Un concordato preventivo non è un evento: è un calendario. Comincia in un giorno preciso — quello in cui la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese — e da quel momento produce sui creditori effetti che cambiano di natura, di intensità e di reversibilità a ogni tappa che passa. Il credito che il 3 marzo era esigibile, garantito e azionabile con un pignoramento, il 4 marzo può essere congelato; sei mesi dopo può essere falcidiato per voto altrui; un anno dopo può essere definitivamente ridotto da una sentenza che vincola anche chi non ha mai partecipato alla procedura. Chi conosce la sequenza degli effetti sa in quale finestra può ancora incidere e in quale, invece, sta soltanto guardando un treno che è già partito.
Questa guida ricostruisce l’intera cronologia: il giorno zero della pubblicazione della domanda e il blocco delle azioni esecutive, i trenta giorni entro cui il tribunale conferma o revoca le misure protettive, la fase prenotativa del concordato “con riserva”, l’apertura della procedura e l’arrivo del commissario giudiziale, i quarantacinque e i quindici giorni che precedono il voto, i giorni della votazione, il giudizio di omologazione con le opposizioni e la ristrutturazione trasversale, l’effetto vincolante dell’articolo 117 del Codice della crisi e infine la lunga fase esecutiva, con la risoluzione e l’annullamento come ultime finestre disponibili.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e nel concordato preventivo la continuità del difensore conta più che altrove: le partite decisive per il creditore — il classamento, il diritto di voto, l’opposizione all’omologa — nascono in tribunale e finiscono in reclamo davanti alla corte d’appello e poi in Cassazione, dove buona parte degli orientamenti sugli effetti dell’omologazione si è formata. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa conoscere la procedura dal lato di chi la costruisce, e non solo dal lato di chi la subisce: chi ha visto come si redige un piano sa dove un piano è fragile.
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La mappa temporale: tutte le tappe in una sola tabella
Prima di entrare nel dettaglio, serve la fotografia d’insieme. La tabella che segue mette in fila le tappe della procedura, l’atto che le innesca, l’effetto che producono sui creditori e il termine che si attiva. Ogni riga corrisponde a una sezione di approfondimento più avanti in questa guida.
| Tappa | Atto che la innesca | Effetto principale sui creditori | Termine chiave |
|---|---|---|---|
| Giorno 0 | Deposito della domanda e pubblicazione nel registro delle imprese (artt. 40 e 44 CCII) | Spartiacque tra crediti anteriori e posteriori; divieto di pagamento dei crediti anteriori | Data di pubblicazione: da qui si contano quasi tutti gli altri termini |
| Giorno 0 → 30 | Richiesta e conferma delle misure protettive (artt. 54-55 CCII) | Blocco di azioni esecutive e cautelari; divieto di acquisire prelazioni non concordate | Udienza di conferma entro 30 giorni dall’iscrizione |
| Giorno 30 → 120 | Concordato “con riserva” ex art. 44 CCII | Attesa: il creditore non conosce ancora piano e proposta | Termine da 30 a 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 |
| Apertura | Decreto di apertura ex art. 47 CCII | Nomina del commissario giudiziale; la procedura diventa concorsuale a tutti gli effetti | Immediato dalla pubblicazione del decreto |
| −45 giorni dal voto | Relazione particolareggiata del commissario (art. 105 CCII) | Il quadro reale dell’attivo e del passivo prende forma | Deposito almeno 45 giorni prima dell’inizio del voto |
| −15 / −10 giorni dal voto | Comunicazione ai creditori ed elenco dei votanti (art. 107 CCII) | Il creditore scopre come è stato classato e per quale importo vota | Osservazioni e contestazioni fino a 10 giorni prima |
| I giorni del voto | Votazione telematica (artt. 107-109 CCII) | Il credito viene falcidiato o dilazionato per effetto di una maggioranza | Termini di voto non sospesi nel periodo feriale |
| Omologazione | Giudizio ex artt. 48 e 112 CCII | Possibile omologa anche contro il dissenso di intere classi | Opposizioni entro il termine perentorio indicato nel decreto |
| Post-omologa | Sentenza di omologazione (art. 117 CCII) | Vincolo per tutti i creditori anteriori; diritti verso garanti impregiudicati | Reclamo entro 30 giorni (art. 51 CCII) |
| Esecuzione | Attuazione del piano (art. 118 CCII) | Pagamenti secondo le percentuali e le scadenze omologate | Durata pluriennale nella prassi |
| Patologia | Risoluzione o annullamento (artt. 119-120 CCII) | Caducazione degli effetti e possibile liquidazione giudiziale | Risoluzione entro 1 anno dall’ultimo adempimento previsto |
Da questo momento in poi, la ricostruzione procede tappa per tappa.
Giorno 0: la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese
Cosa succede
L’impresa deposita in tribunale la domanda di accesso al concordato preventivo. Non è la data del deposito a segnare il calendario dei creditori, ma quella della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese: è quella data che l’art. 117 CCII assume come linea di confine dell’obbligatorietà del concordato omologato, ed è da quella data che decorrono le misure protettive quando sono richieste. Da un giorno all’altro, il ceto creditorio si spacca in due popolazioni che da lì in avanti seguiranno destini diversi.
I creditori anteriori — quelli il cui titolo o la cui causa si colloca prima della pubblicazione — entrano nel concorso: saranno pagati nella misura, nei tempi e con le modalità che il piano stabilirà e che l’omologazione renderà vincolanti. I creditori posteriori restano fuori dal concorso: i loro crediti, se sorti da atti legalmente compiuti dall’impresa in procedura, vanno soddisfatti integralmente e in prededuzione. Una fattura emessa il giorno prima e una emessa il giorno dopo, per la stessa fornitura ripetuta, possono avere esiti economici che non hanno nulla in comune.
La norma
Il quadro è dato dall’art. 40 CCII per il procedimento unitario di accesso, dall’art. 44 CCII quando la domanda è presentata con riserva di deposito di piano e proposta, dall’art. 46 CCII per gli effetti sulla gestione dell’impresa e dall’art. 117 CCII per l’individuazione dei creditori destinati a subire il vincolo concordatario. L’art. 96 CCII rende inoltre applicabili, dalla data di deposito della domanda, alcune regole mutuate dalla liquidazione giudiziale in materia di crediti pecuniari, compensazione e ipoteche giudiziali.
Dall’art. 46 CCII discende un effetto che i fornitori percepiscono immediatamente: l’impresa non può più pagare i crediti anteriori se non previa autorizzazione del tribunale nei casi previsti dall’art. 100 CCII, e può compiere atti di straordinaria amministrazione solo se urgenti e autorizzati. Il fornitore che fino a ieri incassava a sessanta giorni si trova davanti a un debitore che non è più libero di pagarlo, anche volendo.
I termini che si attivano
Il giorno 0 è il punto di riferimento di quasi tutto ciò che segue. Da questa data si misura l’anteriorità del credito ai fini del concorso, decorre l’efficacia delle misure protettive richieste e si colloca lo spartiacque della prededuzione. È anche la data che il creditore deve annotare per calcolare, molti mesi dopo, se il proprio credito rientri o meno nel perimetro dell’obbligatorietà ex art. 117 CCII.
Attenzione a un punto che genera molti errori di calcolo: la sospensione feriale, quando applicabile ai termini processuali, opera dal 1° al 31 agosto. Non altre date, non periodi diversi. E l’art. 107, comma 9, CCII precisa che i termini relativi al voto non sono soggetti a sospensione feriale: chi conta su una pausa d’agosto per decidere come votare rischia di trovarsi fuori tempo.
Cosa può fare il creditore ora
In questa fase le opzioni difensive sono poche ma pesanti. La prima è verificare immediatamente la data di pubblicazione e collocare con precisione il proprio credito: se il titolo o la causa sono posteriori, il credito non entra nel concorso e va soddisfatto per intero, il che cambia radicalmente la strategia. La seconda è mettere in sicurezza le garanzie già esistenti: le prelazioni acquisite prima del giorno 0 restano, quelle acquisite dopo, in presenza di misure protettive, sono inefficaci. La terza è ricostruire subito la posizione dei coobbligati e dei fideiussori, perché — come si vedrà nella tappa dedicata all’art. 117 CCII — quella è la strada che il concordato non chiude.
