Qual È La Percentuale Minima Per Un Saldo E Stralcio?

“Quanto devo offrire perché accettino?” è, con buona probabilità, la domanda che riceviamo più spesso quando si parla di saldo e stralcio. Subito dopo arrivano le altre: “è vero che sotto il 30% non se ne parla?”, “la finanziaria ha detto che vuole almeno la metà, è legale?”, “ho letto che le società di recupero crediti accettano il 10%, è così?”. Questo articolo raccoglie le domande vere che le persone ci fanno — al telefono, per email, nei primi colloqui — e prova a rispondere come si risponderebbe a voce, senza giri di parole ma senza tagliare i pezzi che contano.

Il contesto normativo, in quattro frasi. Il saldo e stralcio non è un istituto che il codice civile chiama con questo nome: è una transazione (art. 1965 c.c.) oppure, in certe varianti, una remissione parziale del debito (art. 1236 c.c.), cioè un contratto tra privati in cui il creditore accetta una somma inferiore al dovuto e rinuncia al resto. Proprio perché è un contratto, nessuna norma fissa una percentuale minima o massima: la cifra è il risultato di una trattativa, e la legge interviene solo su come quell’accordo va scritto, provato ed eseguito. Quando la trattativa fallisce o non è nemmeno possibile, entra in gioco il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che con le procedure di sovraindebitamento permette di ridurre i debiti anche senza il consenso dei creditori, ma a condizioni e con controlli precisi.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo? Perché il saldo e stralcio con banche, finanziarie e società cessionarie è materia di diritto bancario prima ancora che di negoziazione: capire quanto vale davvero un credito in sofferenza, se contiene interessi contestabili, se il cessionario può pretendere ciò che pretende, richiede un lavoro congiunto di avvocati e commercialisti, ed è esattamente il lavoro che svolge lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. E quando la percentuale che il creditore chiede è fuori dalla portata del debitore, la strada alternativa — il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o la liquidazione controllata — è quella che l’Avv. Monardo conosce dall’interno, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.

📩 Se hai in mano una proposta da fare o una controproposta da valutare, non decidere da solo: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa pagina.


Esiste davvero una percentuale minima per un saldo e stralcio?

No. Nessuna legge fissa una percentuale minima, e chi le dice il contrario sta parlando di prassi, non di diritto.

Il saldo e stralcio è un contratto. Come per qualunque contratto, le parti sono libere di stabilire il prezzo che vogliono, e il “prezzo” qui è la somma che il debitore paga per essere liberato. Può essere il 90% del debito, può essere il 15%. Il codice civile non dice nulla sul punto, e non potrebbe: la transazione è definita dall’art. 1965 c.c. come il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o la prevengono. La concessione del creditore è rinunciare a una parte del credito; quanto grande sia quella parte lo decide lui, sulla base della sua convenienza.

Da dove nasce allora l’idea che “sotto il 30% non accettano”? Da tre cose. La prima: le banche e le finanziarie hanno policy interne che stabiliscono soglie sotto le quali il funzionario non può scendere senza un’autorizzazione superiore; sono regole aziendali, non norme, e cambiano da istituto a istituto e da anno ad anno. La seconda: le società che comprano crediti deteriorati (i cosiddetti NPL) li acquistano a una frazione del valore nominale, e la loro soglia di accettazione dipende da quanto hanno pagato, cifra che lei non conosce. La terza: i numeri che circolano online sono medie di esperienze diverse, spesso non verificabili, che finiscono per essere ripetute come se fossero regole.

Quello che si può dire con onestà è questo: la percentuale accettabile non è un numero fisso, ma il punto in cui la sua offerta supera ciò che il creditore ragionevolmente si aspetta di recuperare agendo contro di lei. Se il creditore ha un’ipoteca su una casa che vale il doppio del debito, il suo recupero atteso è alto e la sua disponibilità allo sconto è bassa. Se il creditore ha un credito chirografario verso una persona senza beni pignorabili e con uno stipendio modesto, il suo recupero atteso è basso e lo sconto può essere molto ampio. La percentuale è l’esito di questa stima, non la sua premessa.

Il resto dell’articolo serve proprio a spiegare come si costruisce quella stima e come si mette per iscritto il risultato in modo che regga.

Cos’è esattamente un saldo e stralcio, dal punto di vista legale?

È una transazione, quasi sempre: un contratto che va provato per iscritto e che produce solo gli effetti che il suo testo prevede.

La parola “saldo” indica ciò che lei paga; la parola “stralcio” indica la parte di debito che il creditore cancella. Messi insieme descrivono un accordo con cui lei versa una somma inferiore a quanto dovuto e il creditore dichiara di non avere più nulla da pretendere. Il codice civile inquadra questo scambio nella transazione (artt. 1965-1976 c.c.): lei fa una concessione (paga subito, rinuncia a contestare), il creditore ne fa un’altra (rinuncia al residuo). Le reciproche concessioni sono l’elemento che distingue una vera transazione da una semplice rateizzazione o da uno sconto unilaterale.

Ci sono due varianti che è utile conoscere, perché cambiano le conseguenze se qualcosa va storto. La transazione conservativa (o semplice) modifica il rapporto originario senza cancellarlo: se lei non paga, il creditore può chiedere la risoluzione dell’accordo e il debito vecchio torna in vita per intero. La transazione novativa, invece, sostituisce il vecchio debito con uno nuovo: in questo caso, a norma dell’art. 1976 c.c., il creditore non può chiedere la risoluzione per inadempimento, salvo che il diritto di farlo sia stato espressamente pattuito. Nella prassi bancaria quasi tutti gli accordi di saldo e stralcio sono costruiti come transazioni conservative, con una clausola che dice più o meno “in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, il presente accordo si intenderà risolto e il creditore potrà pretendere l’intero credito originario, dedotto quanto incassato”. Vedremo più avanti cosa dice la Cassazione su questo punto.

Un altro elemento essenziale: l’art. 1967 c.c. richiede che la transazione sia provata per iscritto. Non è una formalità burocratica. Significa che, se domani il creditore (o chi ha comprato il credito) le chiede il residuo, lei deve poter tirare fuori un documento da cui risultino tutti gli elementi dell’accordo — la somma, la rinuncia al resto, le condizioni — perché nessun testimone e nessuna presunzione potrà supplire. È il punto su cui la maggior parte dei saldi e stralci “fatti male” si rompe.

Chi può fare un saldo e stralcio e con quali creditori?

Chiunque abbia un debito verso un creditore privato che può disporre liberamente del proprio credito. Con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, la trattativa libera non esiste.

Non ci sono requisiti soggettivi: può fare un saldo e stralcio il privato consumatore con un prestito personale non pagato, la famiglia con un mutuo in sofferenza, l’artigiano con uno scoperto di conto, la società con un fido revocato. Cambiano le convenienze e le alternative, ma lo strumento è lo stesso.

