Hai ricevuto uno schema di atto o un invito a comparire e la data fissata dall’ufficio ti trova impossibilitato a presentarti. Oppure, più semplicemente, preferisci che a parlare con i funzionari sia chi conosce la tua contabilità. La domanda è legittima e ricorrente: al contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate ci si può mandare qualcun altro? La risposta è affermativa, ma è condizionata al rispetto di una forma precisa. Il rischio principale non è il rifiuto dell’ufficio a ricevere il delegato: è che l’attività svolta da chi si presenta senza una procura valida risulti inefficace, che il verbale registri un contraddittorio “non instaurato” e che il termine per far valere le proprie ragioni si consumi senza che nulla di utile sia entrato nel fascicolo.
Lo Studio Monardo opera in questa materia perché la difesa nel contraddittorio tributario richiede esattamente la combinazione di competenze che lo Studio possiede in modo certificato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, cioè la struttura necessaria quando la partita si gioca insieme sul piano documentale-contabile e su quello procedimentale. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di impostare fin dalle osservazioni allo schema di atto una linea difensiva che regge anche nei gradi successivi, fino all’ultimo.
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Inquadramento normativo: rappresentanza, assistenza e contraddittorio
Sul piano normativo occorre distinguere tre istituti che nella pratica vengono spesso confusi.
Il primo è il contraddittorio preventivo, disciplinato dall’art. 6-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219. La norma stabilisce che tutti gli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria, siano preceduti — a pena di annullabilità — da un contraddittorio informato ed effettivo. L’amministrazione comunica al contribuente uno schema di atto e assegna un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per le controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il comma 1 è stato oggetto di interpretazione autentica con l’art. 7-bis del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla L. 23 maggio 2024, n. 67; il comma 3 è stato modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, in vigore dal 20 dicembre 2025. Il comma 2 esclude dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale (D.M. 24 aprile 2024), oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Il secondo istituto è la rappresentanza presso gli uffici finanziari, regolata dall’art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La disposizione consente al contribuente di farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un procuratore generale o speciale, e richiede che la procura speciale sia conferita per iscritto con firma autenticata. È questa la norma che risponde direttamente alla domanda del titolo. Il rappresentante non “accompagna” il contribuente: agisce in suo nome e per suo conto, e ciò che dichiara produce effetti nella sfera del rappresentato.
Il terzo istituto è l’assistenza tecnica, che è cosa diversa. In sede di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, l’art. 12, comma 2, dello Statuto riconosce al verificato il diritto di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa davanti agli organi di giustizia tributaria. Qui il contribuente resta il protagonista e il professionista lo affianca. Nel processo tributario, poi, l’assistenza tecnica è disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con un elenco chiuso di soggetti abilitati: ma quella è la fase giurisdizionale, non quella amministrativa.
Sul piano del regime di invalidità, la violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta oggi annullabilità dell’atto, non nullità. La differenza ha conseguenze operative dirette: il vizio va dedotto dal contribuente con i motivi di ricorso, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e non può essere introdotto per la prima volta in appello. Chi partecipa al contraddittorio tramite delegato deve quindi documentare con precisione ciò che accade nel procedimento, perché quella documentazione costituirà la base fattuale del motivo di impugnazione. Un contraddittorio svolto male, o svolto da chi non aveva il potere di svolgerlo, non produce automaticamente un vizio deducibile: produce, più spesso, l’assenza di elementi utili da far valere.
Va precisato che la distinzione non è teorica. Un esempio concreto: il commercialista che si presenta all’incontro insieme al titolare della ditta individuale svolge assistenza, e non gli serve alcuna procura; lo stesso commercialista che si presenta al posto del titolare esercita rappresentanza, e senza procura speciale valida la sua presenza non consente all’ufficio di verbalizzare un contraddittorio regolarmente instaurato con la parte.
La ratio dell’art. 63 è duplice. Da un lato agevola il contribuente, che non deve necessariamente presentarsi di persona. Dall’altro tutela l’amministrazione e lo stesso contribuente da abusi: l’autentica della firma serve a garantire che quella procura provenga davvero dal soggetto interessato, tanto che l’Agenzia delle Entrate, già con la Circolare 21 dicembre 2011, n. 54/E, aveva richiesto la produzione della procura in originale proprio per prevenire usi impropri e proteggere i dati personali del contribuente.
Requisiti e termini: chi può essere delegato e con quale forma
La disciplina prevede requisiti soggettivi ampi e requisiti formali stringenti. Le condizioni di applicabilità vanno esaminate una per una.
