E non può divulgare nulla: sull’esperto grava un obbligo di riservatezza che l’art. 16 estende a tutte le parti coinvolte nelle trattative.
La tua contromossa. Arrivare con il fascicolo già costruito. Non “i documenti che servono”, ma i documenti nell’ordine in cui l’esperto dovrà leggerli: situazione aggiornata entro i sessanta giorni, elenco creditori distinto per natura (bancari, erariali, contributivi, commerciali strategici, commerciali sostituibili), scadenzario dei prossimi sei mesi, contenzioso in corso, garanzie prestate dai soci e dai terzi, contratti pendenti essenziali alla continuità. La contromossa decisiva è depositare fin dall’istanza un progetto di piano di risanamento leggibile, anche se non definitivo: è il documento che l’esperto userà come metro di ogni valutazione successiva, e la giurisprudenza lo considera ormai un presupposto pratico dell’intera procedura. Va aggiunta una verifica preventiva sull’indipendenza: se fra i nomi dell’elenco compare un professionista che ha avuto rapporti con l’impresa o con un creditore rilevante, il tema va sollevato subito, nei tre giorni, non a metà trattativa.
Le pronunce che ti proteggono. Il Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’impresa, con provvedimento del 25 giugno 2025 (giud. Rossetti), ha affermato che il giudice non può pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive se il ricorrente non ha predisposto quantomeno un progetto di piano: senza quel documento manca il presupposto perché l’esperto possa avviare trattative concrete orientate al risanamento. È la conferma, sul piano giudiziale, di ciò che accade già al primo incontro: senza progetto di piano non si va da nessuna parte.
Mossa 2 — Convoca l’imprenditore e decide se le prospettive di risanamento sono concrete
La mossa. È il vero snodo dell’intera procedura, e arriva prestissimo. Accettato l’incarico, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica (art. 17, comma 5, CCII). L’imprenditore partecipa personalmente — non può mandare soltanto il commercialista — può farsi assistere da consulenti e, per effetto del Correttivo-ter, deve informare l’esperto sullo stato delle trattative che sta conducendo senza la sua presenza. Se l’esperto ritiene che le prospettive siano concrete, incontra le altre parti interessate al risanamento, prospetta le possibili strategie di intervento e fissa i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se invece non ravvisa concrete prospettive, all’esito della convocazione o in un momento successivo, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza entro i cinque giorni lavorativi successivi.
Lo strumento tecnico con cui questa valutazione viene condotta non è lasciato all’intuito: il test pratico e la lista di controllo aggiornati dal Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 guidano l’esperto nel misurare il rapporto fra il debito da servire e i flussi prospettici, e nel verificare la coerenza del progetto di risanamento. Definite le iniziative di risanamento, l’esperto può ripetere il test tenendo conto degli effetti previsti nel piano, così da valutarne la tenuta. La lista di controllo, nella nuova versione, assume un ruolo centrale nella predisposizione del piano: per accedere alla composizione negoziata l’imprenditore deve aver redatto un progetto di piano secondo le indicazioni essenziali della check-list e un piano finanziario per i sei mesi successivi, mentre il piano completo può essere costruito durante la procedura, purché in tempi brevi.
Perché lo fa (e quando preferisce non farla). L’esperto ha ogni interesse a compiere questa valutazione presto e bene. Un’archiviazione tempestiva è, dal suo punto di vista, un esito professionalmente corretto; accompagnare per mesi una trattativa senza sbocco, al contrario, lo espone a osservazioni delle parti e a una relazione finale difficile da scrivere. Non archivia, però, per il solo fatto che la situazione sia grave: dopo il Correttivo-ter l’art. 12 CCII chiarisce che alla composizione negoziata può accedere sia l’impresa in mero squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, sia quella già in stato di crisi o addirittura di insolvenza, purché sussistano concrete prospettive di risanamento. L’insolvenza, se reversibile, non è una causa automatica di archiviazione: è una circostanza da misurare.
I suoi limiti. L’esperto non può archiviare senza aver prima convocato l’imprenditore e averlo messo in condizione di rappresentare la propria posizione, e non può fondare il giudizio su impressioni: la valutazione deve poggiare sui dati aziendali, sul test e sulla check-list. Non può, per contro, farsi carico di costruire lui il piano al posto dell’imprenditore: l’esperto agevola le trattative e verifica, non redige il piano di risanamento né sostituisce gli advisor dell’impresa. E non può sostituirsi all’organo amministrativo nella gestione: la conduzione dell’impresa resta all’imprenditore, nei limiti dell’art. 21 CCII.
La tua contromossa. Preparare il primo incontro come si prepara un’udienza. Significa portare, in forma scritta: il progetto di piano già impostato secondo la check-list; il piano finanziario a sei mesi con il dettaglio delle uscite obbligate; la spiegazione documentata delle cause della crisi, distinguendo ciò che è strutturale da ciò che è congiunturale; l’elenco delle iniziative di discontinuità già assunte o deliberate (nuova finanza dei soci, dismissione di rami non strategici, rinegoziazione di canoni, taglio di costi fissi); l’indicazione delle parti che si intende coinvolgere e di quelle con cui esistono già interlocuzioni. La contromossa che sposta più di ogni altra il giudizio dell’esperto è dimostrare, numeri alla mano, che esiste una discontinuità reale rispetto alla gestione che ha prodotto la crisi: senza discontinuità il test non torna, e nessun esperto certificherà prospettive concrete su una traiettoria immutata.
Le pronunce che ti proteggono. Oltre al già citato provvedimento milanese del 25 giugno 2025, va tenuto presente il decreto del Tribunale di Nola, Sez. II civ., del 15 maggio 2025 (dott.ssa Paduano): nel confermare parzialmente le misure protettive, il giudice ha valorizzato il ruolo dell’esperto nella verifica di coerenza e sostenibilità del piano, mostrando come il parere tecnico dell’esperto sia il perno su cui ruota anche la valutazione del tribunale. Sul versante opposto, la sentenza del Tribunale di Mantova del 13 febbraio 2025 ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che alla debitrice era stata negata la conferma delle misure protettive anche per l’accertata assenza di prospettive di risanamento: quando la valutazione dell’esperto e quella del giudice convergono in negativo, la strada verso la procedura liquidatoria si apre rapidamente.
