Quando arriva la PEC con il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza, la reazione istintiva è sempre la stessa: leggere il proprio nome accanto alle parole “apertura della liquidazione giudiziale” e pensare che la partita sia già finita. Non lo è. È appena cominciata, e ha regole precise che vincolano anche — soprattutto — chi ha mosso per primo.
Perché quel ricorso non è un fulmine caduto dal cielo. È il risultato di un calcolo. Un creditore ha valutato costi, tempi e probabilità di recupero, ha confrontato la strada esecutiva individuale con quella concorsuale e ha scelto la seconda perché, dal suo punto di vista, rendeva di più. Ogni passo che farà da qui in avanti obbedirà a quella stessa logica di convenienza. E ogni passo che farà è, per legge, incastrato dentro termini, oneri probatori e limiti che lui non può superare.
Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. Questa guida ricostruisce il piano di gioco tipico del creditore che deposita un’istanza di liquidazione giudiziale ai sensi degli articoli 37 e 40 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, mossa per mossa, e indica per ciascuna la contromossa disponibile, la finestra temporale utile per giocarla e le decisioni dei giudici che hanno già fissato i paletti.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti che la legge abilita a condurre le trattative fra impresa in difficoltà e creditori nel percorso della composizione negoziata: la stessa alternativa che, se attivata nei tempi giusti e con le misure protettive corrette, può impedire la pronuncia della sentenza di apertura. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenza decisiva quando il debitore attaccato è in realtà sotto le soglie di legge e la partita si sposta sul terreno del sovraindebitamento. Ed è avvocato cassazionista, il che significa che la linea difensiva impostata davanti al tribunale può essere portata avanti dallo stesso difensore fino al reclamo in Corte d’appello e al giudizio di legittimità, senza rotture di strategia proprio nel momento in cui i termini si accorciano.
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Chi hai di fronte: il creditore che deposita un’istanza di liquidazione giudiziale
Il primo errore è immaginare la controparte come un nemico personale. Non lo è quasi mai. È un attore economico razionale che sta cercando di massimizzare il recupero di un credito, e che ha scelto lo strumento concorsuale perché gli altri gli sembravano meno efficienti.
I profili tipici sono quattro, e ragionano in modo diverso.
Il fornitore commerciale. Ha crediti documentati da fatture, spesso già muniti di decreto ingiuntivo. Ha provato il pignoramento e ha trovato conti vuoti o beni già gravati. Il suo obiettivo reale, nella maggior parte dei casi, non è la liquidazione giudiziale: è essere pagato. L’istanza è per lui uno strumento di pressione ad alto rendimento e basso costo d’ingresso. Deposita, aspetta, e se arriva un pagamento o un accordo credibile desiste.
La banca o l’intermediario finanziario. Ragiona per accantonamenti e classificazioni contabili. Un credito deteriorato che resta immobile pesa sul bilancio; una procedura concorsuale aperta consente invece di consolidare la posizione, insinuarsi al passivo, escutere le garanzie e chiudere la pratica. Tratta volentieri, ma solo su numeri sostenibili e con un percorso formalizzato: raramente accetta promesse verbali.
L’ex dipendente o il professionista. È il creditore più insidioso da un punto di vista strategico, perché il suo credito è tipicamente liquido, non contestabile e assistito da privilegio. La Corte di Cassazione ha chiarito che lo stato di insolvenza può essere riscontrato anche in presenza di un unico creditore istante, e che ha un peso specifico il fatto che si tratti di un lavoratore dipendente portatore di un credito derivante da quel rapporto (Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2025, n. 19591). Un solo ex dipendente non pagato può quindi bastare.
Gli altri legittimati. L’articolo 37 CCII abilita a proporre il ricorso anche gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa e il pubblico ministero. Sul ruolo del P.M. la Cassazione è tornata di recente, occupandosi anche del modo in cui vanno considerati i finanziamenti dei soci nel computo dell’indebitamento sociale (Cass. civ., Sez. I, n. 31638/2025). E anche un agente della riscossione può figurare fra i creditori istanti, in quanto titolare di crediti scaduti.
Dal punto di vista del creditore, la convenienza dell’istanza concorsuale si regge su quattro leve. Primo: il costo d’ingresso è basso, perché il contributo unificato dovuto per un ricorso concorsuale è una frazione minima rispetto a quello di una causa ordinaria di pari valore. Secondo: l’onere probatorio più pesante — la dimostrazione di non essere assoggettabile alla procedura — è per legge sulle spalle tue, non sue. Terzo: la pressione psicologica ed economica è enormemente superiore a quella di un pignoramento, perché mette in discussione la sopravvivenza stessa dell’impresa, la permanenza degli amministratori nella gestione e la tenuta dei rapporti bancari e commerciali. Quarto: se la procedura si apre, il curatore può esercitare azioni recuperatorie che al singolo creditore sarebbero precluse.
Qui però comincia anche il rovescio della medaglia, ed è la chiave di lettura di tutto ciò che segue: se la liquidazione giudiziale si apre davvero, il creditore istante non viene pagato per intero, ma concorre con tutti gli altri e incassa una percentuale, spesso modesta, dopo anni. Il suo interesse economico e l’apertura della procedura coincidono molto meno di quanto la durezza del ricorso lasci pensare. Tenere presente questa asimmetria è ciò che trasforma un debitore spaventato in un interlocutore che sa dove premere.
Mossa 1 — Scegliere il terreno concorsuale invece del pignoramento
La mossa. Il creditore abbandona (o affianca) l’esecuzione individuale e deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli articoli 37 e 40 CCII, davanti al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Non gli serve un titolo esecutivo: gli serve un credito. Nel ricorso allega fatture, decreti ingiuntivi, estratti conto, verbali di pignoramento negativo, visure camerali, e chiede al tribunale di accertare lo stato di insolvenza.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). La prima cosa che il creditore valuta è il rendimento comparato. Un pignoramento presso terzi che torna negativo costa tempo e denaro e non produce nulla; l’istanza concorsuale, invece, mette il debitore davanti a un bivio immediato. Non la propone quando il credito è genuinamente controverso — perché sa che il tribunale svolge comunque una verifica — né quando ha ragione di credere che il patrimonio aggredibile individualmente sia capiente: in quel caso il pignoramento gli rende di più, perché lo soddisfa per intero e non lo costringe a dividere con nessuno.
I suoi limiti. Sono più di quanti il tono del ricorso lasci intendere.
Il credito deve esistere, e il tribunale lo verifica. Non è una verifica piena come quella di un giudizio di cognizione, ma è una verifica: la Cassazione ha ribadito, anche di recente, che il giudice investito dell’istanza del creditore deve svolgere un accertamento incidentale sull’esistenza del credito posto a fondamento della domanda (Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370; nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2022, n. 16853 e Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30827). Un credito inesistente, prescritto, già estinto o radicalmente contestato non regge la legittimazione dell’istante.
Deve esserci una soglia minima di debiti scaduti. L’ultimo comma dell’articolo 49 CCII stabilisce che non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro. Attenzione: la soglia si misura sull’insieme dei debiti scaduti emersi nell’istruttoria, non solo sul credito dell’istante.
Il debitore deve essere assoggettabile alla procedura. Restano fuori le imprese che dimostrano il possesso congiunto dei requisiti dell’articolo 2, comma 1, lettera d) CCII — attivo patrimoniale, ricavi lordi e ammontare di debiti entro le soglie ivi previste — e i soggetti che non svolgono attività commerciale.
