Firmare L’accertamento Con Adesione Mi Impedisce Di Accedere Alla Composizione Negoziata Della Crisi?

Firmare l’accertamento con adesione mi impedisce di accedere alla Composizione Negoziata della Crisi? È la domanda che arriva quasi sempre nello stesso momento: l’avviso di accertamento è sul tavolo, l’ufficio ha aperto uno spiraglio in contraddittorio, i termini per ricorrere corrono, e nel frattempo i flussi di cassa dell’impresa dicono che il problema non è quell’atto ma tutto ciò che gli sta intorno. La risposta secca è che nessuna disposizione del Codice della crisi indica l’adesione fiscale fra le cause che precludono l’accesso alla composizione negoziata: chi ha firmato può presentare istanza esattamente come chi non ha firmato. Ma la risposta secca è anche quella meno utile, perché la firma non chiude una porta, sposta un equilibrio — e lo sposta in una direzione che può essere favorevole o sfavorevole a seconda di com’è fatta l’impresa che la appone. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa firma che per un’azienda è il presupposto di un piano credibile, per un’altra è la rinuncia anticipata all’unica leva negoziale che aveva.

È un bivio che sta esattamente sulla linea di confine fra due materie che raramente vengono trattate insieme, e che lo Studio Monardo tratta invece nello stesso fascicolo. Il percorso della composizione negoziata è materia in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè dall’interno dell’istituto e non solo dal lato del debitore che vi accede; il versante dell’accertamento e della riscossione rientra nel perimetro dello staff multidisciplinare, operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, di cui l’Avvocato è coordinatore; l’eventualità che il debito vada contestato fino all’ultimo grado è coperta dalla qualifica di avvocato cassazionista. Il bivio fra adesione e composizione negoziata richiede tutte e tre queste prospettive nello stesso momento, e sbagliare la sequenza costa più di sbagliare il merito.

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Il quadro di partenza: due binari che il legislatore non ha collegato

Le due discipline nascono in tempi e con logiche diverse, e questo spiega perché il loro punto di contatto sia rimasto a lungo scoperto.

L’accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. 218/1997, è il procedimento con cui contribuente e ufficio definiscono in contraddittorio la pretesa. La conseguenza rilevante non è lo sconto sulle sanzioni — ridotte a un terzo del minimo — ma quella dell’art. 2, comma 3: l’accertamento definito con adesione non è impugnabile dal contribuente, né integrabile o modificabile dall’ufficio, salvo le ipotesi tassative del comma 4. Il versamento va eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto, con possibilità di rateazione fino a otto rate trimestrali di pari importo, elevate a sedici se le somme dovute superano i cinquantamila euro. Il perfezionamento è legato al pagamento della prima rata, e l’inadempimento successivo è governato dall’art. 15-ter del d.P.R. 602/1973, con la nozione di lieve inadempimento a fare da unico cuscinetto: ritardo non superiore a sette giorni sulla prima rata, oppure versamento carente per una frazione non superiore al tre per cento e comunque a diecimila euro.

La composizione negoziata è un percorso volontario e stragiudiziale, oggi collocato negli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi. Vi accede l’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. L’elenco dei presupposti finisce qui: non c’è un requisito di regolarità fiscale, non c’è una soglia di indebitamento erariale, non c’è alcuna preclusione per chi abbia definito una pretesa in adesione o per chi abbia una rateazione in corso. I limiti d’accesso realmente esistenti sono altri e di natura procedimentale — la pendenza di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e il termine annuale dell’art. 17, comma 9, per la riproposizione dopo un’archiviazione, requisito che il Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., con pronuncia del 29 maggio 2026, ha peraltro letto in senso sostanziale, richiedendo che la seconda istanza affronti una crisi nuova e non riproponga la precedente.

Il collegamento fra i due binari è arrivato tardi, ed è arrivato dal lato della crisi. Il D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024, ha inserito nell’art. 23 del Codice il comma 2-bis: nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori, con la sola esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. L’accordo, una volta sottoscritto e depositato, è sottoposto al vaglio del giudice, che ne autorizza l’esecuzione con decreto o ne dichiara l’inefficacia. Accanto a questo, l’art. 25-bis prevede un pacchetto di misure premiali di natura fiscale: riduzione al tasso legale degli interessi maturati sui debiti tributari durante il percorso, applicazione ridotta delle sanzioni per i pagamenti eseguiti nei termini, abbattimento alla metà di sanzioni e interessi sui debiti sorti prima del deposito dell’istanza in caso di sbocchi qualificati, e piani di rateazione fino a settantadue rate mensili sulle somme non ancora iscritte a ruolo, estendibili fino a centoventi in presenza di una grave e comprovata situazione di difficoltà.

L’elemento dirimente, per chi ha già firmato o sta per farlo, è che questi due mondi non si annullano a vicenda. Lo ha chiarito in modo esplicito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026: la presenza di precedenti piani di rateazione non impedisce l’accordo transattivo, la proposta può conservare il piano di ammortamento in essere oppure sostituirlo con nuove modalità, fino all’efficacia dell’accordo le rate restano dovute e, se la transazione non viene conclusa o non ottiene l’autorizzazione giudiziale, il piano originario continua a produrre effetti soltanto se non è nel frattempo intervenuta la decadenza dal beneficio. È in questa ultima proposizione che si concentra tutta la delicatezza della scelta.

Opzione 1 — Firmare l’adesione e portare in composizione negoziata un debito già definito

In cosa consiste. Il contribuente chiude il contraddittorio con l’ufficio, sottoscrive l’atto di adesione ex art. 7 del D.Lgs. 218/1997, versa la prima rata entro venti giorni e porta nel piano di risanamento una posizione erariale certa nel quantum, nella scadenza e nella qualificazione. Il debito resta un debito, ma smette di essere una variabile.

Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’accertamento tecnicamente solido, dove la contestazione riguarda fatti documentati e il margine difensivo è ridotto: qui la resistenza produce solo interessi e tempo. Il secondo è quello dell’impresa che deve dimostrare a una banca, a un investitore o a un fornitore strategico la dimensione esatta della propria esposizione: un debito sub iudice va rappresentato come rischio potenziale e pesa sul merito creditizio in modo peggiore di un debito certo e rateizzato. Il terzo è quello dell’accertamento che incide su annualità con riflessi penali potenziali, dove la definizione e l’avvio di un pagamento rateale hanno un valore che va oltre il piano tributario.

Come si esegue in sintesi. Istanza di adesione entro il termine per ricorrere, con la sospensione di novanta giorni che ne consegue; contraddittorio con l’ufficio; redazione e sottoscrizione dell’atto; versamento entro venti giorni; scelta fra otto e sedici rate trimestrali secondo la soglia dei cinquantamila euro. Se il percorso di crisi è già in preparazione, la sottoscrizione va calendarizzata guardando alla data di deposito dell’istanza di composizione negoziata, non alla convenienza del singolo trimestre.

I vantaggi. La riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo abbatte in modo immediato la componente più aggredibile del debito e migliora il fabbisogno del piano prima ancora che le trattative comincino. La certezza del quantum consente all’attestatore di lavorare su un dato fermo, e consente all’esperto di misurare la sostenibilità con numeri non condizionati. Il debito definito, inoltre, si presta meglio a essere oggetto della proposta transattiva dell’art. 23, comma 2-bis: quando la circolare n. 5/E del 2026 ammette che una rateazione preesistente possa essere conservata o sostituita, presuppone proprio una posizione già cristallizzata.

Il rovescio della medaglia. La firma consuma in via definitiva il diritto di impugnare, e lo consuma in senso pieno: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20192 del 2025, ha ribadito che la preclusione dell’art. 2, comma 3, impedisce l’esame di qualsiasi vizio dell’atto originario, compresa la nullità per sottoscrizione da parte di funzionario privo di legittimazione. Non è un limite di merito: è un limite d’ingresso. A fronte di questo, chi entra in composizione negoziata con un debito definito non può più giocare l’incertezza dell’esito processuale come argomento negoziale con l’Erario, e non può più contare sull’eventualità che il contenzioso riduca la massa. Va soppesato anche un secondo profilo: l’adesione non ha effetto preclusivo generalizzato sull’attività dell’ufficio. L’ordinanza n. 788 del 2025 ha confermato che la definizione di un accertamento parziale non inibisce l’ulteriore esercizio della potestà accertativa nei termini ordinari, e la sentenza n. 1285 del 20 gennaio 2025 ha escluso che l’adesione su un periodo d’imposta vincoli l’Amministrazione per le annualità successive. Chi firma pensando di aver chiuso l’intero rapporto con il Fisco compra meno di quanto crede.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con un accertamento difficilmente contestabile nel merito, una posizione erariale che pesa ma non è il cuore del dissesto, e una necessità immediata di rendere leggibile il proprio passivo a interlocutori esterni — banche, investitori, fornitori strategici — nel momento stesso in cui apre le trattative.

Opzione 2 — Non aderire, impugnare l’avviso e affrontare la composizione negoziata con un debito ancora contestato

In cosa consiste. Il contribuente lascia scadere l’adesione, o la utilizza solo per guadagnare i novanta giorni di sospensione, e propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nel termine di sessanta giorni dalla notifica, incrementato della sospensione da istanza di adesione e, se il termine attraversa il periodo, della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. La posizione erariale entra nel percorso di crisi come debito conteso, iscritto nel piano per la quota che la difesa ritiene ragionevolmente esigibile.

Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’accertamento fondato su presunzioni fragili o su ricostruzioni induttive contestabili, dove la probabilità di annullamento o riduzione è concreta e la posta in gioco alta. Il secondo è quello in cui il debito erariale è talmente preponderante da rendere il piano insostenibile a prescindere: se il risanamento regge solo con una falcidia significativa, mantenere aperta la lite conserva una leva che la firma cancellerebbe. Il terzo è quello dell’impresa che, realisticamente, non approderà a un contratto ex art. 23, comma 1, ma a un accordo di ristrutturazione dei debiti o a un concordato, dove la transazione fiscale opera con meccanismi diversi e più incisivi.

Come si esegue in sintesi. Ricorso nei termini, valutazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato, contributo unificato tributario parametrato al valore della lite secondo lo scaglione dell’art. 13, comma 6-quater, del d.P.R. 115/2002. In parallelo, e senza attendere l’esito, istanza di composizione negoziata: le due procedure convivono senza interferenze formali, perché la pendenza di un giudizio tributario non è ostativa all’accesso.

I vantaggi. La lite conserva un valore negoziale che va oltre la probabilità di vittoria. Il debito contestato è un debito che l’Erario deve difendere, e la difesa ha un costo di tempo e di rischio anche per l’ufficio. Nel percorso che sfocia in un accordo di ristrutturazione, poi, la transazione fiscale dell’art. 63 conosce il meccanismo dell’omologazione anche in assenza di adesione dell’amministrazione, che nella composizione negoziata semplicemente non esiste: qui l’accordo dell’art. 23, comma 2-bis, si perfeziona solo se l’Agenzia dice sì. Va però letta con attenzione la traiettoria della giurisprudenza di legittimità su quel meccanismo: la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 4365 del 26 febbraio 2026, ha qualificato come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, e con la decisione n. 5309 del 9 marzo 2026 ha ricondotto l’omologazione forzosa al riconoscimento di una soglia minima di pagamento nelle transazioni fiscali. La leva esiste, ma non è a disposizione di chiunque la invochi.

