Poche materie giuridiche producono tanta disinformazione quanto il fallimento. La ragione è comprensibile: è un tema che tutti nominano e quasi nessuno ha visto da vicino, che porta con sé un lessico ereditato dal cinema, dai racconti di famiglia e da una legge — il regio decreto del 1942 — che per ottant’anni ha formato il vocabolario comune. Poi, il 15 luglio 2022, è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), poi ritoccato dai correttivi del 2022 e dal correttivo “ter” del 2024, e la parola “fallimento” è uscita dal linguaggio delle norme. Il passaparola, però, non si è aggiornato. Continua a circolare una versione del fallimento che mescola regole abrogate, mezze verità e semplificazioni giornalistiche: e chi prende decisioni sulla base di quella versione arriva davanti al tribunale con una strategia costruita su premesse sbagliate. Agire convinti di una regola che non esiste più è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi non agisce almeno non consuma i termini, chi agisce male li brucia e perde le difese che aveva.
Questa guida prende otto convinzioni che si sentono ripetere quotidianamente — “il fallimento non esiste più”, “sotto trentamila euro non si fallisce”, “la mia impresa è troppo piccola”, “fallire è reato”, “perdo anche lo stipendio”, “l’esdebitazione arriva da sola”, “ho chiuso la partita IVA quindi sono al sicuro”, “tanto una volta aperta non c’è più niente da fare” — e le verifica una per una contro il testo del Codice e contro le pronunce più recenti. Lungo il percorso emergono anche, in ordine, le fasi vere della procedura: istruttoria, sentenza di apertura, spossessamento, accertamento del passivo, programma di liquidazione, riparti, chiusura, esdebitazione.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato a condurre il percorso che sta a monte della liquidazione giudiziale e che spesso può evitarla; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che diventano decisive quando l’impresa risulta sotto le soglie di fallibilità e la strada corretta non è la liquidazione giudiziale ma una procedura da sovraindebitamento; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire il reclamo contro la sentenza di apertura e l’eventuale ricorso di legittimità senza cambiare difensore né impostazione difensiva. Sono esattamente le tre abilitazioni che il tema di questo articolo richiede.
📩 Se hai ricevuto un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, o se stai leggendo perché il dubbio ti riguarda da vicino, non fermarti alle informazioni raccolte in giro: contattaci ora e facciamo insieme una verifica sui documenti reali. Tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono in fondo a questo articolo.
Mito n. 1 — “Il fallimento è stato abolito: adesso c’è la liquidazione giudiziale, che è un’altra cosa e fa molta meno paura”
IL MITO: “Hanno abolito il fallimento nel 2022. Adesso esiste solo la liquidazione giudiziale, che è una procedura più morbida, quasi amministrativa, pensata per dare una seconda possibilità all’imprenditore.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è consistente. La riforma ha davvero cancellato la parola “fallimento” dal testo normativo, sostituendola ovunque con “liquidazione giudiziale”, e lo ha fatto con una motivazione dichiarata: eliminare lo stigma legato a un termine che in italiano suona come un giudizio morale sulla persona più che come la descrizione di un dissesto patrimoniale. Nello stesso periodo il legislatore ha introdotto la composizione negoziata, ha rafforzato gli strumenti di allerta interna, ha imposto agli imprenditori l’obbligo di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a intercettare la crisi in tempo (art. 2086 c.c.), e ha recepito la direttiva (UE) 2019/1023 sul cosiddetto fresh start. Chi legge i titoli dei giornali in quella stagione ricava una sensazione precisa: il sistema si è spostato dalla punizione al recupero. Da lì a concludere che la procedura liquidatoria sia diventata più tenue il passo è breve.
La realtà
Il cambio di nome non ha attenuato di un grammo gli effetti sostanziali. La liquidazione giudiziale conserva integralmente il nucleo del vecchio fallimento: spossessamento del patrimonio, nomina di un curatore che subentra nell’amministrazione, divieto di azioni esecutive individuali, cristallizzazione del passivo, vendita dei beni e cancellazione finale dell’impresa dal registro. Il debitore perde la disponibilità dei beni compresi nella procedura (art. 142 CCII); gli atti che compie dopo l’apertura sono inefficaci verso i creditori (art. 144 CCII); la corrispondenza relativa ai rapporti d’impresa è consegnata al curatore (art. 148 CCII); i creditori non possono più agire individualmente ma solo concorrere nel passivo (artt. 150 e 151 CCII). Sul versante penale, le fattispecie di bancarotta sono state semplicemente trasferite dagli artt. 216 e 217 della legge fallimentare agli artt. 322 e 323 CCII, con continuità di disciplina tale che la giurisprudenza formatasi sulle vecchie norme resta applicabile alle nuove.
Anche la lettura “morbida” della riforma va corretta. Gli strumenti di prevenzione e di regolazione negoziata sono reali e sono un progresso, ma stanno a monte: servono a evitare la liquidazione giudiziale, non a renderla meno incisiva. Chi arriva alla sentenza di apertura non entra in una versione ammorbidita della vecchia procedura: entra nella stessa procedura, con un nome diverso.
La prova
La Corte di cassazione ha avuto occasione di chiarire che la sostituzione terminologica non ha portata sostanziale e che gli effetti della procedura restano quelli propri del concorso. Sul piano dei poteri del giudice concorsuale, Cass. civ., Sez. I, ord. 23 gennaio 2025, n. 1679 ha ribadito che il giudice della procedura è chiamato a valutare con pienezza le domande che gli vengono proposte, comprese quelle di natura restitutoria o rivendicatoria, e che non tutte le sue decisioni esauriscono i propri effetti dentro il perimetro concorsuale: alcune incidono anche al di fuori. È l’opposto di una procedura “amministrativa e leggera”.
Cosa rischia chi ci crede
Sottovalutare la portata della procedura porta a due errori tipici: trattare il ricorso del creditore come un atto di pressione a cui rispondere con calma, e rinunciare agli strumenti preventivi perché “tanto se poi apre non è grave”. Entrambi si pagano nello stesso modo: quando arriva la sentenza, le alternative negoziali non sono più praticabili e restano solo le impugnazioni, con termini brevi e margini stretti.
Mito n. 2 — “Sotto i trentamila euro di debiti non si può essere dichiarati falliti”
IL MITO: “C’è una soglia: se i debiti stanno sotto i trentamila euro il tribunale non può aprire niente. Quindi finché resto sotto quel numero sono tranquillo.”