Dal lato dei creditori, il discorso è diverso. Banche, finanziarie, società di leasing, società cessionarie di crediti deteriorati, fornitori, locatori, privati che hanno prestato denaro: tutti questi possono rinunciare a una parte del loro credito perché ne sono liberi titolari. È il terreno naturale del saldo e stralcio. I crediti tributari e contributivi affidati all’Agente della riscossione, invece, sono indisponibili: il funzionario non può accettare il 40% di una cartella perché non è suo il credito e non ha il potere di rinunciarvi. Le riduzioni sui debiti fiscali esistono solo quando una legge le prevede (le varie “definizioni agevolate” che periodicamente vengono approvate), oppure all’interno delle procedure di sovraindebitamento, dove il taglio del debito fiscale passa dal giudice e non da una trattativa. Questo articolo si occupa dei debiti verso creditori privati; per i debiti fiscali il ragionamento sulla “percentuale” è del tutto diverso.

Una precisazione che sorprende molte persone: il saldo e stralcio si può fare anche quando c’è già un decreto ingiuntivo, una sentenza o un pignoramento in corso. Il titolo esecutivo non toglie al creditore la facoltà di transigere; anzi, spesso è proprio dopo aver ottenuto il titolo e aver scoperto che c’è poco da pignorare che il creditore diventa disponibile. Ne parliamo nel blocco sui casi particolari, perché la presenza di un titolo cambia il modo in cui l’accordo va scritto e fatto valere.

Il creditore è obbligato ad accettare la mia proposta?

No, in nessun caso. E non è nemmeno obbligato a rispondere.

L’art. 1181 c.c. stabilisce che il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile. Questo è il fondamento giuridico del “no”: lei offre il 35%, il creditore può dire di no senza motivare, e può continuare a pretendere il 100% con tutti gli strumenti che la legge gli dà. Non esiste un diritto del debitore al saldo e stralcio, né un obbligo di buona fede che costringa il creditore ad accettare una proposta “ragionevole”.

Questo però non significa che il creditore sia in una posizione di forza assoluta. Il creditore ragiona in termini di costi e probabilità: quanto mi costa una causa, quanto tempo ci vuole, cosa trovo da pignorare, quanto vale il credito nel mio bilancio finché resta lì. Una proposta ben costruita non chiede un favore: dimostra al creditore, con numeri e documenti, che accettare gli conviene più che rifiutare. E qui la differenza la fa il contenuto della proposta, non il tono.

C’è anche un caso in cui il “no” del creditore pesa meno di quanto sembri: se il debitore è un consumatore e la trattativa fallisce, può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73 CCII), che non prevede il voto dei creditori. Il creditore che ha detto no al 30% in via stragiudiziale può ritrovarsi con un piano omologato dal giudice che gli riconosce una percentuale analoga o inferiore, purché non peggiore di quanto ricaverebbe da una liquidazione controllata. Sapere che questa alternativa esiste — e farlo sapere al creditore nella proposta — cambia l’equilibrio della trattativa. Non è una minaccia: è una descrizione realistica dello scenario alternativo, ed è esattamente ciò che un creditore professionale valuta prima di rispondere.


Da dove parto per capire quanto offrire?

Dal valore di recupero del suo credito per il creditore, non dal suo debito. Sono due numeri diversi, e la trattativa si gioca sulla distanza tra i due.

Il metodo ha tre passaggi. Il primo è ricostruire il debito reale. L’importo che le chiedono contiene capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, spese di recupero, a volte penali. Non tutto è necessariamente dovuto: interessi calcolati su interessi, tassi che superano le soglie di usura in certi periodi, spese non documentate, commissioni contestabili. Una perizia econometrica su un mutuo o un conto corrente può ridurre il debito “vero” in modo significativo, e ogni euro che lei toglie dal debito riduce la base su cui si calcola la percentuale. Trattare il 40% su 60.000 € è diverso dal trattare il 40% su 48.000 €.

Il secondo passaggio è mettersi nei panni del creditore e chiedersi: se non accetto, cosa recupero e quando? Qui contano le garanzie (ipoteca, fideiussione, pegno), il suo patrimonio aggredibile (immobili, stipendio, pensione, conti), l’esistenza o meno di un titolo esecutivo, i tempi e i costi di un’esecuzione nel tribunale competente. Un creditore chirografario senza titolo che dovrebbe fare un decreto ingiuntivo, aspettare, notificare, pignorare un quinto di stipendio da 1.400 € al mese e incassare per anni ha un recupero atteso molto più basso del nominale. Un creditore ipotecario con un’asta già fissata ha un recupero atteso vicino al nominale.

Il terzo passaggio è verificare cosa lei può davvero mettere sul tavolo, subito. Il saldo e stralcio funziona perché offre certezza e velocità: una somma disponibile entro trenta giorni vale, agli occhi del creditore, molto più della stessa somma promessa in quarantotto rate. Se la liquidità viene da un familiare, da una liquidazione, dalla vendita di un bene, va documentata.

Solo alla fine di questi tre passaggi esce una percentuale. Quando la trattativa comincia da “quanto posso pagare” invece che da “quanto vale il credito per chi lo detiene”, di solito si offre troppo o troppo poco: troppo perché non si è verificato il debito, troppo poco perché non si è capito quanto il creditore può recuperare da solo.

Come si formula la proposta e cosa deve contenere?

Per iscritto, con tutti gli elementi dell’accordo già dentro, e con una clausola di liberazione totale che non lasci spazio a interpretazioni.

Una proposta di saldo e stralcio seria non è una lettera che dice “vi offro 10.000 € a saldo e stralcio”. È un documento che contiene: l’identificazione precisa del rapporto (numero di contratto, di conto, di pratica; eventuale decreto ingiuntivo o procedura esecutiva); l’importo che il creditore pretende e, se lei lo contesta, la sua ricostruzione con le ragioni; la somma offerta, la modalità e i tempi del pagamento; la dichiarazione che il pagamento avviene “a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa” derivante da quel rapporto; l’impegno del creditore, una volta incassato, a rilasciare quietanza liberatoria, a cancellare eventuali garanzie (ipoteca, pegno) e a comunicare l’estinzione alle banche dati creditizie; la rinuncia del creditore a proseguire eventuali azioni giudiziarie o esecutive in corso; l’estensione degli effetti agli eventuali coobbligati e garanti, se si vuole che siano liberati anche loro.

Ogni elemento mancante è un elemento che, in caso di lite, non si potrà provare per testimoni: l’art. 1967 c.c., come vedremo, è interpretato con rigore. E ogni elemento scritto male è un appiglio per chi domani vorrà sostenere che l’accordo copriva solo una parte del debito, o solo il capitale, o solo lei e non il fideiussore.

