C’è una convinzione che circola da anni negli uffici gare, nei capannoni, nei forum di settore e — questa è la parte più costosa — anche in qualche consulenza sbrigativa: che una segnalazione in CRIF chiuda la porta agli appalti pubblici. Che sia una specie di casellario parallelo, invisibile ma decisivo, che la stazione appaltante consulta e da cui fa discendere l’esclusione. È una convinzione comprensibile, perché nasce da un’esperienza reale: l’imprenditore segnalato incontra davvero ostacoli quando prova a partecipare a una gara. Solo che gli ostacoli non sono quelli che immagina, non stanno dove crede, e — cosa decisiva — quasi tutti si possono aggirare.
Il problema è che agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede di essere escluso per legge non partecipa, non contesta, non si difende, e finisce per autoescludersi da un mercato al quale avrebbe pieno diritto di accedere. Nessuna norma italiana prevede che una segnalazione in un sistema di informazioni creditizie sia causa di esclusione da una procedura di affidamento. Nessuna.
Qui smontiamo, uno per uno, sette miti: che il CRIF escluda automaticamente dalle gare; che la stazione appaltante lo consulti; che una segnalazione sia un “grave illecito professionale”; che impedisca di ottenere la SOA; che essere in crisi o in concordato significhi essere fuori dagli appalti; che senza fideiussione non si possa presentare offerta; che con una segnalazione siano preclusi anche bandi e contributi pubblici. Per ciascuno diremo da dove nasce, cosa dice davvero la norma e cosa rischia concretamente chi ci crede.
Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto in cui questi due mondi si toccano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario, che è la competenza necessaria per leggere una segnalazione creditizia e stabilire se sia legittima, quanto durerà e come si contesta; ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato sulla procedura che permette a un’impresa in difficoltà di continuare a operare — e quindi anche a lavorare su commesse pubbliche — mentre ristruttura il debito.
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Mito 1: “Se sei segnalato in CRIF ti escludono automaticamente dalle gare”
Il mito
“Con una segnalazione in CRIF non puoi partecipare agli appalti pubblici: appena la stazione appaltante se ne accorge, ti esclude.” È la formulazione più diffusa, e in genere viene pronunciata con la sicurezza di chi riferisce una regola nota a tutti.
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità c’è, ed è duplice. Il primo è che le procedure di affidamento sono effettivamente piene di cause di esclusione, alcune delle quali operano in modo automatico: chi ha sentito parlare di “requisiti generali”, di casellario ANAC, di verifiche incrociate, tende naturalmente a immaginare che ogni banca dati negativa produca lo stesso effetto. Il secondo è che una segnalazione creditizia produce davvero effetti indiretti sulla vita di gara — sulla fideiussione, sul credito bancario, sulla capacità di sostenere l’anticipazione finanziaria di una commessa. L’imprenditore osserva l’effetto e ne deduce la causa sbagliata.
C’è poi una terza ragione, meno nobile: l’esclusione “per il CRIF” è a volte una spiegazione comoda offerta all’impresa che ha perso la gara per altri motivi, o una scorciatoia argomentativa usata da chi non ha voglia di leggere il provvedimento.
La realtà
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha fatto una scelta netta e l’ha scritta in una norma di principio: le cause di esclusione sono tassative. L’art. 10, comma 2, stabilisce che le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 integrano di diritto i bandi e le lettere di invito, e che le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle. Non è una formula di stile: è il ribaltamento di una prassi in cui le stazioni appaltanti costruivano requisiti espulsivi su misura.
L’art. 94 elenca le cause di esclusione automatica — condanne per determinati reati, violazioni gravi e definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali e di imposte, situazioni concorsuali, misure interdittive antimafia, e poche altre. L’art. 95 elenca quelle non automatiche, che richiedono un accertamento e una valutazione discrezionale della stazione appaltante, tra cui l’illecito professionale grave. L’art. 98 tipizza quest’ultimo, con un elenco chiuso di fatti rilevanti e di mezzi di prova ammessi.
In nessuno di questi tre articoli compare la segnalazione in un sistema di informazioni creditizie. Non vi compare il CRIF, non vi compaiono i SIC in generale, non vi compare la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, non vi compare lo scoring creditizio. Una stazione appaltante che escludesse un concorrente perché “risulta segnalato” adotterebbe un provvedimento affetto da un vizio radicale: applicherebbe una causa di esclusione che la legge non prevede.
Attenzione a non confondere due piani. Il principio di tassatività riguarda i requisiti di ordine generale degli artt. 94 e 95. Non impedisce alla stazione appaltante di prescrivere, ai sensi dell’art. 10, comma 3, e dell’art. 100, requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, purché attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto. Un bando può quindi legittimamente chiedere un fatturato minimo, referenze bancarie, coperture assicurative: sono requisiti di partecipazione, non cause di esclusione, e si dimostrano con documenti, non con l’assenza di segnalazioni.
La prova
Il principio è scolpito nell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che qualifica come tassative le cause di esclusione degli artt. 94 e 95 e sanziona con la nullità le clausole che ne aggiungono altre. L’ANAC, con la delibera n. 397 del 6 settembre 2023, ha applicato il principio in modo rigoroso a un caso limite, escludendo che potesse rilevare, ai fini dell’illecito professionale, una circostanza non espressamente contemplata dall’art. 98 tra i mezzi adeguati di prova — e ha richiamato proprio la tassatività come limite all’interpretazione estensiva. Nella giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7282, si è misurato con i confini della fattispecie muovendo dallo stesso presupposto: l’elenco è chiuso e va interpretato restrittivamente.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia due cose, entrambe gravi. La prima è la rinuncia preventiva: non presenta l’offerta, e perde commesse per le quali era pienamente qualificato. La seconda è più insidiosa. Se viene escluso con una motivazione che richiama la segnalazione creditizia e non impugna, quel provvedimento diventa inoppugnabile e — peggio — può finire annotato nel casellario informatico ANAC, dove produce effetti reputazionali reali nelle gare successive. Il termine per impugnare davanti al giudice amministrativo è breve; la sospensione feriale, dove applicabile, opera dal 1° al 31 agosto e mai per periodi diversi. Lasciarlo scadere significa trasformare un provvedimento illegittimo in un fatto acquisito.
Mito 2: “La stazione appaltante controlla il CRIF quando verifica i requisiti”
Il mito
“Tanto vale non provarci: in fase di verifica dei requisiti la stazione appaltante interroga anche le banche dati creditizie e vede tutto.”