Primo requisito: la procura deve esistere e deve essere speciale. L’art. 63 ammette sia il procuratore generale sia quello speciale. Nella prassi degli uffici la procura utilizzata è quella speciale, riferita a un procedimento determinato. Una delega redatta in termini generici — “delego il dott. X a rappresentarmi presso l’Agenzia delle Entrate” — espone al rischio che l’ufficio la ritenga inidonea a coprire quello specifico contraddittorio. La procura deve indicare gli estremi del contribuente, del procuratore e della pratica cui si riferisce.
Secondo requisito: la forma scritta con firma autenticata. È la regola generale. L’autenticazione non è necessaria in due casi espressamente previsti: quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, e quando è conferita da persone giuridiche ai propri dipendenti.
Terzo requisito: la facoltà di autentica del professionista. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell’elenco previsto dal terzo comma dell’art. 63, la norma attribuisce agli stessi rappresentanti la facoltà di autenticare la sottoscrizione. In termini operativi: il commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili può autenticare direttamente la firma del cliente sulla procura che lo riguarda, senza passare da un notaio o dal segretario comunale. È il motivo per cui il conferimento dell’incarico a un professionista iscritto è, sul piano pratico, la strada meno accidentata.
Quarto requisito: la coerenza tra poteri conferiti e attività da svolgere. Se il delegato deve solo illustrare le difese e presentare documenti, la procura può limitarsi a questo. Se deve concludere e sottoscrivere un accertamento con adesione, il potere di definire e sottoscrivere va indicato espressamente. Per l’adesione la norma di riferimento è l’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che rinvia proprio alle forme dell’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973.
Quanto ai termini, il quadro è il seguente.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 60 giorni per le controdeduzioni allo schema di atto (art. 6-bis, co. 3, L. 212/2000) | dalla comunicazione dello schema di atto | dilatorio e inderogabile per l’ufficio, che non può adottare l’atto prima della scadenza | atto adottato prima della scadenza: annullabile |
| Richiesta di accesso e copia degli atti del fascicolo | dalla comunicazione dello schema | interna ai 60 giorni, che sono “complessivi” | richiesta tardiva: si riduce il tempo utile per le osservazioni |
| Deposito della procura speciale ex art. 63 D.P.R. 600/1973 | prima dell’incontro o del deposito delle osservazioni | condizione di efficacia dell’attività del rappresentante | l’attività del delegato resta priva di effetti fino alla regolarizzazione |
| 30 giorni per l’istanza di accertamento con adesione dopo lo schema di atto | dalla comunicazione dello schema | perentorio | si perde la via dell’adesione attivata in fase di schema |
| 15 giorni per l’istanza di adesione dopo la notifica dell’avviso | dalla notifica dell’avviso di accertamento | perentorio | si perde la via dell’adesione post-notifica |
| 60 giorni per il ricorso alla Corte di giustizia tributaria | dalla notifica dell’atto impositivo | perentorio | inammissibilità del ricorso |
| Sospensione feriale dei termini processuali | dal 1° al 31 agosto | sospensione di legge | incide sul computo dei termini processuali, non su quelli procedimentali |
Due precisazioni sui termini meritano attenzione.
La prima riguarda la sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto e opera sui termini processuali. Distinta e da non confondere è la sospensione prevista dall’art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che riguarda i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti al contribuente e che l’Agenzia delle Entrate, in sede di Telefisco 2025, ha ritenuto applicabile al termine per le osservazioni allo schema di atto. Si tratta di un’indicazione di prassi, non di una previsione normativa espressa: prudenzialmente, il termine va calcolato senza contarci sopra.
La seconda riguarda la proroga della decadenza. Il comma 3 dell’art. 6-bis prevede un meccanismo di posticipazione del termine di decadenza per l’adozione dell’atto quando la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio è successiva alla decadenza, o quando fra le due scadenze intercorrono meno di centoventi giorni. Conviene sapere che chiedere tempo non “brucia” la pretesa: l’ufficio recupera il termine. Chi confida nel decorso della decadenza come effetto collaterale del contraddittorio ragiona su un presupposto sbagliato.
Procedura passo-passo: come si manda validamente un delegato
In termini operativi, la sequenza è la seguente.
1. Identificare l’atto ricevuto. Prima di tutto va stabilito che cosa è arrivato. Uno schema di atto ex art. 6-bis apre i sessanta giorni per le controdeduzioni. Un invito al contraddittorio collegato all’accertamento con adesione segue le regole del D.Lgs. n. 218/1997. Una richiesta di documenti o una lettera di compliance sono altro ancora. La qualificazione determina termini, poteri e forma della delega. Un errore in questo passaggio compromette tutto ciò che segue.
