Debiti Dopo Separazione o Divorzio: Chi Deve Pagarli?

Ci siamo separati: quei debiti adesso chi li paga?

È la domanda che arriva quasi sempre dopo, mai durante. Durante la separazione si discute di casa, di figli, di assegno; i debiti restano sullo sfondo, come una questione che “si sistemerà”. Poi arriva la lettera della banca, o il decreto ingiuntivo, o il precetto, e la questione si presenta nella sua forma più concreta: quel prestito, quel mutuo, quel fido lo devo pagare io, lo deve pagare l’altro, oppure lo dobbiamo pagare entrambi?

La risposta dipende da tre variabili che quasi mai coincidono tra loro: chi ha firmato, a che cosa serviva il denaro, e quale regime patrimoniale c’era al momento in cui l’obbligazione è sorta. Cambiando anche una sola di queste variabili, cambia il soggetto tenuto a pagare — e cambia soprattutto la strada da percorrere per difendersi. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: chi cerca una regola unica (“dopo la separazione ognuno paga i propri debiti”) finisce quasi sempre per applicarla al caso sbagliato.

Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto in cui questa domanda diventa un problema esecutivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista: la difesa contro la pretesa di un creditore verso un ex coniuge si costruisce con opposizioni e impugnazioni che devono reggere non solo davanti al giudice dell’esecuzione, ma anche in appello e in sede di legittimità, e questa continuità di grado è parte del metodo. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: i debiti che sopravvivono a una separazione sono quasi sempre bancari e finanziari — mutui cointestati, prestiti, fideiussioni, carte revolving — e vanno letti nei contratti prima ancora che negli accordi di separazione. Quando poi l’esposizione complessiva non è più sostenibile, entra in gioco la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC.

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Il quadro di partenza: che cosa cambia — e che cosa non cambia — con la fine del matrimonio

Il primo equivoco da sciogliere riguarda l’effetto che separazione e divorzio producono sui debiti. Nessuno dei due li estingue, nessuno dei due li divide. La separazione incide sul regime patrimoniale tra i coniugi; il divorzio incide sullo status. Il rapporto obbligatorio con il creditore, invece, resta quello che era il giorno della firma del contratto, perché quel rapporto ha una fonte autonoma rispetto al matrimonio e rispetto alla sua crisi.

Ciò che cambia è la struttura patrimoniale su cui i creditori possono contare. In regime di comunione legale, l’art. 191 c.c. individua nella separazione personale una causa di scioglimento della comunione; dal quel momento i beni un tempo comuni proseguono in regime di comunione ordinaria e ciascuno degli ex coniugi può disporre della propria quota. Il testo della norma continua a riferirsi all’autorizzazione a vivere separati resa dal presidente del tribunale e alla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale purché omologato: dopo la riforma Cartabia — che ha unificato il rito e che chiude anche la separazione consensuale con sentenza — il riferimento pratico è all’ordinanza con cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati nel procedimento ex artt. 473-bis e seguenti c.p.c. Il coordinamento testuale è imperfetto, la sostanza no: c’è un momento preciso, databile, prima del quale valgono le regole della comunione legale e dopo il quale non valgono più, e individuarlo è spesso il primo atto difensivo utile.

Ciò che non cambia è la posizione di chi ha firmato. Se il contratto porta due firme, l’obbligazione è solidale e il creditore può chiedere l’intero a ciascuno dei due, senza doversi preoccupare di come gli ex coniugi abbiano regolato tra loro la questione. Se il contratto porta una firma sola, il debito è di chi ha firmato: l’altro coniuge non diventa condebitore per il solo fatto di essere stato sposato, nemmeno quando il denaro è servito alla famiglia. Su questo la Corte di cassazione è ferma da tempo: l’obbligazione assunta da un coniuge per soddisfare bisogni familiari non trasforma l’altro in debitore solidale, perché manca una deroga espressa al principio per cui il contratto non produce effetti verso i terzi (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 37612 del 30 novembre 2021).

Il regime patrimoniale sposta invece l’oggetto della garanzia, non l’identità del debitore. In comunione legale l’art. 186 c.c. individua le obbligazioni che gravano sui beni comuni — tra cui le spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione dei figli, e ogni obbligazione contratta anche separatamente nell’interesse della famiglia. L’art. 189 c.c. consente ai creditori particolari di un coniuge di soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione entro il valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. L’art. 190 c.c. permette ai creditori della comunione, quando i beni comuni non bastano, di aggredire i beni personali di ciascun coniuge nella misura della metà del credito. Sono strade sussidiarie, non automatiche, e ciascuna ha presupposti da dimostrare.

In regime di separazione dei beni, invece, lo sbarramento tra i due patrimoni è netto: ciascuno risponde con quanto è suo, salvo che abbia firmato o garantito. Ed è proprio qui che si annidano le sorprese più frequenti, perché la separazione dei beni non protegge chi ha prestato una fideiussione, chi ha cointestato un conto affidato, chi compare come coobbligato in un contratto di finanziamento firmato distrattamente anni prima.

Tipo di debitoChi ne risponde verso il creditoreNota rilevante dopo la separazione
Prestito o finanziamento intestato a un solo coniugeSolo il firmatarioI beni comuni possono essere aggrediti in via sussidiaria entro la quota del coniuge obbligato (art. 189 c.c.)
Mutuo o finanziamento cointestatoEntrambi, in solido, per l’interoL’accordo che ne addossa il pagamento a uno solo vale tra gli ex coniugi, non verso la banca
Fideiussione prestata da un coniugeIl fideiussore, per interoLa fine del matrimonio non estingue la garanzia
Debito contratto nell’interesse della famiglia da un solo coniugeIl firmatario; i beni comuni ex art. 186 c.c.I beni personali dell’altro rispondono solo in via sussidiaria e nella misura della metà (art. 190 c.c.)
Spese condominiali della casa assegnataIl proprietario verso il condominioIl riparto interno tra ex coniugi segue criteri diversi da quelli opponibili all’amministratore

Su questo sfondo si aprono tre strade. Non sono alternative eleganti sulla carta: sono percorsi con organi, tempi e rischi diversi, e ciascuno funziona bene in una situazione e male in un’altra.


