Chiudere Una S.R.L. Con Debiti Fiscali: Le Domande Che Ci Fanno Più Spesso

Questa non è una guida costruita a tavolino. È la raccolta delle domande che imprenditori, amministratori e liquidatori ci rivolgono davvero quando la società ha smesso di produrre reddito, i debiti con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono cresciuti e l’unica cosa che sembra restare è chiudere. Le abbiamo lasciate nella forma in cui arrivano, con le parole di chi le pone, e a ciascuna abbiamo dato una risposta completa.

Il quadro normativo va conosciuto prima di muoversi, perché è meno indulgente di quanto si creda. La cancellazione della S.r.l. dal Registro delle imprese estingue la società ma non estingue i debiti: l’art. 2495 del codice civile consente ai creditori insoddisfatti di rivolgersi ai soci nei limiti di quanto questi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, mentre l’art. 36 del d.P.R. 602/1973 costruisce una responsabilità autonoma di liquidatori, amministratori e soci per le imposte non pagate. A questo si aggiunge l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014, che ai soli fini fiscali fa “sopravvivere” la società per cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Sullo sfondo, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), riscritto dal correttivo-ter (d.lgs. 136/2024), che consente di chiudere in modo negoziato invece che subito.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa intersezione. Il debito fiscale di una società che si sta spegnendo è insieme materia tributaria e materia concorsuale: per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a condurre il percorso che permette di trattare con il Fisco prima che la società venga cancellata. Quando poi la pretesa si sposta sulla persona — socio, liquidatore, garante — entrano in gioco le altre due leve: il contenzioso tributario portato avanti fino in Cassazione e gli strumenti di sovraindebitamento gestiti come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC.

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Ma posso davvero chiudere la mia S.r.l. se ho debiti con l’Agenzia delle Entrate?

Sì. Nessuna norma impone di aver pagato tutto per poter chiudere. È una delle prime cose che diciamo, perché quasi tutti arrivano convinti del contrario.

La liquidazione di una società di capitali segue le regole degli artt. 2484 e seguenti del codice civile: si verifica una causa di scioglimento, l’assemblea nomina il liquidatore, il liquidatore realizza l’attivo, paga i creditori secondo l’ordine che la legge impone, redige il bilancio finale e chiede la cancellazione dal Registro delle imprese. In nessun punto di questa sequenza il legislatore ha inserito un lasciapassare fiscale, un certificato di regolarità o un nulla osta dell’Agenzia. Il conservatore del Registro delle imprese non fa un controllo di merito sui debiti: verifica la regolarità formale degli atti depositati.

Detto questo, la domanda giusta non è “posso?”, ma “cosa succede dopo?”. Perché il vero problema non è la chiusura in sé: è che chiudere con debiti fiscali sposta il bersaglio. Finché la società esiste, il creditore erariale ha davanti un patrimonio sociale e un’unica controparte. Quando la società si estingue, quella controparte sparisce e l’ordinamento consente al Fisco di guardare altrove: al liquidatore che ha gestito il riparto, agli amministratori che l’hanno preceduto, ai soci che hanno incassato.

C’è poi una differenza che conviene mettere subito a fuoco. Una cosa è chiudere una società che ha finito di operare, ha venduto tutto e ha distribuito il ricavato secondo le regole; un’altra è cancellare una società ancora sostanzialmente insolvente per “far sparire” il debito. Nel primo caso la chiusura è un atto di gestione ordinato e difendibile. Nel secondo si apre un fronte di rischio che riguarda la responsabilità personale e, in certe condotte, anche il piano penale. La cancellazione, insomma, è possibile: ma è una porta che si apre in avanti, non una porta che si chiude alle spalle.

Se cancello la società, i debiti fiscali si azzerano?

No. La società si estingue, i debiti no. È il punto su cui si concentra il malinteso più costoso che incontriamo.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, hanno stabilito che la cancellazione dal Registro delle imprese produce l’estinzione della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o rapporti non definiti, e che a quel punto si verifica un fenomeno di tipo successorio: i rapporti pendenti non si dissolvono, si trasferiscono. I creditori sociali rimasti a bocca asciutta possono rivolgersi ai soci, nei limiti previsti dall’art. 2495 del codice civile.

Sul versante tributario il meccanismo è addirittura doppio. Da un lato opera la successione civilistica appena descritta. Dall’altro l’art. 36 del d.P.R. 602/1973 costruisce tre fattispecie autonome di responsabilità — una per i liquidatori, una per gli amministratori, una per i soci — che non sono una successione nel debito d’imposta ma obbligazioni proprie, che nascono da comportamenti specifici tenuti nella fase finale della vita societaria. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023, hanno chiarito che questa responsabilità ha natura civilistica e non tributaria, e trae titolo da un fatto proprio del soggetto chiamato a rispondere.

Tradotto: cancellare la società non cancella il debito, ma ne cambia il destinatario e il presupposto. E cambia anche la difesa. Contro l’avviso intestato alla società si discute dell’imposta; contro l’atto che chiama in causa il liquidatore o il socio si discute di altro — di attivo esistente, di ordine dei pagamenti, di somme effettivamente percepite. Chi affronta il secondo giudizio con gli argomenti del primo perde tempo e spesso perde la causa.

Chi rischia di pagare al posto della società: i soci, l’amministratore o il liquidatore?

Tutti e tre, ma per ragioni diverse e con presupposti diversi. Non esiste una responsabilità unica che colpisce indistintamente chi era “dentro” la società.