2. Verificare la regolarità della notifica. La notifica via PEC al domicilio digitale è oggi la modalità ordinaria per imprese e professionisti. Dalla data di ricezione decorre il termine per le osservazioni. Vanno conservate le ricevute di accettazione e consegna, e va verificato che lo schema sia stato trasmesso integralmente, con gli allegati richiamati. Se lo schema rinvia a documenti non trasmessi, il contribuente ha diritto di richiederli con istanza di accesso agli atti del fascicolo.
3. Scegliere il soggetto delegato. Non esiste un elenco chiuso: l’art. 63 parla di procuratore generale o speciale. In concreto la scelta ricade quasi sempre su un commercialista, un avvocato tributarista o un consulente del lavoro. La differenza rilevante non è tanto il titolo, quanto la conseguenza sul piano formale: se il delegato è iscritto a un albo professionale, può autenticare lui stesso la firma del contribuente sulla procura. Se non lo è — un familiare, un collaboratore, un dipendente di un contribuente persona fisica — occorre l’autentica da parte di un pubblico ufficiale abilitato, salvo che ricorrano le esenzioni di legge (coniuge, parenti e affini entro il quarto grado, dipendenti di persone giuridiche).
4. Redigere la procura speciale. Il documento deve contenere: generalità complete e codice fiscale del contribuente (o del legale rappresentante, con indicazione della qualità e della società); generalità, codice fiscale e albo di iscrizione del procuratore; individuazione precisa del procedimento (numero dello schema di atto, anno d’imposta, ufficio procedente); elencazione dei poteri conferiti; data e sottoscrizione del contribuente; autentica. Il punto in cui più spesso si sbaglia è l’elencazione dei poteri: una procura che autorizza a “partecipare al contraddittorio” non autorizza, di per sé, a sottoscrivere l’atto di adesione. Se l’obiettivo è chiudere in adesione, il potere di definire, transigere e sottoscrivere va scritto.
Il quadro delle forme richieste, per tipologia di delegato, è il seguente.
| Soggetto delegato | Forma della procura | Autentica della firma | Note operative |
|---|---|---|---|
| Commercialista, avvocato, consulente del lavoro iscritto ad albo | scritta, speciale | il professionista può autenticare la sottoscrizione del cliente | è la via ordinaria e la più rapida |
| Soggetto iscritto nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 3, D.P.R. 600/1973 | scritta, speciale | facoltà di autentica in capo al rappresentante | l’iscrizione va documentata |
| Coniuge, parente o affine entro il quarto grado | scritta, speciale | non richiesta | va documentato il rapporto |
| Dipendente di società o ente che conferisce la procura | scritta, speciale | non richiesta | esenzione riservata alle persone giuridiche |
| Altro soggetto non iscritto ad albo e non rientrante nelle esenzioni | scritta, speciale | richiesta, davanti a pubblico ufficiale abilitato | passaggio ulteriore, con costi di tempo |
Va precisato che l’esenzione dall’autentica per i dipendenti opera in favore delle persone giuridiche. Il titolare di una ditta individuale che intenda delegare un proprio collaboratore non beneficia della stessa semplificazione, e deve procurarsi l’autentica secondo la regola generale. È una differenza che nella pratica viene ignorata con frequenza, e che l’ufficio rileva in sede di comparizione.
5. Allegare i documenti di identità. Alla procura vanno unite le copie dei documenti di identità del contribuente e del procuratore. È una formalità banale che, se omessa, produce eccezioni dell’ufficio in sede di verbalizzazione. Quando il contribuente è una società, va allegata anche la documentazione che attesta la qualità di legale rappresentante di chi conferisce la procura: una visura camerale aggiornata, o l’estratto del verbale di nomina. L’ufficio non è tenuto a ricostruire d’ufficio i poteri di firma di chi ha sottoscritto la delega.
6. Depositare la procura prima o all’inizio dell’incontro. La procura va consegnata all’ufficio, in originale, prima dell’incontro o all’atto della comparizione. Se le difese sono presentate solo per iscritto, la procura va allegata alle osservazioni. Va precisato che il deposito tardivo non è irrimediabile — la ratifica dell’operato del rappresentante è possibile — ma trasforma un adempimento neutro in un possibile motivo di contestazione.
7. Scegliere la forma delle difese. L’art. 6-bis consente controdeduzioni scritte. La prassi degli uffici ammette anche l’illustrazione orale in sede di incontro, con successiva verbalizzazione. La forma scritta è quella che lascia traccia utilizzabile: l’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente ed essere motivato con riferimento a quelle che l’amministrazione non accoglie (art. 6-bis, comma 4). L’obbligo di motivazione rafforzata si aggancia a ciò che è documentato nel fascicolo.