Perché ci credono in tanti
Perché la verifica dei requisiti è oggi effettivamente automatizzata, interoperabile e piuttosto invasiva. L’impresa che partecipa a una gara autorizza l’accesso a un fascicolo digitale, il sistema interroga banche dati pubbliche, e in pochi giorni la stazione appaltante ha davanti un quadro che l’impresa stessa fatica a ricostruire su di sé. È del tutto naturale immaginare che, dentro quel flusso, ci sia anche il CRIF. E c’è un secondo elemento di verosimiglianza: le stazioni appaltanti chiedono spesso referenze bancarie, cioè un documento che proviene da una banca. Da lì a immaginare un accesso diretto ai sistemi creditizi il passo sembra breve.
La realtà
Il canale attraverso cui passano le verifiche esiste, ha un nome preciso ed è delimitato per legge. È il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), disciplinato dall’art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; il suo funzionamento è regolato dalla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, efficace dal 1° gennaio 2024. L’art. 99 stabilisce che la stazione appaltante verifica l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti consultando il FVOE e, per il resto, attraverso l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
La parola chiave è enti certificanti. Il sistema interroga, tramite l’infrastruttura di interoperabilità, le banche dati di soggetti pubblici: casellario giudiziale, anagrafe tributaria, enti previdenziali, camere di commercio, prefetture, casellario informatico ANAC, e così via. CRIF non è un ente certificante. Non è una pubblica amministrazione. È una società privata che gestisce un sistema di informazioni creditizie, e i suoi dati non transitano nel FVOE.
C’è una ragione giuridica ancora più stringente, e sta dal lato della protezione dei dati. I SIC operano sulla base del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 e divenuto pienamente efficace, dopo l’accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio, con la deliberazione del 6 ottobre 2022. Quel Codice individua con precisione chi può accedere al sistema — i “partecipanti”, cioè banche, intermediari finanziari e soggetti che concedono credito o dilazioni di pagamento — e per quali finalità: la valutazione del rischio di credito, dell’affidabilità e puntualità nei pagamenti, la prevenzione delle frodi. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di quei soggetti a quelle finalità. Una stazione appaltante che volesse consultare il CRIF per decidere di una gara non troverebbe né la porta di accesso né la finalità che la legittimi.
Qui la lettura tecnica del dato conta più della norma astratta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ricostruisce che cosa è effettivamente registrato, chi lo ha comunicato e chi ha titolo a vederlo, perché quasi sempre la distanza tra ciò che l’impresa teme e ciò che il sistema mostra è enorme.
La prova
L’art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e la delibera ANAC n. 262/2023 definiscono il perimetro dei dati acquisibili tramite FVOE e i soggetti certificanti che li forniscono; l’art. 99 individua nel FVOE e nell’interoperabilità con le banche dati pubbliche gli strumenti della verifica. Sul versante opposto, gli articoli 4 e 8 del Codice di condotta approvato con Provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019 delimitano categorie di partecipanti e finalità del trattamento, che restano ancorate alla valutazione del merito creditizio.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di non partecipare, e di farlo per una paura infondata. Ma rischia anche l’opposto: di non accorgersi che, quando un problema c’è davvero, sta altrove. Le informazioni che la stazione appaltante vede sono quelle di fonte pubblica — annotazioni nel casellario informatico ANAC, risoluzioni contrattuali pregresse, irregolarità contributive, procedure concorsuali iscritte al registro delle imprese. Sono queste che vanno monitorate e, se del caso, contestate. Concentrare l’attenzione sul CRIF significa presidiare la porta sbagliata mentre da un’altra entra qualcosa di realmente pregiudizievole.
Mito 3: “Una segnalazione creditizia è un grave illecito professionale”
Il mito
“Non pagare le rate è un illecito professionale: la stazione appaltante può escluderti perché non sei affidabile.”
Perché ci credono in tanti
Perché la formula legislativa, letta di sfuggita, sembra dargli ragione. L’art. 95, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 36/2023 impone alla stazione appaltante di escludere l’operatore che abbia commesso un illecito professionale grave “tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. La parola affidabilità è la stessa che si usa nel linguaggio creditizio — il Codice di condotta dei SIC parla proprio di “affidabilità e puntualità nei pagamenti”. La sovrapposizione lessicale fa il resto: se sono segnalato come inaffidabile nei pagamenti, sono un operatore inaffidabile, e l’inaffidabilità è causa di esclusione.
Il ragionamento è lineare. È anche sbagliato, perché salta il passaggio decisivo.
La realtà
Il legislatore del 2023, consapevole che la nozione di illecito professionale si era trasformata in una clausola aperta capace di giustificare quasi ogni esclusione, ha fatto una cosa precisa: l’ha tipizzata. L’art. 98 elenca i fatti dai quali l’illecito professionale grave si può desumere — tra gli altri, sanzioni esecutive di autorità indipendenti, informazioni false o fuorvianti fornite alla stazione appaltante, significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto sfociate in risoluzione per inadempimento, condanna al risarcimento del danno o conseguenze comparabili, contestazione di determinati reati. E, cosa altrettanto importante, elenca in modo altrettanto chiuso i mezzi adeguati di prova con cui quei fatti possono essere dimostrati.
Il punto è che l’esclusione richiede tre elementi cumulativi: un fatto compreso nell’elenco; la prova di quel fatto con uno dei mezzi tipizzati; e una valutazione motivata della stazione appaltante sull’idoneità di quel fatto a incidere su integrità e affidabilità. Una segnalazione creditizia non è nessuno dei fatti elencati, e nessuno dei mezzi di prova ammessi. Il mancato pagamento di rate a una finanziaria non è un inadempimento contrattuale verso una stazione appaltante, non è una risoluzione, non è una condanna risarcitoria, non è una sanzione di un’autorità indipendente. È un fatto che appartiene a un rapporto privato tra l’impresa e il suo finanziatore, e che il Codice dei contratti non considera.
Diverso — e qui la precisione è dovuta — il caso in cui l’inadempimento riguardi un precedente contratto pubblico e si sia tradotto in una risoluzione o in una condanna: quello sì rientra nella previsione. Ma allora ciò che rileva è la risoluzione, provata dal relativo provvedimento, non la sua eventuale traccia in una banca dati creditizia.
La prova
L’art. 95, comma 1, lettera e), rinvia espressamente all’art. 98 per l’individuazione tassativa dei gravi illeciti professionali e dei mezzi adeguati a dimostrarli. L’ANAC, con la delibera n. 397 del 6 settembre 2023, ha applicato questa impostazione affermando che una circostanza non espressamente citata tra i mezzi di prova del comma 6 dell’art. 98 non può formare oggetto di valutazione ai fini dell’illecito professionale grave, proprio in forza del principio di tassatività. Nella giurisprudenza amministrativa si è consolidato il principio per cui l’esclusione non può fondarsi su valutazioni unilaterali prive delle condizioni tipizzate dalla norma, e per cui la gravità dell’inadempimento pregresso deve risultare da atti o provvedimenti formali dotati di forza provante, non da un apprezzamento discrezionale della stazione appaltante.
