Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se sei arrivato qui è perché la tua impresa ha un problema di liquidità, di debiti scaduti, di fornitori che non ti fanno più credito o di banche che hanno iniziato a stringere, e hai capito che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mette a disposizione degli strumenti per uscirne. Bene. Il primo ostacolo che incontrerai non sarà il tribunale, non sarà l’esperto, non sarà nemmeno il ceto creditorio: sarà il fascicolo documentale. Perché in tutte le procedure di regolazione della crisi — dalla composizione negoziata al concordato preventivo, dagli accordi di ristrutturazione al concordato minore — la legge non ti chiede di raccontare la tua situazione: ti chiede di documentarla, con atti tipizzati, aggiornati entro finestre temporali precise e caricati o depositati nell’ordine giusto.
Se la documentazione è incompleta, la domanda non parte: viene dichiarata inammissibile, oppure il tribunale ti assegna un termine per integrare e nel frattempo i creditori continuano ad agire. Questa guida ti porta, mossa per mossa, dalla situazione attuale al deposito di un fascicolo che regge.
Perché lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo. Il tema del titolo — l’avvio di una procedura di crisi d’impresa — è materia dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè del professionista abilitato a condurre dall’interno la composizione negoziata e quindi a conoscerne il corredo documentale dal lato di chi lo esamina, non solo di chi lo produce. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che coprono le procedure minori riservate alle imprese sotto soglia, dove il fascicolo passa al vaglio di una relazione di completezza e attendibilità. Chi ha maneggiato quei documenti dall’altra parte del tavolo sa esattamente dove una domanda si rompe.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Non tutte le imprese partono dallo stesso punto. Prima di aprire un solo file, rispondi a queste quattro domande. Rispondi con onestà, perché è esattamente su questi quattro dati che si decide quale procedura puoi chiedere e, di conseguenza, quali documenti ti servono.
Domanda 1 — I tuoi bilanci degli ultimi tre esercizi sono approvati e depositati? Se la risposta è sì, hai già in mano il primo blocco documentale e sei avanti di due settimane. Se l’ultimo bilancio non è stato approvato, non sei fuori gioco: il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto una via d’uscita esplicita per la composizione negoziata, di cui parleremo nella Mossa 1. Se invece non sei tenuto al deposito del bilancio, il tuo blocco documentale è fatto di dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta.
Domanda 2 — Sai quanto devi esattamente al Fisco, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, all’INPS e all’INAIL? Attenzione: “sapere” non significa avere una stima. Significa avere in mano il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi. Se non li hai chiesti, sei in ritardo: sono i documenti con i tempi di rilascio più lunghi di tutto il fascicolo.
Domanda 3 — C’è già un procedimento pendente contro di te? Un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato da un creditore, un procedimento per l’accertamento dello stato di insolvenza, un pignoramento in corso: ognuno di questi elementi cambia la sequenza delle tue mosse e, in alcuni casi, comprime i termini a giorni.
Domanda 4 — Hai una prospettiva concreta di risanamento o stai solo cercando di guadagnare tempo? Questa è la domanda che i tribunali stanno usando come filtro sostanziale. Se l’unico obiettivo è congelare le azioni esecutive senza alcun progetto di rilancio, la strada della composizione negoziata è quella sbagliata, e te lo diranno in sede di conferma delle misure protettive.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Squilibrio patrimoniale o finanziario, attività ancora viva, nessun ricorso pendente | Mossa 1 | Hai tempo per costruire il fascicolo completo della composizione negoziata |
| Bilanci non approvati o contabilità arretrata | Mossa 1, in versione “progetto di bilancio” | Devi prima produrre una situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre 60 giorni |
| Non sai quanto devi al Fisco e agli enti previdenziali | Mossa 2, oggi stesso | I certificati hanno tempi di rilascio: se parti in ritardo, blocchi tutto il resto |
| Un creditore ha già depositato ricorso per la liquidazione giudiziale | Mossa 6, poi Mossa 7 in urgenza | La dichiarazione sulla pendenza è obbligatoria e i termini processuali corrono |
| Impresa sotto soglia, professionista, imprenditore agricolo | Mossa 1, poi salta alla variante “concordato minore” della Mossa 8 | Il tuo percorso passa dall’OCC e da una relazione di completezza |
| Vuoi solo liquidare il patrimonio, senza risanamento | Mossa 8 (variante liquidatoria) | La composizione negoziata non è la sede: rischi l’inammissibilità |
Segna a matita la riga che ti riguarda. Il piano che segue si esegue nell’ordine indicato, ma il punto di ingresso è quello.
I quattro fascicoli: quale devi costruire
Il Codice non ha un unico elenco di documenti valido per tutti. Ne ha almeno quattro, che si sovrappongono solo in parte. Prima di iniziare devi sapere quale stai costruendo, perché costruirne uno e depositarne un altro significa ricominciare.
| Percorso | Norma che elenca i documenti | Dove si deposita | Tratto distintivo del fascicolo |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Art. 17, comma 3 e 3-bis, CCII | Piattaforma telematica nazionale (art. 13) | Richiede il progetto di piano di risanamento secondo la lista di controllo e il piano finanziario a sei mesi |
| Strumento di regolazione della crisi (domanda piena) | Art. 39, commi 1 e 2, CCII | Tribunale, con ricorso ex art. 40 | Richiede anche stato particolareggiato ed estimativo delle attività e relazione sugli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio |
| Domanda con riserva | Art. 39, comma 3, CCII | Tribunale, ricorso ex artt. 40 e 44 | Fascicolo ridotto: bilanci (o dichiarazioni redditi e IRAP) ed elenco creditori; il resto entro il termine assegnato |
| Procedure minori (concordato minore, liquidazione controllata) | Artt. 74-76 e 268-269 CCII, oltre alle disposizioni generali | Tribunale, con l’assistenza dell’OCC | La completezza e l’attendibilità della documentazione sono oggetto di valutazione scritta del gestore della crisi |
Due avvertenze che discendono da questa tabella e che vale la pena fissare subito.
La prima: i fascicoli non sono alternativi nel tempo, sono concatenati. Chi apre con la composizione negoziata e poi, all’esito delle trattative, accede a uno strumento di regolazione della crisi, deve produrre il fascicolo dell’art. 39, non può limitarsi a rinviare a quanto già caricato in piattaforma. Il lavoro fatto bene nella prima fase riduce drasticamente quello della seconda, ma non lo sostituisce.
La seconda: la domanda con riserva non è una scorciatoia, è un acceleratore. Ti consente di far partire la protezione con due soli documenti, ma il termine che ottieni è perentorio e la proroga va motivata mostrando un progetto già in lavorazione. Chi la usa per “prendere tempo” senza avere nulla in cantiere si trova, trenta o sessanta giorni dopo, esattamente nella stessa posizione di prima, ma con un’opzione consumata.
Un’ultima nota di coordinamento. Quando la domanda di accesso a uno strumento di regolazione è proposta all’esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, il Codice detta una regola di raccordo specifica che incide sui termini processuali: è un passaggio che va verificato caso per caso, perché sposta il calendario in modo significativo.
Mossa 1 — Ricostruisci la base contabile: bilanci, dichiarazioni, situazione aggiornata
Obiettivo della mossa: mettere in mano all’esperto o al tribunale una fotografia contabile leggibile, coerente e datata, perché tutto quello che verrà dopo — piano, proposta, trattative — poggia su questi numeri. Senza questo blocco non esiste alcuna procedura: è il presupposto materiale di tutte le altre.
Quando va fatta
Subito, e comunque prima di qualunque altra attività, con una sola eccezione: se i certificati dei debiti pubblici non li hai ancora richiesti, avvia la Mossa 2 in parallelo lo stesso giorno, perché ha tempi tecnici che non dipendono da te.
C’è però una data che devi tenere a mente fin d’ora. Per la composizione negoziata, se produci una situazione economico-patrimoniale e finanziaria in luogo dei bilanci, questa non può essere aggiornata a più di sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza. È un termine mobile: se prepari il documento e poi resti fermo due mesi, quando depositi è già scaduto e devi rifarlo. Programma il deposito entro quella finestra.
Come si esegue
Per il percorso giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, liquidazione giudiziale su tua iniziativa), l’art. 39, comma 1, del Codice ti chiede di depositare presso il tribunale:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi o anni precedenti, oppure all’intera esistenza dell’impresa se ha avuto durata minore;
- le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA degli stessi periodi;
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, depositabile anche in formato digitale;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività.
Quel “con periodicità mensile” non è un dettaglio: il legislatore vuole una serie storica recente, non una fotografia isolata. Se la contabilità è tenuta con ritardi di tre o quattro mesi, questa è la prima cosa da recuperare, ed è un lavoro da commercialista, non da avvocato.
