Padre Separato Senza Casa: Cosa Fare Con I Debiti

Questa guida raccoglie le domande che riceviamo più spesso da chi, dopo una separazione, si ritrova fuori dalla casa in cui viveva, con un assegno di mantenimento da versare ogni mese e una serie di debiti che non riesce più a governare. Non sono domande da manuale: sono quelle che le persone fanno davvero, con le parole con cui le fanno. A ciascuna abbiamo dato una risposta completa, con i riferimenti di legge e le pronunce che contano.

Il quadro normativo, in sintesi, è questo. L’assegnazione della casa familiare al genitore con cui i figli restano prevalentemente (art. 337-sexies c.c.) non trasferisce la proprietà: chi esce di casa resta proprietario o comproprietario e resta esposto ai propri creditori sull’immobile. Il contributo al mantenimento dei figli è regolato dagli artt. 316-bis e 337-ter c.c. e si misura sulla proporzione tra le capacità economiche dei genitori, con possibilità di revisione quando le condizioni cambiano. I limiti entro cui lo stipendio può essere aggredito stanno nell’art. 545 c.p.c. E quando i debiti superano stabilmente le possibilità di rientro, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) mette a disposizione della persona fisica non imprenditore procedure specifiche, dagli artt. 65 e seguenti.

Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto in cui questi tre piani si incrociano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo conta in una materia dove la partita si gioca su opposizioni esecutive e impugnazioni che possono arrivare fino all’ultimo grado di giudizio: la difesa non si interrompe quando il giudice dell’esecuzione dice no. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che significa conoscere dall’interno la procedura che, per un padre separato con debiti e senza patrimonio, è spesso l’unica strada che porta davvero fuori.

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Sono uscito di casa dopo la separazione e ho un mucchio di debiti: da dove comincio?

Si comincia da un inventario, non da un pagamento. È il passaggio che quasi tutti saltano, e saltarlo costa caro.

Nella pratica accade questo: il padre separato che non riesce più a stare dietro a tutto inizia a pagare a intuito, di solito chi grida più forte al telefono. Il risultato è che finiscono per essere pagati i creditori più aggressivi e restano indietro quelli che hanno il potere maggiore, cioè quelli che hanno un titolo esecutivo in mano.

L’inventario serve a distinguere quattro categorie che si comportano in modo completamente diverso.

La prima è il mantenimento: figli e, se previsto, ex coniuge. È un debito con uno statuto giuridico a sé, di cui parliamo diffusamente più avanti, e va trattato come prioritario per ragioni che non sono morali ma tecniche.

La seconda è il debito assistito da garanzia reale: tipicamente il mutuo sulla casa che hai lasciato, che ha un’ipoteca dietro. Qui il creditore non deve conquistarsi nulla, ce l’ha già.

La terza è il debito con titolo esecutivo già formato: decreti ingiuntivi non opposti, sentenze, verbali di conciliazione. Sono creditori che possono partire con il pignoramento in tempi brevissimi.

La quarta è il debito ancora “morbido”: prestiti personali in ritardo, carte revolving, scoperti di conto, fatture. Fastidiosi, ma non ancora armati.

Solo dopo aver messo ogni debito nella sua casella si può ragionare sulla sequenza. E l’ordine giusto quasi mai coincide con l’ordine in cui arrivano le telefonate. Una precisazione di campo: parliamo qui di debiti di natura civile, verso banche, finanziarie, privati, condominio. I debiti verso la riscossione seguono regole in parte proprie e meritano una valutazione separata.


La casa l’ho lasciata a lei e ai bambini, ma è ancora intestata a me: i miei creditori possono pignorarla lo stesso?

Sì. L’assegnazione della casa familiare non mette l’immobile al riparo dai creditori del proprietario.

È uno dei fraintendimenti più diffusi e più dannosi. Il provvedimento con cui il giudice assegna la casa al genitore collocatario attribuisce un diritto personale di godimento a tutela dei figli: non toglie a te la proprietà, non estingue l’ipoteca, non rende il bene impignorabile. Se sei proprietario o comproprietario, la tua quota resta nel tuo patrimonio e i tuoi creditori possono aggredirla.

La domanda vera, allora, è un’altra: se il bene viene venduto all’asta, chi ci vive dovrà andarsene?

Qui la risposta dipende da un elemento che pochi controllano, cioè l’ordine delle trascrizioni nei registri immobiliari. Il provvedimento di assegnazione è opponibile ai terzi solo se trascritto prima del titolo del terzo, pignoramento compreso: lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 12387 del 15 aprile 2022, che ha anche escluso la sopravvivenza del vecchio limite dei nove anni per l’assegnazione non trascritta.

E c’è un secondo tassello, ancora più duro. Se sull’immobile grava un’ipoteca iscritta prima della trascrizione dell’assegnazione, quell’assegnazione al creditore ipotecario non è opponibile: il bene può essere venduto come libero, e l’aggiudicatario può pretenderne la liberazione. È il principio fissato dalla sentenza n. 7776 del 20 aprile 2016 e confermato dalla Corte con l’ordinanza n. 11232 del 29 aprile 2025.

Tradotto: se il mutuo ipotecario è stato acceso prima della separazione — cioè nella quasi totalità dei casi — l’assegnazione non protegge la casa dalla banca. Sapere questo prima e non dopo cambia radicalmente le mosse difensive disponibili.


Se non ho più una casa e vivo in affitto, cosa mi possono togliere davvero?

Sostanzialmente il reddito, il conto corrente e i beni mobili che hai con te.

Chi esce dalla separazione senza patrimonio immobiliare tende a pensare di essere, per ciò stesso, inattaccabile. Non è così, ma la geografia dell’aggressione cambia.