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è addirittura testuale. La soglia esiste davvero: non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale quando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a trentamila euro. È una previsione di buon senso, che evita di mobilitare una procedura concorsuale costosa per esposizioni irrisorie, ed è la ragione per cui il numero “30.000” circola con tanta insistenza. Il passaparola, però, lo ha trasformato in uno scudo generale: “sotto trentamila non fallisco”.
La realtà
La norma dice qualcosa di più stretto e di più mobile. La soglia non riguarda l’indebitamento complessivo dell’impresa, ma i debiti scaduti e non pagati che emergono dagli atti dell’istruttoria: è una fotografia processuale, non una caratteristica stabile del debitore. Tre conseguenze pratiche, tutte trascurate dalla versione da bar.
La prima: il perimetro si allarga durante il procedimento. Se al deposito del ricorso il quadro documentale mostra ventisettemila euro di scaduto, ma nel corso dell’istruttoria emergono altre posizioni non pagate — un fornitore che interviene, una cartella, un decreto ingiuntivo non onorato — il tribunale conta ciò che risulta al momento della decisione, non ciò che risultava all’inizio.
La seconda: la soglia è un limite negativo, non un requisito positivo di fallibilità. Superare i trentamila euro non significa affatto che la liquidazione giudiziale si aprirà; significa solo che quell’ostacolo non c’è. Restano da accertare la qualità di imprenditore commerciale non minore e lo stato di insolvenza.
La terza, ed è quella che sorprende di più: lo stato di insolvenza può essere accertato anche in presenza di un solo creditore. Non serve una pluralità di soggetti insoddisfatti, perché ciò che la legge richiede non è il numero degli inadempimenti ma l’incapacità strutturale di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2025, n. 19591 ha affermato che l’insolvenza può essere accertata anche a fronte di un unico creditore — nel caso esaminato, un lavoratore con retribuzioni arretrate — perché il mancato pagamento di crediti salariali costituisce un indice particolarmente grave dell’incapacità dell’imprenditore di far fronte ai propri obblighi. Sul versante opposto, la giurisprudenza di merito ha ricordato che spetta al tribunale verificare in concreto il rispetto sia della soglia dei trentamila euro sia dei parametri dimensionali, e che l’accertamento si compie sui documenti effettivamente prodotti.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si affida alla soglia costruisce una difesa di un solo argomento e la vede crollare in udienza, quando il quadro dei debiti scaduti si è già ampliato rispetto a quello del ricorso. A quel punto non ha preparato né la prova dei requisiti dimensionali, né un’alternativa concordata, né una richiesta di sospensione: si presenta con un numero e torna a casa con una sentenza.
Mito n. 3 — “La mia è una piccola impresa, quindi non sono fallibile”
IL MITO: “Il fallimento riguarda le aziende vere. Io ho una ditta individuale / una piccola società, fatturo poco, quindi la liquidazione giudiziale non mi può toccare.”
Perché ci credono in tanti
Anche stavolta il mito nasce da una regola autentica. Il Codice esclude davvero dalla liquidazione giudiziale l’impresa minore, e per essa prevede un binario diverso: le procedure da sovraindebitamento, dal concordato minore alla liquidazione controllata. L’idea che “il piccolo non fallisce” è quindi corretta nella struttura. Quello che il passaparola cancella sono i tre numeri e — soprattutto — il modo in cui vanno provati.
La realtà
L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII definisce impresa minore quella che dimostra il possesso congiunto di tre requisiti, riferiti ai tre esercizi antecedenti il deposito della domanda (o all’intera durata dell’attività, se inferiore): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro; debiti complessivi, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta il superamento di uno solo dei tre parametri, in uno solo dei tre esercizi, perché la qualifica di impresa minore venga meno e l’imprenditore torni assoggettabile alla liquidazione giudiziale. È la ragione per cui la percezione soggettiva (“io sono piccolo”) sbaglia così spesso il bersaglio: l’artigiano con ricavi modesti ma con un capannone in bilancio sfonda il tetto dell’attivo; la società di servizi senza patrimonio ma con esposizione bancaria e fiscale accumulata sfonda quello dei debiti.
C’è poi il punto che rovescia davvero le aspettative: l’onere della prova dei requisiti dimensionali grava sul debitore, non sul creditore che chiede l’apertura. Non è il ricorrente a dover dimostrare che l’impresa è “grande abbastanza”: è l’imprenditore a dover dimostrare, con bilanci, dichiarazioni fiscali e scritture contabili, di essere sottosoglia. Chi non deposita nulla — pensando che il silenzio lo protegga — ottiene l’effetto contrario, perché in assenza di prova il tribunale non può che ritenere non dimostrata l’esenzione.
Va aggiunto che le soglie non sono scolpite nella pietra: il Codice ne prevede l’adeguamento periodico, e la verifica va sempre fatta sui valori vigenti al momento del deposito dell’istanza.
Quando la verifica dà esito opposto a quello sperato — cioè quando l’impresa è effettivamente sottosoglia — cambia tutto lo scenario difensivo, perché la strada corretta non è più la liquidazione giudiziale ma una procedura da sovraindebitamento: e le due strade hanno organi, tempi ed esiti diversi.
La prova
Una recente pronuncia di merito ha revocato la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una piccola impresa artigiana proprio sulla base dell’accertamento rigoroso dei parametri dell’art. 2 CCII: ricavi accertati intorno ai 48.000 euro e debiti complessivi intorno agli 82.000 euro, valori entrambi molto lontani dai limiti, hanno condotto alla qualificazione come impresa minore e alla caducazione della procedura. Sul lato dell’onere probatorio, la Corte d’Appello di Catania, 27 giugno 2025, ha precisato che dimostrare di rientrare nei parametri dell’imprenditore minore spetta al debitore, e che l’omesso deposito di bilanci e dichiarazioni non può risolversi in un vantaggio processuale per chi lo ha omesso.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è duplice e simmetrico. Chi si crede non fallibile senza verificare i numeri subisce l’apertura senza aver mai eccepito la questione dimensionale. Chi invece sarebbe davvero sottosoglia, ma non lo prova perché “tanto è evidente”, si vede aprire una procedura che non gli competeva e deve poi recuperarla in sede di reclamo, con costi e tempi molto superiori a quelli di un deposito documentale fatto in udienza.
Mito n. 4 — “Fallire è un reato: chi fallisce finisce sotto processo”
IL MITO: “Se l’azienda fallisce scatta il penale. È automatico: il curatore manda tutto in procura e l’imprenditore viene incriminato per bancarotta.”