Opzione 1 — Contestare la pretesa: dimostrare di non dover pagare

In cosa consiste

La prima strada è quella difensiva in senso stretto: negare che quel debito, in quella misura, verso quel soggetto, gravi su di sé. Non si tratta di un’argomentazione morale (“quei soldi li ha spesi lui”) ma di una verifica tecnica su chi è il debitore e su quale patrimonio può essere aggredito.

Il fondamento normativo cambia a seconda della fase. Se il creditore ha ottenuto un decreto ingiuntivo, la contestazione passa dall’opposizione ex art. 645 c.p.c., da proporre nel termine di quaranta giorni dalla notifica — termine soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Se il creditore ha già notificato il precetto ma non ha ancora pignorato, lo strumento è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che contesta il diritto della parte istante a procedere. Se il pignoramento è già stato eseguito, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c. Quando invece il bene aggredito non appartiene al debitore, il rimedio è l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello del coniuge che non ha mai firmato. Il creditore, trovandosi davanti un patrimonio insufficiente, estende la pretesa all’ex coniuge contando sul fatto che quest’ultimo non conosca i limiti degli artt. 189 e 190 c.c. La Cassazione ha chiarito che i creditori particolari di uno dei coniugi non possono aggredire i beni personali del coniuge che non si è obbligato (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 150 del 4 gennaio 2023): un principio elementare, eppure ignorato in un numero sorprendente di intimazioni.

Il secondo scenario riguarda l’esecuzione su beni che erano in comunione legale. Qui la contestazione non nega il debito ma la modalità con cui il creditore aggredisce il bene. La Corte ha affermato che l’espropriazione per crediti personali di un coniuge ha per oggetto il bene comune nella sua interezza, con diritto del coniuge non debitore alla metà del ricavato lordo della vendita (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575). Più di recente ha precisato che la notifica del pignoramento al coniuge non debitore ha di regola natura di semplice comunicazione dell’avvenuto vincolo, ma che quando l’atto è confezionato come un vero pignoramento — con ingiunzione, avvisi e avvertimenti dell’art. 492 c.p.c. — il coniuge non debitore assume la veste di esecutato, con tutte le conseguenze che ne derivano anche per i suoi creditori personali (Cass. civ., ord. n. 11481/2025).

Il terzo scenario è quello del fondo patrimoniale costituito in epoca non sospetta, che l’art. 170 c.c. rende non aggredibile per debiti che il creditore sapeva estranei ai bisogni della famiglia. Va però soppesato con onestà: la giurisprudenza recente ha progressivamente ristretto lo spazio dell’eccezione, addossando al debitore l’onere di provare sia l’estraneità del debito sia la consapevolezza del creditore (Cass. civ., n. 15568/2025), e ha ricondotto ai bisogni familiari perfino esposizioni nate nell’attività professionale o imprenditoriale, quando funzionali al tenore di vita della famiglia (Cass. civ., ord. n. 21438/2025).

Come si esegue, in sintesi

Si parte dal titolo: contratto, estratti conto, comunicazioni della banca, atto di precetto e relata di notifica. Si ricostruisce la data di sorgenza dell’obbligazione e la si colloca prima o dopo lo scioglimento della comunione. Si verifica la qualificazione del debito ai sensi dell’art. 186 c.c. Si controllano le notificazioni, i conteggi, la legittimazione del soggetto che agisce — profilo tutt’altro che teorico quando il credito è stato ceduto più volte. Solo dopo si sceglie il rimedio e il termine applicabile.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la definitività: se l’opposizione viene accolta, quella pretesa non torna. A differenza di un accordo, che regola i rapporti interni, l’accertamento negativo produce effetti verso il creditore. È inoltre la sola strada che consente di bloccare un’esecuzione già avviata mantenendo intatto il patrimonio: non si paga per poi recuperare, si evita l’esborso.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è che questa strada dipende da come sono andate le cose anni prima, non da come si vorrebbe che fossero andate. Se il debito è cointestato, l’estraneità non è predicabile e l’opposizione diventa un tentativo destinato a consumare tempo. Se il debito è unico ma è servito palesemente alla famiglia, la difesa si sposta sui limiti quantitativi dell’art. 190 c.c. e non sull’esistenza dell’obbligazione. In caso di rigetto, l’esecuzione riprende con le spese di lite a carico dell’opponente e con il tempo perso, che nel frattempo ha lasciato maturare interessi.

Il profilo ideale per questa opzione è il coniuge che non ha firmato nulla e viene aggredito per un debito altrui, oppure il coniuge che ha firmato ma subisce un’esecuzione condotta con modalità o importi non conformi al titolo.


Opzione 2 — Regolare il debito con l’ex coniuge: accollo, manleva e diritto di rimborso

In cosa consiste

La seconda strada non nega il debito verso il creditore: lo redistribuisce all’interno della coppia. Il debito resta dov’è verso la banca, ma tra gli ex coniugi si stabilisce chi lo sopporta in via definitiva, e chi ha diritto a farsi restituire quanto ha pagato in più.

