Il problema, in due frasi
Un imprenditore chiede le misure protettive, il tribunale le conferma, e nel giro di poche settimane scopre che la sua posizione è stata comunque classificata come deteriorata: linee di credito congelate, anticipo fatture sospeso, fornitori che chiedono pagamento anticipato. La domanda che arriva allo studio è sempre la stessa: se il tribunale ha “protetto” l’impresa, perché la banca continua a segnalare?
La risposta breve è che le misure protettive tipiche non hanno per oggetto le segnalazioni: bloccano azioni esecutive e cautelari, non la rappresentazione del rischio nelle banche dati creditizie. Il blocco della segnalazione, quando è possibile, passa da un binario diverso — le misure cautelari atipiche — e non è affatto scontato. Il rischio principale, per chi confonde i due piani, è costruire un piano di risanamento sul presupposto sbagliato: contare su una liquidità bancaria che nel frattempo si è già chiusa.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo punto di contatto tra crisi d’impresa e rapporto bancario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio all’istituto — la composizione negoziata — dentro il quale si gioca la partita delle misure protettive e cautelari; ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, il che consente di trattare la classificazione del credito, gli affidamenti e le segnalazioni con la stessa competenza tecnica con cui si tratta il ricorso al tribunale. Sono due abilitazioni che, su questo tema, servono insieme: chi conosce solo il codice della crisi non vede la Centrale dei rischi, chi conosce solo il diritto bancario non sa come si costruisce un’istanza ex art. 19 CCII.
📩 Se la tua impresa sta valutando le misure protettive, o se le ha già ottenute e la banca ha comunque irrigidito la posizione, contattaci ora: tutti i riferimenti dello Studio Monardo si trovano in fondo a questo articolo.
Che cosa sono, tecnicamente, le misure protettive
Sul piano normativo la definizione si trova all’art. 2, comma 1, lett. p), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII): sono misure temporanee, richieste dal debitore, dirette a evitare che determinate azioni o condotte dei creditori pregiudichino il buon esito delle iniziative assunte per regolare la crisi.
La parola chiave è “azioni o condotte dei creditori”: la misura protettiva incide su ciò che il creditore fa contro il patrimonio del debitore, non su ciò che l’intermediario comunica all’autorità di vigilanza. Questa distinzione, che sembra formale, è la ragione per cui gran parte delle richieste di inibitoria delle segnalazioni viene respinta.
Le misure protettive nella composizione negoziata
Nella composizione negoziata la disciplina è agli artt. 18 e 19 CCII. Il contenuto tipico, cioè quello che si produce senza bisogno di una domanda su misura, è duplice: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa.
A questo si aggiunge l’art. 18, comma 4, CCII, che opera sui contratti: i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. È il divieto delle cosiddette clausole ipso facto.
Va precisato che l’art. 18, comma 3, CCII esclude dal perimetro protettivo i diritti di credito dei lavoratori: su quel fronte non c’è scudo.
Le misure protettive negli strumenti di regolazione della crisi
Fuori dalla composizione negoziata il regime generale è quello degli artt. 54 e 55 CCII, richiamati per il sovraindebitamento dall’art. 65, comma 2, CCII in via sussidiaria, cioè solo dove non intervenga una disciplina speciale. E la disciplina speciale c’è: per la ristrutturazione dei debiti del consumatore opera l’art. 70, comma 4, CCII nel testo risultante dal D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter), per il concordato minore l’art. 78, comma 2, lett. d), CCII, mentre nella liquidazione controllata la protezione discende direttamente dalla sentenza di apertura.
La disciplina prevede inoltre un tetto: l’art. 8 CCII fissa in dodici mesi, anche non continuativi e comprese proroghe e rinnovi, la durata massima complessiva delle misure protettive fino all’omologazione dello strumento o all’apertura della procedura di insolvenza.
La distinzione da non sbagliare: protettive e cautelari
Le misure protettive sono tipiche, standardizzate, con contenuto predeterminato dalla legge. Le misure cautelari, invece, sono atipiche: sono provvedimenti che il tribunale può adottare, su domanda, quando servono a condurre a termine le trattative e non trovano copertura nella protezione automatica.
Un esempio concreto chiarisce la differenza. Se un creditore ha iscritto ipoteca giudiziale dopo la pubblicazione dell’istanza, siamo nel campo protettivo: l’acquisizione del diritto di prelazione è vietata di per sé. Se invece si vuole impedire alla banca di comunicare alla Centrale dei rischi il mancato rimborso di una rata, non esiste alcun divieto automatico: occorre chiedere una misura cautelare specifica, dimostrare che senza quella misura le trattative saltano, e convincere il giudice che la compressione dell’interesse altrui è proporzionata. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 6 giugno 2024 (giudice designato Maurizio Atzori), ha collocato proprio in questa seconda categoria l’istanza volta a inibire alle banche la sospensione degli affidamenti e a ordinarne il ripristino.
Che cosa sono le segnalazioni di cui stiamo parlando
Il termine “segnalazione” copre due sistemi diversi, con regole diverse.
