Quali Sono I Presupposti Per Il Ricorso Per Sequestro Conservativo?

Quali sono i presupposti per il ricorso per sequestro conservativo? La domanda sembra chiedere un elenco, e in parte lo chiede: l’art. 671 c.p.c. si regge su due pilastri, il fumus boni iuris e il periculum in mora, e senza entrambi il ricorso non passa. Ma chi la pone di solito non sta studiando per un esame: sta cercando di capire se, con gli elementi che ha in mano oggi, conviene depositare un ricorso cautelare, e in quale forma farlo. Su questo terreno non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: gli stessi due presupposti si atteggiano in modo profondamente diverso a seconda che il sequestro venga chiesto prima di iniziare la causa, dentro una causa già pendente, oppure venga accantonato in favore di una strada diversa. Ciascuna via ha un costo, un rischio e un profilo di lettore ideale.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, quello che separa la tutela del credito dalla sua esecuzione forzata. La materia del sequestro conservativo è una materia in cui la decisione presa nella fase cautelare viene rimessa in discussione al reclamo, poi nel merito, poi eventualmente in appello e in Cassazione: per questo la circostanza che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sia avvocato cassazionista non è un dettaglio biografico ma la ragione tecnica per cui la linea difensiva impostata davanti al giudice della cautela può essere portata avanti, senza cambiare mani e senza cambiare impostazione, fino all’ultimo grado di giudizio. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando il credito da tutelare nasce da rapporti di finanziamento, garanzie o esposizioni bancarie, cioè nella maggior parte dei sequestri conservativi che si vedono in concreto.

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Il quadro di partenza: cosa protegge davvero il sequestro conservativo

Prima di soppesare le strade, conviene fissare il terreno comune. L’art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri: è la cosiddetta garanzia patrimoniale generica. Il problema è che questa garanzia è dinamica. Il patrimonio del debitore non è congelato mentre il creditore attende la sentenza: può essere venduto, conferito, ipotecato a favore di terzi, aggredito da altri creditori più tempestivi. Il sequestro conservativo serve a neutralizzare proprio questo scarto temporale.

L’art. 671 c.p.c. consente al giudice, su istanza del creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, di autorizzare il sequestro di beni mobili o immobili del debitore, oppure delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. La formula finale è tutt’altro che decorativa: ciò che non è pignorabile non è nemmeno sequestrabile, e le limitazioni che valgono in sede esecutiva — si pensi ai limiti di aggredibilità di stipendi e pensioni — si trasferiscono tali e quali nella fase cautelare.

Il vincolo che ne deriva è disciplinato dagli artt. 2905 e 2906 c.c.: gli atti di alienazione dei beni sequestrati non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante. Il debitore, in altre parole, resta formalmente proprietario e può anche vendere, ma la vendita è inopponibile a chi ha ottenuto il sequestro. Quanto alle modalità pratiche, l’esecuzione segue le forme del pignoramento mobiliare o presso terzi per i beni mobili e i crediti (art. 678 c.p.c.), mentre per gli immobili si procede con la trascrizione del provvedimento (art. 679 c.p.c.).

Merita attenzione anche il perimetro oggettivo della misura, perché è il profilo su cui si giocano molte contestazioni. Sono sequestrabili i beni immobili, i beni mobili, le quote sociali, i crediti verso terzi e le somme depositate su rapporti bancari, sempre entro i limiti in cui quegli stessi beni sarebbero pignorabili. Ne discende una serie di esclusioni che vanno verificate prima del deposito e non dopo il rigetto: i beni dichiarati impignorabili dall’art. 514 c.p.c., i limiti che l’art. 545 c.p.c. pone all’aggredibilità di stipendi, pensioni e trattamenti assistenziali, i vincoli che gravano su beni destinati a un fine specifico. Chiedere il sequestro di una somma che la legge sottrae all’esecuzione significa esporsi a un rigetto parziale evitabile.

Vi è poi il profilo della proporzionalità, che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente. Il sequestro deve essere circoscritto a quanto necessario per garantire il credito azionato, oltre accessori: una misura che colpisca indiscriminatamente l’intero patrimonio del debitore senza spiegare perché quell’estensione sia necessaria è vulnerabile in sede di reclamo. Sul versante opposto, al debitore che subisca un vincolo eccedente restano gli strumenti di riduzione, tra cui — una volta avvenuta la conversione in pignoramento — la riduzione ai sensi dell’art. 496 c.p.c., che consente di adeguare il valore dei beni vincolati all’importo effettivamente accertato.

Un chiarimento terminologico, infine, evita un errore ricorrente. Il sequestro conservativo non va confuso con il sequestro giudiziario dell’art. 670 c.p.c.: quest’ultimo presuppone una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene determinato e mira a sottrarne la custodia alla parte che ne dispone, mentre il sequestro conservativo non riguarda un bene specifico conteso ma la generica capacità del patrimonio di rispondere del debito. Sono strumenti con presupposti diversi, e il ricorso che li sovrappone parte in salita: il giudice che si vede chiedere la custodia di un bene determinato in un contesto di pura tutela della garanzia patrimoniale legge la confusione come un segnale di debolezza dell’impianto complessivo.

Due termini vanno tenuti a mente fin da subito, perché incidono sulla scelta della strada. Il primo: ai sensi dell’art. 675 c.p.c. il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non viene eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia. Il secondo: quando la misura è chiesta prima della causa, l’art. 669-octies c.p.c. impone al giudice di fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per instaurare il giudizio di merito, e in mancanza di fissazione quel termine è comunque di sessanta giorni. Il sequestro conservativo è una misura conservativa, non anticipatoria: la strumentalità attenuata introdotta per i provvedimenti d’urgenza e per le misure anticipatorie non lo riguarda, e quindi il merito resta obbligatorio.