Gli strumenti sono tre e vanno tenuti distinti. L’accollo ex art. 1273 c.c. è il contratto con cui un soggetto assume il debito di un altro. La manleva è l’impegno a tenere indenne l’altro da ogni pretesa. Il regresso ex art. 1299 c.c. è il diritto del condebitore solidale che ha pagato l’intero di ripetere dagli altri la parte di ciascuno. A questi si aggiunge, per chi era in comunione legale, il regime dei rimborsi e delle restituzioni dell’art. 192 c.c., che opera al momento della divisione dei beni comuni, mentre l’art. 194 c.c. prevede che la divisione riguardi in parti uguali tanto l’attivo quanto il passivo.

Quando ha senso

Il primo scenario è il mutuo cointestato sulla casa familiare, la fattispecie più frequente in assoluto. L’accordo di separazione può prevedere che le rate siano pagate integralmente da uno dei due, magari a fronte dell’assegnazione dell’abitazione o in luogo di una parte dell’assegno. La Cassazione ha chiarito che un impegno del genere, quando è formulato in termini che ne evidenziano l’autonomia e una durata svincolata dallo status personale — per esempio con la clausola “sino a estinzione” — costituisce un patto patrimoniale autonomo, destinato a conservare efficacia anche dopo il divorzio e non revocabile come se fosse una mera modalità di contribuzione (Cass. civ., ord. n. 31486/2025).

Il secondo scenario è quello di chi ha già pagato al posto dell’altro e vuole rientrare. Qui la data di pagamento è decisiva. Le somme versate durante la convivenza matrimoniale si presumono adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sono ripetibili, salvo prova di un diverso accordo (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5385 del 21 febbraio 2023); il diritto al rimborso della quota altrui matura, di regola, per le rate pagate dopo la separazione (Trib. Latina, sent. n. 106 del 17 gennaio 2025).

Il terzo scenario è quello della divisione dei beni comuni, dove i conti si chiudono in modo unitario: si stabilisce chi ha prelevato che cosa dal patrimonio comune e per quali finalità, e si applica il regime dei rimborsi dell’art. 192 c.c., che esclude la restituzione quando il prelievo era destinato all’adempimento di obbligazioni gravanti sulla comunione (Cass. civ., n. 4879/2024).

Come si esegue, in sintesi

L’accordo può essere raggiunto nel procedimento di separazione o divorzio su domanda congiunta, oppure in sede di negoziazione assistita. Le due sedi non sono equivalenti: le Sezioni Unite hanno riconosciuto validità ai trasferimenti immobiliari conclusi davanti al giudice nel procedimento di separazione o divorzio (Cass. civ., Sez. Un., n. 21761/2021), mentre nella negoziazione assistita i patti di trasferimento immobiliare hanno, per espressa scelta normativa, effetti soltanto obbligatori, con necessità di un successivo atto per l’effetto reale. Sugli accordi patrimoniali confluiti nel provvedimento che definisce il giudizio, la Corte ha ribadito la loro natura negoziale, riconoscendo al contempo che gli accordi contenuti nel verbale omologato assumono forma di atto pubblico e valgono come titolo per la trascrizione, anche quando dispongono divisioni in quote diseguali finalizzate a sistemare i rapporti economici (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2546 del 3 febbraio 2025; Cass. civ., n. 26127/2024).

Vantaggi

È la strada più rapida e la meno conflittuale, perché non richiede un accertamento contro terzi ma un incontro di volontà. Permette soluzioni su misura — compensazioni con l’assegno, permuta di quote immobiliari, scaglionamento dei rimborsi — che nessun giudice imporrebbe d’ufficio. Ed è l’unica che consente di chiudere insieme casa, mutuo e assegno, evitando che una decisione presa su un fronte scarichi effetti imprevisti sull’altro.

Rischi e svantaggi

A fronte di questo vantaggio c’è un limite strutturale, ed è il più sottovalutato dell’intera materia: l’accordo tra ex coniugi non vincola il creditore. L’accollo cosiddetto interno esaurisce i suoi effetti tra accollante e accollato, restando il creditore del tutto estraneo (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25159 del 19 settembre 2024), e la liberazione del debitore originario richiede una dichiarazione espressa del creditore, che non può essere desunta da comportamenti taciti (Cass. civ., Sez. II, 21 agosto 2020, n. 17596; nello stesso senso, tra i giudici di merito, Trib. Salerno, sent. n. 3791 del 16 luglio 2024). Tradotto: la clausola “il mutuo sarà pagato interamente dal marito” non impedisce alla banca di chiedere l’intera rata alla moglie che aveva cointestato.

Il secondo rischio è l’insolvenza dell’obbligato interno. Il diritto di regresso vale quanto vale il patrimonio di chi deve rimborsare: un credito verso un ex coniuge nullatenente è un credito sulla carta. Il terzo è di natura processuale: non tutte le pattuizioni patrimoniali atipiche sono azionabili in via esecutiva con la stessa immediatezza degli obblighi di mantenimento, e recuperare quanto anticipato può richiedere un autonomo giudizio di cognizione.

Il profilo ideale per questa opzione è la coppia con debiti cointestati e un patrimonio ancora capiente, in cui almeno uno dei due ha reddito stabile e c’è margine per ottenere dalla banca un accollo liberatorio o una rinegoziazione.


Opzione 3 — Ristrutturare l’intera esposizione: le procedure di sovraindebitamento

In cosa consiste

La terza strada parte da una premessa diversa dalle prime due: il debito esiste, è dovuto, e non c’è patrimonio sufficiente per pagarlo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, da ultimo modificato dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione della persona fisica non fallibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss.), il concordato minore, la liquidazione controllata e, per chi non ha alcuna capacità di soddisfare i creditori, l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII.

