È Possibile Salvare L’Attività Anche Se Ci Sono Molti Debiti?

Questa è, in assoluto, la domanda che ci viene rivolta più spesso: al telefono, in prima consulenza, spesso a voce bassa, come se chiederlo fosse già ammettere una sconfitta. Abbiamo raccolto qui le domande che riceviamo davvero — con le parole con cui ci vengono poste — e abbiamo dato a ciascuna una risposta completa, senza giri di parole.

Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), profondamente rimaneggiato dal decreto correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), che ha spostato il baricentro del sistema dalla liquidazione al risanamento. Accanto alla composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies CCII) convivono oggi il concordato preventivo in continuità, gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato semplificato e — per le imprese sotto soglia — il concordato minore. Sono strade diverse, con presupposti diversi, e sbagliare strada costa quasi sempre l’azienda.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dall’interno del ruolo che il legislatore ha costruito per condurla, e questo cambia il modo in cui si imposta un tavolo con banche e fornitori. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che consente di seguire anche le imprese minori, quelle che restano fuori dal concordato preventivo e dalla liquidazione giudiziale. E poiché sul debito finanziario e su quello fiscale si gioca quasi sempre la partita, coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario.

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“Ma davvero un’azienda piena di debiti si può salvare, o è una cosa che si dice e basta?”

Sì, si può — ma non sempre, non con qualunque livello di debito e quasi mai se si arriva tardi. Le rispondo con i numeri, perché su questo tema le opinioni valgono poco.

L’Osservatorio semestrale di Unioncamere sulla composizione negoziata, giunto alla nona edizione, ha censito oltre 4.800 istanze presentate dal novembre 2021 al 1° luglio 2026, con circa 169 mila lavoratori coinvolti. Nel secondo trimestre 2026 il tasso di successo delle composizioni negoziate è salito al 28,2%, contro il 20,2% del primo trimestre e una media 2025 intorno al 22%. Tradotto: poco meno di un’impresa su quattro che imbocca questa strada la conclude con un accordo che tiene in vita l’attività.

Non è una lotteria: è un dato che si spiega. Lo stesso Osservatorio evidenzia che le imprese che chiudono positivamente il percorso arrivano al tavolo in condizioni diverse da quelle che falliscono. Tra chi ha successo, il 22,7% aveva sofferenze bancarie pregresse; tra chi fallisce, il 38,8%. Chi arriva prima, con i conti ancora leggibili e qualche linea di credito viva, ce la fa molto più spesso di chi arriva quando la banca ha già segnalato, i fornitori hanno già chiuso i rubinetti e i decreti ingiuntivi sono già diventati pignoramenti.

L’altro dato che va detto con onestà: funziona meglio per le imprese strutturate. Le microimprese sotto soglia rappresentano solo il 4% delle composizioni negoziate avviate. Non perché la legge le escluda — non le esclude affatto — ma perché spesso non hanno chi legga loro i numeri per tempo. Per loro, come vedremo, la strada tecnica è un’altra: il concordato minore.

Quindi la risposta è sì, con una precisazione che vale come premessa a tutto il resto: il debito, da solo, non decide nulla. Decide il rapporto tra il debito e quello che l’attività è ancora capace di produrre. Un’impresa con due milioni di debiti e un margine operativo sano è salvabile; una con trecentomila euro di debiti e nessun margine, no.

“Che differenza c’è tra salvare la società e salvare l’attività? Non è la stessa cosa?”

No, e la distinzione è la più importante di tutta questa guida.

La legge tutela la continuazione dell’attività d’impresa, non la sopravvivenza del soggetto giuridico che la esercita. Può capitare — capita spesso — che l’azienda continui a lavorare, che i dipendenti restino al loro posto, che i clienti non si accorgano di nulla, mentre la società titolare cambia o esce di scena.

Il Codice distingue infatti due forme di continuità. La continuità diretta: l’impresa prosegue in capo allo stesso imprenditore, che resta al timone e paga i creditori con i flussi generati dalla gestione. La continuità indiretta: l’azienda viene ceduta, conferita o affittata a un terzo che la fa proseguire, e il ricavato di quella cessione — di norma più alto di quanto renderebbe vendere i beni uno per uno — va a soddisfare i creditori.

Attenzione però, perché qui la giurisprudenza ha messo un paletto pesante. La Cassazione, con la sentenza n. 348 dell’8 gennaio 2025, ha chiarito che la continuità non è un’etichetta che si appiccica alla proposta: dove sia soltanto parziale, deve riguardare almeno una porzione significativa dell’attività d’impresa preesistente, mantenendone l’identità. Una proposta che chiama “continuità” la prosecuzione di un ramo residuale, mentre tutto il resto viene liquidato, non è un concordato in continuità e non ne ottiene i benefici.

Sullo stesso crinale si muove il Tribunale di Milano con il provvedimento del 6 febbraio 2026: le misure protettive non si confermano quando il progetto è, fin dall’origine, meramente liquidatorio. Nel caso deciso, la società intendeva dismettere il proprio unico asset — una piattaforma software — senza alcun programma di risanamento dell’impresa cedente: cessione di un bene, non salvataggio di un’attività.

Perché le interessa questa distinzione? Perché cambia l’obiettivo che le conviene porsi. Se lei mi dice “voglio salvare la mia s.r.l.”, stiamo cercando una cosa; se mi dice “voglio che i miei quattordici dipendenti continuino a lavorare e che il marchio non muoia”, ne stiamo cercando un’altra, spesso più raggiungibile.

“Quando è troppo tardi? C’è un punto oltre il quale non si torna più indietro?”

Il punto di non ritorno esiste, ma è molto più avanti di dove la gente crede — e molto più indietro di dove spera chi rimanda.

Fino a qualche anno fa la risposta era netta: davanti all’insolvenza conclamata restava solo il fallimento. Oggi non è più così. Il correttivo-ter ha esteso l’accesso alla composizione negoziata anche alle imprese che si trovano già in stato di insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile. È un cambio di paradigma: non conta più la qualifica formale dello squilibrio, conta la reversibilità.

Detto questo, il tempo lavora contro di lei in tre modi molto concreti.

