Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se la tua impresa si è vista rifiutare un fido, bloccare un anticipo fatture o restituire una pratica di leasing con la formula “il sistema non ci consente di procedere”, il problema non si risolve insistendo con la banca successiva. Si risolve smontando, riga per riga, ciò che il sistema creditizio legge quando digita la partita IVA della tua società. Alla fine di questo piano saprai esattamente quali segnalazioni sono destinate a sparire da sole e quando, quali sono contestabili subito perché registrate in violazione delle regole, e in che ordine muoverti per tornare bancabile senza bruciare le poche pratiche che puoi ancora presentare.
Serve una premessa di metodo, perché è la parte che quasi tutti sbagliano. “Ripulire il nome” non significa cancellare un dato vero: un dato corretto, registrato correttamente, non si cancella pagando qualcuno. Significa tre cose diverse e cumulabili: far cadere ciò che è stato registrato senza i presupposti, far scadere nei tempi giusti ciò che è legittimo, e ricostruire in parallelo un profilo che le banche possano tornare a leggere in positivo. Sono tre binari che si percorrono insieme, non uno dopo l’altro.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il tema della segnalazione creditizia sta al centro del diritto bancario e finanziario, ed è la materia in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che leggono insieme la visura CRIF, la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e i bilanci della società: perché una segnalazione si contesta con gli atti bancari, ma si “spiega” al nuovo finanziatore con i numeri aziendali. Quando la posizione non è solo da contestare ma da risanare — perché il debito esiste ancora ed è quello a tenere accesa la segnalazione — entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che permette di impostare la trattativa con i creditori nella sede giusta invece di subire l’ennesima revoca. E quando la partita finisce davanti a un giudice e deve reggere fino all’ultimo grado, la difesa resta nelle mani di un avvocato cassazionista, senza passaggi di consegne.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Prima di eseguire, devi capire in che punto sei. Rispondi a queste quattro domande con carta e penna, senza approssimare: le risposte determinano l’ordine delle mosse e, in due casi su quattro, ti fanno saltare direttamente alla mossa numero 5.
Prima domanda: hai in mano la visura, o stai ragionando su quello che ti ha detto il funzionario di banca? È la domanda che separa chi può agire da chi sta tirando a indovinare. Il funzionario ti dice “risulta una sofferenza”: non ti dice quale intermediario l’ha registrata, da quale data, con quale importo, su quale rapporto, né se quella riga è in CRIF, in Centrale dei Rischi o in entrambe. Sono quattro informazioni diverse che aprono quattro strade diverse. Se non hai i documenti, la tua mossa è la numero 1 e non ce ne sono altre.
Seconda domanda: chi è il soggetto segnalato — la società, oppure tu come persona fisica? Distinzione decisiva, e quasi sempre trascurata. Se sei una S.r.l. o una S.p.A., i dati che ti riguardano non sono “dati personali”: la normativa sulla protezione dei dati personali tutela le persone fisiche, e il perimetro è stato ristretto in modo espresso nei rapporti tra imprese dal D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011. Significa che la società non può giocare la carta del GDPR come farebbe un consumatore: deve appoggiarsi al contratto con l’intermediario, ai doveri di correttezza e buona fede degli artt. 1175 e 1375 c.c. e, sul versante del danno, all’art. 2043 c.c. Se invece sei una ditta individuale, o se ad essere segnalato è il tuo nome di garante o di socio illimitatamente responsabile, allora sei una persona fisica a tutti gli effetti e hai a disposizione l’intero armamentario degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento UE 2016/679. Nella maggioranza dei casi reali le due posizioni convivono: la società segnalata e l’amministratore-garante segnalato accanto a lei. Vanno ripulite entrambe, con strumenti diversi.
Terza domanda: il debito che ha generato la segnalazione è stato pagato, transatto, o è ancora aperto? Se è stato pagato o definito, la tua partita è quasi tutta sull’aggiornamento e sul decorso dei termini: mosse 3, 4 e 5. Se è ancora aperto e non stai pagando, nessuna contestazione formale ti restituirà l’accesso al credito, perché la segnalazione continuerà a rigenerarsi con il flusso mensile: in quel caso la mossa vera è la numero 8, cioè mettere mano al debito con uno strumento di regolazione, e le altre mosse servono solo a impedire che la posizione venga rappresentata peggio di quello che è.
Quarta domanda: hai ricevuto un preavviso prima della prima registrazione negativa? Non “ti sembra di aver ricevuto qualcosa”: hai una raccomandata, una PEC, un SMS, un messaggio tracciato? Se la risposta è no, e il segnalato è una persona fisica, hai in mano l’argomento più efficace dell’intero piano. Il Codice di condotta per i sistemi informativi creditizi impone al partecipante di inviare all’interessato un preavviso della imminente registrazione e stabilisce che i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti solo dopo almeno quindici giorni dalla spedizione. Non è una formalità di cortesia: è la condizione che rende visibile — e quindi dannosa — la segnalazione.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non hai le visure, sai solo che “c’è qualcosa” | Mossa 1 | Senza il documento non esiste contestazione: nemmeno l’ABF ti dà ragione se non produci la segnalazione |
| Hai le visure ma non sai leggerle | Mossa 2 | La riga va classificata prima di essere attaccata: dato vero, dato scaduto, dato illegittimo |
| Il debito è saldato ma la riga è ancora lì | Mossa 3 e poi 4 | Il tema è il termine di conservazione e l’aggiornamento tempestivo |
| Hai definito a saldo e stralcio | Mossa 4 | La definizione transattiva è “regolarizzazione”: incide sul termine applicabile |
| Nessun preavviso ricevuto, segnalato persona fisica | Mossa 5 | Reclamo immediato: è il vizio più contestato e il più frequentemente accolto |
| Sofferenza registrata dopo poche rate non pagate | Mossa 5 | La sofferenza presuppone insolvenza, non ritardo: si contesta il presupposto |
| Debito ceduto a una società di recupero che ha “rinfrescato” la segnalazione | Mossa 5 e 6 | Il cessionario deve svolgere una propria istruttoria, non ereditare quella del cedente |
| Il fido è stato revocato ieri e domani salta una commessa | Mossa 6 | Qui serve la via d’urgenza, non il reclamo |
| Debito ancora aperto, nessuna capacità di rientro | Mossa 8 | Prima si sistema il debito, poi si ripulisce il nome: l’ordine inverso non funziona |
Un’avvertenza prima di procedere, perché ti eviterà di perdere tempo e denaro. Circolano operatori che promettono la “cancellazione garantita dal CRIF” dietro compenso. Un dato corretto, registrato nel rispetto delle regole e ancora nei termini, non si cancella: né a pagamento né gratuitamente. Chi te lo promette sta vendendo aria, e nel frattempo il tuo orologio dei termini continua a correre. Tutto ciò che leggerai qui sotto si fonda su una sola logica: o il dato è viziato, o il dato è scaduto. Non esiste una terza via.
Mossa 1 — Procurati la fotografia completa: tutte le banche dati, non solo il CRIF
Obiettivo della mossa: avere sul tavolo, entro trenta giorni, l’elenco integrale e documentato di ogni riga che il sistema creditizio legge sul tuo conto e sul conto della società. Senza questo, ogni mossa successiva è cieca.
Quando va fatta. Subito, e comunque prima di qualunque contatto con una banca per una nuova pratica. La risposta della Banca d’Italia sui dati di Centrale dei Rischi arriva di norma entro trenta giorni; se la richiesta è presentata da un delegato per conto di una persona giuridica il termine sale a novanta giorni. I gestori dei sistemi privati rispondono in tempi più rapidi, ma metti in conto che l’intera fotografia richiede da due a quattro settimane. Programma quindi la mossa 1 con almeno un mese di anticipo rispetto alla data in cui ti serve il credito.
Come si esegue. Devi raccogliere quattro documenti distinti, perché quattro sono gli archivi che pesano.
Il primo è la visura EURISC di CRIF, il sistema di informazioni creditizie privato più diffuso in Italia. Vi confluiscono, su base volontaria degli intermediari aderenti, sia le informazioni negative (ritardi, insolvenze, sofferenze) sia quelle positive (rapporti in regolare ammortamento e rimborsi puntuali), e a differenza della Centrale dei Rischi vi finiscono anche i finanziamenti di poche migliaia di euro.
Il secondo e il terzo sono le visure presso gli altri sistemi privati: Experian e il Consorzio per la Tutela del Credito. Non darli per scontati. Molte imprese contestano vittoriosamente una riga in CRIF e continuano a ricevere rifiuti perché la stessa informazione, con altra data e altro importo, è ferma in un archivio che non hanno mai interrogato.
Il quarto è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che è tutt’altra cosa: archivio pubblico, partecipazione obbligatoria degli intermediari, soglia ordinaria di rilevazione a 30.000 euro di esposizione complessiva verso il singolo intermediario, ma soglia che scende a 250 euro per le posizioni classificate a sofferenza. L’accesso è gratuito e non serve alcun intermediario: si passa dal portale Servizi online della Banca d’Italia con SPID, CNS o CIE, e la richiesta per la società la presenta il legale rappresentante. C’è di più, ed è la parte che quasi nessuno attiva: le società iscritte al Registro delle Imprese possono sottoscrivere un abbonamento gratuito, annuale e rinnovabile, per ricevere ogni mese i dati della Centrale dei Rischi direttamente alla PEC aziendale. Attivalo subito. Da quel momento vedrai le variazioni nel mese in cui accadono, non un anno dopo, quando ormai il danno è consolidato.