8. Verificare la verbalizzazione. Al termine dell’incontro l’ufficio redige verbale. Il delegato deve leggerlo prima di firmarlo e chiedere l’inserimento delle dichiarazioni rese, dei documenti consegnati e delle eventuali riserve. Un verbale che riporta soltanto “il contribuente, tramite delegato, si è presentato” non documenta nulla di difensivamente utile. È buona regola chiedere copia del verbale sottoscritto al momento stesso della firma, e conservarla insieme alla ricevuta di deposito della procura: sono i due documenti che, in caso di contenzioso, provano che il contraddittorio si è svolto e con quale contenuto.
9. Presidiare le dichiarazioni rese. Ciò che il delegato afferma è imputato al contribuente. La giurisprudenza di legittimità ha considerato utilizzabile, sul piano presuntivo ai sensi dell’art. 2729 c.c., la disponibilità manifestata dal contribuente in sede di adesione a un determinato importo di ricavi, pur in assenza di accordo conclusivo. Una disponibilità espressa “per aprire una trattativa” può essere valorizzata in senso sfavorevole. Il delegato deve essere istruito su questo.
10. Gestire il seguito. Se il confronto non porta a definizione, restano aperte due strade: la presentazione di osservazioni scritte entro i sessanta giorni e l’istanza di accertamento con adesione nei termini indicati. Se l’atto viene comunque emesso, la difesa si sposta sul ricorso. È in questa fase che la continuità della linea difensiva diventa decisiva: le osservazioni depositate nel contraddittorio circoscrivono il perimetro della pretesa e vincolano l’ufficio a motivare il rigetto.
Verifiche sul campo: esempi di applicazione
Di seguito tre esempi di calcolo e di sequenza, costruiti su dati realistici. Sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo Studio.
Esempio 1 — Delega regolare e rispetto del termine dilatorio. Società a responsabilità limitata. Schema di atto ex art. 6-bis notificato a mezzo PEC il 14 aprile 2026, con maggiore IRES contestata per 38.740 euro oltre sanzioni. Il termine di sessanta giorni decorre dal 15 aprile e scade il 13 giugno 2026: l’ufficio non può adottare l’atto conclusivo prima del 14 giugno 2026. Il legale rappresentante conferisce procura speciale ex art. 63 D.P.R. 600/1973 al proprio commercialista, iscritto all’Ordine, il quale autentica la sottoscrizione. La procura indica espressamente il potere di partecipare al contraddittorio, accedere al fascicolo, sottoscrivere verbali e definire in adesione. Procura depositata il 22 aprile 2026; istanza di accesso agli atti il 23 aprile; osservazioni scritte depositate il 5 giugno 2026. Esito: l’ufficio è vincolato a valutare le osservazioni e a motivare l’eventuale rigetto. Se l’atto conclusivo fosse adottato il 2 giugno 2026, cioè prima della scadenza, sarebbe annullabile per violazione del termine dilatorio.
Esempio 2 — Delega su carta semplice e regolarizzazione in corsa. Contribuente persona fisica, esercente attività professionale. Schema di atto notificato il 3 settembre 2026, maggiore IRPEF contestata 23.480 euro. Il termine di sessanta giorni decorre dal 4 settembre e scade il 2 novembre 2026. Il commercialista si presenta all’incontro fissato per il 21 settembre 2026 con una delega su carta semplice, priva di autentica e senza indicazione dei poteri. L’ufficio verbalizza la comparizione di soggetto non munito di procura nelle forme dell’art. 63. Regolarizzazione: procura speciale con autentica del professionista depositata il 28 settembre 2026, con ratifica espressa dell’attività già svolta; osservazioni scritte depositate il 26 ottobre 2026, entro il termine. Esito: il contraddittorio è salvo, ma la sequenza ha consumato cinque settimane utili e ha lasciato agli atti un verbale che documenta un’anomalia formale.
Esempio 3 — Delega priva del potere di definire. Ditta individuale. Schema di atto notificato il 12 gennaio 2026, maggior reddito 47.150 euro. Istanza di accertamento con adesione presentata il 5 febbraio 2026, entro i trenta giorni. All’incontro del 24 febbraio 2026 il delegato raggiunge con l’ufficio un’ipotesi di definizione su un maggior reddito di 19.600 euro. La procura, però, lo autorizza soltanto a “partecipare al contraddittorio e presentare documenti”. L’ufficio non può far sottoscrivere l’atto di adesione al procuratore. Esito: necessaria la comparizione personale del titolare o il rilascio di una nuova procura con potere di sottoscrizione, con rinvio dell’incontro e compressione dei tempi residui. La conseguenza pratica è che un accordo già trovato rischia di non essere formalizzato per un difetto di poteri.
