Come Chiudere Un E-commerce Con Debiti Verso Fisco E I Marketplace

Chi vende online non chiude mai da un giorno all’altro. Chiude a rate, senza accorgersene: prima si allunga il ciclo di cassa, poi arriva la prima liquidazione IVA non versata, poi il marketplace trattiene un pagamento “per verifica”, poi il magazzino resta fermo e comincia a costare più di quanto renda. Quando l’imprenditore digita per la prima volta la parola “chiudere” in un motore di ricerca, la procedura è già partita da mesi — solo che l’ha guidata qualcun altro.

Chi sa che cosa succede dopo, e soprattutto quando succede, agisce nel momento in cui l’azione produce ancora un effetto: chi non lo sa arriva sempre un passo dopo, quando la finestra si è già chiusa. Questa guida ricostruisce l’intera cronologia della chiusura di un’attività di commercio elettronico gravata da debiti fiscali e da posizioni aperte con le piattaforme di vendita: dal giorno zero della decisione fino al ventiquattresimo mese, quando arrivano le cartelle e si apre — o si chiude definitivamente — la porta dell’esdebitazione. Ogni tappa ha i suoi atti, i suoi termini, le sue difese disponibili e le sue difese ormai precluse.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia perché la chiusura di un e-commerce indebitato sta sul crinale di tre competenze che l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è spesso l’ultima porta prima della cancellazione; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e la liquidazione controllata con esdebitazione è la porta che si apre dopo; coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è lì che si decide come trattare l’IVA, le ritenute e i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono tre fasi diverse della stessa cronologia, e servono tutte e tre nello stesso fascicolo.

📩 Non aspettare che sia il calendario a decidere per te: se stai valutando di chiudere il tuo e-commerce o l’hai già chiuso e ora ricevi atti dal fisco, scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.


La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di entrare nel dettaglio, serve la visione d’insieme. La chiusura di un’attività di vendita online non è un atto, è una sequenza di atti che si incastrano su calendari diversi e in parte sovrapposti: il calendario civilistico (la liquidazione e la cancellazione), quello fiscale (le dichiarazioni finali e i ruoli), quello contrattuale (i marketplace e i fornitori) e quello concorsuale (l’anno di esposizione alla liquidazione giudiziale e l’accesso alle procedure da sovraindebitamento).

Il calendario che segue è il filo conduttore di tutto l’articolo. Ogni riga rimanda alla sezione che la sviluppa.

MomentoChe cosa accadeTermini che si attivanoSezione
Giorno 0Decisione di chiudere e fotografia del passivoNessun termine di legge, ma decorrono già i termini fiscali in corsoGiorno 0
Giorni 1-15Spegnimento controllato delle vendite, ordini pendenti, resiTermini contrattuali di evasione ordine; obblighi verso i consumatoriGiorni 1-15
Giorni 10-45Reazione dei marketplace: limitazione, sospensione, riserva sui fondiPreavviso di 30 giorni per la cessazione del rapporto (Reg. UE 2019/1150, art. 4); 15 giorni per le modifiche ai T&C (art. 3)Giorni 10-45
Entro 30 giorni dalla cessazioneAdempimenti formali: cessazione IVA, Registro Imprese, INPS, SUAP30 giorni per la dichiarazione di cessazione IVA (art. 35, co. 3, DPR 633/1972); 30 giorni per l’iscrizione al Registro ImpreseEntro 30 giorni
Giorni 30-120Liquidazione: realizzo del magazzino, pagamento dei creditori, par condicio90 giorni di reclamo dal deposito del bilancio finale (art. 2492, co. 3, c.c.)Giorni 30-120
Mesi 4-10Dichiarazioni finali, rimanenze, autoconsumo, conto del fiscoTermini ordinari delle dichiarazioni annuali IVA e redditiMesi 4-10
Giorno della cancellazioneEstinzione del soggetto: società o impresa individuale5 giorni dalla scadenza dei 90 per l’iscrizione d’ufficio (art. 2495, co. 2, c.c.)Il giorno della cancellazione
Da cancellazione a mese 12L’anno di esposizione concorsuale1 anno per l’apertura della liquidazione giudiziale o controllata (art. 33, co. 1, CCII); 1 anno di PEC obbligatoriamente attiva (art. 33, co. 2, CCII)L’anno pericoloso
Mesi 6-24Cartelle, avvisi ai soci, azione ex art. 36 DPR 602/197360 giorni per il ricorso tributario (sospesi dal 1° al 31 agosto)Cartelle e avvisi
Oltre il mese 12Liquidazione controllata, esdebitazione, ripartenza3 anni di durata minima della liquidazione controllata (art. 279 CCII)Oltre il mese 12

Nove tappe, quattro calendari, decine di termini. Cominciamo dall’inizio.


Giorno 0: la fotografia del passivo e la scelta della porta

Cosa succede

Il giorno zero non è il giorno in cui si chiude: è il giorno in cui si smette di rimandare. Di solito coincide con un evento concreto — una comunicazione di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, una segnalazione di un creditore pubblico qualificato, una riserva improvvisa su un account marketplace che congela l’incasso di due settimane di vendite, oppure semplicemente il momento in cui il titolare apre il gestionale e capisce che il margine non copre più né le commissioni né la logistica.

Al giorno zero l’imprenditore deve fare una sola cosa, ma deve farla bene: la fotografia completa e datata del passivo. Non una stima, non un “circa”: un elenco per creditore, per importo, per data di scadenza e — questo è il punto che quasi nessuno mette a fuoco — per grado di privilegio. Perché la sequenza di ciò che accadrà nei mesi successivi dipende quasi interamente da tre variabili che si determinano oggi: la forma giuridica (impresa individuale o società di capitali), il superamento o meno delle soglie dell’imprenditore minore, e la composizione del passivo tra debiti fiscali, contributivi, verso piattaforme e verso fornitori.

La norma

L’articolo 2, comma 1, lettera d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) definisce imprenditore minore chi, congiuntamente, ha un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti — anche non scaduti — non superiori a 500.000 euro. Chi sta sotto tutte e tre le soglie non è assoggettabile a liquidazione giudiziale: la sua strada è quella delle procedure da sovraindebitamento. Chi le supera anche solo per una, invece, è un imprenditore “sopra soglia” e la liquidazione giudiziale è un’ipotesi concreta, purché i debiti scaduti e non pagati raggiungano i 30.000 euro previsti dall’art. 49, comma 1, CCII.

C’è poi un dato che al giorno zero quasi sempre è già maturato senza che il titolare lo sappia: le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati previste dall’art. 25-novies CCII. L’Agenzia delle Entrate segnala il debito IVA scaduto e non versato risultante dalle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 euro; l’INPS segnala il ritardo superiore a novanta giorni nel versamento dei contributi oltre le soglie di legge; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnala i carichi affidati, scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società. Queste segnalazioni non sono minacce: sono l’avviso che il sistema si è già accorto della crisi.

I termini che si attivano

Formalmente, al giorno zero nessun termine nuovo comincia a decorrere. Sostanzialmente, ne stanno già correndo parecchi: i sessanta giorni dalla notifica di eventuali cartelle già ricevute, i termini di decadenza dell’accertamento sulle annualità aperte, le scadenze di eventuali piani di rateizzazione in essere, il termine di adesione a definizioni agevolate in corso.

Ed è qui che cade il primo dato duro di calendario: la finestra della rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 82-101) si è chiusa il 30 aprile 2026. Chi ha presentato domanda in tempo ha ricevuto la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026 e ha visto scadere la prima o unica rata il 31 luglio 2026; chi non ha aderito non può più farlo. È l’esempio più nitido di che cosa significhi una finestra temporale: non è una porta che si può forzare dopo, è una porta che non esiste più.

Cosa può fare il debitore ora

Alla data odierna il debitore conserva quasi tutte le opzioni, ed è l’unico momento in cui è vero. Può richiedere l’estratto di ruolo completo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ricostruire ogni carico affidato, con data di affidamento e di notifica: è il documento da cui si capisce che cosa è prescritto, che cosa è ancora impugnabile e che cosa è definitivo. Può verificare se esistono piani di rateizzazione attivi o decaduti e valutare una nuova dilazione — il D.Lgs. 110/2024 ha riscritto l’art. 19 del DPR 602/1973 ammettendo, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026, fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per i debiti non superiori a 120.000 euro, con progressione crescente negli anni successivi e possibilità di piani più lunghi documentando la difficoltà.

Ma soprattutto, al giorno zero il debitore può ancora scegliere di non chiudere subito. È una scelta contro-intuitiva e per questo va detta con chiarezza: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è accessibile solo all’imprenditore in attività. Chi cancella l’impresa dal Registro delle Imprese si preclude quella strada per sempre. E dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) la composizione negoziata è diventata sensibilmente più utile per chi ha un debito fiscale rilevante, perché l’art. 23, comma 2-bis, CCII ha introdotto la transazione fiscale endo-negoziale: la possibilità di trattare dilazione e parziale falcidia dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali dentro le trattative, senza attendere una procedura concorsuale. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla materia con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, prima presa di posizione organica sui profili fiscali degli strumenti del Codice.

L’errore tipico di questa fase

L’errore del giorno zero è quasi sempre lo stesso: chiudere per stanchezza invece che per strategia. Il titolare di e-commerce, esaurito da mesi di gestione in perdita, disattiva gli account, chiude la partita IVA e si cancella dal Registro Imprese pensando di aver “chiuso il capitolo”. Ha invece fatto tre cose in una: ha rinunciato alla composizione negoziata, ha fatto partire l’orologio dell’art. 33 CCII e ha consegnato ai creditori una data certa da cui calcolare i propri termini. Non ha chiuso nulla: ha solo cambiato il proprio ruolo da imprenditore a debitore persona fisica.

Quanto dura realmente

La fase di diagnosi seria richiede tra le due e le sei settimane, e dipende quasi interamente dalla qualità della contabilità e dalla rapidità con cui si ottengono l’estratto di ruolo e gli estratti conto delle piattaforme. Chi ha un gestionale integrato e un commercialista aggiornato può arrivare alla fotografia completa in dieci giorni. Chi deve ricostruire due anni di transazioni marketplace da report scaricati a mano ci mette il doppio.


Giorni 1-15: lo spegnimento controllato del canale di vendita

Cosa succede

Il calendario ora corre, e corre su un binario che l’imprenditore non controlla del tutto: quello degli ordini già entrati. Nei primi quindici giorni dalla decisione, l’e-commerce deve smettere di vendere senza smettere di adempiere. Sono due cose diverse e trattarle come una sola è il modo più rapido per trasformare un debito fiscale in un contenzioso con centinaia di consumatori.

Concretamente: si disattivano i listing o si porta l’inventario a zero, si sospende la pubblicità, si evadono tutti gli ordini già accettati, si gestisce la coda dei resi e dei rimborsi, si comunica ai fornitori la sospensione degli ordini futuri. Se la logistica è affidata al marketplace, va programmata la rimozione dell’inventario dai magazzini della piattaforma — operazione che ha costi propri e tempi propri, e che se non viene fatta genera automaticamente commissioni di stoccaggio che continuano a maturare su un’attività ferma.