Primo: erode il valore. Un’azienda che ha perso fornitori strategici, personale qualificato e affidamenti bancari vale meno — e meno vale, meno c’è da distribuire, meno il piano regge il confronto con l’alternativa liquidatoria.

Secondo: chiude le porte. La composizione negoziata presuppone che ci sia ancora un’impresa in funzionamento. Quando resta solo un patrimonio da dismettere, quello strumento non è più applicabile, come ha ribadito il già citato provvedimento milanese del febbraio 2026.

Terzo — e questo è il rischio che gli imprenditori sottovalutano di più — espone personalmente chi amministra. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Il Tribunale di Bari, con la pronuncia del 23 gennaio 2026, ha utilizzato il parametro degli adeguati assetti come criterio di responsabilità sostanziale e non meramente formale, in un giudizio conclusosi con una condanna risarcitoria di rilevantissima entità. Il ritardo, oggi, non è più solo un errore imprenditoriale: è una condotta giuridicamente valutabile.


“Concretamente, da dove si comincia? Vado in tribunale?”

No, e questa è la novità più utile del sistema attuale: si comincia fuori dal tribunale.

Il primo passo è l’istanza di nomina dell’esperto, che si presenta sulla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle Camere di commercio. Non serve un ricorso, non c’è un giudice che apre una procedura, non c’è una sentenza. Sulla piattaforma è disponibile un test pratico di autovalutazione che restituisce, prima ancora di depositare, un’indicazione sulla ragionevole perseguibilità del risanamento: è uno strumento che vale la pena compilare seriamente, con dati veri, perché è il primo specchio onesto in cui l’imprenditore si guarda.

All’istanza vanno allegati i documenti che fotografano l’impresa: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale ed economico-finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, certificazioni sui debiti fiscali e contributivi, un progetto di piano di risanamento. È qui che si vince o si perde la partita, molto più che nelle udienze successive: un’istanza documentata male produce un esperto scettico, e un esperto scettico produce una relazione finale che chiude ogni strada.

Una commissione istituita presso la Camera di commercio nomina poi l’esperto indipendente, scegliendolo tra i professionisti iscritti negli elenchi regionali. L’esperto non è un commissario e non è un curatore: non le toglie l’azienda, non ha poteri di gestione, non decide al posto suo. Il suo compito è convocare l’imprenditore, esaminare la situazione, e poi facilitare le trattative con i creditori — banche, fornitori, Fisco, dipendenti — verificando nel frattempo che il risanamento sia concretamente perseguibile. Se si convince che non lo è, lo scrive nella relazione finale, e a quel punto il percorso si chiude.

L’alternativa, quando l’impresa è già oltre la soglia del negoziabile o quando la struttura del debito richiede l’effetto vincolante di una procedura, è il deposito diretto di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi: concordato preventivo in continuità, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Anche in questo caso è possibile depositare la domanda “con riserva” ai sensi dell’art. 44 CCII, ottenendo un termine per presentare proposta, piano e documentazione. Ma è una scelta tecnica che va compiuta con cognizione: la domanda prenotativa produce effetti immediati e irreversibili sul rapporto con i creditori.

“Mentre tratto, i creditori possono continuare a pignorarmi?”

Possono, se lei non fa nulla per impedirlo. Se lo fa, no.

Con l’istanza di composizione negoziata — o con istanza successiva — l’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII. La richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese e da quel momento i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, né acquisire diritti di prelazione non concordati. Entro il giorno successivo alla pubblicazione va depositato il ricorso al tribunale per la conferma; il giudice fissa l’udienza entro dieci giorni e provvede, di regola, entro trenta giorni dal deposito. Non è un automatismo: il tribunale conferma le misure solo se le ritiene funzionali al buon esito delle trattative, e le revoca quando non lo sono.

Non è un dettaglio burocratico: secondo i dati dell’Osservatorio, l’83% delle istanze di composizione negoziata include la richiesta di blocco delle azioni esecutive. È lo scudo senza il quale nessuna trattativa seria è possibile, perché un creditore che può aggredirla domani non ha nessuna ragione per negoziare oggi.

La giurisprudenza di merito ha definito i contorni di questo scudo con notevole precisione. Il Tribunale di Vicenza, con il provvedimento dell’11 gennaio 2026, ne ha affermato gli effetti erga omnes e l’inconciliabilità con la procedura esecutiva già avviata. Il Tribunale di Parma, il 26 gennaio 2026, si è occupato di durata, proroga e revoca, ammettendo una misura cautelare che destinava alla procedura i canoni futuri di locazione di beni pignorati. Il Tribunale di Marsala, il 23 gennaio 2026, ha ammesso che il Presidente del collegio, in sede di reclamo, ripristini misure protettive precedentemente revocate. Il Tribunale di Verona, il 13 aprile 2026, ha riconosciuto — nella fase prenotativa ex art. 44 CCII — una misura cautelare inibitoria nei confronti del concedente in leasing.

C’è poi un fronte decisivo, quello bancario. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 21 gennaio 2026, ha esaminato in dettaglio i presupposti in presenza dei quali le linee di credito già concesse possano essere quantomeno sospese e le condizioni per il loro ripristino, precisando il rapporto con gli obblighi di vigilanza prudenziale gravanti sugli intermediari.

Sul piano dell’impugnabilità, infine, la Cassazione con la pronuncia n. 500/2026 ha qualificato le misure protettive come provvedimenti di natura cautelare, dichiarando inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto che rigetta il reclamo. La battaglia sulle misure protettive si vince davanti al tribunale della crisi, non in Cassazione: e questo significa che va vinta subito.

“Durante la procedura chi comanda in azienda? Mi mettono un commissario?”

Nella composizione negoziata, no: la gestione dell’impresa resta sua. È il tratto che distingue questo strumento da tutto ciò che lo ha preceduto e la ragione per cui molte imprese lo scelgono.

L’imprenditore conserva l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Deve però gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, e informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Se l’esperto ritiene l’atto pregiudizievole per i creditori, lo segnala per iscritto; se l’imprenditore procede ugualmente, l’esperto ne dà notizia iscrivendola nel registro delle imprese. È un sistema di trasparenza, non di sostituzione.