Per il percorso stragiudiziale (composizione negoziata), l’art. 17, comma 3, lett. a) chiede invece i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati al registro delle imprese; per chi non è tenuto al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, più la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni.
La base giuridica
Art. 39, commi 1 e 2, CCII per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza; art. 17, comma 3, lett. a) e a-bis) CCII per la composizione negoziata. Il testo dell’art. 39 è stato ritoccato dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024, che ha inserito tra l’altro l’obbligo di indicare il domicilio digitale nei due elenchi di cui alla Mossa 3.
Se qualcosa va storto
L’ipotesi più frequente: l’ultimo bilancio non è stato approvato dall’assemblea. Fino al correttivo-ter era un problema serio, perché la norma pretendeva i bilanci senza dire cosa fare in mancanza. Oggi la lettera a-bis) dell’art. 17, comma 3, risolve espressamente il caso per la composizione negoziata: in mancanza di bilanci approvati puoi inserire in piattaforma i progetti di bilancio oppure una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza.
Sul versante giudiziale, la giurisprudenza di legittimità aveva già ammesso, sotto la legge fallimentare ma con ragionamento trasferibile, che il mancato deposito dell’ultimo bilancio non ancora redatto possa essere colmato da una relazione patrimoniale aggiornata (Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2022, n. 6054). Il principio è utile, ma non trasformarlo in un alibi: una cosa è l’ultimo esercizio non ancora chiuso, un’altra è una contabilità abbandonata da due anni.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva verifica che: (i) i tre esercizi siano coperti da bilanci approvati oppure da progetti di bilancio o situazione aggiornata; (ii) la situazione economico-patrimoniale rechi una data certa e ricada nella finestra dei sessanta giorni rispetto alla data prevista di deposito; (iii) esista uno stato estimativo delle attività con criteri di valutazione dichiarati, non un semplice elenco di cespiti.
Mossa 2 — Chiedi subito i certificati dei debiti fiscali, contributivi e assicurativi
Obiettivo della mossa: avere il dato ufficiale — non la tua stima — dell’esposizione verso Fisco, agente della riscossione ed enti previdenziali, perché è su quel numero che si costruiscono le classi, le percentuali e l’eventuale trattamento dei crediti tributari. È anche il documento che più spesso fa slittare i depositi.
Quando va fatta
Oggi. Letteralmente. Questi certificati hanno tempi di rilascio che non controlli, e il Codice te lo riconosce: la norma prevede espressamente una via alternativa proprio perché il legislatore sa che l’attesa può essere lunga. Ma quella via alternativa ha un prezzo temporale che devi conoscere in anticipo, e lo vedi nel paragrafo “se qualcosa va storto”.
Un’avvertenza sui tempi: se stai programmando il deposito a cavallo dell’estate, non contare su agosto come pausa di sistema. La sospensione feriale, dove opera, copre esclusivamente il periodo dal 1° al 31 agosto, e nel procedimento unitario di regolazione della crisi molti termini e molte scadenze pratiche — a partire dalla finestra dei sessanta giorni della situazione aggiornata — corrono comunque.
Come si esegue
Per la composizione negoziata, l’art. 17, comma 3, ti chiede tre documenti distinti, che non vanno confusi tra loro:
- lett. e) — il certificato unico dei debiti tributari di cui all’art. 364, comma 1, CCII;
- lett. f) — la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- lett. g) — il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, CCII.
Sono tre canali diversi, con tre uffici diversi e tre tempi diversi. Il primo riguarda i tributi accertati e in contestazione; il secondo il carico affidato all’agente della riscossione; il terzo la posizione INPS e INAIL.
Per il percorso giudiziale, l’art. 39, comma 1, usa una formula più sintetica ma equivalente nella sostanza: un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. Sintesi normativa, non sconto: il tribunale si aspetta comunque documenti provenienti dagli enti, non una tua ricostruzione interna.
La base giuridica
Art. 17, comma 3, lett. e), f) e g), e comma 3-bis CCII; art. 39, comma 1, CCII; artt. 363 e 364 CCII per il contenuto e le modalità di rilascio delle certificazioni.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che i certificati non arrivino in tempo. Il correttivo-ter ha introdotto per questo il comma 3-bis dell’art. 17: nelle more del rilascio, puoi inserire in piattaforma una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 con cui attesti di avere richiesto quelle certificazioni almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.
Leggi bene: dieci giorni prima. Non “appena possibile”, non “contestualmente”. Se richiedi i certificati il lunedì e presenti l’istanza il mercoledì, la dichiarazione sostitutiva non ti copre. Questa è la ragione per cui la Mossa 2 va avviata il primo giorno: crea da sola una finestra minima di dieci giorni che nessuna urgenza successiva può comprimere.
Secondo imprevisto: il certificato arriva e riporta un debito molto superiore a quello che avevi in contabilità. Succede spesso, per sanzioni e interessi maturati su carichi risalenti. Non è un dramma, ma impone di rifare i numeri del piano prima di depositare: un progetto di risanamento costruito su un debito sottostimato del trenta per cento non regge al primo confronto con l’esperto.
Check di completamento
(i) Hai le tre ricevute di richiesta con data certa; (ii) se procedi con la dichiarazione sostitutiva, la data di richiesta precede di almeno dieci giorni la data prevista di deposito dell’istanza; (iii) hai riconciliato l’importo certificato con quello contabile e hai spiegato lo scostamento nella relazione.
Mossa 3 — Costruisci gli elenchi: creditori, titolari di diritti reali e personali, domicili digitali
Obiettivo della mossa: dare al tribunale e ai creditori la mappa esatta di chi vanta cosa nei tuoi confronti, con i recapiti per essere convocati. È il documento più sottovalutato del fascicolo ed è quello che, storicamente, ha fatto dichiarare inammissibili più domande di qualunque altro.
Quando va fatta
In parallelo alla Mossa 1, appena la contabilità è allineata. L’elenco creditori è l’unico documento che ti serve in ogni scenario: nel fascicolo completo dell’art. 39, comma 1; nel fascicolo ridotto della domanda con riserva dell’art. 39, comma 3; nella piattaforma della composizione negoziata ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c); e nelle procedure minori davanti all’OCC.
Come si esegue
Per il percorso giudiziale devi produrre due elenchi distinti:
Elenco A — i creditori. Nominativo, importo del credito, causa di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale) e domicilio digitale di ciascun creditore che ne sia munito. Non basta il totale per categoria: serve il nominativo.
Elenco B — i titolari di diritti reali e personali su cose in tuo possesso. Qui vanno il concedente in leasing, il locatore dei macchinari, il fornitore con patto di riservato dominio, il comodante, il proprietario del capannone. Per ciascuno vanno indicati la cosa, il titolo da cui sorge il diritto e il domicilio digitale. È un elenco che le imprese dimenticano quasi sempre, perché ragionano in termini di “cosa devo” e non di “cosa tengo in casa che non è mio”.
Per la composizione negoziata la formulazione dell’art. 17, comma 3, lett. c) è diversa e in un certo senso più esigente sul piano finanziario: l’elenco dei creditori deve indicare i rispettivi crediti scaduti e a scadere e l’esistenza di diritti reali e personali di garanzia. La distinzione scaduto/a scadere non è formalismo: serve all’esperto per costruire il piano finanziario a sei mesi di cui parleremo nella Mossa 5.
La base giuridica
Art. 39, comma 1, CCII (elenco nominativo dei creditori con crediti e cause di prelazione; elenco dei titolari di diritti reali e personali su cose in possesso del debitore; indicazione dei domicili digitali); art. 39, comma 3, CCII per la domanda con riserva; art. 17, comma 3, lett. c) CCII per la composizione negoziata.
Se qualcosa va storto
Il rischio classico: l’elenco è incompleto o generico. Nella giurisprudenza formatasi sul concordato con riserva è stato affermato che il deposito dell’elenco nominativo dei creditori costituisce un vero e proprio requisito di ammissibilità della domanda prenotativa, non un adempimento successivo sanabile a piacere. Trasferito all’art. 39, comma 3, CCII — che per la domanda con riserva richiede appunto bilanci (o dichiarazioni) ed elenco creditori — il messaggio è netto: quei due documenti sono il minimo assoluto sotto il quale la domanda non esiste.
Sul deposito solo parziale della documentazione dell’art. 39 la giurisprudenza di merito ha ragionato in modo articolato: il Tribunale di Bergamo, con decisione del 3 agosto 2022, ha affrontato il caso dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale corredata da documentazione incompleta, distinguendo i documenti imprescindibili da quelli integrabili; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 12 dicembre 2024, ha ritenuto che l’insufficienza documentale possa risultare irrilevante quando il superamento delle soglie dimensionali e lo stato di insolvenza siano comunque riscontrabili aliunde. Sono aperture, non salvacondotti: valgono per l’autoliquidazione giudiziale, dove l’esito è comunque l’apertura di una procedura, non per le domande con cui chiedi al tribunale una protezione.
