Ex Socio Di Società Fallita: Posso Fare Il Libero Professionista?

Questa è una delle domande che arrivano più spesso allo Studio, quasi sempre con lo stesso tono: una persona che ha visto chiudere male la propria società e che, dopo mesi passati a subire notifiche, vorrebbe semplicemente ricominciare a lavorare per conto proprio. Consulente, formatore, progettista, tecnico, professionista iscritto a un albo: la forma cambia, la domanda no. Posso?

Qui sotto trovi le domande che riceviamo più spesso su questo tema, con risposte complete, nel linguaggio in cui vengono poste davvero.

Il quadro normativo è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022 e più volte corretto, che ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale. Il punto di partenza è che nel nostro ordinamento non esiste più un “registro dei falliti”: l’art. 50 della vecchia legge fallimentare è stato abrogato nel 2006 e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2008, ha chiuso definitivamente la stagione delle incapacità personali destinate a durare per sempre. Ma questo non significa che non ci sia nulla da controllare: significa che i vincoli residui sono precisi, circoscritti e — soprattutto — dipendono da che tipo di socio sei stato.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il tema di questo articolo tocca due terreni: da un lato la liquidazione giudiziale e i suoi effetti personali, dall’altro la ripartenza del debitore attraverso l’esdebitazione. Sul primo pesa la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, perché la sentenza che estende la procedura al socio si impugna con reclamo e, se serve, si porta fino all’ultimo grado con la stessa linea difensiva. Sul secondo pesa la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC: è il perimetro tecnico dentro cui si costruisce la liberazione dai debiti residui che permette di ripartire davvero.

📩 Se ti riconosci in queste domande, non restare fermo ad aspettare: scrivici oggi stesso allo Studio: tutti i riferimenti per contattarci sono in fondo a questa guida.


“Sono stato socio di una società fallita: posso aprire una partita IVA e mettermi in proprio come professionista?”

Sì. Non esiste alcuna norma che vieti a chi è stato socio di una società insolvente di esercitare un’attività di lavoro autonomo. Nessuna, né nel Codice civile né nel Codice della crisi.

È utile capire perché tanta gente crede il contrario. Fino al 2006 esisteva il registro dei falliti: chi vi era iscritto subiva una serie di incapacità personali che duravano finché non otteneva la riabilitazione civile. Quel sistema è stato smantellato. Il D.Lgs. 5/2006 ha abrogato l’art. 50 della legge fallimentare con effetto dal 16 gennaio 2006, insieme all’istituto della riabilitazione, e la Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittime le norme che facevano sopravvivere le incapacità oltre la chiusura della procedura. Il residuo culturale è rimasto: la convinzione che “chi ha fallito non può più fare niente” circola ancora, ma non ha più base normativa.

Oggi la situazione è questa. L’attività professionale — l’esercizio di una professione intellettuale, con o senza albo — non è impresa commerciale. Chi la svolge non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e, sul fronte opposto, non incontra i divieti che l’ordinamento riserva all’esercizio dell’impresa. È una distinzione che torna più volte in questo articolo, perché è la chiave di quasi tutte le risposte.

Restano da verificare tre cose, che vedremo una per una: se tu personalmente sei stato coinvolto nella procedura o se è fallita solo la società; se la procedura è ancora aperta oppure chiusa; se la professione che vuoi esercitare richiede l’iscrizione a un albo con requisiti di onorabilità. Nella grande maggioranza dei casi che vediamo, la risposta finale è che si può lavorare, con qualche accorgimento sulla gestione degli incassi.


“Ma io sono ‘fallito’ o no? Cambia qualcosa a seconda del tipo di società?”

Cambia tutto. È la prima cosa da guardare, prima ancora dei debiti.

Se la società era una S.r.l. o una S.p.A., tu non sei stato dichiarato fallito. La responsabilità del socio di capitali è limitata al conferimento: la procedura si apre nei confronti della società, il patrimonio personale del socio non viene toccato e nessun effetto personale ti riguarda. Formalmente non sei un “debitore sottoposto a liquidazione giudiziale”, sei una persona che possedeva quote di una società che lo è stata. Sul piano delle capacità personali, è come se guardassi la vicenda dall’esterno.

Se invece la società era una S.n.c., una S.a.s. (per la posizione dell’accomandatario) o una società semplice che esercitava attività commerciale, il discorso cambia. L’art. 256, comma 1, del Codice della crisi stabilisce che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale verso questi tipi di società produce l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, persone fisiche e non. Non serve una domanda apposita contro di te: è un effetto che discende dalla sentenza. In quel caso sì, sei un debitore sottoposto a procedura, con tutto quello che ne consegue in termini di spossessamento dei beni.

C’è poi una zona intermedia che nella pratica genera i guai peggiori: il socio formalmente limitato che si è comportato da illimitato. L’accomandante che si è ingerito nella gestione, il socio di S.r.l. che ha amministrato di fatto, il gruppo di persone e società che secondo il curatore costituivano una società di fatto sovraordinata. Sono situazioni in cui la responsabilità limitata si perde per effetto del comportamento tenuto, non per la forma scelta all’inizio. Ci torniamo nel blocco dedicato ai casi particolari, perché merita spazio.

Prima di leggere il resto, quindi, recupera due documenti: la visura storica della società e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Da lì si capisce in trenta secondi in quale delle tre situazioni ti trovi.


“Esiste ancora un elenco pubblico dove finisco come ‘fallito’?”

No, quell’elenco non esiste più da vent’anni. Ma qualcosa resta visibile, ed è bene sapere cosa.