Il tribunale deve essere competente. Vale il criterio del centro degli interessi principali, che non coincide automaticamente con la sede legale: la Cassazione è tornata sui presupposti che consentono di individuare la competenza territoriale altrove rispetto alla sede iscritta (Cass. civ., Sez. I, n. 31727/2025).
La tua contromossa. Prima ancora di scrivere una riga di difesa, si smonta il ricorso in tre parti: il credito, la soglia, il soggetto. La contromossa più sottovalutata è la ricostruzione documentale del credito dell’istante, perché è l’unico punto in cui l’onere della prova grava interamente su di lui: pagamenti parziali non imputati, note di credito, compensazioni maturate, prescrizioni, vizi del titolo su cui il credito si fonda. Se il credito dell’istante cade, cade la sua legittimazione. In parallelo si verifica se i debiti scaduti complessivi restano sotto i 30.000 euro e si prepara la prova dei requisiti dimensionali.
C’è poi un fronte da presidiare subito: la competenza. L’incompetenza territoriale va eccepita nei tempi e nei modi propri del procedimento, e la Cassazione si è pronunciata sia sul termine per eccepirla o rilevarla (Cass. civ., Sez. I, n. 31177/2025), sia sulle conseguenze della tardiva riassunzione del procedimento dopo un regolamento di competenza, vizio che, se non rilevato d’ufficio, va fatto valere in sede di impugnazione (Cass. civ., Sez. I, n. 15599/2026).
Le pronunce che ti proteggono. Cass. n. 26370/2025, n. 16853/2022 e n. 30827/2018 sulla verifica incidentale del credito; Cass. n. 31727/2025 e n. 31177/2025 sulla competenza; il Tribunale di Reggio Emilia, con pronuncia del 2 ottobre 2025, ha ricostruito con precisione la ripartizione fra onere della prova gravante sul creditore ricorrente e onere della controprova gravante sul debitore.
Mossa 2 — Depositare e notificare, contando sul tuo silenzio
La mossa. Depositato il ricorso, la cancelleria notifica ricorso e decreto di fissazione dell’udienza all’indirizzo PEC del debitore risultante dai pubblici registri, ai sensi dell’articolo 40, comma 6, CCII. Se quella notifica non riesce per causa imputabile al debitore, l’atto viene inserito nell’area riservata del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia collegata al codice fiscale del destinatario e la notificazione si perfeziona decorsi tre giorni (art. 40, comma 7, CCII, nel testo risultante dal decreto correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024). Se invece l’esito negativo non dipende dal debitore, si passa alla notifica a cura del ricorrente, tramite ufficiale giudiziario, presso la sede legale o la residenza (art. 40, comma 8).
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Dal suo punto di vista, la notifica telematica è un vantaggio competitivo: è rapida, è a costo quasi nullo e produce effetti anche quando il destinatario non legge. Il creditore sa che una parte consistente dei debitori non presidia la PEC aziendale, o l’ha lasciata scadere, o la usa solo per le fatture. Ogni giorno che passa senza reazione è un giorno guadagnato.
I suoi limiti. Sono limiti di calendario, e sono rigidi. Il tribunale deve convocare le parti con decreto non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso (art. 41, comma 1, CCII). Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (art. 41, comma 2). Il decreto deve fissare un termine, fino a sette giorni prima dell’udienza, per il deposito di memorie (art. 41, comma 4). Questi termini possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore delegato, ma solo con decreto motivato e solo se ricorrono particolari ragioni di urgenza (art. 41, comma 3): l’abbreviazione non è nella disponibilità del creditore, è una scelta del giudice che va giustificata.
C’è un ulteriore limite, ed è temporale in senso sostanziale: la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo (art. 33 CCII). La Cassazione ha applicato la stessa logica anche all’ipotesi della società incorporata per fusione, che entro l’anno dalla cancellazione può essere dichiarata insolvente (Cass. civ., n. 14414/2024).
La tua contromossa. Qui va detta una cosa impopolare ma decisiva: contare sui vizi di notifica è, oggi, la difesa più fragile che esista. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiuso gli spazi. È valida la notifica effettuata dalla cancelleria all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese anche quando quell’indirizzo sia stato attribuito d’ufficio, perché ogni società ha l’obbligo di rendersi reperibile mantenendo efficiente un domicilio digitale (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16186/2026, segnalata il 25 maggio 2026). Ed è valida la notifica anche nei confronti della società cancellata che abbia lasciato disattivare la casella: in quel caso si tratta di irreperibilità colpevole, perché l’obbligo di tenere attivo il domicilio digitale permane per l’anno successivo alla cancellazione, e l’esito negativo legittima il ricorso alle modalità sostitutive previste dal Codice (Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370).
La contromossa reale, dunque, è un’altra e va giocata nelle prime ventiquattro ore: verificare la data esatta di perfezionamento della notifica, contare a ritroso i termini dell’articolo 41 e fissare subito le tre scadenze operative — deposito della memoria difensiva (fino a sette giorni prima dell’udienza), eventuale deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (entro la prima udienza, come si vedrà nella Mossa 6), eventuale attivazione della composizione negoziata con richiesta di misure protettive.
Un’avvertenza sul calendario che vale per tutto l’articolo: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma l’articolo 9 CCII stabilisce espressamente che non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione. La Cassazione lo ha confermato proprio in materia di impugnazioni concorsuali (Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690). Chi conta su un mese di respiro ad agosto sta contando su qualcosa che qui non esiste.
Mossa 3 — Giocare sull’onere della prova che grava su di te
La mossa. Il creditore costruisce il ricorso sapendo di non dover dimostrare che sei un’impresa “grande”. Deve allegare il proprio credito e indicare gli elementi dell’insolvenza; il resto lo fa la struttura della norma. L’articolo 121 CCII assoggetta alla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali insolventi che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’articolo 2, comma 1, lettera d). Il verbo è quello: non dimostrino. L’onere è tuo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). È la mossa a più alto rendimento in assoluto, perché sfrutta la tua eventuale inerzia. Il creditore accorto sa che una parte dei debitori non si costituisce — per disorganizzazione, per paura, perché l’amministratore ha già mentalmente abbandonato la società — e che la contumacia, in questo procedimento, lavora contro chi la sceglie. Non punta invece su questa leva quando sa che hai bilanci depositati, regolari e sotto soglia: in quel caso il rischio di vedersi rigettare l’istanza, con condanna alle spese, diventa concreto.
I suoi limiti. Il ribaltamento dell’onere probatorio non è un lasciapassare. Il creditore deve comunque provare il proprio credito e allegare elementi concreti di insolvenza, e il tribunale non è un notaio del ricorso: l’articolo 42 CCII prevede un’istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri, e l’articolo 41, comma 6, consente al giudice di disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e pubblici registri. Il giudice, inoltre, non può limitarsi a constatare l’imperfezione formale della documentazione contabile del debitore: la Cassazione, con ordinanza dell’8 giugno 2026, n. 18407, si è pronunciata proprio sull’ampiezza dei poteri-doveri di valutazione del giudice di merito di fronte a una documentazione non formalmente perfetta, in tema di prova dei requisiti dimensionali per la non assoggettabilità alla procedura.
