Hai ricevuto uno schema di atto, un invito a comparire o una convocazione dell’Agenzia delle Entrate e la prima cosa che ti sei chiesto è se davvero devi prendere un giorno di ferie, attraversare mezza provincia e presentarti allo sportello. Oppure se quel confronto puoi farlo dal tuo computer, in videochiamata, magari insieme al tuo difensore che si collega dal suo studio.
La risposta non è una sola: dipende da chi sei, da quale atto hai ricevuto e da quale procedimento si è aperto. Non è una risposta evasiva, è la fotografia esatta della disciplina vigente. Se sei un lavoratore dipendente che ha ricevuto una comunicazione di irregolarità, con ogni probabilità non esiste nemmeno un contraddittorio obbligatorio da svolgere, e il tuo canale è un altro. Se sei un professionista con partita IVA destinatario di uno schema di atto dopo indagini finanziarie, il confronto orale esiste ma non è un tuo diritto azionabile: è una modalità organizzativa che va chiesta, concordata e — soprattutto — verbalizzata. Se sei un imprenditore che ha appena subito una verifica in azienda con processo verbale di constatazione, la videoconferenza può esserti utilissima, ma quello che ti salva è un altro documento. E se vivi all’estero o non puoi spostarti, il collegamento a distanza non è una comodità: è la differenza tra difenderti e subire.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. Il vizio di contraddittorio non produce nullità rilevabile d’ufficio: va eccepito con il ricorso in primo grado, a pena di decadenza, e va poi difeso in appello e in Cassazione — ed è per questo che essere seguiti da un avvocato cassazionista cambia la costruzione della difesa fin dalla prima memoria. A questo si aggiunge il fatto che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la materia di questo articolo è precisamente il diritto tributario, e l’operatività nazionale è ciò che consente di seguire un contraddittorio davanti a una Direzione provinciale distante centinaia di chilometri senza che la distanza diventi un ostacolo difensivo.
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Le regole comuni a tutti: che cos’è il contraddittorio e dove entra la videoconferenza
Prima di entrare nel tuo profilo specifico, serve la base normativa condivisa. La spieghiamo qui una volta sola: le sezioni successive ci rimandano.
Dal 30 aprile 2024 il contraddittorio preventivo non è più un’eccezione settoriale ma la regola del procedimento impositivo. L’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. L’art. 7 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 (convertito dalla L. 23 maggio 2024, n. 67) ha fissato la decorrenza operativa al 30 aprile 2024, escludendo gli atti emessi prima di quella data e quelli preceduti da un invito ex D.Lgs. 218/1997 anteriore.
Attenzione a una distinzione che confonde molti: l’art. 7-bis del D.L. 39/2024 contiene una interpretazione autentica secondo cui l’obbligo riguarda solo gli atti recanti una pretesa impositiva, e non quelli per i quali la legge già prevede specifiche forme di interlocuzione, né gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti; lo stesso art. 7-bis, al comma 2, chiarisce che tra gli atti da escludere con decreto ministeriale rientrano anche i dinieghi di istanze di rimborso, anche in funzione del relativo valore. È tutt’altra cosa dall’art. 7-bis della L. 212/2000, che invece disciplina in generale l’annullabilità degli atti tributari: i vizi devono essere eccepiti con il ricorso di primo grado a pena di decadenza e non sono rilevabili d’ufficio dal giudice. Tienilo a mente, perché è il punto su cui si perdono più cause di quanto immagini.
Il comma 2 dell’art. 6-bis esclude dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024), oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Il comma 3 descrive il meccanismo: l’amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per le controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’avverbio “complessivamente” non c’era nel testo originario: lo ha inserito l’art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, e ha aperto un problema pratico serio, perché ora i sessanta giorni devono bastare sia a chiedere e ottenere l’accesso al fascicolo sia a scrivere le memorie. Chi chiede l’accesso al cinquantesimo giorno si trova con dieci giorni per lavorare su documenti che magari non ha ancora visto. L’atto non può essere adottato prima della scadenza del termine, e se tra la scadenza del termine per il contraddittorio e la decadenza del potere di accertamento restano meno di 120 giorni, il termine di decadenza è prorogato.
E la videoconferenza, in tutto questo, dove sta? Ecco il punto che nessuno ti dirà con chiarezza: l’art. 6-bis non prevede un’udienza. Non ti attribuisce il diritto di pretendere un incontro orale, né in presenza né in video. Il modello che la norma disegna è documentale: schema di atto, accesso al fascicolo, controdeduzioni scritte. Se leggi la disposizione cercando la parola “comparizione” non la trovi.
Questo però non significa che il confronto orale sia escluso. Significa che vive su binari diversi, e sono tre.
Il primo binario è la prassi consolidata sul contraddittorio a distanza. Con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato per la prima volta una procedura completa di contraddittorio a distanza: richiesta via PEC o e-mail, indicazione dell’utenza telefonica o dello strumento di videoconferenza da utilizzare, svolgimento dell’incontro, redazione del verbale dando atto delle modalità con cui si è svolto, condivisione della bozza per correggere eventuali errori, sottoscrizione e rinvio, anche con firma digitale. La circolare n. 4/E del 7 maggio 2021 ha confermato che quelle indicazioni, nate per l’adesione, possono essere adattate caso per caso a ogni altro procedimento tributario che richieda la partecipazione o il confronto con il contribuente. Nessuna di queste circolari è mai stata revocata, e il loro impianto è oggi il riferimento operativo per qualunque confronto da remoto.
Il secondo binario è l’accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come riformato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Qui la comparizione è un elemento strutturale: l’invito indica il giorno e il luogo della comparizione, l’accordo si raggiunge in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, ai quali puoi farti rappresentare o assistere da un procuratore. E l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 218/1997 prevede espressamente che l’ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, formuli l’invito a comparire anche telefonicamente o telematicamente. Il “luogo” della comparizione, nella prassi attuale, può benissimo essere una stanza virtuale.
Il terzo binario è il servizio di videochiamata dell’Agenzia. Dalla sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle Entrate si può scegliere la modalità con cui entrare in contatto con l’ufficio: telefonata da parte dell’ufficio, videochiamata, oppure sportello in presenza. Il servizio, nato per rimborsi, dichiarazioni, locazioni e tessera sanitaria, è stato esteso all’area “Controlli”, che copre avvisi di accertamento e di rettifica, atti impositivi e di recupero, inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Anche quando l’ufficio ha già fissato un appuntamento in modalità tradizionale, la videochiamata può essere attivata per gli incontri successivi; e anche chi ha già presentato istanza di adesione può essere contattato per fissare il contraddittorio in videochiamata.
Prima di passare ai profili, due precisazioni che valgono per chiunque legga.
La prima riguarda il contenuto dello schema di atto. Non è una lettera generica: deve indicare il periodo d’imposta interessato, le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi calcolati, i motivi della contestazione, il termine per le controdeduzioni, l’invito a presentare istanza di adesione e l’informativa sul diritto di accedere al fascicolo. Se manca uno di questi elementi, il documento potrebbe non essere idoneo a instaurare il confronto che la legge pretende. Vale però anche il ragionamento inverso, e va conosciuto perché gioca contro di te: la giurisprudenza di merito più recente ha riconosciuto che una comunicazione priva della veste formale di “schema di atto” può assolverne la funzione se ne riproduce sostanzialmente contenuto, finalità e garanzie partecipative. Il nome dell’atto non è decisivo in nessuna delle due direzioni: conta se hai potuto conoscere la pretesa, comprenderne i presupposti e replicare.
La seconda riguarda che cosa rende il contraddittorio “effettivo”, perché l’aggettivo non è decorativo. Un confronto è effettivo quando hai potuto conoscere la contestazione prima che l’atto fosse formato, quando hai avuto accesso agli elementi istruttori su cui si fonda e quando le tue osservazioni sono state realmente valutate. Su quest’ultimo punto si concentra la difesa più efficace: l’atto finale deve dare conto delle osservazioni presentate e motivare le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento. Un avviso che riproduce parola per parola lo schema di atto, ignorando trenta pagine di controdeduzioni depositate nei termini, è un avviso su cui c’è molto da dire.