Il dato che rende questa strada particolarmente pertinente alle crisi coniugali è l’art. 66 CCII sulle procedure familiari: i membri della stessa famiglia — categoria che comprende il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto — possono presentare un’unica domanda quando siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Ed è esattamente il caso degli ex coniugi coobbligati per il mutuo della casa o per un finanziamento contratto per la famiglia.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello del debito comune insostenibile per entrambi: due patrimoni incapienti, un unico mutuo, due redditi da lavoro dipendente che non reggono né le rate né il mantenimento. La giurisprudenza di merito ha ammesso l’applicazione dell’art. 66 CCII anche alla liquidazione controllata, valorizzandone la collocazione tra le disposizioni generali sul sovraindebitamento (Trib. Verona, 6 ottobre 2022; nello stesso senso Trib. Spoleto, 7 gennaio 2025, n. 1), pur non mancando decisioni di segno più restrittivo (Trib. Lucca, 27 febbraio 2024).

Il secondo scenario è quello del coniuge che ha subito il debito altrui: chi ha garantito, chi ha cointestato senza gestire, chi si trova con un’esposizione formata da fideiussioni. Qui la qualifica di consumatore va verificata con attenzione, perché la Corte ha collegato quella qualifica all’estraneità della garanzia rispetto all’attività professionale o imprenditoriale del garante, negandola quando la massa debitoria derivi da garanzie prestate a società di cui il debitore era socio di maggioranza e amministratore (Cass. civ., n. 29746/2025, dell’11 novembre 2025).

Il terzo scenario è quello in cui esiste già un’esecuzione in corso: con l’apertura della procedura il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi, e questo effetto — che nessuno degli altri due percorsi produce in via generale — pesa parecchio quando c’è un pignoramento immobiliare avviato sulla casa.

Come si esegue, in sintesi

Si passa da un OCC, che nomina il gestore della crisi, verifica la documentazione, ricostruisce l’indebitamento e redige la relazione particolareggiata. La domanda si deposita al tribunale competente; il piano indica quanto e in quanti anni il debitore destina ai creditori, e il giudice ne valuta ammissibilità, fattibilità e convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. La valutazione di fattibilità è tutt’altro che formale: il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1/2025, ha rigettato l’omologazione di una proposta familiare proprio su questo profilo.

Vantaggi

È l’unica strada che chiude la partita in modo definitivo anche quando il debito è realmente dovuto, perché conduce all’esdebitazione. È l’unica che tratta l’intera esposizione in un solo procedimento, invece di inseguire un creditore alla volta. Ed è la sola che consente a due ex coniugi coobbligati di risolvere insieme un problema comune senza doversi accordare su tutto il resto.

Rischi e svantaggi

Il presupposto soggettivo è esigente. L’art. 69 CCII preclude l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e la giurisprudenza applica il criterio con rigore: la colpa grave può emergere anche da un solo comportamento rilevante e ripetuto (Trib. Ferrara, 25 marzo 2026), mentre l’omessa valutazione del merito creditizio da parte della banca non esonera il debitore dalla propria responsabilità, poiché le sfere di colpa restano distinte (Cass. civ., ord. n. 21048 del 24 luglio 2025). Va segnalato, in senso opposto, che per la liquidazione controllata la Corte ha escluso che la domanda possa essere dichiarata inammissibile per non meritevolezza fondata su negligenza o imprudenza (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025).

Il secondo limite riguarda i coobbligati: secondo il principio generale in materia concorsuale, la liberazione del debitore non pregiudica i diritti dei creditori verso fideiussori e obbligati in solido. Se accede alla procedura uno solo dei due ex coniugi, l’altro resta pienamente esposto — ed è la ragione per cui l’ipotesi della procedura familiare merita di essere esaminata prima e non dopo. Il terzo è temporale: si tratta di un percorso strutturato, con una fase di preparazione documentale che non si comprime.

Il profilo ideale per questa opzione è l’ex coniuge la cui esposizione complessiva supera stabilmente la capacità di rimborso, in particolare quando i debiti sono comuni ai due e nessuno dei due patrimoni è in grado di sostenerli.


Le opzioni alla prova dei conti

Le tre strade si valutano meglio applicandole agli stessi dati. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti a scopo illustrativo, non casi seguiti dallo Studio, e i valori sono scelti per rendere leggibile il meccanismo.

Situazione di partenza comune. Coniugi in comunione legale. Verbale di separazione consensuale sottoscritto il 14 marzo 2025. Esposizioni: prestito personale intestato al solo marito, residuo 23.400 €, erogato nel 2022 per rifare l’impianto elettrico e termico della casa familiare; mutuo ipotecario cointestato, residuo 88.700 €, rata mensile 641 €; carta revolving intestata alla moglie, 6.150 €. Redditi netti mensili: 1.780 € il marito, 1.420 € la moglie. Un figlio minore collocato presso la madre, casa familiare assegnata a lei.

Ipotesi A — il creditore aggredisce chi non ha firmato. La finanziaria del prestito personale, dopo tre rate impagate, ottiene decreto ingiuntivo contro il marito e notifica il precetto anche alla moglie il 5 febbraio 2026, per 23.400 € oltre accessori. Con l’opzione 1, il termine di dieci giorni dell’art. 480 c.p.c. decorre dalla notifica; l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. va proposta prima che il pignoramento sia eseguito. Il perimetro della difesa è duplice: la moglie non ha sottoscritto e dunque non è debitrice; i suoi beni personali possono al più rispondere in via sussidiaria e nella misura della metà del credito ai sensi dell’art. 190 c.c., cioè entro 11.700 €, e soltanto se il debito rientra tra quelli gravanti sulla comunione ex art. 186 c.c. e i beni comuni si rivelano insufficienti. Se invece il creditore agisce direttamente sui beni personali della moglie senza aver escusso il resto, la pretesa è aggredibile nel suo presupposto. Con l’opzione 2 la partita non si giocherebbe affatto, perché non c’è nulla da redistribuire tra ex coniugi: il debito è di uno solo.