Perché ci credono in tanti
L’equivoco ha radici profonde e una base fattuale reale. La sentenza che apre la procedura è comunicata al pubblico ministero, il curatore ha il dovere di riferire sui fatti rilevanti emersi, e i reati di bancarotta hanno effettivamente come presupposto l’apertura della procedura concorsuale: senza sentenza non c’è bancarotta punibile. Questa connessione tecnica — la sentenza come antecedente necessario del reato — nel racconto popolare si capovolge e diventa “la sentenza produce il reato”. Ci si mette anche la cronaca, che dà notizia dei fallimenti soprattutto quando ne segue un procedimento penale, restituendo un campione fortemente distorto.
La realtà
L’insolvenza in sé non è un illecito: è un fatto economico. Ciò che la legge punisce non è il dissesto, ma le condotte specifiche che lo hanno provocato, aggravato o occultato. La bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII, già art. 216 l.fall.) richiede la distrazione, l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione o la dissipazione dei beni, oppure la tenuta della contabilità in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con la consapevolezza di sottrarre garanzie ai creditori. La bancarotta semplice (art. 323 CCII, già art. 217 l.fall.) punisce forme di mala gestio meno gravi — spese personali sproporzionate, operazioni gravemente imprudenti, aggravamento del dissesto per omessa richiesta della procedura, irregolare tenuta delle scritture — ma anch’essa presuppone una condotta, non il mero risultato negativo.
Il discrimine tra le due figure, secondo la giurisprudenza consolidata, sta nell’elemento soggettivo: la sottrazione o alterazione consapevole della realtà patrimoniale integra la fraudolenta; la cattiva gestione non intenzionalmente ingannevole, per quanto grave, resta nell’area della semplice. L’imprenditore che ha tenuto la contabilità in ordine, consegnato le scritture, collaborato con il curatore e non ha spostato beni fuori dal patrimonio non ha commesso alcun reato per il solo fatto di aver perso l’impresa.
Un avvertimento pratico che vale più di molte rassicurazioni: le dichiarazioni rese al curatore non sono conversazioni informali e possono essere utilizzate nel processo penale per bancarotta. Il rapporto con la curatela va gestito con lo stesso rigore con cui si affronta qualsiasi atto processuale.
La prova
Cass. pen., Sez. V, 18 marzo 2025, n. 10751 si è occupata proprio dell’utilizzabilità nel processo per bancarotta delle dichiarazioni rese al curatore, confermandone l’ingresso nel materiale probatorio. Sul versante della struttura del reato, Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre 2024, n. 44742 ha chiarito che per contestare la bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre la prova che il bene non rinvenuto in sede di inventario appartenesse o fosse comunque nella disponibilità del debitore: non basta l’assenza del cespite, serve la dimostrazione del suo transito nel patrimonio. È la conferma che il reato si costruisce su condotte accertate, non sull’esito della procedura.
Cosa rischia chi ci crede
Due comportamenti opposti, entrambi dannosi. Chi è convinto che il penale sia automatico tende a chiudersi, a non consegnare documenti, a rispondere il meno possibile al curatore: e proprio così costruisce l’impianto della bancarotta documentale che temeva. Chi, all’estremo opposto, considera il rapporto con la curatela una chiacchierata tra professionisti parla senza assistenza e lascia agli atti dichiarazioni che ritroverà in un fascicolo penale.
Mito n. 5 — “Con la liquidazione giudiziale si perde tutto: anche lo stipendio, anche i beni della famiglia”
IL MITO: “Quando apre la procedura ti prendono tutto. Il conto, lo stipendio, la pensione, la casa, i beni della moglie e dei figli. Non ti resta niente.”
Perché ci credono in tanti
Lo spossessamento è reale ed è ampio: dalla data della sentenza il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura e di quelli che gli pervengono durante la procedura (art. 142 CCII), il curatore prende in consegna l’azienda, i conti vengono intercettati, gli atti dispositivi successivi sono inefficaci. Chi assiste alle prime settimane di una procedura ha davvero l’impressione che tutto sia stato assorbito. Da lì la generalizzazione: “tutto” diventa letteralmente tutto.
La realtà
Il Codice individua espressamente ciò che resta fuori. L’art. 146 CCII esclude dalla liquidazione giudiziale i beni e i diritti di natura strettamente personale; gli assegni alimentari, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale con i relativi frutti, salvo quanto dispone l’art. 170 c.c.; e le cose che per legge non possono essere pignorate. Il secondo comma aggiunge il passaggio che nella pratica conta di più: quel limite non è deciso dal curatore, ma è fissato con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, tenendo conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia. Esiste inoltre l’art. 147 CCII sugli alimenti e sull’abitazione del debitore.
Due precisazioni servono a evitare l’oscillazione opposta, cioè un ottimismo altrettanto infondato.
La prima: la quota protetta non è un automatismo né una percentuale fissa. È il risultato di un provvedimento giudiziale che va sollecitato e sostenuto con documentazione — composizione del nucleo familiare, canoni di locazione, spese sanitarie, carichi effettivi. Chi non produce nulla ottiene una valutazione fatta al buio.
La seconda: i beni della famiglia non sono automaticamente esclusi solo perché intestati ad altri. Se un trasferimento è avvenuto in un periodo sospetto o con caratteristiche revocabili, il curatore può agire per farlo rientrare nella massa; e il fondo patrimoniale è protetto nei limiti dell’art. 170 c.c., non oltre.
La prova
Il testo dell’art. 146 CCII è di per sé dirimente, ma la giurisprudenza di merito ne ha precisato il funzionamento operativo. Il Tribunale di Terni, Ufficio Procedure Concorsuali, 29 novembre 2024, si è pronunciato sull’acquisizione dello stipendio del debitore stabilendo che va esclusa la parte necessaria alle esigenze del debitore e della sua famiglia e che il limite deve essere fissato dal giudice secondo criteri motivati; nella stessa linea si è affermato che la quota di reddito da riservare al mantenimento è determinazione riservata al giudice delegato e non può essere anticipata nella sentenza di apertura della procedura.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per scontato di aver perso tutto smette di partecipare: non chiede il provvedimento sui limiti di cui all’art. 146, comma 2, non documenta la propria situazione familiare, e finisce per subire un’acquisizione più ampia di quella che la legge consentiva. Nella direzione opposta, chi confida che “tanto la casa della famiglia non si tocca” trascura il rischio revocatorio e scopre in corsa che l’atto compiuto due anni prima è rientrato nella massa.