La base giuridica. Per la Centrale dei Rischi, il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque sia censito, persona fisica o giuridica, secondo le istruzioni della Banca d’Italia e l’informativa sul trattamento; per le persone fisiche opera anche l’art. 15 del Regolamento UE 2016/679. Per i sistemi privati, l’art. 9 del Codice di condotta per i SIC disciplina l’accesso e l’esercizio degli altri diritti dell’interessato, con un termine di riscontro di un mese prorogabile di ulteriori due in caso di particolare complessità, con obbligo di comunicare la proroga.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è il riscontro parziale: ti arriva la posizione di un solo intermediario, o un prospetto che si ferma agli ultimi mesi. Non accontentarti. Chiedi per iscritto l’estensione a tutti i rapporti censiti e a tutto lo storico disponibile, e conserva la ricevuta della richiesta: quella data ti servirà per dimostrare, più avanti, che ti eri attivato tempestivamente. Secondo imprevisto: il gestore ti risponde che nulla risulta a tuo nome. Prendilo sul serio ma verificalo, perché può significare che la segnalazione che ti blocca è su un altro archivio — o sul nome del garante, non su quello della società.
Check di completamento. Prima di passare alla mossa 2 devi avere: (a) almeno tre visure dei sistemi privati e il prospetto della Centrale dei Rischi, tutti con data di estrazione recente; (b) le visure sia della società sia delle persone fisiche coinvolte come garanti, soci illimitatamente responsabili o coobbligati; (c) l’abbonamento PEC alla Centrale dei Rischi attivato. Non passare oltre finché non hai tutte e tre le condizioni: la mossa 2 su dati incompleti produce una strategia sbagliata.
Mossa 2 — Classifica ogni riga: dato vero, dato scaduto, dato illegittimo
Obiettivo della mossa: trasformare un elenco di righe incomprensibili in tre colonne, perché ogni colonna corrisponde a un rimedio diverso e a un tempo diverso. Chi salta questa mossa finisce per contestare tutto, e contestare tutto è il modo più sicuro per non ottenere niente.
Quando va fatta. Nei sette giorni successivi alla ricezione delle visure, finché hai i documenti freschi e puoi ancora chiedere chiarimenti al gestore senza ricominciare da capo.
Come si esegue. Apri un foglio e crea una riga per ogni segnalazione. Per ciascuna annota sei dati: archivio (CRIF, Experian, CTC, Centrale dei Rischi), intermediario segnalante, tipo di rapporto, importo, classe della segnalazione (ritardo di una o due rate, ritardo superiore, inadempimento non regolarizzato, sofferenza), data dell’evento che ha generato la segnalazione e data dell’ultimo aggiornamento. Poi assegna a ogni riga una delle tre categorie.
Categoria A — dato vero, corretto, ancora nei termini. La rata non è stata pagata, l’importo è quello, la data pure, il termine di conservazione non è ancora decorso. Su questa riga non si combatte: si calcola la scadenza (mossa 3) e si costruisce il contesto (mossa 7). Insistere qui è energia sprecata.
Categoria B — dato vero ma scaduto o non aggiornato. Il debito è stato pagato mesi fa e la riga risulta ancora aperta; oppure il termine massimo di conservazione è spirato e l’informazione è ancora consultabile; oppure hai definito la posizione a saldo e stralcio e la segnalazione continua a essere rappresentata come inadempimento in corso. Qui il rimedio è l’aggiornamento o la cancellazione per decorso del termine, e la mossa è la 4 seguita dalla 5.
Categoria C — dato illegittimo all’origine. Rientrano in questa categoria, con frequenza sorprendente: la segnalazione avvenuta senza il preavviso previsto, quando il segnalato è una persona fisica; la classificazione a sofferenza adottata sulla base del mero inadempimento, senza alcuna valutazione della complessiva situazione finanziaria; la segnalazione mantenuta o rinnovata dal cessionario del credito che si è limitato a ereditare la valutazione del cedente senza istruttoria propria; l’importo palesemente difforme dall’esposizione reale; la posizione riferita a un rapporto mai sottoscritto, tipica dei casi di furto d’identità o di omonimia. Su queste righe si va in contestazione piena: mosse 5 e 6.
La base giuridica. La distinzione tra le tre categorie non è un artificio didattico: discende dalla struttura stessa della disciplina. Il Codice di condotta per i SIC — approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 e divenuto pienamente operativo con l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio disposto con delibera del 6 ottobre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2022 — regola separatamente i requisiti dei dati, le modalità di raccolta e registrazione, i tempi di conservazione e i diritti dell’interessato. Un dato può essere lecito nell’an e illecito nel quantum di tempo, o viceversa. Sul versante della Centrale dei Rischi, la Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 e i suoi aggiornamenti stabiliscono che la classificazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del debitore e non può discendere automaticamente da un ritardo.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto più comune è la riga illeggibile: codici, sigle, date che non collimano con la tua contabilità. Non tirare a indovinare. Scrivi al gestore chiedendo l’esplicitazione della riga e l’indicazione del partecipante che l’ha trasmessa: è un’informazione che ti spetta, e la risposta — o il silenzio — diventerà parte del tuo fascicolo. Secondo imprevisto, più insidioso: scopri che la stessa esposizione è segnalata due volte, da due intermediari diversi, perché il credito è stato ceduto e il cedente non ha chiuso la propria posizione. È una doppia rappresentazione del medesimo debito, che gonfia artificialmente l’esposizione complessiva letta dalle banche. Va contestata in modo specifico, indicando entrambe le righe.
Check di completamento. Ogni riga deve avere una lettera assegnata; per ogni riga di categoria C devi saper dire in una frase quale regola è stata violata; devi sapere quante righe riguardano la società e quante le persone fisiche collegate. Se una riga resta “non classificabile”, trattala come categoria C e chiedine conto: l’onere di spiegare cosa ha registrato è di chi l’ha registrato.
Mossa 3 — Calcola la data di scadenza automatica di ogni segnalazione
Obiettivo della mossa: sapere, con precisione di calendario, il giorno in cui ciascuna riga sparirà da sola. È l’informazione che governa tutte le tue decisioni successive, compresa quella più importante: quando presentare la prossima domanda di finanziamento.
Quando va fatta. Immediatamente dopo la classificazione. È un lavoro di due ore che ti risparmia mesi di mosse inutili.
Come si esegue. Il primo equivoco da sciogliere è la decorrenza: i termini non si contano dalla data della segnalazione, ma dall’evento che il Codice di condotta indica come dies a quo, che è diverso per ogni categoria di informazione. Questi sono i tempi previsti dal Codice di condotta per i SIC.
| Tipo di informazione | Tempo massimo di conservazione | Da quando decorre |
|---|---|---|
| Richiesta di finanziamento in istruttoria | 180 giorni | Data di presentazione della richiesta |
| Richiesta rifiutata o oggetto di rinuncia | 90 giorni | Data di aggiornamento con l’esito della richiesta |
| Ritardo di una o due rate, poi regolarizzato | 12 mesi | Data di registrazione della regolarizzazione |
| Ritardo superiore a due rate o due mesi, poi regolarizzato | 24 mesi | Data di registrazione della regolarizzazione |
| Inadempimento non regolarizzato | 36 mesi | Data di scadenza contrattuale del rapporto, o data dell’ultimo aggiornamento necessario in caso di altre vicende rilevanti |
| Limite invalicabile per l’inadempimento non regolarizzato | 60 mesi | Data di scadenza del rapporto quale risulta dal contratto |
| Informazioni positive su rapporto estinto regolarmente | 60 mesi | Data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero primo aggiornamento del mese successivo |
Attenzione a due meccanismi che spostano le date e che quasi nessuno considera. Il primo: decorsi i periodi previsti per i ritardi regolarizzati, i dati vengono eliminati solo se nel corso del medesimo intervallo non sono stati registrati ulteriori ritardi o inadempimenti. Una singola rata saltata al ventitreesimo mese rimette in moto l’orologio. Il secondo: le informazioni positive relative a un rapporto chiuso regolarmente possono restare più a lungo se nel sistema, in relazione ad altri rapporti riferiti allo stesso interessato, risultano presenti informazioni negative non regolarizzate. Significa che finché hai una posizione negativa aperta, l’intero tuo storico resta visibile più a lungo.
Per la Centrale dei Rischi la logica è diversa e va tenuta separata: non esiste un “termine di conservazione” negoziabile allo stesso modo, perché il sistema è pubblico e persegue una finalità di stabilità del sistema creditizio; gli intermediari continuano però a poter consultare lo storico degli ultimi trentasei mesi, e la posizione cessa di essere segnalata quando l’esposizione scende sotto la soglia o il rapporto si estingue.
La base giuridica. L’art. 7 del Codice di condotta per i SIC e l’Allegato 2 al medesimo Codice, che contiene la tabella dei tempi di conservazione. Per la Centrale dei Rischi, le Istruzioni per gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi contenute nella Circolare n. 139/1991 e successivi aggiornamenti.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è la data di partenza contestata: tu sostieni di aver regolarizzato il 14 aprile, l’intermediario ha registrato la regolarizzazione il 30 giugno, e quei settantasette giorni di ritardo si traducono in settantasette giorni in più di visibilità. Non è un dettaglio: è esattamente il punto su cui si è pronunciato l’ABF a proposito della responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria della posizione debitoria (Collegio di Palermo, dec. n. 7386/2025). Conserva quietanze, contabili bancarie e PEC con data certa: la data di pagamento la provi tu, la data di registrazione la deve giustificare l’intermediario.
