Poche materie del diritto della crisi d’impresa sono attraversate da tanta disinformazione quanto il trattamento dei debiti fiscali nel concordato preventivo. Il motivo è comprensibile: si tratta di un istituto che negli ultimi quindici anni è cambiato almeno sei volte, e ogni cambiamento ha lasciato dietro di sé un sedimento di convinzioni che continuano a circolare anche dopo essere state smentite dalla legge. Chi oggi si informa parlando con un collega imprenditore, leggendo un forum o recuperando un articolo trovato con una ricerca veloce rischia seriamente di applicare al 2026 regole abrogate nel 2016.
Il danno non è teorico. Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in materia concorsuale, è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi crede che l’IVA non si possa toccare rinuncia in partenza al concordato e finisce in liquidazione giudiziale; chi crede che il no dell’Agenzia delle Entrate chiuda ogni discorso ritira la domanda quando avrebbe potuto ottenere l’omologazione forzosa; chi crede che basti offrire al Fisco qualcosa in più di zero costruisce una proposta che il tribunale respingerà, avendo però nel frattempo consumato mesi, misure protettive e credibilità verso i creditori.
I miti che questa guida smonta uno per uno sono sette: che l’IVA sia intoccabile perché tributo europeo; che il rifiuto dell’Agenzia faccia saltare il concordato; che esistano soglie minime di pagamento del 30, 40 o 50 per cento anche nel concordato; che basti offrire un importo simbolico purché superiore all’ipotesi liquidatoria; che la transazione fiscale funzioni allo stesso modo in ogni procedura; che l’accordo con il Fisco cancelli i reati tributari; e che, dopo l’omologazione, l’Agenzia possa comunque tornare a chiedere l’importo pieno.
Su questa materia lo Studio Monardo opera in una posizione tecnicamente precisa. La transazione fiscale nel concordato è, per sua natura, un istituto ibrido: metà diritto concorsuale, metà diritto tributario, con un attestatore che ragiona da aziendalista e un ufficio finanziario che ragiona da amministrazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario, e questa è esattamente la combinazione di competenze che una proposta ex art. 88 CCII richiede: qualcuno che sappia leggere il carico fiscale come lo legge la Direzione regionale delle Entrate e, contemporaneamente, costruire il confronto con l’alternativa liquidatoria come lo leggerà il tribunale. A questo si aggiunge l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di impostare il percorso a monte, quando la scelta tra composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato è ancora aperta e determina quali regole fiscali si applicheranno.
📩 Se stai valutando un concordato con debiti IVA, IRES o contributivi rilevanti, non fermarti a quello che ti hanno raccontato: contattaci ora per una lettura tecnica della tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio li trovi in fondo a questa pagina.
Mito n. 1 — «L’IVA non si può stralciare: è un tributo europeo, al massimo la puoi rateizzare»
Il mito
«Sul debito IVA non c’è niente da fare: puoi chiedere solo una dilazione, il capitale va pagato tutto perché l’IVA è una risorsa propria dell’Unione europea e lo Stato non può rinunciarvi.»
È probabilmente la convinzione più diffusa in assoluto tra imprenditori, e non solo tra imprenditori: capita ancora di sentirla ripetere in ambienti professionali.
Perché ci credono in tanti
Perché per circa otto anni è stata la regola positiva del nostro ordinamento. L’art. 32 del D.L. 185/2008 aveva inserito nell’art. 182-ter della legge fallimentare una previsione esplicita: con riguardo all’IVA e alle ritenute operate e non versate, la proposta poteva prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Divieto secco, scritto nero su bianco.
Non solo. La Corte di cassazione, con le due sentenze gemelle nn. 22931 e 22932 del 4 novembre 2011, aveva attribuito a quel divieto natura sostanziale e non meramente procedimentale, con una conseguenza pesantissima: l’intangibilità del capitale IVA valeva in qualunque concordato preventivo, anche in quello proposto senza attivare la transazione fiscale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 25 luglio 2014, aveva poi dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata su quell’assetto. E l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 2015, aveva ribadito la linea.
Chi ha vissuto professionalmente quegli anni si è formato una convinzione perfettamente fondata. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che quell’assetto è stato demolito, dalla Corte di giustizia e dal legislatore, nell’arco di pochi mesi tra il 2016 e il 2017.
La realtà
Il 7 aprile 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-546/14 (Degano Trasporti), decidendo su un rinvio del Tribunale di Udine, ha stabilito che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che ammette un concordato preventivo con pagamento parziale del credito IVA, purché la procedura preveda un controllo giurisdizionale, l’intervento di un esperto indipendente e la verifica che il trattamento offerto non sia inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione. Il ragionamento è pulito: lo Stato non rinuncia in modo generale, indiscriminato e preventivo alla riscossione; accerta, caso per caso e sotto controllo del giudice, che una parte di quel credito è materialmente inesigibile.
Pochi mesi dopo, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 26988 del 27 dicembre 2016, seguita dalla n. 760 del 13 gennaio 2017, hanno riletto l’intero sistema, e il legislatore — con l’art. 1, comma 81, della legge 232/2016 — ha riscritto l’art. 182-ter eliminando il divieto e sostituendolo con la regola della soddisfazione non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, attestata da un professionista indipendente.
Oggi l’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente espressamente al debitore di proporre, nel concordato preventivo, il pagamento parziale — non solo dilazionato — dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali: IVA compresa, IRES compresa, ritenute operate e non versate comprese. Il limite non è più la natura del tributo: è la convenienza. Nel concordato liquidatorio l’attestatore deve certificare che il trattamento proposto ai crediti tributari e contributivi è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale; nel concordato in continuità aziendale, che quel trattamento non è deteriore rispetto alla medesima alternativa.
La prova
Corte di giustizia UE, sez. II, 7 aprile 2016, causa C-546/14: il pagamento parziale dell’IVA in un concordato preventivo assistito dalle garanzie procedurali indicate non contrasta con l’obbligo degli Stati membri di assicurare la riscossione integrale dell’imposta. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 26988: la norma che escludeva la falcidia del capitale IVA costituiva un’eccezione alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati e andava quindi contenuta nel suo perimetro applicativo. Sul piano normativo, il testo vigente dell’art. 88, comma 1, CCII non contiene alcuna clausola di intangibilità dell’IVA.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia la conseguenza più grave possibile: rinunciare al concordato. L’imprenditore che ha un debito IVA di importo elevato e si convince di doverlo pagare per intero conclude, correttamente, che nessun piano sostenibile può reggere quel peso — e quindi non ci prova nemmeno. Va in liquidazione giudiziale, dove l’Erario incasserà una percentuale quasi sempre inferiore a quella che avrebbe ricevuto dal concordato, e dove l’impresa cessa. È un mito che produce distruzione di valore per tutti, compreso il creditore che pretende di proteggere.