Va ricordato, infine, che la misura può essere subordinata a una garanzia. L’art. 669-undecies c.p.c. consente al giudice di imporre al richiedente una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni: è un contrappeso che riequilibra il rischio insito in una decisione presa su cognizione sommaria, e che va messo in conto quando si valuta la sostenibilità complessiva dell’iniziativa.

Un’ultima avvertenza sui tempi, che vale per tutte le opzioni: la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario colloca i procedimenti cautelari tra quelli sottratti alla sospensione. È un terreno su cui non conviene costruire strategie: il calcolo prudente è quello che tratta agosto come un mese pienamente utile.

Va soppesato, infine, il profilo della competenza. Se la domanda precede la causa, il ricorso si propone al giudice competente per il merito (art. 669-ter c.p.c.); se la causa pende già, la competenza è del giudice che la sta trattando (art. 669-quater c.p.c.), con la particolarità che, quando il giudizio è davanti alla Corte d’appello, l’istanza va rivolta al collegio. In presenza di clausola compromissoria, la riforma Cartabia ha ridisegnato la materia: le parti possono attribuire agli arbitri il potere cautelare, restando ferme le regole degli artt. 677 e seguenti per l’esecuzione dei sequestri, con reclamo davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 818-bis c.p.c.

Opzione 1 — Il sequestro conservativo chiesto prima della causa

In cosa consiste. È il sequestro ante causam, disciplinato dall’art. 669-ter c.p.c. Il creditore deposita un ricorso al tribunale competente per il merito senza avere ancora incardinato la causa di condanna, chiedendo di vincolare i beni del debitore prima ancora che si apra il contraddittorio pieno. Il presidente designa il giudice, che fissa udienza di comparizione ai sensi dell’art. 669-sexies c.p.c.; se la convocazione della controparte può pregiudicare l’attuazione della misura, il giudice può provvedere con decreto motivato inaudita altera parte, fissando poi l’udienza entro quindici giorni per la conferma, modifica o revoca.

Come si atteggiano qui i due presupposti. Il fumus deve essere costruito interamente sulla documentazione allegata, perché non c’è ancora un fascicolo di merito da cui attingere. Non serve che il credito sia certo, liquido ed esigibile: basta, sulla scorta di un giudizio sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa. Ma il rovescio della medaglia è che un credito puramente ipotetico o eventuale non regge, e che una pretesa risarcitoria ancora tutta da quantificare rende il vaglio molto più severo. Il periculum, dal canto suo, chiede un pericolo dinamico: non la fotografia di un debitore poco capiente, ma il film di un patrimonio che si sta muovendo nella direzione sbagliata.

Come si esegue, in sintesi. Il ricorso segue le forme dell’art. 669-bis c.p.c. e va costruito su quattro pilastri. Il primo è l’esposizione dei fatti costitutivi del credito, ancorata ai documenti prodotti e non a narrazioni: le fatture, il contratto, la corrispondenza, i riconoscimenti. Il secondo è l’indicazione della domanda di merito che si intende proporre, che deve corrispondere al credito posto a fondamento della cautela, perché è proprio questo nesso a giustificare la strumentalità della misura. Il terzo è l’allegazione specifica del pericolo, con date, atti e riscontri: una visura che documenti la trascrizione di un preliminare, l’annuncio di vendita, il verbale di un’assemblea che delibera un conferimento. Il quarto è l’indicazione dei beni da sottoporre a vincolo e del loro valore stimato, così da consentire al giudice il controllo di proporzionalità.

Quanto alla richiesta di provvedere senza contraddittorio, va soppesata e non richiesta per abitudine. Il decreto inaudita altera parte presuppone che la convocazione della controparte possa pregiudicare l’attuazione della misura, e questa allegazione va motivata in modo concreto: un immobile in vendita con trattativa avanzata, una società in liquidazione, un debitore che ha già trasferito beni in passato. Una richiesta di provvedere de plano priva di giustificazione specifica indebolisce l’intero ricorso, perché segnala al giudice un’urgenza affermata e non dimostrata.

Quando ha senso. Tre scenari la rendono la scelta naturale. Il primo: il debitore ha appena messo in vendita l’unico immobile di valore, o ha conferito beni in un veicolo societario, e ogni settimana persa è una settimana in cui l’atto può perfezionarsi. Il secondo: il creditore ha appena scoperto, da una visura o da una segnalazione, che sul patrimonio si stanno accumulando iscrizioni e trascrizioni a favore di altri, e la corsa alla priorità è già iniziata. Il terzo: il rapporto è deteriorato al punto che una citazione notificata senza cautela funzionerebbe da avviso, offrendo al debitore le settimane necessarie per svuotare i conti.

I vantaggi, motivati. Il primo è la sorpresa: la possibilità di ottenere un decreto inaudita altera parte è l’unico strumento che consente di arrivare sul bene prima che il debitore sappia di essere sotto tiro. Il secondo è la priorità: il vincolo si consolida e, quando arriverà la sentenza di condanna esecutiva, si convertirà automaticamente in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c., con effetti che retroagiscono al momento dell’esecuzione del sequestro. Il terzo è di natura negoziale: un debitore con l’immobile trascritto e i conti bloccati siede al tavolo in una posizione diversa da quella di chi ha davanti solo una lettera di diffida.

I rischi e gli svantaggi, senza sconti. A fronte di questi vantaggi, l’ante causam impone al creditore di giocare con le carte scoperte e in fretta. Il termine di sessanta giorni per instaurare il merito è perentorio, e la causa che ne segue va costruita su misura rispetto alla domanda cautelare: se il petitum del merito non corrisponde al credito posto a fondamento del sequestro, la misura non regge. Il termine di trenta giorni per l’esecuzione, poi, è una trappola sottovalutata: il provvedimento più brillante diventa carta straccia se la trascrizione o l’atto di sequestro presso terzi arriva il trentunesimo giorno. E resta il rischio più pesante: se all’esito del giudizio il diritto risulta inesistente e il creditore ha agito senza la normale prudenza, l’art. 96, comma 2, c.p.c. apre la strada al risarcimento dei danni verso il sequestrato.

