Perché qui contano più i giudici della norma
Chi importa merci, gestisce un deposito fiscale o versa accise su prodotti energetici, alcolici o gas naturale si trova davanti a un paradosso. La norma che consente di rimediare spontaneamente a un errore — l’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 — è scritta in poche righe. Eppure, nella materia doganale e in quella delle accise, quelle poche righe hanno generato quindici anni di contenzioso su questioni che sembrano elementari: quando il ravvedimento si considera perfezionato, cosa succede se pago il tributo ma dimentico gli interessi, se la sanzione ridotta si cumula con l’indennità di mora, se il versamento spontaneo blocca il procedimento penale per contrabbando, se la confisca resta comunque applicabile.
Nessuna di queste risposte si trova leggendo la legge. Si trovano leggendo le sentenze. E le sentenze, negli ultimi tre anni, hanno cambiato l’assetto della materia in modo profondo: la Corte costituzionale è intervenuta sulla confisca legata all’IVA all’importazione, la Cassazione ha ridisegnato il perimetro del ravvedimento parziale, il legislatore ha riscritto l’intero sistema sanzionatorio doganale con il D.Lgs. 141/2024 e i suoi correttivi, e l’Agenzia delle dogane ha rincorso con una serie di circolari che si sostituiscono l’una all’altra a distanza di settimane.
Questa guida raccoglie le decisioni che devi conoscere e le traduce in conseguenze pratiche: cosa fare, entro quando, con quali importi, e dove si nasconde il rischio di un ravvedimento che credi valido e invece non lo è.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: è la competenza che questa materia richiede, perché il ravvedimento doganale è un istituto tributario applicato a un’obbligazione di diritto unionale, dove l’errore di calcolo degli interessi e l’errore di qualificazione giuridica pesano allo stesso modo. Ed è avvocato cassazionista: gli orientamenti che leggerai qui sotto nascono in Corte di cassazione, e lì eventualmente si difendono, con lo stesso difensore che ha impostato la posizione fin dal primo versamento.
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Il quadro normativo in breve
Serve una mappa minima, perché le pronunce che seguono si capiscono solo sapendo su quali disposizioni i giudici si sono pronunciati.
Il ravvedimento in generale. L’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie versando il tributo, gli interessi e una sanzione ridotta a una frazione del minimo. La riduzione è tanto maggiore quanto più tempestivo è l’intervento. Il D.Lgs. 87/2024, in attuazione della delega fiscale della L. 111/2023, ha riscritto l’impianto per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; le innovazioni sono poi confluite nel D.Lgs. 173/2024, Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
L’estensione a dogane e accise. Storicamente il ravvedimento aveva in dogana uno spazio quasi teorico. L’articolo 5 del D.L. 193/2016 lo ha esteso ai tributi di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ma solo per alcune fasce temporali. L’apertura piena è arrivata con l’articolo 104 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (le “DNC”, Allegato 1 al D.Lgs. 141/2024), che rinvia in blocco all’impianto sanzionatorio tributario generale dei D.Lgs. 471/1997 e 472/1997 per quanto non espressamente disciplinato e in quanto compatibile.
Il nuovo sistema sanzionatorio doganale. Il D.Lgs. 141/2024, in vigore dal 4 ottobre 2024, ha abrogato il vecchio TULD (D.P.R. 43/1973) e il D.Lgs. 374/1990, sostituendoli con un codice doganale nazionale. L’articolo 27, comma 2, delle DNC qualifica espressamente come diritti di confine i dazi, le accise, l’IVA all’importazione e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione. Gli articoli da 78 a 92 disciplinano il contrabbando; gli articoli da 96 a 103 le violazioni amministrative. L’articolo 96 punisce la dichiarazione infedele con una sanzione proporzionale ai maggiori diritti di confine dovuti, in una forbice compresa tra il 100% e il 200%: misura assai più mite del sistema a scaglioni del vecchio articolo 303 TULD, che per violazioni sopra i 4.000 euro arrivava a decine di migliaia di euro o a multipli dei diritti evasi.
Le soglie penali. La linea tra illecito penale e amministrativo non dipende più dal dolo ma da un dato oggettivo. Il D.Lgs. 81/2025, in vigore dal 12 giugno 2025, ha distinto le soglie tra dazio e diritti di confine diversi dal dazio: per questi ultimi — l’IVA all’importazione, in primo luogo — l’illecito resta amministrativo nella fascia tra 10.001 e 100.000 euro, allineando il trattamento a quello dell’IVA interna.
Le esimenti. Due strade convivono e non vanno confuse. L’articolo 96, comma 13, delle DNC prevede la non applicazione della sanzione amministrativa e della confisca quando il dichiarante chiede spontaneamente la revisione dell’accertamento, purché l’istanza sia presentata prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimento penale. L’articolo 104 apre invece al ravvedimento operoso vero e proprio, che riduce la sanzione ma non la azzera, e resta praticabile anche dopo l’inizio dei controlli, fino alla notifica dell’avviso di accertamento.
Le accise. Il D.Lgs. 504/1995 (Testo unico accise) contiene all’articolo 3, comma 4, una disposizione speciale: per il ritardato pagamento si applica un’indennità di mora del 6%, riducibile al 2% se il versamento avviene entro cinque giorni dalla scadenza. Su come questa norma si combini con la sanzione ordinaria per omesso versamento si è giocata una delle partite giurisprudenziali più lunghe della materia.
La prassi. L’Agenzia delle dogane è intervenuta con una sequenza fitta: circolare 22/D del 28 ottobre 2024, circolare 25/D del 10 dicembre 2024, circolare 3/D del 7 marzo 2025, circolare 14/D del 17 giugno 2025, circolare 38/D del 30 dicembre 2025 (che dal 1° gennaio 2026 consente il pagamento della sanzione ridotta direttamente in dichiarazione doganale, con i codici tributo 430 e 432 al 50% ciascuno), fino alla circolare 16/D del 19 giugno 2026, subito sostituita dalla circolare 19/D del 21 luglio 2026, oggi il documento di riferimento sull’adempimento spontaneo.