Mossa 3 — Si pronuncia sulle misure protettive e ne presidia la proporzionalità
La mossa. Le misure protettive sono la ragione principale per cui molte imprese scelgono la composizione negoziata: bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori e impediscono l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati, a partire dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese (art. 18 CCII). Ma non si autoconfermano. L’imprenditore deve ricorrere al tribunale, che fissa l’udienza e decide con provvedimento di conferma, revoca o modifica; la durata è fissata entro limiti minimi e massimi ed è prorogabile fino a un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni (art. 19 CCII). In quel procedimento l’esperto ha una posizione centrale: viene sentito, e il suo parere sulla funzionalità delle misure alle trattative pesa in modo determinante. Non solo. Quando ritiene che le misure non soddisfino l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative, o che pregiudichino ingiustamente i creditori, l’esperto ha il dovere di segnalarlo: e su quella segnalazione il giudice può revocare o abbreviare le misure.
Perché lo fa (e quando preferisce non farla). Il ragionamento dell’esperto è funzionale, non ideologico. Le misure protettive servono a creare lo spazio temporale in cui la trattativa può svolgersi; se quella trattativa non esiste, se l’imprenditore non presenta proposte, se il piano non arriva mai, la protezione si trasforma in un beneficio unilaterale a danno dei creditori — ed è esattamente in quel momento che l’esperto interviene. Dal suo punto di vista conviene sostenere misure proporzionate e mirate, perché sono quelle che il tribunale conferma senza riserve; conviene invece prendere le distanze dalle richieste massimaliste, che espongono la procedura a revoca e lui stesso a critiche.
I suoi limiti. L’esperto non concede le misure protettive: le misure sono chieste dall’imprenditore e confermate dal tribunale. Non può ampliarle né restringerle di propria iniziativa, ma solo segnalare. E non può coprire con il proprio silenzio un uso strumentale della protezione: la segnalazione, quando ne ricorrono i presupposti, è un dovere e non una facoltà. Neppure il tribunale, del resto, dispone di un potere illimitato: le misure devono essere attuali, funzionali alle trattative e proporzionate rispetto al sacrificio imposto ai creditori.
La tua contromossa. Chiedere poco e chiedere bene. Una richiesta calibrata — misure tipiche ex art. 18 CCII, eventualmente circoscritte ai creditori che stanno realmente aggredendo il patrimonio — ha molte più probabilità di reggere di una richiesta onnicomprensiva che pretenda di inibire qualunque iniziativa, comprese quelle che non incidono sulla continuità. La contromossa vincente è arrivare all’udienza di conferma con il progetto di piano già depositato e con l’esperto messo nelle condizioni di esprimere un parere favorevole informato: il parere dell’esperto non è un adempimento, è la prova principale a sostegno della tua istanza. In questa fase la scelta del difensore non è indifferente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questa doppia qualificazione consente di impostare l’istanza di misure protettive sapendo in anticipo sia ciò che l’esperto dovrà verificare, sia ciò che il tribunale dovrà motivare.
Le pronunce che ti proteggono. Il decreto del Tribunale di Nola del 15 maggio 2025 ha confermato le misure tipiche dell’art. 18 CCII escludendo però l’inibitoria delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale Rischi, per difetto di periculum e per sproporzione rispetto agli interessi dei creditori: la prova che la selettività della richiesta è un vantaggio, non una rinuncia. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha invece ritenuto che, una volta disposta dall’esperto l’archiviazione della composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, gli fosse precluso pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente dall’impresa: la protezione non sopravvive alla procedura che la giustifica. Sul piano delle impugnazioni, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 500/2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto del tribunale che aveva respinto il reclamo avverso il mancato riconoscimento delle misure protettive: significa che la partita sulle misure si gioca tutta nei gradi di merito, e va giocata bene la prima volta.
Mossa 4 — Conduce il tavolo e richiama i creditori ai loro doveri
La mossa. Superato il vaglio delle prospettive concrete, l’esperto entra nella funzione che dà il nome all’istituto: agevola le trattative. Convoca le parti interessate, prospetta le strategie di intervento, fissa incontri con cadenza periodica ravvicinata, verbalizza, sollecita risposte, verifica che le proposte circolino davvero. Non è un ruolo notarile. L’art. 4 CCII impone a debitore e creditori di comportarsi secondo buona fede e correttezza, e l’art. 16, comma 6, CCII precisa che tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto, nel rispetto della riservatezza. L’esperto è il soggetto che quel dovere lo fa valere concretamente: registra chi partecipa e chi si sottrae, chi motiva il dissenso e chi tace, chi risponde alle proposte e chi le lascia cadere.
Sulle banche il Codice è ancora più esplicito. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che banche e intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito. La classificazione va determinata tenendo conto del progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto dell’accesso; l’eventuale sospensione o revoca imposta dalla vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione. La norma aggiunge un tassello che conta moltissimo nella pratica: la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca.
Perché lo fa (e quando preferisce non farla). L’esperto sa che una trattativa senza proposte concrete non produce nulla e brucia i centottanta giorni. Ha quindi interesse a mettere pressione su entrambi i lati: sull’imprenditore, perché formuli proposte differenziate e sostenibili; sui creditori, perché rispondano nel merito. Preferisce non forzare quando percepisce che una proposta prematura, priva di copertura finanziaria, produrrebbe solo dinieghi seriali destinati a irrigidire il tavolo.
I suoi limiti. L’esperto non ha poteri coercitivi: non può obbligare un creditore ad aderire, non può imporre una moratoria, non può sanzionare direttamente chi non collabora. Il Codice non prevede a suo favore un potere di cram-down. Non può nemmeno rivelare all’esterno le informazioni acquisite: l’obbligo di riservatezza vincola lui e tutte le parti. Ciò che può fare è dare atto, nella relazione finale, del comportamento tenuto da ciascuno — ed è una leva più forte di quanto sembri, perché quella relazione sarà letta dal tribunale in ogni sviluppo successivo.