Il liquidatore risponde se non ha pagato con le attività della liquidazione le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori. La norma, dopo l’intervento dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014, lo obbliga a dimostrare di aver soddisfatto i crediti tributari prima di assegnare beni ai soci, oppure di aver pagato crediti di grado superiore: l’onere della prova, su questo, è suo.

Gli amministratori rispondono in due casi: se nei due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione hanno compiuto operazioni di liquidazione o hanno occultato attività sociali, e se — non essendo stati nominati liquidatori — hanno di fatto svolto quel ruolo.

I soci rispondono se hanno ricevuto danaro o altri beni sociali negli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla liquidazione, o in assegnazione dai liquidatori durante la liquidazione, e rispondono nei limiti del valore di quanto ricevuto.

ChiNormaPresuppostoLimite
Liquidatoreart. 36, co. 1, d.P.R. 602/1973Non aver destinato l’attivo al pagamento delle imposte rispettando l’ordine dei privilegiImposte non pagate che l’attivo avrebbe consentito di pagare
Amministratoriart. 36, co. 2 e 4, d.P.R. 602/1973Operazioni di liquidazione o occultamento di attività nei due periodi d’imposta anteriori; gestione di fatto della liquidazioneCome sopra, per fatto proprio
Sociart. 36, co. 3, d.P.R. 602/1973 e art. 2495 c.c.Aver ricevuto danaro o beni sociali nei periodi indicati o in sede di ripartoValore di quanto effettivamente ricevuto
Cessionario d’aziendaart. 14 d.lgs. 472/1997Acquisto dell’azienda o di un ramoValore dell’azienda, con i limiti e le esimenti di legge

La tabella spiega anche perché la difesa va costruita per posizione e non “per società”: il socio che non ha incassato nulla ha un argomento che il liquidatore non ha, e il liquidatore che ha rispettato l’ordine dei privilegi ha un argomento che il socio non può usare.

Quanto tempo ha il Fisco per venirmi a cercare dopo la cancellazione?

Più di quanto immagina: per gli atti fiscali la società resta “viva” cinque anni. È l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014: ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

È una finzione giuridica, non una resurrezione. La Cassazione lo ha ripetuto più volte: la norma serve a rendere praticabile l’azione degli uffici, non a prolungare la soggettività dell’ente. Da questa premessa discendono conseguenze molto concrete. Con l’ordinanza n. 10429/2025 la Corte ha riconosciuto che, in quel quinquennio, il liquidatore conserva poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società cancellata. Con l’ordinanza n. 1455 del 22 gennaio 2026 ha affermato che il socio non è legittimato a impugnare l’avviso intestato alla società cancellata da non oltre cinque anni, nemmeno quando l’atto gli venga materialmente notificato: se la pretesa è della società, tocca alla società — cioè al liquidatore — difendersi.

Attenzione però a non leggere il quinquennio come un periodo di attesa obbligatorio. Con l’ordinanza n. 24023 del 27 agosto 2025 la Cassazione ha stabilito che, per notificare al socio l’atto con cui si fa valere la responsabilità ex art. 36, non occorre attendere il decorso dei cinque anni: l’ufficio può muoversi subito. E la norma non si applica retroattivamente: per le società la cui richiesta di cancellazione è anteriore al 13 dicembre 2014 il quinquennio non opera, come ribadito nel 2025 dall’ordinanza n. 23939.

Sopra tutto questo restano i termini ordinari di decadenza dell’accertamento e di prescrizione della riscossione, che continuano a correre e che spesso, in questi fascicoli, sono la difesa più solida. In un caso deciso nel 2025 con l’ordinanza n. 26050 la Corte ha ritenuto illegittimo l’avviso notificato a una società estinta da oltre cinque anni e mezzo.


Da dove si comincia, concretamente, per chiudere una S.r.l.?

Si comincia dallo scioglimento. Serve una delibera dell’assemblea in forma di atto pubblico che accerti o deliberi lo scioglimento e nomini uno o più liquidatori, indicandone i poteri; l’atto va iscritto nel Registro delle imprese e da quel momento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, secondo l’art. 2486 del codice civile.

Quest’ultimo passaggio è più delicato di quanto sembri, e non solo per ragioni civilistiche. Dal momento in cui si è verificata una causa di scioglimento, continuare a operare come se nulla fosse — assumere nuovi impegni, privilegiare alcuni fornitori, lasciar crescere il debito IVA per finanziare la cassa — è un comportamento che, se poi arriva la liquidazione giudiziale, viene misurato con il criterio dei netti patrimoniali previsto dallo stesso art. 2486. Ed è anche il comportamento che, sul versante fiscale, integra le “operazioni di liquidazione” per cui l’art. 36 chiama a rispondere gli amministratori.

Il liquidatore, una volta insediato, prende in consegna i beni e i documenti sociali, redige l’inventario e comincia a monetizzare l’attivo. Qui si apre la fase in cui si decide, di fatto, quanto sarà rischiosa la chiusura: perché è nella scelta di cosa pagare e in che ordine che si gioca la responsabilità personale di chi liquida.

Un avvertimento pratico: molti arrivano da noi quando il liquidatore è già stato nominato da mesi e i pagamenti sono già stati fatti. Si può ancora lavorare, ma il margine si è ristretto. Il momento in cui la consulenza vale di più è quello immediatamente precedente alla delibera di scioglimento, quando è ancora possibile scegliere fra chiudere e ristrutturare.

Il liquidatore può pagare i creditori come vuole?

No, e questo è il punto su cui più spesso vediamo commettere l’errore decisivo. Il liquidatore non ha una discrezionalità libera: ha un ordine da rispettare.