Il registro pubblico dei falliti previsto dall’art. 50 della legge fallimentare è stato cancellato dall’ordinamento nel 2006, insieme alla riabilitazione civile che serviva a uscirne. Anche i riferimenti alle procedure concorsuali sono stati espunti dalle certificazioni del casellario giudiziale. Quindi non esiste un documento che un cliente, una banca o un ordine professionale possa richiedere per sapere se sei stato “fallito”.

Quello che resta è la pubblicità nel registro delle imprese. La sentenza che apre la liquidazione giudiziale viene iscritta nel registro delle imprese: per la società, e per il socio illimitatamente responsabile che vi sia stato coinvolto. Chi consulta una visura storica della società può ricostruire la vicenda, i soci e le date. È informazione pubblica, non è una macchia sul tuo nome: è la storia di un’impresa.

Sul piano bancario funziona diversamente: lì contano le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia e in Centrale dei rischi, che seguono logiche proprie e tempi di conservazione propri, legati agli inadempimenti e non allo status di socio. Sono due canali distinti che spesso vengono confusi.

La differenza pratica è enorme. Nel vecchio sistema, l’iscrizione nel registro dei falliti produceva di per sé un’incapacità civile: la Cassazione, a Sezioni Unite, arrivava a dire che la sola iscrizione bastava a determinare la cancellazione dall’albo professionale. Oggi non c’è più il presupposto formale su cui quel meccanismo si reggeva. Chiunque ti dica che esiste ancora una lista dalla quale bisogna “farsi cancellare” ti sta dando un’informazione ferma al secolo scorso.


“Da quando posso ricominciare? Devo aspettare che la procedura si chiuda?”

Da subito, se la procedura non ti riguarda personalmente. Se invece ti riguarda, puoi lavorare lo stesso, ma con una regola in più sugli incassi.

Nel primo caso — società di capitali, socio non coinvolto — non c’è nulla da attendere. La procedura può durare anni, ma è la società a essere spossessata, non tu. Puoi aprire la partita IVA il giorno dopo la sentenza.

Nel secondo caso — socio illimitatamente responsabile coinvolto nella procedura — il tuo patrimonio è oggetto di spossessamento e anche i beni che acquisti durante la procedura entrano, in linea di principio, nella disponibilità degli organi concorsuali. Ma il Codice della crisi mette un limite netto a questo principio. L’art. 146 stabilisce che non sono compresi nella liquidazione giudiziale, tra l’altro, gli stipendi, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia. Non solo puoi lavorare: la legge presuppone che tu lo faccia e protegge una parte di quello che guadagni.

La stessa impostazione vale nella liquidazione controllata, la procedura riservata ai debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Terni, con provvedimento del 29 novembre 2024, si è occupato proprio del criterio con cui il giudice deve individuare la quota di reddito da lasciare al debitore e alla famiglia, escludendola dall’acquisizione.

C’è infine un terzo scenario, il più frequente tra chi ci scrive: la procedura è già chiusa da tempo e restano solo i debiti non soddisfatti. Lì la domanda non è più “posso lavorare”, ma “come impedisco che i vecchi creditori aggrediscano quello che costruisco adesso”. La risposta si chiama esdebitazione, e la trovi più avanti.


“Concretamente, che cosa devo fare per partire?”

Tre verifiche in sequenza, in questo ordine preciso: la tua posizione nella procedura, l’eventuale albo, la gestione degli incassi.

La prima verifica è documentale. Ti servono la visura storica della società, la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale e — se sei stato coinvolto — l’eventuale provvedimento che ha esteso la procedura a te. Da questi atti si ricava se sei semplicemente un ex socio o un debitore sottoposto a procedura, e se ci sono termini ancora aperti per impugnare.

La seconda verifica riguarda l’attività che vuoi svolgere. Se è una professione non ordinistica, non c’è nulla da chiedere a nessuno: apri la posizione fiscale e inizi. Se è una professione con albo, la questione si sposta sui requisiti di onorabilità, che ogni ordinamento professionale declina a modo suo, e sulle incompatibilità: le vediamo nella prossima risposta.

La terza verifica è la più trascurata ed è quella che crea problemi veri. Se la procedura nei tuoi confronti è ancora aperta, i compensi che incassi vanno gestiti sapendo che oltre la soglia di mantenimento sono acquisibili. La soglia non si autodetermina: la fissa il giudice delegato con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, tenendo conto della tua condizione personale e di quella della tua famiglia. Aprire una posizione e iniziare a incassare senza aver chiesto quel decreto è il modo più rapido per trovarsi in conflitto con la curatela.

Se invece la procedura è chiusa, la sequenza è diversa: si verifica se hai già ottenuto l’esdebitazione, se puoi ancora chiederla, e solo dopo si costruisce la struttura della nuova attività.


“Se la professione ha un albo, cosa controlla l’Ordine?”

Controlla due cose diverse che vengono spesso confuse: i requisiti di onorabilità e le incompatibilità. La seconda è quella che blocca davvero.

Sul primo fronte, quasi tutti gli ordinamenti professionali richiedono per l’iscrizione e per la permanenza una “condotta irreprensibile”, formula che ha sostituito la vecchia “condotta specchiatissima e illibata”. Il punto decisivo è che si tratta di una valutazione sostanziale, caso per caso, non di un automatismo. Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 183 del 26 giugno 2025, ha ribadito che l’organo che decide sull’iscrizione compie una valutazione autonoma, che non discende meccanicamente dall’esito di un procedimento penale, e che va commisurata all’incidenza concreta del fatto sull’affidabilità del richiedente, anche in ragione del tempo trascorso. Nello stesso senso la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19726 del 17 luglio 2024, ha chiarito che le condotte rilevanti devono rispondere a un canone di gravità, e che la sola pendenza di un’imputazione non preclude di per sé l’iscrizione.