Lo stipendio è il bersaglio principale, ed è pignorabile presso il datore di lavoro nella misura di un quinto per i crediti ordinari (art. 545, comma 4, c.p.c.). Se sei lavoratore autonomo, la protezione del quinto non ti copre: i compensi vengono aggrediti presso i committenti con logiche diverse e più penetranti.

Il conto corrente è il secondo fronte, ed è quello che genera più panico perché blocca la liquidità immediata.

I beni mobili nell’abitazione dove vivi ora possono essere pignorati dall’ufficiale giudiziario, con i limiti dell’art. 514 c.p.c. sui beni indispensabili. Nella prassi il pignoramento mobiliare presso un uomo che vive in una stanza in affitto rende poco e viene tentato di rado, ma l’accesso in sé resta possibile.

L’auto può essere pignorata, e qui va detto qualcosa che i padri separati sottovalutano: se l’auto ti serve per raggiungere il posto di lavoro e per esercitare il diritto di visita, questa circostanza va documentata e fatta valere, non semplicemente subita.

Infine il TFR e le indennità di fine rapporto, che restano pignorabili nei limiti di legge e che spesso rappresentano l’unico attivo residuo di un padre separato — e proprio per questo diventano una risorsa strategica dentro una procedura di composizione della crisi, invece che una preda per il primo creditore che arriva.


Il mantenimento è un debito come gli altri?

No, e questa è la risposta più importante di tutta la guida.

Il contributo al mantenimento dei figli ha natura sostanzialmente alimentare, e da questa qualificazione discendono conseguenze che nessun altro debito porta con sé.

Non è compensabile. Non puoi scalare dall’assegno ciò che hai pagato altrove, nemmeno se hai pagato spese che riguardavano i figli: la Cassazione lo ha affermato più volte, tra le altre con le pronunce n. 23569 del 2016 e n. 11689 del 2018. Non puoi neppure decidere unilateralmente di adempiere in forma diversa, per esempio ospitando il figlio in casa tua: lo ha escluso l’ordinanza n. 3329/2025.

Non è cancellabile dalle procedure concorsuali. L’art. 278, comma 7, del Codice della crisi esclude espressamente dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. Anche al termine di una liquidazione controllata conclusa positivamente, gli arretrati di mantenimento restano dovuti.

È penalmente presidiato. L’art. 570-bis c.p. punisce l’omessa corresponsione dell’assegno stabilito in sede di separazione o divorzio, e non richiede la prova dello stato di bisogno dell’avente diritto: basta l’inadempimento.

E gode di un regime di aggressione privilegiato. Per i crediti di natura alimentare lo stipendio è pignorabile nella misura autorizzata dal presidente del tribunale (art. 545, comma 3, c.p.c.), quindi potenzialmente oltre il quinto ordinario.

Il punto pratico è questo: fra tutti i tuoi debiti, il mantenimento è l’unico che nessuna procedura potrà mai cancellare e l’unico che può trasformarsi in un processo penale. Ne consegue una regola operativa che ripetiamo a ogni cliente: il mantenimento non è la voce da tagliare quando i conti non tornano. È la voce da difendere per via giudiziale, chiedendone la revisione, mentre si negozia tutto il resto.


Mi è arrivato un atto di precetto: quanto tempo ho prima che succeda qualcosa?

Dieci giorni, salvo che il precetto contenga l’autorizzazione a procedere immediatamente.

L’atto di precetto è l’intimazione ad adempiere entro un termine che, per legge, non può essere inferiore a dieci giorni (art. 480 c.p.c.). Scaduto quel termine, il creditore può iniziare l’esecuzione forzata. Ha però a sua volta un limite: il precetto perde efficacia se il pignoramento non viene notificato entro novanta giorni.

Questa finestra è la cosa più preziosa che hai, e la maggior parte delle persone la brucia aspettando. In dieci giorni si possono fare tre cose molto concrete.

Verificare il titolo. Non tutti i titoli esecutivi reggono a un esame ravvicinato: decreti ingiuntivi notificati in modo irregolare, importi non corrispondenti al titolo, interessi calcolati oltre il dovuto, crediti già prescritti. L’opposizione a precetto si propone prima che l’esecuzione inizi (art. 615, comma 1, c.p.c.) e, se accolta, ferma tutto sul nascere.

Verificare la notifica. Ne parliamo più avanti diffusamente, perché per un padre che ha cambiato casa è il punto critico numero uno.

Aprire una trattativa con una leva reale. Un creditore che riceve una proposta seria prima di aver speso per il pignoramento ragiona diversamente da un creditore che ha già investito nella procedura.

Una precisazione sui termini processuali: la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto. Non esistono altre finestre di sospensione, e ogni calcolo va fatto su questa base.


Come funziona in pratica il pignoramento dello stipendio? Quanto mi resta in busta paga?

Funziona così: il creditore notifica l’atto al tuo datore di lavoro e a te. Da quel momento il datore diventa custode delle somme e non può più pagartele liberamente. Rende una dichiarazione sull’esistenza e sull’entità del credito, poi il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza che assegna al creditore la quota dovuta, mese per mese, fino a capienza.

Per i crediti ordinari la quota è un quinto della retribuzione netta (art. 545, comma 4, c.p.c.). Su 1.900 euro netti significa 380 euro trattenuti e 1.520 euro accreditati.

Attenzione a un aspetto che genera moltissimi errori: il quinto si calcola sul netto, non sul lordo, e la trattenuta prosegue automaticamente ogni mese senza che il creditore debba fare altro. Sulle mensilità aggiuntive e sul TFR valgono regole proprie che vanno verificate caso per caso.

Ecco la sequenza completa, con i termini e il giudice davanti al quale ciascuna mossa si gioca.