Il codice civile, all’art. 2491, gli vieta di ripartire acconti ai soci se non risulta che i creditori sociali non ne sono pregiudicati. La normativa fiscale va oltre e trasforma la violazione in responsabilità personale: se non prova di aver soddisfatto i crediti tributari prima di assegnare beni ai soci, o di aver pagato crediti di grado superiore a quelli erariali, il liquidatore risponde in proprio delle imposte rimaste impagate.

La Cassazione ha ricostruito questa responsabilità come un’obbligazione propria ex lege, riconducibile agli artt. 1176 e 1218 del codice civile: non c’è successione nel debito tributario, c’è un inadempimento a un dovere di diligenza qualificato. Lo ha ribadito, fra le altre, l’ordinanza n. 15580 del 4 giugno 2024, che ha respinto la pretesa erariale proprio perché mancava l’accertamento del presupposto oggettivo.

Ed è qui che si trova la difesa più efficace. La responsabilità del liquidatore non è automatica e non è una responsabilità di posizione: presuppone che esistesse un attivo, che quell’attivo fosse capiente rispetto al credito erariale nell’ordine dei privilegi, e che il liquidatore lo abbia destinato altrove. Se la società era già svuotata quando il liquidatore si è insediato, la sua responsabilità non nasce, per quanto grande sia il debito rimasto. Nel 2025 la Corte ha ripetutamente censurato accertamenti fondati sul semplice mancato pagamento delle imposte, senza alcuna verifica su quali beni fossero presenti al momento della liquidazione e su come siano stati impiegati.

Come si chiude davvero: bilancio finale, riparto, cancellazione

Compiuta la liquidazione, il liquidatore redige il bilancio finale con il piano di riparto e lo deposita presso il Registro delle imprese. Da quel deposito decorrono novanta giorni entro i quali ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale; decorso il termine senza reclami, il bilancio si intende approvato. Solo a quel punto — approvato il bilancio finale — il liquidatore può chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Questi novanta giorni sono una finestra che quasi nessuno usa e che invece andrebbe usata. È l’ultimo momento in cui la società esiste ancora come soggetto, con la sua capacità processuale piena, il suo cassetto fiscale, i suoi termini di impugnazione ancora aperti. Dopo la cancellazione ogni contestazione si sposta su un terreno più scomodo, dove chi si difende non discute più dell’imposta ma della propria posizione personale.

FaseAttoTermineDavanti a chi
ScioglimentoDelibera assembleare di scioglimento e nomina del liquidatoreIscrizione senza indugio nel Registro impreseAssemblea in forma pubblica / Registro delle imprese
Gestione conservativaPoteri degli amministratori limitati ex art. 2486 c.c.Dal verificarsi della causa di scioglimento
LiquidazioneRealizzo dell’attivo e pagamento dei creditori secondo l’ordine dei privilegiNessun termine fissoLiquidatore
Chiusura contabileDeposito del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto90 giorni per il reclamo dei sociRegistro delle imprese / Tribunale per il reclamo
EstinzioneDomanda di cancellazione ex art. 2495 c.c.Dopo l’approvazione del bilancio finaleRegistro delle imprese
Rischio concorsualeApertura della liquidazione giudizialeEntro 1 anno dalla cancellazione (art. 33 CCII)Tribunale
Ultrattività fiscaleNotifica di atti impositivi e della riscossione5 anni dalla richiesta di cancellazione (art. 28, co. 4, d.lgs. 175/2014)Agenzia delle Entrate / AdER
ContenziosoRicorso tributario contro l’atto notificato60 giorni dalla notifica, con sospensione feriale dal 1° al 31 agostoCorte di giustizia tributaria

Il Registro delle imprese può rifiutare la cancellazione perché ci sono debiti?

Nella prassi, no: il controllo del conservatore è di regolarità formale, e l’esistenza di debiti non è una causa di rifiuto. Ma la risposta completa è meno tranquillizzante.

Esiste infatti l’art. 2191 del codice civile, che consente al giudice del registro di ordinare d’ufficio la cancellazione di un’iscrizione avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge. Su questa base una parte della giurisprudenza ha ammesso la cosiddetta “cancellazione della cancellazione”: se emerge che la società è stata cancellata mentre le operazioni di liquidazione non erano affatto concluse — perché restavano attivi da realizzare o rapporti aperti — l’iscrizione può essere rimossa e la società torna formalmente iscritta. Altra parte della giurisprudenza vi si oppone, sul presupposto che la cancellazione sia irreversibile e che l’estinzione, una volta prodotta, non si possa annullare.

Il contrasto non è teorico. Per chi ha chiuso in fretta significa che la cancellazione può non essere l’ultimo capitolo, e che la posizione del liquidatore torna esposta.

C’è poi un secondo fronte, questo pacifico: l’art. 33 del Codice della crisi consente di aprire la liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione dell’attività, che per gli imprenditori collettivi coincide con la cancellazione dal Registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo. La stessa norma impone all’imprenditore di mantenere attivo per un anno dalla cancellazione l’indirizzo PEC comunicato all’INI-PEC. Chiudere la casella subito dopo aver chiuso la società è uno degli errori più frequenti: non impedisce la notifica, la rende soltanto invisibile a chi dovrebbe difendersi.

Prima di chiudere, posso ancora trattare con il Fisco?

Sì, e in molti casi è la strada che consigliamo di percorrere prima di qualunque delibera di scioglimento.

Il primo livello è la dilazione ordinaria dei carichi affidati all’Agente della riscossione: uno strumento semplice, che non riduce il debito ma lo rende sostenibile e sospende le azioni esecutive finché il piano è in regola.

