Quali Sono I Passi Necessari Per Chiudere Un’Azienda?

Quali sono i passi necessari per chiudere un’azienda? È la domanda con cui si apre quasi sempre il colloquio di chi ha deciso che l’attività non prosegue, e la risposta che circola più spesso — “si va dal notaio, si nomina un liquidatore, si cancella dal registro delle imprese” — è corretta soltanto in uno dei casi possibili. Non esiste una sequenza di passi valida per tutte le aziende, ed è proprio questo il punto: la strada da percorrere dipende da un dato che va accertato prima di muovere qualunque passo, cioè se il patrimonio residuo basta o non basta a pagare i creditori. Se basta, la chiusura è un’operazione di diritto societario. Se non basta, la chiusura diventa una scelta fra strumenti di regolazione della crisi, ciascuno con presupposti, organi e conseguenze personali diverse per amministratori, liquidatori e soci.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’abilitazione che presidia il percorso di composizione negoziata da cui oggi passa la maggior parte delle uscite ordinate dal mercato; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè dei due ruoli tecnici attraverso cui transitano le chiusure delle imprese sotto soglia; ed è avvocato cassazionista, con la possibilità di difendere la scelta fatta oggi fino all’ultimo grado di giudizio. Sono le competenze che questa materia richiede, non una generica esperienza societaria.

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Il quadro di partenza: cosa significa davvero “chiudere”

Prima di confrontare le strade, va chiarito un equivoco che condiziona ogni ragionamento successivo. Nel linguaggio comune “chiudere” indica un fatto: si smette di operare, si licenzia il personale, si restituiscono i locali, si spegne il sito. Nel linguaggio giuridico “chiudere” indica invece un effetto: l’estinzione del soggetto. E i due momenti non coincidono quasi mai.

Per le società di capitali l’estinzione si produce con la cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2495 c.c. La cancellazione ha efficacia costitutiva: dal momento in cui viene iscritta, la società non esiste più come centro di imputazione di rapporti giuridici, non ha capacità processuale, non può essere convenuta in giudizio in persona del suo ex liquidatore. Ma l’estinzione del soggetto non estingue i debiti: le obbligazioni rimaste insoddisfatte si trasferiscono ai soci, nei limiti di quanto ciascuno ha riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e possono essere fatte valere anche nei confronti dei liquidatori quando il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa. È il meccanismo del terzo comma dell’art. 2495 c.c., e chi lo sottovaluta scopre a distanza di mesi che la cancellazione non ha chiuso nulla, ha soltanto spostato il bersaglio.

Il secondo dato di partenza è che la liquidazione è una fase, non un atto. Si apre con il verificarsi di una causa di scioglimento fra quelle elencate dall’art. 2484 c.c. — decorso del termine, conseguimento o sopravvenuta impossibilità dell’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea, riduzione del capitale sotto il minimo legale, deliberazione dell’assemblea, e, dopo la riforma, apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata — e si chiude con l’approvazione del bilancio finale e la richiesta di cancellazione. In mezzo c’è un periodo in cui la società continua a esistere, cambiando però funzione: non produce più reddito, converte il patrimonio in denaro per soddisfare i creditori.

Il terzo dato è quello che determina il bivio. Gli amministratori che accertano una causa di scioglimento devono iscriverla senza indugio e, da quel momento, gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.). La violazione di questo dovere non è un’irregolarità formale: il danno risarcibile si presume pari alla differenza fra il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento e quello alla data in cui la carica è cessata o si è aperta la procedura concorsuale. Chi ritarda la presa d’atto per “provare a rimettersi in carreggiata” costruisce, senza volerlo, la prova del danno che gli verrà contestato.

Da qui discende il crinale: quando l’attivo liquidabile è capiente rispetto al passivo, la chiusura resta nel perimetro del diritto societario; quando non lo è, il tentativo di chiudere con gli strumenti ordinari espone amministratori, liquidatori e soci a un contenzioso che dura molto più a lungo dell’azienda. L’elemento dirimente non è la volontà di chiudere, ma la capienza del patrimonio.


Opzione 1 — La liquidazione volontaria ordinaria

In cosa consiste

È il percorso disciplinato dagli artt. 2484-2496 c.c., riservato alle società che chiudono restando in bonis, cioè in grado di pagare integralmente i creditori con quanto ricavano dalla liquidazione dell’attivo. La sequenza è scandita per legge.

Si parte dall’accertamento della causa di scioglimento: se è la volontà dei soci, serve una delibera assembleare in forma notarile; se è una delle cause oggettive dei numeri da 1 a 5 dell’art. 2484 c.c., l’organo amministrativo si limita ad accertarla e a depositarla al registro delle imprese, convocando poi l’assemblea per la nomina del liquidatore — è la cosiddetta procedura semplificata, che non richiede l’intervento del notaio per la constatazione. L’assemblea determina il numero dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione e i poteri attribuiti (art. 2487 c.c.); se non provvede, vi supplisce il tribunale su istanza di soci, amministratori o sindaci.

Con l’iscrizione della nomina del liquidatore gli amministratori cessano dalla carica (art. 2487-bis c.c.) e alla denominazione sociale si aggiunge l’indicazione “in liquidazione”. Il liquidatore realizza l’attivo, riscuote i crediti, paga i debiti sociali e redige i bilanci annuali di liquidazione (art. 2490 c.c.). Esaurita la fase liquidatoria, predispone il bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto e lo deposita presso il registro delle imprese: i soci possono proporre reclamo entro novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito e, decorso il termine senza reclami, il bilancio si intende approvato (art. 2492 c.c.). A quel punto il liquidatore chiede la cancellazione; decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine, il conservatore la iscrive se non gli è pervenuta notizia di reclami. Restano da eseguire due adempimenti spesso dimenticati: il deposito dei libri sociali presso il registro delle imprese, dove vanno conservati per dieci anni (art. 2496 c.c.), e il mantenimento in funzione dell’indirizzo PEC per l’anno successivo alla cancellazione.