Il rovescio della medaglia. Il tempo. Un contenzioso tributario di primo grado si misura in anni, e nel frattempo l’atto è esecutivo: la riscossione frazionata in pendenza di giudizio prosegue, salvo sospensione giudiziale, e l’incertezza sul quantum si riversa direttamente sull’attestazione di convenienza che il Tribunale sarà chiamato a vagliare. A fronte del vantaggio negoziale, il piano diventa più difficile da rendere credibile, perché contiene una posta il cui valore dipende da un evento futuro e incerto. Va inoltre considerato che la sanzione ridotta a un terzo del minimo non è recuperabile a posteriori: se la lite si perde, il debito torna con sanzioni piene e interessi maturati per l’intera durata del giudizio.

Va infine considerato che la scelta contenziosa non è priva di vie d’uscita intermedie. La conciliazione giudiziale consente di definire la lite in corso di causa con una riduzione delle sanzioni, e resta praticabile anche quando il percorso di risanamento è già avviato: chi impugna non si condanna a percorrere tutti i gradi di giudizio, ma conserva la possibilità di chiudere quando il quadro complessivo si è chiarito. È una differenza sostanziale rispetto all’adesione, dove la finestra decisionale si apre e si chiude una sola volta. A fronte di questo margine di manovra va però messo in conto che ogni definizione successiva sconta condizioni meno favorevoli di quelle dell’adesione iniziale, e che il tempo trascorso ha nel frattempo prodotto interessi su un debito non contestabile nella sua esistenza materiale.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con una difesa tecnica solida su una pretesa di importo rilevante, tempi di crisi non compressi, e una prospettiva realistica di sbocco in un accordo di ristrutturazione o in un concordato, dove il trattamento del credito fiscale dispone di strumenti che la sola composizione negoziata non offre.

Opzione 3 — Aprire prima la composizione negoziata e decidere sull’adesione dentro il percorso

In cosa consiste. L’imprenditore presenta l’istanza di nomina dell’esperto prima di sciogliere il nodo fiscale, utilizzando la sospensione di novanta giorni generata dall’istanza di adesione come finestra tecnica. La decisione sull’adesione viene presa quando l’esperto è già nominato, le trattative sono avviate e l’ordine di grandezza del fabbisogno è noto — non prima.

Quando ha senso. Il primo scenario è quello in cui il debito erariale è una delle tre o quattro voci decisive del passivo e la sua definizione non può essere isolata dal resto: firmare senza sapere cosa faranno le banche significa fissare un impegno in un quadro ancora ignoto. Il secondo è quello dell’impresa che ha già rateazioni in corso su altre posizioni e rischia un effetto domino di decadenze. Il terzo è quello in cui l’operazione di risanamento passa da atti — cessione di rami d’azienda, finanza esterna, ingresso di soci — la cui sorte va protetta da eventuali contestazioni successive.

Come si esegue in sintesi. Istanza sulla piattaforma telematica nazionale, nomina dell’esperto, eventuale richiesta di misure protettive con pubblicazione nel registro delle imprese e successivo ricorso per la conferma, che il Tribunale definisce con provvedimento di durata compresa fra trenta e centoventi giorni, prorogabile nei limiti di legge. Dentro questo perimetro si colloca la scelta fiscale: adesione, ricorso, oppure proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis.

I vantaggi. Il primo è di ordine sistematico e viene spesso trascurato: l’art. 24 del Codice sottrae all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono compiuti. Un versamento rilevante eseguito all’Erario nelle settimane precedenti l’ingresso nel percorso non gode di questa protezione; lo stesso versamento eseguito dopo, e coerente con le trattative, sì. Il secondo vantaggio è la disponibilità delle misure premiali dell’art. 25-bis, che operano sugli interessi maturati durante il percorso e, per le somme non ancora iscritte a ruolo, aprono a piani di rateazione ben più lunghi di quelli dell’adesione. Il terzo è la possibilità di costruire la proposta transattiva con il dato reale del piano già in mano, anziché con una stima.

Il rovescio della medaglia. La composizione negoziata non sospende le obbligazioni di pagamento. Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 27 febbraio 2026, ha affrontato proprio la richiesta di sospendere le rate dovute all’Agenzia delle entrate-Riscossione senza incorrere in decadenza, osservando che nella composizione negoziata i pagamenti non sono in linea di principio inibiti e che l’imprenditore resta libero di determinarsi su quali eseguire e quali sospendere — libertà che non equivale a immunità dalle conseguenze. E le misure protettive, che bloccano azioni esecutive e cautelari, non impediscono il prodursi di un effetto legale automatico come la decadenza dalla rateazione. C’è poi un rischio d’ingresso: la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la pronuncia n. 500 del 19 gennaio 2026, ha ritenuto inaccoglibile la richiesta di misure protettive e inammissibile l’accesso a un percorso dal contenuto puramente liquidatorio, privo di una reale prospettiva di risanamento. Aprire il percorso per guadagnare tempo, senza un progetto industriale sostenibile, espone alla revoca delle protezioni e a ciò che ne consegue: la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha confermato che la revoca delle misure rimuove lo sbarramento all’apertura della liquidazione giudiziale.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa con un passivo articolato in cui il credito fiscale convive con esposizione bancaria e fornitori, un progetto di risanamento già delineato, e la necessità di proteggere gli atti dell’operazione da contestazioni future: qui la sequenza conta più della singola decisione.