Questo spiega perché la videoconferenza, presa da sola, non basta mai. Il confronto orale produce effetti solo se lascia una traccia documentale utilizzabile. Ecco allora la sequenza corretta, ricavata dalla procedura codificata dall’Agenzia con la circolare 6/E del 23 marzo 2020, che dovresti pretendere in qualunque incontro da remoto, a prescindere dal tuo profilo:
- Richiesta scritta via PEC, con indicazione dello strumento di videoconferenza o del recapito telefonico da utilizzare e delle date proposte.
- Conferma dell’ufficio con indicazione di data, ora e modalità di collegamento.
- Svolgimento dell’incontro, con condivisione di documenti e di schermo dove serve.
- Redazione del verbale, che deve dare atto delle modalità con cui il contraddittorio si è svolto e indicare gli indirizzi PEC o e-mail per lo scambio successivo del file.
- Invio della bozza di verbale al contribuente o al suo rappresentante per la condivisione.
- Lettura critica della bozza: è il momento in cui si correggono errori, si integrano dichiarazioni riportate in modo impreciso e si chiede che ogni rilievo trattato risulti distintamente.
- Sottoscrizione, che può avvenire anche con firma digitale, e restituzione all’ufficio con copia del documento d’identità di chi ha firmato.
- Ricezione del verbale definitivo protocollato, da conservare insieme alle controdeduzioni.
L’Agenzia stessa suggerisce, quando possibile, di concludere in un’unica giornata il contraddittorio, la redazione del verbale e la sottoscrizione: è un’indicazione pratica che conviene assecondare, perché i verbali che restano aperti per settimane tendono a perdere pezzi.
Il punto 6 è quello che quasi nessuno usa e che invece vale più di tutto il resto. La bozza del verbale non è una formalità da firmare in fretta: è l’ultima occasione per far entrare nel fascicolo dell’ufficio, con parole tue, ciò che hai sostenuto. Se in videoconferenza hai spiegato per venti minuti perché quei quaranta movimenti bancari sono giroconti e il verbale sintetizza tutto in “il contribuente fornisce chiarimenti”, quel verbale, in giudizio, lavora contro di te.
Quindi: sì, il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate si può fare in videoconferenza — ma è una modalità organizzativa concordata, non un diritto che puoi imporre, e non sostituisce mai le memorie scritte. Questa frase, apparentemente semplice, si declina in modo radicalmente diverso a seconda di chi sei. Vediamo il tuo caso.
Se sei un lavoratore dipendente o un pensionato senza partita IVA
La tua situazione
Hai un CUD o un cedolino di pensione, non tieni scritture contabili, e il tuo rapporto con il Fisco passa quasi sempre dalla dichiarazione precompilata. Un giorno arriva una lettera: una comunicazione di irregolarità, una richiesta di documenti sulle detrazioni, una contestazione su un immobile, un avviso di liquidazione dell’imposta di registro o di successione, oppure — più raramente ma succede — un accertamento sintetico basato sulle spese sostenute. Il primo istinto è telefonare all’ufficio. Il secondo è chiedersi se si può risolvere tutto in videochiamata senza perdere una giornata di lavoro.
Cosa cambia per te
Qui devi sapere una cosa prima di ogni altra, perché ribalta l’impostazione del problema. Buona parte delle comunicazioni che ricevi non attiva affatto il contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis, perché rientra tra gli atti automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale esclusi dal decreto MEF 24 aprile 2024. Le comunicazioni di irregolarità che seguono il controllo automatizzato o il controllo formale della dichiarazione non ti danno sessanta giorni di contraddittorio, non ti danno uno schema di atto e non ti danno un fascicolo da consultare: ti danno una richiesta di chiarimenti con termini propri, molto più brevi, e canali propri.
Il canale naturale, per te, in quei casi non è il contraddittorio: è l’assistenza. Il servizio CIVIS consente di gestire telematicamente le comunicazioni di irregolarità e le cartelle da controllo automatizzato; lo sportello online in videochiamata, prenotabile nell’area “Prenota un appuntamento”, ti consente di parlare con un funzionario mostrando i documenti, senza andare in ufficio. Per un pensionato con difficoltà di mobilità o per un dipendente che non può assentarsi, questa è la modalità più efficiente in assoluto.
Il quadro cambia completamente quando ricevi un atto che contiene una vera pretesa impositiva autonomamente impugnabile: un avviso di accertamento sintetico, un avviso su redditi esteri non dichiarati, un avviso di liquidazione o di rettifica su un atto notarile. Lì l’art. 6-bis si applica, e prima dell’atto definitivo deve arrivarti lo schema di atto con almeno sessanta giorni. In quel caso puoi chiedere un confronto orale, anche in video, ma nessuna norma obbliga l’ufficio a concedertelo.
I numeri
Facciamo il conto sulla tua situazione tipo. Immagina uno schema di atto notificato il 12 marzo che disconosce detrazioni e oneri per 6.840 euro di imposta, oltre sanzioni e interessi. I sessanta giorni dell’art. 6-bis scadono l’11 maggio: entro quella data devi aver depositato le controdeduzioni e, se vuoi vedere le carte, aver già chiesto e ottenuto l’accesso al fascicolo — perché il termine, dopo il D.Lgs. 192/2025, è complessivo. Se invece scegli la strada dell’adesione, l’istanza va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema, quindi entro l’11 aprile, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 218/1997; ricevuta l’istanza, l’ufficio ha quindici giorni per formularti l’invito a comparire, anche per via telefonica o telematica. Se l’istanza arriva il 7 aprile, l’invito deve arrivarti entro il 22 aprile.
Se non fai nulla e l’avviso viene poi notificato, il termine per il ricorso è di sessanta giorni dalla notifica, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
I rischi specifici
Il rischio numero uno del tuo profilo è confondere una comunicazione che non apre alcun contraddittorio con uno schema di atto che invece fa decorrere sessanta giorni preziosi — o, peggio, fare l’errore inverso e trattare uno schema di atto come “una lettera qualsiasi” da mettere nel cassetto. Chi non ha un professionista di riferimento tende a leggere il titolo e non la sostanza, e la sostanza qui è tutto: bisogna capire se l’atto reca una pretesa impositiva autonomamente impugnabile, perché è quello il criterio dell’art. 6-bis come interpretato dall’art. 7-bis del D.L. 39/2024.
Il secondo rischio è la telefonata risolutiva che non lascia traccia. Chiami l’ufficio, parli con un funzionario gentile, ti spiega, ti tranquillizza. Poi arriva l’atto e di quella conversazione non c’è nulla: né un verbale, né una memoria, né un documento da allegare al ricorso. Nel processo tributario conta ciò che è scritto.
Le mosse giuste
- Qualifica l’atto prima di reagire. Verifica se rientra tra quelli esclusi dal decreto MEF 24 aprile 2024 o se è un vero schema di atto ex art. 6-bis: da questo dipende tutto il resto.
- Se è una comunicazione di irregolarità, usa CIVIS o la videochiamata di assistenza e rispetta il termine breve per beneficiare della riduzione delle sanzioni.
- Se è uno schema di atto, chiedi subito l’accesso al fascicolo, nei primissimi giorni e non a ridosso della scadenza, proprio a causa del termine complessivo.
- Chiedi il confronto in videoconferenza per iscritto, indicando PEC e recapito, e proponi tu le date: una richiesta scritta lascia traccia anche se l’ufficio non la accoglie.
- Deposita comunque le controdeduzioni scritte, anche se la videoconferenza è andata benissimo.
Giurisprudenza dedicata
Per il tuo profilo è centrale la distinzione tra atti soggetti e atti esclusi. La Corte di cassazione, Sez. tributaria, con l’ordinanza del 14 maggio 2025, n. 12896, si è occupata del regime transitorio dell’art. 6-bis e della soglia del 30 aprile 2024: sapere da quale data si applica la nuova disciplina è il presupposto per contestarne la violazione. E la Cassazione, Sez. V, con l’ordinanza del 7 gennaio 2025, n. 287, ha affermato un principio che ti riguarda direttamente quando il confronto fa emergere addebiti nuovi: se nel corso del contraddittorio nascono contestazioni diverse da quelle originarie, il termine dilatorio non decorre dalla comunicazione iniziale ma da quella delle nuove contestazioni. Tradotto: se in videoconferenza l’ufficio tira fuori un rilievo di cui non c’era traccia, il tuo tempo per difenderti riparte.