Il secondo fronte è tecnicamente più insidioso. Per la professione forense, ad esempio, l’art. 18 della legge n. 247/2012 dichiara l’iscrizione all’albo incompatibile con l’esercizio di attività d’impresa commerciale e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone che abbiano per oggetto un’attività commerciale. È su questa base — insieme alla perdita del requisito della condotta irreprensibile — che il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 349 del 29 dicembre 2023, ha confermato la cancellazione dall’albo di un avvocato dichiarato fallito in proprio e come socio illimitatamente responsabile di una S.n.c.

Quella decisione va letta bene, perché è meno pesante di come sembra. Il problema non era “essere stato socio di una società fallita” in astratto: era essere, in quel momento, socio illimitatamente responsabile di una società commerciale, condizione strutturalmente incompatibile con l’albo. Chi è uscito dalla società rimuove alla radice l’incompatibilità. E la stessa legge professionale prevede che chi è stato cancellato abbia diritto a essere nuovamente iscritto quando dimostri che i fatti che avevano determinato la cancellazione sono cessati e che sussistono ancora i titoli in base ai quali era stato iscritto.


“Se la liquidazione è ancora aperta, i miei compensi finiscono tutti al curatore?”

No. Finisce al curatore soltanto ciò che eccede quanto serve a mantenere te e la tua famiglia, e quella soglia la stabilisce il giudice.

L’art. 146 del Codice della crisi elenca ciò che resta fuori dalla procedura: i beni e i diritti di natura strettamente personale; gli assegni alimentari, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro il limite del mantenimento suo e della famiglia; i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni in fondo patrimoniale, con il limite dell’art. 170 c.c.; le cose impignorabili per legge. Il secondo comma aggiunge il meccanismo procedurale: quel limite lo fissa il giudice delegato con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, tenendo conto della condizione personale del debitore e della sua famiglia.

Tradotto in pratica: la protezione non è automatica nell’ammontare, ma è automatica nell’esistenza. Nessuno può sostenere che tu debba versare integralmente ciò che guadagni. La discussione riguarda il quanto, e si svolge davanti al giudice delegato con numeri alla mano — canone di locazione, componenti del nucleo familiare, spese sanitarie, mantenimento dei figli, costi strumentali dell’attività.

L’errore più comune è iniziare a fatturare senza chiedere nulla, sperando che il tema non emerga. Emerge sempre, perché la curatela ha accesso ai flussi e agli accertamenti bancari, e quando emerge la posizione è deteriore: si discute a valle di somme già spese, invece che a monte di una soglia condivisa. L’altro errore, speculare, è intestare l’attività a un familiare per “stare tranquilli”: è la strada che porta dritta alle contestazioni di interposizione fittizia, con conseguenze peggiori del problema che si voleva evitare.


“Chi decide quanto posso tenere, e come si chiede?”

Il giudice delegato, su istanza. E l’istanza va costruita, non improvvisata.

Il procedimento è snello: si deposita un’istanza al giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori vengono sentiti, e il giudice provvede con decreto motivato. Snello non vuol dire scontato: il decreto deve dare conto della condizione personale e familiare del debitore, quindi la qualità della documentazione allegata determina in modo diretto l’esito.

Nella pratica servono: composizione del nucleo familiare e redditi degli altri componenti; contratto di locazione o mutuo sull’abitazione; spese ricorrenti documentate; eventuali obblighi di mantenimento fissati da provvedimenti; e — profilo spesso dimenticato — i costi necessari a produrre il reddito professionale, che non sono reddito disponibile ma condizione perché il reddito esista. Se lavori come consulente e devi pagare software, contributi previdenziali, assicurazione, rimborsi di trasferta, quelle voci vanno rappresentate, perché il compenso lordo non è la misura di ciò che hai in tasca.

Ecco la sequenza completa degli atti e dei termini che interessano un ex socio, dalla sentenza fino alla ripartenza.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Apertura della procedura sulla società di personeSentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256, c. 1, CCII)Tribunale, sezione crisi d’impresa
Coinvolgimento di un socio non indicato in sentenzaDomanda di apertura nei confronti del socioNon oltre un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se rese note ai terzi (art. 256, c. 2, CCII)Tribunale
Impugnazione della sentenzaReclamo ex art. 51 CCII30 giorni dalla notificazione; per gli altri interessati, dall’iscrizione nel registro delle impreseCorte d’appello
Ultimo gradoRicorso per cassazione30 giorni dalla notificazione della sentenza della Corte d’appelloCorte di cassazione
Attività lavorativa durante la proceduraIstanza per la fissazione del limite di ciò che il debitore trattiene (art. 146, c. 2, CCII)In qualsiasi momento della proceduraGiudice delegato
Liberazione dai debiti residuiEsdebitazione, ordinaria o di diritto (artt. 278 ss. CCII)Alla chiusura della procedura o decorsi tre anni dall’aperturaTribunale
Debiti residui dopo la chiusuraDomanda di liquidazione controllata tramite OCC (artt. 268 ss. CCII)Tribunale

Un’avvertenza sui termini processuali: la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e non trasforma un termine perentorio in un termine elastico. Trenta giorni restano trenta giorni.


“Devo avvisare il curatore che inizio a lavorare?”

Sì, se la procedura ti riguarda personalmente. E conviene farlo tu, prima che lo scopra lui.

Il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale ha obblighi di informazione e collaborazione verso gli organi della procedura. Non è una formalità burocratica: è il presupposto su cui il tribunale valuterà, alla fine, la tua condotta ai fini dell’esdebitazione. Un debitore che ha comunicato l’avvio di un’attività professionale, che ha chiesto la fissazione della soglia di mantenimento e che ha versato quanto dovuto arriva al momento della liberazione dai debiti in una posizione completamente diversa da chi ha operato in silenzio.

