Cosa Succede Se Una Ditta Individuale Ha Un Sovraindebitamento?

Un tema in cui la legge dice poco e i giudici dicono tutto

Chi cerca nel Codice della crisi la risposta alla domanda “cosa succede alla mia ditta individuale se non riesco più a pagare i debiti” trova poche righe, tutte scritte per categorie astratte: imprenditore, impresa minore, consumatore, debitore sovraindebitato. Il problema è che una ditta individuale, nella realtà, sta contemporaneamente dentro e fuori da ognuna di queste caselle. È impresa, ma è anche una persona fisica con una casa, uno stipendio del coniuge, un conto corrente familiare. Ha debiti d’impresa, ma anche il mutuo e la cessione del quinto. E quando l’attività si ferma, quella persona resta viva e obbligata anche dopo che la ditta è stata cancellata dal registro delle imprese.

È esattamente in questo spazio che, negli ultimi tre anni, si è giocata la partita più intensa della giurisprudenza concorsuale italiana. La Cassazione e i tribunali hanno dovuto decidere se l’ex titolare di una ditta individuale sia ancora un imprenditore o sia diventato un consumatore, se possa proporre un concordato minore dopo la cancellazione, se la liquidazione controllata gli possa essere negata perché “non se lo merita”, quanto contano le soglie dimensionali e chi deve provarle. Su questa materia il testo di legge non basta: quello che accade davvero alla tua ditta individuale dipende da come i giudici hanno riempito di contenuto quelle poche righe, e alcune decisioni del 2025 e del 2026 hanno cambiato radicalmente le strade percorribili. Questa guida ti mette davanti quelle decisioni, una per una, tradotte in conseguenze concrete.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con abilitazioni che nascono proprio qui: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), cioè della struttura che per legge istruisce, attesta e trasmette al tribunale le domande di cui parleremo in queste pagine. Ed è avvocato cassazionista: le pronunce che leggerai qui sotto sono lo stesso terreno su cui si difende un debitore fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambiare difensore e senza cambiare linea.

📩 Se la tua ditta individuale è già in difficoltà, il tempo lavora contro di te: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.


Il quadro normativo in breve: le poche norme su cui i giudici si sono pronunciati

Per capire le sentenze serve sapere su cosa sono state chiamate a decidere. La base normativa è essenziale e sta quasi tutta nel D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come modificato dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto “correttivo-ter”.

Primo punto: la ditta individuale non ha un patrimonio separato. Non è una società di capitali. Il titolare risponde delle obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa con tutti i suoi beni presenti e futuri, secondo la regola generale dell’art. 2740 c.c. Non esiste, per la ditta individuale, un muro tra “patrimonio aziendale” e “patrimonio personale”: è tutto lo stesso patrimonio. Questa premessa spiega perché la casa di abitazione e il conto personale finiscono nel perimetro della crisi d’impresa.

Secondo punto: la ditta individuale può stare in due mondi diversi. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce l'”impresa minore” attraverso tre parametri, che devono ricorrere congiuntamente: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti; ricavi annui lordi non superiori a 200.000 euro negli stessi esercizi; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Chi resta sotto tutte e tre le soglie non è assoggettabile a liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) ed è indirizzato al perimetro del sovraindebitamento. Chi le supera anche solo in parte è un imprenditore “sopra soglia” e rientra negli strumenti maggiori, compresa la liquidazione giudiziale.

Terzo punto: dentro il sovraindebitamento gli strumenti sono tre, e non sono intercambiabili. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è riservata al consumatore, definito dall’art. 2, comma 1, lett. e), come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento negoziale del debitore non consumatore, quindi tipicamente del piccolo imprenditore: prevede il voto dei creditori e, nella versione liquidatoria, richiede un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura liquidatoria del sovraindebitato, aperta su domanda del debitore o su istanza di un creditore, che sfocia nell’esdebitazione.

Quarto punto: la cessazione dell’attività ha un suo statuto. L’art. 33 CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione o nell’anno successivo; per gli imprenditori la cessazione coincide con la cancellazione dal registro delle imprese. Il correttivo-ter ha esteso testualmente questa regola anche alla liquidazione controllata e ha introdotto un comma 1-bis che impone all’imprenditore di mantenere attivo l’indirizzo PEC per un anno dalla cancellazione. Il comma 4 dello stesso articolo è la norma da cui è nato tutto il contenzioso degli ultimi anni: dichiara inammissibile la domanda di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese.

Quinto punto: l’uscita dai debiti è l’esdebitazione, disciplinata dagli artt. 278 e seguenti, con le condizioni ostative dell’art. 280 e con la figura speciale dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283, beneficio a carattere eccezionale, fruibile una sola volta e subordinato all’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

Su queste cinque norme si sono innestate le decisioni che seguono.


L’orientamento consolidato: quattro punti fermi su cui i giudici non tornano indietro

1. Chi cancella la ditta esce dal concordato minore

È il punto fermo più recente e più pesante. Con l’ordinanza n. 20141 del 16 giugno 2026 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che la domanda di accesso al concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, senza che rilevi la natura individuale o collettiva dell’impresa né il tipo di concordato proposto. La vicenda era esemplare: una debitrice, già titolare di impresa individuale cancellata, aveva ottenuto l’omologazione di un concordato minore liquidatorio sostenuto da finanza esterna; il Tribunale e poi la Corte d’appello di Campobasso avevano ritenuto che il divieto non riguardasse il concordato liquidatorio, tanto più che la proposta era più conveniente della liquidazione. La Suprema Corte ha cassato quella lettura. Il principio è che la preclusione opera anche per l’imprenditore individuale cancellato che proponga un concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, CCII, ancorché assistito dall’apporto di risorse esterne.