Check di completamento
(i) L’elenco creditori riporta nominativo, importo, causa di prelazione e domicilio digitale ove esistente; (ii) esiste un secondo elenco per i beni di terzi in tuo possesso, con titolo e domicilio digitale; (iii) i totali degli elenchi coincidono con la situazione economico-patrimoniale della Mossa 1, e se non coincidono la differenza è spiegata per iscritto.
Mossa 4 — Recupera la Centrale dei rischi e la posizione bancaria
Obiettivo della mossa: mettere sul tavolo la tua storia creditizia come la vedono le banche, perché è da lì che l’esperto capisce quanto margine di trattativa esiste con il sistema finanziario. È anche il documento con la scadenza più insidiosa dell’intero fascicolo.
Quando va fatta
Entro il primo mese, e comunque calcolando a ritroso dalla data di deposito: l’estratto non può essere anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. Se lo chiedi troppo presto e poi il progetto di piano richiede sei settimane in più, l’estratto scade e devi richiederlo di nuovo. Regola pratica: richiedilo quando il progetto di piano è già in bozza avanzata.
Come si esegue
L’art. 17, comma 3, lett. h) CCII chiede un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. La richiesta si fa direttamente alla Banca d’Italia, in via telematica, ed è gratuita.
Accanto all’estratto, per lavorare seriamente sul rapporto con gli istituti serve anche materiale che la legge non elenca ma che l’esperto ti chiederà comunque al primo incontro: i contratti di affidamento in essere, gli estratti conto degli ultimi esercizi, i piani di ammortamento dei mutui e dei leasing, le fideiussioni rilasciate dai soci o da terzi. È qui che la crisi d’impresa incrocia il diritto bancario, ed è la ragione per cui un fascicolo di crisi costruito solo da un contabile e un fascicolo costruito da un team che comprende anche competenze bancarie non producono lo stesso risultato al tavolo delle trattative.
In questa fase pesa in modo diretto il profilo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: avvocato cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — cioè esattamente le tre competenze che servono quando la documentazione da leggere è insieme contabile, bancaria e procedurale.
La base giuridica
Art. 17, comma 3, lett. h) CCII, introdotto nel corpo della disposizione riscritta dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccata dal D.Lgs. 136/2024.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la revoca degli affidamenti appena la notizia dell’accesso alla composizione negoziata circola. Il Codice, nella versione uscita dal correttivo-ter, prende posizione: l’accesso alla composizione negoziata e la partecipazione alle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito; e la decisione di revocare o sospendere va motivata indicando le ragioni specifiche che l’hanno determinata. Nel corso delle trattative la classificazione del credito viene determinata tenendo conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori.
Questo non ti garantisce che nessuna banca si muoverà. Ti dà però un appiglio scritto per contestare la revoca immotivata, ed è uno dei motivi per cui il progetto di piano (Mossa 5) va costruito prima e non dopo il contatto con gli istituti.
Check di completamento
(i) L’estratto Centrale rischi è in tuo possesso e la sua data cade nei tre mesi precedenti la data prevista di deposito; (ii) hai ricostruito, banca per banca, affidamenti accordati e utilizzati; (iii) hai censito tutte le garanzie personali rilasciate da soci, amministratori e terzi, perché condizionano l’intera trattativa.
Mossa 5 — Prepara il test pratico, la check-list e il progetto di piano di risanamento
Obiettivo della mossa: dimostrare, numeri alla mano, che il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Se le mosse precedenti servivano a fotografare il passato, questa serve a rendere credibile il futuro, ed è il vero spartiacque tra una domanda che regge e una che viene archiviata.
Quando va fatta
Dopo le Mosse 1-3 (senza i numeri e senza gli elenchi non puoi costruire nulla) e prima della Mossa 7. Metti in conto un tempo di lavorazione reale di due-quattro settimane per un’impresa di piccole dimensioni con contabilità in ordine, sensibilmente di più se la contabilità va prima ricostruita.
Come si esegue
L’art. 17, comma 3, lett. b) CCII richiede due documenti che formano un blocco unico:
- un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art. 13, comma 2, CCII;
- una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata, recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che si intende adottare.
La “lista di controllo” e il “test pratico” non sono invenzioni della prassi: sono strumenti previsti dal Codice e definiti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, disponibili sulla piattaforma telematica nazionale. Il quadro operativo è stato aggiornato una prima volta con il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 e successivamente con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 1° giugno 2026, che è intervenuto su test pratico, check-list particolareggiata, protocollo di conduzione delle trattative, formazione degli esperti e piattaforma telematica. Prima di iniziare a redigere, verifica di stare usando l’ultima versione della check-list: lavorare su un modello superato è uno degli errori più costosi e più facili da evitare.
Il test pratico è uno strumento di autodiagnosi: mette a confronto il debito che deve essere servito con i flussi che l’impresa è in grado di generare, e restituisce un ordine di grandezza della difficoltà del risanamento. Non è vincolante per il tribunale, ma un test che segnala uno squilibrio irrimediabile e un progetto di piano che promette il pareggio in due anni sono due documenti che non possono stare nello stesso fascicolo senza una spiegazione.
La relazione sull’attività “in concreto esercitata” merita un’ultima nota. La norma dice “in concreto”: non basta riportare l’oggetto sociale. Serve descrivere cosa fa davvero l’impresa oggi, con quali clienti, con quale organico, con quali contratti in corso.
La base giuridica
Art. 17, comma 3, lett. b) CCII; art. 13, comma 2, CCII per la lista di controllo, il test pratico e il protocollo di conduzione; decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia attuativi, da ultimo quello del 23 aprile 2026.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più grave: il progetto di piano non c’è, o è puramente liquidatorio. Qui la giurisprudenza recente è diventata molto chiara e va letta prima di depositare, non dopo.
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 25 giugno 2025, ha affermato che perché il giudice possa decidere sulla richiesta di conferma delle misure protettive è necessario che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano: senza, mancano le condizioni perché l’esperto avvii trattative concrete orientate al risanamento. Il Tribunale di Verona, il 10 marzo 2025, ha rigettato l’istanza di conferma delle misure protettive perché il piano presentato aveva natura liquidatoria. Il Tribunale di Bolzano, il 20 novembre 2025, ha ritenuto inammissibile l’accesso a una procedura con proposta puramente liquidatoria, priva di prospettiva di risanamento. Il Tribunale di Milano, il 14 dicembre 2025, ha respinto una richiesta in cui le misure protettive apparivano funzionali a eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori.
La direzione è univoca: le misure protettive non sono una moratoria automatica, sono la conseguenza di un progetto credibile. Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 6 maggio 2025, lo ha detto con parole equivalenti rigettando una conferma per insussistenza del fumus, a fronte dell’indisponibilità dei creditori e della prosecuzione delle azioni esecutive.
Check di completamento
(i) Il test pratico è stato eseguito sull’ultima versione disponibile e il risultato è coerente con il progetto di piano; (ii) il progetto di piano segue l’articolazione della check-list vigente; (iii) il piano finanziario copre sei mesi con dettaglio almeno mensile di incassi e pagamenti; (iv) la relazione descrive l’attività reale e le iniziative concrete, non intenzioni generiche.
Mossa 6 — Rendi le dichiarazioni sulla tua posizione processuale
Obiettivo della mossa: dichiarare formalmente se ci sono procedimenti pendenti contro di te e se hai già depositato domande di accesso ad altri strumenti. È la mossa più veloce del piano e quella dove un errore costa di più, perché si tratta di dichiarazioni sostitutive con le conseguenze che ne derivano.
Quando va fatta
Contestualmente alla preparazione dell’istanza, ma con una verifica aggiornata al giorno del deposito: se tra la redazione e l’invio un creditore deposita ricorso, la tua dichiarazione nasce già superata.
Come si esegue
L’art. 17, comma 3, lett. d) CCII, nella versione riscritta dal correttivo-ter, chiede due dichiarazioni distinte da rendere ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000:
- una sulla pendenza, nei tuoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
- una con cui attesti di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche nelle ipotesi della domanda con riserva ex art. 44, comma 1, lett. a), e della proposta di concordato minore ex art. 74, o con ricorso depositato ai sensi dell’art. 54, comma 3.
La differenza di formulazione è deliberata e va colta. Sulla liquidazione giudiziale devi certificarne l’eventuale pendenza; sugli strumenti di regolazione devi attestare di non averli chiesti. Ne discende una conseguenza pratica di rilievo: la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale promossa da un terzo non impedisce, di per sé, l’accesso alla composizione negoziata — è invece la tua domanda di accesso a uno strumento di regolazione a essere incompatibile.