L’orientamento consolidato: cosa la Cassazione ha ormai stabilito
Su alcuni punti la Suprema Corte non oscilla più. Sono i pilastri su cui costruire qualsiasi strategia di regolarizzazione.
Il ravvedimento non si perfeziona a metà
La vicenda decisa dalla Corte di cassazione, sezione quinta, con l’ordinanza n. 2938 del 2025 riguardava un contribuente che aveva utilizzato in compensazione crediti d’imposta inesistenti e aveva poi tentato di rimediare versando la sola imposta, senza interessi né sanzioni. Il giudice di merito aveva ritenuto estinto il debito. La Cassazione ha annullato quella decisione.
Il principio affermato è che il pagamento della sola imposta non produce alcun effetto sanante: l’Amministrazione conserva il diritto di pretendere il tributo e le sanzioni in misura piena, come se la regolarizzazione non fosse mai stata tentata.
Il principio, calato nella pratica, significa che il ravvedimento non è un comportamento ma un risultato. Non basta essersi mossi spontaneamente, non basta avere versato l’importo più consistente: se manca una delle tre componenti — tributo, interessi, sanzione ridotta — l’operazione è giuridicamente inesistente e il contribuente si ritrova con una somma versata a titolo di acconto e una sanzione integrale ancora da pagare.
Il ravvedimento parziale è ammesso, ma alle sue condizioni
La sezione quinta è tornata sul tema con l’ordinanza n. 8410 del 2026, decisa nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 su un ricorso relativo a ritardati versamenti IVA. La società sosteneva di avere sanato la propria posizione con un ravvedimento frazionato; l’Agenzia contestava il mancato pagamento integrale di sanzioni e interessi.
La Corte ha chiarito che il ravvedimento frazionato, pur ammesso dall’articolo 13-bis del D.Lgs. 472/1997, si perfeziona soltanto in proporzione a quanto effettivamente versato, e solo se su ciascuna quota di tributo sono corrisposti anche gli interessi e la sanzione ridotta corrispondenti.
La ricaduta operativa è netta. Chi non ha liquidità per sanare tutto in una volta può procedere per tranche, ma ogni tranche deve essere completa in sé: quota di imposta più la sua quota di interessi più la sua quota di sanzione. Il versamento della sola imposta “in acconto”, con l’idea di aggiungere gli accessori più avanti, non produce alcuna copertura. E la parte non ancora regolarizzata resta pienamente aggredibile dall’ufficio con le ordinarie procedure di accertamento e riscossione — principio che la circolare ADM 19/D del 2026 ha esplicitamente recepito per la materia doganale.
Ogni omesso versamento è una violazione a sé
Con l’ordinanza n. 6229 del 17 marzo 2026 la Cassazione ha affrontato il caso di un contribuente che aveva presentato una dichiarazione con oltre novanta giorni di ritardo, indicando una base imponibile ma non versando le imposte corrispondenti.
La Corte ha ribadito che le violazioni di omesso o tardivo versamento non rientrano nell’istituto della continuazione previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997: ogni pagamento irregolare riceve un trattamento sanzionatorio autonomo.
Tradotto: non esiste uno sconto da “violazione unica” quando le scadenze non rispettate sono più d’una. Un depositario autorizzato che abbia mancato quattro rate di accisa non ha commesso una violazione continuata, ne ha commesse quattro, ciascuna con la propria sanzione e il proprio calcolo di ravvedimento, con date di decorrenza degli interessi diverse. Un conteggio unitario è quasi sempre un conteggio sbagliato.
Le sanzioni doganali vanno commisurate alla gravità concreta
Qui l’orientamento è consolidato ma ha una storia. Con la sentenza n. 25509 del 12 novembre 2020 la Cassazione aveva affrontato il caso delle dichiarazioni cumulative contenenti più partite di merce e del superamento della soglia del 5% tra dichiarato e accertato. La Corte ha stabilito che il confronto va fatto sull’insieme delle partite comprese nella singola dichiarazione, ma che sul piano sanzionatorio si configurano tante violazioni quante sono le partite che hanno concorso a determinare l’eccedenza, in concorso formale omogeneo, con conseguente applicabilità del cumulo giuridico dell’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997.
Il tema si è poi spostato sulla proporzionalità. Con l’ordinanza n. 20058 del 13 luglio 2023 la Suprema Corte ha confermato che il giudice di merito non può limitarsi a rilevare la sproporzione della sanzione doganale: deve rideterminarne l’importo alla luce dell’effettiva gravità dell’infrazione. E con la sentenza n. 1743 del 24 gennaio 2025 ha ribadito il contrasto delle sanzioni fisse dell’articolo 303 TULD con il principio unionale di proporzionalità.
L’orientamento si è consolidato nel senso che una sanzione doganale sproporzionata non è semplicemente criticabile: è disapplicabile, e il giudice ha il dovere di sostituirla con una misura adeguata al caso concreto.
Per chi valuta un ravvedimento questo è decisivo, perché la base di calcolo della sanzione ridotta è il minimo edittale. Se il minimo edittale è esso stesso contestabile, il conto cambia — e cambia anche la convenienza relativa tra ravvedersi subito e attendere l’atto per impugnarlo.
Il tempo trascorso pesa anche sulla misura della sanzione
Un passaggio spesso trascurato riguarda il rilievo autonomo del fattore temporale. Con l’ordinanza n. 15533 del 21 maggio 2026 la Cassazione si è occupata di una vicenda relativa all’IVA all’importazione in regime di deposito, disciplinato dall’articolo 50-bis, comma 6, del D.L. 331/1993, in cui la contribuente aveva assolto l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, emettendo autofatture annotate nei registri degli acquisti e delle vendite al momento dell’estrazione della merce.