L’orientamento è stato immediatamente confermato: con l’ordinanza n. 20961/2026 la Cassazione ha ribadito la stessa conclusione in un caso in cui uno dei proponenti era stato titolare di una ditta individuale già cancellata e il piano, di contenuto liquidatorio, prevedeva risorse esterne idonee ad aumentare la soddisfazione dei creditori. Due pronunce a distanza di poche settimane, con lo stesso esito, sono il segnale che l’orientamento è nato già consolidato.

La traduzione pratica è brutale nella sua semplicità: se hai chiuso la ditta e ti sei cancellato dal registro delle imprese, la strada negoziale del concordato minore ti è preclusa, e resta la liquidazione controllata con l’esdebitazione finale.

2. Non è una novità: la radice è nel diritto anteriore

La Suprema Corte non ha inventato nulla nel 2026. Già nel regime della legge fallimentare era consolidato che l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non potesse chiedere l’ammissione al concordato preventivo: si vedano Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 21286 e Cass., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329, che hanno valorizzato la differenza tra una procedura tesa alla regolazione dell’impresa in esercizio e una procedura meramente liquidatoria. Quando la questione era stata portata in Cassazione con il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., il provvedimento della Prima Presidenza n. 22699 del luglio 2023 aveva dichiarato inammissibile il rinvio proprio per difetto di novità, in continuità con quei precedenti. L’orientamento si è consolidato nel senso che la cancellazione non è un dettaglio anagrafico ma un fatto che modifica la legittimazione del debitore.

3. La liquidazione controllata non si nega per “immeritevolezza”

Qui l’orientamento va nella direzione opposta, favorevole al debitore. Con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 la Prima Sezione ha stabilito che l’ammissione del sovraindebitato alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore: per questo non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva fondato su negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento. Quelle condotte, dice la Corte, potranno semmai rilevare nella successiva fase dell’esdebitazione, ai sensi dell’art. 280 CCII.

Il principio, calato nella pratica, significa che il titolare di ditta individuale che ha gestito male i conti, che ha continuato a indebitarsi sperando nella ripresa, non può vedersi sbarrare la porta della liquidazione controllata per questo: la valutazione sulla sua condotta si sposta alla fine, quando si discuterà della cancellazione dei debiti residui. È una differenza enorme in termini di strategia difensiva, perché sposta il baricentro del lavoro dal momento dell’accesso al momento dell’esdebitazione.

4. La debitoria mista non entra nel piano del consumatore

Il quarto punto fermo riguarda la qualificazione soggettiva. Con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 la Prima Sezione ha confermato l’orientamento restrittivo sull’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, ribadendo l’incompatibilità dello strumento con situazioni debitorie caratterizzate da una componente significativa di origine imprenditoriale o professionale. Nel caso deciso si discuteva della posizione di chi aveva prestato una fideiussione espressiva di un’attività professionale. La Corte ha ancorato la qualificazione alla genesi del debito e alla sua strumentalità rispetto all’attività d’impresa, non alla condizione attuale della persona.


La questione: “Ho chiuso la ditta e cancellato la partita IVA. Sono fuori dai guai?”

È la domanda che arriva più spesso, e la risposta è no: la chiusura formale della ditta non spegne i debiti e non ti mette al riparo dalle procedure. Cambia solo quali procedure ti restano.

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo dato è normativo e conferma la logica del sistema: l’art. 33, comma 1, CCII consente di aprire la liquidazione giudiziale o controllata entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo. Il correttivo-ter ha aggiunto l’obbligo di tenere attiva la PEC per un anno dalla cancellazione, con una finalità evidente: rendere agevole la notifica del ricorso per l’apertura della procedura. Il legislatore, cioè, ha costruito la cancellazione come un evento che apre una finestra di esposizione, non come un rifugio.

Il secondo dato è la già citata Cass. n. 20141 del 16 giugno 2026, che nel dichiarare inammissibile il concordato minore dell’imprenditore cancellato ha però tenuto ferma la possibilità, per chi non è più iscritto nel registro delle imprese, di chiedere l’apertura della liquidazione controllata e di accedere così al beneficio dell’esdebitazione. La porta negoziale si chiude; la porta liquidatoria resta aperta.

Il terzo dato viene dal merito e riguarda i debiti nati dopo la chiusura. Il Tribunale di Pescara, con provvedimento del 23 luglio 2024, ha ritenuto ammissibile l’apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore nei confronti di una persona fisica la cui ditta era cancellata da oltre un anno, escludendo l’operatività della preclusione temporale dell’art. 33 CCII in relazione a un credito sorto dopo la cancellazione. Sulla stessa linea si colloca la prassi seguita dal Tribunale di Campobasso, che con provvedimento del marzo 2026 ha esaminato i presupposti dell’apertura, su istanza del creditore, della liquidazione controllata di una persona fisica già imprenditore individuale cancellato.

Se c’è contrasto

Un margine di incertezza esiste, e va detto con onestà: il termine annuale dell’art. 33 CCII è nato pensando alla procedura aperta contro l’imprenditore in quanto tale, mentre la liquidazione controllata può essere chiesta dalla persona fisica sovraindebitata in quanto tale, anche a distanza di anni dalla chiusura dell’attività. L’assunzione prudenziale, in attesa di un assestamento definitivo, è che il decorso dell’anno non vada mai dato per scontato come scudo: va verificato caso per caso quando l’insolvenza si è manifestata, quando i singoli crediti sono sorti e da chi proviene l’iniziativa.