La tua contromossa. Costituirsi, sempre. E costituirsi con i documenti giusti: l’articolo 41, comma 4, CCII impone al debitore che si costituisce di depositare la documentazione prevista dall’articolo 39 — in primo luogo i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per chi non è tenuto alla redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti o dell’intera durata dell’impresa se inferiore.
Ma il punto tecnico più utile è questo: la prova dei requisiti dimensionali non è a prova legale. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il debitore può servirsi di qualunque mezzo idoneo a rappresentare la situazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (fra le altre, Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2019, n. 6991; Cass. civ., n. 12681/2020; Cass. civ., n. 25025/2020; Cass. civ., n. 35381/2022). Bilanci mancanti non significano partita persa: significano che va costruito, con libri IVA, estratti conto, dichiarazioni fiscali, situazioni contabili infrannuali asseverate e documentazione bancaria, un quadro alternativo coerente. Il rovescio è altrettanto netto: se l’imprenditore non adempie all’onere, è possibile ritenere superate le soglie dimensionali (Cass. civ., n. 13746/2017).
Su questo fronte serve un lavoro che è insieme giuridico e contabile: lo Studio Monardo affronta questa fase con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, perché ricostruire attivo, ricavi e indebitamento di un’impresa priva di bilanci aggiornati è un’operazione tecnica prima ancora che difensiva.
Due esempi di come i giudici leggono l’inerzia. Il Tribunale di Ancona, con pronuncia del 1° luglio 2025, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di una ditta individuale valorizzando espressamente la mancata costituzione della debitrice e il conseguente mancato assolvimento dell’onere probatorio sui requisiti dimensionali. E il Tribunale di Reggio Emilia, il 2 ottobre 2025, ha ribadito la simmetria fra prova del ricorrente e controprova del debitore, occupandosi anche del trattamento delle spese sostenute dal creditore per gli atti espropriativi e conservativi, accertabili nelle forme previste per l’accertamento del passivo e assistite dai privilegi degli articoli 2755, 2770 e 2777 c.c.
Le pronunce che ti proteggono. Cass. n. 18407/2026 sui poteri valutativi del giudice davanti a contabilità imperfetta; Cass. n. 6991/2019 e la giurisprudenza conforme sulla libertà dei mezzi di prova.
Mossa 4 — Costruire l’insolvenza con gli indizi, non con un solo mancato pagamento
La mossa. Il creditore sa che il presupposto oggettivo non è il suo mancato pagamento, ma lo stato di insolvenza definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), CCII: l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestata da inadempimenti o altri fatti esteriori. Costruisce quindi un mosaico: inadempimenti plurimi verso soggetti diversi, protesti, decreti ingiuntivi non opposti, pignoramenti negativi, mancato deposito dei bilanci, irreperibilità presso la sede, esposizione verso enti previdenziali ed erario, revoca di affidamenti bancari, dipendenti non retribuiti.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Perché sa che un singolo inadempimento, isolato e contestato, non basta a dimostrare l’insolvenza e lo espone al rigetto. Preferisce quindi aspettare che il quadro indiziario si irrobustisca — talvolta lasciando maturare la situazione per mesi — e depositare quando i segnali esterni sono molteplici e convergenti. Al contrario, evita di depositare quando l’impresa mostra segni credibili di continuità: incassi in corso, commesse acquisite, linee di credito attive.
I suoi limiti. Insolvenza non è sinonimo di inadempimento, né di squilibrio patrimoniale, né di temporanea illiquidità. È una condizione di incapacità strutturale e non transitoria di far fronte regolarmente alle obbligazioni. Il tribunale deve accertarla, non presumerla dal solo ricorso.
Un limite ulteriore, spesso trascurato, riguarda l’esatta perimetrazione dell’indebitamento: la Cassazione si è occupata della possibilità di considerare il finanziamento dei soci come debito della società ai fini della valutazione complessiva (Cass. civ., Sez. I, n. 31638/2025), questione tutt’altro che teorica per le realtà a base familiare in cui i soci hanno immesso liquidità nel tempo.
Va poi ricordato che il Codice della crisi non è la vecchia legge fallimentare con parole nuove. La Cassazione ha affermato che la sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale” ha certamente una valenza lessicale, ma si colloca in un quadro normativo non integralmente sovrapponibile al precedente (Cass. civ., Sez. V, 26 maggio 2025, n. 14012), e che le procedure introdotte dal 15 luglio 2022 presentano una propria autonomia strutturale (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835). Nel sistema attuale la liquidazione giudiziale è l’esito di un percorso che privilegia strumenti alternativi e anticipati di gestione della crisi: un dato che pesa nella lettura complessiva del caso.
La tua contromossa. Non si contesta l’insolvenza negandola in astratto. La contromossa efficace è documentare la reversibilità: mostrare al collegio che il fabbisogno finanziario è misurabile, coperto o copribile, e che esiste un orizzonte concreto di regolare adempimento. Contratti in essere, ordini acquisiti, crediti in incasso con scadenze certe, immobili liberi da vincoli, disponibilità dei soci formalizzate, linee di credito confermate per iscritto. Ogni elemento deve avere data e documento: le dichiarazioni di intenti non spostano nulla.
Attenzione a una trappola ricorrente. Molti debitori oppongono all’istanza un proprio credito verso terzi, o addirittura verso lo stesso creditore istante, presentandolo come prova di solvibilità. La Corte d’Appello di Firenze, in una decisione assunta in camera di consiglio il 18 marzo 2025, ha chiarito che un credito non ancora accertato, tutt’altro che certo e oggetto di un giudizio pendente, non è elemento idoneo a contrastare uno stato di insolvenza già manifesto. Un credito litigioso non è liquidità: è un’aspettativa.
Va infine considerato il perimetro soggettivo, perché il creditore accorto lo allarga. La Cassazione è intervenuta sui presupposti per l’estensione della procedura dall’imprenditore individuale a una società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, valorizzando l’accertamento della reale attività svolta (Cass. civ., n. 482/2026), e il Tribunale di Milano, il 2 ottobre 2025, si è pronunciato sull’assoggettabilità in estensione dei soci illimitatamente responsabili di una società di fatto. Chi opera con una struttura societaria informale deve mettere in conto che l’attacco può non fermarsi alla società.
Mossa 5 — Usare l’istanza come leva: “pagami e desisto”
La mossa. Depositato il ricorso, il creditore apre — direttamente o tramite il legale — un canale parallelo: se paghi, o se sottoscrivi un piano di rientro, deposita atto di desistenza. È la mossa più frequente in assoluto, e quella su cui la maggior parte dei debitori commette l’errore più costoso.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). La ragione è aritmetica. Se la liquidazione giudiziale si apre, il creditore chirografario incassa una percentuale del proprio credito, dopo anni, al netto delle spese di procedura e dopo i creditori privilegiati. Se invece ottiene il pagamento adesso, incassa il 100% subito. Nessun creditore razionale preferisce il primo scenario al secondo. La desistenza non è una concessione: è il suo obiettivo di partenza. Non la propone soltanto quando il credito è talmente compromesso da rendere il pagamento improbabile, o quando ha interesse a che il curatore eserciti azioni recuperatorie o di responsabilità che a lui, individualmente, sarebbero precluse.
I suoi limiti. Sono due, e sono seri.