Se sei un professionista o un lavoratore autonomo con partita IVA
La tua situazione
Hai una partita IVA, un domicilio digitale, un commercialista che tiene la contabilità e un conto corrente che, come capita a quasi tutti, non è sempre perfettamente separato tra spese personali e attività. La verifica che ti riguarda quasi mai passa da un accesso nel tuo studio: nella maggior parte dei casi è una verifica “a tavolino”, costruita su questionari, richieste documentali e indagini finanziarie. Un giorno arriva sulla PEC uno schema di atto con un elenco di movimenti bancari e una domanda implicita: giustifica.
Cosa cambia per te
Tre cose cambiano rispetto al profilo precedente, e sono tutte a doppio taglio.
La prima è il canale. Hai il domicilio digitale, quindi lo schema di atto ti arriva via PEC, e i sessanta giorni partono da lì. Se la tua PEC è piena, scaduta o semplicemente non la leggi, il termine corre lo stesso: per il tuo profilo la prima difesa è la manutenzione del domicilio digitale.
La seconda è il merito della contestazione. Le indagini finanziarie ex art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non ti trattano come un imprenditore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui equiparava i titolari di reddito di lavoro autonomo ai titolari di reddito d’impresa, presumendo che i prelevamenti non giustificati corrispondessero a compensi imponibili. La presunzione sui prelevamenti, per te, non c’è più. Quella sui versamenti, invece, resta: la Cassazione lo ha ribadito con la pronuncia n. 29739/2025, correggendo chi aveva letto la sentenza costituzionale come una disapplicazione integrale dell’art. 32 ai professionisti. Sapere esattamente dove finisce la presunzione e dove comincia l’onere della prova è il cuore delle tue controdeduzioni.
La terza è la sede. Se l’ufficio o la Guardia di Finanza vogliono accedere ai locali dove eserciti la professione, quei locali non sono un ambiente neutro. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 6 febbraio 2025 nel caso Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri c. Italia (ricorso n. 36617/18), ha stabilito che la nozione di domicilio protetta dall’art. 8 CEDU comprende la sede sociale, le succursali e i locali utilizzati per l’esercizio dell’attività professionale, e ha rilevato che la normativa italiana su accessi, ispezioni e verifiche non offre garanzie procedurali sufficienti, lasciando alle autorità un margine di discrezionalità eccessivo senza rimedio giurisdizionale effettivo.
I numeri
Ipotesi concreta: schema di atto notificato via PEC il 18 maggio, con contestazione di versamenti non giustificati per 87.300 euro e maggiore imposta determinata in 34.920 euro, oltre sanzioni e interessi. I sessanta giorni scadono il 17 luglio. Se il 25 maggio chiedi l’accesso al fascicolo e lo ottieni entro dieci giorni, ti restano circa quaranta giorni pieni per ricostruire i movimenti; se lo chiedi il 5 luglio, ti restano dodici giorni. Il termine è complessivo: la differenza tra le due strategie è tutta lì.
Se scegli l’adesione, l’istanza va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema, quindi entro il 17 giugno, e l’ufficio deve formularti l’invito a comparire entro i quindici giorni successivi alla ricezione. In sede di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo previsto dalla legge per le violazioni contestate: su una sanzione minima ipotetica di 24.444 euro, la riduzione porta l’importo a 8.148 euro. È il tipo di calcolo che va fatto prima di decidere se il confronto orale conviene o se conviene invece andare direttamente al ricorso.
I rischi specifici
Il rischio più grave, per te, è arrivare in videoconferenza con la ricostruzione bancaria incompleta e “concedere” oralmente ciò che poi non potrai più recuperare. Nel confronto orale si è portati a dire “questo movimento è mio personale, questo non ricordo”: ogni “non ricordo” verbalizzato diventa un elemento a favore dell’ufficio. Il contraddittorio in video è utile quando arrivi con un prospetto già chiuso, movimento per movimento, e serve a spiegarlo; è dannoso quando lo usi per iniziare a ragionare.
Il secondo rischio è la promiscuità del conto. Se usi lo stesso conto per lo studio e per la famiglia, la ricostruzione è più lunga e ogni giorno perso in attesa di risposta dell’ufficio è un giorno tolto alla difesa.
Le mosse giuste
- Controlla oggi lo stato della tua PEC e configura un alert: il tuo termine parte da una consegna telematica che nessuno ti annuncerà a voce.
- Ricostruisci i movimenti prima di chiedere l’incontro, non dopo: arriva al confronto con un prospetto ordinato per data, importo, causale e documento giustificativo.
- Distingui nelle memorie prelevamenti e versamenti, invocando la sentenza costituzionale n. 228/2014 sui primi e discutendo nel merito i secondi.
- Se c’è stato un accesso nel tuo studio, verifica l’autorizzazione e la sua motivazione alla luce dei principi della sentenza Italgomme.
- Chiedi che la videoconferenza sia verbalizzata secondo lo schema della circolare 6/E/2020, con bozza condivisa prima della sottoscrizione e firma digitale.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla sentenza costituzionale n. 228/2014 e alla pronuncia di legittimità n. 29739/2025 sui versamenti, per il tuo profilo conta la giurisprudenza eurounitaria che ha fondato il diritto di essere ascoltati: la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 18 dicembre 2008 nella causa C-349/07, Sopropé, ha riconosciuto il diritto di essere sentiti prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole come componente dei diritti della difesa e principio generale dell’ordinamento dell’Unione, poi ribadito nella causa C-129/13, Kamino International Logistics. Sono i precedenti che danno spessore alla richiesta di un confronto reale e non di forma.
Se sei un imprenditore individuale o hai una piccola impresa che ha subito una verifica in sede
La tua situazione
I verificatori sono entrati in azienda. Hanno chiesto i registri, hanno guardato il magazzino, hanno fatto domande ai dipendenti, hanno lavorato per settimane. Alla fine ti hanno consegnato un processo verbale di constatazione con rilievi che, sommati, valgono più del tuo utile di due esercizi. Adesso aspetti l’accertamento e ti chiedi se ha senso chiedere un incontro, magari in video, per spiegare come funziona davvero la tua attività.
Cosa cambia per te
La tua posizione ha una particolarità che cambia l’intera strategia: tu hai già un documento che l’ufficio dovrà smontare, e quel documento è il PVC. Non parti da una pagina bianca, parti da un atto istruttorio che contiene le contestazioni, i metodi di calcolo e i presupposti di fatto. Tutta la tua difesa nel contraddittorio consiste nel dimostrare che quei presupposti non reggono.
Il quadro procedurale è cambiato con la riforma. Il vecchio art. 12, comma 7, dello Statuto — che dava sessanta giorni per le osservazioni dopo il rilascio del PVC — è stato assorbito e sostituito dalla disciplina generale dell’art. 6-bis: oggi, dopo la verifica, deve arrivarti lo schema di atto con il termine complessivo di sessanta giorni. Resta invece pienamente in vigore l’art. 12 nel suo complesso, con i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica: e su quel terreno la sentenza Italgomme della Corte EDU del 6 febbraio 2025 ha aperto uno spazio difensivo nuovo, perché ha giudicato insufficienti le garanzie procedurali della disciplina italiana su accessi e ispezioni nei locali d’impresa. La Corte di cassazione ha recepito quei principi con ordinanze interlocutorie, tra cui la n. 11910/2025 e la n. 25751/2025.
La videoconferenza, per te, è particolarmente adatta a una cosa specifica: mostrare. In un confronto sui ricarichi, sulle rimanenze, sui consumi di materia prima o sui tempi di lavorazione, poter condividere lo schermo con il prospetto di ricostruzione, i tabulati di produzione o le foto del magazzino vale più di mille pagine. La piattaforma dell’Agenzia consente lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente nel corso dell’appuntamento.
