Come Passare Dalla Composizione Negoziata All’accordo Di Ristrutturazione Semplificato?

Poche materie del diritto d’impresa generano tanta confusione lessicale quanto l’uscita dalla composizione negoziata. La domanda che dà il titolo a questa guida — “come si passa all’accordo di ristrutturazione semplificato?” — è formulata esattamente come circola tra imprenditori, consulenti generalisti e forum di settore. Ed è formulata male, non per colpa di chi la pone, ma perché il legislatore ha usato due aggettivi vicinissimi — semplificato e agevolato — per due istituti profondamente diversi, e il passaparola li ha fusi in uno solo che non esiste.

Il problema non è terminologico. È che agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi crede di avere davanti una porta automatica scopre a termini scaduti che la porta andava aperta con una chiave precisa, entro un numero preciso di giorni, dimostrando cose precise. E i termini della crisi d’impresa non si riaprono.

I miti che smonteremo, uno per uno, sono otto: che esista un “accordo di ristrutturazione semplificato”; che il passaggio dalla composizione negoziata allo strumento successivo sia automatico; che senza il 60% dei creditori non ci sia niente da fare; che il concordato semplificato sia una scorciatoia che passa quasi sempre perché non c’è il voto; che basti l’attestazione dell’esperto sulla buona fede; che durante la composizione negoziata i creditori siano comunque bloccati; che il Fisco si possa sempre “costringere” con il cram down; e che dopo la chiusura delle trattative ci sia tempo per decidere con calma.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia da dentro il meccanismo, non da fuori: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla stessa categoria professionale che redige la relazione finale su cui si gioca tutto il passaggio descritto in questo articolo, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conoscere il documento dal lato di chi lo scrive cambia il modo in cui lo si prepara dal lato di chi ne ha bisogno.

📩 Se la Sua impresa è dentro una composizione negoziata o sta per chiuderne una, non affidi la scelta dello strumento successivo a ciò che ha letto in giro: ci contatti ora, tutti i riferimenti dello Studio si trovano in fondo a questo articolo.


Mito 1 — “Esiste l’accordo di ristrutturazione semplificato: alla fine della composizione negoziata basta chiederlo”

Il mito: «Quando la composizione negoziata non funziona, si passa all’accordo di ristrutturazione semplificato, che è la versione veloce dell’accordo normale.»

Perché ci credono in tanti

Questa convinzione nasce da una fusione ragionevole di due parole vere. Il Codice della crisi conosce davvero un istituto chiamato “semplificato”: è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dall’art. 25-sexies CCII, e nasce proprio come sbocco della composizione negoziata. E conosce davvero un accordo alleggerito: l’accordo di ristrutturazione agevolato dell’art. 60 CCII, che dimezza la soglia di adesioni richiesta.

Due aggettivi, due istituti, una sola procedura di provenienza. Il passaparola ha fatto il resto: ha preso il sostantivo di uno (“accordo”) e l’aggettivo dell’altro (“semplificato”) e ha creato una terza figura che nel Codice non compare da nessuna parte. Vi ha contribuito anche il fatto che entrambi gli istituti compaiono nello stesso elenco, quello dell’art. 23 CCII, che disciplina la conclusione delle trattative.

La realtà

Nel Codice della crisi non esiste alcun “accordo di ristrutturazione semplificato”: esistono l’accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57), quello agevolato (art. 60), quello ad efficacia estesa (art. 61) e — istituto del tutto diverso — il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies).

La differenza non è di sfumatura. L’accordo di ristrutturazione, in tutte e tre le sue varianti, è un contratto con i creditori che aderiscono, sottoposto a omologazione: presuppone che qualcuno abbia detto sì, e i creditori estranei vanno pagati integralmente. Il concordato semplificato è una procedura concorsuale liquidatoria: non c’è alcun accordo, non c’è il voto dei creditori, si cedono i beni e il tribunale omologa dopo aver sentito le opposizioni.

Chiedersi “come passo all’accordo semplificato” significa quindi porre una domanda che contiene già due strade opposte: una strada in cui l’impresa continua e i creditori aderiscono, e una strada in cui l’impresa liquida il patrimonio e i creditori possono solo opporsi. L’art. 23, comma 2, CCII le elenca separatamente: alla lettera b) gli accordi di ristrutturazione ex artt. 57, 60 e 61; alla lettera c) la domanda di concordato semplificato.

La prova

Il testo normativo è dirimente. L’art. 60 CCII rubrica “Accordi di ristrutturazione agevolati”; l’art. 25-sexies CCII rubrica “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”. Nessuna disposizione del Codice contiene l’espressione “accordo di ristrutturazione semplificato”. La Corte di Cassazione, quando si occupa dell’art. 25-sexies, parla costantemente di concordato e ne sottolinea la natura liquidatoria e concorsuale: così Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641, che qualifica il controllo del tribunale sull’accesso come scrutinio di legalità sostanziale tipico di una procedura concorsuale, non di un contratto omologato.

Cosa rischia chi ci crede

Chi entra nell’ultima fase della composizione negoziata con in testa uno strumento inesistente costruisce la documentazione sbagliata. Prepara un piano di continuità pensando di poterlo “semplificare” e si ritrova a dover dimostrare, davanti al tribunale, l’impraticabilità di quello stesso piano per accedere al concordato semplificato. Oppure, all’opposto, imposta una liquidazione e poi scopre che i creditori sarebbero stati disponibili a un accordo agevolato che avrebbe salvato l’azienda. La scelta dello strumento va fatta prima, con cognizione, e va documentata durante le trattative: a valle non si recupera.


Mito 2 — “Se la composizione negoziata non va a buon fine, il passaggio allo strumento successivo è automatico”

Il mito: «L’esperto chiude, deposita la relazione e a quel punto si scivola nello strumento successivo: è la prosecuzione naturale del percorso.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità qui è reale e va riconosciuto. La composizione negoziata è stata costruita come un imbuto: si entra da un lato e si esce, in un modo o nell’altro, dall’altro. L’art. 23 CCII si intitola proprio “Conclusione delle trattative” ed elenca gli sbocchi possibili, dando l’impressione di un menù a disposizione dell’imprenditore. La Relazione illustrativa al terzo correttivo ha rafforzato l’idea che la composizione negoziata non debba essere vista come una procedura che “fallisce”, ma come un percorso che genera comunque un esito.