Due accortezze sul modo di scrivere. La prima riguarda il riconoscimento del debito: una proposta può essere formulata in modo da implicare che lei ammette di dovere l’intera somma, il che interrompe la prescrizione e le toglie argomenti per il futuro; oppure può essere formulata “senza riconoscimento di debito e al solo fine transattivo”, che mantiene aperta la contestazione. Non è una formula di stile: la Cassazione, come vedremo, distingue tra proposte che ammettono il diritto e proposte che lo contestano. La seconda accortezza riguarda le rate: se il pagamento è dilazionato, l’accordo deve dire con chiarezza cosa succede in caso di ritardo, perché la clausola risolutiva è il punto dove le banche si tutelano di più e dove lei rischia di più.

Come faccio a sapere se il creditore accetta sul serio? Basta una mail?

Dipende da cosa c’è scritto nella mail. Un “ok, procediamo” non basta; un’accettazione che richiama integralmente la sua proposta e ne conferma i termini può bastare.

La transazione non richiede la forma scritta per esistere (salvo che riguardi diritti immobiliari), ma la richiede per essere provata. Questo apre due scenari. Nel primo, l’accordo è perfezionato in un unico documento firmato da entrambe le parti: è la situazione ideale, che con le banche si ottiene chiedendo esplicitamente un “atto di transazione” o una “proposta accettata” con firma del legale rappresentante o di un procuratore. Nel secondo scenario, che è quello più frequente con società di recupero crediti, c’è la sua proposta scritta, una risposta via email o PEC del creditore che accetta, e poi il pagamento. La Cassazione ammette che la prova scritta possa essere costituita anche da un documento sottoscritto da una sola parte, quando l’altra ha dato attuazione integrale ai patti in modo univoco; ma è una prova più fragile, che dipende dalla completezza della proposta e dalla chiarezza dell’accettazione.

Cosa controllare, in concreto, prima di pagare: che l’accettazione provenga da un soggetto che ha il potere di impegnare il creditore (un operatore di call center non lo ha; un procuratore con delega sì); che l’accettazione richiami esattamente la sua proposta, senza aggiungere condizioni nuove (“accettiamo, fermo restando il recupero delle spese legali” non è un’accettazione, è una controproposta); che sia indicato l’IBAN corretto e intestato al creditore o al suo mandatario dichiarato; che ci sia un termine per il pagamento e uno per il rilascio della liberatoria.

Se paga prima di avere in mano un’accettazione scritta completa, sta facendo un pagamento parziale, non un saldo e stralcio. E il creditore, dopo averlo incassato, può legittimamente chiedere il resto.

Pago in un’unica soluzione o a rate?

Se può, in un’unica soluzione. Se deve rateizzare, la percentuale sale e la clausola di decadenza va negoziata con molta attenzione.

Il creditore accetta lo sconto perché incassa subito e chiude la pratica. Ogni mese di dilazione riduce il valore dell’offerta ai suoi occhi: deve tenere la posizione aperta, monitorare i pagamenti, accantonare a bilancio, e si assume il rischio che lei smetta di pagare a metà. Per questo la stessa somma, pagata in dodici rate, viene spesso accettata solo se maggiorata rispetto a quella pagata in un’unica soluzione, e dilazioni superiori a 12-24 mesi vengono rifiutate o accettate a percentuali molto più alte.

Se la rateizzazione è inevitabile, ci sono quattro punti da trattare. Il primo è la clausola risolutiva: la formulazione standard prevede la decadenza automatica al primo ritardo, con reviviscenza dell’intero debito originario. Si può chiedere che la decadenza scatti solo dopo un certo numero di rate non pagate, o dopo una diffida con un termine di grazia. Il secondo è l’imputazione dei pagamenti già fatti: l’accordo deve dire che le rate versate vengono scomputate dal debito originario in caso di risoluzione, cosa che la giurisprudenza riconosce ma che è meglio scrivere. Il terzo è la natura dell’accordo: se si riesce a farlo qualificare come transazione novativa, l’art. 1976 c.c. impedisce la risoluzione per inadempimento salvo patto espresso; le banche lo sanno e inseriscono sempre il patto espresso, ma vale la pena provarci con creditori meno strutturati. Il quarto è la liberatoria intermedia: chi paga a rate dovrebbe avere, a ogni versamento, una ricevuta che imputi il pagamento all’accordo transattivo e non “in acconto sul dovuto”.

Dopo il pagamento, cosa devo avere in mano?

Una quietanza liberatoria che dica che il pagamento è avvenuto a saldo e stralcio, che nulla è più dovuto e che il creditore rinuncia a ogni ulteriore pretesa. Una semplice ricevuta non serve a nulla.

Questo è il punto su cui la Cassazione si è espressa più volte, e in modo costante: la quietanza (art. 1199 c.c.) è una dichiarazione di scienza, cioè attesta che una somma è stata ricevuta; non è, di per sé, una dichiarazione di volontà con cui il creditore rinuncia al resto. Anche l’espressione “a saldo” scritta su una ricevuta non equivale, da sola, a una rinuncia: il giudice deve accertare, dal testo e dal contesto, che il creditore volesse davvero abdicare al credito residuo. Una ricevuta che dice “ricevuti 12.000 € a saldo” è quindi terreno di lite; una liberatoria che dice “ricevuti 12.000 € a saldo, stralcio e definitiva tacitazione del credito derivante dal contratto n. …, con rinuncia a ogni ulteriore pretesa nei confronti del debitore e dei coobbligati” non lo è.

Oltre alla liberatoria, vanno pretesi: l’atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca, se c’è, in forma idonea per il conservatore; la comunicazione ai sistemi di informazione creditizia con l’aggiornamento della posizione (che resterà visibile per i tempi previsti dal codice deontologico del settore, ma con lo stato corretto); la rinuncia agli atti esecutivi già iniziati, depositata nel fascicolo del giudice dell’esecuzione (art. 629 c.p.c.), o la rinuncia al decreto ingiuntivo se ce n’era uno.

La tabella che segue riassume i passaggi e i tempi tipici di una trattativa ben condotta. I termini indicati sono quelli di prassi o di legge; quelli di prassi vanno adattati a ogni caso.