La Suprema Corte ha indicato che occorre valutare l’intervallo intercorso tra l’omesso versamento dell’IVA all’importazione e il successivo assolvimento dell’IVA interna, anche al fine di verificare l’applicabilità delle misure sanzionatorie ridotte previste per il ritardo e la loro proporzionalità secondo i criteri elaborati dalla Corte di giustizia nella sentenza Equoland.
Il principio, calato nella pratica, significa che il ritardo non è soltanto il parametro che determina la frazione di sanzione nel ravvedimento: è anche un elemento di valutazione della congruità complessiva della risposta sanzionatoria. Un operatore che abbia comunque assolto l’imposta a breve distanza, sia pure con modalità irregolari, si trova in una posizione sostanzialmente diversa da chi non l’ha assolta affatto, e questa differenza deve trovare riscontro nella misura della sanzione.
Sempre nel 2026 la Corte è intervenuta, con l’ordinanza n. 8200, su un profilo processuale che tocca da vicino chi opera nel settore energetico: gli effetti del giudicato formatosi in un giudizio tributario relativo alle accise su un successivo giudizio riguardante le medesime operazioni valutate ai fini IVA, nella specie in tema di non imponibilità delle forniture destinate a navi adibite alla navigazione in alto mare. La rilevanza operativa è che accise e IVA, pur muovendo dagli stessi fatti materiali, viaggiano su binari accertativi distinti: una definizione favorevole su un fronte non chiude automaticamente l’altro, e una regolarizzazione spontanea va perciò impostata considerando entrambi i tributi fin dall’inizio.
Le fasce di riduzione, in tabella
Il beneficio del ravvedimento è tanto maggiore quanto più tempestivo è l’intervento. Questo è l’assetto risultante dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 dopo la revisione operata dal D.Lgs. 87/2024, applicabile in materia doganale per effetto del rinvio dell’articolo 104 delle DNC.
| Momento della regolarizzazione | Sanzione dovuta |
|---|---|
| Entro 30 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo |
| Entro 90 giorni dalla violazione | 1/9 del minimo |
| Oltre 90 giorni, entro il termine annuale di riferimento | 1/8 del minimo |
| Dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduta da constatazione, senza domanda di adesione | 1/7 del minimo |
| Dopo la constatazione della violazione (PVC) | 1/6 del minimo |
| Dopo la comunicazione dello schema di atto preceduta da constatazione, senza domanda di adesione | 1/5 del minimo |
| Dopo la notifica dell’avviso di accertamento o di pagamento | ravvedimento precluso |
Due avvertenze accompagnano la lettura della tabella. La prima: le fasce legate al processo verbale e allo schema di atto operano per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise, ma non per tutti i tributi. La seconda: il momento in cui la violazione si considera commessa coincide con la scadenza del termine di versamento, non con la data dell’eventuale pagamento insufficiente, e da lì si contano i giorni di ritardo che determinano la fascia applicabile.
Prima questione aperta: fino a quando posso ravvedermi, se il controllo è già iniziato?
La questione. È la domanda che arriva più spesso: i funzionari sono venuti in azienda, hanno chiesto documenti, forse hanno già redatto un processo verbale. È troppo tardi per rimediare spontaneamente?
Cosa hanno deciso i giudici e cosa dice la norma. Il regime doganale e delle accise è, su questo punto, più generoso di quanto molti operatori credano. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e per quelli di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’inizio di accessi, ispezioni e verifiche non preclude il ravvedimento: la preclusione scatta solo con la notifica di un avviso di pagamento o di un atto di accertamento. È l’assetto introdotto dall’articolo 5 del D.L. 193/2016 sui commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 13, oggi confermato dal rinvio operato dall’articolo 104 delle DNC.
La conseguenza è che esiste una finestra, spesso di mesi, tra la conclusione di una verifica e la notifica dell’atto. In quella finestra il ravvedimento resta possibile, sia pure con una riduzione meno favorevole. La circolare ADM 19/D del 2026 lo ha ribadito con chiarezza: la condizione ostativa all’esimente piena dell’articolo 96, comma 13, non impedisce di presentare un’istanza di revisione prima della notifica dell’avviso di accertamento, accedendo per quella via al ravvedimento operoso.
Dove il quadro si complica. Le fasce di riduzione legate al processo verbale di constatazione e allo schema di atto — introdotte dal D.Lgs. 87/2024 in coordinamento con l’articolo 6-bis della L. 212/2000 — si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise. Ma la giurisprudenza è ferma nel distinguere tra validità dell’adempimento tardivo e diritto alla riduzione: la Cassazione ha già chiarito, in materia di dichiarazioni, che l’avvio di una verifica non impedisce di presentare una dichiarazione tardiva valida, senza però che ciò dia automaticamente accesso alla sanzione ridotta.
Se c’è contrasto, come regolarsi. Esiste poi una preclusione temporale specifica che molti trascurano. Nel caso di merce non unionale immessa in consumo senza formalità doganali, la riduzione della sanzione tramite ravvedimento è preclusa se la dichiarazione di regolarizzazione viene presentata con un ritardo superiore a novanta giorni dall’immissione in consumo. L’assunzione prudenziale è quindi doppia: novanta giorni dallo svincolo per conservare l’esimente piena della revisione su istanza di parte, novanta giorni dall’immissione in consumo per conservare la riduzione nei casi di regolarizzazione a posteriori.
Cosa significa per te. Il calendario, in questa materia, vale più della strategia. Il primo lavoro da fare quando emerge un errore non è decidere se ravvedersi: è fissare con esattezza le date rilevanti — nascita dell’obbligazione doganale, svincolo, immissione in consumo, eventuale conoscenza formale di un controllo, eventuale notifica di un PVC — perché ciascuna apre o chiude una porta diversa. In questa fase l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario ed è avvocato cassazionista, ricostruisce la cronologia documentale e individua quale porta è ancora aperta prima che la scelta venga fatta.