La norma

Qui il diritto rilevante non è quello fiscale ma quello dei contratti e del consumo. Gli ordini accettati sono contratti conclusi: la mancata consegna espone a responsabilità contrattuale ordinaria e, per gli acquisti dei consumatori, alle tutele del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), incluso il diritto di recesso di quattordici giorni e i rimedi per difetto di conformità. Verso i consumatori valgono anche i profili di pratica commerciale scorretta se si continua a raccogliere ordini che si sa di non poter evadere: un e-commerce che accetta pagamenti sapendo di essere in chiusura si espone a un rischio che va ben oltre il civile.

Sul piano IVA, ogni operazione conclusa in questa fase resta pienamente imponibile, e i rimborsi ai clienti richiedono le note di variazione in diminuzione previste dall’art. 26 del DPR 633/1972. Le note vanno emesse nei termini e con i presupposti che la norma richiede: chi rimborsa il cliente senza emettere la nota di variazione paga due volte, al cliente e all’erario.

I termini che si attivano

I termini di questa fase sono contrattuali e regolamentari più che legali: i tempi di spedizione promessi al cliente, i tempi di gestione dei resi imposti dai regolamenti delle piattaforme, i quattordici giorni di recesso del consumatore che decorrono dalla consegna. Nessuno di questi termini si sospende perché l’impresa sta chiudendo. È un punto che merita di essere ripetuto: la decisione di cessare l’attività è irrilevante per i contratti già in essere.

Cosa può fare il debitore ora

In questa finestra il debitore ha ancora la possibilità di preservare il valore residuo dell’attività invece di dissiparlo. Un e-commerce non è solo magazzino: è dominio, brand, base clienti profilata, storico delle recensioni, posizionamento organico, eventuali marchi registrati. Sono asset che valgono qualcosa se ceduti a un’impresa in attività e non valgono quasi nulla se abbandonati per sei mesi.

La cessione d’azienda o di ramo d’azienda è quindi una strada da valutare seriamente prima dello spegnimento, ma va costruita con estrema attenzione perché innesca due responsabilità automatiche: quella civile dell’art. 2560 c.c., per cui il cessionario risponde dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, e quella tributaria dell’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, per cui il cessionario risponde in solido, entro il valore dell’azienda, per imposte e sanzioni relative all’anno della cessione e ai due precedenti. Quest’ultima ha un correttivo prezioso e sottoutilizzato: la richiesta del certificato dei carichi pendenti all’Agenzia delle Entrate limita la responsabilità a quanto risulta dal certificato, e se il certificato è negativo oppure non viene rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta, l’effetto liberatorio è pieno.

Quello che il debitore in questa fase non deve fare è ciò che sembra più naturale: distribuire il magazzino residuo, saldare selettivamente il fornitore amico o il familiare che aveva prestato denaro, trasferire il dominio a titolo gratuito a una nuova società. Ogni atto di questo tipo è potenzialmente revocabile e, se l’importo delle imposte non pagate supera i cinquantamila euro, potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 sulla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

L’errore tipico di questa fase

Lo spegnimento improvviso. Il titolare disattiva tutto in un pomeriggio, lascia trecento ordini inevasi e duecento resi non processati. Nelle settimane successive arrivano le contestazioni dei clienti, i reclami sulle piattaforme, le richieste di rimborso attraverso i circuiti di pagamento. Il risultato è che il marketplace non solo sospende l’account ma trattiene i fondi per coprire i rimborsi che dovrà anticipare — e quei fondi erano l’unica liquidità con cui l’imprenditore contava di pagare qualcosa. Uno spegnimento ordinato di quindici giorni costa meno di uno spegnimento istantaneo.

Quanto dura realmente

Da dieci a trenta giorni, in funzione del volume di ordini aperti e del modello logistico. Un e-commerce con logistica propria e catalogo ristretto si spegne in una settimana. Un venditore multicanale con logistica delegata su tre piattaforme e migliaia di referenze impiega realisticamente un mese solo per riportare l’inventario a casa.


Giorni 10-45: la reazione dei marketplace, tra sospensione e riserva sui fondi

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella fase in cui il debitore smette di essere l’unico attore. Le piattaforme si accorgono prima di tutti che qualcosa non funziona: i loro sistemi monitorano il tasso di ordini difettosi, i ritardi di spedizione, i reclami dei clienti, i rimborsi. La reazione tipica è graduale e segue una sequenza abbastanza costante.

Prima arriva la limitazione: sospensione delle inserzioni, blocco della possibilità di creare nuovi listing, esclusione da programmi promozionali. Poi la riserva sui fondi: la piattaforma smette di erogare i pagamenti al ciclo ordinario e trattiene il saldo, dichiarando che serve a coprire i rimborsi, i reclami e le commissioni maturande. Infine, se la situazione non si normalizza, la sospensione o la disattivazione dell’account, con il saldo residuo che resta congelato per il periodo previsto dalle condizioni contrattuali.

Sul piano economico questa sequenza produce un effetto che va compreso bene: il marketplace è l’unico creditore dell’e-commerce che si paga da solo. Il fornitore deve chiedere, il fisco deve iscrivere a ruolo e notificare, la banca deve revocare e precettare. La piattaforma no: ha già in mano il denaro del venditore e lo compensa con quanto le è dovuto per commissioni, logistica, pubblicità, rimborsi anticipati ai clienti. È un’autotutela contrattuale che nessun altro creditore possiede.

La norma

Il rapporto tra venditore e piattaforma è regolato dal Regolamento (UE) 2019/1150 — il cosiddetto Regolamento P2B, platform to business — direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 12 luglio 2020, che ha introdotto per la prima volta un nucleo di regole a tutela degli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online. Le disposizioni che contano in questa fase sono tre.

L’art. 3 impone che le condizioni contrattuali siano chiare, accessibili e che ogni modifica sia comunicata su supporto durevole con un preavviso di almeno 15 giorni, più lungo se la modifica impone al venditore adeguamenti tecnici o commerciali significativi, con divieto di modifiche retroattive salvo quelle favorevoli.

L’art. 4 è quello decisivo: in caso di limitazione, sospensione o cessazione del servizio, la piattaforma deve comunicare all’utente commerciale le motivazioni specifiche — fatti e circostanze concrete, incluso il contenuto di eventuali notifiche di terzi — che hanno portato alla decisione. E in caso di cessazione definitiva deve concedere un preavviso di 30 giorni, salvo eccezioni tassative previste dallo stesso articolo, tra cui l’obbligo giuridico o normativo, l’esercizio di un diritto di recesso per motivi imperativi e la violazione ripetuta e dimostrata delle condizioni contrattuali.

Gli artt. 11 e 12 completano il quadro: le piattaforme di dimensioni rilevanti devono predisporre un sistema interno di gestione dei reclami e indicare nei propri termini almeno due mediatori disponibili per il tentativo di composizione stragiudiziale. In Italia l’autorità competente per il monitoraggio dell’applicazione del Regolamento P2B è l’AGCOM.

A questo si sovrappone il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), il cui art. 17 impone ai prestatori di servizi di hosting di fornire una motivazione chiara e specifica — lo statement of reasons — per ogni misura restrittiva, comprese le limitazioni parziali o totali del servizio e la sospensione o chiusura dell’account, indicandone gli elementi minimi informativi; gli artt. 20 e 21 disciplinano il sistema interno di reclamo e gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. P2B e DSA sono strumenti complementari: il primo protegge il venditore come controparte commerciale, il secondo come destinatario di un servizio digitale.

C’è infine un profilo fiscale che in questa fase diventa concreto. Per talune vendite a distanza facilitate tramite interfacce elettroniche, la normativa IVA di derivazione unionale considera la piattaforma stessa come cedente ai fini dell’imposta (art. 2-bis del DPR 633/1972): significa che, per una parte delle operazioni, l’IVA è già stata gestita dal marketplace e non dal venditore. Ricostruire correttamente quali operazioni ricadano in questo perimetro e quali no è essenziale per capire quale sia il debito IVA effettivo — e non di rado il debito ricostruito è diverso, in un senso o nell’altro, da quello che il venditore crede di avere.

I termini che si attivano

Il termine da presidiare è quello del preavviso di 30 giorni per la cessazione definitiva: è una finestra in cui il rapporto è ancora in vita e in cui il venditore può recuperare l’inventario, scaricare lo storico delle transazioni, gestire i resi pendenti e presentare reclamo. Chi lascia scadere il preavviso senza estrarre i dati transazionali perde la base documentale su cui costruirà, mesi dopo, sia la difesa fiscale sia l’insinuazione del proprio credito. Il Regolamento P2B riconosce peraltro all’utente commerciale il diritto di accedere alle informazioni relative all’attività svolta sulla piattaforma anche dopo la cessazione del contratto.

Vanno poi presidiati i termini interni della piattaforma per il reclamo e i termini di rilascio della riserva sui fondi, che sono contrattuali e variano da operatore a operatore.

Cosa può fare il debitore ora

Tre cose, tutte urgenti.

La prima: pretendere la motivazione. Se la piattaforma limita, sospende o cessa il rapporto senza indicare fatti e circostanze specifiche, quella decisione è assunta in violazione dell’art. 4 del Regolamento P2B e dell’art. 17 del DSA. Contestare formalmente la carenza di motivazione, attraverso il sistema interno di reclamo, non è un gesto simbolico: è il presupposto per qualsiasi iniziativa successiva e cristallizza per iscritto la posizione del venditore.

La seconda: qualificare correttamente il saldo trattenuto. Il saldo che la piattaforma trattiene non è denaro della piattaforma. È un credito del venditore, provvisoriamente compensato con i controcrediti della piattaforma. Va inventariato come attivo, quantificato e — se la compensazione eccede i controcrediti effettivamente maturati — richiesto. Nella liquidazione che seguirà, quel credito è a tutti gli effetti un bene da realizzare.

La terza: distinguere ciò che si può contestare da ciò che non si può. Le commissioni maturate e i rimborsi effettivamente anticipati ai clienti sono debiti reali del venditore. Le penali applicate senza base contrattuale, le trattenute prolungate oltre il periodo di riserva dichiarato, le compensazioni operate su importi non ancora esigibili sono altra cosa e vanno separate contabilmente dalle prime.

In questa fase la continuità della difesa conta più della singola iniziativa: lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, lavora sullo stesso fascicolo tenendo insieme il fronte contrattuale con le piattaforme e quello tributario, perché i numeri che si consolidano oggi con il marketplace sono gli stessi che il fisco leggerà domani.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il marketplace un problema commerciale e non un problema giuridico. Il venditore in crisi tende a trattare la sospensione dell’account come una seccatura operativa: apre un ticket, riceve una risposta automatica, si arrende. Nel frattempo non contesta la motivazione, non estrae i dati, non quantifica il saldo trattenuto. Mesi dopo, quando servirà ricostruire il volume d’affari per la dichiarazione IVA finale o per la relazione dell’OCC, quei dati non ci saranno più — o costeranno molto più tempo di quanto sarebbe servito per scaricarli nella finestra dei trenta giorni.