La tua contromossa. Costruire proposte per classi omogenee di creditori, ciascuna con la propria logica economica, e presentarle per iscritto tramite l’esperto: al fornitore strategico la continuità delle forniture con pagamento delle nuove a pronti; alla banca il consolidamento con piano di rientro e informativa completa sul progetto di piano; al creditore ipotecario la valorizzazione del bene rispetto allo scenario liquidatorio. La contromossa più sottovalutata è mettere per iscritto ogni proposta e ogni riscontro, così che l’inerzia della controparte diventi un dato documentato che l’esperto potrà riportare nella relazione finale. Sul fronte bancario, la mossa preventiva è chiedere per iscritto le ragioni specifiche di qualunque revoca o sospensione: se la banca non riesce ad ancorarla alla disciplina prudenziale e la fa discendere dal solo accesso alla procedura, si colloca fuori dal perimetro dell’art. 16, comma 5, CCII.
Mossa 5 — Vigila sulla gestione: atti straordinari, pagamenti, dissenso e autorizzazioni del tribunale
La mossa. Durante la composizione negoziata l’impresa resta nelle mani dell’imprenditore, ma con un vincolo di rotta: l’art. 21 CCII impone, in stato di crisi, di gestire evitando pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e, quando l’impresa è già insolvente ma con concrete prospettive di risanamento, di gestire nel prevalente interesse dei creditori. Su questo terreno l’esperto svolge una funzione di sorveglianza puntuale: l’imprenditore deve informarlo preventivamente e per iscritto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se l’atto viene compiuto nonostante la segnalazione, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, e in presenza di misure protettive o cautelari ne informa il tribunale.
Alla vigilanza si affianca il ruolo consultivo nelle autorizzazioni dell’art. 22 CCII. Quando l’imprenditore chiede al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, anche da soci o da altre società del gruppo, oppure a cedere l’azienda o un ramo senza l’effetto dell’art. 2560 c.c. sui debiti pregressi, il tribunale decide dopo aver assunto sommarie informazioni e sentito l’esperto. Il suo parere non vincola il giudice, ma ne orienta l’istruttoria in modo determinante.
Perché lo fa (e quando preferisce non farla). L’esperto non ha alcun interesse a bloccare l’operatività dell’impresa: sa che un’azienda paralizzata perde valore ogni giorno che passa e che la continuità è il presupposto del risanamento. Interviene quando l’atto altera l’ordine delle soddisfazioni o consuma risorse che il piano destina altrove — il pagamento preferenziale a un creditore anteriore non strategico è il caso di scuola. Sul fronte dell’art. 22, sa che un parere favorevole a un’operazione mal costruita si ritorce contro di lui: se la cessione non è competitiva o il finanziamento non è funzionale, il tribunale nega l’autorizzazione e l’istruttoria si sfalda.
I suoi limiti. L’esperto non può vietare l’atto: può segnalare, e in caso di atto compiuto nonostante la segnalazione può iscrivere il dissenso. Il potere di autorizzazione appartiene solo al tribunale. Non può inoltre estendere la prededuzione oltre i confini dell’art. 22: la giurisprudenza ha già chiarito che la lettera a) del comma 1 riguarda i finanziamenti in senso tecnico e non ogni forma di dilazione commerciale.
La tua contromossa. Trasformare l’obbligo informativo in uno strumento di protezione. Ogni atto potenzialmente straordinario va comunicato prima, per iscritto, con la spiegazione della sua funzionalità al piano: se l’esperto non segnala, l’imprenditore ha acquisito un elemento prezioso a sostegno della correttezza della propria gestione; se segnala, si è evitato in tempo un errore che avrebbe potuto costare la procedura. La contromossa da giocare d’anticipo, quando serve nuova finanza o si punta alla cessione dell’azienda, è costruire l’istanza ex art. 22 CCII con il confronto documentato rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale e con una reale apertura al mercato: sono i due profili su cui i tribunali stanno rigettando le richieste mal istruite.
Le pronunce che ti proteggono. Il Tribunale di Vasto, con provvedimento del 5 febbraio 2025 (est. Monteleone), ha autorizzato un finanziamento prededucibile erogato da un terzo non socio, già creditore chirografario, destinato al pagamento di una rateazione in corso e alla continuità aziendale, ritenendolo presupposto essenziale per l’esito positivo della composizione negoziata. Il Tribunale di Ferrara, il 30 ottobre 2025, ha invece dichiarato inammissibile la richiesta di prededuzione per un credito di fornitura in forma revolving, circoscrivendo rigorosamente l’art. 22, comma 1, lett. a), ai finanziamenti in senso tecnico. Sulla cessione d’azienda, l’ordinanza del Tribunale di Alessandria del 6 ottobre 2025 e il decreto del Tribunale di Cuneo del 26 settembre 2025 hanno delineato lo stesso paradigma: il controllo del giudice non è formale e si articola nella funzionalità dell’operazione alla continuità, nella migliore soddisfazione dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e nel rispetto sostanziale della competitività nella scelta dell’acquirente. Il Tribunale di Genova, il 30 marzo 2026 (giud. Balba), è tornato sui presupposti e sui limiti dell’autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. d), precisando i rispettivi ruoli dell’esperto e del tribunale.
Mossa 6 — Accompagna l’esito: accordo, transazione fiscale, proroga, archiviazione, relazione finale
La mossa. L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato — anche a seguito di una sua proposta — una soluzione adeguata al superamento della crisi (art. 17, comma 7, CCII). L’incarico può proseguire per non oltre altri centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22 CCII; la prosecuzione va inserita in piattaforma a cura dell’esperto, che ne dà comunicazione alle parti e, in caso di misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse. Nel frattempo l’esperto accompagna gli sbocchi previsti dall’art. 23 CCII: il contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; la convenzione di moratoria; l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti del piano attestato senza necessità di attestazione; oppure, se le trattative non approdano, il passaggio agli strumenti di regolazione della crisi.
Un capitolo a sé è la trattativa con il Fisco. L’art. 23, comma 2-bis, CCII — introdotto dal Correttivo-ter — consente all’imprenditore di formulare, nel corso delle trattative, una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori, restando esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. La proposta va comunicata all’esperto e l’accordo, per essere eseguito, richiede l’autorizzazione del tribunale. Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito in modo organico presupposti, documentazione, criteri di valutazione e percorso amministrativo dell’istituto, confermando fra l’altro la falcidiabilità dell’IVA e indicando che la relazione sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali andrebbero affidate a professionisti distinti. Restano fuori dal perimetro dell’accordo i contributi previdenziali e i tributi locali auto-amministrati dagli enti territoriali, come IMU e TARI.