Casi particolari
Almeno tre situazioni si collocano fuori dalla regola generale.
Società ed enti. Per le persone giuridiche la partecipazione al contraddittorio spetta al legale rappresentante pro tempore, la cui qualità va documentata con visura camerale o atto equivalente. Se la società intende delegare un proprio dipendente, l’art. 63 esonera dall’autentica: la procura conferita da persona giuridica a propri dipendenti non richiede autenticazione. Se invece delega un professionista esterno, si torna alla regola ordinaria, con la facoltà di autentica in capo al professionista iscritto all’albo. Va precisato che il procuratore institore e i procuratori risultanti dal registro delle imprese hanno poteri che derivano dall’iscrizione, ma per la rappresentanza davanti agli uffici finanziari resta preferibile una procura speciale dedicata, che elimini incertezze sull’ampiezza dei poteri.
Eredi e successioni. Quando il contribuente è deceduto, gli obblighi e le facoltà si trasferiscono agli eredi. Ciascun erede può conferire procura speciale per il procedimento che lo riguarda. Nella pratica gli eredi conferiscono procura congiunta allo stesso professionista: soluzione ordinata, ma che richiede attenzione perché le posizioni possono divergere, e una difesa unitaria non sempre è compatibile con interessi non allineati.
Contribuenti con più posizioni collegate. Negli accertamenti a società di persone e ai soci, o nelle contestazioni che coinvolgono coobbligati, ogni soggetto è titolare di una propria posizione procedimentale. Una procura rilasciata dalla società non copre automaticamente i soci. Nella sequenza degli schemi di atto, ciascun destinatario deve essere messo in condizione di interloquire: la delega va replicata per ciascuna posizione, e le difese vanno coordinate per evitare che le osservazioni depositate per l’uno indeboliscano l’altro.
Contribuenti residenti all’estero e soggetti non presenti sul territorio. Chi risiede fuori dall’Italia non è tenuto a rientrare per partecipare al contraddittorio. La procura speciale può essere conferita dall’estero, ma il requisito dell’autentica va soddisfatto secondo le regole applicabili nel luogo di rilascio, con le formalità di legalizzazione o apostille eventualmente richieste. La strada operativamente più lineare resta il conferimento a un professionista iscritto a un albo italiano, che può autenticare la sottoscrizione. Va precisato che il tempo necessario a perfezionare la procura dall’estero va calcolato all’interno dei sessanta giorni, non in aggiunta.
Contribuenti sottoposti a misure di protezione. Per il minore, l’interdetto o il beneficiario di amministrazione di sostegno, la partecipazione al procedimento spetta a chi ne ha la rappresentanza legale, nei limiti dei poteri riconosciuti dal provvedimento del giudice tutelare o dalla legge. In questi casi la procura al professionista è conferita dal rappresentante legale, che deve documentare il proprio titolo. Quando il provvedimento di nomina non contempla espressamente gli atti di natura tributaria, è opportuno verificare preventivamente se occorra un’autorizzazione, per non esporre l’attività difensiva a contestazioni sulla legittimazione.
Un ulteriore caso merita menzione: la verifica in corso presso i locali dell’impresa. Lì non si applica la logica della rappresentanza sostitutiva, perché la presenza del contribuente o di chi ne ha la disponibilità dei luoghi è fisiologica. Vale però il diritto, previsto dall’art. 12, comma 2, dello Statuto, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa davanti agli organi di giustizia tributaria. Il ruolo del professionista in verifica è di assistenza, non di sostituzione.
In questa materia lo Studio Monardo mette a disposizione le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la combinazione che serve quando la difesa si gioca contemporaneamente sul piano della forma procedimentale e su quello della ricostruzione contabile.
Domande frequenti
Il commercialista può andare al posto mio, senza che io mi presenti? Sì. L’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 consente di farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da un procuratore speciale. Serve una procura scritta con firma autenticata; se il procuratore è iscritto a un albo professionale, può autenticare lui stesso la sottoscrizione. La tua presenza fisica non è richiesta. Devi però assicurarti che la procura indichi il procedimento specifico e i poteri conferiti, perché una delega generica espone al rischio che l’ufficio la ritenga inidonea per quel contraddittorio.
Una delega scritta a mano e firmata è sufficiente? No, non nella forma ordinaria. La legge richiede la firma autenticata. L’autentica non serve solo in due ipotesi: procura conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado, e procura conferita da una persona giuridica a un proprio dipendente. Fuori da questi casi, la firma va autenticata da un pubblico ufficiale abilitato oppure, se il delegato è iscritto a un albo professionale, dal delegato stesso. Una delega su carta semplice, priva di autentica, viene di regola contestata in sede di verbalizzazione.