C’è poi un secondo errore, più insidioso: aprire un nuovo account con un’altra intestazione per continuare a vendere. Le piattaforme collegano gli account attraverso decine di identificatori tecnici e commerciali, e la scoperta comporta la disattivazione di entrambi con congelamento dei fondi su tutti e due. Sul piano concorsuale, poi, la prosecuzione occulta dell’attività dopo la cessazione formale è esattamente il fatto che l’art. 33, comma 2, CCII consente di dimostrare per spostare in avanti la data di effettiva cessazione, riaprendo l’anno di esposizione alla liquidazione giudiziale.

Quanto dura realmente

Dalla prima limitazione alla disattivazione definitiva passano mediamente tra le tre e le otto settimane. Il rilascio dell’eventuale saldo residuo, dove previsto, arriva molto più tardi: i periodi di riserva contrattuali si misurano in mesi, e non è raro che un venditore cessato riceva l’ultimo accredito sei o nove mesi dopo l’ultima vendita. È un dato che va incorporato nella pianificazione finanziaria della chiusura: quel denaro non è disponibile quando serve.


Entro 30 giorni: gli adempimenti formali di cessazione

Cosa succede

Siamo al mese uno. L’attività di vendita è ferma, il rapporto con le piattaforme è avviato alla chiusura, e ora la cessazione deve diventare un fatto giuridico opponibile ai terzi. Da questo momento in poi il percorso si biforca nettamente a seconda della forma dell’impresa, e la differenza non è formale: è la differenza tra un adempimento amministrativo di poche settimane e una procedura societaria di quattro-sei mesi.

Impresa individuale. Serve la dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA e la cancellazione dal Registro delle Imprese, entrambe veicolate attraverso la Comunicazione Unica. Contestualmente si chiude la posizione previdenziale presso la gestione commercianti INPS e, dove previsto, si presenta la comunicazione di cessazione al SUAP competente. È un percorso rapido: dieci giorni di lavoro, quindici di attesa.

Società di capitali. Il percorso è tutt’altro. Serve una delibera assembleare in forma notarile che accerti o disponga lo scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c., la nomina di uno o più liquidatori con la determinazione dei loro poteri ai sensi dell’art. 2487 c.c., l’iscrizione nel Registro delle Imprese — da cui gli effetti dello scioglimento decorrono — e l’assunzione della denominazione con l’aggiunta di “in liquidazione”. Da quel momento gli amministratori cessano dalla carica e subentrano i liquidatori.

La norma

L’art. 35, comma 3, del DPR 633/1972 impone la dichiarazione di cessazione dell’attività entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda. L’obbligo di iscrizione delle modificazioni nel Registro delle Imprese entro trenta giorni discende dall’art. 2196 c.c.

Per le società, gli artt. 2484-2496 c.c. governano l’intera sequenza. Merita attenzione particolare l’art. 2486 c.c.: dal verificarsi della causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e rispondono personalmente e solidalmente dei danni derivanti dall’inosservanza di questo obbligo. Il terzo comma — introdotto dall’art. 378 CCII — fissa un criterio presuntivo di quantificazione del danno basato sulla differenza tra i patrimoni netti, che rende la responsabilità degli amministratori molto più agevolmente azionabile di quanto fosse in passato.

Va segnalato anche l’art. 2490 c.c.: durante la liquidazione i liquidatori restano tenuti a redigere e depositare il bilancio annuale, e se per tre anni consecutivi il bilancio non viene depositato la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese. È il meccanismo che produce le cosiddette “società fantasma”: entità cancellate senza che nessuno abbia mai liquidato nulla, con i debiti che restano interamente in piedi in capo a soci e liquidatori.

I termini che si attivano

Trenta giorni per la dichiarazione di cessazione IVA. Trenta giorni per l’iscrizione al Registro delle Imprese. Per le società, l’iscrizione della delibera di scioglimento produce effetti dalla data dell’iscrizione stessa e non da quella della delibera: è la data che conta per calcolare tutto il resto.

E qui va acceso un segnale su un termine che comincia a decorrere in silenzio: la cessazione dell’attività ai fini dell’art. 33 CCII coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese, non con la chiusura della partita IVA né con l’ultima vendita. La cancellazione arriverà mesi dopo, alla fine della liquidazione. Molti imprenditori credono di aver fatto partire l’orologio dell’anno di esposizione concorsuale nel momento in cui hanno spento il sito: non è così, e la differenza può valere un anno intero.

Cosa può fare il debitore ora

Può ancora scegliere quale strada percorrere, ed è l’ultimo momento utile per le opzioni che richiedono l’impresa in attività.

Se i debiti sono trattabili e residua un valore aziendale, la composizione negoziata resta accessibile fino alla cancellazione. L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale; la commissione presso la Camera di Commercio nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi; l’incarico si chiude decorsi centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili di altri centottanta. Se servono, si chiedono le misure protettive: pubblicate nel Registro delle Imprese, sono confermate o revocate dal tribunale, che ne fissa la durata per un periodo non superiore a centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30109 del 2025, ha chiarito che la concessione o l’esclusione delle misure dipende dalla credibilità concreta del risanamento e dalla convenienza per i creditori quali emergono dalla relazione dell’esperto: non è un beneficio automatico.

Per le imprese sotto soglia l’art. 25-quater CCII prevede un percorso semplificato di conclusione delle trattative, calibrato sulle dimensioni ridotte.

Se invece la strada è la chiusura, il debitore può ancora impostare la liquidazione in modo difendibile: nominare un liquidatore competente e non compiacente, redigere l’inventario, censire il credito verso le piattaforme, ordinare i creditori per grado di privilegio.

L’errore tipico di questa fase

Chiudere la partita IVA e dimenticare i regimi speciali. Un e-commerce che vendeva in altri Stati membri è quasi sempre iscritto al regime OSS o IOSS: l’uscita da quei regimi richiede una comunicazione autonoma e non è un effetto automatico della cessazione della partita IVA italiana. Chi lo dimentica resta formalmente tenuto agli obblighi dichiarativi periodici del regime, e le omissioni generano contestazioni che arrivano molto dopo, quando l’impresa non esiste più e nessuno le presidia.

Il secondo errore, per le società, è nominare liquidatore un socio o un familiare senza competenze specifiche. La responsabilità del liquidatore non è teorica: si vedrà tra poco quanto sia concreta e quanto pesantemente sia stata confermata dalla giurisprudenza tributaria più recente.

Quanto dura realmente

Per l’impresa individuale, due-tre settimane dall’invio della pratica. Per la società, la sola fase di scioglimento e nomina richiede due-quattro settimane tra convocazione, atto notarile e iscrizione. È la fase più rapida di tutte, ed è per questo che viene percepita come “la chiusura”: in realtà è solo l’inizio.


Dal giorno 30 al giorno 120: la liquidazione, e il conto che presenta il fisco

Cosa succede

Sono passati uno-quattro mesi dalla decisione. Ora comincia la parte che nessuno racconta nei tutorial su come chiudere una partita IVA: la liquidazione vera, cioè la trasformazione di ciò che resta in denaro e la distribuzione di quel denaro secondo un ordine che non è libero.

Per l’e-commerce questo significa, in concreto: liquidare il magazzino residuo, incassare i crediti verso le piattaforme e i circuiti di pagamento, cedere gli asset immateriali che hanno mercato, chiudere i contratti di logistica, hosting, gestionale e servizi accessori, e — punto centrale — decidere chi viene pagato.

Perché il magazzino di un e-commerce ha una caratteristica che complica tutto: è quasi sempre invendibile al valore di carico. Prodotti stagionali, elettronica superata, referenze acquistate in blocco per ottenere sconti sui volumi. Il valore di realizzo effettivo in liquidazione è spesso una frazione del valore contabile, e la differenza è il primo motore della perdita finale.

La norma

I liquidatori hanno l’obbligo di pagare i creditori sociali prima di distribuire qualsiasi cosa ai soci. Il principio è scolpito negli artt. 2491 e 2492 c.c. e presidiato, sul versante tributario, da una norma di specialità che merita di essere letta con attenzione: l’art. 36 del DPR 602/1973, che rende i liquidatori responsabili in proprio del pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori se hanno soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnato beni ai soci senza aver prima pagato le imposte.

Non è una norma dormiente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3273 del 9 febbraio 2025, si è pronunciata sui presupposti di questa responsabilità del liquidatore. E la Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23832 del 25 agosto 2025, ha risolto il rapporto tra questa disposizione e l’art. 2495 c.c. affermando che, in caso di conflitto tra la norma tributaria speciale e quella codicistica, prevale la prima in forza del principio di specialità — senza però che ciò comporti un’estensione della responsabilità a tributi, come l’IVA, per i quali l’estensione non sia prevista dalla norma tributaria stessa. È una precisazione che vale molto in concreto, perché nel bilancio di un e-commerce l’IVA è tipicamente la voce più pesante del debito erariale.

Sul fronte delle imposte, il realizzo del magazzino e l’eventuale destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa producono materia imponibile. La destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore, o comunque a finalità estranee all’attività, è assimilata a cessione ai fini IVA quando l’imposta sull’acquisto era stata detratta (art. 2, comma 2, n. 5, DPR 633/1972) e genera componenti positivi di reddito valutati al valore normale ai fini delle imposte dirette. Tradotto: portarsi a casa il magazzino invenduto non è un modo per non perderci, è un’operazione fiscalmente rilevante.

I termini che si attivano

Per la società, il termine centrale è quello dell’art. 2492, comma 3, c.c.: depositato il bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle Imprese, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale entro novanta giorni dall’iscrizione. È un termine di decadenza. Decorso senza reclami, il bilancio si intende tacitamente approvato e i liquidatori sono liberati verso i soci, salvo quanto attiene alla distribuzione dell’attivo. I soci possono anche approvare espressamente il bilancio prima della scadenza, all’unanimità, neutralizzando il termine e accelerando la chiusura.

Restano poi in corso tutti i termini fiscali ordinari: le liquidazioni IVA periodiche fino alla cessazione, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche, i versamenti in acconto.

Cosa può fare il debitore ora

Può, e deve, rispettare l’ordine dei pagamenti. È il consiglio meno gradito e più importante di tutta la procedura. In una liquidazione con attivo insufficiente, pagare integralmente il fornitore che minaccia il decreto ingiuntivo mentre si lascia scoperto il debito IVA non è una scelta commerciale: è il presupposto della responsabilità personale del liquidatore ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/1973 e, se sopravviene una procedura concorsuale, il presupposto di azioni recuperatorie e di contestazioni penali.

Può incassare il credito verso le piattaforme, che in questa fase è spesso l’unica liquidità realmente disponibile. Va richiesto formalmente, documentando la compensazione operata e contestando quanto eccede.

Può valutare la transazione fiscale, se ha scelto la strada della composizione negoziata anziché quella della liquidazione volontaria. Il correttivo-ter ha introdotto la transazione endo-negoziale all’art. 23, comma 2-bis, CCII senza possibilità di cram down, cioè senza che il tribunale possa imporre l’accordo all’amministrazione dissenziente: l’adesione del fisco resta necessaria, il che rende la qualità della proposta e dell’attestazione decisiva.

Quello che non può più fare è tornare indietro sulle scelte del mese precedente: se ha già cancellato l’impresa individuale, la composizione negoziata e il concordato minore sono fuori portata, come si vedrà tra poco.