Alcuni atti, per produrre effetti particolarmente robusti, richiedono l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII: i finanziamenti con prededuzione, che consentono di ottenere nuova finanza dando al finanziatore una posizione privilegiata nell’eventuale procedura successiva; e il trasferimento dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., cioè senza che l’acquirente risponda dei debiti pregressi. Questa seconda autorizzazione è, in moltissimi casi, la chiave tecnica del salvataggio: è ciò che rende un’azienda indebitata effettivamente vendibile e quindi, paradossalmente, salvabile.

Il discorso cambia quando si accede a una procedura concorsuale vera e propria. Nel concordato preventivo l’imprenditore conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice delegato. E qui la Cassazione è severa: con la sentenza n. 1859 del 27 gennaio 2025 ha ribadito che il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi presuppone l’attestazione di un professionista indipendente sull’essenzialità di quelle prestazioni per la prosecuzione dell’attività e sulla loro funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, oltre all’autorizzazione del tribunale. Pagare “il fornitore indispensabile” senza passare da qui è uno degli errori che fanno saltare i concordati.

“Quanto dura tutto questo? Mi faccia capire i tempi.”

Dipende dalla strada, ma le do i numeri veri, perché la programmazione dei tempi è parte della strategia.

La composizione negoziata è costruita per essere rapida: l’incarico dell’esperto si considera concluso decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina se non è stata individuata una soluzione, con possibilità di prosecuzione quando le parti lo richiedono e l’esperto acconsente, o quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso alle misure protettive. I dati Unioncamere indicano in circa 320 giorni il tempo medio necessario ad accompagnare un’impresa lungo un percorso di risanamento concluso positivamente. Chi immagina di “prendere tempo” con questi strumenti si sbaglia di grosso: sono cronometri, non parcheggi.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Emersione dello squilibrioAttivazione dell’organo amministrativo“Senza indugio” (art. 2086 c.c.)Organo amministrativo e di controllo
Accesso alla composizione negoziataIstanza + test pratico + documentazioneNessun termine di legge (ma la tempestività incide sull’esito)Piattaforma telematica delle Camere di commercio
Nomina dell’espertoProvvedimento della commissioneEntro 5 giorni lavorativiCommissione presso la CCIAA
Richiesta di protezionePubblicazione dell’istanza nel registro imprese + ricorsoRicorso entro il giorno successivo alla pubblicazioneTribunale del luogo in cui ha sede l’impresa
Conferma delle misureUdienza e decretoUdienza entro 10 giorni; provvedimento di norma entro 30 giorni dal depositoTribunale
Durata della protezioneProrogaMassimo 240 giorni complessiviTribunale
TrattativeIncontri con i creditori180 giorni, prorogabili nei casi previstiEsperto indipendente
EsitoContratto, convenzione di moratoria, accordo ex art. 23 o accesso a uno strumentoRelazione finale dell’espertoEsperto → registro imprese
Concordato semplificatoRicorso ex art. 25-sexies CCIIEntro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finaleTribunale
Concordato preventivoDomanda, anche con riserva ex art. 44 CCIITermine giudiziale da 30 a 60 giorni, prorogabileTribunale

Una precisazione sui termini processuali, che riguarda chi ha già procedure esecutive in corso: la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e sospende, tra gli altri, i termini per le opposizioni esecutive — come i venti giorni dell’opposizione agli atti esecutivi. Non sospende invece i termini della composizione negoziata, che seguono la loro logica autonoma.

“E i debiti con il Fisco e con l’INPS? Quelli si possono ridurre o solo rateizzare?”

Si possono ridurre, ma la risposta cambia radicalmente a seconda dello strumento che sceglie. Questo è uno dei punti più tecnici dell’intera materia, e uno di quelli in cui l’assistenza sbagliata produce i danni peggiori.

Il correttivo-ter ha introdotto, con il comma 2-bis dell’art. 23 CCII, la possibilità di concludere un accordo transattivo sui debiti tributari all’interno della composizione negoziata: una deroga al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria che prima non esisteva. La proposta va corredata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale e dalla relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. Attenzione a due limiti: la transazione in composizione negoziata riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e non i contributi previdenziali, e soprattutto qui non esiste il cram down: se l’Agenzia delle Entrate dice no, è no. La ragione è coerente con la natura dell’istituto, che è pattizia e non conosce un giudizio di omologazione.

Il quadro cambia negli strumenti giudiziali. Negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII) il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria — il cosiddetto cram down fiscale — a determinate condizioni. Il correttivo-ter ha però innalzato in modo significativo le soglie minime di soddisfacimento dei crediti erariali richieste per l’omologazione forzosa negli accordi, portandole al 50% o al 60% a seconda dei casi, rispetto al 30-40% della disciplina transitoria previgente.

La giurisprudenza di legittimità ha nel frattempo chiuso diverse scappatoie. Con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 la Cassazione ha stabilito che l’accordo rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Con l’ordinanza n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha escluso l’omologazione forzosa quando gli unici creditori aderenti traggano il proprio titolo dalla stessa procedura di ristrutturazione anziché da rapporti anteriori. Con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, riferita al regime anteriore al correttivo, ha ribadito la necessità di un accordo — pur percentualmente insufficiente — con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva. Il messaggio è univoco: la transazione fiscale non è una scorciatoia per trattare solo con il Fisco, ma un tassello di una ristrutturazione che deve coinvolgere il mercato.

Da segnalare, in senso favorevole all’impresa, l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026: nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Il passato dell’imprenditore non è, di per sé, un ostacolo all’omologazione.

Vale infine ricordare che la composizione negoziata prevede misure premiali di natura fiscale — riduzione degli interessi al tasso legale, abbattimento delle sanzioni, possibilità di dilazioni più estese di quelle ordinarie — che si attivano al ricorrere dei presupposti di legge e che, nei piani a lungo termine, incidono in modo tutt’altro che marginale sulla sostenibilità.


“E se le trattative non portano a niente? Ho ancora carte da giocare?”

