Il calendario dell’accesso: nove tappe, nove porte, nove scadenze
C’è una domanda che arriva sempre troppo tardi negli studi legali: «posso ancora salvare l’azienda?». La risposta, quasi sempre, non dipende da quanto sia grave il debito. Dipende da quando viene posta. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza — il D.Lgs. 14/2019, riscritto tre volte fra il 2022 e il 2024 e da ultimo dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) — non è un elenco di rimedi disponibili sempre e per tutti. È una sequenza. Ogni strumento ha una finestra temporale in cui si apre, una platea di soggetti che può varcarla e un momento oltre il quale quella stessa porta si chiude, definitivamente, lasciando aperte soltanto le uscite peggiori.
Chi conosce la sequenza sceglie lo strumento; chi la ignora si ritrova con l’unico strumento che gli è rimasto. Questa guida ricostruisce l’intera cronologia dell’accesso: dal momento in cui l’imprenditore è già dentro il perimetro del Codice senza saperlo, passando per le segnalazioni che fanno partire i termini, il doppio test — soggettivo e oggettivo — che decide quale binario si può imboccare, i 180 giorni della composizione negoziata, i 60 giorni per il concordato semplificato, i termini della domanda con riserva, fino al binario riservato ai sovraindebitati e ai tre anni che separano la liquidazione dall’esdebitazione.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia perché le abilitazioni dell’Avvocato coincidono con le due porte principali del sistema: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è iscritto fra i professionisti che il Codice chiama a condurre la composizione negoziata, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia oltre che professionista fiduciario di un OCC, cioè dell’organismo che apre l’altro binario, quello dei debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Conoscere dall’interno entrambe le porte significa sapere, alla prima lettura dei numeri, quale delle due è ancora aperta.
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La mappa temporale dell’accesso: dove ti trovi adesso
Prima di entrare nelle singole tappe serve una fotografia d’insieme. La tabella che segue mette in fila i momenti in cui il Codice apre e chiude le porte, con il termine che li governa e la sezione di questa guida che li sviluppa. Va letta come si legge un orario ferroviario: si individua la riga in cui ci si trova oggi, e da lì si contano i minuti che restano.
| Tappa | Momento | Termine chiave | Chi può muoversi |
|---|---|---|---|
| 1 | Prima della crisi | Nessun termine di legge, ma obbligo permanente di assetti adeguati (art. 2086 c.c. – art. 3 CCII) | Ogni imprenditore, individuale e collettivo |
| 2 | Le segnalazioni | 60 giorni per la risposta dell’organo amministrativo alla segnalazione dei sindaci (art. 25-octies) | Società con organo di controllo; debitori verso creditori pubblici qualificati |
| 3 | Il test soggettivo | Nessun termine: è una qualificazione, ma cristallizzata alla data del deposito | Tutti: decide su quale binario si finisce |
| 4 | Il test oggettivo | Nessun termine, ma la reversibilità dell’insolvenza si consuma col tempo | Tutti |
| 5 | Istanza di composizione negoziata | Nomina dell’esperto entro 5 giorni lavorativi; ricorso per le misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione | Imprenditore commerciale e agricolo iscritto al Registro imprese |
| 6 | Le trattative | 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili di altri 180; misure protettive max 120 giorni, complessivamente 240 | Imprenditore in composizione negoziata |
| 7 | Dopo la relazione finale | 60 giorni per il concordato semplificato (art. 25-sexies) | Chi ha condotto trattative secondo correttezza e buona fede |
| 8 | Il binario giudiziale | Riserva ex art. 44: termine da 30 a 60 giorni, prorogabile di non oltre 60 | Imprenditore commerciale sopra soglia |
| 9 | Il binario del sovraindebitamento | Esdebitazione di diritto 3 anni dall’apertura della liquidazione controllata | Consumatore, professionista, impresa minore, agricolo, start-up innovativa |
Ogni riga di questa tabella corrisponde a una sezione che segue. Il tempo, da qui in avanti, corre.
Tappa 1 — Il tempo zero: sei già dentro il Codice, anche se non lo sai
Cosa succede
Non accade nulla. Ed è precisamente questo il punto. La prima tappa della cronologia dell’accesso non è un atto, non è una notifica, non è un decreto ingiuntivo: è una condizione permanente che riguarda ogni imprenditore dal giorno in cui apre la partita IVA. Il Codice non comincia a esistere quando arriva il primo pignoramento. Comincia a esistere prima, e impone un obbligo che vale a prescindere dallo stato di salute dell’impresa.
La norma
L’articolo 2086, secondo comma, del codice civile — riscritto proprio dalla riforma — impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. L’articolo 3 del Codice della crisi declina lo stesso dovere per l’imprenditore individuale, che deve adottare misure idonee, e specifica quali segnali quegli assetti devono saper leggere: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni e superiori alla metà del monte salari, esposizioni verso fornitori scadute da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quelle non scadute, esposizioni verso banche scadute da più di sessanta giorni che superino il cinque per cento del totale, e le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati oltre le soglie previste dall’articolo 25-novies.
I termini che si attivano
Formalmente, nessuno. Sostanzialmente, tutti. Perché l’articolo 3 pretende che l’impresa sia in grado di rilevare uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi, e di verificare la sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi. Quel «dodici mesi» è il primo orologio del sistema: è l’orizzonte previsionale entro cui l’imprenditore deve sapere se i flussi in arrivo bastano a pagare i debiti in scadenza. Quando quel test fallisce, i termini di tutte le tappe successive hanno già cominciato a scorrere, anche se nessuno li ha ancora comunicati a nessuno.
Cosa può fare l’imprenditore ora
Tutto. È l’unica tappa in cui l’intera gamma degli strumenti è astrattamente disponibile e nessuna porta è ancora chiusa. È anche la tappa in cui si costruisce la prova documentale che servirà dopo: i bilanci, la centrale rischi, lo scadenzario fornitori, il piano di tesoreria a dodici mesi. Chi arriva alla tappa 5 senza questi documenti perde settimane a ricostruirli mentre i creditori si muovono.
L’errore tipico di questa fase
Considerare gli assetti adeguati un adempimento formale da delegare al commercialista in sede di bilancio. Gli assetti sono lo strumento di misurazione del tempo: se non funzionano, l’imprenditore scopre la crisi quando i creditori l’hanno già scoperta, cioè quando le opzioni si sono ridotte da otto a due.
Quanto dura realmente
Questa fase dura quanto l’impresa, e finisce nel momento esatto in cui il test dei dodici mesi dà esito negativo. Nella pratica, tra il primo indicatore rosso e la percezione soggettiva della crisi passano mediamente da sei a diciotto mesi: un intervallo in cui il patrimonio si consuma e la percentuale offribile ai creditori scende, riducendo di riflesso il ventaglio di strumenti concretamente praticabili.
Tappa 2 — Il giorno della segnalazione: quando è il sistema a dirti che il tempo è iniziato
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, e non per volontà dell’imprenditore. Arriva una lettera. Può arrivare dal collegio sindacale, dal revisore, dall’Agenzia delle entrate, dall’INPS, dall’INAIL o dall’Agente della riscossione. Il contenuto è sempre lo stesso: si segnala che ricorrono i presupposti per attivarsi, e si invita l’organo amministrativo a riferire sulle iniziative intraprese. È il momento in cui la crisi smette di essere un fatto privato e diventa un fatto documentato.
La norma
L’articolo 25-octies del Codice disciplina la segnalazione dell’organo di controllo societario: sindaci e revisori, quando rilevano i presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, ne danno segnalazione motivata all’organo amministrativo. L’articolo 25-novies disciplina invece la segnalazione dei creditori pubblici qualificati, ancorata a soglie di esposizione predeterminate per debiti IVA, contributivi e da ruoli affidati. La tempestiva segnalazione e la successiva attivazione dell’imprenditore rilevano poi, ai sensi dello stesso articolo 25-octies, ai fini della responsabilità dei componenti dell’organo di controllo.
