Come si fa reclamo al Garante Privacy contro una segnalazione CRIF, e soprattutto: conviene davvero farlo, oppure esistono strade migliori per ottenere la cancellazione? La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento, cioè quando una richiesta di mutuo o di finanziamento viene respinta e si scopre che negli archivi di un sistema di informazioni creditizie risulta un ritardo o un inadempimento che non doveva essere registrato, o che doveva essere già stato eliminato. A quel punto le vie percorribili sono più di una, ciascuna con tempi, organi e conseguenze diverse. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il reclamo al Garante è uno strumento potente ma non è né l’unico né sempre il più adatto, e in alcuni casi la sua presentazione preclude l’accesso ad altri rimedi.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia. La materia è a cavallo tra il diritto bancario e finanziario e la tutela dei dati personali: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè la struttura che serve per leggere un contratto di finanziamento, ricostruire il flusso delle segnalazioni mensili e verificare se il partecipante al SIC ha rispettato gli obblighi di preavviso e di aggiornamento. Ed è materia di impugnazioni: il ricorso in tema di protezione dei dati personali si decide in un unico grado di merito e da lì si va soltanto in Cassazione, dove serve un avvocato cassazionista. Sono due delle abilitazioni certificate dell’Avvocato, e non a caso sono proprio le due che questo tema richiede insieme.
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Il quadro di partenza: cosa è davvero una segnalazione CRIF e chi ne risponde
Prima di soppesare le strade, va fissato il perimetro giuridico, perché è da lì che discendono le differenze tra i rimedi.
CRIF gestisce un SIC, cioè un sistema di informazioni creditizie di natura privata (il database EURISC), che raccoglie dati su richieste e rapporti di credito riferiti a persone fisiche e giuridiche. Non va confuso con la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che è un servizio pubblico di centralizzazione dei rischi: il Codice di condotta che regola i SIC privati esclude espressamente dal proprio ambito i sistemi informativi di titolarità di soggetti pubblici, e la Centrale Rischi ricade tra questi. La distinzione non è teorica: cambia la disciplina applicabile, cambiano i tempi di conservazione, e cambia l’interlocutore contro cui si agisce.
Nel SIC operano due figure distinte, entrambe autonome titolari del trattamento. Il partecipante è la banca, la finanziaria, la società di leasing o il fornitore che ha concesso la dilazione: è il soggetto che comunica i dati e che risponde della loro esattezza. Il gestore è CRIF, che riceve, registra e rende accessibili quei dati agli altri partecipanti. Questa doppia titolarità spiega perché, quando si contesta una segnalazione, gli interlocutori siano sempre due e perché il gestore, da solo, non possa quasi mai modificare un dato di propria iniziativa: le operazioni di cancellazione, integrazione o modifica sono disposte dal partecipante che ha comunicato il dato, oppure dal gestore su richiesta o d’intesa con esso, oppure ancora in attuazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o del Garante.
La disciplina di riferimento è il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante con il provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019, che ha preso il posto del precedente codice deontologico del 2004. Da quel testo derivano i tre punti su cui, nella pratica, si gioca quasi ogni contestazione.
Il primo è il preavviso. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante deve inviare all’interessato un avviso circa l’imminente registrazione dei dati nel SIC, e i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti solo una volta decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Le modalità ammesse sono state via via ampliate e comprendono, oltre alla PEC e alla posta elettronica, l’invio tramite vettore con tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna, la messa a disposizione in area riservata del sito del partecipante accompagnata da un alert, la comunicazione telefonica registrata e le forme di messaggistica istantanea che consentano di tracciare la consegna.
Il secondo è la conservazione. I ritardi poi regolarizzati restano visibili fino a dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione se non superiori a due rate o mesi, e fino a ventiquattro mesi se superiori; gli inadempimenti mai regolarizzati non oltre trentasei mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento necessario, e comunque al massimo sessanta mesi dalla scadenza del rapporto; le informazioni positive relative a rapporti estinti fino a sessanta mesi. Le semplici richieste di credito si conservano non oltre centottanta giorni dalla presentazione, e novanta giorni dall’aggiornamento se la richiesta è stata rifiutata o oggetto di rinuncia.
Un ulteriore dettaglio dell’Allegato 2 spiega molte contestazioni che nascono da un equivoco sulla tempistica. I dati relativi al primo ritardo non diventano immediatamente visibili agli altri partecipanti: nei SIC di tipo negativo lo diventano dopo almeno centoventi giorni dalla scadenza del pagamento, oppure in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate; nei SIC di tipo positivo e negativo decorsi sessanta giorni dall’aggiornamento mensile, oppure in presenza di due rate mensili consecutive non pagate, oppure quando il ritardo si riferisce a una delle due ultime scadenze di pagamento. Chi si vede segnalato prima di quelle soglie dispone di un argomento tecnico immediatamente spendibile, del tutto autonomo rispetto alla questione del preavviso.
C’è poi il capitolo delle cessioni, sempre più frequente. Quando il credito è stato ceduto dal partecipante a un soggetto che non partecipa al sistema, il partecipante e il gestore devono aggiornare senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di cui abbiano conoscenza, anche a seguito di richiesta dell’interessato corredata da dichiarazione del cessionario o da altra idonea documentazione. È una previsione che riequilibra le posizioni, ma che nella pratica resta inerte finché qualcuno non la invoca formalmente.
Il terzo è l’esercizio dei diritti. L’interessato può rivolgersi sia al partecipante sia al gestore, che devono riscontrare senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, prorogabile di due mesi in caso di complessità, informando entro il primo mese della proroga e dei motivi. C’è un dettaglio spesso ignorato e di grande valore pratico: se il gestore deve svolgere verifiche con il partecipante, nel primo mese mantiene nel SIC un’indicazione dello svolgimento delle verifiche, ma successivamente ne limita il trattamento sospendendo la visualizzazione del dato contestato.