Cosa significa per te

Significa che la sequenza “chiudo tutto e aspetto che passi” è la peggiore delle strategie possibili, perché consuma l’unica leva davvero utile — la scelta dello strumento — e lascia al creditore l’iniziativa. Chi cancella la ditta prima di aver deciso come affrontare il debito, di fatto sceglie per sé la liquidazione, e la sceglie senza averla preparata. La decisione sulla cancellazione andrebbe presa dopo, non prima, dell’analisi sulla percorribilità del concordato minore.


La questione: “I miei debiti sono in parte d’impresa e in parte personali. Sono un consumatore?”

È il punto più tecnico e più decisivo, perché da questa qualificazione dipende quale procedura puoi utilizzare: se sei consumatore hai accesso alla ristrutturazione dei debiti dell’art. 67, dove i creditori non votano e decide il giudice; se non lo sei, la strada è il concordato minore, che richiede il voto, o la liquidazione controllata.

Cosa hanno deciso i giudici

Il precedente storico è Cass. n. 1869/2016, che sotto la L. 3/2012 aveva chiarito che la qualifica di consumatore non è preclusa a chi abbia svolto in passato attività imprenditoriale o professionale, purché ciò che si porta in procedura siano obbligazioni estranee a quell’attività. Su questa base si è aperto il contrasto sulla cosiddetta debitoria “mista” o “promiscua”.

Il primo orientamento, restrittivo, è quello oggi avallato dalla Cassazione. Oltre alla già citata sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, si muove nella stessa direzione la giurisprudenza di merito che valorizza lo scopo per cui il debito fu contratto: il Tribunale di Gela, con decisione del 26 marzo 2025, ha stabilito che ai fini della qualifica di consumatore non rileva la sopravvenuta cancellazione dell’impresa individuale, perché ciò che conta è lo scopo dell’assunzione del debito, che nel caso esaminato era imprenditoriale; nella stessa decisione è stata ritenuta irrilevante anche la presenza di un accollo dei debiti da parte di un terzo, quando si tratti di accollo interno rispetto al quale i creditori non hanno liberato il debitore originario. Il Tribunale di Lecce, con provvedimento del 3 novembre 2025, ha respinto una domanda familiare unitaria ex art. 66 CCII perché uno solo dei coniugi, già imprenditore individuale cancellato, presentava una debitoria promiscua, indicando per quel coniuge la strada della liquidazione controllata a fini esdebitatori.

Il secondo orientamento, più aperto, valorizza invece un dato testuale preciso: il Tribunale di Brescia, con decreto del 5 gennaio 2026, ha osservato che la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII ha eliminato l’avverbio “esclusivamente” che compariva nella L. 3/2012, e ha ritenuto che possa essere considerato consumatore anche chi, non più imprenditore, intenda regolare con il piano anche le passività della pregressa e cessata attività.

Se c’è contrasto

Il contrasto c’è, è vivo e attraversa i tribunali. Ma l’orientamento prevalente, e soprattutto quello di legittimità, è oggi il primo. L’assunzione prudenziale è che una posizione con debiti d’impresa significativi non vada impostata come piano del consumatore: la sconfitta sull’ammissibilità arriva dopo mesi di lavoro e, nel frattempo, i creditori hanno continuato ad agire. Vale la pena aggiungere che, secondo la Cassazione, l’accertamento della qualifica e della natura delle obbligazioni resta un giudizio di merito, da compiere in concreto sulla genesi e sulla funzione dei debiti: il che significa che il modo in cui la domanda è costruita e documentata pesa quanto la sostanza.

Cosa significa per te

Significa che la prima decisione tecnica non è “quale piano propongo” ma “chi sono, giuridicamente, davanti al tribunale”. È una scelta che si fa leggendo i contratti, i finanziamenti, le fideiussioni, le causali dei mutui, non guardando l’anagrafica camerale. Sbagliare qualificazione soggettiva non produce un ritardo: produce un’inammissibilità, cioè la perdita della procedura. È esattamente il tipo di valutazione per cui contano le abilitazioni di chi assiste: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il perimetro istruttorio in cui questa qualificazione viene verificata e attestata.


La questione: “Sono impresa minore o rischio la liquidazione giudiziale?”

Questa è la domanda che decide in quale universo processuale finisce la ditta individuale. Sotto soglia si va nel sovraindebitamento; sopra soglia si va nella liquidazione giudiziale, con conseguenze molto diverse su organi, effetti personali e tempi.

Cosa hanno deciso i giudici

Il punto chiave è l’onere della prova, e su questo la Cassazione ha una posizione stabile da anni: spetta all’imprenditore dimostrare di possedere congiuntamente i requisiti dimensionali che lo sottraggono alla procedura maggiore. Cass., Sez. VI-1, 24 ottobre 2017, n. 25188 ha precisato che l’omesso deposito, da parte dell’imprenditore nei cui confronti è proposta l’istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci degli ultimi tre esercizi si riflette sul mancato assolvimento di quell’onere. Cass. 26 novembre 2018, n. 30541 e Cass. 27 settembre 2019, n. 24138 hanno chiarito che la prova può essere data anche con mezzi diversi dai bilanci, restando però sempre a carico dell’imprenditore.