Se chiedi anche le misure protettive, l’art. 18, comma 2, CCII ti impone di depositare in piattaforma un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d). È un adempimento che si dimentica con facilità e che il giudice della conferma controlla.
La base giuridica
Art. 17, comma 3, lett. d), CCII; art. 18, comma 2, CCII; art. 46 D.P.R. 445/2000.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la sovrapposizione di procedure. Ricorda che, se hai già presentato una domanda di accesso e l’hai poi rinunciata o è stata dichiarata improseguibile, l’accesso alla composizione negoziata torna praticabile, ma i tempi e le condizioni vanno valutati caso per caso: l’art. 17, comma 9, CCII stabilisce che in caso di archiviazione dell’istanza non puoi presentarne una nuova prima di un anno, termine ridotto per una sola volta a quattro mesi se sei tu a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.
Secondo imprevisto: un creditore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale mentre stai preparando il fascicolo. Qui i termini si comprimono in modo drastico ed entra in gioco l’art. 40, comma 10, CCII, di cui parliamo negli scenari di deviazione. In sintesi: la domanda di accesso a uno strumento di regolazione va proposta nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41. Superata quella udienza, la strada si chiude fino alla conclusione del procedimento.
Check di completamento
(i) Le due dichiarazioni sono state rese nella forma dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 e sottoscritte digitalmente; (ii) hai eseguito una verifica delle pendenze aggiornata al giorno del deposito; (iii) se chiedi misure protettive, hai predisposto anche l’aggiornamento richiesto dall’art. 18, comma 2.
Mossa 7 — Deposita: piattaforma telematica o tribunale, con la sequenza giusta
Obiettivo della mossa: trasformare un fascicolo pronto in una procedura effettivamente pendente, scegliendo il canale corretto e rispettando i requisiti tecnici di invio. Un fascicolo perfetto depositato male produce lo stesso risultato di un fascicolo incompleto.
Quando va fatta
Quando tutti i check delle mosse precedenti sono verdi, e comunque entro la finestra più stretta tra quelle che hai attivato: sessanta giorni dalla situazione economico-patrimoniale, tre mesi dall’estratto Centrale rischi, dieci giorni dalla richiesta dei certificati fiscali se usi la dichiarazione sostitutiva. La scadenza che governa il tuo deposito è sempre la più corta delle tre, non la media.
Come si esegue
Percorso A — composizione negoziata. L’istanza di nomina dell’esperto indipendente si presenta esclusivamente tramite la piattaforma telematica nazionale di cui all’art. 13 CCII, compilando il modello disponibile in piattaforma, il cui contenuto è definito dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia. Requisiti operativi da conoscere prima di iniziare: l’invio è riservato a chi risulta legale rappresentante dell’impresa nel registro delle imprese; il percorso è guidato in tre passaggi — compilazione, allegazione, pagamento e invio; gli allegati vanno in PDF firmato digitalmente e sono previsti limiti dimensionali per singolo allegato, il che significa che i bilanci scansionati a piena risoluzione vanno rielaborati prima. La presentazione è subordinata all’allegazione della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla camera di commercio ai sensi dell’art. 17, comma 10, CCII.
Percorso B — strumenti di regolazione della crisi. La domanda si propone con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 40 CCII, nel rispetto degli obblighi documentali dell’art. 39. Se non sei ancora in grado di depositare proposta, piano e attestazione, puoi usare la domanda con riserva dell’art. 44, comma 1, lett. a): in quel caso alleghi soltanto la documentazione dell’art. 39, comma 3 — bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto al bilancio, dichiarazioni dei redditi e IRAP dei tre esercizi precedenti) ed elenco nominativo dei creditori con crediti, cause di prelazione e domicili digitali — e il tribunale ti assegna un termine tra trenta e sessanta giorni per il resto, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Attenzione a un dettaglio che il correttivo-ter ha modificato e che sposta di giorni il tuo calendario: quel termine decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, CCII, non dalla comunicazione al difensore.
La base giuridica
Artt. 13, 17, commi 1, 2 e 10, CCII per la composizione negoziata; artt. 39, 40, 44 e 45 CCII per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
Se qualcosa va storto
Il termine assegnato per il deposito della documentazione integrativa è perentorio. Il Tribunale di Grosseto, il 9 maggio 2024, ha ribadito la natura perentoria del termine fissato dal giudice per il deposito di proposta, piano e documenti nel concordato con riserva, prorogabile solo a determinate condizioni, con conseguente inammissibilità della proposta in caso di inosservanza. Il principio era già stato affermato dalla Cassazione sotto la disciplina previgente (Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35959).
Un’annotazione utile in senso opposto: non tutte le irregolarità hanno lo stesso peso. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 12352 del 2025, ha escluso che il mancato deposito della cauzione, o il deposito di somma inferiore, o il mancato rispetto del termine fissato a tal fine rendano inammissibile o improcedibile la domanda di concordato preventivo. È una distinzione preziosa: un conto sono i documenti che costituiscono il presupposto informativo della procedura, un altro gli adempimenti accessori.
Check di completamento
(i) Tutti gli allegati sono in PDF firmato digitalmente e rispettano i limiti dimensionali della piattaforma; (ii) la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria è allegata; (iii) hai una copia integrale del depositato, con data e ora di invio, archiviata fuori dalla piattaforma.
Mossa 8 — Prepara il secondo fascicolo: quello che serve dopo
Obiettivo della mossa: avere pronto, prima che te lo chiedano, il corredo documentale della fase successiva — l’attestazione, la relazione sugli atti di straordinaria amministrazione, la relazione dell’OCC se la tua è un’impresa sotto soglia. Chi arriva a questa mossa impreparato perde il vantaggio costruito nelle sette precedenti.
Quando va fatta
Appena depositata l’istanza o il ricorso, in parallelo alle prime interlocuzioni con l’esperto o con il commissario. Non prima, perché il contenuto dipende dall’esito delle trattative; non dopo, perché i termini della fase successiva sono brevi.
Come si esegue
Documento 1 — la relazione sugli atti di straordinaria amministrazione. L’art. 39, comma 2, CCII impone di depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all’art. 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Rientrano nel perimetro, tra gli altri, mutui, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteche o di pegno, fideiussioni, rinunce alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e donazioni, e in generale tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. È il documento su cui si giocano, più tardi, le valutazioni in tema di atti in frode: compilarlo in modo reticente è il modo più rapido per trasformare una procedura di risanamento in un problema di responsabilità.
Documento 2 — l’attestazione del professionista indipendente. Per il concordato preventivo, alla proposta e al piano si accompagna la relazione con cui un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il professionista deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice: un’attestazione resa da chi non li possiede espone la domanda a rilievi che possono arrivare fino all’inammissibilità.
Documento 3 — la relazione dell’OCC, se sei impresa sotto soglia, professionista o imprenditore agricolo. Nel concordato minore, l’art. 76, comma 2, CCII prevede che alla domanda si alleghi la relazione dell’Organismo di composizione della crisi, il cui contenuto comprende la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, oltre alla valutazione sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Nella liquidazione controllata, l’art. 269, comma 2, CCII richiede una relazione analoga, che dopo il correttivo-ter deve indicare anche le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni e l’attestazione sulla possibilità o meno di acquisire attivo di cui all’art. 268, comma 3.
Fermati un momento su quella formula: “valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione”. Significa che nelle procedure minori la completezza del tuo fascicolo non è oggetto di un controllo eventuale del giudice: è oggetto di una valutazione scritta, per iscritto, da parte di un terzo qualificato, che finisce agli atti.
La base giuridica
Art. 39, comma 2, e art. 94, comma 2, CCII; disciplina dell’attestazione nel concordato preventivo; art. 76, comma 2, CCII per il concordato minore; artt. 268, comma 3, e 269, comma 2, CCII per la liquidazione controllata.
Se qualcosa va storto
Il caso limite, ma reale: l’attestatore non ha i requisiti. Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto del 12 febbraio 2025, ha definito una vicenda in cui una società, dopo aver depositato domanda con riserva ed essersi vista concedere e prorogare i termini fino al 4 novembre 2024, aveva depositato documentazione ex art. 39, piano, proposta e relazione di attestazione, per poi vedersi contestare la posizione dell’attestatore; dopo la rinuncia alla seconda domanda e la presentazione di una terza proposta, il tribunale ha dichiarato quest’ultima inammissibile perché priva di sufficienti elementi novativi rispetto alle precedenti. Il messaggio operativo è duplice: verifica i requisiti dell’attestatore prima di conferire l’incarico, e non contare sulla possibilità di ripresentare all’infinito domande sostanzialmente identiche.
Sul punto della riproponibilità, il Tribunale di Taranto, il 16 luglio 2025, ha affermato che la domanda estinta per rinuncia può essere riproposta solo se giustificata da un mutamento effettivo della realtà aziendale, precisando che una modifica del quadro normativo non costituisce di per sé presupposto valido.