Il secondo livello è la definizione agevolata. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, che consente di versare il solo capitale residuo senza sanzioni, interessi di mora e aggio, con dilazione fino a cinquantaquattro rate bimestrali. La finestra ordinaria per l’adesione si è chiusa il 30 aprile 2026 e la prima scadenza operativa è caduta il 31 luglio 2026; per i tributi degli enti territoriali che hanno deliberato l’adesione è prevista una finestra successiva, tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026. Chi ha aderito deve oggi soprattutto presidiare le scadenze, perché la decadenza dal piano fa rivivere l’intero debito con sanzioni e interessi.

Il terzo livello è quello che cambia davvero le carte in tavola: la composizione negoziata della crisi. Dopo il correttivo-ter (d.lgs. 136/2024) l’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi consente di presentare una proposta di accordo transattivo sui tributi amministrati dalle agenzie fiscali già all’interno della composizione negoziata, senza dover prima aprire un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione. Si può ottenere il pagamento parziale o dilazionato del debito erariale, con una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale; restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, e in questa sede non entrano i contributi previdenziali, che possono essere trattati solo negli strumenti di regolazione della crisi veri e propri. Se la trattativa non approda a un risanamento, resta la via del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Il senso è questo: fra “pagare tutto” e “chiudere e sperare” esiste una terza opzione, che l’ordinamento ha reso sensibilmente più praticabile dal 2024. Chi la ignora rinuncia all’unico momento in cui il Fisco è disponibile a discutere.


Sono socio al 10% e non ho preso un euro dalla liquidazione: rispondo lo stesso?

Questa è la domanda che ha ricevuto la risposta più importante degli ultimi anni, e la risposta è: in linea di principio no, e oggi è il Fisco a doverlo dimostrare.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno stabilito che nella responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estinta il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione non è solo il tetto massimo dell’esposizione personale: è una condizione dell’azione, attinente all’interesse ad agire. Se il socio la contesta, spetta all’Amministrazione finanziaria provarla, e provarla con un atto autonomo notificato al socio ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.P.R. 602/1973 e dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973. Non basta, insomma, che il socio fosse socio.

Va però tenuto presente il rovescio della medaglia. L’art. 28 del d.lgs. 175/2014 ha introdotto una presunzione: il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta, salva la prova contraria. Significa che il socio al 10% deve essere in grado di ricostruire i flussi, non solo di dichiarare di non aver ricevuto nulla. Estratti conto, verbali di riparto, bilancio finale: la prova contraria si costruisce con i documenti, e si costruisce meglio prima che l’atto arrivi.

Due precisazioni utili. La prima: rispondono i soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione, come ha chiarito l’ordinanza n. 24135 del 28 agosto 2025; chi ha ceduto le quote prima non subentra per questa via. La seconda: la disciplina tributaria dell’art. 36 è speciale rispetto all’art. 2495 del codice civile e prevale su di essa, ma proprio perché speciale non può essere estesa oltre il suo perimetro — l’ordinanza n. 23832 del 25 agosto 2025 ha escluso che se ne possa ricavare un’estensione della responsabilità a tributi che la norma non contempla.

E le sanzioni e gli interessi? Anche quelli passano ai soci?

Le sanzioni no, e questa è probabilmente la notizia migliore di tutto l’articolo.

Il principio si fonda sulla personalità della sanzione amministrativa tributaria, codificata nell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 472/1997, e sull’art. 8 dello stesso decreto, che ne esclude la trasmissibilità agli eredi. La giurisprudenza equipara a quella degli eredi la posizione dei soci di società di capitali estinta: le sanzioni irrogate alla società si estinguono con essa e non si trasferiscono né ai soci né ai liquidatori. Nel 2026 la Cassazione, con la sentenza n. 5986, ha affermato che l’intrasmissibilità va riconosciuta anche per le vicende anteriori all’entrata in vigore dell’art. 10 del testo unico delle sanzioni tributarie (d.lgs. 173/2024), che oggi la codifica espressamente.

Il che significa, in concreto, che un atto che pretenda dal socio l’intero importo iscritto a ruolo — imposta, sanzioni, interessi di mora — va aggredito anche nel quantum, e non solo nell’an: una parte consistente di quella somma spesso non è dovuta da lui in nessun caso.

Ci sono due limiti da conoscere. Il primo è che la regola non copre chi ha usato la società come schermo: quando l’alterità soggettiva è solo apparente e il socio o l’amministratore di fatto ha operato uti dominus, la Corte ha ritenuto che la responsabilità sanzionatoria possa essere ricondotta a chi ha effettivamente beneficiato della violazione — così, fra le altre, l’ordinanza n. 29575 del 7 novembre 2025. Il secondo è che restano fuori da questo discorso le somme dovute a titolo di imposta, che seguono le regole viste sopra.

Questo tipo di contenzioso è esattamente il terreno dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: avvocato cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e questo consente di impostare la difesa dell’ex socio o dell’ex liquidatore con un’unica linea, dalla risposta all’atto fino all’eventuale giudizio di legittimità.

Ho firmato fideiussioni personali per la società: cambia qualcosa se la chiudo?

Sul debito garantito, no. Ed è bene saperlo prima, perché è la situazione che genera i risvegli più bruschi.

La fideiussione è un’obbligazione autonoma del garante verso il creditore. L’estinzione della società non la estingue: banca, società di leasing, factor o fornitore continuano ad avere davanti una persona fisica aggredibile con il pignoramento del conto, dello stipendio, della pensione o degli immobili. E se il garante è anche l’ex amministratore, alla garanzia bancaria si somma spesso la chiamata in causa fiscale ex art. 36.