FaseAttoTermineDavanti a chi
IntimazioneNotifica dell’atto di precettoAlmeno 10 giorni per adempiere; il precetto perde efficacia dopo 90 giorni
Contestazione preventivaOpposizione a precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.)Prima dell’inizio dell’esecuzioneGiudice competente per materia e valore del luogo di notifica
Avvio dell’esecuzioneNotifica del pignoramento presso terzi al datore e al debitoreEntro 90 giorni dal precetto
DichiarazioneDichiarazione del terzo pignoratoNei termini indicati nell’attoGiudice dell’esecuzione
Contestazione del dirittoOpposizione all’esecuzione (art. 615, co. 2, c.p.c.)Dopo l’inizio dell’esecuzione, con ricorsoGiudice dell’esecuzione
Contestazione degli attiOpposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’attoGiudice dell’esecuzione
AlleggerimentoIstanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazioneGiudice dell’esecuzione
AssegnazioneOrdinanza di assegnazione delle sommeAll’esito dell’udienzaGiudice dell’esecuzione
Revisione del mantenimentoRicorso per modifica delle condizioni, nelle forme del rito unificato in materia di famiglia (d.lgs. 149/2022)In qualunque momento, al mutare delle circostanzeTribunale competente

La conversione, in particolare, è lo strumento più sottovalutato: consente di sostituire alle somme pignorate una somma di denaro, con versamento iniziale e rateizzazione fino a quarantotto mesi. Per un padre separato che ha bisogno di tenere in piedi la busta paga mentre riorganizza tutto, spesso è la mossa che compra il tempo necessario.


Se più creditori mi pignorano insieme, sommano tutto?

No, e questo è uno dei punti in cui si commettono più abusi ai danni del debitore.

Se concorrono più creditori della stessa natura — due banche, tre finanziarie — il limite complessivo resta un quinto. Non un quinto ciascuno. I creditori si distribuiscono quell’unica quota in base alle regole del concorso, ma la busta paga non subisce prelievi moltiplicati.

Diverso è il caso del simultaneo concorso tra cause creditorie di natura diversa. Quando insieme a un credito ordinario agisce un credito di natura alimentare, il comma 5 dell’art. 545 c.p.c. stabilisce che il pignoramento complessivo non può estendersi oltre la metà delle somme. La metà è un tetto, non un automatismo: è il massimo, non il dovuto.

Per un padre separato questo scenario è tutt’altro che teorico. È esattamente ciò che accade quando una finanziaria ha già ottenuto il quinto e l’ex coniuge agisce per gli arretrati di mantenimento. In quel momento la retribuzione può essere aggredita fino a metà, ed è il punto in cui molte situazioni collassano.

Va poi considerato che le trattenute già in corso a titolo diverso — una cessione del quinto sottoscritta anni prima, una delegazione di pagamento, una compensazione operata dal datore — non sono neutre rispetto a questo calcolo e vanno conteggiate nella verifica del rispetto dei limiti complessivi.

Il controllo che facciamo sempre, in questi casi, è aritmetico prima che giuridico: ricostruire tutte le trattenute attive sulla stessa busta paga, sommarle e verificare se il totale rispetta il tetto di legge. Capita con una certa frequenza che non lo rispetti. Quando è così, l’eccedenza si contesta.


Mi hanno bloccato il conto corrente dove mi arriva lo stipendio: è legale?

Solo in parte, e quasi mai nella misura in cui la banca lo applica.

La legge distingue due situazioni. Le somme già accreditate sul conto prima della notifica del pignoramento sono pignorabili soltanto per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (art. 545, comma 8, c.p.c.). Per il 2026 l’assegno sociale è pari a 546,24 euro mensili, quindi la soglia protetta ammonta a 1.638,72 euro. Se al momento della notifica sul conto ci sono 1.500 euro, non è pignorabile nulla. Se ce ne sono 2.400, il creditore può aggredire soltanto la differenza.

Gli accrediti successivi alla notifica seguono invece i limiti ordinari: sullo stipendio che arriverà nei mesi successivi si applica il quinto, non la franchigia.

Nella pratica accade spesso che l’istituto blocchi l’intera giacenza, anche quando il saldo è inferiore alla soglia protetta. È un comportamento da contestare immediatamente, chiedendo lo svincolo delle somme impignorabili e, se non si ottiene risposta, rivolgendosi al giudice.

Un’annotazione che riguarda direttamente chi si è separato da poco. Molti padri, dopo l’uscita di casa, restano cointestatari del conto di famiglia oppure aprono un nuovo conto lasciando affluire su quello vecchio l’accredito dello stipendio. Entrambe le situazioni creano problemi seri in caso di pignoramento, perché sul conto cointestato opera una presunzione di pari quota che va vinta con la prova contraria, e perché la tracciabilità dell’accredito retributivo è la condizione per invocare la protezione del minimo. Separare i flussi è una delle prime cose da sistemare, e va fatta prima che arrivi l’atto, non dopo.


Voglio far ridurre il mantenimento perché non ce la faccio più: come si fa e quanto ci vuole?

Si fa con un ricorso per la modifica delle condizioni, davanti al tribunale, nelle forme del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie introdotto dalla riforma Cartabia. Non serve una nuova separazione: serve dimostrare che le circostanze su cui si fondava la misura originaria sono cambiate.

La giurisprudenza recente su questo punto si è mossa in modo favorevole a chi ha subito un peggioramento reale. Con l’ordinanza n. 19288 del 14 luglio 2025 la Cassazione ha censurato una decisione di merito che aveva liquidato come irrilevante il peggioramento reddituale del padre, ribadendo che la proporzionalità dell’art. 337-ter c.c. va misurata sulle risorse attuali e non su quelle di quando l’assegno fu fissato. Con le ordinanze n. 25403 e n. 25421 del 16 settembre 2025 la Corte ha precisato i parametri concreti di quella valutazione, ancorandola alle esigenze effettive del figlio nel momento della decisione.