Seconda questione aperta: sulle accise, indennità di mora e sanzione si sommano davvero?
La questione. Un soggetto obbligato versa l’accisa con qualche giorno di ritardo. L’ufficio chiede l’indennità di mora del 6% (o del 2%, se il pagamento è avvenuto entro cinque giorni) prevista dall’articolo 3, comma 4, del Testo unico accise. Poi arriva, con atto separato, anche la sanzione per omesso versamento. È legittimo pagare due volte per lo stesso ritardo? E se l’indennità di mora fosse una sanzione, potrebbe essere ridotta con il ravvedimento?
Cosa hanno deciso i giudici. Il percorso è lungo e non del tutto lineare.
Un primo indirizzo, risalente e ripetuto, ha impostato il rapporto tra le due discipline in termini di integrazione: il D.Lgs. 471/1997 detta regole valide per tutti i tributi, che si combinano con le disposizioni speciali in materia di accise del D.Lgs. 504/1995. In questo senso si sono espresse la sentenza n. 8553 del 2011, la sentenza n. 9176 del 2015 e la sentenza n. 4960 del 2017.
Su questa premessa si è innestata la sentenza n. 16165 del 3 agosto 2016, relativa a un’accisa sul gas metano versata in ritardo, per la quale erano stati emessi due atti distinti: la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 e la richiesta di indennità di mora e interessi ex articolo 3, comma 4, TUA. La Corte ha affermato che le due misure svolgono funzioni diverse — afflittiva la prima, risarcitoria e ripristinatoria la seconda — e possono quindi cumularsi senza che si configuri una duplicazione sanzionatoria vietata.
L’orientamento ha però conosciuto una deviazione. Con la sentenza n. 30034 del 2018 e la sentenza n. 1969 del 2019 la Cassazione ha lasciato intravedere una lettura diversa, che attribuiva all’indennità di mora natura sostanzialmente sanzionatoria — lettura che, se consolidata, avrebbe aperto la strada alla sua riducibilità in sede di ravvedimento.
Il ritorno all’impostazione tradizionale è arrivato con la sentenza n. 19340 del 2022, che ha riaffermato la natura risarcitoria e non punitiva dell’indennità di mora, valorizzando anche la collocazione sistematica dell’articolo 3 TUA tra le disposizioni generali e non nel capo dedicato alle sanzioni.
Se c’è contrasto: l’orientamento prevalente e l’assunzione prudenziale. Il contrasto non è del tutto spento — la giurisprudenza di merito continua a produrre decisioni che escludono il cumulo — ma la linea maggioritaria in sede di legittimità è quella della cumulabilità. L’assunzione prudenziale è pertanto che l’indennità di mora vada versata per intero, senza applicare alcuna riduzione da ravvedimento, e che la riduzione operi solo sulla sanzione amministrativa vera e propria.
Cosa significa per te. Chi calcola il ravvedimento su un’accisa tardiva applicando la riduzione anche all’indennità di mora produce un versamento incompleto. E un versamento incompleto, alla luce dell’ordinanza n. 2938/2025 e dell’ordinanza n. 8410/2026, non perfeziona nulla. È l’errore più insidioso della materia, perché nasce da una convinzione ragionevole — “è comunque una somma aggiuntiva per il ritardo, quindi è una sanzione” — che la Cassazione ha però respinto. La regola operativa è: tributo per intero, interessi per intero, indennità di mora per intero, riduzione solo sulla sanzione.
Terza questione aperta: il ravvedimento ferma il procedimento penale e la confisca?
La questione. L’errore in dichiarazione doganale non produce solo sanzioni amministrative. Superate le soglie, diventa contrabbando: un reato. E accanto al reato c’è la confisca della merce, che per beni di valore può pesare più di qualsiasi sanzione pecuniaria. Pagare spontaneamente serve anche su questo fronte?
Cosa hanno deciso i giudici e cosa ha stabilito il legislatore. Il punto di partenza è la qualificazione dell’IVA all’importazione. La Cassazione penale, con la sentenza della terza sezione n. 4978 dell’11 febbraio 2022, ha dato continuità all’orientamento che riconduce l’IVA all’importazione tra i diritti di confine, con la conseguenza che la sua evasione integrava il contrabbando. La stessa sezione, con la sentenza n. 43140 del 27 novembre 2024, ha confermato l’impostazione anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2024, in relazione a fatti anteriormente commessi.
Il quadro sanzionatorio penale è stato però riscritto. Gli articoli da 78 a 92 delle DNC hanno razionalizzato le fattispecie: l’articolo 79 punisce il contrabbando per dichiarazione infedele con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti. Accanto ad esso, l’articolo 112 delle DNC conserva la causa di estinzione già nota al vecchio articolo 334 TULD: i delitti di contrabbando punibili con la sola multa si estinguono con il pagamento dei diritti di confine dovuti e di una somma determinata dall’ufficio tra il 100% e il 200% dei diritti relativi alla violazione. La riforma ha però introdotto un termine — il pagamento deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado — allineando l’istituto a quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 74/2000 per i reati tributari meno gravi.
Il punto più rilevante per chi legge è però un altro. L’Agenzia delle dogane ha chiarito, già con la circolare 22/D del 2024, che il pagamento dei diritti contestati ai fini dell’articolo 112 può avvenire anche in misura ridotta attraverso il ravvedimento operoso, e che se l’operatore versa quanto dovuto l’Agenzia non inoltra la notizia di reato all’autorità giudiziaria. Nella lettura confermata dalla circolare 19/D del 2026, la compliance doganale consente di evitare il procedimento penale per contrabbando anche quando il pagamento della sanzione avviene in misura ridotta.
