Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) è entrato in vigore nel luglio 2022, è stato riscritto in più punti dal correttivo-bis (D.Lgs. 83/2022) e poi dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024), e continua a essere precisato da provvedimenti attuativi e da un flusso costante di pronunce. In quattro anni sono cambiati i nomi degli istituti, i presupposti di accesso, i poteri del tribunale e persino il perimetro dei soggetti ammessi. È il terreno perfetto perché le informazioni invecchino male: chi ha letto un articolo nel 2022, chi ha sentito un conoscente raccontare “come è andata a suo cugino”, chi ha ricevuto un consiglio da un professionista rimasto alla legge fallimentare, si porta dietro una fotografia scattata quando la norma diceva altro.
Il risultato è che, quando un imprenditore o un privato deve scegliere a chi affidarsi, decide quasi sempre sulla base di convinzioni ereditate dal passaparola. E agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi non fa nulla mantiene almeno intatte le opzioni, chi si muove nella direzione errata brucia termini, documenti, credibilità davanti al tribunale e, in molti casi, la possibilità stessa di accedere allo strumento che gli sarebbe servito.
Questa guida smonta otto convinzioni ricorrenti: che il Codice della crisi riguardi solo le grandi aziende; che l’OCC o il commercialista rendano superfluo l’avvocato; che un avvocato valga l’altro; che nella composizione negoziata sia l’esperto a difendere l’impresa; che le misure protettive coprano anche chi ha firmato le fideiussioni; che convenga aspettare il pignoramento prima di muoversi; che l’esdebitazione cancelli i debiti comunque ci si sia comportati; che il tribunale competente sia sempre quello della sede legale.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo perimetro, e non per affinità generica di materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè figura prevista dallo stesso impianto normativo che oggi vive negli articoli 12 e seguenti del Codice; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno l’organo che il Codice pone al centro delle procedure per consumatori e imprenditori minori; ed è avvocato cassazionista, condizione necessaria per portare la stessa linea difensiva fino al giudizio di legittimità quando un reclamo o un’omologazione vengono impugnati. Sono le tre facce esatte del Codice della crisi: negoziale, concorsuale minore, impugnatoria.
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Mito 1 — “Il Codice della crisi riguarda le aziende: io sono un privato, a me non serve”
Il mito
“Si chiama Codice della crisi d’impresa: se non ho una società, se sono un dipendente indebitato o un pensionato con dieci finanziamenti addosso, quella normativa non mi riguarda e non ho bisogno di un avvocato che se ne occupa.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è nel nome. “Crisi d’impresa e insolvenza” suona come una materia per aziende, e per ottant’anni è stato effettivamente così: la legge fallimentare del 1942 si applicava all’imprenditore commerciale non piccolo, e il privato sovraindebitato semplicemente non aveva strumenti. Fino al 2012 chi non era fallibile restava esposto ai creditori a vita, senza alcuna via d’uscita legale. La legge 3/2012 ha aperto una prima breccia, ma è rimasta a lungo poco conosciuta, applicata a macchia di leopardo e percepita come una normativa separata, “quella del sovraindebitamento”, distinta dalle procedure concorsuali vere e proprie.
Quella separazione, però, oggi non esiste più. È qui che il passaparola si è fermato.
La realtà
Il Codice della crisi ha assorbito integralmente la disciplina del sovraindebitamento. La legge 3/2012 è stata abrogata e i suoi istituti sono stati riscritti dentro il D.Lgs. 14/2019, con nomi nuovi: il piano del consumatore è diventato ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti), l’accordo del debitore è diventato concordato minore (artt. 74 e seguenti), la liquidazione del patrimonio è diventata liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti), e accanto è comparsa l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che consente in presenza di condizioni rigorose la liberazione dai debiti anche a chi non ha nulla da offrire ai creditori.
Il Codice della crisi non è la legge delle aziende: è la legge di chiunque non riesca più a pagare regolarmente i propri debiti, dal consumatore all’imprenditore agricolo, dal professionista alla start-up innovativa, dall’imprenditore “minore” sotto le soglie dell’art. 2 CCII alla società di capitali. Cambiano gli strumenti, non l’appartenenza al sistema.
La conseguenza pratica è enorme quando si sceglie il professionista. Il primo lavoro tecnico, in una situazione di sovraindebitamento, non è compilare una domanda: è qualificare il debitore. Consumatore o non consumatore? Imprenditore minore o sopra soglia? Debiti “personali” o funzionali a un’attività d’impresa? Da questa qualificazione dipende quale porta si può aprire — e le porte non sono intercambiabili.
La prova
La Cassazione ha reso evidente quanto quella qualificazione sia insidiosa. Con l’ordinanza della Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746, la Corte ha escluso che possa dirsi consumatore, per quelle esposizioni, la persona fisica che abbia prestato fideiussioni strettamente collegate all’attività di società di cui era socio o amministratore: chi ha garantito la propria azienda non accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per quei debiti, e deve orientarsi verso concordato minore o liquidazione controllata. È una distinzione che il debitore, da solo, quasi mai coglie: si sente un privato, ma agli occhi del Codice non lo è.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si convince di essere fuori dal perimetro del Codice fa due cose: continua a pagare i creditori più aggressivi invece dei più tutelati, e lascia scadere il tempo in cui la sua posizione era ancora componibile. Chi invece entra nel perimetro con la qualificazione sbagliata deposita una domanda destinata all’inammissibilità, dopo mesi di raccolta documentale, e nel frattempo i creditori non sono rimasti fermi.
Mito 2 — “Ci pensa l’OCC, oppure il commercialista: l’avvocato è una spesa in più”
Il mito
“Nelle procedure da sovraindebitamento c’è l’Organismo di Composizione della Crisi che segue tutto, prepara la relazione e deposita l’istanza; e per l’impresa c’è il commercialista che conosce i numeri. L’avvocato è un passaggio evitabile.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità è consistente, e va riconosciuto. L’OCC ha davvero compiti amplissimi: assiste il debitore nella predisposizione della domanda, verifica la documentazione, redige la relazione particolareggiata che accompagna il ricorso, svolge funzioni di ausilio del giudice. In più, la difesa tecnica non è pacificamente obbligatoria in tutte le procedure minori: parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che l’istituzione degli OCC rappresenti un’evoluzione rispetto al tradizionale rapporto avvocato-cliente, idonea di per sé a garantire il diritto di difesa (in questo senso, ad esempio, Trib. Torino 7 dicembre 2019 e Trib. Roma 23 dicembre 2021).