Va detto anche il rovescio della medaglia, perché sarebbe scorretto tacerlo: l’ordinanza n. 25534 del 17 settembre 2025 ha stabilito che l’aumento delle esigenze del figlio con la crescita è un fatto notorio, che non richiede prova specifica e può giustificare una revisione al rialzo anche senza miglioramento economico del genitore obbligato. Il procedimento di revisione, insomma, si apre in due direzioni.

Sui tempi: dipende dal tribunale e dalla completezza della documentazione, ma parliamo di mesi, non di settimane.

E qui sta l’errore che vediamo più spesso. La modifica opera dalla domanda in avanti: non cancella gli arretrati già maturati. Chi smette di pagare e presenta ricorso due anni dopo si ritrova con un debito consolidato di natura alimentare, non compensabile, non esdebitabile e penalmente rilevante — e con una posizione processuale molto più fragile, perché avrà scelto da sé l’importo invece di farlo stabilire al giudice.

La sequenza corretta è l’inversa: si chiede la revisione, si continua a versare quanto si riesce documentando ogni versamento, e si costruisce il fascicolo probatorio nel frattempo.


Il mutuo della casa è ancora a mio nome ma ci vive lei: se smetto di pagarlo cosa succede?

Succede che la banca escute l’ipoteca, e l’assegnazione non ferma la vendita.

È lo scenario più doloroso di tutti, perché il padre che smette di pagare il mutuo di una casa in cui non abita più pensa, comprensibilmente, di stare rinunciando a un bene proprio. In realtà sta innescando un procedimento che colpisce i figli.

I passaggi sono questi. L’inadempimento fa scattare la decadenza dal beneficio del termine, il credito diventa esigibile per intero, la banca notifica il precetto e procede al pignoramento immobiliare. La casa viene stimata, messa in vendita, aggiudicata.

A quel punto la domanda è se chi ci vive possa restarci. Se l’ipoteca è anteriore alla trascrizione dell’assegnazione — situazione ordinaria, perché il mutuo di solito precede la crisi coniugale — l’assegnazione non è opponibile al creditore ipotecario e il bene si vende libero: è quanto affermato dalla sentenza n. 7776 del 20 aprile 2016 e ribadito dall’ordinanza n. 11232 del 29 aprile 2025. L’aggiudicatario potrà chiedere la liberazione dell’immobile.

Se invece l’assegnazione è stata trascritta prima di qualunque titolo del terzo, il diritto di abitazione resiste e l’acquirente subentra dovendolo rispettare (art. 337-sexies c.c. e ordinanza n. 12387 del 15 aprile 2022). Ma il pignoramento in sé resta possibile: l’assegnazione non rende il bene inespropriabile, incide sul come si vende, non sul se.

Va aggiunto che, se sei comproprietario, la procedura può investire l’intero immobile con le regole della divisione endoesecutiva, e che le spese condominiali continuano a maturare a tuo carico per la quota di proprietà, generando un secondo debito che cresce silenziosamente mentre tu pensi di essere ormai estraneo a quella casa.

Sono tutte ragioni per cui la decisione sul mutuo non va presa da soli e non va presa in ritardo. Esistono soluzioni intermedie — accolli, rinegoziazioni, vendite concordate prima dell’asta, riparto diverso dell’onere in sede di revisione delle condizioni — che diventano impraticabili una volta che l’asta è avviata.


Ho debiti fatti insieme a mia moglie quando stavamo insieme: rispondiamo tutti e due?

Dipende dal titolo, e le combinazioni sono più d’una.

Se il finanziamento è cointestato, siete entrambi obbligati e il creditore può chiedere l’intero a ciascuno dei due, salvo poi il regresso interno. La separazione non scioglie il vincolo verso la banca: gli accordi presi fra voi in sede di separazione valgono fra voi, non nei confronti del terzo creditore, che non li ha sottoscritti.

Se uno dei due ha firmato come garante o fideiussore, vale lo stesso e con qualche aggravante, perché la fideiussione tende a sopravvivere alle vicende del rapporto principale.

Se il debito è stato contratto da uno solo durante la comunione legale dei beni, la questione si complica e va risolta caso per caso: alcune obbligazioni gravano sulla comunione, altre restano personali con possibilità di aggressione sussidiaria sui beni comuni entro determinati limiti. Lo scioglimento della comunione al momento della separazione non retroagisce e non cancella ciò che si è già formato.

Un chiarimento su un equivoco frequente: le condizioni di separazione che attribuiscono a uno dei coniugi l’onere di pagare un certo debito hanno efficacia interna e nulla tolgono al creditore. Se lui non paga, il creditore viene da te.

Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e non è un dettaglio organizzativo: ricostruire chi risponde di che cosa in un indebitamento familiare richiede di leggere contratti bancari, piani di ammortamento e atti di separazione insieme, con avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo invece che su tavoli separati.


Posso entrare in una procedura di sovraindebitamento se devo pagare il mantenimento?

Sì, e anzi il mantenimento entra nel piano come spesa da preservare, non come debito da falcidiare.

Questo è il punto che quasi nessuno conosce e che cambia la prospettiva a molti padri separati. Il Codice della crisi prevede che il piano indichi tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lett. e, CCII). L’assegno che versi ai tuoi figli è parte di quel calcolo: viene riconosciuto come uscita necessaria, e ciò che resta dopo averlo scomputato è la base su cui si costruisce l’offerta ai creditori.

Le strade principali sono tre.

ProceduraPer chiServe il voto dei creditori?Effetto tipico
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII)Persona fisica indebitata per scopi estranei all’attività d’impresaNo: decide il tribunale con l’omologazionePagamento parziale e dilazionato secondo la reale capacità
Concordato minore (artt. 74-83 CCII)Debitore non consumatore, professionista, piccolo imprenditoreRistrutturazione con continuità o liquidatoria
Liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII)Chi non ha capacità di rimborso sostenibileNoLiquidazione dell’attivo e successiva esdebitazione

Due avvertenze che vanno dette con chiarezza.