Check di completamento. Devi avere una data di scadenza stimata per ogni riga; devi sapere qual è la riga con la scadenza più lontana, perché è quella che detta il tuo orizzonte reale; devi aver verificato se esistono ritardi successivi che hanno riavviato i termini. Non passare alla mossa 4 finché non hai il calendario davanti.
Mossa 4 — Regolarizza ciò che è regolarizzabile e pretendi che la regolarizzazione sia registrata
Obiettivo della mossa: trasformare ogni “inadempimento non regolarizzato” da 36 mesi in un “ritardo regolarizzato” da 12 o 24 mesi, e ottenere che l’aggiornamento entri nel sistema senza ritardo. È la mossa che accorcia di più i tempi, e quella in cui gli intermediari sono più frequentemente inadempienti.
Quando va fatta. Appena hai il calendario della mossa 3, e comunque prima che maturi il termine dei 36 mesi: dopo, il vantaggio si assottiglia. Se stai trattando una definizione a saldo e stralcio, la mossa va coordinata con la firma dell’accordo, non rimandata a dopo.
Come si esegue. Il punto tecnico decisivo è che cosa conti come “regolarizzazione”. Il Codice di condotta la definisce come l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute, senza perdite o residui anche a titolo di interessi e spese, oppure a seguito di vicende estintive diverse dall’adempimento, in particolare a seguito di transazioni o concordati. È una definizione che apre uno spazio concreto: la chiusura transattiva della posizione, anche a saldo e stralcio, non è un evento neutro, ed è stata valorizzata dal Garante in un procedimento in cui si è affermato che le informazioni negative avrebbero dovuto essere cancellate nel termine più breve previsto per i ritardi regolarizzati, e non in quello dei trentasei mesi. Il chiarimento ha avuto un effetto pratico documentato: l’istituto coinvolto ha modificato le proprie procedure interne portando da trentasei a ventiquattro mesi il periodo di mantenimento nei SIC delle informazioni negative riferite a crediti in sofferenza estinti per effetto di accordo transattivo.
Tradotto in operazioni: quando negozi la chiusura di una posizione, non firmare mai un accordo che si limiti a liberare il debitore. Pretendi che l’accordo contenga tre clausole. Primo, la qualificazione espressa dell’operazione come definizione integralmente satisfattiva della pretesa e come regolarizzazione ai sensi del Codice di condotta per i SIC. Secondo, l’impegno dell’intermediario a trasmettere l’aggiornamento della posizione al gestore del sistema entro il primo flusso mensile utile successivo al pagamento, con indicazione della data. Terzo, l’impegno a comunicare la definizione anche agli altri archivi in cui la posizione risulti censita, incluso — se ne ricorrono i presupposti — l’aggiornamento in Centrale dei Rischi. Sono clausole che nessuno inserisce se non gliele chiedi, e che valgono mesi di visibilità in meno.
Se il credito è stato ceduto a un soggetto che non partecipa al sistema, il Codice di condotta prevede espressamente che il partecipante e il gestore aggiornino senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di cui abbiano conoscenza avvenuta dopo la cessione, anche su richiesta dell’interessato corredata di dichiarazione del cessionario o di altra idonea documentazione. Procurati quella dichiarazione contestualmente al pagamento: dopo, il cessionario diventa irreperibile.
La base giuridica. L’art. 2 del Codice di condotta per la definizione di regolarizzazione, l’Allegato 2 per i termini differenziati, e il principio consolidato secondo cui il mantenimento di una segnalazione non più corrispondente alla realtà è fonte di responsabilità: la Cassazione, con l’ordinanza n. 3671/2024, ha ritenuto responsabile l’intermediario che aveva lasciato in essere la classificazione a sofferenza per mesi dopo l’intervenuta transazione.
Se qualcosa va storto. Primo imprevisto: paghi e non succede niente. Il flusso mensile passa, la visura resta identica. Non aspettare il secondo mese sperando che si sistemi: manda subito una PEC di messa in mora dell’aggiornamento, allegando la contabile e l’accordo, e chiedendo la rettifica entro quindici giorni. Quella PEC è la prova della malafede successiva. Secondo imprevisto: l’intermediario aggiorna il proprio archivio ma non lo comunica agli altri sistemi, e tu continui a risultare inadempiente presso Experian mentre in CRIF risulti a posto. Verifica sempre con una nuova visura di controllo, a quaranta giorni dal pagamento. Terzo imprevisto, il più doloroso: scopri che il pagamento parziale che hai fatto è stato imputato dall’intermediario a una posizione diversa da quella che volevi chiudere. L’imputazione del pagamento non è un dettaglio contabile: decide quale riga si aggiorna. Indicala per iscritto al momento del versamento.
Check di completamento. Devi avere: l’accordo o la quietanza con la qualificazione espressa dell’operazione; la conferma scritta dell’avvenuta trasmissione dell’aggiornamento con la relativa data; una visura di controllo estratta almeno quaranta giorni dopo il pagamento che confermi il nuovo stato della riga. Se manca anche uno solo di questi tre elementi, la mossa 4 non è completa e la mossa 5 partirà zoppa.
Mossa 5 — Il reclamo scritto: all’intermediario che ha segnalato e al gestore dell’archivio
Obiettivo della mossa: mettere per iscritto, in modo circostanziato e documentato, la contestazione di ogni riga di categoria B e C, aprendo formalmente i termini che rendono possibili tutte le mosse successive. Nessun rimedio successivo funziona senza questo passaggio: l’ABF lo richiede come condizione, il Garante lo valuta, il giudice lo legge come prova della tua diligenza.
Quando va fatta. Entro pochi giorni dalla classificazione. E ricorda la regola che governa i tempi a valle: il reclamo all’intermediario si considera privo di riscontro decorsi sessanta giorni, ed è da quel momento che si apre la strada del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che va comunque proposto entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo. Non lasciar passare quei dodici mesi nella speranza di una risposta bonaria: è l’errore che chiude la porta stragiudiziale.
Come si esegue. Il reclamo va indirizzato a due destinatari distinti, con contenuti parzialmente diversi. All’intermediario che ha effettuato la segnalazione contesti il merito: perché quella riga non doveva essere registrata, o perché doveva essere aggiornata e non lo è stata. Al gestore del sistema di informazioni creditizie chiedi l’esercizio dei diritti sui dati e l’attivazione della verifica presso il partecipante.
Struttura la lettera in cinque blocchi, sempre gli stessi, e non allungarla oltre le tre pagine.
Blocco identificativo: chi sei, in quale veste scrivi (legale rappresentante della società, persona fisica interessata, garante), quali rapporti sono coinvolti, con numeri di contratto e date.
Blocco fattuale: la cronologia asciutta. Data del contratto, data dell’insoluto, data dell’eventuale pagamento o della transazione, data della segnalazione, data della visura da cui risulta. Niente aggettivi, solo date e importi.
Blocco della violazione: qui indichi la regola. Se contesti l’omesso preavviso, richiama il Codice di condotta per i SIC nella parte in cui prevede che il partecipante invii all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione e che i dati relativi al primo ritardo possano essere resi accessibili solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione, e — se il rapporto rientra nel credito ai consumatori — l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario. Se contesti la sofferenza, richiama la Circolare n. 139/1991 e il principio per cui la classificazione presuppone una valutazione della complessiva situazione finanziaria riconducibile a uno stato di insolvenza anche non definitiva o a una grave e non transitoria difficoltà economica. Se contesti il mancato aggiornamento, richiama l’obbligo di aggiornare senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione. Se sei persona fisica, aggiungi gli artt. 16 e 17 del Regolamento UE 2016/679.
Blocco della richiesta: che cosa vuoi, in modo che sia eseguibile. Non “chiedo la cancellazione della segnalazione”, ma “chiedo la cancellazione della segnalazione registrata dall’intermediario X in data Y sul rapporto Z, con efficacia retroattiva, e la contestuale comunicazione della rettifica a tutti i sistemi ai quali il dato è stato trasmesso, nonché il riscontro scritto dell’avvenuta esecuzione”.
Blocco probatorio: l’elenco numerato degli allegati. La visura è l’allegato numero uno, sempre. Su questo l’ABF è netto: il Collegio di Bologna, con la decisione n. 10688/2025, si è pronunciato sulla necessaria produzione della segnalazione al sistema di informazione creditizia da parte del cliente che ne contesti la legittimità. Se non produci il documento che dimostra come sei rappresentato, la tua contestazione resta un’affermazione.
Una precisazione tecnica che fa la differenza nei casi di omesso preavviso. Non accontentarti di scrivere che non hai ricevuto nulla: chiedi all’intermediario di documentare il canale utilizzato, la data di spedizione, il recapito di destinazione e la tracciabilità della consegna. Il Codice di condotta ammette anche forme di messaggistica istantanea, ma a condizione che consentano di tracciare l’avvenuta consegna del preavviso. E la ripartizione dell’onere è quella affermata dal Collegio di Bari dell’ABF con la decisione n. 3435 del 2 aprile 2025: ai fini della legittimità della segnalazione, l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario. Tu devi solo contestare; è lui che deve dimostrare.
