Segnalazione Crif E Leasing: Cosa Succede Ai Contratti In Corso?

Questa è una guida costruita al contrario rispetto al solito. Non parte dalle norme per arrivare ai casi: parte dalle domande che le persone e le imprese ci pongono davvero quando scoprono di essere finite in CRIF mentre hanno uno o più contratti di leasing ancora in corso. Le abbiamo raccolte, ordinate dalle più semplici alle più scomode, e a ciascuna abbiamo dato una risposta completa, con i riferimenti di legge e le pronunce che contano.

Il quadro normativo, in tre frasi. La segnalazione nei SIC — CRIF è il più conosciuto, ma non l’unico — è un trattamento di dati personali regolato dal GDPR e dal Codice di condotta approvato dal Garante privacy con il provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, divenuto pienamente operativo dopo l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio nell’ottobre 2022. Il contratto di leasing, invece, ha una sua disciplina generale dal 2017: l’art. 1, commi 136-140, della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, che definisce quando l’inadempimento dell’utilizzatore è “grave” e cosa accade al bene e ai soldi dopo la risoluzione. Sono due binari distinti che nella pratica si toccano di continuo: la segnalazione non risolve il contratto, ma quasi sempre arriva insieme alla lettera che lo risolve, e da lì in poi ogni mossa conta.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa intersezione. Il contenzioso su leasing e segnalazioni creditizie è materia bancaria e finanziaria: per questo l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono insieme il piano finanziario del contratto, il conteggio della concedente e il flusso delle segnalazioni. E poiché queste vertenze finiscono spesso in opposizione a decreto ingiuntivo e, non di rado, davanti alla Corte di Cassazione, il fatto che l’Avvocato sia cassazionista significa che la linea difensiva impostata il primo giorno può essere portata avanti dallo stesso difensore fino all’ultimo grado.

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Cos’è esattamente la segnalazione in CRIF, e chi decide di farla?

È l’inserimento dei dati sul tuo rapporto di credito in una banca dati privata, e la decisione la prende l’intermediario con cui hai il contratto, non un giudice e non un’autorità pubblica.

CRIF S.p.A. è una società privata che gestisce un SIC, cioè un sistema di informazioni creditizie. Banche, finanziarie e società di leasing vi aderiscono come “partecipanti” e comunicano mensilmente l’andamento dei rapporti: quanto hai chiesto, quanto stai rimborsando, se paghi puntuale, se sei in ritardo, di quante rate. Non ci sono solo dati negativi: il sistema contiene anche informazioni positive, e infatti un utilizzatore che paga regolarmente il leasing costruisce lì dentro la propria reputazione creditizia.

Va tenuta distinta dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, che è pubblica, riguarda esposizioni sopra una certa soglia e ha regole proprie. Sono due archivi diversi, con presupposti diversi e con obblighi di preavviso diversi: l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, con la decisione n. 5208 del 29 maggio 2025, ha dichiarato illegittima una segnalazione nel SIC proprio perché l’intermediario aveva inviato l’avviso previsto per la Centrale dei rischi e non quello specifico per il sistema privato.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse dei partecipanti ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR: significa che il tuo consenso non serve, ma significa anche che l’intermediario deve rispettare puntualmente le regole del Codice di condotta, perché è solo il rispetto di quelle regole a rendere lecito il trattamento. Quando una regola salta — il preavviso, l’esattezza del dato, l’aggiornamento tempestivo — la liceità viene meno, e con essa il diritto di tenere quel dato in circolazione.


Se mi segnalano in CRIF, il mio leasing si interrompe automaticamente?

No. La segnalazione è un atto informativo, non un atto di autotutela contrattuale: da sola non risolve il contratto, non fa scadere le rate future e non legittima nessuno a portarti via il bene.

Questo è il punto che genera più confusione, ed è bene fissarlo subito. Il contratto di leasing si scioglie solo per una di queste vie: la risoluzione di diritto azionata dalla concedente in forza di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), la risoluzione giudiziale per inadempimento grave (artt. 1453 e 1455 c.c.), il recesso nei casi previsti, oppure una causa di scioglimento prevista da una procedura concorsuale. La comunicazione al SIC non compare in questo elenco per una ragione semplice: non è un rimedio contrattuale, è la fotografia di un fatto già avvenuto.

Il rapporto reale, però, è di simultaneità. Nella prassi la concedente segue una sequenza: solleciti, preavviso di segnalazione, registrazione del ritardo nel SIC, messa in mora, dichiarazione di risoluzione. Quando l’utilizzatore scopre la segnalazione, spesso il contratto è già stato dichiarato risolto o sta per esserlo. Da qui l’impressione — sbagliata sul piano giuridico ma comprensibile sul piano dell’esperienza — che sia stata la segnalazione a far saltare tutto.

C’è poi un effetto indiretto, e questo è concreto: la segnalazione riduce o azzera la possibilità di rifinanziare, surrogare, chiedere una dilazione altrove. Un utilizzatore che avrebbe potuto tamponare due rate arretrate con un piccolo finanziamento si trova la porta chiusa proprio nel momento in cui gli servirebbe. La segnalazione non uccide il contratto: gli toglie l’ossigeno intorno. È per questo che contestarla tardi, quando la risoluzione è già arrivata, serve molto meno che intervenire nella finestra in cui il rapporto è ancora salvabile.


Quante rate devo saltare prima che il leasing possa essere risolto?

Per i contratti disciplinati dalla legge del 2017 la soglia è precisa: sei canoni mensili o due trimestrali, anche non consecutivi, nel leasing immobiliare; quattro canoni mensili, anche non consecutivi, negli altri leasing.

L’art. 1, comma 137, della L. 124/2017 definisce così il “grave inadempimento” dell’utilizzatore. È una soglia legale, non un’opinione del giudice: sotto quel livello, l’inadempimento non è per legge qualificabile come grave ai fini della risoluzione secondo quella disciplina.