È invece già preclusa, se le misure protettive sono state richieste e pubblicate, l’iniziativa esecutiva individuale: un pignoramento notificato dopo la pubblicazione è destinato a essere travolto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è continuare a fornire l’impresa in crisi senza distinguere la posizione dei crediti. Il fornitore che non registra il giorno 0 accumula, nei mesi successivi, un credito misto: una parte anteriore, destinata alla falcidia, e una parte posteriore, integralmente esigibile. Se non tiene separate le partite contabili e non documenta con precisione la data di ciascuna prestazione, in sede di verifica si trova a discutere l’intera posizione come se fosse anteriore, perdendo la parte che avrebbe dovuto essere pagata per intero.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 non ha durata: è un istante. Ma la sua rilevanza si estende per tutta la procedura e oltre, perché sarà la data richiamata in ogni contestazione futura sull’ammissione al voto, sulla collocazione del credito e sull’applicabilità del vincolo concordatario.
Dal giorno 1 al giorno 30: le misure protettive e il vaglio del tribunale
Cosa succede
Il calendario ora corre veloce. Se il debitore ha chiesto le misure protettive, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese scatta il blocco delle iniziative individuali. Non è più un effetto automatico come nella disciplina previgente: il Codice della crisi ha costruito la protezione come misura richiesta dal debitore e confermata dal tribunale, il che apre uno spazio di contraddittorio che i creditori spesso non sfruttano.
Nel frattempo il tribunale fissa l’udienza per decidere sulla conferma. È il primo momento in cui il creditore può parlare: non per contestare il merito del piano — che non esiste ancora, o non è ancora conosciuto — ma per contestare la protezione stessa, il suo perimetro, la sua durata, la sua strumentalità.
La norma
L’art. 54 CCII disciplina misure cautelari e protettive. Dalla pubblicazione della domanda, e per il tempo in cui le misure restano efficaci, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, a pena di nullità, e non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con il debitore sui beni destinati alla continuità. Dalla stessa data le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.
L’art. 55 CCII regola il procedimento di conferma o revoca. L’orizzonte massimo complessivo delle misure protettive, comprese le proroghe, è di dodici mesi: non è una protezione a tempo indeterminato, ed è un dato che il creditore deve tenere presente quando valuta se attendere o reagire.
La giurisprudenza di merito ha ribadito il carattere netto del divieto: secondo l’impostazione seguita dai tribunali, ogni atto esecutivo compiuto dopo la pubblicazione della domanda in presenza di misure protettive è affetto da nullità, con la conseguenza pratica che il pignoramento notificato “per non perdere tempo” non produce alcun vantaggio e anzi espone il creditore alle spese.
Il Tribunale di Bari, con la pronuncia del 30 ottobre 2024, ha applicato una logica analoga in tema di concordato semplificato, dichiarando improcedibile l’opposizione a precetto proposta rispetto all’iniziativa di un creditore fondiario anteriore, proprio perché l’art. 117 CCII vincola il soddisfacimento del creditore anteriore alla proposta omologata.
I termini che si attivano
L’udienza di conferma delle misure protettive va fissata entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese: è la prima finestra di contraddittorio a disposizione del creditore, e si chiude in fretta. La durata iniziale delle misure e le successive proroghe sono scandite dal provvedimento del tribunale, entro il tetto complessivo dei dodici mesi.
Cosa può fare il creditore ora
La finestra è stretta ma reale. Il creditore può costituirsi nel procedimento di conferma e chiedere la revoca o la limitazione delle misure protettive, argomentando che la protezione non è funzionale al buon esito delle trattative, che il patrimonio non è a rischio di dispersione o che la richiesta è strumentale a guadagnare tempo. Può chiedere che la protezione sia limitata a determinati beni o a determinate categorie di creditori, anziché operare erga omnes.
Può inoltre far dichiarare l’inefficacia delle prelazioni acquisite da altri creditori dopo la pubblicazione, e può segnalare al tribunale atti di disposizione compiuti dall’impresa senza autorizzazione.
Restano invece precluse tutte le iniziative esecutive e cautelari individuali per i crediti anteriori: pignoramenti, sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie giudiziali non concordate.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è lasciare correre l’udienza di conferma senza costituirsi, sul presupposto che “tanto le misure verranno confermate”. È un presupposto sbagliato per due ragioni: perché il tribunale valuta anche le osservazioni dei creditori, e perché la costituzione in quella sede posiziona il creditore come soggetto attivo della procedura, con accesso pieno alle informazioni e legittimazione riconosciuta nelle fasi successive.
Quanto dura realmente
Nella prassi dei tribunali, il tempo che intercorre tra la pubblicazione della domanda e il provvedimento di conferma si colloca quasi sempre entro il mese, coerentemente con la previsione normativa. Le proroghe successive, quando concesse, si muovono per scaglioni di alcuni mesi, e la protezione si esaurisce in genere con l’apertura della procedura o con l’omologazione.
Dal giorno 30 al giorno 120: il tempo sospeso del concordato con riserva
Cosa succede
Sono passate poche settimane dalla pubblicazione della domanda, e molti creditori scoprono un fatto sgradevole: non esiste ancora un piano. L’impresa ha depositato la domanda “con riserva”, ottenendo un termine per presentare piano e proposta. È la fase che gli operatori chiamano prenotativa: il debitore è protetto, i creditori sono bloccati, ma l’oggetto della decisione — quanto verrà pagato, quando, con quali risorse — non è ancora sul tavolo.
È la fase in cui il creditore prova la sensazione più frustrante dell’intera procedura: subisce già tutti gli effetti negativi del concorso senza avere ancora alcun elemento per valutarne la convenienza.
La norma
L’art. 44 CCII disciplina l’accesso con riserva: il tribunale assegna un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito di proposta, piano e documentazione, prorogabile su istanza motivata di ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi. Nello stesso decreto il tribunale nomina il commissario giudiziale e dispone gli obblighi informativi periodici a carico del debitore.
Su questa fase è intervenuto un provvedimento significativo del Tribunale di Milano del 2 novembre 2025, che ha ritenuto estensibile alla fase prenotativa la tutela dell’art. 94-bis CCII sui contratti essenziali, quando la domanda sia sufficientemente articolata e contenga la descrizione del percorso di risanamento. La conseguenza per il creditore è pesante: anche prima che il piano esista, il fornitore qualificato come essenziale può trovarsi impedito a sospendere, risolvere o modificare unilateralmente il contratto per il mancato pagamento di crediti anteriori.
I termini che si attivano
Il termine ex art. 44 CCII è di trenta-sessanta giorni, prorogabile una sola volta fino a un massimo di ulteriori sessanta giorni. Nel complesso, dunque, la fase prenotativa può occupare fino a quattro mesi dalla concessione del termine. Durante questo periodo decorrono anche gli obblighi informativi periodici del debitore, il cui inadempimento può condurre alla dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore non è del tutto disarmato. Può sollecitare al commissario giudiziale la verifica degli obblighi informativi, segnalando omissioni, ritardi o incongruenze nei flussi di cassa comunicati; può segnalare atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione; può presentare istanze per la revoca o la riduzione delle misure protettive alla luce del comportamento tenuto dall’impresa nel frattempo.
Soprattutto, deve usare questi mesi per costruire la propria posizione documentale: estratti conto, contratti, garanzie, relate di notifica dei titoli, corrispondenza. La verifica dei crediti arriverà, e arriverà con tempi compressi. Chi si presenta con la documentazione già ordinata contesta in modo efficace; chi comincia a cercarla quando riceve la comunicazione del commissario, no.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è interpretare il silenzio come inattività della procedura. Nella fase prenotativa il commissario lavora, il debitore negozia con i principali creditori, e le classi cominciano a prendere forma nella testa di chi redige il piano. Il creditore che in questa fase non si fa vedere né sentire viene percepito come un soggetto che non contesterà, e viene classato di conseguenza.
Quanto dura realmente
Nella prassi la fase prenotativa tende a occupare l’intero termine concesso, proroga compresa, e i tre-quattro mesi sono l’ipotesi ordinaria più che l’eccezione. Va aggiunto il tempo tecnico tra il deposito del piano e il decreto di apertura, che varia sensibilmente da tribunale a tribunale.
L’apertura della procedura: il decreto ex art. 47 CCII e l’arrivo del commissario
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Depositati piano e proposta, il tribunale verifica la ritualità della domanda e, in presenza dei presupposti, apre il concordato preventivo con decreto. È il momento in cui la procedura smette di essere un’aspettativa e diventa un procedimento concorsuale pieno, con un giudice delegato, un commissario giudiziale in funzione di controllo e un calendario di votazione da fissare.
