Qual È La Differenza Tra Accertamento Con Adesione E Mediazione Tributaria?

Chi riceve un avviso di accertamento e prova a informarsi trova, quasi sempre, le stesse due parole affiancate: accertamento con adesione e mediazione tributaria. Vengono presentate come due varianti dello stesso rimedio, due modi per “trattare con il Fisco” ed evitare il processo. Non è così. Sono istituti che vivono in due mondi diversi: uno appartiene alla fase amministrativa, prima che la lite nasca; l’altro apparteneva alla fase processuale, ed è stato abrogato. E soprattutto: su questa materia le regole che contano davvero, quelle che decidono se un ricorso è tempestivo o tardivo, se un accordo è ancora contestabile o è chiuso per sempre, non si leggono nella lettera della legge. Si leggono nelle sentenze.

È qui che la differenza tra i due istituti smette di essere una nozione da manuale e diventa un problema concreto. La Corte di cassazione ha costruito, negli ultimi anni, un corpo di principi molto preciso su quanti giorni ha realmente il contribuente per impugnare, su cosa succede se firma l’adesione e poi non paga, su cosa resta della mediazione tributaria nei giudizi ancora pendenti. Queste sono le decisioni da conoscere, tradotte in conseguenze pratiche: perché un errore di calcolo di tre giorni o una firma apposta troppo in fretta producono effetti che nessuna difesa successiva riesce più a recuperare.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e in una materia dove i principi decisivi sono stati fissati dalla Corte di cassazione — sulla sospensione dei termini, sull’irretrattabilità dell’adesione, sul contraddittorio preventivo — significa poter impostare la difesa fin dal primo atto con la stessa logica che governa l’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: l’accertamento va letto nei suoi numeri prima ancora che nei suoi vizi, e questo richiede avvocati e commercialisti che lavorino sullo stesso fascicolo.

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Il quadro normativo in breve: due istituti, due fasi, un solo sopravvissuto

L’accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. È un procedimento amministrativo: si svolge davanti all’ufficio impositore, prima che esista un processo. Il contribuente presenta istanza, si apre un contraddittorio, e se le parti trovano un punto di incontro sull’imponibile si redige e si sottoscrive un atto di adesione. Il vantaggio immediato è duplice: le sanzioni si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, e il termine per proporre ricorso resta sospeso per novanta giorni ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997. Le somme dovute vanno versate entro venti giorni dalla redazione dell’atto, con possibilità di rateazione trimestrale ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto (fino a otto rate, elevate a sedici oltre la soglia dei cinquantamila euro).

La mediazione tributaria — più correttamente reclamo-mediazione — era invece disciplinata dall’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Introdotta dall’art. 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, apparteneva alla fase processuale: il ricorso già notificato produceva anche gli effetti di un reclamo e poteva contenere una proposta di mediazione. Per novanta giorni il ricorso non era procedibile, e solo dopo decorreva il termine per la costituzione in giudizio. Era obbligatoria per le controversie fino a cinquantamila euro di valore.

Il punto che cambia tutto è questo: l’art. 17-bis è stato abrogato. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024; per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis in vigore fino a quella data.

Nel frattempo la fase amministrativa si è arricchita. Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ha introdotto l’art. 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212, generalizzando il contraddittorio preventivo: l’amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per le controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, e l’atto non è adottato prima della scadenza di quel termine. Dal 30 aprile 2024 le comunicazioni aventi ad oggetto lo schema di atto devono recare sia l’invito a formulare le difese sia l’invito a presentare istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, per effetto del coordinamento operato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Il comma 3 dell’art. 6-bis è stato poi modificato dall’art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.

Il risultato è un sistema ribaltato rispetto a dieci anni fa. La trattativa non si fa più dentro il processo: si fa prima, sullo schema di atto e sull’adesione. E chi ragiona ancora in termini di “prima ricorro, poi medio” sta applicando uno schema che non esiste più.

L’orientamento consolidato: la sospensione dei novanta giorni è un effetto automatico

Il principio più stabile che la Corte di cassazione ha costruito sull’accertamento con adesione riguarda la sospensione del termine per impugnare. E il suo contenuto è più favorevole al contribuente di quanto molti uffici sostengano in giudizio.

La vicenda da cui nasce la pronuncia più recente è emblematica. Una società sportiva dilettantistica riceveva tre avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per diverse annualità; presentava istanza di accertamento con adesione, non partecipava al successivo contraddittorio e impugnava direttamente gli avvisi. Sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale dichiaravano i ricorsi inammissibili per tardività, ritenendo che il comportamento della società — presentare l’istanza e poi non presentarsi all’incontro — rivelasse un intento puramente dilatorio. La logica dei giudici di merito era intuitiva: chi usa l’adesione come pretesto non merita i novanta giorni in più.

La Suprema Corte ha chiarito che questa logica è sbagliata. Con l’ordinanza 25 agosto 2025 n. 23828 (Pres. Crucitti, Rel. Farolfi) la Sezione Tributaria ha ritenuto non condivisibile l’argomentazione del giudice di merito secondo cui il comportamento del contribuente, qualificato come abusivo, avrebbe impedito l’operare della sospensione di novanta giorni di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997. La Corte ha affermato che la sospensione dei termini di impugnazione è un effetto automatico della presentazione dell’istanza, a prescindere dal comportamento successivo del contribuente. Il principio, calato nella pratica, significa che il conteggio dei giorni si fa sul dato oggettivo — l’istanza è stata presentata — e non sulla valutazione soggettiva della serietà delle intenzioni.