Infine, la chiusura. L’esperto redige la relazione finale e la inserisce nella piattaforma telematica, comunicandola all’imprenditore e, quando siano state concesse misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse (art. 17, comma 8, CCII). Se non ravvisa prospettive di risanamento, la notizia al segretario generale della Camera di commercio determina l’archiviazione entro cinque giorni lavorativi.
Perché lo fa (e quando preferisce non farla). La relazione finale è l’atto in cui l’esperto risponde di tutto il percorso. È lì che dichiara se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, se hanno avuto esito positivo, quali soluzioni siano state esplorate e perché non siano praticabili. Da quel documento dipende, fra l’altro, l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII. Un esperto avveduto non firma attestazioni generiche, perché sa che i tribunali le smontano.
I suoi limiti. L’esperto non può prorogare l’incarico di propria iniziativa oltre i presupposti dell’art. 17, comma 7, e non può attestare ciò che gli atti non dimostrano. Soprattutto, non può rendere una relazione finale acritica: l’attestazione di correttezza e buona fede deve poggiare su presupposti verificabili e su un rendiconto documentato dell’attività svolta, del comportamento delle parti e delle proposte formulate.
La tua contromossa. Lavorare fin dal primo giorno pensando alla relazione finale. Ogni proposta scritta, ogni riscontro ricevuto, ogni riunione verbalizzata, ogni informativa preventiva ex art. 21 CCII è materiale che l’esperto potrà richiamare per attestare la correttezza della condotta dell’impresa. La contromossa strategica è arrivare alla chiusura con un dossier che renda l’attestazione di buona fede non un atto di fiducia, ma la constatazione di fatti documentati: è la differenza fra un concordato semplificato che supera il vaglio di ammissibilità e uno che si arresta in partenza. Va infine presidiato il calendario: la domanda di concordato semplificato va proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, e quel termine ha natura decadenziale.
Le pronunce che ti proteggono. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha stabilito che il controllo del tribunale sui requisiti dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII non è una verifica meramente formale: il giudice deve accertare, in termini di legalità sostanziale, l’attendibilità e la ragionevolezza delle attestazioni contenute nella relazione finale dell’esperto, il cui contenuto dev’essere coerente, intelligibile e compatibile con i dati aziendali. Sulla stessa linea il Tribunale di Bologna, Sez. IV Procedure concorsuali, il 13 gennaio 2026 (Pres. Liccardo, Est. Rimondini) ha affermato che lo scrutinio di ritualità comprende la verifica dell’esaustività e dell’attendibilità della relazione ex art. 17, comma 8, CCII, e che affermazioni non circostanziate né motivate non consentono un vaglio positivo della buona fede nelle trattative. Il Tribunale di Milano, il 30 ottobre 2025 (Pres. Vasile, Rel. Rossetti), ha chiarito che la buona fede va valutata in senso sostanziale: non basta che l’esperto l’abbia attestata, occorre che le proposte formulate ai singoli creditori potessero convincere un soggetto ragionevole che il proprio credito fosse adeguatamente tutelato rispetto all’alternativa liquidatoria. Sul termine, il Tribunale di Bologna il 19 febbraio 2026 ne ha ribadito la natura decadenziale, precisando che piano e proposta vanno depositati entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a mostrare come cambiano gli esiti a seconda del momento in cui si gioca la contromossa: non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 — Il primo incontro senza progetto di piano. Impresa manifatturiera, debito complessivo 1.847.000 €, di cui 612.000 € bancari, 438.500 € erariali e contributivi, 796.500 € verso fornitori. Istanza depositata il 4 marzo; commissione che nomina l’esperto l’11 marzo; accettazione il 13 marzo. L’esperto convoca l’imprenditore per il 19 marzo. Scenario A: l’imprenditore si presenta con i soli bilanci e una richiesta generica di dilazione. Il test pratico, applicato ai flussi dichiarati, restituisce un debito non servibile con la marginalità corrente e nessuna iniziativa di discontinuità; l’esperto non ravvisa concrete prospettive, ne dà notizia al segretario generale, e l’archiviazione interviene entro i cinque giorni lavorativi successivi: la procedura si chiude poco più di due settimane dopo l’accettazione. Scenario B: all’incontro del 19 marzo l’imprenditore porta progetto di piano secondo la check-list, piano finanziario a sei mesi, delibera di apporto soci per 180.000 €, preliminare di dismissione di un capannone non strumentale per 340.000 € e riduzione documentata di costi fissi per 96.000 € annui. Il test, ripetuto con gli effetti del piano, torna in equilibrio: l’esperto ravvisa prospettive concrete, incontra le parti e fissa il calendario delle trattative. Stesso debito, stessa impresa, esiti opposti: la variabile non era la gravità della crisi, era la preparazione del primo incontro.
Ipotesi 2 — Il pagamento preferenziale e il dissenso iscritto. Impresa in composizione negoziata con misure protettive confermate. Il 12 giugno l’imprenditore intende pagare integralmente un fornitore anteriore per 87.300 €, non essenziale alla continuità, per ragioni di rapporto personale. Scenario A: non informa preventivamente l’esperto ed esegue il pagamento. L’esperto ne viene a conoscenza dall’estratto conto di luglio: valuta l’atto pregiudizievole per i creditori e per le trattative, ne informa il tribunale che ha emesso le misure e iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese. Il fatto entrerà nella relazione finale come elemento contrario alla correttezza della condotta, con effetti diretti su ogni sbocco successivo. Scenario B: l’imprenditore comunica per iscritto l’intenzione il 5 giugno, spiegandone la ragione. L’esperto segnala che il pagamento altererebbe l’ordine delle soddisfazioni; l’operazione viene sostituita da un pagamento a pronti delle sole nuove forniture, coerente con la continuità. Nessun dissenso, nessuna segnalazione al tribunale, e la relazione finale potrà dare atto di una gestione informata. L’obbligo di informativa preventiva non è un lacciolo: è lo strumento con cui l’imprenditore si costruisce la prova della propria correttezza.