Mito n. 2 — «Se l’Agenzia delle Entrate dice no, il concordato salta»
Il mito
«La transazione fiscale è un accordo: se il Fisco non firma, non c’è accordo. E il diniego dell’Agenzia è una decisione discrezionale, quindi non c’è nulla da fare.»
Perché ci credono in tanti
Per due ragioni, entrambe con un fondo di verità. La prima è il nome: si chiama “transazione”, e una transazione presuppone due volontà concordi. La seconda è che, fino alla fine del 2020, era davvero quasi così: senza il voto favorevole del creditore pubblico, quando quel voto era determinante, la proposta cadeva.
Poi è arrivata la conversione del D.L. 125/2020 con la legge 159/2020, che ha introdotto l’omologazione forzosa — quello che tutti chiamano cram down fiscale. Da allora il baricentro si è spostato dal consenso alla convenienza.
La realtà
Il tribunale può omologare il concordato anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, e la legge precisa oggi che la “mancanza di adesione” comprende il voto contrario, non solo il silenzio. Non è più una questione di firma: è una questione di numeri verificati.
L’art. 88 CCII, nel testo riscritto dall’art. 21 del D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024), distingue due scenari.
Nel concordato liquidatorio (comma 3), il tribunale omologa anche in mancanza di adesione quando quell’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 109, comma 1, CCII e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento del creditore pubblico è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Nel concordato in continuità aziendale (comma 4), ferme restando le altre condizioni previste dall’art. 112, comma 2, CCII, il tribunale omologa anche in mancanza di adesione se la proposta di soddisfacimento del creditore pubblico risulta non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria e se quell’adesione è determinante per il raggiungimento della maggioranza delle classi richiesta dalla ristrutturazione trasversale. Con un limite di sistema espressamente introdotto dal correttivo: la classe dei creditori pubblici che viene “convertita” dal tribunale non può poi valere come unica classe interessata consenziente, perché altrimenti l’intero consenso all’omologazione sarebbe una finzione creata dal giudice.
Quanto alla presunta insindacabilità del diniego, è il punto più smentito di tutti. Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021, poi confermata dall’ordinanza n. 35954 del 12 ottobre 2021, hanno affermato che le controversie sul rifiuto opposto dall’Agenzia alla proposta di transazione appartengono alla cognizione del giudice ordinario — il giudice della crisi — valorizzando la natura ancillare del sub-procedimento transattivo rispetto a quello concorsuale. Il potere dell’ufficio non è arbitrio: è discrezionalità vincolata al criterio della convenienza, e il controllo su quel criterio è affidato al tribunale in sede di omologazione.
In una materia dove tutto si gioca sul reclamo contro il decreto di omologazione e, spesso, sul ricorso di legittimità, la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo non è un dettaglio formale: è la condizione per portare avanti la stessa linea difensiva dall’attestazione iniziale fino all’ultimo grado di giudizio.
La prova
Cass. civ., Sez. I, n. 27782 del 2024, secondo cui, ai fini dell’omologazione forzosa, la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria comprende anche l’ipotesi del voto espressamente contrario. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723: in tema di concordato con transazione fiscale, il tribunale chiamato a pronunciarsi sull’omologazione in ipotesi di cram down è tenuto a verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, senza poter subordinare l’omologazione a un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore fondato su condotte pregresse o su reiterate violazioni degli obblighi tributari.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di ritirare la domanda il giorno dopo aver ricevuto il diniego, quando quel diniego era proprio il presupposto per chiedere l’omologazione forzosa. E rischia, specularmente, di costruire il piano senza pensare al cram down: perché l’omologazione forzosa non si improvvisa in udienza: si prepara mesi prima, nella struttura delle classi, nella scelta tra continuità e liquidazione e soprattutto nella qualità della relazione dell’attestatore, che è il documento su cui il tribunale fonderà la propria valutazione.
Mito n. 3 — «Anche nel concordato devi pagare al Fisco almeno il 30 (o il 40, o il 50) per cento»
Il mito
«Le percentuali minime sono fissate dalla legge: sotto una certa soglia il tribunale non può omologare, quindi è inutile presentare proposte più aggressive.»
Perché ci credono in tanti
Perché quelle percentuali esistono davvero. Solo che appartengono a un istituto diverso.
L’art. 1-bis del D.L. 69/2023, convertito dalla legge 103/2023, ha introdotto una disciplina transitoria per il cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti: omologazione forzosa possibile solo se gli accordi non hanno carattere liquidatorio e se il soddisfacimento dei crediti pubblici è almeno pari al 30 per cento del loro ammontare, sanzioni e interessi inclusi, quando i crediti degli altri creditori aderenti raggiungono almeno un quarto dell’intero indebitamento; soglia elevata al 40 per cento, con dilazione non superiore a dieci anni, quando gli altri aderenti restano sotto quel quarto o non ci sono affatto.
Il correttivo-ter ha poi trasferito la materia direttamente nell’art. 63 CCII, irrigidendo ulteriormente i parametri per le proposte successive al 28 settembre 2024: soddisfacimento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale alla data della proposta e, in aggiunta, una percentuale minima del 50 per cento — questa volta calcolata al netto di sanzioni e interessi — che sale al 60 per cento quando gli altri creditori aderenti rappresentano meno del 25 per cento del totale. Con l’ulteriore sbarramento per chi, nei cinque anni precedenti, abbia già concluso una transazione fiscale poi risoltasi di diritto.
Numeri precisi, ripetuti da ogni articolo divulgativo sull’argomento. Il passaparola li ha semplicemente staccati dal loro contesto e trasferiti al concordato.
La realtà
Nel concordato preventivo l’art. 88 CCII non fissa alcuna soglia percentuale minima di pagamento dei crediti tributari e contributivi. Il parametro è un altro, e non è un numero fisso: è il confronto con l’alternativa liquidatoria. Conveniente nel concordato liquidatorio, non deteriore nel concordato in continuità.