L’errore tipico di questa fase

Il pagamento preferenziale mascherato da normalità. Il liquidatore paga i fornitori “perché altrimenti non ci danno più credito”, paga il consulente “perché serve per chiudere”, restituisce il finanziamento soci “perché quei soldi erano miei”. Ciascuno di questi pagamenti, in presenza di debiti tributari scaduti, è un mattone della responsabilità personale ex art. 36. E il finanziamento soci ha un problema in più: l’art. 2467 c.c. ne prevede la postergazione rispetto agli altri creditori quando è stato concesso in situazione di eccessivo squilibrio o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Quanto dura realmente

Per un e-commerce di dimensioni medie, la liquidazione sostanziale richiede tra i tre e i sei mesi: uno-due per liquidare il magazzino, due-quattro per incassare i crediti verso piattaforme e circuiti di pagamento, uno per chiudere i contratti di servizio. A questi vanno sommati i novanta giorni del reclamo. Chi punta a chiudere una società in due mesi o ha un bilancio a zero o sta saltando dei passaggi.


Mesi 4-10: le dichiarazioni finali e il conto complessivo

Cosa succede

Il calendario ora si sposta su un binario che non dipende più dalla volontà dell’imprenditore ma dalle scadenze dichiarative. Anche un’impresa cessata deve presentare le dichiarazioni relative al periodo in cui ha operato: la dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di attività, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IRAP dove dovuta, le certificazioni relative a eventuali collaboratori.

Ed è in questo momento che il conto diventa visibile per intero. Fino a qui il titolare ragionava sul debito che conosceva: le cartelle ricevute, l’IVA non versata, i contributi arretrati. Ora si aggiungono le componenti che emergono dalla chiusura: le plusvalenze o le sopravvenienze da realizzo, i ricavi da destinazione a finalità estranee, le riprese sui costi non deducibili, l’eventuale IVA su operazioni non correttamente qualificate.

La norma

Le dichiarazioni finali seguono i termini ordinari delle rispettive annualità. Il dato rilevante è un altro, ed è di natura procedimentale: dalla presentazione della dichiarazione decorrono i termini di decadenza dell’accertamento, fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972), che diventa il settimo in caso di omessa dichiarazione. Non presentare la dichiarazione finale non fa sparire il debito: allunga di due anni il periodo in cui il fisco può accertarlo.

Per le somme dovute in base ai controlli automatizzati, l’art. 25 del DPR 602/1973 impone la notifica della cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; per il controllo formale il termine è il quarto anno; per le somme dovute in base ad accertamenti definitivi, il secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

C’è poi il capitolo penale-tributario, che per un e-commerce con IVA non versata non è remoto. L’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale oltre la soglia di 250.000 euro per periodo d’imposta; l’art. 10-bis punisce l’omesso versamento di ritenute oltre 150.000 euro. La riforma delle sanzioni operata dal D.Lgs. 87/2024 ha ampliato le cause di non punibilità collegate all’estinzione del debito, valorizzando in particolare la rateazione in corso: è una delle ragioni per cui la scelta di attivare o mantenere un piano di dilazione ha conseguenze che vanno molto oltre la gestione di cassa.

I termini che si attivano

I termini dichiarativi ordinari e, a valle, i termini di decadenza appena descritti. Va segnalato che i termini di versamento rateale per chi ha cessato l’attività seguono le regole dei titolari di partita IVA limitatamente ai debiti e ai crediti sorti nel periodo di esercizio dell’attività: la cessazione non sposta le scadenze.

Cosa può fare il debitore ora

Può presentare tutte le dichiarazioni, anche se non può pagare. È il consiglio che l’imprenditore in crisi rifiuta più spesso e che gli costa di più. Dichiarare senza versare produce un debito da omesso versamento: iscritto a ruolo, sanzionato in misura ridotta rispetto all’omessa dichiarazione, rateizzabile, definibile nelle sanatorie, e — dato non secondario — con un termine di accertamento più breve. Non dichiarare produce un debito da omessa dichiarazione: accertabile per sette anni, sanzionato molto più pesantemente, escluso dal perimetro delle definizioni agevolate riservate agli omessi versamenti.

La differenza si vede plasticamente proprio sulla rottamazione-quinquies: il perimetro della definizione introdotta dalla L. 199/2025 comprende i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte emerso dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972), oltre ai contributi INPS non richiesti a seguito di accertamento. Le somme da accertamento restano fuori. Chi aveva dichiarato senza versare era dentro; chi non aveva dichiarato era fuori.

Può inoltre verificare la coerenza tra i dati dichiarati e quelli comunicati dalle piattaforme. La direttiva DAC7, recepita in Italia con il D.Lgs. 32/2023, obbliga i gestori di piattaforme digitali a comunicare all’amministrazione finanziaria le informazioni relative ai venditori, inclusi i corrispettivi versati o accreditati, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, con successivo scambio automatico tra Stati membri entro i due mesi seguenti. Il fisco conosce già il fatturato realizzato su ogni marketplace, transazione per transazione: una dichiarazione finale che non regge il confronto con quei dati genera un accertamento quasi certo. Gli importi comunicati sono peraltro indicati al netto di spese, commissioni e imposte trattenute dal gestore, e la riconciliazione tra lordo transato e netto accreditato è uno dei punti in cui si producono più incomprensioni.

L’errore tipico di questa fase

Chiudere e sparire. L’imprenditore cessa l’attività, cambia numero di telefono, lascia decadere la PEC e considera concluso il rapporto con il fisco. È il modo più efficace per trasformare atti impugnabili in atti definitivi: le notifiche vanno a buon fine, i sessanta giorni per il ricorso decorrono, e quando l’ex titolare scopre l’esistenza dell’atto — magari da un pignoramento — non c’è più nulla da eccepire sul merito.

E c’è un obbligo di legge preciso che rende questo comportamento anche inadempiente: l’art. 33, comma 2, secondo periodo, CCII impone all’imprenditore di mantenere attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC per un anno decorrente dalla cancellazione.

Quanto dura realmente

Dalla chiusura sostanziale della liquidazione alla presentazione delle dichiarazioni finali passano da quattro a dieci mesi, in funzione della collocazione temporale della cessazione rispetto al calendario dichiarativo. Un’attività cessata a febbraio dichiara nell’anno successivo; una cessata a novembre pure, ma con undici mesi di attività da rendicontare.


Il giorno della cancellazione: il punto di non ritorno

Cosa succede

C’è un giorno preciso, in tutta questa cronologia, dopo il quale alcune cose diventano impossibili per sempre. È il giorno in cui il Registro delle Imprese iscrive la cancellazione.

Per la società di capitali, quel giorno arriva al termine della sequenza: approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione ai sensi dell’art. 2495, comma 1, c.c.; e se non lo fanno, il secondo comma prevede che, decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto dall’art. 2492, comma 3, il conservatore del Registro iscriva comunque la cancellazione, purché non abbia ricevuto dal cancelliere notizia della presentazione di reclami. Per l’impresa individuale il giorno arriva molto prima, con la semplice pratica di cancellazione.

Da quel momento la società è estinta. Non sospesa, non inattiva: estinta come soggetto giuridico.

La norma

E qui va sfatato subito l’equivoco che manda in rovina più imprenditori di qualunque altro: l’estinzione del soggetto non estingue i debiti.

Le Sezioni Unite della Cassazione lo hanno affermato con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, inquadrando la vicenda come un fenomeno successorio sui generis: le obbligazioni sociali non soddisfatte non si dissolvono — ciò consentirebbe al debitore di disporre unilateralmente dei diritti dei terzi — ma si trasferiscono ai soci, che subentrano intra vires sia nelle eventuali sopravvenienze attive sia nelle passività rimaste insoddisfatte.

Il quadro è stato ridefinito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, che ha chiarito un punto tecnico dalle conseguenze molto pratiche: nelle società di capitali la riscossione della quota in forza del bilancio finale di liquidazione non è soltanto il tetto della responsabilità del socio, ma è anche la condizione perché egli succeda nel processo già instaurato contro la società. Il socio, diversamente dall’erede della persona fisica, non è di per sé successore universale: lo diventa se e in quanto vi sia stata quella riscossione. E l’avvenuta riscossione va allegata e dimostrata da chi agisce, come condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire — non alla legittimazione.

Sul versante tributario, però, la giurisprudenza della Sezione tributaria ha battuto una linea che il debitore deve conoscere prima di illudersi. L’ordinanza n. 16916 del 24 giugno 2025 ha affermato che il presupposto dell’avvenuta riscossione integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione dei soci, la cui responsabilità per il debito tributario della società estinta permane anche in assenza di distribuzione dell’attivo in sede di liquidazione, fermo restando il diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità. L’ordinanza n. 22254 del 1° agosto 2025 e, più di recente, l’ordinanza n. 6112 del 17 marzo 2026 hanno riconosciuto che l’amministrazione finanziaria ha comunque interesse a procurarsi un titolo accertativo nei confronti dei soci, indipendentemente dalla riscossione di somme in base al bilancio finale, in ragione di possibili sopravvenienze attive o di ricavi non contabilizzati — restando poi al socio, in sede di riscossione, la possibilità di eccepire la mancanza di riparto.

Un’ulteriore precisazione, utile per delimitare la platea dei soggetti esposti, viene dall’ordinanza n. 24135 del 28 agosto 2025: quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro riguarda i soli soci che rivestono tale qualità al momento della cancellazione.

I termini che si attivano

Dal giorno della cancellazione decorrono contemporaneamente due orologi che non hanno la stessa lancetta.

Il primo è quello dell’art. 33, comma 1, CCII: la liquidazione giudiziale, o quella controllata, può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo. Il comma 2 chiarisce che per gli imprenditori la cessazione coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese e, per quelli non iscritti, dal momento in cui i terzi ne hanno conoscenza.

Il secondo è quello dell’obbligo di mantenere attiva la PEC per un anno dalla cancellazione, sancito dallo stesso art. 33, comma 2.

Cosa può fare il debitore ora

Molto meno di prima. La cancellazione preclude in modo definitivo l’accesso agli strumenti riservati all’impresa in attività, e la giurisprudenza di legittimità ha chiuso su questo punto un dibattito durato anni.

La Cassazione, già con la sentenza n. 4329 del 20 febbraio 2020, aveva escluso che il liquidatore della società cancellata potesse chiedere il concordato preventivo anche in pendenza del termine annuale. Ma la pronuncia che oggi conta di più per chi ha chiuso una ditta individuale di e-commerce è la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, con cui la Suprema Corte ha stabilito che la domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal Registro delle Imprese è sempre inammissibile, anche quando si tratti di imprenditore individuale, e anche quando il concordato sia di natura liquidatoria con apporto di finanza esterna capace di migliorare il soddisfacimento dei creditori. Il principio del miglior soddisfacimento, ha osservato la Corte, non può prevalere sulle regole di sistema, tra cui l’art. 33, comma 4, CCII; e la second chance dell’imprenditore cancellato è già assicurata dal legislatore attraverso un altro strumento, la liquidazione controllata. La decisione ha superato l’orientamento di segno opposto espresso da una parte della giurisprudenza di merito, tra cui App. Napoli 14 luglio 2025 e Trib. Ivrea 10 febbraio 2026.