FaseAttoTermine indicativoChi / davanti a chi
1. Ricostruzione del debitoRichiesta documentazione (art. 119 TUB) e ricalcoloLa banca deve rispondere entro 90 giorni dalla richiestaDebitore → banca/creditore
2. Analisi del recupero attesoVerifica garanzie, patrimonio, titoli esecutiviContestuale alla fase 1Debitore con il proprio consulente
3. Proposta scrittaLettera di proposta transattiva completaNessun termine di legge; si indica una validità (es. 30 giorni)Debitore → creditore o mandatario
4. AccettazioneAccettazione scritta conforme, sottoscritta da soggetto legittimatoEntro la validità della propostaCreditore → debitore
5. PagamentoBonifico con causale che richiama l’accordoNel termine pattuito (di prassi 15-45 giorni)Debitore → creditore
6. LiberatoriaQuietanza liberatoria a saldo e stralcioNel termine pattuito (di prassi 15-30 giorni dall’incasso)Creditore → debitore
7. Cancellazione garanzieAssenso alla cancellazione ipoteca / restituzione titoliTermine pattuito; cancellazione presso la ConservatoriaCreditore → Conservatoria RR.II.
8. Chiusura procedureRinuncia agli atti esecutivi (art. 629 c.p.c.) o al decreto ingiuntivoPrima dell’udienza successivaCreditore → giudice dell’esecuzione / tribunale
9. Banche datiAggiornamento posizione nei SICTempi del codice di condotta di settoreCreditore → SIC

Ho un garante o il debito è cointestato: il saldo e stralcio libera anche lui?

Solo se l’accordo lo dice espressamente e riguarda l’intero debito. Altrimenti il garante o il cointestatario può ritrovarsi a dover pagare la differenza.

Qui la regola è nell’art. 1304 c.c.: la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetti nei confronti degli altri, salvo che questi dichiarino di volerne profittare. Sembra una norma favorevole ai coobbligati — basta dichiarare di voler profittare e si è liberati — ma la Cassazione l’ha delimitata in modo preciso: il condebitore può profittare solo di una transazione che abbia a oggetto l’intero debito solidale; se la transazione è “pro quota”, cioè riguarda solo la parte del debitore che l’ha stipulata, gli altri non possono invocarla e restano obbligati per la loro parte, ridotta di quanto effettivamente incassato dal creditore.

Tradotto in pratica: se lei e sua moglie siete cointestatari di un prestito da 38.500 € e lei chiude con la finanziaria pagando 14.000 € “a saldo e stralcio della propria posizione”, la finanziaria può poi rivolgersi a sua moglie per il residuo, sostenendo che la transazione era limitata alla sua quota. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3818 del 14 febbraio 2025, ha ribadito che la transazione sull’intero debito estingue l’obbligazione nei limiti della solidarietà e giova anche al condebitore che vi aderisce, ma non tocca la parte di obbligazione che non è solidale. Per questo l’accordo deve dire, senza ambiguità, che il pagamento estingue l’intera obbligazione e che il creditore rinuncia a ogni pretesa anche verso coobbligati e garanti, i quali dichiarano contestualmente di volerne profittare.

Il discorso vale a maggior ragione per il fideiussore. Il garante di un mutuo o di un fido è tipicamente un genitore, un coniuge, un socio: se il debitore principale chiude a saldo e stralcio senza far liberare il fideiussore, il creditore può escutere quest’ultimo per il residuo, e il fideiussore che paga ha poi il regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.). Un saldo e stralcio che non libera il garante rischia di essere un semplice spostamento del problema all’interno della famiglia. Nella proposta, quindi, il garante va nominato e la sua liberazione va pattuita per iscritto.

Il debito è stato ceduto a una società di recupero crediti: cambia la percentuale?

Spesso sì, in meglio. Ma cambiano anche le cose da verificare prima di pagare.

Le banche cedono in blocco i crediti in sofferenza a società specializzate (i cosiddetti servicer o cessionari di NPL) a prezzi che sono una frazione del valore nominale. Chi ha comprato un credito da 45.000 € pagandolo una quota molto inferiore ha una soglia di accettazione molto più bassa della banca originaria, perché per lui qualunque incasso superiore al prezzo di acquisto, ai costi di gestione e al rendimento atteso è profitto. Questo spiega perché con le società cessionarie si vedono percentuali di chiusura più contenute di quelle praticate dalle banche. Non esiste però un modo per sapere quanto la società ha pagato per la sua posizione: il prezzo del portafoglio è riservato e comunque non è riferito al singolo credito.

Prima di trattare con un cessionario, tre verifiche. La prima: che la cessione esista e che riguardi proprio il suo credito. La cessione in blocco viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma l’avviso indica criteri generali (“crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati tra il … e il …”), non i nomi; chi le scrive deve poter dimostrare che il suo credito rientra nel blocco ceduto. È un’eccezione che nel contenzioso esecutivo viene sollevata di frequente e su cui la giurisprudenza di merito si divide. La seconda verifica: che chi le scrive sia il cessionario o un mandatario con procura; molte lettere provengono da società di recupero che agiscono per conto del cessionario, e l’accordo va concluso con chi ha il potere di rinunciare al credito. La terza: che l’importo pretesa sia coerente con il debito originario e che non siano stati aggiunti interessi e spese non dovuti nel passaggio.

Quando queste verifiche danno esito positivo, la trattativa con il cessionario è spesso la più fluida: ha interesse a chiudere in tempi rapidi, dispone di procedure standardizzate per la liberatoria e non ha rapporto continuativo con il debitore da tutelare. Quando danno esito negativo, la contestazione della legittimazione del cessionario può essere una leva negoziale importante, oppure un motivo di opposizione se l’esecuzione è già iniziata.

C’è già un decreto ingiuntivo o un pignoramento in corso: si può ancora fare?

Sì, e anzi è uno dei momenti in cui i creditori sono più disponibili. Ma l’accordo va scritto e fatto valere in modo diverso, perché c’è un titolo esecutivo di mezzo.

Il creditore che ha ottenuto un decreto ingiuntivo e ha iniziato un pignoramento presso terzi sullo stipendio sa che incasserà un quinto al mese per anni; il creditore che ha pignorato un immobile sa che tra perizia, aste deserte e ribassi passeranno anni e il ricavato sarà incerto. Entrambi hanno buone ragioni per accettare una chiusura immediata, anche a percentuali inferiori a quelle che avrebbero chiesto prima di agire.

Il problema è tecnico: il titolo esecutivo esiste e, se non viene neutralizzato, resta utilizzabile. La Cassazione ha chiarito che, quando dopo la notifica di un decreto ingiuntivo interviene una transazione con cui il creditore rinuncia ad azionare il titolo, il debitore deve far valere quel fatto estintivo con l’opposizione al decreto ingiuntivo, se i termini sono ancora aperti, e non con l’opposizione all’esecuzione (Cass. ord. n. 372 del 10 gennaio 2023). Se invece la transazione interviene dopo che il decreto è diventato definitivo, la Corte ha affermato — con l’ordinanza n. 4600 del 21 febbraio 2024 — che l’accordo transattivo prevale sui fatti successivi all’emissione del provvedimento monitorio e può essere fatto valere come fatto estintivo sopravvenuto.