I termini che si attivano
Qui il calendario diventa preciso. La segnalazione dell’organo di controllo deve indicare un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. E soprattutto: l’organo di controllo vigila sull’andamento delle trattative, e la mancata risposta o l’inerzia dell’organo amministrativo entro sessanta giorni assume rilievo ai fini della valutazione della sua condotta. Sono termini brevi, e sono termini che l’imprenditore quasi sempre sottovaluta perché non provengono da un tribunale.
Cosa può fare l’imprenditore ora
È la finestra difensiva più larga dell’intero sistema, e quasi nessuno la usa. In questa fase sono ancora accessibili tutti gli strumenti: composizione negoziata, piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità. Il patrimonio è ancora integro, i fornitori strategici non se ne sono ancora andati, le linee di credito non sono state ancora tutte revocate. Chi presenta istanza di composizione negoziata entro questa tappa negozia da una posizione che nessuna tappa successiva restituirà.
L’errore tipico di questa fase
Rispondere alla segnalazione con una lettera rassicurante e generica, promettendo un piano che non esiste. La segnalazione non è un adempimento da chiudere: è il segnale che un soggetto qualificato ha già fatto il calcolo che l’imprenditore non voleva fare. Ignorarla non ferma il tempo, lo consegna ai creditori.
Quanto dura realmente
Dalla segnalazione dei creditori pubblici qualificati alle prime azioni esecutive passano tipicamente dai tre ai nove mesi, a seconda dell’ente e del carico degli uffici. È l’ultimo intervallo di calma prima che il calendario acceleri.
Tappa 3 — Il test soggettivo: la domanda che decide tutto il resto
Cosa succede
Prima di scegliere lo strumento, il Codice pone una domanda che sembra banale e non lo è: chi sei? Non «quanto devi», non «da quanto tempo», non «a chi». Chi sei. Perché il sistema è costruito su due binari paralleli che non comunicano, e la qualificazione soggettiva decide su quale dei due si viaggia — e da quale si è per sempre esclusi.
La norma
L’articolo 1 del Codice fissa il perimetro esterno: la disciplina si applica ai debitori che siano consumatori, professionisti, imprenditori — compresi quelli agricoli e le start-up innovative — che esercitino attività commerciale, artigiana o agricola in forma individuale o collettiva, restando esclusi lo Stato e gli enti pubblici. Restano fuori anche i soggetti destinati alla liquidazione coatta amministrativa in forza di leggi speciali: banche, intermediari finanziari, imprese assicurative, e — questione tutt’altro che teorica — le cooperative agricole.
Dentro quel perimetro, l’articolo 2 traccia la linea che conta davvero. La lettera d) definisce l’impresa minore, cioè quella che congiuntamente presenta un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro annui nei tre esercizi antecedenti, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro annui e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. La lettera c) definisce il sovraindebitamento, riferendolo allo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale. La lettera e) definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
Chi resta fuori dal perimetro, e chi entra da una porta laterale
Il perimetro dell’articolo 1 va letto due volte: la prima per capire chi è dentro, la seconda per capire chi non lo sarà mai. Restano esclusi dall’intero Codice lo Stato e gli enti pubblici. Restano fuori dagli strumenti di regolazione, per effetto di leggi speciali, i soggetti destinati alla liquidazione coatta amministrativa: banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione e — punto che genera ogni anno decine di domande dichiarate inammissibili — le cooperative agricole, come ha confermato la Cassazione con la sentenza n. 29918 del 12 novembre 2025. Restano fuori dalla composizione negoziata i soggetti non iscritti nel Registro delle imprese, a partire dalle società di fatto. E le grandi imprese in stato di insolvenza che superino le soglie di legge seguono il binario dell’amministrazione straordinaria, non quello del Codice.
Ci sono poi i soggetti che entrano da una porta laterale, e che la prassi tende a dimenticare. La start-up innovativa, non assoggettabile a liquidazione giudiziale, viaggia sul binario del sovraindebitamento. Gli enti del terzo settore che svolgono attività d’impresa sotto le soglie dell’impresa minore accedono anch’essi a quel binario. Il socio illimitatamente responsabile può accedere in proprio per i debiti personali, distinti da quelli sociali. Sul trust, il Tribunale di Modena, con provvedimento del 28 gennaio 2026, ha escluso l’accesso alla liquidazione controllata per il trust in quanto tale, ammettendolo però per il trustee. E la persona fisica già imprenditore individuale cancellato può essere assoggettata a liquidazione controllata anche su istanza di un creditore, come ha ricostruito il Tribunale di Campobasso il 14 marzo 2026.
Un’ultima annotazione che vale più di molte pagine: il Tribunale di Venezia, il 6 marzo 2026, ha affermato che una pregressa condanna per bancarotta non preclude di per sé al ricorrente l’accesso alla liquidazione controllata. Il Codice, sul binario del sovraindebitamento, seleziona per condotta ai fini dell’esdebitazione, non per casellario giudiziale ai fini dell’ammissione.
| Chi sei | Binario | Strumenti principali | Organo che apre la porta |
|---|---|---|---|
| Imprenditore commerciale sopra soglia | Impresa | Composizione negoziata, accordi, PRO, concordato preventivo | Camera di commercio / Tribunale |
| Imprenditore commerciale sotto soglia | Misto | Composizione negoziata; poi concordato minore o liquidazione controllata | Camera di commercio / OCC |
| Imprenditore agricolo | Misto | Composizione negoziata, accordi, piano attestato; concordato minore | Camera di commercio / OCC |
| Professionista | Sovraindebitamento | Concordato minore, liquidazione controllata | OCC |
| Consumatore | Sovraindebitamento | Ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata, esdebitazione incapiente | OCC |
| Start-up innovativa | Sovraindebitamento | Concordato minore, liquidazione controllata | OCC |
| Cooperativa agricola | Fuori | Liquidazione coatta amministrativa | Autorità di vigilanza |
| Ente pubblico | Fuori | — | — |
I termini che si attivano
Nessun termine, ma un principio di cristallizzazione che vale come un termine: la qualificazione si valuta alla data del deposito della domanda, e non può essere corretta a posteriori. Chi deposita come consumatore e viene qualificato imprenditore non «cambia procedura»: si vede dichiarare inammissibile la domanda e ricomincia da capo, con mesi persi e con i creditori nel frattempo liberi di agire.
Cosa può fare il debitore ora
Fare il test prima di scegliere, non dopo. La giurisprudenza degli ultimi due anni è impietosa su questo punto. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha negato la qualifica di consumatore alla persona fisica, socia di maggioranza e per un periodo anche amministratrice di una S.r.l., che si era indebitata rilasciando fideiussioni per la società: quei debiti, ha ragionato la Corte, non erano estranei all’attività d’impresa, e senza estraneità non c’è consumatore. La stessa linea era già emersa nei confronti del fideiussore che cumuli le qualità di socio e amministratore (Cass. n. 17638/2025) e del familiare che garantisce l’impresa di famiglia (Cass. n. 23533/2024).
Sul versante opposto, la Cassazione ha chiuso un’altra porta: con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 ha stabilito che l’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese non può accedere al concordato minore, e la preclusione opera anche quando si tratti di imprenditore individuale e anche quando la proposta sia liquidatoria con apporto di finanza esterna. Per l’imprenditore cessato la strada residua non è il concordato: è la liquidazione controllata, che resta accessibile senza limiti di tempo e conduce comunque all’esdebitazione.
L’errore tipico di questa fase
Ragionare per etichette anagrafiche invece che per natura del debito. Non conta se il debitore «si sente» un privato: conta la funzione economica dell’obbligazione. Un unico debito di matrice imprenditoriale in un passivo di dieci posizioni personali basta a far saltare l’intera qualificazione consumeristica, come hanno confermato numerose decisioni di merito sulle debitorie miste e sulle procedure familiari.
Quanto dura realmente
Il test soggettivo, fatto bene, richiede l’esame di tre esercizi contabili, delle visure camerali storiche e della causale di ogni singola posizione debitoria: due o tre settimane di lavoro documentale. Fatto male, costa da sei a dodici mesi di procedura dichiarata inammissibile.