Da qui discende un punto che condiziona tutto il resto del ragionamento: l’istanza al titolare non è una delle strade alternative, è il presupposto pratico di tutte. Un reclamo al Garante che non sia preceduto da una richiesta rimasta senza esito, o riscontrata in modo insoddisfacente, è un reclamo debole; un ricorso al giudice costruito senza aver prima cristallizzato la posizione del partecipante è un ricorso che parte in salita. Le opzioni che seguono, quindi, si collocano tutte dopo questo primo passaggio.
Opzione 1 — Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
In cosa consiste
Il reclamo è previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 e disciplinato dagli artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali. È un atto circostanziato con cui l’interessato rappresenta all’Autorità una violazione della disciplina sulla protezione dei dati e ne chiede l’intervento. Non è una segnalazione generica: l’art. 142 del Codice ne fissa il contenuto necessario, cioè l’indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, oltre agli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, se conosciuti, e ai recapiti per le comunicazioni. Va sottoscritto dall’interessato o da chi sia munito di idoneo mandato, e vi si allega la documentazione utile. Il Garante mette a disposizione un modello sul proprio sito, e il Regolamento interno n. 1/2019 disciplina il procedimento.
Il percorso è scandito da tempi definiti. Se il reclamo è irregolare o incompleto, all’istante viene assegnato un termine, di regola non superiore a quindici giorni, per regolarizzarlo; in mancanza, l’atto può essere archiviato o al più trattato come segnalazione. Entro tre mesi dalla ricezione o dalla regolarizzazione l’ufficio assegnatario avvia l’istruttoria preliminare e comunica all’interessato l’esito o comunque lo stato dell’attività. La decisione sul reclamo è attesa entro nove mesi dalla presentazione. La presentazione del reclamo è gratuita.
Se l’istruttoria conferma la violazione, il Garante dispone dei poteri correttivi dell’art. 58 del Regolamento: può ordinare al titolare di soddisfare le richieste dell’interessato, ordinare la rettifica o la cancellazione dei dati, limitare il trattamento, rivolgere avvertimenti e ammonimenti, e infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria.
Reclamo o segnalazione: una distinzione che pesa
Va tenuta distinta dal reclamo la segnalazione prevista dall’art. 144 del Codice, che chiunque può rivolgere all’Autorità e che il Garante può valutare anche ai fini dell’emanazione dei provvedimenti dell’art. 58 del Regolamento. La differenza non è nominalistica. Il reclamo è un atto di parte, tipizzato nel contenuto, che impone l’avvio di un’istruttoria preliminare e sfocia in una decisione; la segnalazione non richiede particolari formalità e non comporta la necessità che l’Autorità adotti un provvedimento, potendo dar luogo a un’istruttoria solo se l’Autorità lo ritenga necessario.
Ne discende una conseguenza pratica di rilievo. Un atto presentato come reclamo ma privo degli elementi dell’art. 142, se non regolarizzato nel termine assegnato, può essere archiviato oppure trattato come semplice segnalazione, con perdita delle garanzie procedimentali che il reclamo porta con sé. A fronte della maggiore leggerezza formale, dunque, la segnalazione offre un livello di tutela sensibilmente inferiore, e resta uno strumento da preferire solo quando l’obiettivo sia sollecitare un intervento dell’Autorità su una prassi generale, non ottenere una decisione sul proprio caso.
Quando ha senso
Tre scenari concreti in cui questa strada mostra il suo lato migliore. Il primo: il partecipante o il gestore non hanno risposto affatto all’istanza, o hanno risposto in modo elusivo. Il mancato riscontro è di per sé una violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento, ed è il terreno su cui l’Autorità interviene con maggiore linearità. Il secondo: la violazione è documentale e non richiede accertamenti di merito sul rapporto sottostante, come nel caso della segnalazione mantenuta oltre i tempi di conservazione, o della registrazione resa accessibile senza il preavviso di quindici giorni. Il terzo: l’interessato non intende chiedere un risarcimento, ma soltanto rimuovere il dato e, se possibile, far accertare l’illiceità del comportamento.
Come si esegue in sintesi
Si raccoglie la visura del SIC, la documentazione contrattuale, la prova dell’istanza inviata al partecipante e al gestore e dell’eventuale riscontro. Si compila il modello del Garante indicando fatti, norme violate e misure richieste, che vanno formulate in modo puntuale (cancellazione del dato, limitazione del trattamento, ordine di riscontro). Si allega la documentazione e si trasmette all’Autorità con le modalità previste. Da lì il procedimento è d’ufficio: l’interessato non ha oneri istruttori paragonabili a quelli di un giudizio, ma può essere chiamato a fornire chiarimenti.