La Centrale dei rischi è gestita dalla Banca d’Italia ed è disciplinata dalla Circolare n. 139/1991. È un sistema pubblico di condivisione informativa tra intermediari: la posizione viene censita al superamento di una soglia di importo, mentre per le sofferenze la soglia è nettamente più bassa. La classificazione delle esposizioni segue le regole di vigilanza (Circolare Banca d’Italia n. 272/2008 e disciplina europea sul default, art. 178 del Regolamento UE 575/2013), che distinguono sofferenze, inadempienze probabili — le cosiddette unlikely to pay — ed esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate.
I SIC, sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati (CRIF ed equivalenti), rispondono invece al Codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, che regola preavviso, tempi di conservazione e diritti dell’interessato.
La differenza è rilevante perché la Centrale dei rischi assolve una funzione di vigilanza prudenziale, mentre i SIC assolvono una funzione informativa privata: come vedremo, i tribunali sono molto più restii a interferire sulla prima che sui secondi.
Requisiti, termini e conseguenze del mancato rispetto
In termini operativi il tema si regge su una sequenza di scadenze che non ammettono recuperi. Chi le manca perde la protezione, non la “recupera” con un’istanza successiva.
La condizione di accesso
Le misure protettive presuppongono la pendenza di un percorso di regolazione della crisi: nella composizione negoziata, l’istanza di nomina dell’esperto; negli strumenti di regolazione, la domanda di accesso. Non esistono misure protettive “libere”, richieste per sospendere i creditori mentre si valuta il da farsi.
Il secondo requisito è la funzionalità. Il tribunale non conferma automaticamente: valuta se le misure servano davvero ad assicurare il buon esito delle trattative, sulla base — nella composizione negoziata — del parere dell’esperto, previsto dall’art. 19, comma 4, CCII. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 14 dicembre 2025 (giudice Laura De Simone), ha dichiarato inammissibile la richiesta di un’impresa il cui percorso era in realtà meramente liquidatorio e le cui misure miravano a neutralizzare esecuzioni già avviate: manca, in questi casi, la ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il terzo requisito è la proporzionalità. La compressione dei diritti dei creditori deve restare contenuta nel tempo e commisurata all’obiettivo. È il criterio con cui, nella maggior parte dei casi, si decide sulle inibitorie delle segnalazioni.
La pubblicazione e il ricorso
Nella composizione negoziata l’effetto protettivo decorre dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese. Da quel momento scatta un termine strettissimo: entro il giorno successivo alla pubblicazione l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale competente per la conferma o la modifica delle misure; se non lo fa, le misure perdono efficacia e l’iscrizione viene cancellata. È il termine più critico dell’intera procedura, perché la sua violazione azzera lo scudo nel momento in cui i creditori ne hanno appena avuto notizia.
Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito e, in caso di urgenza qualificata, può adottare provvedimenti inaudita altera parte, salvo poi instaurare il contraddittorio. È esattamente ciò che ha fatto il Tribunale di Roma con l’ordinanza del 1° aprile 2025, di cui si dirà oltre.
La durata
Il provvedimento di conferma stabilisce una durata non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, prorogabile su istanza dell’imprenditore fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. Il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 2 maggio 2025 (giudice Teresa Giardino), ha ritenuto concedibile la proroga per il termine massimo richiesto, restando entro quel tetto complessivo.
Sui criteri di determinazione e sulla possibilità di abbreviare o revocare la durata si è pronunciato anche il Tribunale di Parma il 26 gennaio 2026 (giudice Enrico Vernizzi).
La sospensione feriale
Va precisato, perché è fonte di equivoci ricorrenti: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Non si applica però ai procedimenti cautelari, e il procedimento ex art. 19 CCII ha struttura cautelare: le udienze si tengono, i termini corrono, l’impresa non può contare su una pausa estiva. La sospensione dal 1° al 31 agosto rileva invece per i giudizi ordinari collegati, come la causa risarcitoria per segnalazione illegittima.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito del ricorso ex art. 19 CCII: entro il giorno successivo | Pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese | Perentorio | Le misure protettive perdono efficacia e l’iscrizione è cancellata |
| Fissazione dell’udienza: entro 10 giorni | Deposito del ricorso | Ordinatorio (organizzativo) | Ritardo nella trattazione, non decadenza |
| Durata della conferma: da 30 a 120 giorni | Provvedimento del tribunale | Perentorio | Alla scadenza la protezione cessa; occorre proroga tempestiva |
| Durata complessiva massima: 240 giorni | Prima applicazione delle misure | Perentorio | Nessuna ulteriore proroga concedibile |
| Durata massima negli strumenti di regolazione: 12 mesi (art. 8 CCII) | Prima concessione, comprese proroghe e rinnovi | Perentorio | Cessazione della protezione |
| Preavviso SIC: almeno 15 giorni prima dell’accessibilità del primo ritardo | Spedizione del preavviso all’interessato | Presupposto di legittimità della registrazione nei SIC | Contestabilità della segnalazione |
| Default prudenziale: 90 giorni di scaduto continuativo oltre le soglie di rilevanza | Scadenza non onorata | Regolamentare | Classificazione a default dell’esposizione |
| Sospensione feriale: 1°–31 agosto | Calendario | Non opera nei procedimenti cautelari | Nessuna sospensione dei termini ex art. 19 CCII |
La procedura, passo per passo
La disciplina prevede una sequenza precisa. Chi la percorre senza avere già deciso che cosa chiedere e contro chi arriva in udienza con un’istanza generica, e le istanze generiche vengono rigettate.