Quando ha senso

Ha senso, in primo luogo, quando l’azienda chiude per esaurimento fisiologico: obiettivo raggiunto, soci che vogliono monetizzare, nessun passivo che non sia coperto dalla liquidità disponibile. Ha senso, in secondo luogo, quando esiste uno squilibrio ma è colmabile con risorse dei soci pronte a essere versate: se i soci sono disposti a coprire il residuo, la capienza si ricostituisce e la strada ordinaria si riapre. Ha senso, infine, quando il passivo residuo è composto da poche posizioni definite e transabili, e le transazioni possono essere chiuse prima del deposito del bilancio finale.

I vantaggi

Il primo è il controllo: la società resta in mano ai soci e al liquidatore che essi hanno scelto, senza organi nominati dal tribunale, senza spossessamento, senza pubblicità concorsuale. Il secondo è la tempistica, governabile dall’interno e comprimibile quando l’attivo è liquido. Il terzo è l’assenza degli effetti reputazionali e delle conseguenze personali che accompagnano le procedure concorsuali. Il quarto è la possibilità di tornare indietro: finché la cancellazione non è iscritta, l’assemblea può revocare lo stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2487-ter c.c., con le maggioranze delle modifiche statutarie e con le cautele previste a tutela dei creditori.

I rischi e gli svantaggi

A fronte di questi vantaggi, il rovescio della medaglia è consistente e va soppesato con onestà.

Il primo rischio è la responsabilità del liquidatore. Se distribuisce ai soci beni o somme senza aver prima pagato i creditori o accantonato le somme necessarie, risponde in proprio del danno arrecato: la sua è una responsabilità di natura aquiliana, che il creditore può azionare provando alternativamente che nel bilancio finale esisteva una massa attiva sufficiente poi distribuita ai soci o distribuita in violazione della par condicio, oppure che l’assenza di massa attiva è imputabile alla sua condotta.

Il secondo rischio riguarda i soci, che subentrano nei debiti non definiti in sede di liquidazione. Qui la giurisprudenza degli ultimi due anni ha ridisegnato gli oneri probatori in modo non del tutto lineare, e il quadro va conosciuto prima di scegliere: le Sezioni Unite hanno stabilito che la riscossione di somme in base al bilancio finale integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, che il creditore deve provare se contestata, mentre altre pronunce successive hanno affermato che la responsabilità si configura anche in assenza di distribuzione, restando fermo il limite quantitativo opponibile.

Il terzo rischio è il più sottovalutato: la cancellazione non mette al riparo dall’apertura di una procedura concorsuale. L’art. 33 CCII consente di aprire la liquidazione giudiziale — o quella controllata — entro un anno dalla cessazione dell’attività, che per gli imprenditori coincide con la cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo. Chiudere in via volontaria una società insolvente non chiude il rischio concorsuale: lo rinvia di dodici mesi.

Il quarto riguarda le posizioni ancora incerte. I crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale si presumono tacitamente rinunciati, con conseguenze definitive su contenziosi attivi ancora pendenti al momento della cancellazione: un’azione risarcitoria promettente può essere persa per il solo fatto di non essere stata appostata.

Le varianti che cambiano la sequenza

Due situazioni meritano una precisazione, perché seguono regole in parte diverse da quelle appena descritte.

La prima riguarda le società di persone. Nella società in nome collettivo e nell’accomandita semplice la cancellazione produce anch’essa l’estinzione dell’ente, ma il regime della responsabilità dei soci resta quello proprio del tipo sociale: i soci illimitatamente responsabili continuano a rispondere delle obbligazioni sociali con tutto il loro patrimonio, senza il tetto della quota percepita in sede di riparto. La conseguenza pratica è che, per questi soggetti, la liquidazione volontaria non produce alcun effetto di contenimento del rischio personale: chiudere la società non chiude l’esposizione del socio, e la valutazione va spostata subito sulle procedure che conducono all’esdebitazione.

La seconda riguarda le società ferme da anni, con l’attività cessata di fatto e nessun adempimento eseguito. Il mancato deposito del bilancio di liquidazione per tre esercizi consecutivi apre la strada alla cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, che produce gli stessi effetti estintivi della cancellazione richiesta dal liquidatore. È un esito che molti considerano una soluzione a costo zero e che invece è il peggiore dei possibili: l’estinzione arriva comunque, ma senza che nessuno abbia governato il riparto, verificato la posizione dei creditori o messo ordine nei rapporti pendenti, mentre le responsabilità degli organi sociali restano integralmente in piedi. La società si estingue lo stesso, ma i problemi che l’estinzione avrebbe dovuto chiudere restano tutti aperti, e senza documentazione con cui difendersi.

Il profilo ideale di questa opzione è la società con attivo capiente o con soci disposti a colmare la differenza, passivo mappato e certo, nessun contenzioso attivo di valore ancora indefinito, e nessun sintomo di insolvenza nei dodici mesi precedenti.


Opzione 2 — La composizione negoziata e l’uscita tramite concordato semplificato

In cosa consiste

Quando l’attivo non basta ma l’impresa conserva qualcosa da valorizzare — un ramo d’azienda, un portafoglio clienti, un immobile, un marchio, un contratto — la strada intermedia è quella della composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss. CCII), eventualmente seguita dal concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio previsto dall’art. 25-sexies CCII.