Vantaggi
Il primo vantaggio è la gratuità unita all’assenza di un obbligo formale di difesa tecnica, il che rende il rimedio accessibile anche a chi non voglia affrontare un contenzioso. Il secondo è che l’onere di dimostrare la correttezza del trattamento grava sostanzialmente sul titolare, in forza del principio di responsabilizzazione dell’art. 5, paragrafo 2, del Regolamento: chi ha segnalato deve provare di aver rispettato le regole, non il contrario. Il terzo è la portata dell’accertamento: un provvedimento del Garante che dichiara illecito il trattamento produce effetti che vanno oltre il singolo dato, potendo imporre al titolare correzioni organizzative. Il profilo ideale per questa opzione è l’interessato che ha una violazione documentabile sulla carta, non ha urgenza di ottenere credito nell’arco di poche settimane e non intende chiedere il ristoro di un danno.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi, il rovescio della medaglia va guardato in faccia. Il primo limite è temporale: nove mesi sono il termine per la decisione, non una previsione di rapidità, e per chi ha un’istruttoria di mutuo aperta quel tempo può essere incompatibile con l’obiettivo. Il secondo limite è la discrezionalità dell’Autorità: la Corte di giustizia ha chiarito che, pur dovendo trattare il reclamo con la dovuta diligenza, l’autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva in ogni caso in cui accerti una violazione, e in particolare non è obbligata a infliggere una sanzione quando l’intervento non risulti appropriato, necessario o proporzionato, potendo astenersene se il titolare ha già adottato spontaneamente le misure necessarie. Il terzo limite è strutturale: il Garante non liquida danni, perché l’art. 58 gli attribuisce poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi, non risarcitori. Il quarto è il più insidioso ed è l’effetto preclusivo dell’art. 140-bis del Codice: la presentazione del reclamo rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvi i casi che la stessa norma fa espressamente salvi richiamando l’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011. È un’alternatività che opera anche in senso inverso, perché il reclamo non può essere proposto se per il medesimo oggetto e tra le stesse parti è già stata adita l’autorità giudiziaria.
Va infine considerato che la decisione dell’Autorità non è l’ultima parola. Contro di essa è ammesso il ricorso giurisdizionale ai sensi degli artt. 143 e 152 del Codice e dell’art. 78 del Regolamento, e la Corte di giustizia ha precisato che la decisione adottata su reclamo da un’autorità di controllo è soggetta a un sindacato giurisdizionale completo. Chi sceglie il reclamo, dunque, non evita necessariamente il giudice: può solo rinviarne l’eventuale incontro.
Opzione 2 — Il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria
In cosa consiste
L’art. 79 del Regolamento riconosce all’interessato il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, e l’art. 152 del Codice attribuisce all’autorità giudiziaria ordinaria tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli artt. 78 e 79 del Regolamento e quelle comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il rinvio è all’art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150: le controversie sono regolate dal rito del lavoro, il tribunale decide in composizione monocratica ed è competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento.
Due precisazioni sui termini. Se il ricorso è proposto contro un provvedimento del Garante, va depositato a pena di inammissibilità entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero; trattandosi di termine processuale, va tenuta presente la sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto. Se invece il ricorso è proposto direttamente contro il titolare del trattamento, per far valere il diritto alla cancellazione o alla rettifica e per ottenere il risarcimento, non esiste un termine di decadenza analogo e ci si muove nei termini ordinari di prescrizione dell’azione.
Quando ha senso
Anche qui, tre scenari. Il primo: esiste un pregiudizio già maturato e documentabile, come il rifiuto di un finanziamento, la revoca di un affidamento, la mancata conclusione di un contratto, e si vuole ottenere il ristoro oltre alla cancellazione. Il secondo: la contestazione non riguarda soltanto il dato, ma il rapporto sottostante, perché si nega l’esistenza stessa del debito o si eccepisce l’inefficacia di una cessione del credito; in questi casi l’accertamento richiede istruttoria piena, e il procedimento amministrativo davanti all’Autorità non è la sede naturale. Il terzo: c’è urgenza qualificata, perché la segnalazione sta bloccando un’operazione con scadenza ravvicinata; in tale ipotesi la tutela cautelare atipica dell’art. 700 c.p.c., orientata a ottenere l’immediata rimozione o sospensione della visibilità del dato, offre una velocità che nessun altro rimedio raggiunge.
Come si esegue in sintesi
Si deposita ricorso presso il tribunale competente, con le forme del rito del lavoro. Il ricorso cumula tipicamente la domanda di accertamento dell’illiceità del trattamento, la domanda di condanna alla cancellazione o alla rettifica dei dati e la domanda risarcitoria ex art. 82 del Regolamento. Il contributo unificato è dovuto secondo lo scaglione di valore previsto dalla legge. Nei casi urgenti si affianca o si anticipa il ricorso cautelare.
Vantaggi
Il primo vantaggio è la pienezza della tutela: soltanto il giudice può, nello stesso processo, ordinare la cancellazione e liquidare il danno. Il secondo è la velocità potenziale della fase cautelare, che si misura in settimane e non in mesi. Il terzo è l’efficacia esecutiva del titolo: una condanna alla cancellazione è eseguibile, e la sua violazione apre ulteriori rimedi. Il quarto è la possibilità di far valere contestualmente profili estranei alla protezione dei dati, come l’inadempimento contrattuale dell’intermediario, che davanti all’Autorità resterebbero fuori dal perimetro. Il profilo ideale per questa opzione è l’interessato che ha subito un pregiudizio concreto e dimostrabile, o che ha bisogno di un risultato in tempi stretti, ed è disposto ad affrontare un giudizio con difesa tecnica.
Sul versante risarcitorio, l’art. 82 del Regolamento costruisce un regime più favorevole all’interessato di quanto la sola disciplina aquiliana lascerebbe supporre: chiunque subisca un danno materiale o immateriale cagionato da una violazione ha diritto al risarcimento, e il titolare è esonerato solo se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. A ciò si somma il principio di responsabilizzazione dell’art. 5, paragrafo 2, per il quale è il titolare a dover comprovare la conformità del trattamento. In concreto la ripartizione è questa: l’interessato deve provare il danno e il nesso causale, mentre la correttezza della condotta deve dimostrarla chi ha segnalato. Quando la documentazione del preavviso manca o è incompleta, questo assetto si traduce in un vantaggio processuale tutt’altro che teorico.