Il profilo ideale di questa opzione è il creditore che dispone di prova documentale robusta del credito e di elementi concreti e recenti sul movimento del patrimonio del debitore, ed è disposto a partire con il giudizio di merito entro due mesi.

Opzione 2 — Il sequestro conservativo chiesto a causa già pendente

In cosa consiste. È il sequestro chiesto in corso di causa, ai sensi dell’art. 669-quater c.p.c. Il creditore ha già introdotto il giudizio di condanna — per inadempimento contrattuale, per responsabilità, per restituzione di somme — e in un momento successivo, quando emerge il pericolo, deposita istanza cautelare al giudice che sta trattando la causa. Non si apre un procedimento autonomo: si innesta una fase incidentale dentro un contenitore già esistente.

Come si atteggiano qui i due presupposti. È qui che la differenza rispetto all’opzione precedente diventa sostanziale. Il fumus non va costruito da zero: il giudice ha già letto gli atti, ha già visto le difese del convenuto, ha eventualmente già istruito la causa. Se la prima udienza ha fatto emergere che le contestazioni del debitore sono generiche, o se una consulenza ha già confermato l’esistenza del credito, il vaglio delibativo si appoggia su un materiale incomparabilmente più solido. Il periculum, all’opposto, diventa più esigente sotto un profilo specifico: il giudice si chiede perché il pericolo non fosse allegabile prima, e la risposta deve essere concreta. Un depauperamento sopravvenuto, un atto dispositivo emerso in corso di causa, un comportamento processuale del debitore che tradisce l’intenzione di non adempiere: sono questi gli elementi che reggono.

Quando ha senso. Anche qui tre scenari ricorrenti. Il primo: la causa è partita senza allarmi, ma in corso di istruttoria emerge che il debitore ha alienato beni o ha costituito un fondo patrimoniale. Il secondo: il credito era contestato in radice e solo l’esito di una consulenza tecnica ha reso la pretesa credibile, dando finalmente al fumus la consistenza che prima non aveva. Il terzo: il debitore ha adottato in giudizio una linea puramente dilatoria — eccezioni seriali, istanze di rinvio, mancata comparizione — che diventa essa stessa indice di noncuranza verso le ragioni del creditore.

Come si esegue, in sintesi. L’istanza si deposita nel fascicolo della causa e può essere proposta in udienza o fuori udienza; il giudice istruttore provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti. La differenza redazionale rispetto al ricorso ante causam è sostanziale: qui non serve riesporre l’intera vicenda, ma occorre concentrare l’istanza sul fatto nuovo. Conviene quindi datare con precisione il momento in cui il pericolo è divenuto percepibile, allegare il documento che lo prova — una visura aggiornata, un atto notarile reperito, una comunicazione bancaria — e spiegare perché quell’elemento non fosse disponibile al momento della citazione. È un onere argomentativo aggiuntivo che l’opzione precedente non conosce, e che viene sottovalutato con una certa frequenza.

I vantaggi, motivati. Il primo è la solidità della base probatoria: chiedere un sequestro a un giudice che ha già maneggiato il fascicolo significa dimezzare la fatica di persuasione sul fumus. Il secondo è che non c’è alcun termine di sessanta giorni da rispettare per il merito, per la buona ragione che il merito è già in corso: cade quindi l’ipotesi di inefficacia più frequente. Il terzo è un vantaggio di ordine economico: l’istanza cautelare in corso di causa non comporta un nuovo contributo unificato, essendo assorbita nel contributo già versato per il giudizio, mentre il ricorso ante causam sconta il contributo secondo lo scaglione di valore previsto dal d.P.R. 115/2002.

I rischi e gli svantaggi. Il prezzo di questa opzione è il tempo perduto e la perdita dell’effetto sorpresa. Il debitore sa di essere in causa, ha un difensore, sa che il creditore può chiedere una cautela: la finestra per svuotare il patrimonio si è aperta il giorno della notifica della citazione. Chiedere il sequestro al dodicesimo mese di causa significa spesso arrivare su un patrimonio già ridotto. Vi è poi un profilo processuale delicato: se il debitore ha compiuto atti dispositivi molto tempo prima e il creditore è rimasto inerte, il giudice può leggere quell’inerzia come segno che il pericolo non era percepito come attuale, e valorizzare la distanza temporale tra l’atto e l’attivazione della cautela per negare il periculum.

Il profilo ideale di questa opzione è il creditore che ha già una causa in piedi, un quadro probatorio maturato nel contraddittorio e un fatto nuovo — un atto dispositivo, un’iscrizione, una condotta processuale — che segnala oggi un pericolo che ieri non c’era.

Opzione 3 — Rinunciare al sequestro e percorrere una strada diversa

Il terzo scenario merita di essere esaminato con la stessa serietà degli altri due, perché in una parte non trascurabile dei casi il sequestro conservativo non è lo strumento più efficiente, e insistere significa spendere tempo e prendersi un rischio di soccombenza evitabile.

In cosa consiste. Due sono le direttrici principali. La prima passa per il decreto ingiuntivo: se il credito è provato per iscritto secondo gli artt. 633 e seguenti c.p.c., il creditore può ottenere un titolo in tempi che spesso sono paragonabili a quelli di un procedimento cautelare, e con il decreto — se munito di provvisoria esecutorietà — iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c. e procedere direttamente al pignoramento, saltando del tutto la fase cautelare. La seconda direttrice è l’azione revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c., che non blocca il patrimonio ma recupera al patrimonio del debitore, ai soli fini dell’azione esecutiva, un bene che ne è già uscito.