L’orientamento si è consolidato attraverso una serie di passaggi coerenti. Già con l’ordinanza n. 27274 del 24 ottobre 2019 la Corte aveva stabilito che la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa, giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di novanta giorni, non essendo equiparabile a una formale rinuncia all’istanza né idonea a farne venir meno ab origine gli effetti. Con la pronuncia n. 21148 del 2018 la Corte aveva precisato che la sospensione non è interrotta neppure dal verbale che constata il mancato accordo tra contribuente e amministrazione: solo un’univoca manifestazione di volontà del contribuente può escludere la soluzione compositiva, e in assenza di una disposizione espressa il mancato accordo non equivale né a rinuncia né a conclusione del procedimento.

Il passaggio più netto riguarda le istanze che l’ufficio giudica strumentali. Con l’ordinanza n. 36919 del dicembre 2022 la Corte ha confermato che anche l’istanza pretestuosa produce comunque effetto dilatorio sull’accertamento, effetto che può venir meno soltanto in caso di rinuncia del contribuente, dando continuità al principio già affermato dall’ordinanza n. 27495 del 2020. Nella stessa direzione si colloca l’ordinanza n. 17328 del 2024, secondo cui il fallimento del contribuente sopravvenuto durante i novanta giorni dell’adesione non rende inammissibile il ricorso.

Vale la pena segnalare che la giurisprudenza di merito non è sempre stata allineata. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 275/2020, aveva respinto il ricorso di una società che secondo l’ufficio aveva presentato istanza di adesione al solo scopo di procrastinare i termini, affermando che l’adesione, per produrre lo stop dei termini, deve essere supportata dalla reale intenzione di definire la vertenza. L’orientamento prevalente e vincolante è però quello di legittimità: chi si difende deve conoscerlo, perché è la risposta tecnica da opporre all’eccezione di tardività che l’ufficio solleva quasi sempre in questi casi.

Sul versante della mediazione tributaria, il principio consolidato è di segno costituzionale. Con la sentenza n. 98 depositata il 16 aprile 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 nel testo originario, nella parte in cui qualificava l’omessa presentazione del reclamo come causa di inammissibilità del ricorso, in contrasto con l’art. 24 della Costituzione. Il legislatore era già intervenuto con l’art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituendo dal 1° gennaio 2014 la sanzione dell’inammissibilità con quella dell’improcedibilità e prevedendo, nel caso in cui il giudice la rilevi, il rinvio della trattazione per consentire l’effettivo espletamento della procedura. Da regime rigido a regime sanabile: è la differenza tra perdere la causa e recuperarla.

Prima questione aperta: ho firmato l’adesione e poi non ho pagato. Posso ancora fare ricorso?

È la domanda che arriva più spesso, e nasce quasi sempre da una lettura letterale della norma. Se l’adesione si perfeziona con il versamento — ragiona il contribuente — allora finché non pago nulla è concluso, e posso tornare a impugnare l’avviso originario. La risposta della Corte di cassazione è esattamente opposta, ed è una delle più severe dell’intera materia.

Con l’ordinanza n. 26618 depositata il 14 ottobre 2024 la Suprema Corte ha affermato che, intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario atto impositivo non è più impugnabile, perché tale impugnazione implicherebbe una revoca unilaterale dell’accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente, non consentita dall’ordinamento; il rapporto d’imposta è regolato definitivamente dall’atto di adesione, ma se il contribuente che l’ha sottoscritto non versa nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivo originario. La motivazione è chiara nel negare qualunque ius poenitendi: scegliere di non versare il dovuto e impugnare l’atto impositivo originario equivarrebbe a esercitare un diritto di recesso dall’atto di adesione o comunque a porre in essere un atto di revoca dell’adesione già manifestata e formalizzata, non previsto dal sistema.

Tradotto: la firma chiude la partita, il pagamento la esegue. Non sono due momenti alternativi, e il secondo non riapre il primo.

Lo stesso principio era stato affermato pochi mesi prima in termini quasi identici. Con l’ordinanza n. 10522 del 18 aprile 2024 (udienza 16 febbraio 2024) la Sezione V ha stabilito che la permanenza di efficacia dell’originario avviso di accertamento, in caso di mancato adempimento dell’accordo, è una previsione posta a garanzia del fisco e non del contribuente, restando esclusa dopo la conclusione dell’accordo la possibilità di ripensamenti stante la sua immodificabilità; il successivo inadempimento non consente di impugnare né l’accordo né l’atto impositivo sottostante, ma giustifica l’adozione da parte dell’ente impositore dei normali mezzi di coercizione per la soddisfazione del proprio credito. Nella stessa linea si era già collocata l’ordinanza n. 15980 depositata il 27 luglio 2020, secondo cui in caso di mancato perfezionamento dell’adesione l’accordo consegnato al contribuente non è un atto impugnabile, poiché torna pienamente efficace l’originario avviso di accertamento.

Il contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità esiste, ed è corretto dichiararlo. La stessa ordinanza n. 26618/2024 dà atto che la questione è stata affrontata con diversità di toni e in maniera non sempre consonante, richiamando fra gli altri il precedente n. 4636/2024. L’assunzione prudenziale, però, è obbligata: chi firma deve dare per certo di non poter più impugnare, perché l’orientamento prevalente è quello dell’irretrattabilità e nessuna difesa successiva può contare sul contrasto come se fosse una via d’uscita.