Ipotesi 3 — La nuova finanza e il confronto con lo scenario liquidatorio. Impresa di servizi con fabbisogno di cassa di 240.000 € per onorare le commesse in corso. L’imprenditore chiede al tribunale l’autorizzazione ex art. 22, comma 1, lett. a), CCII a contrarre un finanziamento prededucibile. Scenario A: istanza generica, senza dimostrazione della funzionalità al risanamento né confronto con l’alternativa liquidatoria; l’esperto, sentito, non è in grado di sostenere l’operazione con dati; il tribunale rigetta e l’impresa perde le commesse. Scenario B: l’istanza allega il piano di cassa a dodici mesi, dimostra che senza la finanza le commesse decadono e il valore d’avviamento si azzera, quantifica il recupero atteso dai creditori nello scenario di continuità rispetto a quello liquidatorio e indica destinazione e piano di rientro del prestito; l’esperto conferma la coerenza con le trattative; il tribunale autorizza. Nell’art. 22 non vince chi ha più bisogno di liquidità, ma chi dimostra meglio che quella liquidità migliora la posizione dei creditori.
Quando il tavolo si sposta a tuo favore
Esistono momenti precisi in cui la convenienza economica delle controparti cambia segno. Riconoscerli vale più di qualunque insistenza.
Il primo momento è la conferma delle misure protettive. Finché il creditore può sperare in un’azione esecutiva rapida, il suo incentivo a trattare è basso. Quando il tribunale conferma le misure e le azioni restano bloccate per un periodo che può arrivare, con la proroga, a duecentoquaranta giorni complessivi, il calcolo cambia: attendere non produce incassi, e la proposta sul tavolo diventa l’unica alternativa concreta al tempo perso.
Il secondo momento è l’apertura del confronto con lo scenario liquidatorio. Ogni creditore ragiona per differenziale: quanto prendo qui, quanto prenderei nella liquidazione giudiziale, e quando. Nel momento in cui viene messo per iscritto un confronto credibile — con valori di realizzo, tempi di riparto, spese di procedura — la trattativa smette di essere una richiesta di sconto e diventa una proposta razionale. È il passaggio che ribalta l’atteggiamento del ceto bancario più di ogni altro, perché la banca è strutturalmente attrezzata a ragionare su recovery rate e tempi.
Il terzo momento è l’ingresso di nuova finanza o di un acquirente. Quando il piano incorpora un apporto dei soci, un finanziamento autorizzato in prededuzione o un’offerta d’acquisto per l’azienda, la percezione del rischio cambia: il creditore non sta più valutando le promesse di un debitore in difficoltà, ma un’operazione con una copertura. Le pronunce sulla cessione d’azienda mostrano che i tribunali premiano proprio le operazioni istruite in questo modo, con confronto effettivo con l’alternativa liquidatoria e reale apertura al mercato.
Il quarto momento riguarda specificamente il Fisco. Prima del Correttivo-ter la trattativa con l’Erario dentro la composizione negoziata era priva di una base normativa che consentisse la falcidia; oggi l’art. 23, comma 2-bis, CCII la consente, e la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 ne ha definito presupposti, documentazione e percorso. Il momento utile per giocarla è quando il piano è già solido e le attestazioni richieste sono pronte: una proposta transattiva presentata su dati fragili non viene accolta, e brucia tempo prezioso.
Il quinto momento è la fase finale dell’incarico. Nelle ultime settimane la pressione si inverte: se la trattativa fallisce, il creditore sa che gli scenari alternativi — dagli accordi di ristrutturazione al concordato semplificato — gli riservano un trattamento non necessariamente migliore, con tempi lunghi e senza voto nel caso della procedura semplificata. È il momento in cui una proposta migliorativa, presentata attraverso l’esperto e accompagnata dal confronto con l’alternativa liquidatoria, ha la massima probabilità di essere accettata. Attenzione però al rovescio della medaglia: è anche il momento in cui l’esperto sta già scrivendo la relazione finale, e ciò che accade in quelle settimane finisce per intero nel documento che il tribunale leggerà.
La partita in tabella
Lo schema che segue riassume la sequenza. A sinistra ciò che l’esperto deve fare; al centro il vincolo che la legge gli impone; a destra la mossa dell’imprenditore e la finestra utile per giocarla. È la mappa da tenere sotto gli occhi dal giorno dell’istanza.
| Mossa dell’esperto | Vincolo o termine che lo lega | Contromossa dell’imprenditore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Accettazione o rinuncia all’incarico | Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina (art. 17, c. 4) | Fascicolo completo e ordinato già in piattaforma | Prima del deposito dell’istanza |
| Verifica di indipendenza | Terzietà e imparzialità; obbligo di dichiarare gli interessi (art. 16, cc. 1-2) | Osservazioni sull’indipendenza entro 3 giorni dalla comunicazione della convocazione (art. 17, c. 6) | Primi 3 giorni |
| Convocazione dell’imprenditore | “Senza indugio” dopo l’accettazione; partecipazione personale dell’imprenditore (art. 17, c. 5) | Progetto di piano secondo la check-list + piano finanziario a 6 mesi | Prima del primo incontro |
| Giudizio sulle concrete prospettive di risanamento | Test pratico e lista di controllo aggiornati dal D.D. 23 aprile 2026 | Dimostrare la discontinuità gestionale con numeri e delibere | Primo incontro |
| Notizia di assenza di prospettive | Archiviazione dell’istanza entro 5 giorni lavorativi (art. 17, c. 5) | Integrazione immediata del piano prima che la notizia sia resa | Giorni successivi al primo incontro |
| Parere sulle misure protettive | Il tribunale conferma o revoca; durata prorogabile fino a 240 giorni complessivi (art. 19) | Richiesta selettiva e proporzionata, con piano già depositato | Ricorso e udienza di conferma |
| Segnalazione su misure non funzionali | Dovere di segnalare; il giudice può revocare o abbreviare (artt. 18-19) | Alimentare la trattativa con proposte scritte e riscontri | Per tutta la durata delle misure |
| Segnalazione su atti straordinari e pagamenti | Informativa preventiva scritta dell’imprenditore; possibile iscrizione del dissenso (art. 21) | Comunicare ogni atto prima di compierlo, con motivazione | Prima di ogni atto |
| Parere nelle autorizzazioni ex art. 22 | Il tribunale decide sentito l’esperto | Istanza con confronto rispetto alla liquidazione e apertura al mercato | Quando serve finanza o cessione |
| Gestione della proposta transattiva al Fisco | Comunicazione all’esperto; autorizzazione del tribunale per l’esecuzione (art. 23, c. 2-bis) | Attestazioni e documentazione pronte prima della proposta | Fase centrale delle trattative |
| Proroga dell’incarico | Ulteriori 180 giorni al ricorrere dei presupposti (art. 17, c. 7) | Richiesta motivata e consenso delle parti in trattativa | Prima della scadenza dei 180 giorni |
| Relazione finale | Inserimento in piattaforma e comunicazione al giudice delle misure (art. 17, c. 8) | Dossier documentale su proposte, riscontri e informative | Ultime settimane dell’incarico |
| Attestazioni per il concordato semplificato | Correttezza e buona fede attestate su presupposti verificabili (art. 25-sexies) | Domanda entro 60 giorni dalla relazione finale, termine decadenziale | Dopo la relazione finale |
I cinque poteri che all’esperto vengono attribuiti e che non ha
Metà degli errori commessi in composizione negoziata nasce da un’immagine sbagliata dell’esperto. C’è chi lo tratta come un commissario giudiziale e si irrigidisce, nascondendo informazioni; c’è chi lo tratta come un advisor pagato dall’impresa e gli chiede di fare cose che non gli competono. Entrambi gli atteggiamenti costano. Conviene fissare, uno per uno, i confini reali del suo potere.