Da qui alla conclusione “allora l’avvocato non serve” il passo è breve. Ma è un salto logico, non una deduzione.
La realtà
L’OCC non è, e non può essere, il difensore del debitore. È un organo con funzione di raccordo e di attestazione, che risponde al tribunale della veridicità di quanto rappresenta: attesta la completezza e l’attendibilità dei dati, riferisce sulle cause dell’indebitamento, valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. L’OCC certifica; il difensore sostiene una tesi: sono due posizioni strutturalmente diverse, e la seconda non è compresa nella prima. Non a caso alcuni tribunali — Bologna tra questi — hanno escluso che il gestore assegnato alla procedura possa contemporaneamente redigere e sostenere la proposta come legale del debitore, perché nessuno può essere insieme autore dell’atto e attestatore della sua fattibilità senza incrinare l’imparzialità della funzione.
C’è poi il piano processuale, ed è quello che chiude la questione. Il dibattito sulla necessità del difensore ex art. 82 c.p.c. non è mai stato pacifico: il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 12 luglio 2018, dichiarò inammissibile una domanda di omologa proprio per assenza di difesa tecnica, osservando che non vi sono ragioni per derogare alla regola generale secondo cui davanti al tribunale le parti stanno in giudizio con il ministero di un difensore. Ma soprattutto: nel momento in cui un creditore propone opposizione all’omologazione, contesta la meritevolezza, solleva un’eccezione di frode o impugna il provvedimento con reclamo, la procedura diventa contenzioso puro. E il contenzioso non lo gestisce un attestatore.
Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce due posizioni che di regola restano separate: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, ma opera come avvocato cassazionista al fianco del debitore — conosce cioè il metro con cui l’organismo e il giudice leggeranno la domanda, e costruisce il ricorso perché quel metro lo superi.
La prova
La Cassazione, Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603, ha stabilito che nella liquidazione controllata aperta su istanza del debitore la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza mostrata nell’assumere le obbligazioni: non come requisito di meritevolezza, ma come contenuto necessario, la cui assenza si riflette sull’ammissibilità della domanda. Il senso pratico è chiaro: la relazione dell’organismo non è un modulo, è un atto che va costruito e verificato prima del deposito, perché ciò che vi manca non si recupera dopo.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio non è teorico: è una domanda dichiarata inammissibile per un vuoto documentale che nessuno ha presidiato, oppure un debitore che si trova a fronteggiare l’opposizione di una banca senza avere in aula chi possa replicare tecnicamente. E, nel grado successivo, l’impossibilità di impugnare come si dovrebbe: davanti alla Corte di cassazione il ricorso può essere sottoscritto solo da un avvocato iscritto all’albo speciale, e chi arriva a quel bivio senza continuità difensiva perde tempo, coerenza e — spesso — l’atto stesso.
Mito 3 — “Un avvocato vale l’altro: chi fa cause civili sa gestire anche la crisi”
Il mito
“L’abilitazione è una sola. Il mio avvocato mi segue da anni per contratti e recuperi crediti: saprà occuparsi anche di questa cosa del Codice della crisi.”
Perché ci credono in tanti
Formalmente è vero, e sarebbe scorretto negarlo: l’ordinamento forense non riserva la materia concorsuale a una categoria chiusa, e qualunque avvocato iscritto all’albo può assumere l’incarico. Il rapporto fiduciario con un professionista che ci conosce da anni ha inoltre un valore reale, che nessuna specializzazione sostituisce. Il problema non è la fiducia: è che la fiducia, da sola, non contiene le informazioni tecniche necessarie a scegliere.
La realtà
Il Codice della crisi ha una caratteristica che lo rende diverso dal contenzioso civile ordinario: è una materia dove gli errori non si correggono nel grado successivo, perché quasi tutti gli errori sono errori di tempistica o di porta d’accesso. Se l’impresa arriva alla composizione negoziata quando il risanamento non è più ragionevolmente perseguibile, quella porta è chiusa. Se la domanda di ristrutturazione viene depositata qualificando male il debitore, viene dichiarata inammissibile. Se le misure protettive non vengono confermate nei tempi strettissimi previsti dall’art. 19 CCII, decadono. Se la relazione finale dell’esperto dà atto di trattative condotte male, il successivo concordato semplificato ne porta il peso.
Il metro giuridico, del resto, non è quello dell’uomo medio. La diligenza dovuta dal professionista è quella qualificata dell’art. 1176, comma 2, c.c.: si valuta con riferimento alla natura dell’attività esercitata. E gli elementi verificabili, per chi deve scegliere, esistono e sono pubblici: l’iscrizione all’albo speciale per le giurisdizioni superiori (che dice se quel difensore potrà proseguire fino in Cassazione o dovrà passare la mano); l’iscrizione negli elenchi ministeriali dei gestori della crisi da sovraindebitamento; l’inserimento nell’elenco degli esperti della composizione negoziata, per il quale il Codice richiede requisiti di anzianità professionale ed esperienza specifica in materia di ristrutturazioni.
La prova
La giurisprudenza sulla responsabilità professionale disegna con precisione il confine. Da un lato, la Cassazione con l’ordinanza n. 7462 del 20 marzo 2025 ha ribadito che non c’è colpa quando il legale ha sostenuto una linea difensiva ragionevole, coerente con un orientamento all’epoca non univoco: l’obbligazione dell’avvocato è di mezzi, non di risultato, e la causa persa non è di per sé un errore. Dall’altro, con l’ordinanza n. 30392 del 18 novembre 2025 la Corte ha affermato la responsabilità del legale che, dando un’indicazione errata sull’impugnazione, abbia impedito al cliente una scelta consapevole, facendogli perdere una chance giudiziale ragionevolmente conseguibile; sulla stessa linea si colloca l’ordinanza n. 2109/2024, relativa all’omessa comunicazione dell’esito sfavorevole che aveva precluso l’appello.
Il messaggio, letto insieme, è che non si giudica l’esito ma il percorso informativo e tecnico: e in una materia in continua riscrittura, il percorso informativo dipende dall’aggiornamento specifico.