Un capitolo a parte meritano le posizioni cedute. Nelle operazioni di cartolarizzazione la titolarità del trattamento si stratifica tra cedente, cessionario e soggetto incaricato della riscossione, e non è raro che il dato resti registrato a nome di chi non è più il creditore, o che nessuno aggiorni la posizione dopo la definizione del rapporto. Il Garante ha già avuto occasione di affrontare la questione, rilevando la necessità di tenere conto del peculiare contesto delle operazioni disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, nella trattazione dei reclami. Per chi agisce, l’implicazione è netta: l’individuazione del legittimato passivo va compiuta prima di scegliere il rimedio, perché sbagliare controparte in un giudizio che si esaurisce in un solo grado di merito è un errore che non si corregge.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è il rischio processuale. L’onere della prova del danno segue le regole ordinarie e la giurisprudenza è ferma nel negare automatismi: il pregiudizio da illegittima segnalazione non è in re ipsa, va allegato e provato, sia pure con il ricorso alle presunzioni. Numerose decisioni di merito hanno accertato l’illegittimità della segnalazione e, contemporaneamente, respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova del pregiudizio: si vince sul dato e si perde sul danno, con le conseguenze che ne derivano sulle spese. Va poi considerato l’assetto delle impugnazioni: la sentenza resa in questo rito non è appellabile ed è ricorribile soltanto per Cassazione, il che significa che il primo grado è, in concreto, l’unica occasione di merito. Un errore di impostazione iniziale, un’allegazione mancante, una prova non offerta non si recuperano davanti a un secondo giudice del fatto. È esattamente il motivo per cui, in questa materia, la scelta del difensore e la continuità della linea difensiva pesano più che altrove.
Opzione 3 — Le vie parallele: Organismo di Monitoraggio e Arbitro Bancario Finanziario
Esiste una terza famiglia di rimedi, meno conosciuta e per questo spesso trascurata, che in alcune situazioni offre il miglior rapporto tra tempi e risultato.
Il reclamo all’Organismo di Monitoraggio del Codice di condotta
Il Codice di condotta approvato nel 2019 prevede un apposito organismo di monitoraggio, esterno e composto da tre membri, uno dei quali designato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, incaricato di vigilare sul rispetto del Codice da parte dei gestori aderenti. A questo organismo l’interessato che ritenga lesi i propri diritti da un trattamento svolto da un gestore può proporre reclamo, con una segnalazione scritta contenente una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato.
I tempi sono definiti e relativamente contenuti: entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento l’organismo ne dà notizia al gestore, che ha trenta giorni lavorativi per presentare memorie; la decisione va adottata entro quarantacinque giorni lavorativi dal deposito delle memorie e comunque non oltre novanta giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo. Le misure applicabili al gestore seguono un criterio di gradualità, dal richiamo formale alla segnalazione al Garante, fino alla sospensione temporanea e alla revoca dell’adesione al Codice.
Due limiti vanno soppesati con attenzione. Il primo: il reclamo che riguarda l’esercizio dei diritti può essere proposto all’organismo soltanto dopo aver infruttuosamente esercitato i diritti nei confronti del gestore e decorsi i relativi termini. Il secondo, decisivo sul piano strategico: la presentazione di un reclamo al Garante o l’avvio di un procedimento giudiziario preclude l’avvio della procedura davanti all’organismo o ne determina l’improcedibilità in qualunque stato si trovi. Vale anche la simmetria opposta di cui il Codice dà atto, cioè che resta impregiudicato il diritto dell’interessato di proporre reclamo al Garante e di agire in giudizio ai sensi degli artt. 77 e 79 del Regolamento.
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
Quando la contestazione riguarda il comportamento della banca o dell’intermediario, e non del gestore del SIC, l’ABF costituisce un canale ulteriore. Il sistema decide le controversie tra clienti e intermediari nei limiti di valore e di materia fissati dalle disposizioni della Banca d’Italia, con un procedimento documentale, senza necessità di difesa tecnica e con costi di accesso contenuti. Sul tema delle segnalazioni ai SIC la casistica è ampia e in larga parte favorevole agli interessati sul profilo del preavviso.
I vantaggi sono la rapidità relativa e la semplicità. Il rovescio della medaglia è duplice: le decisioni non hanno efficacia vincolante e la loro effettività riposa sul meccanismo reputazionale della pubblicazione dell’inadempienza; e l’Arbitro può pronunciarsi nei confronti dell’intermediario, non del gestore del SIC, sicché l’ordine sarà semmai quello di attivarsi presso CRIF per la rimozione, non di cancellare direttamente. Va aggiunto che l’onere di documentare la segnalazione contestata resta a carico del ricorrente, e la produzione della visura è passaggio necessario, come l’Arbitro ha di recente ribadito.
Il profilo ideale per questa terza opzione è l’interessato che ha una contestazione circoscritta, non ha subito danni quantificabili, vuole tempi più rapidi di quelli del Garante e preferisce non consumare, per ora, le altre strade.
Le opzioni alla prova dei conti
Le differenze si apprezzano meglio applicando gli stessi dati di partenza alle diverse strade. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili, e servono a rendere visibile il funzionamento dei termini.
Ipotesi base. Finanziamento di 14.700 euro rimborsabile in 48 rate da 372 euro. Due rate impagate, scadute il 5 marzo e il 5 aprile. Il partecipante comunica il dato al SIC con l’aggiornamento mensile di maggio. L’interessato non riceve alcun preavviso. Regolarizza integralmente il 3 luglio. Il 12 settembre gli viene rifiutata una richiesta di mutuo e scopre, chiedendo la visura, che la posizione risulta ancora registrata come ritardo non regolarizzato.
Passaggio comune. Il 15 settembre l’interessato invia istanza al partecipante e al gestore, chiedendo accesso, rettifica e cancellazione. Il termine per il riscontro scade il 15 ottobre, prorogabile di due mesi con comunicazione entro la stessa data. Se il gestore avvia verifiche presso il partecipante, nel primo mese il dato resta visibile con l’indicazione della verifica in corso; successivamente la visualizzazione va sospesa. Già qui si misura il primo esito possibile: se il partecipante riconosce l’errore, l’aggiornamento avviene con la comunicazione mensile successiva e la questione si chiude senza contenzioso.