Qui però va detta la verità completa, perché è la parte che quasi nessuna guida racconta. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, quando le parti hanno inserito una clausola risolutiva espressa con l’indicazione di obbligazioni specificamente determinate, il giudice non può sindacare la gravità dell’inadempimento: l’avveramento del fatto previsto dalla clausola produce la risoluzione di diritto una volta che il creditore dichiari di volersene avvalere. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 31763 del 2025, precisando al tempo stesso che resta possibile verificare se l’esercizio di quel diritto potestativo sia stato conforme a correttezza e buona fede, per intercettare le contestazioni pretestuose e l’abuso del diritto.

Ne deriva una regola pratica: la soglia dei quattro o sei canoni è la rete di sicurezza minima, ma la partita si gioca sul testo del contratto. Va letto per capire se la clausola richiama obbligazioni determinate o è una clausola di stile generica (nel secondo caso non produce risoluzione automatica), se prevede una soglia più severa di quella legale, se impone una diffida preventiva e con quale termine. La prima cosa da fare quando arriva la lettera non è rispondere: è mettere sul tavolo le condizioni generali firmate e verificare se la risoluzione è stata attivata secondo la clausola che le parti hanno realmente pattuito.


Entro quando devono avvisarmi, prima di segnalarmi?

Il preavviso deve precedere la registrazione, e i dati sul primo ritardo possono essere resi visibili agli altri operatori solo dopo che sono trascorsi almeno quindici giorni dalla spedizione dell’avviso.

Lo prevede il Codice di condotta per i SIC. Per i rapporti di credito al consumo l’obbligo ha anche una base di legge nell’art. 125, comma 3, del Testo unico bancario, che impone al finanziatore di informare preventivamente il consumatore la prima volta che registra un’informazione negativa in una banca dati.

Tre precisazioni che nella pratica fanno la differenza. La prima: il preavviso deve riguardare il SIC. Non basta la generica lettera di messa in mora che comunica l’esposizione senza annunciare l’imminente registrazione. La seconda: la prova dell’avviso è a carico dell’intermediario, e non è una prova di forma. L’ABF, Collegio di Torino, con la decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025 ha escluso che l’obbligo possa dirsi assolto mettendo semplicemente il documento a disposizione nell’area riservata dell’home banking: serve la dimostrazione che il destinatario lo abbia effettivamente ricevuto. La terza: il Codice di condotta ammette oggi anche canali digitali, purché tracciabili nella consegna, e il Garante era già intervenuto sul punto con il provvedimento del 26 ottobre 2017.

Chi ha diritto al preavviso? Il perimetro è discusso. La Cassazione, con la pronuncia n. 39769 del 13 dicembre 2021, ha affermato che il vizio da mancato avviso rileva nelle segnalazioni relative a operazioni di credito al consumo. L’ABF, dal canto suo, con la decisione del Collegio di coordinamento n. 4632/2023 ha esteso l’obbligo a tutte le persone fisiche, professionisti compresi, mentre alcune decisioni del 2025 lo hanno escluso per le società di capitali. Per un leasing strumentale intestato a una S.r.l. la strada del “mancato preavviso” è quindi più stretta rispetto a un leasing auto sottoscritto da un consumatore: non impossibile, ma da costruire su altri appigli.


Come funziona, passo per passo, dalla prima rata saltata alla risoluzione?

Provo a rispondere come la racconterei a voce, perché è una sequenza che ha una sua logica temporale precisa e conviene averla in testa tutta insieme.

Primo tempo: il ritardo. Salta una rata. L’intermediario invia sollecito e, se intende registrare il dato negativo, il preavviso di segnalazione. Da quel momento decorrono i quindici giorni entro i quali il dato sul primo ritardo non è ancora accessibile agli altri partecipanti. È la finestra più preziosa che esista, perché se il pagamento arriva prima della registrazione la segnalazione può non consolidarsi affatto.

Secondo tempo: la registrazione e l’aggiornamento mensile. Il dato entra nel SIC e viene aggiornato con cadenza mensile a cura del partecipante. Se nel frattempo la posizione peggiora — da uno a due, da due a quattro ritardi — cambia la classe di ritardo e cambiano, come vedremo, i tempi di permanenza.

Terzo tempo: la messa in mora e la decadenza dal beneficio del termine. La concedente intima il pagamento dell’arretrato entro un termine. Molti contratti collegano a questa fase la decadenza dal beneficio del termine, che rende immediatamente esigibile l’intero residuo, non solo le rate scadute.

Quarto tempo: la risoluzione. Con dichiarazione scritta la concedente si avvale della clausola risolutiva espressa. Da quel momento il contratto è sciolto: i pagamenti successivi non lo fanno rivivere, e la Cassazione ha già chiarito che gli importi versati dopo la comunicazione sono irrilevanti perché intervenuti quando il rapporto era cessato. Con la risoluzione cade anche il diritto di riscatto, che dal contratto derivava.

Quinto tempo: la restituzione del bene e il conteggio. Nasce l’obbligo di riconsegna, si apre la fase della ricollocazione del bene e si forma il credito residuo, che è il vero terreno di battaglia.

FaseAtto tipicoTermine di riferimentoChi lo compie / davanti a chi
Ritardo inizialeSollecito + preavviso di segnalazione al SICRegistrazione visibile non prima di 15 giorni dalla spedizioneSocietà di leasing → utilizzatore
RegistrazioneComunicazione del dato negativo al SICAggiornamento mensile obbligatorioPartecipante → gestore del SIC
Contestazione stragiudizialeReclamo/diffida all’intermediario e al gestoreRiscontro entro 1 mese, prorogabile di 2 in casi complessiUtilizzatore → intermediario e gestore
Messa in moraIntimazione di pagamento dell’arretratoTermine indicato dal contrattoSocietà di leasing → utilizzatore
RisoluzioneDichiarazione ex art. 1456 c.c.Soglia legale: 4 canoni mensili (6 nell’immobiliare), salvo clausolaSocietà di leasing → utilizzatore
Restituzione e venditaRiconsegna, stima, ricollocazione del beneValori di mercato, procedure competitiveSocietà di leasing
Recupero del creditoDecreto ingiuntivo per il residuoOpposizione entro 40 giorni dalla notificaUtilizzatore → Tribunale
Tutela d’urgenza sui datiRicorso cautelare per cancellazione/rettificaNessun termine fisso, ma il periculum va attualeUtilizzatore → Tribunale
Via alternativaRicorso all’ABF (previo reclamo)Reclamo preventivo obbligatorioUtilizzatore → Collegio ABF

Sui termini processuali una precisazione che ricorre spesso nelle domande: la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto di ogni anno e incide sul decorso dei termini processuali, non sulle scadenze contrattuali. Le rate di agosto restano dovute ad agosto.