Cosa rischia chi ci crede
Chi affida la crisi a un generalista rischia di non sbagliare l’atto, ma la strategia: di depositare un ricorso corretto per uno strumento che non era quello giusto, di non chiedere misure protettive quando servivano, di scoprire troppo tardi che l’impresa poteva accedere alla composizione negoziata e che ora non può più. Sono errori che nessun grado successivo ripara, perché non riguardano ciò che è stato scritto, ma il momento in cui è stato scritto.
Mito 4 — “Nella composizione negoziata c’è l’esperto: è lui che difende l’impresa”
Il mito
“Nella composizione negoziata il tribunale nomina un esperto indipendente che segue l’imprenditore, tratta con le banche e con il fisco e propone la soluzione. Avere anche un avvocato è una duplicazione.”
Perché ci credono in tanti
L’origine dell’equivoco è nel linguaggio con cui l’istituto è stato divulgato. L’esperto “assiste”, “agevola”, “conduce le trattative”: verbi che nella lingua comune descrivono un consulente di parte. In più, l’imprenditore lo percepisce come l’unico interlocutore tecnico presente in ogni incontro, e non è nemmeno lui a sceglierlo — il che rafforza l’idea che si tratti di una figura istituzionale a suo servizio. C’è anche una confusione sull’organo: l’esperto è nominato da una commissione costituita presso le camere di commercio, non dal tribunale, e questo dettaglio, da solo, dice molto sulla natura del suo ruolo.
La realtà
L’esperto della composizione negoziata è, per definizione normativa, terzo e indipendente: l’art. 16 CCII gli impone requisiti di indipendenza e doveri di correttezza verso tutte le parti, imprenditore e creditori insieme. Non rappresenta nessuno. Il suo compito è verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento, agevolare le trattative, e alla fine redigere una relazione che descrive come si sono svolte. Il documento guida ministeriale aggiornato con decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 — che ha rivisto test pratico, check list e protocollo dell’esperto — muove esattamente in questa direzione, precisando tra l’altro che il test pratico è uno strumento prognostico e non un indicatore di crisi.
Nella composizione negoziata la gestione dell’impresa resta all’imprenditore, e la difesa dei suoi interessi resta a chi lo assiste: l’esperto è l’arbitro del tavolo, non il giocatore dalla tua parte. E c’è un secondo piano, spesso ignorato: la composizione negoziata è stragiudiziale, ma appena si chiedono le misure protettive si apre un procedimento davanti al tribunale, con ricorso, contraddittorio, udienza e provvedimento reclamabile (artt. 18 e 19 CCII). Quello è processo, con i suoi termini e le sue preclusioni.
La prova
Le pronunce di legittimità di fine 2025 e inizio 2026 hanno mostrato quanto pesi, a valle, il modo in cui la fase negoziale è stata condotta. La Cassazione, Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641, ha precisato l’estensione del controllo che il tribunale svolge sulla domanda di concordato semplificato, con particolare riguardo alle attestazioni dell’esperto. Poco dopo, con l’ordinanza 12 gennaio 2026, n. 623, la Corte ha affermato che il sindacato del tribunale in limine si estende alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12 CCII, attraverso l’esame mediato dei documenti richiesti dall’art. 25-sexies e dall’art. 39: se il percorso negoziale non era praticabile fin dall’origine, il concordato semplificato è inammissibile. Con la sentenza n. 624 dello stesso 12 gennaio 2026 la Corte è intervenuta sull’utilità che la proposta deve assicurare ai creditori, e con l’ordinanza n. 620/2026 sul regime di impugnabilità del provvedimento reso già nella fase di scrutinio della ritualità della proposta.
Tradotto: la relazione finale dell’esperto e la qualità delle trattative diventano materiale probatorio di un giudizio successivo, e in quel giudizio l’imprenditore ha bisogno di qualcuno che, mesi prima, abbia costruito il percorso pensando anche a come sarebbe stato letto.
Cosa rischia chi ci crede
Chi affronta la composizione negoziata senza difesa propria rischia di lasciare a verbale posizioni che non voleva assumere, di non attivare le misure protettive nei tempi utili, di non cogliere quando la trattativa è diventata un percorso senza sbocco, e soprattutto di arrivare all’esito con una relazione finale che descrive un comportamento negoziale non impeccabile. Da lì in avanti, ogni strumento successivo parte in salita.
Mito 5 — “Con le misure protettive si blocca tutto, e sono coperto anch’io che ho firmato le fideiussioni”
Il mito
“Appena chiedo le misure protettive i creditori si fermano: niente pignoramenti, niente aste, niente decreti ingiuntivi. E la protezione vale anche per me che ho garantito personalmente i debiti della società.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è importante: le misure protettive esistono davvero e funzionano davvero. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore; finché le trattative sono in corso, e salvo revoca, non può essere pronunciata l’apertura della liquidazione giudiziale. È uno scudo reale, e per molte imprese è la ragione stessa per cui la composizione negoziata viene attivata.
L’errore nasce dall’estensione che il passaparola aggiunge: da “si ferma l’esecuzione sui beni dell’impresa” a “si ferma tutto per tutti”.
La realtà
Le misure protettive proteggono il patrimonio del debitore che le ha chieste. Non si estendono automaticamente ai coobbligati, ai soci illimitatamente responsabili e ai garanti, che restano aggredibili con il loro patrimonio personale, salvo che una misura specifica venga richiesta, motivata e concessa dal tribunale nei limiti in cui il Codice lo consente. Non impediscono, inoltre, agli intermediari di assolvere agli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina bancaria.
Poi c’è la dimensione temporale, che è quella che genera più danni. Le misure non sono un regime permanente: la durata complessiva non può superare i dodici mesi, comprese proroghe e rinnovi (art. 8 CCII), e la conferma va chiesta al tribunale con un ricorso da depositare con immediatezza rispetto alla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese (art. 19 CCII). È una delle scadenze più strette dell’intero Codice, e non ammette recuperi.