Se c’è contrasto: la confisca. Qui si è consumata la frizione più forte. Per lungo tempo la posizione dell’Amministrazione — circolari 22/D e 25/D del 2024, 14/D del 2025 — è stata che l’estinzione del reato non impedisse la confisca, perché l’articolo 112, comma 1, delle DNC lo prevedeva espressamente. Il risultato era un operatore che pagava tutto e perdeva comunque la merce.
L’assetto è cambiato in due tempi. Prima è intervenuta la Corte costituzionale (ne parliamo tra poco). Poi il legislatore, con il decreto correttivo entrato in vigore il 20 dicembre 2025, ha stabilito che in caso di estinzione del reato non si procede a confisca, e che quando il pagamento avviene mediante ravvedimento operoso opera una causa di non punibilità che esclude anche la misura ablatoria. La nuova disciplina si applica non solo alle violazioni successive a quella data, ma anche a quelle commesse in vigenza del D.Lgs. 141/2024 i cui procedimenti amministrativi non risultino definitivamente conclusi al 20 dicembre 2025.
Cosa significa per te. Il ravvedimento, in dogana, ha smesso di essere un istituto puramente tributario. Oggi è la leva che, se azionata correttamente e nei tempi, può chiudere contemporaneamente il fronte amministrativo, quello penale e quello della confisca: tre esiti che, gestiti separatamente e in ritardo, costano incomparabilmente di più. Ma la parola chiave è “correttamente”: un ravvedimento incompleto non estingue nulla su nessuno dei tre fronti, e il tempo consumato per farlo male è tempo sottratto alla difesa.
La pronuncia che ha cambiato il sistema: Corte costituzionale n. 93/2025
Il contesto. Un viaggiatore proveniente dalla Svizzera viene fermato nell’ottobre 2012 all’aeroporto di Milano-Linate con un’opera d’arte di ingente valore, non dichiarata e senza pagamento dell’IVA all’importazione. Il processo penale si chiude con assoluzione, perché nel frattempo il contrabbando semplice è stato depenalizzato dal D.Lgs. 8/2016. Trasmessi gli atti all’autorità amministrativa, l’opera viene sequestrata e confiscata ai sensi dell’articolo 301 TULD — nonostante il contribuente avesse già versato integralmente sia l’imposta evasa sia le sanzioni amministrative irrogate, e prima ancora che il provvedimento di confisca fosse adottato.
La sezione tributaria della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 21917 del 21 luglio 2023, rimette la questione alle Sezioni unite. Le Sezioni unite civili, con ordinanza del 4 luglio 2024 (iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2024), affermano la persistente vigenza dell’articolo 301 TULD ma sollevano questione di legittimità costituzionale dell’articolo 70, primo comma, del D.P.R. 633/1972 — la norma che, per l’IVA all’importazione, rinvia alle disposizioni doganali in materia di controversie e sanzioni — per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e con l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La motivazione, in linguaggio piano. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 2025, depositata il 3 luglio 2025, ha dichiarato la questione fondata. Il ragionamento merita di essere seguito, perché è lo stesso che oggi guida l’intera materia.
Primo passaggio: il principio di proporzionalità vale per tutte le sanzioni amministrative, comprese quelle tributarie. Deriva dall’articolo 3 della Costituzione e dagli obblighi unionali richiamati dagli articoli 11 e 117.
Secondo passaggio: la confisca dell’articolo 301 TULD, benché la rubrica la qualifichi come misura di sicurezza, ha in realtà natura punitiva. Non si limita a recuperare quanto non versato, ma sottrae al contribuente un bene di valore molto superiore all’imposta evasa.
Terzo passaggio: il cumulo tra sanzione pecuniaria e confisca, applicato all’IVA all’importazione, non trova eguali né nel regime dell’IVA interna — dove la confisca opera solo per le condotte penalmente rilevanti e non si applica alla parte di debito in corso di estinzione, ai sensi dell’articolo 12-bis del D.Lgs. 74/2000 — né in quello dei dazi, per i quali l’articolo 124 del Codice doganale dell’Unione prevede addirittura che l’obbligazione doganale si estingua in caso di confisca.
Quarto passaggio, il più interessante: la Corte non accoglie la richiesta di eliminare del tutto la confisca. Osserva che, per l’IVA all’importazione, la garanzia effettiva del pagamento passa proprio dal bene, perché il fatto generatore coincide con l’ingresso fisico della merce e non con uno scambio tracciato. Eliminare la confisca lascerebbe lo Stato senza strumenti. La soluzione che la Corte individua è diversa e passa per la valorizzazione della condotta di chi rimedia: la confisca non può più operare quando l’obbligato paga integralmente l’importo evaso, gli accessori compresi gli interessi e la sanzione pecuniaria.
Cosa cambia rispetto a prima. Prima di questa sentenza, chi si ravvedeva su un’operazione di importazione conservava un rischio residuo che poteva azzerare il beneficio: pagava tutto e restava esposto alla perdita della merce. Dopo, il pagamento integrale — comprensivo di tributo, accessori e sanzione — è diventato la chiave che disinnesca la misura ablatoria. Non è un dettaglio tecnico: è il passaggio che ha reso il ravvedimento uno strumento realmente conveniente in dogana, e che il legislatore ha poi codificato con il correttivo del dicembre 2025 estendendone la logica anche all’estinzione del reato ex articolo 112 DNC.
Vale la pena notare che la Corte costituzionale ha anche precisato un punto che ricorre spesso nel contenzioso: pur essendo oggi qualificata dal legislatore come diritto di confine dall’articolo 27, comma 2, delle DNC, l’IVA all’importazione conserva una natura strutturalmente diversa dai dazi, essendo costruita sul principio di neutralità e sul diritto di detrazione, come ricordato dalla Corte di giustizia nelle sentenze Equoland (causa C-272/13) e U.I. srl (causa C-714/20).