Tappa 4 — Il test oggettivo: quanto è tardi, esattamente
Cosa succede
Superato il test su chi si è, il calendario impone la seconda verifica: in quale stato si trova l’impresa oggi. Non è una sfumatura descrittiva. Il Codice costruisce una scala di gravità, e a ogni gradino corrisponde un ventaglio di strumenti diverso, che si restringe man mano che si scende.
La norma
L’articolo 2, lettera a), definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. La lettera b) definisce l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’articolo 12, comma 1, individua il presupposto della composizione negoziata in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, purché risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento.
I termini che si attivano
Anche qui non c’è un termine scritto, ma ce n’è uno reale: la reversibilità dell’insolvenza è una condizione che si consuma da sola col passare dei mesi. La composizione negoziata resta accessibile anche a chi è già insolvente, purché l’insolvenza sia reversibile e sussistano concrete prospettive di risanamento — una lettura confermata dalla prassi applicativa e ribadita, sul piano interpretativo, dalla circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, che ha ricostruito i presupposti degli articoli 12, 16 e 17 coordinando i correttivi con la giurisprudenza maturata nei primi anni. Ma la reversibilità non è un dato giuridico: è un dato di cassa. Ogni mese che passa senza intervento la erode.
Cosa può fare l’imprenditore ora
Misurare, non stimare. La differenza fra «squilibrio», «crisi» e «insolvenza irreversibile» si legge in tre numeri: il debt service coverage ratio a dodici mesi, il rapporto fra debiti scaduti e fatturato mensile, e la percentuale di attivo già gravata da garanzie o vincoli. Chi è in squilibrio ha davanti l’intero catalogo; chi è in insolvenza reversibile ha ancora la composizione negoziata e il concordato in continuità; chi è in insolvenza irreversibile ha, di regola, soltanto le soluzioni liquidatorie.
L’errore tipico di questa fase
Attendere il «momento giusto» per non allarmare banche e fornitori. È un calcolo che si ritorce sempre: la riservatezza della composizione negoziata è proprio lo strumento che il legislatore ha costruito per consentire di attivarsi senza esporre l’impresa, e rinunciarvi per prudenza significa arrivare alla tappa successiva quando la riservatezza non è più possibile perché i decreti ingiuntivi sono già pubblici.
Quanto dura realmente
Dalla prima insolvenza conclamata alla perdita della reversibilità passano, nell’esperienza dei tribunali specializzati, dai nove ai diciotto mesi per le imprese manifatturiere con patrimonio immobiliare, molto meno — anche tre o quattro mesi — per le imprese di servizi il cui unico attivo è il portafoglio clienti.
Tappa 5 — Giorno 0: l’istanza di composizione negoziata e i cinque giorni che seguono
Cosa succede
Il calendario ora corre davvero. L’imprenditore deposita l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito istituzionale delle Camere di commercio, allegando la documentazione contabile, l’elenco dei creditori, il piano di risanamento e il test pratico di verificabilità del risanamento. Da questo momento, ogni passaggio ha una data.
La norma
L’articolo 12 del Codice individua presupposti e funzione dell’istituto; l’articolo 13 disciplina la piattaforma e la nomina; l’articolo 17 regola l’accesso e il funzionamento. Possono presentare istanza tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, commerciali e agricoli, senza alcun limite dimensionale: dalla ditta individuale sotto soglia alla società quotata. È la platea più ampia dell’intero Codice, ed è una scelta deliberata del legislatore, che ha voluto la composizione negoziata come primo gradino accessibile a tutti. Restano fuori i soggetti non iscritti al Registro delle imprese — le società di fatto, ad esempio — e i soggetti esclusi dal perimetro dell’articolo 1.
I termini che si attivano
Qui la cronologia si fa fitta, e ogni scadenza è perentoria nella sostanza anche quando non è definita tale:
- La commissione nomina l’esperto entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’istanza.
- L’esperto, verificata la propria indipendenza, comunica l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla comunicazione della nomina, e convoca senza indugio l’imprenditore per il primo incontro.
- Se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive, l’istanza e l’accettazione dell’esperto sono pubblicate nel Registro delle imprese e da quel momento gli effetti protettivi decorrono; ma il ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, a pena di inefficacia delle misure stesse.
- Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso.
- Entro venti giorni dalla pubblicazione, l’imprenditore deve chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato: decorso inutilmente il termine, l’iscrizione dell’istanza viene meno.
- Le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto entro tre giorni dalla convocazione.
Un chiarimento operativo che vale più di molte teorie: i termini processuali davanti al tribunale — quelli del ricorso e del reclamo — sono soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, mentre i termini di durata dell’incarico dell’esperto e delle misure protettive non sono termini per il compimento di atti processuali e continuano a decorrere. Chi deposita in luglio deve fare questo conto prima, non dopo.
Cosa può fare l’imprenditore ora
Da questo momento in poi l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa: non c’è spossessamento, non c’è commissario, non c’è pubblicità della crisi se non si chiedono le misure protettive. È il tratto che rende la composizione negoziata radicalmente diversa da ogni procedura concorsuale: si negozia da imprenditore, non da debitore sottoposto a procedura.
Attenzione però alla preclusione: la composizione negoziata non è accessibile a chi abbia già depositato domanda di accesso a uno strumento giudiziale di regolazione della crisi. Su questo la Corte di cassazione è intervenuta con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, che ha affrontato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e della richiesta di misure protettive in pendenza di domanda di concordato, ricostruendo il rapporto fra strumento stragiudiziale e procedure giudiziali. Il correttivo-ter ha invece chiarito che la pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale presentata da terzi creditori non preclude l’accesso.
In una crisi, la competenza che serve non è quella che arriva dopo il decreto: è quella che conosce la piattaforma dall’interno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: conosce entrambe le porte perché siede, per abilitazione, da entrambi i lati del tavolo.
L’errore tipico di questa fase
Depositare l’istanza senza un piano di risanamento leggibile. L’esperto, al primo incontro, deve valutare se esista una concreta prospettiva di risanamento: se non la ravvisa, lo comunica all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione. E l’archiviazione non è neutra: dopo di essa non si può presentare una nuova istanza prima di un anno, salvo il caso in cui sia lo stesso imprenditore a chiedere l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. Un’istanza prematura brucia dodici mesi di opzioni.
Quanto dura realmente
Dalla presentazione dell’istanza al primo incontro con l’esperto passano mediamente da dieci a venti giorni. Dal deposito del ricorso ex art. 19 all’ordinanza di conferma delle misure protettive, nei tribunali con sezione specializzata, si va dai quindici ai trenta giorni; nei fori più congestionati si arriva a quaranta.
Tappa 6 — Dal giorno 1 al giorno 180: la finestra delle trattative
Cosa succede
Sono passati i primi giorni. L’esperto ha accettato, ha convocato l’imprenditore, ha esaminato i numeri e ha ritenuto perseguibile il risanamento. Comincia la fase che il legislatore considera il cuore del sistema: le trattative con i creditori, condotte in via riservata, sotto la regia di un terzo indipendente che non decide ma facilita.
La norma
L’articolo 17, comma 7, del Codice fissa la durata dell’incarico. L’articolo 21 disciplina la gestione dell’impresa durante le trattative, imponendo all’imprenditore di gestire in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria e, quando è già insolvente, di gestire nel prevalente interesse dei creditori. L’articolo 22 disciplina le autorizzazioni del tribunale — finanziamenti prededucibili, cessione d’azienda senza gli effetti dell’art. 2560 c.c. — che rappresentano la leva più potente dell’intero istituto.
Le autorizzazioni che cambiano il calendario
Da questo momento in poi la composizione negoziata smette di essere una semplice trattativa assistita e diventa qualcosa che nessun accordo privato può replicare. L’articolo 22 consente al tribunale di autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, a trasferire l’azienda o rami di essa senza gli effetti dell’articolo 2560 del codice civile sulla responsabilità dell’acquirente per i debiti pregressi, e a rinegoziare i contratti a esecuzione continuata o periodica divenuti eccessivamente onerosi. Sono le tre leve che decidono se un risanamento è finanziabile, cedibile e sostenibile.