La prova
Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 4 febbraio 2026, ha stabilito che le misure protettive non si estendono ai fideiussori e non impediscono alle banche di effettuare le segnalazioni alla Centrale dei rischi: la protezione riguarda il patrimonio del debitore e non può tradursi in un obbligo di opacità informativa. Il Tribunale di Bologna, il 19 maggio 2025, ha escluso che il debitore possa beneficiare di una nuova fase protettiva attivando una seconda composizione negoziata sulla medesima crisi, per evitare usi dilatori dello strumento. Sul versante della scadenza, il Tribunale di Milano il 20 ottobre 2025 e il Tribunale di Lanciano il 17 ottobre 2025 si sono confrontati con l’imminente esaurimento della durata massima e con l’ammissibilità di misure cautelari ulteriori: segno che il tema del “che cosa succede quando la protezione finisce” è tutt’altro che teorico.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio tipico ha un volto preciso: l’imprenditore che, rassicurato dallo scudo sull’azienda, scopre che la banca ha già escusso la fideiussione e iscritto ipoteca giudiziale sulla casa di famiglia. Il secondo rischio è la scadenza: chi ha impostato le trattative senza un piano per il “dopo protezione” si trova, allo scadere dei termini, con i creditori liberi di agire tutti insieme e un piano non ancora chiuso.
Mito 6 — “Meglio aspettare: dall’avvocato ci si va quando arriva il pignoramento”
Il mito
“Finché non arriva un atto giudiziario non c’è nulla da fare. Andare da un avvocato quando l’azienda è solo in difficoltà è prematuro: si aspetta di vedere come va, e semmai si reagisce dopo.”
Perché ci credono in tanti
È il mito più umano di tutti, e ha due radici comprensibili. La prima è culturale: per decenni il diritto concorsuale è stato un diritto della patologia conclamata, che si attivava con il fallimento, cioè quando ormai non c’era più nulla da salvare. La seconda è emotiva: chiedere aiuto significa ammettere che la crisi è reale, e molti imprenditori preferiscono comprare qualche mese di speranza. Va aggiunto che l’accesso a uno strumento del Codice ha effetti visibili — iscrizioni, comunicazioni, informativa ai creditori — e il timore di “far sapere” trattiene.
La realtà
Il Codice della crisi è costruito sul principio opposto: la tempestività non è una virtù consigliata, è un presupposto di accesso. La composizione negoziata richiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII): se l’impresa arriva quando la situazione è irreversibile, lo strumento non è utilizzabile — e il tribunale, come vedremo, lo verifica anche a posteriori. L’art. 3 CCII impone all’imprenditore individuale misure idonee e all’imprenditore collettivo assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, elencando segnali precisi: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare mensile complessivo; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori a quelli non scaduti; esposizioni bancarie scadute da più di sessanta giorni oltre una certa soglia; le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati rilevanti ai fini delle segnalazioni dell’art. 25-novies.
E c’è il rovescio premiale: chi si muove per tempo può ottenere le misure premiali dell’art. 25-bis, mentre chi tarda accumula esposizione personale. L’art. 2086, comma 2, c.c. ha trasformato l’organizzazione in un obbligo giuridico: non rilevare la crisi non è più solo un errore gestionale, è un inadempimento che può fondare responsabilità.
La prova
La Cassazione, già con la pronuncia n. 36365/2021, aveva affermato che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale, alla luce dell’art. 2086, comma 2, c.c. come introdotto dal Codice della crisi. La giurisprudenza di merito ha poi tradotto il principio in condanne: il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 6 febbraio 2024, ha qualificato l’assenza di assetti adeguati come grave irregolarità gestoria, tanto più grave nelle società non ancora in crisi, proprio perché è lì che il sistema di rilevazione serve; e il Tribunale di Bari, con sentenza del 23 gennaio 2026, ha applicato in concreto lo schema del nesso causale tra carenza organizzativa e mancata tempestiva emersione della crisi. Sul versante concorsuale, l’ordinanza Cass. Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 623, chiude il cerchio: il tribunale può accertare che la composizione negoziata non fosse praticabile fin dall’origine e dichiarare per questo inammissibile il concordato semplificato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta perde due volte. Perde gli strumenti — la composizione negoziata, i piani di continuità, la possibilità di trattare quando i creditori hanno ancora interesse a trattare — e guadagna un’esposizione personale: azioni di responsabilità, contestazioni sugli atti compiuti nel periodo sospetto, e la posizione più debole possibile davanti a un tribunale che valuta anche il “quando”.
Mito 7 — “Con il Codice della crisi i debiti si cancellano: chiedo l’esdebitazione e riparto”
Il mito
“Basta accedere a una procedura e alla fine i debiti residui vengono cancellati, qualunque cosa sia successa prima. Anche chi non ha nulla ottiene la liberazione totale.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è la parte più bella del sistema, e il passaparola l’ha semplicemente amplificata togliendole le condizioni. L’esdebitazione esiste, il “fresh start” è un principio riconosciuto anche a livello europeo, e l’art. 283 CCII consente in casi determinati la liberazione dai debiti perfino al debitore incapiente, cioè a chi non ha nulla da offrire ai creditori. In più, una giurisprudenza recente ha effettivamente ampliato l’accesso alle procedure, e le notizie su questi passaggi vengono lette come se riguardassero l’esito finale.
La realtà
Bisogna distinguere due momenti che il mito confonde: accedere alla procedura e ottenere l’esdebitazione non sono la stessa cosa, e i filtri stanno soprattutto nel secondo. La Cassazione ha chiarito che la meritevolezza non è un requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata: il debitore negligente o imprudente non può vedersi chiudere la porta in ingresso. Ma quel giudizio non scompare: si sposta alla fase dell’esdebitazione, dove tornano a pesare dolo e colpa grave, atti in frode, comportamenti non cooperativi.