Le opzioni alla prova dei conti

Le tre strade si valutano meglio applicandole agli stessi dati. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su importi e scadenze coerenti con la disciplina vigente, non casi reali.

Dati comuni. S.r.l. manifatturiera, ricavi 4.180.000 euro, indebitamento complessivo 1.146.300 euro di cui 612.400 euro verso l’Erario. Avviso di accertamento IRES e IVA notificato il 4 marzo per complessivi 214.630 euro, di cui 138.400 di imposta, 62.280 di sanzioni e 13.950 di interessi. Squilibrio economico-finanziario già conclamato, risanamento perseguibile a condizione di ristrutturare il debito fiscale e di ottenere una moratoria bancaria.

Ipotesi A — adesione firmata, poi composizione negoziata. Istanza di adesione depositata il 21 marzo, con sospensione di novanta giorni del termine per ricorrere. Contraddittorio chiuso con atto redatto il 6 giugno: imponibile ridotto, definizione a 167.480 euro, di cui 121.700 di imposta, 30.290 di sanzioni ridotte a un terzo del minimo e 15.490 di interessi. Superata la soglia dei cinquantamila euro, rateazione in sedici rate trimestrali da 10.467,50 euro; prima rata versata entro il 26 giugno. Il beneficio immediato è di 31.990 euro sulle sole sanzioni. Istanza di composizione negoziata depositata il 18 settembre. La rata del 26 settembre viene onorata; quella del 26 dicembre no. Poiché l’art. 15-ter, comma 2, del d.P.R. 602/1973 collega la decadenza al mancato pagamento entro il termine della rata successiva, il 26 marzo diventa la data critica: fino a quel giorno la posizione è recuperabile, dal giorno dopo il residuo — circa 125.610 euro — viene iscritto a ruolo con sanzioni non più ridotte, oltre alla sanzione per omesso versamento aumentata della metà sull’imposta residua. Il piano che l’esperto stava valutando su 167.480 euro si trova a dover assorbire un carico sensibilmente superiore.

Ipotesi B — ricorso e composizione negoziata in parallelo. Nessuna adesione. Termine per ricorrere: sessanta giorni dal 4 marzo, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto irrilevante in questo caso perché il termine matura prima. Ricorso depositato il 30 aprile, contributo unificato secondo lo scaglione di valore. Il debito entra nel piano per 214.630 euro nominali, con appostamento prudenziale del 60 per cento in ragione della valutazione difensiva. Istanza di composizione negoziata depositata il 12 maggio. L’attestatore deve rappresentare una posta incerta, e la trattativa con le banche si svolge su un passivo il cui perimetro non è definito. Se il giudizio si chiude dopo trenta mesi con riduzione a 84.000 euro, il risparmio rispetto all’ipotesi A supera gli ottantamila euro; se si chiude con conferma integrale, il debito torna a 214.630 euro con sanzioni piene e interessi per l’intero periodo, e il piano costruito nel frattempo va rifatto.

Ipotesi C — composizione negoziata prima, decisione fiscale dopo. Istanza di adesione depositata il 21 marzo al solo fine di sospendere i termini. Istanza di composizione negoziata depositata il 2 aprile; esperto nominato l’11 aprile; misure protettive pubblicate il 14 aprile e confermate dal Tribunale per novanta giorni. Entro la finestra di sospensione l’impresa dispone del quadro completo: la banca ha manifestato disponibilità a una moratoria, un investitore ha formulato una manifestazione d’interesse. A questo punto la scelta è informata: sottoscrivere l’adesione il 12 giugno con rateazione allineata al piano, oppure formulare una proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis. Il differenziale rispetto all’ipotesi A non sta nell’importo definito, che può essere identico, ma in due elementi: i versamenti eseguiti dopo l’accettazione dell’incarico dell’esperto e coerenti con le trattative godono della protezione dell’art. 24, e gli interessi maturati durante il percorso sono riducibili al tasso legale ai sensi dell’art. 25-bis. Su un residuo medio di 150.000 euro per dodici mesi, la sola riduzione degli interessi vale alcune migliaia di euro; la protezione dalla revocatoria, in caso di esito negativo, vale molto di più.

Ipotesi D — la firma è già stata apposta e la rateazione è già decaduta. È la situazione in cui molte imprese arrivano davvero al problema. Adesione sottoscritta l’anno precedente per 167.480 euro, sei rate regolarmente versate per complessivi 62.805 euro, settima rata scaduta il 14 febbraio e non pagata entro il termine della successiva del 14 maggio. Da quel momento il residuo di 104.675 euro viene iscritto a ruolo con sanzioni non più ridotte al terzo del minimo e con la sanzione per omesso versamento aumentata della metà sull’imposta residua. La domanda di partenza si rovescia: non è più se l’adesione impedisca l’accesso, ma se abbia ancora senso accedere. La risposta è affermativa, e per una ragione precisa: il debito decaduto e iscritto a ruolo è pienamente aggredibile con la proposta di accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, che si rivolge anche all’Agenzia delle entrate-Riscossione e che comprende l’IVA, esclusi soltanto i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 precisa peraltro che, se la transazione non si conclude o non viene autorizzata, il piano rateale originario sopravvive solo in assenza di decadenza già intervenuta: qui la decadenza c’è, quindi non esiste una rete di sicurezza a cui tornare. Il che rende la proposta transattiva non un’opzione fra le altre, ma la sola via realistica per riportare la posizione dentro un piano sostenibile.