Ipotesi B — l’accordo c’è, la banca non lo riconosce. Il verbale del 14 marzo 2025 prevede che il marito paghi integralmente le rate del mutuo cointestato sino a estinzione. Il marito salta quattro rate tra ottobre 2025 e gennaio 2026: 2.564 €. La banca, che non ha mai liberato la moglie, chiede a quest’ultima l’intero. Con l’opzione 1 non c’è spazio: la moglie ha firmato, l’obbligazione è solidale, l’accollo interno non è opponibile alla banca. Con l’opzione 2 la moglie paga i 2.564 € e agisce in regresso ex art. 1299 c.c. per l’intero — non per la metà — perché nel rapporto interno la sua quota è pari a zero in forza dell’accordo; e poiché i pagamenti sono successivi alla separazione, non opera la presunzione di irripetibilità che copre gli esborsi effettuati durante la convivenza. La clausola “sino a estinzione”, inoltre, sopravvive al divorzio e non è revocabile come semplice modalità di contribuzione. Se invece la stessa moglie avesse pagato quattro rate nel 2023, in costanza di convivenza, la ripetizione sarebbe stata assai più incerta.

Ipotesi C — nessuno dei due regge. Il marito perde il lavoro e il reddito familiare complessivo scende. L’esposizione totale è di 118.250 €. La capacità di rimborso residua, dedotto il minimo vitale e il mantenimento del figlio, si attesta su 430 € mensili. Con l’opzione 1 non c’è pretesa da contestare: i titoli sono regolari. Con l’opzione 2 non c’è nulla da redistribuire: entrambi i patrimoni sono incapienti. Con l’opzione 3, una procedura familiare ex art. 66 CCII consentirebbe di trattare unitariamente mutuo, prestito e revolving: un piano quinquennale su 430 € mensili destinerebbe ai creditori 25.800 €, pari a circa il 21,8% del passivo, percentuale che il giudice valuterà anche in comparazione con quanto i creditori ricaverebbero dalla liquidazione controllata. L’esito non è predeterminabile e dipende da meritevolezza, fattibilità e convenienza; ciò che l’esercizio mostra è che le prime due opzioni, in questo scenario, non hanno alcun contenuto utile.


Il confronto in tabella

La sintesi che segue mette le tre strade sulle stesse righe. Va letta tenendo presente che i tempi indicati sono ordini di grandezza ricavati dalla struttura dei procedimenti, non previsioni: la durata effettiva dipende dal tribunale, dalla complessità istruttoria e dalla condotta della controparte. Quanto agli esborsi, sono considerati esclusivamente i costi di giustizia previsti dalla legge.

Opzione 1 — ContestareOpzione 2 — Regolare tra ex coniugiOpzione 3 — Sovraindebitamento
Organo che decideGiudice dell’esecuzione o giudice della cognizioneLe parti; il giudice della separazione/divorzio o gli avvocati in negoziazione assistitaTribunale, con l’ausilio dell’OCC
Tempi indicativiDa alcuni mesi per la fase sommaria a diversi anni se si arriva ai gradi successiviSettimane o pochi mesi se c’è accordo; anni se il rimborso va chiesto in giudizioAlcuni mesi per la fase preparatoria e l’omologa; anni per l’esecuzione del piano
ComplessitàAlta: dipende da documenti risalenti e da questioni processualiBassa in caso di accordo, media quando serve il consenso della bancaAlta: richiede documentazione completa e relazione dell’OCC
Effetti sull’esecuzione in corsoPossibile sospensione su istanza, valutata dal giudiceNessun effetto automatico verso il creditoreIl giudice può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi
Rischi in caso di esito negativoRipresa dell’esecuzione, spese di lite, interessi maturatiCredito di regresso inesigibile se l’altro è incapienteInammissibilità o mancata omologa; conversione nell’alternativa liquidatoria
Effetto verso il creditoreDiretto: accerta che nulla è dovuto o che il bene non è aggredibileNessuno, salvo dichiarazione espressa di liberazioneDiretto: vincola anche i creditori dissenzienti nei limiti di legge
ReversibilitàMedia: l’esito passa in giudicatoAlta finché l’accordo non è recepito; bassa dopo, per i patti autonomiBassa: l’accesso e l’esito condizionano le iniziative successive
Costi di giustiziaContributo unificato secondo lo scaglione di valore, oltre agli oneri di notificaContributo unificato del procedimento di famiglia; nessuno in negoziazione assistitaContributo unificato del procedimento, oltre ai compensi dell’OCC liquidati dal giudice secondo i parametri di legge

I criteri per scegliere

Nessuno dei tre percorsi è preferibile in astratto. Ci sono però alcuni elementi che, ricorrendo, spostano ragionevolmente l’ago della bilancia.

Il primo criterio è la firma. Se la propria firma non compare su nessun documento contrattuale, la prima verifica da fare riguarda l’opzione 1, perché esiste un margine reale di estraneità e perché ogni euro pagato in questa situazione è un euro che difficilmente si recupera. Se invece la firma c’è, l’opzione 1 non scompare — restano contestabili conteggi, notifiche, legittimazione del cessionario — ma smette di essere la linea principale.

Il secondo criterio è la capienza dell’altro. Il regresso è un diritto che vale quanto il patrimonio di chi deve rimborsare. Se l’ex coniuge ha reddito stabile, immobili liberi da vincoli, una posizione lavorativa aggredibile, l’opzione 2 è concretamente esigibile. Se l’ex coniuge è nullatenente, costruire un credito verso di lui significa spesso spostare il problema di qualche anno.