Primo: non decide sulle misure protettive. Le misure operano dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, ma la loro sorte è nelle mani del tribunale, che le conferma, le modifica o le revoca all’esito del procedimento dell’art. 19 CCII. L’esperto viene sentito e, quando ritiene che le misure non siano funzionali alle trattative o pregiudichino ingiustamente i creditori, ha il dovere di segnalarlo. Ma il provvedimento non è suo, ed è per questo che l’istanza va costruita per il giudice, non per l’esperto — pur mettendo l’esperto nelle condizioni di sostenerla.
Secondo: non autorizza gli atti. La prededuzione dei finanziamenti e la cessione dell’azienda senza l’effetto dell’art. 2560 c.c. passano necessariamente dall’autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII. L’esperto viene sentito e la sua istruttoria pesa, ma nessuna “autorizzazione dell’esperto” esiste nel Codice. Un finanziamento erogato sulla base del solo assenso informale dell’esperto non è prededucibile, e il finanziatore che ci confida rischia di trovarsi, in un eventuale scenario liquidatorio, in una posizione ben diversa da quella che si aspettava. Le decisioni di Vasto e di Ferrara mostrano quanto sia stretto il perimetro: dentro ci stanno i finanziamenti in senso tecnico funzionali alla continuità, fuori restano le dilazioni commerciali travestite.
Terzo: non redige il piano. L’esperto verifica, misura, agevola: non è l’attestatore dell’impresa e non è il suo consulente industriale. Chi arriva al primo incontro sperando che sia l’esperto a costruire il progetto di risanamento sta chiedendo una prestazione che il Codice non gli attribuisce e che, se prestata, ne comprometterebbe la terzietà. Il piano lo fa l’impresa con i propri advisor; l’esperto lo sottopone al test e ne verifica la coerenza. Questa distinzione ha una conseguenza pratica immediata: il tempo che l’imprenditore risparmia arrivando con il progetto già pronto è tempo di trattativa guadagnato, perché i centottanta giorni decorrono dall’accettazione della nomina e non dal momento in cui il piano è finalmente disponibile.
Quarto: non gestisce l’impresa e non blocca i pagamenti. La gestione resta all’imprenditore, secondo i criteri dell’art. 21 CCII: evitare pregiudizio alla sostenibilità quando l’impresa è in crisi, agire nel prevalente interesse dei creditori quando è insolvente ma con prospettive concrete di risanamento. L’esperto riceve l’informativa preventiva, valuta, segnala; se l’atto viene compiuto ugualmente può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese e, in presenza di misure protettive o cautelari, informarne il tribunale. Non ha il potere di annullare l’atto né di impedirlo materialmente — ma il dissenso iscritto è un marchio pubblico che accompagna l’impresa in ogni sviluppo successivo, e nessun creditore lo ignora.
Quinto: non impone nulla ai creditori. Non esiste, nella composizione negoziata, un meccanismo di imposizione della proposta ai dissenzienti: nessun voto, nessuna maggioranza che vincoli la minoranza, nessun cram-down. Nemmeno la trattativa con il Fisco fa eccezione: l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII presuppone l’adesione dell’ente e, per essere eseguito, l’autorizzazione del tribunale. La forza dell’esperto non è coercitiva ma informativa e reputazionale: l’obbligo delle banche di partecipare in modo attivo e informato, quello di tutte le parti di collaborare lealmente e sollecitamente, il divieto di far discendere dal solo accesso alla procedura la revoca degli affidamenti o una diversa classificazione del credito sono precetti che l’esperto fa valere documentando le condotte. Quel documento — la relazione finale — è poi ciò che il tribunale leggerà per decidere se l’impresa merita l’accesso agli sbocchi previsti dall’art. 23 CCII e, in particolare, al concordato semplificato.
E qui si chiude il cerchio: proprio perché l’esperto non ha poteri autoritativi, tutto ciò che accade al tavolo si trasforma in materiale probatorio. Chi lo capisce presto smette di trattare l’esperto come un ostacolo da aggirare e comincia a usarlo per ciò che è: il testimone qualificato della propria correttezza.
Le domande di chi sta per sedersi a quel tavolo
«L’esperto può decidere da solo di chiudere tutto?» Sì, sul presupposto delle prospettive di risanamento — ma non arbitrariamente. Se non ravvisa concrete prospettive, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che archivia entro cinque giorni lavorativi (art. 17, comma 5, CCII). La valutazione, però, deve fondarsi sui dati e sugli strumenti tecnici previsti, e presuppone che l’imprenditore sia stato convocato e ascoltato.
«Se l’esperto è contrario alle misure protettive, le perdo?» Non automaticamente, ma la tua posizione si indebolisce moltissimo. Le misure le conferma il tribunale, che però sente l’esperto; e quando l’esperto ritiene che non siano funzionali alle trattative o che pregiudichino ingiustamente i creditori, la sua segnalazione può portare il giudice a revocarle o abbreviarle.
«L’esperto può obbligare la mia banca ad accettare?» No. Non ha poteri coercitivi e non può imporre adesioni. Può però pretendere che la banca partecipi in modo attivo e informato ai sensi dell’art. 16, comma 5, CCII, e può dare atto nella relazione finale del comportamento tenuto: un rifiuto immotivato, documentato, pesa negli sviluppi successivi.