1. Verifica preliminare della posizione bancaria. Prima di qualunque deposito occorre estrarre la visura della Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia e la visura dei SIC. Serve a sapere da dove si parte: se la posizione è già classificata a sofferenza, l’obiettivo non è impedire una segnalazione futura ma ottenere la rettifica di una segnalazione presente, che è una domanda diversa, con presupposti diversi. In termini operativi è il passaggio che più spesso viene saltato, con il risultato di chiedere al giudice una cosa mentre ne servirebbe un’altra.
2. Istanza di nomina dell’esperto e richiesta di misure protettive. Nella composizione negoziata la richiesta di misure protettive si formula con l’istanza di nomina dell’esperto o con istanza successiva, ed è pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Da quella pubblicazione decorre l’effetto protettivo tipico.
3. Ricorso al tribunale entro il giorno successivo. Il ricorso va depositato presso il tribunale competente e deve contenere: l’indicazione dello stato dell’impresa e delle ragioni della crisi; la descrizione del progetto di risanamento e delle trattative in corso; l’individuazione dei creditori nei cui confronti le misure sono chieste, se non le si vuole rivolgere alla generalità; e — punto decisivo — la specifica indicazione delle misure cautelari eventualmente richieste, ciascuna con la propria giustificazione funzionale. Chiedere “l’inibitoria di qualsiasi segnalazione” senza spiegare quale segnalazione, da parte di quale intermediario, con quale effetto sulle trattative, equivale a non chiedere nulla.
4. Individuazione del giudice competente. La competenza si determina secondo le regole generali del CCII, che àncorano il procedimento al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per le imprese sopra soglia opera la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese secondo i criteri dell’art. 27 CCII. È un accertamento da fare prima del deposito: un ricorso presentato al tribunale sbagliato non si “sposta” in tempo utile rispetto al termine del giorno successivo.
5. Parere dell’esperto. Il giudice sente l’esperto sulla funzionalità delle misure richieste. Il parere non è un adempimento formale: nel provvedimento del Tribunale di Roma del 1° aprile 2025 è stato proprio il parere favorevole dell’esperto a reggere la concessione di misure cautelari molto incisive. Sul versante opposto, un parere tiepido sulla necessità di bloccare le segnalazioni rende il rigetto quasi certo.
6. Udienza e provvedimento. All’esito il giudice conferma, modifica o revoca le misure protettive e decide sulle cautelari, stabilendo la durata. Il provvedimento è impugnabile con reclamo secondo lo schema del procedimento cautelare uniforme, e la prassi conosce reclami accolti che hanno revocato inibitorie concesse in prima battuta — anche con riferimento all’escussione delle garanzie personali dei fideiussori e alla segnalazione dello stato di crisi.
7. Gestione dell’interlocuzione bancaria in parallelo. Questo è il passaggio che distingue una difesa efficace da una difesa formale. Ottenuta la conferma, va inviata comunicazione formale agli intermediari richiamando l’art. 16, comma 5, CCII e l’art. 18, comma 5-bis, CCII, e chiedendo per iscritto la motivazione di eventuali sospensioni o revoche. La legge, dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), impone all’intermediario di dar conto delle ragioni della decisione agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa: il mancato rispetto di questa modalità comunicativa è, di per sé, un vizio spendibile davanti al giudice.
8. Eventuale istanza di ripristino. Se la banca mantiene la sospensione delle linee dopo la conferma delle misure senza dimostrare che la sospensione discende dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, si può chiedere al giudice l’ordine di dare esecuzione ai contratti pendenti, eventualmente accompagnato dalla fissazione di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 22 gennaio 2024, ha adottato proprio questo schema.
I punti in cui si sbaglia più spesso
Il primo errore è chiedere l’inibitoria della segnalazione come se fosse una misura protettiva tipica. Non lo è: va domandata come misura cautelare e va motivata sul periculum.
Il secondo è chiederla contro “le banche” genericamente, senza notificare a ciascun intermediario interessato. Le misure cautelari hanno destinatari determinati.
Il terzo è trascurare i coobbligati. La protezione riguarda il patrimonio dell’impresa: garanti, fideiussori e società del gruppo non entrano automaticamente nel perimetro, e la loro posizione nelle banche dati può deteriorarsi mentre l’impresa è protetta.
Il quarto è ignorare la garanzia pubblica. Se il finanziamento è assistito da garanzia del Fondo PMI o da SACE, la sospensione dei pagamenti può innescare l’escussione, e l’escussione produce a sua volta effetti sulla posizione: senza un’estensione espressa delle misure al garante pubblico, la protezione si svuota.
Verifiche sul campo
Due esempi di applicazione, costruiti su dati realistici, per misurare la distanza tra ciò che le misure protettive fanno e ciò che l’imprenditore si aspetta che facciano.
Esempio 1 — Impresa in composizione negoziata
Situazione di partenza: S.r.l. manifatturiera, esposizione bancaria complessiva 1.847.300 €, di cui 612.400 € su linee autoliquidanti (anticipo fatture), 735.900 € su mutui chirografari assistiti da garanzia del Fondo PMI e 499.000 € su affidamenti di conto corrente. Rata mutuo non pagata alla scadenza del 31 marzo, importo 23.760 €. Istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive pubblicata nel registro delle imprese il 14 aprile.