Il terzo criterio è il rapporto tra esposizione e capacità di rimborso. Quando il totale dei debiti supera stabilmente ciò che si potrà pagare in un orizzonte ragionevole, contestare una singola pretesa risolve un episodio e non la situazione. È il segnale che l’analisi va spostata sull’opzione 3, e va fatto prima che l’esecuzione arrivi alla vendita, non dopo.

Il quarto criterio è la presenza di un’esecuzione già avviata. Se c’è un pignoramento in corso, i tempi comandano: l’esigenza immediata è ottenere un effetto sospensivo, e non tutte le strade lo producono con la stessa probabilità. Un accordo tra ex coniugi, per quanto ben scritto, non ferma nulla se il creditore non vi aderisce.

Il quinto criterio è la natura del debito rispetto ai bisogni della famiglia. La qualificazione ex art. 186 c.c. non è un’etichetta, è ciò che determina quali patrimoni rispondono e in che misura. Un debito professionale di uno dei due coniugi non è automaticamente estraneo alla famiglia, come mostra l’orientamento in materia di fondo patrimoniale; e un debito nominalmente familiare non rende automaticamente condebitore chi non ha firmato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la scelta tra queste strade viene impostata da chi quella stessa scelta dovrà poi difendere nei gradi successivi, senza cambiare difensore lungo il percorso.

Un ultimo elemento merita attenzione perché sfugge di frequente: le tre opzioni non si escludono. Contestare una pretesa infondata e, in parallelo, regolare con l’ex coniuge il mutuo cointestato è una combinazione ordinaria. Ciò che va evitato è la sequenza disordinata — pagare oggi contando su un regresso mai verificato, o attendere l’esito di un’opposizione mentre matura una situazione di insolvenza che avrebbe richiesto un’analisi diversa mesi prima.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte. Passare dall’opzione 1 all’opzione 3 è possibile e talvolta consigliabile, perché l’apertura di una procedura di sovraindebitamento incide sulle esecuzioni pendenti. Più delicato è il percorso inverso: alcune scelte compiute in sede di accordo — un accollo formulato come patto autonomo, una rinuncia a rimborsi — producono effetti che restano, e la Corte ha mostrato di non consentirne una revisione in sede di divorzio quando l’impegno era stato assunto in termini svincolati dallo status.

E se scelgo quella sbagliata? Il danno tipico non è l’esito negativo in sé, è il tempo. Un’opposizione respinta lascia il debitore dov’era, con interessi maturati e spese di lite. Un accordo mal calibrato produce un credito verso una persona che non può pagare. Una procedura di sovraindebitamento avviata senza verificare i presupposti soggettivi si espone all’inammissibilità. Nessuno di questi esiti è irreversibile, ma ciascuno consuma mesi in cui il creditore non è rimasto fermo.

Se l’accordo di separazione dice che paga lui, la banca può ancora chiedere a me? Sì, salvo che la banca abbia dichiarato espressamente di liberare l’altro coobbligato. È il punto su cui si concentrano più equivoci in assoluto: il verbale di separazione vincola gli ex coniugi tra loro, non il creditore che non vi ha preso parte.

Il divorzio cancella i debiti? No. Il divorzio incide sullo status e chiude alcune partite patrimoniali tra gli ex coniugi, ma non ha alcun effetto estintivo sulle obbligazioni verso terzi. I patti patrimoniali autonomi contenuti nella separazione, anzi, possono sopravvivergli.

Se il mio ex accede a una procedura di sovraindebitamento, io che fine faccio? Se siete coobbligati, la sua esdebitazione non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di chi resta obbligato in solido o come garante. È la ragione per cui, quando l’origine del sovraindebitamento è comune, l’ipotesi della procedura familiare ex art. 66 CCII va valutata da subito.

Chi paga le spese condominiali della casa assegnata all’altro? Verso il condominio risponde il proprietario dell’unità immobiliare: l’amministratore non può pretendere i contributi dall’ex coniuge assegnatario che non è proprietario (Trib. Roma, sent. 3 settembre 2024, n. 13632). Nei rapporti interni, invece, la giurisprudenza applica criteri vicini a quelli dell’usufrutto, ponendo a carico dell’assegnatario le spese correlate all’uso e alla manutenzione ordinaria (Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2005, n. 18476).


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati secondo l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi.

Pronunce che orientano l’opzione 1 (contestare)

Cass. civ., Sez. II, ord. n. 37612 del 30 novembre 2021. Il coniuge che non ha sottoscritto non diventa debitore solidale per il solo fatto che l’obbligazione serviva ai bisogni della famiglia: manca una deroga al principio di relatività del contratto, e il regime patrimoniale rileva soltanto sotto il diverso profilo della garanzia offerta dai beni comuni entro i limiti degli artt. 189 e 190 c.c. È la pronuncia che fonda la difesa del coniuge estraneo al contratto.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 150 del 4 gennaio 2023. I creditori particolari di un coniuge non hanno titolo per aggredire i beni personali dell’altro, che non si è obbligato; la loro azione sussidiaria può riguardare i beni della comunione entro il valore della quota del coniuge obbligato. Rileva ogni volta che il precetto viene esteso al coniuge non firmatario.

Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575. Data la natura di comunione senza quote, l’espropriazione per crediti personali di un coniuge investe il bene comune per intero, con scioglimento della comunione limitatamente a quel bene al momento della vendita e diritto del coniuge non debitore alla metà del ricavato lordo. È il parametro con cui verificare la correttezza delle modalità esecutive.

Cass. civ., ord. n. 11481/2025. La notifica del pignoramento al coniuge non debitore ha di regola valore di comunicazione del vincolo; se però l’atto è costruito come un pignoramento vero e proprio, quel coniuge assume la veste di esecutato, con la conseguente possibilità di intervento dei suoi creditori personali. Illumina un vizio ricorrente e le sue conseguenze pratiche.