«Posso continuare a gestire l’impresa e a pagare i fornitori?» Sì, la gestione resta tua. Devi però rispettare i criteri dell’art. 21 CCII e informare preventivamente e per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se compi l’atto nonostante la segnalazione contraria, l’esperto può iscrivere il dissenso nel registro delle imprese.
«Quanto dura davvero la procedura?» Centottanta giorni dall’accettazione della nomina, prorogabili per non oltre altri centottanta. La proroga opera quando tutte le parti la chiedono e l’esperto acconsente, oppure quando è resa necessaria dal ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22 CCII. Le misure protettive seguono un binario proprio, con un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni.
«Se la trattativa fallisce, la relazione dell’esperto mi condanna?» Non il fallimento della trattativa in sé, ma il modo in cui ti sei comportato durante. Per accedere al concordato semplificato serve che l’esperto attesti che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; e i tribunali verificano che quell’attestazione sia motivata e attendibile, non acritica. Il dossier che costruisci durante la procedura è ciò che rende quell’attestazione sostenibile.
I paletti fissati dai giudici
I riferimenti che seguono sono raggruppati per la mossa dell’esperto che ciascuno delimita o valorizza. Per ogni decisione: estremi, principio riformulato, rilevanza pratica.
Sulla valutazione delle prospettive e sul progetto di piano
- Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’impresa, 25 giugno 2025 (giud. Rossetti) — Senza almeno un progetto di piano di risanamento predisposto dal ricorrente il giudice non può valutare la conferma delle misure protettive, perché manca il presupposto perché l’esperto avvii trattative concrete. Rilevanza: il progetto di piano non è un documento eventuale, è la condizione operativa della procedura.
- Tribunale di Nola, Sez. II civ., decreto 15 maggio 2025 (dott.ssa Paduano) — Nel confermare parzialmente le misure protettive il giudice valorizza il ruolo dell’esperto nella verifica di coerenza e sostenibilità del piano, escludendo però le inibitorie sproporzionate. Rilevanza: il parere tecnico dell’esperto orienta il giudizio del tribunale più di qualunque difesa scritta.
- Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025 — È stata aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti dell’impresa cui era stata negata la conferma delle misure protettive, anche in ragione dell’accertata assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: la valutazione negativa non resta confinata alla composizione negoziata.
Sulle misure protettive e sui loro limiti
- Corte di Cassazione, n. 500/2026 — È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto del tribunale che ha respinto il reclamo avverso il mancato riconoscimento delle misure protettive. Rilevanza: la partita sulle misure va vinta nei gradi di merito; non esiste una rete di sicurezza in Cassazione.
- Tribunale di Milano, Sez. II civ., ordinanza 19 febbraio 2025 — Disposta dall’esperto l’archiviazione per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive richiesta successivamente. Rilevanza: la protezione giudiziale non sopravvive alla procedura che la giustifica.
- Tribunale di Padova, 25 febbraio 2022 — Quando le misure sono richieste in forma generale e l’esperto non oppone controindicazioni, la conferma opera nei confronti di tutti i creditori, perché diversamente le trattative sarebbero pregiudicate da iniziative individuali. Rilevanza: l’assenza di rilievi dell’esperto è il presupposto pratico dell’efficacia generalizzata.
- Tribunale di Firenze, 29 dicembre 2021 — Nella richiesta rivolta alla generalità dei creditori la notifica del decreto di fissazione dell’udienza va disposta nei confronti dell’esperto e dei creditori che abbiano già promosso azioni esecutive o cautelari o depositato ricorso per l’apertura della liquidazione. Rilevanza: errori nel perimetro delle notifiche possono far saltare l’udienza di conferma.
Sulle autorizzazioni del tribunale ex art. 22 CCII
- Tribunale di Vasto, 5 febbraio 2025 (est. Monteleone) — È autorizzabile il finanziamento prededucibile erogato da un terzo non socio, già creditore chirografario, se destinato alla continuità aziendale e presupposto essenziale dell’esito positivo della composizione negoziata. Rilevanza: la nuova finanza non deve necessariamente venire dalle banche.
- Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025 — L’art. 22, comma 1, lett. a), CCII riguarda i finanziamenti in senso tecnico: non è ammissibile la prededuzione per un credito di fornitura in forma revolving. Rilevanza: la dilazione commerciale non si traveste da finanziamento prededucibile.
- Tribunale di Cuneo, decreto 26 settembre 2025 e Tribunale di Alessandria, ordinanza 6 ottobre 2025 — Nell’autorizzare la cessione d’azienda il tribunale verifica in modo unitario funzionalità alla continuità, migliore soddisfazione dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e rispetto sostanziale della competitività, sulla base di un’istruttoria effettiva. Rilevanza: esiti opposti dipendono dalla robustezza dell’istruttoria, non dalla formula dell’istanza.
- Tribunale di Genova, Sez. VII civ., 30 marzo 2026 (giud. Balba) — Precisati natura, presupposti e limiti dell’autorizzazione alla cessione dell’azienda ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII, con delimitazione dei ruoli rispettivi dell’esperto e del tribunale. Rilevanza: l’esperto istruisce e riferisce, il tribunale autorizza.
Sulla trattativa con il Fisco
- Tribunale di Roma, 25 febbraio 2026 (giud. Cottone) — Definiti contenuto e limiti del controllo del giudice chiamato ad autorizzare l’esecuzione della transazione conclusa nella composizione negoziata. Rilevanza: l’accordo con il Fisco non è operativo finché il tribunale non lo autorizza.
- Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, decreto 21 maggio 2026 (giud. De Simone) — L’art. 23 CCII non preclude che le due relazioni richieste per l’accordo transattivo siano rilasciate dallo stesso professionista, purché ne sussistano i requisiti di indipendenza. Rilevanza: sul punto la lettura dell’Agenzia delle Entrate espressa nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 non è pacifica in giurisprudenza.
Sulla relazione finale e sugli sbocchi
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 4 dicembre 2025, n. 31641 — Il controllo di ritualità della proposta di concordato semplificato non è formale: il tribunale deve verificare l’attendibilità e la ragionevolezza delle attestazioni contenute nella relazione finale dell’esperto, che deve essere coerente, intelligibile e compatibile con i dati aziendali e dare conto dell’attività svolta, del comportamento delle parti e delle proposte formulate. Rilevanza: è la pronuncia che ha ridefinito lo standard qualitativo della relazione finale.