La base giuridica. Art. 9 del Codice di condotta per i SIC quanto ai termini di riscontro; artt. 15-17 del Regolamento UE 2016/679 per le persone fisiche; artt. 1175 e 1375 c.c. per il dovere di correttezza e buona fede, che opera anche quando il segnalato è una società e la disciplina sui dati personali non è invocabile; per la Centrale dei Rischi, le indicazioni della Banca d’Italia secondo cui gli intermediari sono responsabili della correttezza delle segnalazioni e devono correggere e cancellare quelle errate nel più breve tempo possibile, e l’interessato deve rivolgersi direttamente all’intermediario segnalante.
Se qualcosa va storto. Primo imprevisto: risposta interlocutoria, di quelle che dicono “stiamo verificando”. Segnati la data e conta i sessanta giorni: la verifica non sospende nulla. Secondo imprevisto: l’intermediario risponde che la segnalazione era dovuta perché il debito era scaduto. È la risposta standard, ed è precisamente l’argomento che la giurisprudenza rifiuta quando si parla di sofferenza: la Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, ha censurato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la segnalazione facendola derivare dal solo mancato pagamento dei canoni di un contratto di locazione finanziaria, ribadendo che occorre la valutazione della complessiva situazione del debitore. Terzo imprevisto: il gestore risponde che lui si limita a registrare quanto trasmesso dal partecipante. È vero solo in parte, ma è la ragione per cui il reclamo va sempre inviato a entrambi.
Check di completamento. Devi avere: la PEC di invio con ricevuta di consegna a intermediario e gestore; il calendario dei sessanta giorni e dei dodici mesi annotato; il fascicolo degli allegati numerato e completo della visura. Non passare alla mossa 6 prima che i sessanta giorni siano decorsi, salvo il caso di urgenza qualificata di cui parliamo tra poco.
Mossa 6 — Se il reclamo non basta: ABF, Garante, giudice. E la scelta del binario giusto
Obiettivo della mossa: portare la contestazione davanti a un terzo, scegliendo la sede in funzione di chi è il segnalato e di quanto tempo hai. Sbagliare binario qui significa perdere sei mesi e ritrovarsi al punto di partenza.
Quando va fatta. Decorsi i sessanta giorni dal reclamo senza riscontro, o subito dopo un riscontro negativo. C’è però una deroga che devi conoscere: se la segnalazione sta producendo un danno attuale e irreparabile — la revoca degli affidamenti già comunicata, la commessa che salta, il factor che sospende l’anticipo — non aspetti nessun termine e vai direttamente per la via d’urgenza. E ricorda che la sospensione feriale dei termini processuali, che copre il periodo dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti cautelari: ad agosto la via d’urgenza resta aperta.
Come si esegue. Hai tre binari, e non sono alternativi in senso stretto: si possono percorrere anche in parallelo, purché coordinati.
Il binario dell’Arbitro Bancario Finanziario. È aperto ai clienti degli intermediari bancari e finanziari, e non solo ai consumatori: possono accedervi anche le imprese. Puoi chiedere all’ABF di accertare l’illegittimità della segnalazione e di ordinare all’intermediario la cancellazione, e anche la condanna al risarcimento, con il limite di importo previsto per le domande di somme di denaro. È rapido, costa un contributo di venti euro rimborsato dall’intermediario in caso di accoglimento, e ha un’efficacia pratica notevole perché l’inadempimento alle decisioni viene reso pubblico. Ha però due limiti che devi mettere in conto: non ammette prova testimoniale né consulenza tecnica, il che rende difficile la quantificazione del danno, e non adotta misure d’urgenza. Se la tua azienda sta perdendo un contratto adesso, l’ABF non è il tuo strumento.
Il binario del Garante per la protezione dei dati personali. È il reclamo previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, e si rivolge alle violazioni della disciplina sui dati: dato inesatto, non aggiornato, conservato oltre il tempo consentito, registrato senza una valida base giuridica. Il Garante può ordinare al titolare del trattamento di conformarsi, disponendo cancellazione o aggiornamento, e può irrogare sanzioni. Attenzione a due punti. Il primo: la richiesta deve indicare la norma violata, perché il diritto alla cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge — un dato lecito e veritiero non si cancella per il solo fatto di essere sgradito, ed è un principio che il Garante applica da sempre. Il secondo, decisivo per te: questo binario è percorribile solo se il segnalato è una persona fisica. Per la S.r.l. non lo è. Ma lo è per il titolare della ditta individuale, per il socio illimitatamente responsabile e per il garante: ed è proprio sul garante che si concentra spesso il vero blocco, perché la banca che valuta la nuova pratica guarda la posizione della società e quella di chi la garantisce insieme, come un unico profilo di rischio. Sul punto l’ABF si è pronunciato con le decisioni del Collegio di Roma nn. 1642 e 1793 del 23 febbraio 2026, in materia di segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia a carico di persone fisiche garanti per debiti di società.
Il binario giudiziale. Si articola in due direzioni. Quando l’urgenza è reale, il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’ordine di cancellazione o di sospensione della segnalazione, dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora, cioè il pregiudizio imminente e irreparabile alla continuità aziendale. Qui devi conoscere un profilo tecnico che può far dichiarare inammissibile il ricorso: secondo un orientamento diffuso, il requisito della residualità del rimedio atipico difetta quando la cancellazione è richiesta in funzione di tutela del trattamento dei dati personali, perché in quel caso esiste un rimedio tipico previsto dal D.lgs. n. 150 del 2011; la via dell’art. 700 c.p.c. resta invece pienamente praticabile quando la cancellazione è chiesta a tutela dei diritti lesi dall’erronea rappresentazione della posizione debitoria o della condizione di sofferenza da parte dell’istituto di credito. Per una società di capitali, che non può appoggiarsi alla disciplina dei dati personali, questa è la strada naturale. La seconda direzione è l’azione di merito per il risarcimento, di cui parleremo nella mossa 8, quando il danno c’è ed è documentabile.
Un caso che merita una menzione a sé, perché ricorre di continuo nelle posizioni aziendali: il credito ceduto a una società veicolo o a un operatore del mercato dei crediti deteriorati. Il cessionario che intenda mantenere o effettuare la segnalazione non può limitarsi a recepire acriticamente le valutazioni del cedente, ma deve compiere un’autonoma verifica sull’attualità dei presupposti. In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Milano, Sezione VI civile, con ordinanza cautelare del 1° aprile 2026, che ha ordinato la cancellazione immediata della segnalazione operata da una cessionaria sulla base di una risalente comunicazione della banca cedente, in difetto di qualunque istruttoria autonoma sulla situazione finanziaria della debitrice. Se la tua posizione è stata ceduta e la segnalazione è stata “rinfrescata” dal nuovo titolare, questo è il tuo argomento.
La base giuridica. Art. 128-bis del Testo Unico Bancario per l’Arbitro Bancario Finanziario; art. 77 del Regolamento UE 2016/679 per il reclamo al Garante; art. 700 c.p.c. per la tutela cautelare atipica; artt. 2043 e 2059 c.c. per l’azione risarcitoria.
È il punto del piano in cui la differenza tra un’assistenza generica e un’assistenza specializzata diventa misurabile, perché ciascuno dei tre binari ha regole di ammissibilità proprie e una scelta sbagliata non si recupera. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che la stessa persona che imposta il reclamo all’intermediario sceglie il binario, redige il ricorso e, se la controversia arriva fino all’ultimo grado di giudizio, lo discute davanti alla Corte di Cassazione, senza che la strategia debba essere ricostruita da capo a metà percorso.
Se qualcosa va storto. Primo imprevisto: l’ABF ti dà ragione sulla cancellazione ma respinge la domanda di risarcimento. È l’esito statisticamente più frequente, e non è una sconfitta: la cancellazione è ciò che ti restituisce l’accesso al credito. Secondo imprevisto: il giudice ti concede la cancellazione ma senza efficacia retroattiva, e nel frattempo un intermediario ha già consultato l’archivio. Chiedi sempre, in modo espresso, la retroattività: è la questione affrontata dal Collegio di Milano dell’ABF con la decisione n. 2298/2025, in tema di cancellazione con efficacia retroattiva a fronte di vizi formali nel preavviso. Terzo imprevisto: l’intermediario esegue la cancellazione in CRIF e dimentica la Centrale dei Rischi, o viceversa. Sono archivi distinti, con regole distinte: la richiesta deve nominarli entrambi.
Check di completamento. Devi aver scelto il binario e saper dire perché quello e non gli altri due; devi aver verificato la legittimazione (società o persona fisica) rispetto al binario scelto; devi aver quantificato l’urgenza in termini oggettivi e documentabili, non in termini di preoccupazione soggettiva.
Mossa 7 — Ricostruisci il profilo positivo mentre le righe negative scadono
Obiettivo della mossa: fare in modo che, il giorno in cui l’ultima riga negativa sparisce, il sistema non trovi il vuoto ma un profilo leggibile. Un’impresa senza segnalazioni negative e senza storico creditizio recente non è un’impresa “pulita”: è un’impresa invisibile, e l’invisibilità viene prezzata come rischio.
Quando va fatta. In parallelo alle mosse 5 e 6, non dopo. È l’unico punto del piano in cui puoi lavorare mentre aspetti le risposte altrui.
Come si esegue. Tre azioni concrete, in quest’ordine.