Cass. civ., ord. n. 27178 del 10 ottobre 2025. L’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui relativi frutti è esclusa per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, restando comunque possibile per i creditori l’azione revocatoria ordinaria, poiché la costituzione del fondo è atto a titolo gratuito. Delimita l’effettiva portata dello schermo.

Cass. civ., n. 15568/2025. Grava sul debitore che invoca l’impignorabilità l’onere di dimostrare tanto la regolare costituzione del fondo quanto l’estraneità del debito ai bisogni familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione. Chiarisce che l’eccezione non è di quelle che si sollevano senza prova.

Cass. civ., ord. n. 21438/2025. Si presume che l’attività professionale o imprenditoriale di un coniuge sia svolta anche nell’interesse della famiglia, sicché la qualificazione del debito come professionale non basta a renderlo estraneo ai bisogni familiari. Ridimensiona una linea difensiva molto diffusa.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2904 dell’8 febbraio 2021. Il criterio per individuare i debiti aggredibili non risiede nella natura dell’obbligazione ma nella sua relazione con i bisogni familiari, valutata alla luce del fatto generatore. Resta il riferimento sistematico su cui si innesta la giurisprudenza successiva.

Pronunce che orientano l’opzione 2 (regolare tra ex coniugi)

Cass. civ., ord. n. 31486/2025. L’accollo del mutuo assunto nell’accordo di separazione consensuale, quando è formulato con durata autonoma rispetto allo status — per esempio “sino a estinzione” — costituisce patto patrimoniale autonomo e conserva efficacia dopo il divorzio, non essendo riducibile a una modalità di contribuzione economica revocabile. È la pronuncia che rende decisiva la formulazione della clausola.

Cass. civ., Sez. II, 21 agosto 2020, n. 17596. L’accollo è contratto tra debitore originario e terzo assuntore; il creditore non ne è mai parte e la sua eventuale adesione rende soltanto irrevocabile la stipulazione a suo favore. Spiega perché l’accordo di separazione, da solo, non modifica il rapporto con la banca.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25159 del 19 settembre 2024. Nell’accollo interno il terzo assume obbligazioni verso il solo accollato, restando il creditore estraneo all’accordo anche quando vi aderisca, senza che ciò comporti modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio. Conferma il perimetro degli effetti interni.

Trib. Salerno, sent. n. 3791 del 16 luglio 2024. L’accordo interno tra coniugi non produce effetti verso il creditore che non ne è parte, e la liberazione del debitore originario richiede una dichiarazione espressa, non desumibile da comportamenti taciti. Applicazione di merito recente e molto vicina alle fattispecie ordinarie.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5385 del 21 febbraio 2023. Le somme versate da un coniuge durante il matrimonio per l’acquisto e la conservazione della casa familiare, comprese le rate di mutuo eccedenti la propria quota, si considerano adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sono ripetibili, salvo prova di un diverso titolo. È lo sbarramento principale alle domande di rimborso retroattive.

Trib. Latina, sent. n. 106 del 17 gennaio 2025. In mancanza di accordo o di un provvedimento che addossi il mutuo a uno solo dei coniugi a titolo di mantenimento, ciascuno sopporta la metà, e la ripetibilità delle somme pagate in eccedenza opera dalla data della separazione. Fissa il discrimine temporale in modo operativo.

Trib. Rovigo, sent. n. 241 del 22 marzo 2025. Salvo diverso accordo, non sono ripetibili le somme corrisposte da un solo coniuge, in costanza di matrimonio, a titolo di rate di un mutuo contratto in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata. Conferma di merito dello stesso principio.

Cass. civ., n. 4879/2024. Sciolta la comunione legale, in sede di divisione trova applicazione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dell’art. 192 c.c., con esclusione del rimborso alla comunione per i prelievi destinati ad adempiere obbligazioni gravanti su di essa. Governa la resa dei conti sui movimenti dal conto comune.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2546 del 3 febbraio 2025. Gli accordi patrimoniali contenuti nel verbale di separazione consensuale omologato assumono forma di atto pubblico e costituiscono titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., anche quando trasferiscono diritti reali su beni della comunione; non sono nulle le clausole che prevedono divisioni in quote diseguali se finalizzate a sistemare i rapporti economici. Rende utilizzabile la sede della separazione anche per gli assetti immobiliari.

Cass. civ., Sez. Un., n. 21761/2021. Sono validi ed efficaci i trasferimenti immobiliari convenuti dai coniugi nel procedimento di separazione o divorzio e recepiti nel verbale. È la base su cui poggia la possibilità di chiudere insieme casa e debito ipotecario.

Cass. civ., n. 26127/2024. Gli accordi patrimoniali raggiunti nel giudizio conservano natura negoziale anche quando confluiscono nel provvedimento che lo definisce, il quale ha rispetto ad essi valore ricognitivo. Spiega perché la loro azionabilità va verificata caso per caso.

Pronunce che orientano l’opzione 3 (sovraindebitamento)

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025. La domanda di liquidazione controllata non può essere dichiarata inammissibile per difetto di meritevolezza fondato su negligenza o imprudenza del debitore. Amplia l’accesso rispetto alle letture più severe.

Cass. civ., ord. n. 21048 del 24 luglio 2025. La violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio da parte del finanziatore non esonera il debitore dalle proprie responsabilità: le sfere di colpa restano distinte e possono coesistere. Ridimensiona l’argomento della responsabilità esclusiva della banca.

Cass. civ., Sez. I, n. 20672 del 22 luglio 2025. Il creditore che ha colpevolmente concorso al sovraindebitamento conserva comunque la possibilità di contestare i requisiti di legittimità della domanda, pur incontrando i limiti di legge quanto all’opposizione. Definisce lo spazio residuo di contestazione.