Per il creditore cambia la qualità delle informazioni disponibili: da questo momento esistono un piano, una proposta, un’attestazione, una classificazione dei crediti. Esiste, cioè, qualcosa da leggere e da contestare.
La norma
L’art. 47 CCII regola l’apertura del concordato preventivo. Il tribunale valuta la ritualità della proposta, e — a seconda che si tratti di concordato in continuità aziendale o liquidatorio — verifica rispettivamente la non manifesta inidoneità del piano al soddisfacimento dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, oppure la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 84 CCII.
Il discrimine tra le due tipologie, tracciato dall’art. 84 CCII, produce effetti diretti sui creditori. Nel concordato liquidatorio la proposta deve prevedere l’apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il dieci per cento l’attivo disponibile al momento della domanda e assicuri ai creditori chirografari un soddisfacimento non inferiore al venti per cento del loro ammontare complessivo. Nel concordato in continuità questa soglia non opera, ma opera un diverso sistema distributivo: il valore di liquidazione va distribuito nel rispetto della graduazione delle cause di prelazione, mentre il valore eccedente generato dalla continuità può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa.
Il correttivo ter, D.Lgs. 136/2024, ha inoltre reso obbligatoria la formazione delle classi nel concordato in continuità aziendale (art. 85, comma 3, CCII), scelta che risponde proprio alla necessità di rendere verificabile il rispetto delle regole distributive.
I termini che si attivano
Con il decreto di apertura il tribunale stabilisce il calendario delle operazioni: la data iniziale e finale delle votazioni, i termini per gli adempimenti del commissario e del debitore. Da questo momento, ogni termine successivo è calcolato a ritroso rispetto alla data iniziale del voto: quarantacinque giorni per la relazione particolareggiata, quindici giorni per la comunicazione ai creditori, dieci giorni per osservazioni e contestazioni.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore deve procurarsi immediatamente il piano, la proposta e la relazione dell’attestatore e sottoporli a una lettura mirata su tre punti: la collocazione del proprio credito (privilegiato, chirografario, degradato), la classe in cui è stato inserito, la percentuale e la tempistica di soddisfacimento previste.
È il momento in cui verificare se sia stata proposta una moratoria per i creditori privilegiati: l’art. 86 CCII consente, nel concordato in continuità, di dilazionare il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca fino a due anni dall’omologazione, attribuendo però in tal caso il diritto di voto. Se la dilazione supera i limiti previsti e il diritto di voto non è stato riconosciuto, la contestazione va sollevata subito.
È inoltre la fase in cui valutare la presentazione di una proposta concorrente, ove ne ricorrano i presupposti, o l’adesione a iniziative di altri creditori: uno strumento poco usato, ma che modifica radicalmente il rapporto di forza.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è leggere solo la percentuale offerta e non la classe. La percentuale è il numero che colpisce, ma è la classe a determinare il peso del voto, l’applicabilità delle regole distributive e la possibilità che il dissenso venga superato in sede di omologazione. Un credito collocato nella classe “sbagliata” può essere pagato meno di quanto dovrebbe e, nello stesso tempo, contare meno di quanto potrebbe.
Su questo punto la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza del 24 marzo 2025 resa nella causa n. 3572/2024, ha affermato un principio di grande rilievo pratico: nel concordato in continuità le classi formate da crediti privilegiati degradati al chirografo per incapienza non sono equiparabili a quelle dei crediti chirografari originari, con la conseguenza che ai secondi non deve essere riservato il medesimo trattamento previsto per i primi.
Quanto dura realmente
Tra il deposito del piano e il decreto di apertura passano, nella prassi, da poche settimane a qualche mese, in funzione del carico della sezione e della complessità dell’attivo. Tra il decreto di apertura e l’inizio delle votazioni il calendario legale impone almeno i quarantacinque giorni della relazione del commissario, ai quali si aggiungono i tempi tecnici di comunicazione: due-tre mesi sono l’ordine di grandezza abituale.
I quarantacinque giorni prima del voto: la relazione del commissario e la verifica dei crediti
Cosa succede
Siamo entrati nella fase in cui il concordato smette di essere un progetto e diventa un conto. Il commissario giudiziale ha esaminato le scritture contabili, ha verificato l’elenco dei creditori depositato dal debitore, ha confrontato le poste dell’attivo con i valori di realizzo prospettati. Il risultato confluisce nella relazione particolareggiata, il documento più importante dell’intera procedura per chi deve decidere come votare.
Nello stesso arco di tempo si consuma il passaggio decisivo per il singolo creditore: la formazione dell’elenco dei creditori ammessi al voto, con l’indicazione dell’importo per cui ciascuno è ammesso e della classe in cui è collocato. È qui che un credito privilegiato può diventare chirografario, che un credito contestato può essere ammesso solo provvisoriamente, che un importo può essere ridotto rispetto a quanto il creditore riteneva.
La norma
L’art. 105 CCII disciplina le operazioni e la relazione del commissario giudiziale: la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte e sulle garanzie offerte è depositata in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto e trasmessa al pubblico ministero.
L’art. 104 CCII regola la convocazione dei creditori, che spetta al commissario giudiziale mediante avviso contenente la data iniziale e finale delle votazioni e le informazioni necessarie per esprimere il voto. L’art. 107 CCII scandisce la fase preparatoria: comunicazione ai creditori con l’elenco dei votanti quindici giorni prima dell’inizio del voto, osservazioni e contestazioni via PEC fino a dieci giorni prima, comunicazione delle contestazioni a tutti i creditori e deposito della relazione finale del commissario nei giorni immediatamente precedenti l’avvio delle votazioni.
L’art. 108 CCII completa il quadro disciplinando l’ammissione provvisoria dei crediti contestati: il giudice delegato può ammettere provvisoriamente al voto crediti in tutto o in parte contestati, senza che la decisione produca effetti al di fuori del voto.
I termini che si attivano
Quarantacinque giorni prima del voto: deposito della relazione particolareggiata. Quindici giorni prima: comunicazione ai creditori con l’elenco dei crediti ammessi al voto. Dieci giorni prima: termine ultimo per far pervenire osservazioni e contestazioni. Sono tre scadenze incastrate una nell’altra, e la terza è quella che conta di più, perché è l’unica in cui il creditore ha voce.
Va sottolineato un aspetto che sfugge spesso: la relazione particolareggiata depositata quarantacinque giorni prima del voto non viene comunicata ai creditori. Chi la vuole leggere deve andarsela a prendere in cancelleria o richiederla. Il documento che arriva ai creditori è quello previsto dall’art. 107 CCII, quindici giorni prima del voto.
Cosa può fare il creditore ora
Questa è, per il creditore, la finestra tecnica più preziosa dell’intera procedura. Nei dieci giorni che precedono il voto è possibile contestare l’importo per cui si è stati ammessi, la natura chirografaria attribuita a un credito privilegiato, la collocazione in una classe anziché in un’altra, l’esclusione dal voto. Chi lascia scadere questo termine non perde soltanto una possibilità: consolida di fatto una rappresentazione del proprio credito che peserà su tutto il resto della procedura.
Sulla necessità di reagire subito la Cassazione è stata netta. Con l’ordinanza della Sezione I civile 23 febbraio 2025, n. 4750, la Corte ha affermato che il creditore privilegiato collocato tra i chirografari deve contestare tale collocazione e astenersi dal voto: se invece partecipa alla votazione, non può poi promuovere, dopo l’omologazione, un giudizio diretto ad accertare la prelazione. È l’esempio perfetto di un effetto processuale che si produce non per quello che il creditore ha subito, ma per quello che il creditore ha fatto in una finestra temporale precisa.
In questa fase è anche il momento di chiedere assistenza tecnica qualificata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la contestazione del classamento tenendo già conto di come quella stessa questione dovrà essere argomentata in sede di opposizione all’omologa e, se necessario, in reclamo: la contestazione depositata al decimo giorno prima del voto è il primo atto di una linea difensiva che può arrivare fino all’ultimo grado.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è votare pur avendo qualcosa da contestare. Il voto è un atto che qualifica la posizione del creditore: chi vota accetta implicitamente il perimetro entro cui è stato collocato. La sequenza corretta, quando il classamento è sbagliato, è contestare nei termini e regolare di conseguenza il comportamento di voto, non votare prima e protestare dopo.