Cosa significa per te, in concreto. Significa che il momento della decisione non è quello del pagamento, ma quello della firma, e che tutta la valutazione difensiva — i vizi di notifica, i termini di decadenza, la motivazione, il difetto di contraddittorio — va fatta prima di sedersi al tavolo, non dopo. Significa anche che le conseguenze dell’inadempimento sono automatiche e rapide. Con l’ordinanza n. 24715 del 2025 la Corte ha enunciato il principio secondo cui la cartella di pagamento che faccia seguito all’omesso versamento di una o più rate in relazione a un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione, poiché il contribuente già si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con l’effetto che l’onere motivazionale è assolto dal mero richiamo all’atto di adesione. La riespansione dell’atto originario in caso di adesione divenuta inefficace è stata confermata anche dall’ordinanza n. 24766 del 2025.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista: la valutazione su cosa firmare e cosa impugnare viene impostata guardando ai principi che la Corte di cassazione applica in ultimo grado, e la stessa linea difensiva prosegue senza cambiare difensore se la controversia arriva fino al giudizio di legittimità.

Seconda questione aperta: quanti giorni ho davvero per ricorrere? I novanta giorni si sommano ad agosto?

Qui si concentra il maggior numero di ricorsi dichiarati tardivi, e la storia giurisprudenziale merita di essere raccontata perché spiega perché ancora oggi qualche ufficio eccepisce la tardività su conteggi che sono invece corretti.

Per un periodo la Corte di cassazione ha negato il cumulo. Con l’ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015 la Corte aveva affermato che non commette errore in diritto il giudice che non applica la sospensione del periodo feriale al termine di novanta giorni relativo all’accertamento con adesione, trattandosi di procedura di carattere amministrativo e non processuale; l’ordinanza n. 7995 del 20 aprile 2016 aveva avallato la stessa lettura. L’effetto pratico era paradossale: la sospensione feriale finiva per applicarsi o meno a seconda del giorno in cui l’avviso era stato notificato.

Il legislatore è intervenuto. L’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, norma di interpretazione autentica, stabilisce esplicitamente che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale; trattandosi di norma di natura processuale, essa si applica anche ai procedimenti già in corso al momento della sua entrata in vigore. Su questa base, con l’ordinanza n. 10462/2024 la Corte di cassazione ha stabilito che le due sospensioni sono pienamente cumulabili, accogliendo il ricorso di una società di servizi marittimi e ribaltando la decisione di merito che aveva dichiarato tardivo il ricorso proprio negando la somma dei due periodi. Nello stesso senso si era già pronunciata la Corte con la decisione del 3 ottobre 2018 n. 24030, che ha confermato il superamento dell’orientamento espresso da Cass. 20 aprile 2016 n. 7995 e Cass. 5 giugno 2015 n. 11632.

L’orientamento si è dunque consolidato nel senso della cumulabilità piena. Il calcolo corretto è: sessanta giorni ordinari, più novanta giorni di sospensione da adesione, più i trentuno giorni della sospensione feriale che va dal 1° al 31 agosto. Nel caso in cui il termine attraversi il mese di agosto si arriva così a centottantuno giorni complessivi dalla notifica dell’avviso.

Anche la legittimità costituzionale del meccanismo è stata scrutinata. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 140 del 2011, ha confermato la legittimità dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, affermando la ragionevolezza del periodo fisso di sospensione di novanta giorni.

Restano due avvertenze che la giurisprudenza non ha eliminato e che vanno maneggiate con prudenza. La prima: l’istanza, per produrre l’effetto sospensivo, deve essere inviata prima del decorso del termine per impugnare, e devono ricorrere i presupposti di ammissibilità dell’adesione, trattandosi in linea di principio di avvisi di accertamento e non di atti meramente liquidatori. Presentare un’istanza di adesione su un atto che non è definibile non allunga nulla, e il ricorso proposto oltre i sessanta giorni sarà tardivo. La seconda: la sospensione riguarda il termine per ricorrere, non i termini di versamento né i termini della riscossione.

Cosa significa per te: il conteggio va fatto sul calendario, atto per atto, verificando prima di tutto se quel preciso provvedimento rientri fra quelli definibili in adesione. È un controllo di dieci minuti che decide la sorte dell’intero ricorso.

Terza questione aperta: il mio ricorso è del 2023. La mediazione conta ancora? E se ho sbagliato la procedura?

Per migliaia di contenziosi ancora pendenti la mediazione tributaria non è affatto un ricordo: è la regola applicabile ratione temporis, e sbagliarne la gestione produce conseguenze processuali attuali.

Il discrimine è la data di notifica del ricorso. A fronte dell’abrogazione, il ricorso non funge più anche da reclamo per i ricorsi tributari di valore fino a cinquantamila euro notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024; per quelli notificati prima continua ad applicarsi l’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, in base al quale il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso e la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza dei novanta giorni previsti per la conclusione della procedura amministrativa pre-contenziosa del reclamo-mediazione.

L’inversione è totale, e la giurisprudenza di merito lo ha già registrato. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia ha ritenuto non applicabile l’art. 17-bis al ricorso notificato dal contribuente il 12 gennaio 2024, con la conseguenza — dichiarata dalla stessa pronuncia, segnalata dal Dipartimento della giustizia tributaria — dell’inammissibilità del deposito effettuato oltre i trenta giorni dalla notifica. Chi ha continuato ad attendere i novanta giorni per abitudine si è visto dichiarare inammissibile il ricorso.