La prima: gli arretrati di mantenimento non si cancellano. L’art. 278, comma 7, CCII esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari. All’interno della procedura una parte del credito alimentare può ottenere collocazione privilegiata e il resto concorrere come chirografo, ma alla fine il residuo di mantenimento resta esigibile nei tuoi confronti. Chi ti promette la cancellazione di quel debito ti sta dicendo una cosa non vera.

La seconda: l’accesso non è automatico. L’art. 69 CCII sbarra la strada a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e la Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha ribadito che l’eventuale negligenza del finanziatore nella concessione del credito non esonera il giudice dal valutare la condotta del debitore. La relazione dell’OCC deve peraltro indicare se il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII), e per un padre separato che ha continuato a ricevere credito mentre l’assegno erodeva il reddito disponibile questo è spesso un elemento decisivo.


E se ho perso il lavoro o lavoro a partita IVA con entrate irregolari?

La situazione è più fragile su due fronti contemporaneamente, e vanno affrontati insieme.

Sul fronte esecutivo, il lavoratore autonomo non gode della protezione del quinto pensata per la retribuzione. I compensi vengono aggrediti presso i committenti con margini più ampi, e la protezione della franchigia sul conto corrente riguarda gli accrediti di natura retributiva o pensionistica: chi incassa fatture non può contarci allo stesso modo. È una delle ragioni per cui la separazione dei flussi finanziari, per un autonomo, va progettata prima e non improvvisata dopo.

Sul fronte familiare, la perdita del lavoro o il crollo dei ricavi legittima la richiesta di revisione, ma non da sola. La giurisprudenza distingue tra il peggioramento subito e quello provocato: se la riduzione di reddito appare frutto di una scelta unilaterale o di una condotta non giustificata, difficilmente sarà valorizzata. Ciò che rileva è la documentazione — lettera di licenziamento, cessazione della committenza, dati fiscali comparati su più annualità, ricerca attiva di nuova occupazione.

Sul fronte penale, infine, va sgombrato subito il campo da un’illusione. La disoccupazione in sé non esclude il reato di omesso mantenimento. La Cassazione richiede che l’incapacità economica sia assoluta, persistente, oggettiva e incolpevole, e ha chiarito che la sola documentazione dello stato formale di disoccupazione non basta a dimostrarla (fra le altre, sentenza n. 17498 del 2024). Con la sentenza n. 27430 del 1° luglio 2025 la Sesta Sezione penale ha aggiunto che nella verifica va considerata anche l’origine della difficoltà economica.

Esiste però un margine di ragionevolezza riconosciuto dalla stessa Corte: la sentenza n. 2702 del 22 gennaio 2025 ha precisato che l’impossibilità assoluta non coincide con l’indigenza totale e va valutata bilanciando i beni in conflitto. Non è una scriminante facile, ma non è nemmeno una porta murata. Va costruita con prove, non con dichiarazioni.


Rischio davvero la denuncia penale se salto qualche mensilità?

Sì, il rischio è concreto e si materializza prima di quanto la maggior parte delle persone immagini.

L’art. 570-bis c.p. sanziona l’omessa corresponsione dell’assegno stabilito in sede di separazione o divorzio. Non è richiesto che i figli versino in stato di bisogno: l’inadempimento è sufficiente, e anche l’adempimento parziale rileva. La reiterazione nel tempo dei mancati versamenti viene valorizzata come indice del dolo.

Ci sono poi due estensioni che sorprendono molti. La prima riguarda le spese straordinarie: con la sentenza n. 19715 del 2025 la Sesta Sezione penale ha affermato che il mancato pagamento delle spese straordinarie previste nel titolo o negli accordi può integrare il reato, tanto per quelle destinate a bisogni ordinari e prevedibili quanto per quelle imprevedibili e rilevanti indispensabili nell’interesse dei figli.

La seconda riguarda proprio il tema di questa guida, e va letta con attenzione da chiunque abbia debiti. Pagare altri creditori non giustifica il mancato versamento dell’assegno. Con la sentenza n. 534 depositata l’8 gennaio 2026 la Cassazione penale ha censurato un’assoluzione affermando che l’adempimento di obbligazioni verso terzi prive del medesimo rango giuridico non scrimina il reato e non dimostra l’impossibilità di adempiere. L’obbligo verso i figli sta sopra.

Il che riporta al punto di partenza: se le risorse non bastano per tutti, la via legale non è ridurre di fatto il mantenimento e pagare la finanziaria, ma chiedere la revisione al giudice e ristrutturare il debito civile. È la stessa conclusione a cui si arriva da ogni direzione.

C’è un dato che offre un margine, ed è utile conoscerlo: la Corte ha riconosciuto rilevanza al pagamento assunto formalmente da un prossimo congiunto dell’obbligato, considerandolo effettuato da quest’ultimo (sentenza n. 22276 del 28 febbraio 2024). Quando la famiglia d’origine interviene per non far accumulare arretrati, quell’intervento va documentato correttamente.


Posso finire per non vedere più i miei figli perché non pago?

No: il diritto di visita non è la contropartita dell’assegno, e nessun giudice può sospenderlo come sanzione per l’inadempimento economico.

Va detto con nettezza, perché è una paura che paralizza moltissimi padri e che a volte viene alimentata nel conflitto familiare. La relazione con i figli e l’obbligo di contribuzione sono piani distinti. Non pagare non estingue il diritto di frequentazione, così come non essere frequentati non autorizza a sospendere il pagamento.

Detto questo, sarebbe irrealistico affermare che l’inadempimento protratto non produce alcun effetto sul piano familiare. Non lo produce sul diritto in sé; può produrlo sul clima del procedimento, sulla credibilità delle proprie domande, sulla valutazione complessiva della condotta genitoriale quando si discute di affidamento o di tempi di permanenza. Un padre che ha documentato ogni versamento possibile e ha chiesto per via giudiziale la revisione arriva davanti al giudice in una posizione diversa da un padre che ha semplicemente smesso.