Quando ha senso. Il decreto ingiuntivo è la scelta razionale quando il credito è documentato da fatture accettate, estratti conto certificati, contratti sottoscritti, e il debitore non ha ancora compiuto atti dispositivi: qui il sequestro sarebbe un passaggio in più verso lo stesso risultato. La revocatoria diventa la strada obbligata quando il bene è già stato trasferito: sequestrare un immobile che non appartiene più al debitore non è possibile, e l’unico modo di riportarlo nel raggio dell’esecuzione è far dichiarare l’atto inefficace nei confronti del creditore. Un terzo scenario riguarda i casi in cui il periculum è debole ma l’atto dispositivo è già stato compiuto: la revocatoria non richiede alcun pericolo attuale di dispersione, ma un pregiudizio già verificatosi.

I presupposti, che sono altri. Vale la pena essere espliciti sul punto, perché la confusione è frequente. La revocatoria non chiede fumus e periculum: chiede l’esistenza di una ragione di credito, l’eventus damni — il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale — e l’elemento soggettivo, che si declina come semplice consapevolezza del pregiudizio quando l’atto è successivo al sorgere del credito, e come dolosa preordinazione quando l’atto lo precede. Per gli atti a titolo oneroso occorre inoltre dimostrare la consapevolezza del terzo acquirente, prova che la giurisprudenza consente di raggiungere anche per presunzioni, valorizzando il rapporto tra le parti, la congruità del prezzo e le modalità di pagamento.

Una terza via, spesso ignorata. Accanto al monitorio e alla revocatoria esiste uno strumento che in presenza di determinate condizioni rende superflua l’intera discussione: l’art. 2929-bis c.c. Il creditore munito di titolo esecutivo che sia stato pregiudicato da un atto a titolo gratuito — una donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, un vincolo di destinazione — può procedere direttamente all’esecuzione forzata sul bene, senza dover prima ottenere una sentenza che dichiari l’atto inefficace, purché l’atto sia successivo al sorgere del credito e purché il pignoramento venga trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole. Il rovescio della medaglia è che l’ambito è stretto: serve un titolo esecutivo già formato, l’atto deve essere gratuito e la finestra temporale è di dodici mesi. Ma quando le condizioni ci sono, questa strada evita sia il procedimento cautelare sia il giudizio revocatorio, ed è la ragione per cui la data di trascrizione dell’atto sospetto va sempre verificata prima di scegliere.

I vantaggi. La revocatoria non ha termini perentori di sessanta o trenta giorni da rispettare, si prescrive in cinque anni dall’atto ai sensi dell’art. 2903 c.c., e soprattutto colpisce dove il sequestro non arriva. Il decreto ingiuntivo, dal canto suo, produce un titolo esecutivo vero, non una misura provvisoria destinata a essere assorbita.

I rischi e gli svantaggi. Sono altrettanto evidenti. La revocatoria è un giudizio ordinario di cognizione: tempi lunghi, contraddittorio pieno, nessun vincolo sul bene per tutta la sua durata, salvo trascrivere la domanda ai sensi dell’art. 2652, n. 5, c.c. per rendere opponibile l’esito ai successivi aventi causa. Il decreto ingiuntivo, a sua volta, espone all’opposizione ex art. 645 c.p.c., che può trasformare una procedura sommaria in una causa di durata ordinaria. E nessuna delle due strade offre l’effetto sorpresa del sequestro inaudita altera parte.

Il profilo ideale di questa opzione è il creditore che ha prova scritta forte e un debitore ancora fermo, oppure — all’estremo opposto — il creditore che arriva quando il bene è già uscito dal patrimonio e non c’è più nulla da congelare.

Le opzioni alla prova dei conti

Le tre strade si apprezzano meglio se applicate agli stessi dati. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su cifre e date verosimili, non casi realmente seguiti dallo Studio: servono a mostrare come le stesse premesse producano esiti diversi.

Dati comuni. Credito da forniture per 187.600 €, documentato da otto fatture accettate e da un contratto quadro sottoscritto. Ultima fattura scaduta il 14 gennaio 2026. Il debitore è una s.r.l. proprietaria di un capannone stimato 310.000 €, gravato da ipoteca bancaria per 240.000 €, e titolare di rapporti bancari con giacenze medie di 46.300 €. Il 3 marzo 2026 il creditore apprende che il capannone è stato messo in vendita tramite agenzia.

Ipotesi A — sequestro ante causam. Ricorso ex artt. 671 e 669-ter c.p.c. depositato il 20 marzo 2026, con richiesta di provvedere inaudita altera parte. Decreto di autorizzazione emesso il 24 marzo, limitato a 187.600 € oltre accessori. Trascrizione del sequestro sul capannone eseguita il 27 marzo e atto di sequestro presso le banche notificato il 30 marzo: entrambe le attività ricadono ampiamente nei trenta giorni dell’art. 675 c.p.c. All’udienza di conferma il debitore contesta il periculum, ma la messa in vendita documentata regge il vaglio e il sequestro è confermato con ordinanza del 9 aprile, che fissa in sessanta giorni il termine per il merito. Citazione notificata l’8 giugno 2026: termine rispettato. Il compratore si ritira, la vendita non si perfeziona. Quando arriverà la sentenza di condanna esecutiva, il vincolo si convertirà in pignoramento ex art. 686 c.p.c. senza necessità di un nuovo atto. Esito: garanzia conservata, ma con un impegno processuale immediato su due fronti.