Check di completamento
(i) La relazione sugli atti di straordinaria amministrazione copre l’intero quinquennio e riporta ciascun atto con data, controparte e valore; (ii) l’attestatore è stato verificato sotto il profilo dei requisiti di indipendenza prima dell’incarico; (iii) se il tuo percorso passa dall’OCC, il gestore ha ricevuto tutta la documentazione delle Mosse 1-4 in tempo utile per redigere la propria relazione.
Mossa 9 — Sistema la documentazione societaria e il regime degli obblighi sul capitale
Obiettivo della mossa: mettere in regola la parte del fascicolo che riguarda non i numeri ma la legittimazione — chi decide, con quale atto, e con quali conseguenze sugli obblighi civilistici in materia di capitale. È la parte che gli imprenditori considerano un formalismo e che invece, se trascurata, produce i danni più difficili da riparare.
Quando va fatta
Prima del deposito, perché la delibera dell’organo amministrativo deve precedere l’istanza, non seguirla. E, quanto alla dichiarazione sul regime di sospensione, contestualmente all’istanza oppure — se la necessità emerge dopo — con dichiarazione successiva.
Come si esegue
Documento 1 — la delibera dell’organo amministrativo. L’accesso a una procedura di crisi non è un atto di gestione ordinaria. Serve una decisione dell’organo amministrativo, verbalizzata, che dia atto della situazione di squilibrio, crisi o insolvenza, individui lo strumento prescelto e conferisca i poteri necessari. Nelle società con organo collegiale il verbale è anche il documento che, in un eventuale giudizio di responsabilità, dimostra quando gli amministratori si sono attivati. Nelle società con collegio sindacale o revisore, il coinvolgimento dell’organo di controllo va documentato: l’art. 17, comma 5, CCII prevede espressamente che l’esperto valuti l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.
Documento 2 — la prova degli assetti. L’art. 2086, secondo comma, del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. L’art. 3 CCII declina quel dovere con maggiore dettaglio. Non esiste una norma che ti imponga di allegare all’istanza “il documento sugli assetti”, ma esiste una realtà processuale: quando la crisi viene esaminata, la prima domanda è quando l’avresti dovuta vedere. Un’impresa che arriva alla procedura con una reportistica periodica, uno scadenzario aggiornato e un monitoraggio dei flussi ha una posizione difensiva radicalmente diversa da un’impresa che arriva con la sola contabilità fiscale.
Documento 3 — la dichiarazione sul regime di sospensione degli obblighi in materia di capitale. È forse il documento meno conosciuto e più utile del fascicolo. L’art. 20 CCII prevede che, con l’istanza di nomina dell’esperto o con dichiarazione successivamente presentata secondo le modalità dell’art. 17, comma 1, l’imprenditore possa dichiarare che, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile, e non si verifica la relativa causa di scioglimento della società prevista dall’art. 2484 c.c. (con la corrispondente disciplina per le cooperative all’art. 2545-duodecies).
Tradotto: una società che ha eroso il capitale sotto il minimo legale non è costretta, durante le trattative, a ricapitalizzare immediatamente o a sciogliersi. È una boccata d’ossigeno enorme per chi sta trattando un aumento di capitale con un investitore o la conversione di crediti in equity. Ma opera solo se la dichiarazione viene resa: non è automatica. Sulla piattaforma esiste, tra la documentazione necessaria, un apposito allegato dedicato al regime di sospensione, che va compilato e caricato.
Documento 4 — il corredo camerale e i poteri. Visura aggiornata, statuto vigente, documentazione da cui risulti la qualifica di legale rappresentante di chi presenta l’istanza. Non è un dettaglio burocratico: l’invio dell’istanza in piattaforma è tecnicamente riservato a chi risulta legale rappresentante nel registro delle imprese, e una carica non aggiornata blocca materialmente il deposito.
La base giuridica
Art. 2086, secondo comma, c.c. e art. 3 CCII per gli assetti; art. 17, comma 5, CCII per il ruolo informativo dell’organo di controllo e del revisore; art. 20 CCII per la sospensione degli obblighi in materia di riduzione e ricostituzione del capitale e della causa di scioglimento; art. 17, comma 1, CCII per le modalità di presentazione.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la scoperta tardiva dell’art. 20. Capita che la dichiarazione non venga resa con l’istanza perché nessuno ci ha pensato, e che il problema emerga settimane dopo, quando il collegio sindacale solleva la questione della perdita del capitale. La norma consente di rimediare con dichiarazione successiva presentata con le stesse modalità dell’istanza: è una possibilità reale, ma nel frattempo gli amministratori sono rimasti esposti, e quel periodo non si cancella.
Secondo imprevisto: la carica del legale rappresentante non risulta aggiornata al registro delle imprese, magari perché una nomina non è stata iscritta. La pratica di aggiornamento richiede giorni e va avviata prima, non il giorno del deposito.
Terzo imprevisto, il più delicato: l’organo di controllo, interpellato, esprime valutazioni divergenti da quelle dell’organo amministrativo sulla percorribilità del risanamento. Non è un incidente da nascondere. L’esperto assumerà comunque quelle informazioni, e una divergenza dichiarata e argomentata pesa infinitamente meno di una divergenza scoperta.
Check di completamento
(i) Esiste un verbale dell’organo amministrativo che delibera l’accesso, con data anteriore al deposito; (ii) l’organo di controllo, se in carica, è stato informato e la cosa è documentata; (iii) se il capitale è eroso, la dichiarazione ex art. 20 CCII è stata predisposta e caricata; (iv) visura e poteri di rappresentanza sono aggiornati al registro delle imprese.
Il piano alla prova dei numeri: quattro simulazioni operative
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili per far vedere come la tempistica delle mosse cambia l’esito. Non sono casi reali seguiti dallo Studio e non contengono alcuna previsione di risultato.
Simulazione 1 — Chi parte dalla Mossa 2 il primo giorno
Impresa metalmeccanica, S.r.l., debito complessivo 1.347.000 €, di cui 412.600 € verso Fisco ed enti previdenziali. Bilanci approvati fino all’esercizio precedente. L’imprenditore decide di attivarsi il 3 marzo.
- 3 marzo: richiede certificato unico debiti tributari, situazione debitoria complessiva all’agente della riscossione e certificato debiti contributivi. Contestualmente incarica il commercialista di allineare la contabilità.
- 17 marzo: la contabilità è allineata; viene redatta la situazione economico-patrimoniale al 28 febbraio.
- 2 aprile: progetto di piano in bozza avanzata; viene richiesto l’estratto Centrale rischi.
- 18 aprile: due certificati su tre sono arrivati; per il terzo si predispone la dichiarazione sostitutiva ex art. 17, comma 3-bis, attestando la richiesta del 3 marzo — ampiamente oltre i dieci giorni richiesti.
- 22 aprile: istanza depositata in piattaforma. La situazione economico-patrimoniale al 28 febbraio ha 53 giorni: dentro la finestra dei sessanta. L’estratto Centrale rischi ha venti giorni: dentro i tre mesi.
Esito: fascicolo completo, nessuna richiesta di integrazione, nomina dell’esperto nei tempi ordinari.
Simulazione 2 — Stessa impresa, stessi numeri, partenza dalla Mossa 5
Stesso quadro, ma l’imprenditore parte dal progetto di piano perché “quello è il documento importante” e rinvia i certificati.
- 3 marzo: incarico per il progetto di piano.
- 10 aprile: progetto di piano pronto. Solo ora vengono richiesti i tre certificati fiscali e contributivi.
- 14 aprile: si vorrebbe depositare, ma la dichiarazione sostitutiva del comma 3-bis richiede che la richiesta dei certificati sia anteriore di almeno dieci giorni: la richiesta è del 10 aprile, quindi la finestra utile si apre solo il 20 aprile.
- 20 aprile: nel frattempo la situazione economico-patrimoniale, redatta al 31 gennaio per costruire il piano, ha ormai 79 giorni. Va rifatta.
- 6 maggio: si deposita, con quattordici giorni di ritardo rispetto alla Simulazione 1 e un documento rifatto da capo.
Esito: stesso fascicolo, due settimane perse, e due settimane in cui i creditori hanno continuato ad agire liberamente perché nessuna misura protettiva era attivabile.
Simulazione 3 — L’impresa che arriva con un ricorso già pendente
S.r.l. commerciale, debito 826.400 €. Il 9 settembre un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. La prima udienza viene fissata al 21 ottobre.
- 9-12 settembre: l’impresa valuta le opzioni. La composizione negoziata resta astrattamente accessibile, perché la pendenza di un ricorso di terzi va soltanto dichiarata ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d), non impedisce l’accesso.