Resta al debitore, in questa fase, la possibilità di presidiare gli atti che arriveranno: PEC attiva e monitorata, domicilio aggiornato, conservazione delle scritture contabili — obbligatoria per dieci anni ai sensi dell’art. 2220 c.c. e, per le società, con deposito dei libri sociali presso il Registro delle Imprese e conservazione decennale ai sensi dell’art. 2496 c.c.

L’errore tipico di questa fase

Cancellare per liberarsi. È l’errore concettuale che genera tutti gli altri: l’imprenditore si cancella convinto che l’estinzione del soggetto porti con sé l’estinzione dei debiti, e scopre nei mesi successivi di aver solo cambiato la propria posizione processuale — da amministratore di una società debitrice a socio potenzialmente responsabile, con l’aggravante di aver perso l’accesso agli strumenti negoziali.

Il secondo errore è distribuire ai soci qualcosa — anche poco — mentre restano debiti tributari scoperti. Quella distribuzione, come si è visto, è esattamente il presupposto della responsabilità del liquidatore ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/1973 e il fatto costitutivo dell’interesse dell’amministrazione ad agire contro i soci.

Quanto dura realmente

L’iscrizione della cancellazione, una volta presentata l’istanza completa, viene di norma eseguita dalla Camera di Commercio in pochi giorni. La percezione di “chiusura rapida” nasce da qui, e da qui nasce l’equivoco: il passaggio burocratico è velocissimo, ma è solo la fine della prima metà della storia.


Dal giorno dopo la cancellazione al mese 12: l’anno pericoloso

Cosa succede

Da questo momento in poi il debitore non ha più iniziativa: ha esposizione. I dodici mesi successivi alla cancellazione sono la finestra in cui i creditori — e il pubblico ministero — possono chiedere l’apertura di una procedura concorsuale sul patrimonio dell’ex imprenditore.

Per un e-commerce chiuso con debiti fiscali rilevanti, il rischio non è teorico. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha una posizione consolidata e documentata, i fornitori hanno fatture insolute, le piattaforme hanno controcrediti. Ciascuno di loro può presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale se l’ex impresa superava le soglie dell’imprenditore minore, o della liquidazione controllata se non le superava.

La norma

L’art. 33, comma 1, CCII è la norma di questa tappa: la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. La disposizione riprende, unificandola per imprenditore individuale e collettivo, la regola del vecchio art. 10 della legge fallimentare.

Il comma 2 fissa il dies a quo nella cancellazione dal Registro delle Imprese, ma non lo rende inattaccabile: per gli imprenditori cancellati d’ufficio, e più in generale quando la cessazione formale non corrisponde a quella effettiva, resta salva la facoltà del creditore o del pubblico ministero di dimostrare che l’attività è realmente cessata in un momento diverso. Chi continua a vendere dopo la cancellazione — anche solo attraverso un canale residuo o un account intestato a terzi — riapre da capo l’anno di esposizione.

Vale la pena notare che il termine dell’art. 33 opera anche rispetto alla liquidazione controllata aperta su iniziativa di un creditore. La giurisprudenza di merito ha però chiarito che la preclusione non si estende ai crediti sorti dopo la cancellazione della ditta: in quel caso l’apertura della procedura resta possibile.

I termini che si attivano

Dodici mesi esatti dalla data di iscrizione della cancellazione. È un termine di decadenza per i creditori e, specularmente, un periodo di esposizione per il debitore. Superato, l’ex imprenditore non è più assoggettabile a liquidazione giudiziale su iniziativa altrui in relazione all’attività cessata.

Restano invece attivi, in questo periodo, tutti i termini ordinari della riscossione: i sessanta giorni dalla notifica della cartella per il pagamento e per il ricorso, i trenta giorni del preavviso di fermo amministrativo (art. 86 DPR 602/1973) e del preavviso di iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/1973), l’obbligo di rinnovare l’intimazione ad adempiere quando sia decorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’espropriazione (art. 50 DPR 602/1973).

Cosa può fare il debitore ora

Può — e in molti casi gli conviene — anticipare i creditori chiedendo lui stesso l’apertura della liquidazione controllata. È un ribaltamento di prospettiva che va spiegato, perché contrasta con l’istinto: presentare istanza in proprio significa scegliere il momento, presentare una relazione dell’OCC costruita con cura, e soprattutto incamminarsi verso l’esdebitazione con un fascicolo che racconta la propria storia invece di subirne una raccontata dai creditori.

Su questo punto la Cassazione ha però alzato l’asticella qualitativa. Con la pronuncia n. 11603 del 2026 la Corte ha affermato che, nella liquidazione controllata aperta su istanza del debitore, l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni è richiesta a pena di inammissibilità. Non è un adempimento formale: è il cuore del ricorso. Una relazione che si limita a elencare i debiti senza ricostruire perché sono nati e come l’imprenditore si è comportato nell’assumerli espone la domanda al rigetto in limine.

Va precisato — perché è una fonte ricorrente di confusione — che la meritevolezza in senso stretto non costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità del 2025, un presupposto necessario per l’accoglimento della domanda di accesso alla liquidazione controllata: la ricostruzione delle cause dell’indebitamento serve al tribunale per valutare la procedura, non per emettere un giudizio morale preliminare. Nella stessa linea, il Tribunale di Venezia il 6 marzo 2026 ha stabilito che neppure una precedente condanna per bancarotta preclude l’accesso alla procedura.

Il debitore può inoltre presidiare le notifiche: la PEC deve restare attiva per obbligo di legge, e attraverso quella casella arriveranno gli atti che aprono i termini di impugnazione.

L’errore tipico di questa fase

Aspettare. L’ex imprenditore trascorre l’anno sperando che non accada nulla, non presenta istanza, non contesta gli atti che riceve, non ricostruisce la propria posizione. Quando arriva il ricorso di un creditore, si presenta in tribunale senza documenti, senza OCC, senza relazione. La procedura si apre comunque, ma si apre nel modo peggiore.

Il secondo errore è di segno opposto e altrettanto costoso: muovere il patrimonio personale durante l’anno. Vendere l’auto al cognato, intestare la casa al coniuge, svuotare il conto. In una procedura concorsuale questi atti vengono ricostruiti e attaccati; e se sono finalizzati a sottrarre garanzia patrimoniale al fisco per imposte superiori a cinquantamila euro, ricadono nell’ambito dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

Quanto dura realmente

Dodici mesi che sembrano lunghi e non lo sono. Se l’obiettivo è arrivare alla liquidazione controllata in modo ordinato, la costruzione della domanda — nomina dell’OCC, raccolta documentale, ricostruzione delle cause dell’indebitamento, redazione della relazione — richiede realisticamente tra i tre e i sei mesi. Chi comincia al decimo mese arriva tardi.


Mesi 6-24: le cartelle, gli avvisi ai soci e l’azione ex art. 36

Cosa succede

Il calendario ora appartiene al fisco. Tra il sesto e il ventiquattresimo mese dalla cessazione arrivano, in ordine sparso, gli atti che traducono il debito in pretesa esigibile: le cartelle di pagamento per i tributi dichiarati e non versati, gli avvisi di accertamento sulle annualità ancora aperte, e — questo è il punto specifico della chiusura societaria — gli atti diretti personalmente ai soci e al liquidatore.

Per un e-commerce, l’accertamento ha oggi una base informativa che dieci anni fa non esisteva. Le comunicazioni DAC7 forniscono all’amministrazione, per ciascun venditore, il numero di operazioni e i corrispettivi accreditati da ogni piattaforma; l’incrocio con i dati delle fatture elettroniche, delle liquidazioni periodiche IVA e dei movimenti finanziari rende molto rapida l’individuazione dello scostamento.

La norma

L’atto che i soci ricevono si fonda sull’art. 36 del DPR 602/1973, il cui comma 5 prevede che la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci sia accertata con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni sul contenzioso tributario. La Cassazione ha precisato che l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione è elemento che l’amministrazione è tenuta a dedurre proprio con quell’apposito avviso nei confronti dei soci, e che non può quindi essere fatta valere altrove.

Il rapporto tra questa disciplina speciale e l’art. 2495 c.c. è quello già visto: l’ordinanza n. 23832 del 25 agosto 2025 ha affermato la prevalenza della norma tributaria per specialità, precisando però che ciò non autorizza a estendere la responsabilità a tributi per i quali l’estensione non è prevista dalla norma tributaria stessa.

Va ricordato, come ulteriore dato di sistema, che l’estinzione della società determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore e la successione dei soci nelle azioni dei creditori insoddisfatti, nei limiti e alle condizioni di legge, con l’instaurarsi di una comunione tra i soci sui beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione: un assetto che ha conseguenze dirette sulla corretta instaurazione dei giudizi, come confermato anche dall’ordinanza n. 16446 del 2025.

I termini che si attivano

Sessanta giorni dalla notifica per proporre ricorso avverso la cartella o l’avviso, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Il termine è perentorio.

Su questo termine incide la sospensione feriale: i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ciascun anno. Un atto notificato il 20 luglio vede quindi il termine per il ricorso riprendere a decorrere il 1° settembre e scadere a inizio ottobre. È un dato da calcolare con precisione, perché sbagliarlo significa perdere il merito.

A questo si può aggiungere la sospensione di novanta giorni connessa alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, che consente di guadagnare tempo utile e, spesso, di ridurre la pretesa in contraddittorio.

Vanno poi presidiati i termini della fase esecutiva: trenta giorni dal preavviso per il fermo amministrativo e per l’iscrizione ipotecaria, quest’ultima ammessa per debiti superiori alla soglia di legge; sessanta giorni dalla notifica della cartella prima che l’espropriazione possa iniziare; l’obbligo dell’intimazione ad adempiere quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella.

Cosa può fare il debitore ora

Può contestare, e ha più materia di quanto immagini.

Sul piano formale: verificare la regolarità della notifica, la sussistenza della motivazione, l’indicazione del responsabile del procedimento, la corretta imputazione soggettiva dell’atto. Un avviso emesso nei confronti di una società ormai estinta, o notificato a un liquidatore che non ha più il potere di rappresentanza, presenta profili di invalidità che vanno eccepiti nei termini.

Sul piano sostanziale: verificare la decadenza dell’azione accertatrice e della notifica della cartella, la prescrizione dei singoli carichi — che varia in funzione della natura del credito — e, per gli atti ex art. 36, l’effettiva sussistenza dei presupposti, cioè il pagamento di crediti di ordine inferiore o l’assegnazione di beni ai soci in presenza di imposte non pagate. La responsabilità del liquidatore non è oggettiva: va provata nei suoi elementi costitutivi, e su questo terreno si gioca la parte più tecnica della difesa.

Sul piano della gestione: valutare la rateizzazione dei carichi affidati, che oltre a diluire il debito sospende le procedure esecutive in corso e consente di regolarizzare il DURC. Il numero di rate non pagate che determina la decadenza dal piano è fissato dalla disciplina applicabile al singolo piano e va verificato caso per caso, perché il D.Lgs. 110/2024 è intervenuto anche su questo profilo.