Quello che cambia, però, è il tipo di soluzione disponibile. Quando la S.r.l. non c’è più e i debiti restano addosso alla persona, si esce dal diritto societario e si entra nella disciplina del sovraindebitamento contenuta nel Codice della crisi. A seconda della situazione il garante può accedere al concordato minore, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore — quando la garanzia non è collegata all’attività d’impresa — o alla liquidazione controllata, che si conclude con l’esdebitazione. L’art. 282 del Codice della crisi prevede che nella liquidazione controllata l’effetto esdebitatorio si produca al momento della chiusura o, anche prima, decorsi tre anni dall’apertura; l’art. 283 disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, cioè di chi non ha nulla da offrire ai creditori.

E i debiti fiscali? Entrano nel perimetro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 245 del 4 dicembre 2019, ha rimosso il divieto di falcidia dell’IVA nelle procedure da sovraindebitamento, ristabilendo la parità di trattamento fra debitori assoggettabili e non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori. Un ex socio garante può quindi arrivare a una liberazione che comprende anche la parte erariale.

Ho ceduto l’azienda o le quote prima di chiudere: mi sono messo al sicuro?

Dipende da cosa ha ceduto, a chi e soprattutto quando. E questa è la domanda su cui vediamo le convinzioni più pericolose.

Se ha ceduto l’azienda o un ramo d’azienda, il cessionario risponde in solido con il cedente, entro i limiti di valore e con le esimenti previste dall’art. 14 del d.lgs. 472/1997, per imposte e sanzioni riferibili al periodo indicato dalla norma. Il cedente, dal canto suo, non si libera: la Cassazione, con la sentenza n. 7545 del 17 marzo 2021, ha confermato che l’iscrizione a ruolo del debito tributario va eseguita nei confronti della società cedente, che resta il soggetto passivo del tributo, anche in caso di successiva cancellazione ed estinzione.

Se ha ceduto le quote, il discorso è diverso ma non più rassicurante. La cessione non trasferisce le responsabilità che l’art. 36 collega a comportamenti già tenuti: chi era amministratore quando sono state compiute le operazioni rilevanti resta esposto per quel fatto proprio. E c’è un versante ulteriore: la cessione delle quote a un familiare o a un prestanome a ridosso di un accertamento non sposta la responsabilità, la espone. In un caso deciso con la sentenza n. 29943 del 29 agosto 2025 la Cassazione penale ha considerato quel tipo di operazione alla luce dell’art. 11 del d.lgs. 74/2000, che punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

La regola pratica che ne ricaviamo è semplice: le operazioni straordinarie fatte per “alleggerire” la posizione personale nell’imminenza di una verifica o di una chiusura sono quasi sempre controproducenti. Quelle fatte prima, con una logica industriale documentabile e con il debito fiscale gestito in parallelo, sono un’altra cosa.


Rischio di perdere la casa?

La risposta onesta è: dipende da chi è il creditore, e il rischio è reale ma non automatico.

Cominciamo dal punto fermo. La casa non risponde dei debiti della società in quanto tale: risponde se Lei è personalmente obbligato, cioè se è garante, se è stato chiamato a rispondere ex art. 36 con un atto divenuto definitivo, o se ha altre obbligazioni proprie.

Se il creditore che procede è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’art. 76 del d.P.R. 602/1973 pone limiti significativi: l’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore è preclusa quando si tratta di immobile non di lusso adibito a uso abitativo in cui il debitore risiede anagraficamente. È una tutela importante, ma va letta per quello che è: non si estende agli altri immobili, non impedisce l’iscrizione di ipoteca al ricorrere delle condizioni di legge, e soprattutto non vale per i creditori privati. La banca che ha escusso la fideiussione non incontra quel limite.

C’è poi una circostanza che conviene guardare in faccia: gli atti dispositivi compiuti sull’abitazione dopo che il debito è sorto — la vendita al parente, il trasferimento al coniuge, il fondo patrimoniale costituito quando la crisi era già in corso — sono aggredibili con l’azione revocatoria e, in certe condizioni, valutabili anche sul piano penale. Sono le mosse che sembrano difensive e che invece consegnano al creditore un argomento in più.

La cosa utile da fare non è spostare la casa: è verificare se e quanto Lei sia davvero obbligato in proprio, prima che quella verifica la faccia un giudice dell’esecuzione.

Posso finire sotto processo penale per aver chiuso la società con debiti?

Chiudere una società con debiti non è, di per sé, un reato. Il rischio penale non nasce dalla cancellazione: nasce da condotte specifiche, che possono essere state tenute molto prima.

I due titoli che incontriamo più spesso sono l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate e l’omesso versamento dell’IVA, previsti dagli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000, con soglie di rilevanza rispettivamente di 150.000 e 250.000 euro per periodo d’imposta. Il d.lgs. 87/2024 ha modificato in modo rilevante l’assetto: il momento in cui la condotta assume rilievo penale è stato spostato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ed è stata introdotta la condizione che il debito non sia in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. 462/1997. Lo stesso decreto ha valorizzato le situazioni di crisi di liquidità non transitoria non imputabile all’autore, con particolare riguardo all’inesigibilità dei crediti per insolvenza o sovraindebitamento di terzi.

È una novità che va usata. Significa che attivare una rateazione e mantenerla in regola non è solo una scelta finanziaria: incide direttamente sulla rilevanza penale della posizione dell’amministratore.

Restano poi due aree di rischio distinte. La prima è la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che colpisce gli atti simulati o fraudolenti compiuti per rendere inefficace la riscossione. La seconda si apre solo se dopo la cancellazione viene aperta la liquidazione giudiziale: in quel caso entrano in scena le fattispecie di bancarotta, e la conservazione delle scritture contabili diventa un obbligo personale non delegabile di chi ha rivestito la carica.