Si aggiunga che il concordato semplificato è l’unico strumento del Codice accessibile soltanto a chi ha fatto una composizione negoziata: da qui la percezione che ne sia il seguito naturale, quasi il premio di consolazione.

La realtà

Non esiste alcun automatismo: ogni sbocco dell’art. 23 CCII ha presupposti propri, che vanno costruiti durante le trattative e dimostrati dopo, e il concordato semplificato ha i presupposti più stringenti di tutti.

Per gli accordi di ristrutturazione ex art. 23, comma 2, lett. b), serve ciò che serve sempre: adesioni sufficienti, attestazione di un professionista indipendente, idoneità del piano a pagare integralmente gli estranei, domanda di omologazione. La composizione negoziata regala solo un vantaggio, di cui parleremo nel prossimo mito: l’abbassamento di una soglia.

Per il concordato semplificato, l’art. 25-sexies, comma 1, CCII richiede la contemporanea presenza di tre attestazioni nella relazione finale dell’esperto: che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede; che non abbiano avuto esito positivo; che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non siano praticabili. Tre attestazioni, non una. E la non praticabilità delle soluzioni alternative non è una formula di stile: è un presupposto di accesso, che presuppone che quelle soluzioni siano state realmente esplorate e che l’esplorazione abbia lasciato traccia.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno che cosa una relazione finale deve contenere per reggere il vaglio del tribunale, e come quella stessa relazione viene letta a valle da chi deve decidere sull’ammissibilità.

La prova

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641, ha stabilito che il giudizio sull’ammissibilità della proposta di concordato semplificato non può fermarsi alla ritualità formale e alla presenza dei documenti, ma deve estendersi alla legalità sostanziale, comprendendo la verifica delle condizioni di ammissibilità dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta anche dall’art. 39 CCII. Il principio è stato confermato da Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia l’inammissibilità dichiarata prima ancora che i creditori siano stati informati, con il patrimonio nel frattempo eroso e le misure protettive scadute. E rischia qualcosa di peggio: la stessa pronuncia n. 31641/2025 ha escluso che il tribunale debba sentire il debitore prima di dichiarare l’inammissibilità, non prevedendo l’art. 25-sexies una fase di ammissione in contraddittorio. Non c’è, in altri termini, un momento in cui rimediare a una domanda costruita male.


Mito 3 — “Senza il 60% dei creditori non posso fare l’accordo, quindi non c’è niente da fare”

Il mito: «L’accordo di ristrutturazione richiede il 60% dei crediti. Sono al 40%, quindi la strada è chiusa.»

Perché ci credono in tanti

La soglia del sessanta per cento è il dato più noto e più ripetuto della materia, e per l’accordo ordinario dell’art. 57 CCII è esatta. È l’unico numero che chiunque ricordi, e finisce per funzionare come una barriera psicologica: sotto quella percentuale l’imprenditore smette di negoziare.

Il passaparola, però, si è fermato al 2015 e non ha registrato né la struttura a tre livelli degli accordi nel Codice della crisi, né gli incentivi che il legislatore ha collegato specificamente all’uscita dalla composizione negoziata.

La realtà

Le soglie sono tre, non una, e la composizione negoziata ne abbassa una ulteriormente: l’accordo agevolato dell’art. 60 CCII richiede il 30% dei crediti, e per l’accordo ad efficacia estesa dell’art. 61 la percentuale interna alla categoria scende dal 75% al 60% proprio in virtù del passaggio dalla composizione negoziata.

Vale la pena vedere le tre varianti affiancate.

VarianteSoglia di adesioneCondizione caratteristicaCreditori estranei
Accordo ordinario (art. 57)60% dei creditiNessuna rinuncia richiestaPagamento integrale, nei termini di legge
Accordo agevolato (art. 60)30% dei creditiL’imprenditore non propone la moratoria degli estranei e rinuncia alle misure protettive temporaneePagamento integrale, nei termini di legge
Accordo ad efficacia estesa (art. 61)60% o 30% complessivo, più soglia interna alla categoria omogenea (75%, ridotta al 60% dopo la composizione negoziata)Categorie omogenee per posizione giuridica e interessi economici; piano non liquidatorio, salvo il caso di banche e intermediariGli effetti si estendono ai non aderenti della categoria, che devono risultare soddisfatti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria

La riduzione dal 75 al 60 per cento prevista dall’art. 23, comma 2, lett. b), CCII è stata ampliata dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024): non opera più soltanto quando il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, ma anche quando la domanda di omologazione è proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale con cui la composizione negoziata viene archiviata. È il premio che il legislatore riconosce a chi ha negoziato sul serio, anche se non ha chiuso in tempo.

La prova

L’art. 60 CCII fissa la soglia del trenta per cento subordinandola alla doppia rinuncia (moratoria degli estranei e misure protettive temporanee). L’art. 61 CCII disciplina l’estensione degli effetti ai non aderenti della medesima categoria e, sul controllo che il giudice esercita sulla formazione delle categorie, è recentemente intervenuta Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817, che ha precisato poteri e limiti dell’organo giudicante in materia. L’art. 23, comma 2, lett. b), CCII contiene la riduzione al sessanta per cento della soglia interna.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di abbandonare una trattativa che era già matura. L’accordo agevolato ha però un prezzo che va calcolato prima di sceglierlo: rinunciare alle misure protettive significa lasciare i creditori liberi di procedere in executivis mentre si costruisce l’omologazione. Per un’impresa con pignoramenti già iscritti o con un creditore aggressivo, quella rinuncia può valere molto più della metà di soglia risparmiata. È esattamente il tipo di calcolo che va fatto con carta e penna, sui numeri veri dell’impresa, e non sulla base della percentuale che si ricorda meglio.