Cosa succede al bene? Devono venire a prenderselo subito?

Con la risoluzione la concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma non ha il diritto di prenderselo da sé: se non lo riconsegni spontaneamente, deve procurarsi un titolo e agire in via esecutiva.

Lo dice il comma 138 della L. 124/2017, che al diritto alla restituzione affianca però un obbligo pesante a carico della concedente: corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotti l’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo pattuito per l’opzione finale di acquisto e le spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene in attesa della vendita.

Tradotto: il bene torna alla concedente, ma il suo valore torna nel conteggio a favore tuo. Il meccanismo serve a impedire il risultato che la giurisprudenza definisce da sempre “indebita locupletazione”: la concedente che si riprende il macchinario, lo rivende, e pretende comunque per intero i canoni futuri come se il bene non l’avesse mai riavuto.

Il comma 139 aggiunge che la vendita o ricollocazione deve avvenire ai valori di mercato, con criteri di trasparenza e pubblicità, e per gli immobili sulla base di una stima effettuata da un perito indipendente scelto in accordo tra le parti o, in mancanza, nominato dal presidente del tribunale. È una delle norme più disattese nella prassi e, non a caso, una delle più utili in difesa.

Nel frattempo, tra la risoluzione e la riconsegna, il bene resta nella disponibilità dell’utilizzatore ma non nella sua libera disponibilità giuridica: continuare a usarlo produce voci di danno ulteriori, occultarlo o trasferirlo espone a conseguenze ben più serie della semplice morosità. La linea corretta, nella quasi totalità dei casi, non è resistere alla riconsegna, ma pretendere che la stima e la vendita avvengano in modo verificabile: è lì che si formano le differenze economiche che contano davvero.


Dopo la risoluzione, quanto mi possono chiedere davvero?

Meno di quanto quasi sempre chiedono, se il conteggio viene verificato voce per voce.

Il credito che la concedente fa valere si compone in genere di quattro blocchi: canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, canoni a scadere (che devono essere considerati in linea capitale, non nella loro componente di interessi non maturati), prezzo di riscatto, spese di recupero e conservazione. Da questo totale va detratto il valore realizzato con la vendita del bene o, se il bene non è ancora stato venduto, il suo valore di mercato.

Sui contratti risolti prima del 29 agosto 2017 — che sono ancora tanti nei contenziosi in corso — il quadro è quello fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021: la legge del 2017 non è retroattiva, per cui a quei rapporti continua ad applicarsi, in via analogica, l’art. 1526 c.c. dettato per la vendita con riserva di proprietà, con il diritto della concedente a un equo compenso per l’uso del bene e il potere del giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1999 del 1° aprile 2025, ha proposto una lettura diversa e più evolutiva, ritenendo applicabile la disciplina del 2017 anche a contratti risolti prima, purché gli effetti non siano esauriti e la lite sia ancora pendente: segno che, su questo passaggio, il terreno è tuttora mobile e va gestito con argomenti, non con automatismi.

In entrambi gli scenari c’è però un presidio costante, ed è il controllo giudiziale sull’equilibrio finale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20780 del 2024, ha ricordato che il giudice deve verificare, anche d’ufficio, che l’applicazione concreta della clausola penale non si traduca in un arricchimento ingiustificato e che il valore del bene restituito vada comunque detratto. Il conteggio della concedente non è un dato di fatto: è una domanda giudiziale, e come tale va provata e può essere ridotta.


Come faccio a far cancellare una segnalazione che ritengo sbagliata?

Ci sono tre strade, e vanno scelte in base a cosa è sbagliato e a quanto urge.

La prima è stragiudiziale ed è quasi sempre il passaggio d’apertura: reclamo scritto all’intermediario segnalante e, in parallelo, istanza al gestore del SIC per l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione). Il riscontro va dato entro un mese, prorogabile di due mesi in casi di particolare complessità. Va chiesta subito copia della visura completa: senza il documento che fotografa la segnalazione contestata la difesa parte azzoppata, e l’ABF, Collegio di Bologna, con la decisione n. 10688 del 5 dicembre 2025 ha respinto proprio per questa ragione un ricorso in cui la segnalazione non era stata prodotta.

La seconda è il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, previo reclamo. È rapido, non richiede difesa tecnica obbligatoria, e ha prodotto un corpo di decisioni ormai molto denso: cancellazione per preavviso mancante o non provato, responsabilità per il ritardato aggiornamento della posizione, riconoscimento — più raro — di somme a titolo di ristoro. Le decisioni non hanno l’efficacia di una sentenza, ma l’inottemperanza viene resa pubblica, e questo pesa.

La terza è giudiziale ed è la strada obbligata quando il tempo è il problema. Il ricorso cautelare d’urgenza consente di ottenere in poche settimane l’ordine di cancellazione o rettifica: il Tribunale di Avellino, con l’ordinanza del 23 maggio 2025, ha accolto il ricorso di una società illegittimamente segnalata ordinando all’istituto la correzione immediata delle registrazioni. Il presupposto è dimostrare non solo l’illegittimità, ma anche il pregiudizio attuale e irreparabile che deriva dal restare segnalati un altro mese.