C’è poi una ragione pratica. La comunicazione preventiva ti permette di negoziare una modalità sostenibile: ad esempio l’individuazione della quota trattenibile in percentuale sugli incassi, invece che una cifra fissa che diventa insostenibile nei mesi in cui non fatturi. La libera professione ha flussi irregolari, e un provvedimento costruito su una media annua funziona meglio di uno costruito su un mese buono.

Se invece la procedura riguarda soltanto la società di capitali di cui eri socio, non devi comunicare niente a nessuno: il curatore non ha titolo per interloquire con te sulla tua nuova attività. Attenzione però a un profilo diverso: se sei stato anche amministratore, la curatela potrebbe valutare azioni di responsabilità nei tuoi confronti. È un fronte distinto, che non tocca la tua capacità di lavorare, ma che va monitorato perché ha tempi e difese proprie.


“Ero socio accomandante di una S.a.s.: sono al sicuro?”

Sulla carta sì, nei fatti dipende da cosa hai firmato e da cosa hai gestito.

L’art. 2320 del Codice civile vieta all’accomandante di compiere atti di amministrazione o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Chi viola il divieto risponde illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali, e diventa quindi esposto all’apertura della procedura in estensione.

La giurisprudenza su questo punto è severa e concreta. La Cassazione ha ritenuto rilevante la condotta dell’accomandante che emette assegni bancari tratti sul conto sociale all’ordine di terzi apponendo la propria firma per conto della società, in assenza di prova di una semplice delega di cassa (Cass. civ., Sez. I, n. 23651 del 6 novembre 2014). E ha confermato l’estensione della procedura a una socia accomandante che disponeva di una procura generale per operare sui conti bancari della società, respingendo la tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di mera attività esecutiva di tesoreria (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12806/2024). Il criterio che se ne ricava è che conta la rilevanza esterna dell’atto, cioè la capacità di ingenerare nei terzi l’affidamento che quella persona amministri.

Che cosa significa per la tua ripartenza professionale? Che devi sapere in anticipo se sei un accomandante “puro” o un accomandante a rischio. Se hai firmato contratti, gestito conti, trattato con fornitori o banche, l’estensione è un’ipotesi concreta e va gestita prima che si materializzi, non dopo. Su questo terreno la difesa non si improvvisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e coordina uno staff multidisciplinare che lavora insieme sul doppio piano, l’impugnazione della sentenza da un lato e la ricostruzione contabile dei flussi dall’altro.

Se invece l’estensione è già stata dichiarata, la strada è il reclamo ex art. 51 CCII entro trenta giorni, e da lì eventualmente la Cassazione.


“Ero socio di una S.r.l., ma di fatto la gestivo io: cosa rischio?”

Rischi due cose diverse, ed è importante non confonderle: l’azione di responsabilità e la contestazione di una società di fatto.

La prima è un’azione risarcitoria. La curatela può contestare all’amministratore, anche solo di fatto, i danni prodotti al patrimonio sociale: aggravamento del dissesto per prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, distrazioni, omessa tenuta delle scritture. È un giudizio civile ordinario che può concludersi con una condanna al pagamento, ma che non incide sulla tua capacità di esercitare una professione.

La seconda è più radicale: la contestazione che, dietro la società di capitali, operasse in realtà una società di fatto tra la S.r.l. e una o più persone fisiche, con conseguente apertura della procedura anche nei confronti dei soci occulti. La Cassazione ha precisato che, per configurare una “supersocietà di fatto”, occorre accertare un comune intento sociale tra i partecipanti, distinguendo la fattispecie da quella, diversa negli effetti, della holding di fatto (Cass. civ., Sez. I, n. 4784 del 15 febbraio 2023). Con l’ordinanza n. 204 del 4 gennaio 2024 la Corte ha aggiunto un tassello: l’uso abusivo della forma societaria non esclude di per sé l’esistenza di un rapporto societario occulto, potendone anzi costituire la modalità operativa; restano però da provare gli elementi costitutivi, come il fondo comune e la partecipazione ai risultati economici. La materia continua a essere esaminata: la Corte è tornata sul tema anche con la pronuncia n. 8360/2025, e il Tribunale di Milano, sezione crisi d’impresa, si è occupato dei presupposti dell’assoggettamento in estensione dei soci di una società di fatto con provvedimento del 2 ottobre 2025.

Il messaggio pratico è chiaro. Se hai gestito di fatto la società, prima di costruire una nuova attività professionale devi sapere se esiste materiale per una contestazione di questo tipo, perché la nuova attività può diventarne un elemento indiziario. Non nel senso che è vietata: nel senso che va impostata in modo trasparente e documentabile fin dal primo giorno.


“Sono uscito dalla società prima del fallimento: per quanto tempo resto esposto?”

Un anno, con due condizioni che vanno verificate entrambe.

L’art. 256, comma 2, CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata — anche in caso di trasformazione, fusione o scissione — a condizione che siano state osservate le formalità per rendere l’evento noto ai terzi. E aggiunge un secondo limite: entro l’anno, la procedura è possibile solo se l’insolvenza della società attiene, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata.

Le due condizioni vanno lette insieme, perché è lì che si gioca la difesa. La prima è di pubblicità: la cessione della quota o il recesso devono risultare da un’iscrizione nel registro delle imprese, con una data certa e opponibile. Un recesso comunicato solo ai soci, non iscritto, non fa decorrere nulla nei confronti dei terzi. La seconda è di merito: anche se sei uscito da meno di un anno, occorre che l’insolvenza sia riferibile almeno in parte a debiti già esistenti quando eri ancora socio illimitatamente responsabile.