In pratica, l’accordo deve prevedere: la rinuncia del creditore agli atti del processo esecutivo, da depositare nel fascicolo (art. 629 c.p.c.); la rinuncia a valersi del decreto ingiuntivo o della sentenza per il residuo; se c’è un’opposizione pendente, la cessazione della materia del contendere con regolamento delle spese; se c’è un’ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto, l’assenso alla cancellazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto avvocato cassazionista, imposta questi accordi tenendo conto di come reggerebbero in un eventuale giudizio di opposizione fino all’ultimo grado: è la stessa prospettiva che serve per scrivere un accordo che non abbia mai bisogno di arrivarci. Un saldo e stralcio con pignoramento in corso che non contiene la rinuncia agli atti è un accordo che lascia il pignoramento vivo, e il creditore — o chi gli subentra — può riattivarlo.

Il debito è vecchio: se offro il 20% rischio di “risvegliarlo”?

Sì, se la proposta è scritta male. Una proposta transattiva può interrompere la prescrizione, e in certi casi può valere come rinuncia alla prescrizione già maturata.

Molte persone scoprono un vecchio debito quando ricevono la lettera di una società di recupero, e la prima reazione è offrire qualcosa per chiudere. Prima di farlo, bisogna chiedersi se quel debito sia ancora esigibile. I crediti bancari da finanziamento si prescrivono in dieci anni dall’ultimo atto interruttivo; gli interessi e le rate in cinque; un decreto ingiuntivo non opposto si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato. Se il creditore è rimasto inerte per il tempo necessario, il debito è prescritto e l’eccezione — che va sollevata dal debitore, non dal giudice — lo cancella per intero. Con una precisazione che la Cassazione ha fatto nell’ordinanza n. 11219 del 26 aprile 2024: la semplice inerzia del creditore, anche prolungata, non equivale a una rinuncia tacita al credito; finché non è maturata la prescrizione, il creditore può sempre chiedere l’intero.

Il rischio della proposta sta nell’art. 2944 c.c.: il riconoscimento del diritto da parte del debitore interrompe la prescrizione. La Corte ha affermato più volte che anche una proposta transattiva può valere come riconoscimento, quando è formulata in circostanze tali da implicare ammissione del diritto e mira solo a definire il quantum (Cass. n. 16379 del 14 luglio 2009); e con l’ordinanza n. 9221 dell’8 aprile 2024 ha ribadito che il riconoscimento è un atto giuridico in senso stretto, che non richiede l’intenzione di riconoscere ma solo la consapevolezza del debito. Allo stesso tempo, la Corte ha riconosciuto che una richiesta accompagnata da un’espressa riserva sull’esistenza del debito non produce l’effetto interruttivo (Cass. ord. n. 25575 del 18 settembre 2025).

Le conseguenze pratiche sono due. La prima: prima di fare qualunque proposta su un debito datato, va verificato se è prescritto; se lo è, non si offre nulla, si eccepisce la prescrizione. La seconda: se il debito non è prescritto ma ci sono dubbi sul quantum, la proposta va scritta “senza riconoscimento alcuno del debito e al solo fine di evitare una lite”, in modo da non regalare al creditore un atto interruttivo che gli riapre dieci anni di tempo.


Se pago e poi mi richiedono il resto, cosa succede?

Se ha una liberatoria completa, il creditore non può pretendere nulla e lei ha un documento che chiude ogni discussione. Se ha solo una ricevuta, il rischio è reale.

Questa è la paura più diffusa e, purtroppo, la più fondata quando l’accordo è stato fatto in fretta. Gli scenari tipici sono tre. Nel primo, il creditore originario (o un suo ufficio diverso da quello con cui si è trattato) invia una richiesta per il residuo, sostenendo che il pagamento era “in acconto”. Nel secondo, il credito residuo viene ceduto a una società terza che, non avendo traccia dell’accordo, lo mette in riscossione. Nel terzo, il fideiussore o il cointestatario ricevono una richiesta per la parte non coperta dalla transazione.

Contro tutti e tre gli scenari la difesa è la stessa: il documento. Una quietanza liberatoria che indica il rapporto, la somma, l’effetto estintivo totale e la rinuncia a ogni ulteriore pretesa è opponibile al creditore, al suo cessionario (che acquista il credito nello stato in cui si trova, con tutte le eccezioni opponibili al cedente) e a chiunque subentri. La Cassazione ha affermato, con l’ordinanza n. 23758 del 23 agosto 2025, che la quietanza ha valore di confessione stragiudiziale e non può essere revocata se non per errore di fatto o violenza; ma nella stessa pronuncia ha ricordato che una successiva dichiarazione firmata da entrambe le parti può contraddirla. Il che significa: dopo la liberatoria, non firmi nulla che ammetta un debito residuo, nemmeno “per chiudere in fretta una pratica”.

Il limite reale è questo: senza un documento che contenga la rinuncia esplicita al residuo, l’onere di dimostrare l’accordo grava su di lei, e la Cassazione non ammette che quell’accordo sia provato per testimoni o per presunzioni (ord. n. 15471 del 10 giugno 2025). Chi ha in mano solo un bonifico con causale “saldo e stralcio pratica n. …” e una risposta email vaga non è privo di difese, ma parte in salita.

Se non riesco a pagare la somma che avevo concordato?

Nella maggior parte degli accordi, il debito originario torna in vita per intero, dedotto quanto ha versato. Non è la fine, ma è il momento in cui bisogna muoversi prima che il creditore riparta.

Come detto sopra, quasi tutti i saldi e stralci bancari sono transazioni conservative con clausola risolutiva espressa. Se lei salta una rata, il creditore può dichiarare risolto l’accordo (art. 1456 c.c.) e chiedere l’intero credito originario. La Cassazione, con l’ordinanza n. 645 dell’8 gennaio 2024, ha spiegato che nella transazione non novativa il venir meno dell’accordo fa rivivere le pattuizioni originarie, mentre nella transazione novativa questo effetto non si produce e la risoluzione per inadempimento non è ammessa salvo patto espresso (art. 1976 c.c.). Se il suo accordo è stato costruito come novativo e non contiene il patto di risolubilità, il creditore può pretendere solo le rate residue dell’accordo, non il vecchio debito; ma è un caso raro, perché i creditori professionali conoscono la norma.

Cosa fare, in concreto, se si accorge di non riuscire a pagare: scrivere al creditore prima della scadenza, non dopo, proponendo una rimodulazione delle rate residue; documentare la causa dell’impossibilità (perdita del lavoro, malattia, spesa imprevista); se la rimodulazione viene rifiutata e il debito originario torna esigibile, valutare subito le procedure di sovraindebitamento, perché la presentazione della domanda con le misure protettive blocca le azioni esecutive. Il peggior errore è il silenzio: il creditore che non riceve la rata e non riceve spiegazioni riattiva il recupero, e se ha un titolo esecutivo lo fa in poche settimane.