La composizione negoziata si apre con un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, corredata dalla documentazione richiesta e dal test pratico di risanabilità. Una commissione nomina un esperto indipendente, che convoca l’imprenditore e conduce le trattative con i creditori. L’imprenditore conserva la gestione dell’impresa. Può chiedere al tribunale misure protettive che impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione o di iniziare e proseguire azioni esecutive (artt. 18 e 19 CCII) e può ottenere autorizzazioni giudiziali per contrarre finanziamenti prededucibili o per cedere l’azienda o suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. sui debiti pregressi (art. 22 CCII).

Se le trattative non approdano a una soluzione di risanamento, l’esperto redige la relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8, CCII. Da quel momento decorrono sessanta giorni entro cui l’imprenditore può presentare una proposta di concordato semplificato con cessione dei beni: una procedura senza voto dei creditori, che si conclude con un decreto di omologazione se il tribunale, verificati il contraddittorio, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano, accerta che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria giudiziale e assicura comunque un’utilità a ciascuno di essi.

Quando ha senso

Ha senso quando esiste un compratore, anche solo potenziale, per l’azienda o per un suo ramo: la cessione in composizione negoziata, autorizzata dal tribunale, consente all’acquirente di non subentrare nei debiti pregressi, e questo cambia radicalmente il prezzo che il mercato è disposto a pagare. Ha senso quando il patrimonio è aggredito da azioni esecutive che stanno distruggendo valore più velocemente di quanto qualunque liquidazione possa recuperarne: le misure protettive congelano il fronte e restituiscono tempo. Ha senso, infine, quando la maggioranza dei creditori non è ottenibile ma il piano liquidatorio è comunque più conveniente dell’alternativa concorsuale: il concordato semplificato non richiede il voto, e questa è la sua ragione d’essere.

I vantaggi

Il vantaggio principale è la conservazione del valore. Cedere un’azienda funzionante prima che l’insolvenza si conclami produce un realizzo che nessuna liquidazione atomistica di beni riesce a eguagliare, e il maggior ricavato va a beneficio dei creditori. Il secondo vantaggio è l’assenza del voto nel concordato semplificato, che neutralizza il potere di veto del creditore ostile o disinteressato. Il terzo è la continuità della gestione: l’imprenditore non viene spossessato e conserva la titolarità delle scelte operative durante le trattative.

I rischi e gli svantaggi

Il rovescio della medaglia sta nel fatto che questa strada non è un rifugio: è un percorso vigilato, e la vigilanza si è fatta più intensa. Il controllo del tribunale sulla proposta di concordato semplificato non si arresta alla ritualità formale delle attestazioni dell’esperto, ma si estende alle condizioni di ammissibilità sostanziali e alla non manifesta implausibilità della proposta. La buona fede nella conduzione delle trattative durante la composizione negoziata è un presupposto di accesso, non una formula di stile: trattative simulate o condotte senza reale disponibilità al confronto precludono l’esito semplificato.

C’è poi un profilo tecnico che ha già prodotto rigetti: non tutto ciò che i soci mettono a disposizione vale come risorsa esterna. La rinuncia dei soci alla prededuzione di crediti nascenti da finanziamenti erogati e autorizzati durante la composizione negoziata non integra apporto di risorse esterne ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, neppure quando sia accompagnata da un vincolo di postergazione. Costruire il piano su una risorsa che il tribunale non qualificherà come tale significa vederselo cadere all’omologa.

Infine, il regime delle impugnazioni presenta ancora zone d’ombra: il decreto con cui il tribunale dichiara non rituale la proposta è stato ritenuto non autonomamente ricorribile per cassazione, con applicazione analogica della disciplina del concordato preventivo, e ciò impone di coordinare con attenzione i reclami e i termini quando all’inammissibilità segua l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Gli esiti alternativi della composizione negoziata

Il concordato semplificato non è l’unico sbocco possibile, ed è utile conoscere gli altri prima di impostare le trattative, perché la scelta dell’uscita si costruisce durante il percorso e non alla fine.

L’art. 23 CCII prevede che, quando le trattative hanno esito positivo, le parti possano concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, una convenzione di moratoria, oppure un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produca gli effetti previsti dalla legge. Quando invece la soluzione negoziale non è raggiungibile, l’imprenditore può comunque accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal Codice: accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, oppure — per le imprese sotto soglia — concordato minore.

Anche l’archiviazione non è un fallimento del percorso. Il fascicolo della composizione negoziata contiene, al termine, una ricostruzione della situazione patrimoniale, la relazione dell’esperto e la documentazione delle trattative: un materiale che orienta la scelta successiva e che, in caso di apertura di una procedura concorsuale, testimonia che l’imprenditore si è mosso per tempo e in modo trasparente. A fronte del rischio di non arrivare a un accordo, il percorso negoziale lascia comunque una posizione difensiva migliore di quella di chi è rimasto fermo.

Va soppesato, per contro, l’onere organizzativo: la composizione negoziata richiede una contabilità aggiornata, proiezioni finanziarie sostenibili e la disponibilità a rendere conto all’esperto delle scelte gestionali. Un’impresa che non è in grado di produrre questi elementi in tempi rapidi rischia di consumare i mesi delle misure protettive senza costruire nulla.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa che ha ancora un asset appetibile e un interlocutore concreto sul mercato, che è in crisi o anche in insolvenza ma non ha ancora perso il controllo dei propri beni, e che dispone di una contabilità in ordine e di un professionista in grado di reggere il confronto con l’esperto e con il tribunale.


Opzione 3 — Le procedure liquidatorie concorsuali

In cosa consiste

Quando il passivo è ingestibile, l’attivo insufficiente e non esiste alcuna risorsa esterna da immettere, la chiusura passa dal tribunale. Il Codice della crisi distingue due percorsi in base alle dimensioni dell’impresa.

La liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss. CCII) si applica all’imprenditore commerciale che superi anche uno solo dei parametri dell’impresa minore fissati dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII — attivo patrimoniale, ricavi lordi e indebitamento complessivo — e che versi in stato di insolvenza. Con la sentenza di apertura il debitore è spossessato, subentrano il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori, si apre il concorso formale con l’accertamento del passivo, si valuta l’esperibilità delle azioni revocatorie e delle azioni di responsabilità verso amministratori, liquidatori e organi di controllo.

La liquidazione controllata (artt. 268 e ss. CCII) è invece la procedura del sovraindebitato: imprenditore minore, imprenditore agricolo, professionista, consumatore, start-up innovativa. Si accede di norma con l’assistenza di un OCC, che redige la relazione a corredo della domanda e che di regola viene poi nominato liquidatore. La sua funzione tipica, per le persone fisiche, è di condurre all’esdebitazione: la liberazione dai debiti residui, che il Codice riconosce di diritto al ricorrere delle condizioni di legge.

Accanto a questi due percorsi resta praticabile, per l’impresa sopra soglia che disponga di risorse esterne, il concordato preventivo con liquidazione del patrimonio: strada più esigente, perché l’apporto esterno deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che comunque non può risultare inferiore al venti per cento del loro ammontare complessivo. Per l’impresa minore l’analogo strumento negoziale è il concordato minore (artt. 74 e ss. CCII), che resta però soggetto al rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, il cui mancato rispetto è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.

Quando ha senso

Ha senso quando l’insolvenza è irreversibile e conclamata e ogni mese di attesa aggrava il danno risarcibile a carico degli organi sociali. Ha senso quando esistono atti pregressi che un curatore esaminerà comunque, e affrontarli in un contesto ordinato è preferibile a subirli come contestazione. Ha senso, soprattutto, per l’imprenditore persona fisica e per il socio illimitatamente responsabile: solo il percorso concorsuale conduce all’esdebitazione, e nessuna cancellazione volontaria produce quell’effetto.

I vantaggi

Il primo è la definitività: il concorso chiude i conti con tutti i creditori insieme, non uno alla volta per anni. Il secondo è la cristallizzazione: dalla data di apertura le azioni esecutive individuali sono paralizzate e la posizione del debitore smette di deteriorarsi. Il terzo, per le persone fisiche, è appunto l’esdebitazione. Il quarto è il trasferimento della gestione a un organo terzo, che solleva il debitore da scelte che non è più in condizione di compiere.

I rischi e gli svantaggi

A fronte di questi vantaggi, la perdita di controllo è totale e non reversibile. Le azioni revocatorie possono travolgere pagamenti e atti dispositivi compiuti nel periodo sospetto. Le azioni di responsabilità verso amministratori e liquidatori vengono valutate sistematicamente, e il criterio presuntivo dei netti patrimoniali rende la quantificazione del danno rapida da costruire per chi accusa. La durata è pluriennale. Le società, inoltre, non ottengono l’esdebitazione: la procedura ne accerta l’incapienza e si chiude, mentre il beneficio riguarda le persone fisiche.

Va poi tenuto presente che la preclusione annuale dell’art. 33 CCII non protegge quanto si crede. La società cancellata conserva, per una finzione giuridica funzionale al procedimento concorsuale, la capacità processuale necessaria a difendersi, ed è rappresentata da chi ne era legale rappresentante al momento della cancellazione. E l’iscrizione del decreto con cui il giudice del registro ordina la cancellazione di una cancellazione irregolare può rimettere in corsa il termine annuale.

L’esdebitazione: cosa copre e cosa no

Poiché per la persona fisica l’esdebitazione è spesso la vera ragione della scelta, i suoi contorni vanno chiariti.

Il beneficio consiste nella liberazione dai debiti residui non soddisfatti nella procedura, che diventano inesigibili nei confronti del debitore. Nella liquidazione controllata opera di diritto al ricorrere delle condizioni di legge, decorso il termine previsto dal Codice; nella liquidazione giudiziale è riconosciuta al debitore persona fisica in presenza dei presupposti degli artt. 278 e seguenti CCII. Non è però automatica in senso assoluto: condotte dolose o gravemente colpose nella produzione del sovraindebitamento, atti in frode ai creditori, omissioni informative rilevanti verso gli organi della procedura possono precluderla.

Restano inoltre esclusi dal beneficio alcuni debiti per loro natura non esdebitabili — fra questi gli obblighi di mantenimento e alimentari, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa nei casi previsti, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti. L’esdebitazione libera dai debiti, non cancella le conseguenze di condotte che il tribunale valuta come ostative: è un beneficio che si costruisce con la trasparenza durante tutta la procedura, non un effetto che si ottiene alla fine.

Un ultimo profilo riguarda il socio illimitatamente responsabile di società di persone. La chiusura della società non lo libera dai debiti sociali, ma il Codice gli consente l’accesso agli strumenti del sovraindebitamento anche per l’esposizione derivante da obbligazioni sociali rimaste insoddisfatte. È la ragione per cui, in queste compagini, la chiusura della società e la sistemazione della posizione personale dei soci vanno pianificate insieme e non in sequenza.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa senza attivo residuo significativo e senza risorse esterne mobilitabili, e in particolare l’imprenditore individuale o il socio illimitatamente responsabile che, oltre a chiudere l’impresa, ha bisogno di liberarsi dei debiti.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono applicano gli stessi dati di partenza alle tre strade. Sono esercizi dimostrativi costruiti su ipotesi di lavoro, non casi seguiti dallo Studio, e servono solo a mostrare come cambiano gli esiti al variare del percorso.