Mito 4 — “Il concordato semplificato è una scorciatoia: senza voto dei creditori passa quasi sempre”

Il mito: «Nel concordato semplificato i creditori non votano. Quindi, una volta depositata la proposta, l’omologazione è quasi certa.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è clamoroso: il concordato semplificato è davvero l’unico strumento del Codice che consente l’omologazione senza il voto dei creditori. Non ci sono maggioranze da raggiungere, non c’è adunanza, non c’è classamento obbligatorio. Da qui il salto logico: se non devono approvare, non possono fermarmi.

Ha contribuito anche il regime di favore rispetto al concordato liquidatorio ordinario: al concordato semplificato non si applicano né la soglia minima del venti per cento ai chirografari né l’apporto di risorse esterne incrementativo del dieci per cento richiesti dall’art. 84, comma 4, CCII. Sulla carta sembra tutto più facile.

La realtà

L’assenza del voto non elimina il controllo: lo sposta interamente sul tribunale, e proprio per questo lo rende più intenso. Il ragionamento della giurisprudenza è lineare: se il consenso dei creditori è sostituito dal vaglio giudiziale, quel vaglio deve essere effettivo, altrimenti lo strumento diventa un modo per imporre una liquidazione senza contraddittorio.

I creditori, del resto, non sono senza armi. L’art. 25-sexies, comma 4, CCII consente a creditori e a qualsiasi interessato di proporre opposizione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’omologazione, dopo aver ricevuto la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto. E il comma 8 richiama l’art. 106 CCII sugli atti di frode, precisando che il decreto del comma 4 equivale all’ammissione al concordato: se emergono atti in frode, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale.

Il comma 5 elenca poi ciò che il tribunale deve verificare per omologare: regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano di liquidazione, assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e, in aggiunta, un’utilità assicurata a ciascun creditore. Sono requisiti cumulativi, non alternativi.

La prova

Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 624, ha enunciato un principio che ha ridisegnato la prassi: nel concordato semplificato l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologazione, pur non dovendo essere necessariamente misurabile in termini economici, non può consistere nella semplice soluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, perché la rapidità non costituisce alcun vantaggio per i creditori chirografari ai quali non sia riservata alcuna forma di soddisfazione. In parole povere: fare in fretta non è un’utilità.

Sul versante delle risorse, Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620, ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti già erogati possa qualificarsi come risorsa esterna: la finanza esterna, per essere tale, deve portare valore nuovo nel patrimonio da distribuire. Nella stessa direzione la Corte d’Appello di Torino, decreto 23 settembre 2025, che ha ricondotto il surplus generato dalla vendita dell’azienda oltre il valore di liquidazione alla regola della priorità assoluta e all’ordine delle cause di prelazione, negando che possa essere distribuito liberamente come finanza esterna.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di depositare una proposta che azzera i chirografari offrendo loro, come unica contropartita, la chiusura rapida della vicenda. Dopo la pronuncia n. 624/2026 quella proposta è difficilmente omologabile. E il rigetto non arriva gratis: arriva dopo mesi di procedura, con il patrimonio ulteriormente deteriorato e con la liquidazione giudiziale che, a quel punto, è spesso l’unico esito residuo.


Mito 5 — “Se l’esperto scrive che ho agito in buona fede, il tribunale non può contestarlo”

Il mito: «La relazione finale dell’esperto certifica la buona fede. È un atto di un professionista indipendente: il giudice la prende per buona.»

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità c’è. La relazione finale ex art. 17, comma 8, CCII è effettivamente il documento cardine dell’intero sistema, ed è redatta da un professionista indipendente iscritto in un elenco tenuto presso le camere di commercio. Senza quelle attestazioni non si accede al concordato semplificato: è una condizione di accesso, e le condizioni di accesso in genere si “spuntano”.

Si aggiunga che l’esperto non è un organo della procedura né un ausiliario del giudice: agevola le trattative, verifica la coerenza del piano, convoca le parti, invita alla rinegoziazione. Da questa posizione terza e tecnica discende, nella percezione comune, un’autorità quasi fidefacente.

La realtà

La relazione finale è condizione di accesso ma non vincola il tribunale: il giudice può discostarsene quando emergono elementi oggettivi contrari, e un’attestazione generica, priva di riscontri documentali o meramente adesiva alle prospettazioni del debitore, non protegge la proposta — la indebolisce.

Il controllo di legalità sostanziale affermato dalla Cassazione si estende all’attendibilità e alla ragionevolezza delle attestazioni contenute nella relazione. Un’attestazione motivata in modo apodittico, o smentita dagli atti, rende la proposta irrituale e dunque inammissibile.

Va poi chiarito che cosa significhi “buona fede” in questo contesto, perché non è una clausola morale. La giurisprudenza la riempie di contenuti operativi: disclosure completa sulla situazione di crisi e sulle risorse disponibili; proposte scritte e concretamente praticabili; tempestività nell’attivarsi; tracciabilità dei dinieghi ricevuti. Il Tribunale di Bologna, con decisione del 23 settembre 2025, ha ribadito che i comportamenti rilevanti sono quelli tenuti nel corso della composizione negoziata, e che la loro correttezza deve risultare accertabile a posteriori.

La prova

Oltre alle già citate Cass. n. 31641/2025 e n. 1353/2026, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso la buona fede in un caso in cui le trattative erano state impostate sulla falcidia di un debito erariale non negoziabile in quella sede: una proposta irrealizzabile fin dall’origine non integra una trattativa condotta correttamente. Trattandosi di un giudizio di fatto, esso non è sindacabile in sede di legittimità — ragione ulteriore per costruire con rigore la documentazione della fase negoziale, perché in Cassazione quel giudizio non si rifà.

Sul versante delle conseguenze immediate dell’archiviazione per difetto di buona fede, il Tribunale di Milano, con ordinanza 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata dall’impresa dopo che l’esperto aveva archiviato le trattative proprio per carenza di correttezza e buona fede.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di arrivare al deposito con una relazione che dice le parole giuste senza dimostrare nulla. È l’errore più costoso di tutta la sequenza, perché è irreparabile: la fase negoziale è chiusa, i verbali sono quelli, le proposte scritte sono quelle. Il tribunale giudicherà su quel materiale. Chi imposta la composizione negoziata fin dal primo giorno come una procedura destinata a lasciare una traccia processuale — verbali, proposte formalizzate, riscontri dei creditori, motivazioni dei dinieghi — arriva a valle con qualcosa da mostrare. Chi la imposta come una conversazione informale arriva a mani vuote.