Il secondo errore, meno vistoso ma altrettanto costoso, è non leggere la relazione del commissario nella parte che riguarda l’alternativa liquidatoria. È da lì che si ricava il valore di liquidazione, ed è quel valore il parametro con cui, in sede di omologazione, si misurerà la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.
Quanto dura realmente
La fase è rigidamente scandita dalla legge e nella prassi viene rispettata, perché ogni scivolamento comporta il rinvio della data di voto e la ricalendarizzazione dell’intera sequenza. Dalla relazione del commissario alla chiusura delle votazioni passano quindi, in condizioni ordinarie, poco più di quarantacinque giorni.
I giorni del voto: quando il credito viene deciso dagli altri
Cosa succede
Sono i giorni in cui l’effetto più radicale del concordato preventivo si compie: il credito viene ridotto, dilazionato o convertito per effetto di una maggioranza, non di un consenso individuale. Il creditore che vota contro e resta in minoranza subisce esattamente lo stesso trattamento di chi ha votato a favore. Il creditore che non vota affatto non conserva alcun privilegio: semplicemente non incide.
Il voto non si esprime più in un’adunanza. Si esprime per via telematica, nel termine fissato dal tribunale, secondo modalità che il commissario comunica insieme all’avviso di convocazione.
La norma
Gli artt. 107, 108, 109 e 110 CCII compongono la disciplina del voto. L’art. 109 CCII fissa le maggioranze, e distingue nettamente due mondi.
Nel concordato liquidatorio, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; quando un unico creditore è titolare di crediti superiori alla maggioranza, occorre in aggiunta la maggioranza per teste dei votanti. Quando sono previste classi, serve inoltre l’approvazione della maggioranza delle classi.
Nel concordato in continuità aziendale, l’art. 109, comma 5, CCII richiede che la proposta sia approvata da tutte le classi; e per l’approvazione all’interno della singola classe occorre il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto in quella classe, oppure, in mancanza, dei due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe.
Il diritto di voto segue la regola generale per cui i creditori privilegiati soddisfatti integralmente e senza dilazioni apprezzabili non votano, perché non sono incisi dalla proposta; votano invece per la parte falcidiata quando il credito prelatizio è incapiente, e votano — ai sensi dell’art. 86 CCII — quando è prevista una moratoria oltre i limiti consentiti. Sul confine tra creditore “interessato” e “non interessato” si è formata una giurisprudenza di merito attenta: il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 5 febbraio 2024, ha adottato una lettura rigorosa della nozione di creditore interessato ai fini del diritto di voto.
L’art. 84, comma 5, CCII stabilisce infine che la quota residua del credito prelatizio incapiente è trattata come chirografaria, e la dottrina prevalente ne ricava che l’assimilazione non opera solo ai fini del voto ma a tutti gli effetti sostanziali.
I termini che si attivano
Il tribunale fissa la data iniziale e la data finale delle votazioni: il voto espresso fuori da quella finestra non è computato. E l’art. 107, comma 9, CCII stabilisce che i termini per il voto non sono soggetti alla sospensione feriale, che opera invece, per i termini processuali cui si applica, dal 1° al 31 agosto. Un creditore che riceve la comunicazione a fine luglio e conta di decidere a settembre ha già perso la partita.
Cosa può fare il creditore ora
Le opzioni sono tre, e vanno scelte con consapevolezza. Votare a favore, se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Votare contro, sapendo che il dissenso non blocca automaticamente nulla ma costruisce la legittimazione a opporsi in sede di omologazione. Astenersi, che nel calcolo delle maggioranze sui crediti ammessi al voto pesa in concreto come un dissenso, ma senza produrre lo stesso effetto di posizionamento processuale del voto contrario.
Va inoltre ricordato che l’art. 110, comma 3, CCII consente ai creditori di costituirsi fino all’udienza in camera di consiglio per l’omologazione al fine di modificare il voto: una valvola che si apre quando emergono fatti nuovi dopo la chiusura delle votazioni.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è votare guardando la percentuale e non l’alternativa. La domanda giuridicamente rilevante non è “mi offrono poco?”, ma “mi offrono meno di quanto ricaverei dalla liquidazione giudiziale?”. È su quel confronto che si gioca l’opposizione all’omologa, ed è quel confronto che va documentato prima del voto, non dopo.
Il secondo errore è sottovalutare il peso della classe. In continuità, dove ogni classe deve approvare, un creditore che in valore assoluto conta poco può contare moltissimo all’interno di una classe piccola. Chi non calcola il proprio peso relativo rinuncia a un potere negoziale che possiede senza saperlo.
Quanto dura realmente
La finestra di voto dura in genere alcuni giorni; l’intera fase, dalla comunicazione ai creditori alla comunicazione dell’esito, si esaurisce in poche settimane. È la porzione più breve e più densa dell’intera cronologia: pochi giorni che determinano il trattamento di crediti maturati in anni.
Il giudizio di omologazione: opposizioni, ristrutturazione trasversale, sentenza
Cosa succede
Il calendario ora si sposta in aula. Chiuse le votazioni, il commissario riferisce l’esito; il tribunale fissa l’udienza per l’omologazione. È il momento in cui il dissenso individuale, se è stato coltivato correttamente, diventa opposizione; ed è anche il momento in cui il dissenso, per quanto forte, può essere superato dal tribunale.
Per il creditore è l’ultima fase in cui l’esito è ancora aperto nel merito. Dopo, si potrà solo impugnare.
La norma
L’art. 48 CCII disciplina il procedimento di omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano; provvede con sentenza, e non più con decreto. Il termine per le opposizioni è espressamente qualificato come perentorio.
L’art. 112 CCII disciplina il giudizio di omologazione nel dettaglio, e al comma 2 introduce la cosiddetta ristrutturazione trasversale: nel concordato in continuità aziendale, in mancanza dell’approvazione di tutte le classi, il tribunale può comunque omologare al ricorrere congiunto di quattro condizioni, tra cui il rispetto della graduazione delle cause di prelazione nella distribuzione del valore di liquidazione; la distribuzione del valore eccedente in modo che i crediti collocati nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore; il divieto per qualsiasi classe di ricevere più dell’importo dei propri crediti; l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, ovvero, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione.
Su questo terreno la giurisprudenza è in piena elaborazione. Il Tribunale di Larino, con la decisione del 19 marzo 2024, ha chiarito che, in mancanza del voto favorevole di tutte le classi, l’omologazione resta possibile alla sola condizione che ricorrano i presupposti dell’art. 112 CCII, senza che sia richiesto un ulteriore autonomo scrutinio di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Roma, con la pronuncia del 29 ottobre 2025, ha invece messo a fuoco il presupposto della lettera b) del comma 2, relativo alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione e all’individuazione delle classi da considerare interessate.
Sul versante dei crediti pubblici, il Tribunale di Torino, con la decisione del 17 luglio 2025, ha affrontato l’omologazione forzosa in presenza del voto contrario delle classi dei creditori fiscali e previdenziali, individuando il presupposto necessario nel criterio della prevalenza.
I termini che si attivano
Il termine per proporre opposizione all’omologazione è perentorio e va rispettato secondo quanto stabilito dal decreto del tribunale. Contro la sentenza di omologazione è ammesso reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, nel termine di trenta giorni. Qui la sospensione feriale, quando applicabile, opera dal 1° al 31 agosto: un dettaglio che nella pratica ha salvato e affondato molti reclami.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore dissenziente può proporre opposizione, deducendo la violazione delle regole distributive, l’erronea formazione delle classi, l’inammissibilità della proposta, l’inattendibilità dell’attestazione, la manifesta inattitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi, gli atti di frode rilevanti ai sensi dell’art. 106 CCII e — nei casi previsti — la mancanza di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Può inoltre far valere la contestazione già sollevata nella fase pre-voto: ed è per questo che le due finestre vanno pensate insieme fin dall’inizio.
Restano precluse le contestazioni che avrebbero dovuto essere sollevate prima del voto e non lo sono state: è il principio che emerge dalla già richiamata Cass. n. 4750/2025 in tema di privilegio non contestato.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è opporsi genericamente lamentando la percentuale. L’opposizione che si limita a dire “mi pagano poco” non ha struttura: il giudizio di omologazione non è una trattativa, è una verifica di legalità e — nei limiti previsti — di convenienza. L’opposizione efficace confronta numeri con numeri: valore di liquidazione contro valore distribuito, trattamento della classe contro trattamento delle classi di pari grado e di grado inferiore.