Mito n. 6 — “Quando la procedura si chiude i debiti sono cancellati: l’esdebitazione è automatica”
IL MITO: “Alla fine della liquidazione i debiti residui spariscono da soli. Ci pensa il tribunale, è previsto dalla legge europea, non devo fare niente.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è ampio e recente. La direttiva (UE) 2019/1023 ha imposto agli Stati membri di garantire all’imprenditore onesto la liberazione dai debiti entro un termine ragionevole, tendenzialmente non superiore a tre anni, e il legislatore italiano ha recepito il principio irrobustendo l’istituto: il presupposto oggettivo del soddisfacimento non irrisorio dei creditori, che sotto la legge fallimentare frenava molte richieste, è stato abbandonato; il triennio dall’apertura consente di attivarsi già in pendenza di procedura; l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) copre perfino chi non ha nulla da offrire. Tutto ciò ha diffuso l’idea di un beneficio che si produce da sé.
La realtà
L’esdebitazione non opera mai per il solo effetto della chiusura: richiede un’istanza (o una segnalazione dell’organo della procedura), un contraddittorio con i creditori e un provvedimento del tribunale che la dichiari. Nella liquidazione giudiziale il meccanismo è quello degli artt. 279-281 CCII: maturato il triennio dall’apertura, e salve le cause ostative dell’art. 280, il debitore può depositare l’istanza; se non lo fa, si ricade nella contestualità alla chiusura, con la comunicazione ai creditori ammessi al passivo e il termine per le loro osservazioni introdotto dal correttivo del 2024. Nella liquidazione controllata l’art. 282 CCII prevede che il beneficio operi a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, e che sia dichiarato — su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore — con decreto motivato del tribunale, iscritto nel registro delle imprese: dopo il correttivo “ter”, la struttura della norma non è più costruita come un effetto “di diritto” privo di provvedimento.
Vanno ricordate poi tre limitazioni che il mito ignora.
Il beneficio riguarda solo le persone fisiche. La società di capitali non si esdebita: si estingue. I debiti residui non “perdonati” restano formalmente in capo a un soggetto che viene cancellato dal registro, mentre le responsabilità personali di amministratori, liquidatori e soci illimitatamente responsabili seguono percorsi propri.
Esistono cause ostative soggettive. Tra queste, la condanna definitiva per i reati previsti dal Codice: e la giurisprudenza ha precisato che ai fini della preclusione la sentenza di patteggiamento è equiparata alla condanna, salvo l’effetto della riabilitazione o dell’estinzione del reato.
Infine, il regime intertemporale è tutt’altro che neutro: chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 non può semplicemente applicare le regole nuove perché deposita l’istanza oggi.
Il rapporto con i termini dell’esdebitazione è esattamente il punto in cui l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento e come fiduciario OCC produce l’effetto più concreto: l’istanza va costruita e depositata nel momento corretto, non attesa.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835 ha stabilito che l’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del Codice da un soggetto dichiarato fallito in precedenza resta disciplinata dalla legge fallimentare (o dalla L. 3/2012 per le procedure di liquidazione del patrimonio), perché l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione e ciascun beneficio presuppone lo svolgimento della procedura secondo le norme del proprio sistema di riferimento. La linea è stata confermata da Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469, che ha ribadito l’ultrattività della disciplina previgente rispetto a quella del Codice e si è misurata con la compatibilità del termine annuale rispetto alla normativa dell’Unione. Sulle cause ostative, Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520 ha equiparato la sentenza di patteggiamento alla condanna penale ai fini del diniego del beneficio, salvi gli effetti della riabilitazione e dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. Sull’evoluzione dei presupposti, Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2024, n. 28505 ha ricordato che il requisito soggettivo è l’unico sempre richiesto e che il presupposto oggettivo del soddisfacimento non irrisorio dei creditori è stato eliminato dal Codice.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta che il beneficio arrivi da solo si ritrova, a procedura chiusa, con i debiti residui pienamente esigibili e i creditori liberi di riprendere le azioni individuali su ogni bene e su ogni entrata futura. È l’esito più amaro dell’intera materia, perché colpisce chi aveva tutti i requisiti e ha perso soltanto un adempimento.
Mito n. 7 — “Ho chiuso la partita IVA e cancellato la società: adesso non possono più aprire niente”
IL MITO: “Basta cancellarsi dal registro delle imprese. L’impresa non esiste più, quindi non può essere dichiarata fallita: i creditori possono solo agire sui beni, uno per uno.”
Perché ci credono in tanti
L’intuizione ha una logica apparente: se il soggetto è estinto, non può essere assoggettato a una procedura che riguarda le imprese. E c’è anche una traccia di verità, perché la cancellazione produce effetti reali e perché, superato un certo tempo, l’apertura diventa effettivamente preclusa. Il passaparola conserva il principio e cancella il termine.
La realtà
L’art. 33 CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cessazione o entro l’anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, per chi non è iscritto, con il momento in cui i terzi ne hanno avuto conoscenza. La stessa norma impone all’imprenditore di mantenere attivo l’indirizzo PEC comunicato all’INI-PEC per un anno dalla cancellazione: previsione tutt’altro che formale, perché serve proprio a rendere notificabile il ricorso per l’apertura.
C’è di più. Il comma successivo consente al creditore e al pubblico ministero di provare che la cancellazione dell’impresa individuale — o la cancellazione d’ufficio dell’impresa collettiva — non corrisponde a un’effettiva cessazione dell’attività: in quel caso l’anno non decorre dalla data formale della cancellazione, ma dalla cessazione reale. La cancellazione anticipata, fatta per mettersi al riparo mentre l’attività continua di fatto, non sposta il termine: lo espone a contestazione.
Il quadro si completa con due elementi che spesso arrivano inattesi. Il primo: l’imprenditore cancellato dal registro non è ammesso a proporre domanda di concordato preventivo, di omologazione degli accordi di ristrutturazione o di concordato minore. Chi si cancella pensando di guadagnare margine si preclude gli strumenti negoziali proprio quando gli servirebbero. Il secondo: il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale — una via d’uscita che esiste, ma va scelta consapevolmente e non subita.
Discorso parallelo per i soci. L’art. 256 CCII prevede che la sentenza di apertura nei confronti di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni produca l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; l’estensione non è più possibile decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se sono state osservate le formalità per renderla nota ai terzi, e solo se l’insolvenza della società attiene, in tutto o in parte, a debiti esistenti a quella data.