Cosa rischia chi ci crede
Chi ci crede tende a fare la mossa peggiore possibile: dichiarare spontaneamente la segnalazione nel DGUE, convinto di essere trasparente. È una scelta che può ritorcersi contro, perché introduce nel procedimento un elemento che la legge non considera rilevante, offre alla stazione appaltante un appiglio per una valutazione di inaffidabilità, e allunga i tempi dell’istruttoria. L’obbligo dichiarativo, come ha chiarito la giurisprudenza, riguarda i fatti e i provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 — non ogni vicenda spiacevole della vita aziendale. Dichiarare troppo non è una virtù: è un rischio. Il criterio corretto è verificare, caso per caso e prima di compilare, se il fatto rientri o meno nelle categorie normative.
Mito 4: “Con una segnalazione non ottieni la SOA”
Il mito
“Se sei segnalato non ti danno la SOA, e senza SOA sei fuori da tutti i lavori pubblici.”
Perché ci credono in tanti
Questo è il mito con il fondo di verità più consistente, e va riconosciuto onestamente. Perché tra i requisiti che l’impresa deve dimostrare per ottenere l’attestazione di qualificazione ce n’è uno che passa proprio dalla banca: le idonee referenze bancarie. Un’impresa in tensione finanziaria teme, non irragionevolmente, che la propria banca non gliele rilasci. E poiché senza attestazione SOA non si partecipa ai lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, l’equazione “segnalato uguale escluso” sembra chiudersi da sé.
C’è anche una seconda radice: l’attestazione richiede il patrimonio netto positivo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio. E un’impresa che ha accumulato perdite può effettivamente trovarsi sotto quella soglia. Anche qui il timore ha una base, ma la base non è il CRIF: è il bilancio.
La realtà
I requisiti per l’attestazione sono fissati dall’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e, in dettaglio, dall’Allegato II.12. L’art. 18 dell’Allegato individua i requisiti d’ordine speciale: idoneità professionale, adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature tecniche, adeguato organico medio annuo. La capacità economica e finanziaria si dimostra con idonee referenze bancarie, con una cifra d’affari in lavori non inferiore al 100% degli importi delle classifiche richieste e, per i soggetti tenuti al bilancio, con un patrimonio netto positivo. Seguono i parametri strutturali: attrezzatura tecnica pari ad almeno il 2% della cifra d’affari in lavori, costo del personale pari ad almeno il 15%, con il meccanismo di rideterminazione figurativa che riduce proporzionalmente la cifra d’affari quando quelle soglie non sono rispettate.
In questo elenco la segnalazione in un SIC non compare, né come requisito negativo né come elemento di valutazione. La SOA verifica documenti contabili, certificati di esecuzione lavori, libri cespiti, bilanci e dichiarazioni: non consulta il CRIF, e non avrebbe titolo per farlo.
Resta il nodo delle referenze bancarie, ed è qui che il mito va corretto con precisione anziché smentito in blocco. Primo: la referenza è una dichiarazione dell’istituto presso cui l’impresa intrattiene rapporti, e la prassi ammette che sia rilasciata anche da un solo istituto. Secondo — ed è il punto che quasi nessuno conosce — la referenza non deve certificare la solidità dell’impresa: deve semplicemente non evidenziare, in positivo, problemi di solvibilità o di affidabilità. Una dichiarazione generica, che dia conto dell’esistenza di un rapporto condotto con regolarità, è idonea. Terzo: l’impresa che si trovi in difficoltà con la propria banca storica ha la possibilità di costruire il rapporto altrove, e va fatto prima, non dopo.
La prova
L’art. 18, comma 6, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 elenca gli elementi con cui si dimostra l’adeguata capacità economica e finanziaria, aprendo con le “idonee referenze bancarie” e proseguendo con cifra d’affari e patrimonio netto. Sul contenuto minimo della referenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza 17 marzo 2022, n. 1936, ha ritenuto idonee dichiarazioni bancarie pur generiche, che davano conto unicamente dell’esistenza di un rapporto di conto corrente condotto con regolarità e correttezza, osservando che esse non evidenziavano in positivo specifici problemi di solvibilità o affidabilità e rispondevano quindi alla funzione probatoria loro assegnata.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di rinunciare all’attestazione — o di lasciarla scadere alla verifica triennale — sulla base di un presupposto errato, quando magari il vero ostacolo era un altro e risolvibile: un patrimonio netto negativo sanabile con una ricapitalizzazione o una rinuncia dei soci ai finanziamenti, un rapporto di congruità tra cifra d’affari, attrezzature e costo del personale che si poteva riequilibrare, una scelta di annualità sbagliata all’interno del quindicennio utilizzabile. Ogni anno di attestazione perso è un anno di lavori pubblici perso, e la cifra d’affari non recuperata pesa poi sulle classifiche future. Qui il costo del mito non è teorico: è una classifica in meno.
Mito 5: “Se sei in crisi o in concordato sei automaticamente fuori dagli appalti”
Il mito
“Appena depositi una domanda di concordato o entri in una procedura di crisi, dagli appalti sei fuori: sia da quelli a cui vuoi partecipare, sia da quelli che hai già in corso.”
Perché ci credono in tanti
Perché per decenni è stato vero, o quasi. L’incompatibilità tra procedure concorsuali e contratti pubblici è un principio risalente, radicato nella logica per cui l’amministrazione non può affidare una commessa a chi rischia di non poterla eseguire. Fino a un certo punto della nostra storia normativa, il fallimento e le procedure a esso assimilate producevano un’esclusione secca. Il passaparola ha conservato la regola antica e ha perso per strada — questa è la parte importante — tutte le eccezioni che nel frattempo sono diventate la disciplina ordinaria.
C’è poi un secondo motore del mito: la confusione tra “crisi” come condizione di fatto e “procedura concorsuale” come situazione giuridica. La prima non ha alcun rilievo automatico nel Codice dei contratti. La seconda ce l’ha, ma con un regime articolato che il mito ignora del tutto.
La realtà
L’art. 94, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 prevede l’esclusione dell’operatore economico sottoposto a liquidazione giudiziale, in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per accedere a una di tali procedure. Ma la norma non finisce lì. Prosegue facendo espressamente salvo quanto previsto dall’art. 95 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dall’art. 124 dello stesso Codice dei contratti. E aggiunge la clausola decisiva: l’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti autorizzativi previsti dall’art. 95, commi 3 e 4, del Codice della crisi, salvo che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.