Accanto a queste, il Codice costruisce una protezione dell’impresa che opera per tutta la durata delle trattative. Le banche e gli intermediari finanziari non possono revocare o sospendere gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata, e l’eventuale revoca deve essere motivata da ragioni prudenziali documentate. I creditori, dal canto loro, sono tenuti a un obbligo di correttezza e buona fede nelle trattative e a un dovere di riservatezza sulle informazioni ricevute. L’imprenditore, in cambio, deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative: se l’esperto lo iscrive nel Registro delle imprese come atto compiuto nonostante il suo dissenso, l’effetto reputazionale e giuridico è immediato.
È questa combinazione — protezione automatica delle linee di credito, prededuzione della nuova finanza, cessione dell’azienda pulita dai debiti — a rendere i 180 giorni della composizione negoziata la finestra più potente dell’intero calendario. Ed è la ragione per cui arrivarci con il patrimonio ancora integro, e non dopo dodici mesi di erosione, cambia radicalmente ciò che si può ottenere in quella stessa finestra.
I termini che si attivano
- L’incarico dell’esperto si considera concluso decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, se le parti non hanno individuato una soluzione adeguata.
- L’incarico può proseguire per non oltre ulteriori 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22.
- Le misure protettive hanno una durata iniziale non superiore a 120 giorni, prorogabile dal giudice per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, fino a un massimo complessivo di 240 giorni.
- In caso di sostituzione dell’esperto, il termine dei 180 giorni decorre comunque dall’accettazione del primo esperto nominato: la sostituzione non regala tempo.
Cosa può fare l’imprenditore ora
È in questa finestra che si costruisce l’unica cosa che conta davvero: l’adesione dei creditori strategici. Le opzioni disponibili sono ampie e vanno usate in sequenza, non tutte insieme: chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili per garantire la continuità; chiedere la rideterminazione secondo equità del contenuto dei contratti divenuti eccessivamente onerosi per effetto della pandemia o di eventi sopravvenuti; ottenere la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e della causa di scioglimento per perdite; negoziare con l’erario e con gli enti previdenziali nelle forme consentite dal Codice.
Ciò che invece si preclude: una volta chiuse le trattative senza esito e depositata la relazione finale, l’orologio del concordato semplificato parte, e nessuno lo ferma.
L’errore tipico di questa fase
Trattare con tutti i creditori allo stesso modo e nello stesso momento. Le trattative efficaci procedono per cerchi concentrici: prima i creditori la cui adesione è indispensabile alla continuità (banche con garanzie sui beni strumentali, fornitori monopolisti, locatore dell’immobile industriale), poi il ceto chirografario. Chi convoca tutti insieme alla prima riunione ottiene, di regola, il coordinamento dei creditori contro di sé.
Quanto dura realmente
I dati sull’esito delle composizioni negoziate concluse positivamente mostrano che la soluzione più frequente è l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, seguita dal contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno un biennio; una quota residua sfocia nell’accesso ad accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o piano attestato di risanamento. In termini di tempo, le procedure che arrivano a un esito positivo si concentrano nella forbice fra il quarto e l’ottavo mese: quasi mai si chiudono nei primi novanta giorni, quasi mai dopo il secondo semestre di proroga.
Tappa 7 — Il giorno della relazione finale e i 60 giorni che seguono
Cosa succede
L’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore, a chi ha partecipato alle trattative e, se erano state concesse misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. È il documento più importante dell’intera composizione negoziata, perché fotografa due cose: se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e se le soluzioni individuate erano praticabili. Da quel momento parte un termine breve che apre l’unica porta a cui non si può accedere in nessun altro modo.
La norma
L’articolo 23 elenca gli esiti possibili delle trattative: il contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno un biennio, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti del piano attestato senza necessità di attestazione; e, sul versante giudiziale, la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo, o infine la proposta di concordato semplificato. L’articolo 25-sexies disciplina il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L’articolo 25-quater regola la conclusione delle trattative per l’imprenditore agricolo e per l’imprenditore commerciale sotto soglia, consentendo a questi soggetti di approdare anche agli strumenti del sovraindebitamento.
I termini che si attivano
- La proposta di concordato semplificato va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. È il termine più insidioso dell’intero Codice: breve, non prorogabile, e decorrente da un atto che non è una notifica giudiziaria ma una comunicazione tramite piattaforma.
- Gli effetti delle misure protettive cessano con la dichiarazione del giudice: da quel momento i creditori tornano liberi di agire, e nella pratica lo fanno nel giro di poche settimane.
- Se l’istanza viene archiviata, il divieto di nuova istanza per un anno riparte.
Cosa può fare l’imprenditore ora
Il concordato semplificato è l’unico strumento del Codice che non richiede il voto dei creditori, e vi si accede esclusivamente da questa porta: chi non ha fatto la composizione negoziata non potrà mai proporlo. È una possibilità potente e volutamente stretta: presuppone che l’esperto abbia dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito, e che le soluzioni individuate non erano praticabili. Non è un premio: è una valvola di sfogo per evitare che una negoziazione condotta lealmente sfoci automaticamente nella liquidazione giudiziale.
Per l’imprenditore agricolo e per l’impresa sotto soglia, l’articolo 25-quater apre invece un ponte verso il binario del sovraindebitamento: chi non poteva accedere al concordato preventivo può comunque approdare al concordato minore o, se ne ricorrono i presupposti, alla ristrutturazione dei debiti.
L’errore tipico di questa fase
Considerare la relazione finale la fine della partita e prendersi qualche settimana per «riordinare le idee». Sessanta giorni per predisporre una proposta di concordato semplificato, con il piano di liquidazione, la relazione dell’ausiliario e la documentazione completa, sono pochissimi. Chi comincia a pensarci il trentesimo giorno, di norma, non arriva.
Quanto dura realmente
Dalla proposta di concordato semplificato al decreto di omologazione passano, nei tribunali specializzati, dai sei ai dieci mesi. È un tempo lungo, ma è tempo protetto: la porta, una volta varcata entro i sessanta giorni, resta aperta.
Tappa 8 — Il binario giudiziale: la domanda unitaria e i termini della riserva
Cosa succede
Chi non è passato dalla composizione negoziata, o ne è uscito con una soluzione che richiede l’omologazione, entra nel procedimento unitario. È il momento in cui l’accesso smette di essere una scelta riservata e diventa un atto pubblico, iscritto nel Registro delle imprese, conoscibile da chiunque.
La norma
L’articolo 40 disciplina la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale: un’unica porta processuale per tutti gli esiti. L’articolo 44 consente l’accesso con riserva di deposito della documentazione, la cosiddetta domanda «in bianco». L’articolo 84 disciplina finalità e tipologie del concordato preventivo. Gli articoli 57 e seguenti regolano gli accordi di ristrutturazione dei debiti. L’articolo 64-bis disciplina il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. L’articolo 56 regola il piano attestato di risanamento, l’unico strumento che resta interamente fuori dal tribunale. L’articolo 120-bis, infine, attribuisce agli amministratori la competenza esclusiva a decidere l’accesso allo strumento e a determinare il contenuto della proposta.