Ipotesi A — reclamo al Garante. L’istanza resta senza riscontro. Il 20 ottobre viene presentato reclamo, gratuito. L’ufficio comunica lo stato dell’istruttoria entro il 20 gennaio; la decisione è attesa entro il 20 luglio dell’anno successivo. Se nel frattempo, a marzo, il partecipante cancella spontaneamente il dato, l’Autorità può ritenere non necessaria una misura correttiva ulteriore: l’obiettivo materiale è raggiunto, ma il tempo trascorso ha già prodotto il rifiuto del mutuo, e nessuna somma verrà liquidata a titolo di ristoro. Con la presentazione del reclamo, inoltre, la domanda giudiziale tra le stesse parti e per il medesimo oggetto diventa improponibile.
Ipotesi B — ricorso al giudice con istanza cautelare. Stessa data, 20 ottobre. Viene depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. per la rimozione immediata del dato, allegando la delibera di mutuo sospesa e il termine di sessanta giorni fissato dal venditore dell’immobile per il rogito. In caso di accoglimento, la cancellazione può intervenire in poche settimane, cioè in tempo utile. Nel giudizio di merito si chiede l’accertamento dell’illiceità del trattamento, la condanna alla cancellazione definitiva e il risarcimento ex art. 82 del Regolamento, documentando il rifiuto del finanziamento del 12 settembre. Il costo è il contributo unificato secondo lo scaglione; il rischio è la soccombenza sulla domanda risarcitoria se il pregiudizio non viene provato con precisione.
Ipotesi C — Arbitro Bancario Finanziario. Il 20 ottobre viene proposto ricorso all’Arbitro contro il solo partecipante, contestando l’omesso preavviso. La decisione arriva in tempi mediamente inferiori a quelli del reclamo al Garante. Se favorevole, l’intermediario è tenuto ad attivarsi per la rimozione, ma la decisione non è vincolante e il gestore non è parte del procedimento. Restano impregiudicate le altre vie, purché non siano già state attivate.
Il confronto tra le tre ipotesi mostra un dato che sfugge quasi sempre: la variabile decisiva non è quale strada sia “più forte”, ma quanto tempo l’interessato può permettersi di perdere e se ha o meno un danno da far valere.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto i tre percorsi sugli elementi che nella pratica orientano la decisione. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge. I tempi sono quelli fissati dalle norme di procedura, non previsioni di durata effettiva, che varia in funzione del carico degli uffici e della complessità dell’istruttoria.
| Elemento | Reclamo al Garante | Ricorso all’autorità giudiziaria | OdM del Codice di condotta / ABF |
|---|---|---|---|
| Organo | Autorità Garante per la protezione dei dati personali | Tribunale in composizione monocratica, luogo di residenza del titolare | Organismo di Monitoraggio (verso il gestore) / Arbitro Bancario Finanziario (verso l’intermediario) |
| Tempi previsti dalla norma | Comunicazione sullo stato entro 3 mesi; decisione entro 9 mesi | Cautelare in settimane; merito secondo il rito del lavoro | OdM: decisione entro 90 giorni lavorativi dalla presentazione |
| Costi di giustizia | Presentazione gratuita | Contributo unificato secondo lo scaglione di valore | Costi di accesso contenuti |
| Difesa tecnica | Non obbligatoria | Necessaria in concreto | Non obbligatoria |
| Può ordinare la cancellazione | Sì, con i poteri correttivi dell’art. 58 GDPR | Sì, con efficacia esecutiva | OdM: misure verso il gestore aderente. ABF: ordine all’intermediario di attivarsi |
| Può liquidare il danno | No | Sì, ex art. 82 GDPR | ABF entro i limiti del sistema; OdM no |
| Effetto su altri rimedi | Rende improponibile la domanda giudiziale tra stesse parti e medesimo oggetto; preclude l’OdM | Preclude il reclamo al Garante sul medesimo oggetto; preclude l’OdM | Improcedibile se già attivati Garante o giudice |
| Esito negativo | Archiviazione o rigetto; impugnabile entro 30 giorni ex artt. 143 e 152 | Rigetto con condanna alle spese; sentenza non appellabile, solo Cassazione | Decisione sfavorevole; ABF non vincolante, restano le altre strade se non consumate |
| Reversibilità | Bassa, per effetto dell’alternatività | Bassa, per effetto dell’alternatività | Alta finché non si attivano gli altri canali |
I criteri per scegliere
Nessuno dei tre percorsi è una trappola, e nessuno è una scorciatoia. La scelta si costruisce su alcuni criteri concreti, da applicare in sequenza.
Il primo criterio è l’orizzonte temporale. Se la tua situazione presenta un’operazione già in corso, con una delibera sospesa o un termine contrattuale che scade, generalmente il fattore tempo assorbe ogni altra considerazione e spinge verso la tutela cautelare, che è l’unico strumento capace di produrre effetti in settimane. Se invece l’obiettivo è ripulire una posizione in vista di richieste future, i tempi del procedimento amministrativo diventano sostenibili e il reclamo torna competitivo.
Il secondo criterio è l’esistenza di un danno documentabile. Se esiste un rifiuto di finanziamento formalizzato per iscritto, una revoca di affidamento, un contratto sfumato, l’elemento dirimente diventa la possibilità di ottenere il ristoro, e solo il giudice può liquidarlo. Se il pregiudizio è generico e non documentato, la domanda risarcitoria è un’esposizione al rischio di soccombenza, e conviene concentrare le energie sulla rimozione del dato.