I principi applicati ai casi reali
Vediamo come questi orientamenti si comportano su situazioni concrete. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti a scopo esplicativo: servono a mostrare il meccanismo di calcolo e la sequenza dei termini, non descrivono vicende assistite dallo Studio.
Ipotesi 1 — Errore di classificazione scoperto dall’importatore
Una società importa componentistica e registra la dichiarazione doganale il 14 aprile. La merce è svincolata lo stesso giorno. Il 3 giugno il responsabile logistico si accorge che la voce di nomenclatura utilizzata era errata: i maggiori diritti di confine dovuti ammontano a 17.860 euro. Nessun controllo è stato avviato.
Sviluppo. Dallo svincolo sono trascorsi 50 giorni: siamo entro i novanta giorni. La società presenta istanza di revisione della dichiarazione su iniziativa del dichiarante, prima di qualsiasi conoscenza formale di accessi o verifiche. Ricorre l’esimente dell’articolo 96, comma 13, delle DNC.
Esito. Sono dovuti i maggiori diritti (17.860 euro) e gli interessi calcolati dalla nascita dell’obbligazione doganale al pagamento, al tasso BCE maggiorato di due punti per i diritti di confine. La sanzione amministrativa non si applica, e non si procede a confisca. La differenza rispetto a un intervento tardivo è integrale: nessuna sanzione contro una sanzione che, nella forbice dell’articolo 96 DNC, partirebbe da 17.860 euro.
Ipotesi 2 — Accisa versata in ritardo da un depositario
Un depositario autorizzato deve versare 43.200 euro di accisa alla scadenza del 16 settembre. Il versamento non avviene. L’errore emerge il 2 ottobre, sedici giorni dopo, e non risultano controlli in corso.
Sviluppo. La violazione si è perfezionata alla scadenza del termine, non alla data del mancato pagamento: il conteggio dei giorni di ritardo parte dal 16 settembre. Regolarizzando entro trenta giorni si accede alla riduzione a un decimo del minimo. Vanno versati: il tributo di 43.200 euro; gli interessi al tasso legale pro tempore maturati giorno per giorno; l’indennità di mora del 6% prevista dall’articolo 3, comma 4, TUA, per intero e non ridotta, essendo il ritardo superiore a cinque giorni; la sanzione ridotta a un decimo del minimo edittale.
Esito. Se il depositario versasse solo tributo e interessi, rinviando indennità di mora e sanzione, alla luce dell’ordinanza n. 8410/2026 il ravvedimento si perfezionerebbe soltanto in proporzione a quanto integralmente coperto, e l’ufficio recupererebbe il resto con sanzione piena.
Ipotesi 3 — Verifica già iniziata e soglia penale sfiorata
Una società riceve la visita di funzionari il 7 maggio; il processo verbale di constatazione è notificato il 12 giugno e quantifica maggiori diritti di confine per 62.400 euro, integralmente riferibili a IVA all’importazione. Nessun avviso di accertamento è ancora stato notificato.
Sviluppo. La conoscenza formale del controllo ha bruciato l’esimente dell’articolo 96, comma 13. Non ha però precluso il ravvedimento, che resta praticabile fino alla notifica dell’atto impositivo, sia pure nella fascia di riduzione meno favorevole. Sul fronte penale, trattandosi di diritti di confine diversi dal dazio per un importo compreso tra 10.001 e 100.000 euro, dopo il D.Lgs. 81/2025 la violazione resta nell’area amministrativa.
Esito. Versando tributo, interessi e sanzione nella misura ridotta applicabile dopo la constatazione, la società chiude la posizione prima dell’atto. Se attendesse la notifica dell’avviso, la strada del ravvedimento si chiuderebbe definitivamente e resterebbe soltanto il contenzioso, con i termini di impugnazione e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto da calcolare con attenzione.
La giurisprudenza in tabella
Il quadro complessivo delle decisioni richiamate, con l’indicazione della questione decisa e della rilevanza pratica. È la mappa da tenere accanto quando si valuta una regolarizzazione: ogni riga corrisponde a un passaggio che può cambiare l’esito di un ravvedimento o di un contenzioso.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Corte cost. n. 93/2025 (dep. 3 luglio 2025) | Confisca doganale e IVA all’importazione | Il pagamento integrale di imposta, accessori e sanzione esclude la confisca dell’oggetto della violazione | Rende il ravvedimento realmente conveniente in importazione |
| Cass. SU civ., ord. 4 luglio 2024 (reg. ord. 167/2024) | Rimessione alla Consulta | Il cumulo tra sanzione pecuniaria e confisca solleva dubbi di proporzionalità | Origine della sentenza n. 93/2025 |
| Cass. sez. trib., ord. interloc. n. 21917/2023 | Sopravvivenza dell’art. 301 TULD dopo la depenalizzazione | Questione di massima rimessa alle Sezioni unite | Passaggio processuale che apre l’intera vicenda |
| Cass. civ. Sez. V, ord. n. 8410/2026 | Ravvedimento parziale su IVA | Il frazionamento vale solo se ogni quota include interessi e sanzione proporzionali | Regola d’oro del ravvedimento rateizzato |
| Cass. civ. Sez. V, ord. n. 2938/2025 | Versamento della sola imposta | Il pagamento incompleto non perfeziona il ravvedimento | L’ufficio può pretendere le sanzioni piene |
| Cass. civ., ord. n. 6229 del 17 marzo 2026 | Continuazione e omessi versamenti | Ogni versamento irregolare ha trattamento sanzionatorio autonomo | Niente cumulo giuridico su più scadenze mancate |
| Cass. civ., ord. n. 15533 del 21 maggio 2026 | IVA all’importazione e depositi | Vanno valutate proporzionalità e riduzioni per ritardo nel versamento | Rileva il tempo intercorso prima dell’assolvimento |