I numeri
Ipotesi: PVC consegnato il 9 febbraio con rilievi per ricavi non contabilizzati pari a 128.600 euro. Schema di atto notificato il 3 aprile con maggiore imposta di 41.780 euro tra IRPEF e IVA, oltre sanzioni e interessi. I sessanta giorni scadono il 2 giugno. Se il termine di decadenza per la notifica dell’accertamento fosse fissato al 31 dicembre dello stesso anno, tra la scadenza del contraddittorio (2 giugno) e la decadenza intercorrono più di 120 giorni: la proroga non scatta e l’ufficio ha tempo fino al 31 dicembre. Se invece lo schema arrivasse il 20 novembre, con termine per le osservazioni al 19 gennaio dell’anno successivo, la scadenza cadrebbe oltre il termine di decadenza e la proroga opererebbe.
Sul fronte adesione, l’istanza va presentata entro trenta giorni dallo schema, quindi entro il 3 maggio nel primo scenario. Se non la presenti in quella finestra, ti resta comunque una finestra residua di quindici giorni dopo la notifica dell’avviso definitivo, ma con sospensione del termine di impugnazione ridotta a trenta giorni anziché i consueti novanta: una differenza di sessanta giorni che, per chi deve reperire liquidità, pesa moltissimo.
I rischi specifici
Il rischio che rovina più difese, nel tuo profilo, è l’ampliamento della pretesa: l’ufficio ti sottopone uno schema con certi rilievi, tu ti difendi su quelli, e nell’atto finale compaiono importi o contestazioni più gravi che non hai mai potuto discutere. Non è un’ipotesi teorica. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, con la sentenza n. 135 del 3 febbraio 2026, ha affermato che la pretesa si cristallizza nello schema di atto e che un ampliamento in peius non preceduto da un nuovo effettivo confronto non è legittimo: lo scostamento peggiorativo non è una semplice rimodulazione tecnica, richiede la riapertura del contraddittorio.
Il secondo rischio è di natura finanziaria e riguarda il dopo. Un accertamento importante su un’impresa individuale non colpisce solo l’azienda: colpisce il patrimonio personale, perché non c’è separazione. Il contraddittorio va quindi impostato guardando anche a cosa succede se la pretesa regge, perché da lì in avanti si aprono strumenti diversi — dalla composizione negoziata alle procedure di sovraindebitamento — che vanno considerati per tempo e non a debito già esecutivo.
Le mosse giuste
- Verbalizza le osservazioni già in fase di verifica, facendole inserire nel PVC: sono la base di partenza del contraddittorio successivo.
- Confronta riga per riga schema di atto e PVC, isolando ogni rilievo nuovo: su quelli il tuo termine di difesa si riapre, secondo il principio dell’ordinanza n. 287/2025.
- Chiedi la videoconferenza con condivisione schermo e prepara un prospetto di ricostruzione alternativo, non una memoria narrativa.
- Fai verificare l’autorizzazione all’accesso e la sua motivazione: dopo Italgomme è un terreno di contestazione concreto.
- Ragiona in anticipo sull’impatto finanziario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: nel tuo profilo la difesa tributaria e la gestione della sostenibilità del debito vanno impostate insieme, non una dopo l’altra.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Italgomme e alla sentenza tarantina n. 135/2026, per il tuo profilo è utile la Cassazione, Sez. V, 6 ottobre 2020, n. 21376, che ha applicato con rigore la verifica dei presupposti partecipativi: il contraddittorio non è un adempimento formale da spuntare, va accertato che ci sia stato davvero. E vanno ricordate le ordinanze della Cassazione n. 26650 del 24 novembre 2020 e n. 2848 del 5 febbraio 2021, che nel regime previgente hanno ribadito la centralità delle garanzie riconosciute al contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
Se rappresenti una società di capitali o una struttura organizzata
La tua situazione
Sei l’amministratore, il CFO o il consulente di riferimento di una S.r.l. o di una S.p.A. Il contraddittorio non ti riguarda come persona: riguarda un soggetto giuridico, con un bilancio da chiudere, un collegio sindacale che chiede notizie, banche che leggono le contingenze passive e magari un revisore che vuole capire se serve un fondo rischi. Alla riunione con l’ufficio partecipano più persone: tu, il legale, il commercialista, forse il responsabile amministrativo che ha materialmente registrato le operazioni contestate.
Cosa cambia per te
Per te la videoconferenza non è una comodità, è la soluzione naturale a un problema logistico reale: mettere nella stessa stanza, nello stesso momento, quattro professionisti che stanno in quattro città diverse è complicato in presenza e banale da remoto. La procedura delineata dalla circolare 6/E del 23 marzo 2020 è pensata esattamente per questo: si concorda lo strumento, si svolge l’incontro, si redige il verbale dando atto delle modalità, si condivide la bozza per correggere errori, si sottoscrive anche con firma digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Ma proprio la pluralità dei partecipanti apre questioni che negli altri profili non esistono. Chi è “presente” al contraddittorio? Chi è legittimato a sottoscrivere il verbale? Serve una procura scritta per il difensore e una delega per il consulente? In sede di adesione il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore, e il raggiungimento dell’accordo può richiedere più incontri successivi: ogni incontro va documentato, e la documentazione deve essere coerente sui poteri di chi partecipa. Un verbale sottoscritto da chi non aveva il potere di impegnare la società è un problema che emerge sempre nel momento peggiore.
C’è poi il tema della perimetrazione. Nelle strutture organizzate i rilievi sono spesso molteplici e disomogenei: transfer pricing, costi non inerenti, IVA su operazioni intracomunitarie, ammortamenti. Il confronto orale tende a concentrarsi sui rilievi più discussi e a lasciare in ombra gli altri, che poi finiscono nell’atto definitivo senza che nessuno li abbia mai contestati.
I numeri
Ipotesi: schema di atto notificato via PEC il 6 ottobre, con quattro rilievi per complessivi 312.400 euro di maggiore imponibile e 74.976 euro di maggiore imposta, oltre sanzioni e interessi. Termine dei sessanta giorni: 5 dicembre. Istanza di adesione entro trenta giorni, dunque entro il 5 novembre; invito a comparire dell’ufficio entro i quindici giorni successivi alla ricezione dell’istanza.
Se in adesione si definisce riducendo l’imponibile a 190.000 euro, la maggiore imposta scende a circa 45.600 euro e le sanzioni si riducono a un terzo del minimo edittale applicabile: su una sanzione minima ipotetica di 31.920 euro l’importo diventa 10.640 euro. Il confronto va però fatto con lo scenario alternativo: proseguire fino al ricorso significa versare il contributo unificato dovuto per legge in base al valore della lite e sostenere un contenzioso, con la possibilità però di ottenere l’annullamento integrale se il vizio procedimentale regge. È una scelta che si fa con i numeri di entrambi gli scenari sul tavolo, non a sensazione.
I rischi specifici
Il rischio principale della tua struttura è il contraddittorio “parziale”: si discute di due rilievi su quattro, il verbale dà atto solo di quelli, e nell’atto finale gli altri due restano intatti e non contestati. La difesa in giudizio su un rilievo mai discusso nel contraddittorio è strutturalmente più debole, perché ti mancano sia l’interlocuzione sia i documenti che avresti potuto depositare.
Il secondo rischio è la disallineatura tra il piano tributario e quello societario. Un accertamento rilevante incide sul bilancio, sui covenant bancari, sulla valutazione della continuità aziendale. Se il contraddittorio viene gestito solo come questione fiscale, quelle conseguenze arrivano dopo, e arrivano tutte insieme.
Le mosse giuste
- Formalizza i poteri prima dell’incontro: procura al difensore, delega ai consulenti, indicazione di chi sottoscrive il verbale per la società.
- Costruisci un’agenda scritta dei rilievi e chiedi che il verbale dia atto della trattazione di ciascuno, uno per uno.
- Deposita memorie separate per ogni rilievo, così che nessuna contestazione resti priva di difesa scritta.
- Verifica che l’atto finale non ecceda lo schema, alla luce del principio affermato dalla CGT di Taranto con la sentenza n. 135/2026.
- Coordina la difesa tributaria con la gestione finanziaria e societaria, valutando per tempo gli strumenti di regolazione della crisi se la pretesa dovesse consolidarsi.