Il terzo criterio è la natura della contestazione. Se si discute soltanto della violazione delle regole del trattamento, come l’omesso preavviso o il superamento dei tempi di conservazione, il terreno è quello naturale dell’Autorità. Se si contesta l’esistenza stessa del credito, la validità della cessione o l’imputazione dei pagamenti, l’accertamento richiede un giudizio a cognizione piena, perché il reclamo non è la sede per definire una controversia sul rapporto sottostante.
Il quarto criterio è l’identità della controparte. Contro il gestore del SIC si agisce in sede di reclamo, davanti all’organismo di monitoraggio o davanti al giudice. Contro la banca o la finanziaria si aggiunge la via dell’Arbitro. Nella maggior parte dei casi le violazioni si annidano a monte, nella condotta del partecipante, ed è lì che va indirizzata l’azione principale.
Il sesto criterio è la qualità soggettiva di chi risulta segnalato. Nel sistema non è registrato soltanto il debitore principale: possono esserlo anche il coobbligato, il terzo ceduto, l’esponente aziendale o il partecipante al capitale della società parte del rapporto, e chi sia comunque legato sul piano economico o giuridico a una richiesta o a un rapporto, con posizione chiaramente distinta da quella del debitore principale. Le conseguenze pratiche divergono sensibilmente. Un fideiussore consumatore segnalato senza preavviso dispone di un argomento tecnico solido per ottenere la cancellazione, ma sul risarcimento resta soggetto allo stesso onere probatorio di chiunque altro, come mostrano le decisioni di merito che hanno accolto la prima domanda e respinto la seconda. Per l’imprenditore, viceversa, la giurisprudenza di legittimità ammette che la prova presuntiva del pregiudizio investa il peggioramento dell’affidabilità commerciale e la lesione del diritto a operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, il che rende la strada giudiziaria più praticabile. La stessa segnalazione, quindi, non vale allo stesso modo per tutti: la valutazione preliminare deve partire da chi si è, non soltanto da che cosa è stato registrato.
Il quinto criterio è la consapevolezza dell’alternatività. È l’elemento che più spesso viene scoperto troppo tardi: attivare un canale può chiudere gli altri. La scelta va quindi compiuta all’inizio e con cognizione completa del quadro, non per tentativi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: una combinazione che in questa materia conta, perché la valutazione preliminare richiede insieme la lettura tecnica del rapporto di credito e la capacità di impostare fin dal primo atto una linea che regga anche nell’unico grado di impugnazione disponibile.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In linea di massima no, ed è il vincolo che rende la scelta iniziale così delicata. L’art. 140-bis del Codice fissa un’alternatività secca: presentato il reclamo, la domanda giudiziale tra le stesse parti e per il medesimo oggetto diventa improponibile, e simmetricamente il reclamo non è proponibile se il giudice è già stato adito. Il Codice di condotta aggiunge che l’attivazione del Garante o del giudice rende improcedibile il reclamo all’organismo di monitoraggio in qualunque stato si trovi.
E se scelgo quella sbagliata? Non tutto è perduto, ma il recupero è tecnico. Contro la decisione del Garante è ammesso il ricorso giurisdizionale entro trenta giorni ai sensi degli artt. 143 e 152 del Codice, e il sindacato del giudice sulla decisione dell’Autorità è pieno, non limitato a un controllo esterno. Va però considerato che il termine è breve, perentorio, e che una volta scaduto la partita si chiude.
Il Garante può condannare la banca a risarcirmi? No. I poteri dell’art. 58 del Regolamento sono di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi, e comprendono la sanzione amministrativa pecuniaria, che però è dovuta all’erario e non all’interessato. Il risarcimento del danno appartiene al giudice ordinario ai sensi dell’art. 82 del Regolamento.
Se la banca cancella spontaneamente dopo il reclamo, ho comunque ottenuto qualcosa? Il risultato materiale sì. Sul piano dell’accertamento, però, va soppesato che l’Autorità non è tenuta ad adottare una misura correttiva quando il titolare ha già rimosso l’inadeguatezza, come la Corte di giustizia ha chiarito nel 2024: il procedimento può concludersi senza una pronuncia sanzionatoria.
Quanto resta la segnalazione se non faccio nulla? Dipende dalla natura del dato. Un ritardo non superiore a due rate o mesi, una volta regolarizzato, resta visibile fino a dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione; oltre le due rate, fino a ventiquattro mesi. Un inadempimento mai regolarizzato non oltre trentasei mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto o dalla data dell’ultimo aggiornamento resosi necessario, e comunque non oltre sessanta mesi dalla scadenza risultante dal contratto. Decorsi quei periodi il dato va eliminato, sempre che nel frattempo non siano stati registrati ulteriori ritardi o inadempimenti. Attendere è dunque un’opzione reale, ma soltanto quando l’orizzonte temporale lo consente e la registrazione è corretta nei presupposti.
Posso contestare anche il punteggio di scoring, e non solo il singolo dato? Sì, ed è un fronte spesso trascurato. Il Codice di condotta impone che i modelli, i fattori di analisi statistica e gli algoritmi di calcolo siano verificati con cadenza almeno biennale e aggiornati in funzione delle verifiche, e riconosce all’interessato, in caso di richiesta non accolta, il diritto di sapere se sono stati consultati esiti o punteggi negativi ottenuti mediante trattamenti automatizzati, di ottenerli e di ricevere una spiegazione delle logiche di funzionamento e delle principali tipologie di fattori considerati. La Corte di giustizia ha inoltre ricondotto lo scoring alla disciplina delle decisioni automatizzate quando da esso dipende in modo determinante la sorte del rapporto. Poiché un dato errato genera un punteggio errato, la contestazione può utilmente investire entrambi i piani.