- Ipotesi A — l’impresa punta sul percorso giudiziale: deve proporre la domanda di accesso a uno strumento di regolazione entro la prima udienza del 21 ottobre, a pena di decadenza. Con quarantadue giorni a disposizione e i certificati fiscali da richiedere, l’unica via realistica è la domanda con riserva ex art. 44, comma 1, lett. a), che richiede solo bilanci ed elenco creditori.
- Ipotesi B — l’impresa lascia passare la prima udienza contando di depositare “più avanti, con calma”. Superata l’udienza, la domanda non è più proponibile autonomamente fino alla conclusione del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Esito: nell’ipotesi A l’impresa conserva l’opzione e guadagna da trenta a sessanta giorni per completare il fascicolo; nell’ipotesi B la perde per intero.
Simulazione 4 — L’impresa sotto soglia che passa dall’OCC
Ditta individuale, ricavi 340.000 €, debito complessivo 218.700 €, di cui 96.300 € verso l’erario. Non soggetta a liquidazione giudiziale, percorso: concordato minore.
- Il fascicolo di base è lo stesso delle Mosse 1-4, ma il vaglio è diverso: la relazione dell’OCC ex art. 76, comma 2, CCII deve contenere una valutazione esplicita sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.
- Se l’imprenditore consegna al gestore dichiarazioni dei redditi di due anni su tre e un elenco creditori per categorie anziché nominativo, il gestore non può che darne atto nella relazione.
- Con una relazione che segnala lacune documentali, la domanda arriva al giudice già indebolita.
Esito: nelle procedure minori la completezza documentale non è un requisito che il giudice verifica per primo — è un giudizio scritto da un terzo che accompagna la domanda dall’inizio alla fine.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Otto mosse, un obiettivo ciascuna, un termine da rispettare e un rischio da conoscere se la salti.
| Mossa | Obiettivo | Termine / finestra | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Base contabile | Bilanci, dichiarazioni, situazione aggiornata, stato estimativo attività | Situazione economico-patrimoniale: max 60 giorni prima del deposito | Nessun documento successivo è costruibile; domanda priva del presupposto informativo |
| 2. Certificati debiti pubblici | Certificato unico debiti tributari, situazione AdER, certificato contributivo | Richiesta almeno 10 giorni prima dell’istanza per usare la dichiarazione sostitutiva | Deposito bloccato o rinviato di settimane; piano costruito su debito sottostimato |
| 3. Elenchi | Creditori con cause di prelazione e domicili digitali; titolari di diritti reali e personali | Da aggiornare fino al giorno del deposito | È requisito minimo anche nella domanda con riserva: senza, la domanda non regge |
| 4. Centrale rischi e posizione bancaria | Estratto Banca d’Italia, affidamenti, garanzie | Estratto non anteriore di 3 mesi al deposito | Trattativa con le banche condotta al buio; estratto scaduto da rifare |
| 5. Test, check-list, progetto di piano | Dimostrare che il risanamento è perseguibile | Prima del deposito; check-list nella versione vigente | Misure protettive non confermate; archiviazione dell’istanza |
| 6. Dichiarazioni processuali | Pendenza ricorsi; assenza di domande di accesso già depositate | Verifica aggiornata al giorno del deposito | Dichiarazione non veritiera; mancato aggiornamento ex art. 18, comma 2 |
| 7. Deposito | Istanza in piattaforma o ricorso in tribunale | La più corta tra le finestre attivate (60 gg / 3 mesi / 10 gg) | Fascicolo valido respinto per vizi tecnici di invio |
| 8. Secondo fascicolo | Atti di straordinaria amministrazione del quinquennio, attestazione, relazione OCC | Subito dopo il deposito | Termini della fase successiva bruciati; profili di responsabilità |
Una regola di lettura sopra tutte: la data che governa il tuo deposito è sempre la scadenza più vicina fra quelle che hai già attivato, mai la media fra tutte.
Gli scenari di deviazione: cosa fare quando il piano salta
Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Questi sono i tre imprevisti che si verificano più spesso e il piano B per ciascuno.
Scenario 1 — La controparte accelera: un creditore deposita ricorso mentre stai preparando il fascicolo
È lo scenario più temuto e, insieme, quello con le regole più chiare.
Cosa succede. L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che, in caso di pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi va proposta nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41; se entro lo stesso termine è proposta separatamente, viene riunita anche d’ufficio. Dopo la prima udienza, la domanda non può più essere proposta autonomamente fino alla conclusione del procedimento.
Il piano B. Tre mosse, in quest’ordine. Primo: verifica immediatamente la data della prima udienza, perché è quella e non altre a scandire il tuo calendario. Secondo: valuta la domanda con riserva ex art. 44, comma 1, lett. a), che richiede solo i documenti dell’art. 39, comma 3 — bilanci o dichiarazioni, ed elenco creditori — e ti fa guadagnare da trenta a sessanta giorni, prorogabili fino a ulteriori sessanta in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Terzo: se il tuo obiettivo è la composizione negoziata, ricorda che la pendenza del ricorso di un terzo va dichiarata, non ti preclude l’accesso.
Una regola di sistema da tenere presente: il Codice, all’art. 7, comma 2, prevede la trattazione prioritaria delle domande diverse dalla liquidazione giudiziale, a determinate condizioni. Non è un salvacondotto automatico, ma è la ragione per cui presentare tempestivamente una domanda di regolazione ha un peso concreto e non solo dilatorio.
Scenario 2 — Il termine è scaduto
Cosa succede. Hai ottenuto un termine per depositare proposta, piano, attestazione e documentazione integrativa e non ce la fai. Il termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’art. 44 è di natura perentoria: il Tribunale di Grosseto, il 9 maggio 2024, ne ha ribadito la perentorietà, con inammissibilità della proposta in caso di inosservanza, in linea con quanto la Cassazione aveva già affermato nel 2022.
Il piano B. La proroga va chiesta prima della scadenza, non dopo, e va motivata: la lettera a) del comma 1 dell’art. 44, nel testo uscito dal correttivo-ter, richiede giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Questo significa che, per ottenere la proroga, devi mostrare qualcosa di concreto, non dichiarare che stai lavorando. Prepara quindi il progetto in bozza fin dall’inizio, anche incompleto: è il tuo unico titolo per chiedere tempo.
Se il termine è già spirato, l’orizzonte cambia: si ragiona sulle opzioni residue, che possono includere — a seconda del caso — la valutazione di un percorso diverso o la gestione della fase di liquidazione giudiziale. Ricorda in ogni caso che riproporre una domanda sostanzialmente identica alla precedente è una strada stretta: serve un mutamento effettivo della realtà aziendale, come ha ricordato il Tribunale di Taranto il 16 luglio 2025.
Scenario 3 — Un documento è irreperibile
Cosa succede. La contabilità di un esercizio è andata perduta, il precedente professionista non consegna, un certificato non viene rilasciato, l’ultimo bilancio non è mai stato approvato.
Il piano B. Distingui tra documenti sostituibili e documenti insostituibili.
Sostituibili con un equipollente previsto dalla legge: i bilanci non approvati, per la composizione negoziata, sono sostituibili con progetti di bilancio o situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre sessanta giorni (art. 17, comma 3, lett. a-bis); i certificati fiscali e contributivi in attesa di rilascio sono temporaneamente sostituibili con la dichiarazione sostitutiva del comma 3-bis, purché la richiesta preceda di dieci giorni l’istanza.
Sostituibili con una ricostruzione documentata: le scritture contabili di esercizi remoti possono essere ricostruite tramite estratti conto bancari, registri IVA telematici, dichiarazioni fiscali già trasmesse e documentazione presso terzi. La ricostruzione va dichiarata come tale, con indicazione delle fonti utilizzate: un documento ricostruito e presentato per originale è un problema molto più grave del documento mancante.
Insostituibili: l’elenco nominativo dei creditori. Non esiste equipollente. Se non sai chi sono i tuoi creditori e quanto vantano, non hai una domanda: hai un’intenzione.
Un’ultima nota su questo scenario. La giurisprudenza di merito ha talvolta ammesso che, nell’istanza di autoliquidazione giudiziale, l’insufficienza documentale possa risultare non decisiva quando il superamento delle soglie e lo stato di insolvenza siano comunque riscontrabili per altra via — così il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12 dicembre 2024. È un’apertura che riguarda il caso in cui chiedi l’apertura della liquidazione, cioè l’esito meno favorevole: non aspettarti la stessa indulgenza quando quello che chiedi al tribunale è una protezione.
Scenario 4 — L’esperto non ravvisa prospettive di risanamento
Cosa succede. All’esito della prima convocazione, o anche in un momento successivo, l’esperto può ritenere che non esistano concrete prospettive di risanamento. In tal caso ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza entro i successivi cinque giorni lavorativi. Se erano state concesse misure protettive, l’archiviazione viene iscritta nel registro delle imprese.