Chi può accedere, strumento per strumento
| Strumento | Chi può accedervi | Presupposto oggettivo | Consenso richiesto |
|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56) | Imprenditore commerciale e agricolo, anche sotto soglia | Crisi o insolvenza | Solo dei creditori aderenti (natura contrattuale) |
| Accordi di ristrutturazione ordinari (art. 57) | Imprenditore commerciale e agricolo | Crisi o insolvenza | 60% dei crediti |
| Accordi agevolati (art. 60) | Imprenditore commerciale e agricolo | Crisi o insolvenza, senza moratoria né misure protettive | 30% dei crediti |
| Accordi a efficacia estesa (art. 61) | Imprenditore commerciale e agricolo | Crisi o insolvenza | 75% dei crediti della categoria |
| Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) | Imprenditore assoggettabile a concordato preventivo | Crisi o insolvenza | Unanimità delle classi |
| Concordato preventivo (art. 84) | Imprenditore commerciale sopra soglia | Crisi o insolvenza | Maggioranza dei crediti ammessi al voto |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies) | Solo chi proviene dalla composizione negoziata | Trattative senza esito, condotte lealmente | Nessun voto |
I due concordati, il PRO e il piano che non passa mai dal tribunale
La tabella dice chi può entrare; ma dentro il concordato preventivo esistono due mondi con soglie di accesso profondamente diverse. Il concordato in continuità aziendale — diretta o indiretta, cioè con prosecuzione dell’attività da parte di un terzo — non impone una percentuale minima ai chirografari, purché i creditori ricevano un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile e purché sia rispettata la distribuzione del valore prevista dall’articolo 84. Il concordato liquidatorio, invece, è ammesso solo se apporta risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo — almeno il dieci per cento — e se assicura ai creditori chirografari un soddisfacimento non inferiore al venti per cento. È una differenza che decide l’accesso: molte imprese che si credono candidate al concordato scoprono, facendo il conto, di non raggiungere la soglia del liquidatorio e di non avere continuità da offrire.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’articolo 64-bis è la novità più tecnica del sistema: consente di distribuire il valore in deroga alle regole di graduazione dei crediti — quindi anche pagando un chirografario prima di un privilegiato — ma esige l’approvazione di tutte le classi. È lo strumento per chi ha bisogno di flessibilità distributiva e ha già il consenso; non è una scorciatoia per chi il consenso non ce l’ha. Non a caso la Cassazione, con la pronuncia n. 15593 del 21 maggio 2026, si è dovuta occupare proprio dei limiti dell’omologazione trasversale quando le classi non approvano tutte.
Sul fondo della scala c’è il piano attestato di risanamento dell’articolo 56, l’unico strumento che non passa mai dal tribunale: nessuna omologazione, nessuna pubblicità obbligatoria, nessun effetto protettivo verso i creditori non aderenti. In cambio offre l’esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano, purché questo sia attestato da un professionista indipendente quanto a veridicità dei dati e fattibilità. È lo strumento di chi ha pochi creditori e li ha già convinti: non serve a chi deve difendersi, serve a chi deve mettere in sicurezza ciò che ha già negoziato.
E c’è un dato che attraversa tutti questi strumenti: la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. La Cassazione, con la pronuncia n. 22960 del 9 luglio 2026, ha stabilito che in presenza di un’offerta di acquisto dell’azienda il valore di liquidazione non può essere ancorato alla stima atomistica dei singoli beni. Tradotto in termini di accesso: un’azienda che vale come complesso funzionante, e non come somma di macchinari, alza il valore distribuibile e rende praticabili proposte che sulla stima atomistica sarebbero state inammissibili.
I termini che si attivano
- Con la domanda con riserva ex art. 44, il tribunale fissa un termine compreso fra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano, dell’attestazione e della documentazione.
- Quel termine è prorogabile, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni.
- Dalla pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese decorrono gli effetti protettivi: i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Cosa può fare il debitore ora
La domanda con riserva è lo strumento che compra tempo, ma è anche quello che lo consuma più rapidamente se usato male. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 5 settembre 2025, ha chiarito un punto operativo decisivo: per ottenere misure cautelari richieste contestualmente alla domanda con riserva, in pendenza del termine concesso, non basta la domanda in sé — occorre che il debitore depositi almeno un progetto, anche embrionale, di piano di ristrutturazione. La riserva, in altre parole, non è un vuoto: è una promessa che va documentata subito.
Va poi ricordato che, per le società, la decisione di accedere spetta agli amministratori: il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 26 marzo 2025, ha ricostruito il potere riconosciuto dall’art. 120-bis agli amministratori anche in ordine alle operazioni straordinarie, con la connessa tutela rafforzata contro la revoca senza giusta causa. E il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 26 marzo 2026, ha stabilito che le contestazioni dei soci sulle determinazioni dell’organo amministrativo relative all’accesso vanno fatte valere esclusivamente con i rimedi endoconcorsuali, in particolare con l’opposizione all’omologazione, e non con l’azione ordinaria di annullamento.
L’errore tipico di questa fase
Usare la domanda con riserva come scudo puramente dilatorio. I tribunali lo riconoscono immediatamente, e l’esito è la dichiarazione di inammissibilità con conversione nella liquidazione giudiziale: il rimedio peggiore, raggiunto nel modo più rapido.
Quanto dura realmente
Dal deposito della domanda con riserva all’omologazione di un concordato in continuità passano mediamente dai dodici ai venti mesi. Gli accordi di ristrutturazione sono più veloci: dai sei agli undici mesi. Il piano attestato, che non richiede omologazione, si perfeziona nei tempi della negoziazione privata, ma non produce alcun effetto protettivo nel frattempo.
Tappa 9 — Il binario del sovraindebitamento: la porta per chi non è «fallibile»
Cosa succede
Su questo binario viaggiano tutti quelli che il Codice esclude dalla liquidazione giudiziale: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa, l’ente non profit, il socio illimitatamente responsabile per i debiti personali. Non è un binario di serie B: è un binario diverso, con strumenti propri, organi propri e tempi propri. L’ingresso non passa dalla Camera di commercio ma dall’OCC, l’Organismo di composizione della crisi, che nomina il gestore e redige la relazione senza la quale nessuna domanda è ammissibile.
La norma
L’articolo 65 delimita l’ambito di applicazione. Gli articoli 67-73 disciplinano la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Gli articoli 74-83 il concordato minore, riservato ai debitori di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), escluso il consumatore, quando la proposta consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Gli articoli 268 e seguenti la liquidazione controllata. L’articolo 283 l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. L’articolo 66 disciplina le procedure familiari.
I quattro strumenti del binario, uno per uno
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è, sotto il profilo dell’accesso, lo strumento più favorevole dell’intero Codice: il piano è omologato dal giudice senza alcun voto dei creditori, che possono solo presentare osservazioni e, in sede di omologazione, contestare la convenienza. Il prezzo di questo vantaggio è il filtro dell’articolo 69: non accede chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti e chi ne ha già beneficiato due volte. La colpa grave, nella prassi dei tribunali, si concentra su un punto: l’assunzione di obbligazioni manifestamente sproporzionate rispetto al reddito disponibile al momento in cui sono state contratte.
Il concordato minore richiede invece l’adesione dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto. È aperto a chi prosegue l’attività imprenditoriale o professionale, ma è ammesso anche in forma liquidatoria quando vi sia un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Il correttivo-ter ha modificato l’articolo 77 introducendo l’inammissibilità della proposta per chi abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti.
La liquidazione controllata è la procedura di chiusura del binario, e ha una caratteristica che la rende centrale: conduce all’esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura, o dalla chiusura se anteriore. È accessibile su domanda del debitore, di un creditore o del pubblico ministero, e resta aperta anche all’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese — che, dopo le pronunce di legittimità del 2026, non ha altra strada verso l’esdebitazione.
L’esdebitazione del debitore incapiente dell’articolo 283 è la valvola finale: riservata alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. È concessa una sola volta, e per i quattro anni successivi al decreto il debitore è tenuto al pagamento se sopravvengono utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al dieci per cento.
Le procedure familiari dell’articolo 66 consentono infine ai membri della stessa famiglia — conviventi, o il cui sovraindebitamento abbia origine comune — di presentare un unico progetto. È lo strumento più efficiente quando funziona, e il più fragile quando la composizione soggettiva non è omogenea: la presenza di debiti d’impresa in capo anche a uno solo dei componenti rompe il requisito consumeristico e trascina l’intero nucleo verso le procedure ordinarie.
I termini che si attivano
- L’esdebitazione di diritto opera decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, o dalla chiusura se anteriore, salvo i casi di esclusione.
- L’esdebitazione dell’incapiente è concessa una sola volta, e resta soggetta all’obbligo di pagamento nei quattro anni successivi qualora sopravvengano utilità rilevanti.
- Il correttivo-ter ha inserito nell’articolo 77 una causa di inammissibilità della proposta di concordato minore per il debitore che abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti.
- L’articolo 69 esclude dall’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti e chi ne ha già beneficiato due volte.