Prima simulazione — S.r.l. con squilibrio colmabile

Ipotesi: S.r.l. con attivo liquidabile stimato in 213.600 € (immobile strumentale 168.000 €, crediti esigibili 31.400 €, magazzino 14.200 €) e passivo complessivo di 247.900 €, di cui 39.500 € verso fornitori strategici. Squilibrio: 34.300 €. Causa di scioglimento accertata dagli amministratori il 14 aprile; nomina del liquidatore iscritta il 6 maggio.

Con l’opzione 1, i soci versano 34.300 € in conto capitale prima dell’avvio del riparto: la capienza si ricostituisce, il liquidatore paga integralmente i creditori, deposita il bilancio finale, attende i novanta giorni per il reclamo e ottiene la cancellazione. Nessun creditore residuo, nessuna base per un’azione ex art. 2495 c.c.

Con la stessa ipotesi ma senza il versamento dei soci, il liquidatore che procedesse comunque al riparto distribuendo il residuo si esporrebbe personalmente per l’intero importo lasciato scoperto, e i creditori insoddisfatti avrebbero titolo per agire tanto verso di lui quanto verso i soci nei limiti di quanto percepito.

Con l’opzione 3, l’apertura di una procedura concorsuale su un attivo di 213.600 € produrrebbe, al netto delle spese di procedura, un realizzo inferiore a quello ottenibile in via volontaria, in cambio di un percorso di durata pluriennale. Su questo profilo di numeri la strada ordinaria è quasi sempre la più efficiente per tutti, creditori compresi.

Seconda simulazione — S.r.l. con ramo d’azienda vendibile

Ipotesi: stessa società, ma passivo salito a 487.300 € per effetto di esposizioni bancarie e fornitori scaduti, attivo liquidabile atomisticamente 198.400 €, presenza di un ramo d’azienda con commesse attive che un concorrente valuta 260.000 € se acquisito libero da debiti. Prima notifica di pignoramento presso terzi il 9 febbraio.

Con l’opzione 1, la liquidazione ordinaria vende i beni separatamente: realizzo 198.400 €, copertura del passivo intorno al 41%, creditori insoddisfatti per circa 288.900 €, che si rivolgeranno a soci e liquidatore.

Con l’opzione 2, l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive blocca il pignoramento; la cessione del ramo, autorizzata dal tribunale senza subentro nei debiti pregressi, realizza 260.000 € cui si aggiungono 62.000 € dalla liquidazione dei beni non ceduti; l’esito è una proposta di concordato semplificato che offre ai chirografari una percentuale superiore a quella ricavabile dall’alternativa liquidatoria giudiziale. La differenza fra le due strade, in questa ipotesi, non è procedurale: è di 123.600 € di risorse in più per i creditori.

Con l’opzione 3, l’apertura della liquidazione giudiziale dopo la dispersione delle commesse riporterebbe il realizzo verso i valori atomistici, con in più l’esame delle revocatorie sui pagamenti degli ultimi mesi.

Terza simulazione — impresa individuale sotto soglia

Ipotesi: impresa individuale con attivo residuo 18.700 €, debiti per 156.400 €, ricavi degli ultimi tre esercizi sempre inferiori a 200.000 €. Cancellazione dal registro delle imprese comunicata il 22 gennaio.

Con la sola cancellazione, l’attività cessa ma il titolare resta debitore dell’intero importo con tutto il suo patrimonio presente e futuro: nessun effetto liberatorio, esecuzioni individuali che proseguono.

Con l’accesso alla liquidazione controllata, il patrimonio disponibile viene liquidato sotto la vigilanza degli organi della procedura e il debitore persona fisica può conseguire l’esdebitazione dai debiti residui. È l’unica delle strade descritte che produce, per la persona fisica, un effetto liberatorio. Va inoltre considerato che il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale previsto in via generale.

Quarta simulazione — il peso del ritardo

Ipotesi: S.r.l. il cui patrimonio netto, alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento (31 marzo), ammontava a -46.800 €. Gli amministratori non accertano la causa, proseguono l’attività ordinaria per quattordici mesi e depositano l’accertamento solo il 27 maggio dell’anno successivo, quando il patrimonio netto è sceso a -211.500 €.

Con l’opzione 1, la liquidazione volontaria avviata a quel punto si trova a gestire uno squilibrio quadruplicato, e i creditori insoddisfatti dispongono di un parametro immediato per quantificare il danno: la differenza fra i due netti patrimoniali, pari a 164.700 €, è l’importo su cui si costruisce l’azione di responsabilità verso gli amministratori.

Con l’opzione 2 attivata a marzo, all’emergere della causa di scioglimento, le trattative si sarebbero svolte su un passivo di dimensioni ancora negoziabili e con un’azienda ancora funzionante da offrire al mercato.

Con l’opzione 3, il curatore nominato dopo il ritardo esamina i quattordici mesi di gestione, i pagamenti eseguiti in quel periodo e la loro selettività. Il tempo, in questa materia, non è neutro: ogni mese di attesa non rinvia il problema, lo quantifica.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette in fila i parametri che pesano davvero nella scelta. Va letta tenendo presente che nessuna riga, da sola, decide: è la combinazione fra capienza patrimoniale, presenza di asset vendibili e natura del soggetto — società o persona fisica — a orientare la strada. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia e di pubblicità legale previsti dalla legge.