La prova
Il Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 2 ottobre 2025 si è pronunciato sui presupposti dell’assoggettabilità in estensione alla liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili di una società di fatto, confermando che la struttura formale non è schermo sufficiente quando l’attività comune è accertata. In tema di società di fatto, Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4784 aveva già delimitato il presupposto della cosiddetta supersocietà di fatto, individuandolo nel comune intento sociale tra le partecipanti e distinguendolo dalla diversa figura della holding di fatto, con effetti differenti. Sul piano procedurale, Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2026, n. 16186 ha affrontato le modalità di notifica del ricorso per l’apertura nel caso di indirizzo PEC attribuito d’ufficio: segno che il sistema è attrezzato per raggiungere anche chi ha lasciato inattivo il proprio recapito.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio classico è la notifica che arriva a un indirizzo PEC che si era smesso di consultare, con la procedura che avanza mentre il destinatario non sa nulla. A quel punto i termini per il reclamo decorrono comunque, e la difesa parte in ritardo su tutti i fronti.
Mito n. 8 — “Una volta che il tribunale ha aperto la procedura non c’è più niente da fare”
IL MITO: “Dopo la sentenza è finita. Puoi solo aspettare che il curatore venda tutto. Le impugnazioni sono formalità inutili e comunque c’è tempo.”
Perché ci credono in tanti
La sentenza di apertura è immediatamente esecutiva: il curatore entra in funzione subito, prende in consegna i beni, avvia l’inventario. L’impressione di irreversibilità è quindi fondata sull’esperienza diretta. Si aggiunge un ricordo del vecchio sistema, in cui la sentenza della corte d’appello che dichiarava il fallimento non era ricorribile per cassazione: da lì l’idea che le vie di impugnazione siano poche e poco utili.
La realtà
Il Codice costruisce un sistema di controllo articolato, con termini brevi ma reali. Contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale si propone reclamo alla corte d’appello nel termine di trenta giorni (art. 51 CCII), decorrente per il debitore dalla notificazione e per gli altri interessati dall’iscrizione nel registro delle imprese; contro il decreto che rigetta l’istanza è previsto il reclamo dell’art. 50 CCII; e l’art. 52 CCII consente di chiedere alla corte, in pendenza del reclamo, la sospensione della liquidazione o della formazione dello stato passivo in presenza di gravi motivi. Dentro la procedura restano poi impugnabili i provvedimenti del giudice delegato e gli atti od omissioni del curatore, e lo stato passivo è aggredibile con opposizione, impugnazione e revocazione (art. 206 CCII), oltre alla via delle domande tardive dell’art. 208 CCII.
Il punto su cui il mito costa di più non è però l’esistenza delle impugnazioni: è la loro tempistica. Il termine per ricorrere in Cassazione contro la sentenza che apre la procedura è di trenta giorni e non è soggetto alla sospensione feriale, che per tutto il resto del contenzioso civile copre il periodo dal 1° al 31 agosto. Chi conta su quella sospensione — assumendo che agosto “non conti” — perde l’impugnazione senza nemmeno accorgersene.
Va aggiunto, in senso opposto al mito, che il sistema oggi è più aperto di ieri: la sentenza della corte d’appello che apre la liquidazione giudiziale è ricorribile in Cassazione, con un mutamento di prospettiva rispetto al regime della legge fallimentare. Il che non significa che ogni impugnazione sia una buona idea: le iniziative manifestamente infondate hanno un costo processuale, e la Corte non ha esitato a farlo pesare.
La prova
Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2025, n. 26690 ha ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza di apertura va proposto entro trenta giorni e che si tratta di un termine speciale, non soggetto a sospensione feriale, in ragione dell’esigenza di celerità delle procedure concorsuali. Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491 ha affermato l’impugnabilità in Cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., della sentenza della corte d’appello che apre la liquidazione giudiziale, per la natura definitiva dei suoi effetti. Sul rovescio della medaglia, Cass. civ., Sez. I, 24 settembre 2025, n. 25410 ha condannato alle spese l’impresa e il suo difensore a fronte di un ricorso manifestamente infondato, sottolineando la responsabilità connessa all’abuso del giudizio. Quanto ai contenuti del reclamo, Cass. civ., Sez. I, n. 30903/2025 si è occupata dei fatti e dei documenti che possono assumere rilievo in quella sede e ha precisato che la domanda di accesso presentata dall’organo amministrativo deve essere sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tratta il post-sentenza come una fase passiva non impugna, non chiede la sospensione, non contesta le ammissioni al passivo che gli nuocciono, non partecipa alla formazione del programma di liquidazione. Quando poi si accorge che qualcosa poteva essere fatto, i termini sono scaduti tutti insieme.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare la sequenza concreta che segue a una decisione presa credendo al mito.
Simulazione 1 — La soglia usata come scudo
Ipotesi: ditta individuale con debiti scaduti verso fornitori per 27.400 euro alla data del ricorso, depositato il 4 marzo. L’imprenditore, convinto che sotto i trentamila euro non si apra nulla, decide di non costituirsi e di non depositare documentazione. Nel corso dell’istruttoria emergono agli atti altre due posizioni scadute e non pagate: 4.900 euro verso un locatore e 3.200 euro verso un artigiano subfornitore. Il totale dei debiti scaduti risultanti dagli atti sale a 35.500 euro, sopra soglia. Non essendo stata offerta alcuna prova dei parametri dimensionali dell’art. 2 CCII, l’esenzione da impresa minore resta non dimostrata. Esito: apertura della liquidazione giudiziale. Se invece, alla stessa udienza, fossero stati depositati i bilanci dei tre esercizi precedenti da cui risultassero attivo 186.300 euro, ricavi 174.600 euro e debiti complessivi 268.900 euro, la difesa avrebbe potuto puntare sull’esclusione soggettiva e, in caso di accoglimento, orientare la crisi verso il concordato minore o la liquidazione controllata.
Simulazione 2 — L’agosto che non sospende
Ipotesi: sentenza di apertura pronunciata e notificata al debitore il 22 luglio. Il difensore, applicando la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto come farebbe in un ordinario giudizio civile, calcola il termine di trenta giorni computando nove giorni a luglio e riprendendo il conteggio il 1° settembre, arrivando così al 21 settembre. Il termine per il ricorso di legittimità contro la sentenza di apertura, però, non è soggetto a quella sospensione: i trenta giorni scadono il 21 agosto. Il ricorso depositato a settembre è inammissibile. La sequenza reale che ne segue è lineare: la sentenza diventa definitiva, la procedura prosegue, e l’unico spazio residuo si sposta all’interno — contestazioni sullo stato passivo, osservazioni sul programma di liquidazione — su questioni molto più circoscritte di quelle deducibili in sede di reclamo.