L’effetto collaterale è pesante e va conosciuto prima: dopo l’archiviazione, il Tribunale di Milano ha ritenuto, con ordinanza del 19 febbraio 2025, che al giudice sia ormai precluso pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive presentata successivamente dall’impresa. Tradotto: archiviata l’istanza, la protezione non è più recuperabile in quella sede.
Il piano B. Prima ancora del piano B, esiste una prevenzione: gran parte delle archiviazioni per assenza di prospettive nasce da fascicoli in cui il progetto di piano è generico, il piano finanziario a sei mesi manca o è meramente ottimistico, e la relazione sull’attività non descrive nulla di concreto. La qualità dei documenti della Mossa 5 è, in senso letterale, ciò che determina la sopravvivenza della procedura.
Se l’archiviazione è comunque intervenuta, le strade sono tre, da valutare in base al caso: l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi con il fascicolo dell’art. 39, eventualmente in forma di domanda con riserva per guadagnare tempo; per le imprese sotto soglia, il concordato minore con l’assistenza dell’OCC; oppure, quando il risanamento non è realisticamente perseguibile, la gestione ordinata della fase liquidatoria, che resta preferibile a una liquidazione subita su iniziativa altrui. Ricorda in ogni caso il vincolo temporale dell’art. 17, comma 9: dopo l’archiviazione non puoi presentare una nuova istanza di composizione negoziata prima di un anno, salvo la riduzione a quattro mesi quando l’archiviazione l’hai chiesta tu entro due mesi dall’accettazione dell’esperto.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la Mossa 5 prima della Mossa 2? Puoi iniziarla, non puoi chiuderla. Il progetto di piano richiede di sapere quanto devi al Fisco e agli enti previdenziali: se costruisci il piano su una stima e poi il certificato riporta un debito superiore del trenta per cento, il piano va rifatto da capo. Avvia la Mossa 2 il primo giorno e lavora sul piano in parallelo.
Se ho i bilanci depositati al registro delle imprese devo caricarli comunque in piattaforma? No. L’art. 17, comma 3, lett. a) CCII chiede i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese. Verifica però che il deposito risulti effettivamente eseguito per tutti e tre gli esercizi: la verifica costa cinque minuti, il presupporlo può costare una richiesta di integrazione.
La dichiarazione sostitutiva sui certificati mi copre fino alla fine della procedura? No. È una copertura per le “more del rilascio”: serve a non bloccare il deposito dell’istanza. I certificati veri vanno prodotti appena arrivano, e l’esperto te li chiederà al primo incontro utile, perché senza il dato ufficiale non può valutare la sostenibilità del piano.
Serve l’avvocato per presentare l’istanza di composizione negoziata? La presentazione dell’istanza in piattaforma è un adempimento riservato al legale rappresentante e non richiede formalmente il patrocinio. Ma la composizione negoziata apre parentesi giurisdizionali che il patrocinio lo richiedono eccome: la richiesta e la conferma delle misure protettive, le misure cautelari, le autorizzazioni del tribunale. Predisporre il fascicolo pensando solo alla piattaforma e non alla fase giudiziale che ne discende è il modo più comune di doverlo rifare.
Ho un pignoramento in corso: devo sospenderlo prima di depositare? Non devi, e generalmente non puoi. La protezione arriva dalle misure protettive, che vanno chieste con l’istanza o successivamente e vanno poi confermate dal tribunale. Questo è precisamente il motivo per cui la Mossa 5 non è rinviabile: senza un progetto di piano credibile, la conferma non arriva, e la giurisprudenza del 2025 su questo punto è compatta.
Quanto vale il fatto che i certificati riportino importi diversi dalla mia contabilità? Vale molto, e in due direzioni. Verso il basso, obbliga a rivedere il piano. Verso l’alto, può segnalare partite già definite o sgravate che il tuo bilancio porta ancora a debito. In entrambi i casi lo scostamento va riconciliato e spiegato per iscritto prima del deposito, non dopo.
Devo per forza chiedere le misure protettive? No, sono facoltative. E in alcuni casi conviene non chiederle: la richiesta comporta pubblicità nel registro delle imprese, quindi la crisi diventa nota a tutto il mercato, banche e fornitori compresi. Se le azioni esecutive non sono ancora partite e la trattativa con i principali creditori è avviata, la riservatezza può valere più della protezione. È una scelta da fare a monte, perché condiziona il contenuto stesso del fascicolo.
Il capitale della mia S.r.l. è sceso sotto il minimo legale: devo ricapitalizzare prima di accedere? Non necessariamente, ed è proprio il punto della Mossa 9. L’art. 20 CCII consente di dichiarare, con l’istanza o con dichiarazione successiva, che durante le trattative non operano gli obblighi in materia di riduzione e ricostituzione del capitale né la relativa causa di scioglimento. Ma la dichiarazione va resa: non è un effetto automatico dell’accesso alla composizione negoziata.
Quanto vale davvero il test pratico? Non è vincolante per il tribunale e non decide da solo l’esito. Vale però come indicatore di coerenza interna del fascicolo: se il test segnala uno squilibrio molto pesante e il progetto di piano promette un riequilibrio rapido, quella distanza va spiegata con dati, non ignorata. Un fascicolo in cui i documenti si contraddicono è più debole di un fascicolo che ammette la difficoltà e mostra come intende affrontarla.
Se l’istanza viene archiviata posso ripresentarla? L’art. 17, comma 9, CCII prevede che, in caso di archiviazione, non si possa presentare una nuova istanza prima di un anno. Il termine si riduce, per una sola volta, a quattro mesi se sei tu a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. È una regola che va conosciuta prima di depositare un’istanza fragile: un’istanza presentata male non è a costo zero, brucia un anno.
La giurisprudenza che sostiene il piano
I riferimenti che seguono sono organizzati per mossa che ciascuno sostiene. I principi sono riportati in forma sintetica e riformulata.
A sostegno della Mossa 1 (base contabile)
- Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2022, n. 6054 — In tema di concordato preventivo sotto la disciplina previgente, si è ritenuto ammissibile che, quando l’ultimo bilancio non è ancora stato redatto, il debitore depositi in sua vece una relazione patrimoniale aggiornata. Rilevanza: conferma che la funzione della norma è informativa e non feticistica, ma resta un’apertura limitata all’esercizio non ancora chiuso.
- Cass. civ., Sez. I, 1° dicembre 2022, n. 35381 — Nella fase prefallimentare, si è ammesso che l’imprenditore individuale possa dimostrare la mancanza dei requisiti dimensionali anche con documentazione diversa dagli ultimi tre bilanci. Rilevanza: il perimetro probatorio non è chiuso; quando il bilancio manca, il dato va comunque fornito con altri mezzi documentali.
A sostegno della Mossa 3 (elenchi) e della domanda con riserva
- Tribunale di Bergamo, 3 agosto 2022 — Ha esaminato l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale corredata solo in parte dalla documentazione dell’art. 39 CCII, distinguendo la documentazione imprescindibile da quella integrabile. Rilevanza: fissa l’idea che esista un nucleo documentale non comprimibile.
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 12 dicembre 2024 — In tema di autoliquidazione giudiziale, ha ritenuto che l’insufficienza documentale possa risultare non decisiva quando il superamento delle soglie dimensionali e lo stato di insolvenza risultino comunque riscontrabili. Rilevanza: apertura circoscritta alla domanda di apertura della liquidazione, non estensibile alle domande di protezione.
A sostegno della Mossa 5 (progetto di piano e misure protettive)
- Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 25 giugno 2025 (Giud. Rossetti) — Ha affermato che, perché il giudice possa pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive, occorre che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano, presupposto indispensabile perché l’esperto avvii trattative concrete orientate al risanamento. Rilevanza: è la pronuncia che collega direttamente l’adempimento documentale dell’art. 17, comma 3, lett. b) all’esito della parentesi giurisdizionale.
- Tribunale di Verona, 10 marzo 2025 — Ha rigettato l’istanza di conferma delle misure protettive perché il piano presentato aveva natura liquidatoria. Rilevanza: il contenuto del progetto, non la sua semplice esistenza, determina l’esito.
- Tribunale di Rovigo, decreto 6 maggio 2025 — Ha rigettato la conferma per insussistenza del fumus, ritenendo irrilevante il tentativo di revisione del piano a fronte della persistente indisponibilità dei creditori e della prosecuzione delle azioni esecutive. Rilevanza: chiarisce che le misure protettive non operano come moratoria concessa in via automatica.
- Tribunale di Milano, 31 maggio 2025 (Giud. Pipicelli) — Ha ricostruito i presupposti della conferma nei termini di ragionevole probabilità di risanamento (fumus) e funzionalità delle misure a quel risultato (periculum), valorizzando il ruolo dell’esperto. Rilevanza: indica quali elementi il fascicolo deve mettere il giudice in condizione di apprezzare.