Inoltre l’esdebitazione dell’incapiente non è automatica: richiede una domanda autonoma, presuppone condizioni specifiche e comporta obblighi successivi, perché le sopravvenienze rilevanti entro il periodo previsto dalla norma devono essere destinate ai creditori. E non tutti i debiti rientrano: restano fuori, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
La prova
Con l’ordinanza Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074, la Cassazione ha escluso che la domanda di liquidazione controllata possa essere dichiarata inammissibile per non meritevolezza fondata su negligenza o imprudenza del debitore; nello stesso senso si è mossa la Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 609 del 20 maggio 2025, e il Tribunale di Civitavecchia il 2 febbraio 2026 ha ribadito che l’ammissione non ha carattere premiale e che le circostanze indizianti la negligenza rilevano semmai nella successiva fase di esdebitazione. Ma la stessa Corte, con la sentenza 28 aprile 2026, n. 11603, ha richiesto che la relazione dell’OCC dia conto delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore, anche per consentire al liquidatore di esercitare le azioni volte a incrementare l’attivo. Sul versante dell’incapiente, la Cassazione con la pronuncia n. 20711/2025 ha confermato che si tratta di un istituto autonomo, attivabile solo su domanda, e con l’ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108, si è occupata della posizione del debitore già dichiarato fallito che non aveva fruito dell’esdebitazione secondo la disciplina previgente.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio peggiore che questa materia conosca: arrivare in fondo alla liquidazione avendo perso il patrimonio e vedersi negare l’esdebitazione. Chi confonde i due piani non prepara la parte più delicata del percorso — la ricostruzione documentata delle cause dell’indebitamento — e si presenta al momento decisivo con una narrazione fragile, quando invece quella parte andava impostata dal primo giorno.
Mito 8 — “Il tribunale è quello della mia sede legale, quindi mi serve un avvocato di quella città”
Il mito
“Basta guardare la visura: il tribunale competente è quello dove ha sede la società. E se la sede la sposto, cambio anche il tribunale.”
Perché ci credono in tanti
Sotto la legge fallimentare il criterio era quello della sede principale dell’impresa, di regola coincidente con la sede legale salvo prova contraria: una regola semplice, che si prestava a essere ricordata come “conta la visura”. Da qui l’idea che la competenza sia un dato anagrafico e, nella versione più spregiudicata del mito, che si possa scegliere il giudice spostando la sede.
La realtà
Il Codice della crisi ha sostituito quel criterio statico. L’art. 27 CCII àncora la competenza al centro degli interessi principali del debitore (COMI), cioè al luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in modo riconoscibile dai terzi: un criterio sostanziale, fondato su elementi oggettivi e verificabili, rispetto al quale la coincidenza con la sede legale è solo una presunzione superabile. Il Codice si occupa anche dei trasferimenti tardivi, che non producono l’effetto sperato da chi li tenta a crisi già avviata.
La competenza, quindi, non si legge: si dimostra. E la conseguenza sulla scelta del difensore è opposta a quella del mito: ciò che conta non è la vicinanza dello studio al tribunale, ma la capacità di individuare correttamente il foro, di sostenere la propria ricostruzione se contestata e di gestire il procedimento con gli strumenti telematici che oggi rendono il deposito indipendente dalla geografia.
La prova
La Cassazione, Sez. I, con la pronuncia 12 marzo 2025, n. 6620, ha affermato che, ai fini della competenza sulle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il COMI dell’art. 27 CCII va identificato nel luogo di gestione abituale degli interessi riconoscibile dai terzi, superando il criterio statico della sede principale proprio della legge fallimentare. Sul fronte istruttorio, la Sez. I con la pronuncia 19 febbraio 2025, n. 4406, ha affermato che il giudice, di fronte a un’istanza fondata su un titolo giudiziale contestato con elementi di anomalia, deve svolgere un accertamento incidentale motivato sulla fondatezza del credito; principio ripreso, per l’istanza di liquidazione giudiziale proposta dal creditore, dalla pronuncia n. 26370 del 29 settembre 2025.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si affida al criterio anagrafico rischia l’eccezione di incompetenza, con perdita di tempo prezioso in una fase in cui il tempo è la risorsa più scarsa; chi tenta il trasferimento strumentale rischia di più, perché il tentativo diventa un elemento di valutazione della sua buona fede in tutti i passaggi successivi.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite a scopo illustrativo: servono a mostrare la sequenza tecnica che si innesca quando si agisce credendo a una delle convinzioni appena esaminate. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 — “Aspetto ancora un semestre” (Mito 6). Srl manifatturiera, debiti complessivi 1.284.600 €, di cui 317.400 € verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni e 96.800 € di retribuzioni arretrate. A febbraio i segnali dell’art. 3 CCII sono già tutti presenti. L’amministratore decide di attendere l’incasso di una commessa e accede alla composizione negoziata solo a novembre, quando la commessa è saltata e la posizione finanziaria netta è peggiorata di ulteriori 240.000 €. L’esperto, applicando il test pratico, rileva che il risanamento non è più ragionevolmente perseguibile e conclude le trattative con esito negativo. La società tenta il concordato semplificato: il tribunale, applicando il principio di Cass. n. 623/2026, verifica la sussistenza ab initio dei presupposti dell’art. 12 CCII e dichiara la proposta inammissibile. Nove mesi di attesa hanno prodotto un doppio effetto: la perdita dello strumento negoziale e l’apertura di un fronte di responsabilità sull’organizzazione, sulla linea del Tribunale di Bari 23 gennaio 2026.
Ipotesi 2 — “Sono coperto anch’io” (Mito 5). Impresa con esposizione bancaria di 412.700 €, garantita da fideiussione personale del socio per 180.000 €. Istanza di composizione negoziata pubblicata l’8 aprile, misure protettive confermate dal tribunale. L’imprenditore sospende i pagamenti convinto che lo scudo copra anche il garante. Il 22 aprile la banca escute la fideiussione, notifica atto di precetto al socio e, decorso il termine, avvia il pignoramento sui suoi beni personali; le segnalazioni proseguono regolarmente. Applicando il principio del Tribunale di Napoli 4 febbraio 2026, nulla di tutto questo è impedito dalle misure. Se invece, al momento del deposito del ricorso ex art. 19 CCII, fosse stata formulata e motivata una richiesta specifica riferita alla posizione del garante, il tema sarebbe stato quantomeno sottoposto al giudice: la protezione che non viene chiesta non viene concessa.
Ipotesi 3 — “Sono un privato” (Mito 1). Persona fisica con debiti personali per 74.300 € (carte revolving e prestiti) e una fideiussione da 152.000 € rilasciata alla banca per la Srl di cui era socio al 40% e amministratore fino a due anni prima. Deposita domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con piano a cinque anni. Un creditore eccepisce il difetto di qualità di consumatore. Applicando l’orientamento di Cass. n. 29746/2025, la domanda non regge per le esposizioni da garanzia: sette mesi di lavoro istruttorio da rifare, con la necessità di reimpostare il percorso sul concordato minore o sulla liquidazione controllata, mentre nel frattempo un creditore ha ottenuto e notificato un decreto ingiuntivo. La qualificazione iniziale, che sembrava un dettaglio formale, era la decisione più importante dell’intero percorso.