| Cass. civ., sent. n. 1274 del 19 gennaio 2025 | Efficacia temporale delle nuove sanzioni doganali | È legittima la deroga al favor rei in una riforma sistemica | Alle violazioni ante 4 ottobre 2024 resta l’art. 303 TULD |
| Cass. civ., sent. n. 1743 del 24 gennaio 2025 | Proporzionalità dell’art. 303 TULD | Le sanzioni fisse contrastano con il diritto unionale | Argomento difensivo sulle violazioni pregresse |
| Cass. civ., ord. n. 20058 del 13 luglio 2023 | Poteri del giudice di merito | Non basta rilevare la sproporzione: va rideterminata la sanzione | La base di calcolo del ravvedimento può essere contestata |
| Cass. civ., sent. n. 25509 del 12 novembre 2020 | Soglia del 5% e dichiarazioni cumulative | Tante violazioni quante le partite in eccedenza, con cumulo giuridico | Criterio recepito dalla prassi ADM |
| Cass. civ., sent. n. 19340/2022 | Natura dell’indennità di mora sulle accise | Funzione risarcitoria, non punitiva | Non è riducibile con il ravvedimento |
| Cass. civ., sent. n. 16165 del 3 agosto 2016 | Cumulo indennità di mora e sanzione | Le due misure hanno funzioni diverse e si sommano | Il conteggio deve includere entrambe |
| Cass. civ., sent. n. 30034/2018 | Natura dell’indennità di mora | Apertura verso la natura sanzionatoria | Orientamento minoritario, oggi superato |
| Cass. civ., sent. n. 1969/2019 | Natura dell’indennità di mora | Conferma della deviazione poi abbandonata | Utile solo come argomento subordinato |
| Cass. civ., sent. n. 4960/2017 | Rapporto tra disciplina generale e accise | Le norme speciali integrano quelle generali | Fondamento della cumulabilità |
| Cass. civ., sent. n. 9176/2015 | Rapporto tra discipline sanzionatorie | Il D.Lgs. 471/1997 vale per tutti i tributi | Precedente costante |
| Cass. civ., sent. n. 8553/2011 | Rapporto tra discipline sanzionatorie | Integrazione tra regime generale e speciale | Capostipite dell’orientamento |
| Cass. civ., sent. n. 16109 del 29 luglio 2015 | Natura dell’IVA all’importazione | Non è un diritto di confine assimilabile al dazio | Base della questione poi decisa dalla Consulta |
| Cass. civ., sent. n. 8473 del 6 aprile 2018 | Natura dell’IVA all’importazione | Identità strutturale con l’IVA interna | Conferma dell’orientamento tributario |
| Cass. civ., sent. n. 5962 del 28 febbraio 2019 | Natura dell’IVA all’importazione | Il tributo resta incardinato nel sistema generale IVA | Argomento di proporzionalità |
| Cass. pen. Sez. III, sent. n. 4978 dell’11 febbraio 2022 | IVA all’importazione e contrabbando | L’evasione integrava il reato ex art. 292 TULD | Fondamento del rischio penale |
| Cass. pen. Sez. III, sent. n. 43140 del 27 novembre 2024 | Continuità dopo il D.Lgs. 141/2024 | L’orientamento resta valido per i fatti anteriori | Conferma per il pregresso |
La sintesi operativa
Dai principi ricostruiti si estraggono alcune regole pratiche. Sono queste, più di ogni altra cosa, a determinare l’esito di una regolarizzazione.
- Il ravvedimento è un risultato, non un’intenzione: se manca una sola delle componenti — tributo, interessi, sanzione ridotta — non produce alcun effetto (Cass. n. 2938/2025).
- Chi sana per tranche deve rendere completa ogni tranche: quota di imposta, quota di interessi, quota di sanzione, insieme (Cass. n. 8410/2026).
- Novanta giorni dallo svincolo sono la soglia che separa l’esimente piena dell’articolo 96, comma 13, DNC dal semplice ravvedimento a sanzione ridotta.
- L’inizio di una verifica non chiude la porta: la chiude soltanto la notifica dell’avviso di accertamento o di pagamento.
- Sulle accise l’indennità di mora si versa per intero: la riduzione da ravvedimento opera solo sulla sanzione (Cass. n. 19340/2022 e n. 16165/2016).
- Più scadenze mancate significano più violazioni autonome, ciascuna con il proprio conteggio (Cass. n. 6229/2026).
- Il pagamento integrale di imposta, accessori e sanzione esclude la confisca dell’oggetto della violazione (Corte cost. n. 93/2025).
- Per il contrabbando punito con la sola multa, il pagamento ex articolo 112 DNC — anche in misura ridotta tramite ravvedimento — estingue il reato, purché intervenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
- Alle violazioni commesse prima del 4 ottobre 2024 continua ad applicarsi il vecchio regime, senza favor rei (Cass. n. 1274/2025): per quelle posizioni la difesa si gioca sulla proporzionalità (Cass. n. 1743/2025 e n. 20058/2023).
- Gli interessi si calcolano al tasso BCE maggiorato di due punti per i diritti di confine e al tasso legale, con maturazione giornaliera, per gli altri diritti doganali.
- Dal 1° gennaio 2026 la sanzione ridotta si liquida in dichiarazione doganale con i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50%, e il perfezionamento va comunicato via PEC all’ufficio.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Ho pagato il tributo ma ho dimenticato gli interessi: sono comunque al sicuro? No. È esattamente il caso deciso dall’ordinanza n. 2938/2025: il ravvedimento non si perfeziona e l’Amministrazione può pretendere le sanzioni in misura piena, come se nulla fosse stato versato. La somma pagata resta acquisita, ma vale come acconto, non come sanatoria.
Se ho poca liquidità, posso pagare in più volte? Il frazionamento è ammesso dall’articolo 13-bis del D.Lgs. 472/1997 e la circolare ADM 38/D del 2025 ha confermato che tributi, interessi e sanzioni possono essere corrisposti anche non contestualmente. Ma l’ordinanza n. 8410/2026 impone una condizione: ogni porzione deve essere completa. E la prassi doganale precisa che il tributo va pagato integralmente prima di interessi e sanzione, perché è dal momento del pagamento integrale del tributo che dipende il conteggio degli interessi.