Cosa può fare il debitore ora
Su questo binario la selezione dello strumento non è una preferenza tattica: è una conseguenza automatica della qualificazione soggettiva accertata alla tappa 3. Il consumatore puro va alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67, con il vantaggio decisivo di non aver bisogno del voto dei creditori. L’imprenditore minore, il professionista e l’imprenditore agricolo vanno al concordato minore, che richiede l’adesione dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti. Chi non ha nulla da offrire e nessuna attività da proseguire accede alla liquidazione controllata, che conduce all’esdebitazione nei tre anni; chi non ha proprio nulla, neppure un attivo liquidabile, all’esdebitazione del debitore incapiente.
Due chiarimenti giurisprudenziali recenti spostano l’ago in modo concreto. Il primo: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, ha stabilito che, quando la liquidazione controllata è chiesta dal debitore, la relazione dell’OCC deve indicare a pena di inammissibilità le cause dell’indebitamento e la diligenza usata nell’assunzione delle obbligazioni. Il secondo: sul versante dell’imprenditore agricolo, la giurisprudenza di merito ha ripetutamente ammesso l’accesso al concordato minore a prescindere dai requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lettera d) — così il Tribunale di Matera l’11 marzo 2025 per l’imprenditore agricolo sopra soglia, e nello stesso senso il Tribunale di Messina; mentre il Tribunale di Locri, il 12 luglio 2025, ha ribadito che il professionista non è soggetto ai requisiti dimensionali richiamati dall’art. 77.
L’errore tipico di questa fase
Presentare una procedura familiare mescolando debiti personali e debiti d’impresa. Le decisioni di merito su questo punto sono ormai numerose e convergenti: la presenza di posizioni «ibride» in capo anche a uno solo dei componenti rompe il requisito consumeristico e costringe l’intero nucleo alle procedure ordinarie. È un errore che costa l’intera procedura e va individuato prima del deposito, non in sede di reclamo.
Quanto dura realmente
Dalla nomina del gestore OCC al deposito della domanda passano dai due ai cinque mesi, a seconda della complessità del passivo. Dall’apertura della liquidazione controllata all’esdebitazione, tre anni per legge. La ristrutturazione dei debiti del consumatore, nei tribunali più efficienti, si omologa in quattro-otto mesi dal deposito.
La stessa crisi, due calendari: cosa cambia fra chi bussa in tempo e chi bussa tardi
Due imprese, gli stessi numeri di partenza, due calendari diversi. Non sono casi reali dello Studio: sono esercizi dimostrativi costruiti su termini di legge, utili a rendere visibile quanto il tempo pesi più dell’importo.
Calendario A — L’impresa che si muove alla tappa 2
Situazione di partenza. S.r.l. manifatturiera, ricavi 2.870.000 €, debiti complessivi 1.640.000 € di cui 418.000 € scaduti (312.000 € verso fornitori, 106.000 € verso l’erario). Attivo: capannone stimato 740.000 €, macchinari 215.000 €, magazzino 168.000 €, crediti commerciali 294.000 €.
- 14 gennaio — Il collegio sindacale invia la segnalazione ex art. 25-octies, assegnando trenta giorni per riferire.
- 9 febbraio — L’organo amministrativo risponde depositando un piano di risanamento a diciotto mesi e delibera l’istanza di composizione negoziata.
- 11 febbraio — Istanza depositata in piattaforma con richiesta di misure protettive.
- 17 febbraio — Nomina dell’esperto (entro i cinque giorni lavorativi); accettazione il 19 febbraio; pubblicazione nel Registro delle imprese lo stesso giorno.
- 20 febbraio — Ricorso ex art. 19 depositato il giorno successivo alla pubblicazione. Termine rispettato.
- 2 marzo — Il tribunale fissa l’udienza (entro i dieci giorni dal deposito).
- 16 marzo — Ordinanza di conferma delle misure protettive per 120 giorni.
- Aprile-luglio — Trattative. Autorizzazione ex art. 22 a un finanziamento prededucibile di 180.000 € garantito dal socio; moratoria di ventiquattro mesi con i tre fornitori strategici; riscadenzamento del mutuo ipotecario.
- 28 luglio — Accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto ai sensi dell’art. 23: efficacia di piano attestato senza necessità di attestazione.
Esito: continuità aziendale conservata, patrimonio intatto, nessuna pubblicità concorsuale oltre l’iscrizione delle misure protettive, cinque mesi e mezzo dall’istanza alla soluzione.
Calendario B — La stessa impresa che si muove alla tappa 8
Stessi numeri di partenza al 14 gennaio. Ma l’organo amministrativo risponde alla segnalazione con una lettera interlocutoria e rinvia ogni decisione.
- 14 gennaio – 30 settembre — Nessuna iniziativa. I debiti scaduti passano da 418.000 € a 793.000 €. Due fornitori strategici interrompono le forniture; il fatturato annualizzato scende a 2.180.000 €.
- 12 ottobre — Primo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 147.000 €. Pignoramento presso terzi sui crediti commerciali.
- 20 novembre — Revoca delle linee di autoliquidante da parte di due istituti. Il magazzino viene svenduto per far cassa: incasso 61.000 € a fronte di un valore contabile di 168.000 €.
- 8 gennaio (anno successivo) — Un creditore deposita istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
- 15 gennaio — La società deposita domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44. Il tribunale concede quarantacinque giorni.
- 1° marzo — Richiesta di proroga: negata, perché pende una domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale e l’art. 44 esclude la proroga in questo caso.
- 2 marzo — Deposito di un piano incompleto, con attestazione non conclusiva sulla fattibilità.
- Aprile — Inammissibilità e apertura della liquidazione giudiziale.
Stessa impresa, stessi numeri di partenza. Nel calendario A l’imprenditore ha scelto fra otto strumenti; nel calendario B non ne ha scelto nessuno: gliene è stato assegnato uno. La differenza non è stata la gravità del debito. È stata una risposta scritta il 9 febbraio invece che una lettera interlocutoria.
I binari paralleli: come cambia il calendario se si attiva un rimedio
Il Codice non è un percorso a senso unico. In diversi punti della cronologia il debitore può cambiare binario, e ogni deviazione ha effetti sul calendario che vale conoscere prima, non dopo.
Dalla composizione negoziata agli accordi di ristrutturazione. Se le trattative producono l’adesione del 60% dei crediti — o del 30% nella variante agevolata, che però rinuncia a moratoria e misure protettive — l’imprenditore esce dalla composizione negoziata e deposita domanda di omologazione. Il calendario si allunga di sei-undici mesi, ma il risultato diventa opponibile anche ai creditori non aderenti nei limiti previsti dalla legge. La variante a efficacia estesa dell’art. 61, che richiede il 75% dei crediti della categoria, consente di vincolare anche i dissenzienti appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Dalla composizione negoziata al concordato semplificato. È la deviazione più stretta: sessanta giorni dalla relazione finale, nessun voto dei creditori, ma esito necessariamente liquidatorio. Va decisa prima ancora che l’esperto depositi la relazione, perché due mesi non bastano a costruirla da zero.
Dal concordato preventivo alla liquidazione giudiziale. È la deviazione involontaria. L’art. 106 consente l’apertura della liquidazione giudiziale in corso di procedura in presenza di atti di frode; l’inammissibilità della domanda produce lo stesso effetto quando pende un’istanza di un creditore. Sul piano dei tempi, questa deviazione azzera tutto il calendario precedente.
Dal binario d’impresa a quello del sovraindebitamento. È la deviazione che l’art. 25-quater riserva all’imprenditore agricolo e all’impresa sotto soglia all’esito delle trattative. Ed è anche la deviazione che l’art. 271 consente al debitore quando è il creditore a chiedere la liquidazione controllata: il debitore può domandare l’accesso a uno degli strumenti di composizione, chiedendo un termine per predisporre ricorso, piano e proposta. È l’ultima uscita utile prima della liquidazione, e ha un termine che il tribunale concede una volta sola.