Primo: la desistenza tardiva non ferma nulla. La giurisprudenza distingue con nettezza fra desistenza accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione e desistenza non accompagnata dal pagamento. La prima incide sulla legittimazione del creditore istante, ma solo se il pagamento risulta avvenuto in epoca anteriore alla dichiarazione, con atto avente data certa. La seconda è un atto di rinuncia di natura meramente processuale, rivolto al giudice, che questi deve valorizzare nel contesto in cui è formato: la Cassazione ha stabilito che non può validamente intervenire dopo la deliberazione della sentenza, quando il collegio ha già esaurito lo scrutinio delle questioni sottoposte (Cass. civ., Sez. VI, ord. 30 giugno 2020, n. 13187), e ha escluso che, prodotta soltanto in sede di reclamo, possa comportare la revoca della sentenza. Nella stessa direzione, sull’efficacia della desistenza e sul potere del giudice di riscontrare comunque i presupposti anche tramite presunzioni, si veda Cass. civ., n. 16122/2019; sull’arresto del procedimento a fronte di desistenza tempestiva, Cass. civ., Sez. I, 3 agosto 2016, n. 16278.
Secondo, ed è il limite che il creditore conosce benissimo e tu spesso no: il pagamento che ottiene oggi può essergli revocato domani. L’articolo 166, comma 2, CCII rende revocabili i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, o nei sei mesi anteriori, purché il curatore provi che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore. E per gli atti “anormali” del comma 1 la conoscenza dell’insolvenza è addirittura presunta, con onere del terzo di provare la propria inscientia. Un creditore che ha appena depositato un’istanza di liquidazione giudiziale, motivandola con l’insolvenza del debitore, si trova in una posizione probatoria delicatissima se poi incassa e la procedura si apre comunque su iniziativa di un altro: ha messo per iscritto, in un atto giudiziario, di conoscere lo stato d’insolvenza. Sul tema della prova della scientia decoctionis e del periodo sospetto si è pronunciato di recente anche il Tribunale di Bolzano, con sentenza 3 ottobre 2025, n. 881.
La tua contromossa. Trattare sì, ma mai in modo informale e mai pagando “il primo che urla”. La sequenza corretta è: verificare che il pagamento estingua realmente il credito dell’istante (non un acconto, non una rata); farlo risultare da atto con data certa anteriore alla decisione; ottenere il deposito della desistenza prima che la causa sia rimessa al collegio; e soprattutto verificare che non esistano altri creditori pronti a intervenire.
Perché questo è il punto che manda a monte la maggior parte degli accordi individuali: l’articolo 41, comma 5, CCII consente l’intervento dei terzi legittimati e del pubblico ministero fino a che la causa non sia rimessa al collegio per la decisione. Pagare il creditore istante mentre altri tre sono in attesa significa svuotare le casse dell’impresa, esporre il pagamento a revocatoria e ritrovarsi comunque in udienza — con meno liquidità di prima. Se i creditori sono più d’uno, la trattativa individuale non è una soluzione: è un acconto sul disastro. In quel caso la strada corretta è quella collettiva, ed è oggetto della mossa successiva.
Mossa 6 — Correre alla sentenza prima che tu depositi il tuo piano
La mossa. Il creditore esperto sa che l’unica cosa che può davvero fermarlo non è un’eccezione processuale: è una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Per questo spinge sull’acceleratore: chiede l’abbreviazione dei termini per urgenza, resiste ai rinvii, contesta la serietà di ogni iniziativa del debitore e punta ad arrivare alla decisione prima che tu abbia costruito un’alternativa credibile.
Perché la fa (e quando preferisce non farla). Perché l’articolo 7 CCII impone la trattazione unitaria delle domande e dà precedenza a quella diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione, a condizione che non sia manifestamente inammissibile o infondata e che il piano indichi la convenienza per i creditori. Il creditore sa che, se tu arrivi per primo con una domanda seria, la sua istanza passa in secondo piano. Non forza invece i tempi quando ritiene che una soluzione concordata gli garantisca un recupero superiore: in quel caso è lui stesso a preferire un percorso negoziale.
I suoi limiti. Il creditore non può impedirti di attivare la composizione negoziata. La Corte d’Appello di Roma, con provvedimento del 28 gennaio 2025, ha affermato che la domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore o dal pubblico ministero prima del decreto correttivo non costituisce ostacolo all’accesso alla procedura da parte del debitore — pronuncia che si inserisce nel dibattito sui limiti di accesso ridisegnati dall’articolo 25-quinquies CCII, tema su cui il regime intertemporale va verificato caso per caso alla luce del testo vigente.
E soprattutto: una volta pubblicata l’istanza di applicazione delle misure protettive, l’articolo 18, comma 4, CCII vieta che venga pronunciata nei confronti dell’imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure. È il limite più forte che l’ordinamento oppone alla corsa del creditore.
La tua contromossa — e la sua scadenza. Qui si gioca la partita, e si gioca contro un orologio. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, proposta in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, deve essere depositata a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ai sensi dell’articolo 41 CCII. La Cassazione ha stabilito che quel termine ha natura perentoria, non è prorogabile né per accordo delle parti né per effetto di rinvii disposti dal giudice, e che non può essere spostata in avanti la nozione stessa di “prima udienza” invocando istruttoria incompleta o trattative in corso: rileva l’udienza effettivamente tenuta a contraddittorio validamente instaurato (Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912).
Tradotto: se arrivi alla prima udienza senza aver depositato, quella porta si chiude e non si riapre.
Attenzione a un secondo passaggio, tecnico ma decisivo. Depositare una domanda “in bianco” ai sensi dell’articolo 44 CCII non basta di per sé a bloccare la sentenza: il Tribunale di Torino, con pronuncia del 21 novembre 2025, ha rilevato la necessità della richiesta contestuale delle misure protettive per impedire, almeno per intanto, l’apertura della procedura maggiore liquidatoria. La domanda prenotativa senza misure protettive è una mossa a metà.
E attenzione, infine, al confine dell’abuso. I tribunali sanzionano l’uso strumentale degli istituti: il Tribunale di Milano, il 15 febbraio 2024, ha dichiarato inammissibile una domanda di concordato in bianco proposta dopo la rinuncia a una precedente domanda, configurando un’ipotesi di abuso dell’iter procedurale; e lo stesso Tribunale, il 14 dicembre 2025, ha ritenuto inammissibile l’accesso e inaccoglibile la richiesta di misure protettive quando manchi la ragionevole perseguibilità del risanamento e le misure siano dirette a eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori. Nello stesso senso il Tribunale di Rovigo, con decreto del 6 maggio 2025, ha rigettato un’istanza di conferma di misure protettive per difetto di funzionalità rispetto a una concreta possibilità di risanamento.
La lezione è chiara: lo strumento di regolazione della crisi funziona come contromossa solo se è vero. Un piano costruito in tre giorni per guadagnare tempo viene riconosciuto e respinto, e brucia l’unica carta seria che avevi.
Va infine messo in conto l’esito negativo. Se lo strumento non regge, l’apertura della liquidazione giudiziale segue: e la Cassazione ha escluso l’ammissibilità di un’autonoma impugnazione avverso la mancata omologazione del concordato quando sia intervenuta l’apertura della procedura liquidatoria (Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607), così come ha escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento della Corte d’appello che confermi l’inammissibilità della proposta ai sensi dell’articolo 47, comma 5, CCII (Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176).
La partita giocata: tre sequenze mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati e termini di legge, non casi reali: servono a mostrare come si muovono i numeri e il calendario.
Prima sequenza — il credito che non regge la soglia. Un fornitore vanta 34.700 euro, di cui 12.850 già coperti da due bonifici mai imputati correttamente e da una nota di credito del 9 febbraio. Deposita ricorso il 3 marzo; il tribunale fissa l’udienza al 14 aprile; la notifica si perfeziona il 12 marzo, quindi il termine di quindici giorni liberi è rispettato e le memorie vanno depositate entro il 7 aprile. Il debitore si costituisce e documenta l’imputazione dei pagamenti: il credito residuo scende a 21.850 euro. L’istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri (art. 42 CCII) fa emergere altri debiti scaduti per 6.300 euro. Totale dei debiti scaduti accertati: 28.150 euro, sotto la soglia dei 30.000 euro dell’articolo 49, ultimo comma, CCII. Il tribunale non può far luogo all’apertura. Da quel momento la convenienza del creditore si capovolge: la sua leva è svanita e il recupero torna sul terreno esecutivo ordinario, più lento e meno efficace.
Seconda sequenza — il pagamento che si ritorce contro chi lo incassa. Una società con debiti scaduti per 214.600 euro riceve istanza da una finanziaria per 47.850 euro. Il ricorso è depositato il 6 maggio, l’udienza è fissata al 17 giugno. Il 22 maggio il creditore propone la desistenza contro pagamento integrale. La società paga il 28 maggio, la desistenza viene depositata il 30 maggio e il procedimento si arresta. Il 4 settembre, però, un ex dipendente deposita una nuova istanza per 18.940 euro e la liquidazione giudiziale viene aperta il 21 ottobre. Il curatore esamina i pagamenti dei sei mesi anteriori ai sensi dell’articolo 166, comma 2, CCII: il versamento del 28 maggio rientra pienamente nel periodo sospetto, e la prova della scientia decoctionis è agevolata dal fatto che il percipiente aveva depositato pochi giorni prima un ricorso in cui affermava per iscritto l’insolvenza della società. Risultato: la società ha eroso 47.850 euro di liquidità, non ha evitato la procedura, e quel pagamento è ora oggetto di azione recuperatoria. La contromossa corretta, il 22 maggio, non era pagare: era mappare l’intero passivo scaduto e valutare un percorso collettivo.
Terza sequenza — la corsa vinta di due giorni. Un’impresa con 128.300 euro di debiti scaduti riceve notifica il 4 febbraio di un ricorso depositato il 28 gennaio; l’udienza è fissata all’11 marzo. L’imprenditore attiva la composizione negoziata il 19 febbraio e chiede contestualmente le misure protettive, che vengono pubblicate nel registro delle imprese il 21 febbraio. Da quel giorno opera il divieto dell’articolo 18, comma 4, CCII: la sentenza di apertura non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, salvo revoca delle misure. All’udienza dell’11 marzo il procedimento non si chiude con l’apertura. Se invece la stessa impresa avesse depositato la domanda di accesso il 12 marzo — un giorno dopo la prima udienza — sarebbe incorsa nella decadenza dell’articolo 40, comma 10, CCII, nei termini fissati da Cass. n. 13912/2026. Due giorni di calendario, due esiti opposti.
Quando all’avversario conviene davvero trattare
Non tutti i momenti della partita hanno lo stesso valore negoziale. Saperlo è ciò che distingue chi tratta da chi implora.
Prima del deposito. È la finestra migliore in assoluto, e quasi nessuno la usa. Il creditore che ha già dato mandato al legale ma non ha ancora depositato ha sostenuto costi minimi e non ha ancora messo per iscritto, in un atto giudiziario, di ritenerti insolvente. Un piano di rientro concordato in questa fase non lo espone alla posizione probatoria scomoda descritta nella Mossa 5. È il momento in cui accetta le dilazioni più lunghe.
Fra la notifica e la prima udienza. Il creditore ha investito, ma non ha ancora ottenuto nulla. Sa che il tribunale svolgerà una verifica incidentale sul suo credito e un accertamento sull’insolvenza, e sa che l’esito non è scontato. Se in questa fase gli si presenta una proposta documentata — non una promessa — la sua convenienza si sposta rapidamente, perché il pagamento certo oggi batte la percentuale incerta domani. È anche la fase in cui il rischio revocatorio va valutato con lui, non contro di lui: un accordo che regga alla verifica del curatore conviene a entrambi.
Nel momento in cui percepisce che esiste un’alternativa credibile. Questo è il vero punto di svolta della partita. Finché ti considera passivo, il creditore non ha ragione di concedere nulla. Quando invece constata che è stata attivata la composizione negoziata con misure protettive pubblicate, o che è stata depositata nei termini una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, il suo calcolo cambia radicalmente: sa che la sentenza non arriverà a breve, sa che i tempi si allungano, e sa che in una procedura concorsuale liquidatoria incasserebbe meno.
Quando gli si mostra il confronto numerico. Nel concordato preventivo con finalità liquidatoria l’articolo 84, comma 4, CCII richiede un apporto di risorse esterne che incrementi l’attivo disponibile in misura apprezzabile e un soddisfacimento dei creditori chirografari non inferiore al venti per cento. Una proposta che rispetti quella soglia, sostenuta da risorse di terzi reali, offre al chirografario più di quanto realisticamente otterrebbe da una liquidazione giudiziale gravata da spese di procedura e crediti privilegiati. Il confronto va fatto sui numeri, non sui toni.
Dopo l’apertura, quando le sue aspettative si sgonfiano. Anche a procedura aperta esistono spazi — dal concordato nella liquidazione giudiziale alle definizioni transattive nel contenzioso recuperatorio — perché a quel punto il creditore ha misurato l’attivo reale e i tempi effettivi.
Un’ultima considerazione strategica. Se il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, il creditore non resta disarmato: l’articolo 268, comma 2, CCII gli consente di chiedere l’apertura della liquidazione controllata quando il debitore è in stato di insolvenza, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ma non si fa luogo all’apertura se i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro; e, quando la domanda è proposta contro una persona fisica, non si fa luogo all’apertura se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Anche il Tribunale di Campobasso, in una pronuncia del 2026, si è occupato dei presupposti dell’apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore nei confronti di una persona fisica già imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. Sapere su quale binario si sta correndo cambia completamente la trattativa.
Che cosa ottiene davvero il creditore se arriva in fondo
Vale la pena chiudere il cerchio guardando l’ultima casella della scacchiera, perché è lì che si misura la reale convenienza della controparte — e quindi la forza contrattuale che hai anche quando ti senti in posizione di svantaggio.
Dal lato del debitore, l’apertura produce effetti immediati e pesanti. Con la sentenza il debitore è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura (art. 142 CCII): la gestione passa al curatore, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Gli atti compiuti dopo l’apertura e i pagamenti ricevuti sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 144 CCII). La corrispondenza, i rapporti pendenti, i contratti in corso entrano in un regime speciale. Per una società, l’organo amministrativo perde di fatto il governo dell’impresa.
Dal lato del creditore istante, però, il quadro è molto meno soddisfacente di quanto il ricorso lasci immaginare. Con l’apertura scatta il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII): il creditore che aveva un pignoramento in corso lo perde. Deve presentare domanda di ammissione al passivo e attendere l’accertamento; verrà collocato secondo la causa di prelazione e concorrerà con tutti gli altri; incasserà quanto residua dopo le spese di procedura, i crediti prededucibili e i privilegiati. Nella grande maggioranza delle liquidazioni il creditore chirografario incassa una frazione modesta del proprio credito, e la incassa a distanza di anni.
C’è di più, ed è un elemento che il creditore accorto valuta prima di depositare. L’apertura mette in moto un apparato che può rivolgersi anche contro chi ha ricevuto pagamenti nel periodo precedente. Il curatore esamina sistematicamente gli atti e i pagamenti compiuti nel periodo sospetto ai sensi dell’articolo 166 CCII, e può esercitare le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, organi di controllo e soci nei casi previsti dall’articolo 255 CCII. Il fornitore che negli ultimi sei mesi si è fatto pagare a preferenza degli altri, la banca che ha acquisito una garanzia in extremis, il socio che si è visto restituire un finanziamento: sono tutte posizioni che, dopo l’apertura, finiscono sotto esame. Chi deposita un’istanza sapendo di aver incassato di recente sta, in un certo senso, aprendo un fascicolo anche su sé stesso.
Infine c’è un dato che ribalta la prospettiva più di ogni altro, ed è quasi sempre ignorato da chi riceve il ricorso. Per la persona fisica la liquidazione giudiziale non è un ergastolo economico. Il Codice prevede l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, e per il debitore persona fisica essa opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura della procedura o alla chiusura, se anteriore (art. 282 CCII), salvo i casi di esclusione previsti dalla legge. Questo significa che, in alcuni scenari — patrimonio ormai esiguo, attività non più recuperabile, esposizione personale ampia — la procedura non è necessariamente lo scenario peggiore per il debitore, mentre resta uno scenario poco redditizio per il creditore.
La contromossa strategica, allora, è misurare i due scenari con gli stessi numeri e metterli sul tavolo. Quanto incasserebbe realisticamente il creditore da una liquidazione, al netto di spese, prededuzioni e privilegi, e in quanti anni; quanto incasserebbe da un accordo o da uno strumento di regolazione, e in quanto tempo. È un confronto che si costruisce con dati contabili, non con argomenti retorici, e che va portato davanti alla controparte prima dell’udienza, non dopo. Nella maggior parte dei casi il divario è tale da spostare la convenienza dell’avversario — e la convenienza dell’avversario, in questa partita, è la leva più potente che hai.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume la sequenza d’attacco tipica e, per ciascuna mossa, il vincolo che la legge impone al creditore, la contromossa disponibile e la finestra temporale entro cui va giocata. Va letta come uno schema di gioco: la colonna decisiva è l’ultima, perché quasi tutte le difese perdute in questa materia non si perdono per debolezza degli argomenti, ma per scadenza dei termini.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile per giocarla |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso ex artt. 37 e 40 CCII | Deve provare il proprio credito; verifica incidentale del tribunale | Ricostruzione documentale del credito: pagamenti, note di credito, compensazioni, prescrizione | Dal deposito fino alla rimessione al collegio |
| Notifica via PEC ex art. 40, co. 6-8 CCII | Convocazione entro 45 gg dal deposito; almeno 15 gg fra notifica e udienza | Calcolo immediato dei termini e fissazione delle tre scadenze operative | Prime 24-48 ore dalla notifica |
| Puntare sulla contumacia e sull’onere probatorio ex art. 121 CCII | Deve comunque allegare credito e indizi di insolvenza; il giudice ha poteri istruttori | Costituzione con i documenti dell’art. 39 CCII e prova dei requisiti dell’art. 2, co. 1, lett. d) | Fino al termine per le memorie: 7 gg prima dell’udienza |
| Sostenere che i debiti superano la soglia | Non si apre se i debiti scaduti accertati sono inferiori a 30.000 € (art. 49, ult. co., CCII) | Contestazione analitica del passivo scaduto e riduzione sotto soglia | In memoria e in udienza |
| Costruzione indiziaria dell’insolvenza | Serve incapacità non transitoria; l’inadempimento singolo non basta | Prova documentale della reversibilità: commesse, incassi datati, linee confermate | In memoria, con documenti a data certa |
| “Pagami e desisto” | La desistenza tardiva non impedisce la sentenza; il pagamento è revocabile ex art. 166, co. 2, CCII | Trattativa strutturata, mappatura di tutti i creditori, atto con data certa | Prima della rimessione al collegio |
| Corsa alla sentenza | Divieto di apertura dopo la pubblicazione delle misure protettive (art. 18, co. 4, CCII) | Composizione negoziata con misure protettive contestuali | Prima della prima udienza |
| Opposizione al tuo piano | Trattazione unitaria con precedenza allo strumento non liquidatorio (art. 7 CCII) | Domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi | A pena di decadenza entro la prima udienza ex art. 41 CCII |
| Sentenza di apertura ottenuta | Impugnabile con reclamo alla Corte d’appello | Reclamo ex art. 51 CCII ed eventuale istanza di sospensione ex art. 52 CCII | 30 giorni, senza sospensione feriale (art. 9 CCII) |
Le domande di chi è sotto attacco
“Il creditore può farmi chiudere l’azienda senza che io sappia nulla?” No: la legge impone la tua convocazione. Il tribunale deve convocare le parti con decreto e fra la notifica e l’udienza devono passare almeno quindici giorni (art. 41 CCII). Ma la notifica avviene via PEC al domicilio digitale risultante dai pubblici registri, ed è valida anche se non leggi la casella: la Cassazione l’ha ritenuta efficace persino quando l’indirizzo è stato attribuito d’ufficio (Cass. n. 16186/2026) e quando la società cancellata ha lasciato scadere la PEC, qualificando l’irreperibilità come colpevole (Cass. n. 26370/2025).
“Se pago il creditore che ha depositato, la questione finisce?” Solo se il pagamento estingue davvero il credito, risulta da atto con data certa anteriore alla decisione e nessun altro legittimato interviene. La desistenza depositata dopo la deliberazione della sentenza non produce effetti (Cass. n. 13187/2020), e l’intervento di altri creditori o del pubblico ministero è ammesso fino alla rimessione al collegio (art. 41, comma 5, CCII). C’è poi il rischio revocatorio dell’articolo 166, comma 2, CCII.
“Non ho depositato i bilanci da tre anni: è finita?” No, ma l’onere è tuo e va assolto con altri mezzi. La prova dei requisiti dimensionali può essere fornita con qualunque mezzo idoneo a rappresentare la situazione storica dei dati economici e patrimoniali (Cass. n. 6991/2019 e giurisprudenza conforme), e il giudice deve valutare anche una documentazione non formalmente perfetta (Cass. n. 18407/2026). Se però non fornisci nulla, le soglie possono essere ritenute superate (Cass. n. 13746/2017).
“Posso ancora accedere alla composizione negoziata o al concordato?” Sì, ma la porta si chiude alla prima udienza. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi va depositata a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ai sensi dell’articolo 41 CCII, con termine perentorio non prorogabile per rinvii o trattative in corso (Cass. n. 13912/2026). E se scegli la domanda “in bianco”, ricorda la necessità della richiesta contestuale delle misure protettive (Trib. Torino, 21 novembre 2025).
“Quanto tempo ho per impugnare se la liquidazione viene aperta?” Trenta giorni per il reclamo alla Corte d’appello (art. 51 CCII), e trenta giorni per l’eventuale ricorso per cassazione (art. 51, comma 13). Ad agosto non guadagni nulla: la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto, ma l’articolo 9 CCII la esclude per i procedimenti del Codice della crisi, come confermato da Cass. n. 26690/2025.
“Il reclamo sospende la procedura?” No, la sentenza di apertura è immediatamente esecutiva. Il reclamo non ha effetto sospensivo automatico: occorre chiedere la sospensione ai sensi dell’articolo 52 CCII. E il reclamo va valutato con serietà anche sotto il profilo delle spese: la Cassazione si è occupata della condanna alle spese dell’opponente soccombente e della responsabilità solidale del suo legale rappresentante (Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2026, n. 8532).
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali essenziali, organizzati per la mossa del creditore che ciascuno limita o disciplina. I principi sono riformulati in sintesi.
Sul credito dell’istante e sulla legittimazione
- Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370 — Il tribunale investito dell’istanza di un creditore deve svolgere una verifica incidentale sull’esistenza del credito posto a fondamento della domanda. Rilevanza: il credito non è un presupposto formale, è il primo fronte difensivo.
- Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2022, n. 16853 — Conferma la natura e i confini dell’accertamento incidentale che il tribunale compie quando un creditore chiede la dichiarazione a carico del proprio debitore. Rilevanza: consolida un orientamento su cui costruire l’eccezione.
- Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30827 — Precedente conforme sulla verifica incidentale del credito. Rilevanza: mostra la continuità dell’indirizzo anche prima del Codice.
- Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2025, n. 19591 — Lo stato di insolvenza è riscontrabile anche in presenza di un unico creditore istante, con rilievo del fatto che si tratti di lavoratore dipendente titolare di credito derivante da tale status. Rilevanza: smonta l’idea che “un solo creditore non basta”.
- Cass. civ., Sez. I, n. 31638/2025 — Affronta la legittimazione del pubblico ministero a proporre istanza di apertura e la possibile considerazione del finanziamento soci come debito della società. Rilevanza: incide sul perimetro dell’indebitamento rilevante.
Sulla notifica e sui termini del procedimento
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16186/2026 (segnalata il 25 maggio 2026) — È valida la notifica del ricorso eseguita dalla cancelleria all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese anche se attribuito d’ufficio, perché ogni società ha l’obbligo di mantenere efficiente un domicilio digitale e la disciplina bilancia difesa e celerità. Rilevanza: chiude uno degli argomenti difensivi più utilizzati.
- Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2025, n. 26370 — La società cancellata che non mantenga attiva la PEC nell’anno successivo versa in irreperibilità colpevole; l’esito negativo legittima le modalità sostitutive previste dal Codice, che prevalgono sulle regole ordinarie del codice di rito. Rilevanza: la cancellazione non è una via di fuga.
- Cass. civ., Sez. I, n. 31177/2025 — Si occupa del termine per eccepire o rilevare l’incompetenza per territorio nel procedimento. Rilevanza: l’eccezione va sollevata subito, non “quando serve”.
- Cass. civ., Sez. I, n. 31727/2025 — Presupposti perché la competenza territoriale non sia individuata con riferimento alla sede legale. Rilevanza: il centro degli interessi principali può essere altrove, e la circostanza va provata.
- Cass. civ., Sez. I, n. 15599/2026 — La tardiva riassunzione del procedimento dopo regolamento di competenza è vizio che, se non rilevato d’ufficio, deve essere dedotto in sede di impugnazione. Rilevanza: presidiare anche gli aspetti processuali minori.
Sull’onere della prova e sui requisiti dimensionali
- Cass. civ., Sez. I, ord. 8 giugno 2026, n. 18407 — Definisce l’ampiezza dei poteri-doveri di valutazione del giudice di merito di fronte a documentazione contabile non formalmente perfetta, in tema di prova dei requisiti per la non assoggettabilità. Rilevanza: contabilità imperfetta non equivale ad assenza di prova.
- Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2019, n. 6991 (con Cass. n. 12681/2020, n. 25025/2020, n. 35381/2022) — Il debitore può provare i requisiti dimensionali con qualunque mezzo idoneo a rappresentare la situazione storica dei dati economici e patrimoniali. Rilevanza: la difesa non dipende dai soli bilanci.
- Cass. civ., n. 13746/2017 — Se l’imprenditore non assolve l’onere probatorio, le soglie dimensionali possono ritenersi superate. Rilevanza: misura il costo dell’inerzia.
- Tribunale di Reggio Emilia, 2 ottobre 2025 — Ripartizione fra onere della prova del ricorrente e onere della controprova del debitore; trattamento delle spese sostenute dal creditore per atti espropriativi e conservativi, con i privilegi degli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. Rilevanza: mappa esattamente chi deve provare che cosa.
- Tribunale di Ancona, 1° luglio 2025 — Apertura pronunciata anche in ragione della mancata costituzione della debitrice, che non ha assolto l’onere sui requisiti dimensionali. Rilevanza: la contumacia pesa.
Sull’insolvenza
- Corte d’Appello di Firenze, camera di consiglio 18 marzo 2025 — Un credito non ancora accertato, incerto e oggetto di giudizio pendente non è idoneo a contrastare uno stato di insolvenza già manifesto. Rilevanza: i crediti litigiosi non fanno solvibilità.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 — Le procedure introdotte dal Codice non si discostano dal sistema previgente solo per aspetti marginali, ma hanno autonomia strutturale. Rilevanza: la giurisprudenza anteriore va usata con cautela.
- Cass. civ., Sez. V, 26 maggio 2025, n. 14012 — La sostituzione terminologica fra fallimento e liquidazione giudiziale ha valenza lessicale ma si colloca in un quadro non integralmente sovrapponibile. Rilevanza: conferma la discontinuità sistematica.
- Cass. civ., n. 482/2026 e Tribunale di Milano, 2 ottobre 2025 — Presupposti per l’estensione della procedura alla società di fatto e ai soci illimitatamente responsabili, con accertamento della reale attività svolta. Rilevanza: il perimetro dell’attacco può allargarsi.
- Cass. civ., n. 14414/2024 — Entro l’anno dalla cancellazione la società incorporata per fusione può, se insolvente, essere assoggettata alla procedura. Rilevanza: la fusione non azzera il rischio.
Sulla desistenza e sui pagamenti nel periodo sospetto
- Cass. civ., Sez. VI, ord. 30 giugno 2020, n. 13187 — Distingue la desistenza accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione, che incide sulla legittimazione se il pagamento è anteriore e ha data certa, da quella non accompagnata dal pagamento, atto di rinuncia di natura processuale che non può intervenire dopo la deliberazione della sentenza. Rilevanza: fissa il momento oltre il quale pagare non serve più.
- Cass. civ., Sez. I, 3 agosto 2016, n. 16278 — A fronte della desistenza tempestiva del creditore istante il procedimento si arresta. Rilevanza: la tempestività è tutto.
- Cass. civ., n. 16122/2019 — Effetti della desistenza e possibilità per il giudice di riscontrare i presupposti anche tramite presunzioni. Rilevanza: la desistenza non è un interruttore automatico.
- Tribunale di Bolzano, 3 ottobre 2025, n. 881 — Applicazione dei principi su periodo sospetto e prova della scientia decoctionis nell’azione recuperatoria del curatore. Rilevanza: misura il rischio del creditore che incassa.
Sulla corsa fra istanza e strumenti di regolazione
- Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912 — La domanda di accesso a uno strumento di regolazione proposta in pendenza di procedimento introdotto da un terzo va depositata a pena di decadenza entro la prima udienza ex art. 41 CCII; il termine è perentorio, non prorogabile per accordo delle parti né per rinvii, e rileva l’udienza effettivamente tenuta a contraddittorio validamente instaurato. Rilevanza: è la scadenza più importante dell’intera partita.
- Tribunale di Torino, 21 novembre 2025 — In presenza di istanza di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, la domanda “in bianco” del debitore richiede la richiesta contestuale delle misure protettive per impedire, almeno per intanto, l’apertura della procedura liquidatoria. Rilevanza: indica come va confezionata la contromossa.
- Corte d’Appello di Roma, 28 gennaio 2025 — La domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore o dal P.M. prima del decreto correttivo non costituisce ostacolo all’accesso del debitore alla composizione negoziata. Rilevanza: chiarisce un profilo intertemporale dei limiti di accesso.
- Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025 e Tribunale di Rovigo, decreto 6 maggio 2025 — Le misure protettive presuppongono la ragionevole perseguibilità del risanamento e non possono essere concesse quando siano funzionali a eludere iniziative esecutive già intraprese o manchi il nesso con una concreta possibilità di risanamento. Rilevanza: fissano il confine dell’uso legittimo dello strumento.
- Tribunale di Milano, 15 febbraio 2024 — Inammissibile la domanda di concordato in bianco proposta dopo la rinuncia a una precedente domanda in pendenza del procedimento liquidatorio: abuso dell’iter procedurale. Rilevanza: le manovre dilatorie vengono riconosciute.
Sulle impugnazioni
- Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 26690 — Il termine dimidiato di trenta giorni dell’art. 51, comma 13, CCII vale anche per il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiari aperta la liquidazione giudiziale, e non è soggetto alla sospensione feriale in forza dell’art. 9 CCII. Rilevanza: elimina ogni margine di errore sul calendario.
- Cass. civ., Sez. I, 17 settembre 2025, n. 25491 — È ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che accoglie il reclamo ex art. 50 CCII avverso il rigetto dell’istanza di apertura, per la natura decisoria del provvedimento e gli effetti immediati che produce. Rilevanza: apre una via di legittimità prima esclusa.
- Cass. civ., Sez. I, 16 luglio 2025, n. 19607 e Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176 — Limiti alle impugnazioni autonome in caso di mancata omologazione seguita dall’apertura della liquidazione, e non ricorribilità per cassazione del provvedimento della Corte d’appello ex art. 47, comma 5, CCII. Rilevanza: impone di concentrare le difese nella sede giusta.
- Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903 — Esclude l’applicabilità dell’art. 120-bis CCII all’istanza di accesso proposta dall’amministratore, individuando il presupposto sufficiente. Rilevanza: rileva per la legittimazione interna agli organi sociali.
- Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2026, n. 8532 — Spese legali dovute dall’opponente soccombente e condanna in solido del legale rappresentante. Rilevanza: le impugnazioni vanno calibrate anche sul rischio economico.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dal creditore, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento esatto in cui la sua convenienza si sposta. In concreto:
- Ricostruiamo il credito dell’istante documento per documento, confrontando fatture, decreti ingiuntivi, estratti conto e pagamenti eseguiti, per verificare quanto residua davvero e se la legittimazione regge.
- Calcoliamo il passivo scaduto complessivo rilevante ai fini della soglia dell’articolo 49, ultimo comma, CCII, incrociando i dati aziendali con quanto emerge dall’istruttoria sui pubblici registri.
- Ricostruiamo attivo, ricavi e indebitamento degli ultimi tre esercizi e assembliamo il fascicolo probatorio sui requisiti dell’articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, anche in assenza di bilanci depositati, con documentazione contabile, bancaria e fiscale alternativa.
- Verifichiamo la catena notificatoria e la competenza territoriale, confrontando date di perfezionamento, domicilio digitale e centro effettivo degli interessi principali, e formuliamo tempestivamente le eccezioni processuali.
- Redigiamo e depositiamo la memoria difensiva nel termine dell’articolo 41 CCII, con la costituzione e il deposito della documentazione dell’articolo 39.
- Costruiamo la prova documentale della reversibilità della crisi: commesse, incassi con scadenza certa, linee di credito confermate, apporti dei soci formalizzati.
- Attiviamo la composizione negoziata con richiesta contestuale di misure protettive quando è la strada corretta, curando la pubblicazione nel registro delle imprese e il rapporto con l’esperto.
- Depositiamo la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi entro la prima udienza, presidiando il termine perentorio che, se superato, chiude definitivamente questa via.
- Conduciamo la trattativa con il creditore istante e con gli altri creditori, strutturando l’accordo con data certa e valutando preventivamente l’esposizione dei pagamenti al rischio recuperatorio dell’articolo 166 CCII.
- Proponiamo il reclamo ex articolo 51 CCII e l’istanza di sospensione ex articolo 52 CCII nei trenta giorni, e proseguiamo, ove ne ricorrano i presupposti, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa l’abilitazione di cassazionista pesa in modo particolare, perché i termini per impugnare sono di trenta giorni e non godono della sospensione feriale: chi ha impostato la difesa davanti al tribunale può portarla senza soluzione di continuità davanti alla Corte d’appello e, se necessario, in Cassazione, mantenendo la stessa linea. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e quella di Gestore della crisi con funzioni fiduciarie presso un OCC consentono inoltre di valutare con cognizione diretta se la strada corretta sia la composizione negoziata, uno strumento di regolazione della crisi o — quando il debitore è sotto le soglie di legge — il percorso del sovraindebitamento.
La continuità della strategia è il punto: stesso difensore e stessa impostazione dall’analisi del ricorso fino all’ultimo grado, senza che la linea difensiva venga riscritta da capo quando i tempi si stringono. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché la convenienza economica del creditore — quanto incasserebbe davvero da una liquidazione, quanto da un accordo — è materia da commercialista tanto quanto da avvocato.
Chiusura
Nella partita concorsuale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Il creditore che ha depositato contro di te sta seguendo un calcolo di convenienza; quel calcolo ha punti di forza reali e punti deboli altrettanto reali, e la legge gli impone limiti che non può superare. La differenza fra un debitore che subisce e uno che governa la propria crisi sta quasi sempre in poche settimane di calendario e nella qualità delle scelte fatte prima della prima udienza.
Lo Studio Monardo interviene esattamente su questo terreno perché le competenze certificate dell’Avvocato vi corrispondono punto per punto: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per attivare e condurre il percorso alternativo alla liquidazione; Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC quando il debitore attaccato è fuori dal perimetro della liquidazione giudiziale; avvocato cassazionista per presidiare, con la stessa strategia, il reclamo e il giudizio di legittimità nei termini brevissimi che questa materia impone. Non promettiamo esiti: analizziamo il ricorso, verifichiamo ogni presupposto, costruiamo la difesa e la trattativa nel tempo che resta.
📩 Il tempo qui vale più di ogni altro argomento: mettiti in contatto con lo Studio oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