Questo significa che, in un’impresa con attivo aggredibile modesto e privilegi anteriori capienti, una proposta al 12 per cento può essere pienamente omologabile — perché in liquidazione giudiziale l’Erario prenderebbe il 3 — mentre in un’impresa patrimonializzata una proposta al 45 per cento può essere respinta, perché la liquidazione ne avrebbe garantiti 60. La percentuale, da sola, non dice nulla. Dice tutto il differenziale rispetto allo scenario alternativo.
C’è di più: proprio questa differenza di disciplina è una delle ragioni tecniche per cui la scelta tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo va compiuta con cognizione di causa, e non per abitudine o per rapidità. Un’impresa con esposizione fiscale prevalente e attivo scarso, che negli accordi si scontrerebbe con la soglia del 50 o del 60 per cento, nel concordato è valutata sul solo criterio della convenienza.
La prova
Il testo dell’art. 88, commi 2, 3 e 4, CCII, che parametra il giudizio del tribunale esclusivamente alla convenienza o alla non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale, in raffronto con l’art. 63 CCII, che per gli accordi prevede espressamente le soglie percentuali. Sul regime intertemporale degli accordi, Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309, che si è occupata del presupposto di applicabilità dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023 all’omologazione forzosa, e Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918, sui presupposti richiesti nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di scartare a priori l’unica soluzione praticabile. L’imprenditore convinto di dover comunque arrivare al 50 per cento del debito fiscale conclude che il concordato è fuori portata e ripiega su una liquidazione volontaria disordinata o su un’inerzia che sfocia nell’istanza di un creditore. Oppure — errore speculare e altrettanto frequente — si incaponisce sull’accordo di ristrutturazione, dove le soglie ci sono davvero, e brucia mesi di trattativa per poi scoprire che quella strada, per la sua composizione debitoria, era chiusa in partenza.
Mito n. 4 — «Tanto in liquidazione il Fisco non prenderebbe nulla: basta offrirgli qualcosa in più di zero»
Il mito
«Se dimostro che l’attivo è insufficiente, qualunque offerta va bene: anche il 2 o il 3 per cento è comunque più di quello che l’Erario otterrebbe dal fallimento, quindi il tribunale deve omologare.»
Perché ci credono in tanti
Perché è la lettura letterale e superficiale del criterio di convenienza, e perché in molti casi il ragionamento sulla capienza è corretto nella premessa. Se l’immobile è ipotecato oltre il valore di stima, se il magazzino è obsoleto, se i crediti sono in gran parte inesigibili, è vero che al creditore erariale privilegiato residuerebbe poco o nulla.
Il salto logico sta nel passaggio successivo: dall'”in liquidazione prenderebbe poco” al “quindi qualunque cifra è omologabile”. Perché il cram down non è un premio automatico per chi si trova senza attivo: è uno strumento che serve a impedire che il dissenso di un creditore blocchi una ristrutturazione oggettivamente vantaggiosa per tutti. Se la ristrutturazione non c’è, lo strumento perde la sua causa.
La realtà
Il confronto con l’alternativa liquidatoria non è un esercizio aritmetico su due numeri: è una valutazione che il tribunale conduce sulla proposta nel suo insieme, e che può concludersi con un rigetto anche quando l’offerta al Fisco è, in valore assoluto, superiore all’ipotesi liquidatoria.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato frontalmente il problema dell’uso distorto dello strumento. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ha esaminato il caso di una società in liquidazione con attivo sostanzialmente inesistente e passivo composto quasi per intero da debiti tributari, che proponeva all’Agenzia delle Entrate una percentuale intorno al 3 per cento accompagnata dall’adesione di due soli creditori commerciali di importo marginale. La Corte ha affermato che l’omologazione forzosa non è ammissibile quando l’accordo raggiunto con gli altri creditori ha natura meramente simbolica ed è utilizzato in modo strumentale per imporre all’Erario la falcidia: in quel caso si realizza una deviazione dalla causa tipica dell’istituto e si configura, in sostanza, una transazione fiscale forzosa anziché una reale ristrutturazione concorsuale del debito.
Il principio è stato affermato con riferimento agli accordi di ristrutturazione, ma la ratio investe direttamente anche il concordato: il cram down presuppone una vicenda concorsuale autentica, con un ceto creditorio reale coinvolto e un piano che abbia una funzione economica propria.
Attenzione, però, a non rovesciare il mito nel suo opposto. La stessa Cassazione, con la già citata sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha chiarito che il tribunale non può trasformare il giudizio di convenienza in un giudizio morale sul debitore: pregresse condotte distrattive o reiterate violazioni degli obblighi tributari non possono, di per sé, giustificare il diniego di omologazione. Il perimetro è netto: il giudice verifica la serietà economica dell’operazione, non la meritevolezza soggettiva dell’imprenditore.
La prova
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, sull’inammissibilità del cram down in presenza di adesioni di facciata. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892, che ha escluso l’omologazione forzosa quando manchino creditori anteriori aderenti e siano presenti solo creditori la cui fonte del credito si colloca all’interno della procedura di ristrutturazione. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723, sul divieto di autonomo giudizio di meritevolezza.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia il rigetto dell’omologazione dopo aver già consumato tutto: le misure protettive, l’attivo eroso dalle prededuzioni, il rapporto con fornitori e banche compromesso dalla pubblicità della procedura. E rischia qualcosa di più insidioso: una proposta manifestamente sproporzionata segnala all’ufficio e al tribunale una mancanza di serietà che poi si riverbera su tutto il resto del piano, comprese le parti solide. La credibilità, in una procedura concorsuale, è una risorsa che si spende una volta sola.
Mito n. 5 — «La transazione fiscale funziona allo stesso modo in tutte le procedure»
Il mito
«Transazione fiscale è transazione fiscale: che tu sia in composizione negoziata, in accordo di ristrutturazione, in concordato preventivo o in concordato minore, le regole per stralciare i debiti con il Fisco sono sempre quelle.»
Perché ci credono in tanti
Perché l’espressione è una sola e viene usata come una categoria unitaria, anche in contesti professionali. E perché fino al 2024 il panorama era effettivamente più semplice: la falcidia dei tributi passava per due sole porte, l’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione e l’art. 88 CCII per il concordato preventivo. La giurisprudenza di merito era stata esplicita nell’escludere che la composizione negoziata potesse ospitare uno stralcio del debito tributario, proprio perché l’istituto era disciplinato unicamente da quelle due norme.
Poi il correttivo-ter ha aggiunto una terza porta, con regole sue. E il quadro è diventato a tre livelli.
La realtà
Oggi esistono almeno tre discipline distinte del trattamento del debito fiscale, e scegliere la procedura sbagliata significa applicare al proprio caso condizioni radicalmente diverse da quelle che si immaginava.