Attenzione a un punto che nella pratica genera contenzioso: se, dopo l’uscita formale, hai continuato a gestire l’azienda, l’uscita rischia di essere considerata solo apparente. La forma da sola non protegge quando i comportamenti la smentiscono.

Va poi ricordato che, quando la procedura sulla società è stata dichiarata sotto la vecchia legge fallimentare, anche la domanda di estensione ai soci proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi resta regolata dalla disciplina previgente, come ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 24247/2025. La regola sostanziale è analoga, ma la disciplina applicabile va individuata correttamente, perché da essa dipendono presupposti e difese.


“Posso anche amministrare una nuova società, o solo lavorare come professionista?”

Sono due piani diversi. La libera professione è sempre possibile; la carica di amministratore incontra un ostacolo che però ha una scadenza.

Il Codice civile esclude che possa essere nominato amministratore, e fa decadere dalla carica, chi si trova in stato di fallimento — oggi, di liquidazione giudiziale. È una causa di ineleggibilità e decadenza collegata all’apertura della procedura, e non un giudizio morale permanente. La conferma sta in una norma che poche persone conoscono: l’art. 278, comma 1, CCII prevede espressamente che con l’esdebitazione vengano meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.

Quindi la sequenza corretta è: durante la procedura la carica di amministratore è preclusa a chi vi è sottoposto; con la chiusura e, soprattutto, con l’esdebitazione, la preclusione si dissolve. Nel frattempo, nulla impedisce di lavorare come professionista, perché quel divieto riguarda gli organi sociali, non l’attività di lavoro autonomo.

Un discorso a parte va fatto per chi ha una condanna penale definitiva per bancarotta. Lì la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa opera con una durata che oggi non è più fissa: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, ha dichiarato illegittima la previsione della durata rigida decennale, sostituendola con un tetto massimo entro cui il giudice deve graduare la sanzione; le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 28910/2019, hanno poi chiarito che la durata va determinata in concreto secondo i criteri dell’art. 133 c.p. Anche in quel caso, si tratta di impresa commerciale e uffici direttivi presso imprese: non dell’esercizio di una professione intellettuale in proprio.


“I debiti della società me li porto dietro per sempre?”

No, ma la liberazione non arriva da sola: va chiesta, o va verificato che sia già operante.

Partiamo dalla distinzione di sempre. Se eri socio di una S.r.l. o di una S.p.A., i debiti sociali non sono mai stati tuoi, salvo che tu abbia prestato garanzie personali — e qui sta il vero problema di quasi tutti: la fideiussione firmata in banca anni prima, che sopravvive alla società e resta esigibile nei tuoi confronti. Se eri socio illimitatamente responsabile, i debiti sociali sono anche tuoi, e ciò che non è stato soddisfatto nella procedura resta teoricamente esigibile.

Su questo interviene l’esdebitazione, disciplinata dagli artt. 278 e seguenti del Codice della crisi: consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione controllata. Il Codice ha ampliato molto lo strumento rispetto al passato: l’esdebitazione della società produce effetti anche in capo ai soci illimitatamente responsabili, ed esiste una forma che opera di diritto, senza necessità di un giudizio di meritevolezza costruito sul nulla.

Ci sono però tre limiti da conoscere. Il primo: l’esdebitazione non libera i coobbligati e i garanti, che continuano a rispondere verso i creditori. Il secondo: restano fuori alcune categorie di crediti, tra cui quelli alimentari e quelli risarcitori da illecito extracontrattuale. Il terzo, il più insidioso, riguarda le procedure vecchie. La Cassazione, con la sentenza n. 14835 del 3 giugno 2025, ha stabilito che l’istanza proposta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta disciplinata dalla legge fallimentare. E con la pronuncia n. 30108 del 14 novembre 2025 ha escluso che il soggetto già fallito, che non abbia fruito dell’esdebitazione secondo il vecchio art. 142 l.fall., possa poi accedere all’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII.

Chi ha una procedura chiusa anni fa e non ha mai chiesto nulla farebbe bene a verificare la propria posizione adesso, non quando arriva il primo pignoramento sul conto della nuova attività.


“Se ho ancora debiti, mi pignorano il conto della nuova attività?”

Se i debiti sono ancora esigibili, sì: il conto professionale è aggredibile come qualunque altro. È esattamente il motivo per cui la ripartenza va messa in sicurezza prima, non dopo.

Va detto con onestà: non esiste un conto “protetto” per il libero professionista ex socio di società fallita. Non esistono schermi, intestazioni creative o strutture che tengano di fronte a un creditore titolato. Le soluzioni che circolano — intestare tutto al coniuge, incassare su conti di terzi, farsi pagare in contanti — non risolvono nulla e aggiungono profili di responsabilità che prima non c’erano.

Quello che esiste, ed è molto più efficace, è la rimozione a monte dell’esigibilità del debito. Se ottieni l’esdebitazione, i creditori concorsuali non hanno più un titolo da azionare: non c’è nulla da pignorare perché non c’è più nulla da esigere. Se l’esdebitazione non è più praticabile per la procedura originaria, resta la strada della liquidazione controllata come debitore sovraindebitato: il Tribunale di Verona, con provvedimento del 13 giugno 2025, ha ammesso l’accesso alla liquidazione controllata dell’ex imprenditore fallito il cui indebitamento derivava proprio dai debiti non soddisfatti nella precedente procedura, valorizzando la funzione dello strumento come via per conseguire l’esdebitazione non ottenuta.

Sono percorsi tecnici, con presupposti stringenti e con una fase istruttoria seria: la Cassazione ha ricordato, con la sentenza n. 18118/2025, che una volta aperta la liquidazione controllata il debitore non può rinunciarvi a piacimento, salvo il caso in cui non siano pervenute domande dei creditori. Non è un percorso da imboccare per tentativi.