Ipotesi B — attesa e sequestro in corso di causa. Il creditore, il 20 marzo, sceglie di notificare direttamente la citazione, con prima udienza fissata al 6 ottobre 2026. Il 5 maggio il capannone viene venduto a 295.000 €; l’ipoteca bancaria assorbe 240.000 € e residuano 55.000 €, transitati sul conto e in gran parte utilizzati. Quando il 20 ottobre il creditore deposita istanza di sequestro ex art. 669-quater c.p.c., il fumus è ormai fortissimo — le difese avversarie si sono rivelate generiche — ma l’oggetto su cui incidere si è ridotto a giacenze bancarie per 12.800 €. Esito: misura concessa, ma su un residuo pari a circa il 7% del credito. Il ritardo non ha indebolito il diritto, ha indebolito la garanzia.

Ipotesi C — decreto ingiuntivo e, a valle, revocatoria. Ricorso monitorio depositato il 20 marzo, decreto provvisoriamente esecutivo emesso il 2 aprile e notificato il 10 aprile. Il creditore iscrive ipoteca giudiziale il 15 aprile, prendendo grado prima della vendita. Se il debitore non propone opposizione, il 12 giugno il decreto è definitivo e il pignoramento immobiliare può partire senza attendere alcuna sentenza. Se invece la vendita fosse stata già perfezionata il 28 febbraio, l’ipoteca non avrebbe più avuto oggetto e la strada sarebbe stata un’altra: citazione in revocatoria contro debitore e acquirente, con trascrizione della domanda per rendere opponibile l’esito, e un orizzonte temporale di anni anziché di settimane. Esito: la stessa situazione di partenza produce risultati opposti a seconda del giorno in cui il creditore si muove.

Il confronto tra le tre ipotesi restituisce un dato che vale la pena isolare: la variabile che pesa di più non è la qualità del credito, ma la data in cui il creditore decide di agire. Il credito di 187.600 € è identico nelle tre simulazioni; ciò che cambia è quanto patrimonio è ancora aggredibile nel momento in cui la misura arriva.

Il confronto in tabella

Le differenze tra le tre strade si concentrano su cinque variabili che il creditore percepisce concretamente: quanto tempo occorre per ottenere un effetto sul patrimonio, quanto è complessa la costruzione dell’istanza, che cosa accade se l’esito è negativo, che effetto la misura produce sulla futura esecuzione e quanto è reversibile la scelta compiuta. La tabella che segue confronta questi profili. Sul piano economico sono considerati esclusivamente i costi di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato secondo gli scaglioni del d.P.R. 115/2002, anticipazione forfettaria, imposte e diritti di trascrizione o iscrizione — il cui importo va verificato sugli scaglioni vigenti alla data del deposito.

ProfiloOpzione 1 — Sequestro ante causamOpzione 2 — Sequestro in corso di causaOpzione 3 — Ingiunzione o revocatoria
Tempi per incidere sul patrimonioGiorni, se accolto inaudita altera parte; poche settimane con udienzaSettimane, ma solo dopo che la causa è già pendente da tempoIngiunzione: settimane. Revocatoria: anni
Complessità dell’istanzaAlta: fumus e periculum vanno costruiti da zero sui soli documentiMedia: il fumus si appoggia agli atti già acquisiti; il periculum va giustificato nella sua novitàIngiunzione: bassa se c’è prova scritta. Revocatoria: alta, tre presupposti da provare
Rischi in caso di esito negativoRigetto, reclamo ex art. 669-terdecies, spese; responsabilità ex art. 96, comma 2, c.p.c. se si è agito senza normale prudenzaRigetto e spese; nessun effetto sul merito, che prosegueOpposizione a decreto ingiuntivo con causa ordinaria; rigetto della revocatoria con spese
Effetti sull’esecuzione futuraConversione automatica in pignoramento ex art. 686 c.p.c. con la condanna esecutivaIdentica conversione, ma su un patrimonio spesso già ridottoIpoteca giudiziale e pignoramento diretto; la revocatoria riapre solo la via esecutiva sul bene
Reversibilità della sceltaAlta: revoca o modifica ex art. 669-decies, inefficacia ex art. 669-noviesAlta, con gli stessi rimediBassa: la causa avviata segue il suo corso ordinario
Costi di giustiziaContributo unificato per il cautelare secondo scaglione di valoreNessun nuovo contributo: assorbito da quello del meritoContributo del monitorio, ridotto; contributo ordinario per la revocatoria
Termini perentori da presidiareTrenta giorni per l’esecuzione (art. 675) e sessanta per il merito (art. 669-octies)Trenta giorni per l’esecuzione; nessun termine per il merito, già pendenteQuaranta giorni per l’opposizione; cinque anni di prescrizione della revocatoria

I criteri per scegliere

Non esiste una gerarchia astratta tra le tre strade. Esistono però alcuni criteri che, applicati alla situazione concreta, orientano la decisione in modo abbastanza netto.

Il primo criterio è la qualità della prova documentale del credito. Se il credito risulta da fatture accettate, contratti sottoscritti, estratti conto certificati o riconoscimenti di debito, il fumus è già in casa e tutte e tre le strade restano aperte; la scelta si sposta allora sulle altre variabili. Se invece il credito è risarcitorio e ancora da quantificare, il vaglio cautelare diventa severo, perché la misura non può essere concessa quando la pretesa è meramente ipotetica ed eventuale: in questi casi consolidare prima il credito, e chiedere la cautela dopo, è spesso l’ordine più razionale.

Il secondo criterio è la presenza di movimenti recenti sul patrimonio. L’elemento dirimente non è che il debitore sia povero, ma che si stia muovendo. La differenza è sostanziale, e va sottolineata perché è l’errore più frequente nei ricorsi respinti: l’insufficienza patrimoniale considerata staticamente non basta, occorre un rischio concreto e attuale di sottrazione o diminuzione della garanzia. Una vendita in corso, un conferimento societario, la costituzione di un fondo patrimoniale, l’accumularsi di iscrizioni ipotecarie a favore di altri: questi sono i fatti che sostengono il periculum. Vanno documentati, non affermati.