Cass. civ., n. 29746/2025, dell’11 novembre 2025. La qualifica di consumatore va negata quando la massa debitoria deriva in via principale da garanzie prestate in favore di società in cui il debitore era socio di maggioranza e amministratore, mancando l’estraneità rispetto all’attività d’impresa. Decisiva per il coniuge fideiussore.

Trib. Palermo, sent. n. 1/2025. L’omologazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti presentata da due consumatori della stessa famiglia richiede una verifica giudiziale effettiva della fattibilità anche giuridica del piano. Ricorda che la procedura familiare non è una corsia agevolata.

Trib. Spoleto, sent. 7 gennaio 2025, n. 1. L’art. 66 CCII, collocato tra le disposizioni generali sul sovraindebitamento, si applica anche alla liquidazione controllata, in continuità con l’orientamento inaugurato da Trib. Verona, 6 ottobre 2022. Apre la strada familiare anche sul versante liquidatorio.

Trib. Ferrara, 25 marzo 2026. Anche in presenza di concause del sovraindebitamento, un solo comportamento del debitore, se rilevante e ripetuto, può integrare la colpa grave ostativa all’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Segnala quanto sia serio il vaglio dell’art. 69 CCII.

Trib. Avellino, 19 marzo 2026. Il mancato riferimento a pregressi indebitamenti al momento di assumere un nuovo finanziamento non integra di per sé solo colpa grave. Bilancia il precedente in senso favorevole al debitore.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene su questa materia con attività determinate, non con assistenza generica. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa delle obbligazioni, acquisendo contratti, piani di ammortamento, estratti conto, fideiussioni e comunicazioni della banca, e collochiamo ciascun debito prima o dopo lo scioglimento della comunione legale.
  2. Verifichiamo chi ha firmato che cosa, confrontando le sottoscrizioni con i moduli contrattuali e con la documentazione precontrattuale, per stabilire se esiste un margine reale di estraneità al rapporto.
  3. Qualifichiamo il debito ai sensi degli artt. 186-190 c.c., individuando quali beni rispondono, in quale ordine e in quale misura, e mettiamo per iscritto i limiti quantitativi che il creditore deve rispettare.
  4. Controlliamo titolo, precetto e notificazioni, confrontando le relate con gli atti e ricalcolando gli importi intimati voce per voce, interessi e spese compresi.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, mettendo a confronto l’opposizione, la regolazione con l’ex coniuge e la procedura di sovraindebitamento sui medesimi dati, e indicando quale produce l’effetto sospensivo di cui c’è bisogno.
  6. Redigiamo e proponiamo le opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., oltre all’opposizione a decreto ingiuntivo, con le relative istanze di sospensione.
  7. Scriviamo le clausole patrimoniali dell’accordo di separazione o di divorzio in modo che accollo, manleva e diritto di rimborso siano formulati con l’autonomia e la durata necessarie a non essere riqualificati in seguito.
  8. Trattiamo con la banca la liberazione del coobbligato, l’accollo liberatorio o la rinegoziazione, sapendo che senza dichiarazione espressa del creditore l’accordo interno non produce effetti esterni.
  9. Costruiamo l’azione di regresso e di rimborso verso l’ex coniuge, documentando i pagamenti e distinguendo quelli anteriori e posteriori alla separazione, e la coordiniamo con la divisione dei beni comuni ex artt. 192 e 194 c.c.
  10. Impostiamo, quando l’esposizione non è sostenibile, la procedura di sovraindebitamento, anche in forma familiare ex art. 66 CCII, curando i rapporti con l’OCC, la relazione, il piano e il confronto di convenienza con l’alternativa liquidatoria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia costruita su un bivio, l’abilitazione che pesa di più è quella cassazionistica: la scelta compiuta oggi va difesa domani, e va difesa dalla stessa mano. Un’opposizione impostata pensando solo al giudice dell’esecuzione può reggere in prima battuta e cedere in appello; una clausola di accollo scritta senza tenere presente come la Corte di cassazione la qualificherà può rivelarsi inefficace proprio quando serve. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio significa che chi imposta la difesa è lo stesso che la porterà avanti, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che intervengono insieme sullo stesso caso: i profili civilistici e familiari, quelli bancari relativi ai contratti e ai conteggi, e quelli concorsuali legati alle procedure di composizione della crisi vengono esaminati contestualmente, perché in questa materia una decisione presa su un fronte produce quasi sempre effetti sugli altri due.


In conclusione

La domanda da cui è partita questa guida — chi paga i debiti dopo la separazione o il divorzio — non ammette una risposta unica, e chi la offre sta semplificando qualcosa che non si lascia semplificare. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto denaro: costa i termini per opporsi, la capienza del patrimonio dell’altro, la possibilità di accedere a una procedura che tra sei mesi potrebbe non essere più praticabile alle stesse condizioni.

È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo è attrezzato per intervenire. La difesa contro la pretesa di un creditore verso un ex coniuge si gioca in opposizioni e impugnazioni, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, in grado di seguire quella difesa senza soluzione di continuità fino all’ultimo grado. I debiti che sopravvivono a una separazione sono quasi sempre bancari e finanziari, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggerli nei contratti prima che negli accordi. Quando invece il problema non è più chi deve pagare ma se sia ancora possibile pagare, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di professionista fiduciario di un OCC permettono di impostare la strada concorsuale, anche nella forma familiare prevista dall’art. 66 CCII. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i titoli e costruiamo la strategia che regge nel caso specifico.

📩 Non lasciare che sia il creditore a scegliere per te quale strada prenderai: mettiamo la tua situazione sul tavolo prima che scadano i termini — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.

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