Va segnalato che sulla decorrenza dell’abrogazione la dottrina ha discusso a lungo, perché l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 dispone che le disposizioni del decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, con l’eccezione di un elenco di lettere che si applicano ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. Il dubbio sulla decorrenza è rimasto anche dopo il comunicato del MEF del 22 gennaio 2024, ritenuto da alcuni commentatori in modo affrettato risolutivo della questione. L’assunzione prudenziale, in questi casi, è una sola: rispettare il termine più breve, cioè depositare entro trenta giorni dalla notifica, perché il deposito anticipato è recuperabile mentre quello tardivo no.

Su quest’ultimo punto la Corte di cassazione ha lasciato un principio che vale ancora per i giudizi retti dal vecchio regime. Con l’ordinanza n. 28704 del 18 ottobre 2021 la Corte ha affermato che, in caso di costituzione in giudizio avvenuta prima della scadenza dei novanta giorni, il giudice non avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ma avrebbe dovuto rinviare la trattazione per consentire l’esame del reclamo. È l’applicazione concreta di quel passaggio da inammissibilità rigida a improcedibilità sanabile che la Corte costituzionale aveva imposto nel 2014.

Resta poi il tema delle spese, spesso sottovalutato in questa fase. Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 152 del 23 giugno 2016, nel giudizio tributario la regola generale è che le spese seguono la soccombenza, mentre la compensazione si pone come ipotesi eccezionale. A questo si aggiunge l’aggravio del cinquanta per cento delle spese processuali a carico della parte che, senza giustificato motivo, rifiuti la proposta conciliativa formulata dalla controparte o dal giudice e si veda poi riconoscere una pretesa inferiore rispetto al contenuto della proposta. Il meccanismo premiale-sanzionatorio, insomma, non è scomparso con la mediazione: si è spostato dentro il processo, sulla conciliazione.

La pronuncia più recente e rilevante: le Sezioni Unite sul contraddittorio preventivo

La decisione che oggi pesa di più su questa materia non parla né di adesione né di mediazione in senso stretto. Parla di ciò che viene prima di entrambe: il diritto del contribuente a essere sentito.

Prima della riforma, nell’ordinamento tributario italiano non era codificato un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, anche perché l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 lo prevedeva soltanto per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente, con esclusione quindi delle verifiche cosiddette “a tavolino”. Su questo vuoto la giurisprudenza si è divisa per anni, fino alla rimessione alle Sezioni Unite. La questione era stata sollevata dall’ordinanza interlocutoria della Sezione Tributaria n. 7429 del 22 marzo 2024.

Con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025 le Sezioni Unite hanno chiarito la portata dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche “a tavolino” svolte prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000: in assenza di una previsione normativa espressa, l’obbligo di attivare il contraddittorio grava sull’amministrazione solo per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussiste soltanto nei casi specificamente previsti dalla normativa interna. La Corte ha inoltre precisato che la violazione dell’obbligo comporta la nullità dell’atto impositivo solo se il contribuente dimostri di essere stato concretamente pregiudicato, indicando puntualmente gli elementi difensivi che avrebbe potuto far valere. I principi enunciati, da un lato circoscrivono l’ambito applicativo dell’obbligo ai soli tributi armonizzati, dall’altro definiscono con rigore i presupposti sostanziali della prova di resistenza, imponendo al contribuente l’onere di allegare elementi fattuali concreti, specifici e causalmente rilevanti ai fini di un possibile esito diverso del procedimento impositivo.

La motivazione, in linguaggio piano, dice questo: fino al nuovo regime, lamentare di non essere stati sentiti non basta. Bisogna dimostrare che, se si fosse stati sentiti, si sarebbe detto qualcosa capace di cambiare l’esito. Un’eccezione puramente formale non salva il ricorso.

Cosa cambia rispetto a prima, e soprattutto cosa cambia per gli atti recenti. L’art. 6-bis della legge n. 212/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 219/2023, è stato interpretato autenticamente dall’art. 7-bis del D.L. n. 39/2024 e attuato con decreto ministeriale. La sentenza delle Sezioni Unite si occupa esplicitamente del regime anteriore, e la dottrina ha già osservato che la prova di resistenza elaborata dalle Sezioni Unite non è automaticamente trasponibile all’art. 6-bis, che disegna un contraddittorio generalizzato con una propria patologia dell’atto costruita in termini di annullabilità.

La ricaduta operativa è duplice. Per gli accertamenti più risalenti, ancora in contenzioso, l’eccezione di omesso contraddittorio va costruita con contenuti concreti e non con formule di stile, o non supera il vaglio della prova di resistenza. Per gli atti nuovi, il baricentro della difesa si è spostato in avanti: la partita si gioca sulle controdeduzioni allo schema di atto e sull’istanza di adesione, entro termini che scorrono in parallelo. Lo schema di atto apre sessanta giorni per le osservazioni e trenta per l’istanza di adesione, e la sospensione feriale di agosto si applica al primo termine. Ricevuto poi l’avviso definitivo, il contribuente può presentare istanza di adesione entro quindici giorni, se non l’aveva già fatto prima.

È esattamente qui che la differenza fra i due istituti del titolo diventa evidente. La mediazione tributaria era un rimedio che arrivava dopo, quando l’atto era già stato emesso e il ricorso già notificato. L’adesione, oggi, è un rimedio che arriva prima, quando l’atto è ancora uno schema e può ancora essere scritto diversamente.