Sì, e più di una. La chiusura negativa della composizione negoziata non è un fallimento: è un bivio.

L’art. 23 CCII disegna una serie di uscite. Sul versante negoziale: il contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto con gli effetti del piano attestato ex art. 56. Sul versante giudiziale: l’accesso a un accordo di ristrutturazione dei debiti, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, al concordato preventivo — nei quali, come detto sopra, la proposta transattiva al Fisco può essere riformulata e, ricorrendone i presupposti, imposta con il cram down.

C’è poi lo strumento pensato esattamente per questo scenario: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Vi si accede soltanto quando l’esperto, nella relazione finale, dà atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno prodotto una soluzione, e la domanda va proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione di quella relazione. La sua caratteristica è dirompente: non c’è voto dei creditori. Il tribunale nomina un ausiliario, e omologa se verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e assicuri un’utilità a ciascuno di essi.

La Cassazione ha già costruito su questo istituto un corpo di regole preciso. Con la pronuncia n. 31641 del 4 dicembre 2025 ha chiarito la natura del controllo che il tribunale deve compiere ai fini dell’accesso alla procedura. Con l’ordinanza n. 620 del 12 gennaio 2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento reso in limine sulla ritualità della proposta, applicando analogicamente l’art. 47, comma 5, CCII. Con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 ha escluso che l’ausiliario e il commissario liquidatore siano litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo contro l’omologazione. Sul fronte del merito, la Corte d’appello di Genova, il 30 ottobre 2025, ha affrontato il rapporto tra il termine di sessanta giorni dell’art. 25-sexies e quello concesso ai sensi dell’art. 44 CCII nel concordato semplificato cosiddetto prenotativo, ritenendo che il primo riguardi soltanto il momento di presentazione della domanda.

Il concordato semplificato è liquidatorio, quindi non salva l’attività in senso stretto. Ma può salvarne il valore, evitando la disgregazione atomistica del patrimonio e consentendo, in molti casi, la cessione dell’azienda a un soggetto che la fa proseguire.

“Ho firmato fideiussioni personali per l’azienda: la protezione copre anche me e i miei beni?”

Questa è la domanda che, in prima consulenza, cambia il volto alle persone. E la risposta onesta è: in parte, e solo a condizioni precise.

Le misure protettive tutelano il patrimonio dell’impresa. La legge consente però di estenderle ai beni e ai diritti di terzi — tipicamente i soci illimitatamente responsabili o i garanti — quando siano funzionali all’esercizio dell’impresa. Il confine lo ha tracciato con nitidezza il Tribunale di Napoli nel provvedimento del 4 febbraio 2026: la protezione è riconoscibile se finalizzata a tutelare beni, anche di terzi, necessari all’esercizio dell’attività, ma non è tutelabile l’intero patrimonio dei fideiussori: solo gli specifici beni di loro proprietà che svolgano quella funzione. Tradotto: il capannone di proprietà del socio in cui l’azienda produce, sì; la seconda casa al mare del garante, no.

Il Tribunale di Milano, il 3 febbraio 2026, ha aggiunto un tassello sul piano funzionale: la misura cautelare inibitoria dell’escussione di una fideiussione bancaria non è riconoscibile quando il piano preveda la cessione del bene locato garantito, perché in quel caso la misura non serve più allo svolgimento delle trattative. Il criterio, insomma, è sempre lo stesso: la protezione segue il risanamento, non il patrimonio personale in quanto tale.

Sempre il Tribunale di Napoli, nella stessa decisione, ha dichiarato inaccoglibile l’istanza volta a inibire agli istituti di credito la segnalazione delle sofferenze alla Banca d’Italia: le misure protettive fermano le aggressioni, non riscrivono la storia creditizia dell’impresa.

Su questo terreno la difesa richiede competenze che raramente stanno in una sola persona. Occorre chi sappia leggere il contratto di garanzia e le sue eventuali nullità, chi sappia ricostruire il rapporto bancario sottostante, chi conosca la procedura concorsuale dal lato di chi la conduce. È esattamente il perimetro dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: avvocato cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che sui contratti di garanzia e sui rapporti con gli istituti di credito lavora quotidianamente insieme a commercialisti sullo stesso fascicolo.

“La mia impresa è piccola, sotto le soglie: questi strumenti valgono anche per me?”

La composizione negoziata sì, senza limiti dimensionali. Il concordato preventivo no: se lei non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, la sua strada si chiama concordato minore (artt. 74-83 CCII).

Vi accedono i professionisti, anche in forma societaria, le imprese minori prive dei requisiti dimensionali per la liquidazione giudiziale, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e in genere i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori. Ne resta escluso il consumatore puro, che ha uno strumento proprio. Il concordato minore può essere in continuità — volto alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, con conservazione della gestione in capo al debitore — oppure liquidatorio, e in questo secondo caso richiede l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Le regole, però, non sono più morbide solo perché l’impresa è piccola. La Cassazione, con la pronuncia n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione: nel concordato minore non si “salta” un creditore privilegiato per far quadrare i conti. La giurisprudenza di merito ha inoltre chiarito che, pur non essendo la meritevolezza un requisito di accesso, è necessaria una completa disclosure sulle cause del sovraindebitamento, perché i creditori possano esprimere un consenso informato.

Sul fronte dell’omologazione, la Corte ha precisato con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026 che l’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina specifica dell’omologazione forzosa, con la conseguenza che non opera il rinvio alle regole dettate per il concordato preventivo. E che il cram down funzioni davvero lo dimostra il Tribunale di Oristano, che con la sentenza del 9 dicembre 2025, n. 26, ha omologato un concordato minore in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, valorizzando il confronto numerico con lo scenario liquidatorio.

Il correttivo-ter ha inoltre modificato l’art. 77 CCII, introducendo l’inammissibilità della proposta quando il debitore abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti ed eliminando il precedente divieto legato all’accesso, nel medesimo periodo, ad altre procedure di sovraindebitamento.

“Ho già chiuso la partita IVA (o cancellato la società): posso ancora fare qualcosa?”

Per l’azienda, quasi certamente no. Per lei come persona, quasi certamente sì. Ma la porta che si è chiusa è una porta importante e conviene sapere quale.