Prima azione: smetti di bruciare richieste. Ogni domanda di finanziamento genera una registrazione nel sistema. Se resta in istruttoria, è consultabile fino a centottanta giorni dalla presentazione; se viene rifiutata o ritirata, resta fino a novanta giorni dall’aggiornamento con l’esito. Il risultato pratico è che quattro rifiuti in due mesi disegnano il profilo di un’impresa che sta cercando denaro ovunque, e questo peggiora la valutazione della quinta domanda a prescindere dal merito. Fermati. Il momento per ripresentarsi non è “appena possibile”: è dopo la scadenza calcolata nella mossa 3.
Seconda azione: costruisci dati positivi. Il sistema registra anche l’informazione positiva, cioè il rapporto che procede regolarmente, e la conserva fino a sessanta mesi dalla cessazione o scadenza. Un finanziamento di importo contenuto rimborsato con puntualità assoluta per dodici o diciotto mesi vale, nella lettura del sistema, più di una dichiarazione di buone intenzioni. Vale lo stesso per le forme tecniche a breve utilizzate e rientrate nei termini. Il criterio è uno solo: nessun ritardo, nemmeno di pochi giorni, perché un nuovo ritardo non aggiunge solo una riga, riavvia gli orologi delle righe precedenti.
Terza azione: ordina la sequenza delle domande future. Non presentare la richiesta più importante per prima. Se hai bisogno di un affidamento significativo tra otto mesi, la sequenza corretta prevede prima il consolidamento di rapporti minori con andamento regolare, poi la verifica della visura aggiornata, e solo a quel punto la domanda principale, presentata a un solo intermediario per volta.
La base giuridica. L’Allegato 2 al Codice di condotta per i SIC quanto ai tempi di conservazione delle richieste e delle informazioni positive; l’art. 4 del medesimo Codice quanto ai requisiti e alle categorie dei dati trattabili.
Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è la domanda “involontaria”: ti rivolgi a un mediatore creditizio che, per aumentare le probabilità, inoltra la pratica a sei intermediari contemporaneamente. Sei registrazioni, sei potenziali rifiuti. Metti per iscritto, nel mandato, il divieto di inoltro plurimo senza tua autorizzazione scritta. Secondo imprevisto: ottieni un piccolo finanziamento e lo estingui anticipatamente subito, pensando di fare bella figura. L’estinzione immediata non costruisce storico: è la regolarità nel tempo che genera l’informazione positiva.
Check di completamento. Nessuna domanda di credito presentata negli ultimi novanta giorni salvo quelle programmate; almeno un rapporto in corso con andamento regolare documentabile; sequenza delle domande future scritta su calendario, con la data della domanda principale allineata alla scadenza dell’ultima riga negativa.
Mossa 8 — Se il debito è ancora aperto: prima si regola la crisi, poi si ripulisce il nome
Obiettivo della mossa: interrompere la fonte che continua ad alimentare la segnalazione. Finché l’esposizione resta aperta e impagata, ogni flusso mensile riscrive la riga: puoi vincere dieci reclami e restare esattamente dove sei.
Quando va fatta. Immediatamente, se dalla diagnosi è emerso che il debito è vivo e non hai capacità di rientro ordinaria. Questa mossa non sta in coda al piano per importanza: sta in coda perché presuppone che tu abbia già la fotografia completa delle esposizioni, che è ciò che ti ha dato la mossa 1.
Come si esegue. La scelta dello strumento dipende dalla natura del soggetto e dallo stato della crisi.
Se sei un’impresa in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, ma con ragionevoli prospettive di risanamento, il percorso naturale è la composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. È un percorso riservato, condotto con l’assistenza di un esperto indipendente, che consente di trattare con banche e creditori in una cornice strutturata. Sul punto va detta una cosa che riguarda direttamente il tema di questo articolo: l’accesso al percorso non cancella le segnalazioni pregresse, ma la definizione degli accordi che ne consegue produce quegli eventi estintivi — transazioni, in primo luogo — che il Codice di condotta qualifica come regolarizzazione, con l’effetto sui termini che hai visto nella mossa 4.
Se invece il soggetto sovraindebitato è una ditta individuale, un imprenditore minore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, un professionista o un consumatore — e ricorda che il garante persona fisica dei debiti della società rientra spesso proprio in questa categoria — gli strumenti sono quelli della composizione delle crisi da sovraindebitamento, oggi confluiti nel Codice della crisi: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e, a valle, l’esdebitazione. È il canale che consente di chiudere in modo definitivo l’esposizione personale che sta bloccando anche la società, perché la banca legge le due posizioni insieme.
Se infine il debito è aggredibile con una trattativa diretta, la regola operativa resta quella della mossa 4: qualunque accordo va costruito guardando anche all’effetto sulla segnalazione, non solo all’importo.
La base giuridica. Il D.L. 118/2021 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per la composizione negoziata; la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, di derivazione L. 3/2012 e oggi collocata nel medesimo Codice, per i soggetti non fallibili; l’art. 2 del Codice di condotta per i SIC quanto alla qualificazione delle vicende estintive diverse dall’adempimento.
Se qualcosa va storto. Primo imprevisto: durante la trattativa un creditore accelera e segnala. Non è una ragione per interrompere il percorso, ma è una ragione per documentare immediatamente la pendenza della procedura nel reclamo. Secondo imprevisto: l’accordo si chiude ma nessuno comunica nulla ai sistemi. È il punto in cui il piano si perde più spesso: l’aggiornamento non è automatico, va preteso, con le clausole viste nella mossa 4.
Check di completamento. Devi sapere quale strumento è applicabile alla tua situazione e perché gli altri no; devi aver verificato la posizione dei garanti persone fisiche accanto a quella della società; devi aver messo per iscritto, in ogni ipotesi di accordo, l’obbligo di aggiornamento delle banche dati.
Il piano alla prova dei numeri
Quattro simulazioni. Sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per mostrare come cambiano gli esiti a seconda della tempestività: non descrivono casi seguiti dallo Studio e non promettono alcun risultato.
Prima simulazione — l’effetto della qualificazione dell’accordo. Una S.r.l. ha un finanziamento chirografario con scadenza contrattuale al 30 settembre 2024, rimasto impagato per un residuo di 47.300 euro. La posizione è registrata come inadempimento non regolarizzato. Ipotesi A: l’impresa non fa nulla. Il termine dei 36 mesi decorre dalla scadenza contrattuale, quindi la riga resta consultabile fino al 30 settembre 2027. Ipotesi B: il 12 marzo 2026 l’impresa chiude la posizione con un accordo transattivo, ma l’accordo si limita a dichiarare la liberazione del debitore. L’intermediario registra la regolarizzazione ma applica il termine più lungo. Ipotesi C: l’accordo, firmato lo stesso giorno, qualifica espressamente l’operazione come regolarizzazione ai sensi del Codice di condotta, indica il ritardo come superiore a due rate e impegna l’intermediario alla trasmissione entro il primo flusso mensile utile. La regolarizzazione viene registrata il 31 marzo 2026 e il termine applicabile diventa quello dei 24 mesi dalla registrazione: la riga si chiude a fine marzo 2028. Differenza tra le ipotesi: non tanto sulla data finale, quanto sulla certezza del termine applicabile e sull’esistenza di un titolo scritto per pretenderlo. È questa la ragione per cui la clausola va inserita prima della firma e non dopo.
Seconda simulazione — il costo dei settantasette giorni. Una ditta individuale regolarizza un ritardo di due rate il 14 aprile. Ipotesi A: l’intermediario registra la regolarizzazione nel flusso di fine aprile. Il termine dei 12 mesi decorre da lì e la riga sparisce a fine aprile dell’anno successivo. Ipotesi B: l’intermediario registra il 30 giugno. La riga sparisce a fine giugno dell’anno successivo. Sono settantasette giorni in più di visibilità. Se in quei settantasette giorni cade la domanda di affidamento che serve per la campagna di stagione, il ritardo di registrazione non è un dettaglio burocratico: è il motivo del rifiuto. Ipotesi C: il titolare invia il 5 maggio una PEC di messa in mora dell’aggiornamento, allegando quietanza e contabile. L’aggiornamento arriva nel flusso di fine maggio, e la PEC resta agli atti come prova per l’eventuale contestazione del ritardo.
Terza simulazione — la sofferenza registrata sull’inadempimento. Una società di capitali con esposizione complessiva di 128.600 euro verso un intermediario salta tre canoni di leasing tra gennaio e marzo. Il 22 aprile l’intermediario classifica la posizione a sofferenza e la segnala. La società ha bilanci in utile, ordinativi documentati e una tensione di cassa temporanea legata a un ritardo di incasso da un committente pubblico. Ipotesi A: la società paga i canoni e chiede la cancellazione, ma non contesta il presupposto. Ottiene l’aggiornamento della posizione, non la caducazione della classificazione a sofferenza pregressa. Ipotesi B: la società contesta il presupposto, documentando che l’intermediario non ha svolto alcuna valutazione della complessiva situazione finanziaria e che gli indici di bilancio non erano compatibili con uno stato di insolvenza. Il fondamento dell’argomento è quello affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026: il mero inadempimento contrattuale non basta. L’esito non è garantito, ma il piano di gioco è completamente diverso, perché sposta il tema dal “quanto devo” al “in base a cosa mi hai classificato così”.