I principi applicati ai casi reali

I principi visti fin qui producono risultati misurabili sul calendario e sugli importi. Quelle che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati coerenti con i termini di legge: servono a far vedere come le pronunce citate cambiano l’esito, non descrivono vicende reali.

Ipotesi n. 1 — il conteggio dei termini con istanza di adesione e mese di agosto. Avviso di accertamento per 41.780 euro notificato il 6 marzo 2026. Il termine ordinario di sessanta giorni scadrebbe il 5 maggio 2026. Il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione il 20 marzo, quindi prima della scadenza: l’istanza è tempestiva e produce l’effetto sospensivo. Ai sessanta giorni si aggiungono i novanta giorni dell’adesione, che porterebbero al 3 agosto 2026; poiché il termine attraversa il periodo di sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto, i tre giorni residui riprendono a decorrere il 1° settembre. Il termine ultimo per notificare il ricorso è il 3 settembre 2026: centottantuno giorni dalla notifica dell’avviso, non sessanta. L’ufficio fissa l’incontro per il 12 maggio e il contribuente, per un disguido, non si presenta. Alla luce di Cass. n. 23828/2025 e di Cass. n. 27274/2019, la sospensione resta intatta: la mancata comparizione non equivale a rinuncia, e l’eventuale eccezione di tardività sollevata dall’ufficio è destinata a cadere. Se invece il contribuente avesse formalmente rinunciato all’istanza il 2 aprile, l’effetto sospensivo sarebbe venuto meno e il conteggio sarebbe tornato al termine ordinario.

Ipotesi n. 2 — la firma dell’adesione e il mancato versamento. Su un avviso da 68.250 euro le parti raggiungono un accordo e l’atto di adesione viene sottoscritto il 14 aprile 2026, rideterminando la pretesa in 23.640 euro comprensivi di sanzioni ridotte a un terzo del minimo. Il versamento della prima rata andrebbe eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto, quindi entro il 4 maggio 2026. Il contribuente, per sopravvenuta indisponibilità finanziaria, non versa nulla e prova a impugnare l’avviso originario il 20 maggio. L’esito è duplice e sfavorevole: per Cass. n. 26618/2024 la sottoscrizione ha già precluso l’impugnazione dell’atto impositivo, non essendo previsto alcuno ius poenitendi; per Cass. n. 10522/2024 e Cass. n. 15980/2020 il mancato adempimento fa riespandere l’avviso originario nella sua interezza, a garanzia del fisco. Il contribuente perde quindi sia la riduzione sanzionatoria sia il diritto di contestare. La cartella che seguirà, per Cass. n. 24715/2025, non dovrà nemmeno contenere una motivazione autonoma, potendo limitarsi a richiamare l’atto di adesione. Lo stesso contribuente, se avesse chiesto la rateazione trimestrale prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 prima di firmare, avrebbe potuto costruire un piano sostenibile: la valutazione di sostenibilità va fatta al tavolo, non dopo.

Ipotesi n. 3 — due ricorsi identici, due regimi diversi. Due contribuenti impugnano atti di valore analogo, rispettivamente 18.900 e 19.400 euro. Il primo notifica il ricorso il 21 novembre 2023, quando l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 è ancora in vigore: il ricorso vale anche come reclamo, resta improcedibile per novanta giorni fino al 19 febbraio 2024, e solo da lì decorrono i trenta giorni per la costituzione in giudizio, con termine al 20 marzo 2024. Il secondo notifica il ricorso il 12 gennaio 2024, dopo l’abrogazione: non esiste più alcuna fase di reclamo, e il deposito va effettuato entro trenta giorni dalla notifica, cioè entro l’11 febbraio 2024, a pena di inammissibilità. È la situazione decisa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia, che ha ritenuto non più applicabile l’art. 17-bis a un ricorso notificato proprio il 12 gennaio 2024. Se il secondo contribuente avesse applicato per abitudine lo schema del primo, attendendo i novanta giorni, si sarebbe costituito con oltre due mesi di ritardo e avrebbe perso la causa senza che il giudice arrivasse mai a leggere i motivi di merito. Va aggiunto che, secondo Cass. n. 28704/2021, l’errore inverso — la costituzione anticipata nel vecchio regime — non era invece fatale, perché imponeva al giudice il rinvio della trattazione e non la declaratoria di improcedibilità.