Tradotto in pratica, il quadro è questo. L’impresa che ha depositato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi può partecipare a procedure di affidamento; la partecipazione va autorizzata dal tribunale o dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato; l’autorizzazione presuppone il deposito della relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. L’autorizzazione non deve necessariamente precedere la presentazione dell’offerta: deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione. E dopo l’omologazione del concordato l’autorizzazione, di regola, non serve più — salvo che il decreto di omologa preveda espressamente il contrario.
Va detto con altrettanta chiarezza che l’autorizzazione, quando serve, è un vero requisito di partecipazione: non basta dichiararla, va anche dimostrata alla stazione appaltante in corso di gara e comunque prima dell’aggiudicazione. Chi la ottiene tardi, o non la produce, viene legittimamente escluso — e non per il concordato, ma per non aver prodotto un documento.
Un’ultima precisazione, perché tocca la situazione oggi più frequente: la composizione negoziata della crisi non è una procedura concorsuale e non rientra tra le fattispecie dell’art. 94, comma 5, lettera d). L’impresa che ha chiesto la nomina dell’esperto non è, per ciò solo, un operatore da escludere.
La prova
L’assetto normativo è quello dell’art. 94, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con l’art. 95, commi 3 e 4, del D.Lgs. 14/2019 e con l’art. 124 del Codice dei contratti. Sul piano giurisprudenziale, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 9 e 11 del 27 maggio 2021, ha affermato che l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione e che la domanda di concordato con riserva non impedisce di per sé la partecipazione: principio poi recepito dal legislatore nel nuovo Codice. Il T.A.R. Toscana, sez. III, con la sentenza 20 marzo 2023, n. 286, ha chiarito che dopo l’omologazione del concordato l’autorizzazione non occorre più, come non occorre la relazione del professionista indipendente. Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 ottobre 2022, n. 8685, ha invece confermato la legittimità dell’esclusione dell’impresa che, pur ammessa a concordato omologato, non aveva prodotto l’autorizzazione richiesta dal decreto di omologa, qualificandola come requisito di partecipazione da dichiarare e dimostrare in gara.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di perdere il mercato proprio quando gli serve di più. Un’impresa in risanamento che smette di partecipare alle gare distrugge la propria continuità aziendale e, con essa, la fattibilità stessa del piano che sta cercando di far omologare: i flussi futuri su cui il piano si regge vengono da nuove commesse. Il paradosso è che il mito, se creduto, si autoavvera — l’impresa che non partecipa perché si crede esclusa diventa davvero un’impresa senza prospettive di continuità.
E c’è il rischio speculare, altrettanto concreto: chi partecipa senza sapere che l’autorizzazione serve, o chi la chiede al tribunale con eccessiva calma, viene escluso legittimamente. Qui il tempismo è tutto: l’istanza al giudice della crisi va depositata senza indugio, contestualmente alla decisione di partecipare.
Mito 6: “Senza fideiussione non puoi presentare l’offerta”
Il mito
“Con il CRIF segnalato nessuna banca o assicurazione ti rilascia la garanzia, e senza garanzia l’offerta è inammissibile: quindi sei fuori comunque.”
Perché ci credono in tanti
Perché la prima parte della frase è spesso vera. Il rilascio di una polizza fideiussoria è un’operazione di assunzione di rischio di credito, e il garante — banca, assicurazione o intermediario finanziario iscritto all’albo — valuta il richiedente con gli stessi strumenti con cui si valuta un affidamento, banche dati creditizie comprese. Un’impresa con segnalazioni negative fatica davvero a ottenere una fideiussione, o la ottiene a condizioni onerose e con controgaranzie.
L’errore sta nel secondo passaggio: dare per scontato che la fideiussione sia l’unica forma possibile di garanzia. Non lo è, e la disciplina degli ultimi anni ha reso questo punto ancora più chiaro.
La realtà
L’art. 106 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito, importo che la stazione appaltante può motivatamente ridurre fino all’1% o incrementare fino al 4%. Ma il comma 1 dice anche un’altra cosa: la garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. Sono alternative, e la scelta spetta all’operatore economico.
La cauzione, ai sensi del comma 2, è costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento. Qui va segnalata una novità che molti moduli di gara ancora ignorano: il nuovo Codice ha eliminato le modalità in passato ammesse della costituzione in pegno di titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato e dell’assegno circolare. Oggi la cauzione è denaro, e viaggia per via elettronica. Chi si basa su una modulistica datata rischia di costituire la garanzia in una forma non più consentita.
C’è di più, e riguarda la maggior parte delle procedure a cui una piccola impresa partecipa. Nel sotto soglia, l’art. 53 — nel testo risultante dal decreto correttivo, il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 — prevede che negli affidamenti diretti la garanzia provvisoria non sia richiesta, e che nelle procedure negoziate non sia richiesta salvo che ricorrano particolari esigenze legate alla tipologia e specificità della singola procedura, da indicare nella decisione di contrarre o nell’avviso; in tal caso la garanzia è sempre pari all’1% del valore complessivo dell’appalto, senza applicazione di riduzioni.
Infine le riduzioni, che l’art. 106, comma 8, costruisce come un sistema premiale cumulabile: la riduzione del 50% per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti e i consorzi ordinari costituiti esclusivamente da PMI; l’ulteriore riduzione del 10% per la fideiussione emessa e firmata digitalmente e gestita su piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o verificabile telematicamente sul sito dell’emittente; la riduzione fino a un massimo del 20% per il possesso delle certificazioni o dei marchi individuati tra quelli dell’Allegato II.13. In caso di cumulo, ogni riduzione si calcola sull’importo già ridotto. Per fruirne, l’operatore deve segnalare il possesso dei requisiti in sede di offerta e documentarlo.
Resta un punto da non minimizzare: se l’impresa si aggiudica la gara, dovrà costituire la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117, pari al 10% dell’importo contrattuale, con la maggiorazione prevista in caso di ribassi elevati. Anche lì è ammessa la cauzione in denaro, ma su importi che possono essere impegnativi. È un problema reale di gestione della cassa — non una causa di esclusione, e non un divieto.
La prova
L’art. 106, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 configura cauzione e fideiussione come forme alternative e circoscrive la cauzione al versamento in denaro tramite bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici. L’art. 53, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, esclude di regola la garanzia provvisoria negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate sotto soglia. Sul carattere di stretta interpretazione delle riduzioni, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 11 marzo 2025, n. 1985, ha escluso che la riduzione ex lege prevista in favore delle PMI possa estendersi a soggetti non espressamente contemplati dalla norma: un monito utile in senso inverso, perché conferma che chi è PMI ha diritto alla riduzione e deve farla valere.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di rinunciare a gare che avrebbe potuto affrontare versando una somma modesta. Su un affidamento sotto soglia da 90.000 euro, una garanzia provvisoria all’1% vale 900 euro; con la riduzione del 50% per le PMI, dove applicabile, si dimezza. Sono cifre che nessuna impresa attiva considera un ostacolo — eppure ci sono imprenditori che non partecipano perché “tanto la fideiussione non me la danno”, senza aver mai verificato se in quella procedura la garanzia fosse addirittura richiesta.
C’è poi il rischio inverso, più tecnico ma frequentissimo: costituire la garanzia in una forma non più ammessa, o presentarla in formato non conforme, o produrla con data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Su questi profili il soccorso istruttorio ha margini stretti, e la giurisprudenza ha chiarito che la sanatoria è possibile solo quando la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine. Qui non serve fortuna: serve leggere il disciplinare.
Mito 7: “Con una segnalazione non accedi a bandi e contributi pubblici”
Il mito
“Per i bandi è ancora peggio che per gli appalti: chi ha segnalazioni in CRIF viene scartato in istruttoria.”
Perché ci credono in tanti
Perché nei bandi di agevolazione compare quasi sempre una dichiarazione dal titolo minaccioso: “di non essere impresa in difficoltà”. È una formula che l’imprenditore in tensione finanziaria legge come una descrizione della propria condizione — sono in difficoltà, quindi sono escluso — e che invece rimanda a una nozione tecnica del tutto diversa, tarata su parametri patrimoniali oggettivi.
Il secondo motore del mito è che alcuni strumenti pubblici effettivamente comportano una valutazione creditizia: quando l’agevolazione passa attraverso un finanziamento bancario o una garanzia pubblica, l’istruttoria include un giudizio sul merito di credito, e lì la storia dei pagamenti pesa. Ma è un piano diverso dall’ammissibilità al bando.
La realtà
Nei bandi che veicolano aiuti di Stato, il requisito rilevante è la nozione di impresa in difficoltà dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (il cosiddetto GBER, regolamento generale di esenzione per categoria). È una definizione chiusa, che considera in difficoltà l’impresa che si trovi in almeno una di queste condizioni: per le società a responsabilità limitata diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate, verificandosi ciò quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e dalle altre voci dei fondi propri dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sottoscritto; per le società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata, diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, aver perso più della metà dei fondi propri; essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una tale procedura su richiesta dei creditori; aver ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato o essere ancora soggetti a un piano di ristrutturazione. Per le imprese diverse dalle PMI si aggiungono i parametri di leva finanziaria e di copertura degli interessi.
Il criterio è patrimoniale e giuridico, non creditizio. Si legge nel bilancio e nel registro delle imprese, non nel CRIF. Un’impresa con segnalazioni per ritardi nei pagamenti ma con patrimonio netto sano e nessuna procedura concorsuale in corso non è “impresa in difficoltà” ai sensi del GBER. Un’impresa senza alcuna segnalazione ma con perdite che hanno eroso oltre metà del capitale lo è.
Accanto a questo, i bandi richiedono di regola altri requisiti oggettivi: iscrizione e attività nel registro delle imprese, regolarità contributiva, assenza di procedure concorsuali, assenza di ingiunzioni di recupero pendenti per aiuti dichiarati illegali dalla Commissione (la cosiddetta clausola Deggendorf), rispetto dei limiti di cumulo. Anche in questo elenco la segnalazione creditizia non compare.
Il fondo di verità va però riconosciuto per intero, perché è la parte del mito che regge: quando lo strumento pubblico è una garanzia o un finanziamento agevolato erogato tramite banca, la storia creditizia torna a contare. Non come requisito di ammissibilità al bando, ma come elemento della valutazione del merito di credito che l’intermediario o il gestore della garanzia compie. Sono due cancelli distinti: il primo — l’ammissibilità — è quasi sempre superabile; il secondo — il credito — dipende dalla posizione dell’impresa e dalla sua capacità di documentarla.
La prova
L’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 definisce in modo tassativo la nozione di impresa in difficoltà, con criteri che riguardano l’erosione del capitale, la sottoposizione o l’assoggettabilità a procedura concorsuale e la pendenza di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione. La medesima definizione è richiamata testualmente dalla generalità dei bandi nazionali e regionali che concedono aiuti in esenzione, ed è ciò che l’impresa dichiara — e che l’amministrazione verifica — in sede di ammissibilità.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia due errori speculari. Il primo è non presentare la domanda, perdendo un contributo cui aveva diritto. Il secondo, molto più grave, è dichiarare il falso: l’impresa che si trova oggettivamente nelle condizioni del GBER — perché ha perso oltre metà del capitale, o perché è in procedura — e dichiara di non essere impresa in difficoltà, si espone alla revoca del contributo, alla restituzione con interessi e alle conseguenze delle dichiarazioni mendaci. È la ragione per cui la verifica va fatta sul bilancio, con un professionista, prima di firmare: perché la casella da barrare non descrive uno stato d’animo, descrive una condizione contabile.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Non descrivono casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare, in concreto, che cosa accade a chi agisce credendo al mito.
Simulazione 1 — L’autoesclusione. Impresa edile, s.r.l., attestazione SOA OG1 classifica III in corso di validità fino a settembre. Nel corso dell’anno la società accumula tre ritardi su un finanziamento per l’acquisto di un escavatore, per complessivi 18.400 euro, poi regolarizzati integralmente il 4 maggio. Il dato viene registrato nel SIC come ritardo superiore a due rate successivamente regolarizzato. A giugno viene pubblicata una procedura negoziata per lavori di manutenzione stradale, base d’asta 214.000 euro. L’amministratore, convinto che “con la segnalazione ci escludono in verifica”, non presenta offerta. Esito reale: la procedura era sotto soglia, la garanzia provvisoria non era richiesta; nessuna delle cause degli artt. 94 e 95 era integrata; l’attestazione SOA era valida; la commessa è stata aggiudicata a un concorrente con un ribasso del 9,4%. Costo del mito: 214.000 euro di fatturato non contendibile e, a cascata, cifra d’affari in lavori non maturata ai fini del rinnovo della classifica. La segnalazione, peraltro, sarebbe stata cancellata automaticamente ventiquattro mesi dopo la registrazione della regolarizzazione, quindi entro il maggio del secondo anno successivo.
Simulazione 2 — La dichiarazione di troppo. Impresa di servizi di pulizia, partecipa a una gara sopra soglia per un appalto triennale da 780.000 euro. In sede di DGUE, l’amministratore — per prudenza — dichiara spontaneamente l’esistenza di segnalazioni in CRIF per ritardi su due contratti di leasing, aggiungendo una nota esplicativa di quattro pagine. La stazione appaltante, ricevuta una dichiarazione che segnala un problema di affidabilità, avvia un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 98 per valutare se i fatti dichiarati integrino un illecito professionale grave. L’istruttoria si chiude con l’ammissione — perché nessuno dei fatti dichiarati rientra nell’elenco tassativo dell’art. 98, comma 3, né è provato con uno dei mezzi del comma 6 — ma con quarantuno giorni di allungamento della procedura e una posizione difensiva costruita in corsa. Esito: nessuna esclusione, ma un rischio evitabile assunto per una dichiarazione che la legge non richiedeva. Costo del mito: l’introduzione volontaria, in un procedimento amministrativo, di un elemento giuridicamente irrilevante ma valutativamente pericoloso.
Simulazione 3 — Il bando e il bilancio. Società a responsabilità limitata, capitale sociale 50.000 euro, perdite cumulate 31.700 euro al netto delle riserve. Zero segnalazioni creditizie: tutti i finanziamenti sono stati sempre pagati puntualmente. L’amministratore, tranquillo perché “in CRIF sono pulito”, presenta domanda su un bando regionale in esenzione GBER dichiarando di non essere impresa in difficoltà. In istruttoria l’amministrazione verifica il bilancio depositato: la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e dalle altre voci dei fondi propri dà un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sottoscritto. La società rientra nella definizione dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 e la domanda è inammissibile — nonostante una storia creditizia impeccabile. Il mito, qui, ha funzionato al contrario: ha rassicurato chi doveva preoccuparsi. Con una ricapitalizzazione o una rinuncia dei soci ai finanziamenti deliberata prima della domanda, la condizione sarebbe stata superata.
Il fondo di verità
Nessuno di questi miti è nato dal nulla. Ricomporre i frammenti veri nel quadro corretto è il modo migliore per non ricaderci.
È vero che una segnalazione ha effetti sulla vita di gara — ma indiretti. Non produce esclusione: riduce la disponibilità di credito, rende più difficile e più costoso ottenere una fideiussione, complica l’anticipazione finanziaria della commessa. Sono effetti economici, che si affrontano con strumenti economici e contrattuali, non con l’accettazione di un divieto che non esiste.
È vero che le referenze bancarie contano — ma per la qualificazione, non per l’esclusione. Sono un requisito di ordine speciale nel sistema SOA e possono essere richieste come requisito di capacità economico-finanziaria nei bandi di servizi e forniture. Il loro contenuto minimo, però, è molto più modesto di quanto si creda: non serve un attestato di eccellenza, serve una dichiarazione che non evidenzi in positivo problemi di solvibilità.
È vero che una procedura concorsuale rileva — ma con un regime di eccezioni che è oggi la regola. L’art. 94, comma 5, lettera d), contiene la causa di esclusione e, nella stessa riga, la sua neutralizzazione attraverso i provvedimenti autorizzativi del giudice della crisi. Il che significa che il vero requisito non è “non essere in concordato”, ma “essere autorizzati in tempo utile”.
È vero che l’affidabilità dell’operatore economico è un concetto giuridicamente rilevante — ma è un’affidabilità diversa. Quella dell’art. 95 e dell’art. 98 è l’affidabilità professionale, che si misura su come l’impresa ha eseguito i contratti, su come si è comportata verso le amministrazioni, su fatti tipizzati e provati con mezzi tipizzati. Non è l’affidabilità creditizia, che misura la puntualità nel rimborso di un debito. Due parole identiche, due concetti diversi.
È vero che le segnalazioni durano — ma non per sempre, e i tempi sono certi. Il Codice di condotta dei SIC fissa periodi di conservazione predeterminati, con cancellazione automatica alla scadenza: dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione per i ritardi non superiori a due rate o mesi; ventiquattro mesi per i ritardi superiori a due rate o mesi, purché nel frattempo non si registrino ulteriori ritardi o inadempimenti; trentasei mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto, o dalla data dell’ultimo aggiornamento necessario, per gli inadempimenti non regolarizzati. Le informazioni relative alle semplici richieste di credito hanno tempi ancora più brevi. Nessuna di queste scadenze richiede un’istanza: la cancellazione è automatica, e va soltanto verificata.
È vero che chi eroga garanzie e finanziamenti guarda la storia creditizia — e continuerà a farlo. È il punto in cui il mito ha ragione, ed è anche il punto su cui si può lavorare davvero: contestando le segnalazioni illegittime, documentando le regolarizzazioni, presidiando i tempi di cancellazione, e scegliendo la forma di garanzia che non passa da un giudizio di merito creditizio.
Mito e realtà, in tabella
Un riepilogo per chi legge di fretta, o per chi deve spiegare la questione a un socio o a un ufficio gare che ha già preso una decisione sbagliata. La colonna di sinistra riporta le frasi così come circolano; quella di destra il quadro normativo effettivo.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “La segnalazione CRIF esclude dalle gare” | Le cause di esclusione sono tassative (art. 10, co. 2, D.Lgs. 36/2023) e gli artt. 94, 95 e 98 non contemplano le segnalazioni creditizie |
| “La stazione appaltante consulta il CRIF” | La verifica passa dal FVOE (art. 24) e dall’interoperabilità con banche dati pubbliche (art. 99); i SIC sono banche dati private accessibili ai soli partecipanti e per finalità di merito creditizio |
| “Una segnalazione è grave illecito professionale” | L’art. 98 tipizza sia i fatti sia i mezzi di prova: la segnalazione non è né gli uni né gli altri |
| “Con segnalazioni non ottieni la SOA” | L’Allegato II.12 chiede referenze bancarie, cifra d’affari, patrimonio netto positivo e parametri strutturali; il CRIF non è tra i requisiti, e la referenza è idonea anche se generica |
| “In concordato sei fuori dagli appalti” | L’esclusione non opera se entro l’aggiudicazione intervengono i provvedimenti ex art. 95, commi 3 e 4, CCII; la composizione negoziata non è procedura concorsuale |
| “Senza fideiussione non partecipi” | La garanzia provvisoria può essere cauzione in denaro (art. 106, co. 2); nel sotto soglia di regola non è richiesta (art. 53, come modificato dal D.Lgs. 209/2024) |
| “Niente bandi e contributi” | Il requisito è l’assenza della condizione di “impresa in difficoltà” ex art. 2, punto 18, Reg. UE 651/2014: criterio patrimoniale e giuridico, non creditizio |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso partecipare a una gara pubblica anche se sono segnalato in CRIF? Sì. Non esiste alcuna norma che lo impedisca. Devi possedere i requisiti generali degli artt. 94 e 95, i requisiti speciali richiesti dal bando e la qualificazione eventualmente necessaria: se li hai, partecipi. La segnalazione non entra nella valutazione, perché non è tra le cause di esclusione e non è tra i fatti che integrano l’illecito professionale grave.
Quindi è vero che devo dichiarare la segnalazione nel DGUE? No. L’obbligo di comunicazione riguarda i fatti e i provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95. Una segnalazione in un sistema di informazioni creditizie non lo è, e dichiararla spontaneamente non è prudenza: è l’introduzione volontaria di un elemento irrilevante ma potenzialmente pregiudizievole in un procedimento amministrativo. Se hai un dubbio su una specifica vicenda — una risoluzione contrattuale, una condanna, una sanzione — vale il contrario: quella va verificata caso per caso e, se rientra nelle categorie normative, dichiarata.
Quindi è vero che se sono in concordato preventivo posso lavorare con la pubblica amministrazione? Dipende dal tempismo. Puoi partecipare, ma se la procedura è in corso e il concordato non è ancora omologato serve l’autorizzazione del giudice della crisi, con il parere del commissario giudiziale ove nominato e la relazione del professionista indipendente. L’autorizzazione deve intervenire entro la data dell’aggiudicazione e va dimostrata alla stazione appaltante. Dopo l’omologa, di regola non serve più — salvo che il decreto di omologa disponga diversamente, ipotesi tutt’altro che teorica e che va verificata leggendo il decreto.
Quindi è vero che la segnalazione si cancella da sola? Sì, alle scadenze fissate dal Codice di condotta dei SIC. Dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione per ritardi fino a due rate o mesi, ventiquattro mesi per ritardi superiori, trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento necessario per gli inadempimenti non regolarizzati — a condizione, nei primi due casi, che nel frattempo non si registrino nuovi ritardi. La cancellazione è automatica e non richiede istanze. Diverso è il caso della segnalazione illegittima, che non va attesa ma contestata subito: lì il rimedio non è il calendario, è il reclamo e, se necessario, l’azione giudiziaria.
Quindi è vero che una stazione appaltante non può in nessun caso valutare la mia solidità finanziaria? No, e qui il mito rischia di ribaltarsi. La stazione appaltante può legittimamente prescrivere requisiti speciali di capacità economico-finanziaria — fatturato minimo, referenze bancarie, coperture assicurative — purché attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto. Quello che non può fare è escluderti per una segnalazione. Sono due cose diverse: nel primo caso ti chiede di dimostrare qualcosa con documenti, nel secondo ti espelle sulla base di un dato che la legge non le consente di considerare.
Le sentenze e i provvedimenti che smontano i miti
I riferimenti che seguono sono ordinati per mito, con l’indicazione di ciò che ciascuno dimostra.
Sul mito dell’esclusione automatica (miti 1 e 3)
ANAC, delibera n. 397 del 6 settembre 2023. L’Autorità ha affermato che una circostanza non espressamente contemplata dall’art. 98, comma 6, tra i mezzi adeguati di prova non può formare oggetto di valutazione ai fini della sussistenza di un grave illecito professionale, richiamando il principio di tassatività delle cause di esclusione. Rileva perché estende il principio di tassatività dalla fattispecie alla prova: non basta che un fatto sembri grave, deve essere previsto e deve essere dimostrato con uno degli strumenti tipizzati.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 settembre 2025, n. 7282. Pronunciandosi su un’esclusione fondata su omissioni dichiarative relative a pendenze penali, la Sezione ha affrontato i confini della fattispecie dell’illecito professionale grave muovendo dalla natura chiusa dell’elenco e dal principio di buona fede codificato dall’art. 5 del Codice. Rileva perché conferma che il perimetro dell’art. 98 va ricostruito con rigore anche quando la stazione appaltante invoca esigenze di affidabilità.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14 giugno 2024, n. 5354. Ha ribadito che la valutazione sulla nozione di grave illecito professionale ai fini dell’esclusione è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, senza che il giudice amministrativo possa sostituirsi a essa. Rileva in senso duplice: da un lato conferma l’ampiezza della discrezionalità, dall’altro — proprio per questo — spiega perché sia decisivo che quella discrezionalità si eserciti dentro le fattispecie tipizzate e non fuori.
Sul mito della SOA e delle referenze bancarie (mito 4)
Consiglio di Stato, sentenza 17 marzo 2022, n. 1936. Ha ritenuto idonee referenze bancarie che si limitavano a dare atto dell’esistenza di un rapporto di conto corrente condotto con regolarità e correttezza, senza ulteriori specificazioni, osservando che tali dichiarazioni non evidenziavano in positivo specifici problemi di solvibilità o affidabilità e rispondevano all’esigenza di provare la capacità economica e finanziaria di far fronte agli impegni connessi all’aggiudicazione. Rileva perché ridimensiona drasticamente il contenuto minimo della referenza bancaria, che il passaparola immagina come un attestato di solidità.
Sul mito della crisi e del concordato (mito 5)
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenze nn. 9 e 11 del 27 maggio 2021. Hanno affermato che l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione, non essendo necessario che a quella data l’impresa — inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva — sia già stata ammessa al concordato con continuità aziendale. Rileva perché è il precedente che ha rovesciato l’impostazione tradizionale e che il legislatore ha poi positivizzato nell’art. 94, comma 5, lettera d), del nuovo Codice.
T.A.R. Toscana, sez. III, sentenza 20 marzo 2023, n. 286. Ha chiarito che, per le imprese in concordato con continuità aziendale, la partecipazione è subordinata all’autorizzazione del giudice soltanto finché non sia intervenuta l’omologa; dopo l’omologazione non occorrono né l’autorizzazione né la relazione del professionista indipendente sulla conformità al piano e sulla capacità di adempimento. Rileva perché individua il momento esatto in cui l’onere autorizzativo si estingue.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 ottobre 2022, n. 8685. Ha confermato la legittimità dell’esclusione di un raggruppamento la cui mandataria, ammessa a concordato omologato, non aveva prodotto l’autorizzazione alla partecipazione che il decreto di omologa espressamente richiedeva, qualificando il possesso dell’autorizzazione come requisito di partecipazione da dichiarare e dimostrare in corso di gara. Rileva perché mostra il rovescio della medaglia: l’apertura normativa esiste, ma va esercitata con puntualità documentale.
Sul mito delle garanzie (mito 6)
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 marzo 2025, n. 1985. Ha escluso la riducibilità ex lege della garanzia provvisoria in favore di soggetti non espressamente contemplati dalla norma, affermando il carattere di stretta interpretazione delle disposizioni agevolative. Rileva perché delimita con precisione l’ambito soggettivo delle riduzioni dell’art. 106, comma 8, e conferma che chi vi rientra deve segnalarlo e documentarlo in sede di offerta.