“I clienti, o una banca, possono scoprire che sono stato socio di una società fallita?”

Sì, se guardano il registro delle imprese. No, se cercano un certificato personale: quel certificato non esiste.

È una domanda che arriva quasi sempre con un tono di vergogna, e vale la pena rispondere anche a quella parte. La visura storica di una società mostra i soci, le date, gli eventi. Chi vuole verificare la storia di un’impresa lo può fare, ed è giusto che sia così. Ma nessun soggetto privato può ottenere un certificato che attesti che tu, come persona, sei stato coinvolto in una procedura: il registro dei falliti non c’è più, e il casellario giudiziale non riporta le procedure concorsuali.

Sul piano bancario le cose funzionano diversamente e vale la pena essere precisi. Le banche non consultano un “elenco falliti”: guardano le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia, la Centrale dei rischi, le garanzie prestate e la storia dei rapporti. Se hai firmato fideiussioni per la società e quelle posizioni sono state segnalate, il problema è quello, non la qualità di socio in sé. Sono dati con tempi di conservazione definiti, non permanenti.

Quello che nessuna banca e nessun cliente troverà mai è un provvedimento che ti qualifichi come persona inaffidabile a vita. Quella figura giuridica è stata cancellata dall’ordinamento.


“Onestamente, quanto tempo serve per ripartire davvero?”

Per aprire e iniziare a lavorare: giorni. Per essere al riparo dai vecchi creditori: dipende dallo strumento, e va contato in mesi, non in settimane.

La parte operativa è rapida. L’apertura della posizione professionale non richiede autorizzazioni, il primo incarico si può accettare subito, e se la procedura non ti riguarda personalmente non c’è alcun passaggio ulteriore.

La parte di messa in sicurezza ha tempi diversi. L’esdebitazione può operare alla chiusura della procedura o decorsi tre anni dall’apertura, secondo il meccanismo previsto dal Codice. La liquidazione controllata è una procedura vera, con nomina di un liquidatore, formazione del passivo e programma di liquidazione: non si esaurisce in poche settimane. Quello che si può fare subito è la valutazione: capire in quale scenario ti trovi e quale strumento è tecnicamente percorribile richiede una lettura documentale, non mesi di attesa.

C’è un limite di cui essere consapevoli, ed è giusto dirlo apertamente: nessuno può garantire l’esito di un’esdebitazione, perché il tribunale valuta condotta, collaborazione e assenza di cause ostative. Quello che si può fare è presentarsi con una posizione ordinata, documentata e coerente — che è, nella pratica, ciò che distingue le domande accolte da quelle respinte.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Due situazioni tipiche, costruite come esercizi dimostrativi con numeri e date coerenti. Non sono casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare come funzionano i meccanismi descritti sopra.

Prima ipotesi — accomandatario di S.a.s. che vuole fare il consulente. Una S.a.s. viene ammessa alla liquidazione giudiziale con sentenza del 14 aprile. Il socio accomandatario è coinvolto per effetto dell’art. 256, comma 1, CCII. Passivo accertato: 287.400 €. Attivo realizzabile: 61.200 €. Il socio ha competenze tecniche spendibili e a settembre riceve una proposta di collaborazione continuativa come consulente, con un compenso di 3.200 € mensili lordi.

Se apre la partita IVA e inizia a incassare senza fare nulla: gli incassi affluiscono su un conto che rientra nel perimetro dello spossessamento, e la curatela potrà chiederne l’acquisizione, contestando anche la condotta ai fini dell’esdebitazione.

Se invece deposita istanza al giudice delegato ai sensi dell’art. 146, comma 2, documentando nucleo familiare di tre persone, canone di locazione di 780 € mensili, contributi previdenziali obbligatori e costi strumentali: il giudice, sentiti curatore e comitato dei creditori, fissa con decreto motivato la quota che resta al debitore. La differenza tra i due scenari non è il diritto di lavorare, che c’è in entrambi: è la posizione in cui il socio arriverà al momento decisivo, quello della liberazione dai debiti.

Seconda ipotesi — accomandante uscito dalla società. Un socio accomandante cede la propria quota il 9 febbraio; la cessione viene iscritta nel registro delle imprese il 21 febbraio. La società viene ammessa alla liquidazione giudiziale l’anno successivo, con sentenza del 3 dicembre. Il curatore, esaminando la visura storica, ipotizza un’ingerenza gestoria dell’ex accomandante, che disponeva di una procura per operare sui conti sociali, e chiede l’apertura della procedura nei suoi confronti.

Qui operano due sbarramenti. Il primo è temporale: l’art. 256, comma 2, CCII impedisce di disporre la liquidazione giudiziale del socio decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, se le formalità di pubblicità sono state osservate; l’iscrizione del 21 febbraio fa decorrere quel termine in modo opponibile ai terzi. Se la domanda è depositata oltre l’anno, è tardiva. Il secondo è sostanziale: anche entro l’anno, occorre dimostrare l’ingerenza con rilevanza esterna, e la difesa si costruisce sui documenti — l’ampiezza della procura, chi disponeva materialmente i pagamenti, se esistessero autorizzazioni degli accomandatari per ogni operazione. Se poi la sentenza di estensione viene comunque pronunciata, resta il reclamo ex art. 51 CCII entro trenta giorni e, se occorre, il giudizio di legittimità.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“La mia nuova attività è davvero lavoro autonomo, o rischia di essere letta come la prosecuzione della vecchia impresa?”

È la domanda che non ci viene quasi mai posta e che invece decide l’esito di molte ripartenze. Perché il problema serio, per un ex socio, non è quasi mai il divieto formale: è la riqualificazione.