E se non ho nemmeno il 20%? Sono spacciato?

No. Se non ha la liquidità per un saldo e stralcio, esistono procedure che permettono di ridurre i debiti anche senza il consenso dei creditori, e in casi estremi di cancellarli senza pagare nulla.

Il saldo e stralcio presuppone una somma disponibile. Chi non ce l’ha, e non ha familiari in grado di anticiparla, non è escluso da ogni soluzione: è semplicemente nel campo di applicazione del Codice della crisi. Per il consumatore — la persona fisica che ha contratto i debiti per scopi estranei a un’attività d’impresa o professionale, come precisato dal correttivo del 2024 — c’è il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73 CCII): si propone al giudice, tramite un OCC, di pagare i creditori con una quota del proprio reddito per un certo numero di anni, e il giudice omologa il piano se è fattibile, se il debitore è meritevole (non ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode) e se, in caso di contestazione sulla convenienza, il creditore riceve almeno quanto avrebbe ricevuto da una liquidazione controllata (art. 70 CCII). I creditori non votano. Un creditore che ha concesso il finanziamento senza valutare adeguatamente il merito creditizio non può nemmeno contestare la convenienza del piano (art. 69, comma 2, CCII).

Per chi non è consumatore (imprenditore minore, professionista, garante di società) c’è il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che invece prevede il voto dei creditori. Per chi non ha reddito sufficiente per un piano, la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) mette a disposizione dei creditori il patrimonio e una quota dei redditi futuri; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2024, ha chiarito che l’apprensione dei redditi futuri non può andare oltre i tre anni dall’apertura, in coerenza con l’esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282 CCII. E per chi non ha nulla — né patrimonio né reddito oltre il necessario per vivere — c’è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), che cancella i debiti senza pagamento, con l’obbligo di versare ai creditori quanto eventualmente sopravviene di rilevante nei quattro anni successivi.

La percentuale, in queste procedure, non la fissa il creditore: la determina la capacità di pagamento del debitore sotto il controllo del giudice. In molti piani omologati la percentuale riconosciuta ai creditori chirografari è inferiore a quella che gli stessi creditori avevano rifiutato in sede stragiudiziale. È anche il motivo per cui, nella trattativa di saldo e stralcio, la prospettiva credibile di un ricorso al Codice della crisi è uno degli argomenti più efficaci.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative costruite su numeri realistici, non casi reali dello Studio: servono a mostrare come cambia la percentuale al cambiare del recupero atteso del creditore.

Ipotesi 1 — prestito personale chirografario, debitore lavoratore dipendente, nessun titolo esecutivo.

Debito residuo pretesa dalla finanziaria: 27.850 €, di cui 21.300 € capitale, 4.920 € interessi di mora e 1.630 € spese di recupero. Il debitore è dipendente a tempo indeterminato con stipendio netto di 1.480 € mensili, non ha immobili, ha un conto con saldo medio inferiore a 1.000 €. Ultimo pagamento effettuato 14 mesi prima: il credito non è prescritto.

Ricostruzione del debito: dalla documentazione contrattuale risulta che gli interessi di mora sono stati calcolati sull’intera rata (capitale più interessi corrispettivi) invece che sul solo capitale, e le spese di recupero non sono documentate. Il debito ricalcolato scende a circa 24.100 €.

Recupero atteso del creditore senza accordo: ricorso per decreto ingiuntivo, notifica, attesa dei 40 giorni per l’opposizione, precetto, pignoramento presso terzi di un quinto dello stipendio, pari a 296 € mensili. Per recuperare 24.100 € più spese legali e interessi servirebbero oltre sette anni, con il rischio di perdita del lavoro del debitore, di concorso con altri creditori sullo stesso quinto e di ricorso al Codice della crisi. Attualizzando quel flusso e sottraendo i costi, il valore del credito per la finanziaria oggi è ragionevolmente collocabile in una fascia molto inferiore al nominale.

Offerta: 8.700 € in unica soluzione entro 30 giorni dall’accettazione, con liquidità messa a disposizione da un familiare e documentata. Corrisponde a circa il 31% del debito preteso e al 36% del debito ricalcolato. La proposta indica la contestazione sul quantum, la disponibilità immediata della somma, l’assenza di beni aggredibili e la possibilità, in caso di rifiuto, di accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con una quota mensile di circa 250 € per quattro anni (12.000 € totali, ma distribuiti tra tutti i creditori e a partire da un anno dopo). Esito ipotizzabile: accettazione, o controproposta in una fascia tra 10.000 e 12.000 €, che resta comunque inferiore alla metà del preteso.

Ipotesi 2 — mutuo ipotecario in sofferenza, immobile di valore superiore al debito, pignoramento già avviato.

Debito residuo: 96.400 €, di cui 89.200 € capitale e 7.200 € tra interessi e spese. Ipoteca di primo grado sull’abitazione del debitore, valore di mercato stimato dal CTU in 168.000 €. Il creditore ha già notificato precetto e pignoramento immobiliare; l’udienza ex art. 569 c.p.c. è fissata tra quattro mesi.

Recupero atteso del creditore senza accordo: vendita all’asta, con prezzo base pari alla stima e ribassi del 25% a ogni esperimento andato deserto (art. 591 c.p.c.); nella prassi dei tribunali immobiliari di quel tipo l’aggiudicazione avviene spesso al terzo o quarto esperimento, quindi a un prezzo compreso tra 70.000 e 95.000 €, dopo 18-30 mesi e con costi di procedura a carico del ricavato. Il creditore ipotecario, in questo scenario, recupera una somma vicina — ma non superiore — al proprio credito, e dopo molto tempo.

Offerta: 68.000 € in unica soluzione entro 60 giorni, con liquidità derivante dalla vendita dell’immobile a un acquirente già individuato dal debitore, a un prezzo di 155.000 €, quindi superiore a quello atteso in asta. L’offerta corrisponde a circa il 70% del debito. La proposta chiede al creditore l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca contestuale al rogito, la rinuncia agli atti esecutivi da depositare prima dell’udienza e la liberatoria totale, e prevede che il notaio trattenga e versi direttamente al creditore la somma pattuita. Esito ipotizzabile: accettazione, perché il creditore incassa subito e con certezza una somma superiore o pari a quella che otterrebbe dall’asta, senza rischio e senza attesa; il debitore chiude il debito, evita l’asta e conserva la differenza tra il prezzo di vendita e la somma pagata.

Le due ipotesi mostrano il punto: il primo debitore chiude con poco più del 30%, il secondo con il 70%, e in entrambi i casi l’offerta è “giusta” perché è costruita sul recupero atteso del creditore, non su una percentuale letta da qualche parte.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il debito su cui sto trattando la percentuale è davvero quello che devo?”