Simulazione 3 — L’esdebitazione attesa e mai chiesta
Ipotesi: liquidazione giudiziale di imprenditore individuale aperta il 9 febbraio 2023. Passivo ammesso 412.800 euro; attivo realizzato e distribuito 96.500 euro al netto delle prededuzioni; residuo insoddisfatto 316.300 euro. Il debitore ha collaborato, consegnato le scritture, non ha condanne per i reati previsti dal Codice: ha, cioè, tutti i requisiti soggettivi. Convinto che alla chiusura i debiti si cancellino da soli, non deposita alcuna istanza e non sollecita la segnalazione dell’organo della procedura. La procedura si chiude senza alcun provvedimento sull’esdebitazione. Conseguenza: i 316.300 euro restano esigibili e i creditori riprendono le azioni individuali su redditi e beni futuri. Variante: lo stesso debitore, decorso il triennio dall’apertura — quindi dal 9 febbraio 2026 — deposita istanza in pendenza di procedura; i creditori ammessi ricevono la comunicazione e dispongono del termine per le osservazioni; in assenza di cause ostative il tribunale può dichiarare l’esdebitazione, e il residuo diventa inesigibile.
Il fondo di verità: le fasi vere, nell’ordine in cui accadono
Smontati i miti, resta il quadro corretto. Ed è utile ricomporlo come sequenza, perché quasi tutte le false credenze nascono dall’aver isolato un frammento vero da una fase e averlo applicato a tutta la procedura.
Fase istruttoria. Il procedimento si apre con la domanda del debitore, di un creditore o del pubblico ministero, all’interno del procedimento unitario disciplinato dagli artt. 40 e seguenti CCII. Il tribunale convoca le parti, verifica la qualità di imprenditore commerciale non minore, lo stato di insolvenza e il superamento della soglia dei debiti scaduti. È qui che si colloca lo spazio difensivo più ampio, ed è qui che l’art. 43 CCII consente la sospensione della trattazione in attesa dell’esito di uno strumento di regolazione della crisi.
Sentenza di apertura. Il tribunale in composizione collegiale dichiara aperta la procedura, nomina giudice delegato e curatore, ordina al debitore il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, autorizza gli accessi alle banche dati, fissa l’udienza di verifica dello stato passivo e il termine entro cui i creditori devono depositare le domande — termine che, secondo la struttura dell’art. 49 CCII, si colloca almeno trenta giorni prima dell’udienza. La sentenza è immediatamente esecutiva, è notificata al debitore e iscritta nel registro delle imprese; da lì decorrono i termini per il reclamo.
Spossessamento e acquisizione dell’attivo. Il curatore prende in consegna i beni, redige l’inventario (artt. 195-196 CCII), forma il fascicolo della procedura, valuta con il giudice delegato l’eventuale esercizio dell’impresa (art. 211 CCII) quando la continuità serve a conservare il valore. Restano fuori i beni dell’art. 146 CCII, nei limiti fissati dal giudice delegato.
Accertamento del passivo. I creditori depositano le domande di ammissione; il curatore predispone il progetto di stato passivo con le proprie conclusioni per ciascuna posizione; all’udienza il giudice delegato decide in contraddittorio e forma lo stato passivo, dichiarandolo esecutivo (artt. 200-204 CCII). Da quel momento decorrono i termini per opposizione, impugnazione e revocazione (artt. 206-207 CCII), mentre chi non ha rispettato il termine può percorrere la via delle domande tardive (art. 208 CCII), con la scusabilità del ritardo da dimostrare nelle ipotesi più avanzate.
Programma di liquidazione ed esecuzione. Il curatore predispone il programma entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza, con conseguenze sul suo incarico in caso di ritardo ingiustificato; entro otto mesi dall’apertura deve avere luogo il primo esperimento di vendita e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo differimento autorizzato dal giudice delegato. La legge presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell’attività liquidatoria dopo sei esperimenti di vendita senza aggiudicazione, salva diversa autorizzazione.
Riparti. Man mano che l’attivo si realizza, il curatore predispone i progetti di riparto, rispettando l’ordine delle cause di prelazione: prededuzioni, privilegi, chirografari, postergati. Il riparto finale segue il rendiconto.
Chiusura. L’art. 233 CCII individua i casi: mancanza di domande di ammissione nel termine, integrale soddisfacimento dei creditori ammessi e delle prededuzioni, compimento della ripartizione finale, accertata impossibilità di soddisfare anche solo in parte i creditori concorsuali e le spese. A questi si aggiunge la chiusura per concordato nella liquidazione giudiziale.
Esdebitazione. È l’ultima fase e, per la persona fisica, quella che dà senso a tutte le precedenti: senza di essa il residuo insoddisfatto resta esigibile.
Mito e realtà in tabella
Il prospetto che segue riassume in due colonne le otto convinzioni esaminate e la corrispondente disciplina vigente. Va letto insieme al testo: la colonna di destra comprime in poche righe distinzioni che, nel caso concreto, dipendono da documenti e date.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “Il fallimento è stato abolito, la liquidazione giudiziale è più leggera” | È cambiato il nome, non gli effetti: spossessamento (art. 142), inefficacia degli atti successivi (art. 144), divieto di azioni individuali (art. 150), bancarotta trasferita agli artt. 322-323 CCII |
| “Sotto 30.000 euro di debiti non si fallisce” | La soglia riguarda i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria, non l’indebitamento complessivo; può maturare in corso di procedimento e l’insolvenza è accertabile anche con un solo creditore |
| “Sono una piccola impresa, non sono fallibile” | Impresa minore solo con i tre requisiti congiunti dell’art. 2, lett. d) CCII (attivo ≤ 300.000, ricavi ≤ 200.000, debiti ≤ 500.000) sui tre esercizi precedenti, e la prova spetta al debitore |
| “Fallire è un reato” | L’insolvenza non è illecito: sono punite condotte specifiche di distrazione, occultamento o irregolare tenuta delle scritture (artt. 322-323 CCII) |
| “Si perde tutto, anche stipendio e beni di famiglia” | L’art. 146 CCII esclude beni strettamente personali, stipendi e pensioni nei limiti fissati con decreto motivato del giudice delegato, fondo patrimoniale nei limiti dell’art. 170 c.c. |
| “L’esdebitazione è automatica alla chiusura” | Serve istanza o segnalazione, contraddittorio con i creditori ammessi e provvedimento del tribunale (artt. 279-282 CCII); riguarda solo le persone fisiche |
| “Ho cancellato l’impresa, non possono aprire nulla” | L’apertura è possibile entro un anno dalla cessazione (art. 33 CCII), con PEC da mantenere attiva; il creditore può provare che la cancellazione non corrisponde alla cessazione reale |
| “Dopo la sentenza non c’è più niente da fare” | Reclamo in trenta giorni (art. 51), sospensione (art. 52), impugnazioni dello stato passivo (art. 206); il termine per il ricorso di legittimità non è sospeso in agosto |
Le domande di verifica
Quindi è vero che la parola “fallimento” non si usa più? Vero, ma solo nel linguaggio delle norme. Il Codice parla di liquidazione giudiziale, e gli atti dei tribunali usano quel termine. Nel linguaggio corrente e nella giurisprudenza penale, però, “fallimento” e “fallito” continuano a comparire, anche perché molte procedure aperte prima del 15 luglio 2022 restano regolate dalla legge fallimentare. La sostituzione lessicale non ha effetti sostanziali sugli istituti.