Un avvertimento onesto: nessuna di queste vie serve a “ripulire” una segnalazione corretta. Se il dato è vero, aggiornato, preceduto da un preavviso valido e ancora nei termini di conservazione, non esiste tecnica legale che lo faccia sparire — e diffidare da chi promette il contrario è un buon esercizio di prudenza.


Se pago tutto l’arretrato, la segnalazione sparisce subito?

No, e questa è forse la delusione più frequente: regolarizzare fa partire il conto alla rovescia, non lo azzera.

I tempi di conservazione sono fissati dal Codice di condotta e applicati automaticamente dal gestore. Per i ritardi poi regolarizzati: dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione se il ritardo non superava le due rate o i due mesi; ventiquattro mesi se il ritardo era superiore. Per gli inadempimenti mai regolarizzati: trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto, con un tetto massimo — chiarito dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 — di cinque anni dalla data di scadenza del rapporto risultante dal contratto, perché il termine finale non può restare indefinito. Le informazioni positive relative a rapporti regolarmente estinti restano invece per sessanta mesi.

Due conseguenze pratiche. La prima: nei ritardi di una o due rate conviene rientrare in fretta anche per una ragione di archivio, perché la classe di ritardo determina se resterai visibile un anno o due. La seconda: la data che fa decorrere il termine è quella della registrazione della regolarizzazione, non quella del bonifico. Se l’intermediario aggiorna in ritardo, il tuo conto alla rovescia parte in ritardo — ed è un ritardo contestabile. L’ABF, Collegio di Palermo, con la decisione n. 7386 del 2025 si è occupata proprio della responsabilità dell’intermediario per il mancato tempestivo aggiornamento della posizione.

C’è poi il caso del saldo e stralcio, molto ricorrente nei leasing chiusi con una transazione. Il Garante ha affrontato l’ipotesi di posizioni definite transattivamente rimaste in archivio trentasei mesi anziché ventiquattro, ritenendo fondato il reclamo dell’interessato: quando la posizione viene chiusa con un accordo che estingue l’obbligazione, il termine applicabile va individuato con attenzione, non per abitudine gestionale.


Ho tre contratti con finanziarie diverse: se mi segnalano su uno, mi possono chiudere gli altri?

Non per il solo fatto della segnalazione. Ma il quadro complessivo che quella segnalazione rende visibile può legittimare, a certe condizioni, reazioni sugli altri rapporti.

Distinguiamo tre situazioni.

La prima: contratti con la stessa concedente. Qui operano spesso clausole di collegamento negoziale o di cross-default, che qualificano l’inadempimento su un rapporto come inadempimento su tutti. Sono clausole valide, ma vanno lette con rigore: se richiamano genericamente “qualsiasi obbligazione”, rischiano di essere clausole di stile prive dell’effetto risolutivo automatico, perché la clausola risolutiva espressa richiede l’indicazione di obbligazioni specificamente determinate.

La seconda: contratti con soggetti diversi che invocano la decadenza dal beneficio del termine. L’art. 1186 c.c. consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie prestate. È una norma reale, ma non è un grimaldello: richiede una situazione oggettiva di insolvenza o di deterioramento delle garanzie, non la semplice comparsa di un dato negativo in una banca dati privata. Un principio parallelo è consolidato in materia di Centrale dei rischi almeno dalla sentenza della Cassazione n. 21428 del 2007: la classificazione a sofferenza presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, non il singolo ritardo.

La terza: la revoca degli affidamenti bancari. Qui il perimetro è contrattuale e va verificato caso per caso; ciò che si può dire è che un’automatica reazione a catena innescata dalla sola visibilità del dato, senza alcuna valutazione della posizione complessiva, è un comportamento sindacabile sotto il profilo della correttezza e della buona fede nell’esecuzione del contratto.

Il rischio reale, in questi casi, non è giuridico ma cronologico: le lettere delle diverse controparti arrivano a distanza di pochi giorni e ciascuna ha termini propri. Gestirle una alla volta, in ordine di arrivo, è il modo più efficace per perderle tutte.


Sono una società, non un consumatore: valgono per me le stesse tutele?

In parte no, ed è meglio saperlo prima di impostare una difesa che poggia sull’argomento sbagliato.

Sul preavviso, come detto, la tutela più forte è quella del consumatore, ancorata all’art. 125, comma 3, TUB e valorizzata dalla Cassazione n. 39769/2021. Le persone giuridiche si muovono su un terreno più incerto: alcune decisioni ABF del 2025 hanno escluso le società dall’obbligo di avviso preventivo nel SIC.

Le tutele che restano piene, e che per un’impresa sono spesso più efficaci, sono altre tre. L’esattezza del dato: un importo sbagliato, una classe di ritardo errata, un rapporto attribuito a un soggetto diverso sono violazioni del principio di esattezza che nessuna qualifica soggettiva può sanare. L’aggiornamento: la posizione va aggiornata mensilmente e il ritardo colpevole nell’aggiornare è fonte di responsabilità. La proporzionalità della classificazione: segnalare come insolvenza ciò che è un ritardo, o come definitivo ciò che è contestato in giudizio, è un errore qualificatorio, non una scelta discrezionale.

C’è poi il profilo del danno, dove la posizione dell’impresa è paradossalmente più solida sul piano patrimoniale e più fragile su quello reputazionale. Il Tribunale di Roma, sezione XVII, con l’ordinanza del 30 gennaio 2025 ha inquadrato la condotta dell’intermediario che segnala illegittimamente come fonte di una duplice responsabilità: contrattuale ex art. 1218 c.c. e, insieme, extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Per una S.r.l. che ha visto saltare una fornitura o una gara, questa doppia via è un asset difensivo.


Ho firmato come garante del leasing di una società: possono segnalare anche me?

Sì, il garante escusso può essere segnalato — ma proprio perché è una persona fisica, gode di tutele procedurali che alla società non spettano.