Il confronto in tabella

Le differenze fra le tre strade non stanno tanto nell’importo finale, che in due casi su tre può coincidere, quanto nella reversibilità e nel modo in cui ciascuna reagisce all’imprevisto. La tabella mette a confronto i profili che nella pratica risultano decisivi. Sul piano dei costi sono considerati soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge.

ProfiloOpzione 1 — Adesione poi CNOpzione 2 — Ricorso e CN in paralleloOpzione 3 — CN prima, fiscale dopo
Tempi della definizione fiscaleDa poche settimane a pochi mesiDa due a quattro anni per i gradi di meritoDa tre a sei mesi, dentro la finestra di sospensione
Complessità proceduraleBassa: contraddittorio e sottoscrizioneMedia: doppio binario processuale e negozialeAlta: coordinamento fra esperto, ufficio e tribunale
Certezza del quantum nel pianoPiena e immediataAssente fino alla decisionePiena, ma raggiunta più tardi
Rischio in caso di esito negativoDecadenza dalla rateazione, sanzioni non più ridotte, iscrizione a ruolo del residuoConferma integrale della pretesa con sanzioni piene e interessi per l’intera durataArchiviazione del percorso con termini fiscali ormai consumati
Effetti sulla riscossioneSospesa finché la rateazione è regolareRiscossione frazionata in pendenza di giudizio, salvo sospensione giudizialeMisure protettive su azioni esecutive e cautelari, senza effetto sulle decadenze automatiche
Accesso alle misure premiali art. 25-bisSolo per la parte non ancora iscritta a ruolo e per gli interessi maturati nel percorsoLimitato, con posizione ancora indefinitaMassimo, perché la definizione avviene dentro il percorso
Protezione ex art. 24 dei pagamentiAssente per i versamenti anteriori all’incarico dell’espertoNon rilevante finché non si pagaPiena per gli atti coerenti con le trattative
Reversibilità della sceltaNulla: la preclusione dell’art. 2, comma 3, è definitivaAlta fino al giudicato, con possibilità di conciliazioneAlta fino alla sottoscrizione
Costi di giustiziaNessun contributo unificato per l’adesioneContributo unificato tributario per scaglione di valore, in ciascun gradoContributo unificato per il ricorso di conferma delle misure protettive

I criteri per scegliere

Nessuno dei tre percorsi è preferibile in astratto, e chi lo presenta come tale sta semplificando un problema che non lo consente. Ci sono però alcuni criteri che, applicati con onestà alla situazione concreta, restringono il campo in modo abbastanza netto.

Il primo criterio è la solidità tecnica della pretesa. Se l’accertamento poggia su documentazione inoppugnabile, la lite ha un valore negoziale prossimo allo zero e trattenerla significa solo pagare interessi per il tempo che passa. Se invece la ricostruzione è induttiva, presuntiva o fondata su percentuali di ricarico contestabili, la firma consuma un asset difensivo reale. La valutazione va fatta prima di sedersi al tavolo dell’adesione, non dopo, perché il contraddittorio tende a spostare l’attenzione sull’importo e a far perdere di vista la tenuta dell’atto.

Il secondo criterio è il peso relativo del debito fiscale sul passivo complessivo. Quando l’Erario rappresenta una quota minoritaria dell’indebitamento, la sua definizione anticipata semplifica il quadro senza pregiudicare nulla. Quando invece supera la metà del passivo, la scelta fiscale non è una scelta fiscale: è la scelta strutturale del risanamento, e va presa dentro il percorso, non prima.

Il terzo criterio è lo sbocco realistico del percorso. La composizione negoziata può concludersi con un contratto, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure può aprire la strada a un accordo di ristrutturazione o a un concordato. Se l’ipotesi più probabile è la seconda, va tenuto presente che nella composizione negoziata l’accordo transattivo si perfeziona soltanto con il consenso dell’Agenzia, mentre negli strumenti a valle esistono meccanismi di superamento del dissenso — meccanismi che la Cassazione, nelle pronunce del febbraio e del marzo 2026, ha però circoscritto con nettezza.

Il quarto criterio è la tenuta della cassa sul piano rateale. Sedici rate trimestrali richiedono una previsione di flussi attendibile per quattro anni. Se la proiezione mostra che la terza o la quarta rata cadranno in un trimestre già teso, firmare significa programmare una decadenza: e la decadenza non riporta alla situazione di partenza, la peggiora, perché fa rivivere le sanzioni in misura piena su un debito che nel frattempo è diventato incontestabile.

Il quinto criterio è l’esposizione a contestazioni successive. Se esiste una probabilità concreta che il risanamento non riesca, il momento in cui i pagamenti vengono eseguiti diventa rilevante: quelli anteriori all’accettazione dell’incarico dell’esperto restano esposti, quelli successivi e coerenti con le trattative godono della protezione dell’art. 24 del Codice. È un criterio che raramente entra nella valutazione iniziale e che spesso pesa moltissimo alla fine.

Questa è esattamente la ragione per cui il fascicolo va tenuto insieme da chi conosce entrambi i versanti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e questo consente di misurare la scelta fiscale sui numeri del piano di risanamento anziché su quelli del singolo avviso.

Gli elementi che spostano l’equilibrio

Accanto ai criteri principali operano alcuni fattori che, nella pratica, spostano la valutazione più di quanto la loro apparente marginalità lasci pensare.