ParametroLiquidazione volontariaComposizione negoziata e concordato semplificatoLiquidazione giudiziale / controllata
TempiGovernabili dall’interno; almeno novanta giorni fra deposito del bilancio finale e cancellazioneTrattative con durata iniziale semestrale prorogabile; sessanta giorni dalla relazione finale per la proposta; omologa a seguirePluriennali; la liquidazione controllata ha durata minima triennale
ComplessitàMedio-bassa; adempimenti societari e cameraliAlta; piattaforma telematica, esperto indipendente, autorizzazioni giudiziali, attestazioniAlta; organi della procedura, accertamento del passivo, programma di liquidazione
Rischi in caso di esito negativoAzioni verso soci e liquidatore ex art. 2495 c.c.; apertura di procedura concorsuale entro un anno ex art. 33 CCIIInammissibilità della proposta e successiva istanza di apertura della liquidazione giudizialeRevocatorie, azioni di responsabilità, esdebitazione negata in caso di condotte ostative
Effetti sulle esecuzioni in corsoNessun effetto: pignoramenti e precetti proseguonoSospensione tramite misure protettive confermate dal tribunaleImprocedibilità delle azioni esecutive individuali dall’apertura
ReversibilitàAlta: revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487-ter c.c. fino alla cancellazioneMedia: l’archiviazione della composizione negoziata non preclude altri strumentiNulla: la procedura prosegue fino alla chiusura
Costi di giustiziaDiritti camerali e imposte di bollo per gli adempimenti al registro delle imprese; onorari notarili ove richiestiContributo unificato per i procedimenti giudiziali attivati; compenso dell’esperto e dell’ausiliario secondo i parametri di leggeContributo unificato; spese di procedura e compensi degli organi in prededuzione
Effetto liberatorio per la persona fisicaNessunoSolo nei limiti dell’esdebitazione conseguibile nelle procedure collegateSì: esdebitazione al ricorrere delle condizioni di legge

I criteri per scegliere

Nessuno dei percorsi descritti è in assoluto migliore degli altri. Quello che segue è il ragionamento condizionale che, nella pratica, consente di restringere il campo.

Primo criterio: la capienza del patrimonio rispetto al passivo. Se l’attivo realizzabile copre integralmente i debiti, o li copre con l’aggiunta di risorse che i soci sono realmente in grado di versare — non che dichiarano di poter versare — la liquidazione volontaria è la strada naturale. Se la copertura è parziale e strutturale, la liquidazione volontaria diventa il modo più rapido per trasferire il problema sui soci e sul liquidatore.

Secondo criterio: l’esistenza di un asset che il mercato paga più di quanto valga smontato. Se esiste un ramo d’azienda, un contratto pluriennale, un marchio con seguito, un portafoglio clienti, la composizione negoziata offre lo strumento — la cessione autorizzata senza subentro nei debiti pregressi — che consente di incassarne il valore pieno. Se invece l’azienda è ormai un insieme di beni disaggregati, quello strumento non ha nulla su cui operare.

Terzo criterio: la natura del soggetto che deve chiudere. Per una società di capitali il problema è estinguere l’ente limitando le ricadute su soci e liquidatore. Per un imprenditore individuale o per un socio illimitatamente responsabile il problema è opposto e più serio: la cancellazione non libera dai debiti, e solo un percorso concorsuale conduce all’esdebitazione. Chiudere la partita IVA senza affrontare il passivo, in questi casi, non risolve nulla.

Quarto criterio: la pressione esecutiva già in atto. Se ci sono pignoramenti in corso o istanze di apertura della liquidazione giudiziale già depositate, il tempo disponibile si riduce drasticamente e l’unica opzione che offre una protezione immediata è quella che passa dalle misure protettive. Muoversi dopo l’assegnazione delle somme significa scegliere fra ciò che è rimasto.

Quinto criterio: la qualità della documentazione contabile e la storia degli ultimi diciotto mesi. Scritture disordinate, pagamenti preferenziali recenti, prelievi non giustificati, atti dispositivi verso parti correlate: sono elementi che un curatore esamina come prima cosa e che, se presenti, rendono imprudente qualunque strada che non li affronti in modo trasparente. Il criterio non serve a scegliere per paura, ma a scegliere sapendo cosa verrà guardato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: sono le tre abilitazioni che coprono, rispettivamente, la difesa della scelta nei gradi di giudizio, il percorso negoziale e il perimetro delle imprese sotto soglia.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì, e le direzioni non sono simmetriche. Dalla liquidazione volontaria si può passare a uno strumento di regolazione della crisi finché la cancellazione non è iscritta, e l’assemblea può anche revocare lo stato di liquidazione. Dalla composizione negoziata si può accedere al concordato semplificato o ad altri strumenti. Dalla liquidazione giudiziale, invece, non si torna indietro: quella è una porta a senso unico.

E se scelgo la strada sbagliata? Il costo dell’errore non è simmetrico. Sbagliare per eccesso di prudenza — accedere a una procedura concorsuale quando sarebbe bastata una liquidazione ordinaria — costa tempo e controllo. Sbagliare per difetto — cancellare una società insolvente sperando che il tempo copra tutto — costa le azioni personali verso soci e liquidatore e, per dodici mesi, l’esposizione all’apertura di una procedura concorsuale.

Se cancello la società, i creditori non possono più farci nulla? Possono, e i canali sono due: i soci, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e il liquidatore, quando il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

Quanto tempo devo aspettare prima di poter dire che è finita? Per il rischio concorsuale, un anno dalla cessazione dell’attività. Per le azioni verso soci e liquidatore, i termini di prescrizione ordinari delle rispettive azioni. Per la conservazione dei libri sociali depositati al registro delle imprese, dieci anni.