Il merito applica quotidianamente questi principi. Il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 2/2026 dell’11 gennaio 2026, ha qualificato un debitore come impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII sulla base dell’assenza di attivo patrimoniale nel triennio rilevante e di ricavi inferiori a 200.000 euro, indirizzandolo alla liquidazione controllata e non alla liquidazione giudiziale; nella stessa decisione ha valorizzato la previsione dell’art. 270, comma 2, CCII che, a differenza della liquidazione giudiziale, consente al tribunale di autorizzare il debitore a continuare a utilizzare alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni, con una valutazione che tiene conto del tipo di debitore, e in particolare del professionista o dell’imprenditore individuale che esercita direttamente l’attività. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22 giugno 2026, è tornata sul contenuto dell’onere probatorio in sede di reclamo contro l’apertura della liquidazione giudiziale.

Due decisioni recenti mostrano quanto sia rischiosa una ricostruzione approssimativa della propria posizione. Cass., Sez. I, n. 482 del 9 gennaio 2026 ha affrontato i presupposti per l’estensione della procedura dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, sottolineando la necessità di accertare la reale attività svolta: chi opera formalmente come ditta individuale ma di fatto in società condivide anche il rischio concorsuale. Cass., Sez. I, n. 31727 del 4 dicembre 2025 ha ricordato che la competenza territoriale non si individua necessariamente in base alla sede legale, ma al centro effettivo degli interessi.

Sul versante del sovraindebitamento, Cass., Sez. I, n. 17508 del 29 giugno 2025 ha affrontato il presupposto dell’ammontare dei debiti scaduti pari ad almeno 50.000 euro richiesto per l’apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore, affermando che nel relativo accertamento vanno considerati anche i debiti scaduti ma temporaneamente inesigibili per effetto della postergazione ex art. 2467 c.c.

Cosa significa per te

Il confine tra impresa minore e impresa sopra soglia non è una questione contabile ma una questione difensiva: se non provi di essere sotto soglia, il tribunale ti tratta come se non lo fossi. La ricostruzione dei tre esercizi precedenti — attivo, ricavi, debiti anche non scaduti — va preparata prima che arrivi l’istanza, non dopo, perché nell’istruttoria i tempi sono compressi e l’inerzia viene letta contro di te.


La pronuncia più recente e più rilevante: Cass. n. 20141 del 16 giugno 2026

Se dovessimo indicare una sola decisione da conoscere per capire cosa succede oggi a una ditta individuale sovraindebitata, sarebbe questa.

Il contesto. Per tre anni i tribunali si erano divisi. Un filone rigoroso applicava alla lettera l’art. 33, comma 4, CCII: chi è cancellato dal registro delle imprese non propone concordato minore, punto. Un filone opposto, molto diffuso nel merito, leggeva la norma in chiave costituzionalmente orientata, sostenendo che il divieto riguardasse le società, che con la cancellazione si estinguono, e non l’imprenditore individuale, che invece sopravvive e continua a rispondere dei propri debiti. In questa direzione si erano mossi, tra il 2025 e il 2026, il Tribunale di Vicenza con decreto del 13 marzo 2025 — in un caso di indebitamento misto di un ex imprenditore individuale cancellato che aveva avviato una diversa attività — e la Corte d’appello di Campobasso con la sentenza n. 306 del 6 ottobre 2025, mentre la Corte d’appello di Napoli, con decisione del 14 luglio 2025, aveva argomentato in senso opposto, valorizzando il dato testuale e ricostruendo le disparità di trattamento che l’interpretazione estensiva avrebbe generato.

La motivazione, in linguaggio piano. La Suprema Corte ha ritenuto decisiva la formulazione della norma. L’art. 33, comma 4, CCII parla di “imprenditore cancellato dal registro delle imprese” senza distinguere tra imprenditore individuale e collettivo, e senza distinguere tra concordato in continuità e concordato liquidatorio. Dove il legislatore non distingue, non può distinguere l’interprete, tanto più che la scelta ha una sua coerenza sistematica: il concordato — anche quello “minore” — è uno strumento pensato per regolare la crisi di un’impresa esistente, mentre chi ha cancellato l’impresa ha già compiuto la scelta di uscire dal mercato. Né vale l’argomento della maggiore convenienza della proposta rispetto alla liquidazione: la convenienza è un criterio di valutazione del merito, non un rimedio a un difetto di legittimazione.

Cosa cambia rispetto a prima. Cambia moltissimo, e in modo asimmetrico. Prima del giugno 2026 un ex titolare di ditta individuale poteva ragionevolmente puntare, in molti fori, su un concordato minore liquidatorio sostenuto da un familiare disposto ad apportare finanza esterna, chiudendo la vicenda con un pagamento parziale e senza spossessamento. Dopo questa pronuncia, e dopo la conferma dell’ordinanza n. 20961/2026, quella strada non è più praticabile per chi si è già cancellato. Resta la liquidazione controllata, che porta comunque all’esdebitazione ma passa attraverso la liquidazione del patrimonio: un esito che può essere accettabile, ma che va costruito e non subìto.

C’è un corollario operativo che molti trascurano: la stessa pronuncia conferma che la porta della liquidazione controllata resta aperta per l’imprenditore non più iscritto. Il che significa che la partita, oggi, si gioca su due tempi diversi. Il primo è la decisione se cancellarsi o no, che va presa con piena consapevolezza delle conseguenze. Il secondo è la costruzione della liquidazione controllata e, soprattutto, dell’esdebitazione finale, dove — come vedremo — si concentra tutto il rischio residuo.

Vale la pena segnalare, sul versante opposto, una decisione che ha semplificato la vita a chi il concordato minore può ancora proporlo: con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026 la Prima Sezione ha chiarito che l’omologazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria prevista dall’art. 80, comma 3, CCII non è subordinata agli stessi passaggi formali richiesti nel concordato preventivo, distinguendo nettamente i due procedimenti. Per una ditta individuale con esposizione erariale e contributiva rilevante — cioè per la maggioranza dei casi reali — è una differenza sostanziale.