Il fideiussore di un contratto di leasing è a tutti gli effetti un soggetto censibile: se la garanzia viene escussa e il pagamento non arriva, il dato negativo lo riguarda personalmente e finisce nel suo profilo creditizio, con tutte le conseguenze del caso sul mutuo di casa, sul fido personale, sulla carta di credito revolving della moglie cointestataria.

La giurisprudenza di merito ha però riconosciuto al garante-persona fisica le garanzie procedurali del sistema. Il Tribunale di Bari, sezione IV civile, con la sentenza n. 4076 del 13 ottobre 2023 ha dichiarato illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore perché la banca non gli aveva inviato il preavviso, pur negando poi il risarcimento per difetto di prova del pregiudizio. È una decisione che va letta in entrambe le direzioni: conferma la tutela e, al tempo stesso, avverte che la cancellazione e il risarcimento sono due domande diverse, con oneri probatori diversi.

Una raccomandazione specifica per i garanti: verificare sempre se la garanzia prestata è quella che si crede. Molte fideiussioni omnibus a corredo dei leasing coprono obbligazioni ulteriori rispetto al contratto per cui si è firmato, e la contestazione della segnalazione diventa spesso l’occasione — o il pretesto processuale — per far emergere questioni sulla validità o sull’estinzione della garanzia stessa.


E se accedo a una procedura di crisi o al sovraindebitamento? Il leasing salta comunque?

No, e anzi qui l’ordinamento fa esattamente il contrario di ciò che il senso comune si aspetta: protegge la continuazione del contratto.

Per l’impresa, il Codice della crisi contiene un principio che ribalta la logica delle clausole “ipso facto”. Nella composizione negoziata, l’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori — banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari compresi — non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, né revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Nel concordato in continuità, l’art. 94-bis CCII dispone una regola gemella, rendendo inefficaci le clausole che facciano derivare risoluzione, modifica o sospensione dal solo deposito della domanda o dalla concessione delle misure protettive, con una protezione rafforzata per i contratti essenziali. E i giudici l’hanno applicata anche ai leasing: il Tribunale di Trento, con provvedimento del 10 ottobre 2023, ha inibito in via cautelare la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria; il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025, ha ritenuto operative quelle tutele già nella fase prenotativa del concordato.

Per il consumatore sovraindebitato, l’art. 67, comma 5, CCII consente di prevedere nel piano la prosecuzione del pagamento, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se il debitore è in regola o se il giudice lo autorizza a pagare lo scaduto: una norma pensata per il mutuo, ma che ha aperto un ragionamento più ampio sulla possibilità di tenere fuori dal concorso i rapporti funzionali alla vita del debitore, tanto che il Tribunale di Pescara, il 10 maggio 2025, ha ammesso la rimessione in termini per il pagamento delle rate scadute.

In questo campo lo Studio Monardo opera con titoli specifici: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC — il che significa che la scelta tra difendersi sul singolo contratto e aprire un percorso di regolazione della crisi viene valutata da chi conosce entrambe le procedure dall’interno, e non teoricamente.


Rischio di perdere il bene e continuare a pagare lo stesso?

Sì, è uno scenario possibile, e sarebbe disonesto negarlo. Ma è anche lo scenario che la legge e la giurisprudenza contrastano con gli strumenti più efficaci di tutta questa materia.

Il rischio si materializza così: la concedente riprende il bene, lo rivende a un valore molto basso o non lo rivende affatto, e chiede all’utilizzatore la differenza calcolata come se il bene valesse zero. Il risultato è un debito residuo enorme a fronte di un macchinario, di un capannone o di un veicolo che è tornato nella disponibilità di chi lo pretende.

Contro questo esito operano tre presidi. Il primo è normativo: il comma 138 impone la deduzione di quanto ricavato dalla vendita ai valori di mercato e il comma 139 detta le regole di trasparenza della ricollocazione. Il secondo è giurisprudenziale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 28022 del 2021, ha affermato che il cosiddetto patto di deduzione — la clausola che consente alla concedente di determinare il valore del bene per detrarlo dal credito — va interpretato ed eseguito secondo correttezza e buona fede, sicché se al momento dell’esazione il bene non è ancora stato venduto la concedente deve comunque portare in detrazione il suo valore commerciale, esplicitando il criterio di stima adottato. Il terzo è processuale: la riduzione della penale manifestamente eccessiva è potere-dovere del giudice, esercitabile anche d’ufficio, come ribadito dall’ordinanza n. 21293 del 2024.

Quindi la risposta onesta è: il rischio esiste solo se il conteggio non viene contestato. Se viene contestato con una perizia sul valore del bene e una verifica delle modalità di vendita, la forbice tra il preteso e il dovuto si riduce, a volte in misura molto significativa.


Per quanto tempo resterò segnalato, davvero?

Il tempo lo stabilisce l’archivio, non la trattativa: dodici, ventiquattro o trentasei mesi a seconda della gravità e della regolarizzazione, con il tetto dei cinque anni per gli inadempimenti mai sanati.

Ma la domanda che si nasconde dentro questa domanda è un’altra: “quando tornerò a poter ottenere credito?”. E lì la risposta è meno meccanica. Il diniego di un finanziamento non nasce dalla singola riga negativa: nasce da una valutazione complessiva del merito creditizio che pesa lo storico dei pagamenti, i rapporti in essere, lo scoring, altre banche dati. È un punto che il Tribunale di Reggio Calabria, nella sentenza n. 1344 del 13 agosto 2025, ha valorizzato in modo netto proprio per negare il nesso causale tra segnalazione e diniego: le lettere di rifiuto prodotte richiamavano una valutazione omnicomprensiva, di cui l’esito CRIF era solo uno degli input.

Questa constatazione ha un lato scomodo e uno utile. Il lato scomodo è che dimostrare il danno da mancato accesso al credito è difficile. Il lato utile è che l’accesso al credito può migliorare prima della cancellazione, se nel frattempo si costruisce uno storico positivo: le informazioni positive restano in archivio sessanta mesi e pesano anch’esse nella valutazione.