- Tribunale di Bologna, Sez. IV Procedure concorsuali, 13 gennaio 2026 (Pres. Liccardo, Est. Rimondini) — Lo scrutinio del tribunale comprende esaustività e attendibilità della relazione ex art. 17, comma 8, CCII; attestazioni prive di motivazione, o motivate in modo inadeguato, non consentono un vaglio positivo della buona fede. Rilevanza: l’attestazione di stile non regge più.
- Tribunale di Milano, Sez. II civ., 30 ottobre 2025 (Pres. Vasile, Rel. Rossetti) — La buona fede nelle trattative va valutata in senso sostanziale: occorre che le proposte rivolte a ciascun creditore potessero convincere un soggetto ragionevole di essere adeguatamente tutelato, per percentuale, sicurezza e tempi, rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: la qualità economica delle proposte diventa un requisito giuridico.
- Tribunale di Bologna, Sez. Procedure concorsuali, 19 febbraio 2026 (Pres. Liccardo, Rel. Rimondini) — Il termine per l’accesso al concordato semplificato ha natura decadenziale: anche in caso di domanda con riserva, piano e proposta vanno depositati entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto. Rilevanza: un calendario sbagliato chiude la porta a prescindere dal merito.
- Corte d’Appello di Genova, Sez. I civ., 30 ottobre 2025 — Il termine decadenziale dell’art. 25-sexies, comma 1, CCII e quello previsto dall’art. 44, comma 1, CCII non sono interdipendenti. Rilevanza: la domanda con riserva non allunga la finestra dei sessanta giorni.
- Corte di Cassazione, n. 620/2026 — Chiarito il regime di impugnabilità del provvedimento reso dal tribunale già nella fase di scrutinio della ritualità della proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies, comma 3, CCII. Rilevanza: il diniego in fase di accesso non è privo di rimedi, ma va impugnato nella forma corretta.
- Corte di Cassazione, n. 881/2026 — Nel reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato non sono legittimati passivi necessari né l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore. Rilevanza: un errore sul contraddittorio può costare l’impugnazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella composizione negoziata l’imprenditore non ha bisogno di qualcuno che gli spieghi la procedura: ha bisogno di qualcuno che giochi la partita insieme a lui, sapendo in anticipo cosa l’esperto dovrà verificare e cosa il tribunale dovrà motivare. Ecco cosa facciamo, concretamente.
- Ricostruiamo la posizione debitoria prima dell’istanza, distinguendo debito bancario, erariale, contributivo e commerciale, e verificando le garanzie prestate da soci e terzi, perché è su quella mappa che si costruisce ogni proposta.
- Redigiamo il fascicolo da caricare in piattaforma secondo l’ordine e i contenuti che l’esperto dovrà esaminare, inclusa la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata nei termini richiesti dall’art. 17 CCII.
- Prepariamo il progetto di piano di risanamento e il piano finanziario a sei mesi seguendo le indicazioni della lista di controllo aggiornata dal Decreto dirigenziale 23 aprile 2026, così che il test pratico venga applicato su dati coerenti.
- Impostiamo con l’imprenditore il primo incontro con l’esperto, definendo cosa portare, cosa dichiarare e come documentare la discontinuità rispetto alla gestione che ha generato la crisi.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per le misure protettive, calibrandone il perimetro sulle reali esigenze della continuità, e assistiamo l’impresa nell’udienza di conferma e negli eventuali reclami.
- Presidiamo gli obblighi informativi dell’art. 21 CCII, predisponendo le comunicazioni preventive scritte all’esperto su atti straordinari e pagamenti, per evitare segnalazioni e iscrizioni di dissenso nel registro delle imprese.
- Costruiamo e depositiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII, con il confronto documentato rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale e la ricerca di mercato che i tribunali richiedono per la cessione d’azienda.
- Formuliamo le proposte ai creditori per classi omogenee e le veicoliamo per iscritto attraverso l’esperto, tracciando ogni riscontro e ogni silenzio della controparte.
- Gestiamo la proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando la documentazione e le attestazioni richieste alla luce della circolare n. 5/E del 16 luglio 2026.
- Prepariamo il dossier che sostiene la relazione finale dell’esperto e, quando la trattativa non approda, impostiamo lo sbocco alternativo — accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o concordato semplificato — presidiando il termine decadenziale dei sessanta giorni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
È quest’ultima abilitazione a pesare più di ogni altra sul tema di questa guida: essere Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno il metodo con cui l’esperto applica il test pratico e la lista di controllo, i contenuti che la relazione finale deve avere per superare il vaglio del tribunale e i confini esatti oltre i quali l’esperto non può spingersi. A questa si affianca, nelle trattative con il ceto bancario e con il Fisco, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché la convenienza del creditore è materia da commercialista tanto quanto da avvocato: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, leggendo il piano sul piano giuridico e su quello economico-finanziario. E quando la partita prosegue davanti al giudice — conferma o revoca delle misure, autorizzazioni, reclami, impugnazioni fino alla Corte di Cassazione — la strategia resta la stessa e la porta avanti lo stesso difensore, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea.
Conclusione
La composizione negoziata non premia chi ha più ragioni da esporre. Premia chi arriva preparato agli appuntamenti che la legge ha già fissato per lui: il primo incontro con l’esperto, l’udienza di conferma delle misure, l’informativa preventiva su ogni atto rilevante, la proposta al Fisco, la relazione finale. Ogni mossa dell’esperto ha un termine e un limite: chi li conosce li usa, chi li ignora li subisce.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con le abilitazioni che le corrispondono: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi il ruolo dell’esperto non per averlo studiato, ma perché è abilitato a ricoprirlo; è avvocato cassazionista, e può quindi accompagnare la stessa strategia dai provvedimenti sulle misure protettive fino all’ultimo grado di giudizio; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè esattamente le due materie su cui si decide la trattativa con banche e Agenzia delle Entrate. È da qui — non da formule generiche — che discende la specializzazione dello Studio su ciò che l’esperto deve fare e su come l’impresa può prepararsi.
📩 Non aspettare che scadano i centottanta giorni o che l’esperto depositi la relazione finale per capire come stavi giocando la partita: scrivici oggi stesso e mettiamo subito in ordine la tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