Quindi è vero che se dimostro di essere impresa minore la procedura non si apre? Sì, se la prova riguarda tutti e tre i parametri e tutti e tre gli esercizi rilevanti. Il possesso dei requisiti deve essere congiunto: attivo, ricavi e debiti. Il superamento di uno solo di essi fa venir meno l’esenzione. E la prova va costruita con bilanci e scritture, non con affermazioni.
Quindi è vero che i miei debiti personali entrano nella procedura dell’azienda? Dipende dalla forma giuridica. Nell’impresa individuale patrimonio personale e patrimonio d’impresa coincidono, quindi sì. Nelle società di persone l’art. 256 CCII estende la procedura ai soci illimitatamente responsabili, entro i limiti temporali che la norma prevede. Nelle società di capitali, salvo garanzie personali prestate e salvo le azioni di responsabilità, i debiti sociali restano della società.
Quindi è vero che posso aspettare la chiusura per chiedere l’esdebitazione? Si può, ma è la scelta meno prudente. Decorso il triennio dall’apertura, in presenza dei presupposti soggettivi, è preferibile depositare l’istanza in pendenza di procedura, così da incanalarla nel procedimento previsto e nel contraddittorio con i creditori ammessi, invece di affidarsi alla contestualità con la chiusura.
Quindi è vero che se impugno la sentenza la procedura si ferma? No. Il reclamo non sospende di per sé l’esecutività della sentenza di apertura. La sospensione va chiesta espressamente alla corte d’appello ai sensi dell’art. 52 CCII, che la concede in presenza di gravi motivi e può accompagnarla con misure cautelari a tutela dei creditori e della continuità.
Le sentenze che smontano i miti
Il quadro giurisprudenziale che segue raccoglie le pronunce richiamate nel testo, con l’indicazione del mito che ciascuna contribuisce a ridimensionare. I principi sono riformulati in sintesi.
Cass. civ., Sez. I, ord. 23 gennaio 2025, n. 1679 — Il giudice concorsuale valuta con pienezza le domande proposte, comprese quelle restitutorie e rivendicatorie, e non tutte le sue decisioni esauriscono i propri effetti all’interno della procedura. Rilevanza: smentisce la lettura della liquidazione giudiziale come procedura tenue e a effetti circoscritti (mito n. 1) e conferma il peso della fase di accertamento del passivo.
Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2025, n. 19591 — L’insolvenza può essere accertata anche a fronte di un solo creditore; il mancato pagamento di crediti salariali costituisce indice grave dell’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni. Rilevanza: elimina l’idea che serva una pluralità di inadempimenti (mito n. 2).
Corte d’Appello di Catania, 27 giugno 2025 — L’onere di dimostrare la sussistenza dei parametri dell’imprenditore minore grava sul debitore; l’omesso deposito di bilanci e dichiarazioni non giova a chi lo ha omesso. Rilevanza: è la pronuncia che chiude il mito n. 3, spostando il baricentro probatorio.
Cass. pen., Sez. V, 18 marzo 2025, n. 10751 — Le dichiarazioni rese al curatore sono utilizzabili nel processo penale per bancarotta. Rilevanza: ridimensiona sia chi crede il penale automatico sia chi tratta il rapporto con la curatela come informale (mito n. 4).
Cass. pen., Sez. V, 11 ottobre 2024, n. 44742 — Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale occorre la prova che il cespite non rinvenuto in inventario appartenesse o fosse stato nella disponibilità del debitore. Rilevanza: conferma che il reato si fonda su condotte accertate e non sull’esito della procedura (mito n. 4).
Tribunale di Terni, Ufficio Procedure Concorsuali, 29 novembre 2024 — L’acquisizione dello stipendio del debitore incontra il limite di quanto necessario alle esigenze sue e della sua famiglia, da fissarsi con provvedimento del giudice secondo criteri motivati. Rilevanza: dà contenuto operativo all’art. 146 CCII e smonta il mito n. 5.
Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2024, n. 28505 — Nell’esdebitazione il requisito soggettivo è l’unico sempre richiesto; il presupposto oggettivo del non irrisorio soddisfacimento dei creditori operava solo in presenza di condotte ostruzionistiche ed è stato eliminato dal Codice. Rilevanza: chiarisce quanto sia cambiato l’istituto, senza per questo renderlo automatico (mito n. 6).
Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835 — L’istanza di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022 da soggetto dichiarato fallito in precedenza resta disciplinata dalla legge fallimentare o dalla L. 3/2012, perché l’art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione. Rilevanza: regime intertemporale, decisivo per chi arriva oggi dalla coda di una vecchia procedura (mito n. 6).
Cass. civ., Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520 — La sentenza di patteggiamento è equiparata alla condanna ai fini della non riconoscibilità dell’esdebitazione, salvi gli effetti della riabilitazione e dell’estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. Rilevanza: individua una causa ostativa spesso ignorata (mito n. 6).
Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108 — Si è occupata della posizione del soggetto già dichiarato fallito che non ha fruito dell’esdebitazione secondo la disciplina previgente, escludendo che possa accedere per quella via all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283 CCII. Rilevanza: conferma che i binari intertemporali non sono intercambiabili (mito n. 6).
Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1469 — Ribadisce l’ultrattività della disciplina previgente per le istanze di esdebitazione dei soggetti falliti prima del Codice e affronta la compatibilità del termine annuale con la normativa dell’Unione. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul punto (mito n. 6).
Tribunale di Arezzo, ord. 25 giugno 2025 — Ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 281, comma 1, CCII nella parte in cui impone che l’istanza di esdebitazione sia decisa contestualmente alla chiusura della procedura. Rilevanza: la materia è in movimento; ragione in più per non affidarsi al meccanismo della contestualità (mito n. 6).
Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 2 ottobre 2025 — Ha delineato i presupposti dell’assoggettabilità in estensione alla liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili di una società di fatto. Rilevanza: la struttura formale non è schermo (mito n. 7).