Il primo riguarda i riflessi penali. La revisione del sistema sanzionatorio operata nel 2024 ha attribuito rilievo, ai fini della punibilità dell’omesso versamento, alla circostanza che il debito sia in corso di estinzione mediante rateazione regolarmente in essere. Ne discende che la decadenza da un piano rateale non produce soltanto un aggravio economico: può riverberarsi su un piano diverso, dove le conseguenze non si misurano in euro. È un profilo che va verificato caso per caso, sulle annualità e sugli importi effettivi, prima di decidere quali rate sospendere durante le trattative — e che rende la libertà di scelta sui pagamenti riconosciuta all’imprenditore nella composizione negoziata una libertà da esercitare con cognizione, non a sensazione.

Il secondo riguarda la continuità operativa. Per molte imprese, soprattutto quelle che lavorano con committenti pubblici o in filiere che richiedono verifiche di regolarità, la sopravvivenza dipende dal rilascio del DURC e del DURF. Un debito fiscale non regolarizzato blocca quei documenti e, con essi, la possibilità stessa di eseguire le commesse su cui il piano di risanamento è costruito. La giurisprudenza di merito si sta muovendo su questo terreno: il Tribunale di Ivrea, con decreto del 25 maggio 2026, ha ritenuto ammissibile una misura cautelare diretta all’accertamento dei presupposti per il rilascio dei documenti di regolarità, richiamando un precedente del Tribunale di Milano del 5 dicembre 2025 e osservando che il mancato rispetto del requisito relativo all’assenza di iscrizioni a ruolo oltre la soglia di legge non è imputabile all’impresa quando il debito è anteriore all’ingresso nel percorso ed è destinato a essere trattato con una proposta di transazione fiscale. È un argomento che pesa in favore della sequenza dell’opzione 3, perché quella tutela nasce dentro il percorso e non prima.

Il terzo riguarda le posizioni collegate. L’ordinanza n. 22970 del 9 luglio 2026 ricorda che l’inadempimento del piano concordato può riflettersi anche su soggetti diversi dalla società, come i soci di compagini a ristretta base, per i quali l’accertamento consegue in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili. Chi valuta la firma guardando solo al bilancio sociale ignora una parte del rischio che ricade su persone fisiche, spesso le stesse che hanno prestato garanzie personali alle banche.

Il quarto riguarda il calendario. La circolare n. 5/E del 2026 segnala che una proposta transattiva formulata a ridosso della scadenza delle trattative può risultare intrattabile, perché priva gli uffici del tempo necessario alle verifiche e alle autorizzazioni interne, e indica come opportuno un anticipo di quattro o cinque mesi rispetto alla chiusura del percorso. Considerato che la durata delle trattative è a sua volta limitata, la finestra utile per costruire una proposta seria è più stretta di quanto la durata nominale del percorso suggerisca. Chi entra in composizione negoziata contando di occuparsi del Fisco nell’ultimo trimestre, semplicemente, non se ne occuperà.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte. Fino alla sottoscrizione dell’atto di adesione ogni opzione resta aperta, e la sospensione di novanta giorni serve proprio a questo. Dopo la firma, l’unica strada che resta è negoziare il debito già definito, non contestarlo.

Se firmo e poi entro in composizione negoziata, l’Agenzia può rimettere in discussione l’importo definito? In senso migliorativo sì, ed è precisamente quello che consente l’art. 23, comma 2-bis. La circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 ha confermato che una rateazione preesistente non impedisce l’accordo e che la proposta può conservarla o sostituirla. In senso peggiorativo, l’ufficio conserva i poteri residui dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 218/1997, che restano però confinati alle ipotesi tipizzate. Resta però un limite strutturale del percorso: nella composizione negoziata non opera alcun meccanismo di superamento del dissenso, sicché senza il consenso dell’Agenzia la proposta non produce effetti, per quanto conveniente possa apparire sulla carta.

Le misure protettive mi mettono al riparo dalla decadenza sulle rate? No, e questo è l’equivoco più frequente. Le misure protettive operano su azioni esecutive e cautelari; la decadenza dalla rateazione è un effetto legale automatico che si produce per il solo decorso del termine. Il Tribunale di Catanzaro, nel decreto del 27 febbraio 2026, ha ricordato che nella composizione negoziata i pagamenti non sono inibiti e che la scelta su quali eseguire resta dell’imprenditore, con tutto ciò che ne discende. La conseguenza operativa è che la sospensione delle rate va decisa come atto di gestione consapevole, misurandone in anticipo il costo in termini di sanzioni riviventi, e non subita come effetto collaterale della tensione di cassa.

E se scelgo quella sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche. Sbagliare l’opzione 2 costa tempo e sanzioni piene; sbagliare l’opzione 3 costa una finestra procedimentale; sbagliare l’opzione 1 costa il diritto di difesa, che non si recupera in nessun modo. È la ragione per cui la scelta che sembra più semplice merita la valutazione più lunga.

Conviene aspettare la scadenza dell’adesione per capire meglio? Raramente. La sospensione di novanta giorni è una risorsa, ma va spesa per costruire il quadro, non per rinviare. Quando il termine si avvicina senza che il piano abbia preso forma, la decisione finisce per essere presa dalla scadenza anziché dall’analisi. E la scadenza, a differenza dell’analisi, non distingue fra un’impresa risanabile e una che non lo è: applica lo stesso effetto a entrambe, con il risultato che la posizione più difendibile e quella più fragile finiscono per subire il medesimo trattamento.

Le pronunce che orientano la scelta

Il quadro giurisprudenziale che segue raccoglie i riferimenti richiamati nel testo, raggruppati per il profilo che ciascuno illumina. I principi sono riferiti in forma sintetica e riformulata.