Nel concordato preventivo (art. 88 CCII) la proposta può prevedere il pagamento parziale o dilazionato di tributi e accessori amministrati dalle agenzie fiscali e di contributi e premi amministrati dagli enti previdenziali. È previsto il cram down. Non ci sono soglie percentuali minime. Il criterio è la convenienza o la non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale.
Negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) l’omologazione forzosa esiste ma è condizionata: accordi non liquidatori, adesione determinante rispetto ai quorum del 60 per cento per gli accordi ordinari e del 30 per cento per quelli agevolati, soddisfacimento non deteriore rispetto alla liquidazione e soglie percentuali minime del 50 o del 60 per cento a seconda del peso degli altri creditori aderenti. Le agenzie fiscali e gli enti previdenziali dispongono di novanta giorni dal deposito per aderire, e il decorso infruttuoso di quel termine equivale, ai fini dell’omologazione forzosa, a un diniego.
Nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal correttivo-ter) è possibile formulare un accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale, ma con tre differenze pesantissime: non è previsto alcun cram down, restano esclusi i contributi previdenziali e restano fuori i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Il giudice non omologa: autorizza con decreto, verificando la regolarità della documentazione e dell’accordo, senza entrare nel merito della convenienza. Tradotto: senza il sì dell’ufficio non si va da nessuna parte.
Nel concordato minore, infine, la Cassazione ha appena chiarito che il quadro è ancora diverso. Con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 la Prima Sezione ha stabilito che la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII: il rinvio operato dall’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e la disciplina del concordato minore è autonoma, semplificata e incentrata sul ruolo dell’OCC e sulla relazione di convenienza. Ne discende che non occorre il previo parere conforme della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate e che non si applica automaticamente il meccanismo del cram down dell’art. 88.
Un’ultima precisazione che il passaparola ignora quasi sempre: la transazione fiscale ha per oggetto i tributi amministrati dalle agenzie fiscali. I tributi propri degli enti locali — IMU, TARI, tassa sull’occupazione di suolo pubblico — restano fuori dal perimetro dell’istituto, il che non significa che siano intoccabili nel concordato, ma che seguono le regole generali del trattamento dei crediti privilegiati e non il sub-procedimento dell’art. 88.
La prova
Art. 88, art. 63 e art. 23, comma 2-bis, CCII nel testo risultante dal D.Lgs. 136/2024. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555, sull’autonomia del concordato minore. Per il regime anteriore, la giurisprudenza di merito che escludeva la falcidia tributaria nella composizione negoziata in quanto istituto disciplinato unicamente dagli artt. 63 e 88 CCII.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di entrare in composizione negoziata contando su uno stralcio dell’IVA che quella procedura non consente, e di scoprirlo dopo aver esaurito il periodo delle trattative. Oppure di impostare un accordo di ristrutturazione ignorando le soglie del 50 e del 60 per cento. La scelta dello strumento non è una preferenza stilistica: determina quali regole fiscali si applicheranno e se il tribunale avrà o non avrà il potere di superare il dissenso dell’ufficio.
Mito n. 6 — «Con la transazione fiscale omologata i reati tributari sono cancellati»
Il mito
«Una volta che il tribunale omologa e il Fisco viene pagato nella percentuale concordata, la posizione è chiusa anche sul piano penale: il debito è definito, quindi il reato di omesso versamento non c’è più.»
Perché ci credono in tanti
Perché esiste davvero una causa di non punibilità legata al pagamento del debito tributario. L’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 prevede che i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), omesso versamento di IVA (art. 10-ter) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1) non siano punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.
La parola su cui il passaparola inciampa è “integrale”. Da lì nasce la deduzione affrettata: il concordato ha efficacia esdebitatoria, quindi il pagamento della percentuale concordataria estingue integralmente l’obbligazione, quindi la causa di non punibilità opera. È una tesi che ha una sua dignità dottrinale, ma non può essere presentata all’imprenditore come un risultato acquisito.
La realtà
L’accesso a una procedura concorsuale non ha, di per sé, efficacia scriminante rispetto ai reati tributari già perfezionatisi, e il trattamento falcidiato del debito non equivale automaticamente all’integrale pagamento richiesto dall’art. 13 del D.Lgs. 74/2000.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35938 del 4 novembre 2025 della Terza Sezione penale, ha ribadito che la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo non rileva né sul piano dell’elemento soggettivo né su quello dell’esigibilità della condotta, dal momento che non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente al deposito; e che l’ammissione alla procedura, pur se anteriore alla scadenza del termine di versamento, non esclude il reato in relazione al debito IVA scaduto. Nella stessa decisione la Corte ha precisato che i pagamenti successivi al momento consumativo del reato non si computano ai fini del calcolo della soglia di punibilità.
Questo non significa che la vicenda concorsuale sia penalmente irrilevante: significa che opera su piani diversi e con effetti diversi. La stessa Terza Sezione penale, con la sentenza n. 35840 del 3 novembre 2025, si è occupata dei rapporti tra confisca tributaria e adempimento della pretesa erariale realizzato in sede di concordato con transazione fiscale, riconoscendo, nel rispetto del principio di proporzionalità e in assenza di giusta causa dell’ablazione, l’effetto liberatorio dell’avvenuto adempimento in quella sede.
La lettura corretta, quindi, è duplice. Il concordato non è uno scudo penale e non va venduto come tale. Ma l’esecuzione della transazione fiscale produce effetti concreti sul piano delle misure ablative e va coordinata, fin dalla costruzione del piano, con l’eventuale procedimento penale pendente — anche perché la sequenza temporale dei pagamenti concordatari rispetto all’apertura del dibattimento può fare la differenza.
La prova
Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938. Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840. Art. 13 del D.Lgs. 74/2000, che àncora la non punibilità all’integrale pagamento del dovuto, sanzioni e interessi compresi, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di impostare la difesa penale sul presupposto sbagliato, trascurando strade autonome — dal ravvedimento alla riparazione del danno rilevante ex art. 62, n. 6, del codice penale — nella convinzione che l’omologazione risolverà tutto. E rischia di costruire il cronoprogramma dei pagamenti concordatari senza tenere conto delle scadenze del processo penale, perdendo un coordinamento che, gestito per tempo, può incidere in modo significativo.