Va infine ricordato che, per i tributi degli enti territoriali, la definizione agevolata del 2026 ha seguito un calendario distinto e subordinato alla delibera dell’ente creditore: chi ha debiti verso comuni o altri enti locali deve verificare separatamente se e in che termini l’ente si sia avvalso della facoltà.

L’errore tipico di questa fase

Non impugnare perché “tanto non ho i soldi”. È l’errore che chiude definitivamente ogni porta. Un atto non impugnato diventa definitivo: il debito non è più discutibile nel merito, e nelle procedure successive — inclusa la liquidazione controllata — entra nel passivo per l’importo indicato, senza possibilità di rimetterlo in discussione.

Il secondo errore riguarda specificamente i soci: pagare spontaneamente perché ci si sente moralmente obbligati, senza verificare se il presupposto della responsabilità sussista. Come si è visto, il socio risponde nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione e conserva il diritto di opporre al creditore quel limite; il socio che non ha riscosso nulla ha argomenti precisi da spendere in sede di riscossione.

Quanto dura realmente

Dalla cessazione all’arrivo dei primi atti passano mediamente dai sei ai diciotto mesi; gli avvisi diretti ai soci arrivano di norma più tardi, perché presuppongono la definizione della posizione societaria. Il giudizio tributario di primo grado, secondo i tempi medi delle corti di giustizia tributaria, si conclude in un arco che va da uno a due anni, con differenze significative tra sedi.


Oltre il mese 12: la liquidazione controllata e la porta dell’esdebitazione

Cosa succede

Superato l’anno dalla cancellazione, il quadro cambia di segno. L’ex imprenditore non è più esposto alla liquidazione giudiziale su iniziativa dei creditori in relazione all’attività cessata, ma resta un debitore persona fisica con un passivo che non si è ridotto. È il momento in cui il Codice della crisi offre la sua risposta specifica: la liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 268 e seguenti CCII, e a valle di essa l’esdebitazione.

È la procedura che la Cassazione ha indicato, nella sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, come lo strumento con cui il legislatore ha inteso assicurare la seconda opportunità all’imprenditore cancellato — proprio nel motivare l’esclusione del concordato minore.

La norma

L’art. 33, comma 1-bis, CCII — introdotto dal correttivo-ter — è la disposizione chiave: il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale. Il termine dell’art. 33 vincola l’iniziativa dei creditori, non quella del debitore che vuole liquidare il proprio patrimonio e liberarsi.

Sul requisito dimensionale, la Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 211/2025 ha confermato che l’ex imprenditore individuale cancellato da oltre un anno può accedere alla liquidazione controllata indipendentemente dal superamento delle soglie previste per l’imprenditore minore, ribaltando una decisione di primo grado di segno opposto. All’interno della procedura tutti i debiti, inclusi quelli erariali e l’IVA, possono essere oggetto di trattamento e di soddisfacimento parziale.

La liquidazione controllata può essere aperta anche su istanza di un creditore nei confronti di una persona fisica già imprenditore individuale cancellato, come ha statuito il Tribunale di Campobasso il 14 marzo 2026, verificando i presupposti richiesti. E la Cassazione, con la pronuncia della Sezione I del 22 gennaio 2026, n. 1473, ha chiarito che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario, con la conseguenza che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi va proposto nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 15, comma 13, CCII.

Quanto all’esito, gli artt. 278 e seguenti CCII disciplinano l’esdebitazione. L’art. 279 CCII àncora la chiusura della procedura al decorso di un periodo triennale, ma la giurisprudenza di merito ha riconosciuto che la chiusura anticipata per mancanza di attivo non preclude il beneficio: il Tribunale di Modena, con provvedimento del 1° luglio 2026, ha ammesso all’esdebitazione un debitore la cui procedura si era chiusa prima del triennio perché non risultava più in grado di versare né di acquisire ulteriore attivo, distinguendo il caso da quello affrontato dalla Cassazione con la pronuncia n. 30108 del 2025. Lo stesso Tribunale, il 18 marzo 2026, si era pronunciato sui presupposti dell’esdebitazione in una situazione debitoria derivante essenzialmente dal rilascio di garanzie fideiussorie — ipotesi frequentissima per chi ha garantito personalmente i fidi della propria società di e-commerce.

Resta infine l’ipotesi limite dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283 CCII: la liberazione dai debiti per il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, con l’obbligo di destinare ai creditori le utilità sopravvenute nei quattro anni successivi qualora superino una determinata soglia.

I termini che si attivano

Tre anni è la durata di riferimento della liquidazione controllata ai fini della chiusura ex art. 279 CCII. Trenta giorni è il termine perentorio per il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi nella procedura. Quattro anni è il periodo di osservazione delle utilità sopravvenute nell’esdebitazione dell’incapiente.

A monte, non esiste un termine per presentare la domanda: il comma 1-bis dell’art. 33 ha eliminato lo sbarramento temporale per l’iniziativa del debitore. Ma non esistere un termine non significa che il tempo sia neutro: più passa, più i creditori consolidano posizioni, iscrivono ipoteche, avviano pignoramenti.

Cosa può fare il debitore ora

Può costruire la domanda con l’unico standard che regge il vaglio del tribunale dopo le pronunce del 2026: una relazione dell’OCC che ricostruisca con precisione le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni. Per un e-commerce questo significa raccontare, documenti alla mano, la dinamica reale della crisi: la contrazione dei margini per l’aumento delle commissioni, la sospensione dell’account che ha congelato la liquidità, l’invenduto di magazzino, l’errore di valutazione su una campagna pubblicitaria. Non serve una storia edificante: serve una storia verificabile.

Può inoltre far valere, dentro la procedura, tutto ciò che ha costruito nelle fasi precedenti: il credito verso le piattaforme come attivo da realizzare, le contestazioni sugli atti tributari come passivo da ridimensionare, la documentazione transazionale come base per la ricostruzione dei fatti.

L’errore tipico di questa fase

Arrivare alla liquidazione controllata senza documenti. È il punto in cui si paga tutto quello che non si è fatto nei mesi precedenti: i report delle piattaforme non scaricati, gli estratti conto non richiesti, le cartelle non impugnate, le scritture contabili non conservate. Una domanda povera di documentazione produce una relazione OCC generica, e una relazione generica — dopo la pronuncia n. 11603 del 2026 — espone la domanda all’inammissibilità.

Il secondo errore è considerare l’esdebitazione un traguardo automatico. Non lo è: è l’esito di una procedura che va condotta bene dall’inizio, con un debitore che collabora, che non ha compiuto atti in frode e che ha ricostruito la propria storia in modo credibile.

Quanto dura realmente

Dalla decisione di presentare la domanda all’apertura della procedura passano mediamente tre-sei mesi, tra nomina dell’OCC, raccolta documentale e redazione della relazione. La procedura ha una durata di riferimento triennale, con chiusure anticipate possibili nei casi di incapienza accertata. Dalla cessazione dell’attività all’esdebitazione effettiva, il percorso completo si misura realisticamente in quattro-sei anni.


La stessa procedura, due calendari

Le regole descritte fin qui producono esiti radicalmente diversi a seconda del momento in cui il debitore agisce. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a rendere visibile, giorno per giorno, il valore economico del tempismo.

Situazione di partenza comune. Società a responsabilità limitata unipersonale, e-commerce di articoli per la casa attivo su due marketplace. Passivo al 12 gennaio 2026: debito erariale complessivo 187.400 euro (di cui 118.600 di IVA dichiarata e non versata per le annualità 2023-2024, iscritta a ruolo, e 68.800 tra IRES, IRAP e sanzioni); debiti verso fornitori 62.300 euro; saldo trattenuto dai marketplace a titolo di riserva 31.260 euro; magazzino con valore di carico 84.500 euro e valore di realizzo stimato 29.700 euro. Socio unico che ha rilasciato fideiussione personale su un fido bancario di 40.000 euro.

Calendario A — il debitore che agisce alle finestre giuste

12 gennaio 2026. Diagnosi completa. Estratto di ruolo richiesto, passivo ordinato per grado di privilegio, verifica del perimetro della rottamazione: 118.600 euro di IVA dichiarata e non versata, affidata al concessionario nel 2023, rientrano nei carichi definibili.

9 febbraio 2026. Istanza di composizione negoziata attraverso la piattaforma telematica. Esperto nominato il 16 febbraio. Richiesta di misure protettive, confermate dal tribunale.

14 aprile 2026. Le trattative con i fornitori producono un accordo di saldo e stralcio sul 41% del dovuto, condizionato al realizzo del magazzino. Il credito verso i marketplace viene formalmente richiesto e in parte rilasciato: 18.940 euro incassati.

27 aprile 2026. Domanda di adesione alla rottamazione-quinquies per i carichi definibili, tre giorni prima della scadenza del 30 aprile.

24 giugno 2026. Comunicazione delle somme dovute: il debito rottamato scende a 76.300 euro di sola quota capitale, con opzione per il pagamento in 54 rate bimestrali.

31 luglio 2026. Prima rata versata. Il piano è attivo.

Settembre-ottobre 2026. Realizzo del magazzino a 31.100 euro, leggermente sopra la stima. Pagamento dei fornitori secondo l’accordo. Chiusura ordinata delle posizioni con le piattaforme.

Novembre 2026. Deposito del bilancio finale di liquidazione. Il residuo erariale non definibile viene inserito in un piano di dilazione ordinaria.

Febbraio 2027. Cancellazione dal Registro delle Imprese. Il socio unico non ha percepito nulla dal bilancio finale: non essendovi stata riscossione, avrà argomenti solidi da opporre in sede di riscossione a fronte di eventuali pretese, fermo il diritto dell’amministrazione di procurarsi un titolo. La fideiussione bancaria è stata trattata nell’accordo con l’istituto.

Esito. Debito complessivo ridotto di oltre il 45%, nessuna procedura concorsuale aperta, nessuna azione ex art. 36 avviata, posizione personale del socio contenuta.

Calendario B — il debitore che lascia correre

12 gennaio 2026. Stessa situazione, nessuna diagnosi. Il titolare spegne i listing e smette di rispondere ai fornitori.

3 febbraio 2026. Il primo marketplace limita l’account per tasso di ordini difettosi. Nessun reclamo presentato, nessuna contestazione della motivazione.

19 marzo 2026. Sospensione definitiva del secondo account. I 31.260 euro di riserva restano congelati; nessuno li richiede formalmente né li inventaria.

30 aprile 2026. La finestra della rottamazione-quinquies si chiude. Nessuna domanda presentata: i 118.600 euro di IVA restano integri, con sanzioni, interessi di mora e aggio.

11 maggio 2026. Chiusura della partita IVA e domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese, presentate senza liquidazione: nessun inventario, nessun realizzo, magazzino portato nel garage del socio. Quella destinazione a finalità estranee genera materia imponibile che nessuno dichiarerà.

22 maggio 2026. Cancellazione iscritta. Parte l’orologio dell’art. 33 CCII.

Ottobre 2026. Due fornitori ottengono decreti ingiuntivi. La PEC, lasciata scadere, non riceve nulla: le notifiche si perfezionano ugualmente.