Dalla liquidazione controllata all’esdebitazione. Tre anni dall’apertura, per legge. È l’unico tratto del calendario in cui il tempo lavora a favore del debitore, purché la relazione dell’OCC sia stata redatta con il contenuto che la Cassazione ha ritenuto indispensabile.
Il ritorno in bonis. La rinuncia alla domanda di concordato produce il ritorno in bonis del debitore e interrompe il collegamento processuale fra le procedure successive, salvo che l’insolvenza successiva sia riconducibile alla crisi originaria: un principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 288 dell’8 gennaio 2025, e che ha ricadute rilevanti sul trattamento dei crediti sorti nel frattempo.
Le cinque finestre critiche: i momenti in cui agire cambia l’esito
- La risposta alla segnalazione dell’organo di controllo (entro trenta giorni). È la finestra più larga e la più sprecata. Chi in questa fase deposita l’istanza di composizione negoziata negozia con un patrimonio integro e senza pubblicità concorsuale. Chi risponde in modo interlocutorio consuma l’unico vantaggio competitivo che aveva.
- Il ricorso ex art. 19 (entro il giorno successivo alla pubblicazione). È la finestra più breve dell’intero Codice: ventiquattro ore. Il ritardato deposito è causa di inefficacia delle misure protettive, e non esiste rimessione in termini che tenga. Chi chiede le misure protettive deve avere il ricorso già scritto prima di depositare l’istanza.
- La verifica della qualificazione soggettiva prima del deposito. Non ha un termine, ma è la finestra che decide tutte le altre. Sbagliare binario significa vedersi dichiarare inammissibile la domanda e ricominciare mesi dopo, con i creditori nel frattempo liberi.
- I sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto. È l’unica porta d’accesso al concordato semplificato, e non si riapre. Va preparata durante le trattative, non dopo il loro fallimento.
- Il termine concesso dal tribunale sulla domanda con riserva (da trenta a sessanta giorni). La proroga fino a sessanta giorni esiste, ma è preclusa quando pende una domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale. Chi conta sulla proroga senza verificare il ruolo del tribunale sta scommettendo sull’inerzia dei creditori.
Le domande sul tempo
Sono passati otto mesi dalla segnalazione dei creditori pubblici qualificati e non ho fatto nulla: posso ancora accedere alla composizione negoziata? Sì. La composizione negoziata non ha un termine di decadenza collegato alla segnalazione, e resta accessibile anche a chi è già in stato di insolvenza, purché reversibile e purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Quello che cambia in otto mesi non è il diritto di accedere: è la probabilità che l’esperto ravvisi ancora concrete prospettive di risanamento.
Ho depositato domanda di concordato preventivo: posso «tornare indietro» e chiedere la composizione negoziata? È la questione affrontata dalla Cassazione con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, che ha esaminato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e della richiesta di misure protettive in pendenza della domanda di concordato. Il tema è delicato e la risposta dipende dallo stato del procedimento concordatario: va valutata con l’assistenza tecnica prima di qualsiasi deposito, perché un passo falso qui produce effetti irreversibili.
Quanto dura in tutto il percorso, dall’istanza alla soluzione definitiva? Composizione negoziata con esito accordo: da quattro a otto mesi. Composizione negoziata seguita da accordi di ristrutturazione omologati: da dodici a diciotto mesi. Concordato preventivo in continuità: da dodici a venti mesi dal deposito della domanda. Concordato minore: da sei a dodici mesi. Liquidazione controllata con esdebitazione: tre anni dall’apertura.
Ho chiuso la ditta individuale due anni fa: sono ancora in tempo per qualcosa? Per il concordato minore no: la Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026 e con l’ordinanza n. 20961/2026, ha affermato che la domanda dell’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese è inammissibile anche quando si tratti di imprenditore individuale e anche quando la proposta sia liquidatoria. Resta però ferma senza limiti di tempo la possibilità di chiedere l’apertura della liquidazione controllata e di accedere così all’esdebitazione.
Le misure protettive sono scadute a 240 giorni ma le trattative non sono finite: sono rimasto scoperto? Non necessariamente. Il limite dei 240 giorni riguarda le misure protettive dell’articolo 18, ma il tribunale conserva il potere di adottare misure cautelari ai sensi dell’articolo 19, e la giurisprudenza di merito ha ammesso misure cautelari di contenuto coincidente con quelle protettive anche oltre il tetto massimo, quando siano funzionali al buon esito di trattative già in stadio avanzato — così il Tribunale di Padova nel 2025, in un caso in cui era già stata formulata una proposta di accordo di ristrutturazione con adesioni raccolte. Si tratta però di una valutazione rigorosa di proporzionalità: va chiesta con documentazione dello stato delle adesioni, non come proroga automatica.
Agosto ferma i termini? La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali. I termini di durata dell’incarico dell’esperto e delle misure protettive non sono termini per il compimento di atti processuali e vanno computati con attenzione caso per caso: chi programma un deposito a cavallo di agosto deve farsi fare il conteggio prima, perché un errore qui non si corregge.
Le pronunce che scandiscono l’accesso
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti, ordinati secondo la tappa della cronologia cui si riferiscono. Ogni principio è riformulato in sintesi.
Tappa 3 — Il test soggettivo
- Corte di cassazione, Sez. I civile, 11 novembre 2025, n. 29746 (Pres. Ferro, Rel. Amatore). La persona fisica socia di maggioranza, e per un periodo anche amministratrice, che si sia indebitata rilasciando fideiussioni in favore della società non può essere qualificata consumatore, perché quelle obbligazioni non sono estranee all’attività d’impresa. Rilevanza: è la pronuncia che chiude l’accesso all’art. 67 CCII per la platea più numerosa dei sovraindebitati, quella dei soci garanti.
- Corte di cassazione, Sez. I civile, n. 17638/2025. Nega la qualifica di consumatore al fideiussore che cumuli le qualità di socio e amministratore della società garantita. Rilevanza: consolida il criterio funzionale e non formale della qualificazione.
- Corte di cassazione, Sez. I civile, n. 23533/2024. Esclude la tutela consumeristica per il congiunto che garantisce l’impresa di famiglia, in ragione dell’interessamento all’attività sociale derivante dal rapporto familiare. Rilevanza: estende il criterio oltre la partecipazione societaria formale.
- Corte di cassazione, Sez. I civile, 12 novembre 2025, n. 29918 (Pres. Ferro, Rel. Vella). L’imprenditore agricolo organizzato in forma cooperativa, essendo assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa, non può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, a differenza dell’imprenditore agricolo individuale o collettivo. Rilevanza: traccia il confine esterno del binario del sovraindebitamento per il mondo agricolo.
- Corte di cassazione, ordinanza interlocutoria n. 14386/2025. Rimette a pubblica udienza la questione dell’accesso delle cooperative agricole in crisi alle procedure di sovraindebitamento in alternativa o in parallelo alla liquidazione coatta amministrativa. Rilevanza: segnala che il tema, per quanto orientato, non è considerato definitivamente chiuso.
- Corte di cassazione, Sez. I civile, 16 giugno 2026, n. 20141, e ordinanza n. 20961/2026. La domanda di accesso al concordato minore proposta dall’imprenditore già cancellato dal Registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche per l’imprenditore individuale e anche in caso di proposta liquidatoria con finanza esterna; resta accessibile senza limiti di tempo la liquidazione controllata e, per suo tramite, l’esdebitazione. Rilevanza: è la pronuncia che ha risolto il contrasto più acceso dei primi anni di applicazione del Codice, in senso opposto a una parte della giurisprudenza di merito.
Tappe 5-6 — Composizione negoziata e misure protettive
- Corte di cassazione, Sez. I civile, 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino). Affronta l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla composizione negoziata e della concessione delle misure protettive in pendenza della domanda di concordato, ricostruendo il rapporto fra strumento stragiudiziale e procedure giudiziali di regolazione. Rilevanza: è il riferimento obbligato per chi si trova già in una procedura e valuta di retrocedere allo strumento negoziale.