Un secondo errore riguarda le impugnazioni successive: la Cassazione, Sez. I civile, 16 luglio 2025, n. 19607, ha dichiarato inammissibile l’autonoma impugnazione proposta contro la mancata omologazione del concordato quando sia stata nel frattempo aperta la liquidazione giudiziale, in ragione del nesso procedimentale tra le due decisioni.
Quanto dura realmente
Tra la chiusura delle votazioni e la sentenza di omologazione passano, nella prassi, da alcune settimane a diversi mesi, a seconda del numero e della complessità delle opposizioni. In assenza di opposizioni la definizione è rapida; con opposizioni articolate e istruttoria tecnica si superano agevolmente i sei mesi. Il reclamo davanti alla corte d’appello aggiunge, di regola, un ulteriore anno o più.
Il giorno dell’omologazione: l’effetto vincolante dell’art. 117 CCII
Cosa succede
È la tappa che dà il nome a questa guida. Con l’omologazione, la proposta cessa di essere una proposta: diventa la disciplina obbligatoria del rapporto tra l’impresa e tutti i suoi creditori anteriori, compresi quelli che hanno votato contro, quelli che non hanno votato, quelli che non hanno partecipato in alcun modo alla procedura e quelli il cui credito verrà accertato solo dopo, in un separato giudizio.
È una deroga di sistema al principio consensualistico: nessuno di questi creditori ha acconsentito, eppure tutti sono vincolati. La giustificazione sta nella natura concorsuale del concordato, che tratta il ceto creditorio come una massa e non come una somma di rapporti individuali.
La norma
L’art. 117 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, e che tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il secondo comma aggiunge che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
La norma riproduce nella sostanza l’art. 184 della legge fallimentare, e la giurisprudenza formatasi sul vecchio testo continua a orientare l’interpretazione del nuovo.
Le conseguenze pratiche sono tre, e vanno tenute distinte.
La prima: il creditore anteriore non può più pretendere dal debitore concordatario più di quanto il piano gli attribuisce. Il Tribunale di Bari, con la decisione del 30 ottobre 2024, ne ha tratto la conseguenza processuale in tema di concordato semplificato, dichiarando improcedibile l’opposizione a precetto rispetto al credito fondiario anteriore, in quanto l’art. 117 CCII vincola il soddisfacimento del creditore anteriore alla proposta omologata.
La seconda: la protezione non copre i garanti. Il creditore può agire per l’intero contro fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso, che restano esposti per il valore integrale del credito. Il Tribunale di Bologna lo ha affermato con chiarezza: l’omologazione del concordato proposto da un coobbligato non libera i condebitori solidali nei confronti dei creditori anteriori. Con una precisazione importante che viene dal Tribunale di Pistoia, decisione del 12 giugno 2024: quando il socio illimitatamente responsabile sia anche fideiussore, la chiusura della procedura incide sulla sua responsabilità in quella seconda veste, per effetto dell’estensione prevista dal secondo comma.
La terza: il regresso del garante che paga segue regole rigorose. La Cassazione, con la pronuncia 6 marzo 2025, n. 5964, ha ribadito che soltanto il pagamento integrale attribuisce al fideiussore il diritto di regresso verso il debitore e lo legittima a proporre domanda di ammissione al passivo per il credito così maturato.
I termini che si attivano
Con l’omologazione cessano le misure protettive e si apre la fase esecutiva. Contro la sentenza è proponibile reclamo entro trenta giorni ai sensi dell’art. 51 CCII. E si apre il conto alla rovescia per i rimedi patologici: la risoluzione va chiesta entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
Sul decorso della prescrizione dei crediti concordatari la Cassazione è intervenuta di recente con la sentenza della Sez. I civile 18 luglio 2025, n. 20175, precisando i limiti della sospensione connessa alla temporanea inesigibilità dei crediti anteriori e negando che una sospensione operi già nella fase anteriore all’omologazione.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore anteriore deve compiere una scelta operativa immediata: attivare le azioni contro garanti e coobbligati, che l’art. 117 CCII lascia impregiudicate, e valutare il reclamo contro la sentenza di omologazione se sussistono vizi.
Deve inoltre verificare la sorte dei crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda, che restano fuori dal concorso, e la sorte degli indennizzi da scioglimento dei contratti pendenti: l’art. 97 CCII prevede che l’indennizzo dovuto al contraente in bonis sia soddisfatto come credito anteriore al concordato, il che significa falcidia anche per una posta nata dallo scioglimento avvenuto in corso di procedura. Sul punto la Cassazione, con l’ordinanza 12 giugno 2025, n. 15713, è intervenuta sugli effetti dello scioglimento dai contratti pendenti e sul perimetro delle prestazioni già eseguite.
Il creditore deve infine archiviare con precisione la documentazione dell’omologazione e delle scadenze del piano: sono quelle date che, tra due o tre anni, determineranno la possibilità di chiedere la risoluzione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare chiusa la partita con l’omologazione. Per il debitore l’omologa è il traguardo; per il creditore è l’inizio della parte più lunga e più insidiosa, quella in cui la promessa deve trasformarsi in incassi. Il creditore che a questo punto smette di presidiare la procedura scopre l’inadempimento quando il termine per la risoluzione è già scaduto.
Un secondo errore, molto costoso, è rinunciare all’azione contro il fideiussore perché “tanto c’è il concordato”. È esattamente il contrario: il concordato è la ragione per cui l’azione contro il garante diventa la via principale di recupero dell’intero.
Quanto dura realmente
L’omologazione è un istante, ma i suoi effetti si proiettano sull’intera durata del piano, che nei concordati in continuità arriva ordinariamente a cinque anni e talvolta oltre. Il reclamo pendente non sospende automaticamente l’esecuzione: la procedura prosegue mentre la corte d’appello decide.
Dopo l’omologazione: la lunga fase esecutiva, tra pagamenti, risoluzione e annullamento
Cosa succede
Sono passati mesi, spesso più di un anno, dal giorno 0. Il concordato è omologato e comincia la fase in cui i creditori dovrebbero incassare. Il liquidatore giudiziale, nei concordati liquidatori, vende i beni e distribuisce; nei concordati in continuità l’impresa genera cassa e paga secondo le scadenze del piano.
È la fase meno regolata e più rischiosa. I ritardi si accumulano, le vendite vanno deserte, i flussi previsti si rivelano ottimistici. E il creditore, che nelle fasi precedenti aveva termini precisi da rispettare, si trova in un tempo apparentemente indefinito, dove però un termine — quello per la risoluzione — corre silenziosamente.
La norma
L’art. 118 CCII disciplina l’esecuzione del concordato, con la sorveglianza del commissario giudiziale e, nei concordati liquidatori, l’attività del liquidatore. L’art. 119 CCII regola la risoluzione: ciascun creditore, e il commissario giudiziale su istanza di uno o più creditori, può chiederla per inadempimento; il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza; il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Le disposizioni non si applicano quando gli obblighi concordatari sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. L’art. 120 CCII disciplina l’annullamento per dolo, con termini propri.
La giurisprudenza ha delimitato con precisione il presupposto. La Cassazione, Sez. I civile, 17 dicembre 2024, n. 32996, ha affermato che il grave inadempimento posto a fondamento dell’istanza di risoluzione proposta da un creditore deve riguardare gli interessi della massa e non quelli del singolo. Nella stessa direzione il Tribunale di Milano, Sez. II civile, con la sentenza del 21 luglio 2025, ha ricordato che la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento va condotta sul complesso degli obblighi assunti verso la massa dei creditori e non sul singolo rapporto obbligatorio.
Sul rapporto tra mancata risoluzione e apertura della liquidazione giudiziale, la Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, sentenza 10 marzo 2025, n. 436, ha affermato che il creditore anteriore, pur non avendo proposto tempestivamente la risoluzione, resta legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nei limiti del credito falcidiato, quando dimostri uno stato di insolvenza dipendente da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. È un’apertura di grande rilievo pratico per chi ha lasciato scadere l’anno.
Sul fronte degli interessi, il Tribunale di Catania, con la decisione del 25 gennaio 2025, ha riconosciuto la ripresa del decorso degli interessi moratori in caso di mancato adempimento di un credito nel termine previsto, pur in assenza di risoluzione del concordato liquidatorio ormai chiuso.