Il mio commercialista può firmare l’accertamento con adesione? Solo se la procura glielo consente espressamente. L’art. 7, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 prevede che il contribuente possa farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale nelle forme dell’art. 63 del D.P.R. n. 600/1973. Il potere di partecipare al confronto non equivale al potere di definire e sottoscrivere. Se l’obiettivo è chiudere in adesione, il potere di sottoscrizione va scritto nella procura, altrimenti l’accordo raggiunto non può essere formalizzato in quella sede.
Se non mi presento e non mando nessuno, che cosa succede? L’ufficio può adottare l’atto conclusivo dopo la scadenza del termine assegnato. La mancata partecipazione non produce automaticamente decadenze processuali, ma toglie al contribuente la possibilità di far entrare le proprie ragioni nel procedimento e di attivare l’obbligo di motivazione rafforzata sul rigetto delle osservazioni. Sul piano probatorio, l’inerzia può essere valutata dal giudice nel quadro complessivo. In sostanza: non presentarsi non è sanzionato in sé, ma è una rinuncia a un vantaggio difensivo.
Il delegato può accedere al fascicolo e chiedere copia dei documenti? Sì, se la procura contempla questo potere. L’art. 6-bis, comma 3, riconosce il diritto di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, su richiesta, entro lo stesso termine complessivo di sessanta giorni assegnato per le controdeduzioni. Il punto operativo è la tempistica: poiché il termine è complessivo, l’istanza di accesso va presentata subito, altrimenti il tempo residuo per studiare i documenti e redigere le osservazioni si riduce drasticamente.
Posso mandare mia moglie o mio figlio al posto mio? Sì, e con una semplificazione rilevante. L’art. 63 esclude l’obbligo di autentica quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado. Resta però necessaria la forma scritta e la specialità della procura, con indicazione del procedimento e dei poteri. Va considerato un aspetto pratico: il familiare privo di competenze tecniche può partecipare validamente, ma difficilmente sarà in grado di contestare rilievi contabili o di valutare l’opportunità di una definizione. La validità formale non coincide con l’utilità difensiva.
Se il delegato dice qualcosa di sbagliato, ne rispondo io? Sì. Il rappresentante agisce in nome e per conto del contribuente, e le dichiarazioni rese in sede di contraddittorio sono imputate al rappresentato. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto valorizzabile in senso presuntivo, ai sensi dell’art. 2729 c.c., la disponibilità a riconoscere un determinato importo manifestata nel corso del procedimento di adesione, anche quando l’accordo non è stato poi concluso. Per questo il delegato va istruito in anticipo sul perimetro di ciò che può ammettere e su ciò che deve limitarsi a riservare.
Posso revocare la delega o cambiare professionista a procedimento avviato? Sì. La revoca è sempre possibile e va comunicata per iscritto all’ufficio procedente, così come il conferimento della nuova procura. L’attività già validamente svolta dal precedente procuratore resta acquisita al fascicolo e non può essere cancellata: le osservazioni depositate e i verbali sottoscritti restano atti del procedimento. Il subentro va quindi programmato tenendo conto di ciò che è già stato dichiarato, perché una linea difensiva nuova che contraddica quella precedente offre all’ufficio un argomento in più.
La delega per il cassetto fiscale vale anche per il contraddittorio? No. La delega alla consultazione del cassetto fiscale abilita l’intermediario ad accedere ai servizi telematici, ed è cosa distinta dalla procura a rappresentare il contribuente nel procedimento di accertamento. Sono due atti con presupposti, contenuti e finalità diversi. Chi si presenta in ufficio esibendo la sola delega telematica non è munito di procura ai sensi dell’art. 63, e l’ufficio è legittimato a rilevarlo.
Il quadro giurisprudenziale
Di seguito i riferimenti che orientano la materia, con il principio riformulato e la ragione della sua rilevanza per il tema della delega al contraddittorio. Va premesso un dato di metodo: non esiste un filone di legittimità dedicato in modo specifico alla rappresentanza del contribuente nel contraddittorio preventivo, istituto ancora recente. Il quadro si ricostruisce quindi incrociando due direttrici — le pronunce sul contraddittorio endoprocedimentale e sul suo regime di invalidità, e quelle sui requisiti di forma e specialità della procura — che insieme definiscono le condizioni alle quali l’attività del delegato produce effetti.