Una precisazione che facciamo sempre, perché rassicura per le ragioni sbagliate: la cancellazione della società non estingue il procedimento penale a carico della persona fisica. Il principio per cui la responsabilità penale è personale opera in entrambe le direzioni.

Possono “riaprire” la società dopo che l’ho chiusa?

Non si riapre, ma la si può riportare davanti a un giudice. Il che, praticamente, produce lo stesso effetto.

La via principale è l’art. 33 del Codice della crisi: la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo. È il motivo per cui il primo anno dopo la chiusura è quello da presidiare con più attenzione. La Cassazione ha applicato lo stesso schema anche a vicende estintive diverse dalla liquidazione: con la sentenza n. 14414/2024 ha ammesso che la società incorporata per fusione, se insolvente, possa essere assoggettata alla procedura entro l’anno dalla cancellazione.

Un punto che sorprende molti: una volta cancellata, la società non può più scegliere una soluzione negoziale. La Cassazione, con la sentenza n. 4329 del 20 febbraio 2020, ha escluso che il liquidatore di una società cancellata, di cui sia chiesta l’apertura della procedura concorsuale entro l’anno, possa domandare il concordato. Chi ha chiuso può subire la procedura, ma non può più proporne una diversa. È forse l’argomento più forte a favore del considerare gli strumenti di regolazione della crisi prima di cancellare, e non dopo.

La seconda via è quella dell’art. 2191 del codice civile di cui abbiamo già detto, sulla quale la giurisprudenza resta divisa. La terza, sul piano fiscale, non richiede alcun provvedimento: nei cinque anni previsti dall’art. 28 del d.lgs. 175/2014 gli atti impositivi e della riscossione possono essere notificati come se la società ci fosse ancora.

Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?

Meno di quanto pensi, e il tempo non è uno solo: sono più orologi che corrono insieme, con velocità diverse.

Il più veloce è quello del contenzioso: sessanta giorni dalla notifica per impugnare l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria, con la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto. È un termine di decadenza. Superato quello, l’atto diventa definitivo e la discussione non riguarda più il merito della pretesa ma soltanto i vizi degli atti successivi.

Il secondo è l’anno dell’art. 33 del Codice della crisi, che decorre dalla cancellazione ed è la finestra in cui la società può ancora essere trascinata in liquidazione giudiziale su istanza di un creditore o del pubblico ministero.

Il terzo è il quinquennio dell’art. 28 del d.lgs. 175/2014, entro il quale gli atti fiscali restano notificabili come se la società esistesse.

Il quarto, il più lungo e il meno percepito, è quello della prescrizione dei crediti erariali nei confronti delle persone chiamate a rispondere, che continua a correre anche quando tutto sembra finito.

Il momento in cui si può fare di più è quello in cui sembra che non serva ancora niente: prima della delibera di scioglimento, quando la società è ancora un soggetto pieno, il debito è ancora negoziabile e tutte le strade — dilazione, definizione agevolata, composizione negoziata con transazione fiscale, liquidazione ordinata — sono ancora aperte. Dopo la cancellazione le opzioni si riducono alla difesa. Non è poco, ma è un’altra partita.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Due, presi da situazioni ricorrenti. Sono ipotesi dimostrative costruite per far vedere come funzionano i numeri, non casi reali.

Prima ipotesi — il liquidatore che paga nell’ordine sbagliato. Una S.r.l. cessa l’attività con un attivo residuo di 62.700 euro, costituito da magazzino e crediti verso clienti. Il passivo è di 214.500 euro, di cui 148.300 di debiti fiscali (IVA e ritenute, in parte già iscritte a ruolo) e 66.200 verso fornitori chirografari. Il liquidatore, nominato a marzo, realizza l’attivo e con i 62.700 euro paga i fornitori, che stanno facendo pressione, e chiude. Cancellazione a novembre.

Sviluppo: l’Agenzia notifica un atto ex art. 36 al liquidatore. Il presupposto c’è tutto — esisteva un attivo, quell’attivo era capiente rispetto a crediti erariali di grado poziore, ed è stato destinato a creditori chirografari. La responsabilità personale non è pari all’intero debito fiscale di 148.300 euro, ma alla parte di imposte che l’attivo avrebbe consentito di pagare rispettando l’ordine dei privilegi: nell’ipotesi, i 62.700 euro effettivamente distribuiti male. Se invece lo stesso liquidatore avesse destinato quelle somme al credito erariale privilegiato e avesse documentato la graduazione, l’atto avrebbe perso il proprio presupposto oggettivo.

Seconda ipotesi — il socio che ha incassato il riparto. Stessa società, versione diversa. La liquidazione chiude con un riparto di 58.500 euro fra due soci: il primo, titolare del 60%, incassa 35.100 euro; il secondo, titolare del 40%, incassa 23.400 euro. Restano impagati 190.000 euro di imposte, oltre a 61.000 euro di sanzioni e interessi. Diciotto mesi dopo la cancellazione l’Agenzia notifica a entrambi un atto ex art. 36, comma 5, per l’intera somma.

Sviluppo: il tetto di esposizione di ciascun socio è il valore di quanto ha ricevuto — 35.100 e 23.400 euro. La pretesa per 190.000 euro a testa è quindi errata nel quantum già in partenza. In più, i 61.000 euro di sanzioni non sono trasmissibili ai soci. E se il socio al 40% contesta di aver percepito quella somma, spetta all’ufficio provare la percezione, con la precisazione che la presunzione di proporzionalità alla quota di capitale può essere superata con prova contraria documentale. Esito: la difesa non punta ad “annullare tutto” in modo generico, ma a riportare la pretesa entro il perimetro che la legge le assegna, che nell’ipotesi vale una riduzione di oltre l’ottanta per cento del richiesto.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Prima di cancellare: cosa risulta esattamente a carico della società negli archivi della riscossione, con quali importi e con quali date di notifica?”