La quasi totalità delle persone che ci contattano per un saldo e stralcio arriva con un numero in testa — quello scritto nell’ultima lettera del creditore — e con l’obiettivo di abbassarlo con una percentuale. Quasi nessuno ha verificato se quel numero sia corretto. È un errore che costa caro due volte: perché si tratta su una base gonfiata, e perché si rinuncia — con la transazione — a contestarla dopo.

Il secondo punto merita attenzione. La transazione chiude la lite: una volta firmato l’accordo, lei non potrà più far valere le nullità o le contestazioni sul rapporto originario che erano note o conoscibili al momento della firma. Se il contratto di finanziamento conteneva un tasso di mora usurario, un’anatocismo illegittimo, una commissione non dovuta, e lei non lo ha eccepito prima di transigere, quella contestazione è persa. Lo stesso vale per la legittimazione del cessionario che le chiede il pagamento, per la prescrizione parziale degli interessi, per l’eventuale nullità della fideiussione redatta sullo schema ABI. Sono tutti argomenti che valgono denaro nella trattativa e che diventano irrilevanti il giorno dopo la firma.

Per questo la sequenza corretta non è “quanto offro?” ma: “cosa devo davvero? cosa posso contestare? quanto vale, per il creditore, chiudere prima che io lo contesti?”. Solo dopo si arriva alla percentuale, che a quel punto si calcola su una base più bassa e con una leva più forte. Trattare la percentuale giusta sul numero sbagliato è il modo più diffuso di fare un saldo e stralcio peggiore di quello che si poteva ottenere. E non c’è modo di tornare indietro: la transazione non si impugna per errore di diritto sulle questioni che ne sono state oggetto (art. 1969 c.c.).


Ma i giudici cosa dicono?

Le pronunce che seguono sono quelle su cui poggia quanto detto finora. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta in una trattativa di saldo e stralcio.

1. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 645 dell’8 gennaio 2024. Nella transazione non novativa il rapporto originario non si estingue ma resta in stato di quiescenza: se l’accordo viene meno, le pattuizioni originarie tornano ad avere effetto. Nella transazione novativa, invece, il rapporto precedente è estinto e la risoluzione per inadempimento non è ammessa salvo patto espresso. Rilevanza: spiega esattamente cosa succede quando il debitore non paga le rate del saldo e stralcio, e perché la qualificazione dell’accordo va negoziata.

2. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 210 del 7 gennaio 2025. Per stabilire se una transazione sia novativa o conservativa il giudice deve guardare alla volontà delle parti di sostituire il rapporto preesistente con uno nuovo; il carattere novativo non richiede una dichiarazione espressa di voler novare, potendo emergere dall’assetto oggettivo dell’accordo. Rilevanza: la clausola sulla natura dell’accordo va scritta, perché in sua assenza sarà il giudice a ricostruirla dal contenuto complessivo.

3. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15471 del 10 giugno 2025. La transazione deve essere provata per iscritto e tutti i suoi elementi costitutivi — comprese le reciproche concessioni — devono risultare dal documento; non è ammesso ricorrere, nemmeno a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni, e tanto meno dedurre l’esistenza stessa dell’accordo in via presuntiva. Rilevanza: è la pronuncia che rende inutile un saldo e stralcio concluso a voce o con documenti incompleti.

4. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 16723 del 5 agosto 2020. Nei contratti per cui la forma scritta è richiesta solo a fini di prova, come la transazione, l’inammissibilità della prova testimoniale non è rilevabile d’ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa utile. Rilevanza: se il creditore non solleva l’eccezione, la prova per testimoni di un accordo non documentato può entrare nel processo; ma è un’ancora di salvezza che dipende dall’errore altrui, non una strategia.

5. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1627 del 23 gennaio 2018. Poiché la transazione richiede la forma scritta solo ad probationem, la prova può essere fornita anche da un documento sottoscritto da una sola parte, se risulta il consenso — anche tacito, purché univoco — dell’altra, manifestato con l’esecuzione integrale dei patti. Rilevanza: legittima la sequenza “proposta scritta del debitore + pagamento + comportamento conforme del creditore”, ma solo quando la proposta è completa e l’attuazione è inequivoca.

6. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17033 del 25 giugno 2025. La quietanza rilasciata “a saldo” è una dichiarazione di scienza che attesta il pagamento ricevuto; non è una rinuncia né una transazione, salvo che dal testo o da elementi esterni emerga una volontà inequivoca di abdicare alle pretese residue. Rilevanza: è la ragione per cui la liberatoria deve contenere la rinuncia esplicita al residuo e non limitarsi a dire “a saldo”.

7. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 23758 del 23 agosto 2025. La quietanza ha valore di confessione stragiudiziale e non può essere revocata se non per errore di fatto o violenza; tuttavia una successiva dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti, che riconosca un debito residuo, può contraddirla e prevalere. Rilevanza: dopo aver ottenuto la liberatoria, il debitore non deve firmare alcun documento che ammetta somme ancora dovute.

8. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11219 del 26 aprile 2024. L’inerzia prolungata del creditore nel far valere il proprio credito, anche se tale da ingenerare nel debitore l’aspettativa che non lo farà più, non equivale a una rinuncia tacita né integra abuso del diritto; il creditore può chiedere l’intero finché la prescrizione non è maturata. Rilevanza: chi riceve la richiesta di un debito “dimenticato” non può contare sul silenzio del creditore come difesa; deve verificare la prescrizione.

9. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1724 del 26 gennaio 2021. La remissione del debito richiede una volontà abdicativa inequivoca; un comportamento tacito vale come rinuncia solo quando non ha alcun’altra spiegazione razionale. Rilevanza: la rinuncia al residuo, nel saldo e stralcio, non si presume da comportamenti ambigui (mancate richieste, chiusura del conto, restituzione di documenti): va scritta.

10. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3818 del 14 febbraio 2025. La transazione stipulata dal creditore con uno dei condebitori solidali, della quale un altro condebitore dichiari di voler profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c., estingue l’obbligazione nei limiti della solidarietà e non si estende alla parte di debito dovuta esclusivamente da uno dei debitori. Rilevanza: cointestatari e fideiussori vanno espressamente inclusi nell’accordo; la dichiarazione di voler profittare copre solo il debito solidale e solo se la transazione riguarda l’intero.

11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 372 del 10 gennaio 2023. Se dopo la notifica di un decreto ingiuntivo le parti concludono una transazione con cui il creditore rinuncia ad azionare il titolo, il debitore deve far valere quel fatto estintivo con l’opposizione al decreto ingiuntivo, non con l’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: quando c’è un decreto ingiuntivo ancora opponibile, la transazione va coordinata con i termini dell’opposizione, altrimenti si rischia di trovarsi con un titolo definitivo e un accordo difficile da far valere.