I creditori possono opporsi alla chiusura? Non esiste un potere generale di veto sulla liquidazione volontaria, ma esistono strumenti indiretti: il creditore che ritenga di essere stato pretermesso può agire verso soci e liquidatore dopo la cancellazione, e il creditore che ravvisi lo stato di insolvenza può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale entro l’anno dalla cessazione dell’attività. Nel concordato semplificato manca il voto, ma i creditori sono sentiti e possono contestare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

Se ho dipendenti, cambia la scelta? Cambia il peso di alcuni criteri. I crediti di lavoro godono di privilegio e l’intervento del Fondo di garanzia presso l’INPS per il trattamento di fine rapporto e le ultime mensilità presuppone determinati passaggi formali, che nelle procedure concorsuali seguono canali definiti e nella liquidazione volontaria richiedono invece l’accertamento del credito. La presenza di personale, inoltre, rende più concreta l’ipotesi di una cessione di ramo d’azienda e quindi più attraente il percorso negoziale.

Ho già smesso di operare da tempo e non ho depositato i bilanci: cambia qualcosa? Sì, e non in meglio. Il mancato deposito dei bilanci di liquidazione per tre anni consecutivi apre la strada alla cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, che produce gli stessi effetti estintivi della cancellazione richiesta — senza però che nessuno abbia governato il riparto, mappato il passivo o messo al riparo la posizione degli organi sociali.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in forma sintetica; per l’applicazione al caso concreto ogni massima va letta insieme alla motivazione.

Sulla liquidazione volontaria, l’estinzione e le responsabilità che ne seguono

Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625. Nella responsabilità dei soci per i debiti della società estinta, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione costituisce, oltre al tetto massimo dell’esposizione personale, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione passiva; se contestata, deve essere provata da chi agisce. È la pronuncia che fissa il punto di equilibrio fra tutela del creditore e limite di responsabilità del socio, e va conosciuta prima di chiudere qualunque liquidazione con posizioni scoperte.

Cass. civ., Sez. III, ord. 1° giugno 2026, n. 17350. In linea con l’impostazione delle Sezioni Unite, l’onere di dimostrare la percezione di somme in base al bilancio finale grava sul creditore che agisce contro l’ex socio, insieme alla prova della qualità di socio. Rilevante perché conferma che la cancellazione non consegna automaticamente al creditore un titolo verso i soci.

Cass. civ., Sez. V, ord. 24 giugno 2025, n. 16916. Il presupposto della riscossione integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione dei soci, la cui responsabilità permane anche in assenza di distribuzione dell’attivo, restando opponibile al creditore il limite quantitativo. Va letta in parallelo alla precedente: il perimetro processuale e quello sostanziale non coincidono.

Cass. civ., 25 luglio 2025, n. 30166. La responsabilità per i debiti della società estinta si configura nei confronti dei soci indipendentemente dalla percezione di somme liquide risultanti dal bilancio finale. Rileva perché mostra che l’assenza di riparto non è, di per sé, uno scudo.

Cass. civ., 7 aprile 2025, n. 9085. La cancellazione dal registro delle imprese — di società di persone come di capitali — determina un fenomeno successorio per cui i rapporti obbligatori non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seconda del regime dei debiti sociali pendente societate. È il principio che smentisce l’idea della cancellazione come azzeramento.

Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2026, n. 1650. I crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale si presumono tacitamente rinunciati, con esclusione del fenomeno successorio verso ex soci e liquidatori salvo prova contraria. È la ragione per cui i contenziosi attivi pendenti vanno appostati prima della cancellazione, e non dopo.

Cass. civ., Sez. V, ord. 6 luglio 2025, n. 18387. La cancellazione anteriore alla notifica dell’atto impositivo determina il difetto di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla, con conseguente improponibilità dell’impugnazione proposta per conto dell’ente estinto. Utile per comprendere che l’estinzione opera anche a sfavore di chi vorrebbe difendere la società.

Cass. civ., 25 maggio 2025, n. 13862. Per le cancellazioni anteriori all’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, l’estinzione e la cessazione della capacità processuale operano senza il differimento introdotto da quella norma, priva di efficacia retroattiva, e il difetto è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Rileva per le posizioni risalenti ancora pendenti.

Sulla composizione negoziata e sul concordato semplificato

Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641. Il controllo del tribunale sulla proposta di concordato semplificato non si esaurisce nella verifica formale delle attestazioni contenute nella relazione finale dell’esperto, ma si estende alle condizioni di ammissibilità e all’esame della fattibilità e della non manifesta implausibilità della proposta. È la pronuncia che ha innalzato l’asticella della qualità del piano.

Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Il provvedimento reso nella fase di scrutinio della ritualità non ha carattere decisorio e non è autonomamente ricorribile per cassazione, applicandosi in via analogica la disciplina dettata per il concordato preventivo; nel merito, le risorse liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione di crediti da finanziamenti autorizzati in composizione negoziata non costituiscono risorse esterne, neppure con vincolo di postergazione. Ha un peso sistemico che va oltre il concordato semplificato.

Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 544. Al concordato semplificato può accedere anche il debitore già insolvente, coerentemente con l’ammissibilità dell’accesso alla composizione negoziata tanto in situazione di squilibrio quanto di crisi o di insolvenza conclamata. Chiarisce che l’insolvenza non preclude di per sé la via negoziale.

Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. La Corte si è pronunciata sull’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e sulla concessione delle misure protettive in pendenza di una domanda di concordato, definendo i confini del potere del tribunale in questa sovrapposizione. Rilevante quando la scelta va compiuta mentre un procedimento è già in corso.

Sulle procedure liquidatorie concorsuali e sui limiti temporali

Cass. civ., Sez. I, ord. 1° aprile 2025, n. 8647. Ai fini del rispetto del termine annuale, assume rilievo l’iscrizione del decreto con cui il giudice del registro ordina la cancellazione di una precedente cancellazione, con la connessa presunzione di prosecuzione dell’attività e la conseguente assoggettabilità a procedura concorsuale. Dimostra che il conteggio dell’anno non è un automatismo di calendario.

Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2024, n. 14414. La società incorporata per fusione e cancellata dal registro delle imprese può, se insolvente, essere assoggettata a procedura concorsuale entro l’anno dalla cancellazione. Rileva per le operazioni straordinarie usate come alternativa alla liquidazione.

Cass. civ., Sez. I, ord. 2025, n. 14345. La società cancellata conserva, per finzione giuridica funzionale al procedimento concorsuale, la capacità processuale necessaria a difendersi e a impugnare, ed è rappresentata da chi ne era legale rappresentante al momento della cancellazione; gli ex soci non hanno tale legittimazione. Va tenuta presente da chi ha già cancellato e riceve un’istanza.

Cass. civ., 29 settembre 2025, n. 26370. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale si considera validamente notificata mediante deposito presso la casa comunale quando la società cancellata non abbia mantenuto attivo l’indirizzo PEC per l’anno successivo alla cancellazione, trattandosi di irreperibilità colpevole. È il motivo per cui la PEC non va dismessa il giorno della cancellazione.

Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione secondo le regole richiamate dalla disciplina del concordato preventivo; il mancato rispetto costituisce causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, senza attendere il giudizio di omologazione. Rilevante per le imprese sotto soglia che tentino la via negoziale.

Cass. civ., Sez. I, n. 28576/2025. La relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata va verificata, ai fini dell’apertura, sotto il profilo sostanziale e non meramente formale. Conferma che anche nel percorso del sovraindebitamento la qualità dell’istruttoria conta.

Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638. La Corte ha affrontato la legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e la possibile considerazione del finanziamento soci come debito della società. Utile per valutare da chi può realmente arrivare l’iniziativa.

Corte d’Appello di Ancona, n. 211/2025. La liquidazione controllata costituisce lo strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento e può essere disposta quando in concreto non sia possibile aprire la liquidazione giudiziale, come nel caso dell’imprenditore individuale cancellato da oltre un anno. Rileva per chi ha già chiuso la ditta e resta con il passivo.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un bivio come questo, il ruolo di uno studio non è indicare la strada più comoda ma accertare quale delle strade regge davvero davanti al giudice nel caso concreto. In particolare:

  1. Ricostruiamo la situazione patrimoniale reale confrontando le scritture contabili con le visure, le centrali rischi e gli estratti conto, per stabilire se l’attivo è capiente o se lo squilibrio è strutturale.
  2. Verifichiamo la data effettiva in cui si è verificata la causa di scioglimento e la confrontiamo con quella dell’accertamento iscritto, perché è su quel disallineamento che si costruiscono le contestazioni ex art. 2486 c.c.
  3. Mappiamo il passivo posizione per posizione, distinguendo crediti certi, contestabili e prescritti, e individuiamo quali sono realmente transabili prima del deposito del bilancio finale.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al tribunale nel caso specifico, mettendo a confronto il realizzo atteso da ciascuna e i rischi personali che ciascuna lascia aperti per soci, amministratori e liquidatori.
  5. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica, curando il test di risanabilità e la documentazione che l’esperto esaminerà per primo.
  6. Chiediamo al tribunale le misure protettive quando le esecuzioni in corso stanno distruggendo valore, e ne curiamo la conferma nel procedimento previsto dal Codice della crisi.
  7. Costruiamo la proposta di concordato semplificato verificando in anticipo la qualificazione delle risorse destinate ai creditori, alla luce dei limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità sulle risorse esterne.
  8. Assistiamo il debitore sotto soglia nel percorso di liquidazione controllata, curando i rapporti con l’OCC e la costruzione della relazione che il tribunale valuterà nel merito.
  9. Difendiamo soci e liquidatori nelle azioni ex art. 2495 c.c., contestando la prova della percezione di somme e la ricostruzione del nesso fra condotta del liquidatore e mancato pagamento.
  10. Curiamo gli adempimenti finali della chiusura — deposito dei libri sociali, gestione della PEC nell’anno successivo, verifica delle posizioni residue — perché è lì che si annidano i vizi che riaprono la partita.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia che si decide su un bivio, l’abilitazione che pesa di più è quella del cassazionista: la scelta compiuta oggi va difesa domani, e chi l’ha impostata deve poterla sostenere in ogni grado senza che il fascicolo passi di mano. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione — stesso difensore, stessa linea difensiva, nessuna ricostruzione da capo — è ciò che impedisce che un’impostazione corretta si perda nel passaggio da un grado all’altro. A questo si affianca lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile e la strategia giuridica procedono in parallelo, perché in materia di chiusura d’impresa il numero e la norma non sono separabili.


In conclusione

I passi necessari per chiudere un’azienda non sono una lista uguale per tutti: sono la conseguenza di una scelta preliminare fra la liquidazione volontaria, il percorso negoziale con eventuale concordato semplificato e le procedure liquidatorie concorsuali. Ciascuna di queste strade è legittima e praticabile; nessuna è adatta a tutte le situazioni; e sbagliarla non costa soltanto tempo, costa la responsabilità personale di chi ha firmato gli atti e, per la persona fisica, la possibilità stessa di liberarsi dai debiti.

Lo Studio Monardo interviene su questa materia con le abilitazioni che le corrispondono una per una: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il percorso di composizione negoziata da cui passa l’uscita ordinata dal mercato, il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC per le imprese sotto soglia e per l’imprenditore individuale che ha bisogno dell’esdebitazione, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la ricostruzione delle esposizioni, e la qualifica di cassazionista per sostenere la scelta fino all’ultimo grado. Non analizzeremo il tuo caso promettendoti un risultato: verificheremo i numeri, misureremo i rischi di ciascuna strada e costruiremo con te la soluzione che regge.

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