Sui crediti sorti in fase esecutiva la Cassazione ha invece adottato una linea restrittiva: con la pronuncia 18 aprile 2025, n. 10307, ha escluso la prededucibilità, nel successivo fallimento, dei crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità durante la fase di esecuzione, non ritenendoli funzionali alla prima procedura. E con l’ordinanza della Sez. I civile 23 aprile 2025, n. 10652, ha subordinato il riconoscimento della prededucibilità dei crediti derivanti da atti compiuti dall’imprenditore alla verifica della natura ordinaria o straordinaria dell’atto e, per i secondi, alla regolare autorizzazione.
I termini che si attivano
Un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato: è il termine per il ricorso di risoluzione, ed è il termine più dimenticato dell’intera procedura. Per l’annullamento operano i diversi termini dell’art. 120 CCII, ancorati alla scoperta del dolo. Il reclamo contro i provvedimenti resi in questa fase segue le regole ordinarie, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto ove applicabile.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore deve monitorare le scadenze del piano una per una e formalizzare per iscritto ogni inadempimento, costruendo la prova di un ritardo che non sia episodico ma strutturale. Quando l’inadempimento incide sugli interessi della massa, può proporre ricorso per la risoluzione, oppure sollecitare il commissario giudiziale perché lo proponga.
Può inoltre valutare, in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, e può proseguire o iniziare le azioni contro garanti e coobbligati che l’art. 117 CCII gli lascia intatte.
Sul piano dell’esecuzione mobiliare e immobiliare va segnalato un profilo tecnico rilevante: la Cassazione, Sez. I civile, 8 luglio 2025, n. 18626, ha riconosciuto la legittimazione attiva del liquidatore giudiziale a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. a tutela dei beni destinati ai creditori concordatari.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è aspettare che sia il commissario a muoversi. Il commissario vigila, ma la legittimazione primaria a chiedere la risoluzione è del creditore, e il termine annuale non si sospende perché qualcun altro sta valutando. Il secondo errore è fondare la richiesta di risoluzione sul proprio mancato pagamento individuale, quando la giurisprudenza richiede che l’inadempimento sia valutato rispetto agli interessi della massa: un’istanza costruita male viene rigettata e consuma tempo prezioso.
Quanto dura realmente
È la fase più lunga in assoluto. Nei concordati liquidatori la liquidazione dell’attivo immobiliare occupa comunemente da tre a sei anni, con riparti parziali distribuiti nel tempo. Nei concordati in continuità i piani si sviluppano ordinariamente su cinque anni. Sommando l’intera cronologia — dal giorno 0 all’ultimo riparto — un concordato preventivo occupa nella prassi italiana un arco che va da quattro a sette anni, e non è raro che lo superi.
La stessa procedura, due calendari: il creditore che presidia e il creditore che subisce
Due creditori chirografari della stessa impresa, con crediti quasi identici, possono uscire dallo stesso concordato con risultati incomparabili. Non perché la legge li tratti diversamente, ma perché uno ha rispettato le finestre temporali e l’altro le ha attraversate senza accorgersene. Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su date e importi coerenti con i termini di legge; non descrivono casi reali.
Calendario A — il fornitore che presidia la procedura.
Ipotesi: credito chirografario di 186.400 €, di cui 142.700 € maturati fino al 4 febbraio e 43.700 € relativi a forniture successive. Domanda di concordato pubblicata nel registro delle imprese il 10 febbraio. Fideiussione personale dell’amministratore per 200.000 €.
- 10 febbraio. Il creditore isola contabilmente le due partite: 142.700 € anteriori, 43.700 € posteriori.
- 6 marzo. Si costituisce nel procedimento di conferma delle misure protettive e chiede che la protezione non copra i beni non funzionali alla continuità.
- 20 giugno. Depositati piano e proposta: il piano offre ai chirografari il 22% in cinque anni e colloca l’intero credito, comprese le forniture successive, tra i chirografari anteriori.
- 8 ottobre (dieci giorni prima dell’inizio del voto). Deposita contestazione documentata: chiede lo scorporo dei 43.700 € posteriori dalla massa concordataria e la loro qualificazione come crediti da soddisfare integralmente. Il giudice delegato ammette provvisoriamente al voto il solo importo anteriore.
- 18-22 ottobre. Vota contro, avendo calcolato che il valore di liquidazione stimato dal commissario esprimerebbe per i chirografari un realizzo comparabile in tempi più brevi.
- 5 dicembre. Propone opposizione all’omologazione sul trattamento della propria classe.
- Esito della sequenza. I 43.700 € posteriori escono dalla falcidia; sui 142.700 € anteriori si applica il 22% previsto dal piano, pari a 31.394 €; l’azione contro il fideiussore, che l’art. 117 CCII lascia impregiudicata, viene avviata per la differenza.
Calendario B — il fornitore che lascia correre.
Ipotesi identica: 186.400 € complessivi, stessa ripartizione temporale, stessa fideiussione.
- 10 febbraio. Nessuna verifica. Le fatture continuano a essere emesse e registrate senza distinzione.
- 6 marzo. Non si costituisce all’udienza di conferma.
- 29 aprile. Notifica un atto di precetto e avvia il pignoramento presso terzi. L’iniziativa, assunta in presenza di misure protettive pubblicate, è destinata a essere travolta: il credito non avanza di un euro e le spese restano a carico.
- 8 ottobre. Nessuna contestazione: l’intero importo di 186.400 € viene ammesso al voto come credito chirografario anteriore.
- 18-22 ottobre. Non vota. Nel calcolo delle maggioranze sui crediti ammessi al voto il silenzio non giova a nessuno tranne a chi ha proposto il piano.
- 5 dicembre. Nessuna opposizione. La sentenza di omologazione passa senza contraddittorio.
- Esito della sequenza. Il 22% si applica sull’intero importo: 41.008 € contro i 43.700 € che sarebbero stati integralmente esigibili più i 31.394 € della falcidia, cioè 75.094 € nel Calendario A. Differenza: oltre 34.000 € persi non per una norma sfavorevole, ma per tre finestre temporali non presidiate.
Il confronto va letto per quello che è: non una promessa di risultato, ma la dimostrazione aritmetica che nel concordato preventivo il valore del credito dipende dalla data in cui si compiono determinati atti almeno quanto dipende dal contenuto del piano.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando il creditore reagisce
Ogni reazione del creditore apre un binario che corre accanto a quello principale, con tempi propri. Conoscerli serve a capire che cosa si guadagna e che cosa si allunga.
Binario della contestazione pre-voto. Si apre al decimo giorno prima dell’inizio delle votazioni e si chiude, di regola, con il provvedimento del giudice delegato comunicato prima del voto. È il binario più breve — pochi giorni — e il più efficace in rapporto allo sforzo. Non sposta la data del voto e non allunga la procedura: la corregge dall’interno.
Binario dell’opposizione all’omologazione. Si apre con il deposito dell’opposizione nel termine perentorio fissato dal tribunale e si chiude con la sentenza. Allunga la fase di omologazione da poche settimane a diversi mesi, e quando l’opposizione impone accertamenti tecnici sul valore di liquidazione può superare l’anno. È il binario in cui si decidono le questioni distributive, e in cui la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII viene messa alla prova nel contraddittorio.
Binario del reclamo. Si apre nei trenta giorni successivi alla sentenza di omologazione ai sensi dell’art. 51 CCII e si sviluppa davanti alla corte d’appello, con tempi che nella prassi si misurano in anni. Il piano nel frattempo prosegue: chi reclama deve mettere in conto che il proprio credito sarà trattato secondo la proposta omologata mentre la corte decide. Da qui l’importanza di impostare le questioni in modo che possano reggere fino all’ultimo grado, perché su molte di queste materie — prededuzione, prescrizione dei crediti concordatari, effetti sui garanti — è la Cassazione ad aver disegnato il quadro.
Binario dell’azione contro garanti e coobbligati. È il binario che corre in totale autonomia rispetto al concordato, perché l’art. 117 CCII lascia impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Può essere attivato in qualunque momento, anche mentre la procedura concordataria è in corso, e non è soggetto ai tempi del piano. Per molti creditori chirografari è, in concreto, l’unica via per recuperare l’intero. Va tenuto presente il limite tracciato dalla Cassazione con la pronuncia n. 5964/2025 sul regresso del fideiussore, che presuppone il pagamento integrale.