Una raccomandazione operativa: alla scadenza dei termini la cancellazione è automatica, ma non è infallibile. Vale la pena richiedere una visura di controllo e, se il dato è ancora lì oltre i termini, chiederne la rimozione — perché la conservazione oltre il tempo previsto è di per sé un trattamento illecito.


Se faccio causa alla finanziaria, ottengo un risarcimento?

Non automaticamente. E chi vi dice il contrario non vi sta rendendo un servizio: il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa e va provato.

Questo è il punto su cui la giurisprudenza è più costante e più severa. La lesione della reputazione economica può essere provata anche per presunzioni semplici e massime di comune esperienza, ma restano fuori dall’area risarcibile i disagi, i fastidi e le insoddisfazioni della vita quotidiana, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, richiamato costantemente anche dai Collegi ABF.

Sul danno patrimoniale la prova richiesta è ancora più stringente: non basta allegare un diniego di finanziamento, occorre dimostrare il beneficio economico specifico che si sarebbe ottenuto in assenza della segnalazione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 712 del 3 marzo 2025, ha respinto una domanda impostata sulla perdita di chance di ottenere un finanziamento per ristrutturare un immobile, per assenza di elementi concreti da cui desumere il pregiudizio.

Cosa significa, in pratica? Che il fascicolo va costruito prima, non dopo. Servono: la visura che fotografa la segnalazione contestata con le date, le lettere di diniego con l’indicazione della banca dati consultata, la documentazione della trattativa o della gara persa, il confronto tra le condizioni ottenute prima e dopo, la prova del tempo di permanenza del dato illegittimo. E servono le decisioni ABF favorevoli, quando ci sono, perché la conferma dell’illegittimità in sede arbitrale rafforza la successiva domanda giudiziale.

La cancellazione e il risarcimento sono due obiettivi distinti: il primo si ottiene spesso e rapidamente, il secondo solo con una prova costruita con metodo.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Due, perché i numeri raccontano meglio di qualunque spiegazione. Sono ipotesi dimostrative costruite per far vedere come funziona il meccanismo, non casi realmente seguiti.

Prima ipotesi — leasing strumentale, quattro canoni saltati. Una S.r.l. ha in essere un leasing su una macchina utensile: canone mensile di 1.480 €, 32 canoni residui alla data della crisi di liquidità, prezzo di riscatto 4.700 €. L’azienda salta i canoni di febbraio, marzo, aprile e giugno. Il 5 luglio la concedente invia il preavviso di segnalazione; il 24 luglio registra il ritardo nel SIC; il 12 settembre, raggiunta la soglia dei quattro canoni mensili anche non consecutivi prevista dal comma 137, dichiara la risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva espressa. Il macchinario viene riconsegnato il 30 settembre.

Il conteggio della concedente arriva così: 5.920 € di canoni scaduti, 47.360 € di canoni a scadere, 4.700 € di riscatto, 2.150 € di spese di recupero e custodia. Totale preteso: 60.130 €, con richiesta di decreto ingiuntivo.

Cosa cambia con la verifica. Primo: i canoni a scadere vanno considerati in linea capitale, e la quota interessi non maturata — ipotizziamo 6.800 € — esce dal conteggio. Secondo: il macchinario viene collocato sul mercato a 26.500 €, importo che va integralmente dedotto; se la concedente lo tiene fermo in magazzino senza venderlo, va comunque detratto il valore commerciale stimato. Terzo: le spese vanno documentate, non asserite. Il residuo effettivo si riposiziona intorno ai 24.000 €, e su quella cifra si discute di riduzione della penale. La differenza rispetto alla pretesa iniziale non nasce da un cavillo: nasce dall’applicazione delle regole di legge sul conteggio.

Seconda ipotesi — leasing auto di un professionista e segnalazione senza preavviso. Un professionista ha un leasing su un veicolo, canone 610 €. Salta le rate di marzo e aprile per un problema di incasso, e paga entrambe il 9 maggio. Il 21 aprile, però, la finanziaria aveva già registrato il ritardo nel SIC, senza aver mai inviato un preavviso specifico relativo alla banca dati: nel fascicolo c’è solo una lettera di sollecito del 2 aprile che comunica l’esposizione.

Il 3 giugno una banca gli nega l’anticipo su fatture. Il 10 giugno chiede la visura e scopre la segnalazione. La difesa muove su due binari paralleli: reclamo all’intermediario e istanza al gestore per la cancellazione, fondati sull’assenza di un preavviso valido e provato; e in subordine, se il riscontro tarda, ricorso all’ABF. Se la segnalazione cade, il ritardo — che comunque era di due rate, poi regolarizzate — non produce il conto alla rovescia di dodici mesi. Se invece resta, la registrazione della regolarizzazione del 9 maggio fa decorrere quel termine, e il dato sarà visibile fino al maggio successivo. Sul risarcimento, il diniego dell’anticipo va documentato con la lettera della banca, ma la sua efficacia probatoria dipenderà da quanto quella lettera colleghi il rifiuto proprio a quella riga.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Le domande che riceviamo riguardano quasi sempre il debito. Quasi nessuno fa quella che, nella maggioranza dei casi, sposta più denaro di tutte le altre messe insieme:

“Il bene che mi state riprendendo, quanto vale davvero, chi lo ha stimato, e quando lo venderete?”

È la domanda decisiva perché il credito residuo, dopo la risoluzione, è una sottrazione: da un lato ciò che la concedente pretende, dall’altro il valore di realizzo del bene. Se il secondo termine dell’operazione resta indeterminato — o viene determinato unilateralmente da chi ha interesse a comprimerlo — la sottrazione è viziata in partenza.