16 febbraio 2027. Un fornitore, entro l’anno dalla cancellazione, deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. L’ex titolare si presenta senza documenti.

Giugno 2027. L’Agenzia delle Entrate notifica ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/1973 un atto al liquidatore, contestando l’assegnazione del magazzino in presenza di imposte non pagate. Nessun ricorso nei sessanta giorni.

Settembre 2027. La banca escute la fideiussione personale. Pignoramento presso terzi sullo stipendio del socio, nel frattempo assunto come dipendente.

Esito. Debito integro e maggiorato di sanzioni e interessi, procedura concorsuale aperta su iniziativa altrui, atto ex art. 36 divenuto definitivo, 31.260 euro di credito verso le piattaforme mai richiesti e ormai difficilmente recuperabili, patrimonio personale aggredito.

Stesso passivo di partenza, stessa impresa, stesso imprenditore. La differenza sta interamente nelle date.


I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio

La cronologia descritta è quella della chiusura “naturale”. Ogni rimedio attivato dal debitore la modifica, e conoscere in che modo la modifica è parte della decisione.

Se si attiva la composizione negoziata prima della cancellazione. La timeline si allunga ma si stabilizza. L’esperto è nominato entro cinque giorni lavorativi; l’incarico dura centottanta giorni prorogabili di altrettanti; le misure protettive, se confermate, coprono fino a centoventi giorni prorogabili a duecentoquaranta complessivi. Durante quel periodo le azioni esecutive dei creditori sono paralizzate e l’impresa può negoziare, anche con il fisco attraverso la transazione endo-negoziale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII. L’esito può essere un accordo, un contratto, oppure — se le trattative non riescono ma sono state condotte con correttezza e buona fede — l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, con proposta da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Su quest’ultimo strumento la Cassazione ha però posto paletti severi: con l’ordinanza n. 623/2026 ha affermato che il tribunale deve verificare “a monte” la serietà della composizione negoziata — trattative reali, buona fede, coinvolgimento dell’intera platea dei creditori, effettiva esplorazione delle alternative — e la non implausibilità di proposta e piano. Nella stessa direzione si è mossa la pronuncia n. 620/2026. Il concordato semplificato non è una scorciatoia: è l’esito eccezionale di un percorso negoziale verificabile.

Se si impugna l’atto tributario. Il ricorso non sospende automaticamente la riscossione: serve una domanda cautelare, che il giudice tributario valuta sulla base del danno grave e irreparabile e della fondatezza del ricorso. La timeline si allunga di uno-due anni per il primo grado, ma il debito resta contestato e non entra nel passivo delle procedure successive come importo definitivo. È il rimedio che costa più tempo e produce l’effetto più duraturo.

Se si chiede la rateizzazione. La timeline della riscossione si sposta in avanti di anni: le procedure esecutive in corso si sospendono, non se ne avviano di nuove, il DURC si regolarizza. Ma la dilazione è un impegno: la decadenza dal piano riporta la situazione al punto di partenza, con l’aggravante di aver consumato tempo utile.

Se si presenta domanda di liquidazione controllata. La timeline si sposta su un binario diverso e definitivo: apertura della procedura, nomina del liquidatore, formazione del passivo, liquidazione dell’attivo, durata di riferimento triennale, esdebitazione. Le azioni esecutive individuali si arrestano. È l’unica strada che porta a un esito liberatorio invece che a una dilazione.

Se non si attiva nulla. La timeline non si ferma: prosegue senza il debitore, con i creditori che consolidano posizioni, iscrivono ipoteche, avviano pignoramenti, e con gli atti che diventano definitivi uno dopo l’altro.


Le cinque finestre critiche

In tutta la cronologia ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito in modo irreversibile. Sono questi.

  1. La finestra che precede la cancellazione — dal giorno zero fino all’iscrizione della cancellazione. È l’unica in cui sono accessibili la composizione negoziata e la transazione fiscale endo-negoziale. Dopo la cancellazione, la Cassazione con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 ha chiuso definitivamente anche la porta del concordato minore, per l’imprenditore individuale come per gli altri. Chi si cancella prima di aver valutato la composizione negoziata rinuncia allo strumento più flessibile del sistema.
  2. La finestra dei trenta giorni di preavviso del marketplace (art. 4 Reg. UE 2019/1150). È il periodo in cui il rapporto è ancora vivo e si possono estrarre i dati transazionali, recuperare l’inventario, contestare la motivazione della sospensione e attivare il sistema interno di reclamo. Chiusa quella finestra, la base documentale su cui si costruirà l’intera difesa fiscale diventa molto più difficile da ricostituire.
  3. La finestra delle definizioni agevolate. La rottamazione-quinquies si è chiusa il 30 aprile 2026 per i carichi statali; per i tributi degli enti territoriali il calendario è stato distinto e subordinato alla delibera dell’ente. Le sanatorie non si riaprono per chi arriva tardi: sono finestre a data fissa, e chi le manca paga sanzioni, interessi di mora e aggio su tutto il debito.
  4. La finestra dei sessanta giorni per impugnare ogni singolo atto tributario. Sessanta giorni dalla notifica, con sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto e possibile sospensione di novanta giorni per accertamento con adesione. Un atto non impugnato nei termini diventa definitivo e non è più discutibile nel merito in alcuna sede successiva, procedure concorsuali comprese.
  5. La finestra dell’anno successivo alla cancellazione. È il periodo in cui i creditori possono chiedere l’apertura di una procedura concorsuale ed è, specularmente, il periodo in cui conviene costruire la propria domanda di liquidazione controllata invece di subirne una. Il termine annuale limita l’iniziativa dei creditori, non quella del debitore: l’art. 33, comma 1-bis, CCII consente al debitore persona fisica di chiedere la liquidazione controllata anche dopo, ma chi aspetta trova un patrimonio già eroso da ipoteche e pignoramenti.

Le domande sul tempo

Ho chiuso la partita IVA otto mesi fa: posso ancora accedere alla composizione negoziata? Dipende da un dato che molti confondono: la chiusura della partita IVA non coincide con la cancellazione dal Registro delle Imprese. Se l’impresa risulta ancora iscritta, la composizione negoziata è astrattamente accessibile perché il presupposto è l’esercizio dell’attività d’impresa. Se invece la cancellazione è già stata iscritta, la strada è preclusa, e con essa — per effetto della sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 — anche quella del concordato minore. Resta la liquidazione controllata.

Sono passati quattordici mesi dalla cancellazione: i creditori possono ancora chiedere il fallimento? In relazione all’attività cessata, no: l’art. 33, comma 1, CCII fissa il termine di un anno dalla cessazione. Con due avvertenze. La prima: chi ha proseguito l’attività in forma occulta dopo la cancellazione espone sé stesso alla dimostrazione, da parte del creditore o del pubblico ministero, che la cessazione effettiva è avvenuta in un momento diverso. La seconda: il decorso dell’anno non estingue nulla. I debiti restano, la riscossione prosegue, i pignoramenti individuali restano possibili. Cambia lo strumento, non la sostanza.

Quanto dura in tutto, dalla decisione di chiudere alla liberazione dai debiti? Per un percorso condotto correttamente: uno-due mesi di diagnosi, tre-sei di liquidazione, la cancellazione, poi la costruzione della domanda di liquidazione controllata in tre-sei mesi e la procedura con durata di riferimento triennale. Il totale realistico si colloca tra i quattro e i sei anni. Chi promette tempi drasticamente inferiori sta descrivendo un’ipotesi particolare — tipicamente l’incapienza accertata ai sensi dell’art. 283 CCII — non la regola.

Il marketplace trattiene il mio saldo da sette mesi: posso ancora chiederlo se ho già chiuso la società? Il credito verso la piattaforma è un bene, e come tale sopravvive alla vicenda estintiva. Se la società è stata cancellata, il credito rientra tra le sopravvenienze attive che, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite consolidato dal 2013 e ribadito nel 2025, formano oggetto di una comunione tra gli ex soci. Se l’impresa era individuale, il credito resta della persona fisica. In entrambi i casi va richiesto formalmente, documentando la compensazione operata dalla piattaforma e contestando quanto ecceda i controcrediti effettivi. Il tempo qui lavora contro: più passa, più diventa difficile ricostruire il conto.

Ho ricevuto un atto dell’Agenzia delle Entrate intestato a me come ex socio, ma dalla liquidazione non ho preso un euro: devo pagare? La responsabilità del socio è limitata a quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e la Cassazione ha affermato che l’avvenuta riscossione integra una condizione dell’azione che l’amministrazione è tenuta a dedurre nell’apposito avviso. Detto questo, la Sezione tributaria ha anche riconosciuto che l’amministrazione ha interesse a procurarsi comunque un titolo accertativo nei confronti dei soci, indipendentemente dalla riscossione, in ragione di possibili sopravvenienze o ricavi non contabilizzati, restando al socio la possibilità di eccepire la mancanza di riparto in sede di riscossione. Tradotto in pratica: l’atto va impugnato entro sessanta giorni, facendo valere il limite di responsabilità. Ignorarlo perché “non ho preso nulla” è il modo più rapido per renderlo definitivo.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi, rilevanza concreta per chi chiude un e-commerce indebitato.

Fase della composizione negoziata e degli esiti negoziali

  1. Cass. civ., ord. n. 30109/2025 — La concessione o la limitazione delle misure protettive nella composizione negoziata dipende dalla concretezza del risanamento e dalla convenienza per i creditori quali emergono dalla relazione dell’esperto e dalla documentazione di supporto. Rilevanza: chi chiede protezione con un piano non credibile rischia di perderla, esponendosi ai creditori proprio nel momento più delicato.
  2. Cass. civ., ord. n. 623/2026 — Il concordato semplificato presuppone che il tribunale verifichi a monte la serietà della composizione negoziata: trattative effettive, correttezza e buona fede, coinvolgimento dell’intera platea dei creditori, reale esplorazione delle alternative; proposta e piano non devono risultare implausibili. Rilevanza: lo strumento che consente l’omologazione senza voto dei creditori non è una scorciatoia utilizzabile dopo una trattativa di facciata.
  3. Cass. civ., n. 620/2026 — Nella stessa linea, la Corte ha delimitato i requisiti di utilità della proposta e il perimetro dei controlli del giudice sul concordato semplificato. Rilevanza: conferma che il vaglio giudiziale su questo strumento è sostanziale e non meramente formale.