Nessuno la fa. Tutti chiedono se si può chiudere, quanto tempo serve, chi rischia. Quasi nessuno chiede di vedere la fotografia esatta del debito prima di firmare il bilancio finale. Ed è un errore, per una ragione tecnica precisa.

Finché la società esiste, il debito iscritto a ruolo è un debito suo, contestabile con gli strumenti ordinari: si verifica se la cartella è stata notificata validamente, se l’accertamento presupposto è stato notificato, se sono maturate decadenze nell’iscrizione a ruolo, se il credito si è prescritto, se ci sono partite già definite o sgravate che continuano a comparire. Molte posizioni che sulla carta valgono duecentomila euro, esaminate riga per riga, ne valgono la metà — e a volte quello che resta è già prescritto.

Dopo la cancellazione, quella stessa verifica diventa più complicata. L’ex socio o l’ex liquidatore riceve un atto che presuppone il debito sociale come dato, e per contestarlo a monte deve superare passaggi processuali ulteriori. Nel 2025 la Cassazione ha ricordato che alcuni vizi propri della fase precedente non possono essere fatti valere nel giudizio sull’atto notificato in seguito, e con l’ordinanza n. 1455 del 22 gennaio 2026 ha escluso la legittimazione del socio a impugnare l’avviso intestato alla società cancellata da meno di cinque anni. Tradotto: chi chiude senza aver prima messo in ordine il debito fiscale non perde solo tempo — perde argomenti difensivi che erano suoi e che non torneranno.

La verifica preliminare richiede l’estratto dei carichi affidati, il riscontro delle relate di notifica, il controllo dei termini di decadenza e prescrizione, la ricostruzione delle definizioni agevolate pregresse e delle eventuali decadenze. È un lavoro di qualche settimana, che va fatto quando la società respira ancora. Questa è la domanda da fare.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti che, alla data di pubblicazione di questa guida, definiscono il terreno su cui si gioca la chiusura di una società con debiti fiscali.

Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070. La cancellazione dal Registro delle imprese estingue la società anche se restano debiti o rapporti pendenti, e determina un fenomeno di tipo successorio verso i soci. È il fondamento di tutto il ragionamento: senza questa pronuncia non si spiega perché il Fisco possa bussare alla porta di chi ha chiuso.

Cass., Sez. Un., 27 novembre 2023, n. 32790. La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973 trae titolo da un fatto proprio previsto dalla legge e ha natura civilistica, non tributaria. Rilevante perché sposta la difesa dal terreno dell’imposta a quello della condotta: si discute di diligenza nella gestione dell’attivo.

Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625. L’aver riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione non è solo il tetto della responsabilità del socio: è una condizione dell’azione, che il Fisco deve provare se contestata, agendo con atto autonomo notificato al socio. È oggi il precedente più importante per chi si difende da un atto ricevuto dopo la chiusura.

Cass., Sez. V, ord. 27 agosto 2025, n. 24023. Per notificare al socio l’atto che fa valere la responsabilità ex art. 36 non occorre attendere il decorso del quinquennio previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014. Rilevante perché smonta l’idea, diffusa, che nei primi cinque anni il socio sia al riparo.

Cass., Sez. V, ord. 28 agosto 2025, n. 24135. Nel subentro conseguente all’estinzione della società rispondono i soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione. Utile per delimitare la platea dei soggetti aggredibili quando ci sono state cessioni di quote.

Cass., Sez. V, ord. 25 agosto 2025, n. 23832. In caso di conflitto fra la norma tributaria speciale e l’art. 2495 c.c. prevale la prima, senza però che la specialità autorizzi estensioni della responsabilità non previste dalla norma stessa. È la pronuncia che consente di contestare l’ampliamento del perimetro della pretesa.

Cass., Sez. V, ord. 4 giugno 2024, n. 15580. La responsabilità di liquidatori, amministratori e soci ex art. 36 è obbligazione propria ex lege e non comporta successione o coobbligazione nei debiti tributari, nemmeno dopo la cancellazione. Conferma che ciascuna posizione va accertata singolarmente, con un presupposto suo.

Cass., Sez. V, ord. 19 dicembre 2023, n. 35497. Torna sulla posizione del liquidatore raggiunto da un atto della riscossione come coobbligato, ribadendo la necessità di un accertamento motivato della sua responsabilità. Rilevante per contestare le cartelle notificate al liquidatore senza il passaggio dell’atto ex art. 36.

Cass., Sez. V, ord. 22 gennaio 2026, n. 1455. Il socio non è legittimato a impugnare l’avviso intestato alla società cancellata da non oltre cinque anni, nemmeno se l’atto gli viene notificato. Va conosciuta prima di chiudere: individua chi deve difendersi, e quando.

Cass., Sez. V, 2026, n. 5986. Le sanzioni tributarie irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci, principio riconoscibile anche per le vicende anteriori al testo unico delle sanzioni. È l’argomento che riduce nel quantum quasi ogni pretesa notificata all’ex socio.

Cass., Sez. V, ord. 7 novembre 2025, n. 29575. Il limite alla non trasmissibilità: quando la società è stata un mero schermo e il soggetto ha operato come dominus effettivo, la responsabilità sanzionatoria può essergli riferita. Delimita il campo in cui la difesa sull’intrasmissibilità regge.