La legge ha preso posizione su questo punto. Il comma 139 richiede che la vendita o la ricollocazione avvengano ai valori di mercato, con criteri di trasparenza e forme di pubblicità idonee, e per gli immobili sulla base di una stima di un perito indipendente scelto d’accordo tra le parti o, in mancanza dell’accordo, nominato dal presidente del tribunale. La giurisprudenza ha fatto il resto: il patto di deduzione va eseguito secondo buona fede, con l’obbligo di detrarre il valore commerciale anche quando la vendita non è ancora avvenuta e di esplicitare il criterio adottato. E in una vicenda decisa dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 971 del 26 aprile 2023, l’accertamento peritale ha mostrato che il bene era stato ceduto a un prezzo sensibilmente inferiore al valore di mercato, con conseguente riduzione dell’importo dovuto dall’utilizzatrice.

Le domande operative che ne discendono sono quattro, e vanno poste per iscritto: la stima esiste in forma documentale e chi l’ha redatta? Il perito è indipendente o è un fornitore abituale della concedente? Che pubblicità è stata data alla vendita, e a quanti potenziali acquirenti è stato proposto il bene? Quanto tempo è passato tra la riconsegna e la collocazione, e chi ha sostenuto i costi di quel tempo?

Il silenzio su queste quattro domande è, molto spesso, la parte più interessante della risposta.


Ma i giudici cosa dicono?

Questa è la sezione che di solito i lettori saltano e che invece decide le cause. Ecco il quadro dei riferimenti aggiornati, con l’indicazione di cosa afferma ciascuno e perché serve in un contenzioso che unisce leasing e segnalazioni.

Cassazione, Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. La disciplina del leasing introdotta dalla L. 124/2017 non ha effetti retroattivi: si applica ai rapporti in cui i presupposti della risoluzione previsti dal comma 137 non si erano ancora verificati alla sua entrata in vigore, mentre per i contratti risolti prima resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo. È la bussola per capire quale regime governa il conteggio.

Cassazione, ordinanza n. 21293 del 2024. Nel leasing traslativo risolto prima della riforma, la clausola che predetermina il danno dovuto dall’utilizzatore è una valida clausola penale, ma il giudice ha il potere-dovere di ridurla d’ufficio se manifestamente eccessiva, tenendo conto di tutte le circostanze, compresa la reimmissione del bene sul mercato.

Cassazione, ordinanza n. 20780 del 2024. Il concedente, riottenuto il bene, deve attivarsi per venderlo; in mancanza, il giudice deve considerarne il valore di mercato al momento della restituzione e detrarlo dal credito, così da evitare che la penale produca un arricchimento ingiustificato.

Cassazione, n. 28022 del 2021. È valida la clausola che attribuisce al concedente il diritto ai canoni scaduti e a quelli futuri attualizzati, così come il patto di deduzione che gli consente di determinare il valore del bene; ma quel patto va interpretato ed eseguito secondo correttezza e buona fede, con detrazione del valore commerciale anche in assenza di vendita e con esplicitazione del criterio di stima.

Cassazione, ordinanza n. 31763 del 2025. In presenza di clausola risolutiva espressa il giudice non può sindacare la gravità dell’inadempimento, dovendo solo accertare che questo si sia verificato e sia imputabile; resta però ammissibile il controllo sulla conformità a buona fede dell’esercizio del diritto di risolvere, a presidio contro gli abusi.

Cassazione, sezione I, 13 dicembre 2021, n. 39769. Il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’obbligo di preventivo avviso al debitore classificato negativamente per la prima volta assume rilievo con riferimento alle operazioni di credito al consumo: è la pronuncia che perimetra l’argomento del mancato preavviso.

Cassazione, n. 21428 del 2007. La classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero ritardo o sul singolo inadempimento, ma presuppone la valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente. È il principio da cui discende l’illegittimità delle classificazioni sproporzionate.

Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972. I pregiudizi consistenti in disagi, fastidi e insoddisfazioni della vita quotidiana non sono risarcibili: il danno non patrimoniale da segnalazione illegittima esiste, ma va allegato e provato nella sua concreta consistenza, eventualmente anche per presunzioni.

Corte d’Appello di Roma, 1° aprile 2025, n. 1999. Sostiene, con lettura storico-evolutiva, che la L. 124/2017 possa applicarsi anche ai contratti risolti prima della sua entrata in vigore quando gli effetti non si siano esauriti e la lite sia ancora pendente, per evitare disparità irragionevoli tra situazioni identiche.

Tribunale di Brescia, 26 aprile 2023, n. 971. Le clausole più gravose rispetto al comma 138 restano valide se preservano l’equilibrio sinallagmatico prevedendo la decurtazione di quanto ricavato dalla vendita; accertato tramite consulenza che il bene era stato ceduto ben sotto il valore di mercato, la penale è stata ridotta.

Tribunale di Roma, sezione XVII, ordinanza 30 gennaio 2025. L’intermediario che effettua una segnalazione illegittima risponde sia sul piano contrattuale ex art. 1218 c.c., sia sul piano extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con esposizione tanto alla cancellazione quanto al risarcimento.

Tribunale di Avellino, ordinanza 23 maggio 2025. Accoglie il ricorso cautelare di una società indebitamente segnalata a sofferenza, ordinando la correzione immediata delle registrazioni: conferma la praticabilità della tutela d’urgenza quando il pregiudizio è attuale.

Tribunale di Reggio Calabria, 13 agosto 2025, n. 1344. Rigetta la domanda risarcitoria perché i pregiudizi non patrimoniali erano dedotti in termini generici e perché i dinieghi di finanziamento richiamavano una valutazione omnicomprensiva del merito creditizio, di cui l’esito CRIF era solo uno degli elementi: il nesso causale va provato in modo stringente.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 3 marzo 2025, n. 712. Nega il risarcimento per perdita di chance in assenza di elementi concreti idonei a dimostrare il pregiudizio economico effettivamente subito.

Tribunale di Bari, sezione IV civile, 13 ottobre 2023, n. 4076. Dichiara illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore per mancato invio del preavviso, negando però il risarcimento per difetto di prova di pregiudizi specifici.