La Cassazione, con la sentenza n. 20141/2026, ha affrontato una questione su cui la giurisprudenza di merito era divisa e ha affermato che la domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII. Il principio è stato confermato dall’ordinanza n. 20961/2026, che ne ha esteso la portata anche all’imprenditore individuale e anche quando la proposta abbia contenuto meramente liquidatorio. Cancellarsi dal registro delle imprese pensando di “chiudere e poi sistemare i debiti” è una delle mosse più autolesionistiche che si possano compiere.

Che cosa resta, allora? Restano la liquidazione controllata e, soprattutto, l’esdebitazione: la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, che è il vero traguardo per chi non ha più un’attività da difendere. Restano, per il debitore incapiente che non può offrire nulla, gli strumenti dedicati previsti dal Codice. E resta la ristrutturazione dei debiti del consumatore, se la posizione debitoria ha natura promiscua e il profilo lo consente: il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 13 marzo 2025, ha ammesso al concordato minore anche un soggetto sovraindebitato con situazione debitoria mista, già imprenditore individuale cancellato, in un caso in cui ricorrevano presupposti particolari.

La lezione operativa è una sola, e vale come regola generale: prima si sceglie lo strumento, poi si compiono gli atti — mai il contrario. Ogni gesto compiuto d’istinto (cancellare, cedere, intestare, svuotare) restringe il ventaglio delle soluzioni disponibili, e lo restringe in modo irreversibile.


“Rischio di perdere la casa?”

Le devo una risposta divisa in due, perché la forma giuridica della sua attività cambia tutto.

Se opera come ditta individuale, la risposta onesta è che il rischio esiste e non è teorico: l’imprenditore individuale ha un unico patrimonio, e non c’è separazione tra i beni dell’impresa e quelli personali. I creditori dell’attività sono, giuridicamente, i suoi creditori.

Se opera tramite una società di capitali, la separazione patrimoniale c’è ed è reale. Il problema, nella pratica, è che quasi sempre è stata erosa dalle garanzie personali: fideiussioni bancarie, avalli, pegni su beni personali. È da lì che passa l’aggressione, non dal debito sociale in quanto tale.

Che cosa si può fare in concreto. Primo: verificare la validità delle garanzie prestate, perché sui contratti di fideiussione — specie quelli conformi a schemi predisposti dagli istituti — esistono profili di invalidità che vanno esaminati caso per caso. Secondo: chiedere che le misure protettive coprano i beni personali funzionali all’esercizio dell’impresa, nei limiti che abbiamo visto sopra con il Tribunale di Napoli. Terzo: costruire il piano in modo che i creditori garantiti abbiano più convenienza a partecipare al risanamento che a escutere i garanti — che è, alla fine, l’unica protezione davvero solida.

Quello che nessun professionista serio può prometterle è che la sua abitazione sia intoccabile a prescindere. Chi glielo assicura in prima consulenza, senza aver letto un contratto e un estratto conto, le sta vendendo una rassicurazione, non una difesa.

“Se ci provo e va male, ho peggiorato la mia posizione?”

È una preoccupazione legittima, e la risposta va data con precisione perché è controintuitiva: nella maggior parte dei casi, il rischio maggiore non è tentare, è non tentare.

Il tentativo, se condotto correttamente, produce effetti che restano anche in caso di esito negativo: i finanziamenti autorizzati conservano la prededuzione, la cessione d’azienda autorizzata dal tribunale resta ferma, e soprattutto la relazione finale dell’esperto — se attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede — apre l’accesso al concordato semplificato. Chi non ha tentato nulla non ha nessuna di queste carte.

Il non-tentativo, invece, ha un costo che ricade personalmente su chi amministra. L’art. 2086 c.c. e l’art. 3 CCII impongono di rilevare tempestivamente gli squilibri e di attivarsi senza indugio. La giurisprudenza è ormai orientata a considerare l’omessa adozione di assetti adeguati non come irregolarità formale, ma come indice di negligenza gestionale valutabile in sede di azione di responsabilità, purché sia provato il nesso causale tra la carenza organizzativa e l’aggravamento del dissesto. Il già citato Tribunale di Bari, il 23 gennaio 2026, ha applicato questi principi con conseguenze risarcitorie di grande rilievo.

Ci sono però modi sbagliati di tentare, e vanno detti. Un piano costruito su numeri ottimistici non regge la verifica: la Cassazione, con la sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026, ha stabilito che la verifica di ammissibilità del concordato in continuità, secondo un criterio di legalità sostanziale, investe anche le modalità di determinazione del valore di liquidazione di cui all’art. 87 CCII. E la Corte ha chiarito, con l’ordinanza n. 10307 del 18 aprile 2025, che i crediti sorti nella fase esecutiva del concordato in continuità, una volta chiusa la procedura, non godono di prededuzione. Un tentativo fatto male non è un tentativo a metà: è un danno.

“Banche e fornitori verranno a saperlo? Perderò i clienti?”

In parte lo sapranno, ed è meglio che lei lo sappia prima di decidere.

La composizione negoziata è riservata nella sua fase di avvio: l’istanza non è pubblica, le trattative si svolgono in via confidenziale, l’esperto è tenuto alla riservatezza. Ma nel momento in cui lei chiede le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese: da quel momento la situazione è conoscibile da chiunque consulti la visura. È il prezzo dello scudo — e nella grande maggioranza dei casi vale la pena pagarlo, visto che l’83% delle imprese lo chiede.

I creditori vengono comunque convocati al tavolo, quindi banche, fornitori strategici, Fisco ed enti previdenziali sapranno. Ciò che cambia, e cambia molto, è come lo apprendono: da un percorso strutturato, con un esperto indipendente nominato da una commissione pubblica e un piano documentato, oppure da un decreto ingiuntivo notificato al concorrente che è anche loro cliente.

Sul fronte bancario, come già detto, l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca degli affidamenti, e il Tribunale di Milano nel gennaio 2026 ha ricostruito con precisione i presupposti che la disciplina di vigilanza prudenziale richiede perché le linee possano essere sospese. Ma non si può inibire la segnalazione delle sofferenze già maturate.