12. Cass. civ., ord. n. 4600 del 21 febbraio 2024. L’accordo transattivo intervenuto dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo prevale, quanto ai fatti successivi al provvedimento monitorio, sul decreto stesso divenuto definitivo, potendo essere fatto valere come fatto estintivo sopravvenuto. Rilevanza: conferma che il saldo e stralcio è possibile e opponibile anche quando il titolo è già definitivo, purché sia documentato.

13. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9221 dell’8 aprile 2024. Il riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. è un atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva ma solo la volontarietà e la consapevolezza del debito; anche una richiesta di rateizzazione, pur con formule di salvezza, può integrarlo. Rilevanza: una proposta di saldo e stralcio scritta senza riserve può riaprire i termini di prescrizione.

14. Cass. civ., sent. n. 16379 del 14 luglio 2009. L’interruzione della prescrizione per riconoscimento — o la rinuncia a una prescrizione già maturata — può derivare da una proposta transattiva, quando questa, invece di contestare il diritto della controparte, lo ammette e mira solo a definire il quantum. Rilevanza: è il fondamento della formula “senza riconoscimento di debito e al solo fine transattivo”.

15. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33233 del 19 dicembre 2025. Il giudicato formatosi sull’opposizione all’esecuzione copre non solo le contestazioni dedotte ma anche quelle che si sarebbero potute dedurre; non è consentito riproporle sotto profili ulteriori. Rilevanza: se il saldo e stralcio interviene mentre pende un’opposizione, l’accordo deve regolare espressamente la sorte del giudizio, perché una sentenza sfavorevole passata in giudicato chiuderebbe ogni contestazione futura.

16. Corte costituzionale, sent. n. 6 del 2024. Nella liquidazione controllata l’acquisizione dei redditi futuri del debitore non può protrarsi oltre i tre anni dall’apertura della procedura, in coerenza con l’esdebitazione di diritto prevista dal Codice della crisi e con la direttiva europea sulla seconda opportunità. Rilevanza: definisce l’orizzonte temporale dell’alternativa liquidatoria, cioè il termine di paragone con cui il giudice valuta la convenienza di un piano del consumatore e il creditore valuta una proposta stragiudiziale.


E voi, concretamente, cosa fate?

Non promettiamo percentuali. Costruiamo la proposta che ha le maggiori probabilità di essere accettata alle condizioni migliori per il debitore, e la scriviamo in modo che regga nel tempo. In pratica:

1. Ricalcoliamo il debito. Acquisiamo la documentazione contrattuale ed estrattiva ai sensi dell’art. 119 TUB e i commercialisti dello staff rifanno i conti: interessi di mora, anatocismo, superamento delle soglie di usura per periodo, spese non documentate. Il risultato è il numero su cui si tratta, non quello scritto nella lettera del creditore.

2. Verifichiamo la prescrizione, voce per voce. Ricostruiamo la cronologia degli atti interruttivi (solleciti raccomandati, decreti ingiuntivi, precetti) e stabiliamo quali componenti del credito siano ancora esigibili prima di formulare qualsiasi proposta.

3. Controlliamo la legittimazione di chi chiede. Reperiamo l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, verifichiamo che il credito rientri nel blocco ceduto e che chi scrive abbia il potere di transigere; in mancanza, contestiamo formalmente la legittimazione.

4. Stimiamo il recupero atteso del creditore. Analizziamo garanzie, patrimonio aggredibile, titoli esecutivi esistenti, tempi e costi dell’esecuzione nel tribunale competente, e traduciamo tutto in una fascia di valore attuale del credito: è la base su cui calibriamo l’offerta.

5. Redigiamo la proposta transattiva. Scriviamo il documento con tutti gli elementi richiesti dall’art. 1967 c.c., la formula senza riconoscimento di debito, l’estensione ai coobbligati e ai garanti, gli obblighi del creditore su liberatoria, garanzie, banche dati e procedure in corso.

6. Gestiamo la trattativa con il creditore o il servicer. Interloquiamo con l’ufficio legale o con il mandatario, valutiamo le controproposte e le loro clausole, in particolare quelle risolutive e di imputazione dei pagamenti.

7. Coordiniamo l’accordo con le procedure pendenti. Se c’è un decreto ingiuntivo, un’opposizione o un pignoramento, inseriamo nell’accordo la rinuncia agli atti, la cessazione della materia del contendere e l’assenso alla cancellazione delle ipoteche, e ne curiamo il deposito nel fascicolo.

8. Verifichiamo la liberatoria prima del pagamento. Controlliamo il testo della quietanza liberatoria, i poteri del firmatario e la coerenza con la proposta, e disponiamo il pagamento solo quando il documento è definitivo.

9. Impostiamo l’alternativa concorsuale. Quando la liquidità non c’è o la trattativa fallisce, predisponiamo il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata, con la documentazione richiesta dall’OCC, e la richiesta di misure protettive.

10. Difendiamo l’accordo nel tempo. Se dopo la chiusura arriva una richiesta per il residuo, da chiunque provenga, opponiamo la liberatoria e, se necessario, agiamo in giudizio con la stessa linea costruita in fase di trattativa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un articolo sul saldo e stralcio, la competenza che pesa di più è il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario: la trattativa con una banca o con un cessionario di crediti si vince sul ricalcolo del debito e sulla stima del recupero atteso, e sono lavori che richiedono l’avvocato e il commercialista allo stesso tavolo, sullo stesso fascicolo. La qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC dà allo Studio la conoscenza diretta delle procedure di sovraindebitamento che costituiscono l’alternativa credibile in ogni trattativa. E la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore che scrive l’accordo è quello che, se serve, lo difende in Cassazione, con la stessa linea.


In sintesi

Tre messaggi da portare via. Il primo: non esiste una percentuale minima per un saldo e stralcio; esiste il recupero atteso del creditore, e l’offerta va costruita su quello, dopo aver ricalcolato il debito. Il secondo: l’accordo vale quanto il documento che lo prova — proposta completa, accettazione conforme, liberatoria con rinuncia esplicita al residuo — perché la Cassazione non ammette che una transazione si dimostri per testimoni. Il terzo: se la somma non c’è, il Codice della crisi offre strade in cui la percentuale la determina il giudice sulla base di ciò che il debitore può pagare, non il creditore sulla base di ciò che vorrebbe incassare.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con gli strumenti che essa richiede: uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, per ricostruire il debito e stimare il recupero del creditore; l’esperienza diretta di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC per impostare l’alternativa concorsuale quando la trattativa non basta; l’abilitazione in Cassazione per scrivere accordi che reggano fino all’ultimo grado e, se necessario, difenderli fin lì.

📩 Prima di rispondere alla lettera del creditore o di fare un bonifico “per chiudere”, contatta lo Studio: i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO