Nella maggior parte dei casi, le imprese che si vedono negare la garanzia del Fondo PMI non vengono fermate dalla segnalazione in CRIF: vengono fermate da ciò che hanno fatto — o non hanno fatto — nei mesi precedenti alla domanda. È una distinzione che sembra sottile e invece cambia tutto, perché sposta il problema da una banca dati privata su cui l’imprenditore crede di non poter incidere, a una serie di scelte concrete su cui invece può incidere eccome.
La domanda del titolo, posta così com’è, ha una risposta tecnica precisa: no, la presenza di una segnalazione in CRIF non è, di per sé, una causa formale di esclusione dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI istituito dalla legge n. 662/1996 e gestito da Mediocredito Centrale. Le cause formali di esclusione sono altre e sono scritte nelle Disposizioni operative. Ma sarebbe disonesto fermarsi qui, perché tra “non è una causa formale di esclusione” e “non conta nulla” corre una distanza enorme, e in quella distanza le imprese si perdono continuamente.
L’esperienza insegna che gli errori sono quasi sempre gli stessi. Eccoli, in ordine di gravità e di frequenza:
- Curare la banca dati sbagliata, scambiando il CRIF per la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.
- Presentarsi in banca senza conoscere il proprio rating MCC e senza aver letto la propria posizione.
- Confondere la segnalazione con la classificazione dell’esposizione, arrendendosi quando non serve o insistendo quando è inutile.
- Sanare il debito e non pretendere l’aggiornamento del dato, lasciando che la vecchia informazione continui a pesare.
- Costruire tutta la difesa sul mancato preavviso quando il soggetto segnalato è una società.
- Muoversi tardi e senza prove, quando ormai la finestra sul finanziamento si è chiusa.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il tema tocca insieme il rapporto banca-impresa, la disciplina delle segnalazioni creditizie e la valutazione del merito di credito: per questo l’assistenza è coordinata dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono insieme la Centrale dei Rischi, il bilancio e la posizione nei SIC — cioè i tre elementi che il modello di valutazione del Fondo effettivamente misura. E poiché queste vicende non si esauriscono quasi mai nel reclamo, ma finiscono in sede cautelare, in ABF o in giudizio ordinario, conta che lo stesso professionista sia avvocato cassazionista e possa portare la linea difensiva fino all’ultimo grado senza cambiare impostazione a metà strada.
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Errore n. 1 — Curare la banca dati sbagliata: il CRIF non è la Centrale dei Rischi
L’errore
L’imprenditore riceve un rifiuto dalla banca, sente pronunciare la parola “segnalazione”, e nella sua testa si accende una sola sigla: CRIF. Scrive quindi a CRIF, chiede la cancellazione, attende, magari paga qualcuno che gli promette di “ripulire la posizione”. Passano due mesi. Nel frattempo il gestore del Fondo, per verificare i requisiti di ammissibilità, non ha guardato il CRIF: ha guardato la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia. E lì il problema era rimasto intatto.
Perché è un errore
Si tratta di due sistemi diversi per fonte, per regole e per funzione.
La Centrale dei Rischi è un archivio pubblico gestito dalla Banca d’Italia, alimentato obbligatoriamente dagli intermediari vigilati, disciplinato dalla Circolare n. 139/1991 e, quanto alle categorie di classificazione delle esposizioni (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate), dal paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008. È questa la banca dati che regge il sistema dei requisiti di ammissibilità al Fondo.
Il CRIF è invece uno dei Sistemi di Informazioni Creditizie privati (accanto a Experian, CTC e altri), alimentato su base volontaria dai partecipanti e regolato non dal TUB ma dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, letto insieme al Regolamento UE 2016/679.
Sono due mondi che si toccano, ma non coincidono. Chiedere la cancellazione all’uno non produce alcun effetto sull’altro.
Le conseguenze
La prima conseguenza è la perdita di tempo, che in questa materia è la perdita più costosa di tutte: le finestre di erogazione hanno scadenze, gli ordini ai fornitori hanno scadenze, i bandi hanno scadenze.
La seconda conseguenza è più insidiosa: l’impresa si convince di aver risolto e ripresenta la domanda, che viene respinta una seconda volta per la stessa ragione mai affrontata.
C’è poi una terza conseguenza, che nessuno mette in conto perché riguarda un’informazione che l’impresa non riceve mai. Nella comunicazione di diniego, l’intermediario non è tenuto a specificare quale banca dati abbia pesato sulla decisione, né in che misura: la motivazione è tipicamente una formula sintetica sulla valutazione del merito creditizio. L’imprenditore, quindi, resta senza la sola informazione che gli servirebbe per correggere il tiro, e la ricostruisce per congetture. È esattamente questa asimmetria informativa a generare l’errore: non l’ignoranza dell’imprenditore, ma il fatto che l’unico dato utile resta fuori dalla lettera che riceve. Il che rende ancora più decisivo procurarselo da soli, prima. Ogni nuova richiesta lascia una traccia — nei SIC, i dati riferiti a semplici richieste di finanziamento restano registrati per un periodo definito dall’Allegato 2 al Codice di condotta — e una sequenza di richieste ravvicinate seguite da esiti negativi è, per l’analista che legge, un segnale in sé.
Cosa fare invece
La regola operativa è una sola: prima di qualunque contestazione, si fa la doppia visura. Da un lato la richiesta di accesso ai dati registrati in Centrale dei Rischi, che si presenta alla Banca d’Italia o all’intermediario segnalante ed è gratuita; dall’altro l’istanza di accesso ai propri dati personali nei SIC ai sensi dell’articolo 15 del GDPR, anch’essa gratuita, da inoltrare a CRIF e, per completezza, agli altri gestori.
Solo con i due documenti affiancati si capisce dove sia realmente il problema: se una classificazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, se un ritardo registrato in un SIC, se entrambe le cose, o se — capita più spesso di quanto si creda — nessuna delle due, e il rifiuto dipendeva da altro.
Il dettaglio che pochi conoscono
La Centrale dei Rischi ha soglie di censimento: le posizioni vengono rilevate quando l’esposizione raggiunge determinati importi, mentre le sofferenze sono segnalate anche per importi molto contenuti. I SIC privati, al contrario, non hanno soglia. Il risultato pratico è controintuitivo: un insoluto di poche centinaia di euro su un finanziamento rateale può essere del tutto invisibile in Centrale dei Rischi e perfettamente leggibile in CRIF. Un’impresa può quindi avere una Centrale dei Rischi impeccabile e nondimeno essere considerata poco affidabile in sede di delibera bancaria. Ed è qui che la segnalazione CRIF esercita davvero la sua forza: non sul requisito di ammissibilità al Fondo, ma sulla decisione della banca che a quel Fondo dovrebbe accompagnarti.
Errore n. 2 — Presentarsi in banca senza sapere che rating si ha
L’errore
“Chiedo il finanziamento, poi vediamo cosa dicono.” È la frase che precede la maggior parte delle istruttorie fallite. L’impresa deposita la richiesta, la banca avvia la pratica, carica i dati sul Portale FdG e solo a quel punto emerge che il modello di valutazione colloca l’impresa in una posizione che non consente l’intervento del Fondo. A quel punto non c’è più nulla da correggere: c’è solo da prendere atto.
Perché è un errore
Perché l’ammissibilità al Fondo non è una valutazione discrezionale e negoziabile: è il risultato di un algoritmo descritto nella Parte IX delle Disposizioni operative. Il modello di valutazione si compone di tre aree informative:
- il modulo economico-finanziario, alimentato con i dati degli ultimi due bilanci depositati o delle ultime due dichiarazioni fiscali, a seconda del regime contabile adottato;
- il modulo andamentale, alimentato con i dati di accordato e utilizzato degli ultimi sei mesi forniti dalla Centrale dei Rischi e con i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte forniti da uno o più Credit Bureau, qualora questi ultimi siano utilizzati dal soggetto richiedente per la propria valutazione del merito di credito;
- un blocco informativo sugli atti e sugli eventi pregiudizievoli riferiti all’impresa e ai soci che rivestono cariche rilevanti.
L’integrazione dei moduli produce una classe di valutazione, e le classi si aggregano in cinque fasce. Le imprese collocate in fascia 5 non sono ammissibili all’intervento del Fondo. Ed è previsto un esito ulteriore, spesso ignorato: in presenza di eventi pregiudizievoli della famiglia “fallimenti o similari” oppure di sofferenze, la classe e la fascia non vengono proprio calcolate e l’impresa risulta unrated, con conseguente inammissibilità.
Si noti bene il passaggio evidenziato: il CRIF entra nel modello del Fondo, ma per il tramite della banca. Non perché il gestore vada a interrogare autonomamente il SIC, bensì perché i dati di Credit Bureau confluiscono nel modulo andamentale se e in quanto il soggetto richiedente li usa già per valutare il merito di credito. Ecco perché la risposta alla domanda del titolo non può essere un secco “no”: la segnalazione non è causa di esclusione, ma può concorrere a formare il punteggio che l’esclusione la determina.
Le conseguenze
Chi arriva impreparato scopre l’ostacolo quando è troppo tardi per rimuoverlo. Nel frattempo ha consumato settimane, ha esposto la propria posizione a un intermediario che ora la conosce, e ha lasciato tracce nei sistemi.
La conseguenza più grave è che un diniego maturato su dati sbagliati produce esattamente gli stessi effetti di un diniego maturato su dati corretti: nessuno, in fase di delibera, si accorge dell’errore al posto tuo.
Cosa fare invece
Prima della domanda si ricostruisce la propria posizione come la vedrà chi deve deciderla: due bilanci in mano, sei mesi di Centrale dei Rischi, visura SIC, verifica degli eventi pregiudizievoli a carico della società e dei soci con cariche rilevanti. Se un dato è errato, si contesta adesso, non dopo. Se un bilancio è penalizzante per come è stato costruito, se ne discute con il commercialista prima del deposito successivo, non a valle.
Va poi scelta consapevolmente la finalità dell’operazione, perché nel regime prorogato per il 2026 la copertura è differenziata: fino all’80% per le operazioni con finalità di investimento, con percentuale inferiore per quelle di pura liquidità, entro il massimale di 5 milioni di euro per singola impresa. La stessa somma, richiesta con una finalità o con l’altra, produce coperture diverse.
Il dettaglio che pochi conoscono
Poiché il modulo andamentale valorizza i dati di Credit Bureau solo se la banca li utilizza per la propria valutazione, il peso concreto di una segnalazione CRIF non è uniforme: varia da intermediario a intermediario. Due banche, davanti alla stessa impresa e alla stessa segnalazione, possono produrre input diversi al modello. Non è un’anomalia: è la struttura della norma. E ha una ricaduta strategica evidente sulla scelta dell’interlocutore con cui presentarsi.
Errore n. 3 — Confondere la segnalazione con la classificazione dell’esposizione
L’errore
Due imprenditori commettono l’errore opposto e speculare. Il primo scopre un ritardo registrato in CRIF e rinuncia in partenza: “tanto con quella addosso il Fondo non me lo danno”. Il secondo ha un’esposizione classificata come inadempienza probabile presso la banca a cui sta chiedendo il finanziamento, ma pensa che, non essendoci nulla in CRIF, la strada sia libera, e presenta comunque la domanda.
Sbagliano entrambi, e per la stessa ragione: hanno guardato l’etichetta invece della sostanza.
Perché è un errore
I requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali, previsti nella Parte II delle Disposizioni operative, non parlano di “segnalazioni CRIF”. Parlano di classificazioni contabili: i beneficiari finali non devono presentare, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come sofferenze, né presentare, nei confronti del soggetto finanziatore, esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272/2008 della Banca d’Italia. A questi si affiancano gli altri requisiti generali: lo stato di scioglimento o liquidazione, l’assoggettamento a procedure concorsuali per insolvenza, la qualifica di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Per verificare quel requisito, il soggetto richiedente è tenuto ad acquisire i dati di Centrale dei Rischi aggiornati a non più di trenta giorni prima della data di presentazione della richiesta di ammissione, e a conservarli.
Vale la pena soffermarsi su una di quelle categorie, perché è quella che coglie di sorpresa il maggior numero di imprese sane. L’esposizione scaduta e/o sconfinante deteriorata non presuppone alcun giudizio negativo della banca sull’impresa: matura in modo tecnico quando lo sconfinamento si protrae oltre una soglia temporale continuativa e supera soglie di rilevanza in valore assoluto e in percentuale sull’esposizione complessiva, secondo la disciplina prudenziale europea sulla definizione di default applicata dagli intermediari. Significa che un’impresa perfettamente solida, che tiene il conto sopra il fido per un periodo prolungato senza accorgersene — perché l’incasso di una commessa slitta, perché un cliente paga a novanta giorni invece che a sessanta — può ritrovarsi classificata in una categoria che chiude la porta del Fondo presso quel finanziatore. Nessuno l’ha giudicata inaffidabile: è scattato un automatismo. Ed è un automatismo che si previene guardando il saldo, non discutendo con il direttore di filiale.
Un ritardo su una rata registrato in un SIC, quindi, non integra di per sé nessuna di quelle fattispecie. Una classificazione a inadempienza probabile presso la banca finanziatrice, invece, le integra in pieno — anche se nessun SIC ne parla.
Le conseguenze
Nel primo caso l’impresa rinuncia a un’operazione che avrebbe potuto ottenere, e la rinuncia non lascia traccia né rimedio: nessuno impugna una domanda mai presentata.
Nel secondo caso il danno è più severo. Una domanda costruita su un requisito insussistente espone al rischio che la garanzia sia dichiarata inefficace o che l’agevolazione venga revocata, con effetti che si scaricano sull’impresa e che restano registrati nel sistema del Fondo per le operazioni successive. Le Disposizioni operative prevedono infatti che l’aver beneficiato della garanzia su altre operazioni per le quali sia intervenuta la comunicazione di un evento di rischio, una richiesta di escussione non ritirata o una liquidazione della perdita non rimborsata costituisca a sua volta causa ostativa.
Cosa fare invece
Va costruita una mappa della posizione per categoria, non per sensazione: quali esposizioni esistono, verso quali intermediari, come sono classificate, da quando. È un lavoro documentale, non interpretativo. La Centrale dei Rischi dice come sei classificato; l’estratto conto e le comunicazioni dell’intermediario dicono perché.
Da quella mappa discendono conseguenze operative immediate. Se esiste una sofferenza sulla posizione globale, il tema non è la domanda al Fondo: è rimuovere o contestare quella classificazione. Se esiste un’inadempienza probabile verso la Banca X e non altrove, la domanda presentata alla Banca X non è ammissibile, mentre lo stesso soggetto potrebbe esserlo con un altro intermediario. Se non c’è nessuna delle due, un ritardo in CRIF non chiude la porta, ma va valutato quanto peserà nella delibera.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il perimetro delle due esclusioni è diverso e la differenza è decisiva. La sofferenza rileva sulla posizione globale di rischio: ovunque sia, ti segue. L’inadempienza probabile e l’esposizione scaduta deteriorata rilevano invece nei confronti del soggetto finanziatore: sono relative al rapporto con quella specifica banca. È una asimmetria che nessuno spiega in filiale e che, letta correttamente, apre spazi di manovra concreti nella scelta dell’operazione e dell’interlocutore.
Errore n. 4 — Pagare il debito e non pretendere l’aggiornamento del dato
L’errore
L’impresa fa un sacrificio, chiude la posizione, magari con un accordo transattivo. Poi tira il fiato e aspetta. Nessuno comunica nulla, nessuno verifica nulla. Sei mesi dopo, alla richiesta di un nuovo affidamento, la banca legge ancora una posizione deteriorata e chiude la pratica. L’imprenditore scopre così che il pagamento, da solo, non aggiorna niente.
Perché è un errore
Perché l’aggiornamento dei dati è un obbligo giuridico dell’intermediario, non un favore, e come tutti gli obblighi va attivato e preteso. Il Codice di condotta per i SIC impone ai partecipanti e ai gestori di garantire l’esattezza e l’aggiornamento delle informazioni, e stabilisce che le operazioni di cancellazione, integrazione o modificazione dei dati registrati siano disposte dal partecipante che li ha comunicati, o dal gestore su richiesta o d’intesa con esso, anche a seguito dell’esercizio di un diritto da parte dell’interessato o in attuazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o del Garante. Sul versante europeo, l’articolo 16 del GDPR attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti senza ingiustificato ritardo.
Sul fronte della Centrale dei Rischi, il principio è consolidato: la banca che ritarda l’aggiornamento della posizione dopo che il cliente ha definito la propria esposizione risponde dei danni che ne derivano.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è che il dato non aggiornato continua a produrre esattamente gli stessi effetti del dato originario: entra nel modulo andamentale del modello di valutazione del Fondo, entra nella delibera della banca, entra nel rating interno di ogni altro intermediario che consulti quelle basi dati. Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024, la permanenza indebita della segnalazione per otto mesi ha condotto al riconoscimento di un risarcimento liquidato in via equitativa, comprensivo della lesione dell’immagine.
Nel frattempo, però, l’operazione che serviva all’impresa era saltata. E il risarcimento arriva anni dopo.
Cosa fare invece
Il giorno stesso in cui la posizione viene definita si invia una PEC di richiesta di aggiornamento al partecipante che ha effettuato la segnalazione, allegando quietanza o accordo, e per conoscenza al gestore del sistema; poi si verifica con una nuova visura che l’aggiornamento sia effettivamente transitato. Non basta l’invio: serve il riscontro. Se il riscontro non arriva, si passa al reclamo formale e, se occorre, al reclamo al Garante ai sensi dell’articolo 77 del GDPR o al ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
È il tipo di attività che richiede metodo più che eloquenza, e che va impostata sapendo già dove può finire. Lo Studio Monardo, sotto il coordinamento dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo — avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario — imposta la richiesta di aggiornamento fin dall’inizio come se dovesse essere letta da un giudice, perché in un caso su tre è esattamente quello che accade.
Il dettaglio che pochi conoscono
Aggiornare non significa cancellare, e confondere le due cose genera aspettative destinate a essere deluse. Nei SIC i tempi di conservazione sono predeterminati dall’Allegato 2 al Codice di condotta: le informazioni su ritardi poi regolarizzati restano registrate per dodici mesi dalla regolarizzazione se il ritardo non ha superato le due rate, e per ventiquattro mesi se lo ha superato; le informazioni relative a inadempimenti non regolarizzati restano non oltre trentasei mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto, con un limite massimo ulteriore chiarito dal Garante.
Il punto che sfugge quasi sempre è che il conteggio riparte se, nel frattempo, si verificano nuovi ritardi nel medesimo rapporto. Regolarizzare e poi tornare a sforare significa azzerare l’orologio e ricominciare da capo: è il modo più efficace per restare visibili molto più a lungo del previsto.
Errore n. 5 — Costruire tutta la difesa sul mancato preavviso quando il segnalato è una società
L’errore
L’imprenditore legge — su un forum, in un articolo divulgativo, talvolta in una consulenza frettolosa — che la banca deve sempre inviare un preavviso prima di segnalare, e che senza preavviso la segnalazione è illegittima. Costruisce quindi l’intera contestazione su quel punto: nessun preavviso ricevuto, dunque cancellazione. Poi scopre che la sua è una S.r.l., e che davanti al giudice ordinario quell’argomento, da solo, non regge.
Perché è un errore
Perché l’obbligo di preavviso ha una base normativa a perimetro soggettivo limitato. L’articolo 125, comma 3, del TUB stabilisce che i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati informazioni negative; la norma è collocata nel capo dedicato al credito ai consumatori. Il Codice di condotta per i SIC prevede, dal canto suo, l’invio all’interessato di un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati, con la regola per cui i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione.
La Corte di Cassazione ha affermato che il profilo di legittimità della segnalazione, in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore classificato negativamente per la prima volta, assume rilievo unicamente per le segnalazioni relative a operazioni di credito al consumo, con la conseguenza che dalla mancata prova del perfezionamento dell’avviso non può trarsi l’illegittimità della segnalazione quando questa riguardi finanziamenti diversi (ordinanza n. 14382 del 25 maggio 2021; ordinanza n. 39769 del 13 dicembre 2021).
L’Arbitro Bancario Finanziario ha seguito una linea più estensiva: il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023, ha ritenuto che l’obbligo di preavviso previsto dal Codice di condotta operi a favore di tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatori ma di imprenditori individuali o professionisti. Resta però un punto fermo: si parla di persone fisiche. Per la società di capitali il discorso è diverso, e la giurisprudenza di merito lo ha detto senza giri di parole (Tribunale di Chieti, sentenza n. 416 del 10 giugno 2019).
Le conseguenze
La conseguenza più grave è che una contestazione impostata sul solo profilo formale, quando quel profilo non è spendibile, brucia l’unica occasione utile e consuma i mesi in cui l’operazione di finanziamento era ancora viva. Il rigetto, poi, produce un effetto psicologico devastante: l’imprenditore si convince che “non c’era niente da fare”, quando invece c’era, semplicemente altrove.
Cosa fare invece
La difesa va costruita sul merito della segnalazione, non sulla sua forma: si contesta l’insussistenza dei presupposti sostanziali, e il profilo formale si aggiunge solo dove è realmente spendibile. Sul merito, l’orientamento della Suprema Corte è solido e favorevole al segnalato: la classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero ritardo o sul singolo inadempimento, perché presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza — anche non definitiva — o comunque a una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, senza che la nozione coincida con l’insolvenza fallimentare (Cass. n. 21428/2007; Cass., sez. I, ord. n. 31921 del 6 dicembre 2019; Cass., sez. I, ord. n. 5593 del 12 marzo 2026).
Va poi verificato chi è formalmente il segnalato: se accanto alla società compare il nominativo di un socio garante persona fisica, per quella posizione il profilo del preavviso torna pienamente in gioco davanti all’ABF.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’attacco al merito non è una scorciatoia e va costruito con materiale vero. La stessa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3311 del 6 febbraio 2024, ha riconosciuto che il prolungato inadempimento del correntista all’obbligo di rientrare dell’esposizione debitoria legittima la banca a segnalare la posizione. Non basta quindi affermare “non ero insolvente”: occorre dimostrarlo con flussi, bilanci, commesse, situazione patrimoniale aggiornata, esattamente il materiale che un’analisi congiunta legale e contabile è in grado di produrre e che una contestazione scritta di getto non contiene mai.
Errore n. 6 — Muoversi tardi, e senza prove del danno
L’errore
Passano i mesi. La segnalazione è lì. L’impresa scrive una mail al gestore del sistema, riceve una risposta interlocutoria, poi lascia perdere perché “tanto è inutile”. Un anno dopo, quando la situazione è diventata insostenibile, si decide finalmente ad agire e chiede anche il risarcimento del danno. In giudizio, però, non riesce a dimostrare né quando esattamente sia iniziato il pregiudizio, né che quel pregiudizio dipenda dalla segnalazione.
Perché è un errore
Perché su questo terreno la giurisprudenza è esigente, e lo è in modo costante. Il danno da illegittima segnalazione non sussiste in re ipsa: è un danno-conseguenza, che va allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024, richiamando il proprio precedente orientamento, e lo ha confermato l’ordinanza n. 15631 dell’11 giugno 2025.
Vale anche in sede cautelare: il periculum in mora non è ravvisabile in re ipsa, ed è onere della parte dimostrare i pregiudizi concretamente subiti — ad esempio la prova di un finanziamento richiesto e negato, o di una revoca di affidamento intervenuta per effetto dell’iscrizione.
Le conseguenze
Si arriva a un esito paradossale e frequentissimo: la segnalazione viene riconosciuta illegittima, ne viene ordinata la cancellazione, e il risarcimento viene negato per difetto di prova. Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4076 del 13 ottobre 2023, ha dichiarato illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore per mancato preavviso e ha comunque negato il risarcimento, non avendo il garante provato pregiudizi specifici. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 712 del 3 marzo 2025, ha respinto una domanda fondata sulla perdita di chance di ottenere un finanziamento, in assenza di prova adeguata.
La conseguenza più grave, però, non è la mancata monetizzazione: è che nel frattempo l’operazione è morta. Il risarcimento, quando arriva, ristora un danno; non riapre la finestra sull’investimento che non è stato fatto.
Cosa fare invece
Dal primo giorno si costruisce il fascicolo probatorio: comunicazione di diniego dell’intermediario, comunicazione di revoca o riduzione degli affidamenti, corrispondenza con la banca, visure datate prima e dopo, documentazione dell’operazione che si è persa. È materiale che esiste soltanto se qualcuno lo raccoglie mentre accade; ricostruirlo a posteriori è quasi sempre impossibile.
Vale la pena essere analitici su che cosa significhi, concretamente, “costruire il fascicolo”, perché è una formula che si ripete spesso e si traduce di rado in comportamenti. Servono: la comunicazione scritta con cui l’intermediario nega il finanziamento o revoca l’affidamento, conservata in originale e non riassunta a memoria; la visura della banca dati con data anteriore alla segnalazione e quella con data successiva, che insieme fotografano il prima e il dopo; la corrispondenza intercorsa con la banca, comprese le mail interlocutorie che sembrano irrilevanti e che invece datano gli eventi; la documentazione dell’operazione che si è persa, cioè il preventivo, l’ordine, il contratto preliminare, il bando a cui non si è potuto partecipare; e infine l’eventuale offerta alternativa ottenuta da un altro intermediario a condizioni peggiori, che è il modo più diretto per rendere misurabile il pregiudizio patrimoniale. Ciascuno di questi documenti esiste in un momento preciso e smette di essere reperibile poco dopo: raccoglierli è un’attività che si fa in tempo reale, non in vista della causa.
Contemporaneamente si sceglie lo strumento in funzione dell’urgenza, e non si sceglie a caso: reclamo all’intermediario e successivo ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario dove il tempo lo consente, ricorso cautelare d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. dove un’operazione in corso rischia di saltare, azione ordinaria per l’accertamento e il risarcimento dove il danno è già maturato.
Il dettaglio che pochi conoscono
La prova del nesso causale può essere data anche per presunzioni: la Suprema Corte ha valorizzato il breve lasso di tempo intercorso tra la segnalazione e la revoca degli affidamenti come indizio idoneo, e ha riconosciuto che per l’imprenditore il pregiudizio può consistere nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per ottenere e conservare i finanziamenti (Cass., sez. III, ord. n. 29252/2024, con richiamo a Cass., sez. I, n. 15609/2014 e a Cass., sez. III, n. 31137/2022).
Ma attenzione al rovescio della medaglia, ed è un rovescio che pochi anticipano. Se la lettera di diniego della banca motiva il rifiuto con una valutazione complessiva del merito creditizio fondata su una pluralità di fattori — storico pagamenti, rapporti in essere, scoring interno, banche dati — allora l’esito CRIF diventa soltanto uno degli elementi, e il nesso causale immediato si sfilaccia. È esattamente il ragionamento seguito dal Tribunale di Reggio Calabria nella sentenza n. 1344 del 13 agosto 2025, che ha rigettato la domanda risarcitoria proprio su questo presupposto. Chi conosce questo passaggio sa che la richiesta di finanziamento va impostata in modo che l’eventuale diniego sia il più possibile riconducibile alla singola segnalazione contestata.
Gli errori in cifre: quanto costa davvero sbagliare
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili. Servono a rendere misurabile ciò che di solito resta un’impressione.
Simulazione 1 — Il costo di non aver preteso l’aggiornamento
Impresa individuale, contabilità semplificata. Ritardo di due rate su un finanziamento rateale, registrato nel SIC. Il debito viene regolarizzato il 14 aprile.
- Scenario A (gestione corretta). Il 14 aprile stesso viene inviata PEC di richiesta di aggiornamento al partecipante, con quietanza allegata; il 5 maggio una nuova visura conferma il transito dell’aggiornamento. Trattandosi di ritardo non superiore a due rate poi regolarizzato, il dato è destinato alla cancellazione dodici mesi dopo la regolarizzazione. L’impresa presenta la domanda di finanziamento sapendo esattamente cosa la banca leggerà e con quale data di uscita.
- Scenario B (gestione passiva). Nessuna richiesta di aggiornamento. Il dato resta registrato con lo stato precedente. A settembre l’impresa chiede 78.400 euro per un investimento; la banca legge una posizione non aggiornata e delibera negativamente. L’impresa se ne accorge solo allora e avvia la contestazione: cinque mesi persi e un’operazione da 78.400 euro rinviata al ciclo successivo.
Stessa impresa, stesso debito, stessa data di pagamento. La differenza sta interamente in una PEC inviata il giorno giusto.
Simulazione 2 — Il costo di aver sbagliato interlocutore
S.r.l. con richiesta di finanziamento per investimento pari a 217.500 euro. Situazione: nessuna sofferenza sulla posizione globale di rischio; esposizione classificata come inadempienza probabile soltanto nei confronti della Banca X, per 41.300 euro.
- Ipotesi A. La domanda di ammissione alla garanzia viene presentata tramite la Banca X. Il requisito previsto dalla Parte II delle Disposizioni operative non è integrato, perché l’esposizione classificata come inadempienza probabile sussiste proprio nei confronti del soggetto finanziatore. Esito: operazione non ammissibile.
- Ipotesi B. La medesima impresa, dopo aver mappato la propria posizione, presenta la domanda tramite un intermediario diverso, verso il quale non sussistono esposizioni deteriorate e in assenza di sofferenze sulla posizione globale. Il requisito è integrato e l’operazione può essere valutata dal modello. Con copertura all’80% su finalità di investimento, la garanzia potenzialmente attivabile ammonta a 174.000 euro su 217.500.
Il dato di partenza è identico. Cambia solo la lettura che se ne è fatta prima di muoversi.
Simulazione 3 — Il costo dell’errore di banca dati
Impresa artigiana che riceve un rifiuto e attribuisce tutto al CRIF.
- Percorso sbagliato. Due mesi di corrispondenza con il gestore del SIC per ottenere la cancellazione di un ritardo peraltro correttamente registrato. Nessun risultato, perché il dato era esatto e i termini di conservazione non erano decorsi. Nel frattempo, la classificazione a sofferenza presente in Centrale dei Rischi — vera causa ostativa, incidente sulla posizione globale di rischio — resta intatta.
- Percorso corretto. Doppia visura entro dieci giorni. Emerge che il problema è la sofferenza in Centrale dei Rischi. La contestazione viene indirizzata all’intermediario segnalante sul merito della classificazione, con documentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Due mesi di lavoro impiegati sul bersaglio giusto invece che su quello sbagliato, con un percorso che, se non accolto in via stragiudiziale, è già pronto per la sede cautelare.
Simulazione 4 — Il costo dello sconfinamento non sorvegliato
S.r.l. con affidamento di conto corrente pari a 60.000 euro. Per effetto dello slittamento dell’incasso di una commessa, il conto resta sopra l’accordato per un importo di 1.850 euro per un periodo continuativo prolungato.
- Scenario A (sorveglianza attiva). Il monitoraggio settimanale del saldo intercetta lo sconfinamento nella prima decade. L’impresa rientra utilizzando la liquidità di un altro rapporto, oppure concorda per iscritto con la banca un temporaneo ampliamento dell’accordato. Nessuna classificazione matura. La domanda al Fondo, presentata due mesi dopo per un investimento da 132.700 euro, non incontra ostacoli sul requisito.
- Scenario B (nessuna sorveglianza). Lo sconfinamento prosegue oltre la soglia temporale rilevante e supera le soglie di rilevanza previste. L’esposizione viene classificata come scaduta e/o sconfinante deteriorata nei confronti di quel finanziatore. La domanda presentata tramite quella stessa banca non integra il requisito di ammissibilità.
Differenza tra i due scenari: 1.850 euro di scoperto e un controllo settimanale del saldo. È la sproporzione più violenta di tutta questa materia, ed è anche la più facile da eliminare.
La mappa degli errori
Il quadro d’insieme aiuta a capire una cosa che, presa errore per errore, sfugge: quasi tutti questi sbagli si commettono prima della domanda, mentre quasi tutti i tentativi di rimedio si attivano dopo il diniego. È questo disallineamento temporale a rendere la situazione difficile, molto più della singola segnalazione.
La tabella seguente riassume dove nasce ciascun errore, che effetto produce e quanto margine di recupero resta una volta commesso.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Curare la banca dati sbagliata | Subito dopo il primo rifiuto | Tempo perso, causa ostativa intatta | Sì, se ci si accorge in tempo: basta reindirizzare l’attività sulla banca dati corretta |
| Nessuna verifica preventiva della posizione e del rating | Prima della domanda | Diniego a istruttoria avviata, tracce nei sistemi | Parziale: i dati errati si contestano, il tempo perso non si recupera |
| Confondere segnalazione e classificazione dell’esposizione | In fase di scelta dell’operazione | Rinuncia ingiustificata oppure domanda su requisito insussistente | Parziale: nel secondo caso restano gli effetti sul sistema del Fondo |
| Mancata richiesta di aggiornamento dopo il pagamento | Il giorno della definizione della posizione | Dato obsoleto che continua a pesare su rating e delibera | Sì: l’aggiornamento è un obbligo dell’intermediario e va preteso |
| Difesa costruita solo sul mancato preavviso (società) | Al momento della contestazione | Rigetto della domanda, mesi consumati | Parziale: si può ripartire dal merito, ma con tempi allungati |
| Azione tardiva e senza prove del danno | Nei mesi successivi alla segnalazione | Cancellazione senza risarcimento, operazione persa | No sul danno già maturato; sì sulla cancellazione |
La checklist preventiva: prima di presentare la domanda, verifica che…
Questa sezione è pensata per essere staccata dal resto e usata come strumento autonomo. Va percorsa prima di depositare la richiesta di finanziamento, non dopo.
☐ Hai richiesto l’accesso ai dati registrati a tuo nome in Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia o presso l’intermediario, e hai in mano un documento con data recente.
☐ Hai richiesto la visura dei tuoi dati nei SIC ai sensi dell’articolo 15 del GDPR, a CRIF e agli altri gestori, e hai verificato la coerenza tra quanto risulta lì e quanto risulta in Centrale dei Rischi.
☐ Hai verificato la classificazione di ogni singola esposizione: in bonis, scaduta, scaduta deteriorata, inadempienza probabile, sofferenza — e verso quale intermediario.
☐ Hai accertato l’assenza di sofferenze sulla posizione globale di rischio, che costituiscono causa ostativa a prescindere dall’intermediario coinvolto.
☐ Hai verificato che nei confronti della banca a cui ti rivolgi non esistano esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate.
☐ Hai controllato gli eventi pregiudizievoli a carico della società e dei soci che rivestono cariche rilevanti, perché il modello di valutazione li considera in un blocco informativo dedicato.
☐ Hai in mano gli ultimi due bilanci depositati (o le ultime due dichiarazioni fiscali, secondo il regime contabile) e sai quali indicatori esprimono.
☐ Hai simulato la tua collocazione nel modello di valutazione, per sapere prima e non dopo se la fascia consente l’intervento del Fondo.
☐ Hai contestato ogni dato che risulti inesatto, con richiesta scritta all’intermediario segnalante e riscontro documentato, prima di depositare la domanda.
☐ Hai richiesto e verificato l’aggiornamento di tutte le posizioni che hai regolarizzato, con nuova visura di controllo.
☐ Hai scelto consapevolmente la finalità dell’operazione — investimento oppure liquidità — sapendo che la percentuale di copertura cambia.
☐ Hai predisposto un archivio in cui conservare, da subito, ogni comunicazione ricevuta dalla banca: dinieghi, revoche, riduzioni di fido, richieste di rientro.
E se l’errore l’ho già fatto?
Molti arrivano a leggere una guida come questa dopo. Dopo il rifiuto, dopo la delibera negativa, dopo aver scoperto la segnalazione. È la condizione più comune, e non è affatto una condizione senza uscita: cambia però la gerarchia delle priorità.
La prima cosa che si recupera quasi sempre è l’esattezza del dato. Se la segnalazione è inesatta, non aggiornata o priva dei presupposti sostanziali, gli strumenti esistono e funzionano. Si parte dal reclamo scritto all’intermediario che ha effettuato la segnalazione, con esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e 16 del GDPR e richiesta di rettifica o aggiornamento senza ingiustificato ritardo, indirizzato per conoscenza anche al gestore del sistema. Se la risposta non arriva o non è satisfattiva, si apre un ventaglio di tre strade non alternative in senso assoluto ma da scegliere con criterio.
Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del GDPR, è la strada naturale quando il vizio riguarda il trattamento del dato: registrazione inesatta, mancato aggiornamento, conservazione oltre i termini previsti dall’Allegato 2 al Codice di condotta.
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario presuppone un reclamo preventivo all’intermediario e va proposto entro dodici mesi dalla sua presentazione. È un procedimento documentale, rapido e a costi contenuti, e su questa materia i Collegi si sono pronunciati moltissimo. Va però ricordato che l’onere probatorio resta in capo al ricorrente: il Collegio di Bologna, con la decisione n. 10688 del 5 dicembre 2025, ha rigettato un ricorso proprio perché il cliente non aveva prodotto la segnalazione contestata, rendendo impossibile conoscerne i dati essenziali.
Il ricorso cautelare ex articolo 700 c.p.c. è lo strumento da usare quando c’è un’operazione viva che rischia di saltare. Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 23 maggio 2025, ha accolto il ricorso di una società indebitamente segnalata a sofferenza; il Tribunale di Roma, sezione XVII, con ordinanza del 30 gennaio 2025, ha chiarito che l’intermediario che effettua una segnalazione illegittima risponde sia sul piano contrattuale ai sensi dell’articolo 1218 c.c. sia sul piano extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Ma il periculum va allegato e provato: senza la documentazione dell’operazione in corso, il ricorso rischia il rigetto.
Ciò che invece si recupera con difficoltà è il tempo dell’operazione perduta. Qui l’unica strategia sensata è duplice: da un lato lavorare sulla rimozione o correzione della causa ostativa, dall’altro riorganizzare l’operazione in una forma che possa essere presentata di nuovo. Non è raro che, mappata correttamente la posizione, emerga che l’ostacolo riguardava un singolo rapporto e non la posizione globale, e che l’operazione fosse dunque replicabile in altra forma già nell’immediato.
Ed è del tutto recuperabile, infine, la posizione di chi ha semplicemente sbagliato bersaglio. Chi ha passato mesi a scrivere al gestore del SIC mentre il problema era una classificazione in Centrale dei Rischi non ha perso alcun diritto: ha perso settimane. Ricominciare dal punto giusto è possibile in qualunque momento, e di norma i tempi si comprimono, perché nel frattempo la documentazione si è comunque accumulata.
C’è infine una questione di ordine delle operazioni, che vale la pena esplicitare perché è la ragione per cui molti percorsi di rimedio si inceppano. La sequenza corretta è: prima si accerta il dato, poi lo si contesta, poi si documenta il danno, e solo alla fine si sceglie la sede. Chi inverte l’ordine — e comincia dalla richiesta di risarcimento, o dalla scelta del tribunale — si trova a dover ricostruire a ritroso elementi che avrebbe potuto acquisire in due settimane. La fretta, in questa materia, non accorcia i tempi: li allunga, perché costringe a rifare i passaggi saltati.
Un’ultima avvertenza, doverosa: nessuno può ottenere la cancellazione di un dato corretto prima dei termini di conservazione previsti. Le offerte di “pulizia” immediata della posizione non trovano fondamento nella disciplina applicabile. Ciò che si può ottenere è la correzione di ciò che è inesatto, l’aggiornamento di ciò che è superato, la rimozione di ciò che è privo di presupposti e la cancellazione di ciò che è conservato oltre i termini. È molto, ma è un’altra cosa.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho una segnalazione in CRIF: devo rinunciare al Fondo di Garanzia?” No. La presenza di una segnalazione in un SIC privato non figura tra i requisiti di ammissibilità previsti dalle Disposizioni operative, che si fondano sulle classificazioni rilevate in Centrale dei Rischi. Il punto vero è un altro: quella segnalazione può influenzare la delibera della banca e, se l’intermediario utilizza i dati di Credit Bureau per la propria valutazione del merito di credito, può confluire nel modulo andamentale del modello. Vale la pena verificare la propria posizione complessiva, non rinunciare in partenza.
“Ho pagato tutto sei mesi fa e risulto ancora segnalato: è normale?” In parte sì e in parte no, e la distinzione è tutt’altro che teorica. È normale che il dato resti registrato per i tempi di conservazione previsti dal Codice di condotta, che decorrono dalla regolarizzazione. Non è normale che lo stato della posizione non sia stato aggiornato. La prima situazione va attesa; la seconda va contestata, ed è fonte di responsabilità per l’intermediario.
“La mia S.r.l. è stata segnalata senza alcun preavviso: la segnalazione è nulla?” Non automaticamente. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione l’obbligo di preventivo avviso rileva ai fini della legittimità della segnalazione per le operazioni di credito al consumo; l’ABF lo estende a tutte le persone fisiche, anche imprenditori individuali. Per una società di capitali, dunque, quel profilo da solo difficilmente basta. La contestazione va spostata sui presupposti sostanziali della segnalazione.
“Il rifiuto della banca è arrivato dopo la segnalazione: mi spetta il risarcimento?” Dipende da cosa riesci a dimostrare. Il danno non è in re ipsa: va allegato e provato, anche per presunzioni. La vicinanza temporale tra segnalazione e revoca degli affidamenti è stata valorizzata dalla giurisprudenza come indizio significativo. Ma se la lettera di diniego motiva il rifiuto con una valutazione complessiva fondata su più fattori, il nesso causale immediato diventa più difficile da affermare, come ha ritenuto il Tribunale di Reggio Calabria nella sentenza n. 1344/2025.
“Ho un’inadempienza probabile con la mia banca: è finita?” Non necessariamente. Quel tipo di classificazione rileva, ai fini dell’ammissibilità, nei confronti del soggetto finanziatore. La sofferenza, invece, rileva sulla posizione globale di rischio. Sono due perimetri diversi, e la differenza può aprire margini operativi concreti sulla scelta dell’operazione e dell’interlocutore. Va verificata caso per caso, sui documenti.
“La banca mi ha detto che è colpa del CRIF: devo crederci?” Va verificato, non creduto sulla parola e nemmeno respinto per principio. In fase di delibera confluiscono elementi eterogenei — dati di bilancio, andamento del rapporto, scoring interno, banche dati esterne — e il richiamo generico al CRIF è spesso una semplificazione della conversazione, non la motivazione tecnica della decisione. La doppia visura chiarisce il punto in pochi giorni e ha un secondo effetto utile: se un giorno servirà dimostrare il nesso causale tra segnalazione e diniego, quelle visure datate saranno il primo documento del fascicolo.
“Ho presentato tre domande e me le hanno respinte tutte: peggioro la mia situazione?” Le richieste lasciano traccia nei sistemi per i tempi previsti dal Codice di condotta, e una sequenza ravvicinata di richieste con esito negativo è un elemento che l’analista legge. Non è irreversibile, ma è la ragione per cui l’ordine corretto delle operazioni conta: prima si sistema la posizione, poi si chiede.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è successo a chi li ha commessi
Le pronunce che seguono sono raccolte per errore commesso, così da rendere visibile la conseguenza concreta di ciascuno.
Chi ha segnalato senza verificare i presupposti sostanziali.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, sez. I. Il semplice inadempimento contrattuale non basta a giustificare la classificazione a sofferenza: occorre verificare se il segnalato versasse effettivamente in una situazione di grave difficoltà economica. La Corte d’Appello che si era limitata a riscontrare l’esistenza del debito scaduto è incorsa in un vizio che ha portato alla cassazione della decisione. È la pronuncia più recente su cui costruire una contestazione di merito.
- Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 31921 del 6 dicembre 2019. La nozione di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione a sofferenza non si identifica con quella fallimentare: è una nozione più ampia, che comprende situazioni di grave e non transitoria difficoltà economica. Utile per smontare l’equazione “non sono fallito, quindi non potevo essere segnalato”, che è tanto diffusa quanto sbagliata in entrambe le direzioni.
- Corte di Cassazione, sentenza n. 21428 del 2007. Il principio-cardine, costantemente ribadito: la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, non il singolo ritardo.
Chi ha creduto che il ritardo, di per sé, escludesse la segnalazione.
- Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 3311 del 6 febbraio 2024. Il prolungato inadempimento del correntista all’obbligo di rientrare dell’esposizione debitoria legittima la banca alla segnalazione della posizione a sofferenza. È il rovescio della medaglia, e va conosciuto prima di impostare una contestazione destinata al rigetto.
Chi ha pagato e non ha preteso l’aggiornamento.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024. La banca che ritarda l’aggiornamento della posizione, pur sapendo che il cliente ha definito la propria esposizione, risponde dei danni: nel caso deciso, otto mesi di permanenza della segnalazione hanno condotto al riconoscimento di un risarcimento liquidato in via equitativa, con una voce dedicata alla lesione dell’immagine.
- ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7386 del 2025. Pronuncia in tema di responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria della posizione debitoria: conferma che il tema dell’aggiornamento vive anche in sede arbitrale, con tempi molto più rapidi di quelli giudiziari.
Chi ha puntato tutto sul mancato preavviso.
- Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 14382 del 25 maggio 2021 e ordinanza n. 39769 del 13 dicembre 2021. Il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso rileva unicamente per le operazioni di credito al consumo; per i finanziamenti diversi, dalla mancata prova del perfezionamento dell’avviso non discende l’illegittimità della segnalazione.
- ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632 del 15 maggio 2023. L’obbligo di preavviso previsto dal Codice di condotta per i SIC opera a favore di tutte le persone fisiche, anche non consumatrici, come l’imprenditore individuale o il professionista. Il Collegio ha inoltre affrontato l’efficacia del preavviso inviato tardivamente rispetto alle segnalazioni successive.
- Tribunale di Chieti, sentenza n. 416 del 10 giugno 2019. L’obbligo di preavviso non opera a favore dell’ente societario che agisce professionalmente in chiave imprenditoriale. Merito risalente, ma tuttora indicativo dell’impostazione seguita in giudizio.
- ABF, Collegio di Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025. Dove il preavviso è dovuto, non può considerarsi assolto mediante la mera messa a disposizione del documento nell’area riservata dell’home banking: occorre la prova dell’effettiva ricezione.
- ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5208 del 29 maggio 2025. Il preavviso previsto per la Centrale dei Rischi non sostituisce quello specifico per il SIC: l’invio del primo non esonera dall’invio del secondo, con conseguente illegittimità della segnalazione e ordine di cancellazione.
Chi ha chiesto il risarcimento senza costruire la prova.
- Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024. Il danno da illegittima segnalazione è danno-conseguenza e non sussiste in re ipsa: va allegato e provato. La Corte precisa però che la prova può essere presuntiva e che, per l’imprenditore, il pregiudizio può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e conservare i finanziamenti.
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 15631 dell’11 giugno 2025. Conferma che il danno da illegittima segnalazione non sussiste in re ipsa e che è onere della parte lesa dimostrarne la configurabilità.
- Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 20885 del 5 agosto 2019. Chi domanda il risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione deve allegare di aver subito un danno-conseguenza: l’allegazione generica non basta.
- Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 1344 del 13 agosto 2025. Domanda rigettata: i danni non patrimoniali erano dedotti in termini generici, e quanto al danno patrimoniale le missive di diniego valorizzavano una valutazione complessiva del merito creditizio fondata su molteplici fattori, tra i quali l’esito CRIF costituiva solo uno degli elementi — circostanza che ha imposto una prova più stringente del nesso causale, non fornita.
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 712 del 3 marzo 2025. Respinta la domanda di risarcimento fondata sulla perdita di chance di ottenere un finanziamento, in difetto di prova adeguata.
- Tribunale di Bari, sez. IV civile, sentenza n. 4076 del 13 ottobre 2023. Segnalazione dichiarata illegittima per omesso preavviso a un fideiussore consumatore, ma risarcimento negato per mancata prova di pregiudizi specifici: la cancellazione e il risarcimento viaggiano su binari distinti.
Chi ha portato in giudizio una posizione senza documentarla.
- ABF, Collegio di Bologna, decisione n. 10688 del 5 dicembre 2025. Ricorso rigettato ai sensi dell’articolo 2697 c.c. perché il cliente non aveva prodotto la segnalazione contestata: pur essendo pacifica l’esistenza di una segnalazione, l’impossibilità di conoscerne dati essenziali quali la decorrenza ha impedito la decisione nel merito.
Chi si è mosso per tempo, in sede cautelare.
- Tribunale di Roma, sez. XVII, ordinanza del 30 gennaio 2025. La segnalazione illegittima genera responsabilità contrattuale ai sensi dell’articolo 1218 c.c. e, contestualmente, illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con esposizione sia alla cancellazione dei dati sia al risarcimento.
- Tribunale di Avellino, ordinanza del 23 maggio 2025. Accolto il ricorso cautelare di una società indebitamente segnalata a sofferenza, con ordine di cancellazione: la via d’urgenza funziona, quando il presupposto è documentato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo interviene su questa materia con un doppio taglio: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando il termine è ormai decorso, verificare che cosa resta da salvare. In concreto:
- Acquisiamo e leggiamo la Centrale dei Rischi e le visure SIC, confrontando riga per riga classificazioni, date di prima segnalazione, importi accordati e utilizzati, e ricostruiamo la posizione come la vedrà chi deve deliberare.
- Verifichiamo l’esistenza dei presupposti sostanziali di ogni classificazione, confrontando la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa con la nozione di sofferenza elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, e documentiamo lo scostamento dove esiste.
- Simuliamo la collocazione dell’impresa nel modello di valutazione del Fondo, incrociando i dati degli ultimi due bilanci, i dati andamentali e gli eventi pregiudizievoli riferiti alla società e ai soci con cariche rilevanti, per sapere prima e non dopo se la strada è percorribile.
- Redigiamo e inviamo le richieste di rettifica e aggiornamento ai partecipanti e ai gestori dei sistemi, con esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e 16 del GDPR, e ne verifichiamo il transito con visure di controllo datate.
- Proponiamo reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quando il vizio riguarda l’esattezza, l’aggiornamento o i tempi di conservazione del dato.
- Predisponiamo i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario, curando in via preliminare il reclamo all’intermediario e costruendo il fascicolo documentale che, come insegnano le decisioni sull’onere della prova, è la vera condizione di accoglimento.
- Agiamo in via d’urgenza ex articolo 700 c.p.c. quando un’operazione di finanziamento in corso rischia di saltare, allegando e documentando il periculum invece di darlo per presupposto.
- Costruiamo l’azione risarcitoria raccogliendo dinieghi, revoche di affidamento e documentazione dell’operazione perduta, e impostando il ragionamento presuntivo sul nesso causale nei termini che la Cassazione ha ritenuto idonei.
- Assistiamo l’impresa nella riorganizzazione dell’operazione, quando la mappatura della posizione mostra che l’ostacolo riguardava un singolo rapporto e non la posizione globale di rischio.
- Seguiamo la vicenda nei gradi successivi senza cambiare impostazione: la linea difensiva scelta all’inizio è la stessa che viene portata avanti in appello e, se necessario, in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: le controversie sulle segnalazioni creditizie sono state ridefinite proprio dalla giurisprudenza di legittimità, e la differenza tra una contestazione che regge e una che si arena sta quasi sempre nella capacità di impostarla, fin dal primo atto, secondo i criteri che la Corte di Cassazione applica. Poter contare sullo stesso difensore dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado significa che nessun argomento viene perso nel passaggio da una fase all’altra, e che nessuna eccezione decisiva resta fuori perché non era stata sollevata prima.
A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la lettura giuridica della segnalazione e la lettura contabile del bilancio e della Centrale dei Rischi non sono attività separate, perché il modello di valutazione del Fondo le tratta insieme. Analizzeremo la posizione, verificheremo la fondatezza di ogni classificazione e costruiremo la strategia più adatta al caso concreto, senza promettere esiti che nessuno può garantire.
In conclusione
La segnalazione CRIF, da sola, non blocca l’accesso al Fondo di Garanzia PMI. A bloccarlo sono le classificazioni deteriorate rilevate in Centrale dei Rischi, la collocazione nella fascia esclusa dal modello di valutazione, gli eventi pregiudizievoli — e, prima ancora, la decisione della banca che a quella garanzia dovrebbe accompagnarti. Ma la segnalazione in un SIC quella decisione la condiziona eccome, e può confluire nel modulo andamentale del modello quando l’intermediario utilizza i dati di Credit Bureau per la propria valutazione. È per questo che la risposta corretta non è mai “non conta”: è “conta in un punto preciso, e in quel punto si può lavorare”.
Resta un punto che vale più di ogni tecnicismo. Nessuno di questi sei errori nasce da superficialità: nascono tutti dal fatto che l’impresa dispone di meno informazioni di quante ne servano per decidere, e decide comunque perché il tempo stringe. Ribaltare quella condizione è possibile, e non richiede mesi: richiede di procurarsi, prima di muoversi, gli stessi documenti che leggerà chi deve deliberare. Chi lo fa non elimina il rischio di un diniego, ma smette di subirlo senza capirne la ragione — ed è da lì che partono tutte le difese che funzionano.
Lo Studio Monardo lavora esattamente lì. Il tema è insieme bancario e contabile, e per questo l’assistenza è coordinata dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che dirige uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono la stessa posizione da due angolazioni che il modello di valutazione tratta come una sola. E poiché la materia delle segnalazioni creditizie è stata scritta in larghissima parte dalle pronunce della Suprema Corte, la qualifica di avvocato cassazionista consente di impostare la contestazione fin dal primo atto secondo i criteri con cui verrà eventualmente giudicata in ultimo grado, senza cambiare linea a metà percorso.
📩 Se hai una segnalazione da contestare o una domanda al Fondo di Garanzia da preparare, ogni settimana che passa restringe le opzioni disponibili: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