- Tribunale di Bolzano, 20 novembre 2025 (Giud. Fleischmann) — Ha ritenuto inammissibile l’accesso a una procedura con proposta puramente liquidatoria, priva di una prospettiva di risanamento, e inaccoglibile la relativa istanza di misure protettive. Rilevanza: se l’obiettivo reale è liquidare, il percorso documentale corretto è un altro.
- Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025 (Giud. De Simone) — Ha respinto la richiesta di misure protettive rilevando la finalità meramente liquidatoria e l’intento di eludere iniziative esecutive già avviate. Rilevanza: conferma un filone ormai stabile sul controllo sostanziale delle finalità.
A sostegno delle Mosse 7 e 8 (deposito, termini, attestazione)
- Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35959 — Ha affermato la natura perentoria del termine concesso nel concordato con riserva per il deposito di proposta, piano e documenti. Rilevanza: principio trasferito nel sistema dell’art. 44 CCII.
- Tribunale di Grosseto, 9 maggio 2024 — Ha ribadito la perentorietà del termine fissato dal giudice, prorogabile solo a determinate condizioni, con inammissibilità della proposta in caso di inosservanza. Rilevanza: la proroga va chiesta prima e va motivata.
- Cass. civ., ordinanza n. 12352/2025 — Ha escluso che il mancato deposito della cauzione, il deposito di somma inferiore o il mancato rispetto del relativo termine rendano inammissibile o improcedibile la domanda di concordato preventivo. Rilevanza: distingue gli adempimenti accessori dai presupposti documentali della domanda.
- Tribunale di Busto Arsizio, decreto 12 febbraio 2025 — Ha dichiarato inammissibile la terza domanda di concordato preventivo, priva di sufficienti elementi novativi rispetto alle precedenti, in una vicenda originata anche da contestazioni sulla posizione dell’attestatore. Rilevanza: la verifica dei requisiti dell’attestatore va fatta prima dell’incarico.
- Tribunale di Taranto, 16 luglio 2025 — Ha ritenuto che la domanda estinta per rinuncia sia riproponibile solo in presenza di un mutamento effettivo della realtà aziendale, escludendo che una modifica del quadro normativo costituisca presupposto sufficiente. Rilevanza: chiude la strada alla riproposizione seriale.
A sostegno del controllo giudiziale sulla documentazione
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641 — In tema di concordato semplificato, ha affermato che il giudizio di ammissibilità della proposta non può limitarsi alla ritualità formale e alla verifica dell’esistenza della documentazione, ma deve estendersi ai profili di legalità sostanziale, apprezzando le condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione richiesta dall’art. 25-sexies e dall’art. 39 CCII. Rilevanza: è la pronuncia che spiega perché un fascicolo formalmente completo ma sostanzialmente vuoto non basta più.
- Cass. civ., ordinanza n. 9605/2026 — Ha enunciato il principio per cui il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità non si arresta alla ritualità formale e all’esistenza dei documenti, ma si estende al contenuto della proposta e dei documenti secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quello richiesto per l’omologazione. Rilevanza: eleva lo standard qualitativo del fascicolo fin dalla fase di apertura. Nella stessa linea si colloca Cass. n. 623/2026.
- Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2025, n. 32878 — Ha affrontato il regime di impugnazione del decreto di omologazione e le informazioni che il proponente è tenuto a fornire ai creditori. Rilevanza: ricorda che l’obbligo informativo non si esaurisce con il deposito iniziale ma accompagna tutta la procedura.
A sostegno della Mossa 8 nelle procedure minori
- Cass. civ., ordinanza n. 28574/2025 — Ha ritenuto inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: l’elenco creditori con le cause di prelazione della Mossa 3 non è un adempimento formale, è il fondamento della struttura della proposta.
- Tribunale di Udine, 15 dicembre 2025 — Ha esaminato la domanda di concordato minore presentata dal debitore sovraindebitato in pendenza dell’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore, definendo la procedura che ne consegue. Rilevanza: anche nelle procedure minori la sequenza documentale va coordinata con le iniziative dei creditori.
Una precisazione doverosa: la materia è in evoluzione rapida, sia per l’assestamento successivo al correttivo-ter sia per l’aggiornamento degli strumenti operativi ministeriali. Prima di depositare, la ricognizione va sempre rifatta sull’ultima versione delle fonti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su questo specifico tema — la costruzione del fascicolo documentale per l’avvio di una procedura di crisi d’impresa.
- Analizziamo la posizione dell’impresa e stabiliamo quale procedura è effettivamente accessibile, confrontando soglie dimensionali, natura dell’attività e condizione di squilibrio, crisi o insolvenza: da questa qualificazione dipende l’intero elenco di documenti da produrre.
- Redigiamo la mappa documentale personalizzata, mossa per mossa, con le date di scadenza di ciascun documento calcolate a ritroso dalla data obiettivo di deposito.
- Richiediamo e verifichiamo i certificati dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi, controlliamo la coerenza degli importi certificati con le scritture contabili e riconciliamo per iscritto gli scostamenti.
- Costruiamo l’elenco nominativo dei creditori con crediti, cause di prelazione e domicili digitali, e il distinto elenco dei titolari di diritti reali e personali su beni in possesso dell’impresa, con indicazione del titolo.
- Verifichiamo la Centrale dei rischi e ricostruiamo la posizione bancaria — affidamenti accordati e utilizzati, piani di ammortamento, garanzie rilasciate da soci e terzi — per impostare la trattativa con gli istituti su dati verificati.
- Coordiniamo la redazione del progetto di piano di risanamento secondo la lista di controllo vigente e della relazione con piano finanziario a sei mesi, curando che test pratico e progetto raccontino la stessa storia.
- Predisponiamo le dichiarazioni sostitutive sulla pendenza dei ricorsi e sull’assenza di domande di accesso già depositate, e l’aggiornamento richiesto in sede di misure protettive.
- Curiamo il deposito, in piattaforma telematica o presso il tribunale, con il controllo dei requisiti tecnici — firma digitale, formati, limiti dimensionali, ricevuta dei diritti di segreteria — e archiviamo copia integrale del depositato.
- Assistiamo l’impresa nella parentesi giurisdizionale: richiesta e conferma delle misure protettive, misure cautelari, autorizzazioni del tribunale, contraddittorio con i creditori istanti.
- Prepariamo il secondo fascicolo: relazione sugli atti di straordinaria amministrazione del quinquennio, verifica preventiva dei requisiti di indipendenza dell’attestatore, interlocuzione con l’OCC nelle procedure minori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: è l’abilitazione di chi conduce dall’interno la composizione negoziata e quindi conosce il corredo documentale dell’art. 17 dal punto di vista di chi lo esamina, non solo di chi lo compila — sa quali lacune fanno archiviare un’istanza e quali no. Accanto a questa, per le imprese sotto soglia, contano le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e di professionista fiduciario di un OCC, che riguardano proprio l’organismo chiamato a valutare per iscritto la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata.
Due caratteristiche dello Studio che, su questa materia, fanno differenza operativa. La prima è la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: il fascicolo che si costruisce oggi è lo stesso che, se la procedura sfocia in un contenzioso, verrà letto da un giudice di legittimità; averlo impostato da subito con quella prospettiva, e con lo stesso difensore che seguirà la linea fino all’ultimo grado, evita le discontinuità che indeboliscono la posizione. La seconda è lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: un fascicolo di crisi è per metà un documento contabile e per metà un atto processuale, e le due metà devono essere scritte da chi si parla ogni giorno, non da professionisti che si scambiano file.
Sul piano del metodo: non promettiamo esiti. Analizziamo la posizione, verifichiamo la documentazione, costruiamo la strategia e la portiamo avanti nei termini — questo è l’impegno, ed è di mezzi.
In chiusura
Le procedure di crisi d’impresa premiano una cosa sopra tutte: l’anticipo. Ogni documento richiesto entro i termini è un’opzione che resta aperta; ogni documento rinviato è una porta che si chiude mentre stai ancora decidendo se attraversarla. Il fascicolo dell’art. 39 e quello dell’art. 17 non sono burocrazia da subire: sono il linguaggio con cui la tua impresa dimostra di avere ancora qualcosa da salvare.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo perimetro. La materia del titolo — l’avvio di una procedura di crisi d’impresa — coincide con l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda precisamente la conduzione della composizione negoziata e il vaglio della documentazione che la apre; per le imprese sotto soglia, con le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, cioè dell’organismo cui la legge affida la valutazione scritta sulla completezza e attendibilità del fascicolo; e, se il percorso sfocia in un giudizio, con la qualifica di avvocato cassazionista, che garantisce la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
📩 Se la tua impresa è in difficoltà, il momento per far esaminare la documentazione è adesso, non quando i termini saranno già decorsi: scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