Quarta simulazione — la sequenza delle domande. Un’impresa artigiana ha un’unica riga negativa in scadenza al 15 novembre. Ha bisogno di 62.500 euro per un macchinario. Ipotesi A: presenta la domanda il 3 settembre a quattro intermediari. Quattro rifiuti, registrati e consultabili per novanta giorni dall’aggiornamento dell’esito, quindi visibili ben oltre il 15 novembre. Quando la riga negativa finalmente scade, il profilo mostra quattro dinieghi recenti. Ipotesi B: non presenta nulla, verifica la visura il 25 novembre, constata l’avvenuta cancellazione, e presenta un’unica domanda il 1° dicembre allegando bilancio, situazione contabile aggiornata e visura pulita. Stessa impresa, stessi numeri, due profili di rischio completamente diversi. La differenza non è nel merito creditizio: è nell’ordine delle mosse.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Ogni riga corrisponde a una mossa: obiettivo, termine, e ciò che rischi se la salti.
| Mossa | Obiettivo | Termine indicativo | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Fotografia completa | Ottenere visure di tutti i SIC e prospetto Centrale dei Rischi, per società e persone fisiche | 30 giorni (90 per persone giuridiche via delegato in CR) | Contesti la riga sbagliata, o non contesti quella che ti blocca davvero |
| 2. Classificazione | Assegnare a ogni riga la categoria A, B o C | 7 giorni dalle visure | Contesti tutto e non ottieni nulla |
| 3. Calendario delle scadenze | Data di cancellazione automatica di ogni riga | 2 giorni | Presenti domande di credito nel momento peggiore |
| 4. Regolarizzazione e aggiornamento | Passare da 36 a 24 o 12 mesi e far registrare la regolarizzazione senza ritardo | Contestuale all’accordo o al pagamento | Paghi e resti segnalato per il termine più lungo |
| 5. Reclamo scritto | Contestare formalmente le righe B e C a intermediario e gestore | Subito; riscontro atteso in 60 giorni | Nessun rimedio successivo è praticabile |
| 6. Terzo decidente | ABF, Garante o giudice, secondo legittimazione e urgenza | Dopo 60 giorni; entro 12 mesi dal reclamo per l’ABF | Perdi la via stragiudiziale e arrivi tardi |
| 7. Ricostruzione del profilo | Fermare le domande, creare dati positivi, ordinare la sequenza | In parallelo alle mosse 5 e 6 | Arrivi “pulito” ma invisibile, e vieni prezzato come rischio |
| 8. Regolazione del debito aperto | Interrompere la fonte che rigenera la segnalazione | Immediato se il debito è vivo | Vinci le contestazioni e resti bloccato lo stesso |
Una regola di lettura, per non fraintendere la tabella: le mosse 1, 2 e 3 sono strettamente sequenziali e non ammettono scorciatoie. Le mosse 4, 5 e 7 possono correre in parallelo. La mossa 6 presuppone la 5, salvo urgenza qualificata. La mossa 8 può — e in molti casi deve — partire per prima, in parallelo a tutto il resto.
Gli scenari di deviazione
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la controparte. Questi sono i tre punti in cui il piano devia più spesso, e il piano B per ciascuno.
Primo scenario: la controparte accelera. Mentre stai preparando il reclamo, l’intermediario revoca gli affidamenti, classifica la posizione a sofferenza e in due settimane la tua impresa passa da “tesa ma operativa” a bloccata. È lo scenario peggiore perché comprime i tempi di tutto il piano. Il piano B ha tre passaggi. Primo: non inseguire la revoca con richieste di ripensamento, ma congela la fotografia — estrai immediatamente una visura con data certa, perché ti servirà a dimostrare lo stato precedente. Secondo: sposta il baricentro sulla via cautelare, perché il periculum in mora che ti mancava fino a ieri adesso esiste ed è documentabile con la comunicazione di revoca, con gli ordini in portafoglio a rischio, con le scadenze di fornitura. Terzo: verifica se l’accelerazione è avvenuta nel rispetto delle regole, perché una classificazione a sofferenza adottata in pochi giorni, senza alcuna istruttoria sulla situazione complessiva, è esattamente il tipo di condotta che la giurisprudenza censura. La velocità della controparte, in questo caso, lavora contro di lei: più la classificazione è stata rapida, più è difficile sostenere che sia stata preceduta da una valutazione seria.
Secondo scenario: il termine è scaduto. Ti accorgi che dal reclamo sono passati quattordici mesi e la via dell’Arbitro Bancario Finanziario è preclusa, perché il ricorso va proposto entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo. Oppure scopri che il fatto è più remoto di quanto ricordavi. Il piano B: la scadenza del termine per il ricorso all’ABF non chiude la via giudiziale, che resta percorribile con i suoi termini ordinari; e non chiude, per le persone fisiche, la via del reclamo al Garante. Inoltre, un reclamo nuovo su un fatto nuovo riapre il calendario: se dopo il primo reclamo l’intermediario ha compiuto un ulteriore atto — ha mantenuto la segnalazione nonostante il pagamento, ha omesso l’aggiornamento, ha trasmesso il dato a un altro archivio — quello è un fatto autonomo, e il reclamo che lo contesta ha un proprio termine. La regola pratica: quando un termine sembra scaduto, cerca l’ultimo atto dell’intermediario, non il primo.
Terzo scenario: il documento è irreperibile. Il contratto è andato perso in un trasloco, l’intermediario non risponde alle richieste di copia, il commercialista che seguiva la pratica non lavora più con te. Senza contratto non conosci la scadenza contrattuale, e senza quella non calcoli il termine dei 36 mesi. Il piano B ha due strade. La prima: il diritto a ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni, previsto dall’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario, che è uno strumento sottoutilizzato e va esercitato con richiesta scritta specifica. La seconda: ricostruire la data per via indiretta, dall’estratto conto, dai piani di ammortamento, dalle scritture contabili, dalla stessa visura che spesso riporta la data di scadenza del rapporto. E se l’intermediario non produce nulla, quella mancanza diventa argomento: chi ha registrato l’informazione deve essere in grado di documentarla, e sul preavviso l’onere della prova grava interamente su di lui.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 5 prima della mossa 4, cioè contestare senza aver prima pagato? Sì, e in un caso specifico devi: quando la contestazione riguarda il presupposto stesso della segnalazione, pagare per chiudere la partita indebolisce l’argomento, perché il pagamento verrà letto come riconoscimento del debito. Le due mosse restano però indipendenti: se il debito è dovuto e vuoi comunque contestare il modo in cui è stato rappresentato, puoi fare entrambe le cose, purché nell’atto di pagamento indichi espressamente che avviene senza rinuncia alle contestazioni sulla legittimità della segnalazione.
Se cancello la segnalazione, la banca dimentica? No, e questa è la domanda più importante di tutto l’elenco. La cancellazione rende il dato non più consultabile nell’archivio, ma l’intermediario con cui hai avuto il rapporto conserva le proprie evidenze interne e la propria memoria della relazione. Ripulire il nome ti restituisce l’accesso al mercato del credito nel suo complesso: non ti restituisce automaticamente la fiducia dello specifico istituto con cui la relazione si è rotta. È una delle ragioni per cui la mossa 7 non è accessoria.
Il mio nome personale è segnalato perché ho garantito la società. Se la società si sistema, io mi sistemo automaticamente? No. Sono due posizioni distinte, censite separatamente, e vanno trattate con due percorsi. La posizione della società segue le regole viste sopra, senza la leva della disciplina sui dati personali; la tua posizione di garante persona fisica ha invece a disposizione anche il reclamo al Garante e i diritti degli artt. 15-17 del Regolamento UE 2016/679. Va aggiunto che l’accostamento del nome del garante alla posizione di un debitore rappresentato come inaffidabile è di per sé idoneo a incidere sulla reputazione commerciale del garante, e questo profilo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza come autonomamente rilevante.
Quanto tempo serve, realisticamente, per tornare a chiedere credito? Dipende da quale delle tre leve funziona. Se la riga è illegittima e la contestazione va a buon fine, si può ragionare in settimane o pochi mesi. Se la riga è legittima e il tema è il decorso del termine, il tempo è quello del calendario che hai costruito nella mossa 3, e non è comprimibile. Se il debito è ancora aperto, il tempo è quello del percorso di regolazione della crisi. Diffida di chiunque ti indichi un tempo prima di aver visto le visure.
L’ABF può ordinare alla banca di cancellare? Può accertare l’illegittimità della segnalazione e ordinare all’intermediario di procedere alla cancellazione, e la sua efficacia pratica è alta perché l’inadempimento viene reso pubblico. Non può però adottare misure d’urgenza né ammettere testimoni o consulenze tecniche: se il tuo problema è di ore e non di mesi, o se devi provare in modo analitico un danno complesso, la sede è un’altra.
Ho ottenuto la cancellazione: ho anche diritto al risarcimento? Sono due domande diverse, e la seconda non segue automaticamente dalla prima. La giurisprudenza è consolidata nell’escludere che il danno da illegittima segnalazione sia in re ipsa: va allegato e provato, sia nell’evento sia nelle conseguenze. Questo non significa che il risarcimento sia irraggiungibile, ma che va costruito con documenti: il diniego scritto del finanziamento, la revoca dell’affidamento con la sua data, il peggioramento documentato delle condizioni applicate, la commessa persa. La vicinanza temporale tra la segnalazione e l’evento negativo è un indizio valorizzabile, ma da sola non basta se esistono altri fattori che avrebbero comunque precluso il credito.