I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui principi appena esaminati. Non sono casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare come le pronunce cambiano l’esito concreto.

Ipotesi 1 — La cancellazione fatta al momento sbagliato. Ditta individuale artigiana. Debiti complessivi 187.400 euro, di cui 96.200 verso l’erario e gli enti previdenziali, 61.800 verso banche e finanziarie per affidamenti e leasing, 29.400 verso fornitori. Attivo: un capannone di modesto valore e un furgone. Nel triennio: attivo patrimoniale sotto 300.000 euro, ricavi tra 140.000 e 178.000 euro, debiti sotto 500.000 euro. È impresa minore. Il fratello è disponibile ad apportare 40.000 euro di finanza esterna. Se il titolare si cancella dal registro delle imprese a gennaio e a marzo deposita un concordato minore liquidatorio con quell’apporto, alla luce di Cass. n. 20141/2026 e Cass. n. 20961/2026 la domanda è inammissibile a prescindere dalla convenienza per i creditori. Se invece, prima di cancellarsi, deposita la domanda di concordato minore mantenendo l’iscrizione, la preclusione dell’art. 33, comma 4, non opera e la proposta viene valutata nel merito: voto dei creditori, giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione, eventuale omologazione forzosa dei crediti pubblici ex art. 80, comma 3, secondo la lettura di Cass. n. 14555/2026. Stesso debitore, stessi numeri, stesso apporto del fratello: esito opposto, deciso da una scelta di sequenza.

Ipotesi 2 — La qualificazione soggettiva sbagliata. Ex titolare di ditta individuale nel commercio, attività cessata e cancellata da due anni, oggi lavoratore dipendente. Debiti: 74.600 euro residui di un finanziamento chirografario acceso per l’acquisto di merce, 38.900 euro di scoperto bancario aziendale, 23.100 euro di credito al consumo e cessione del quinto contratti per esigenze familiari. Totale 136.600 euro. La tentazione è presentare una ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, procedura in cui i creditori non votano. Alla luce di Cass. n. 29746/2025 e dell’impostazione seguita, tra gli altri, dal Tribunale di Gela il 26 marzo 2025, la componente di 113.500 euro di origine imprenditoriale è largamente prevalente e la qualifica di consumatore va esclusa: la domanda è destinata all’inammissibilità, con mesi persi. La via tecnicamente corretta è la liquidazione controllata finalizzata all’esdebitazione, oppure — se non si è ancora proceduto alla cancellazione — il concordato minore. Se poi la coppia volesse procedere con domanda familiare unitaria ex art. 66 CCII, la presenza della debitoria promiscua in capo a uno solo dei coniugi è sufficiente, secondo il Tribunale di Lecce del 3 novembre 2025, a far cadere la domanda unitaria.

Ipotesi 3 — La soglia non provata. Ditta individuale nel settore delle installazioni. Un fornitore deposita istanza di apertura della liquidazione giudiziale per un credito scaduto di 62.300 euro. Il titolare è convinto di essere “piccolo” e non si costituisce, oppure si costituisce senza depositare bilanci, situazione patrimoniale aggiornata e ricostruzione del triennio. Secondo l’orientamento consolidato di Cass. n. 25188/2017, integrato da Cass. n. 30541/2018 e Cass. n. 24138/2019, l’onere di provare i requisiti dimensionali grava su di lui e può essere assolto anche con documentazione alternativa ai bilanci: se non lo assolve, non viene qualificato come impresa minore e si apre la liquidazione giudiziale. Se invece deposita estratti conto, registri IVA, dichiarazioni fiscali e una ricostruzione ordinata che colloca attivo, ricavi e debiti sotto le tre soglie, il perimetro si sposta sulla liquidazione controllata, con gli effetti più contenuti che il Tribunale di Lucca ha descritto nella sentenza n. 2/2026, inclusa la possibilità di autorizzare l’utilizzo di alcuni beni strumentali. Da notare: se il creditore agisce direttamente per la liquidazione controllata, secondo Cass. n. 17508/2025 nel computo della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti vanno considerati anche crediti scaduti ma inesigibili per postergazione.


La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutti i riferimenti utilizzati in questa guida, con la questione decisa e la ricaduta pratica per il titolare di una ditta individuale sovraindebitata. È lo strumento di consultazione rapida da tenere accanto quando si valuta quale strada percorrere: ogni riga corrisponde a un vincolo o a un’opportunità concreta.