Sul valore e sui limiti della firma in adesione

Corte di Cassazione, Sez. Trib., ordinanza n. 20192 del 2025. La preclusione all’impugnazione dell’accertamento definito con adesione opera come sbarramento processuale pieno e impedisce l’esame di qualunque vizio dell’atto originario, compresa la carenza di legittimazione del funzionario sottoscrittore. Rileva perché misura l’esatta estensione di ciò a cui si rinuncia firmando.

Corte di Cassazione, Sez. Trib., ordinanza n. 4636 del 2024. L’accertamento con adesione non produce estinzione per novazione dell’obbligazione tributaria e non è assimilabile al contratto di transazione dell’art. 1965 c.c., trattandosi di atto di natura pubblicistica a formazione bilaterale. Rileva perché esclude che la definizione crei un rapporto nuovo, sottratto alle regole ordinarie della riscossione.

Corte di Cassazione, Sez. Trib., ordinanza n. 788 del 2025. La definizione in adesione di un accertamento parziale non inibisce l’ulteriore esercizio della potestà accertativa nei termini di legge, e le ipotesi previste dall’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 218/1997 vanno intese come fra loro alternative. Rileva perché ridimensiona l’aspettativa di chiusura definitiva del rapporto con il Fisco.

Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 1285 del 20 gennaio 2025. L’adesione riferita a uno specifico periodo d’imposta non vincola l’Amministrazione rispetto alla qualificazione delle medesime operazioni nelle annualità successive. Rileva per le imprese con contestazioni seriali su più esercizi.

Sull’inadempimento del piano rateale e sulle sue conseguenze

Corte di Cassazione, Sez. Trib., ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025. Il termine di decadenza dal potere di riscossione previsto dall’art. 25 del d.P.R. 602/1973, riferito alla cartella emessa dopo la decadenza dalla rateazione concordata in adesione, decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo e non dalla dichiarazione. Rileva perché fissa il momento da cui si misura la reazione dell’ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. Trib., ordinanza n. 22970 del 9 luglio 2026. Il mancato pagamento del piano rateale concordato fa venir meno gli effetti dell’adesione e legittima l’attivazione degli ordinari strumenti di riscossione, potendo la vicenda riflettersi anche sulle posizioni collegate, come quelle dei soci di società a ristretta base. Rileva perché mostra che la decadenza non resta confinata alla società.

Corte di Cassazione, Sez. Trib., pronuncia n. 22301 del 2025. In tema di accertamento con adesione, l’omesso versamento delle rate diverse dalla prima è governato dalla disciplina dell’art. 15-ter del d.P.R. 602/1973 quanto al regime sanzionatorio applicabile. Rileva per quantificare correttamente il costo del mancato pagamento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19893 del 12 settembre 2023. Il mancato pagamento nei termini previsti comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Rileva perché chiarisce che la perdita del beneficio investe l’intero residuo, non la sola rata omessa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9176 del 6 maggio 2016. La nozione di lieve inadempimento introdotta dall’art. 15-ter del d.P.R. 602/1973 esclude la decadenza al ricorrere delle condizioni previste ed è riferibile anche alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, senza però operare retroattivamente. Rileva perché delimita l’unico margine di tolleranza esistente.

Sull’accesso alla composizione negoziata e sulla tenuta del percorso

Corte di Cassazione, Sez. I civ., pronuncia n. 500 del 19 gennaio 2026. Una proposta dal contenuto puramente liquidatorio, priva di una prospettiva di risanamento dell’impresa, non consente l’accoglimento della richiesta di misure protettive e rende inammissibile l’accesso a un percorso con quel contenuto. Rileva perché individua il vero requisito d’ingresso, che non è fiscale ma industriale.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. Il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII conserva autonomia rispetto al procedimento prefallimentare ed è pienamente reclamabile secondo il modello dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rileva perché definisce gli spazi di reazione contro un provvedimento sfavorevole.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 20846 del 19 giugno 2026. Nei rapporti fra composizione negoziata e liquidazione giudiziale il tribunale conserva il potere di vagliare la risanabilità dell’impresa, e l’apertura del concorso determina la cessazione delle misure protettive. Rileva perché segna il confine oltre il quale il percorso non protegge più.

Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove lo sbarramento all’apertura della liquidazione giudiziale. Rileva perché descrive l’esito concreto di un accesso non sorretto da un piano credibile.

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 4 del 29 maggio 2024. La composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e l’art. 18, comma 4, CCII pone un divieto inderogabile di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive. Rileva per le imprese già destinatarie di iniziative concorsuali.

Sull’accordo transattivo con il Fisco dentro il percorso

Tribunale di Monza, Sez. III civ., decreto del 31 dicembre 2025. L’adesione dell’Erario a una proposta di ristrutturazione del debito non integra una rinuncia indiscriminata, ma una soluzione efficiente rispetto all’irrecuperabilità del credito nello scenario liquidatorio; il controllo del giudice si appunta sulla convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale. Rileva perché smonta il pregiudizio secondo cui il Fisco non può accettare una falcidia.

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., decreto del 7 marzo 2026. Il controllo giudiziale sull’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII non si esaurisce in un vaglio formale, ma comprende la regolarità della documentazione, la falcidiabilità dei crediti e l’idoneità dell’attestazione a sorreggere un consenso consapevole delle Agenzie. Rileva perché indica il livello di preparazione richiesto alla proposta.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., decreto del 21 maggio 2026. Nell’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo transattivo con il creditore pubblico rilevano l’indipendenza dei soggetti chiamati ad attestare la veridicità dei dati e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, e vanno definiti i limiti entro cui le due attestazioni possano provenire dal medesimo professionista. Rileva perché individua un profilo che, se trascurato, può travolgere l’accordo già raggiunto.