E c’è un effetto pratico che vediamo di continuo: le difficoltà economiche riducono la frequentazione per ragioni materiali, non giuridiche. Chi non ha una casa dove ospitare i figli, chi non ha l’auto per andarli a prendere, chi vive in una stanza in subaffitto, tende a ritirarsi. Questo sì è un problema, ed è uno dei motivi per cui la sistemazione abitativa del genitore non collocatario non è un lusso ma una componente da far pesare nel discorso complessivo sulla proporzionalità del contributo.


Ne uscirò mai? Quanto tempo ci vuole per tornare pulito?

Dipende dalla strada, e i tempi sono diversi in modo significativo.

Con una gestione stragiudiziale — accordi transattivi, saldo e stralcio, rinegoziazioni — si può chiudere in tempi brevi, ma serve una disponibilità liquida che il padre separato in difficoltà quasi mai possiede.

Con una ristrutturazione dei debiti del consumatore i piani si sviluppano in genere su alcuni anni. La Cassazione, con l’ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024, ha confermato la legittimità della dilazione dei pagamenti oltre l’anno dall’omologazione, il che consente di costruire piani sostenibili invece che teorici.

Con una liquidazione controllata il percorso è più netto: si liquida l’attivo disponibile e si arriva all’esdebitazione dei debiti residui, con le esclusioni dell’art. 278, comma 7, CCII.

Esiste infine l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), pensata per chi non ha nulla da offrire. Non è una scorciatoia e ha requisiti stringenti: la Cassazione, con la sentenza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha escluso che possa accedervi chi era già stato dichiarato fallito senza aver ottenuto l’esdebitazione.

La risposta onesta alla domanda è quindi: sì, se ne esce, ma non nei tempi che chi è in difficoltà vorrebbe sentirsi dire. Parliamo di anni, non di mesi. E la variabile che incide di più non è l’ammontare del debito: è quanto tardi si comincia. Un padre che si muove quando ha ancora il lavoro, il conto libero e nessun pignoramento in corso ha a disposizione l’intera gamma degli strumenti. Un padre che si muove dopo tre pignoramenti, un conto bloccato e un procedimento penale aperto ne ha molti meno.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri, due. Sono esercizi dimostrativi costruiti su numeri realistici, non casi seguiti dallo Studio: servono a far vedere come si muovono le cifre.

Ipotesi 1 — Il quinto che non basta

Situazione di partenza. Padre separato, due figli minori, stipendio netto 1.847 euro al mese. Assegno di mantenimento 430 euro. Affitto della stanza in cui vive 620 euro. Debiti: prestito personale residuo 14.230 euro, carta revolving 3.680 euro, scoperto di conto 2.145 euro, spese condominiali arretrate 1.910 euro sulla ex casa familiare di cui è comproprietario. Totale 21.965 euro.

Sviluppo. La finanziaria notifica precetto per 16.480 euro il 4 marzo. Nessun pagamento nei dieci giorni: dal 15 marzo il pignoramento è possibile e viene notificato al datore di lavoro il 9 aprile. Trattenuta: un quinto di 1.847 euro, pari a 369,40 euro al mese.

Esito. Restano 1.477,60 euro. Meno 430 di mantenimento e 620 di affitto: 427,60 euro per mangiare, muoversi, vestirsi e tenere i figli nei giorni di permanenza. Il piano non regge, e nel giro di pochi mesi salteranno anche le spese condominiali e, prevedibilmente, qualche mensilità di assegno — con tutto ciò che ne consegue sul piano penale.

Variante. Se invece, entro il 14 marzo, viene depositata opposizione a precetto contestando gli interessi applicati e, in parallelo, viene avviata l’istruttoria per la ristrutturazione dei debiti del consumatore: il mantenimento di 430 euro e un canone di locazione congruo entrano nel piano come uscite necessarie, e l’offerta ai creditori viene calibrata su un margine sostenibile — per ipotesi 195 euro al mese per 72 mesi. Il debito civile viene ristrutturato, la busta paga resta capiente, l’assegno continua a essere versato.

Ipotesi 2 — Quando il concorso porta il prelievo alla metà

Situazione di partenza. Padre separato, stipendio netto 2.130 euro. Un creditore bancario ha già ottenuto l’assegnazione del quinto: 426 euro al mese. Nel frattempo si sono accumulati arretrati di mantenimento per 7.400 euro, relativi a diciassette mensilità parzialmente versate.

Sviluppo. L’ex coniuge agisce per il recupero degli arretrati. Trattandosi di credito di natura alimentare, il pignoramento sullo stipendio avviene nella misura autorizzata dal presidente del tribunale (art. 545, comma 3, c.p.c.). Concorrendo con il credito ordinario già in esecuzione, opera il tetto del comma 5: il prelievo complessivo non può superare la metà, cioè 1.065 euro.

Esito. Nell’ipotesi peggiore restano 1.065 euro al mese, con l’assegno corrente ancora da versare sopra a questa cifra. È il punto di rottura.

Variante. Se, prima che gli arretrati si consolidino, viene depositato ricorso per la revisione documentando il peggioramento reddituale — e, in parallelo, si raggiunge con l’ex coniuge un accordo di rientro sull’arretrato che eviti l’esecuzione — la seconda aggressione non parte e resta in campo il solo quinto. La differenza fra i due scenari, sulla stessa identica situazione economica, è di circa 639 euro al mese.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“A quale indirizzo stanno arrivando gli atti che mi riguardano?”

È la domanda che nessun padre separato pone e che dovrebbe essere la prima di tutte, perché chi ha lasciato la casa familiare è la persona più esposta al rischio di apprendere le cose troppo tardi.