Il terzo criterio è la distanza temporale tra l’atto sospetto e l’attivazione della cautela. Se l’atto dispositivo risale a due anni prima e nel frattempo il creditore non ha fatto nulla, quella stessa inerzia diventa argomento difensivo per il debitore. La valutazione del pericolo è dinamica e contestualizzata: il giudice guarda anche a che cosa è accaduto — o non è accaduto — nel periodo intercorso. Chi si muove tardi non perde il diritto, ma perde forza sul presupposto.

Il quarto criterio è la sostenibilità del doppio fronte processuale. Il sequestro ante causam obbliga a essere pronti sul merito entro sessanta giorni. Chi non è in condizione di reggere quel ritmo rischia di perdere la misura per una ragione puramente cronologica. In tal caso l’opzione in corso di causa, o il monitorio, sono scelte più prudenti, anche se meno spettacolari.

Il quinto criterio è il bene che si vuole raggiungere. Se il bene è ancora nel patrimonio del debitore, il sequestro è lo strumento; se ne è già uscito, non lo è affatto, e insistere significa perdere tempo. La domanda da porsi non è “posso chiedere il sequestro?”, ma “che cosa esiste oggi da vincolare?”.

Il sesto criterio è la selezione dei beni su cui incidere. Un sequestro esteso a tutto ciò che il debitore possiede è più fragile di un sequestro mirato: il primo invita la contestazione di sproporzione, il secondo la disinnesca. La scelta va compiuta a monte, valutando quale bene sia effettivamente liquidabile, quali gravami lo precedano e quale margine residuo lasci al creditore. Un capannone già ipotecato per un valore prossimo a quello di mercato offre meno garanzia di un credito verso un terzo solvibile, anche se sulla carta l’importo è superiore. Va soppesato, in questa valutazione, anche il costo di gestione del vincolo: sequestrare un bene che nessuno acquisterebbe in sede esecutiva produce un effetto di pressione negoziale, ma non una garanzia reale.

Su questi criteri conta molto la profondità dell’assistenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la scelta compiuta nella fase cautelare viene difesa dallo stesso professionista al reclamo, nel merito e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione, senza passaggi di mano che disperdano l’impostazione iniziale.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Il rigetto di un ricorso per sequestro non preclude l’azione di merito, né impedisce di riproporre l’istanza in corso di causa quando emergano fatti nuovi. Anche la declaratoria di inefficacia di un primo provvedimento non chiude la partita: una nuova istanza è ammissibile purché fumus e periculum siano dimostrati, e quindi purché ci si ripresenti con allegazioni più solide. Quello che non si recupera è il tempo: il patrimonio che si è mosso nel frattempo non torna indietro da solo.

E se scelgo la strada sbagliata? Il danno varia molto. Sbagliare per eccesso di prudenza — attendere troppo — costa in termini di garanzia residua, come mostra la seconda simulazione. Sbagliare per eccesso di aggressività costa in termini di spese e, nei casi in cui il diritto risulti inesistente e il creditore abbia agito senza la normale prudenza, può aprire un fronte risarcitorio ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c. Il punto di equilibrio sta nella qualità delle allegazioni: un ricorso ben documentato è raramente un ricorso temerario, anche quando viene respinto.

Se il sequestro viene respinto, posso ricorrere in Cassazione? No, e vale la pena saperlo prima. L’ordinanza che decide il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. non è impugnabile, e la giurisprudenza di legittimità esclude anche il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., per la natura provvisoria e non decisoria del provvedimento cautelare. Il che non significa che la Cassazione sia fuori dal quadro: significa che il grado di legittimità si raggiunge attraverso il giudizio di merito, ed è una ragione in più perché la linea difensiva sia impostata fin dall’inizio pensando a dove potrà arrivare.

Il sequestro mi fa recuperare i soldi? No, e la confusione su questo punto è comune. Il sequestro conservativo non attribuisce alcuna somma al creditore: congela beni. Il passaggio dal congelamento al recupero avviene con la sentenza di condanna esecutiva, che converte il sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c., a condizione però che vengano rispettati gli adempimenti dell’art. 156 disp. att. c.p.c. — e il loro mancato o tardivo compimento è causa di estinzione della procedura esecutiva.

Il sequestro mi dà la precedenza sugli altri creditori? Non nel senso in cui la domanda viene di solito intesa. Il sequestro conservativo non costituisce una causa legittima di prelazione: non trasforma il creditore chirografario in creditore privilegiato. Ciò che produce è un effetto di inopponibilità, per cui gli atti di disposizione compiuti dopo l’esecuzione del vincolo non hanno effetto in pregiudizio del sequestrante, e un effetto di anticipazione, perché con la conversione in pignoramento gli effetti si ricollegano al momento in cui il sequestro è stato eseguito. Gli altri creditori conservano però la facoltà di intervenire nell’espropriazione e di partecipare alla distribuzione del ricavato secondo le regole ordinarie. La priorità che il sequestro assicura è quindi temporale e non sostanziale: arriva prima sul bene, non passa davanti a chi vanta un privilegio o un’ipoteca anteriore.

Il debitore può liberarsi del vincolo? Sì, per due vie. Può chiedere la revoca o la modifica ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c. quando mutano le circostanze o emergono fatti anteriori di cui non era a conoscenza, e può ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 669-novies quando il creditore ha mancato uno dei termini. Il giudice, inoltre, può subordinare la misura a cauzione ai sensi dell’art. 669-undecies c.p.c.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi.