Fase della cancellazione e della successione nei debiti

  1. Cass. civ., Sez. Un., nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013 — La cancellazione estingue l’ente ma non le obbligazioni: si produce un fenomeno successorio sui generis, con trasferimento agli ex soci, intra vires, tanto delle sopravvenienze attive quanto delle passività insoddisfatte. Rilevanza: è la premessa di tutto. Chiudere non cancella i debiti.
  2. Cass. civ., Sez. Un., n. 3625 del 12 febbraio 2025 — Nelle società di capitali la riscossione della quota in base al bilancio finale non è solo il limite della responsabilità del socio, ma la condizione perché egli succeda nel processo instaurato contro la società; è condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, da allegare e provare da parte di chi agisce. Rilevanza: fornisce al socio che non ha riscosso nulla un’eccezione tecnicamente robusta, da spendere però nella sede corretta.
  3. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 16916 del 24 giugno 2025 — In materia tributaria l’avvenuta riscossione integra condizione dell’azione e non legittimazione, e la responsabilità del socio per il debito tributario della società estinta permane anche in assenza di distribuzione dell’attivo, fermo il diritto di opporre il limite di responsabilità. Rilevanza: smentisce la convinzione diffusa che il socio non riscuotente sia automaticamente al riparo da qualsiasi atto.
  4. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 22254 del 1° agosto 2025 — L’amministrazione finanziaria conserva interesse a procurarsi un titolo accertativo verso i soci a prescindere dalla riscossione di somme in sede di riparto, in ragione di possibili sopravvenienze attive o ricavi non contabilizzati. Rilevanza: spiega perché arrivano avvisi anche a soci di società chiuse a zero.
  5. Cass. civ., ord. n. 6112 del 17 marzo 2026 — Ha ribadito il medesimo principio, consolidando l’orientamento. Rilevanza: è il riferimento più recente su un tema che nel biennio 2025-2026 ha avuto un’intensa produzione giurisprudenziale.
  6. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 24135 del 28 agosto 2025 — Quanto alle obbligazioni tributarie sorte in capo alla società estinta, subentrano i soli soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione. Rilevanza: delimita con precisione chi può essere destinatario dell’atto e chi no.
  7. Cass. civ., n. 16446/2025 — L’estinzione determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore e la successione dei soci ai fini dell’esercizio delle azioni dei creditori insoddisfatti, con instaurazione di una comunione sui beni residuati o sopravvenuti. Rilevanza: incide sulla corretta instaurazione dei giudizi e sulla validità delle notifiche.

Fase della responsabilità del liquidatore

  1. Cass. civ., ord. n. 3273 del 9 febbraio 2025 — Si è pronunciata sui presupposti della responsabilità del liquidatore ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/1973, che risponde in proprio quando abbia pagato crediti di ordine inferiore o distribuito beni ai soci senza prima soddisfare le imposte. Rilevanza: è la norma che trasforma una scelta di pagamento in una responsabilità personale.
  2. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 23832 del 25 agosto 2025 — In caso di conflitto tra l’art. 36 del DPR 602/1973 e l’art. 2495 c.c. prevale la norma tributaria per specialità, senza però che ciò comporti estensione della responsabilità all’IVA se la norma tributaria non la prevede. Rilevanza: delimita l’ambito oggettivo della responsabilità proprio sul tributo più pesante nel bilancio di un e-commerce.

Fase post-cancellazione e accesso alle procedure

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 4329 del 20 febbraio 2020 — Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall. impediva al liquidatore della società cancellata di richiedere il concordato preventivo, anche in pendenza del termine annuale. Rilevanza: è il precedente su cui si è costruito l’orientamento poi trasfuso nell’art. 33, comma 4, CCII.
  2. Cass. civ., Sez. I, n. 20141 del 16 giugno 2026 — La domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal Registro delle Imprese è sempre inammissibile, anche per l’imprenditore individuale e anche per il concordato liquidatorio con apporto di finanza esterna; la seconda opportunità dell’imprenditore cancellato è affidata dal legislatore alla liquidazione controllata. Rilevanza: è la pronuncia decisiva per chi ha già chiuso. Ha superato l’orientamento di merito favorevole espresso, tra gli altri, da App. Napoli 14 luglio 2025 e Trib. Ivrea 10 febbraio 2026.
  3. Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1473 — Alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario, con la conseguenza che il ricorso per cassazione va proposto nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 15, comma 13, CCII. Rilevanza: un termine breve e perentorio che, se ignorato, chiude l’ultimo grado.
  4. Cass. civ., n. 11603/2026 — Nella liquidazione controllata su istanza del debitore, la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, a pena di inammissibilità. Rilevanza: alza in modo netto lo standard qualitativo della domanda; una relazione generica non regge.
  5. Corte d’Appello di Ancona, n. 211/2025 — L’ex imprenditore individuale cancellato da oltre un anno accede alla liquidazione controllata indipendentemente dal superamento delle soglie dell’imprenditore minore; nella procedura tutti i debiti, inclusi quelli erariali e l’IVA, possono essere soddisfatti parzialmente. Rilevanza: apre la procedura anche a chi gestiva un e-commerce ben oltre le soglie dimensionali.
  6. Trib. Campobasso, 14 marzo 2026 — Ha ammesso l’apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore nei confronti di una persona fisica già imprenditore individuale cancellato, delimitandone i presupposti. Rilevanza: la procedura non è solo uno strumento del debitore: può essere attivata contro di lui.
  7. Trib. Venezia, 6 marzo 2026 — Una precedente condanna per bancarotta non preclude di per sé l’accesso alla liquidazione controllata. Rilevanza: delimita la rilevanza dei precedenti penali nel giudizio di ammissibilità.

Fase dell’esdebitazione

  1. Trib. Modena, 1° luglio 2026 — Al termine di una liquidazione controllata chiusa prima del triennio dell’art. 279 CCII per accertata impossibilità di acquisire ulteriore attivo, l’esdebitazione non è preclusa, distinguendosi il caso da quello affrontato da Cass. n. 30108/2025. Rilevanza: la chiusura anticipata per incapienza non è, di per sé, un ostacolo alla liberazione.
  2. Trib. Modena, 18 marzo 2026 — Si è pronunciato sui presupposti dell’esdebitazione in una situazione debitoria derivante essenzialmente dal rilascio di garanzie fideiussorie. Rilevanza: è l’ipotesi tipica del socio che ha garantito personalmente i fidi della propria società.
  3. Trib. Gela, 7 maggio 2026 — Ha affrontato l’ammissibilità del ricorso per liquidazione controllata proposto dal debitore persona fisica in assenza di attivo distribuibile. Rilevanza: riguarda direttamente chi arriva alla procedura senza più nulla da liquidare.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Lo Studio interviene nella fase in cui il cliente si trova, non in quella astratta: perché come si è visto ogni tappa ha rimedi propri e preclusioni proprie. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa e datata: acquisiamo l’estratto di ruolo integrale presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, isoliamo ogni carico per data di affidamento e di notifica, verifichiamo decadenze e prescrizioni e determiniamo quali importi sono ancora contestabili e quali sono divenuti definitivi.
  2. Verifichiamo la posizione con i marketplace sul piano contrattuale e regolamentare: esaminiamo le comunicazioni di limitazione, sospensione o cessazione alla luce dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2019/1150 e dell’art. 17 del DSA, contestiamo le motivazioni carenti attraverso il sistema interno di reclamo e quantifichiamo il saldo trattenuto separando i controcrediti effettivi dalle trattenute non dovute.
  3. Se sei ancora in attività, valutiamo e attiviamo la composizione negoziata: predisponiamo l’istanza sulla piattaforma telematica, seguiamo la nomina dell’esperto, chiediamo le misure protettive e costruiamo la proposta di transazione fiscale endo-negoziale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII.
  4. Se hai già cancellato l’impresa, impostiamo la liquidazione controllata: coordiniamo il rapporto con l’OCC e costruiamo la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza nell’assunzione delle obbligazioni con lo standard che la Cassazione ha reso condizione di ammissibilità.
  5. Impugniamo nei termini gli atti tributari: ricorsi contro cartelle, avvisi di accertamento e atti emessi ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/1973 nei confronti di liquidatori e soci, con istanza cautelare dove ricorrono i presupposti e computo esatto dei termini, sospensione feriale dal 1° al 31 agosto inclusa.
  6. Difendiamo il liquidatore e i soci sul merito della responsabilità: verifichiamo la sussistenza effettiva dei presupposti dell’art. 36 — pagamento di crediti di ordine inferiore, assegnazione di beni ai soci — e opponiamo il limite di responsabilità intra vires documentando l’assenza di riparto.
  7. Gestiamo la fase esecutiva: contestiamo preavvisi di fermo e di iscrizione ipotecaria, verifichiamo la necessità dell’intimazione ad adempiere quando sia decorso un anno dalla cartella, proponiamo le opposizioni esecutive nelle sedi competenti.
  8. Negoziamo con i creditori privati e con le banche: accordi transattivi con fornitori, gestione delle fideiussioni personali rilasciate dal socio, interlocuzione con gli istituti sulle linee di credito.
  9. Costruiamo il percorso verso l’esdebitazione: dalla domanda di liquidazione controllata alla chiusura, fino all’istanza di esdebitazione ai sensi degli artt. 282 e seguenti CCII o, quando ne ricorrono i presupposti, all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283 CCII.
  10. Presidiamo l’intero arco temporale: monitoriamo l’anno di esposizione dell’art. 33 CCII, le scadenze dei piani di dilazione, i termini di decadenza dell’accertamento e la conservazione documentale, perché in questa materia perdere una data significa perdere un diritto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa specifica materia pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata: come si costruisce un’istanza che regge, come si ottengono e si difendono le misure protettive, come si imposta una transazione fiscale endo-negoziale che l’amministrazione possa accettare. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, unita al ruolo di professionista fiduciario di un OCC, significa sapere esattamente che cosa un tribunale si aspetta di leggere nella relazione dell’OCC — e dopo la pronuncia n. 11603 del 2026 quella relazione è diventata la differenza tra una domanda ammissibile e una domanda respinta in limine.

Lavoriamo con continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la linea difensiva impostata quando ricostruiamo il passivo è la stessa che sosteniamo davanti alla corte di giustizia tributaria, al tribunale della crisi e, se il caso lo richiede, in sede di legittimità. Nessun passaggio di consegne, nessuna riformulazione a metà percorso. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la chiusura di un e-commerce indebitato è simultaneamente un problema tributario, contrattuale e concorsuale, e trattarne uno alla volta significa risolverne nessuno.

Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo ogni atto, costruiamo la strategia che il calendario consente ancora e la portiamo avanti in ogni grado.


Il tempo è la risorsa più preziosa che hai, ed è quella che stai sprecando

Se c’è una lezione che attraversa tutta questa cronologia è che nella chiusura di un e-commerce indebitato il tempo non è neutro: è la variabile che determina l’esito, ed è l’unica che non si può recuperare a posteriori. Il debito si negozia, le sanzioni si contestano, il magazzino si rivende. Una finestra temporale chiusa non si riapre. Il 30 aprile 2026 è passato per tutti allo stesso modo, per chi aveva presentato domanda e per chi non lo aveva fatto.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto in cui convergono le competenze certificate dell’Avvocato: la crisi d’impresa che si tenta di risolvere prima della cancellazione richiede l’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il sovraindebitamento che resta dopo richiede il Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il fiduciario OCC; il debito fiscale che attraversa entrambe le fasi richiede lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e la difesa contro gli atti che arrivano ai soci e al liquidatore, fino all’ultimo grado, richiede l’avvocato cassazionista. Sono quattro fasi di una sola storia, e vanno seguite dalla stessa mano.

📩 Qualunque sia la tappa in cui ti trovi — stai valutando se chiudere, hai già cancellato l’impresa, hai ricevuto una cartella o un atto intestato a te come ex socio — c’è ancora qualcosa da fare, ma dipende da quanto tempo è passato: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio Monardo per raggiungerci sono al termine di questa guida.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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