Pronuncia (estremi)Questione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass., Sez. I, ord. n. 20141 del 16.06.2026Concordato minore dell’imprenditore cancellatoLa domanda dell’imprenditore cancellato è inammissibile ex art. 33, co. 4, CCII, anche se individuale e anche se liquidatoriaChi si è cancellato non può più proporre concordato minore: resta la liquidazione controllata
Cass., Sez. I, ord. n. 20961/2026Conferma del divieto in caso di piano liquidatorio con finanza esternaLe risorse esterne non superano il difetto di legittimazioneL’apporto di un familiare non “salva” la proposta di un ex titolare cancellato
Cass., Sez. I, ord. n. 22074 del 31.07.2025Meritevolezza e accesso alla liquidazione controllataL’ammissione non è premiale e non si nega per negligenza o imprudenzaLe condotte pregresse pesano nell’esdebitazione, non all’ingresso
Cass., Sez. I, sent. n. 29746 dell’11.11.2025Nozione di consumatore e debitoria mistaRileva la genesi del debito e la sua funzione rispetto all’attivitàCon debiti d’impresa rilevanti il piano ex art. 67 CCII non è percorribile
Cass., Sez. I, ord. n. 17508 del 29.06.2025Soglia dei debiti scaduti per l’istanza del creditoreNel calcolo dei 50.000 euro rilevano anche i crediti postergati ex art. 2467 c.c.Amplia il perimetro dei debiti computabili nell’istanza del creditore
Cass., Sez. I, ord. n. 28576 del 28.10.2025Relazione dell’OCC nella liquidazione controllataIl giudice esercita un controllo formale e sostanziale sulla relazioneUna relazione incompleta blocca l’apertura della procedura
Cass., Sez. I, ord. n. 28161 del 23.10.2025Stato passivo e iniziative del liquidatoreL’impugnazione del liquidatore richiede l’autorizzazione del giudiceChiarisce i poteri degli organi nella fase di verifica dei crediti
Cass., Sez. I, ord. n. 28483 del 27.10.2025Ricorso in cassazione proposto in mala fedeSi applica la sanzione processuale prevista per le impugnazioni temerarieImpugnare per rinviare ha un costo processuale
Cass., Sez. I, ord. n. 1473 del 22.01.2026Termine per il ricorso contro l’apertura della liquidazione controllataIl termine di trenta giorni ha natura perentoriaPerso il termine, l’apertura diventa incontestabile
Cass., Sez. I, ord. n. 30108 del 14.11.2025Ex fallito ed esdebitazione dell’incapienteChi non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non accede all’art. 283 CCIINon esiste una seconda chance postuma sui debiti del vecchio fallimento
Cass., Sez. I, ord. n. 30412 del 18.11.2025Legittimazione dell’eredeL’erede con beneficio d’inventario non propone la domanda in luogo del defuntoChiude una via usata per gestire debiti ereditati
Cass., Sez. I, ord. n. 11676 del 29.04.2026Moratoria dei crediti prelatizi ex art. 67, co. 4, CCIIIl pagamento dei prelatizi può iniziare anche oltre due anni dall’omologazioneAllarga i margini di sostenibilità dei piani
Cass., Sez. I, ord. n. 8875 del 09.04.2026Reclamo contro l’inammissibilità del piano del consumatoreIndividua il giudice competente sul reclamoEvita di sbagliare rimedio dopo un rigetto
Cass., Sez. I, ord. n. 14555 del 16.05.2026Cram down fiscale nel concordato minoreL’omologazione ex art. 80, co. 3, CCII non richiede i formalismi del concordato preventivoSemplifica i piani con forte esposizione erariale
Cass., Sez. I, ord. n. 5866 del 15.03.2026Natura del cram down fiscaleOpera nella fase di approvazione e non richiede la meritevolezza del debitoreSposta il giudizio sulla convenienza oggettiva
Cass., Sez. I, ord. n. 10723 del 22.04.2026Sindacato del tribunale nell’omologazione forzosaRileva la convenienza rispetto alla liquidazione, non la meritevolezzaLe condotte pregresse non bloccano l’omologazione forzosa
Cass., Sez. I, ord. n. 5918 del 16.03.2026Presupposti del cram down negli accordiServe il consenso di altri creditori perché l’adesione forzosa sia decisivaDefinisce quando l’omologazione forzosa è ammissibile
Cass., Sez. I, n. 482 del 09.01.2026Estensione a società di fatto e sociConta la reale attività svolta, non la veste formaleChi opera di fatto in società condivide il rischio concorsuale
Cass., Sez. I, n. 31727 del 04.12.2025Competenza territorialeNon sempre coincide con la sede legaleIncide su dove si apre la procedura
Cass., Sez. I, n. 35976 del 07.12.2022Legittimazione al voto dei crediti pubbliciIl voto spetta al titolare del creditoIndividua correttamente il soggetto che vota nel concordato minore
Cass., Sez. I, n. 4329 del 20.02.2020Concordato preventivo dell’impresa cancellataInammissibile per difetto di legittimazioneRadice storica del divieto oggi esteso al concordato minore
Cass., Sez. VI, n. 21286 del 20.10.2015Cancellazione e accesso alle procedure negozialiLa cancellazione incide sulla legittimazione del debitoreConferma la continuità dell’orientamento nel tempo
Cass., Sez. VI-1, n. 25188 del 24.10.2017Onere della prova dei requisiti dimensionaliL’omesso deposito dei documenti contabili si riflette sul debitoreIl silenzio in istruttoria porta alla procedura maggiore
Cass. n. 30541 del 26.11.2018 e Cass. n. 24138 del 27.09.2019Prova alternativa ai bilanciAmmessi altri mezzi di prova, ma l’onere resta sull’imprenditoreChi non tiene i bilanci può comunque difendersi, se si organizza
Cass. n. 1869/2016Nozione di consumatore sovraindebitatoNon è escluso chi ha svolto attività d’impresa, se i debiti sono estranei ad essaBase storica del dibattito sulla debitoria mista
App. Campobasso, sent. n. 306 del 06.10.2025; App. Napoli 14.07.2025Interpretazione dell’art. 33, co. 4, CCIIOrientamenti opposti prima dell’intervento di legittimitàMostrano perché serviva la parola della Cassazione
Trib. Vicenza 13.03.2025; Trib. Brescia 05.01.2026Ex imprenditore individuale e accesso agli strumentiLetture aperte fondate sulla sopravvivenza della persona fisicaFilone oggi superato sul concordato minore
Trib. Gela 26.03.2025; Trib. Lecce 03.11.2025Qualifica di consumatore e debiti mistiConta lo scopo per cui il debito fu assuntoLa cancellazione non trasforma i debiti d’impresa in debiti di consumo
Trib. Milano 28.08.2025 e 12.10.2025; Trib. Bergamo 09.04.2025Colpa grave e meritevolezzaNessun automatismo: valutazione in concretoLa colpa lieve non preclude il beneficio, il dolo sì
Trib. Lucca, sent. n. 2/2026 dell’11.01.2026Impresa minore e beni strumentaliLa liquidazione controllata non è integralmente assimilabile a quella giudizialePossibile autorizzare l’uso di beni necessari all’attività
Trib. Pescara 23.07.2024Preclusione ex art. 33 CCII e crediti successiviEsclusa per i crediti sorti dopo la cancellazioneLa chiusura della ditta non copre l’indebitamento successivo