Il fondo di verità: da dove nascono questi otto miti
Nessuno dei miti esaminati è nato dal nulla. Ognuno è un frammento vero staccato dal suo contesto, e riconoscerlo aiuta a capire perché siano così resistenti.
È vero che il Codice della crisi nasce come riforma del diritto concorsuale d’impresa: ma il legislatore ha scelto di unificare in un solo testo anche le procedure per i debitori civili, e quella scelta ha cambiato il perimetro senza cambiare il nome. È vero che l’OCC svolge funzioni molto ampie e che in alcune procedure la difesa tecnica non è pacificamente obbligatoria: ma l’ampiezza dei compiti dell’organismo deriva dalla sua funzione di garanzia verso il giudice e i creditori, non da una delega difensiva. È vero che qualunque avvocato può assumere l’incarico: ma la diligenza richiesta si misura sulla natura dell’attività, e in una materia riscritta tre volte in cinque anni l’aggiornamento specifico non è un dettaglio curricolare.
È vero che l’esperto della composizione negoziata è una figura qualificata e centrale: proprio per questo la legge lo vuole indipendente da tutti, il che significa anche da chi lo sta subendo come interlocutore. È vero che le misure protettive bloccano le azioni esecutive: sul patrimonio del debitore, non su quello dei garanti, e per un tempo che il Codice contiene entro limiti precisi. È vero che il sistema premia chi collabora: ma i premi presuppongono la tempestività, e la tempestività è misurata su segnali che l’impresa deve essersi organizzata per cogliere. È vero che l’esdebitazione ha ampliato la seconda possibilità e che la giurisprudenza ha aperto l’ingresso alle procedure anche al debitore imprudente: ma l’ingresso non è l’uscita, e il vaglio si è spostato, non dissolto. È vero, infine, che la sede legale rileva: come presunzione, non come verità.
Il filo comune è sempre lo stesso: ogni mito è una regola vera a cui qualcuno, lungo la catena del passaparola, ha tolto le condizioni. Ricostruire le condizioni è precisamente il lavoro tecnico che si chiede a chi assiste nel Codice della crisi — ed è anche il criterio più affidabile per capire, al primo incontro, se il professionista che si ha davanti quella materia la frequenta davvero: chi la conosce parte dalle condizioni, chi la conosce per sentito dire parte dalle conclusioni.
Mito e realtà a confronto
La tabella riassume in forma sintetica le otto correzioni. Va letta come una mappa, non come un sostituto dell’analisi del caso concreto: quasi tutte le voci della colonna di destra contengono condizioni che vanno verificate sui documenti, e la stessa affermazione può risultare corretta in una situazione e fuorviante in un’altra.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “Il Codice della crisi riguarda solo le aziende” | Il CCII ha assorbito la disciplina del sovraindebitamento: consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli hanno strumenti dedicati (artt. 65 ss., 74 ss., 268 ss., 283) |
| “Con l’OCC o il commercialista l’avvocato non serve” | L’OCC attesta e riferisce al giudice, non difende una parte; opposizioni, reclami e giudizio di legittimità richiedono difesa tecnica |
| “Un avvocato vale l’altro” | La diligenza si valuta sulla natura dell’attività (art. 1176, c. 2, c.c.); gli errori nel CCII sono di tempistica e di porta d’accesso, e non si correggono dopo |
| “Nella composizione negoziata difende l’esperto” | L’esperto è terzo e indipendente (art. 16 CCII): agevola le trattative, non rappresenta l’imprenditore |
| “Le misure protettive coprono anche i garanti” | Proteggono il patrimonio del debitore; fideiussori e coobbligati restano aggredibili salvo misure specifiche, e la durata complessiva è limitata (art. 8 CCII) |
| “Si va dall’avvocato quando arriva il pignoramento” | La tempestività è presupposto di accesso: art. 12 CCII per la composizione negoziata, art. 3 CCII e art. 2086, c. 2, c.c. per gli obblighi organizzativi |
| “L’esdebitazione cancella tutto comunque” | Ammissione ed esdebitazione sono momenti distinti: il vaglio su dolo, colpa grave e atti in frode opera a valle, e alcune categorie di debiti restano escluse |
| “Il tribunale è quello della sede legale” | Vale il COMI dell’art. 27 CCII: la sede legale è presunzione superabile, e la competenza si dimostra su elementi oggettivi |
Le domande di verifica
Dipende. Posso presentare la domanda senza avvocato? In alcune procedure minori parte della giurisprudenza lo ammette, in altre no, e comunque la questione cambia natura appena compare un contraddittorio: opposizione di un creditore, reclamo, contestazione sulla meritevolezza. Prima di rispondere “sì” va verificato l’orientamento del tribunale competente e, soprattutto, va messo in conto ciò che accade dopo il deposito.
No. L’esperto della composizione negoziata può darmi consigli come farebbe un mio consulente? Il suo dovere è di indipendenza verso tutte le parti (art. 16 CCII). Può indicare percorsi e segnalare criticità, ma non è tenuto a massimizzare l’interesse dell’imprenditore, e la sua relazione finale sarà letta dal tribunale in un’eventuale fase successiva.
Sì, ma con un limite temporale preciso. Le misure protettive fermano davvero i creditori? Sul patrimonio del debitore sì, con effetto dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conferma o revoca del tribunale; la durata complessiva non può però superare i dodici mesi comprese proroghe e rinnovi (art. 8 CCII), e la conferma va chiesta con un ricorso da depositare con immediatezza (art. 19 CCII).
No. Se il debitore è stato imprudente, la domanda è automaticamente respinta? Per la liquidazione controllata la Cassazione ha escluso che negligenza o imprudenza rendano inammissibile la domanda (ord. n. 22074/2025), ma quelle circostanze tornano a pesare nella fase di esdebitazione. È esattamente per questo che la ricostruzione delle cause dell’indebitamento va preparata dall’inizio.