1. Cass., Sez. Un., 25 luglio 2025, n. 21271. Per la disciplina anteriore all’entrata in vigore dell’art. 6-bis, l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche “a tavolino” grava sull’amministrazione soltanto per i tributi armonizzati; per quelli non armonizzati esiste solo dove specificamente previsto. La sentenza definisce inoltre con rigore la prova di resistenza, richiedendo al contribuente di indicare elementi concreti, specifici e causalmente idonei a condurre a un esito diverso. Rilevanza: fissa il regime degli atti ante riforma e, per contrasto, chiarisce quanto sia più favorevole il quadro attuale.
2. Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823. Aveva già delimitato l’obbligo di contraddittorio informato ed effettivo ai soli tributi armonizzati, escludendolo per i tributi interni. Rilevanza: è il precedente che l’art. 6-bis ha superato, generalizzando la garanzia a tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili.
3. Cass., Sez. Un., 29 luglio 2013, n. 18184. L’atto impositivo emesso prima della scadenza del termine dilatorio successivo alla consegna del processo verbale è invalido, salvo ricorrenza di ragioni di urgenza. Rilevanza: è il precedente che ha dato sostanza al termine dilatorio come garanzia effettiva e non come mera cadenza formale.
4. Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635. Negli accertamenti standardizzati il contraddittorio è elemento essenziale del procedimento, e il contribuente che non risponde all’invito espone la propria posizione a una valutazione sfavorevole nel quadro probatorio complessivo. Rilevanza: chiarisce che la partecipazione, anche tramite delegato, è un’occasione difensiva la cui perdita ha un costo processuale.
5. Cass., 25 marzo 2024, n. 7966. Individua nella data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 219/2023 lo spartiacque temporale per l’applicazione del nuovo regime del contraddittorio preventivo. Rilevanza: consente di stabilire, in concreto, se al proprio atto si applichi la disciplina dell’art. 6-bis o quella previgente.
6. Cass., 8 settembre 2025, n. 24783. In tema di accertamento analitico-induttivo relativo ad annualità anteriori alla riforma, la violazione del contraddittorio rileva soltanto se il contribuente ha indicato le ragioni concretamente idonee a modificare l’esito dell’accertamento. Rilevanza: mostra quanto sia esigente la prova di resistenza nel regime ante riforma e, di riflesso, quanto conti oggi depositare osservazioni specifiche e documentate.
7. Corte cost., 21 marzo 2023, n. 47. Ha segnalato la frammentarietà del quadro normativo in materia di contraddittorio endoprocedimentale tributario, sollecitando un intervento del legislatore. Rilevanza: è l’antecedente istituzionale diretto dell’introduzione dell’art. 6-bis.
8. Corte di giustizia UE, 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropé. Il destinatario di una decisione lesiva deve essere posto in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista prima dell’adozione dell’atto. Rilevanza: è la matrice europea del contraddittorio effettivo, e il parametro con cui si misura l’idoneità del confronto svolto anche tramite rappresentante.
9. Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, 3 febbraio 2026, n. 135. L’atto conclusivo non può ampliare in senso peggiorativo il perimetro della pretesa delineato nello schema di atto senza riaprire il confronto: diversamente il contraddittorio si ridurrebbe a un adempimento formale. Rilevanza: è la conferma pratica che ciò che il delegato fa entrare nel fascicolo delimita l’oggetto dell’accertamento.
10. Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2022, n. 36057. In tema di procura speciale, assume rilievo preminente il criterio topografico dell’incorporazione: la connessione materiale tra procura e atto genera una presunzione di riferibilità della prima al procedimento cui l’atto accede. Rilevanza: pur riguardando il giudizio di legittimità, esprime il principio generale per cui la procura va letta in collegamento con l’atto che accompagna.
11. Cass., Sez. 3, 15 dicembre 2022, n. 36827. Il requisito della specialità della procura è soddisfatto dalla congiunzione, anche informatica, all’atto cui si riferisce e dal rilascio in un arco temporale coerente con quell’atto. Rilevanza: sostiene la prassi della procura predisposta e depositata contestualmente alle osservazioni o alla comparizione.
12. Cass., Sez. 2, 19 aprile 2022, n. 12434; Cass., Sez. 2, 9 agosto 2018, n. 20692; Cass., Sez. 3, 18 aprile 2013, n. 9462; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2010, n. 23816. Filone costante secondo cui la procura non rilasciata a margine o in calce all’atto richiede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con riferimento agli elementi essenziali del procedimento. Rilevanza: è il fondamento sistematico del requisito dell’autentica richiesto dall’art. 63 D.P.R. n. 600/1973 in ambito amministrativo.