La sintesi operativa

Da tutta la giurisprudenza esaminata si estraggono principi pratici che valgono, oggi, per chiunque abbia una ditta individuale sovraindebitata:

  • La cancellazione dal registro delle imprese va decisa dopo aver scelto la procedura, mai prima: dopo Cass. n. 20141/2026 quel gesto elimina definitivamente l’opzione del concordato minore.
  • La qualifica di consumatore dipende dalla genesi dei debiti, non dalla condizione attuale della persona: chi ha debiti d’impresa rilevanti non è consumatore nemmeno se oggi è dipendente o pensionato.
  • La liquidazione controllata non si nega per immeritevolezza: la porta d’ingresso è larga, la porta d’uscita — l’esdebitazione — è quella stretta.
  • Il rischio si concentra alla fine, non all’inizio: dolo e colpa grave nella formazione dell’indebitamento si giocano in sede di esdebitazione ex art. 280 CCII.
  • L’onere di provare le soglie dell’impresa minore è del debitore: chi non lo assolve viene trattato come impresa sopra soglia.
  • La finanza esterna è necessaria nel concordato minore liquidatorio, ma non sana un difetto di legittimazione: se manca il presupposto soggettivo, l’apporto del terzo è irrilevante.
  • I debiti fiscali e contributivi non bloccano necessariamente il piano: l’omologazione forzosa ex art. 80, comma 3, CCII opera anche senza il consenso dei creditori pubblici, con le semplificazioni chiarite nel 2026.
  • I termini processuali nella liquidazione controllata sono perentori: trenta giorni per impugnare l’apertura, e poi la decisione è definitiva.
  • La relazione dell’OCC non è un adempimento formale: è l’atto su cui il giudice esercita un controllo sostanziale e da cui dipende l’apertura stessa della procedura.
  • La veste formale non protegge: se dietro la ditta individuale c’è una società di fatto, la procedura può essere estesa ai soci illimitatamente responsabili.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se chiudo la ditta, i debiti spariscono? No. La ditta individuale non ha personalità giuridica distinta: i debiti restano in capo alla persona fisica, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio ex art. 2740 c.c. La cancellazione produce due soli effetti rilevanti: apre la finestra annuale dell’art. 33 CCII per l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata e, dopo Cass. n. 20141/2026, preclude definitivamente il concordato minore.

Posso salvare l’attività o devo per forza liquidare tutto? Se non ti sei cancellato e sei impresa minore, il concordato minore consente anche soluzioni che conservano l’attività; se la proposta è liquidatoria, serve un apporto di risorse esterne che migliori in misura apprezzabile la posizione dei creditori. Se la strada è la liquidazione controllata, il Tribunale di Lucca nella sentenza n. 2/2026 ha ricordato che l’art. 270, comma 2, CCII consente di autorizzare il debitore a utilizzare determinati beni in presenza di gravi e specifiche ragioni, valutando anche il tipo di debitore.

Ho gestito male i conti: rischio che mi dicano di no? All’ingresso della liquidazione controllata no, per effetto di Cass. n. 22074/2025. Il rischio si sposta sull’esdebitazione, dove rilevano dolo e colpa grave. Il merito distingue con attenzione: il Tribunale di Bergamo, il 9 aprile 2025, ha escluso che la colpa lieve precluda la meritevolezza, mentre il Tribunale di Milano, il 12 ottobre 2025, ha negato il beneficio a chi aveva prestato il proprio nome per una società di fatto con ingenti debiti tributari.

Sono già stato dichiarato fallito in passato. Posso usare il sovraindebitamento per i debiti rimasti? No, se il fallimento si è chiuso senza esdebitazione. Cass. n. 30108 del 14 novembre 2025 ha escluso che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito del beneficio dell’art. 142 l.fall., possa poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII.

Il Fisco può bloccare tutto votando contro? Non necessariamente. L’art. 80, comma 3, CCII consente l’omologazione anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando il trattamento offerto è almeno pari a quello ricavabile dalla liquidazione, e Cass. n. 14555/2026 ha chiarito che nel concordato minore il meccanismo non è subordinato ai formalismi previsti per il concordato preventivo. Sul piano generale, Cass. n. 5866/2026 e Cass. n. 10723/2026 hanno confermato che il giudizio decisivo è quello di convenienza oggettiva, non quello sulla meritevolezza del debitore.