Binario della risoluzione. Si apre solo dopo l’omologazione, in fase esecutiva, e ha una scadenza rigida: un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Conduce, se accolto, alla caducazione degli effetti dell’omologazione e apre la strada alla liquidazione giudiziale. È il binario con il presupposto più selettivo, perché l’inadempimento va misurato sugli interessi della massa.
Binario della liquidazione giudiziale su iniziativa del creditore anteriore. È il binario che la Corte d’Appello di Firenze ha reso praticabile con la sentenza n. 436 del 10 marzo 2025, nei limiti del credito falcidiato e in presenza di insolvenza dipendente da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. È la via che resta quando la finestra della risoluzione si è chiusa.
Binario dei crediti posteriori e prededucibili. Corre fuori dal concorso e con regole proprie, ma non è un binario privo di ostacoli: la Cassazione con le pronunce n. 10652/2025 e n. 10307/2025 ha ristretto sensibilmente il perimetro della prededuzione, richiedendo la verifica della natura dell’atto e della sua autorizzazione, ed escludendo la prededucibilità dei crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità nella successiva procedura liquidatoria.
Le cinque finestre critiche
Nella cronologia che abbiamo ricostruito, cinque momenti concentrano quasi tutto il potere decisionale del creditore. Fuori da questi cinque momenti, il creditore osserva.
- I trenta giorni dell’udienza di conferma delle misure protettive. È l’unica occasione in cui il perimetro e la durata della protezione possono essere discussi. Chi non si costituisce accetta una protezione che durerà mesi e che nel frattempo blocca ogni iniziativa individuale.
- I dieci giorni che precedono l’inizio del voto. È la finestra in cui si contesta l’importo ammesso, la natura del credito e la classe di collocazione. La Cassazione con l’ordinanza n. 4750/2025 ha chiarito che il privilegiato collocato tra i chirografari deve contestare e astenersi: chi vota senza contestare perde il diritto di far valere la prelazione dopo l’omologazione.
- I giorni della votazione. Il voto non è un rito: è l’atto che determina la formazione delle maggioranze e, nel concordato in continuità, l’approvazione o il dissenso di un’intera classe. In classi ristrette un singolo creditore può essere determinante, e spesso non lo sa. I termini per il voto non sono soggetti a sospensione feriale.
- Il termine perentorio per l’opposizione all’omologazione. È l’ultima finestra di merito. Dopo, si possono solo impugnare provvedimenti già assunti. È qui che si contestano il classamento, il rispetto della graduazione delle prelazioni sul valore di liquidazione, la distribuzione del plusvalore di continuità e la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.
- L’anno successivo alla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano. È la finestra della risoluzione ex art. 119 CCII, la più lunga in termini nominali e la più frequentemente sprecata, perché arriva quando l’attenzione del creditore si è già spostata altrove.
Le domande sul tempo
Sono passati quattro mesi dalla pubblicazione della domanda e non ho ricevuto nulla: la procedura è ferma? Quasi certamente no. Nella fase prenotativa ex art. 44 CCII il debitore ha un termine di trenta-sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta, per depositare piano e proposta: fino ad allora ai creditori non viene comunicato nulla di sostanziale, ma il commissario lavora e gli obblighi informativi del debitore decorrono. Quattro mesi di silenzio sono compatibili con una procedura pienamente attiva.
Ho ricevuto la comunicazione del commissario dieci giorni fa e mi accorgo ora che il mio credito è stato ammesso per un importo inferiore: posso ancora contestare? Dipende da quanti giorni mancano all’inizio delle votazioni. Il termine dell’art. 107 CCII per far pervenire osservazioni e contestazioni scade dieci giorni prima della data iniziale del voto. Se quel termine è già decorso, la contestazione va riportata nella successiva finestra dell’opposizione all’omologazione, con l’avvertenza che alcune questioni — segnatamente quelle sulla prelazione — risentono del comportamento tenuto in sede di voto.
Il concordato è stato omologato otto mesi fa e non ho ricevuto un euro: devo aspettare la fine del piano per muovermi? No, e anzi aspettare è il rischio maggiore. Se il piano prevedeva pagamenti già scaduti, l’inadempimento va formalizzato subito per iscritto. Il ricorso per la risoluzione ex art. 119 CCII va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto, ma la costruzione della prova dell’inadempimento comincia dalla prima scadenza mancata, non dall’ultima.
Il termine per la risoluzione è scaduto: ho perso ogni possibilità? Non necessariamente. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 436 del 10 marzo 2025, ha ritenuto che il creditore anteriore, pur non avendo proposto tempestivamente la risoluzione, possa chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale nei limiti del credito falcidiato, quando dimostri uno stato di insolvenza legato a debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Occorre però una situazione di fatto precisa e documentabile.
Il concordato blocca anche l’azione contro il fideiussore, e per quanto tempo? No. L’art. 117 CCII stabilisce che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: quell’azione non è soggetta ai tempi del concordato e può essere attivata anche mentre la procedura è in corso. Il caso particolare è quello del socio illimitatamente responsabile che sia anche fideiussore, sul quale il Tribunale di Pistoia si è pronunciato il 12 giugno 2024.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della cronologia cui si riferiscono. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio in forma sintetica e la ragione per cui incide sugli effetti del concordato per i creditori.
Fase iniziale, misure protettive e contratti
Tribunale di Milano, decreto 2 novembre 2025 (est. De Simone). Ha ritenuto estensibile alla fase prenotativa del concordato la disciplina dell’art. 94-bis CCII sui contratti essenziali, quando la domanda contenga una descrizione sufficientemente articolata del percorso di risanamento. Rilevanza: il fornitore qualificato come essenziale può trovarsi vincolato a proseguire il rapporto già prima che il piano esista.
Corte di Cassazione, ordinanza 12 giugno 2025, n. 15713. È intervenuta sugli effetti dello scioglimento dai contratti pendenti e sul perimetro delle prestazioni non compiutamente eseguite. Rilevanza: incide sulla qualificazione dell’indennizzo spettante al contraente in bonis, che l’art. 97 CCII colloca tra i crediti anteriori e quindi soggetti a falcidia.
Formazione delle classi, voto e trattamento dei crediti
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2025, n. 4750. Il creditore privilegiato collocato tra i chirografari deve contestare la collocazione e astenersi dal voto; se partecipa alla votazione non può poi promuovere, dopo l’omologazione, un giudizio per l’accertamento della prelazione. Rilevanza: trasforma una finestra temporale di dieci giorni in uno spartiacque definitivo.
Corte d’Appello di Milano, sentenza 24 marzo 2025 (causa n. 3572/2024). Nel concordato in continuità le classi di crediti privilegiati degradati al chirografo per incapienza non sono equiparabili alle classi di chirografari originari, e a questi ultimi non deve essere riservato il medesimo trattamento. Rilevanza: fissa un criterio operativo per contestare la parità di trattamento tra classi eterogenee.
Tribunale di Milano, provvedimento 5 febbraio 2024. Ha adottato una lettura rigorosa della nozione di creditore “interessato” ai fini del riconoscimento del diritto di voto. Rilevanza: incide sulla platea dei votanti e quindi sul calcolo delle maggioranze.
Corte d’Appello di Milano, Sez. lavoro, 5 febbraio 2025. In presenza di falcidia dei crediti dei lavoratori nel concordato omologato, l’obbligazione del Fondo di garanzia INPS resta immutata. Rilevanza: dimostra che il vincolo concordatario non si propaga automaticamente a tutti i soggetti collegati al rapporto.
Omologazione e ristrutturazione trasversale
Tribunale di Larino, 19 marzo 2024. In mancanza del voto favorevole di tutte le classi nel concordato in continuità, l’omologazione resta possibile se ricorrono i presupposti dell’art. 112 CCII, senza necessità di un autonomo scrutinio di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: chiarisce che il dissenso di classe non è, di per sé, un veto.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 29 ottobre 2025. Ha messo a fuoco il presupposto della lettera b) del comma 2 dell’art. 112 CCII sulla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione e sull’individuazione delle classi interessate. Rilevanza: fornisce il parametro tecnico dell’opposizione fondata sulle regole distributive.