Sui presupposti, comuni a entrambe le forme di sequestro

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2746 del 27 aprile 1985. I due presupposti devono ricorrere simultaneamente: la mancanza di uno solo impedisce la concessione della misura, e in sede di gravame il giudice deve verificarne d’ufficio la sussistenza. Rilevanza: chiarisce che non esiste compensazione tra un fumus fortissimo e un periculum debole.
  2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2672 del 19 aprile 1983. Il fumus ricorre quando un’indagine sommaria consente di ritenere probabile l’esistenza del credito, restando riservato al merito ogni accertamento sull’effettiva sussistenza e sull’ammontare. Rilevanza: è la ragione per cui un credito ancora contestato può reggere il vaglio cautelare.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 902 del 9 febbraio 1990. Il periculum può desumersi indifferentemente da elementi oggettivi relativi alla capacità patrimoniale del debitore rapportata all’entità del credito, oppure da elementi soggettivi ricavabili dal suo comportamento; non è necessario che il depauperamento sia già in atto. Rilevanza: consente di fondare il ricorso su condotte prospettiche, purché documentate.
  4. Cass. civ., ord. n. 4051 del 23 febbraio 2026. Il periculum non è il danno da ritardato adempimento, ma il pericolo da infruttuosità: la possibilità che, nelle more del merito, il patrimonio venga depauperato o trasformato così da sottrarlo alla funzione di garanzia generica dell’art. 2740 c.c.; deve inoltre sussistere il nesso tra domanda cautelare e domanda di merito. Rilevanza: è la pronuncia che impone di far coincidere il credito cautelato con quello azionato nella causa.
  5. Trib. Venezia, Sez. spec. imprese, 22 gennaio 2024 (R.G. 14043/2023). In un sequestro ante causam promosso dalla curatela contro l’amministratore unico per atti distrattivi, il periculum sussiste quando all’inadeguatezza oggettiva del patrimonio si somma la connotazione distrattiva della condotta gestoria, indice soggettivo di noncuranza verso le ragioni dei creditori. Rilevanza: mostra come i due profili possano rafforzarsi a vicenda anziché operare in alternativa.

Sul rapporto con il giudizio di merito, decisivo per l’opzione ante causam

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8513 del 28 marzo 2024. L’inefficacia della misura cautelare ante causam non anticipatoria, per mancato inizio del merito nel termine perentorio dell’art. 669-octies, comma 2, c.p.c., non produce conseguenze processuali sul giudizio comunque intrapreso, che prosegue senza decadenze. Rilevanza: perdere il sequestro non equivale a perdere il credito.
  2. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27027 dell’8 ottobre 2025. Ribadisce il medesimo principio, consolidandolo. Rilevanza: la stabilità dell’orientamento consente di valutare con serenità il rischio del ritardo, senza confonderlo con una perdita sostanziale del diritto.
  3. Cass. civ., n. 4290/2024. Al sequestro conservativo disposto in sede penale ex art. 316, comma 2, c.p.p. si applicano gli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c., per la piena strumentalità della misura patrimoniale rispetto al giudizio civile: la misura perde efficacia se l’azione risarcitoria non è introdotta in sede civile nel termine perentorio di sessanta giorni dall’irrevocabilità della sentenza penale. Rilevanza: chi arriva da un procedimento penale ha un calendario preciso da rispettare.

Sul passaggio dalla misura all’esecuzione

  1. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 35365 del 18 dicembre 2023 (Rv. 669752-01). Gli adempimenti previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. per la conversione del sequestro in pignoramento hanno natura tale che la loro omessa o tardiva esecuzione comporta l’estinzione del processo esecutivo. Rilevanza: il vincolo ottenuto con fatica si perde in cancelleria se il deposito arriva fuori termine.
  2. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3875 del 12 febbraio 2024 (Rv. 670193-01). Le statuizioni civili non già provvisoriamente esecutive contenute nella sentenza penale acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, in caso di ricorso per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto: da quel momento decorre il termine perentorio per gli adempimenti dell’art. 156 disp. att. c.p.c. Rilevanza: individua con precisione il dies a quo che fa scattare l’orologio della conversione.

Sull’alternativa revocatoria

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10524 del 2025. Ai fini dell’art. 2901 c.c. il credito litigioso può essere tutelato alla stessa stregua del credito certo. Rilevanza: la revocatoria resta praticabile anche quando il credito è ancora integralmente contestato, e questo la rende utilizzabile in parallelo alla causa di merito.
  2. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17638 del 30 giugno 2025. Gli atti dispositivi sono revocabili quando ricorrono eventus damni e scientia damni, in quanto idonei a compromettere la garanzia patrimoniale generica del debitore. Rilevanza: fissa il perimetro dei due presupposti che sostituiscono, in questa strada, fumus e periculum.
  3. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10568 del 23 aprile 2025. Il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, anche in capo al terzo acquirente; il giudice deve motivare adeguatamente sulla scientia fraudis del terzo. Rilevanza: segnala dove si concentrano le difese vittoriose nelle revocatorie contro acquirenti onerosi.
  4. Cass. civ., Sez. III, n. 34548 del 29 dicembre 2025. La consapevolezza del terzo può essere provata anche per presunzioni, desumibili da elementi quali il rapporto tra le parti, la congruità del prezzo e le modalità di pagamento. Rilevanza: rende praticabile una prova che altrimenti sarebbe quasi diabolica.
  5. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19650 del 16 luglio 2025. Non ricorre l’eventus damni se la riduzione del credito, anche sopravvenuta in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale, dovendo l’interesse ad agire persistere fino alla decisione. Rilevanza: la revocatoria può svuotarsi per effetto di pagamenti parziali intervenuti dopo l’atto di citazione.
  6. Cass. civ., Sez. III, n. 9214 dell’11 aprile 2026. Grava sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti della revocatoria l’onere di provare che il patrimonio residuo è ampiamente sufficiente a soddisfare il creditore. Rilevanza: sposta sul convenuto una parte significativa del peso probatorio sull’eventus damni.
  7. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10536 del 22 aprile 2025. Il patto di famiglia può essere oggetto di revocatoria ove ne sussistano i presupposti, ma non è ammessa la revocatoria parziale quando esso è parte di un atto complesso e inscindibile. Rilevanza: interessa i casi, tutt’altro che rari, di trasferimenti generazionali usati per allontanare beni dalla garanzia.