Mito n. 7 — «Dopo l’omologazione il Fisco può sempre tornare a chiedere il resto»
Il mito
«Anche se il tribunale omologa, l’Agenzia delle Entrate mantiene il diritto di pretendere l’importo pieno: gli accertamenti restano lì, i debiti si “consolidano” e prima o poi arriva l’intimazione per la differenza.»
È il mito speculare rispetto agli altri: non porta a fare troppo, porta a non fidarsi del risultato ottenuto.
Perché ci credono in tanti
Per due ragioni. La prima è storica: la vecchia transazione fiscale dell’art. 182-ter della legge fallimentare produceva effetti tipici — il consolidamento del debito tributario e la cessazione della materia del contendere nelle liti pendenti — che la Cassazione aveva analizzato in più occasioni, tra cui l’ordinanza n. 13090 del 27 aprile 2022, con cui è stato affermato che l’omologazione del concordato comprensivo di transazione fiscale determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario pendente. Quel meccanismo, letto male, può generare l’idea che l’estinzione del processo tributario “cristallizzi” il debito originario nella sua interezza.
La seconda ragione è più semplice: capita, nella pratica, di ricevere atti che ignorano la falcidia concordataria. Ed è comprensibile che chi li riceve pensi che sia normale.
La realtà
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, l’Erario compreso, e la falcidia opera nei loro confronti a prescindere dal voto espresso e dalla natura privilegiata o chirografaria del credito. È l’art. 117 CCII, ed è uno dei pilastri del sistema concorsuale: se non fosse così, l’intera architettura della ristrutturazione sarebbe priva di senso.
Il tema è stato affrontato di recente dalla giurisprudenza tributaria di merito. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 3, con la sentenza n. 2881/2026, si è occupata proprio del caso di una società che, dopo l’omologazione di un concordato con transazione fiscale approvata dall’Agenzia e integralmente adempiuta, si era vista notificare intimazioni di pagamento per l’importo pieno degli avvisi di accertamento originari, sul presupposto che la precedente declaratoria di estinzione del giudizio tributario per cessata materia del contendere avesse consolidato il debito originario. La decisione ha ribadito che la falcidia concordataria opera ipso iure nei confronti di tutti i creditori anteriori, consenzienti e dissenzienti, e ha valorizzato i principi di leale collaborazione e di tutela dell’affidamento a fronte di una pretesa avanzata dopo che l’Ufficio aveva approvato la transazione e incassato quanto pattuito.
Va detto con onestà quale sia il limite di questa smentita: si tratta di una pronuncia di merito, non di legittimità, e il tema dei rapporti tra falcidia concordataria e accertamenti pendenti o sopravvenuti presenta ancora margini di incertezza — soprattutto per i tributi accertati dopo il deposito della proposta. La regola dell’obbligatorietà dell’omologazione per i creditori anteriori, però, è normativa e non opinabile.
Cosa rischia chi ci crede
Paradossalmente, rischia di pagare due volte. Chi riceve un’intimazione per l’importo pieno e la considera dovuta perché “tanto il Fisco può farlo” rinuncia a impugnare nei termini e lascia consolidare una pretesa che, alla luce dell’omologazione, non aveva ragione di esistere in quella misura. Nel diritto tributario i termini di impugnazione sono brevi e perentori: una convinzione sbagliata, qui, si traduce in una decadenza.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili solo a mostrare come funzionano i meccanismi descritti. Non riproducono casi seguiti dallo Studio e non costituiscono previsione di alcun esito.
Ipotesi 1 — «L’IVA non si tocca», con conseguenze. Srl manifatturiera, esposizione fiscale complessiva di 1.284.600 €, così composta: IVA 612.300 €, IRES 214.800 €, ritenute operate e non versate 158.500 €, sanzioni e interessi 299.000 €. Attivo: capannone stimato 780.000 € gravato da ipoteca bancaria per 690.000 €; magazzino a valore di libro 143.000 €, realizzo prudenziale in liquidazione 61.000 €; crediti verso clienti 218.400 €, incasso stimato in liquidazione 74.000 €. Costi di procedura e prededuzioni stimati 180.000 €. Sviluppo: in liquidazione giudiziale, dopo il soddisfacimento del creditore ipotecario e delle prededuzioni, al creditore erariale privilegiato residuerebbero circa 45.000 €, pari al 3,5 per cento. Il piano in continuità, alimentato dai flussi dell’attività, offre 268.000 € in sei anni, pari al 20,9 per cento. Esito: il trattamento offerto non è deteriore rispetto alla liquidazione, l’attestatore lo certifica ai sensi dell’art. 88, comma 2, CCII e la strada dell’art. 88, comma 4, è percorribile anche in caso di voto contrario. Se invece l’imprenditore si ferma alla convinzione che l’IVA vada pagata al 100 per cento, non presenta alcuna proposta: l’impresa cessa e l’Erario incassa 45.000 € invece di 268.000 €.
Ipotesi 2 — Il voto determinante nel concordato liquidatorio. Passivo complessivo 2.140.000 €, di cui crediti erariali e contributivi per 1.318.400 €. Alla votazione, i crediti favorevoli diversi da quelli pubblici rappresentano il 41,7 per cento dei crediti ammessi al voto: sotto la maggioranza richiesta dall’art. 109, comma 1, CCII. L’Agenzia esprime voto contrario. Sviluppo: l’adesione dell’amministrazione finanziaria è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale, primo presupposto del cram down liquidatorio. La relazione del professionista indipendente quantifica il realizzo dell’alternativa liquidatoria in 132.700 € per i crediti pubblici (6,2 per cento in quattro anni stimati di procedura); la proposta concordataria ne offre 195.100 € (14,8 per cento) in trentasei mesi. Esito: ricorrono entrambe le condizioni dell’art. 88, comma 3, e il tribunale può omologare nonostante il voto contrario. Se, viceversa, la proposta avesse offerto 128.000 €, il cram down sarebbe stato precluso: il requisito della convenienza non è un dettaglio formale, è la condizione stessa del potere del giudice.
Ipotesi 3 — La proposta simbolica che non regge. Società in liquidazione priva di attivo significativo. Passivo 4.860.000 €, di cui 4.712.000 € di natura fiscale e 148.000 € verso due fornitori. La proposta prevede il pagamento del 3,1 per cento all’Agenzia delle Entrate e del 10 per cento ai due fornitori, che aderiscono. Sviluppo: sulla carta il criterio di convenienza sembra rispettato, perché in liquidazione l’Erario non ricaverebbe nulla. Ma i creditori diversi da quello pubblico rappresentano circa il 3 per cento dell’indebitamento complessivo, e la loro adesione ha un peso economico trascurabile. Esito: alla luce del principio affermato da Cass. n. 4365/2026, l’operazione si presta a essere qualificata come utilizzo strumentale dello strumento — una falcidia imposta all’Erario travestita da ristrutturazione concorsuale — con conseguente diniego dell’omologazione forzosa. Non basta stare sopra lo zero: serve una vicenda ristrutturativa reale.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo smontato conserva un nucleo esatto, e vale la pena ricomporlo nel quadro normativo corretto, perché è proprio da lì che nascono le decisioni sensate.