Sui tempi e sulla legittimità delle segnalazioni (mito 7 e fondo di verità)
Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019. Ha approvato il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che definisce categorie di partecipanti, finalità del trattamento, obbligo di preavviso all’interessato e tempi di conservazione. Rileva perché è la fonte che regola tutto ciò che riguarda una segnalazione: chi la fa, chi la vede, quanto dura.
Garante per la protezione dei dati personali, deliberazione del 6 ottobre 2022. Ha reso pienamente efficace il Codice di condotta a seguito dell’accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio, con decorrenza dal 5 novembre 2022. Rileva perché individua la data a partire dalla quale il quadro attuale è integralmente operativo.
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 27 gennaio 2021. Nell’ambito di un procedimento relativo ai tempi di permanenza di informazioni creditizie negative, ha affrontato la corretta applicazione dei termini di conservazione con riferimento a posizioni in sofferenza estinte per effetto di accordo transattivo, in relazione alle quali l’istituto ha rideterminato da trentasei a ventiquattro mesi il periodo di mantenimento. Rileva perché dimostra che i termini di conservazione non sono a discrezione dell’intermediario e che un’applicazione più lunga del dovuto è contestabile.
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento interpretativo del 26 ottobre 2017. Ha affrontato l’individuazione della decorrenza del termine di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati, ancorandola alla scadenza contrattuale o alla cessazione del rapporto e ponendo un limite esterno alla dilatazione del termine, per evitare che la data finale di conservazione diventi aleatoria e indefinita. Rileva perché è lo strumento con cui si contestano le segnalazioni che “non scadono mai”.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro, su questa materia, consiste prima di tutto nel separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato. In concreto:
1. Verifichiamo che cosa è realmente registrato su di te. Acquisiamo la visura del tuo dossier presso i sistemi di informazioni creditizie e, dove rilevante, il flusso della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, e ricostruiamo chi ha comunicato ciascun dato, quando e su quale rapporto.
2. Calcoliamo la data esatta di cancellazione di ogni segnalazione. Applichiamo i termini dell’Allegato 2 del Codice di condotta al singolo evento registrato e ti diciamo il giorno in cui quel dato sparirà, così che tu possa programmare le domande di credito e di garanzia nel momento giusto invece che a tentativi.
3. Contestiamo le segnalazioni illegittime. Redigiamo il reclamo all’intermediario segnalante e al gestore del sistema, contestiamo l’omesso preavviso, l’erronea qualificazione del ritardo o la conservazione oltre i termini, e nei casi che lo richiedono agiamo in sede giudiziaria per la cancellazione e per il risarcimento.
4. Analizziamo il provvedimento di esclusione, riga per riga. Verifichiamo su quale disposizione la stazione appaltante ha fondato l’esclusione, se il fatto rientri nelle fattispecie degli artt. 94, 95 e 98 e se sia provato con uno dei mezzi tipizzati, e valutiamo l’impugnazione nei termini.
5. Impostiamo il DGUE prima che tu lo firmi. Esaminiamo ciascuna vicenda potenzialmente rilevante — risoluzioni, contenziosi, procedure, annotazioni — e stabiliamo che cosa la legge impone di dichiarare e che cosa invece non va dichiarato, evitando sia le omissioni sia le dichiarazioni superflue.
6. Prepariamo l’istanza di autorizzazione alla partecipazione al giudice della crisi. Predisponiamo la richiesta ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 4, CCII, coordiniamo la relazione del professionista indipendente e curiamo i tempi perché l’autorizzazione sia acquisita e prodotta prima dell’aggiudicazione.
7. Costruiamo il percorso di composizione negoziata per l’impresa che deve continuare a lavorare su commesse pubbliche. Depositiamo l’istanza di nomina dell’esperto, gestiamo le misure protettive e cautelari e presidiamo i rapporti con il ceto bancario perché la continuità — che è il presupposto di qualsiasi commessa — non venga interrotta.
8. Verifichiamo l’ammissibilità ai bandi sul bilancio, non sulle impressioni. Calcoliamo la posizione dell’impresa rispetto ai parametri dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) 651/2014 e, dove la condizione è superabile, indichiamo le operazioni societarie da deliberare prima della presentazione della domanda.
9. Risolviamo il nodo delle garanzie. Verifichiamo se nella singola procedura la garanzia provvisoria sia dovuta, quale forma convenga costituire tra cauzione e fideiussione, e quali riduzioni spettino all’impresa in base alla dimensione e alle certificazioni possedute.
10. Presidiamo la posizione fino all’ultimo grado. Se la contestazione della segnalazione o l’impugnazione dell’esclusione proseguono nei gradi successivi, la linea impostata nel primo incontro resta la stessa, senza cambi di difensore e senza riscritture.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: perché stabilire se una segnalazione sia legittima, quanto durerà e come si contesta richiede di leggere il rapporto sottostante — il contratto, il piano di ammortamento, le date di registrazione, il preavviso — con una competenza tecnica che non è quella del diritto amministrativo, e di collegarla poi alla disciplina di gara. A questa si affianca l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è ciò che consente di tenere insieme i due tempi del problema: proteggere la continuità dell’impresa mentre ristruttura, e nello stesso tempo conservarle l’accesso al mercato delle commesse pubbliche da cui quella continuità dipende. È la ragione per cui sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi sulla legittimità degli atti e sul contenzioso, i secondi sui bilanci, sui parametri di qualificazione e sui numeri che decidono l’ammissibilità.
In chiusura
Quasi tutti i miti raccolti in questa guida hanno la stessa struttura: prendono un fatto vero — che una segnalazione creditizia complica la vita di un’impresa — e ne ricavano una conseguenza giuridica che la legge non prevede. Il risultato è che imprese pienamente legittimate rinunciano a gare che potrebbero vincere, dichiarano cose che nessuno chiede loro, non impugnano provvedimenti illegittimi e lasciano scadere termini che non tornano. L’informazione corretta è la prima difesa, e in questa materia è anche la più economica: costa una verifica, e vale una commessa.
Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto di intersezione tra questi due mondi: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è la competenza con cui si legge, si data e si contesta una segnalazione creditizia; l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è quella con cui si tiene in piedi un’impresa in difficoltà mentre continua a lavorare; e la qualità di avvocato cassazionista assicura che la linea difensiva impostata all’inizio possa essere sostenuta fino all’ultimo grado. Verificheremo la tua posizione reale, distingueremo gli ostacoli veri da quelli immaginari e costruiremo con te la strategia per rimuovere i primi.
📩 Prima di rinunciare alla prossima gara, verifica se hai davvero un problema: scrivici oggi, tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