Ho ricevuto un PVC: ha ancora senso ravvedersi? Sì, finché non è notificato l’avviso di accertamento. La riduzione sarà meno favorevole rispetto a un intervento tempestivo, ma il confronto non è tra ravvedersi e non pagare: è tra una sanzione ridotta e una sanzione piena, con in più — sul versante doganale — l’effetto di neutralizzare confisca e rischio penale nei casi previsti.
Il ravvedimento mi mette al riparo dal procedimento penale per contrabbando? Per le fattispecie punibili con la sola multa, il pagamento previsto dall’articolo 112 delle DNC estingue il reato e, secondo la prassi dell’Agenzia, può essere effettuato anche in misura ridotta tramite ravvedimento; l’Agenzia, in tal caso, non inoltra la notizia di reato. Dopo il correttivo entrato in vigore il 20 dicembre 2025, il pagamento tramite ravvedimento opera come causa di non punibilità ed evita anche la confisca. Restano fuori le ipotesi aggravate e quelle sopra soglia.
La mia violazione è del 2023: posso beneficiare delle sanzioni più miti del nuovo sistema? No, per espressa previsione dell’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 141/2024, e la Cassazione ha ritenuto legittima questa deroga al favor rei con la sentenza n. 1274/2025. La strada, per il pregresso, non è la nuova norma ma la contestazione della proporzionalità della vecchia, sulla scia di Cass. n. 1743/2025 e n. 20058/2023.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Su questa materia lo Studio interviene applicando gli orientamenti appena ricostruiti al singolo fascicolo, con attività concrete e verificabili.
- Ricostruiamo la cronologia doganale del fascicolo: data di registrazione della dichiarazione, nascita dell’obbligazione, svincolo, immissione in consumo, eventuale conoscenza formale del controllo, data del PVC. È il calcolo che determina quale esimente è ancora disponibile.
- Verifichiamo se ricorre l’esimente dell’articolo 96, comma 13, delle DNC e, quando ricorre, predisponiamo l’istanza di revisione della dichiarazione su iniziativa del dichiarante prima che si consumi il termine.
- Calcoliamo analiticamente il ravvedimento: quantificazione dei maggiori diritti, interessi al tasso BCE maggiorato di due punti per i diritti di confine o al tasso legale per gli altri, individuazione della frazione di sanzione applicabile in base alla fascia temporale.
- Separiamo, sulle accise, ciò che è riducibile da ciò che non lo è, applicando la riduzione alla sola sanzione e computando per intero l’indennità di mora dell’articolo 3, comma 4, del Testo unico accise.
- Contestiamo la base di calcolo quando il minimo edittale è sproporzionato, eccependo il contrasto con il principio unionale di proporzionalità sulla scorta di Cass. n. 1743/2025 e n. 20058/2023.
- Eccepiamo l’errata applicazione del cumulo giuridico nelle dichiarazioni cumulative con più partite, secondo il criterio fissato da Cass. n. 25509/2020.
- Gestiamo il fronte penale e quello ablativo, valutando l’attivazione dell’articolo 112 delle DNC entro la dichiarazione di apertura del dibattimento e documentando il pagamento integrale che, alla luce di Corte cost. n. 93/2025, esclude la confisca dell’oggetto della violazione.
- Curiamo gli adempimenti formali del perfezionamento: liquidazione della sanzione con i codici tributo 430 e 432 e trasmissione via PEC all’ufficio doganale della comunicazione di avvenuto ravvedimento, secondo il modello allegato alla circolare 38/D del 2025.
- Impugniamo l’avviso di accertamento quando il ravvedimento non è più praticabile o quando l’ufficio disconosce un ravvedimento eseguito, computando i termini e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
- Proseguiamo la difesa nei gradi successivi, fino alla Corte di cassazione, mantenendo la stessa linea impostata al momento della prima scelta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia che vive di orientamenti di legittimità come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: i principi su ravvedimento parziale, proporzionalità delle sanzioni doganali e cumulo con l’indennità di mora nascono in Corte di cassazione, e lì trovano l’ultima verifica. Poter portare la stessa linea difensiva dal primo conteggio fino al giudizio di legittimità, senza cambiare difensore e senza cambiare impostazione, è ciò che consente di non costruire in primo grado argomenti che in Cassazione non reggerebbero. Sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i profili di calcolo — interessi giorno per giorno, frazionamento delle quote, codici tributo — e i profili giuridici — qualificazione della violazione, esimenti, soglie penali — non possono essere trattati da competenze separate.
Perché rivolgersi a chi conosce questa giurisprudenza
Il ravvedimento in dogana e sulle accise non è un adempimento da ufficio contabilità. È un istituto tributario innestato su un’obbligazione di diritto unionale, con ricadute penali e ablative, il cui contenuto reale è stato scritto da una manciata di pronunce che nessuna norma riassume. Lo Studio Monardo è attrezzato esattamente per questo terreno: lo staff multidisciplinare che l’Avv. Monardo coordina a livello nazionale opera in diritto bancario e tributario, che è la materia di cui i diritti di confine e le accise fanno parte; e la sua abilitazione di avvocato cassazionista assicura continuità di strategia fino al grado in cui questi orientamenti si formano e si difendono. Non promettiamo esiti: analizziamo il fascicolo, verifichiamo i termini ancora aperti, costruiamo il conteggio e la linea difensiva più solida che la giurisprudenza consente.
📩 Un errore in dichiarazione doganale o un versamento di accisa saltato non migliorano con il tempo: ogni giorno che passa riduce le riduzioni disponibili e avvicina la notifica dell’atto che chiude ogni margine. Scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano al termine di questa pagina.