Mito 6 — “Durante la composizione negoziata i creditori sono comunque bloccati e nessuno può chiedere la liquidazione giudiziale”

Il mito: «Appena si apre la composizione negoziata scatta lo scudo: i pignoramenti si fermano e le istanze di fallimento restano congelate fino alla fine.»

Perché ci credono in tanti

L’idea di uno scudo automatico è la più diffusa in assoluto, e non è del tutto infondata: le misure protettive esistono davvero e, quando concesse, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con i quali si esercita l’attività d’impresa. Sono disciplinate dagli artt. 18 e 19 CCII e producono effetti dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese.

Il salto indebito sta in due punti: credere che siano automatiche e credere che paralizzino qualunque iniziativa, compresa quella diretta all’apertura della liquidazione giudiziale.

La realtà

Le misure protettive vanno chieste espressamente, vanno confermate dal tribunale, hanno una durata limitata e possono essere negate o revocate: e in ogni caso la loro pendenza non impone al giudice di rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza.

Sulla durata: l’art. 19, comma 5, CCII prevede una durata iniziale non superiore a centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni, e il correttivo-ter ha chiarito che la proroga può essere chiesta anche dal debitore e non soltanto dalle parti interessate. Il Tribunale di Milano, con provvedimento 4 luglio 2025, ha precisato che il limite dei duecentoquaranta giorni riguarda le misure tipiche generalizzate, restando possibile il riconoscimento di misure cautelari specifiche nei confronti di destinatari determinati.

Sulla concedibilità: il presupposto è la ragionevole perseguibilità del risanamento. Se il progetto è in realtà una liquidazione atomistica del patrimonio, le misure non spettano. Il Tribunale di Milano, con provvedimento 14 dicembre 2025, ha escluso i presupposti per la conferma in mancanza di un progetto di risanamento concreto, serio e attendibile, osservando che la composizione negoziata serve a mediare interessi e stimolare il risanamento, non a sterilizzare in via generale l’aggressione patrimoniale. Nello stesso senso il Tribunale di Bolzano, 20 novembre 2025, sull’inaccoglibilità della richiesta quando la proposta è puramente liquidatoria.

La prova

Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634, ha stabilito che la pendenza di misure protettive o di una procedura di composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza fissata per la dichiarazione di insolvenza. Sul piano processuale, Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500, ha ricondotto le misure protettive alla natura cautelare, con la conseguenza che il provvedimento che le nega, confermato in sede di reclamo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di gestire la trattativa come se il tempo fosse illimitato e poi di trovarsi con le misure scadute nel momento peggiore: quello in cui si sta costruendo la domanda di omologazione o la proposta di concordato semplificato. Rischia inoltre di scoprire che un’istanza di liquidazione giudiziale presentata da un creditore o dal pubblico ministero segue il suo corso in parallelo. La composizione negoziata va gestita tenendo il calendario delle protezioni sovrapposto al calendario delle trattative, non uno dopo l’altro.


Mito 7 — “Il Fisco lo si può sempre costringere con il cram down”

Il mito: «Se l’Agenzia delle Entrate non aderisce, il tribunale omologa lo stesso: c’è il cram down fiscale, basta dimostrare che è più conveniente della liquidazione.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è solido e ha una storia importante. L’omologazione forzosa dei crediti tributari e contributivi esiste davvero: l’art. 63 CCII, riscritto dal correttivo-ter, disciplina la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e le condizioni alle quali il tribunale può omologare in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali. Ed esiste ora anche un accordo transattivo interno alla composizione negoziata: l’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal correttivo-ter con decorrenza 28 settembre 2024, consente all’imprenditore di formulare in corso di trattative una proposta di pagamento parziale o dilazionato alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea.

La semplificazione giornalistica ha trasformato questa possibilità in un diritto potestativo: “il giudice può obbligare il Fisco ad accettare”. Non è così.

La realtà

Il cram down non è un modo per fare a meno dei creditori: presuppone un contesto autenticamente concorsuale, cioè un accordo effettivo con creditori diversi dall’erario, e viene negato quando l’unico scopo dell’operazione è imporre una falcidia all’amministrazione finanziaria.

La giurisprudenza di legittimità, tra la fine del 2025 e il 2026, ha delimitato con nettezza l’area applicativa. Il punto di partenza era già Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954, secondo cui l’accordo di ristrutturazione rivolto in sostanza al solo creditore erariale non sfugge al sindacato del giudice concorsuale, essendo necessario che vi siano stati altri creditori, sia pure di minor peso, ad aver prestato il consenso.

Da lì la linea si è consolidata. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892, ha affermato che perché una domanda di cram down possa essere accolta occorre che sia intervenuto un accordo — sia pure in percentuale insufficiente — con creditori anteriori, confermando l’inammissibilità di una richiesta di omologazione fondata sulle sole adesioni dei professionisti che avevano assistito la debitrice nella predisposizione della domanda e dell’accordo stesso. Cass. civ., 26 febbraio 2026, n. 4365, ha qualificato come uso distorto dell’istituto la richiesta di cram down in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, precisando che la verifica sull’impiego deviato dello strumento è un’indagine di fatto, censurabile in legittimità solo per vizio di motivazione, e confermando il rigetto dell’omologazione di un piano che si limitava a falcidiare il credito erariale senza una contestuale ristrutturazione del debito residuo.

Sul versante del merito, il Tribunale di Vasto, 11 dicembre 2024, ha ricordato che tra i presupposti dell’omologazione forzosa vi è l’assenza di carattere liquidatorio del piano — requisito che può ritenersi soddisfatto anche in presenza di continuità indiretta, quando l’attività prosegue per opera di un terzo a seguito di affitto o cessione.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di costruire l’intera uscita dalla composizione negoziata su un’aspettativa che il tribunale smonterà. E rischia di perdere anche l’occasione più utile: quella della transazione endo-negoziale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, che va tentata quando il debito erariale è il vero ostacolo, e che ha regole proprie — autorizzazione del tribunale, risoluzione di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, nonché in caso di mancata esecuzione integrale dei pagamenti entro sessanta giorni dalle scadenze previste. È un percorso, non un automatismo, e va aperto durante le trattative, non dopo.