La giurisprudenza in tabella

Il quadro che segue raccoglie tutti i riferimenti utilizzati nell’articolo. È utile leggerlo come una mappa: la colonna centrale indica cosa è stato deciso, l’ultima cosa se ne ricava per chi oggi deve scegliere fra adesione, contraddittorio preventivo e ricorso. Le pronunce sull’art. 17-bis restano rilevanti soltanto per i giudizi retti dal regime anteriore all’abrogazione, ma quei giudizi sono ancora numerosi e pendenti in appello e in Cassazione.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Corte cost., sent. 16 aprile 2014, n. 98Reclamo-mediazione e diritto di difesaLa sanzione dell’inammissibilità del ricorso non preceduto da reclamo, nel testo originario dell’art. 17-bis, contrasta con l’art. 24 Cost.Nel vecchio regime l’omesso reclamo non fa perdere l’azione: il vizio è sanabile
Corte cost., ord. n. 140/2011Legittimità della sospensione da adesioneIl periodo fisso di novanta giorni previsto dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997 è ragionevoleLa sospensione non è una concessione dell’ufficio ma un effetto di legge
Corte cost., sent. 23 giugno 2016, n. 152Spese del giudizio tributarioLe spese seguono la soccombenza; la compensazione è ipotesi eccezionaleRifiutare una definizione ragionevole ha un costo processuale concreto
Cass., Sez. Un., sent. 25 luglio 2025, n. 21271Contraddittorio endoprocedimentale ante art. 6-bisObbligo generale solo per i tributi armonizzati; per gli altri solo dove espressamente sancito, con onere di prova di resistenzaL’eccezione di omesso contraddittorio va riempita di contenuti concreti
Cass., sez. trib., ord. interlocutoria 22 marzo 2024, n. 7429Rimessione alle Sezioni UniteSottopone al massimo consesso la portata del contraddittorio preventivoSegna la data da cui la questione era ufficialmente aperta
Cass., sez. trib., ord. 25 agosto 2025, n. 23828Sospensione e mancata comparizioneLa sospensione dei novanta giorni opera automaticamente, a prescindere dal comportamento successivo del contribuenteRisposta diretta all’eccezione di tardività per istanza “dilatoria”
Cass., sez. trib., ord. 24 ottobre 2019, n. 27274Assenza all’incontro di adesioneLa mancata comparizione, giustificata o meno, non equivale a rinuncia all’istanzaSaltare un appuntamento non fa perdere i novanta giorni
Cass. n. 21148/2018Verbale di mancato accordoLa sospensione non è interrotta dal verbale che constata l’assenza di accordoI novanta giorni si contano per intero anche se la trattativa fallisce subito
Cass., ord. n. 27495/2020Effetto dilatorio dell’istanzaSolo un’univoca manifestazione di volontà del contribuente elide la sospensioneLa rinuncia deve essere esplicita e va valutata con attenzione
Cass., ord. n. 36919/2022Istanza pretestuosaAnche l’istanza ritenuta pretestuosa produce effetto dilatorio, salvo rinunciaL’ufficio non può neutralizzare la sospensione con un giudizio di merito sull’istanza
Cass., ord. n. 17328/2024Fallimento in corso di adesioneIl fallimento sopravvenuto nei novanta giorni non rende inammissibile il ricorsoLe sopravvenienze del contribuente non travolgono il termine
Cass., ord. 14 ottobre 2024, n. 26618Irretrattabilità dell’adesioneSottoscritto l’atto di adesione, l’avviso originario non è più impugnabile: nessuno ius poenitendiLa firma, non il pagamento, è il punto di non ritorno
Cass., sez. V, ord. 18 aprile 2024, n. 10522Inadempimento dell’accordoLa permanenza di efficacia dell’avviso è posta a garanzia del fisco, non del contribuenteNon pagare non riapre la possibilità di ricorrere
Cass., ord. 27 luglio 2020, n. 15980Mancato perfezionamentoL’accordo non perfezionato non è atto impugnabile: riespande l’avviso originarioNessun atto autonomo da attaccare dopo il mancato versamento
Cass. n. 2161/2019Efficacia dell’avviso in caso di inadempimentoConferma la funzione di garanzia dell’atto impositivo originarioPrecedente richiamato dalle decisioni più recenti
Cass. n. 10086/2009Effetti dell’inadempimento dell’accordoL’ente impositore ricorre agli ordinari mezzi di coercizione del creditoOrigine dell’orientamento oggi consolidato
Cass. n. 4636/2024Impugnabilità dopo l’adesioneRappresenta la voce non consonante nel panorama di legittimitàEsiste un contrasto, ma non va usato come strategia difensiva
Cass., ord. n. 24715/2025Motivazione della cartella post adesioneLa cartella conseguente al mancato versamento delle rate può motivarsi richiamando l’atto di adesioneDifficile contestare la cartella per difetto di motivazione
Cass., ord. n. 24766/2025Adesione divenuta inefficaceConferma la riespansione integrale dell’atto originarioSi torna al debito pieno, sanzioni comprese
Cass., ord. n. 10462/2024Cumulo adesione e sospensione ferialeI due periodi di sospensione sono pienamente cumulabiliIl calcolo corretto arriva a centottantuno giorni
Cass. n. 31683/2018 e n. 5039/2019Cumulabilità dei terminiConfermano il cumulo alla luce dell’art. 7-quater, comma 18, D.L. n. 193/2016Orientamento stabile prima ancora del 2024
Cass. 3 ottobre 2018, n. 24030Interpretazione autentica sul cumuloRecepisce la norma interpretativa superando l’indirizzo contrarioChiude la stagione delle decisioni sfavorevoli
Cass. 5 giugno 2015, n. 11632Cumulo negato (superata)Esclude la sospensione feriale sul termine amministrativo dei novanta giorniPrecedente da conoscere perché ancora citato dagli uffici
Cass. 20 aprile 2016, n. 7995Cumulo negato (superata)Avalla l’indirizzo restrittivo poi superato dalla norma interpretativaUtile per riconoscere un’eccezione infondata
Cass., ord. 18 ottobre 2021, n. 28704Costituzione anticipata nel reclamoIl giudice deve rinviare la trattazione, non dichiarare improcedibile il ricorsoErrore recuperabile nei giudizi retti dal vecchio art. 17-bis
CTP Milano, sent. n. 275/2020Istanza asseritamente dilatoriaNega l’effetto sospensivo in assenza di reale intenzione definitoriaPronuncia di merito oggi disallineata rispetto alla legittimità
CGT I grado Vibo Valentia, 2024Ricorso notificato il 12 gennaio 2024L’art. 17-bis non si applica più: il deposito tardivo è inammissibilePrima applicazione concreta dell’abrogazione

La sintesi operativa

Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano principi pratici che vale la pena tenere insieme in un elenco, perché è così che vanno usati quando arriva un atto e i termini iniziano a correre.