Giurisprudenza dedicata
Per il tuo profilo è essenziale la Cassazione, Sez. Un., 25 luglio 2025, n. 21271, che ha armonizzato il criterio della cosiddetta prova di resistenza: il contribuente deve dimostrare che, senza la violazione, il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso, indicando ragioni concrete e non pretestuose. Va però letta con attenzione, perché la stessa pronuncia circoscrive il proprio intervento al regime anteriore all’art. 6-bis: la dottrina più recente sostiene, con argomenti solidi, che quel paradigma non sia automaticamente trasferibile al nuovo contraddittorio generalizzato, dove l’annullabilità è prevista direttamente dalla legge. È esattamente il tipo di questione che si vince o si perde per come viene impostata nel ricorso di primo grado.
Se vivi all’estero o non puoi raggiungere l’ufficio
La tua situazione
Sei iscritto all’AIRE e vivi a Monaco, a Londra o a Dubai, ma l’Agenzia contesta la tua residenza fiscale o redditi prodotti in Italia. Oppure sei in Italia, ma sei una persona anziana, con problemi di salute, in cura lontano da casa, o assisti un familiare non autosufficiente. In tutti questi casi la convocazione allo sportello di una Direzione provinciale non è un fastidio: è un ostacolo che rischia di trasformarsi in rinuncia alla difesa.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, e va detto con onestà. Non esiste una norma che ti attribuisca il diritto di pretendere il collegamento da remoto perché sei lontano o perché non puoi muoverti, e la distanza non allunga di un giorno i sessanta giorni dell’art. 6-bis. Il termine è lo stesso per chi abita a duecento metri dall’ufficio e per chi abita a diecimila chilometri.
Quello che invece hai a disposizione sono canali che, usati bene, azzerano la distanza. Il servizio di videochiamata dell’Agenzia consente di dialogare in diretta con i funzionari da computer, smartphone o tablet, prenotando l’appuntamento e scegliendo la modalità di contatto: telefonata dall’ufficio, videochiamata o sportello. La procedura del contraddittorio a distanza codificata dalla circolare 6/E del 23 marzo 2020 prevede espressamente che nella PEC o nell’e-mail di richiesta si indichino il recapito telefonico o lo strumento di videoconferenza da usare, e che il verbale dia atto delle modalità con cui l’incontro si è svolto. Il servizio “Consegna documenti e istanze” consente di trasmettere file firmati digitalmente secondo il Codice dell’amministrazione digitale, evitando un secondo accesso in ufficio per la consegna dell’originale.
C’è poi lo strumento della rappresentanza. In sede di adesione puoi farti rappresentare o assistere da un procuratore: se hai un difensore in Italia, può partecipare lui al contraddittorio, anche in video, e tu collegarti solo per i passaggi che ti riguardano personalmente. Per chi si trova in condizioni di impedimento esiste inoltre la figura della persona di fiducia abilitata a operare nei servizi online, con richiesta di abilitazione all’Agenzia corredata dalla documentazione prevista, inclusa l’attestazione dello stato di impedimento rilasciata dal medico.
I numeri
Ipotesi: sei iscritto AIRE dal 2019 e ricevi uno schema di atto che contesta la residenza fiscale per due annualità, con maggiore imposta di 58.200 euro complessivi. Notifica il 4 marzo, termine dei sessanta giorni al 3 maggio. Se aspetti di rientrare in Italia ad agosto per “andare a parlare in ufficio”, il termine è scaduto da tre mesi e l’atto è già stato adottato: l’art. 6-bis vieta di adottare l’atto prima della scadenza, non dopo.
Se invece il 6 marzo chiedi via PEC l’accesso al fascicolo e proponi tre date per un confronto in videoconferenza, il 20 marzo ottieni i documenti, il 9 aprile svolgi la videoconferenza con il tuo difensore collegato dall’Italia, e il 28 aprile depositi le controdeduzioni con la documentazione estera tradotta, hai usato per intero i sessanta giorni senza prendere un aereo. Sulla differenza di fuso orario: chiedi fasce orarie compatibili nella stessa richiesta scritta, perché una convocazione alle 9:00 italiane con un contribuente a Los Angeles è una convocazione a cui nessuno partecipa davvero.
I rischi specifici
Il rischio decisivo per il tuo profilo è la notifica: se non presidi il canale attraverso cui l’atto ti raggiunge, scopri l’esistenza dello schema di atto quando ormai il termine è consumato. Domicilio digitale, indirizzo dichiarato, delega a un domiciliatario in Italia: sono decisioni che vanno prese prima, non quando arriva la contestazione.
Il secondo rischio è documentale. Le prove che ti servono — contratti di lavoro esteri, certificati di residenza, utenze, movimenti bancari stranieri — richiedono tempo per essere ottenute e spesso traduzione. Sessanta giorni sono pochi se cominci a raccoglierle il quarantesimo.
Le mosse giuste
- Presidia il canale di notifica: verifica domicilio digitale e recapiti comunicati all’Agenzia, e valuta una delega a un professionista in Italia.
- Chiedi accesso al fascicolo e videoconferenza nello stesso atto scritto, entro i primi giorni, indicando fasce orarie compatibili con il tuo fuso.
- Avvia subito la raccolta documentale estera, mettendo in conto i tempi di rilascio e di traduzione.
- Fatti rappresentare da un difensore in Italia per tutti i passaggi che non richiedono la tua presenza personale.
- Usa i canali telematici per il deposito, trasmettendo i file firmati digitalmente ed evitando invii cartacei dall’estero.
Giurisprudenza dedicata
Per il tuo profilo è importante il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 11088/2015 e ribadito dall’orientamento prevalente: ciò che rileva ai fini del rispetto del termine dilatorio è la data di adozione dell’atto, non quella della successiva notifica al contribuente. È una regola che ti riguarda direttamente, perché nelle notifiche all’estero il divario tra adozione e ricezione può essere di settimane, e sapere quale data conta cambia l’esito dell’eccezione.
Se sei erede, coobbligato, garante o socio di una società cancellata
La tua situazione
Non hai fatto tu la dichiarazione contestata. La contestazione riguarda tuo padre, che è morto due anni fa; oppure la società di cui eri socio, cancellata dal registro delle imprese; oppure un rapporto in cui hai prestato garanzia. Ti arriva un atto che parla di annualità che non hai gestito, di documenti che non hai mai visto, e ti chiedi se ha senso presentarti a un contraddittorio per fatti altrui.
Cosa cambia per te
Cambia moltissimo, e in due direzioni opposte.
Dal lato sfavorevole, sei destinatario di una pretesa che non hai generato e devi ricostruire una posizione che non conosci: l’accesso al fascicolo, per te, non è un’opzione ma il presupposto stesso della difesa. Per il tuo profilo la richiesta di accesso e di estrazione di copia degli atti va presentata immediatamente, il giorno stesso in cui ricevi lo schema, perché il termine di sessanta giorni è complessivo e tu parti da zero.
Dal lato favorevole, la pluralità dei soggetti moltiplica i punti di attacco. Se gli eredi sono tre e il contraddittorio è stato instaurato con uno solo, c’è un tema. Se la società è cancellata, occorre verificare i presupposti della responsabilità: l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, prevede che ai fini fiscali l’estinzione della società abbia effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione, e l’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disciplina la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci entro limiti precisi, che vanno verificati e non presunti. Per gli eredi, l’art. 65 del d.P.R. 600/1973 prevede specifici obblighi di comunicazione e la proroga di sei mesi dei termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro i quattro mesi successivi.
La videoconferenza, nel tuo caso, ha un pregio pratico enorme: consente a più coobbligati che vivono in città diverse di partecipare insieme allo stesso confronto, con un unico verbale, evitando che ciascuno ricostruisca una versione diversa dei fatti. La piattaforma dell’Agenzia consente lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente nel corso dell’appuntamento, il che semplifica la sottoscrizione congiunta.
I numeri
Ipotesi: il contribuente muore il 14 gennaio; alla data del decesso pende un termine di decadenza fissato al 31 dicembre dello stesso anno. Con la proroga di sei mesi dell’art. 65 il termine si sposta al 30 giugno dell’anno successivo. Gli eredi sono tre e la pretesa complessiva è di 96.300 euro di maggiore imposta oltre accessori.