Mito 8 — “Dopo la chiusura della composizione negoziata c’è tempo per decidere con calma”

Il mito: «Chiusa la composizione negoziata, si prende qualche mese per capire quale strumento conviene e poi si deposita.»

Perché ci credono in tanti

Nella cultura processuale comune i termini brevi sono quelli delle impugnazioni; le scelte strategiche, invece, si immaginano libere. Contribuisce anche una lettura superficiale dell’art. 23, comma 2-ter, CCII, introdotto dal correttivo-ter, secondo cui le soluzioni dei commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata, e la sottoscrizione dell’esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente. È una norma di flessibilità reale, che ha creato però l’impressione di un tempo indefinito.

La realtà

Il tempo utile è di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, e vale su due fronti diversi: è il termine entro cui presentare la proposta di concordato semplificato (art. 25-sexies, comma 1, CCII) ed è il termine entro cui proporre la domanda di omologazione per beneficiare della soglia ridotta al sessanta per cento nell’accordo ad efficacia estesa (art. 23, comma 2, lett. b, CCII).

Sessanta giorni sono pochi per costruire un piano di liquidazione credibile, raccogliere le stime di realizzo, formare eventuali classi e predisporre la documentazione dell’art. 39 CCII. Per questo il correttivo-ter ha espressamente ammesso, nello stesso termine, la domanda di accesso ex art. 40 CCII con riserva di deposito della proposta e del piano: il cosiddetto concordato semplificato prenotativo.

Attenzione, però, perché qui si apre una questione ancora aperta. La Corte d’Appello di Genova, con decisione del 30 ottobre 2025, ha ritenuto che il termine di sessanta giorni riguardi esclusivamente il momento di presentazione della domanda, sicché il termine per il deposito di proposta e piano decorre autonomamente dal decreto del tribunale. Altri giudici hanno invece valorizzato la natura perentoria e decadenziale del termine: in questo senso il Tribunale di Taranto, 18 giugno 2025, secondo cui anche quando la domanda di accesso è proposta con riserva, la domanda piena deve essere depositata entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Il contrasto non è composto in sede di legittimità. Su una questione ancora aperta non si pianifica: si sta dalla parte più prudente.

Una precisazione sui tempi che vale la pena fare, perché genera equivoci ricorrenti: la sospensione feriale dei termini processuali civili opera dal 1° al 31 agosto. Se il termine dell’art. 25-sexies, comma 1, ne sia toccato è tutt’altro che pacifico, trattandosi di un termine collegato a un adempimento sostanziale di accesso. Anche qui, la scelta prudente è calcolare il termine senza confidare nella sospensione.

La prova

Il testo dell’art. 25-sexies, comma 1, CCII fissa i sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8. L’art. 23, comma 2, lett. b), CCII collega alla stessa finestra temporale la riduzione della soglia dal settantacinque al sessanta per cento. Sul concordato prenotativo, il Tribunale di Parma, 3 gennaio 2025, si è occupato della domanda con riserva di deposito del piano, della proroga del termine e degli obblighi informativi durante il periodo di proroga.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia la decadenza secca. E rischia di scoprire, a termine scaduto, che l’unica strada rimasta è quella che voleva evitare. Va poi ricordato che, secondo Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620, il decreto della corte d’appello che conferma la dichiarazione di inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, difettando il carattere decisorio, perché l’art. 25-sexies non prevede un contraddittorio pieno nella fase di scrutinio della ritualità. Tradotto in termini operativi: ogni censura sull’ammissibilità va articolata già nel reclamo, perché dopo non c’è un altro grado in cui recuperarla.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare che cosa accade concretamente a chi agisce credendo al mito.

Ipotesi 1 — Il passaggio “automatico” e i sessanta giorni. Società con esposizione complessiva di 1.847.300 €, di cui 612.400 € verso l’erario e 384.900 € verso banche. Istanza di composizione negoziata depositata il 12 febbraio; misure protettive confermate; trattative condotte per sette mesi; relazione finale comunicata all’imprenditore il 3 ottobre. L’imprenditore, convinto che il passaggio allo strumento successivo sia la naturale prosecuzione del percorso, dedica ottobre e novembre a rifinire il piano di liquidazione e deposita il ricorso per concordato semplificato il 17 dicembre. Il termine dell’art. 25-sexies, comma 1, era spirato il 2 dicembre. Esito: inammissibilità, senza che sia necessaria una fase di contraddittorio anticipata. Se invece, il 20 ottobre, avesse depositato domanda di accesso ex art. 40 CCII con riserva, avrebbe conservato l’accesso allo strumento e guadagnato il tempo del decreto per completare proposta e piano — pur restando esposto, sul termine per il deposito pieno, al contrasto interpretativo di cui si è detto.

Ipotesi 2 — La soglia che sembrava irraggiungibile. Impresa manifatturiera con passivo di 2.318.500 €. Al termine delle trattative ha raccolto adesioni per 951.600 €, pari al 41,04% dei crediti: sotto il 60% dell’art. 57 CCII. Convinta che la strada dell’accordo sia chiusa, si orienta sulla liquidazione. In realtà, con il 41,04% è già oltre la soglia del 30% dell’accordo agevolato ex art. 60 CCII. Il calcolo da fare, però, è duplice: l’agevolato impone di non proporre la moratoria degli estranei e di rinunciare alle misure protettive temporanee. Se sui beni strumentali grava un pignoramento per 178.200 € già in fase di assegnazione, la rinuncia alla protezione può costare più di quanto valga la soglia dimezzata; se invece i creditori estranei sono frazionati, non aggressivi e integralmente pagabili nei termini di legge, l’agevolato diventa la strada più rapida. La decisione non discende dalla percentuale: discende dal profilo dei creditori estranei.