13. Cass., n. 27274/2020; Cass., n. 25510/2018; Cass., n. 21148/2018; Cass., n. 2857/2013; Cass., n. 17439/2012; Cass., n. 3762/2012. In tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione non viene meno per il solo fatto della mancata comparizione o della verbalizzazione del mancato accordo: soltanto la rinuncia libera e univoca all’istanza fa venire meno l’effetto sospensivo. Rilevanza: la mancata presentazione del contribuente o del suo delegato all’incontro non fa perdere, di per sé, il maggior termine per ricorrere.
14. Cass., n. 17229/2006. Prima della notifica di un accertamento fondato su parametri standardizzati l’ufficio è tenuto a invitare il contribuente a comparire. Rilevanza: conferma la natura dell’invito come passaggio procedimentale necessario in quella tipologia di accertamento.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene sul contraddittorio tributario con attività definite e verificabili.
1. Qualifichiamo l’atto ricevuto, distinguendo schema di atto ex art. 6-bis, invito all’adesione, richiesta di documenti e comunicazione di irregolarità, e ricostruiamo di conseguenza termini e poteri.
2. Verifichiamo la regolarità della notifica, esaminando ricevute PEC, data di consegna, integrità degli allegati e corrispondenza tra atto notificato e atto richiamato.
3. Redigiamo la procura speciale ex art. 63 D.P.R. n. 600/1973, con individuazione puntuale del procedimento e dei poteri conferiti, inclusa — quando serve — la facoltà di definire e sottoscrivere l’atto di adesione.
4. Presentiamo l’istanza di accesso agli atti del fascicolo nei primi giorni utili, per non consumare il termine complessivo di sessanta giorni sull’attesa dei documenti.
5. Ci presentiamo in ufficio in rappresentanza del contribuente, conduciamo il confronto con i funzionari e controlliamo la verbalizzazione riga per riga, chiedendo l’inserimento di dichiarazioni, documenti e riserve.
6. Redigiamo le controdeduzioni scritte allo schema di atto, documentate e articolate per rilievo, in modo da attivare l’obbligo di motivazione rafforzata sull’eventuale rigetto.
7. Costruiamo e gestiamo il procedimento di accertamento con adesione, dalla presentazione dell’istanza alla formalizzazione dell’atto, con la verifica preventiva dei poteri di sottoscrizione.
8. Impugniamo l’atto conclusivo davanti alla Corte di giustizia tributaria, deducendo i vizi procedimentali del contraddittorio insieme ai motivi di merito.
9. Coordiniamo le posizioni collegate — società e soci, coobbligati, eredi — per evitare che le difese depositate su una posizione indeboliscano le altre.
10. Analizziamo la posizione debitoria complessiva e valutiamo, quando ne ricorrono i presupposti, gli strumenti di gestione della crisi da sovraindebitamento o della crisi d’impresa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: le eccezioni sul contraddittorio e sulla validità della rappresentanza sono questioni di diritto che si decidono in sede di legittimità, e impostarle correttamente già nelle osservazioni allo schema di atto significa costruire una linea che regge fino all’ultimo grado. La strategia resta la stessa dal primo accesso al fascicolo fino al giudizio di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa impostazione, senza le fratture che si producono quando la difesa passa di mano tra un grado e l’altro.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — consente di presidiare contemporaneamente i due fronti su cui si gioca il contraddittorio: la correttezza formale della rappresentanza e la ricostruzione contabile che sostiene le controdeduzioni nel merito.
Chiusura
La risposta alla domanda del titolo è affermativa: al contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate si può mandare un delegato, e il commercialista è la scelta più frequente e più agevole sul piano formale, perché può autenticare direttamente la firma sulla procura. Ciò che fa la differenza non è chi si presenta, ma con quale documento e con quali poteri. Una procura speciale ben redatta, depositata per tempo e coerente con l’obiettivo — illustrare le difese, oppure definire in adesione — trasforma il contraddittorio in un passaggio realmente difensivo. Una delega approssimativa lo riduce a un adempimento che consuma tempo senza produrre effetti.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. La materia richiede il coordinamento tra diritto e contabilità, ed è quanto assicura lo staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato; richiede inoltre di impostare fin dal procedimento amministrativo eccezioni destinate a essere decise in sede di legittimità, ed è la ragione per cui l’abilitazione di avvocato cassazionista non è un titolo accessorio, ma la garanzia che la linea difensiva costruita davanti all’ufficio possa essere portata avanti senza discontinuità fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Hai uno schema di atto sul tavolo e i sessanta giorni stanno correndo: scrivici oggi stesso e valuteremo insieme chi deve presentarsi, con quale procura e con quali difese — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