  • L’accertamento con adesione è un procedimento amministrativo, la mediazione tributaria era una fase processuale: il primo si attiva prima che il ricorso esista, la seconda si innestava su un ricorso già notificato.
  • Per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 la mediazione tributaria non esiste più: il deposito va effettuato entro trenta giorni dalla notifica, senza attendere alcun termine di novanta giorni.
  • Per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 l’art. 17-bis continua ad applicarsi, e i giudizi che ne derivano seguono ancora quelle regole in appello e in Cassazione.
  • La presentazione dell’istanza di adesione sospende per novanta giorni il termine per ricorrere, e la sospensione opera in modo automatico e oggettivo.
  • La sospensione da adesione si cumula con la sospensione feriale, che decorre dal 1° al 31 agosto: nel caso limite il termine per il ricorso arriva a centottantuno giorni.
  • L’istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine per impugnare e deve riguardare un atto effettivamente definibile in adesione, altrimenti non produce alcun effetto sospensivo.
  • La mancata comparizione all’incontro, il verbale di mancato accordo e le sopravvenienze del contribuente non interrompono la sospensione: solo la rinuncia espressa la fa venir meno.
  • La sottoscrizione dell’atto di adesione preclude l’impugnazione dell’avviso originario: non esiste un diritto di ripensamento, nemmeno se il versamento non viene poi eseguito.
  • Il mancato perfezionamento non genera un atto autonomamente impugnabile: fa riespandere l’avviso originario con sanzioni piene, e la cartella successiva può motivarsi per semplice richiamo all’atto di adesione.
  • Per gli atti soggetti all’art. 6-bis dello Statuto la difesa si gioca sulle controdeduzioni allo schema di atto e sull’istanza di adesione, entro termini paralleli e brevi.
  • Per gli accertamenti anteriori al nuovo regime, l’eccezione di omesso contraddittorio richiede la prova di resistenza: vanno indicati elementi concreti e specifici, non formule generiche.
  • Rifiutare senza giustificato motivo una proposta conciliativa e ottenere poi meno di quanto proposto espone all’aggravio delle spese processuali nella misura del cinquanta per cento.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Posso ancora presentare istanza di mediazione tributaria? No, se il ricorso viene notificato dal 4 gennaio 2024 in poi: l’art. 17-bis è stato abrogato dal D.Lgs. n. 220/2023 e il ricorso non produce più gli effetti di un reclamo. Se invece il ricorso è stato notificato entro il 3 gennaio 2024, quella disciplina continua ad applicarsi al giudizio, con tutto ciò che ne consegue sui termini di costituzione.

Se presento istanza di adesione, quanto tempo ho davvero per ricorrere? Sessanta giorni ordinari più novanta giorni di sospensione, ai quali si aggiungono i trentuno giorni di sospensione feriale se il termine attraversa il mese di agosto. La cumulabilità è confermata da Cass. n. 10462/2024 sulla base dell’art. 7-quater, comma 18, del D.L. n. 193/2016, norma di interpretazione autentica che ha superato l’indirizzo restrittivo di Cass. n. 11632/2015 e n. 7995/2016.

Ho presentato l’istanza ma non sono andato all’incontro: ho perso i novanta giorni? No. Cass. n. 23828/2025 ha stabilito che la sospensione opera automaticamente a prescindere dal comportamento successivo, e Cass. n. 27274/2019 aveva già escluso che l’assenza equivalga a rinuncia. Se l’ufficio eccepisce la tardività, l’eccezione va contrastata proprio con questi precedenti.

Ho firmato l’adesione ma non riesco a pagare: posso tornare indietro e fare ricorso? No. Cass. n. 26618/2024 esclude qualunque ius poenitendi dopo la sottoscrizione, e Cass. n. 10522/2024 chiarisce che la reviviscenza dell’avviso originario è posta a garanzia del fisco. La sostenibilità del piano di pagamento va valutata prima di firmare, non dopo.

Cosa ha sostituito la mediazione tributaria? Sul piano procedimentale, il contraddittorio preventivo generalizzato dell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, con lo schema di atto e l’invito all’adesione; sul piano processuale, la conciliazione, rafforzata dal meccanismo che aggrava del cinquanta per cento le spese a carico di chi rifiuta senza giustificato motivo una proposta poi rivelatasi migliore dell’esito ottenuto.

Il difetto di contraddittorio annulla sempre l’accertamento? Dipende dal regime applicabile. Per gli atti anteriori all’art. 6-bis, le Sezioni Unite n. 21271/2025 richiedono la prova di resistenza e limitano l’obbligo generale ai tributi armonizzati. Per gli atti soggetti al nuovo regime la disciplina è diversa e più favorevole, ed è oggetto di un dibattito ancora aperto sulla trasponibilità di quei principi.

Conviene sempre presentare istanza di adesione per guadagnare tempo? È una scelta che va ponderata, non un automatismo. Sul piano dei termini l’istanza produce effetto sospensivo anche quando l’ufficio la giudica strumentale, come confermato da Cass. n. 36919/2022 e Cass. n. 27495/2020, e su questo la posizione del contribuente è solida. Ma l’adesione apre un contraddittorio in cui il fascicolo viene esaminato nel merito, e ogni documento prodotto entra nella disponibilità dell’ufficio anche se l’accordo non si conclude. Il tempo guadagnato, inoltre, serve a qualcosa solo se viene impiegato per costruire il ricorso: la sospensione non sospende l’esecutività dell’atto né i termini della riscossione, e chi arriva al novantesimo giorno senza una linea difensiva pronta si trova nella stessa posizione di partenza, con tre mesi in meno.