Tribunale di Catanzaro, decreto del 27 febbraio 2026. Nella composizione negoziata i pagamenti non sono in linea di principio inibiti, sicché l’imprenditore può determinarsi autonomamente su quali eseguire e quali sospendere, senza che le misure protettive neutralizzino le conseguenze della sospensione sui piani di rateizzazione. Rileva perché è la pronuncia più direttamente pertinente alla domanda di partenza.

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., decreto del 29 maggio 2026. La riproposizione di una domanda di composizione negoziata richiede il rispetto del termine annuale dell’art. 17, comma 9, CCII e presuppone che la nuova istanza affronti una crisi diversa, non la riproposizione della precedente. Rileva perché scoraggia l’uso del percorso come strumento dilatorio.

Tribunale di Ivrea, decreto del 25 maggio 2026, e Tribunale di Milano, decreto del 5 dicembre 2025. È ammissibile la misura cautelare diretta all’accertamento dei presupposti per il rilascio del DURC e del DURF, non potendosi imputare all’impresa il superamento della soglia di iscrizioni a ruolo quando il debito è anteriore all’ingresso nella composizione negoziata ed è destinato a essere trattato con una proposta di transazione fiscale; la misura resta ancorata alla durata delle misure protettive. Rilevano perché collegano la sorte del debito fiscale alla continuità operativa dell’impresa.

A questi si affiancano, sul piano dell’orientamento amministrativo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 sulla transazione fiscale nella composizione negoziata, la circolare interministeriale del 22 ottobre 2024 sulle misure premiali, e il D.M. 23 aprile 2026 di aggiornamento delle linee guida per la composizione negoziata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Su un bivio di questo tipo l’attività dello Studio è puntuale e verificabile. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Analizziamo la tenuta tecnica dell’avviso di accertamento prima di qualunque valutazione sull’adesione, verificando motivazione, contraddittorio preventivo, legittimazione del sottoscrittore e correttezza della ricostruzione, per stabilire se la lite abbia un valore reale o solo apparente.
  2. Ricostruiamo il passivo effettivo dell’impresa distinguendo debito erariale, contributivo, bancario e commerciale, e misuriamo il peso relativo della posta fiscale sul fabbisogno complessivo di risanamento.
  3. Verifichiamo la sostenibilità del piano rateale proiettando le sedici rate trimestrali sui flussi di cassa attesi, per individuare in anticipo il trimestre in cui la rateazione rischierebbe di saltare.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso concreto, perché la strada che funziona sulla carta e quella che supera il vaglio del Tribunale in sede di conferma delle misure protettive o di autorizzazione dell’accordo transattivo non sempre coincidono.
  5. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica nazionale, curando la documentazione a corredo e il coordinamento con l’esperto nominato.
  6. Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e sosteniamo l’udienza, delimitando l’oggetto delle misure in funzione delle trattative effettivamente in corso.
  7. Costruiamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando la relazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale con l’attestazione sui dati aziendali e con i tempi di istruttoria degli uffici.
  8. Presidiamo le misure premiali dell’art. 25-bis, dalla riduzione degli interessi al tasso legale fino alla richiesta di dilazione estesa per le somme non ancora iscritte a ruolo.
  9. Impugniamo l’avviso di accertamento davanti alla Corte di giustizia tributaria quando la scelta cade sulla via contenziosa, con istanza di sospensione dell’atto quando ne ricorrono i presupposti.
  10. Reagiamo alla decadenza dalla rateazione verificando la ricorrenza del lieve inadempimento, la tempestività dell’iscrizione a ruolo e la legittimità della cartella emessa a valle.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un bivio che si decide oggi ma si difende per anni, la continuità della strategia è l’elemento che fa la differenza: la qualifica di cassazionista consente di sostenere fino all’ultimo grado la stessa linea impostata al primo incontro, senza il passaggio di mano che nella pratica produce cambi di impostazione proprio quando la posizione andrebbe difesa con più coerenza. La scelta fra adesione, ricorso e negoziazione viene impostata sapendo chi la porterà avanti se finirà davanti a un giudice.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che intervengono sullo stesso fascicolo: la valutazione dell’atto impositivo, la costruzione del piano di risanamento e la proiezione finanziaria delle rate non sono attività separate affidate a professionisti che non si parlano, ma passaggi di un’unica istruttoria. Su un tema che sta esattamente a cavallo fra diritto tributario e diritto della crisi, questa è la condizione minima per non prendere una decisione corretta sul piano fiscale e sbagliata su quello industriale, o viceversa.

In chiusura

La firma sull’accertamento con adesione non chiude la porta della composizione negoziata: la sposta di qualche metro e la rende più stretta o più larga a seconda di come è fatta l’impresa che vi accede. La vera domanda non è se si possa entrare dopo aver firmato — si può — ma se convenga firmare prima di sapere cosa dirà il piano: e questa è una risposta che dipende dai numeri del caso concreto, non da una regola generale. Sbagliarla non produce un danno reversibile: consuma un diritto di difesa che non torna, oppure brucia mesi che l’impresa non aveva.

È materia che lo Studio Monardo tratta per intero e non a metà. Il percorso della composizione negoziata rientra nell’abilitazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il versante dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso è presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina; la difesa fino all’ultimo grado è garantita dalla qualifica di avvocato cassazionista; e per le posizioni che sfociano nel sovraindebitamento restano disponibili le qualifiche di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC. Analizzeremo l’atto, verificheremo la sostenibilità del piano e costruiremo la strategia più coerente con la situazione reale dell’impresa.

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