Schema di atto notificato a ciascun erede il 10 aprile: sessanta giorni fino al 9 giugno per ognuno. Se solo uno chiede l’accesso al fascicolo il 12 aprile e lo ottiene il 24 aprile, la difesa si costruisce su documenti condivisi tra tutti; se ciascuno si muove per conto proprio a metà maggio, si arriva alla scadenza con tre ricostruzioni parziali e nessuna completa. Sul piano della responsabilità patrimoniale, la posizione di ciascun erede va poi verificata rispetto all’accettazione dell’eredità e alle sue forme: è una valutazione che va fatta prima del contraddittorio, non dopo.
I rischi specifici
Il rischio che pesa di più su di te è partecipare a un contraddittorio senza aver prima verificato se sei davvero il soggetto passivo della pretesa: discutere il merito senza contestare la legittimazione equivale a confermare implicitamente di essere il destinatario corretto. L’ordine delle questioni, nel tuo profilo, non è un dettaglio stilistico: prima la posizione soggettiva, poi il merito.
Il secondo rischio è il disallineamento tra coobbligati. Se in videoconferenza un erede dice una cosa e un altro ne dice un’altra, il verbale registra la contraddizione e quella contraddizione finisce nel fascicolo.
Le mosse giuste
- Chiedi l’accesso al fascicolo il giorno stesso in cui ricevi lo schema di atto.
- Verifica prima di tutto la legittimazione: qualità di erede, limiti della responsabilità, presupposti dell’art. 36 del d.P.R. 602/1973 per i soci, effetti dell’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 per le società cancellate.
- Coordina la posizione di tutti i coobbligati prima dell’incontro, con una linea difensiva scritta e condivisa.
- Chiedi un unico contraddittorio in videoconferenza con tutti i coobbligati collegati, così da avere un solo verbale coerente.
- Solleva le questioni soggettive in apertura di verbale, facendo mettere a verbale che la partecipazione al merito avviene in via subordinata.
Giurisprudenza dedicata
Per il tuo profilo è utile richiamare la Cassazione, Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635, che ha valorizzato il contraddittorio endoprocedimentale come momento in cui il contribuente può far emergere elementi che l’ufficio da solo non possiede: nella tua posizione, in cui l’amministrazione lavora su documenti di un soggetto che non c’è più o di una società cancellata, questo principio ha un peso concreto. Va inoltre considerata la Cassazione, ord. n. 2778/2026, secondo cui la presentazione dell’istanza di definizione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 non produce l’effetto sospensivo di novanta giorni del termine per impugnare quando sia stata preceduta dall’invito a comparire di cui all’art. 5 dello stesso decreto e il contraddittorio si sia effettivamente svolto: nei procedimenti con più coobbligati, dove i tempi si allungano fisiologicamente, contare su una sospensione che non c’è significa arrivare tardi al ricorso.
Tre convocazioni, tre esiti
Prendiamo lo stesso identico problema — una convocazione a cui si chiede di partecipare in videoconferenza — e vediamolo applicato a tre profili diversi, numeri alla mano. Sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo Studio.
Prima ipotesi: pensionato, schema di atto per 6.840 euro di imposta. Schema notificato il 12 marzo, termine al 11 maggio. Il contribuente chiede il 16 marzo un appuntamento in videochiamata tramite la sezione “Prenota un appuntamento”, servizio “Controlli”, e contestualmente l’accesso al fascicolo. Ottiene i documenti il 30 marzo, svolge la videochiamata il 15 aprile mostrando le ricevute delle spese sanitarie, deposita controdeduzioni il 5 maggio. Esito dimostrativo: la contestazione si riduce alla parte non documentata, 1.320 euro, che il contribuente definisce evitando il contenzioso. Il fattore decisivo non è stata la videochiamata: è stato aver chiesto l’accesso al fascicolo entro il quarto giorno.
Seconda ipotesi: professionista, versamenti non giustificati per 87.300 euro, maggiore imposta 34.920 euro. Schema notificato via PEC il 18 maggio, termine al 17 luglio. Il professionista chiede la videoconferenza ma non l’accesso al fascicolo. La videoconferenza si svolge il 12 giugno: dura un’ora, si discute a braccio, il verbale dà atto che “il contribuente si riserva di produrre documentazione”. Il 17 luglio deposita una memoria di quattro pagine senza il prospetto analitico dei movimenti. Esito dimostrativo: l’atto viene emesso integralmente, perché la presunzione sui versamenti non è stata superata movimento per movimento. Variante: se lo stesso professionista arrivasse alla videoconferenza con un prospetto che distingue i 41 versamenti riferibili a giroconti, disinvestimenti e apporti personali dai 12 realmente riferibili a compensi, la discussione si sposterebbe su dodici voci invece che su centoquattro, con un ordine di grandezza della pretesa completamente diverso.
Terza ipotesi: S.r.l., quattro rilievi per 74.976 euro di maggiore imposta. Schema notificato il 6 ottobre, termine al 5 dicembre. La società presenta istanza di adesione il 30 ottobre; l’ufficio formula l’invito a comparire entro quindici giorni e fissa il contraddittorio in videoconferenza, a cui partecipano amministratore, difensore e commercialista con procura e deleghe formalizzate. Si tratta ciascuno dei quattro rilievi, il verbale ne dà atto separatamente, due vengono abbandonati dall’ufficio, uno ridotto, uno confermato. Esito dimostrativo: definizione dell’imponibile a 190.000 euro, maggiore imposta a circa 45.600 euro, sanzioni ridotte a un terzo del minimo edittale. Variante negativa: se il verbale avesse dato atto genericamente di “esame della posizione” senza distinguere i rilievi, l’atto finale avrebbe potuto riproporre integralmente i due rilievi abbandonati, e la società non avrebbe avuto alcun documento da opporre.
Il filo comune delle tre ipotesi è uno solo: la videoconferenza non produce risultati da sola. Produce risultati quando arriva dopo l’accesso al fascicolo, quando è preceduta da una ricostruzione documentale e quando lascia dietro di sé un verbale analitico. Senza questi tre elementi è una conversazione cortese che non modifica nulla.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Le categorie servono a orientarsi, ma la vita reale le mescola. Ecco le combinazioni più frequenti e come si comportano.
Dipendente con partita IVA accessoria. Percepisci un reddito da lavoro dipendente e affianchi una piccola attività autonoma. Se la contestazione riguarda la dichiarazione nel suo complesso, ti trovi con un atto unico che tocca due sfere: sul reddito da lavoro dipendente valgono le logiche del primo profilo, sui compensi professionali quelle del secondo, comprese le presunzioni dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973 nei limiti fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228/2014. Nel contraddittorio devi tenere le due partite separate anche formalmente, perché la difesa sui compensi richiede una ricostruzione bancaria che sul reddito da lavoro dipendente non serve. In videoconferenza, chiedi che il verbale distingua i due blocchi.
Pensionato che ha ereditato una posizione fiscale. Sommi il quinto profilo al primo. La tua età o le tue condizioni di salute rendono la videoconferenza la modalità più adatta, ma la posizione da difendere non è tua e richiede accesso immediato agli atti. La combinazione peggiore è quella in cui il contribuente, per non affrontare la complessità, lascia decorrere il termine sperando che “poi si vedrà”: dopo l’atto la difesa esiste ancora, ma il costo e i tempi cambiano radicalmente.
Amministratore di società destinatario anche di un atto personale. Capita spesso: alla società viene contestato un maggiore imponibile e all’amministratore, in parallelo, un reddito personale correlato. Sono due procedimenti distinti, con due schemi di atto e due termini autonomi, che però si nutrono degli stessi fatti. La tentazione è gestirli nello stesso incontro; la scelta corretta è tenerli formalmente separati, perché una dichiarazione resa nel procedimento societario finisce nel fascicolo di quello personale. In videoconferenza, verifica sempre a quale procedimento si riferisce il verbale che stai sottoscrivendo.