Devo dire al nuovo intermediario che ho avuto una segnalazione, o è meglio tacere? Non hai un obbligo di dichiararlo spontaneamente, ma tacere è quasi sempre una strategia perdente: l’intermediario la vedrà comunque, perché è esattamente per questo che consulta gli archivi. La differenza tra una pratica respinta e una pratica istruita, a parità di visura, sta spesso nel fatto che il richiedente arrivi con la spiegazione già pronta e documentata — la causa dell’insoluto, la data della definizione, la documentazione dell’aggiornamento — invece di essere colto di sorpresa. Prepara una nota di due pagine, asciutta e verificabile, e allegala alla domanda.
Se il finanziamento mi viene rifiutato, posso sapere quale archivio ha determinato il rifiuto? Sì, ed è una delle facoltà più sottoutilizzate. Quando il diniego dipende dalle informazioni negative presenti in una banca dati, il richiedente ha diritto di esserne informato. Chiedilo per iscritto e subito: sapere quale sistema è stato consultato e quale informazione ha pesato ti indica dove intervenire, e ti evita di continuare a lavorare sull’archivio sbagliato.
Lo scoring può essere contestato? Il punto merita una risposta articolata, ed è la ragione della sezione che segue.
Il capitolo che quasi nessuno affronta: lo scoring e il diniego motivato
Fin qui il piano ha lavorato sui dati. Ma tra il dato e la decisione della banca c’è un passaggio intermedio che quasi nessuno presidia, e che spiega perché due imprese con visure simili ricevono risposte opposte: l’elaborazione di quei dati in un punteggio.
Che cosa è lo scoring e che cosa non è. I gestori dei sistemi di informazioni creditizie dichiarano espressamente l’utilizzo di sistemi automatizzati di credit scoring: le informazioni presenti in archivio vengono organizzate, raffrontate ed elaborate per restituire agli intermediari un indicatore sintetico della probabilità di regolare rimborso. Ciò che i gestori dichiarano altrettanto espressamente, però, è che non esiste un processo decisionale interamente automatizzato: lo scoring alimenta la valutazione dell’intermediario, non la sostituisce. La distinzione non è teorica. Significa che la frase “mi ha rifiutato il sistema” è, tecnicamente, sempre falsa: a rifiutare è l’intermediario, che ha usato il punteggio come uno degli elementi della propria istruttoria. Ed è a lui, non al gestore dell’archivio, che vanno chiesti conto e ragione della decisione.
Perché ti interessa in un piano di ripulitura. Perché lo scoring non fotografa solo la presenza o l’assenza di righe negative: pesa la loro gravità, la loro anzianità, la loro frequenza, e pesa anche l’assenza di informazioni. Da questo discendono tre conseguenze operative che cambiano l’ordine delle tue mosse.
Prima conseguenza: una riga vecchia pesa meno di una riga recente, a parità di gravità. Il tempo lavora per te anche prima della cancellazione. Questo significa che, se il tuo bisogno di credito non è immediato, l’attesa non è tempo perso: è tempo in cui il profilo migliora anche senza che tu faccia nulla. È l’esatto contrario dell’istinto, che spinge a presentare domande in continuazione sperando che prima o poi una passi.
Seconda conseguenza: la densità delle richieste è essa stessa un’informazione. Abbiamo già visto che la richiesta in istruttoria resta consultabile fino a centottanta giorni dalla presentazione e la richiesta rifiutata o ritirata fino a novanta giorni dall’aggiornamento dell’esito. Il punto qui è che quelle registrazioni non sono neutre nella lettura complessiva: una sequenza fitta di richieste in poche settimane è, per il modello, un segnale di tensione finanziaria, indipendentemente dall’esito. Ecco perché la mossa 7 chiede di fermarsi, e perché il “provare a chiedere, tanto non costa nulla” è falso: costa, e costa proprio nella moneta che ti serve.
Terza conseguenza: il vuoto informativo non è neutralità. Un’impresa che chiude tutte le posizioni e per tre anni non ha alcun rapporto censito non arriva alla nuova domanda con un profilo pulito: arriva con un profilo muto, e il modello non ha elementi per distinguerla da un soggetto mai valutato. Le informazioni positive relative a rapporti chiusi regolarmente restano consultabili fino a sessanta mesi: sono un patrimonio, e vanno costruite mentre le righe negative scadono, non dopo.
Che cosa puoi chiedere sul piano dei diritti. Se il segnalato è una persona fisica — il titolare della ditta individuale, il socio, il garante — il Codice di condotta per i sistemi informativi creditizi dedica una disposizione specifica ai trattamenti e ai processi decisionali automatizzati di scoring, e l’informativa deve indicare le modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati e l’eventuale uso di tali trattamenti. Puoi quindi chiedere di conoscere la logica utilizzata, e non ti si può opporre un generico segreto industriale a copertura dell’intera valutazione. Se il segnalato è una società di capitali, questa leva non è disponibile nella sua veste di protezione dei dati personali, ma resta la strada del confronto con l’intermediario sulla motivazione del diniego, che è quella che ti interessa davvero: il punteggio è di chi lo calcola, la decisione è di chi la prende.
Come si esegue, in pratica. Tre passaggi, da compiere entro dieci giorni da ogni rifiuto. Primo: chiedi per iscritto all’intermediario che ha respinto la pratica di indicare se il diniego sia dipeso da informazioni presenti in una banca dati e, in caso affermativo, quale. Secondo: incrocia quella risposta con le visure della mossa 1 e verifica se l’informazione indicata è ancora presente, se è corretta e se rientra nei termini calcolati alla mossa 3; capita con frequenza sorprendente che il dato che ha bloccato la pratica sia proprio una riga di categoria B, cioè vera ma scaduta o non aggiornata. Terzo: se l’informazione risulta errata o oltre i termini, la risposta del nuovo intermediario diventa un documento prezioso nel fascicolo contro l’intermediario segnalante, perché collega la segnalazione a una conseguenza concreta. È esattamente il tipo di prova che serve quando, più avanti, si valuta se esistano i presupposti di una domanda risarcitoria: non l’affermazione generica di aver perso occasioni, ma il diniego scritto, datato e riferito a una specifica informazione.
Un’avvertenza sull’uso di questo materiale. Il fatto che un diniego sia collegato a una segnalazione non basta, da solo, a fondare il risarcimento: la Cassazione, con l’ordinanza n. 4800/2026, ha escluso il nesso causale quando concorrono altri fattori — ipoteche, segnalazioni di altri istituti — che avrebbero comunque precluso il finanziamento. Il diniego motivato serve quindi a due cose: a dirti dove intervenire, e a costruire un tassello probatorio che dovrà essere accompagnato dalla dimostrazione che nessun altro ostacolo avrebbe prodotto lo stesso esito. Raccoglilo comunque, sempre: senza quel documento la partita risarcitoria non si apre nemmeno.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti sono organizzati per mossa, così sai quale usare e quando. I principi sono riformulati; gli estremi sono quelli delle pronunce.
A sostegno della mossa 2 e della mossa 5 — il presupposto della sofferenza.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593. La Corte ha censurato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima una segnalazione facendola discendere dal solo mancato pagamento di canoni di leasing: la classificazione richiede una valutazione della complessiva situazione del debitore riconducibile a uno stato di insolvenza, e la segnalazione avventata espone l’intermediario a responsabilità. È la pronuncia più recente e più direttamente spendibile per un’impresa segnalata dopo poche rate insolute.
Cass. civ., n. 21428/2007. È la decisione da cui muove l’orientamento consolidato: la sofferenza non discende dal singolo inadempimento, ma presuppone una situazione di insolvenza anche non definitiva o una grave e non transitoria difficoltà economica. Serve a dimostrare che il principio non è una novità giurisprudenziale ma una regola stabile da quasi vent’anni.
ABF, Collegio di Palermo, decisione 29 luglio 2025, n. 7385. L’Arbitro ha esaminato una segnalazione contestata per assenza ab origine dei presupposti, richiamando l’insegnamento di legittimità: la sofferenza non è un automatismo ma il risultato di una valutazione della condizione finanziaria. Utile perché mostra che l’argomento funziona anche in sede arbitrale, con tempi più rapidi.
A sostegno della mossa 5 — il preavviso.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 25 maggio 2021, n. 14382. La Corte ha chiarito che l’obbligo di informativa preventiva previsto dall’art. 125 del Testo Unico Bancario opera nel perimetro del credito ai consumatori, e che l’informativa deve essere trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione negativa. Va conosciuta anche per il suo limite: non estende automaticamente l’obbligo a ogni rapporto d’impresa.
Cass. civ., ordinanza n. 39769/2021. Conferma il perimetro applicativo dell’art. 125 del Testo Unico Bancario in materia di segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie, richiamando il precedente del 2021.
ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 15 maggio 2023, n. 4632. Il Collegio ha escluso che dall’art. 125 del Testo Unico Bancario possa dedursi, a contrario, l’assenza di un obbligo di preavviso al di fuori del credito al consumo, valorizzando l’interpretazione sistematica e la disciplina unionale sulla protezione dei dati personali. È il riferimento che tiene aperta la strada anche per posizioni non riconducibili al credito ai consumatori.
ABF, Collegio di Bari, decisione 2 aprile 2025, n. 3435. Ai fini della legittimità della segnalazione a sofferenza in un sistema di informazioni creditizie, l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario. È la regola probatoria che rende conveniente contestare.