Tribunale di Trento, 10 ottobre 2023, e Tribunale di Milano, decreto 2 novembre 2025. Il primo ha inibito in via cautelare la risoluzione di un contratto di leasing nel contesto di una procedura di regolazione della crisi; il secondo ha ritenuto applicabili le tutele dell’art. 94-bis CCII già nella fase prenotativa del concordato, a protezione dei rapporti essenziali alla continuità.

Decisioni ABF di riferimento. Collegio di coordinamento n. 4632/2023 sull’estensione dell’obbligo di preavviso a tutte le persone fisiche; Collegio di Torino n. 1101 del 29 gennaio 2025 sull’insufficienza della messa a disposizione in home banking; Collegio di Milano n. 5208 del 29 maggio 2025 sulla distinzione tra preavviso per la Centrale dei rischi e preavviso per il SIC; Collegio di Palermo n. 7386/2025 sulla responsabilità da ritardato aggiornamento; Collegio di Roma n. 6536 del 3 luglio 2025 e Collegio di Napoli n. 6706 dell’8 luglio 2025 sull’onere di prova del danno; Collegio di Bologna n. 10688 del 5 dicembre 2025 sulla necessità di produrre la segnalazione contestata.


E voi, concretamente, cosa fate?

Non “aiutiamo a capire”. Ecco, in ordine, gli interventi che lo Studio Monardo esegue in una vertenza che unisce leasing e segnalazione creditizia.

  1. Acquisiamo e leggiamo la visura completa del SIC, ricostruendo per ciascun rapporto la data di prima registrazione, la classe di ritardo, gli aggiornamenti mensili e la data da cui decorre il termine di conservazione.
  2. Verifichiamo il preavviso di segnalazione confrontando la data di spedizione, il contenuto e la prova di consegna con quanto richiesto dal Codice di condotta, per accertare se i quindici giorni siano stati effettivamente rispettati e se l’avviso riguardasse il SIC e non un’altra banca dati.
  3. Analizziamo le condizioni generali del contratto di leasing, isolando la clausola risolutiva espressa e verificando se richiami obbligazioni specificamente determinate o se si esaurisca in una formula di stile priva di effetto risolutivo automatico.
  4. Ricalcoliamo il conteggio della concedente voce per voce: canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di opzione, spese documentate, e soprattutto il valore da dedurre per il bene restituito.
  5. Contestiamo per iscritto la stima e le modalità di ricollocazione del bene, chiedendo la documentazione della perizia, le forme di pubblicità adottate e i tempi intercorsi tra riconsegna e vendita, e quando serve incarichiamo un tecnico per la stima di parte.
  6. Redigiamo e inviamo il reclamo all’intermediario e l’istanza al gestore del SIC per rettifica o cancellazione ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, presidiando i termini di riscontro.
  7. Predisponiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando la via arbitrale è la più rapida, e il ricorso cautelare al Tribunale quando il pregiudizio è attuale e non tollera i tempi dell’ABF.
  8. Proponiamo opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla concedente per il credito residuo, sollevando la riduzione della penale manifestamente eccessiva, l’eccezione sul valore di realizzo e le questioni sulle garanzie prestate.
  9. Costruiamo il fascicolo probatorio del danno, raccogliendo dinieghi di credito, condizioni peggiorate, trattative o commesse perdute, e documentando la durata della permanenza del dato illegittimo.
  10. Valutiamo, quando il quadro complessivo lo richiede, il passaggio a uno strumento di regolazione della crisi — composizione negoziata, concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore — per proteggere i contratti pendenti e i rapporti essenziali all’attività.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: il conteggio post-risoluzione di un leasing non è solo un problema giuridico, è un problema di piano finanziario, di attualizzazione dei canoni e di valore di realizzo, e per questo avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, non in sequenza. A questo si affianca la continuità della strategia: la linea impostata nella prima diffida è la stessa che viene sostenuta in opposizione a decreto ingiuntivo, in appello e, se il caso lo richiede, davanti alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e senza il cambio di rotta che spesso indebolisce le difese passate di mano da un grado all’altro.

Lo Studio non promette esiti. Assume impegni di mezzi: analizzare, verificare, ricalcolare, contestare e costruire la strategia più solida che i documenti consentono.


Tre cose da portare via da questa lettura

La prima: la segnalazione in CRIF non risolve il leasing. A risolverlo è la clausola risolutiva espressa o la risoluzione giudiziale, e il contratto va letto prima di reagire, perché è lì che si trova la soglia realmente applicabile.

La seconda: dopo la risoluzione, il credito della concedente è una sottrazione in cui il valore del bene restituito deve entrare per intero. Il conteggio ricevuto è una pretesa, non un fatto accertato, e la legge del 2017 e la giurisprudenza sulla penale offrono strumenti concreti per ridurlo.

La terza: cancellazione e risarcimento sono due obiettivi diversi. La prima si ottiene spesso, anche in tempi brevi, se il preavviso manca o il dato è inesatto o non aggiornato; il secondo richiede una prova costruita con metodo fin dal primo giorno.

Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa materia per ragioni verificabili e non generiche: il contenzioso su leasing, conteggi post-risoluzione e segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia è materia bancaria e finanziaria, e l’Avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale proprio in diritto bancario e tributario, affiancando avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. Trattandosi di vertenze che approdano regolarmente in opposizione e nei gradi superiori, la qualifica di cassazionista assicura che la stessa linea difensiva possa essere portata fino all’ultimo grado. E quando la crisi non riguarda un solo contratto ma l’intera posizione, le abilitazioni di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC consentono di spostare la difesa dal singolo rapporto alla protezione complessiva dei contratti pendenti.

📩 Non lasciare che siano i termini a decidere per te: se hai ricevuto un preavviso di segnalazione, una risoluzione o un decreto ingiuntivo su un contratto di leasing, mettiti in contatto oggi stesso con lo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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