Socio di società cancellata che è anche imprenditore individuale. Qui si sommano il terzo e il sesto profilo: da un lato devi difendere una posizione altrui verificando i presupposti della tua responsabilità, dall’altro hai un’attività in corso con un patrimonio personale esposto. La sequenza corretta è: prima la questione soggettiva sulla posizione ereditata dalla società, poi la valutazione dell’impatto complessivo sulla tua sostenibilità finanziaria, considerando anche gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento e di composizione negoziata.
Professionista che vive all’estero. Secondo e quinto profilo insieme. È la combinazione in cui la videoconferenza dà il massimo beneficio, perché la ricostruzione documentale può essere fatta interamente da remoto e il difensore in Italia può gestire l’accesso al fascicolo. Attenzione però al fuso e alla lingua dei documenti: chiedi fasce orarie compatibili e metti in conto i tempi di traduzione.
In tutti i casi misti vale una regola pratica: quando appartieni a più profili, l’ordine delle mosse conta più della singola mossa. Prima si stabilisce chi sei rispetto alla pretesa, poi si guardano i documenti, poi si decide se e come chiedere il confronto orale.
Il confronto tra profili
Se hai letto solo la tua sezione, questa tabella ti serve a vedere dove ti collochi rispetto agli altri. Le voci sono quelle che cambiano davvero da profilo a profilo: non la cortesia dell’ufficio, ma i termini, i canali e i punti di attacco. La lettura orizzontale mostra una cosa che spesso sfugge: il termine di sessanta giorni è identico per tutti, ma il tempo realmente utilizzabile è molto diverso, perché dipende da quanto tempo ti serve per procurarti i documenti. Chi parte da zero — eredi, coobbligati, chi vive all’estero — ha lo stesso termine di chi ha tutto in ufficio, e questo è il vero squilibrio del sistema.
| Aspetto | Dipendente / pensionato | Professionista con P.IVA | Imprenditore individuale | Società di capitali | Residente estero / impedito | Erede / coobbligato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atto tipico ricevuto | Comunicazione di irregolarità o avviso di liquidazione | Schema di atto da indagini finanziarie | PVC e successivo schema di atto | Schema di atto pluririlievo | Schema di atto su residenza o redditi esteri | Schema di atto su posizione altrui |
| Contraddittorio ex art. 6-bis | Spesso escluso (DM 24.4.2024) | Applicabile | Applicabile | Applicabile | Applicabile | Applicabile |
| Termine per controdedurre | 60 giorni complessivi se dovuto | 60 giorni complessivi | 60 giorni complessivi | 60 giorni complessivi | 60 giorni complessivi | 60 giorni complessivi |
| Canale telematico più utile | CIVIS e videochiamata assistenza | PEC e videoconferenza con condivisione documenti | Videoconferenza con condivisione schermo | Videoconferenza multiutente con verbale analitico | Videochiamata con difensore in Italia | Videoconferenza con tutti i coobbligati |
| Urgenza dell’accesso al fascicolo | Media | Alta | Alta | Alta | Molto alta | Massima, immediata |
| Rischio principale | Confondere atti esclusi e schemi di atto | Concedere oralmente ciò che non si può recuperare | Ampliamento della pretesa nell’atto finale | Contraddittorio parziale su alcuni rilievi | Notifica non presidiata e termini consumati | Discutere il merito senza contestare la legittimazione |
| Leva difensiva specifica | Documentazione delle spese e detrazioni | Limiti delle presunzioni ex art. 32 d.P.R. 600/1973 | Garanzie sull’accesso dopo Italgomme | Cristallizzazione della pretesa nello schema | Rappresentanza tramite procuratore in Italia | Verifica dei presupposti di responsabilità |
Le domande trasversali
Se l’ufficio rifiuta la videoconferenza, l’atto è viziato? No. L’art. 6-bis costruisce il contraddittorio su schema di atto, accesso al fascicolo e controdeduzioni: il diniego di un incontro orale, di per sé, non integra la violazione. Diventa rilevante se si accompagna ad altro: fascicolo non consegnato, termine inferiore a sessanta giorni, osservazioni ignorate nella motivazione dell’atto finale. La richiesta scritta di videoconferenza, però, va fatta comunque: se il diniego si somma ad altre carenze, quel documento entra nella ricostruzione complessiva della vicenda procedimentale.
La videoconferenza sostituisce le memorie scritte? Mai. È la domanda più importante di tutte e la risposta è secca. Nel processo tributario si porta ciò che è documentato: un contraddittorio orale eccellente e non verbalizzato analiticamente vale, in giudizio, quanto una conversazione al bar. Depositare sempre controdeduzioni scritte, anche brevi, anche a conferma di ciò che si è detto in video.
Cosa succede se cambio profilo durante la procedura? Se perdi il lavoro, se chiudi la partita IVA, se la società viene posta in liquidazione mentre il contraddittorio è aperto, i termini non cambiano: restano quelli fissati dallo schema di atto. Cambiano invece la strategia e gli strumenti disponibili a valle, perché una pretesa sostenibile per un’impresa attiva può non esserlo per un soggetto che ha cessato l’attività.
I termini si fermano ad agosto? Bisogna distinguere due istituti diversi che vengono spesso confusi. La sospensione feriale, quella che riguarda i termini processuali e quindi anche i sessanta giorni per il ricorso, è la sospensione dal 1° al 31 agosto. Per i termini istruttori — quelli per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti al contribuente — opera invece la diversa sospensione prevista dall’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che l’Agenzia ha ricondotto anche al termine per le deduzioni difensive nelle risposte fornite in videoconferenza del 5 febbraio 2025, con un allungamento di circa un mese per gli schemi di atto notificati a giugno o luglio. Il calcolo va verificato caso per caso: sbagliarlo di un giorno significa perdere l’atto.
Posso chiedere l’adesione dopo aver già fatto il contraddittorio? Se dalle osservazioni emergono i presupposti per un accordo, le parti possono avviare l’adesione di comune accordo ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del D.Lgs. 218/1997, senza bisogno di una domanda formale separata. Ma chi si è già avvalso del contraddittorio non può poi presentare una nuova istanza di adesione dopo la notifica dell’avviso: è un bivio, non una sequenza illimitata di tentativi.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti verificati che sorreggono le affermazioni di questa guida, ordinati per profilo di riferimento. I principi sono riformulati; per il testo integrale si rinvia alle pronunce.
Per tutti i profili — il quadro generale
- Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 25 luglio 2025, n. 21271. Ha armonizzato il criterio della prova di resistenza: chi lamenta la violazione del contraddittorio deve indicare le ragioni concrete che avrebbe fatto valere, non essendo sufficiente una contestazione generica o pretestuosa. Rilevanza: è la pronuncia con cui l’ufficio si difenderà, ma è espressamente circoscritta al regime anteriore all’art. 6-bis, e questo è il primo argomento da spendere nel ricorso.
- Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 24823 del 2015. Nel regime previgente aveva limitato l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ai tributi armonizzati, escludendolo per quelli interni. Rilevanza: serve a misurare la portata della riforma, perché l’art. 6-bis ha superato quella distinzione rendendo il contraddittorio la regola generale.
- Corte di cassazione, Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635. Ha valorizzato il contraddittorio come momento in cui emergono elementi che l’amministrazione da sola non possiede. Rilevanza: è la radice sostanziale del principio, utile in ogni memoria per spiegare perché il confronto non è un adempimento formale.
- Corte di giustizia dell’Unione europea, 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropé. Ha riconosciuto il diritto di essere sentiti prima dell’adozione di un atto sfavorevole come componente dei diritti della difesa e principio generale del diritto dell’Unione. Rilevanza: fondamento sovranazionale della pretesa a un confronto effettivo.
- Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-129/13, Kamino International Logistics, 2014. Ha ribadito e precisato la portata del diritto di difesa nel procedimento amministrativo e le conseguenze della sua violazione. Rilevanza: completa il quadro eurounitario, con particolare peso nelle contestazioni IVA e doganali.
Per il profilo del lavoratore dipendente e del pensionato
- Corte di cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 maggio 2025, n. 12896. Si è occupata del regime transitorio dell’art. 6-bis e della decorrenza del 30 aprile 2024. Rilevanza: stabilire se al tuo atto si applichi o meno il nuovo contraddittorio è il presupposto di ogni eccezione.