Sviluppo. Ricorso ex art. 19 CCII depositato il 15 aprile, cioè entro il giorno successivo: il termine è rispettato e lo scudo tipico resta in piedi. Udienza fissata per il 23 aprile. Il tribunale conferma le misure protettive per 120 giorni, quindi fino al 12 agosto.
Esito sul piano esecutivo: nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti sui beni aziendali, né iscrivere ipoteca giudiziale non concordata. Esito sul piano contrattuale: la banca non può risolvere i contratti pendenti né anticiparne la scadenza per il solo mancato pagamento della rata del 31 marzo, anteriore alla pubblicazione.
Esito sul piano delle segnalazioni: nulla di automatico. Se il ritardo supera i 90 giorni continuativi oltre le soglie di rilevanza — quindi, per la rata del 31 marzo, verso fine giugno — l’esposizione matura i presupposti tecnici del default prudenziale, e la protezione ex art. 18 CCII non lo impedisce. Ciò che l’art. 16, comma 5, CCII impedisce è che sia la notizia dell’accesso alla composizione negoziata a determinare una diversa classificazione: se il peggioramento poggia su quel solo fatto, è illegittimo; se poggia sullo scaduto oggettivo, non lo è.
Variante. Se nello stesso ricorso del 15 aprile viene chiesta e ottenuta, come misura cautelare, l’autorizzazione a sospendere il rimborso delle rate senza che ciò integri inadempimento, e l’estensione delle misure al garante pubblico, la catena si interrompe a monte: non maturando lo scaduto qualificato, non matura il presupposto tecnico del peggioramento. È la differenza tra chiedere di non essere segnalati e chiedere di non trovarsi nella condizione che genera la segnalazione. La seconda domanda ha statisticamente più fortuna della prima.
Esempio 2 — Fideiussore consumatore e sistema SIC
Situazione di partenza: persona fisica, garante di un finanziamento aziendale, rate mensili di 1.284 €. Prima rata non onorata il 5 febbraio; seconda rata non onorata il 5 marzo. Preavviso di imminente registrazione nei SIC spedito al garante il 9 marzo.
Sviluppo. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti soltanto una volta decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso: quindi non prima del 24 marzo. Se il garante regolarizza il 20 marzo, la registrazione non diventa accessibile.
Esito con regolarizzazione tardiva. Se il pagamento arriva il 6 aprile, il ritardo è già registrato. Trattandosi di ritardo superiore a due rate poi regolarizzato, il dato resta consultabile per 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione. Se il ritardo fosse stato contenuto entro due rate, il termine sarebbe stato di 12 mesi.
Esito con preavviso non provato. Se l’intermediario non è in grado di documentare canale, data e tracciabilità dell’invio, la segnalazione nel SIC è contestabile per vizio procedimentale, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale del credito: nei SIC il preavviso è costruito come presupposto di legittimità della registrazione, non come mero dovere di cortesia.
Osservazione trasversale ai due esempi: le misure protettive concesse alla società non toccano nessuno dei passaggi appena descritti, perché riguardano un altro soggetto e un altro sistema informativo.
Casi particolari
Esistono almeno tre situazioni che sfuggono alla regola generale e che, nella pratica, determinano l’esito della difesa.
Quando l’inibitoria della segnalazione viene concessa
Non è vero che i tribunali la neghino sempre. Il Tribunale di Crotone, con provvedimento depositato il 4 gennaio 2025, ha confermato le misure protettive ex art. 18 CCII per 120 giorni e ha inoltre inibito alla banca la segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei rischi e presso il SIC, ritenendo la cautela necessaria all’attuazione del piano attestato di risanamento: senza accesso a nuova finanza, il piano sarebbe rimasto sulla carta.
Ancora più ampio l’intervento del Tribunale di Roma con ordinanza del 1° aprile 2025, in una composizione negoziata riguardante una S.p.A. con oltre duecento dipendenti. Il giudice ha autorizzato la sospensione delle rate di rimborso dei finanziamenti, ha inibito a istituti di credito e società di factoring di effettuare segnalazioni alla Centrale dei rischi ordinando la cancellazione di quelle già effettuate, ha vietato la sospensione degli affidamenti e la risoluzione dei contratti pendenti, e ha esteso protezione e cautele a Mediocredito Centrale per evitare che l’escussione della garanzia pubblica vanificasse tutto il resto. Rilevante il passaggio sul richiamo all’art. 16, comma 5, CCII invocato dalla società di factoring: il giudice ha osservato che gli istituti di vigilanza prudenziale non sono posti a tutela dell’intermediario. Nello stesso senso, quanto all’ampiezza del potere cautelare, si era già mosso il Tribunale di Roma con decreto del 16 dicembre 2022.
Il denominatore comune di queste decisioni è la dimostrazione puntuale del nesso tra segnalazione e fallimento delle trattative, non l’invocazione generica del pregiudizio reputazionale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questa materia da Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e da coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la richiesta cautelare viene costruita insieme all’analisi tecnica della posizione in Centrale dei rischi, perché è quell’analisi a fornire al giudice il nesso di funzionalità che la legge richiede.
Quando viene negata, e perché
L’orientamento restrittivo è altrettanto consistente e poggia su due argomenti.
Il primo è la superfluità. Il Tribunale di Perugia, il 2 maggio 2025, ha osservato che alle banche è già precluso peggiorare la classificazione del credito in ragione dell’attivazione della composizione negoziata, per effetto dell’art. 16, comma 5, CCII: inibire una segnalazione corretta sarebbe eccessivo, tanto più che la piattaforma telematica nazionale prevista dal CCII si alimenta anche delle informazioni della Centrale dei rischi, e bloccarle produrrebbe una rappresentazione distorta della situazione aziendale proprio nella sede in cui il risanamento va negoziato.
Il secondo è l’interesse pubblico. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025, giudice Rosa Paduano), ha confermato le misure tipiche ma respinto l’inibitoria della segnalazione, rilevando che la segnalazione a sofferenza è conseguenza di una crisi resa comunque pubblica e costituisce elemento di trasparenza informativa per il sistema. Sulla stessa linea, e più di recente, il Tribunale di Milano con provvedimento del 19 giugno 2026 (giudice Lentini) ha collocato le segnalazioni in Centrale dei rischi su un piano che trascende l’interesse delle parti del procedimento, coinvolgendo la stabilità del sistema bancario e la tutela del risparmio, e ha concluso che il giudice può intervenire soltanto quando difettino i presupposti stessi della segnalazione.
È il punto che vale la pena memorizzare: davanti al giudice della crisi la segnalazione non si “sospende” perché è scomoda, si contesta perché è sbagliata.
Garanti, coobbligati e gruppi
Le misure protettive proteggono il patrimonio dell’impresa che le ha richieste. Fideiussori e coobbligati non godono di uno scudo automatico, e la loro posizione nelle banche dati creditizie può deteriorarsi mentre la società è protetta. La giurisprudenza è oscillante anche sulle cautele mirate: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 3 febbraio 2026 (giudice Sergio Rossetti), ha negato l’inibitoria all’escussione di una fideiussione bancaria rilasciata a garanzia di una locazione, perché il piano prevedeva comunque la cessione del bene locato e mancava dunque il nesso di funzionalità rispetto alle trattative. In sede di reclamo, alcuni tribunali hanno revocato inibitorie che in prima battuta avevano protetto i garanti dall’escussione e dalla segnalazione dello stato di crisi.
In termini operativi: se l’imprenditore ha prestato garanzie personali, la posizione del garante va trattata come un fronte autonomo, con una domanda autonoma e una motivazione autonoma.
Concordato in continuità e fase prenotativa
Nel concordato preventivo in continuità opera l’art. 94-bis CCII: i creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, dell’apertura o della concessione di misure protettive o cautelari; gli eventuali patti contrari sono inefficaci. Dopo il correttivo-ter la tutela è anticipata al momento della richiesta di misure protettive, senza attendere la concessione. Il Tribunale di Milano, con decreto del 2 novembre 2025 (est. De Simone), ha ammesso l’applicazione anticipata di quel regime anche nella fase prenotativa ex art. 44 CCII, a condizione che la domanda descriva in modo dettagliato il percorso di risanamento. Anche qui, però, il divieto riguarda la condotta contrattuale del creditore, non la classificazione dell’esposizione.
Sovraindebitamento e uscita dalla segnalazione
Per il debitore civile la partita si sposta a valle. La protezione durante la procedura segue le regole speciali già richiamate; l’effetto sulle banche dati arriva con l’esdebitazione e con la chiusura formale della procedura, che è ciò che il sistema bancario richiede per aggiornare la posizione. Nella pratica accade che a un piano regolarmente eseguito non corrisponda un immediato rientro nell’agibilità bancaria, semplicemente perché nessuno ha chiesto il provvedimento di chiusura e nessuno ha attivato la rettifica dei dati. È un adempimento che va programmato dall’inizio, non scoperto alla fine.
Domande frequenti
Se ottengo le misure protettive, la banca deve cancellare la segnalazione a sofferenza già presente? No, non per effetto automatico delle misure protettive. L’ordine di cancellazione è una misura cautelare, va chiesta espressamente e va motivata. Il Tribunale di Roma, il 1° aprile 2025, l’ha concessa insieme all’inibitoria di nuove segnalazioni; altri tribunali l’hanno negata. Se però la segnalazione era illegittima già in origine — perché fondata sul mero inadempimento e non su una valutazione della complessiva situazione patrimoniale — la strada corretta non è la misura cautelare nella crisi, ma l’azione ordinaria o d’urgenza per la rettifica.
La banca può revocarmi il fido solo perché ho attivato la composizione negoziata? No. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che la notizia dell’accesso e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito. La sospensione o la revoca restano possibili se imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale o se sostenute da una giusta causa attinente al merito del rapporto, ma vanno comunicate con l’indicazione delle ragioni. Dopo il correttivo-ter, l’art. 18, comma 5-bis, CCII aggiunge che dalla conferma delle misure la banca non può mantenere la sospensione delle linee accordate se non dimostra che essa dipende dall’applicazione della disciplina prudenziale; e precisa che la prosecuzione del rapporto non è di per sé fonte di responsabilità per l’intermediario.
Il blocco vale sia per la Centrale dei rischi sia per il CRIF? Sono due sistemi distinti e vanno indicati distintamente nella domanda. Alcuni provvedimenti hanno inibito le segnalazioni in entrambi — è il caso del Tribunale di Crotone del 4 gennaio 2025 —, altri hanno ritenuto che l’interferenza sulla Centrale dei rischi, per la sua funzione di vigilanza, richieda una soglia di giustificazione più alta. Chiedere l’inibitoria “in Centrale Rischi” e poi trovarsi segnalati in un SIC privato è un esito frequente quanto evitabile.
Quanto durano le misure protettive? Nella composizione negoziata, da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 giorni complessivi. Negli strumenti di regolazione della crisi il tetto complessivo è di dodici mesi ai sensi dell’art. 8 CCII, comprese proroghe e rinnovi. La proroga va chiesta prima della scadenza: alla scadenza la protezione cessa e i creditori riprendono la piena libertà di azione.
Sono garante di una società in composizione negoziata: la mia posizione è protetta? Non automaticamente. La protezione riguarda il patrimonio dell’impresa. Per il garante occorre una domanda cautelare specifica, e l’esito dipende dalla dimostrazione che l’escussione o la segnalazione del garante pregiudicherebbero le trattative. Quando il piano non dipende in alcun modo dalla posizione del garante, la misura viene negata per difetto del nesso di funzionalità.
Caso limite: le misure protettive sono state revocate o dichiarate inefficaci. Che succede alle segnalazioni? Nulla in senso favorevole. La cessazione della protezione — che può derivare da revoca, da scadenza non prorogata o dalla mancata omologazione dello strumento, come nel caso deciso dal Tribunale di Torino con sentenza n. 398 del 24 ottobre 2025, che ha rigettato l’omologa del piano del consumatore dichiarando inefficaci le misure protettive adottate — restituisce ai creditori la piena libertà di azione e all’intermediario la piena libertà di classificazione. L’unica difesa che sopravvive è quella sostanziale: contestare i presupposti della segnalazione.
Il quadro giurisprudenziale
Di seguito i riferimenti che governano la materia, distinti per versante. Il primo gruppo riguarda i presupposti di legittimità della segnalazione, il secondo il rapporto tra crisi d’impresa e condotta degli intermediari.
Presupposti della segnalazione a sofferenza
Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593. La qualificazione del credito come sofferenza non può fondarsi sul solo inadempimento: occorre una valutazione complessiva della situazione patrimoniale, tale da evidenziare una difficoltà economica grave e non transitoria o una condizione equiparabile all’insolvenza. La pronuncia riconosce inoltre rilievo al nesso causale tra segnalazione e danno anche in favore di soggetti collegati che dimostrino un pregiudizio diretto. Rilevanza per il tema: è la pronuncia più recente e più netta contro ogni automatismo, e fornisce la base per contestare le classificazioni adottate in reazione all’apertura di una procedura.
Cass. civ., sez. I, ord. 15 dicembre 2020, n. 28635. La segnalazione a sofferenza non richiede una previsione di perdita, sicché la presenza di garanzie reali o personali non la esclude in astratto; l’intermediario deve però tenere conto della riduzione del patrimonio del debitore. Rilevanza: chiarisce che l’esistenza di garanzie non è di per sé un argomento difensivo.
Cass. civ., sez. I, n. 21428/2007. È il precedente capostipite: la sofferenza presuppone uno stato di insolvenza anche non definitivo o una grave e non transitoria difficoltà economica, non il singolo ritardo. Rilevanza: definisce la soglia sostanziale che nessuna procedura di crisi, da sola, sposta.
Cass. civ., n. 15609/2014 e Cass. civ., n. 2913/2016. Confermano che è illegittima la segnalazione che prescinda dall’analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, restando irrilevanti il mero ritardo e persino il volontario inadempimento. Rilevanza: sono i riferimenti classici richiamati nella giurisprudenza di merito sulle domande di rettifica.
Cass. civ., n. 1931/2017. Ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, non una qualificazione formale mutuata da altre discipline. Rilevanza: impedisce alla banca di dedurre meccanicamente lo stato di insolvenza dalla nozione codicistica di crisi.
Preavviso e sistemi di informazioni creditizie
ABF, Collegio di Coordinamento, dec. n. 4519/2023. Distingue la portata del preavviso nei SIC, dove incide sulla legittimità della segnalazione, da quella nella Centrale dei rischi, dove la sua omissione rileva soprattutto sul piano della responsabilità e del risarcimento. Rilevanza: orienta la scelta del rimedio a seconda del sistema coinvolto.
ABF, Collegio di Coordinamento, dec. n. 4632 del 15 maggio 2023. Il preavviso pervenuto dopo la prima registrazione del ritardo non assolve la funzione che la disciplina gli assegna. Rilevanza: sposta il baricentro dal se al quando dell’invio.
ABF, Collegio di Bari, dec. n. 3435/2025. Nell’orientamento più rigoroso, l’onere di provare l’effettivo invio del preavviso grava integralmente sull’intermediario. Rilevanza: è l’argomento che regge la contestazione quando il cliente afferma di non aver ricevuto nulla.
ABF, Collegio di Milano, dec. n. 8872/2025 e ABF, Collegio di Palermo, dec. n. 7385 del 29 luglio 2025. Si occupano dell’onere probatorio sui presupposti sostanziali della classificazione e dell’assenza ab origine dei requisiti della segnalazione. Rilevanza: definiscono lo standard istruttorio nei procedimenti arbitrali, spesso preliminari all’azione giudiziale.
ABF, Collegio di Bari, dec. n. 309/2018. Ribadisce che la sofferenza implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria e non scaturisce automaticamente dal ritardo. Rilevanza: mostra la continuità tra orientamento arbitrale e giurisprudenza di legittimità.
Trib. Foggia, sez. II, ord. 19 ottobre 2018. L’informativa preventiva è funzionale a consentire al cliente di rimediare prima della registrazione; l’omissione o il mancato rispetto del termine incide sulla legittimità della segnalazione nei SIC. Rilevanza: precedente di merito costantemente richiamato sul valore del preavviso.
Crisi d’impresa, affidamenti e segnalazioni
Trib. Roma, ord. 1° aprile 2025. Nella composizione negoziata sono state concesse misure cautelari estese: sospensione delle rate, inibitoria delle segnalazioni con ordine di cancellazione di quelle già effettuate, divieto di sospendere gli affidamenti e di risolvere i contratti, estensione delle misure al garante pubblico. Rilevanza: è il precedente più favorevole al debitore sul tema specifico dell’articolo.
Trib. Roma, decreto 16 dicembre 2022. Rientrano tra le misure cautelari gli interventi che superano la protezione automatica ma restano strumentali al buon esito delle trattative. Rilevanza: fornisce la cornice concettuale su cui poggiano le decisioni successive.
Trib. Crotone, provvedimento depositato il 4 gennaio 2025. Conferma delle misure protettive per 120 giorni con inibitoria della segnalazione a sofferenza sia in Centrale dei rischi sia nel SIC, per non compromettere l’accesso alla nuova finanza necessaria al piano. Rilevanza: dimostra che la misura è ottenibile quando il legame con il piano è documentato.
Trib. Perugia, 2 maggio 2025. Proroga delle misure protettive entro il tetto complessivo e rigetto dell’inibitoria delle segnalazioni: l’art. 16, comma 5, CCII già impedisce il peggioramento della classificazione dovuto all’accesso alla procedura, e la piattaforma telematica si alimenta anche dei dati della Centrale dei rischi. Rilevanza: è la sintesi più chiara dell’argomento della superfluità.
Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025, R.G. 877/2025. Conferma delle misure tipiche, rigetto dell’inibitoria delle azioni monitorie e delle segnalazioni: la segnalazione è conseguenza di una crisi già pubblica e assolve una funzione di trasparenza. Rilevanza: definisce il limite di proporzionalità delle cautele atipiche.
Trib. Milano, 19 giugno 2026. Le segnalazioni in Centrale dei rischi coinvolgono interessi pubblicistici legati alla stabilità del sistema bancario e alla tutela del risparmio; l’intervento del giudice è ammissibile solo quando manchino i presupposti della segnalazione. Rilevanza: è la pronuncia più recente e fissa il criterio di ammissibilità della domanda.
Trib. Bologna, 6 giugno 2024. L’istanza volta a inibire la sospensione degli affidamenti e a ordinarne il ripristino appartiene alle misure cautelari, non a quelle protettive, e va valutata alla luce dell’art. 16, comma 5, CCII. Rilevanza: chiarisce la qualificazione della domanda, presupposto della sua ammissibilità.
Trib. Verona, 22 gennaio 2024. La revoca o sospensione degli affidamenti è legittima solo se motivata da esigenze di sana e prudente gestione o imposta dalla vigilanza prudenziale, e comunicata per iscritto agli organi di amministrazione e controllo; l’inosservanza di questa modalità rende illegittima l’iniziativa e giustifica l’ordine giudiziale di dare esecuzione ai contratti, con somma dovuta per ogni giorno di ritardo. Rilevanza: fornisce lo schema operativo dell’istanza di ripristino.
Trib. Avezzano, 22 aprile 2025, n. 245. Ricostruisce funzione e contenuto delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata. Rilevanza: utile per l’impostazione sistematica della domanda.
Trib. Milano, 14 dicembre 2025. Inammissibilità delle misure protettive quando manca la ragionevole perseguibilità del risanamento e lo scopo è meramente liquidatorio o elusivo di esecuzioni già intraprese. Rilevanza: segnala il rischio di un uso improprio dello strumento.
Trib. Milano, 3 febbraio 2026. Negata l’inibitoria all’escussione di una fideiussione bancaria per difetto di funzionalità rispetto alle trattative. Rilevanza: precedente diretto sulla posizione dei garanti.
Trib. Milano, 2 novembre 2025. Applicabilità anticipata del regime dell’art. 94-bis CCII alla fase prenotativa ex art. 44 CCII, in presenza di una domanda dettagliata. Rilevanza: estende la protezione contrattuale al momento più delicato del percorso concordatario.
Trib. Catania, 15 dicembre 2025 e Trib. Parma, 26 gennaio 2026. Valutazioni preliminari che il ricorrente deve avere già svolto perché il giudice possa esercitare il proprio vaglio; criteri per la determinazione, l’abbreviazione e la proroga della durata. Rilevanza: indicano il livello di istruttoria richiesto al momento del deposito.
Trib. Torino, sent. n. 398 del 24 ottobre 2025. Rigetto dell’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con contestuale dichiarazione di inefficacia delle misure protettive. Rilevanza: illustra le conseguenze della caduta della protezione.
Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549 e Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La prima interviene sulla moratoria prevista dall’art. 67, comma 4, CCII dopo il correttivo-ter; la seconda sulla qualificazione soggettiva del consumatore nel Codice della crisi. Rilevanza: definiscono il perimetro entro cui il debitore civile può accedere alla protezione e, di conseguenza, all’aggiornamento della propria posizione nelle banche dati.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Su questa materia lo Studio interviene con attività determinate, non con assistenza generica. In concreto:
- Estraiamo e analizziamo la visura della Centrale dei rischi e le visure dei SIC, ricostruendo mese per mese l’evoluzione della classificazione e individuando il momento esatto in cui la posizione è stata peggiorata.
- Verifichiamo la sussistenza dei presupposti sostanziali della segnalazione, confrontando la situazione patrimoniale documentata con lo standard fissato dalla giurisprudenza di legittimità, e isoliamo i casi in cui la classificazione poggia sul solo inadempimento.
- Controlliamo il preavviso: esistenza, data di spedizione, canale utilizzato, tracciabilità della consegna, rispetto del termine di quindici giorni prima che il primo ritardo diventi accessibile nei SIC.
- Predisponiamo l’istanza di misure protettive e il ricorso ex art. 19 CCII, con l’indicazione puntuale dei creditori destinatari e delle singole misure cautelari richieste, ciascuna corredata della motivazione sul nesso di funzionalità rispetto alle trattative.
- Costruiamo la domanda cautelare di inibitoria della segnalazione sui presupposti che i tribunali effettivamente valorizzano — impatto sull’accesso alla nuova finanza, effetto sulle linee autoliquidanti, riflesso sul piano — anziché sull’invocazione generica del danno reputazionale.
- Contestiamo per iscritto alla banca la sospensione o la revoca degli affidamenti, richiamando l’art. 16, comma 5, e l’art. 18, comma 5-bis, CCII, ed esigendo la comunicazione motivata agli organi di amministrazione e controllo.
- Depositiamo l’istanza di ripristino delle linee di credito quando la sospensione permane dopo la conferma delle misure senza dimostrazione delle ragioni prudenziali, chiedendo l’ordine di dare esecuzione ai contratti e la fissazione di una somma per ogni giorno di ritardo.
- Trattiamo separatamente la posizione dei garanti e dei coobbligati, con domande autonome sull’escussione delle garanzie personali e sulle garanzie pubbliche, per evitare che la protezione dell’impresa si scarichi sul patrimonio delle persone fisiche.
- Agiamo in via d’urgenza per la rettifica o la cancellazione della segnalazione quando il pregiudizio è attuale, e promuoviamo l’azione risarcitoria quando il danno è documentabile.
- Gestiamo la fase di chiusura delle procedure di sovraindebitamento e l’aggiornamento delle banche dati dopo l’esdebitazione, perché il rientro nell’agibilità bancaria non è automatico e va chiesto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente l’istituto in cui le misure protettive e cautelari vengono richieste: significa conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, il peso del suo parere ai sensi dell’art. 19, comma 4, CCII e il modo in cui il piano di risanamento va rappresentato perché il nesso di funzionalità risulti verificabile. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di trattare contestualmente l’altro lato del tavolo — classificazione dell’esposizione, disciplina della vigilanza prudenziale, dinamica delle linee autoliquidanti — che è il terreno su cui la banca costruisce la propria motivazione.
Va aggiunta la continuità della difesa fino all’ultimo grado: la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea dall’analisi iniziale della posizione bancaria fino al giudizio di legittimità, senza il passaggio di consegne che tipicamente indebolisce le impugnazioni. Chi imposta la contestazione della segnalazione è lo stesso che la porta avanti nei gradi successivi.
Lo staff opera in forma integrata: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso, perché la ricostruzione dei flussi finanziari e la lettura della centrale rischi sono attività tecniche che devono confluire nell’atto giudiziario, non correre parallele ad esso.
In sintesi
Le misure protettive fermano le azioni esecutive e cautelari, non le segnalazioni. Ciò che tutela l’impresa sul fronte bancario è un insieme diverso di strumenti: l’art. 16, comma 5, CCII, che vieta di far discendere dalla sola notizia dell’accesso alla composizione negoziata la revoca degli affidamenti o una diversa classificazione del credito; l’art. 18, comma 5-bis, CCII, che dopo la conferma delle misure impone alla banca di dimostrare le ragioni prudenziali della sospensione; e la misura cautelare atipica, che può inibire la segnalazione ma solo se si dimostra che senza quell’inibitoria le trattative falliscono. Chi confonde i due piani ottiene la protezione e perde comunque il credito bancario.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con le abilitazioni che il tema richiede: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la parte procedurale davanti al tribunale, coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la parte relativa a classificazione, affidamenti e banche dati creditizie, avvocato cassazionista per la continuità della difesa fino al giudizio di legittimità quando la segnalazione va contestata nel merito. Sono competenze che su questo argomento non sono alternative: servono nello stesso fascicolo.
📩 Non aspettare che la classificazione si consolidi e che i termini per reagire si esauriscano: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo, tutti i recapiti per raggiungerci sono riportati al termine di questa pagina.