Il punto che tendo a sottolineare sempre è questo: la reputazione commerciale non si perde quando si apre una procedura di risanamento, si perde quando si smette di pagare senza spiegare perché. I fornitori che restano al fianco di un’impresa in composizione negoziata sono, quasi sempre, gli stessi che avrebbero interrotto la fornitura di fronte al silenzio.

“Quanto tempo ho davvero, se sono già arrivati decreti ingiuntivi e pignoramenti?”

Meno di quanto crede, più di quanto teme.

Se ci sono decreti ingiuntivi non ancora definitivi, i termini per l’opposizione sono brevi e perentori, e la loro scadenza cristallizza il debito trasformandolo in titolo esecutivo definitivo. Se è già stato notificato un atto di precetto, l’esecuzione può iniziare decorsi dieci giorni. Se il pignoramento è già stato eseguito, il tempo si misura sul calendario delle udienze e delle vendite. Ricordo, per completezza, che i termini per le opposizioni esecutive sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

Ma — e qui sta la risposta che interessa davvero — le misure protettive della composizione negoziata operano anche sulle procedure esecutive già avviate, come ha affermato il Tribunale di Vicenza l’11 gennaio 2026 riconoscendone gli effetti erga omnes e l’inconciliabilità con l’esecuzione in corso. Non è mai troppo tardi in senso assoluto: è troppo tardi rispetto a un singolo atto, mai rispetto all’intera strategia.

Il che significa che le due difese vanno condotte in parallelo, mai in sequenza. Da un lato le opposizioni esecutive, dove ci sono margini tecnici, per guadagnare tempo e ridurre l’esposizione. Dall’altro il percorso di risanamento, che è l’unico a poter risolvere il problema alla radice. Chi si limita a difendersi nelle esecuzioni vince qualche battaglia e perde l’azienda; chi imposta solo il risanamento senza presidiare le esecuzioni si trova il capannone venduto mentre tratta.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici. Non sono casi reali: sono esercizi che servono a far vedere come i conti determinano l’esito.

Prima ipotesi — S.r.l. metalmeccanica, continuità diretta.

Situazione di partenza: debiti complessivi per 1.847.000 €, così composti: 726.000 € verso banche (di cui 540.000 assistiti da ipoteca sul capannone), 615.400 € verso fornitori chirografari, 412.300 € tra erario e INPS, 93.300 € di canoni di leasing scaduti. L’azienda fattura 3,4 milioni con un margine operativo lordo di 187.000 € e ha quattordici dipendenti. Il capannone, in caso di vendita forzata, viene stimato 640.000 €; il macchinario venduto atomisticamente, 118.000 €.

Sviluppo: l’alternativa liquidatoria produce un attivo lordo di 758.000 €, che al netto delle spese di procedura e del privilegio soddisfa integralmente l’ipoteca, in parte i privilegiati e lascia ai chirografari una prospettiva intorno al 7-9%. Il piano di continuità diretta prevede invece la destinazione ai creditori dei flussi per cinque esercizi: 187.000 € di margine annuo, ridotti degli investimenti di mantenimento e degli oneri, generano circa 118.000 € annui distribuibili, cioè 590.000 € nell’arco del piano, cui si aggiunge finanza esterna del socio per 95.000 €.

Esito: i chirografari passano da una prospettiva dell’8% a una del 24% circa, il test di convenienza rispetto alla liquidazione è ampiamente superato, i quattordici posti di lavoro restano. Istanza di composizione negoziata depositata il 14 gennaio, esperto nominato il 21 gennaio, misure protettive confermate il 12 febbraio, accordo ex art. 23, comma 1, lett. c) CCII sottoscritto il 22 luglio. Se invece l’imprenditore avesse atteso dodici mesi, perdendo nel frattempo due commesse e gli affidamenti di cassa, il margine sarebbe sceso sotto i 90.000 € e il piano non avrebbe superato il confronto con la liquidazione.

Seconda ipotesi — Ditta individuale sotto soglia, concordato minore in continuità.

Situazione di partenza: debiti per 214.600 €, di cui 96.500 € tra erario e agente della riscossione (52.400 in privilegio), 61.200 € verso fornitori, 48.900 € verso banche non garantite, 8.000 € residui. L’attività — una piccola officina — produce un reddito netto che consente di destinare ai creditori 2.150 € al mese. Beni liquidabili: attrezzature e furgone per 34.500 €.

Sviluppo: nello scenario di liquidazione controllata l’attivo di 34.500 €, al netto delle spese, lascia ai chirografari una soddisfazione stimata intorno al 12%. Nel concordato minore in continuità, 2.150 € per sessanta mesi generano 129.000 €: dedotte le spese di procedura, i privilegiati vengono soddisfatti integralmente e ai chirografari residuano circa 68.000 € su 162.200 €, cioè poco più del 42%.

Esito: l’Agenzia delle Entrate esprime voto contrario, ma il tribunale omologa applicando l’omologazione forzosa prevista dall’art. 80, comma 3, CCII, valorizzando il confronto numerico con l’alternativa liquidatoria — esattamente la logica seguita dal Tribunale di Oristano nella sentenza del 9 dicembre 2025, n. 26. L’officina resta aperta e, a fine piano, il debitore accede all’esdebitazione per la parte non soddisfatta. Se invece lo stesso imprenditore si fosse cancellato dal registro delle imprese prima di depositare la domanda, il concordato minore gli sarebbe stato precluso alla luce della Cassazione n. 20141/2026, e gli sarebbe rimasta la sola liquidazione controllata con il 12%.

La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

In centinaia di prime consulenze, nessuno — davvero nessuno — ha mai esordito con questa domanda. Eppure è quella da cui dipende tutto il resto:

“Quanto varrebbe la mia azienda, oggi, se domani venisse liquidata?”

Sembra una domanda pessimista. È invece la domanda tecnicamente decisiva, perché il valore di liquidazione è il metro con cui viene misurata ogni proposta che lei presenterà. Il best interest test — il principio per cui nessun creditore può ricevere dal piano meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale — non è un adempimento formale: è il cancello. Se il piano non lo supera, non c’è omologazione, non c’è cram down, non c’è salvataggio.