La banca ha cancellato il dato, ma il rifiuto del mutuo resta: ha senso proseguire? Ha senso se il pregiudizio è documentabile, perché la cancellazione rimuove la causa per il futuro ma non ripara il danno già prodotto, e la riparazione può darla solo il giudice. Va però soppesato con franchezza il rovescio: se il diniego non è formalizzato per iscritto e non è collegabile in modo verificabile alla segnalazione, la domanda risarcitoria si espone al rischio che numerose decisioni di merito hanno già concretizzato, cioè l’accertamento dell’illegittimità accompagnato dal rigetto della richiesta di ristoro.
Conviene agire contro CRIF o contro la banca? Dipende da dove si colloca la violazione. Se il dato è stato comunicato senza preavviso o non è stato aggiornato dopo la regolarizzazione, la responsabilità è del partecipante, che è il soggetto tenuto a verificare correttezza, aggiornamento ed esattezza di quanto comunica. Se invece il gestore non riscontra le istanze o non sospende la visualizzazione durante le verifiche, la violazione è sua. Nella pratica le due posizioni vanno esaminate insieme, perché quasi sempre la contestazione le tocca entrambe.
Le pronunce che orientano la scelta
Il quadro giurisprudenziale si è consolidato su tre fronti: la natura dei poteri dell’autorità di controllo, i limiti al trattamento dei dati creditizi e la prova del danno. Di seguito i riferimenti raggruppati per l’opzione che ciascuno illumina.
Pronunce che illuminano l’opzione del reclamo all’Autorità
Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, sentenza 26 settembre 2024, causa C-768/21 (Land Hessen). Accertata una violazione, l’autorità di controllo non è obbligata ad adottare in ogni caso una misura correttiva, e in particolare a infliggere una sanzione pecuniaria, quando l’intervento non risulti appropriato, necessario o proporzionato a porre rimedio all’inadeguatezza riscontrata; può astenersene se il titolare ha già adottato spontaneamente le misure necessarie. È la pronuncia che ridimensiona l’aspettativa di chi presenta reclamo confidando in una sanzione automatica.
Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, sentenza 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22 (SCHUFA Holding – Esdebitazione). Oltre a censurare la conservazione, da parte delle società di informazioni commerciali, di dati relativi all’esdebitazione oltre il periodo previsto per i registri pubblici, la Corte ha affermato che la decisione adottata su reclamo da un’autorità di controllo è soggetta a un controllo giurisdizionale completo. Rileva due volte: sul piano sostanziale, perché fissa un principio di limitazione temporale della conservazione dei dati negativi; e sul piano rimediale, perché chiarisce l’ampiezza del sindacato sul provvedimento del Garante.
Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, sentenza 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (SCHUFA Holding – Scoring). Il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità sulla capacità di una persona di onorare impegni di pagamento costituisce decisione automatizzata rilevante ai sensi dell’art. 22 del Regolamento quando da esso dipende in modo determinante la conclusione o l’esecuzione del rapporto. Il principio si riflette direttamente sui SIC italiani, dove lo scoring è espressamente disciplinato dal Codice di condotta.
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 23 ottobre 2025, doc. web n. 10196194. Su reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, l’Autorità ha accertato che il gestore di un sistema di informazioni creditizie non aveva riscontrato l’istanza di accesso ai dati nel termine di un mese previsto dall’art. 12, paragrafo 3, né aveva informato l’istante dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo. È il modello di caso in cui il reclamo dà i risultati migliori.
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 giugno 2024, doc. web n. 10043007. Il procedimento, avviato su reclamo di un’interessata che lamentava di essere stata trattata come cattiva pagatrice e inserita in una lista interna, si è articolato in un’istruttoria complessa condotta parallelamente nei confronti di due titolari distinti, con esiti confluiti in provvedimenti separati adottati in pari data. Conferma che il reclamo consente all’Autorità di aggredire simultaneamente le posizioni del partecipante e del gestore.
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 17 ottobre 2024, doc. web n. 10084420. Nella trattazione di un reclamo relativo a trattamenti inseriti in un’operazione di cartolarizzazione dei crediti, l’Autorità ha rilevato la necessità di tenere conto del peculiare contesto disciplinato dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, concludendo con la dichiarazione di illiceità del trattamento e l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori previsti dall’art. 58, paragrafo 2, del Regolamento. È il riferimento utile quando la posizione contestata è stata ceduta e la catena dei titolari va ricostruita prima di individuare la controparte.
Pronunce che illuminano l’opzione giudiziaria
Corte di cassazione, Sezione III civile, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252. In tema di segnalazione illegittima, il danno all’immagine è danno conseguenza e non sussiste in re ipsa: va allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, con ripartizione dell’onere secondo le regole ordinarie dell’illecito aquiliano. La Corte precisa però che la prova può essere raggiunta anche per presunzioni, che per l’imprenditore possono investire il peggioramento dell’affidabilità commerciale e la lesione del diritto a operare sul mercato, e per gli altri soggetti la maggiore difficoltà di accesso al credito.
Corte di cassazione, Sezione VI-3 civile, ordinanza 28 marzo 2018, n. 7594. È il precedente da cui muove l’indirizzo appena richiamato, avendo per primo qualificato il danno all’immagine da illegittima segnalazione come danno conseguenza, con conseguente necessità di allegazione e prova.
Corte di cassazione, ordinanza 9 febbraio 2024, n. 3671. Il ritardo nell’aggiornamento o nella cancellazione della posizione, quando il creditore è a conoscenza dell’avvenuta definizione del rapporto, è fonte di responsabilità risarcitoria. È il riferimento naturale nei casi in cui l’illiceità nasce non dalla segnalazione iniziale ma dalla sua persistenza.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 712 del 3 marzo 2025. In un giudizio promosso per l’accertamento negativo del credito e la cancellazione del nominativo dal SIC, con domanda risarcitoria fondata sulla perdita di chance di ottenere un finanziamento, la domanda di ristoro è stata respinta per difetto di prova. Il caso illustra con precisione il rischio della strada giudiziaria quando il danno è affermato ma non dimostrato.
Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 13 agosto 2025, n. 1344. Pur ammettendosi che la lesione della reputazione e dell’immagine possa essere provata per presunzioni e liquidata equitativamente, la domanda è stata respinta per carenza di allegazione e prova dei pregiudizi lamentati a fronte delle segnalazioni negative. Conferma la linea rigorosa dei giudici di merito sull’onere probatorio.
Tribunale di Bari, Sezione IV civile, sentenza 13 ottobre 2023, n. 4076. La segnalazione di un fideiussore consumatore è stata dichiarata illegittima per omesso invio del preavviso, ma il risarcimento è stato negato perché il garante non aveva provato pregiudizi specifici. È l’esempio più nitido del duplice esito: cancellazione sì, ristoro no.
Tribunale di Avellino, ordinanza 5 novembre 2024. In sede cautelare, in mancanza di prova che il preavviso sia stato effettivamente trasmesso e ricevuto dal debitore, le segnalazioni sono state ritenute illegittime. La pronuncia mostra il funzionamento concreto della tutela d’urgenza e conferma che la prova della trasmissione grava su chi ha segnalato.
Pronunce che illuminano le vie parallele
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bologna, decisione 5 dicembre 2025, n. 10688. Il ricorrente che chiede l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione, la sua cancellazione e il risarcimento deve produrre la documentazione della segnalazione contestata. Il principio delimita l’onere minimo di allegazione davanti all’Arbitro e spiega perché la visura vada acquisita prima di attivare qualunque rimedio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo interviene su questa materia con un’attività analitica e operativa che precede la scelta del rimedio e poi la sostiene fino all’ultimo grado.
- Acquisiamo e leggiamo la visura del SIC riga per riga, isolando data di prima registrazione, codifica dello stato del rapporto, importi e aggiornamenti mensili successivi.
- Verifichiamo il preavviso confrontando la data di spedizione con quella di accessibilità del dato, e controlliamo se la modalità utilizzata rientra tra quelle ammesse dal Codice di condotta e dai provvedimenti del Garante.
- Calcoliamo i tempi di conservazione applicando alla posizione concreta i termini previsti dall’Allegato 2 del Codice di condotta, per accertare se il dato debba già essere stato eliminato.
- Redigiamo e trasmettiamo le istanze ai sensi degli artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento sia al partecipante sia al gestore, presidiando i termini di riscontro e la sospensione della visualizzazione durante le verifiche.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, misurando la documentabilità della violazione, l’esistenza di un danno provabile e l’incidenza dell’alternatività dei rimedi prima di attivare qualunque canale.
- Predisponiamo il reclamo al Garante con l’indicazione puntuale dei fatti, delle disposizioni violate e delle misure richieste, allegando la documentazione a supporto e seguendo l’istruttoria fino alla decisione.
- Depositiamo il ricorso ex art. 152 del Codice davanti al tribunale competente e, quando l’urgenza lo richiede, il ricorso cautelare per la rimozione immediata del dato.
- Costruiamo la prova del danno raccogliendo dinieghi di finanziamento, revoche di affidamento, corrispondenza con gli intermediari e ogni elemento idoneo a sostenere anche la prova presuntiva ammessa dalla Cassazione.
- Gestiamo l’impugnazione della decisione dell’Autorità nel termine di trenta giorni, quando l’esito del reclamo non è satisfattivo.
- Coordiniamo l’intervento sul rapporto sottostante, perché quasi sempre la segnalazione è il sintomo di una posizione debitoria che va risolta a monte, anche attraverso accordi che il Codice di condotta riconosce espressamente come regolarizzazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista, e per una ragione tecnica precisa: il giudizio in materia di protezione dei dati personali si esaurisce in un unico grado di merito e la sentenza non è appellabile, sicché l’unica impugnazione possibile è il ricorso per Cassazione. La scelta compiuta oggi va difesa domani senza cambiare mani: la stessa linea, lo stesso difensore, dall’analisi della visura fino all’ultimo grado. Rileva anche l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento e la funzione di fiduciario OCC, perché il Codice di condotta include tra le ipotesi di regolarizzazione gli accordi raggiunti anche in via stragiudiziale o con l’ausilio di organismi di composizione della crisi: rimuovere la causa del debito e rimuovere il dato che lo rappresenta sono due operazioni che conviene condurre insieme. Su ogni pratica lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, perché la ricostruzione contabile del rapporto e l’impostazione giuridica della difesa devono nascere dallo stesso tavolo.
In conclusione
Il reclamo al Garante contro una segnalazione CRIF è uno strumento serio, gratuito e accessibile, che dà i risultati migliori quando la violazione è documentale e il tempo non è la variabile critica. Non è però l’unica strada, e in alcune situazioni non è la migliore: chi ha subito un danno concreto o ha un’operazione bloccata trova nel giudice l’unico interlocutore in grado di liquidare il ristoro e di intervenire in tempi compatibili con l’urgenza, mentre chi ha una contestazione circoscritta può guardare ai canali paralleli. L’elemento dirimente non è la forza astratta del rimedio, ma la coerenza tra la strada scelta e l’obiettivo concreto: e poiché attivare un canale ne chiude altri, sbagliare la scelta iniziale costa tempo e, spesso, diritti.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questo perimetro perché lo presidia da entrambi i lati: quello bancario e finanziario, attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di smontare tecnicamente una segnalazione risalendo al contratto e ai flussi di aggiornamento; e quello delle impugnazioni, attraverso l’abilitazione cassazionista, indispensabile in una materia in cui il primo grado è anche l’ultimo grado di merito e la sola impugnazione possibile è il ricorso per Cassazione.
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