È vero che l’IVA ha uno statuto particolare. Non nel concordato, dove la falcidia è ammessa, ma nella composizione negoziata, dove l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII non può riguardare i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Ed è vero che il vincolo europeo esiste ancora, solo che si è trasformato: da divieto assoluto di falcidia a obbligo di garantire che la riduzione avvenga sotto controllo giurisdizionale, con attestazione indipendente e verifica di non inferiorità rispetto alla liquidazione. Non è una rinuncia generale e preventiva, ed è per questo che la Corte di giustizia l’ha ritenuta compatibile.
È vero che il consenso del Fisco conta. Il cram down esiste, ma è un rimedio, non la via ordinaria. Il tribunale lo attiva quando l’adesione mancante è determinante e quando ricorrono i presupposti di convenienza o di non deteriorità; e nel concordato in continuità restano ferme tutte le altre condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII. Una proposta costruita per ottenere l’adesione è sempre più solida di una costruita per farne a meno.
È vero che esistono soglie percentuali minime. Ma vivono nell’art. 63 CCII, per gli accordi di ristrutturazione, e sono state modificate due volte in tre anni: 30 e 40 per cento, sanzioni e interessi inclusi, nel regime transitorio del D.L. 69/2023; 50 e 60 per cento, al netto di sanzioni e interessi, nel testo introdotto dal correttivo-ter per le proposte successive al 28 settembre 2024. Nel concordato preventivo, invece, il legislatore ha deliberatamente scelto il criterio relativo del confronto con l’alternativa liquidatoria.
È vero che sanzioni e interessi hanno un trattamento distinto. Sono accessori del tributo e possono essere oggetto della proposta, e proprio la loro entità — spesso pari o superiore all’imposta — è ciò che rende l’aggregato fiscale apparentemente insostenibile e materialmente falcidiabile. Anche per questo è essenziale, prima di qualunque proposta, ricostruire con precisione la composizione del carico: quanto è capitale, quanto sanzione, quanto interesse, quanto oneri di riscossione, e quanto invece è già prescritto o riferito ad atti mai validamente notificati.
È vero che il tempo è un fattore. Il piano deve essere presentato agli uffici competenti e all’agente della riscossione secondo le forme dell’art. 88 CCII; negli accordi, il termine di novanta giorni per l’adesione ha effetti diretti sull’omologazione forzosa; e la disciplina applicabile dipende dalla data di presentazione della proposta di transazione, con la linea di demarcazione del 28 settembre 2024 tra vecchio e nuovo art. 88. Non è un formalismo: è la ragione per cui, nel 2026, la Cassazione ha ancora deciso casi sul regime anteriore al correttivo.
È vero, infine, che il Fisco non è un creditore come gli altri. La sua adesione passa per un procedimento amministrativo con propri passaggi interni; il suo voto è espresso dall’ufficio secondo le regole dell’art. 88; il suo diniego, pur sindacabile, è pur sempre l’esito di una valutazione istruttoria. Trattarlo come un fornitore qualsiasi, nella costruzione della proposta e nella comunicazione che l’accompagna, è uno degli errori tecnici più costosi.
Mito e realtà in tabella
Il quadro sintetico che segue mette a confronto, riga per riga, ciò che circola e ciò che le norme e le pronunce affermano. È utile come promemoria, ma non sostituisce la lettura delle singole sezioni: quasi tutte le smentite sono condizionate, e la condizione è la parte che conta.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| L’IVA non è mai falcidiabile: si può solo dilazionare | Il divieto è stato eliminato dalla legge 232/2016 dopo la sentenza CGUE C-546/14; l’art. 88 CCII ammette il pagamento parziale di IVA, IRES e ritenute, alle condizioni di convenienza o non deteriorità |
| Se l’Agenzia delle Entrate vota no, il concordato salta | Il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione — che comprende il voto contrario — ai sensi dell’art. 88, commi 3 e 4, CCII, se l’adesione è determinante e ricorre la convenienza o la non deteriorità |
| Il diniego dell’ufficio è discrezionale e insindacabile | È esercizio di discrezionalità vincolata al criterio di convenienza; le Sezioni Unite (nn. 8504/2021 e 35954/2021) hanno radicato la cognizione presso il giudice della crisi |
| Anche nel concordato serve almeno il 30, 40 o 50 per cento | Le soglie appartengono all’art. 63 CCII (accordi di ristrutturazione). L’art. 88 non fissa percentuali minime: il parametro è il confronto con la liquidazione giudiziale |
| Basta offrire qualcosa in più dell’ipotesi liquidatoria | Serve una ristrutturazione reale: Cass. n. 4365/2026 ha escluso l’omologazione forzosa a fronte di adesioni simboliche e falcidia sostanzialmente imposta all’Erario |
| La transazione fiscale è uguale in ogni procedura | Tre discipline distinte: art. 88 (concordato), art. 63 (accordi, con soglie), art. 23 co. 2-bis (composizione negoziata, senza cram down, senza previdenziali, senza risorse proprie UE); il concordato minore ha regole proprie (Cass. n. 14555/2026) |
| Con l’omologazione i reati tributari sono cancellati | L’accesso alla procedura non ha efficacia scriminante (Cass. pen. n. 35938/2025); l’art. 13 D.Lgs. 74/2000 richiede l’integrale pagamento, sanzioni e interessi inclusi |
| Dopo l’omologazione il Fisco può chiedere l’importo pieno | Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori ex art. 117 CCII e la falcidia opera a prescindere dal voto espresso |
Le domande di verifica
Quindi è vero che oggi posso proporre di pagare l’IVA al 15 per cento? Dipende — ma non dipende dall’IVA. È vero che nessuna norma vieta più di falcidiare il capitale IVA nel concordato preventivo. Ciò che decide non è la percentuale in sé, ma se quel 15 per cento sia conveniente (concordato liquidatorio) o non deteriore (concordato in continuità) rispetto a quanto l’Erario ricaverebbe dalla liquidazione giudiziale, secondo la relazione del professionista indipendente. In un’impresa senza attivo capiente può essere ampiamente sufficiente; in un’impresa patrimonializzata può non bastare.