E la Cassazione ha reso questo cancello ancora più stretto. Con la sentenza n. 22960 del 9 luglio 2026 ha affermato che la verifica di ammissibilità del concordato in continuità, condotta secondo un criterio di legalità sostanziale, riguarda anche le modalità di determinazione del valore di liquidazione di cui all’art. 87, comma 1, CCII. Il tribunale non si limita più a prendere atto della stima: ne controlla il metodo. Il caso deciso è emblematico — continuità indiretta fondata sull’offerta di un terzo a un prezzo superiore alla stima del compendio produttivo effettuata in ottica di liquidazione atomistica dei beni.

Le conseguenze pratiche sono tre, e sono controintuitive.

La prima: un valore di liquidazione stimato troppo basso non aiuta l’imprenditore, lo affossa. Rende la proposta apparentemente conveniente su carta e vulnerabilissima al primo creditore che contesti la perizia.

La seconda: il valore di liquidazione cambia nel tempo, e cambia in peggio. Un’azienda in funzionamento, con contratti attivi e personale formato, ha un valore di cessione che scompare quando l’attività si ferma. Ogni mese di attesa riduce contemporaneamente ciò che lei può offrire e ciò che i creditori vedrebbero altrove — ma il primo effetto è molto più rapido del secondo.

La terza: questa domanda va posta a chi sa rispondere. Non al commercialista che tiene la contabilità da vent’anni e conosce i costi storici, ma a chi sa come si stima un compendio aziendale in ottica liquidatoria e come quella stima viene contestata in tribunale. La prima cosa che chiediamo, quando un imprenditore si siede davanti a noi, non è quanto deve. È quanto vale ciò che ha.

“Ma i giudici cosa dicono?”

Le riporto i riferimenti su cui si regge tutto quello che ha letto finora, con gli estremi esatti, il principio e la ragione per cui conta per lei.

Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348 — La continuità aziendale, quando è soltanto parziale, deve riguardare almeno una porzione significativa dell’attività d’impresa preesistente, conservandone l’identità. Perché conta: impedisce di qualificare come “continuità” ciò che è sostanzialmente una liquidazione, e quindi di accedere al regime di favore che il Codice riserva ai piani in continuità.

Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 — Nel concordato in continuità l’omologazione può intervenire anche in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, quando la proposta sia approvata da almeno una classe qualificata; l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII va riferita al difetto di maggioranza, in coerenza con la Direttiva UE 2019/1023. Perché conta: limita il potere di veto delle minoranze dissenzienti e rende omologabili piani che, con la lettura opposta, sarebbero naufragati.

Cass. civ., n. 15593/2026 — Per l’omologazione trasversale nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 occorre che la classe che sostiene il concordato sia composta da creditori privilegiati non integralmente soddisfatti; la finanza esterna, non generata dalla prosecuzione dell’attività, è liberamente distribuibile e non concorre al valore eccedente quello di liquidazione. Perché conta: la finanza apportata dai soci o da terzi è una leva strategica proprio perché sfugge ai vincoli distributivi.

Cass. civ., 9 luglio 2026, n. 22960 — La verifica di ammissibilità del concordato in continuità, secondo un criterio di legalità sostanziale, investe anche le modalità di determinazione del valore di liquidazione ex art. 87 CCII. Perché conta: la perizia di stima è oggetto di sindacato del tribunale, non un allegato di rito.

Cass. civ., 22 aprile 2026, n. 10723 — Nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore. Perché conta: il passato dell’imprenditore non preclude di per sé l’omologazione forzosa sul dissenso del Fisco.

Cass. civ., 16 marzo 2026, n. 5918 — Ai fini dell’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione, nel regime anteriore al correttivo, occorre un accordo — pur percentualmente insufficiente — con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva. Perché conta: non si può costruire una ristrutturazione trattando solo con l’Erario.

Cass. civ., 7 dicembre 2025, n. 31892 — È inammissibile l’omologazione forzosa quando gli unici creditori aderenti traggano il proprio titolo dalla stessa procedura di ristrutturazione e non da rapporti anteriori. Perché conta: chiude una prassi elusiva ricorrente nella costruzione degli accordi.

Cass. civ., 17 dicembre 2024, n. 32954 — L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Perché conta: la transazione fiscale non è un accordo privato sottratto al controllo giurisdizionale.

Cass. civ., Sez. V, 27 gennaio 2025, n. 1859 — Il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi nel concordato in continuità presuppone l’attestazione di un professionista indipendente sull’essenzialità e sulla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, oltre all’autorizzazione del tribunale. Perché conta: è la regola che governa la sopravvivenza operativa dell’impresa durante la procedura.

Cass. civ., 18 aprile 2025, n. 10307 — I crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato in continuità, una volta chiusa la procedura, non godono di prededuzione. Perché conta: incide sulla capacità dell’impresa di procurarsi credito nella fase esecutiva del piano.

Cass. civ., 4 dicembre 2025, n. 31641 — Definisce l’ambito del controllo che il tribunale deve compiere ai fini dell’accesso al concordato semplificato. Perché conta: l’accesso all’unica procedura senza voto dei creditori non è automatico e va meritato sul piano documentale.

Cass. civ., 12 gennaio 2026, n. 620 — È inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. contro il provvedimento reso in limine sulla ritualità della proposta di concordato semplificato, con applicazione analogica dell’art. 47, comma 5, CCII. Perché conta: delimita i rimedi impugnatori e impone di giocare bene la partita nel primo grado.

Cass. civ., 16 gennaio 2026, n. 881 — Nel reclamo contro l’omologazione del concordato semplificato, l’ausiliario e il commissario liquidatore non sono litisconsorti necessari. Perché conta: semplifica il contraddittorio in fase di impugnazione.

Cass. civ., n. 500/2026 — Le misure protettive della composizione negoziata hanno natura cautelare; è pertanto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto che rigetta il reclamo. Perché conta: la partita sulle misure protettive si chiude davanti al tribunale della crisi.