Cass. civ., Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 4784 — Ha individuato nel comune intento sociale il presupposto della supersocietà di fatto, distinguendola dalla holding di fatto e differenziandone gli effetti. Rilevanza: precedente di riferimento sull’estensione ai soci (mito n. 7).
Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2026, n. 16186 — Ha affrontato le modalità di notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in caso di indirizzo PEC attribuito d’ufficio. Rilevanza: la cancellazione e l’inattività del recapito non impediscono la notifica (mito n. 7).
Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2025, n. 26690 — Il ricorso per cassazione contro la sentenza di apertura va proposto in trenta giorni e il termine, di natura speciale, non è soggetto alla sospensione feriale. Rilevanza: è la pronuncia che rende costoso il mito n. 8.
Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491 — La sentenza della corte d’appello che apre la liquidazione giudiziale è impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., per la definitività dei suoi effetti. Rilevanza: amplia le tutele rispetto al regime previgente (mito n. 8).
Cass. civ., Sez. I, 24 settembre 2025, n. 25410 — Ha condannato alle spese la parte e il difensore per un ricorso manifestamente infondato, richiamando la responsabilità connessa all’abuso del giudizio. Rilevanza: impugnare si può, ma la selezione dei motivi non è facoltativa (mito n. 8).
Cass. civ., Sez. I, n. 30903/2025 — Ha esaminato i fatti e i documenti rilevanti in sede di reclamo contro la sentenza di apertura e ha precisato che la domanda proposta nell’interesse della società deve essere sottoscritta da chi ne ha la rappresentanza. Rilevanza: il reclamo è sede di merito, non mera formalità (mito n. 8).
Cass. civ., Sez. I, 30 aprile 2026, n. 12096 — Per i crediti non prededucibili sorti in corso di procedura il termine per l’insinuazione al passivo decorre di sessanta giorni dal momento in cui sono sorti. Rilevanza: dimostra che la fase di accertamento del passivo resta viva anche dopo la verifica iniziale.
Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19264 — Non va ammesso al passivo il credito della banca fondato su un contratto di finanziamento nullo perché erogato in violazione di norme penali imperative. Rilevanza: conferma che le domande di ammissione sono contestabili nel merito e che il passivo non è un elenco da subire.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello studio, su questa materia, consiste prima di tutto nel separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato, e poi nel tradurre quella separazione in atti processuali depositati nei termini. In concreto:
- Verifichiamo la soglia dell’art. 49 CCII ricostruendo, documento per documento, quali debiti scaduti e non pagati risultino effettivamente dagli atti dell’istruttoria alla data della decisione, e non solo alla data del ricorso.
- Ricalcoliamo i tre parametri dell’art. 2, lett. d) CCII sui bilanci e sulle scritture dei tre esercizi rilevanti, evidenziando dove il valore contabile e il valore realmente riferibile all’impresa divergono, e prepariamo il fascicolo documentale che assolve l’onere probatorio gravante sul debitore.
- Costruiamo la difesa nell’udienza di apertura contestando gli indici di insolvenza allegati dal ricorrente e valutando l’attivazione di uno strumento di regolazione della crisi idoneo a giustificare la sospensione della trattazione ai sensi dell’art. 43 CCII.
- Redigiamo e depositiamo il reclamo ex art. 51 CCII entro i trenta giorni, con contestuale istanza di sospensione ex art. 52 CCII quando ricorrono gravi motivi documentabili.
- Calcoliamo i termini di impugnazione senza applicare la sospensione feriale dove la legge non la prevede, verificando le date di notificazione e di iscrizione nel registro delle imprese da cui i termini decorrono.
- Esaminiamo il progetto di stato passivo posizione per posizione e predisponiamo osservazioni, opposizioni, impugnazioni e revocazioni ai sensi dell’art. 206 CCII, comprese le contestazioni sulla validità del titolo posto a fondamento della domanda del creditore.
- Chiediamo al giudice delegato il provvedimento sui limiti dell’art. 146, comma 2, CCII, documentando composizione del nucleo familiare, spese abitative, sanitarie e di mantenimento, perché la quota esclusa dallo spossessamento sia determinata su dati reali.
- Presidiamo il rapporto con il curatore, curando la consegna ordinata delle scritture e la formulazione delle dichiarazioni, con la consapevolezza che quelle dichiarazioni possono essere utilizzate in sede penale.
- Programmiamo l’esdebitazione fin dall’apertura, calcolando la scadenza del triennio dell’art. 279 CCII, verificando in anticipo le cause ostative dell’art. 280 e depositando l’istanza nel momento corretto invece di attendere la chiusura.
- Valutiamo il binario alternativo del sovraindebitamento — concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata — quando l’accertamento dei parametri dimensionali mostra che la liquidazione giudiziale non era la procedura applicabile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, perché la partita più importante si gioca prima della sentenza di apertura: saper condurre il percorso negoziale, e saper riconoscere quando esistono ancora margini per evitare la liquidazione giudiziale, è ciò che distingue una difesa impostata sulla procedura da una difesa impostata solo sulle impugnazioni. A questa si affianca la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, decisiva ogni volta che l’accertamento dei parametri dimensionali sposta il caso sul binario delle procedure minori.
Lo studio segue il caso con continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa impostazione difensiva costruita nell’istruttoria prosegue nel reclamo alla corte d’appello e, quando serve, nel ricorso di legittimità, senza passaggi di consegne tra difensori diversi e senza cambi di linea in corsa. Sul singolo caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché la verifica dei parametri dell’art. 2 CCII, la ricostruzione del passivo e l’analisi delle poste di bilancio richiedono competenze contabili e competenze processuali applicate allo stesso fascicolo, nello stesso momento.
In chiusura
La materia concorsuale è cambiata profondamente in pochi anni, e il linguaggio comune non ha tenuto il passo. Il risultato è un catalogo di convinzioni che sembrano ragionevoli e che, applicate a un caso reale, producono decisioni sbagliate: soglie usate come scudi, cancellazioni fatte per proteggersi che tolgono strumenti, agosto contato come mese sospeso, esdebitazioni attese e mai chieste. L’informazione corretta è la prima difesa: prima ancora di scegliere una strategia, occorre sapere quali regole si applicano davvero al proprio caso e a quali date.
Lo Studio Monardo lavora su questo terreno con le abilitazioni che il tema richiede: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase che precede la procedura e per gli strumenti che possono ancora evitarla; il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il fiduciario OCC quando l’impresa risulta sotto soglia e la via corretta è un’altra; l’avvocato cassazionista per portare la stessa linea difensiva dal tribunale fino all’ultimo grado di giudizio, senza discontinuità.
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