Il meccanismo è questo. Se dopo la chiusura della società la stessa attività riprende con la stessa clientela, gli stessi beni strumentali, gli stessi fornitori e magari gli stessi locali, cambiando solo l’etichetta formale, la curatela o un creditore possono sostenere che non si tratta di una nuova attività professionale ma della continuazione dell’impresa precedente sotto altra veste. Da lì discendono conseguenze pesanti: contestazioni di distrazione di beni o di avviamento, azioni revocatorie, e nei casi più gravi la prospettazione di una società di fatto con i soggetti coinvolti. La giurisprudenza sulla supersocietà di fatto, richiamata più sopra, mostra quanto la ricostruzione possa spingersi lontano quando ci sono elementi di continuità e un fondo comune.

C’è poi la questione della natura dell’attività. Un professionista che, oltre alla propria opera intellettuale, organizza mezzi e personale in modo prevalente, acquista e rivende, si assume rischio d’impresa, può vedersi qualificato come imprenditore commerciale, con tutto quello che ne consegue in termini di assoggettabilità alle procedure e di incompatibilità con alcuni albi. La differenza tra libera professione e impresa non la decide la partita IVA: la decidono l’organizzazione e il contenuto concreto dell’attività.

Che cosa si fa in pratica. Si documenta la discontinuità: contratti nuovi con la clientela, beni strumentali acquistati e non “ereditati”, nessun utilizzo gratuito di asset che erano della società, tracciabilità completa dei flussi. Si evita di assumere ruoli formali in soggetti che continuano l’attività precedente. E si mantiene l’attività dentro il perimetro della prestazione d’opera intellettuale, se è quello il modello scelto. La ripartenza va progettata come si progetta una difesa: pensando a come apparirà tra due anni a chi la esaminerà con occhio ostile.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti che sostengono le risposte date sopra, con l’indicazione del principio e del motivo per cui rileva in questa materia.

Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2008. Ha dichiarato l’illegittimità delle norme che facevano perdurare le incapacità personali del fallito oltre la chiusura della procedura. È il fondamento del principio per cui nessuna incapacità collegata a una procedura concorsuale può essere considerata perpetua.

Cass. civ., sentenza n. 4630 del 2009. Ha affermato che la chiusura del fallimento, anche se avvenuta prima della riforma del 2006, fa venir meno le incapacità personali del fallito. Rileva per chi ha alle spalle procedure risalenti e teme effetti mai cessati.

Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 7937 del 6 agosto 1990. Nel vecchio sistema, l’iscrizione nel registro dei falliti determinava di per sé l’incapacità civile, con effetti diretti sull’appartenenza agli albi. È utile per capire quale meccanismo è stato smantellato: senza registro, quell’automatismo non ha più base.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 4784 del 15 febbraio 2023. Per configurare una supersocietà di fatto occorre accertare un comune intento sociale tra i partecipanti, fattispecie diversa, anche negli effetti, dalla holding di fatto. Delimita il confine oltre il quale un ex socio può essere coinvolto in estensione.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 204 del 4 gennaio 2024. L’uso abusivo della forma societaria non esclude l’esistenza di un rapporto societario occulto, potendone costituire la modalità operativa; restano da provare gli elementi costitutivi, dal fondo comune alla condivisione dei risultati. Rileva per chi ha gestito di fatto una società di capitali.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 12806 del 2024. Ha confermato l’estensione della procedura a una socia accomandante titolare di procura generale per operare sui conti sociali, escludendo che l’attività potesse essere qualificata come mera esecuzione di ordini altrui.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 23651 del 6 novembre 2014. L’accomandante che firma assegni tratti sul conto sociale per conto della società, senza prova di una semplice delega di cassa, assume responsabilità illimitata ed è esposto all’estensione della procedura.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 23211 del 17 dicembre 2012. La posizione di socio occulto di una S.a.s. non fa presumere di per sé la qualità di accomandatario: occorre accertare in concreto il ruolo assunto. È un argomento difensivo di rilievo per chi viene coinvolto in modo automatico.

Cass. civ., sentenza n. 24247 del 2025. Quando il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, la domanda di estensione ai soci illimitatamente responsabili proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi resta regolata dalla disciplina previgente. Determina quali regole e quali difese si applicano.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14835 del 3 giugno 2025. L’istanza di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito in precedenza resta disciplinata dalla legge fallimentare, non essendo richiamata tra le disposizioni transitorie. Incide direttamente sui presupposti della domanda.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 30108 del 14 novembre 2025. Il soggetto già dichiarato fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione secondo la disciplina previgente non può accedere all’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII. Chiude una scorciatoia che viene spesso proposta.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28505 del 6 novembre 2024. In tema di esdebitazione, il requisito soggettivo della condotta del debitore è il presupposto sempre richiesto, mentre il grado di soddisfacimento dei creditori rileva solo quando la scarsità dell’attivo sia riconducibile a condotte ostruzionistiche; requisito, quest’ultimo, eliminato dal Codice della crisi. Spiega su cosa si concentra davvero il giudizio.

Cass. civ., sentenza n. 18118 del 2025. Aperta la liquidazione controllata, il debitore non può rinunciare alla procedura, salvo che non siano pervenute domande di ammissione dei creditori. Rende evidente che lo strumento non va imboccato in via sperimentale.

Tribunale di Verona, provvedimento del 13 giugno 2025. Ha ammesso alla liquidazione controllata l’ex imprenditore fallito il cui indebitamento residuo derivava dai debiti non soddisfatti nella precedente procedura, riconoscendo la funzione dello strumento come via per ottenere l’esdebitazione non conseguita.

Tribunale di Terni, provvedimento del 29 novembre 2024. In tema di liquidazione controllata, ha affrontato i criteri con cui il giudice individua la quota di reddito del debitore da escludere dall’acquisizione perché necessaria a lui e alla famiglia.