Ipotesi 3 — L’utilità che non era un’utilità. Proposta di concordato semplificato che destina l’intero ricavato della cessione dei beni, stimato in 743.800 €, ai creditori privilegiati, prevedendo per i chirografari — 486.200 € di crediti — nessun pagamento. Come utilità viene indicata la definizione della crisi in tempi rapidi rispetto alla liquidazione giudiziale. Dopo Cass. n. 624/2026 quell’utilità non è tale: la rapidità non è un vantaggio per chi non riceve nulla. La proposta può reggere solo se il piano offre ai chirografari un beneficio diverso e dimostrabile — ad esempio la liberazione da garanzie personali o la prosecuzione di rapporti commerciali — oppure se una finanza esterna autentica, cioè risorse nuove ed estranee al patrimonio del debitore, consente una soddisfazione sia pur minima. E la rinuncia dei soci alla prededuzione di finanziamenti già erogati non è finanza esterna: lo ha escluso Cass. n. 620/2026.


Il fondo di verità

Vale la pena ricomporre i frammenti veri da cui questi miti sono nati, perché sono più numerosi di quanto sembri e perché è proprio la loro autenticità a rendere le credenze così resistenti.

È vero che esiste un istituto “semplificato” e che nasce dalla composizione negoziata: è il concordato dell’art. 25-sexies CCII, ed è davvero eccezionale, perché è l’unico caso in cui il Codice consente l’omologazione senza il voto dei creditori. È vero che esiste un accordo alleggerito: l’agevolato dell’art. 60 CCII, con soglia dimezzata. Ciò che il passaparola ha perso per strada è che sono due strumenti distinti, con logiche opposte — contratto contro procedura, continuità contro liquidazione.

È vero che il legislatore premia chi esce dalla composizione negoziata: l’art. 23, comma 2, lett. b), CCII riduce dal settantacinque al sessanta per cento la soglia interna alla categoria negli accordi ad efficacia estesa, e il correttivo-ter ha esteso il beneficio anche a chi propone la domanda di omologazione nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale. Il frammento perduto è che si tratta di un premio condizionato e a tempo, non di una corsia preferenziale permanente.

È vero che le misure protettive proteggono e che i creditori, durante la loro vigenza, non possono aggredire il patrimonio con cui si esercita l’impresa. Il frammento perduto è che vanno chieste, confermate, e che durano al massimo duecentoquaranta giorni per le misure tipiche generalizzate, e che presuppongono una ragionevole perseguibilità del risanamento — sicché all’impresa che punta soltanto a liquidare vengono negate.

È vero che il tribunale può omologare senza l’adesione del Fisco. Il frammento perduto è che l’omologazione forzosa presuppone un accordo vero con altri creditori: è uno strumento pensato per superare un dissenso isolato dentro una ristrutturazione reale, non per sostituire la ristrutturazione.

È vero, infine, che la relazione finale dell’esperto apre la porta. Il frammento perduto è che la porta si apre solo se dietro c’è qualcosa: una trattativa documentata, proposte scritte, dinieghi motivati, una disclosure completa. La relazione certifica un percorso; se il percorso non c’è stato, la certificazione non lo crea.

Ricomposto il quadro, la logica del sistema diventa leggibile. Il legislatore ha costruito una scala: più l’imprenditore si muove presto e negozia con trasparenza, più strumenti gli restano aperti e più i requisiti si alleggeriscono. Più tardi si muove, meno strumenti restano, più il controllo giudiziale si fa severo. I miti nascono tutti dallo stesso equivoco di fondo: scambiare per diritti acquisiti quelli che sono incentivi condizionati a un comportamento.


Mito e realtà in tabella

La tabella che segue mette in fila le otto credenze e la loro correzione essenziale. È il modo più rapido per verificare quali di queste idee stiano orientando, in questo momento, le decisioni della Sua impresa.

Il mitoCome stanno le cose
Esiste l'”accordo di ristrutturazione semplificato” ed è lo sbocco della composizione negoziataNon esiste. Esistono l’accordo ordinario (art. 57), agevolato (art. 60) e ad efficacia estesa (art. 61), e — istituto diverso — il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies)
Se la composizione negoziata non riesce, il passaggio è automaticoNessun automatismo: ogni sbocco dell’art. 23 ha presupposti propri, e il concordato semplificato richiede tre attestazioni dell’esperto e un controllo di legalità sostanziale del tribunale
Senza il 60% dei creditori non si può fare nullaL’accordo agevolato richiede il 30% (a fronte della rinuncia a moratoria e misure protettive) e dopo la composizione negoziata la soglia interna dell’art. 61 scende dal 75% al 60%
Senza voto dei creditori il concordato semplificato passa quasi sempreL’assenza di voto intensifica il controllo del tribunale; i creditori possono opporsi fino a 10 giorni prima dell’udienza; l’utilità per ciascun creditore deve essere concreta
Se l’esperto attesta la buona fede, il giudice non può contestarlaLa relazione è condizione di accesso ma non vincola il tribunale, che ne valuta attendibilità e ragionevolezza
Durante la composizione negoziata i creditori sono bloccati e nessuno può chiedere la liquidazione giudizialeLe misure protettive vanno chieste e confermate, durano al massimo 240 giorni per quelle generalizzate e non impongono il rinvio dell’udienza per la dichiarazione di insolvenza
Il Fisco si può sempre costringere con il cram downL’omologazione forzosa presuppone un accordo effettivo con creditori diversi dall’erario; in mancanza, è uso distorto dell’istituto
Dopo la chiusura c’è tempo per decidereSessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, sia per il concordato semplificato sia per la soglia ridotta dell’art. 61

Le domande di verifica

Quindi è vero che il concordato semplificato si può chiedere solo dopo una composizione negoziata? , ed è l’unico presupposto di accesso che non ammette alternative. L’art. 25-sexies CCII lo collega esclusivamente all’esito di una composizione negoziata condotta correttamente e conclusasi senza esito positivo. Non esiste un accesso diretto: chi non ha fatto la composizione negoziata non può proporlo, e chi l’ha fatta male non lo ottiene.

Quindi è vero che un’impresa già insolvente non può accedere al concordato semplificato? No. Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 544, ha chiarito che allo strumento può ricorrere anche il debitore insolvente: l’ammissibilità non dipende dalla natura reversibile o irreversibile dell’insolvenza, ma dalla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e dall’esistenza di un’utilità effettiva per tutti i creditori. Diverso è il discorso per le misure protettive nella fase negoziale, che presuppongono la ragionevole perseguibilità del risanamento.