Tribunale di Torino, 17 luglio 2025. In presenza del voto contrario delle classi dei creditori fiscali e previdenziali, ha individuato nel criterio della prevalenza il presupposto necessario dell’omologazione forzosa. Rilevanza: incide sul peso reale del dissenso dei creditori pubblici.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 luglio 2025, n. 19607. È inammissibile l’autonoma impugnazione della mancata omologazione del concordato quando sia stata aperta la liquidazione giudiziale. Rilevanza: definisce la sequenza corretta delle impugnazioni e i rischi dell’errore di veicolo processuale.
Effetti dell’omologazione e posizione dei garanti
Tribunale di Bari, 30 ottobre 2024. L’omologazione vincola ex art. 117 CCII tutti i creditori anteriori, con conseguente improcedibilità dell’opposizione al precetto notificato dal creditore fondiario anteriore. Rilevanza: mostra l’effetto processuale immediato dell’obbligatorietà del concordato.
Tribunale di Bologna. L’omologazione del concordato proposto da un coobbligato non libera i condebitori solidali nei confronti dei creditori anteriori. Rilevanza: conferma l’autonomia del binario dell’azione verso i garanti.
Tribunale di Pistoia, 12 giugno 2024. Quando il socio illimitatamente responsabile sia anche fideiussore, la chiusura della procedura incide sulla responsabilità assunta in questa seconda veste. Rilevanza: individua l’eccezione alla regola generale dell’art. 117, comma 1, CCII.
Corte di Cassazione, 22 marzo 2018, n. 7139. Ha distinto la posizione dei soci illimitatamente responsabili da quella dei fideiussori ai fini dell’obbligatorietà del concordato per i creditori anteriori. Rilevanza: è il precedente su cui poggia la lettura del secondo comma dell’art. 117 CCII.
Corte di Cassazione, 6 marzo 2025, n. 5964. Solo il pagamento integrale attribuisce al fideiussore il diritto di regresso verso il debitore e lo legittima a proporre domanda di ammissione al passivo. Rilevanza: delimita il rischio di duplicazione delle pretese sulla stessa massa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 luglio 2025, n. 20175. Ha precisato i limiti della sospensione della prescrizione connessa alla temporanea inesigibilità dei crediti anteriori, escludendo che una sospensione operi nella fase anteriore all’omologazione. Rilevanza: incide sul calcolo dei termini prescrizionali dei crediti concordatari.
Prededuzione e fase esecutiva
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 aprile 2025, n. 10652. Il riconoscimento della prededucibilità dei crediti derivanti da atti compiuti dall’imprenditore presuppone la verifica della natura ordinaria o straordinaria dell’atto e, per i secondi, la regolare autorizzazione. Rilevanza: riguarda direttamente i fornitori che continuano a operare durante la procedura.
Corte di Cassazione, 18 aprile 2025, n. 10307. I crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, nella fase di esecuzione, non sono prededucibili nel successivo fallimento. Rilevanza: ridimensiona l’aspettativa di chi continua a fornire l’impresa dopo l’omologazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 luglio 2025, n. 18626. Sussiste la legittimazione attiva del liquidatore giudiziale a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. Rilevanza: incide sui conflitti tra creditori individuali e massa concordataria in sede esecutiva.
Risoluzione, annullamento e sbocchi liquidatori
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 dicembre 2024, n. 32996. Il grave inadempimento posto a fondamento dell’istanza di risoluzione proposta dal creditore deve riferirsi agli interessi della massa e non a quelli del singolo. Rilevanza: è il criterio che seleziona le istanze di risoluzione fondate.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 21 luglio 2025. La valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento va condotta sul complesso degli obblighi assunti verso la massa dei creditori, con accertamento di natura oggettiva. Rilevanza: fornisce lo standard probatorio dell’istanza di risoluzione.
Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, sentenza 10 marzo 2025, n. 436. Il creditore anteriore che non abbia proposto tempestivamente la risoluzione resta legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, dimostrando un’insolvenza dipendente da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Rilevanza: apre una via residua oltre il termine annuale.
Corte di Cassazione, Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696. Ha affrontato il rapporto tra concordato omologato in fase esecutiva, insolvenza rispetto ai debiti concordatari e apertura della procedura liquidatoria. Rilevanza: resta il riferimento sistematico sul rapporto tra risoluzione e liquidazione.
Tribunale di Catania, 25 gennaio 2025. In caso di mancato adempimento di un credito nel termine previsto dal concordato liquidatorio chiuso e non risolto, va riconosciuta la ripresa del decorso degli interessi moratori. Rilevanza: quantifica un effetto economico spesso trascurato dai creditori pagati in ritardo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene alla tappa in cui il creditore si trova, non a una tappa ideale. La cronologia della procedura determina quali strumenti sono ancora disponibili, e la prima attività è sempre collocare la posizione sul calendario.
- Ricostruiamo la data spartiacque e riclassifichiamo il credito: verifichiamo la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e separiamo, documento per documento, la porzione anteriore da quella posteriore, che resta fuori dal concorso.
- Redigiamo e depositiamo l’atto di costituzione nel procedimento di conferma delle misure protettive entro l’udienza fissata ai sensi dell’art. 55 CCII, chiedendo revoca, limitazione oggettiva o riduzione della durata.
- Analizziamo piano, proposta e relazione dell’attestatore confrontando il valore di liquidazione indicato con i valori di realizzo effettivi dei beni, e quantifichiamo lo scostamento su cui si fonderà l’opposizione.
- Predisponiamo la contestazione ex art. 107 CCII entro il decimo giorno precedente l’inizio del voto, su importo ammesso, natura del credito e classe di collocazione, con la documentazione a supporto già ordinata.
- Calcoliamo il peso del voto all’interno della classe e definiamo la condotta di voto — favorevole, contraria o astensione — in funzione dell’obiettivo processuale, non dell’istinto.
- Redigiamo l’opposizione all’omologazione contestando la violazione delle regole distributive dell’art. 84 CCII, i presupposti della ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Proponiamo reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII nei trenta giorni dalla sentenza, impostando i motivi in modo che reggano anche nel grado successivo.
- Attiviamo il binario autonomo verso garanti e coobbligati, che l’art. 117 CCII lascia impregiudicato, con precetto e azioni esecutive nei confronti dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso.
- Monitoriamo le scadenze del piano omologato e formalizziamo per iscritto ogni inadempimento, costruendo la prova dell’inadempimento riferito agli interessi della massa richiesta dalla Cassazione.
- Depositiamo il ricorso per la risoluzione ex art. 119 CCII entro l’anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento, oppure, se quella finestra è chiusa, valutiamo la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza più recente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia scandita da tappe come questa, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 pesa in modo particolare: significa conoscere dall’interno come si costruisce un piano, come si stimano i flussi, come si formano le classi — e quindi sapere dove un piano è fragile e in quale momento della cronologia quella fragilità può essere fatta valere. La qualifica di avvocato cassazionista assicura poi la continuità della linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: la contestazione depositata dieci giorni prima del voto, l’opposizione all’omologa, il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione sono impostati fin dall’inizio come un unico percorso argomentativo, seguito dallo stesso difensore, senza le discontinuità che nascono dal cambio di professionista a metà procedura.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo con avvocati e commercialisti: la verifica del valore di liquidazione, la ricostruzione dei flussi e la quantificazione dello scostamento tra piano e realtà richiedono competenze contabili che affiancano quelle giuridiche fin dalla prima lettura della relazione del commissario.
In chiusura
Nel concordato preventivo il tempo è la risorsa più preziosa del creditore, ed è anche quella che viene sprecata con maggiore regolarità. Non perché i creditori siano disattenti, ma perché la procedura distribuisce le finestre di intervento in modo irregolare: mesi di silenzio apparente, poi dieci giorni in cui si decide il trattamento di un credito costruito in anni di rapporti commerciali. Chi conosce la cronologia si prepara nei mesi silenziosi e agisce nei dieci giorni. Chi non la conosce fa il contrario.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le competenze che la materia richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di leggere il piano concordatario con lo sguardo di chi sa come viene costruito, e non solo di chi lo subisce; la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la linea impostata nella prima contestazione possa essere portata avanti, senza cambi di rotta, fino al giudizio di legittimità, dove si sono formati gli orientamenti su prededuzione, prescrizione dei crediti concordatari, risoluzione e posizione dei garanti richiamati in questa guida. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i termini ancora aperti e costruiamo la strategia compatibile con la tappa in cui ti trovi.
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