Quindi è vero che posso omologare anche se il Fisco vota contro? Sì, a condizioni precise. L’art. 88, comma 3, CCII lo consente nel concordato liquidatorio quando l’adesione è determinante per il raggiungimento delle percentuali dell’art. 109, comma 1, e la proposta è conveniente. Il comma 4 lo consente nel concordato in continuità, restando ferme le altre condizioni dell’art. 112, comma 2, se il trattamento è non deteriore. La legge chiarisce che la mancata adesione comprende il voto espressamente contrario.
Quindi è vero che il tribunale può rifiutare l’omologazione perché non sono stato un buon contribuente? No. La Cassazione, con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha escluso che il tribunale possa subordinare l’omologazione a un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore fondato su pregresse condotte distrattive o su reiterate violazioni degli obblighi tributari. La verifica riguarda la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, non la storia personale dell’imprenditore. Altra cosa, come si è visto, è la serietà economica dell’operazione nel suo complesso.
Quindi è vero che posso stralciare l’IVA anche in composizione negoziata? No, e questa è una delle differenze più rilevanti introdotte dal correttivo-ter. L’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII esclude i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea e i contributi previdenziali, e non prevede alcun meccanismo di omologazione forzosa: senza il consenso dell’ufficio non c’è accordo. Chi ha bisogno di incidere su un debito IVA rilevante deve valutare l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo.
Quindi è vero che, pagando la percentuale concordataria, evito il processo penale per omesso versamento IVA? No, non automaticamente. L’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 subordina la non punibilità all’integrale pagamento del dovuto, sanzioni e interessi compresi, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, e la giurisprudenza penale di legittimità ha ribadito che l’accesso al concordato non ha, in sé, efficacia scriminante. La vicenda concorsuale produce però effetti rilevanti su altri piani, a cominciare dalle misure ablative, e va coordinata con il procedimento penale fin dalla costruzione del piano.
Le sentenze che smontano i miti
I riferimenti che seguono sono raccolti per la funzione che svolgono in questa materia: ciascuno è agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in forma sintetica.
Corte di giustizia UE, sez. II, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Il diritto dell’Unione non impedisce a uno Stato membro di ammettere il pagamento parziale del credito IVA nell’ambito di un concordato preventivo, quando la procedura assicuri il controllo del giudice, l’intervento di un esperto indipendente e la verifica che il trattamento non sia inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione. Rilevanza: è la pronuncia che ha rimosso l’ostacolo europeo su cui poggiava il mito n. 1.
Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2016, n. 26988. La previsione che escludeva la falcidia del capitale IVA costituiva un’eccezione alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati e trovava applicazione soltanto nell’ipotesi di concordato accompagnato da transazione fiscale. Rilevanza: segna il punto di svolta interno, insieme alla successiva Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 760, e precede di pochi giorni la riforma legislativa.
Corte costituzionale, 25 luglio 2014, n. 225. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata sull’assetto allora vigente in tema di intangibilità dell’IVA. Rilevanza: è la pronuncia che ha consolidato il vecchio orientamento e che spiega perché il mito n. 1 sia stato così duro a morire.
Cass., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504. Le controversie relative al diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate alla proposta di transazione fiscale appartengono alla cognizione del giudice della crisi, data la natura ancillare del sub-procedimento transattivo rispetto a quello concorsuale. Rilevanza: smonta l’idea che il no dell’ufficio sia una decisione non controllabile.
Cass., Sez. Un., ordinanza 12 ottobre 2021, n. 35954. Ha riaffermato, a pochi mesi di distanza, la giurisdizione del giudice della crisi sulle controversie originate dalla condotta dell’amministrazione finanziaria rispetto alla proposta di transazione. Rilevanza: consolida il principio e ne conferma la tenuta nel tempo.
Cass. civ., Sez. I, 27 aprile 2022, n. 13090. L’omologazione di un concordato preventivo comprensivo di transazione fiscale determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente davanti al giudice tributario. Rilevanza: è il precedente da cui nasce, per fraintendimento, il mito n. 7 sul preteso “consolidamento” del debito originario.
Cass. civ., Sez. I, n. 27782 del 2024. Ai fini dell’omologazione forzosa, la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria comprende anche l’ipotesi del voto espressamente contrario. Rilevanza: chiude una delle obiezioni tecniche più usate contro l’applicazione del cram down.
Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. L’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione presuppone la presenza di creditori anteriori aderenti e non può fondarsi sulla sola adesione di soggetti il cui credito trovi fonte all’interno della procedura di ristrutturazione. Rilevanza: precisa che il consenso rilevante dev’essere consenso di creditori concorsuali autentici.
Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840. In tema di confisca tributaria, l’avvenuto adempimento della pretesa erariale in sede di concordato con transazione fiscale produce effetto liberatorio rispetto all’ablazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e per assenza di giusta causa. Rilevanza: delimita l’area in cui l’esecuzione della transazione fiscale incide realmente sul versante penale.
Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938. L’accesso al concordato preventivo per debiti tributari scaduti prima della domanda non ha efficacia scriminante rispetto al reato di omesso versamento IVA, e i pagamenti successivi al perfezionamento del reato non rilevano ai fini del calcolo della soglia di punibilità. Rilevanza: è la smentita diretta del mito n. 6.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. L’omologazione forzosa non è ammissibile quando l’accordo con i creditori diversi da quelli pubblici abbia natura meramente simbolica e sia utilizzato strumentalmente per imporre all’Erario la falcidia del credito tributario, realizzandosi in tal caso una deviazione dalla causa tipica dell’istituto. Rilevanza: è il limite interno al cram down e la smentita del mito n. 4.
Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. Ha precisato il presupposto di applicabilità della disciplina dell’art. 1-bis del D.L. 69/2023 all’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione. Rilevanza: conferma quanto pesi, in questa materia, individuare il regime applicabile ratione temporis.
Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. Ha affrontato la legittimazione a proporre reclamo avverso l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche ad efficacia estesa. Rilevanza: riguarda la fase in cui la partita, spesso, si riapre davvero.
Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore alle modifiche del D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa degli accordi presupponeva che fosse intervenuto un accordo — pur se in percentuale non sufficiente — con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva. Rilevanza: ricostruisce il presupposto strutturale del cram down negli accordi.