Quindi è vero che con l’accordo agevolato basta il 30% e si risolve tutto più in fretta? Dipende, e dipende da un fattore preciso: i creditori estranei. La soglia scende al 30% solo se l’imprenditore non propone la moratoria degli estranei e rinuncia alle misure protettive temporanee. Se ci sono creditori pronti ad agire in executivis, quella rinuncia può costare l’intera operazione. Se invece gli estranei sono frazionati e integralmente pagabili nei termini di legge, l’agevolato è spesso la via più rapida.

Quindi è vero che nel concordato semplificato i creditori non hanno voce? No. Non votano, ma ricevono la proposta insieme al parere dell’ausiliario, alla relazione finale e al parere dell’esperto, e possono opporsi costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza. In quella sede si contestano fattibilità del piano, violazione dell’ordine delle prelazioni, insufficienza dell’utilità e scorrettezza delle trattative. E la segnalazione di atti in frode può condurre all’apertura della liquidazione giudiziale.

Quindi è vero che il debito fiscale si può sistemare già durante le trattative? , ed è una delle novità più rilevanti del correttivo-ter. L’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione per il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. L’accordo è soggetto alla verifica e all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria e si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, di accertamento dello stato di insolvenza o di mancata esecuzione integrale dei pagamenti entro sessanta giorni dalle scadenze.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali che reggono le correzioni proposte, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in forma sintetica.

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641 — Il vaglio del tribunale sull’accesso al concordato semplificato non si esaurisce nella verifica formale della proposta e della presenza dei documenti: si estende, in una logica di legalità sostanziale, alle condizioni di ammissibilità dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta anche dall’art. 39 CCII, comprendendo fattibilità e non manifesta implausibilità della proposta. Smonta i miti 2 e 4: non c’è automatismo e non c’è controllo di facciata.

Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353 — Conferma l’impostazione della n. 31641/2025 sull’ampiezza del controllo giudiziale in fase di scrutinio della ritualità. Rilevante perché segnala il consolidarsi dell’orientamento, non un episodio isolato.

Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 624 — L’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto dell’omologazione, pur potendo non essere misurabile economicamente, non può consistere nella semplice risoluzione della crisi nel minor tempo possibile, perché ciò non rappresenta alcun vantaggio per i chirografari privi di qualsiasi soddisfazione. Smonta il mito 4 nel suo punto più concreto: il contenuto minimo della proposta.

Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620 — Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., mancando il carattere decisorio, poiché l’art. 25-sexies non prevede un contraddittorio pieno nella fase di scrutinio della ritualità. La stessa decisione ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati costituisca risorsa esterna. Smonta i miti 4 e 8: le censure vanno articolate subito e la finanza esterna deve essere vera.

Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 544 — Al concordato semplificato può accedere anche il debitore insolvente; ciò che conta è la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e l’utilità effettiva per i creditori. Ridimensiona un mito speculare, quello per cui l’insolvenza precluderebbe lo strumento.

Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881 — L’ausiliario ex art. 25-sexies, comma 3, e il commissario liquidatore ex art. 25-septies CCII non sono contraddittori necessari nel giudizio di reclamo avverso l’omologazione, non essendo portatori di interessi propri. Rilevante per impostare correttamente la fase di impugnazione.

Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892 — L’accoglimento di una domanda di cram down presuppone che sia intervenuto un accordo, sia pure percentualmente insufficiente, con creditori anteriori; non sono tali i professionisti i cui crediti sono sorti nell’ambito della procedura di ristrutturazione. Smonta il mito 7 alla radice.

Cass. civ., 26 febbraio 2026, n. 4365 — In assenza di un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di applicazione del cram down integra un uso distorto dell’istituto; la verifica sull’impiego deviato è indagine di fatto, censurabile in legittimità solo per vizio di motivazione. Conferma e irrigidisce il mito 7.

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817 — Precisa i poteri di iniziativa e i limiti del controllo del giudice negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, con particolare riguardo alla formazione delle categorie di creditori. Rilevante per il mito 3: la soglia ridotta al 60% opera dentro categorie che il giudice verifica.

Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954 — Requisito essenziale dell’omologazione dell’accordo cui la pubblica amministrazione non aderisca è che altri creditori, sia pure di peso minore, abbiano prestato il consenso. È il precedente da cui muove l’intera linea sul cram down.

Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 — La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza. Smonta il mito 6.

Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500 — Le misure protettive hanno natura cautelare; il diniego, confermato in sede di reclamo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Completa il quadro del mito 6 sul versante delle impugnazioni.

Corte d’Appello di Genova, 30 ottobre 2025 — Il termine di sessanta giorni dell’art. 25-sexies, comma 1, riguarderebbe la sola presentazione della domanda, decorrendo autonomamente dal decreto il termine per il deposito di proposta e piano. Rilevante per il mito 8, ma in un quadro non ancora composto in sede di legittimità.

Tribunale di Taranto, 18 giugno 2025 — Anche quando la domanda di accesso è proposta con riserva, la domanda piena va presentata entro i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. È l’orientamento opposto a quello genovese: da qui l’indicazione di prudenza.

Corte d’Appello di Torino, decreto 23 settembre 2025 — Il surplus generato dalla vendita dell’azienda oltre il valore stimato di liquidazione è soggetto alla priorità assoluta e all’ordine delle cause di prelazione, e non è distribuibile liberamente come finanza esterna. Completa il mito 4 sul piano distributivo.

Tribunale di Milano, 4 luglio 2025 — Il limite di duecentoquaranta giorni dell’art. 19, comma 5, CCII si riferisce alle misure protettive tipiche generalizzate, restando possibile il riconoscimento di misure cautelari specifiche verso destinatari determinati. Precisa il mito 6.

Tribunale di Milano, 14 dicembre 2025 — In mancanza di un progetto di risanamento concreto, serio e attendibile, e a fronte di una finalità meramente liquidatoria, non ricorrono i presupposti per la conferma delle misure protettive. Nello stesso senso Tribunale di Bolzano, 20 novembre 2025, sull’inammissibilità dell’accesso a una composizione negoziata dal contenuto puramente liquidatorio. Precisano il mito 6.

Tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 2025 — Dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di correttezza e buona fede, è preclusa la pronuncia sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente. Mostra le conseguenze immediate del mito 5.

Tribunale di Bologna, 23 settembre 2025 — I presupposti di accesso al concordato semplificato vanno riscontrati guardando ai comportamenti effettivamente tenuti nel corso della composizione negoziata. Riempie di contenuto il mito 5.

Tribunale di Vasto, 11 dicembre 2024 — Tra i presupposti dell’omologazione forzosa in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria vi è l’assenza di carattere liquidatorio del piano, requisito sussistente anche in presenza di continuità indiretta. Precisa il mito 7.

Tribunale di Parma, 3 gennaio 2025 — Si occupa della domanda di concordato semplificato con riserva di deposito del piano, della proroga del termine e degli obblighi informativi durante il periodo di proroga. Rilevante per il mito 8 sul piano operativo.

Tribunale di Reggio Emilia, 29 luglio 2025 — La proposta di concordato semplificato può essere modificata in corso di procedura, purché non ne risulti intaccata l’essenziale natura liquidatoria. Utile a delimitare i margini di correzione dopo il deposito.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio, su questa materia, consiste prima di tutto nel separare ciò che è vero da ciò che Le è stato raccontato, e poi nel costruire il percorso sulla base della prima cosa. In concreto:

  1. Qualifichiamo lo strumento effettivamente disponibile confrontando la posizione dell’impresa con i presupposti degli artt. 57, 60, 61 e 25-sexies CCII, e mettendo per iscritto quale sbocco dell’art. 23 è realisticamente percorribile e quale no.
  2. Calcoliamo le soglie sui crediti reali, non sulle percentuali di memoria: verifichiamo se le adesioni raccolte superano il 30% dell’accordo agevolato, il 60% dell’ordinario o la soglia interna alle categorie nell’efficacia estesa, e quantifichiamo il costo della rinuncia alle misure protettive.
  3. Costruiamo la tracciabilità della fase negoziale: formalizziamo le proposte, verbalizziamo gli incontri, richiediamo e archiviamo i dinieghi motivati dei creditori, così che la correttezza delle trattative risulti dimostrabile a valle e non solo affermata.
  4. Prepariamo la documentazione dell’art. 39 CCII e il piano di liquidazione rendendo verificabile il confronto con lo scenario liquidatorio: stime aggiornate, ipotesi di realizzo motivate, esplicitazione dell’utilità riservata a ciascuna classe.
  5. Impostiamo la transazione fiscale nella forma appropriata — accordo transattivo endo-negoziale ex art. 23, comma 2-bis, CCII durante le trattative, oppure transazione fiscale ex art. 63 CCII nell’accordo di ristrutturazione — e ne verifichiamo le condizioni di tenuta.
  6. Presidiamo il calendario delle misure protettive sovrapponendolo a quello delle trattative, chiediamo le proroghe nei tempi utili e valutiamo le misure cautelari specifiche quando quelle generalizzate hanno esaurito la loro durata.
  7. Depositiamo nei termini, ricorrendo se necessario alla domanda di accesso con riserva ex art. 40 CCII per non perdere la finestra dei sessanta giorni, e calcoliamo i termini nell’ipotesi più prudente.
  8. Difendiamo la posizione nel giudizio di omologazione, articolando fin dal primo atto ogni censura sull’ammissibilità, e assistiamo i creditori che intendono proporre opposizione nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.
  9. Presidiamo il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, con la consapevolezza che, in questa materia, la fase di scrutinio della ritualità non offre un secondo grado in cui recuperare ciò che non è stato dedotto.
  10. Verifichiamo la coerenza contabile e fiscale dell’operazione con i commercialisti dello Studio, perché le stime di realizzo e il trattamento dei crediti tributari e previdenziali reggano l’esame dell’ausiliario e del tribunale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

È quest’ultima abilitazione a pesare in modo particolare sul tema di questa guida: l’Esperto Negoziatore è la figura che conduce le trattative e redige la relazione finale su cui il tribunale misurerà, a valle, la correttezza del percorso. Conoscere quel documento dal lato di chi lo scrive significa sapere quali riscontri vanno prodotti durante le trattative, e non dopo, quando non è più possibile crearli.

La continuità della strategia è il secondo elemento distintivo: la stessa impostazione difensiva che nasce dall’analisi iniziale prosegue nel giudizio di omologazione, nel reclamo in corte d’appello e — dove ne ricorrano i presupposti — nel ricorso per cassazione, senza cambi di difensore e senza cambi di linea. Su una materia in cui la Suprema Corte ha escluso il ricorso straordinario nella fase di scrutinio della ritualità, questa continuità non è un dettaglio organizzativo: è ciò che consente di collocare ogni censura nel grado in cui è ancora deducibile.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — interviene sui due piani che questa materia tiene insieme: quello giuridico dei presupposti e delle impugnazioni, e quello economico-aziendale delle stime di realizzo, del confronto con l’alternativa liquidatoria e della sostenibilità del piano.


In chiusura

Il passaggio dalla composizione negoziata allo strumento successivo non è una porta che si apre da sola: è una scelta che va compiuta presto, documentata durante le trattative e depositata entro un termine breve. Le otto credenze smontate in questa guida hanno tutte lo stesso effetto pratico — far perdere tempo a chi ne ha poco — e tutte la stessa origine: scambiare per diritti acquisiti quelli che il legislatore ha costruito come incentivi condizionati a un comportamento verificabile. In materia di crisi d’impresa l’informazione corretta è la prima difesa, perché è l’unica che si può ancora usare quando i termini si sono ridotti a settimane.

Lo Studio Monardo affronta questi passaggi con una competenza che nasce dall’interno del meccanismo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla categoria che redige la relazione finale da cui dipende l’accesso a tutti gli sbocchi qui descritti; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, con la conoscenza operativa delle procedure di regolazione della crisi che ne discende; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire la vicenda senza soluzione di continuità fino all’ultimo grado, in una materia in cui il decreto della corte d’appello è il crocevia decisivo. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia sui fatti dell’impresa.

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