Tappa 8 — Il binario giudiziale
- Tribunale di Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, 5 settembre 2025 (Giud. De Simone). Per accogliere l’istanza di misure cautelari proposta contestualmente alla domanda di accesso con riserva, in pendenza del termine concesso, occorre che il debitore depositi un progetto, sia pure embrionale, di piano di ristrutturazione. Rilevanza: fissa uno standard documentale minimo per la fase della riserva.
- Tribunale di Catanzaro, Sez. specializzata in materia d’impresa, 26 marzo 2025. L’art. 120-bis CCII affida agli amministratori l’iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione, con potere di ricorrere anche a operazioni straordinarie in deroga alla disciplina societaria e con tutela rafforzata contro la revoca, che resta consentita solo per giusta causa fino all’omologazione. Rilevanza: chiarisce chi, dentro la società, ha il potere di far partire il calendario.
- Tribunale di Napoli, Sez. specializzata in materia d’impresa, 26 marzo 2026. Le contestazioni dei soci sulle determinazioni dell’organo amministrativo relative all’accesso a uno strumento di regolazione vanno fatte valere esclusivamente mediante i rimedi endoconcorsuali, in particolare l’opposizione all’omologazione ex art. 120-quater, e non con l’azione ordinaria di annullamento. Rilevanza: impedisce che il conflitto endosocietario blocchi il calendario dell’accesso.
- Corte di cassazione, 21 maggio 2026, n. 15593. Si pronuncia sull’omologazione trasversale del concordato in continuità in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, con riferimento alla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: incide sulla praticabilità concreta del concordato in continuità per chi non raccoglie il consenso di tutte le classi.
- Corte di cassazione, 9 luglio 2026, n. 22960. Ritiene illegittimo, in presenza di un’offerta di acquisto dell’azienda, ancorare il valore di liquidazione alla stima atomistica dei singoli beni. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo di convenienza che decide l’ammissibilità di molte proposte in continuità.
Tappa 9 — Il binario del sovraindebitamento
- Corte di cassazione, 28 aprile 2026, n. 11603. Ai fini dell’accesso alla liquidazione controllata su istanza del debitore, la relazione dell’OCC deve indicare, a pena di inammissibilità, le cause dell’indebitamento e la diligenza usata nell’assunzione delle obbligazioni. Rilevanza: trasforma un contenuto ritenuto descrittivo in un requisito di ammissibilità.
- Corte di cassazione, Sez. I civile, 3 luglio 2025, n. 18118 (Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo). Aperta la procedura liquidatoria da sovraindebitamento, il debitore non può rinunciarvi; la chiusura anticipata è possibile solo in assenza di domande di partecipazione dei creditori e comunque previo pagamento delle prededuzioni. Rilevanza: chiarisce che l’accesso a questo binario è una scelta non reversibile.
- Corte di cassazione, Sez. I civile, 28 luglio 2025, n. 21731 (Pres. Mercolino, Rel. Caiazzo). Si pronuncia sul regime del decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70, comma 1, CCII. Rilevanza: riguarda i rimedi esperibili quando la porta viene chiusa in limine.
- Tribunale di Matera, 11 marzo 2025, e Tribunale di Messina. Ammettono il concordato minore dell’imprenditore agricolo a prescindere dai requisiti dimensionali richiamati per l’impresa minore, ritenendo irrilevante il requisito della meritevolezza. Rilevanza: allarga sensibilmente la platea agricola.
- Tribunale di Locri, 12 luglio 2025. Il professionista che accede al concordato minore non è soggetto ai requisiti dimensionali richiamati dall’art. 77 CCII. Rilevanza: conferma che per i professionisti il test soggettivo si esaurisce nella qualifica.
- Corte di cassazione, ordinanza 8 gennaio 2025, n. 288. La rinuncia alla domanda di concordato preventivo determina il ritorno in bonis della società e interrompe il collegamento processuale fra le procedure concorsuali successive, salvo che l’insolvenza successiva sia riconducibile alla crisi originaria. Rilevanza: incide sul trattamento dei crediti sorti fra una procedura e l’altra.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nel punto esatto del calendario in cui il debitore si trova, perché gli strumenti utili al giorno 10 non sono quelli utili al giorno 200.
- Ricostruiamo la posizione nel calendario: verifichiamo data per data quali termini sono già decorsi, quali sono ancora aperti e quali si apriranno, incrociando visure camerali, PEC ricevute e Registro delle imprese.
- Eseguiamo il test soggettivo documentato: esaminiamo la causale di ogni singola posizione debitoria per stabilire, prima del deposito, se il binario è quello d’impresa o quello del sovraindebitamento, e mettiamo per iscritto le ragioni della qualificazione.
- Calcoliamo i tre indicatori del test oggettivo — sostenibilità dei flussi a dodici mesi, rapporto fra scaduto e fatturato, quota di attivo già vincolata — per stabilire se l’insolvenza è ancora reversibile.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata in piattaforma, con piano di risanamento e test di verificabilità, e prepariamo il ricorso ex art. 19 prima del deposito, perché il termine è di ventiquattro ore.
- Rappresentiamo l’imprenditore all’udienza sulle misure protettive e chiediamo le autorizzazioni ex art. 22 per i finanziamenti prededucibili e per la cessione d’azienda.
- Conduciamo le trattative per cerchi concentrici, ordinando i creditori per criticità e costruendo l’adesione delle percentuali richieste dallo strumento prescelto.
- Se sei oltre la relazione finale, attiviamo il conteggio dei sessanta giorni e valutiamo il concordato semplificato, oppure la deviazione verso accordi di ristrutturazione, PRO o concordato preventivo.
- Sul binario del sovraindebitamento predisponiamo con l’OCC la relazione nel contenuto che la Cassazione richiede a pena di inammissibilità, e costruiamo la proposta di ristrutturazione dei debiti, di concordato minore o la domanda di liquidazione controllata.
- Verifichiamo le cause di esclusione — precedenti esdebitazioni nel quinquennio, cancellazione dal Registro delle imprese, condotte rilevanti ex art. 69 — prima del deposito e non in sede di reclamo.
- Seguiamo il reclamo e l’impugnazione fino all’ultimo grado, senza cambiare difensore e senza cambiare linea difensiva.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo, dove tutto si gioca sulla scelta della porta e sul momento in cui la si varca, due di queste abilitazioni pesano più delle altre. L’iscrizione come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere la composizione negoziata dal punto di vista di chi la conduce: sapere quali documenti l’esperto cerca al primo incontro, quali elementi lo portano a ravvisare o a escludere le concrete prospettive di risanamento, come si costruisce una relazione finale che apra e non chiuda la porta dei sessanta giorni. E la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali, unita al ruolo di fiduciario OCC, significa conoscere allo stesso modo l’altro binario: quello dove la relazione dell’organismo è, per giurisprudenza di legittimità, condizione di ammissibilità della domanda.
La continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione è il punto che distingue questo lavoro: chi imposta la qualificazione soggettiva al giorno zero è lo stesso che, se il tribunale la contesta, sostiene il reclamo e, se occorre, il ricorso di legittimità — senza passaggi di mano e senza cambi di linea. E poiché la crisi d’impresa non è mai solo giuridica, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i numeri che reggono il piano e le norme che reggono la domanda si costruiscono insieme, non in sequenza.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è quella che si spreca per prima
Rileggendo le nove tappe, emerge un dato che nessuna analisi degli importi restituisce: in questo sistema non perde chi ha più debiti, ma chi ha meno giorni. L’impresa del calendario A e quella del calendario B avevano gli stessi numeri il 14 gennaio. Una ha scelto fra otto strumenti, l’altra si è vista assegnare l’unico rimasto. Fra le due decisioni non c’è stato un piano industriale diverso: c’è stata una risposta scritta in tempo.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, e non per specializzazione dichiarata ma per abilitazione verificabile: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè fa parte dei professionisti che il Codice chiama a condurre la composizione negoziata, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè dell’organismo che governa l’accesso all’altro binario. Sono le due porte di cui parla questa guida, ed è la ragione per cui il primo consiglio che diamo non riguarda mai lo strumento: riguarda la data.
📩 Non aspettare che sia una scadenza a decidere per te quale strumento ti resta: contatta ora lo Studio Monardo per la verifica della tua posizione nel calendario — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