Sull’onere di motivazione del pericolo

  1. Cass. pen., Sez. II, sent. n. 5196 del 2026. In tema di sequestro conservativo, la motivazione del provvedimento deve consentire di comprendere se il pericolo sia stato ravvisato nella mancanza originaria di garanzie patrimoniali oppure nel rischio della loro futura dispersione, non essendo sufficiente un’affermazione apodittica; nel caso esaminato è stata ritenuta idonea la motivazione che valorizzava l’acquisto di un veicolo il giorno successivo alla ricezione di un bonifico dalla persona offesa e la sua successiva alienazione in pendenza di processo. Rilevanza: pur resa in sede penale, esprime un principio traslabile, perché indica quale grado di specificità il giudice deve raggiungere — e quindi quale materiale il ricorrente deve fornirgli.
  2. Cass. pen., Sez. III, n. 30109 del 2025. La sola partecipazione del debitore a una procedura di composizione negoziata non integra di per sé il pericolo di dispersione, occorrendo elementi concreti che rendano imminente la sottrazione dei beni. Rilevanza: mette in guardia dall’equivoco di ricavare il periculum dalla mera esistenza di una situazione di difficoltà, che è cosa diversa dalla volontà di sottrarsi.

Sui rimedi contro la misura

  1. Cass. civ., ord. n. 28790 del 2022 e, sul profilo delle spese, Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2011, n. 11370. L’ordinanza collegiale che decide il reclamo cautelare non è impugnabile e non è ricorribile in via straordinaria; chi voglia contestare la sola statuizione sulle spese deve farlo con l’opposizione al precetto o all’esecuzione fondati su quel capo. Rilevanza: definisce con esattezza dove si chiude la fase cautelare e dove si apre l’unica strada residua.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Sul terreno del sequestro conservativo lo Studio Monardo interviene con attività determinate, sia dal lato del creditore che chiede la misura sia dal lato del debitore che la subisce.

  1. Ricostruiamo la posizione creditoria documento per documento, verificando contratti, fatture, riconoscimenti di debito ed estratti conto, per stabilire se il fumus regge un vaglio delibativo o se il credito va prima consolidato.
  2. Eseguiamo l’indagine patrimoniale sul debitore attraverso visure catastali, ipotecarie e camerali, ricostruendo trasferimenti, conferimenti, iscrizioni e vincoli degli ultimi anni.
  3. Costruiamo il periculum su fatti datati e documentati, isolando gli atti dispositivi rilevanti e collocandoli in una linea temporale che il giudice possa leggere senza ricostruzioni.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, confrontando sequestro ante causam, istanza in corso di causa e strade alternative sulla base degli elementi effettivamente disponibili, e scartando quelle che porterebbero a un rigetto prevedibile.
  5. Redigiamo e depositiamo il ricorso ex artt. 671 e 669-ter o 669-quater c.p.c., calibrando l’oggetto della misura sull’entità del credito per evitare le contestazioni di sproporzione.
  6. Presidiamo i termini di esecuzione, curando la trascrizione o l’atto di sequestro presso terzi entro i trenta giorni dell’art. 675 c.p.c. e l’instaurazione del merito entro il termine perentorio fissato ex art. 669-octies.
  7. Proponiamo o resistiamo al reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e gestiamo le istanze di revoca, modifica e declaratoria di inefficacia ai sensi degli artt. 669-decies e 669-novies.
  8. Curiamo la conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c., con gli adempimenti dell’art. 156 disp. att. c.p.c. nei termini, e proseguiamo con l’espropriazione.
  9. Impostiamo, quando è la strada corretta, l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con trascrizione della domanda e costruzione della prova presuntiva sulla consapevolezza del terzo.
  10. Assistiamo il debitore sequestrato, contestando l’insufficienza del periculum, la sproporzione della misura o il mancato rispetto dei termini, e valutando l’azione risarcitoria ex art. 96, comma 2, c.p.c. quando il diritto risulti inesistente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In materia cautelare la componente che pesa di più è l’abilitazione al patrocinio in Cassazione. La ragione è strutturale: la scelta compiuta oggi davanti al giudice della cautela non si esaurisce lì, ma viene difesa al reclamo, poi nel giudizio di merito, poi in appello e — quando serve — in sede di legittimità. Impostare la strategia sapendo fin dal primo ricorso dove potrà arrivare, e affidarla a un difensore che potrà seguirla fino all’ultimo grado, evita le riscritture di linea che indeboliscono le posizioni processuali. Lo staff che lavora sui medesimi fascicoli è composto da avvocati e commercialisti, e questa compresenza conta in modo concreto quando occorre leggere bilanci, ricostruire flussi finanziari o quantificare l’incapienza patrimoniale che sorregge il periculum.

Prima di decidere

I presupposti del ricorso per sequestro conservativo sono due e non si compensano tra loro: la probabile esistenza del credito e il fondato timore di perderne la garanzia. Ma la domanda vera, quella che decide l’esito, non è se i presupposti esistano in astratto: è se esistano oggi, con i documenti che si hanno in mano, e se la forma prescelta sia quella che li valorizza. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto un rigetto: costa il patrimonio che si muove mentre si decide.

Lo Studio Monardo lavora stabilmente in questa materia perché è la materia in cui le competenze certificate dell’Avvocato si incrociano: l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che assicura continuità tra la fase cautelare e l’ultimo grado di giudizio, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere il patrimonio del debitore con gli strumenti di chi analizza bilanci e rapporti finanziari, e non soltanto con quelli di chi legge un fascicolo processuale. Non promettiamo esiti: analizziamo la documentazione, verifichiamo la tenuta dei presupposti e costruiamo la strategia più difendibile nel tempo.

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