Che differenza c’è, in termini di riduzione delle sanzioni, tra i vari strumenti? L’accertamento con adesione applica le sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ed è la riduzione più ampia fra quelle esaminate. La mediazione tributaria, quando era in vigore, prevedeva una riduzione meno favorevole, e la conciliazione giudiziale — che oggi ne ha raccolto la funzione dentro il processo — è a sua volta meno vantaggiosa e decresce ulteriormente se interviene in secondo grado. La logica del sistema è coerente: prima si definisce, più si risparmia. Da questo punto di vista lo spostamento del baricentro dalla fase processuale a quella procedimentale, realizzato dall’abrogazione dell’art. 17-bis e dall’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto, spinge il contribuente a giocare le proprie carte nel momento in cui la riduzione è massima, cioè quando l’atto non è ancora stato emesso. Le uniche voci di spesa che restano comunque a carico di chi sceglie il contenzioso sono quelle di giustizia previste dalla legge, a partire dal contributo unificato dovuto in funzione del valore della lite.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Su questa materia l’attività dello Studio consiste nell’applicare gli orientamenti appena esaminati al singolo fascicolo, con interventi puntuali e verificabili.

  1. Ricostruiamo il calendario dei termini partendo dalla relata di notifica dell’atto, calcolando sospensione da adesione e sospensione feriale secondo il criterio di cumulo confermato da Cass. n. 10462/2024, e mettiamo per iscritto la data ultima per il ricorso.
  2. Verifichiamo se l’atto ricevuto è effettivamente definibile in adesione, perché un’istanza presentata su un atto non definibile non sospende nulla e trasforma un ricorso tempestivo in un ricorso tardivo.
  3. Redigiamo le controdeduzioni allo schema di atto ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, con le contestazioni di merito e di metodo che l’ufficio è tenuto a esaminare e a motivare se non le accoglie.
  4. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di accertamento con adesione, gestendo il contraddittorio con l’ufficio e documentando ogni passaggio del procedimento, compreso l’eventuale verbale di mancato accordo.
  5. Analizziamo la convenienza dell’accordo prima della sottoscrizione, confrontando l’importo rideterminato con le probabilità di accoglimento dei motivi di ricorso, alla luce del principio di irretrattabilità affermato da Cass. n. 26618/2024.
  6. Eccepiamo l’infondatezza delle contestazioni di tardività sollevate dagli uffici sulla base di indirizzi ormai superati, opponendo i precedenti di legittimità sulla natura automatica della sospensione.
  7. Costruiamo l’eccezione di omesso contraddittorio con la prova di resistenza richiesta dalle Sezioni Unite n. 21271/2025, indicando in modo specifico gli elementi difensivi che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
  8. Impugniamo la cartella e gli atti della riscossione conseguenti al mancato perfezionamento, verificando importi, imputazione dei versamenti già eseguiti, decadenze e regolarità delle notifiche.
  9. Gestiamo la fase processuale della conciliazione, valutando le proposte in entrata anche alla luce del rischio di aggravio delle spese nella misura del cinquanta per cento.
  10. Seguiamo i giudizi ancora retti dal vecchio art. 17-bis, dove la disciplina del reclamo-mediazione continua ad applicarsi e dove i termini di costituzione seguono regole diverse da quelle odierne.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia interamente costruita dalle pronunce della Corte di cassazione, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione è la leva decisiva: i principi su cui si decide la tempestività del ricorso, l’irretrattabilità dell’adesione e la portata del contraddittorio preventivo nascono nel giudizio di legittimità, e impostare fin dal primo atto la difesa con quella grammatica evita di scoprire troppo tardi che una questione non era stata sollevata nel modo che la Cassazione richiede. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso per cassazione, con lo stesso difensore e senza passaggi di consegne che disperdono impostazione e argomenti. Sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: la ricostruzione dei numeri dell’accertamento e la difesa tecnica procedono in parallelo, perché nella scelta tra aderire e impugnare la valutazione giuridica e quella contabile non possono essere separate.

In conclusione

Accertamento con adesione e mediazione tributaria non sono due varianti dello stesso rimedio: sono strumenti nati in fasi diverse del rapporto con il Fisco, e oggi uno dei due è stato abrogato. Chi ragiona ancora sulla vecchia sequenza — prima il ricorso, poi la mediazione — rischia di depositarlo fuori termine; chi confonde la sospensione dei novanta giorni con una proroga generalizzata rischia di calcolarla male; chi firma un’adesione pensando di potersi ancora tirare indietro scopre che la firma ha già chiuso ogni possibilità di contestazione.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la materia stessa è fatta di sentenze e di ultimi gradi di giudizio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e i principi su cui si gioca la difesa in tema di termini, contraddittorio preventivo e irretrattabilità dell’accordo sono esattamente quelli fissati dalla Corte di cassazione, applicabili con la stessa impostazione dal primo scritto difensivo fino al giudizio di legittimità. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti, consente di leggere l’accertamento nei suoi numeri e nei suoi vizi allo stesso tempo, che è l’unico modo per decidere con cognizione se aderire o impugnare.

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