Cass., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 7545. Nella responsabilità solidale del cessionario di azienda l’iscrizione a ruolo va comunque eseguita nei confronti della società cedente, soggetto passivo del tributo, anche se poi cancellata ed estinta. Serve a chi ha ceduto l’azienda prima di chiudere.

Cass., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329. Il liquidatore della società cancellata, di cui entro l’anno sia chiesta l’apertura della procedura concorsuale, non può domandare il concordato. È la ragione tecnica per cui le soluzioni negoziate vanno valutate prima della cancellazione.

Cass., Sez. I, 2024, n. 14414. Anche la società incorporata per fusione, se insolvente, può essere assoggettata a procedura entro l’anno dalla cancellazione. Estende la logica dell’art. 33 CCII oltre la liquidazione volontaria.

Cass., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Nella liquidazione controllata la meritevolezza del sovraindebitato non è presupposto di accesso alla procedura. Rilevante per l’ex socio o garante che teme di vedersi sbarrare la strada per come è nata la crisi.

Corte costituzionale, 4 dicembre 2019, n. 245. Anche i crediti erariali, IVA compresa, possono essere soddisfatti parzialmente nelle procedure da sovraindebitamento. È il presupposto costituzionale della falcidia del debito fiscale della persona fisica rimasta esposta dopo la chiusura della società.

E voi, concretamente, cosa fate?

Non “aiutiamo a capire”: facciamo. Ecco gli strumenti che mettiamo in campo su una S.r.l. da chiudere con debiti fiscali.

  1. Ricostruiamo l’intera esposizione fiscale acquisendo l’estratto dei carichi affidati alla riscossione e il cassetto fiscale, riga per riga, con importi, anni d’imposta e date di affidamento.
  2. Verifichiamo le notifiche di accertamenti e cartelle confrontando relate, avvisi di ricevimento e ricevute PEC, e isoliamo le partite mai validamente notificate.
  3. Calcoliamo decadenze e prescrizioni su ciascuna partita e individuiamo quelle non più esigibili, che vanno espunte prima di qualsiasi riparto.
  4. Valutiamo la percorribilità della composizione negoziata e, quando ricorrono i presupposti, costruiamo la proposta di accordo transattivo sui tributi ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, con l’attestazione del professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
  5. Predisponiamo e presidiamo dilazioni e definizioni agevolate, monitorando le scadenze per evitare la decadenza dai piani in corso.
  6. Impostiamo il piano di riparto in modo difendibile, documentando l’ordine di graduazione seguito dal liquidatore, che è la prova su cui si giocherà l’eventuale contestazione ex art. 36.
  7. Impugniamo gli atti notificati all’ex liquidatore, all’ex amministratore e all’ex socio, contestando separatamente il presupposto oggettivo, il quantum e la componente sanzionatoria.
  8. Costruiamo la prova contraria del socio sulla presunzione di percezione proporzionale alla quota, con estratti conto, verbali e documentazione del riparto.
  9. Difendiamo nelle sedi esecutive contro pignoramenti, ipoteche e fermi che colpiscono il patrimonio personale del garante o dell’ex amministratore.
  10. Attiviamo le procedure di sovraindebitamento per la persona fisica rimasta esposta dopo la chiusura, fino all’esdebitazione, coordinandoci con l’OCC competente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la qualifica che consente di conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, di valutare realisticamente se una S.r.l. con debiti fiscali sia ancora trattabile con l’Erario e di costruire la proposta di transazione fiscale nel modo in cui viene effettivamente esaminata. Quando la partita si sposta sulla persona, subentra il lavoro del Gestore della crisi e del fiduciario OCC, che porta l’ex socio o il garante fino all’esdebitazione.

Lo studio garantisce continuità di strategia: la stessa linea difensiva impostata nella fase stragiudiziale prosegue davanti alla Corte di giustizia tributaria e, se necessario, fino al giudizio di Cassazione, con lo stesso difensore. Sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché la responsabilità del liquidatore si contesta leggendo un bilancio e quella del socio si smonta ricostruendo un flusso finanziario: due competenze che devono stare nella stessa stanza. Non promettiamo esiti; ci impegniamo a verificare ogni partita, a costruire la difesa sui presupposti che la legge richiede e a percorrere ogni strada che l’ordinamento rende disponibile.


Tre cose da portare via da queste risposte

La prima: chiudere si può, ma la chiusura non cancella il debito — lo sposta. Sposta il bersaglio dal patrimonio sociale a quello personale di chi ha liquidato, amministrato o incassato, con presupposti diversi per ciascuno.

La seconda: il momento decisivo è prima della cancellazione, non dopo. Prima si può negoziare con il Fisco, verificare cosa è davvero dovuto, impostare un riparto difendibile e scegliere fra liquidazione ordinaria e strumenti di regolazione della crisi. Dopo si può soltanto difendersi, e con meno argomenti.

La terza: quando l’atto arriva, quasi mai è corretto nel quantum. Le sanzioni non si trasmettono ai soci, la responsabilità del socio ha come tetto quanto ha davvero ricevuto e quella del liquidatore presuppone un attivo che esisteva e che è stato destinato altrove. Sono tre limiti che la legge pone e che vanno fatti valere uno per uno.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la chiusura di una società con debiti fiscali richiede contemporaneamente le tre competenze certificate dell’Avvocato: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 per trattare con l’Erario finché la società esiste, quella di cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per portare avanti il contenzioso sugli atti notificati a soci, amministratori e liquidatori fino all’ultimo grado di giudizio, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC per liberare la persona fisica rimasta esposta quando la società non c’è più.

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