La sequenza tipica è questa. Lui esce di casa e si sistema temporaneamente da un familiare o in una stanza in affitto. La residenza anagrafica resta per mesi, a volte per anni, all’indirizzo della ex casa familiare, per inerzia o perché sembra una formalità. Nel frattempo un creditore avvia il recupero: decreto ingiuntivo notificato all’indirizzo di residenza, nessuna opposizione nei quaranta giorni, decreto definitivamente esecutivo. Quando lui viene a saperlo, il titolo è ormai formato e le difese di merito sono precluse.

Le conseguenze si concatenano. Un decreto ingiuntivo non opposto diventa un titolo esecutivo pieno. Un precetto non contestato scade nei suoi termini. Un’udienza di comparizione persa produce effetti processuali definitivi. E il danno non è aver perso una causa: è non aver mai saputo che fosse in corso.

Cosa fare, in concreto. Aggiornare senza indugio residenza anagrafica e domicilio, comunicandoli a banche, finanziarie, datore di lavoro e amministratore di condominio. Verificare periodicamente la propria posizione presso l’ufficiale giudiziario e nei registri, per intercettare procedure di cui non si è avuta notizia. Concordare con l’ex coniuge, anche informalmente, la trasmissione della corrispondenza che continua ad arrivare all’indirizzo vecchio. Attivare un domicilio digitale e presidiarlo davvero.

E se il danno è già avvenuto? Non tutto è perduto. Una notificazione eseguita irregolarmente, o effettuata a un indirizzo che il creditore sapeva o poteva sapere non essere più quello del destinatario, può essere contestata: l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e la rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153 c.p.c.) esistono proprio per queste situazioni. Ma sono rimedi che richiedono una verifica immediata delle relate di notifica, prima che si consolidino ulteriori decadenze. Il primo controllo che facciamo su un fascicolo di questo tipo è sempre lo stesso: come e dove è stato notificato ogni singolo atto.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti su cui poggia quanto detto sopra, con il principio essenziale di ciascuno e la ragione per cui conta in questa materia.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11232 del 29 aprile 2025 — L’assegnazione della casa familiare non impedisce l’espropriazione del bene, e l’aggiudicatario lo acquista libero quando il provvedimento è stato trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca. È la pronuncia più recente sul nodo centrale per chi ha lasciato una casa gravata da mutuo.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12387 del 15 aprile 2022 — L’assegnazione è opponibile ai terzi soltanto se trascritta prima del titolo del terzo, pignoramento incluso; non sopravvive il vecchio limite dei nove anni per l’assegnazione non trascritta. Fissa il criterio che decide se chi abita la casa potrà restarci.

Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7776 del 20 aprile 2016 — Il creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione dell’assegnazione può far vendere l’immobile come libero. È il precedente che ha ribaltato l’orientamento anteriore e che governa la stragrande maggioranza dei casi reali.

Cass. civ., ord. n. 19288 del 14 luglio 2025 — La proporzionalità del contributo va verificata sulle risorse economiche attuali dei genitori: il peggioramento reddituale del padre non può essere considerato irrilevante. È il fondamento tecnico della domanda di revisione.

Cass. civ., ord. n. 25403 del 16 settembre 2025 — L’obbligo di mantenimento ha natura bidimensionale, riguardando insieme il rapporto con il figlio e l’equilibrio fra i genitori. Serve a impedire che la valutazione si riduca a un confronto meccanico fra due redditi.

Cass. civ., ord. n. 25421 del 16 settembre 2025 — Le esigenze del figlio vanno valutate come sono al momento della decisione, senza proiezioni indeterminate; sono ammesse previsioni solo su eventi ordinari e prevedibili. Argina le quantificazioni costruite su scenari futuri ipotetici.

Cass. civ., ord. n. 25534 del 17 settembre 2025 — L’aumento delle esigenze del figlio legato alla crescita è fatto notorio e non richiede prova specifica, potendo giustificare la revisione anche senza miglioramento economico dell’obbligato. Va conosciuta perché opera anche contro il genitore obbligato.

Cass. civ., ord. n. 3329/2025 — L’obbligo di versare l’assegno al figlio maggiorenne non autosufficiente non può essere adempiuto unilateralmente ospitandolo in casa propria. Chiude una delle scappatoie più tentate da chi non ha liquidità.

Cass. civ., ord. n. 9886 del 15 aprile 2025 — È stata respinta la richiesta dell’obbligato di cancellare l’ipoteca iscritta a garanzia del credito di mantenimento, in presenza di un apprezzabile rischio di inadempimento. Mostra quanto siano solide le garanzie che assistono il credito alimentare.

Cass. civ. n. 23569 del 2016 e n. 11689 del 2018 — Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno per i figli esclude che il suo importo possa essere compensato con altri crediti. È la ragione per cui non si può scalare dall’assegno ciò che si è pagato altrove.

Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 534, depositata l’8 gennaio 2026 — L’adempimento di obbligazioni verso terzi prive del medesimo rango giuridico non scrimina l’omesso versamento dell’assegno né dimostra l’impossibilità di adempiere. È la pronuncia decisiva per chi pensa di poter privilegiare i creditori più insistenti.

Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 27430 del 1° luglio 2025 — L’incapacità economica rilevante richiede un’indisponibilità di introiti persistente, oggettiva e incolpevole, e la verifica deve considerare anche le cause della difficoltà. Definisce lo standard probatorio della difesa penale.

Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 2702 del 22 gennaio 2025 — L’impossibilità assoluta di adempiere non si identifica con l’indigenza totale e va valutata bilanciando i beni in conflitto, ferma la prevalenza dell’interesse dei figli. Lascia uno spazio difensivo reale, ma da costruire con prove.

Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 22276 del 28 febbraio 2024 — Il pagamento dell’assegno formalmente assunto da un prossimo congiunto dell’obbligato va considerato effettuato da quest’ultimo. Rileva quando è la famiglia d’origine a sostenere i versamenti.

Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 19715 del 2025 — Integra il reato anche il mancato pagamento delle spese straordinarie previste dal titolo o dall’accordo, sia quelle destinate a bisogni ordinari e ripetitivi sia quelle imprevedibili e rilevanti indispensabili per i figli. Estende il perimetro penale oltre l’assegno mensile.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21048 del 24 luglio 2025 — Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’eventuale negligenza del finanziatore nella concessione del credito non esclude la necessità di valutare la condotta del debitore ai fini della colpa grave. Governa l’accesso alla procedura.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 30108 del 14 novembre 2025 — Chi è stato dichiarato fallito senza aver fruito dell’esdebitazione non può accedere all’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII. Delimita l’ultima spiaggia del sistema.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024 — È legittima la dilazione dei pagamenti oltre l’anno dall’omologazione del piano. Consente di costruire piani calibrati sulla capacità reale invece che su scadenze insostenibili.

Corte costituzionale, sent. n. 248 del 2015 — Non è costituzionalmente illegittimo il diverso regime di impignorabilità previsto per stipendi e pensioni, restando al legislatore la scelta di modificare le quote. Spiega perché le soglie sono quelle e non altre.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa fa lo Studio Monardo su un fascicolo di questo tipo, in termini di attività materiali.

  1. Ricostruiamo l’intera esposizione debitoria acquisendo estratti conto, piani di ammortamento, contratti di finanziamento, posizioni condominiali e titoli esecutivi già formati, e classifichiamo ogni debito per natura, garanzia e stadio di aggressione.
  2. Verifichiamo le relate di notifica di ogni singolo atto, confrontandole con la storia anagrafica del cliente, per individuare notificazioni irregolari eseguite alla ex casa familiare e valutare opposizioni tardive o rimessione in termini.
  3. Esaminiamo il titolo esecutivo prima che scadano i dieci giorni del precetto e, dove emergono vizi, importi non corrispondenti o crediti prescritti, depositiamo opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
  4. Ricalcoliamo le trattenute in corso sulla busta paga, sommando pignoramenti, cessioni del quinto e delegazioni, e contestiamo l’eccedenza quando il prelievo complessivo supera i limiti dell’art. 545 c.p.c.
  5. Contestiamo i blocchi bancari illegittimi, chiedendo lo svincolo delle somme che ricadono sotto la soglia del triplo dell’assegno sociale e agendo davanti al giudice quando l’istituto non provvede.
  6. Predisponiamo l’istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., quantificando il versamento iniziale e il piano rateale sostenibile.
  7. Depositiamo il ricorso per la revisione delle condizioni costruendo il fascicolo probatorio sul peggioramento reddituale: dati fiscali comparati, documentazione della perdita del lavoro, contratto di locazione e oneri abitativi del genitore non collocatario.
  8. Analizziamo la posizione ipotecaria e l’ordine delle trascrizioni sulla ex casa familiare, per stabilire se l’assegnazione sia opponibile e quali margini esistano su accollo, rinegoziazione o vendita concordata prima dell’asta.
  9. Costruiamo la procedura di sovraindebitamento più adatta, dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore alla liquidazione controllata, redigendo il piano insieme all’OCC e collocando il mantenimento fra le uscite necessarie del nucleo.
  10. Assistiamo nel procedimento penale ex art. 570-bis c.p., documentando l’effettiva capacità economica nel periodo contestato e i versamenti eseguiti, anche quando materialmente sostenuti da familiari.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nella materia di questa guida pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. L’iscrizione negli elenchi ministeriali come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il funzionamento della procedura che, per un padre separato senza patrimonio, è spesso l’unica uscita reale: come si costruisce un piano che regga la verifica del tribunale, come si documenta la sostenibilità, come si colloca l’assegno di mantenimento fra le spese necessarie. A questo si affianca la continuità della strategia difensiva dal primo atto fino alla Cassazione: la stessa linea, lo stesso difensore, senza il passaggio di consegne che in materia esecutiva e familiare fa perdere coerenza e tempo.

Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, perché in queste situazioni la ricostruzione contabile — quanto è stato realmente pagato, quali interessi sono stati applicati, quale margine mensile residua — è parte della difesa quanto l’atto processuale.


Tre cose da portare via da queste risposte

La prima. La casa che hai lasciato non è protetta dai tuoi creditori solo perché ci vivono i tuoi figli: quello che decide l’esito è l’ordine delle trascrizioni e la presenza di un’ipoteca anteriore, e va verificato adesso, non quando arriva l’avviso d’asta.

La seconda. Il mantenimento non è un debito come gli altri. Non si compensa, non si cancella con l’esdebitazione, non si sospende per pagare una finanziaria. Se non è più sostenibile si chiede la revisione al giudice, continuando a versare quanto si riesce: ogni mese di silenzio produce un arretrato che nessuna procedura potrà più togliere.

La terza. Il fattore che incide di più sull’esito non è quanto devi, ma quando cominci. Le difese esecutive hanno termini brevi, le procedure di composizione della crisi hanno requisiti di accesso che si perdono strada facendo.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia dal punto in cui esecuzione forzata e diritto di famiglia si sovrappongono. La qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo assicura che opposizioni e impugnazioni possano essere condotte con la stessa linea fino all’ultimo grado di giudizio, senza interruzioni di strategia; l’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC consentono di accompagnare il cliente lungo l’unica strada che, per chi non ha più patrimonio, porta davvero a chiudere la partita con i creditori.

📩 Se stai leggendo questa guida perché la tua busta paga è già pignorata, perché il conto è bloccato o perché gli arretrati di mantenimento stanno crescendo mese dopo mese, mettiti in contatto con noi adesso: analizzeremo insieme la tua posizione e costruiremo la strategia difensiva possibile — trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questa pagina.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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