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato con transazione fiscale, il tribunale chiamato a decidere sull’omologazione in ipotesi di cram down verifica esclusivamente la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, senza poter subordinare l’esito a un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore. Rilevanza: definisce il perimetro del sindacato del giudice.
Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, operando il rinvio dell’art. 74, comma 4, nei soli limiti della compatibilità. Rilevanza: smonta il mito n. 5 nella sua versione più insidiosa, quella che uniforma procedure diverse.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 19790 del 2026. L’art. 88, comma 2-bis, CCII, nel testo vigente fino alla riscrittura operata dall’art. 21 del D.Lgs. 136/2024, non consentiva al tribunale di omologare il concordato in continuità convertendo in voto favorevole il voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali, essendo il cram down previsto solo ai fini del raggiungimento delle percentuali dell’art. 109, comma 1. Rilevanza: è la conferma di legittimità che la questione, per le procedure aperte prima del correttivo, resta governata da regole diverse.
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sez. 3, sentenza n. 2881/2026. Ha ritenuto illegittima la pretesa dell’Ufficio per l’importo pieno degli accertamenti originari a fronte di un concordato omologato e integralmente adempiuto, valorizzando l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori e i principi di leale collaborazione e affidamento. Rilevanza: è la smentita più recente del mito n. 7, pur trattandosi di pronuncia di merito.
Tra i provvedimenti di merito utili a ricostruire il dibattito che il correttivo-ter ha chiuso si segnalano il Tribunale di Napoli, 24 aprile 2024, n. 83, e il Tribunale di Napoli, 14 novembre 2024, favorevoli all’applicazione del cram down al concordato in continuità già prima della riforma, e in senso opposto il Tribunale di Vicenza, 29 ottobre 2024. Sul versante degli accordi, il Tribunale di Cagliari, 8 novembre 2024, ha ricostruito analiticamente le condizioni richieste dal D.L. 69/2023 per l’omologazione in mancanza di adesione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il compito, in questa materia, è sempre lo stesso: separare ciò che è vero da ciò che ti è stato raccontato, e poi costruire una proposta che regga davanti a un ufficio finanziario e a un tribunale. In concreto:
- Ricostruiamo analiticamente il carico fiscale e contributivo, voce per voce e annualità per annualità, distinguendo capitale, sanzioni, interessi e oneri di riscossione, ed estraendo dagli estratti di ruolo e dagli atti notificati ciò che è dovuto da ciò che è prescritto, decaduto o fondato su notifiche viziate. La proposta si costruisce su numeri verificati, non su quelli che compaiono nel primo prospetto.
- Verifichiamo quali crediti rientrano davvero nel perimetro dell’art. 88 CCII, separando i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i contributi degli enti previdenziali dai tributi locali e dalle entrate di natura non tributaria, che seguono regole diverse e vanno collocati altrove nel piano.
- Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria che è il cuore del giudizio del tribunale: stima dei realizzi, tempi di procedura, prededuzioni, ordine dei privilegi, valore dei beni gravati da prelazione. È il documento su cui si decide se la proposta è conveniente o non deteriore.
- Definiamo con il cliente la scelta dello strumento — composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo in continuità o liquidatorio, concordato minore — sulla base delle conseguenze fiscali di ciascuna opzione: presenza o assenza del cram down, soglie percentuali, esclusione dei contributi previdenziali e delle risorse proprie dell’Unione.
- Redigiamo la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi e curiamo il deposito nelle forme e presso gli uffici previsti dall’art. 88 CCII, presidiando i termini e l’interlocuzione istruttoria con l’Agenzia e con gli enti.
- Impostiamo la struttura delle classi in funzione del voto e dell’eventuale omologazione forzosa, verificando in anticipo se e come l’adesione dei creditori pubblici possa risultare determinante e quali condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII debbano essere soddisfatte nel concordato in continuità.
- Contestiamo il diniego non conforme al criterio di convenienza, portando davanti al giudice della crisi la valutazione dell’ufficio secondo il quadro tracciato dalle Sezioni Unite, e sosteniamo la richiesta di omologazione ai sensi dell’art. 88, commi 3 e 4.
- Coordiniamo il piano concordatario con i contenziosi tributari pendenti e con gli eventuali procedimenti penali, perché la sequenza dei pagamenti, l’esito delle liti e le misure ablative interagiscono tra loro e vanno governati insieme, non a compartimenti stagni.
- Presidiamo la fase esecutiva e post-omologazione, verificando che gli atti successivi dell’amministrazione rispettino la falcidia concordataria e impugnando nei termini le pretese che la ignorino.
- Assistiamo nel reclamo e nei gradi successivi, mantenendo la stessa linea difensiva costruita all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come la transazione fiscale nel concordato, dove la proposta va scritta in linguaggio tributario ma dev’essere valutata con i criteri del diritto concorsuale, è il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario a fare la differenza operativa: avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, dove chi ricostruisce il carico fiscale e chi costruisce il confronto con l’alternativa liquidatoria parlano tra loro invece di scambiarsi documenti. A questo si affianca l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, che consente di impostare correttamente la scelta dello strumento nella fase in cui è ancora reversibile, e la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa lettura tecnica che ispira la proposta depositata agli uffici sostiene poi il reclamo contro il decreto di omologazione e, se necessario, il ricorso di legittimità, senza le fratture che si producono quando il fascicolo cambia mani a ogni grado.
In chiusura
Su questa materia l’informazione corretta è la prima difesa, e spesso è anche l’unica che arriva in tempo. I termini concorsuali e tributari sono brevi, le scelte iniziali condizionano tutto il percorso e le convinzioni sbagliate — sull’intangibilità dell’IVA, sul potere di veto del Fisco, sulle soglie percentuali — producono i loro danni prima ancora che si apra un contenzioso, nel momento in cui portano a non fare la cosa giusta.
Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto in cui questa materia è difficile: il crocevia tra debito tributario e procedura concorsuale. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere il carico fiscale con la stessa precisione con cui lo legge l’ufficio e, insieme, di costruire il confronto con l’alternativa liquidatoria come lo valuterà il tribunale; l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 permette di scegliere lo strumento giusto quando la scelta è ancora aperta; la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la linea impostata all’inizio possa essere difesa fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti, costruiamo la strategia e la sosteniamo in ogni sede.
📩 Se hai debiti IVA, IRES, ritenute o contributi che stanno rendendo insostenibile la tua impresa, parlane con noi prima che le decisioni le prendano i tuoi creditori: scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