Cass. civ., 28 ottobre 2025, n. 28574 — È inammissibile la proposta di concordato minore che non rispetti la graduazione delle cause legittime di prelazione. Perché conta: anche nelle procedure minori l’ordine dei privilegi non è derogabile.

Cass. civ., 16 maggio 2026, n. 14555 — L’art. 80, comma 3, CCII detta una disciplina specifica dell’omologazione forzosa nel concordato minore, con esclusione del rinvio alle regole del concordato preventivo. Perché conta: il cram down nel concordato minore ha presupposti propri, che vanno costruiti sin dal piano.

Cass. civ., n. 20141/2026 e ord. n. 20961/2026 — La domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ex art. 33, comma 4, CCII, anche per l’imprenditore individuale e anche per proposte liquidatorie. Perché conta: è l’errore irreversibile più diffuso tra le piccole imprese in crisi.

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 4 febbraio 2026 — Le misure protettive possono estendersi a beni di terzi necessari all’esercizio dell’impresa, ma non all’intero patrimonio dei fideiussori; è inaccoglibile l’istanza volta a inibire la segnalazione delle sofferenze alla Banca d’Italia. Perché conta: traccia il confine effettivo della protezione dei garanti.

Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 3 febbraio 2026 e 6 febbraio 2026 — La misura cautelare inibitoria dell’escussione di una fideiussione non è riconoscibile se il piano prevede la cessione del bene garantito; le misure protettive non si confermano quando il progetto è ab origine meramente liquidatorio. Perché conta: la protezione segue il risanamento, non il patrimonio in quanto tale.

Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026 — Le misure protettive hanno effetti erga omnes e sono inconciliabili con la procedura esecutiva già avviata. Perché conta: è la risposta a chi ha già subito un pignoramento.

Tribunale di Oristano, 9 dicembre 2025, n. 26 — Omologa un concordato minore in continuità nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, applicando il cram down sulla base del confronto con lo scenario liquidatorio. Perché conta: dimostra che l’omologazione forzosa funziona anche per le imprese più piccole.

Tribunale di Bari, 23 gennaio 2026 — Applica il parametro degli adeguati assetti ex art. 2086, comma 2, c.c. come criterio di responsabilità sostanziale, in connessione con la business judgment rule e con la prova del nesso causale. Perché conta: misura il costo personale del ritardo per chi amministra.

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Non “aiutiamo a capire”. Le elenco gli otto interventi che eseguiamo materialmente.

  1. Costruiamo la fotografia patrimoniale e finanziaria dell’impresa riclassificando i bilanci e la situazione infrannuale, e calcoliamo il valore di liquidazione del compendio aziendale con il metodo che il tribunale può sindacare — perché, come ha stabilito la Cassazione nel luglio 2026, è su quel metodo che si gioca l’ammissibilità.
  2. Redigiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma delle Camere di commercio, con il corredo documentale completo, il progetto di piano e il test pratico compilato su dati reali.
  3. Depositiamo il ricorso per le misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, e sosteniamo la conferma in udienza davanti al tribunale, calibrando l’estensione ai beni di terzi funzionali all’impresa nei limiti fissati dalla giurisprudenza più recente.
  4. Trattiamo al tavolo con banche, fornitori, Agenzia delle Entrate e INPS, predisponendo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII e la documentazione attestativa che ne condiziona l’accoglibilità.
  5. Chiediamo al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22 CCII: finanziamenti prededucibili e trasferimento d’azienda senza la responsabilità dell’art. 2560, comma 2, c.c., che è spesso ciò che rende un’azienda indebitata effettivamente cedibile.
  6. Predisponiamo il piano e la proposta di concordato in continuità, costruendo la formazione delle classi in funzione della ristrutturazione trasversale e verificando in anticipo la tenuta del confronto con l’alternativa liquidatoria.
  7. Per le imprese sotto soglia, costruiamo il concordato minore nel rispetto della graduazione delle prelazioni e con l’impianto documentale necessario a ottenere l’omologazione forzosa sul dissenso dei creditori pubblici.
  8. Presidiamo in parallelo le esecuzioni già pendenti, proponendo le opposizioni dove esistono margini tecnici, perché nessun risanamento sopravvive a un immobile venduto all’asta mentre si tratta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesa in modo particolare l’ultima di queste abilitazioni. Essere Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021 significa conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi la conduce: sapere quali informazioni l’esperto cerca, quali silenzi lo insospettiscono, che cosa rende una relazione finale favorevole anziché sterile. È un vantaggio che non si improvvisa, e che si somma alla qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC quando l’impresa è sotto soglia e la strada si chiama concordato minore.

Lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, senza passaggi di mano tra professionisti diversi: e su una materia in cui l’omologazione si gioca su principi enunciati dalla Suprema Corte pochi mesi prima, la continuità della linea difensiva vale quanto la sua correttezza. Sul singolo fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché un piano di risanamento è un documento giuridico e un documento contabile allo stesso tempo, e chi li costruisce separatamente produce un piano che non regge.

Tre cose da portarsi via

La prima. Il debito, da solo, non decide niente. Decide il rapporto tra il debito e ciò che l’attività è ancora capace di generare, e decide il confronto con quello che i creditori otterrebbero dalla liquidazione. Un’impresa molto indebitata ma con margine è salvabile; un’impresa poco indebitata e senza margine, no.

La seconda. Il tempo è la sola variabile che non si recupera. Ogni mese di attesa erode il valore che lei può offrire, chiude porte procedurali — la composizione negoziata presuppone un’impresa in funzionamento, il concordato minore presuppone un’impresa non cancellata — ed espone personalmente chi amministra.

La terza. Le mosse d’istinto costano più del debito. Cancellarsi dal registro delle imprese, cedere beni, pagare il fornitore “indispensabile” senza autorizzazione: sono gesti che sembrano soluzioni e sono preclusioni.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le qualifiche che la materia stessa richiede: l’abilitazione di Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC per le imprese sotto soglia, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per il fronte delle banche e del Fisco, e la difesa in Cassazione per quando la partita arriva all’ultimo grado. Non sono etichette: sono i quattro fronti su cui si decide se un’attività sopravvive.

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