- Corte di cassazione, Sez. V, ordinanza 7 gennaio 2025, n. 287. Quando nel corso del confronto emergono contestazioni nuove rispetto a quelle originarie, il termine dilatorio decorre dalla comunicazione delle nuove contestazioni. Rilevanza: se in videoconferenza spuntano rilievi inediti, il tempo per difendersi riparte da capo.
Per il profilo del professionista e del lavoratore autonomo
- Corte costituzionale, sentenza 6 ottobre 2014, n. 228. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del d.P.R. 600/1973 nella parte in cui equiparava i lavoratori autonomi agli imprenditori quanto alla presunzione sui prelevamenti non giustificati. Rilevanza: elimina in radice un’intera categoria di contestazioni bancarie nei confronti dei professionisti.
- Corte di cassazione, pronuncia n. 29739/2025. Ha chiarito che la sentenza costituzionale n. 228/2014 ha escluso la presunzione solo per i prelevamenti, mentre per i versamenti non giustificati la presunzione continua ad applicarsi anche ai lavoratori autonomi. Rilevanza: delimita con precisione dove la difesa è automatica e dove va costruita movimento per movimento.
Per il profilo dell’imprenditore e dell’impresa verificata
- Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, sentenza 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri c. Italia, ricorso n. 36617/18. Ha ritenuto la disciplina italiana su accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali aziendali e professionali incompatibile con l’art. 8 CEDU, per l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta alle autorità e l’assenza di garanzie procedurali e di un rimedio giurisdizionale effettivo. Rilevanza: apre un fronte difensivo sulla legittimità stessa dell’accesso da cui è nato il PVC.
- Corte di cassazione, ordinanze interlocutorie n. 11910/2025 e n. 25751/2025. Hanno recepito i principi della sentenza Italgomme nell’ordinamento interno. Rilevanza: dimostrano che l’argomento non è teorico ma è entrato nel circuito della legittimità.
- Corte di cassazione, Sez. V, 6 ottobre 2020, n. 21376. Ha applicato con rigore la verifica dei presupposti partecipativi. Rilevanza: sostiene la tesi che il contraddittorio va accertato nella sostanza, non nella forma.
Per il profilo della società e delle strutture organizzate
- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, sentenza n. 135 del 3 febbraio 2026. La pretesa si cristallizza nello schema di atto: un ampliamento in peius nell’atto definitivo, non preceduto da un nuovo effettivo contraddittorio, non è legittimo, perché lo scostamento peggiorativo non è una rimodulazione tecnica ma richiede la riapertura del confronto. Rilevanza: è l’arma contro l’atto che “cresce” rispetto allo schema.
- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. I, sentenza 1° giugno 2026, n. 8483. Ha ritenuto regolarmente instaurato il contraddittorio in presenza di un invito che, pur non recando la veste formale di schema di atto, ne assolveva sostanzialmente funzione ed effetti, consentendo un confronto informato ed effettivo. Rilevanza: la sostanza prevale sul nome dell’atto, e questo vale in entrambe le direzioni.
Per il profilo dell’erede, del coobbligato e di chi vive all’estero
- Corte di cassazione, n. 11088/2015 e orientamento successivo prevalente. Ai fini del rispetto del termine dilatorio rileva la data di adozione dell’atto, non quella della successiva notifica. Rilevanza: decisiva quando tra adozione e ricezione passano settimane, come nelle notifiche all’estero.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 2778/2026. L’istanza di definizione ex art. 6 del D.Lgs. 218/1997 non produce l’effetto sospensivo di novanta giorni del termine per impugnare quando sia stata preceduta dall’invito a comparire ex art. 5 e il contraddittorio si sia effettivamente svolto. Rilevanza: evita l’errore, frequente nei procedimenti con più coobbligati, di contare su una sospensione inesistente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo, declinati per profilo dove la differenza è reale.
- Qualifichiamo l’atto ricevuto, verificando se rientra tra quelli esclusi dal contraddittorio in base al decreto MEF 24 aprile 2024 e all’interpretazione autentica dell’art. 7-bis del D.L. 39/2024, e calcoliamo con esattezza i termini che ne derivano.
- Presentiamo l’istanza di accesso e di estrazione di copia degli atti del fascicolo nei primi giorni utili: per gli eredi e per i coobbligati lo facciamo il giorno stesso, perché il termine di sessanta giorni è complessivo dopo il D.Lgs. 192/2025.
- Formuliamo per iscritto la richiesta di contraddittorio in videoconferenza, indicando strumento, recapiti e date proposte secondo lo schema procedurale della circolare 6/E del 23 marzo 2020, e conserviamo la richiesta anche in caso di diniego.
- Ricostruiamo analiticamente le movimentazioni bancarie per professionisti e autonomi, separando prelevamenti e versamenti alla luce della sentenza costituzionale n. 228/2014, e produciamo il prospetto prima dell’incontro, non dopo.
- Confrontiamo riga per riga PVC e schema di atto per gli imprenditori verificati, isolando ogni rilievo nuovo su cui il termine di difesa si riapre.
- Formalizziamo procure e deleghe per le società, definendo chi partecipa e chi sottoscrive il verbale, e pretendiamo che il verbale dia atto separatamente di ciascun rilievo trattato.
- Gestiamo la rappresentanza dei contribuenti residenti all’estero, partecipando al contraddittorio in loro vece e presidiando il canale di notifica.
- Redigiamo e depositiamo sempre le controdeduzioni scritte, anche quando il confronto orale è andato bene, perché in giudizio conta ciò che è documentato.
- Verifichiamo che l’atto finale non ecceda lo schema e che la motivazione dia conto delle osservazioni presentate, costruendo su questo l’eccezione da spendere nel ricorso.
- Impostiamo il ricorso di primo grado includendo i vizi procedimentali a pena di decadenza, e manteniamo la stessa linea difensiva in appello e in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario significa che la materia dell’articolo — il procedimento impositivo — è terreno ordinario dello Studio, e che l’operatività nazionale consente di seguire un contraddittorio davanti a qualunque Direzione provinciale, in presenza o da remoto, senza che la distanza incida sulla qualità della difesa. La qualità di cassazionista conta perché il vizio di contraddittorio non è rilevabile d’ufficio: va eccepito nel ricorso di primo grado a pena di decadenza e va difeso fino all’ultimo grado, e chi imposta la prima memoria sapendo già come quella questione andrà argomentata in Cassazione costruisce una difesa diversa.
Quando l’accertamento incide sulla sostenibilità complessiva della posizione, entrano in gioco le altre abilitazioni: l’Esperto Negoziatore per le imprese che possono percorrere la composizione negoziata, il Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC per le persone fisiche e i soggetti non fallibili che devono valutare le procedure di sovraindebitamento. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: sul contraddittorio tributario questa combinazione è decisiva, perché la ricostruzione contabile e l’impostazione giuridica dell’eccezione procedimentale devono nascere nello stesso momento.
Non promettiamo esiti: analizziamo l’atto, verifichiamo i presupposti, ricostruiamo la documentazione e costruiamo la strategia più solida che i fatti consentono.
In conclusione
Il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate si può fare in videoconferenza: la prassi lo consente da anni e i canali telematici dell’Agenzia lo rendono oggi ordinario. Ma la videoconferenza è una modalità, non una difesa. Il primo passo è capire a quale profilo appartieni, perché da quello dipende se un contraddittorio ti spetta davvero, quanto tempo hai e quali sono i tuoi punti di attacco. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo: chiedere subito il fascicolo, ricostruire i documenti, e mettere per iscritto tutto ciò che conta.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo. La materia è il diritto tributario, che è precisamente l’ambito in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; e poiché il vizio di contraddittorio va eccepito nel ricorso di primo grado a pena di decadenza e poi difeso fino all’ultimo grado, essere seguiti da un avvocato cassazionista significa avere la stessa linea e lo stesso difensore dalla prima memoria all’eventuale giudizio di legittimità.
📩 Non aspettare che i sessanta giorni si consumino: se hai ricevuto uno schema di atto, un invito a comparire o un processo verbale di constatazione, mettiti in contatto con lo Studio Monardo adesso — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