Una volta aperta la procedura, posso ancora cambiare idea? Molto meno di quanto si creda. La liquidazione controllata, una volta aperta, assume carattere concorsuale e pubblicistico e non è più nella disponibilità del debitore: il Tribunale di Lucca, nella sentenza n. 2/2026, ha ricordato che essa condivide con la liquidazione giudiziale la natura concorsuale, universale e pubblicistica, pur non essendovi integralmente assimilabile, proprio perché deve adattarsi alla varietà dei soggetti che vi accedono — consumatore, professionista, imprenditore agricolo, imprenditore minore. A questo si aggiunge il regime delle impugnazioni: Cass. n. 1473 del 22 gennaio 2026 ha affermato la perentorietà del termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione contro il provvedimento che rigetta l’impugnazione dell’apertura, e Cass. n. 28483 del 27 ottobre 2025 ha applicato la sanzione processuale per le impugnazioni proposte in mala fede. In altre parole, la procedura non si “prova”: la si sceglie dopo aver verificato che sia la strada corretta.

Chi decide sui miei beni durante la procedura, e cosa resta a me? La gestione passa agli organi della procedura, ma non tutto viene liquidato indistintamente. Restano esclusi dalla liquidazione i crediti di carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Sui beni strumentali, l’art. 270, comma 2, CCII consente al tribunale di autorizzare il debitore a continuare a utilizzarne alcuni in presenza di gravi e specifiche ragioni: una valutazione che, come sottolineato dal Tribunale di Lucca nel gennaio 2026, va compiuta caso per caso in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori e tenendo conto della natura del debitore, e che assume un rilievo particolare proprio per l’imprenditore individuale che esercita direttamente l’attività. È un punto su cui vale la pena lavorare con precisione già nell’atto introduttivo, perché non è un automatismo: va chiesto, motivato e documentato.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Gli orientamenti esaminati non restano sulla carta: si applicano al singolo fascicolo. Ecco cosa facciamo, concretamente, su una posizione di sovraindebitamento di una ditta individuale.

  1. Ricostruiamo il triennio dimensionale — attivo patrimoniale, ricavi lordi, debiti anche non scaduti — con bilanci, dichiarazioni, registri IVA ed estratti conto, per stabilire se la posizione è di impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII o rientra nel perimetro della liquidazione giudiziale.
  2. Qualifichiamo la natura di ogni singolo debito risalendo al contratto d’origine, alla causale e alla destinazione delle somme, perché è da lì che dipende l’accesso all’art. 67 CCII o al concordato minore.
  3. Verifichiamo la posizione camerale e la tempistica della cessazione, misurando l’impatto dell’art. 33 CCII e delle preclusioni introdotte da Cass. n. 20141/2026 prima che qualunque decisione irreversibile venga presa.
  4. Costruiamo la proposta di concordato minore con il piano economico, il trattamento dei creditori, la finanza esterna e la documentazione dell’apporto, quando i presupposti soggettivi lo consentono.
  5. Predisponiamo l’istanza di omologazione forzosa dei crediti pubblici ex art. 80, comma 3, CCII, documentando il confronto con l’alternativa liquidatoria secondo i criteri accolti dalla giurisprudenza di legittimità del 2026.
  6. Gestiamo l’interlocuzione con l’OCC e verifichiamo la completezza della relazione, che Cass. n. 28576/2025 ha eretto a presupposto indispensabile dell’apertura della procedura.
  7. Depositiamo la domanda di liquidazione controllata quando è la via corretta, curando l’inventario, la ricostruzione delle cause dell’indebitamento e la posizione dei beni strumentali.
  8. Resistiamo alle istanze dei creditori contestando i presupposti di apertura, comprese le soglie e lo stato di insolvenza, e presidiamo i termini di impugnazione, che Cass. n. 1473/2026 ha qualificato come perentori.
  9. Prepariamo l’esdebitazione fin dal primo giorno, documentando l’assenza di dolo e colpa grave, perché è lì — non all’ingresso — che si decide se i debiti residui verranno cancellati.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli in reclamo e, quando serve, davanti alla Corte di cassazione, senza cambiare difensore e senza cambiare impostazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia costruita dalle sentenze, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione è la garanzia che la linea difensiva sia impostata fin dal primo atto pensando all’ultimo grado: gli orientamenti letti in queste pagine si difendono davanti alla Suprema Corte, e chi ha scritto la domanda è lo stesso che potrà sostenerla lì. A questo si affianca la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, che consente di conoscere dall’interno il lavoro istruttorio dell’Organismo di Composizione della Crisi e di anticiparne le richieste invece di subirle.

La continuità della strategia è il punto: la stessa analisi che stabilisce se sei consumatore o imprenditore governa la scelta della procedura, la costruzione del piano, la resistenza alle istanze dei creditori e, alla fine, la domanda di esdebitazione. Su ogni fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i numeri del triennio, la ricostruzione contabile e la sostenibilità del piano non sono un allegato alla difesa, sono la difesa.


In conclusione

Cosa succede a una ditta individuale sovraindebitata, oggi, dipende meno da ciò che è scritto nel Codice della crisi e più da come i giudici lo hanno letto tra il 2025 e il 2026. Dipende da quando ti sei cancellato, da come sono nati i tuoi debiti, da cosa riesci a provare sulle soglie e da come è stata costruita la relazione dell’OCC. Sono tutte variabili che si governano prima, non dopo.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le abilitazioni che la materia richiede: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e quella di professionista fiduciario di un OCC, che riguardano esattamente il procedimento in cui una ditta individuale sovraindebitata viene istruita e portata davanti al tribunale; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, per le situazioni in cui l’attività può ancora essere risanata; e l’abilitazione cassazionista, perché su un tema che si decide a colpi di ordinanze della Prima Sezione la difesa va impostata sin dal primo atto guardando all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più solida tra quelle effettivamente percorribili.

📩 Non lasciare che sia un creditore a scegliere per te quale procedura subire: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO