La composizione negoziata non fallisce quasi mai perché l’azienda non aveva numeri sufficienti: fallisce perché l’imprenditore ha creduto che il percorso funzionasse da solo, senza capire che cosa cambia davvero, giorno per giorno, dentro l’impresa dal momento in cui l’istanza viene pubblicata.
È la domanda che ogni imprenditore pone per prima: cosa succede alla mia azienda mentre sono in composizione negoziata? Continuo a comandare io? I creditori si fermano? La banca stacca la spina? Posso pagare i fornitori? Posso vendere un ramo d’azienda? E la risposta, in estrema sintesi, è che l’azienda continua a vivere e a produrre, l’imprenditore non viene spossessato, ma cambia il perimetro entro cui le decisioni possono essere prese senza conseguenze. È in quel perimetro che si annidano gli errori più costosi.
L’esperienza insegna che gli sbagli si ripetono sempre uguali, e sono sei:
- Credere che l’accesso alla procedura blocchi da solo i creditori, senza sapere che lo scudo va chiesto, pubblicato, confermato e tenuto in vita.
- Presentarsi all’esperto tardi e a mani vuote, senza numeri e senza un progetto di piano, quando l’insolvenza è già irreversibile.
- Continuare a gestire l’azienda “come prima”, compiendo atti straordinari e pagamenti selettivi senza informare l’esperto.
- Trattare senza trasparenza, nascondendo dati e rapporti all’esperto e ai creditori.
- Subire passivamente la reazione delle banche, accettando come inevitabile la revoca degli affidamenti.
- Non usare gli strumenti che la procedura mette a disposizione, e arrivare alla scadenza senza una via d’uscita costruita.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a svolgere il ruolo che, nella composizione negoziata, la legge affida al terzo indipendente incaricato di condurre le trattative. Conoscere il percorso dal lato di chi lo dirige significa saper prevedere, dal lato dell’impresa, quali atti l’esperto segnalerà, quali informazioni chiederà e quali comportamenti chiuderanno la porta al risanamento. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la composizione negoziata si gioca quasi sempre sui rapporti con banche, intermediari e Fisco, e sono proprio quelli i tavoli in cui l’impresa vince o perde la partita.
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Errore 1 — Credere che l’accesso alla composizione negoziata blocchi da solo i creditori
L’errore. L’imprenditore deposita l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale, tira un sospiro di sollievo e comunica ai fornitori che “ormai è tutto sospeso”. Nel frattempo un creditore procede con il pignoramento presso terzi sui conti correnti, un altro iscrive ipoteca giudiziale sul capannone, un terzo notifica un decreto ingiuntivo. L’imprenditore scopre solo allora che l’accesso alla composizione negoziata, di per sé, non ha fermato niente.
Perché è un errore. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale e non produce alcun effetto automatico di blocco. Lo scudo esiste, ma è un percorso a sé, con presupposti e formalità proprie. Le misure protettive previste dall’art. 18 CCII producono effetto solo dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’apposita istanza, unitamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. Da quel momento i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa, né acquisire diritti di prelazione non concordati. Ma si tratta di un’efficacia provvisoria e “semiautomatica”: entro lo stesso giorno l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale per la conferma, e le formalità pubblicitarie vanno completate nei termini di legge, perché la mancata iscrizione nel registro delle imprese degli elementi prescritti entro trenta giorni dalla pubblicazione comporta la cancellazione d’ufficio dell’istanza di misure protettive.
Le conseguenze. La prima è banale e devastante: senza istanza pubblicata e senza conferma, l’azienda affronta le trattative mentre i creditori si servono liberamente sul patrimonio, e ogni pignoramento sottrae liquidità proprio nel momento in cui la liquidità è l’unico bene che conta. La seconda riguarda la durata: la protezione non è a tempo indeterminato. Il termine complessivo di 240 giorni fissato per le misure protettive è stato letto dalla giurisprudenza come un limite non superabile, nemmeno riqualificando la richiesta come misura cautelare, come ha chiarito il Tribunale di Vicenza con provvedimento del 31 dicembre 2025, ammettendo però che, se lo strumento di regolazione è stato individuato prima della scadenza, la protezione possa essere riconosciuta nuovamente per ulteriori quattro mesi in sede di accesso a quello strumento. La terza conseguenza è che la protezione ha confini: non copre i diritti di credito dei lavoratori e non impedisce al creditore di agire in giudizio per procurarsi un titolo esecutivo, che potrà azionare appena lo scudo cade.
Quello che la protezione non copre. Anche quando lo scudo funziona, esso non trasforma l’impresa in un’isola. Le misure protettive non si estendono ai diritti di credito dei lavoratori, che restano azionabili; non impediscono al creditore di procurarsi un titolo esecutivo, che resterà pronto per il giorno in cui la protezione cesserà; e non producono alcun effetto restitutorio su ciò che è già stato acquisito. Sul versante opposto, la protezione confermata opera nei confronti della generalità dei creditori: il Tribunale di Vicenza, con provvedimento dell’11 gennaio 2026, ne ha ribadito gli effetti erga omnes e l’inconciliabilità con la procedura esecutiva già avviata, che non può proseguire. Ciò che invece non passa è l’uso della protezione per obiettivi che le sono estranei: il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 4 febbraio 2026, ha dichiarato non accoglibili istanze di riconoscimento di misure protettive dal contenuto particolare, e il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 24 dicembre 2025, ha indicato i criteri che orientano il giudice tanto nella conferma delle protettive quanto nel riconoscimento di misure cautelari atipiche. È qui che molti compromettono la propria posizione: chiedono troppo e male, e ottengono un rigetto che avrebbero evitato chiedendo il giusto e bene.
Cosa fare invece. L’istanza di misure protettive va preparata contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto, non dopo, e va accompagnata da un ricorso al tribunale già argomentato sulle concrete prospettive di risanamento, con il calendario delle scadenze — trenta giorni per le pubblicità, prima udienza, durata richiesta, data di scadenza dei 240 giorni — scritto nero su bianco dal primo giorno. Vanno indicati con precisione i beni e i rapporti da proteggere e, se servono, vanno chieste misure cautelari mirate verso creditori determinati: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha riferito il tetto dei 240 giorni alle misure protettive tipiche generalizzate, ammettendo accanto ad esse misure cautelari specifiche nei confronti di destinatari determinati, e ha invece respinto le richieste dirette a svincolare somme già pignorate e a cancellare iscrizioni ipotecarie, perché produrrebbero effetti irreversibili.
Il dettaglio che pochi conoscono. Contro il provvedimento che nega le misure protettive è previsto il reclamo, ma la strada si ferma lì: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 500/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso il decreto del tribunale che aveva respinto il reclamo sul mancato riconoscimento delle misure. Significa che la prima udienza sulle protettive non è un round di riscaldamento: è la partita. Chi vi arriva con un fascicolo incompleto non ha, sul punto, un giudice di legittimità cui rivolgersi.
Errore 2 — Presentarsi tardi e a mani vuote: l’istanza senza numeri e senza progetto di piano
L’errore. L’imprenditore resiste per due anni, paga a rate quello che può, spera nella commessa che risolverà tutto. Quando finalmente deposita l’istanza, il patrimonio netto è negativo, i debiti scaduti superano il fatturato annuo e il “piano” consiste in una previsione di crescita del venti per cento su un mercato che si sta contraendo. L’esperto convoca l’imprenditore, chiede documenti che non esistono e, dopo poche settimane, valuta che non vi siano concrete prospettive di risanamento.
Perché è un errore. L’art. 12 CCII condiziona l’accesso alla presenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ma richiede anche che il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Non è un requisito formale: è il perno di tutto. L’esperto, dopo aver convocato senza indugio l’imprenditore, deve valutare proprio l’esistenza di quella prospettiva concreta e, se la esclude, ne dà notizia con conseguente archiviazione. E il tribunale, quando gli si chiede di confermare le misure protettive, non compie una verifica notarile della documentazione depositata: giudica nel merito.
Le conseguenze. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 25 giugno 2025, ha affermato che perché il giudice possa decidere sulla conferma delle misure protettive occorre che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano di risanamento, presupposto indefettibile perché l’esperto possa avviare trattative concrete. Lo stesso tribunale, con il provvedimento del 3 giugno 2025, ha ribadito che dal piano devono emergere concrete prospettive di risanamento. E la giurisprudenza successiva ha precisato che le misure vanno confermate solo se strumentali a salvaguardare trattative effettivamente in corso, in un’ottica di risanamento che non risulti, a un esame obiettivo, manifestamente implausibile. La conseguenza più grave, però, è un’altra: la composizione negoziata mal impostata non è neutra, perché espone l’impresa all’iniziativa dei creditori nel momento peggiore. Il Tribunale di Mantova, con la sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale accogliendo l’istanza di un creditore proprio nei confronti di un’impresa cui era stata in precedenza negata la conferma delle misure protettive, essendo stata constatata l’assenza di prospettive di risanamento.
Cosa fare invece. Prima di depositare qualunque istanza va costruita la base minima: situazione patrimoniale aggiornata a una data recente, elenco completo e ragionato dei creditori con importi, scadenze e garanzie, piano finanziario a sei mesi con i flussi di cassa settimana per settimana, e un progetto di piano che spieghi da dove verranno le risorse del risanamento — nuova finanza, dismissioni non strategiche, rinegoziazione del debito, recupero di marginalità. Non serve un piano definitivo: serve un progetto credibile, verificabile e coerente con i numeri consegnati all’esperto.
Il dettaglio che pochi conoscono. La legge non richiede che l’impresa sia soltanto “in crisi”: la composizione negoziata è accessibile anche a chi versa in stato di insolvenza, purché reversibile e purché esistano concrete prospettive di risanamento. È una porta che resta aperta più a lungo di quanto molti credano — ma è anche il motivo per cui l’esame del tribunale è sostanziale e non formale: più tardi si arriva, più la soglia della plausibilità si alza.
Errore 3 — Continuare a gestire l’azienda “come prima”: atti straordinari e pagamenti senza informare l’esperto
L’errore. L’imprenditore, giustamente rassicurato dal fatto che nella composizione negoziata non c’è spossessamento, prosegue come sempre: costituisce un pegno sul magazzino a favore di un fornitore strategico, salda per intero il debito verso il socio finanziatore, cede un macchinario a una società collegata a un prezzo “di favore”. Nessuna comunicazione all’esperto, perché “tanto l’azienda è mia”.
Perché è un errore. L’art. 21 CCII stabilisce che nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma aggiunge due doveri che cambiano tutto: chi si trova in stato di crisi deve gestire in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, e chi è insolvente pur avendo concrete prospettive di risanamento deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Su questo si innesta un meccanismo procedurale preciso: gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento vanno comunicati preventivamente e per iscritto all’esperto, il quale, se ritiene che l’atto possa pregiudicare i creditori, le trattative o il risanamento, segnala per iscritto il proprio dissenso all’imprenditore e all’organo di controllo. Se l’atto viene compiuto ugualmente, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Le conseguenze. Non è, come molti si aspettano, la nullità dell’atto: l’atto resta valido ed efficace. Le conseguenze sono altre, e sono più gravi. La prima riguarda la protezione dell’operato: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere durante la composizione negoziata sono sottratti all’azione revocatoria solo se coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti; per gli atti di straordinaria amministrazione e per i pagamenti non coerenti l’esenzione non opera quando l’esperto ha iscritto il proprio dissenso. La seconda riguarda il profilo penale: lo scudo che il Codice riconosce rispetto alle ipotesi di bancarotta preferenziale e semplice presuppone proprio il rispetto della procedura informativa e il consenso dell’esperto o, quantomeno, l’assenza di un dissenso pubblicato. La terza è immediata: il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 28 aprile 2025, ha chiarito che quando l’imprenditore compie ugualmente l’atto segnalato come pericoloso e l’esperto iscrive il dissenso nel registro delle imprese, l’intervento del giudice si concentra sugli effetti di quell’iscrizione sulle misure protettive, potendo determinarne la revoca o l’abbreviazione ai sensi dell’art. 19, comma 6, CCII, e non è ammissibile un’istanza volta a cancellare le iscrizioni fatte dall’esperto. In una sola mossa l’impresa perde lo scudo, l’esenzione da revocatoria e la copertura sui pagamenti già eseguiti.
Cosa fare invece. Va istituito, dal primo giorno, un protocollo interno scritto: ogni operazione che esca dall’ordinaria gestione — garanzie, cessioni, affitti d’azienda, nuovi finanziamenti, transazioni, pagamenti di debiti pregressi, operazioni con parti correlate — passa da una comunicazione preventiva all’esperto, motivata con il beneficio atteso per la massa dei creditori, e non viene eseguita prima della risposta. Il criterio pratico è semplice: se l’atto modifica o altera la consistenza del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi, va comunicato. Se invece è conservativo, migliorativo o serve alla prosecuzione di rapporti in essere, resta nell’ordinaria amministrazione.
Il criterio pratico per distinguere. La linea di confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione non è scritta in un elenco, e questo genera la maggior parte delle incertezze quotidiane. Il criterio che la dottrina e la prassi utilizzano è funzionale: rientrano nell’ordinaria amministrazione gli atti strettamente aderenti alle finalità e alle dimensioni del patrimonio dell’impresa, quelli conservativi o migliorativi e quelli relativi alla prosecuzione di rapporti negoziali già pendenti; sono straordinari gli atti che modificano o alterano la consistenza del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi. Attenzione, però: il Codice non si limita agli atti, ma include espressamente i pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Un pagamento può essere di importo modesto e restare pienamente ordinario nella forma, e tuttavia risultare incoerente perché privilegia un creditore rispetto a categorie omogenee lasciate insoddisfatte. Un ultimo punto, spesso ignorato: il dissenso dell’esperto va comunicato anche all’organo di controllo, e la posizione che sindaci e revisori assumono in quel frangente diventa documento, con effetti che si proiettano su ogni eventuale azione di responsabilità futura.
Il dettaglio che pochi conoscono. L’adempimento dell’obbligo informativo non condiziona la validità dell’atto compiuto, e questo induce molti a considerarlo una formalità trascurabile. È esattamente il contrario: la comunicazione preventiva non serve a rendere l’atto valido, serve a renderlo difendibile in ogni scenario successivo, compreso quello in cui la composizione negoziata non riesca e un curatore, anni dopo, esamini a ritroso ogni operazione compiuta in quei mesi.
Errore 4 — Trattare senza trasparenza: dati incompleti, creditori tenuti al buio, esperto trattato come un avversario
L’errore. L’imprenditore consegna all’esperto solo ciò che gli viene chiesto espressamente, omette un contenzioso rilevante, non segnala che una controllata ha ceduto un asset il mese prima dell’istanza, e ai creditori presenta proiezioni che non ha mai condiviso con l’esperto. Le trattative si trascinano, i creditori si irrigidiscono, l’esperto perde fiducia.
Perché è un errore. L’art. 4 CCII impone a debitore e creditori un dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza, e declina quel dovere in obblighi concreti: per il debitore, illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate; per i creditori, partecipare in modo attivo e informato alle trattative. L’art. 16 CCII rafforza questi doveri con riferimento all’esperto e, in modo specifico, ai creditori finanziari. Non sono clausole di stile: sono i presupposti stessi della prosecuzione del percorso, perché l’esperto che ravvisi una carenza di buona fede può disporre l’archiviazione.
Le conseguenze. Sono le più radicali di tutte, perché non colpiscono un singolo atto ma l’intero percorso. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto che, una volta che l’esperto abbia disposto l’archiviazione della composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, al giudice sia precluso pronunciarsi sulla successiva richiesta di conferma delle misure protettive. Tradotto: l’archiviazione spegne la procedura e, con essa, ogni possibilità di ottenere o mantenere lo scudo. L’impresa si ritrova esposta, con la propria condotta documentata negli atti, e con creditori che quella condotta la ricorderanno in ogni sede successiva — comprese le eventuali azioni di responsabilità verso gli amministratori.
Cosa fare invece. La trasparenza va organizzata, non improvvisata: un dossier informativo unico, aggiornato, condiviso con l’esperto, in cui compaiano anche le notizie scomode — contenziosi pendenti, operazioni con parti correlate degli ultimi due esercizi, garanzie prestate, posizioni deteriorate segnalate in Centrale dei Rischi — perché l’informazione che l’imprenditore non dà spontaneamente arriverà comunque, ma arriverà come sorpresa e verrà letta come reticenza. In questa fase la scelta del difensore incide più di quanto si creda: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e questo consente di impostare il flusso informativo verso l’esperto e verso i creditori finanziari nel modo che la prassi dei tribunali considera adeguato, invece di scoprirne i requisiti quando è tardi.
Il dettaglio che pochi conoscono. La piattaforma telematica nazionale, gestita da Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti, non è un semplice canale di deposito: ospita il fascicolo, lo scambio dei documenti e la raccolta delle offerte in area secretata. Ogni documento caricato e ogni omissione restano tracciati. La trasparenza, in composizione negoziata, non è una virtù morale: è una scelta processuale che lascia traccia documentale a favore o contro l’impresa.
Errore 5 — Subire la reazione delle banche come se fosse inevitabile
L’errore. Il giorno dopo la pubblicazione dell’istanza arrivano le comunicazioni: un istituto sospende l’anticipo fatture, un altro revoca lo scoperto di conto, un terzo riclassifica la posizione. L’imprenditore, convinto che si tratti di una conseguenza automatica e legittima della procedura, non contesta nulla, e in tre settimane la tesoreria si prosciuga. Il piano di risanamento, costruito su un capitale circolante che non esiste più, diventa carta straccia.
Perché è un errore. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore, né ragione di una diversa classificazione del credito; la sospensione o la revoca restano possibili se richieste dalla disciplina di vigilanza prudenziale, ma devono essere comunicate agli organi di amministrazione e controllo dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. In presenza di misure protettive confermate, l’art. 18, comma 5, CCII vieta a banche e intermediari di revocare le linee di credito già concesse, mentre il comma 5-bis, introdotto dal correttivo del 2024, impedisce di mantenere la sospensione delle linee accordate al momento dell’accesso se l’istituto non dimostra che essa dipende dall’applicazione della disciplina prudenziale, precisando al contempo che la prosecuzione del rapporto non è di per sé fonte di responsabilità per la banca.
Le conseguenze. Chi non contesta consolida un fatto compiuto. La perdita dell’affidamento nelle prime settimane è, nella pratica, la causa di morte più frequente delle composizioni negoziate: uccide la continuità prima ancora che le trattative comincino, e nessun piano regge la sottrazione improvvisa del circolante. Attenzione però a non commettere l’errore opposto: il divieto colpisce l’automatismo, non ogni valutazione della banca. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 16 marzo 2025, ha confermato le misure protettive ma ha respinto la richiesta di imporre la riattivazione delle linee sospese, riconoscendo all’istituto il diritto di mantenere sospensioni giustificate da specifiche ed esplicitate ragioni di prudente gestione del credito, non superate né superabili dall’evoluzione del piano. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 21 gennaio 2026, ha ricostruito lo stesso equilibrio: divieto di revoca, sospensione ammessa solo alle condizioni della vigilanza prudenziale, ripristino quando quelle condizioni non siano dimostrate, e nessuna responsabilità particolare della banca per la sola prosecuzione del rapporto.
Cosa fare invece. Ogni comunicazione bancaria di sospensione o revoca va esaminata entro pochi giorni verificando un punto solo: l’istituto ha esplicitato ragioni prudenziali specifiche e attuali, oppure si è limitato a richiamare l’accesso alla composizione negoziata? Nel secondo caso la reazione va contestata subito, chiedendo al tribunale, in sede di conferma o con istanza successiva, le misure necessarie a ottenere il ripristino. In parallelo va costruita l’alternativa: la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 22 CCII, che il correttivo del 2024 ha reso più solida chiarendo che la prededuzione permane qualunque sia l’esito della composizione negoziata e anche nelle procedure che dovessero seguire.
La classificazione del credito. Un aspetto che nelle prime settimane pesa quanto la revoca è la riclassificazione della posizione. L’art. 16, comma 5, CCII, nella formulazione risultante dal correttivo del 2024, precisa che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé ragione di una diversa classificazione del credito. È una precisazione che l’imprenditore deve conoscere e saper opporre, perché la riclassificazione a inadempienza probabile innesca a catena l’irrigidimento di tutti gli altri istituti, la richiesta di garanzie aggiuntive e la contrazione delle linee autoliquidanti. Resta ferma la disciplina di vigilanza prudenziale, che ha una logica propria e non può essere neutralizzata dal giudice civile: ma proprio per questo la banca che decide deve dire perché, con una comunicazione che dia conto delle ragioni specifiche assunte e sia indirizzata agli organi di amministrazione e controllo. Una comunicazione che non contenga quelle ragioni non è una decisione prudenziale: è un automatismo, e come tale va contestata.
Il dettaglio che pochi conoscono. Le misure cautelari non devono necessariamente essere chieste il primo giorno. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza dell’11 maggio 2026, ha osservato che esse possono essere richieste sia contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto, sia successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, quando le esigenze cautelari siano sopravvenute: un percorso per sua natura in costante divenire genera fisiologicamente bisogni di protezione nuovi. Chi ha lasciato passare la prima udienza senza chiedere ciò che allora non serviva non ha, per ciò solo, perso la possibilità di chiederlo dopo.
Errore 6 — Attraversare la procedura senza usarla: gli strumenti lasciati sul tavolo e l’uscita non preparata
L’errore. L’impresa entra in composizione negoziata, ottiene le misure protettive, tiene qualche riunione con i creditori principali e aspetta. Non chiede autorizzazioni, non attiva la sospensione degli obblighi sul capitale, non formula alcuna proposta al Fisco, non prepara alcuno strumento di uscita. Alla scadenza, l’esperto redige la relazione finale dando atto che le trattative non hanno prodotto risultati, e l’impresa si ritrova esattamente dove era mesi prima, ma con meno cassa e più debito scaduto.
Perché è un errore. La composizione negoziata è una finestra temporale attrezzata, non una sala d’attesa. Dentro quella finestra il Codice mette a disposizione strumenti che fuori non esistono: le autorizzazioni del tribunale ex art. 22 CCII, che comprendono i finanziamenti prededucibili — anche da parte dei soci o di società del gruppo — e la cessione dell’azienda o di un ramo con esclusione della responsabilità dell’acquirente per i debiti pregressi prevista dall’art. 2560, comma 2, c.c., salvi i debiti di lavoro; la sospensione, ai sensi dell’art. 20 CCII, degli obblighi di ricapitalizzazione degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. e della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale, che opera però solo se dichiarata e pubblicata nel registro delle imprese, con effetti che decorrono dalla pubblicazione; la possibilità di sollecitare, tramite l’esperto, la rinegoziazione secondo buona fede dei contratti divenuti eccessivamente onerosi per circostanze sopravvenute e, in mancanza di accordo, di chiedere al tribunale la rideterminazione equitativa delle condizioni; e, dal correttivo del 2024, la proposta di accordo transattivo su imposte e accessori disciplinata dall’art. 23, comma 2-bis, CCII, cui si affiancano le misure premiali dell’art. 25-bis, tra cui il piano di rateazione fino a settantadue rate mensili collegato agli esiti dell’art. 23, comma 1.
Le conseguenze. Chi non usa gli strumenti perde due volte. Perde nel merito, perché la finestra si chiude e i problemi restano. E perde nel metodo, perché anche l’uscita va costruita prima: le trattative possono sfociare in un contratto idoneo ad assicurare la continuità per almeno un biennio, in una convenzione di moratoria, in un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure nell’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. L’ipotesi più delicata è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che è l’unico percorso del Codice a consentire l’omologazione senza il voto dei creditori — e proprio per questo il vaglio del giudice è severo: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025, ha stabilito che il giudizio di ammissibilità non può fermarsi alla ritualità formale e alla presenza dei documenti, ma deve estendersi alla legalità sostanziale, valutando le condizioni di ammissibilità dell’art. 25-sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta; il principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026. Chi arriva alla relazione finale senza aver preparato nulla scopre che la porta di uscita esiste, ma è sorvegliata.
Cosa fare invece. Fin dalle prime settimane va costruita una mappa degli strumenti con le relative scadenze: quali autorizzazioni chiedere e quando, se attivare la sospensione degli obblighi sul capitale, se formulare la proposta transattiva all’Amministrazione finanziaria, quale sarà lo strumento di uscita e quali documenti servirà avere pronti alla scadenza. Sulla cessione d’azienda, in particolare, l’istruttoria va preparata con serietà: il Tribunale di Cuneo, con decreto del 26 settembre 2025, e il Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 6 ottobre 2025, hanno richiesto che l’operazione sia verificata in modo unitario quanto a funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, con rispetto sostanziale del principio di competitività nella scelta dell’acquirente, sulla base di un effettivo confronto con l’alternativa liquidatoria e di una reale apertura al mercato — e il Tribunale di Alessandria, in mancanza di questi elementi, ha negato l’autorizzazione.
Il calendario dell’esperto. L’incarico dell’esperto ha una durata tendenziale di centottanta giorni dall’accettazione: decorso quel termine senza che le parti abbiano individuato una soluzione, l’incarico si considera concluso, salvo che tutte le parti ne chiedano la prosecuzione con il consenso dell’esperto o che siano pendenti misure protettive o istanze di autorizzazione. La chiusura è affidata alla relazione finale, che documenta l’attività svolta, le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e l’idoneità della soluzione individuata: è il documento che accompagnerà l’impresa in ogni fase successiva, e va costruito nel corso delle trattative, non subìto alla fine. Anche i margini di flessibilità esistono, ma vanno chiesti: il Tribunale di Lanciano, con provvedimento del 29 gennaio 2026, si è occupato dei presupposti perché l’esperto possa essere chiamato e autorizzato a svolgere attività conclusive anche oltre il termine di durata della procedura. Il punto che sfugge quasi sempre è che i tempi della composizione negoziata non si allungano da soli: si allungano solo se qualcuno lo chiede, in tempo utile e con una ragione.
Il dettaglio che pochi conoscono. Il tempo della composizione negoziata non conosce pause. La sospensione dei termini processuali che nel processo civile opera dal 1° al 31 agosto non regala alcun respiro alla scadenza dell’incarico dell’esperto né al conteggio dei 240 giorni delle misure protettive: sono termini di durata sostanziale, che maturano giorno per giorno anche in pieno agosto. Chi programma le trattative come se ci fosse una pausa estiva scopre a settembre di avere un mese in meno di quello che pensava.
GLI ERRORI IN CIFRE: quanto costa davvero ciascuno di essi
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi reali seguiti dallo Studio: servono a rendere visibile, in numeri, la differenza tra una decisione presa in tempo e la stessa decisione presa tardi.
Simulazione 1 — Il costo delle tre settimane perse sulle misure protettive. Impresa manifatturiera, debito complessivo scaduto 1.472.000 €, di cui 318.400 € verso fornitori strategici, liquidità disponibile 96.300 €. Istanza di nomina dell’esperto depositata il 9 marzo. Scenario A: istanza di misure protettive pubblicata lo stesso 9 marzo con contestuale ricorso al tribunale; i due pignoramenti presso terzi già annunciati non possono essere avviati; alla data del 30 aprile la liquidità disponibile è 71.900 €, sufficiente a coprire quattro mensilità di stipendi e le forniture critiche, e le trattative partono con l’azienda operativa. Scenario B: l’imprenditore attende “di vedere come va” e pubblica l’istanza il 31 marzo; nelle tre settimane intermedie un creditore pignora 84.200 € sui conti e un altro iscrive ipoteca giudiziale; al 30 aprile la liquidità disponibile è 12.100 €, il pagamento degli stipendi slitta, due fornitori sospendono le consegne e l’esperto rileva che il piano presentato non è più sostenibile. Stesso debito, stessa azienda: la differenza è di ventidue giorni.
Simulazione 2 — Il pagamento “logico” che fa saltare lo scudo. Impresa con misure protettive confermate per 120 giorni dal 14 aprile. Il 6 giugno l’imprenditore decide di saldare integralmente 63.700 € a un fornitore pregresso che minaccia di interrompere le forniture, senza comunicarlo preventivamente all’esperto. L’esperto viene informato dopo, valuta il pagamento non coerente con le trattative in corso — perché altri fornitori della stessa categoria restano insoddisfatti — e iscrive il dissenso nel registro delle imprese. Conseguenze in catena: il pagamento resta valido, ma perde la copertura dell’esenzione da revocatoria; salta il presupposto dello scudo penale sui pagamenti preferenziali; il tribunale, investito della questione, valuta gli effetti dell’iscrizione sulle misure protettive e ne dispone l’abbreviazione, riducendo la protezione residua da settantasei a ventotto giorni. Lo stesso pagamento, comunicato preventivamente e motivato con la funzionalità alla continuità — fornitore infungibile, componente indispensabile, alternativa a costo superiore — avrebbe avuto, con ragionevole probabilità, un esito diverso.
Simulazione 3 — La finestra usata e la finestra sprecata. Due imprese commerciali con struttura identica: debito 2.183.500 €, di cui 611.200 € verso banche e 487.900 € di natura tributaria, EBITDA prospettico 340.000 € annui. Impresa A, dal secondo mese, chiede e ottiene l’autorizzazione a un finanziamento prededucibile di 250.000 € da un socio, attiva la sospensione degli obblighi sul capitale pubblicandola nel registro delle imprese, formula proposta di accordo transattivo sui tributi e, al termine, sottoscrive con i creditori principali un contratto idoneo ad assicurare la continuità per un biennio: l’attività prosegue, i 46 dipendenti restano, la struttura del debito viene ridisegnata su un orizzonte sostenibile. Impresa B attraversa gli stessi mesi tenendo riunioni interlocutorie senza chiedere alcuna autorizzazione né formulare alcuna proposta; alla scadenza l’esperto dà atto in relazione finale che non è stata individuata alcuna soluzione, le misure protettive cessano, i creditori riprendono le azioni sospese e l’unica alternativa residua è liquidatoria. Il debito di partenza era lo stesso: a cambiare l’esito è stato l’uso della finestra.
Simulazione 4 — La dichiarazione di poche righe che non è stata pubblicata. Società a responsabilità limitata con capitale sociale di 118.000 € e perdite che lo hanno ridotto a 21.400 €, quindi al di sotto del terzo e sotto il minimo legale. Istanza di nomina dell’esperto depositata il 7 ottobre. Scenario A: contestualmente all’istanza l’organo amministrativo rende la dichiarazione prevista dall’art. 20 CCII e ne cura la pubblicazione nel registro delle imprese il medesimo 7 ottobre; da quella data gli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdita del capitale restano sospesi fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, e l’assemblea convocata per il 20 ottobre può concentrarsi sul piano invece che su una ricapitalizzazione impossibile. Scenario B: la dichiarazione viene deliberata internamente ma non pubblicata; la sospensione non produce effetti, perché essi decorrono dalla pubblicazione. Al 31 dicembre la società si trova formalmente in una causa di scioglimento non rimossa, con l’organo amministrativo esposto per gli atti compiuti in quel periodo e con la trattativa indebolita, perché i creditori sanno di poterne eccepire lo stato in qualunque momento. La differenza tra i due scenari è un adempimento di poche righe.
LA MAPPA DEGLI ERRORI: dove si commettono e quanto sono reversibili
Non tutti gli errori pesano allo stesso modo. Alcuni si commettono prima ancora di depositare l’istanza e sono i più difficili da correggere, perché condizionano l’intera impostazione. Altri maturano durante le trattative e restano, in parte, rimediabili. La tabella che segue serve a collocarli nel tempo e a distinguere ciò che si recupera da ciò che non torna indietro.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza principale | Rimediabile? |
|---|---|---|---|
| Credere che l’accesso blocchi i creditori | Deposito dell’istanza e giorni immediatamente successivi | Azioni esecutive e cautelari libere; ipoteche e pignoramenti consolidati | Parziale — la protezione si può chiedere dopo, ma non retroagisce |
| Istanza tardiva e senza progetto di piano | Fase preparatoria, prima del deposito | Mancata conferma delle misure; archiviazione; esposizione all’iniziativa dei creditori | No — l’irreversibilità dell’insolvenza non si corregge in corsa |
| Atti straordinari e pagamenti senza informare l’esperto | Durante le trattative | Dissenso iscritto; perdita dell’esenzione da revocatoria e dello scudo penale; revoca o abbreviazione delle misure | Parziale — solo se si interviene prima dell’iscrizione del dissenso |
| Trattative condotte senza trasparenza | Per tutta la durata della procedura | Archiviazione da parte dell’esperto; preclusione sulla conferma delle misure | No — l’archiviazione chiude il percorso |
| Subire passivamente sospensioni e revoche bancarie | Prime tre-quattro settimane | Perdita del circolante; piano di risanamento non più sostenibile | Sì — se la reazione della banca è priva di motivazione prudenziale specifica |
| Non usare autorizzazioni, sospensioni e strumenti di uscita | Dal secondo mese alla relazione finale | Finestra chiusa senza soluzione; ritorno all’esposizione originaria aggravata | Parziale — alcuni strumenti restano attivabili in sede di accesso allo strumento di regolazione |
LA CHECKLIST PREVENTIVA: le dodici verifiche prima di muovere il primo passo
Questa sezione è pensata per essere stampata e tenuta sulla scrivania. Ogni voce è un’azione, non un principio.
☐ Verifica di aver aggiornato la situazione patrimoniale a una data non anteriore a sessanta giorni, con inventario e crediti valutati al valore di presumibile realizzo.
☐ Verifica di avere l’elenco completo dei creditori con importi, scadenze, garanzie prestate, posizioni contestate e indicazione di chi ha già avviato azioni.
☐ Verifica di avere un piano finanziario a sei mesi settimana per settimana, con l’indicazione del punto di rottura della cassa.
☐ Verifica di avere un progetto di piano di risanamento scritto, che indichi la fonte delle risorse e non solo l’obiettivo.
☐ Verifica di aver deciso se chiedere le misure protettive e, in caso affermativo, di aver predisposto contestualmente istanza, pubblicazione e ricorso al tribunale.
☐ Verifica di aver segnato in calendario le scadenze pubblicitarie dei trenta giorni successivi alla pubblicazione, il termine di durata richiesto e la data di scadenza dei 240 giorni.
☐ Verifica di aver deciso se attivare la sospensione degli obblighi sul capitale ai sensi dell’art. 20 CCII, ricordando che gli effetti decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese e non dalla decisione interna.
☐ Verifica di aver mappato gli atti di straordinaria amministrazione prevedibili nei sei mesi successivi e di aver predisposto il protocollo di comunicazione preventiva all’esperto.
☐ Verifica di aver ricostruito la posizione bancaria completa: affidamenti in essere, utilizzi, garanzie, classificazione del credito, eventuali comunicazioni già ricevute.
☐ Verifica di aver quantificato il debito tributario e contributivo distinguendo ciò che è iscritto a ruolo da ciò che non lo è, per valutare la proposta di accordo transattivo.
☐ Verifica di aver individuato in anticipo lo strumento di uscita più probabile e i documenti che quello strumento richiederà.
☐ Verifica di aver informato l’organo di controllo e il revisore, se presenti, e di aver documentato la loro interlocuzione: la loro posizione peserà in ogni scenario successivo.
E SE L’ERRORE L’HO GIÀ FATTO?
È la domanda che conta di più, perché chi legge queste righe raramente è ancora all’inizio. La risposta onesta è che alcuni errori si riparano e altri no, e distinguere è la prima cosa da fare.
Se le misure protettive sono state revocate, la strada non è chiusa. Il provvedimento di revoca è reclamabile e il collegio può rivedere la decisione: il Tribunale di Marsala, con provvedimento del 23 gennaio 2026, ha ammesso che il Presidente del collegio, a seguito di reclamo, ripristini misure protettive precedentemente revocate. Analogamente, il Tribunale di Parma, con provvedimento del 26 gennaio 2026, si è occupato della durata, della proroga e della revoca delle misure, riconoscendo anche una misura cautelare che destinava alla procedura i canoni futuri di locazione di beni pignorati: la protezione, insomma, si può ricalibrare, purché si porti al giudice una ragione nuova e concreta.
Se il fascicolo depositato era incompleto, l’incompletezza non è necessariamente fatale. La giurisprudenza ha riconosciuto in capo al tribunale un potere-dovere di disporre l’integrazione documentale quando l’istanza di misure protettive presenti carenze: è un’occasione, però, che si sfrutta solo se l’integrazione arriva rapidamente e colma davvero il vuoto, a partire dal progetto di piano.
Se l’esperto ha già iscritto il proprio dissenso, l’obiettivo cambia. Non si può più cancellare l’iscrizione, e il Tribunale di Milano lo ha detto chiaramente nel provvedimento del 28 aprile 2025: l’unico terreno di intervento resta la determinazione degli effetti sulle misure protettive. Il lavoro utile, allora, è dimostrare che l’atto compiuto non ha pregiudicato la massa e che le trattative restano percorribili, per evitare la revoca e contenere l’abbreviazione.
Se le trattative sono state archiviate, la composizione negoziata è finita, ma l’impresa no. L’archiviazione preclude di tornare a chiedere la conferma delle misure in quel percorso, come ha stabilito il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 19 febbraio 2025. Restano però gli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice, e per le imprese sotto soglia restano i percorsi di composizione delle crisi da sovraindebitamento. La domanda da porsi, in quel momento, non è “come riapro la composizione negoziata”, ma “quale strumento regge oggi, con i numeri che ho oggi”.
Se il termine dei 240 giorni sta per scadere, l’unica leva è l’anticipo. Il Tribunale di Vicenza, il 31 dicembre 2025, ha escluso che il limite si possa superare travestendo le protettive da misure cautelari, ma ha aperto alla possibilità di una nuova protezione di quattro mesi in sede di accesso allo strumento individuato — a condizione che lo strumento sia stato individuato prima della scadenza. Chi si muove nell’ultima settimana, non ci arriva.
Se un asset è già stato ceduto senza autorizzazione, la cessione non si annulla, ma va messa in sicurezza. L’atto compiuto resta valido: quello che manca è la protezione. Occorre allora verificare se l’operazione fosse davvero coerente con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui è stata compiuta, e documentarlo — perizie, confronto con offerte alternative, destinazione del ricavato — perché è su quella coerenza che si gioca l’esenzione da revocatoria in ogni scenario successivo. Se invece la cessione era ancora da perfezionare, la strada corretta è fermarsi e chiedere l’autorizzazione ex art. 22 CCII, costruendo la procedura competitiva che i tribunali richiedono: meglio un mese di ritardo che un’operazione che, anni dopo, un curatore potrà attaccare senza incontrare alcuno scudo.
Se la banca ha revocato o sospeso senza motivare, il tempo lavora contro. Più a lungo la sospensione resta incontestata, più diventa un fatto acquisito che il piano dovrà assorbire. La contestazione va portata al giudice mentre la continuità è ancora dimostrabile, non quando la tesoreria è già vuota.
LE DOMANDE DI CHI TEME DI AVER SBAGLIATO
“Ho depositato l’istanza tre settimane fa e non ho chiesto le misure protettive: è tardi?” No, non è tardi in senso assoluto: la protezione può essere richiesta anche successivamente, nel corso della procedura. Ciò che non si recupera è il passato: i pignoramenti già eseguiti e le ipoteche già iscritte in quelle tre settimane restano. La domanda pratica non è se si può ancora chiedere, ma quanto patrimonio è rimasto da proteggere.
“Ho pagato un fornitore senza dirlo all’esperto. Che cosa rischio davvero?” Il pagamento resta valido: nessuno lo annullerà per questo. Il rischio riguarda la copertura: se l’esperto lo giudica non coerente e iscrive il dissenso, quel pagamento perde l’esenzione da revocatoria e viene meno il presupposto dello scudo penale, e il tribunale può ridurre o revocare le misure protettive. Se il dissenso non è ancora stato iscritto, informare subito l’esperto motivando l’operazione è la mossa che conserva più margini.
“L’esperto ha detto che non vede prospettive di risanamento. È finita?” La valutazione negativa dell’esperto conduce all’archiviazione, e su quel percorso non si torna indietro. Ma “non ci sono prospettive con questo piano” non equivale a “non ci sono prospettive”: se esistono elementi nuovi e verificabili — un investitore, una dismissione, una commessa acquisita — vanno portati subito, per iscritto, prima che l’archiviazione sia disposta. Dopo, il terreno di gioco è quello degli strumenti di regolazione della crisi.
“La banca mi ha revocato il fido appena ha visto l’iscrizione. Posso oppormi?” Dipende da come lo ha motivato. Se la comunicazione si limita a richiamare l’accesso alla composizione negoziata, contrasta con il divieto di automatismo che l’art. 16, comma 5, CCII pone. Se invece dà conto di ragioni prudenziali specifiche e attuali, la posizione della banca è più solida, come ha riconosciuto il Tribunale di Bologna il 16 marzo 2025. La differenza sta in una lettura tecnica della lettera ricevuta, non nell’impressione che se ne ricava.
“Siamo sotto i minimi di capitale e non abbiamo ricapitalizzato: gli amministratori sono esposti?” Se è stata resa e pubblicata nel registro delle imprese la dichiarazione prevista dall’art. 20 CCII, gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdita del capitale restano sospesi sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, con effetti che decorrono dalla pubblicazione. Se quella dichiarazione non è stata resa o non è stata pubblicata, la sospensione non opera: è uno dei casi in cui una formalità di poche righe separa due scenari molto diversi.
“Un creditore ha già depositato ricorso per la liquidazione giudiziale: posso ancora accedere?” La risposta dipende dallo stato di quel procedimento. Il Codice pone limiti espressi all’accesso alla composizione negoziata quando pende il procedimento unitario promosso dai soggetti legittimati, e i tribunali li hanno applicati fin dalle prime applicazioni dell’istituto: il Tribunale di Asti, con provvedimento del 4 maggio 2023, ha affrontato proprio il rapporto tra pendenza del procedimento unitario, limiti di accesso e revoca delle misure protettive. La conseguenza pratica è che il tempo utile per scegliere la composizione negoziata si esaurisce prima di quanto si creda: chi aspetta il ricorso del creditore per decidere, spesso scopre di aver aspettato troppo.
“Le trattative si sono chiuse senza accordo. Il concordato semplificato è automatico?” No. È l’unico strumento del Codice che consente l’omologazione senza il voto dei creditori, e proprio per questo il controllo del giudice è penetrante: la Cassazione, con le ordinanze n. 31641 del 4 dicembre 2025 e n. 1353 del 21 gennaio 2026, ha chiarito che l’ammissibilità va vagliata anche sotto il profilo della legalità sostanziale, e non solo della completezza dei documenti.
GLI ERRORI DAVANTI AI GIUDICI: che cosa è successo a chi li ha commessi
Di seguito i provvedimenti che, meglio di ogni ragionamento astratto, mostrano come i tribunali trattano ciascuno degli errori descritti. I principi sono riformulati in forma sintetica.
Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641 — Chi arriva al concordato semplificato dopo una composizione negoziata non trova un controllo di facciata: il vaglio di ammissibilità della proposta non si esaurisce nella ritualità formale e nella presenza dei documenti, ma investe la legalità sostanziale, con apprezzamento delle condizioni dell’art. 25-sexies CCII alla luce della documentazione richiesta. Rilevanza: smentisce l’idea che la via d’uscita liquidatoria sia una formalità garantita a chi ha “provato” la composizione negoziata.
Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353 — Ribadisce il medesimo principio, consolidando l’orientamento sull’ampiezza del sindacato del tribunale in sede di ammissibilità. Rilevanza: rende prevedibile l’esito e obbliga a preparare il concordato semplificato durante la composizione negoziata, non dopo.
Cass. civ., ord. n. 500/2026 — Dichiara inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto del tribunale che ha respinto il reclamo avverso il mancato riconoscimento delle misure protettive. Rilevanza: chiarisce che la partita sulle protettive si esaurisce nei gradi di merito, e che l’errore commesso lì non ha un giudice di legittimità che lo corregga.
Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, ord. 19 febbraio 2025 — Disposta dall’esperto l’archiviazione per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, al giudice è precluso pronunciarsi sulla successiva richiesta di conferma delle misure protettive. Rilevanza: è la sanzione dell’errore di trasparenza, e colpisce l’intero percorso, non un singolo atto.
Trib. Mantova, sent. 13 febbraio 2025 — Aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti dell’impresa cui era stata negata la conferma delle misure protettive, essendo stata riscontrata l’assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: dimostra che una composizione negoziata avviata senza presupposti non è neutra, ma anticipa l’iniziativa dei creditori.
Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, provv. 28 aprile 2025 — Compiuto dall’imprenditore un atto di straordinaria amministrazione già segnalato come pericoloso, e iscritto dall’esperto il proprio dissenso nel registro delle imprese, l’intervento dell’autorità giudiziaria si limita a determinare gli effetti dell’iscrizione sulle misure protettive, con possibile revoca o abbreviazione ai sensi dell’art. 19, comma 6, CCII; non è ammissibile un intervento diretto alla cancellazione delle iscrizioni. Rilevanza: il dissenso pubblicato non si cancella, si può solo contenerne l’effetto.
Trib. Milano, provv. 6 aprile 2025 — In tema di cessione d’azienda nella composizione negoziata, delimita i poteri del tribunale e valorizza il principio di competitività nella scelta dell’acquirente. Rilevanza: l’autorizzazione non è un timbro, ma una verifica sul metodo di selezione del compratore.
Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, provv. 3 giugno 2025 — Per la conferma delle misure protettive occorre che dal piano emergano concrete prospettive di risanamento. Rilevanza: sposta il baricentro dalla documentazione al contenuto.
Trib. Milano, Sez. Crisi d’Impresa, provv. 25 giugno 2025 — Il giudice può decidere sulla conferma delle misure protettive solo se il ricorrente ha predisposto quantomeno un progetto di piano di risanamento, presupposto indefettibile perché l’esperto avvii trattative concrete. Rilevanza: è la risposta giudiziaria all’errore di chi deposita per guadagnare tempo.
Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, provv. 4 luglio 2025 — Il limite di 240 giorni dell’art. 19, comma 5, CCII riguarda le misure protettive tipiche generalizzate; restano possibili misure cautelari specifiche verso destinatari determinati, mentre non sono accoglibili le istanze di svincolo di somme già pignorate e di cancellazione di iscrizioni ipotecarie. Rilevanza: distingue ciò che la protezione può fare da ciò che non può fare, e smonta l’aspettativa di un effetto restitutorio.
Trib. Cuneo, Sez. civ., decreto 26 settembre 2025 e Trib. Alessandria, Sez. procedure concorsuali, ord. 6 ottobre 2025 — Ai fini dell’autorizzazione alla cessione d’azienda o di ramo, il tribunale verifica in modo unitario la funzionalità alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, oltre al rispetto sostanziale della competitività, sulla base di un effettivo confronto con l’alternativa liquidatoria e di una reale apertura al mercato; in mancanza, l’autorizzazione è negata. Rilevanza: la cessione preparata male non passa, e con essa salta spesso l’unica ipotesi di continuità.
Trib. Verona, provv. 11 dicembre 2025 — Ammette in presenza di determinati presupposti l’estensione delle misure protettive e cautelari anche a un socio della ricorrente, dichiarando invece inammissibile la misura cautelare volta a incidere su una negoziazione in essere. Rilevanza: la protezione può allargarsi a chi sostiene il risanamento, ma non può essere usata per condizionare trattative con terzi.
Trib. Vicenza, Sez. I civ., provv. 31 dicembre 2025 — Il limite dei 240 giorni non è superabile, neppure prospettando le misure come cautelari; una nuova protezione fino a quattro mesi resta però possibile in sede di accesso allo strumento individuato prima della scadenza. Rilevanza: definisce il vero calendario della procedura e il momento in cui va scelta l’uscita.
Trib. Bologna, provv. 16 marzo 2025 — Confermate le misure protettive, è stata respinta la richiesta di imporre alle banche la riattivazione delle linee sospese, riconoscendo il diritto degli istituti di mantenere sospensioni giustificate da ragioni specifiche ed esplicitate di prudente gestione del credito, non superate dall’evoluzione del piano. Rilevanza: il divieto colpisce l’automatismo, non ogni valutazione motivata.
Trib. Milano, Sez. II civ. – Crisi d’Impresa, provv. 21 gennaio 2026 — Ricostruisce il regime degli affidamenti: divieto di revoca in presenza di misure protettive, sospensione ammessa solo alle condizioni della vigilanza prudenziale con comunicazione motivata agli organi di amministrazione e controllo, presupposti per il ripristino, esclusione di una responsabilità della banca per la sola prosecuzione del rapporto. Rilevanza: è la mappa operativa del confronto con gli istituti nelle prime settimane.
Trib. Marsala, provv. 23 gennaio 2026 — In sede di reclamo, il Presidente del collegio può ripristinare misure protettive precedentemente revocate. Rilevanza: la revoca non è sempre la parola finale.
Trib. Parma, Sez. II civ., provv. 26 gennaio 2026 — Affronta durata, proroga e revoca delle misure protettive e cautelari, riconoscendo una misura cautelare che destina alla procedura i canoni futuri di locazione di beni pignorati. Rilevanza: mostra quanto la protezione possa essere modellata sulle esigenze concrete di cassa dell’impresa.
Trib. Milano, ord. 11 maggio 2026 — Le misure cautelari possono essere richieste sia con l’istanza iniziale sia successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, quando le esigenze siano sopravvenute, trattandosi di un percorso per sua natura in divenire. Rilevanza: chi non ha chiesto tutto subito non ha perso il diritto di chiedere dopo.
Trib. Savona, Ufficio procedure concorsuali, provv. 5 marzo 2026 — La rinuncia al ricorso per la conferma delle misure protettive, a seguito di accordo con il creditore, comporta cessazione della materia del contendere, estinzione del procedimento e cancellazione delle iscrizioni dal registro delle imprese. Rilevanza: ricorda che uscire dalla protezione è una decisione con effetti pubblicitari immediati, da assumere solo quando l’accordo è realmente perfezionato.
COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO
Lo Studio interviene su due piani distinti: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare che cosa sia ancora recuperabile. Ecco che cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo la posizione debitoria completa prima del deposito, incrociando bilanci, estratti conto, elenco fornitori, posizione bancaria e posizione tributaria e contributiva, e classifichiamo ogni credito per natura, garanzia e grado di aggressività del titolare.
- Redigiamo l’istanza di misure protettive e il ricorso al tribunale in un unico blocco documentale, con il calendario delle pubblicità e delle scadenze già impostato, per evitare che la protezione si perda per una formalità.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il progetto di piano di risanamento, con piano di cassa settimanale e indicazione esplicita delle fonti delle risorse, perché è il documento su cui il tribunale decide se confermare le misure.
- Impostiamo il protocollo di comunicazione preventiva all’esperto e redigiamo le comunicazioni relative a ogni atto di straordinaria amministrazione e a ogni pagamento potenzialmente non coerente, motivandoli in termini di beneficio per la massa dei creditori.
- Esaminiamo le lettere di sospensione e revoca degli affidamenti verificando se contengano ragioni prudenziali specifiche e attuali oppure un mero richiamo all’accesso alla procedura, e predisponiamo l’istanza al tribunale per il ripristino nei casi in cui la motivazione manchi.
- Predisponiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII, per i finanziamenti prededucibili e per la cessione dell’azienda o di un ramo, costruendo la procedura competitiva e il confronto documentato con l’alternativa liquidatoria che i tribunali richiedono.
- Verifichiamo e attiviamo la sospensione degli obblighi sul capitale prevista dall’art. 20 CCII, curando la dichiarazione e la sua pubblicazione nel registro delle imprese, da cui decorrono gli effetti.
- Formuliamo, con i professionisti dello staff, la proposta di accordo transattivo sui debiti tributari ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII e verifichiamo l’applicabilità delle misure premiali dell’art. 25-bis.
- Prepariamo lo strumento di uscita prima della scadenza, che si tratti del contratto idoneo ad assicurare la continuità per un biennio, dell’accordo sottoscritto dall’esperto o dell’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, incluso il concordato semplificato.
- Quando l’errore è già stato commesso, verifichiamo la reclamabilità del provvedimento di revoca, la possibilità di integrazione documentale, il contenimento degli effetti del dissenso iscritto e la percorribilità degli strumenti alternativi rimasti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un percorso in cui gli errori si riparano — quando si riparano — nei gradi successivi, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione non è un titolo da esibire: è la garanzia che chi imposta la difesa nella prima udienza sulle misure protettive ragiona già in termini di reclamo e di controllo di legittimità, e che la linea difensiva non cambia mano quando la partita si sposta davanti al collegio o davanti alla Corte. La continuità è concreta: lo stesso difensore che ha costruito il progetto di piano e curato le comunicazioni all’esperto segue il reclamo sulle misure, l’istanza di autorizzazione, l’omologazione dello strumento di uscita e, se necessario, il giudizio di legittimità — senza che nessuno debba ricostruire da capo la storia dell’impresa. Lo staff multidisciplinare fa il resto: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso caso e sullo stesso tavolo, perché in composizione negoziata la difesa giuridica e i numeri del piano non sono due lavori separati ma lo stesso lavoro visto da due lati.
In conclusione
Alla domanda iniziale — cosa succede all’azienda durante la composizione negoziata — la risposta è che l’azienda resta nelle mani dell’imprenditore, continua a operare, mantiene i propri contratti e la propria organizzazione, ma entra in un tempo diverso: un tempo con scadenze rigide, con un terzo indipendente che osserva ogni atto rilevante, con uno scudo che va conquistato e mantenuto, e con strumenti che esistono solo dentro quella finestra e scompaiono quando si chiude. Gli errori che abbiamo descritto non nascono da imperizia: nascono dal fatto che l’imprenditore continua a ragionare con le regole di prima dentro un contesto che ha cambiato le regole.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dal lato di chi ha il compito di condurla, ed è avvocato cassazionista, con la continuità di difesa che serve quando la partita si sposta sul reclamo o sull’omologazione; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario copre i due tavoli — banche e Fisco — su cui la composizione negoziata si decide quasi sempre, mentre le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC consentono di accompagnare anche le realtà che, per dimensioni o per esito delle trattative, devono percorrere strade diverse. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo ogni margine ancora aperto e costruiamo la strategia più solida possibile con i tempi che restano.
📩 Ogni giorno che passa restringe le opzioni: se la tua impresa è in difficoltà o la composizione negoziata è già iniziata, contatta ora lo Studio Monardo per una valutazione della tua posizione — trovi tutti i riferimenti per raggiungerci qui sotto, al termine di questa pagina.