Sì, e va verificato caso per caso. I termini si sospendono ad agosto? La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Se e in quali limiti si applichi ai singoli adempimenti concorsuali — molti dei quali seguono cadenze camerali o urgenti — è una delle prime verifiche tecniche da fare, e non è una domanda a cui si possa rispondere in astratto.
Le sentenze che smontano i miti
Il quadro che segue raccoglie i riferimenti citati nel corso della guida, con l’indicazione del principio e del mito che ciascuno ridimensiona. Le formulazioni sono riassuntive e riportate con parole nostre.
- Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2025, n. 6620 — Ai fini della competenza sulle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, il centro degli interessi principali del debitore va individuato nel luogo di gestione abituale riconoscibile dai terzi, secondo criteri oggettivi; la coincidenza con la sede legale è presunzione superabile. Smonta il Mito 8.
- Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 4406 — Quando l’istanza si fonda su una pronuncia giudiziale che presenta anomalie e il credito è stato contestato, il giudice deve svolgere un accertamento incidentale sulla fondatezza del credito e darne conto in motivazione. Rilevante per il Mito 8 e, più in generale, per la difendibilità della posizione del debitore.
- Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157 — È omologabile un concordato minore di tipo liquidatorio che, in assenza di attivo distribuibile, si fondi sulla sola finanza esterna. Ridimensiona il Mito 1: gli strumenti “minori” hanno spazi propri e tecnicamente sofisticati.
- Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2025, ord. n. 7462 — Non sussiste responsabilità del difensore che abbia sostenuto una linea ragionevole, coerente con un orientamento all’epoca non univoco: l’obbligazione è di mezzi. Delimita il Mito 3 nella direzione opposta: l’esito negativo non è di per sé colpa.
- Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, ord. n. 22074 — La domanda di liquidazione controllata non può essere dichiarata inammissibile per non meritevolezza fondata su negligenza o imprudenza del debitore. Smonta il Mito 7 in ingresso, e ne conferma il filtro a valle.
- Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370 — Sull’istanza di liquidazione giudiziale proposta dal creditore il giudice deve verificare incidentalmente l’esistenza del credito, presupposto da cui desumere lo stato di insolvenza. Rilevante per il Mito 6: la reazione tecnica esiste anche nella fase più avanzata.
- Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, ord. n. 29746 — Non è consumatore, ai fini dell’art. 67 CCII, chi ha prestato fideiussioni strettamente funzionali all’attività di società in cui rivestiva ruoli gestori o deteneva partecipazioni rilevanti. Smonta il Mito 1 nella sua versione più insidiosa.
- Cass. civ., Sez. III, 18 novembre 2025, ord. n. 30392 — Il legale che fornisce un’indicazione errata sull’impugnazione, privando il cliente di una scelta consapevole e facendogli perdere una chance ragionevolmente conseguibile, risponde del danno. Smonta il Mito 3.
- Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, ord. n. 30108 — Si occupa della posizione del debitore incapiente già dichiarato fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione secondo la disciplina previgente. Rilevante per il Mito 7: i percorsi si intrecciano e vanno ricostruiti storicamente.
- Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641 — Definisce l’estensione del controllo del tribunale sulla domanda di concordato semplificato, con particolare riguardo alla ritualità della proposta e alle attestazioni dell’esperto. Smonta il Mito 4.
- Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, ord. n. 623 — Il sindacato del tribunale sull’ammissibilità della proposta di concordato semplificato si estende alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII), attraverso l’esame mediato dei documenti degli artt. 25-sexies e 39 CCII. Smonta i Miti 4 e 6.
- Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624 e ord. n. 620 — La prima interviene sull’utilità che la proposta deve assicurare ai creditori; la seconda sul regime di impugnabilità del provvedimento reso nella fase di scrutinio della ritualità della proposta. Rilevanti per il Mito 4.
- Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817 — Le categorie negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa vanno costruite secondo omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, in coerenza con la nozione concorsuale di classe. Rilevante per il Mito 3: la costruzione tecnica del piano non è materia improvvisabile.
- Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, ord. n. 10723 — Interviene sul perimetro del sindacato del tribunale in sede di omologazione del concordato preventivo con trattamento dei crediti tributari in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria. Rilevante per il Mito 3, sul livello di competenze richiesto.
- Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603 — Nella liquidazione controllata su istanza del debitore la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, anche per consentire al liquidatore di esercitare le azioni volte a incrementare l’attivo. Smonta i Miti 2 e 7.
- Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n. 19276 — Si colloca sul confine tra finanziamento lecito dell’impresa in crisi e concessione abusiva del credito. Rilevante per il Mito 6: le scelte compiute nella fase di difficoltà vengono riesaminate a posteriori.
- Giurisprudenza di merito — Trib. Napoli 4 febbraio 2026 (misure protettive non estese ai fideiussori né ostative alle segnalazioni); Trib. Bologna 19 maggio 2025 (no a una nuova fase protettiva per la medesima crisi); Trib. Milano 20 ottobre 2025 e Trib. Lanciano 17 ottobre 2025 (scadenza delle misure e misure cautelari ulteriori); Trib. Bari 23 gennaio 2026 e Trib. Catanzaro 6 febbraio 2024 (assetti adeguati e responsabilità); Trib. Civitavecchia 2 febbraio 2026 e C. App. L’Aquila n. 609 del 20 maggio 2025 (meritevolezza e liquidazione controllata); Trib. Mantova 12 luglio 2018, Trib. Torino 7 dicembre 2019 e Trib. Roma 23 dicembre 2021 (orientamenti opposti sulla difesa tecnica).
Sul piano normativo e attuativo, il quadro va letto insieme al correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136) e all’aggiornamento del documento guida ministeriale sulla composizione negoziata recepito con decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, che ha rivisto test pratico, check list e protocollo dell’esperto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il metodo dello Studio, su questa materia, è quello che la guida ha applicato fin qui: separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato, e ricostruire le condizioni che il passaparola aveva tolto. In concreto:
- Qualifichiamo il debitore prima di scegliere lo strumento: verifichiamo sui documenti se ricorrono i presupposti di consumatore, imprenditore minore, imprenditore agricolo o soggetto sopra soglia, perché è da questa qualificazione che dipende la porta di accesso.