ABF, Collegio di Milano, decisione 29 maggio 2025, n. 5208. L’Arbitro ha dichiarato illegittima la segnalazione al sistema di informazioni creditizie perché l’intermediario aveva inviato soltanto il preavviso riferito alla Centrale dei Rischi e non quello specifico per il SIC, disponendo la cancellazione. Serve a smontare la difesa standard “il preavviso lo abbiamo mandato”.
ABF, Collegio di Palermo, decisione 29 luglio 2025, n. 7389. Secondo l’interpretazione dei Collegi, occorre un nuovo preavviso per i ritardi successivi al primo, sanato e non segnalato, finché non interviene la segnalazione. Argomento decisivo quando la segnalazione arriva a distanza di tempo dal primo sollecito.
ABF, Collegio di Milano, decisione 30 dicembre 2024, n. 13374. La decisione affronta modalità e tempistiche con cui l’intermediario deve inviare la comunicazione preliminare alla segnalazione, in un caso di invio tramite PEC. Utile per contestare non l’esistenza ma la tempestività e l’idoneità del canale.
ABF, Collegio di Roma, decisione 10 aprile 2026, n. 3150. Il Collegio ha riconosciuto che la garanzia procedurale consistente nell’obbligo di informare preventivamente l’interessato della prima segnalazione negativa trova fondamento anche nell’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, oltre che nel generale dovere di buona fede, e si è pronunciato anche sulla non automaticità del danno.
ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519/2023. Per la Centrale dei Rischi, l’invio dell’informativa di imminente segnalazione integra un obbligo di trasparenza e non un presupposto di legittimità: la violazione rileva sul piano risarcitorio. Va conosciuta perché è l’argomento che ti opporrà la controparte, e perché segna la differenza di regime tra Centrale dei Rischi e sistemi privati.
Tribunale di Lanciano, ordinanza 14 luglio 2025, n. 2720. Il giudice ha distinto i due regimi: l’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario e la Circolare n. 139/1991 non qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi, mentre il Codice di condotta prevede un obbligo di preavviso che è presupposto di legittimità della segnalazione nei sistemi privati.
A sostegno della mossa 4 — l’aggiornamento.
Cass. civ., ordinanza n. 3671/2024. La Corte ha ritenuto responsabile l’intermediario che aveva mantenuto la classificazione a sofferenza per mesi dopo l’intervenuta transazione. È il fondamento della richiesta di aggiornamento immediato e della contestazione del ritardo.
ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7386/2025. Il Collegio si è pronunciato sulla responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria della posizione debitoria. È la trasposizione in sede arbitrale dello stesso principio.
A sostegno della mossa 6 — cessione del credito, retroattività, onere di produzione.
Tribunale di Milano, Sez. VI civile, ordinanza cautelare 1° aprile 2026. Il giudice ha ordinato la cancellazione immediata della segnalazione operata da una cessionaria sulla base di una risalente comunicazione della banca cedente, in difetto di autonoma istruttoria sulla situazione finanziaria della debitrice. È il riferimento chiave nelle posizioni cedute a operatori del mercato dei crediti deteriorati.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 2298/2025. Il Collegio si è pronunciato sull’accertamento del diritto alla cancellazione delle segnalazioni nei sistemi privati e in Centrale dei Rischi con efficacia retroattiva, a fronte di vizi formali nel preavviso.
ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 10688/2025. Il cliente che contesta la legittimità della segnalazione deve produrre la segnalazione stessa. Conferma che la visura è il primo allegato, non un documento accessorio.
ABF, Collegio di Roma, decisioni 23 febbraio 2026, nn. 1642 e 1793. I Collegi si sono pronunciati in materia di segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia a carico di persone fisiche garanti per debiti di società: è il fronte da presidiare quando il blocco creditizio dell’impresa passa dal nome dell’amministratore.
A sostegno della valutazione sul risarcimento.
Cass. civ., Sez. Un., n. 26972/2008. Le Sezioni Unite hanno escluso la configurabilità del danno in re ipsa, rilevando che una simile impostazione snaturerebbe la funzione del risarcimento, trasformandolo in una pena privata. È la premessa di tutto l’orientamento successivo.
Cass. civ., n. 4443/2015 e Cass. civ., n. 1931/2017. Entrambe hanno escluso che il danno da illegittima segnalazione possa considerarsi sussistente per il fatto stesso della condotta, richiedendo l’accertamento del nesso causale e la prova del pregiudizio, distinto dal danno morale genericamente dedotto.
Cass. civ., ordinanza n. 11732/2024. Anche a fronte di una segnalazione ritenuta illegittima, il risarcimento non è automatico: occorre la prova specifica del pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.
Cass. civ., ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252. La pronuncia affronta il danno patrimoniale da illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi e i relativi oneri di allegazione.
Cass. civ., ordinanza 10 novembre 2025, n. 29599. Chi agisce in via risarcitoria deve fornire la prova sia del danno-evento sia del danno-conseguenza. È la formulazione più recente e più rigorosa del principio.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 4800/2026. Il nesso causale tra segnalazione e mancato ottenimento del credito non sussiste quando concorrono altri fattori — ipoteche, segnalazioni di altri istituti — che avrebbero comunque precluso il finanziamento. Da leggere prima di impostare una domanda risarcitoria, per capire che cosa andrà escluso.
ABF, Collegio di Milano, decisioni nn. 5192/2025 e 8782/2025. La prima riguarda la richiesta risarcitoria avanzata da una S.r.l. nei confronti di un intermediario per segnalazione a un sistema di informazioni creditizie; la seconda, l’illegittima segnalazione e il danno patrimoniale. Mostrano come la questione si pone concretamente per un soggetto societario.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 8872/2025. Il Collegio ha ribadito il proprio orientamento sull’onere probatorio in capo al cliente in caso di illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi e nei sistemi privati.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, che cosa lo Studio esegue su una posizione di questo tipo. Non “che cosa ti aiuta a fare”: che cosa fa.
- Estraiamo e leggiamo tutte le banche dati: richiediamo e analizziamo le visure dei sistemi di informazioni creditizie e il prospetto della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, per la società e per ciascuna persona fisica collegata, e attiviamo l’abbonamento mensile alla Centrale dei Rischi sulla PEC aziendale.
- Classifichiamo ogni riga e ne calcoliamo la scadenza: costruiamo il prospetto con categoria, norma applicabile e data di cancellazione attesa, così che ogni decisione successiva abbia una data e non un’impressione.
- Verifichiamo il preavviso confrontando gli atti: chiediamo all’intermediario la documentazione del canale, della data di spedizione e della tracciabilità della consegna, e confrontiamo le date con quelle di registrazione risultanti dalla visura.
- Ricostruiamo l’istruttoria della sofferenza: acquisiamo la documentazione bancaria anche ai sensi dell’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario e verifichiamo, bilanci alla mano, se la classificazione poggiava su una valutazione della complessiva situazione finanziaria o sul solo insoluto.
- Scriviamo il reclamo all’intermediario e al gestore, con il blocco della violazione ancorato alla norma e la richiesta formulata in termini eseguibili, inclusa la rettifica retroattiva e la comunicazione a tutti gli archivi coinvolti.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando la sede arbitrale è quella corretta, curando la produzione documentale che l’Arbitro richiede.
- Presentiamo il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per le posizioni delle persone fisiche — titolare di ditta individuale, socio illimitatamente responsabile, garante — indicando le norme violate e le misure richieste.
- Depositiamo il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. quando la continuità aziendale è a rischio immediato, documentando il periculum con revoche, dinieghi e commesse a rischio.
- Negoziamo gli accordi di definizione inserendo le clausole sulla segnalazione: qualificazione dell’operazione come regolarizzazione, termine di trasmissione dell’aggiornamento, estensione a tutti gli archivi.
- Impostiamo, quando il debito è ancora aperto, il percorso di regolazione della crisi — composizione negoziata per l’impresa, strumenti del sovraindebitamento per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale — perché senza questo passaggio la segnalazione continua a rigenerarsi.
Questo lavoro poggia su un profilo professionale preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: perché una segnalazione creditizia si contesta leggendo insieme il contratto bancario, il flusso delle segnalazioni e i bilanci della società, e sono competenze che stanno in professionisti diversi. E pesa la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, perché quando la riga negativa è alimentata da un debito ancora vivo, il rimedio non è processuale ma negoziale, e va condotto nella sede tecnica corretta. Gli avvocati e i commercialisti dello Studio lavorano sullo stesso caso e sugli stessi documenti, con un’unica linea difensiva: la stessa strategia che nasce dall’analisi della visura prosegue, senza cambio di difensore e senza ricostruzioni a metà strada, fino all’eventuale giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Chiusura
Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione che resta aperta; ogni mossa rimandata è un pezzo di merito creditizio che si consuma da solo. È tutto qui il senso di questo piano: le segnalazioni hanno date, e le date non trattano. Chi le conosce sceglie quando presentarsi al sistema bancario; chi le ignora si presenta sempre nel momento sbagliato e attribuisce il rifiuto alla sfortuna.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto in cui si incontrano le tre competenze certificate dell’Avv. Monardo che questo tema richiede: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per contestare come una banca ha rappresentato la tua impresa; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali, quando il debito che alimenta la segnalazione va regolato prima di poter essere cancellato; e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, perché se la contestazione diventa contenzioso, chi l’ha impostata è lo stesso che la porterà fino all’ultimo grado.
📩 Scrivici oggi stesso: portaci le visure, o lascia che siamo noi a richiederle, e avrai il calendario esatto di quello che scade da solo e l’elenco di quello che va contestato subito. Tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