Tribunale di Milano, sezione crisi d’impresa, provvedimento del 2 ottobre 2025. Si è pronunciato sui presupposti dell’assoggettamento in estensione dei soci illimitatamente responsabili di una società di fatto.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 349 del 29 dicembre 2023. Ha confermato la cancellazione dall’albo di un avvocato dichiarato fallito in proprio e quale socio illimitatamente responsabile di una S.n.c., valorizzando sia la perdita del requisito della condotta irreprensibile sia l’incompatibilità prevista dall’art. 18 della legge n. 247/2012.

Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 19726 del 17 luglio 2024. Il requisito della condotta irreprensibile richiede una valutazione delle condotte secondo un canone di gravità: la sola posizione di imputato non è ostativa in assenza di condanna definitiva.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 26 giugno 2025. La valutazione della condotta irreprensibile è autonoma e indipendente dall’esito del procedimento penale, e va rapportata all’incidenza concreta del fatto sull’affidabilità del richiedente, anche in relazione al tempo trascorso.

Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 e Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza n. 28910 del 2019. La prima ha dichiarato illegittima la durata fissa decennale delle pene accessorie della bancarotta fraudolenta, trasformando i dieci anni in un massimo; le seconde hanno chiarito che la durata va determinata in concreto dal giudice secondo i criteri dell’art. 133 c.p.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo su questo tema specifico.

  1. Ricostruiamo la tua posizione societaria acquisendo visura storica, atti di cessione o recesso e verbali, e confrontiamo le date di iscrizione con quelle degli eventi rilevanti per stabilire se il termine annuale dell’art. 256, comma 2, CCII sia decorso.
  2. Leggiamo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per stabilire se produca effetti diretti nei tuoi confronti o riguardi la sola società, e per individuare i termini di impugnazione ancora aperti.
  3. Redigiamo e depositiamo il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza che ti abbia coinvolto in estensione, e proseguiamo, quando ne ricorrono i presupposti, con il ricorso per cassazione.
  4. Costruiamo la difesa sull’ingerenza gestoria analizzando procure, poteri di firma, tracciati bancari e corrispondenza, per contestare la rilevanza esterna degli atti attribuiti all’accomandante.
  5. Depositiamo l’istanza al giudice delegato ai sensi dell’art. 146, comma 2, CCII per la fissazione della quota di reddito professionale che resta nella tua disponibilità, documentando composizione del nucleo, spese ricorrenti e costi necessari a produrre il reddito.
  6. Predisponiamo la domanda di esdebitazione individuando la disciplina applicabile in base alla data di apertura della procedura, e la sosteniamo con la documentazione sulla condotta collaborativa tenuta in corso di procedura.
  7. Valutiamo l’accesso alla liquidazione controllata per i debiti residui non esdebitati, curando i rapporti con l’OCC e la predisposizione della documentazione richiesta.
  8. Verifichiamo le incompatibilità e i requisiti di onorabilità dell’albo professionale a cui vuoi iscriverti o restare iscritto, e prepariamo le memorie difensive davanti al Consiglio dell’Ordine quando la questione viene sollevata.
  9. Analizziamo il rischio di riqualificazione della nuova attività come prosecuzione dell’impresa precedente o come società di fatto, e impostiamo la documentazione della discontinuità fin dall’avvio.
  10. Esaminiamo le garanzie personali prestate — fideiussioni, avalli, coobbligazioni — perché sono ciò che più spesso sopravvive alla società e colpisce l’ex socio quando ha già ricominciato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC è ciò che consente di lavorare dall’interno sulla liberazione dai debiti residui, conoscendo dal lato tecnico come si costruisce una relazione, quali carenze portano al rigetto e quali elementi il tribunale esamina davvero. La qualifica di cassazionista è ciò che permette di impostare l’impugnazione della sentenza di estensione sapendo già come quella difesa dovrà reggere in ultimo grado, invece di scoprirlo quando è tardi.

Questo consente una continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stessa linea difensiva, stesso difensore, senza il passaggio di consegne che disperde argomenti tra un grado e l’altro. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — permette di far dialogare la parte giuridica con la ricostruzione contabile dei flussi, che in queste vicende è metà del lavoro. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più solida che i documenti consentono.


In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte di questa guida.

Il primo: essere stato socio di una società fallita non ti impedisce di fare il libero professionista. Il registro dei falliti non esiste più, la riabilitazione è stata abolita e le incapacità personali non sopravvivono alla chiusura della procedura. Le limitazioni residue riguardano l’esercizio dell’impresa commerciale e le cariche negli organi sociali, non la prestazione d’opera intellettuale.

Il secondo: ciò che conta non è essere stato socio, ma che tipo di socio sei stato. Socio di capitali, accomandatario, accomandante ingeritosi nella gestione, amministratore di fatto: sono quattro posizioni con conseguenze completamente diverse, e la prima cosa da fare è capire in quale ti trovi.

Il terzo: la vera partita non si gioca sul diritto di lavorare, ma sulla messa in sicurezza della ripartenza — l’esdebitazione, la gestione dei compensi durante la procedura, la documentazione della discontinuità rispetto alla vecchia attività.

È esattamente questo l’incrocio su cui lo Studio Monardo è attrezzato. La difesa contro il coinvolgimento del socio nella procedura si costruisce con l’impugnazione della sentenza e si porta, se serve, fino all’ultimo grado: per questo pesa la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La liberazione dai debiti residui si costruisce dentro le regole dell’esdebitazione e delle procedure di sovraindebitamento: per questo pesano la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritta negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC. Sono due competenze diverse che, su questo tema, servono insieme.

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