- Ricostruiamo la cronologia della crisi confrontando bilanci, estratti conto, scadenzari fornitori e posizione contributiva, per collocare con precisione il momento in cui i segnali dell’art. 3 CCII erano già leggibili.
- Verifichiamo la ragionevole perseguibilità del risanamento prima di attivare la composizione negoziata, applicando la logica prognostica del test pratico e della check list ministeriali.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per le misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 CCII, curando la richiesta specifica quando è in gioco anche la posizione dei garanti, e presidiando i termini di conferma e di proroga.
- Sediamo al tavolo delle trattative accanto all’imprenditore, come sua difesa, distinta e non sovrapponibile al ruolo dell’esperto indipendente.
- Costruiamo la relazione con l’OCC: prepariamo la documentazione, ricostruiamo le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, e verifichiamo la completezza della relazione prima che diventi un atto del procedimento.
- Contestiamo le pretese dei creditori che entrano nel passivo o nell’istanza: verifichiamo titoli, calcoli, decorrenze e legittimazione, perché la posizione debitoria da cui si parte non è mai un dato acquisito.
- Assistiamo nei procedimenti di omologazione e nei reclami, replicando alle opposizioni sulla meritevolezza, sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e sulla regolarità del percorso negoziale.
- Prepariamo e seguiamo la domanda di esdebitazione, incluse le ipotesi dell’incapiente, curando gli obblighi che seguono il provvedimento.
- Portiamo la stessa linea fino in Cassazione quando il provvedimento è impugnabile, senza cambio di difensore e senza ricostruzioni fatte da capo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la perseguibilità del risanamento, legge il test pratico e redige la relazione finale — cioè conoscere in anticipo il metro con cui il percorso dell’impresa verrà giudicato, prima dal tavolo negoziale e poi, eventualmente, dal tribunale. A questo si affianca la continuità: la stessa strategia, impostata nell’analisi iniziale, viene sostenuta nel procedimento di merito e, quando serve, portata fino al giudizio di legittimità dallo stesso difensore, senza le discontinuità che in materia concorsuale costano più che altrove. Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — consente infine di tenere sotto un unico coordinamento il piano giuridico e quello economico-finanziario, che nel Codice della crisi non sono separabili.
Come si verifica, in concreto, chi si ha davanti
Smontare i miti serve a poco se poi la scelta resta affidata all’impressione. Le domande che seguono non sono un test di simpatia: sono i punti su cui, in questa materia, una preparazione specifica si distingue da una competenza generica in modo osservabile già al primo incontro.
Su quale versione della norma sta ragionando. Il Codice della crisi del 2026 non è quello del 2022. Se durante il colloquio compaiono “piano del consumatore”, “accordo del debitore” o “liquidazione del patrimonio” come istituti vigenti, e non come denominazioni superate, il riferimento è a un impianto abrogato. Allo stesso modo, chi lavora sulla composizione negoziata dovrebbe muoversi sul testo come riscritto dal correttivo-ter del settembre 2024 e sul documento guida ministeriale aggiornato nel 2026, non su una ricostruzione ferma al decreto-legge istitutivo.
Quale porta propone, e perché quella. La risposta tecnicamente solida non è mai “facciamo la procedura di sovraindebitamento”: è una qualificazione motivata del debitore, con l’indicazione degli strumenti alternativi e delle ragioni per cui vengono scartati. Chi salta la fase della qualificazione sta scegliendo lo strumento prima di aver capito il caso, ed è l’errore da cui discende la maggior parte delle inammissibilità.
Chi firmerà gli atti nei gradi successivi. In una materia dove reclami e ricorsi sono frequenti, la domanda va posta all’inizio, non quando il provvedimento sfavorevole è già stato depositato: il difensore che assiste in primo grado potrà proseguire fino al giudizio di legittimità, o la posizione dovrà essere trasferita a un collega che ricostruirà tutto da capo? L’iscrizione all’albo speciale per le giurisdizioni superiori è un dato pubblico e verificabile in pochi minuti.
Chi tiene i numeri. Piani, test di sostenibilità, confronto con l’alternativa liquidatoria, trattamento dei crediti: nel Codice della crisi il documento giuridico e il documento economico-finanziario sono lo stesso documento visto da due lati. Chiedere come sono organizzate le competenze contabili — se esiste un coordinamento stabile o se ci si affida a un consulente diverso per ogni pratica — dice molto sulla tenuta del lavoro.
Come vengono tenuti distinti i ruoli. Un professionista può essere gestore della crisi in alcune procedure ed essere difensore di parte in altre: sono funzioni entrambe legittime, che però non possono sovrapporsi sullo stesso caso. Una risposta chiara su questo punto è un buon indicatore di igiene professionale.
Che cosa succede quando la protezione finisce. Chiedere fin dal primo incontro come è impostato lo scenario alla scadenza delle misure protettive, e che cosa si prevede per la posizione dei garanti, obbliga a mettere sul tavolo l’orizzonte completo invece del solo sollievo immediato.
Che cosa viene promesso. Qui il criterio è rovesciato: un impegno serio è sempre di mezzi — analizzare, verificare, costruire una strategia — e mai di risultato. Chi garantisce in anticipo l’esito di un’omologazione o la cancellazione integrale dei debiti sta descrivendo qualcosa che nessun professionista può assicurare, perché la decisione appartiene al giudice e dipende da presupposti che vanno dimostrati caso per caso. Nella materia più piena di miti del diritto civile, la promessa di certezza è essa stessa il nono mito.
L’informazione corretta è la prima difesa
Alla fine di questa guida il punto è semplice: nel Codice della crisi le decisioni sbagliate quasi mai nascono da un errore tecnico, nascono da un’informazione vecchia o incompleta arrivata al momento giusto nel modo sbagliato. Sapere che le misure protettive non coprono il garante, che l’esperto è indipendente, che l’ammissione non è l’esdebitazione, che la competenza non si legge in visura, cambia le scelte prima ancora che intervenga un professionista.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché ne possiede le tre chiavi che il Codice richiede insieme: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la fase negoziale; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC per le procedure dedicate a consumatori e imprenditori minori; l’iscrizione all’albo dei cassazionisti per la fase impugnatoria, che in questa materia arriva più spesso di quanto si pensi. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia sostenibile nel tuo caso.
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